CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
EAR
TUTTI I RISCHI DI MONTAGGIO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:
• DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
• DIP AGGIUNTIVO - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Mod. 1703C - Ed. 07/2020
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - Tel. +39 06 3018.1 Fax +39 06 80210.831 - pec: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx
Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa appartenente al Gruppo Groupama iscritto nell’Albo Gruppi Assicurativi al n. G0056 - Impresa iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 00000 Xxxxxx 8-10 Rue d’Astorg
PAGINA NON UTILIZZABILE
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: EAR – Tutti i rischi di montaggio
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato? Sezione Danni alle cose
✓ Indennizza l’Assicurato per i danni materiali e diretti (es. incendio, fulmine, furto, rapina), che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l’esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall’assicurazione.
Garanzie facoltative
- Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione;
- Opere od impianti preesistenti;
- Costi di demolizione o di sgombero;
- Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità;
- Manutenzione;
- Manutenzione estesa;
- Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere.
Sezione Responsabilità civile verso terzi
✓ Tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con il montaggio delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione dei lavori indicato in polizza.
Garanzie facoltative
- Pluralità di Assicurati – Responsabilità Civile incrociata;
- Vibrazione, rimozione, franamento e cedimento di terreno;
- Cavi o condutture sotterranee.
Le somme assicurate sono indicate in polizza.
Che cosa non è assicurato?
Sezioni Danni alle cose e Responsabilità civile verso terzi
i danni verificatisi in occasione di:
🗶 atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio,
usurpazione di nazionalizzazione,
potere,
requisizione,
distruzione
o
danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio;
🗶 esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
🗶 contaminazioni chimiche, biologiche e/o batteriologiche;
salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con gli eventi di cui sopra.
Sono, altresì, esclusi:
🗶 gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo.
🗶 sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
🗶 i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall’assicurazione, né i danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall’assicurazione.
Contratto di assicurazione contro i danni ai beni
Ci sono limiti di copertura?
! la polizza può prevedere per alcune garanzie, l’applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.
Mod. 1703D ed. 07/2020 1 di 2
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione è valida nel territorio italiano.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.
Quando e come devo pagare?
Il contratto viene emesso con periodicità di pagamento unica al momento della sottoscrizione.
Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d’imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione per l’esecuzione dei lavori (operazioni di montaggio e di collaudo) decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere e cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza quale termine del periodo di esecuzione dei lavori; in caso di esistenza di contratto d’appalto l’assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d’appalto stesso per l’esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.
In ogni caso, l’assicurazione relativa all’esecuzione dei lavori cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
c) presa in consegna od uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico. Dette prove (genericamente definite “collaudo”) non possono durare più di quattro settimane.
Qualora intervenga presa in consegna, uso secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico soltanto di parte delle opere o di una o più macchine, la garanzia cessa solo per tali parti o macchine, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate. Relativamente alle parti per cui è cessata la garanzia del periodo montaggio, decorre, se prevista, l’assicurazione del periodo di manutenzione per una durata pari a quella stabilita in polizza.
Nel caso di cose usate o comunque non nuove, la garanzia per l’esecuzione dei lavori cessa con l’inizio del collaudo. Qualora le operazioni di montaggio o di collaudo, comprese nella garanzia prestata, non siano concluse entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire; in mancanza di tale proroga resta confermato, per l’assicurazione del periodo di manutenzione, se prevista, la scadenza stabilita in polizza.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto non prevede il tacito rinnovo, pertanto, l’assicurazione cessa secondo le modalità stabilite in polizza e/o dalle condizioni di assicurazione senza necessità da parte tua di richiedere disdetta.
Mod. 1703D ed. 07/2020 2 di 2
Assicurazione Danni alle opere
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: EAR – Tutti i rischi di montaggio
Ed. 07/2020
Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Xxxxxx Xxxxxx, 385 – 00000 Xxxx, Xxxxxx. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, xxx.xxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxxx.xx – PEC: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. E’ Impresa sottoposta al controllo da parte dell’IVASS, appartenente al Gruppo Groupama, iscritto nell’Albo Gruppi Assicurativi presso lo stesso Ente al n. G0056, ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 00000 Xxxxxx 8-10 Rue d'Astorg. Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.
