PROTOCOLLO
PROTOCOLLO
annesso alla «convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali» riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico
GLI STATI PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,
CONSIDERANDO la necessità di dare attuazione alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (di seguito «la convenzione») nella misura in cui si applica al materiale aeronautico, alla luce degli scopi enunciati nel preambolo della convenzione,
CONSAPEVOLI della necessità di adattare la convenzione per rispondere alle particolari esigenze del finanziamento aeronautico e di estendere il campo di applicazione della convenzione al fine di includervi i contratti di vendita di materiale aeronautico,
TENENDO CONTO dei principi e gli obiettivi della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944,
SONO CONVENUTI sulle seguenti disposizioni relative al materiale aeronautico:
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo I
Definizioni
1. I termini che figurano nel presente protocollo sono usati nel senso loro attribuito dalla convenzione, salvo che il contesto non richieda altrimenti.
2. Nel presente protocollo, i seguenti termini sono usati nel significato indicato qui di seguito:
a) «aeromobile» indica un aeromobile così come definito ai fini della convenzione di Chicago, vale a dire una cellula di aeromobile sulla quale è installato il motore di un aereo o un elicottero;
b) «motori di aereo» indica motori di aereo (diversi da quelli usati nei servizi militari, doganali e di polizia) a reattori, a turbine o a pistoni che:
i) nel caso di motori a reattori, sviluppano ciascuno una spinta di almeno 1 750 libbre o un valore equivalente; e
ii) nel caso di motori a turbine o a pistoni, sviluppano in fase di decollo una spinta nominale sull’albero di almeno 550 cavalli vapore o equivalente; e inoltre tutti i moduli e gli altri accessori, parti ed equipaggiamenti che vi sono installati, incorporati o fissati, così come i dati, i manuali e i registri a ciò relativi;
c) «materiale aeronautico» indica cellule di aeromobili, motori di aerei ed elicotteri;
d) «registro degli aeromobili» indica ogni registro tenuto da uno Stato o da un’autorità di registrazione dell’esercizio in comune ai fini della convenzione di Chicago;
e) «cellule di aeromobili» indica cellule di aerei (diverse da quelle usate nei servizi militari, doganali e di polizia) che, quando dotate di motori di aerei adeguati, sono modelli certificati dall’autorità aeronautica competente per traspor tare:
i) almeno otto (8) persone compreso l’equipaggio;
ii) beni di peso maggiore di 2 750 chilogrammi; e inoltre tutti gli accessori, le parti, gli equipaggiamenti (ad esclu sione dei motori di aerei) che vi sono installati, incorpo rati o fissati, così come i dati, i manuali e i registri a ciò relativi;
f) «parte autorizzata» indica la parte cui fa riferimento il para grafo 3 dell’articolo XIII;
g) «convenzione di Chicago» indica la convenzione sull’avia zione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, come modificata, e i suoi annessi;
h) «autorità di registrazione dell’esercizio in comune» indica l’autorità incaricata di tenere un registro in conformità del l’articolo 77 della convenzione di Chicago come attuata dalla risoluzione relativa alla nazionalità e alla registrazione di aeromobili gestiti da aziende internazionali di esercizio, adottata il 14 dicembre 1967 dal Consiglio dell’Organizza zione dell’aviazione civile internazionale;
i) «cancellazione dell’immatricolazione dell’aeromobile» indica la cancellazione o la rimozione dell’immatricolazione del l’aeromobile dal registro degli aeromobili in conformità della convenzione di Chicago;
j) «contratto che conferisce una garanzia» indica il contratto concluso da una persona in qualità di garante;
k) «garante» indica la persona che, al fine di assicurare l’adem pimento delle obbligazioni in favore di un creditore xxxxxx xxxx da un contratto costitutivo di garanzia reale, o in virtù di un accordo, concede o rilascia una fideiussione, una ga ranzia a prima domanda o una lettera di credito «stand-by» o qualsiasi altra forma di assicurazione del credito;
