REGOL AMENTO DI MEDIAZIONE
REGOL AMENTO DI MEDIAZIONE
SCAI
SWISS XXXXXXXX’
ARBITRATION INSTITUTION
L’associazione delle Camere di commercio svizzere per l’arbitrato e la mediazione
Contenuto
Modelli di clausole e accordi di mediazione 3
Modelli di clausole di mediazione 3
Modello di accordo di mediazione quando
le parti sono già coinvolte in una controversia 3
V. Fine della mediazione e certificazione 9
Fine della mediazione e certificazione 9
Accordo transattivo e certificazione 9
Introduzione di un procedimento arbitrale 10
La mediazione durante un procedimento
Procedura di designazione semplificata 6
Sostituzione di un mediatore 6
Trasmissione dell’incarto al mediatore 6
Indipendenza, neutralità e disponibilità
VII. Esclusione di responsabilità 10
Esclusione di responsabilita’ 10
Ripartizione dei costi della mediazione 11
Xxxxxxx, costi e spese di SCAI 11
Xxxxxxx, costi e spese del mediatore 11
Deposito degli onorari, dei costi e delle spese 11
Indirizzi dei Segretariati e coordinate bancarie 12
Tabella dei costi della mediazione 13
di mediazione
Modelli di clausole di mediazione
Diversi modelli di clausole di mediazione da includere nei contratti sono disponibili nella nostra pagina web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/Xxxxxxxxx
Modello di accordo di mediazione quando le parti sono già coinvolte in una controversia
Le parti indicate qui di seguito concordano di sottoporre la seguente controversia alla mediazione, secondo il Re- golamento svizzero di mediazione della SCAI – Swiss Xxxxxxxx’ Arbitration Institution:
[breve descrizione della controversia]
La sede della mediazione è … [città] … [nazione]. Le sedu- te d’incontro potranno tuttavia aver luogo a … [città] … [nazione].
Il procedimento viene svolto in lingua … [specificare la lingua desiderata].
Mediazione e arbitrato
Le parti che intendono combinare la mediazione con una procedura d’arbitrato possono fare riferimento alle indi- cazioni contenute nella pagina web di SCAI: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/Xxxxxxxxx
Il testo originale è in lingua inglese.
In caso di conflitto, la versione in lingua inglese avrà la prevalenza su qualsiasi versione tradotta di questo Regolamento.
Aprile 2007 (revisionato nel 2019)
Al servizio delle aziende
Al fine di offrire validi servizi di risoluzione per le contro- versie, le Camere di commercio e industria di Basilea, Berna, Ginevra, Ticino, Vaud e Zurigo (le «Camere») han- no armonizzato i loro regolamenti d’arbitrato nel 2004 e fondato l’Istituzione Arbitrale delle Camere Svizzere («SCAI») nel 2007. Successivamente si sono aggiunte le Camere di commercio, dell’industria e dei servizi di Neu- châtel e Svizzera centrale. SCAI è un’associazione privata registrata in Svizzera, indipendente e senza fini di lucro.
SCAI fornisce servizi per la mediazione e l’arbitrato in am- bito nazionale e internazionale, assoggettati a qualsiasi legge applicabile, in Svizzera o all’estero. SCAI ha istituito un Consiglio consultivo per la mediazione («Consiglio Con- sultivo») composto da professionisti, esperti in materia, in grado di fornire assistenza e sostegno per la mediazione.
Al fine di ottimizzare le regole della mediazione, le Ca- mere hanno sostituito i loro precedenti regolamenti con il Regolamento svizzero di mediazione commerciale («Regolamento») nel 2007. Il Regolamento è stato rivisita- to nel 2019 a seguito di una vasta consultazione con i fru- itori di tale servizio. La gestione delle mediazioni ai sensi del Regolamento viene condotta esclusivamente dal Se- gretariato di SCAI («Segretariato»).
Entrata in vigore
Questa versione del Regolamento entra in vigore il 1 lu- glio 2019.
Un approccio volontario
La mediazione è un modo di risolvere i conflitti in via bo- nale, con cui due o più parti chiedono a un terzo neutrale, il mediatore, di aiutarle a trovare un accordo per porre fine alle loro controversie, oppure per prevenire un con- flitto futuro. Con la mediazione, il mediatore favorisce lo scambio di punti di vista e di informazioni e tenta di inco- raggiare le parti a trovare delle soluzioni che rispondano ai loro bisogni e interessi. Se non richiesto dalle parti, il mediatore non esprime il proprio parere (a differenza dell’esperto) e non formula alcuna proposta (a differenza del conciliatore).