Alla data dell’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2019, il patrimonio netto della Società ammonta a 618,6 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 492,8 e a 125,8 milioni di Euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet
dell’Impresa xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-x-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 699,7 milioni di Euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 314,8 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 883,7 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 817,1 milioni di Euro;
- e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa, pari a 126,3%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
SEZIONE DANNI ALLE COSE | Nel limite della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicata in polizza, la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione dei lavori durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni previste per questa Sezione. L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate. |
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI | Nel limite del massimale concordato con il Contraente ed indicata in polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con il montaggio delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione dei lavori indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione. |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Non previste | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO |
Mod. 1703DA ed. 07/2020
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SEZIONE DANNI ALLE COSE | DANNI CAUSATI DA VIZI DI MATERIALE, DIFETTI DI FUSIONE, ERRORI DI PROGETTAZ., DI CALCOLO E DI FABBRICAZIONE | Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione, manifestatisi durante il periodo di esecuzione dei lavori. |
OPERE OD IMPIANTI PREESISENTI | Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione dei lavori, anche di proprietà di terzi, causati dal montaggio delle opere assicurate in polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione. Non si considerano impianti ed opere preesistenti tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere impiegati per l'esecuzione dei lavori. | |
COSTI DI DEMOLIZIONE O DI SGOMBERO | Sono indennizzabili i costi di demolizione o di sgombero, fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui di un sinistro indennizzabile. | |
MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO O TRASPORTO A GRANDE VELOCITA’ | Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità, compresi i trasporti aerei effettuati con linee aeree regolari, purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile. | |
MANUTENZIONE | Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate, nonché i danni a terzi dovuti a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione. | |
MANUTENZIONE ESTESA | Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate, nonché i danni a terzi dovuti a causa risalente al periodo delle operazioni di montaggio, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione. | |
MACCHINARIO, BARACCAMENTI OD ATTREZZATURE DI CANTIERE | Sono assicurati il macchinario e i baraccamenti od attrezzature di cantiere. | |
SEZIONE RESPONS. CIVILE | PLURALITA’ DI ASSICURATI – RESPONSABILITA’ CIVILE INCROCIATA | Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza. |
VIBRAZIONE, RIMOZIONE, FRANAMENTO O CEDIMENTO DI TERRENO | Sono risarcibili i danni causati a terzi da vibrazione, rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere. I danni a fabbricati causati da lavori di sottomurazione, da altri interventi nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono risarcibili solo nel caso di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell’opera, fermo restando che la Società non risponde dei danni a fabbricati dichiarati inagibili precedentemente al verificarsi del sinistro. | |
CAVI O CONDUTTURE SOTTERRANEE | Sono risarcibili i danni materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell’inizio di lavori, l’Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l’esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee e abbia messo in atto le adeguate misure preventive. |
Che cosa NON è assicurato? | |
SEZIONE DANNI ALLE COSE | In aggiunta a quanto previsto dal relativo Dip Danni, la Società non è obbligata ad indennizzare: - i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui; - i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; - le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti; |
Mod. 1703DA ed. 07/2020 2 di 5
- le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili; - gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche; - i difetti di rendimento degli enti assicurati; - i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo; - le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto; - i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; La Società, inoltre, non è obbligata ad indennizzare: - i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione; - i danni alle opere od impianti preesistenti; - i costi di demolizione o di sgombero; - i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo; - i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione; - i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere. Sono esclusi, quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni: • di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all’autenticità, all’integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati; • derivanti dall’impossibilità totale o parziale, per l’assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino. | |
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE | In aggiunta a quanto previsto dal relativo Dip Danni, l'assicurazione non comprende: - i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti; - i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini del montaggio delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990 e successive modifiche; - i danni causati da natanti o aeromobili; - la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori; - i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui; - i danni derivati da polvere; - i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. - le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali; - i danni da furto; - i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi, nonché le perdite dei prodotti; - i danni di qualunque natura e comunque occasionati direttamente od indirettamente, seppure in parte dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma l’asbesto medesimo. Sono esclusi i danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere: • la disponibilità, l’autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati; • le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili; • l’utilizzo e l’adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere. Se non sono attivate le relative opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo, sono esclusi: - pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata; |
Mod. 1703DA ed. 07/2020 3 di 5
- i danni dovuti a vibrazione, a rimozione, a franamento e a cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere; - i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee. |
Ci sono limiti di copertura?
Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Il contratto contiene inoltre franchigie, scoperti e massimali.
Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento.
La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato, e che quest’ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all’indennizzo. Solitamente viene espressa in cifra assoluta o, più raramente in una percentuale sulla somma assicurata.
Funzionamento: alla somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l’importo della franchigia previsto dalle condizioni di assicurazione.
Ad esempio, se l’indennizzo è quantificabile in € 1.000,00, e le condizioni di assicurazione prevedono una franchigia di € 200,00, la somma spettante all’assicurato sarà pari ad € 800,00 così determinata: € 1.000,00 – € 200,00 = € 800,00. Rimarranno, quindi, a carico dell’assicurato € 200,00.
Lo scoperto è una parte di danno che resta a carico dell’assicurato, e si esprime non in cifra assoluta, ma con una percentuale da calcolare sul danno. Anche lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all’indennizzo. Ad esempio, se il danno è quantificabile in € 10.000,00, ma le condizioni di assicurazione prevedono uno scoperto del 10% del danno, la somma spettante all’assicurato sarà € 9.000,00 così determinata: danno = € 10.000; percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione = 10%; scoperto = percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione applicata sul danno
= 10% di € 10.000,00 = € 1.000,00; danno (€ 10.000,00) – scoperto (€ 1.000,00) = somma spettante (€ 9.000,00).
Il massimale rappresenta la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale può essere per sinistro e/o per anno. Se i danni procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell’assicurato salvo rivalsa nei confronti del diretto responsabile. Ad esempio, se il danno è € 3.000,00, ma il massimale previsto dalle condizioni di assicurazione è di € 1.000,00, l’assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia solo fino alla concorrenza di quest’ultima somma, ovvero € 1.000,00. In questo caso rimarrà a carico dell’assicurato la differenza di € 2.000,00: € 3.000,00 (danno) - € 1.000,00 (massimale) = € 2.000,00 (differenza a carico dell’assicurato).
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve: a) darne immediata notizia telegrafica alla Società; b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto; c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno; d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti; e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l’Assicurato è tenuto a informare immediatamente anche l’Autorità di Polizia. |
Assistenza diretta / in convenzione: Non prevista | |
Gestione da parte di altre imprese: non prevista | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo abbia richiesto il risarcimento all’Assicurato o abbia promosso a tal fine contro di lui un’azione giudiziaria. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Obblighi dell’impresa | Pagamento dell’indennizzo Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno. |
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Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Rimborso | In via generale In caso di recesso per sinistro, la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Contratto di assicurazione connesso a mutuo / contratto di finanziamento In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento la Società restituisce al debitore/assicurato la parte di premio, pagato e non goduto, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, su richiesta del contraente/assicurato, la Società fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non prevista |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non previsto |
Risoluzione | Non prevista |
Il prodotto è rivolto alle imprese di costruzione e montaggio impianti.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 18%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, info su xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n.98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell’esponente di adire l’Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all’ IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Mod. 1703DA ed. 07/2020 5 di 5
PAGINA NON UTILIZZABILE
E.A.R.