l) «elicotteri» indica aerodine più pesanti dell’aria (ad eccezione di quelli usati in servizi militari, doganali o di polizia) il cui sostegno in volo è assicurato principalmente dalla portanza generata da uno o più rotori su assi in gran parte verticali e che sono modelli certificati dall’autorità competente per tra sportare:
i) almeno cinque (5) persone compreso l’equipaggio; o
ii) beni di peso maggiore di 450 chilogrammi; e inoltre tutti gli accessori, le parti, gli equipaggiamenti (ivi compresi i rotori) che vi sono installati, incorporati o fissati, così come i manuali, i dati e i registri a ciò relativi;
m) «situazione di insolvenza» indica:
i) l’apertura di procedure di insolvenza; o
ii) l’intenzione dichiarata del debitore di sospendere i paga menti o la loro effettiva sospensione, quando la legge od altra azione dello Stato impedisca o sospenda il diritto del creditore di avviare una procedura di insolvenza con tro il debitore o di esercitare i rimedi a norma della convenzione;
n) «giurisdizione principale dell’insolvenza» indica lo Stato con traente dove è situato il centro dei principali interessi del debitore che, a questo scopo e salvo prova contraria, è considerato essere il luogo dove il debitore ha la propria sede statutaria o, in mancanza, il luogo dove si è costituito;
o) «autorità di registro» indica l’autorità nazionale o l’autorità incaricata della tenuta di un registro in uno Stato contraente e responsabile della immatricolazione e della cancellazione della immatricolazione in modo conforme alla convenzione di Chicago; e
p) «Stato di immatricolazione» indica, riguardo a un aeromo bile, lo Stato nel cui registro nazionale un aeromobile è immatricolato o lo Stato dove si trova l’autorità di registra zione dell’esercizio in comune incaricata della tenuta del registro degli aeromobili.
Articolo II
Applicazione della convenzione con riguardo al materiale aeronautico
1. La convenzione si applica al materiale aeronautico come previsto dai termini del presente protocollo.
2. La convenzione e il presente protocollo sono conosciuti con il nome di «convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali» come applicata al materiale aero nautico.
Articolo III
Applicazione della convenzione ai contratti di vendita
Le seguenti disposizioni della convenzione si applicano come se il riferimento a un accordo che crea o prevede una garanzia internazionale fosse il riferimento a un contratto di vendita e come se il riferimento a una garanzia internazionale, a una garanzia internazionale futura, al debitore e al creditore fosse, rispettivamente, il riferimento a una vendita, a una vendita fu tura, al venditore e al compratore:
— gli articoli 3 e 4,
— la lettera a) del paragrafo 1 dell’articolo 16,
— il paragrafo 4 dell’articolo 19,
— il paragrafo 1 dell’articolo 20 (per ciò che concerne l’iscri zione di un contratto di vendita o di vendita futura),
— il paragrafo 2 dell’articolo 25 (per ciò che concerne una vendita futura), e
— l’articolo 30.
Si applicano inoltre ai contratti di vendita e ai contratti di vendita futura le disposizioni generali di cui all’articolo 1, al l’articolo 5, ai capi dal IV al VII, all’articolo 29 (ad eccezione del paragrafo 3 che è sostituito dai paragrafi 1 e 2 dell’articolo XIV), al capo X, al capo XII (ad eccezione dell’articolo 43), al capo XIII e al capo XIV (ad eccezione dell’articolo 60).
Articolo IV
Ambito di applicazione
1. Senza pregiudizio del paragrafo 1 dell’articolo 3 della convenzione, la convenzione si applica anche a un elicottero o a una cellula di aeromobile facente parte di un aeromobile immatricolato nel registro degli aeromobili di uno Stato con traente che è lo Stato di immatricolazione; quando l’immatrico lazione viene effettuata in applicazione di un accordo relativo all’immatricolazione dell’aeromobile, si ritiene essere stata effet tuata al momento dell’accordo.
2. Ai fini della definizione di «operazione interna» di cui all’articolo 1 della convenzione:
a) una cellula di aeromobile è situata nello Stato di immatrico lazione dell’aeromobile di cui è parte;
b) un motore di aereo è situato nello Stato di immatricolazione dell’aeromobile sul quale è installato o, se non è installato sull’aeromobile, nello Stato dove esso si trova materialmente; e
c) un elicottero è situato nello Stato dove è immatricolato al momento della conclusione dell’accordo che crea o prevede la garanzia.