Informazioni:
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/Xxxxxxxxx
I. Regole introduttive
Campo di applicazione Articolo 1
1. Il presente Regolamento disciplina tutte le mediazioni nelle quali l’accordo di mediazione fa riferimento al Regolamento o a un regolamento di mediazione di qualsiasi Camera di commercio e industria svizzera aderente a SCAI o laddove le parti convengono di av- valersi della mediazione secondo il Regolamento in seguito al sorgere di una controversia.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, questa versione del Regolamento si applica a tutte le richieste di mediazio- ne depositate presso un Segretariato ai sensi dell’arti- colo 2 del Regolamento alla data della sua entrata in vigore o posteriormente alla stessa.
Richiesta di mediazione Articolo 2
1. La parte o le parti che intende/intendono avviare una mediazione («Parte(i) Richiedente(i)») deve/devono de- positare una richiesta di mediazione («Richiesta») in inglese, tedesco, francese o italiano presso uno dei Se- gretariati elencati nell’Appendice A del Regolamento.
2. La Richiesta deve includere:
(a) i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono e di fax (se del caso), gli indirizzi di posta elettronica ed even- tuali ulteriori contatti, al fine di garantire una cor- retta notifica tramite posta elettronica alle parti e ai loro rappresentanti (se il caso) e una copia della procura del/dei rappresentante/i;
(b) una copia dell’accordo di mediazione e/o della rela- tiva clausola di mediazione menzionata nell’even- tuale accordo esistente;
(c) una breve descrizione della controversia che oppo- ne le parti e, se del caso, una stima dell’importo li- tigioso;
(d) la designazione congiunta di un mediatore¹ o una descrizione delle qualifiche richieste per questa fi- gura;
(e) l’indicazione, se auspicato dalle parti, che venga applicata la Procedura di Designazione Semplifica- ta ai sensi dell’articolo 5;
(f) una proposta inerente alla scelta della lingua per la conduzione del procedimento, in assenza di un accordo già esistente in merito alla stessa;
(g) la conferma del pagamento dell’emolumento di registrazione, in conformità con l’Appendice B del
Regolamento in vigore al momento del deposito della Richiesta al Segretariato.
La(e) parte(i) può/possono allegare qualsiasi ulteriore documento ritenuto rilevante ai fini della mediazione.
3. La Richiesta può essere depositata al Segretariato tra- mite e-mail. Su specifica richiesta del Segretariato, la Parte Richiedente dovrà fornire una copia cartacea della Richiesta. Le parti e il Segretariato possono, di comune accordo, convenire che ogni ulteriore docu- mento possa essere presentato tramite e-mail o altri mezzi elettronici appropriati.
4. Se l’emolumento di registrazione non è stato pagato o se la Richiesta risulta incompleta o se la Richiesta o ogni eventuale accordo di mediazione correlato alla stessa è stato depositato in una lingua diversa dall’in- glese, dal tedesco, dal francese o dall’italiano, il Segre- tariato può richiedere alla(e) Parte(i) Richiedente(i) di rimediare alla lacuna entro un termine adeguato. Se la(e) Parte(i) Richiedente(i) si conforma/conformano entro il termine stabilito dal Segretariato, si ritiene che la Richiesta sia stata validamente depositata alla data nella quale il Segretariato ha ricevuto la Richiesta ini- ziale.
5. Alla ricezione di una Richiesta depositata validamente, il Segretariato deve:
(a) procedere ai sensi dell’articolo 6, se la Richiesta è stata depositata congiuntamente dalle parti e se le stesse hanno convenuto di fare riferimento al Regolamento e designato un mediatore;
(b) procedere ai sensi dell’articolo 4 o 5, se la Richiesta è stata depositata congiuntamente dalle parti e se le stesse hanno convenuto di fare riferimento al Regolamento ma non hanno designato un me- diatore;
(c) trasmettere all’altra o alle altre parti copia della Richiesta e dei relativi documenti depositati ai sen- si dell’articolo 2(2), se la Richiesta non è stata depo- sitata congiuntamente da tutte le parti coinvolte. Qualora la Richiesta sia stata depositata da una o più parti unitamente ad un accordo di mediazione che non fa riferimento al Regolamento, o nel caso in cui la Richiesta sia stata depositata da una o più parti in assenza di un precedente accordo di me- diazione, il Segretariato invita la(e) altra(e) parte(i) («Parte(i) Citata(e)») a fornire entro 15 giorni il pro- prio accordo esplicito all’applicazione del Regola- mento.