Tutti i rischi di montaggio
Condizioni di assicurazione
Documento redatto secondo le Linee Guida "Contratti Semplici e Xxxxxx"
INDICE
PREMESSA | 3 | |
GLOSSARIO | 4 | |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE | 5 | |
Art. 1 Dichiarazioni del contraente influenti sulla valutazione del rischio | 5 | |
Art. 2 Altre assicurazioni | 5 | |
Art. 3 Recesso in caso di sinistro | 5 | |
Art. 4 Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione | 5 | |
Art. 5 Oneri fiscali | 5 | |
Art. 6 Forma delle comunicazioni | 5 | |
Art. 7 Foro competente | 6 | |
Art. 8 Rinvio alle norme di legge | 6 | |
SEZIONE I – DANNI ALLE COSE | 7 | |
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI | 7 | |
Art. 9 Oggetto dell’assicurazione | 7 | |
Art. 10 Definizione di sinistro | 7 | |
Art. 11 Esclusioni (vedere anche art. 27) | 7 | |
Art. 12 Somma assicurata | 8 | |
Art. 13 Interventi provvisori e modifiche, aggiunte, miglioramenti | 8 | |
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA | 8 | |
Art. 14 Garanzie facoltativa 1 “Danni causati da vizi di materiale, difetti | ||
di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione” | 8 | |
Art. 15 Garanzia facoltativa 2 “Opere od impianti preesistenti” | 8 | |
Art. 16 Garanzia facoltativa 3 “Costi di demolizione o di sgombero” | 9 | |
Art. 17 Garanzia facoltativa 4 “Maggiori costi per lavoro straordinario, | ||
notturno, festivo o trasporto a grande velocità” | 9 | |
Art. 18 Garanzia facoltativa 5 “Manutenzione” | 9 | |
Art. 19 Garanzia facoltativa 6 “Manutenzione estesa” | 9 | |
Art. 20 Garanzia facoltativa 7 “Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere” | 9 | |
SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI | 10 | |
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI | 10 | |
Art. 21 Oggetto dell’assicurazione | 10 | |
Art. 22 Definizione di sinistro | 10 | |
Art. 23 Esclusioni (vedere anche art. 27) | 10 | |
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA | 11 | |
Art. 24 Garanzia facoltativa 8 “Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata” | 11 | |
Art. 25 Garanzia facoltativa 9 “Vibrazione, rimozione, franamento e cedimento del terreno” | 11 | |
Art. 26 Garanzia facoltativa 10 “Cavi o condutture sotterranee” | 11 | |
NORME COMUNI ALLA SEZIONE I – DANNI ALLE COSE E SEZIONE II – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI | 12 | |
Art. 27 Esclusioni (vedere anche artt 11 e 23) | 12 | |
Art. 28 Delimitazione temporale dei rischi | 12 | |
Art. 29 Variazioni di rischio | 12 | |
Art. 30 Cessazione, interruzione o sospensione del montaggio | 12 | |
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INDICE
NORME COMUNI ALLE SEZIONE I – DANNI ALLE COSE
E SEZIONE II – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 13
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 13
Art. 31 Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza 13
Art. 32 Ispezione delle cose assicurate 13
Art. 33 Obblighi dell’Assicurato 13
Art. 34 Onere della prova 13
Art. 35 Arbitrato in caso di controversia 13
Art. 36 Gestione delle vertenze di danno - spese legali (limitatamente alla Sezione II) 14
Art. 37 Assicurazione parziale 14
Art. 38 Pagamento dell’indennizzo 14
Art. 39 Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro 14
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE 14
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PREMESSA
Premessa
Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza.
Resta pertanto inteso che:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza
- l’assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo/ risarcimento, gli scoperti e le franchigie previste in Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione.
Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
Avvertenza
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garan- zie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo grigio nelle Condizioni di Assicurazione.