3. Nell’ambito delle loro relazioni reciproche le parti pos sono, per mezzo di un accordo scritto, escludere l’applicazione dell’articolo XI, nonché derogare o modificare gli effetti delle disposizioni del presente protocollo, ad esclusione dei paragrafi dal 2 al 4 dell’articolo IX.
Articolo V
Formalità, effetti e iscrizione dei contratti di vendita
1. Ai fini del presente protocollo, il contratto di vendita è un contratto:
a) concluso per iscritto;
b) riguardante materiale aeronautico di cui il venditore possa disporre;
c) che rende possibile l’identificazione di materiale aeronautico in conformità del presente protocollo.
2. Un contratto di vendita trasferisce all’acquirente i diritti del venditore sul materiale aeronautico secondo i termini del con tratto stesso.
3. L’iscrizione di un contratto di vendita conserva efficacia indefinitamente. L’iscrizione di un contratto di vendita futura conserva efficacia salvo che non sia cancellata o, se del caso, fino alla scadenza del periodo specificato nel registro.
Articolo VI
Poteri dei rappresentanti
Una persona può concludere un accordo o una vendita e iscri vere una garanzia internazionale o una vendita relativa a mate riale aeronautico in qualità di mandatario, fiduciario o a qual siasi altro titolo di rappresentante. In questo caso, detta persona ha diritto di far valere i diritti e le garanzie derivanti dalla convenzione.
Articolo VII
Descrizione del materiale aeronautico
Una descrizione del materiale aeronautico che contenga il nu mero di serie assegnato dal costruttore, il nome del costruttore e l’indicazione del modello è necessaria e sufficiente per identifi care il bene ai fini della lettera c) dell’articolo 7 della conven zione e della lettera c) del paragrafo 1 dell’articolo V del pre sente protocollo.
Articolo VIII
Scelta della legge applicabile
1. Il presente articolo si applica solo quando uno Stato con traente abbia fatto una dichiarazione in applicazione del para grafo 1 dell’articolo XXX.
2. Le parti di un accordo, di un contratto di vendita, di un contratto che conferisce una garanzia o di un accordo di su bordinazione possono convenire sulla legge che regolerà in tutto o in parte i diritti e obbligazioni derivanti dall’accordo.
3. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, il riferi mento nel precedente paragrafo alla legge scelta dalle parti in dica il diritto nazionale dello Stato designato o, nel caso in cui lo Stato comprenda diverse unità territoriali, il diritto nazionale dell’unità territoriale designata.
CAPO II
RIMEDI PER L’INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI, OR- DINE DI PRELAZIONE, CESSIONI
Articolo IX
Modifiche alle disposizioni relative ai rimedi per l’inadempimento delle obbligazioni
1. In aggiunta alle misure previste dal capo III della conven zione, il creditore può, sempre che il debitore vi abbia in qua lunque tempo consentito e nei casi indicati nel capo III:
a) far cancellare l’immatricolazione dell’aeromobile;
b) far esportare e far trasferire fisicamente il materiale aeronau tico dal territorio dove si trova.
2. Il creditore non può esercitare i rimedi indicati nel para grafo precedente senza il preventivo consenso scritto del titolare di una garanzia iscritta che prevalga su quella del creditore.
3. Il paragrafo 3 dell’articolo 8 della convenzione non si applica al materiale aeronautico. Ogni rimedio previsto dalla convenzione con riferimento al materiale aeronautico deve es sere esercitato in modo commercialmente ragionevole. Un ri medio si reputa esercitato in modo commercialmente ragione vole quando è esercitato in modo conforme a una disposizione dell’accordo, salvo che tale disposizione sia manifestamente ir ragionevole.
4. Un creditore garantito che dia ai soggetti interessati un preavviso scritto di almeno dieci giorni lavorativi per una pro posta di vendita o di locazione è ritenuto soddisfare l’esigenza di fornire il «preavviso ragionevole» previsto dal paragrafo 4 del l’articolo 8 della convenzione. Il presente paragrafo tuttavia non impedisce che un creditore garantito e un costituente o garante possano stabilire contrattualmente un preavviso più lungo.