¹ L’uso del maschile è generico e si applica per uomini e donne, singolare o plurale.
6. In caso di mancata risposta della(e) Parte(i) Citata(e) entro il termine assegnato dal Segretariato ai sensi dell’articolo 2(5)(c), essa(e) parte(i) non parteciperà/ parteciperanno alla mediazione. Il Segretariato ne in- forma tempestivamente le parti in forma scritta.
7. Se la(e) Parte(i) Richiedente(i) e un’altra Parte Citata desiderano procedere senza la(e) parte(i) che ha/han- no rifiutato la mediazione, questa può continuare tra le parti che così hanno deciso.
Numero di mediatori Articolo 3
Salvo accordi differenti fra le parti, la mediazione è con- dotta da un mediatore unico.
Nomina del mediatore Articolo 4
1. Le parti possono designare congiuntamente un media- tore. Se il mediatore designato non è confermato dal Segretariato o se il mediatore rifiuta la sua designazio- ne, il Segretariato concede un termine di 15 giorni alle parti per designare congiuntamente un nuovo media- tore.
2. Se le parti non nominano congiuntamente un media- tore entro 15 giorni dalla data di ricezione della lettera di richiesta di nomina dal Segretariato, il Segretariato invia un elenco di mediatori alle parti, comprensivo d’indicazione sui costi dei mediatori e invita le parti, concedendo loro a tal fine un breve termine, a indicare al Segretariato in ordine di preferenza la loro scelta fra i nominativi proposti. Il Segretariato nominerà quindi il mediatore tenendo conto delle preferenze indicate dalle parti. In mancanza di indicazione di ordine di pre- ferenza, il Segretariato nominerà autonomamente il mediatore.
3. Su richiesta delle parti, il Segretariato le assiste nella nomina dei co-mediatori.²
4. Se, entro cinque giorni dalla ricezione della nomina, una parte si oppone per iscritto alla nomina del media- tore e fornisce delle motivazioni ritenute fondate, il Segretariato nomina tempestivamente un mediatore diverso scelto dall’elenco precedentemente proposto o procede conformemente a quanto previsto all’artico- lo 4(2).
Procedura di designazione semplificata Articolo 5
1. Se le parti concordano congiuntamente o non si op- pongono alla sua applicazione, nei casi in cui l’importo in controversia non supera i CHF 50’000, si applica la Procedura di Designazione Semplificata per la designa- zione del mediatore.
2. In tutti i casi dove viene applicata la Procedura di Desi- gnazione Semplificata, il Segretariato, conformemen- te all’articolo 6:
(a) conferma il mediatore designato congiuntamente dalle parti; o
(b) nomina un mediatore di propria scelta tenendo conto delle preferenze e qualifiche del mediatore eventualmente indicate al Segretariato dalle parti, ai sensi dell’articolo 2(2)(d) del Regolamento, senza sottoporre alle parti un elenco di mediatori.
Conferma del mediatore Articolo 6
1. Tutte le designazioni congiunte del(i) mediatore(i) ad opera delle parti sono soggette a conferma da parte del Segretariato, dopodiché la nomina potrà ritenersi effettiva. Il Segretariato non è obbligato a motivare la mancata conferma di un mediatore.
2. Qualora il mediatore non accetti la sua nomina o non sia confermato, il Segretariato concederà alle parti un ulteriore termine di 15 giorni per designare con- giuntamente un nuovo mediatore o per fornire una descrizione delle qualifiche desiderate per la nomina del mediatore da parte del Segretariato. In caso di mancata risposta delle parti, il Segretariato procederà ai sensi degli articoli 4 o 5 del Regolamento.
Sostituzione di un mediatore Articolo 7
Se un mediatore non è più in grado di esercitare la pro- pria funzione o non è più accettato dalle parti, il Segreta- riato, su richiesta congiunta delle parti, procede ai sensi degli articoli 4 o 5 del Regolamento.
Trasmissione dell’incarto al mediatore Articolo 8
1. Dopo la conferma o la nomina del mediatore, il Segre- tariato gli trasmette l’incarto completo per la condu- zione della mediazione.
2. Se sono previsti dei costi amministrativi, l’incarto per la mediazione sarà trasmesso al mediatore solo previa ri- cezione del pagamento dei costi amministrativi, in con- formità con l’Appendice B del Regolamento in vigore alla data della Richiesta di mediazione.
² Le disposizioni del Regolamento si applicano anche in caso di co-mediazione.
Indipendenza, neutralità e disponibilità del mediatore Articolo 9
1. Il mediatore deve essere e rimanere in ogni momento imparziale, neutrale, indipendente dalle parti e a di- sposizione per la conduzione della mediazione.