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GLOSSARIO
GLOSSARIO
Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell’interpretazione della normativa contrattuale:
ASSICURAZIONE
il contratto di assicurazione;
ASSICURATO
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
CONTRAENTE
il soggetto che stipula l’assicurazione;
FRANCHIGIA
l’importo che viene detratto dall’indennizzo per ciascun sinistro;
INDENNIZZO/RISARCIMENTO
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
POLIZZA
il documento che prova l’assicurazione;
PREMIO
la somma dovuta dal Contraente alla Società;
RISCHIO
la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivare;
SCOPERTO
la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato;
SINISTRO
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
SOCIETÀ
l’impresa assicuratrice.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La Società presta il suo consenso all’Assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l’obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.
ART. 2
ALTRE ASSICURAZIONI
Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.
ART. 3
RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Avvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l’importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l’indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contratto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
ART. 4
PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
L’assicurazione per l’esecuzione dei lavori (operazioni di montaggio e di collaudo) decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere e cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza quale termine del periodo di esecuzione dei lavori; in caso di esistenza di contratto d’appalto l’assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d’appalto stesso per l’esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza. In ogni caso, l’assicurazione relativa all’esecuzione dei lavori cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
c) presa in consegna od uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione o ultima- zione delle prove di funzionamento o di carico. Dette prove (genericamente definite “collaudo”) non possono durare più di quattro settimane.
Qualora intervenga presa in consegna, uso secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzio- namento o di carico soltanto di parte delle opere o di una o più macchine, la garanzia cessa solo per tali parti o macchine, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate. Relativamente alle parti per cui è cessata la garanzia del periodo di montaggio, decorre, se prevista, l’assicurazione del periodo di manutenzione per una durata pari a quella stabilita in polizza.
Nel caso di cose usate o comunque non nuove, la garanzia per l’esecuzione dei lavori cessa con l’inizio del collaudo.
Qualora le operazioni di montaggio o di collaudo, comprese nella garanzia prestata, non siano concluse entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire; in mancanza di tale proroga resta confer- mato, per l’assicurazione del periodo di manutenzione, se prevista, la scadenza stabilita in polizza.
Il premio dell’eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista in polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate.
ART. 5
ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 6
FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato/Contraente è tenuto, salvo quanto previsto dall’Art. 32, comma a) della Condizioni Generali di Assicurazione, debbono farsi, per essere valide, con lettera racco- mandata, alla Direzione della Società, ovvero alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 7
FORO COMPETENTE
Il foro competente a scelta della parte attrice è esclusivamente quello del luogo ove ha sede la Società, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.
ART. 8
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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SEZIONE I - COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
SEZIONE I - DANNI ALLE COSE
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 9
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato per i danni materiali e diretti, che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l’esecuzione dei lavori, durante il periodo coperto dall’assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.
L’obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l’importo delle fran- chigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rim- piazzare, ripristinare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.
ART. 10
DEFINIZIONE DI SINISTRO
Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell’applicazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima. In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagio- nati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza.
ART. 11
ESCLUSIONI (VEDERE ANCHE ART. 27)
Soci a responsabilità illimitata;
i) i danni causati da dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei
h) le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;
g) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
f) i difetti di rendimento degli enti assicurati;
periodiche;
e) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche
quali casse, scatole, gabbie o simili;
d) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo
c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
b) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o
di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme
a) i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal
La Società non è obbligata ad indennizzare:
q) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere.
p) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
aereo;
o) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto
n) i costi di demolizione o di sgombero;
m) i danni alle opere od impianti preesistenti;
l) i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione;
Condizioni Particolari:
La Società, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative
operative, che ne derivino.
ni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche
• derivanti dall’impossibilità totale o parziale, per l’assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazio-
informazioni e/o dati;
sione ed il trattamento), così come le violazioni all’autenticità, all’integrità o alla riservatezza di queste
• di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmis-
lizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni:
Sono esclusi, quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o uti-
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CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
ART. 12
SOMMA ASSICURATA
La somma assicurata alla partita 1) di polizza deve corrispondere all’inizio dei lavori :
- al valore di rimpiazzo a nuovo di tutti gli impianti e i macchinari da installare;
- a tutti i costi di installazione e montaggio compresi noli, utili e dazi doganali;
- a ogni qualsiasi altro importo concernente gli impianti e le opere oggetto dell’assicurazione compresi lavori a corpo, lavori a misura, prestazioni a consuntivo e lavori in economia.