5. L’autorità di registro di uno Stato contraente, a condizione di osservare le leggi e i regolamenti applicabili in materia di sicurezza aerea, onora una richiesta di cancellazione o esporta zione se:
a) la richiesta è sottoposta dalla parte autorizzata nelle forme dovute in virtù di un’autorizzazione irrevocabile registrata della cancellazione della immatricolazione e della richiesta del permesso di esportazione; e se
b) la parte autorizzata certifica all’autorità di registro, qualora quest’ultima ne faccia richiesta, che tutte le garanzie iscritte che prevalgono su quella del creditore a favore del quale l’autorizzazione è stata rilasciata sono state cancellate, o che i titolari di dette garanzie hanno consentito alla cancel lazione o all’esportazione.
6. Un creditore garantito che proponga la cancellazione del l’immatricolazione e l’esportazione di un aeromobile in applica zione del paragrafo 1, invece che in applicazione di un ordine di tribunale, deve informare per iscritto e con un preavviso ragionevole della cancellazione dell’immatricolazione e della ri chiesta di esportazione proposta:
a) le persone interessate indicate ai punti i) e ii) della lettera m) dell’articolo 1 della convenzione; e
b) le persone interessate indicate al punto iii) della lettera m) dell’articolo 1 della convenzione che abbiano informato il creditore garantito dei propri diritti con un preavviso ragio nevole prima della cancellazione dell’immatricolazione o del l’esportazione.
Articolo X
Modifica alle disposizioni relative alle misure provvisorie
1. Il presente articolo si applica solo quando uno Stato con traente abbia emesso una dichiarazione ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo XXX e nella misura prevista da tale dichiarazione.
2. Ai fini del paragrafo 1 dell’articolo 13 della convenzione, nel contesto del conseguimento di misure, l’espressione «termine breve» deve intendersi come il numero di giorni lavorativi dalla data di deposito della domanda indicata nella dichiarazione effettuata dallo Stato contraente nel quale la domanda è presen tata.
3. Il paragrafo 1 dell’articolo 13 della convenzione si applica inserendo la disposizione seguente immediatamente dopo la lettera d):
«e) se in ogni momento il debitore e il creditore hanno in tal modo espressamente convenuto, la vendita e l’attribuzione dei relativi prodotti;», e il paragrafo 2 dell’articolo 43 si applica sostituendo le parole «lettera d)» con le parole «lettere
d) ed e)».
4. Il diritto di proprietà, o altro diritto del debitore trasferito per effetto della vendita indicata nel paragrafo precedente, è
liberato da qualsiasi garanzia o diritto sul quale la garanzia internazionale del creditore prevalga secondo le disposizioni dell’articolo 29 della convenzione.
5. Il creditore e il debitore o qualsiasi altro soggetto interes sato possono convenire per iscritto di escludere l’applicazione del paragrafo 2 dell’articolo 13 della convenzione.
6. I rimedi di cui al paragrafo 1 dell’articolo IX:
a) in uno Stato contraente devono essere resi disponibili dal l’autorità di registro o dalle altre autorità amministrative competenti, secondo il caso, nei cinque giorni lavorativi suc cessivi alla data in cui il creditore ha notificato a dette auto xxxx che la misura prevista al paragrafo 1 dell’articolo IX è stata accordata o, qualora la misura sia concessa da un or gano giurisdizionale straniero, dopo che la stessa sia ricono sciuta da un organo giurisdizionale dello Stato contraente e che il creditore sia autorizzato ad ottenere tali misure con formemente alla convenzione; e
b) le competenti autorità devono prestare sollecitamente coo perazione e assistenza al creditore nell’attuazione delle mi sure conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di sicurezza aerea.
7. I paragrafi 2 e 6 non pregiudicano le leggi e i regolamenti applicabili in materia di sicurezza aerea.
Articolo XI
Rimedi per il caso di insolvenza
1. Il presente articolo si applica solo qualora uno Stato con traente che sia la giurisdizione principale dell’insolvenza abbia effettuato una dichiarazione in applicazione del paragrafo 3 dell’articolo XXX.
Alternativa A
2. Al verificarsi di una situazione di insolvenza e a condi zione di osservare il paragrafo 7, l’amministratore dell’insol venza o il debitore, secondo il caso, restituisce il materiale aeronautico al creditore non più tardi della prima delle due seguenti date:
a) alla fine del periodo di attesa;
b) alla data in cui il creditore avrebbe diritto ad acquisire il possesso del materiale aeronautico se il presente articolo non si applicasse.