2. Prima della conferma o nomina del mediatore prescel- to da parte del Segretariato, egli deve:
(a) restituire al Segretariato debitamente datati e fir- mati: (i) l’accordo per fungere da mediatore; (ii) la dichiarazione di indipendenza, neutralità, impar- zialità e disponibilità; e (iii) un curriculum vitae;
(b) dichiarare per iscritto di attenersi al Regolamento ed al Codice europeo di condotta per i mediatori in vigore alla data della nomina del mediatore; in caso di discrepanza tra il Regolamento ed il Codice europeo di condotta per i mediatori, il Regolamen- to ha precedenza;
(c) rivelare qualsiasi circostanza a lui nota, comprese le circostanze elencate nel Codice europeo di con- dotta per mediatori, atta a sollevare dubbi legitti- mi sulla sua imparzialità, la sua neutralità, la sua indipendenza dalle parti, o la sua disponibilità.
3. Se, nel corso della mediazione, il mediatore scopre l’esi- stenza di circostanze atte a compromettere la sua im- parzialità, la sua indipendenza dalle parti o la sua di- sponibilità, egli ne informa immediatamente le parti. Con il loro consenso, il mediatore può continuare ad esercitare la sua funzione. Se le parti non sono d’accor- do, il mediatore sospende la mediazione e ne informa il Segretariato che procede alla sua sostituzione in con- formità con l’articolo 7 del Regolamento.
Ruolo del mediatore Articolo 10
1. Il mediatore assiste le parti nelle loro negoziazioni vol- te a trovare una soluzione accettabile e soddisfacente della controversia. Egli non ha la facoltà né l’autorità di imporre una soluzione alle parti.
2. Il mediatore e le parti devono comportarsi secondo i principi di correttezza, autonomia e rispetto reciproco.
Conduzione della mediazione Articolo 11
1. La mediazione deve essere condotta secondo le moda- lità convenute con le parti. In mancanza di tale accor- do, il mediatore procede nel modo che ritiene appro- priato, tenendo conto delle circostanze del caso, delle esigenze espresse dalle parti, dei loro budget e scaden- ze, e della necessità di una tempestiva risoluzione della controversia.
2. Immediatamente dopo aver ricevuto l’incarto dal Se- gretariato, il mediatore dovrà contattare le parti per definire un incontro iniziale di discussione e informa- zione sulle modalità con le quali verrà condotta la me- diazione. Una breve nota che riassume l’accordo delle parti in relazione alla condotta e all’organizzazione della mediazione (lingua, orari e luogo delle riunioni, deposito di memorie, partecipanti, ecc.) deve quindi essere redatta dal mediatore e fornita alle parti, con copia al Segretariato.
3. Con l’accordo delle parti, il mediatore può, se lo ritiene appropriato, avere degli incontri separati con ognuna delle parti. Ogni informazione fornita in questi incon- tri separati è strettamente confidenziale e può essere rivelata all’altra parte solo previa ed esplicita autoriz- zazione di tutti i partecipanti all’incontro separato.
Rappresentanti Articolo 12
Le parti devono essere personalmente presenti in tutte le sessioni di mediazione o, per le persone giuridiche, attra- verso rappresentanti debitamente autorizzati e muniti dei poteri necessari, i cui estremi di contatto completi devo- no essere comunicati per iscritto al mediatore, all’altra(e) parte(i) e al Segretariato. Le parti possono essere assistite e accompagnate da uno o più consulente(i) legale(i) o da altri consulenti di loro scelta.
Confidenzialita’ Articolo 13
1. La mediazione è confidenziale. Nessuna osservazione, affermazione o proposta fatta durante la mediazione, né alcun documento allestito ai fini della mediazione possono essere rivelati all’esterno o utilizzati successi- vamente, anche in caso di contenzioso o arbitrato, sen- za il consenso scritto di tutte le persone coinvolte nella mediazione, eccezione fatta per il caso in cui l’utilizzo sia necessario per ottenere l’esecuzione di un accordo transattivo scritto che concluda la mediazione o se così richiesto per legge.
2. Le sedute di mediazione sono a porte chiuse. Con il consenso del mediatore, le parti possono concordare la partecipazione di persone diverse dalle parti stesse, dai loro rappresentanti o consulenti.
3. Salvo diversamente ed espressamente concordato tra le parti, dopo che la Richiesta è stata validamente depositata presso il Segretariato, un mediatore non può agire come arbitro, giudice, esperto, rappresen- tante o consulente di una delle parti in qualsiasi proce- dimento successivo che faccia riferimento alla stessa controversia o che coinvolga una delle parti alla media- zione.