Pertanto la somma assicurata iniziale deve essere pari:
a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo delle mac- chine, degli impianti e dei materiali forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa;
b) in caso di assenza di contratto di appalto, all’importo pari al prezzo stimato che gli impianti o le opere da montare avranno al termine dei lavori.
Il Contraente, fermo restando quanto previsto all’Art. 28, è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo:
a) in caso di esistenza di contratto di appalto, gli importi pagati all’Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;
b) in caso di assenza di contratto di appalto, ogni variazione del prezzo delle macchine e degli impianti, dei costi dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino gli impianti o le opere da montare.
Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata devono essere comunicati alla Società entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro tre mesi dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà regolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del premio che dovranno essere perfezionati entro i 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società.
ART. 13
INTERVENTI PROVVISORI E MODIFICHE, AGGIUNTE, MIGLIORAMENTI
Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, aggiunte e miglioramenti, comprese le spese per localizzare il
I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.
danno, non sono comunque indennizzabili.
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
ART. 14
GARANZIE FACOLTATIVA 1 “DANNI CAUSATI DA VIZI DI MATERIALE, DIFETTI DI FUSIONE, ERRORI DI PROGETTAZIONE, DI CALCOLO E DI FABBRICAZIONE”
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza Mod. 17.03/P – Ed. 07/2020 Sono indennizzabili, i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione, manifestatisi durante il periodo di esecu- zione dei lavori.
Sono esclusi i danni alla parte dell’opera affetta da detti vizi, difetti ed errori nonché il rimborso dei costi per l’eliminazione degli stessi alla parte dell’opera già eseguita, anche se non danneggiata.
Per ogni sinistro si applicano il limite massimo di indennizzo, la franchigia o scoperto e relativo minimo
E’ inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti a vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione per la parte dell’opera ancora da montare.
riportati in polizza.
ART. 15
GARANZIA FACOLTATIVA 2 “OPERE OD IMPIANTI PREESISTENTI”
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza Mod. 17.03/P – Ed. 07/2020 Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell’importo assicurato alla Partita 2 e senza appli- cazione della regola proporzionale (Art. 1907 del Codice Civile), i danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione dei lavori, anche di proprietà di terzi, causati dal montaggio delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell’assicurazione.
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CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
Non si considerano impianti ed opere preesistenti le cose assicurabili in Partite 1 e 4, o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere impiegati per l’esecuzione dei lavori.
Per ogni sinistro si applicano la franchigia o scoperto e relativo minimo riportati in polizza per la partita 1.
ART. 16
GARANZIA FACOLTATIVA 3 “COSTI DI DEMOLIZIONE O DI SGOMBERO”
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza Mod. 17.03/P – Ed. 07/2020 Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell’importo assicurato alla Partita 3 e senza applica- zione della regola proporzionale (Art. 1907 del Codice Civile), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. Restano sempre esclusi i costi sostenuti per demolire o sgomberare e/o smaltire liquidi, materiali e/o sostanze “tossiche e/o nocive di cui al D.P.R. no. 915/82 nonché quelle “radioattive” come da D.P.R. no. 185/64 e successive modifiche e/o integrazioni.
ART. 17
GARANZIA FACOLTATIVA 4 “MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO O TRASPORTO A GRANDE VELOCITÀ”
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza Mod. 17.03/P – Ed. 07/2020 Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande ve- locità, compresi i trasporti aerei effettuati con linee aeree regolari, purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE I e fino alla concorrenza dell’importo percentuale massimo stabilito in polizza del danno indennizzabile per la partita colpita dal sinistro, al netto di franchigia o scoperto e relativo minimo riportati in polizza.