3. Ai fini del presente articolo, «periodo di attesa» indica il periodo specificato in una dichiarazione dello Stato contraente che è la giurisdizione principale dell’insolvenza.
4. Riferimenti nel presente articolo all’«amministratore del l’insolvenza» devono intendersi come riferimenti a quella per sona nella sua capacità ufficiale e non personale.
5. Finché il creditore non abbia avuto l’opportunità di pren dere possesso del bene secondo il paragrafo 2:
a) l’amministratore dell’insolvenza o il debitore, secondo il caso, preservano e hanno cura del materiale aeronautico e ne conservano il valore in conformità al contratto; e
b) il creditore può domandare ogni altra misura provvisoria che sia disponibile in base alla legge applicabile.
6. La lettera a) del precedente paragrafo non preclude l’uso del materiale aeronautico in base ad accordi conclusi per pre servare, avere cura del materiale e conservarne il valore.
7. L’amministratore dell’insolvenza o il debitore, secondo il caso, può trattenere il possesso del bene dell’aeromobile quando, al più tardi alla data fissata dal paragrafo 2, abbia rimediato alle inadempienze diverse da quelle dovute all’apertura delle procedure di insolvenza e si sia impegnato ad adempiere le obbligazioni future in conformità del contratto. Nell’ipotesi di inadempimento nell’esecuzione di obbligazioni future, non si applica un nuovo periodo di attesa.
8. Le misure previste al paragrafo 1 dell’articolo IX:
a) in uno Stato contraente devono essere rese disponibili dal l’autorità di registro o dalle altre autorità amministrative competenti, secondo il caso, nei cinque giorni lavorativi suc cessivi alla data in cui il creditore ha notificato a dette auto xxxx che è autorizzato a ottenere tali misure in conformità della convenzione; e
b) le competenti autorità devono prestare sollecitamente coo perazione e assistenza al creditore nell’attuazione delle mi sure conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di sicurezza aerea.
9. È fatto divieto di ostacolare o ritardare l’applicazione delle misure consentite dalla convenzione o dal presente protocollo dopo la data indicata dal paragrafo 2.
10. Nessuna obbligazione del debitore in virtù del contratto può essere modificata senza il consenso del creditore.
11. Nessuna disposizione del paragrafo precedente può es sere interpretata in modo da recare pregiudizio al potere del l’amministratore dell’insolvenza, se del caso, di risolvere il con tratto in base alla legge applicabile.
12. Nessun diritto o garanzia, eccetto i diritti e le garanzie di natura non convenzionale appartenenti a una categoria coperta da una dichiarazione resa in applicazione del paragrafo 1 del l’articolo 39 della convenzione, prevale sulle garanzie iscritte nelle procedure di insolvenza.
13. La convenzione come modificata dall’articolo IX del pre sente protocollo si applica all’esercizio di qualsiasi rimedio in virtù del presente articolo.
Alternativa B
2. Allorché sopraggiunge una situazione di insolvenza, l’am ministratore dell’insolvenza o il debitore, secondo il caso, deve informare il creditore, dietro richiesta dello stesso, nel termine indicato in una dichiarazione di uno Stato contraente resa in applicazione del paragrafo 3 dell’articolo XXX, se intende:
a) porre rimedio alle inadempienze diverse da quelle dovute all’apertura delle procedure di insolvenza e impegnarsi ad adempiere tutte le obbligazioni future, in conformità dell’ac cordo e ai relativi documenti; oppure se intende:
b) dare al creditore l’opportunità di prendere possesso del ma teriale aeronautico, in conformità del diritto applicabile.
3. Il diritto applicabile cui fa riferimento la lettera b) del precedente paragrafo può autorizzare l’organo giurisdizionale a esigere l’adozione di qualsiasi misura complementare o la pro duzione di qualsivoglia garanzia complementare.
4. Il creditore deve fornire prova del proprio credito e giu stificazione dell’iscrizione della propria garanzia internazionale.