4. XXXX conserva in modo sicuro i documenti dell’incarto per almeno 10 anni dopo la fine della mediazione. Trascorso questo periodo di salvaguardia, XXXX può distruggere tutti i documenti, sia fisicamente che elet- tronicamente.
5. Durante e dopo la risoluzione della controversia o la fine della mediazione, né SCAI, né le Camere, né il loro personale, dirigenti e membri del consiglio di ammini- strazione, né il/i mediatore/i, gli arbitri, i membri del Consiglio Consultivo, i membri della corte, né gli esper- ti da loro nominati, possono essere obbligati a rilascia- re dichiarazioni a persone o a un tribunale su qualsiasi questione riguardante la mediazione. Nessuna delle parti potrà richiedere ad alcuna di queste persone di fungere da testimone, o altrimenti obbligarle a fornire testimonianze o prove, nell’ambito di qualsiasi proce- dimento legale o di altra natura derivante o in relazio- ne alla mediazione, salvo se necessario per ottenere l’esecuzione di un accordo transattivo scritto che con- cluda la mediazione.
Sede della mediazione Articolo 14
Se le parti non si sono accordate diversamente, la sede della mediazione è il luogo in cui è situato l’ufficio del Segretariato presso il quale è stata depositata la Richiesta di mediazione. Le sedute possono tenersi altrove.
Diritto applicabile Articolo 15
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il procedimento di mediazione è retto dal diritto svizzero.
2. Le relazioni tra SCAI ed i partecipanti al procedimento di mediazione (parti, rappresentanti delle parti e con- sulenti, mediatore(i), perito(i), ecc.) sono rette dal di- ritto svizzero.
Fine della mediazione e certificazione Articolo 16
1. Una mediazione condotta secondo il presente Regola- mento è ritenuta conclusa:
(a) alla firma di tutte le parti di un accordo transattivo che pone fine alla controversia;
(b) dopo 90 giorni, se la Richiesta è stata depositata al Segretariato con una modalità imperfetta o incom- pleta e la(e) Parte(i) Richiedente(i) non ha/hanno tempestivamente posto rimedio a tale carenza nel rispetto dei termini fissati dal Segretariato;
(c) in qualsiasi momento dopo che il mediatore ha for- nito alle parti la nota ai sensi dell’articolo 11(2) del Regolamento se una parte comunica al mediatore e al Segretariato, per iscritto, la sua decisione di porre fine alla mediazione e le altre parti non desi- derano continuare la mediazione in assenza di tale parte;
(d) in qualsiasi momento dopo che il mediatore ha for- nito alle parti la nota ai sensi dell’articolo 11(2) del Regolamento, se, a giudizio del mediatore, ulterio- ri sforzi non contribuirebbero alla risoluzione della controversia, e il mediatore notifica alle parti e al Segretariato, per iscritto, la propria decisione di porre fine alla mediazione;
(e) alla scadenza di qualsiasi termine fissato dalle parti o dal mediatore per la risoluzione della controver- sia, se non prorogato di comune accordo fra tutte le parti e il mediatore;
(f) in caso di mancato pagamento delle parti dei de- positi richiesti, a norma dell’articolo 25 del Regola- mento, o delle spese amministrative SCAI ai sensi della Sezione 2 dell’Appendice B del Regolamento, nei termini impartiti rispettivamente dal mediato- re o dal Segretariato.
2. Il mediatore informa tempestivamente il Segretariato in forma scritta della conclusione della mediazione, in- dicando la data della fine della mediazione e se la stes- sa ha condotto ad un accordo transattivo completo, parziale oppure a nessun accordo.
3. Nelle mediazioni multiparti, se una parte o più parti decidono di ritirarsi dalla mediazione:
(a) le altre parti comunicano tempestivamente per iscritto al Segretariato se intendono continuare la mediazione e, in questo caso, se desiderano conti- nuare la mediazione con lo stesso mediatore nomi- nato;
(b) il mediatore comunica tempestivamente per iscrit- to al Segretariato il ritiro di una o di più parti dalla mediazione, indicando il proprio eventuale con- senso a continuare la mediazione con le altre parti restanti.