ART. 18
GARANZIA FACOLTATIVA 5 “MANUTENZIONE”
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza Mod. 17.03/P – Ed. 07/2020 Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a fatto dell’Assicurato nell’esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di esecuzione dei lavori e riportati in polizza.
Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione.
ART. 19
GARANZIA FACOLTATIVA 6 “MANUTENZIONE ESTESA”
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza Mod. 17.03/P – Ed. 07/2020 Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a causa risalente al periodo delle operazioni di montaggio, oppure a fatto dell’Assicurato nell’esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di esecuzione dei lavori e riportati in polizza.
Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione.
ART. 20
GARANZIA FACOLTATIVA 7 “MACCHINARIO, BARACCAMENTI OD ATTREZZATURE DI CANTIERE”
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza Mod. 17.03/P – Ed. 07/2020 L’assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere è regolata sulla base di quanto disposto dal relativo allegato di polizza “Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere”.
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SEZIONE II - COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
SEZIONE II – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 21
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la Sezione II, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e - ferma la detrazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti in polizza - per danneggia- menti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con il montaggio delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione dei lavori indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell’assicurazione.
ART. 22
DEFINIZIONE DI SINISTRO
Agli effetti della limitazione di massimale e dell’applicazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.
ART. 23
ESCLUSIONI (VEDERE ANCHE ART. 27)
pazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro parteci-
di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione
xxxx, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a);
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimi-
a) il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
Non sono considerati terzi:
s) i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee.
e di sostegni in genere;
r) i danni dovuti a vibrazione, a rimozione, a franamento e a cedimento di terreno, di basi di appoggio
q) pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata;
Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:
parte dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma l’asbesto medesimo.
p) i danni di qualunque natura e comunque occasionati direttamente od indirettamente, seppure in
xxxx, di forniture o di servizi, nonché le perdite dei prodotti;
o) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agri-
n) i danni da furto;
configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
m) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si
suscettibile di sfruttamento.
impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo
terruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni delle caratteristiche od
l) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da in-
i) i danni derivati da polvere;
h) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l’esecuzione dei lavori;
g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di
f) i danni causati da natanti o aeromobili;
Responsabilità Civile per i quali, conformemente alle norme di legge, sia obbligatoria l’assicurazione;
detto luogo l’uso non sia configurabile come circolazione di veicoli a motore riconducibili a rischi di
del loro uso ai fini del montaggio delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in
e) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione
caso i danni alle opere od impianti preesistenti;
proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni
paltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in
d) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l’Ap-
L’assicurazione non comprende:
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CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.
• l’utilizzo e l’adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di
• le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
• la disponibilità, l’autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
compromettere:
Sono esclusi i danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
ART. 24
GARANZIA FACOLTATIVA 8 “PLURALITÀ DI ASSICURATI - RESPONSABILITÀ CIVILE INCROCIATA”
Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto all’Art. 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi in deroga all’Art. 23, comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati ed i loro dipen- denti, ferme restando comunque le esclusioni di cui all’Art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla SEZIONE I - partite 1, 2 e 4 - non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della SEZIONE II.
ART. 25
GARANZIA FACOLTATIVA 9 “VIBRAZIONE, RIMOZIONE, FRANAMENTO E CEDIMENTO DEL TERRENO”
Sono risarcibili nell’ambito dei massimali convenuti in polizza alla SEZIONE II, i danni causati a terzi da vibrazione, rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere.
I danni a fabbricati causati da lavori di sottomurazione, da altri interventi nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono risarcibili solo nel caso di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compro- mettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell’opera, fermo restando che la Società non risponde dei danni a fabbricati dichiarati inagibili precedentemente al verificarsi del sinistro.
in polizza.