5. Se l’amministratore dell’insolvenza o il debitore, secondo il caso, non dà notizia al creditore in conformità del paragrafo 2 o se l’amministratore dell’insolvenza o il debitore, pur avendo dichiarato che darà al creditore la possibilità di prendere pos sesso del materiale aeronautico non fa ciò, l’organo giurisdizio nale può autorizzare il creditore a prendere possesso del mate riale aeronautico alle condizioni fissate dall’organo giurisdizio nale. Può inoltre esigere l’adozione di ogni misura complemen tare, nonché la produzione di qualsivoglia garanzia complemen tare.
6. Il materiale aeronautico non può essere venduto in pen denza di un giudizio che riguardi il credito e la garanzia inter nazionale.
Articolo XII
Assistenza in caso di insolvenza
1. Il presente articolo si applica solo a condizione che uno Stato contraente abbia fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 dell’articolo XXX.
2. Gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente dove il materiale aeronautico è situato cooperano, nell’osservanza del diritto dello Stato contraente, quanto più possibile con gli or gani giurisdizionali stranieri e con gli amministratori dell’insol venza stranieri al fine di dare applicazione alle disposizioni dell’articolo XI.
Articolo XIII
Autorizzazione della richiesta di cancellazione dell’immatricolazione e del permesso di esportazione
1. Il presente articolo si applica solo a condizione che uno Stato contraente abbia fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 dell’articolo XXX.
2. Quando il debitore ha rilasciato un’autorizzazione irrevo cabile della richiesta di cancellazione dell’immatricolazione e del permesso di esportazione conforme nell’essenziale al formulario annesso al presente protocollo e l’ha sottoposta per l’iscrizione all’autorità del registro, detta autorizzazione deve essere iscritta.
3. Il beneficiario dell’autorizzazione («parte autorizzata») o la persona che esso attesta essere a ciò designata, è la sola persona autorizzata a esercitare i rimedi specificati al paragrafo 1 del l’articolo IX. L’esercizio di tali rimedi deve avvenire in confor mità dell’autorizzazione e delle leggi e dei regolamenti applica bili in materia di sicurezza aerea. Il debitore non può revocare l’autorizzazione senza il consenso scritto della parte autorizzata. L’autorità del registro procede alla cancellazione di un’autoriz zazione dal registro dietro richiesta della parte autorizzata.
4. L’autorità di registro e le altre autorità amministrative degli Stati contraenti dovranno prestare prontamente il loro concorso e la loro assistenza alla parte autorizzata nell’applicazione dei rimedi previsti dall’articolo IX.
Articolo XIV
Modifiche alle disposizioni relative all’ordine di prelazione
1. L’acquirente di materiale aeronautico in virtù di una ven dita iscritta acquista il proprio diritto su quel bene libero da ogni diritto iscritto posteriormente e da ogni garanzia non iscritta, anche se abbia conoscenza del diritto non iscritto.
2. L’acquirente di materiale aeronautico acquista il proprio diritto su quel bene sotto condizione di un diritto iscritto al momento dell’acquisto.
3. Il diritto di proprietà o altro diritto o garanzia sul motore di un aereo non è pregiudicato dal fatto che sia stato installato su un aeromobile o vi sia stato rimosso.
4. Il paragrafo 7 dell’articolo 29 della convenzione si applica ad un oggetto, che non sia un bene nel senso del presente protocollo, installato su una cellula di aeromobile, un motore di aereo o un elicottero.
Articolo XV
Modifiche alle disposizioni relative alle cessioni
Il paragrafo 1 dell’articolo 33 della convenzione si applica ag giungendo la disposizione seguente immediatamente dopo la lettera b):
«e c) il debitore abbia consentito per iscritto, indipendente mente dalla circostanza che il consenso sia stato prestato
prima che la cessione si sia verificata o che egli identifichi il cessionario.»
Articolo XVI
Disposizioni relative al debitore
1. In assenza di inadempimento ai sensi dell’articolo 11 della convenzione, il debitore ha diritto al pacifico godimento e al l’uso del bene in conformità dei termini dell’accordo nei con fronti:
a) del proprio creditore e del titolare di qualsiasi garanzia dal quale il debitore acquisti diritti liberi da garanzia in virtù del paragrafo 4 dell’articolo 29 della convenzione o, in qualità di compratore, del paragrafo 1 dell’articolo XIV del presente protocollo, salvo che e nella misura in cui il debitore non abbia convenuto diversamente; e
b) del titolare di ogni garanzia alla quale il diritto del debitore sia subordinato in base al paragrafo 4 dell’articolo 29 della convenzione o, in qualità di acquirente, al paragrafo 2 del l’articolo XIV del presente protocollo, ma solamente in quanto lo stesso titolare abbia così convenuto.