4. Il Segretariato conferma in forma scritta la fine del procedimento di mediazione alle parti e al mediatore.
5. Su richiesta delle parti o del mediatore, il Segretariato redige per le parti e per il mediatore un certificato di mediazione attestante che la mediazione ha avuto luogo e indica se la stessa si è conclusa con un accordo transattivo. Il Segretariato può richiedere alle parti o al mediatore di presentare qualsiasi documento ritenuto rilevante ai fini del rilascio di questa certificazione. Tali documenti devono essere forniti in inglese, tedesco, francese o italiano oppure tradotti ufficialmente in una di queste lingue.
Accordo transattivo e certificazione Articolo 17
1. Salvo diverso accordo tra le parti in forma scritta, l’ac- cordo transattivo è ritenuto valido solo quando è re- datto in forma scritta ed è firmato da tutte le parti interessate.
2. Su richiesta delle parti, e se il mediatore ha fornito una copia cartacea originale firmata dell’accordo transatti- vo, il Segretariato può rilasciare alle parti copie certifi- cate conformi dell’accordo transattivo.
3. Su richiesta delle parti e se il mediatore conferma per iscritto di essere stato testimone della sottoscrizione firmata tra le parti dell’accordo transattivo o se le parti firmano l’accordo transattivo presso il Segretariato, quest’ultimo può fornire alle parti un certificato di au- tenticità dell’accordo transattivo.
4. Il Segretariato può richiedere alle parti o al mediatore di presentare qualsiasi documento ritenuto pertinente per la certificazione di autenticità dell’accordo transat- tivo. Tali documenti devono essere forniti in inglese, tedesco, francese, o italiano oppure tradotti ufficial- mente in una di queste lingue.
Introduzione di un procedimento arbitrale Articolo 18
1. Le parti possono congiutamente convenire in forma scritta, in qualsiasi momento, di sottoporre la loro con- troversia o parte di essa a SCAI per l’avvio di un arbitra- to condotto ai sensi del Regolamento svizzero di arbi- trato internazionale della Swiss Xxxxxxxx’ Arbitration Institution. Ogni parte può quindi avviare un procedi- mento arbitrale in applicazione del precitato Regola- mento presentando una Richiesta di arbitrato ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento svizzero di arbitrato internazionale. Se le parti risolvono la controversia bonalmente durante il procedimento arbitrale, l’xxxx- xxxx 00 xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx di arbitrato interna- zionale, sarà applicabile per l’emissione del lodo ine- rente all’eventuale registrazione dell’accordo.
2. Le parti possono congiuntamente convenire in forma scritta, in qualsiasi momento, di sottoporre la loro con- troversia, o parte di essa, ad un arbitrato in conformità con altri regolamenti di arbitrato.
La mediazione durante un procedimento arbitrale Articolo 19
1. In tutti i procedimenti arbitrali pendenti presso SCAI, ogni parte o l’/gli arbitro(i) può/possono proporre che le parti tentino di risolvere in modo bonale la loro con- troversia, o una parte di essa, ricorrendo ad una me- diazione.
2. Se le parti accettano di ricorrere alla mediazione se- condo il presente Regolamento, il Segretariato, quan- do riceve la Richiesta di mediazione depositata confor- memente all’articolo 2 unitamente all’emolumento di registrazione, procede alla scelta del mediatore, con- formemente al Capitolo II del presente Regolamento.
Esclusione di responsabilita’ Articolo 20
Né SCAI, né le Camere, né il loro personale, dirigenti e membri del consiglio di amministrazione, né il mediatore, gli arbitri, i membri del Consiglio Consultivo, i membri della corte, né gli esperti da loro nominati, sono respon- sabili per qualunque atto od omissione relativi o connessi ad una mediazione condotta secondo il Regolamento, ec- cezion fatta dei casi in cui l’atto o l’omissione in questione siano costitutivi di un atto illecito intenzionale o di una estrema grave negligenza.
Costi della mediazione Articolo 21
I costi, le spese e gli onorari di SCAI e del mediatore («Costi della mediazione») sono determinati secondo la Tabella dei costi (Appendice B del Regolamento) in vigore al momento del deposito della Richiesta di mediazione presso il Segretariato.
Ripartizione dei costi della mediazione Articolo 22
1. Salvo diverso accordo tra le parti, i Costi della media- zione sono ripartiti in parti uguali fra di esse. Le parti sono congiuntamente e solidalmente responsabili del pagamento integrale dei Costi della mediazione.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, le spese personali sostenute da una parte e relative alla mediazione (ad esempio gli onorari dei consulenti, le spese d’albergo, di viaggio ecc.) sono a carico di tale parte e non sono incluse nei Costi della mediazione.