Per ogni sinistro si applicano il massimo risarcimento, la franchigia o scoperto e relativo minimo riportati
ART. 26
GARANZIA FACOLTATIVA 10 “CAVI O CONDUTTURE SOTTERRANEE”
Sono risarcibili, nell’ambito dei massimali convenuti in polizza alla SEZIONE II, i danni materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell’inizio di lavori, l’Assicurato abbia ottenuto dalle Au- torità competenti la documentazione necessaria per individuare l’esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee e abbia messo in atto le adeguate misure preventive.
in polizza.
Per ogni sinistro si applicano il massimo risarcimento, la franchigia o scoperto e relativo minimo riportati
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NORME COMUNI
NORME COMUNI ALLE SEZIONE I – DANNI ALLE COSE E SEZIONE II – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
ART. 27 ESCLUSIONI
La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:
a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici o dolosi , compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio;
b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) contaminazioni chimiche, biologiche e/o batteriologiche;
salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
(es. punitive or exemplary damages).
Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun
sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regola- menti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale
ART. 28
DELIMITAZIONE TEMPORALE DEI RISCHI
La Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall’as- sicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall’assicurazione.
ART. 29
VARIAZIONI DI RISCHIO
Se durante l’esecuzione dell’opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di montaggio, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di rendere noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.
ART. 30
CESSAZIONE, INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEL MONTAGGIO
resta fermo l’obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione
In caso di cessazione, di interruzione o sospensione delle operazioni di montaggio, di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti;
alla Società, pena la decadenza del diritto all’indennizzo.
la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.
ruzione o sospensione, l’Assicurato, pena la decadenza del diritto all’indennizzo, si impegna a garantire
Qualunque sia la durata dell’inter-
In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.
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NORME COMUNI - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
NORME COMUNI ALLE SEZIONE I – DANNI ALLE COSE E SEZIONE II – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
ART. 31
TITOLARITÀ DEI DIRITTI SORGENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla li- quidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato, ma con l’intervento del Contraente all’atto del pagamento.
ART. 32
ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.
ART. 33
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.
essergli richiesti;
d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono
c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l’entità del danno;
b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
a) darne immediata notizia alla Società oppure all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza ;
L’Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:
Il rimpiazzo, il ripristino o la riparazione possono essere iniziati dopo l’avviso prescritto al comma a) ma lo | |
stato delle cose può venire modificato prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società soltan- | |
to nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per qualsiasi | |
motivo, non avviene entro 8 giorni dall’avviso, l’Assicurato, fermo restando quanto stabilito all’Art. 37 | |
delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di | |
rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l’Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche | |
l’autorità di Polizia. L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini | |
e degli obblighi di polizza. |
ART. 34
ONERE DELLA PROVA
In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o l’irrisarcibilità di un danno in dipendenza | |
di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l’onere della prova che tale danno | |
rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell’Assicurato che intenda far valere un diritto all’indennizzo | |
o al risarcimento. |
ART. 35
ARBITRATO IN CASO DI CONTROVERSIA
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa. I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.
Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri, non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la Società. Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.
Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pro- nunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.
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NORME COMUNI - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece. Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all’Assicurato.
ART. 36
GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI (LIMITATAMENTE ALLA SEZIONE II )
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Le spese del processo penale sono supportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli inte- ressi di quest’ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.
La Società non riconosce spese da essa non autorizzate.
La Società non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa desi- gnati e non risponde di multe o ammende.
ART. 37
ASSICURAZIONE PARZIALE
Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti della somma assicurata e per la regola- zione del premio di cui all’Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell’importo che doveva essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.
ART. 38
PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell’accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.
ART. 39
DIMINUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO
L’importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della polizza.
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell’assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o sco- perti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio.
Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.
I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE
GARANZIE | DOVE |
SEZIONE I - Danni alle cose | Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino |
SEZIONE II - Responsabilità Civile Terzi | Xxxxxx, Xxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx |
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Mod. 1701 - Ed. 07/2020
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