Onorari, costi e spese di SCAI Articolo 23
1. Gli onorari, i costi e le spese di SCAI, secondo l’Appen- dice B del Regolamento, includono:
(a) l’emolumento di registrazione non rimborsabile;
(b) i costi amministrativi;
(c) i costi, le spese e gli onorari di certificazione e au- tenticazione di cui all’articolo 16(5) e all’articolo 17(2) e (3) del Regolamento.
2. Gli onorari, i costi e le spese di SCAI devono essere pa- gati o depositati presso SCAI, secondo le indicazioni del Segretariato.
3. Se l’emolumento o i costi amministrativi richiesti non sono pagati per intero ed entro il termine specificato (se applicabile), la mediazione non può procedere. In tal caso, il Segretariato richiede per iscritto al mediato- re di sospendere o interrompere la mediazione.
Xxxxxxx, costi e spese del mediatore Articolo 24
1. Le parti sono responsabili del pagamento degli onora- ri, dei costi e delle spese del mediatore. Salvo diverso accordo tra le parti e il mediatore, gli onorari del me-
diatore sono calcolati sulla base del tempo impiegato dal mediatore per la mediazione ivi incluso il tempo necessario per la preparazione, in base alla tariffa oraria concordata dalle parti e dal mediatore prima dell’inizio della mediazione.
2. Il mediatore deve chiedere alle parti di versare un de- posito per coprire almeno gli onorari, i costi e le spese iniziali del mediatore.
3. Successivamente, il mediatore può, in qualsiasi momen- to durante la mediazione, richiedere a ciascuna parte di depositare un importo uguale (salvo diversamente concordato) a titolo di pagamento anticipato per gli onorari e le spese del mediatore per la mediazione. Il mediatore ne informa il Segretariato per iscritto.
4. Qualsiasi divergenza sugli onorari, costi e/o spese del mediatore deve essere sottoposta al Consiglio consulti- vo di SCAI.
Deposito degli onorari, dei costi e delle spese Articolo 25
1. Il mediatore custodisce i depositi pagati dalle parti sul suo conto bancario professionale.
2. Se gli anticipi richiesti non vengono versati integral- mente al mediatore entro i termini fissati, il mediatore può sospendere o terminare il procedimento infor- mandone tempestivamente il Segretariato per iscritto.
3. Su richiesta del mediatore, il Segretariato può custo- dire i depositi versati dalle parti su un conto bancario apposito rubricato per la mediazione.
Fatturazione dei costi Articolo 26
1. Alla fine della mediazione, il mediatore trasmette alle parti, con copia al Segretariato, una fattura per il suo onorario, i suoi costi e le sue spese.
2. Il mediatore include nella fattura il dettaglio delle spe- se e dei costi sostenuti nel corso della mediazione, il tempo dedicato, la tariffa oraria concordata, qualsiasi tassa dovuta e ogni pagamento ricevuto dalle parti.
3. L’eventuale saldo in eccesso è rimborsato alle parti pro- porzionalmente ai loro versamenti.
Indirizzi dei Segretariati e coordinate bancarie
Per informazioni aggiornate sugli indirizzi dei Segretariati SCAI e dei conti bancari, si può visitare:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/Xxxxxxxxxx/Xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxx
Tutti i pagamenti devono essere effettuati in franchi svizzeri (CHF) e ricevuti al netto di eventuali commissioni e spese bancarie.
Indirizzi dei Segretariati
Swiss Xxxxxxxx’ Arbitration Institution Segretariato
x/x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xx. Xxxxxx-Xxxxxxx 00 - X.X. Xxx XX-0000 Xxxxxxx
Telefono: x00 00 000 00 00
Fax: x00 00 000 00 00
E-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Swiss Xxxxxxxx’ Arbitration Institution Segretariato
c/o Handels- und Xxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx 0 - P.O. Box 5464
XX-0000 Xxxxx
Telefono: x00 00 000 00 00
Fax: x00 00 000 00 00
E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Swiss Xxxxxxxx’ Arbitration Institution Segretariato
c/o Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève
0, xxxxxxxxx xx Xxxxxxx - X.X. Xxx 0000 XX-0000 Ginevra 11
Telefono: x00 00 000 00 00
Fax: x00 00 000 00 00
E-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Swiss Xxxxxxxx’ Arbitration Institution Segretariato
c/o Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie 47, avenue d’Ouchy - X.X. Xxx 000
XX-0000 Losanna
Telefono: x00 00 000 00 00
Fax: x00 00 000 00 00
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Swiss Xxxxxxxx‘ Arbitration Institution Segretariato
c/o Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz Kapellplatz 2 - P.O. Box 2941
XX-0000 Xxxxxxx
Telefono: x00 00 000 00 00
Fax: x00 00 000 00 00
E-Mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Swiss Xxxxxxxx’ Arbitration Institution Segretariato
c/o Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino Corso Elvezia 16
Casella postale 5399 XX-0000 Xxxxxx
Telefono: x00 00 000 00 00
Fax: x00 00 000 00 00
E-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Swiss Xxxxxxxx’ Arbitration Institution Segretariato
c/o Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie
0, xxx xx xx Xxxxx - X.X. Xxx 0000 XX-0000 Xxxxxxxxx
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Swiss Xxxxxxxx’ Arbitration Institution Segretariato
c/x Xxxxxxx Handelskammer Xxxxxxxxxxxxx 00 - P.O. Box XX-0000 Xxxxxx
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Tabella dei costi della mediazione
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1. Emolumento di registrazione SCAI e i costi fissi
1.1 Un emolumento di registrazione SCAI di CHF 1’000 deve essere versato per ciascuna parte coinvolta nel- la mediazione.
1.2 Se la Richiesta è depositata congiuntamente dalle parti, ciascuna parte paga la stessa quota d’emolu- mento.
1.3 Se la Richiesta è depositata da una sola parte, essa deve pagare l’importo totale dell’emolumento.
1.4 Per la Procedura di Designazione Semplificata ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, l’emolumento di registrazione è di CHF 1’000. Se la mediazione coinvolge più di due parti, per ogni ulteriore parte, deve essere versato un emolumento aggiuntivo di CHF 250.
1.5 Se le parti non accettano o non richiedono congiun- tamente l’applicazione della Procedura di Designa- zione Semplificata, l’emolumento deve essere paga- to conformemente al paragrafo 1.1 del presente articolo.
1.6 Il Segretariato non procede alla nomina o alla con- ferma del mediatore fino a quando l’emolumento di registrazione non è stato interamente saldato.
1.7 L’emolumento di registrazione non è rimborsabile.
1.8 Se la fattispecie descritta nella Richiesta è già oggetto di una Richiesta d’Arbitrato depositata dalle parti presso SCAI, l’emolumento di registrazio- ne per la mediazione è diviso per due.
1.9 Se il numero delle parti aumenta durante la media- zione, il Segretariato adegua e addebita conse- guentemente gli emolumenti di registrazione sup- plementari.
1.10 Se le parti richiedono che il Segretariato nomini o confermi più di un mediatore, o sostituisca i media- tori, SCAI addebiterà una commissione aggiuntiva di CHF 1’000 per ogni ulteriore nomina o conferma di un mediatore.
1.11 SCAI riscuote una tassa di sospensione annuale di CHF 2’000, a carico delle parti, per le mediazioni che rimangono sospese per più di tre mesi. Questa commissione è addebitata da SCAI ed è considerata necessaria per mantenere aperto il caso.
2. Costi amministrativi di SCAI
2.1 SCAI fissa per le parti i seguenti costi amministrativi:
– CHF 2’500, se l’importo in causa si situa tra CHF 50’000 e CHF 2’000’000;
– CHF 8’000, se l’importo in causa si situa tra CHF 2’000’001 e CHF 5’000’000;
– CHF 13’000, se l’importo in causa si situa tra CHF 5’000’001 e CHF 10’000’000;
– CHF 17’000, se l’importo in causa si situa tra CHF 10’000’001 e CHF 20’000’000;
– CHF 20’000, se l’importo in causa si situa tra CHF 20’000’001 e 50’000’000;
– CHF 23’000, se l’importo in causa è superiore a CHF 50’000’000.
2.2 SCAI non addebita costi amministrativi per importi di causa inferiori a CHF 50’000.
2.3 Le parti pagano le spese amministrative di SCAI su richiesta del Segretariato.
2.4 Se il valore della controversia aumenta durante la mediazione, il Segretariato può maggiorare ed ad- debitare i costi amministrativi di conseguenza.
3. Costi di certificazione e autenticazione di SCAI
3.1 La parte che richiede il rilascio di un certificato di mediazione deve versare un costo di certificazione, pari a CHF 500 per ogni certificato, e pagare tutte le spese sostenute da SCAI.
3.2 La parte che richiede una copia certificata conforme dell’accordo transattivo deve versare un costo di certificazione, pari a CHF 300 per ogni copia certifi- cata, e pagare tutte le spese sostenute da SCAI.
3.3 La parte che richiede un certificato di autenticità dell’accordo transattivo deve versare un costo di au- tenticazione, pari a CHF 1’000 per ogni certificato, e pagare tutte le spese sostenute da SCAI.