2. Nessuna disposizione della convenzione o del presente protocollo pregiudica la responsabilità del creditore per inadem pimento del contratto in base alla legge applicabile nella misura in cui detto contratto riguardi materiale aeronautico.
CAPO III
DISPOSIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ISCRIZIONE DELLE GARANZIE INTERNAZIONALI RIGUARDANTI MATERIALE AERONAUTICO
Articolo XVII
L’autorità di sorveglianza e il conservatore
1. L’autorità di sorveglianza è l’ente internazionale designato da una risoluzione adottata dalla conferenza diplomatica per l’adozione di una convenzione relativa ai beni mobili strumen tali e di un protocollo aeronautico.
2. Se l’ente internazionale menzionato al paragrafo prece dente non è in grado né ha la volontà di agire come autorità di sorveglianza, sarà convocata una conferenza di Stati firmatari e di Stati contraenti per designare un’altra autorità di sorve glianza.
3. L’autorità di sorveglianza, i suoi funzionari e i suoi impie gati godono dell’immunità relativa ai procedimenti giudiziari o amministrativi in conformità alle disposizioni a loro applicabili in qualità di ente internazionale o ad altro titolo.
4. L’autorità di sorveglianza può istituire una commissione di esperti scelti tra un numero di persone nominate dagli Stati firmatari e dagli Stati contraenti che siano dotate della qualifi cazione e dell’esperienza necessarie ed incaricarla di assistere l’autorità di sorveglianza nello svolgimento delle sue funzioni.
5. Il primo conservatore assicura il funzionamento del regi stro internazionale per un periodo di cinque anni dall’entrata in vigore del presente protocollo. Successivamente, il conservatore viene nominato o rinominato dall’autorità di sorveglianza ogni cinque anni.
Articolo XVIII
Primo regolamento
Il primo regolamento è stabilito dall’autorità di sorveglianza in modo da acquistare efficacia all’entrata in vigore del presente protocollo.
Articolo XIX
Designazione dei punti di ingresso
1. Fermo restando il paragrafo 2, uno Stato contraente può in ogni tempo designare sul proprio territorio uno o più orga nismi come il punto o i punti di ingresso attraverso i quali, in modo esclusivo o meno, vengono trasmesse al registro interna zionale le informazioni richieste per l’iscrizione, ad eccezione della iscrizione di un avviso di garanzia nazionale o di un diritto o di una garanzia in base all’articolo 40, costituitisi secondo le leggi di un altro Stato.
2. Per quanto concerne le informazioni necessarie ai fini delle iscrizioni relative ai motori degli aerei, una designazione effettuata in base al paragrafo precedente può consentire, ma non impone, l’uso di uno o più dei punti di ingresso designati.
Articolo XX
Modifiche aggiuntive alle disposizioni relative al registro
1. Ai fini del paragrafo 6 dell’articolo 19 della convenzione, i criteri di ricerca di materiale aeronautico sono il nome del costruttore, il numero di serie del costruttore e la designazione del suo modello, corredati di quanto necessario a garantire l’unicità. Tali informazioni supplementari sono specificate nei regolamenti.
2. Agli scopi del paragrafo 2 dell’articolo 25 della conven zione e nelle circostanze ivi descritte, il titolare di una garanzia internazionale futura che sia stata iscritta o di una cessione futura di una garanzia internazionale che sia stata iscritta o la persona a favore della quale una vendita futura è stata iscritta deve adottare tutte le misure a propria disposizione per ottenere la cancellazione dell’iscrizione nei cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda prevista in tale paragrafo.
3. Le tariffe menzionate alla lettera h) del paragrafo 2 del l’articolo 17 della convenzione sono determinate in modo da coprire i costi ragionevoli di stabilimento, funzionamento e regolamentazione del registro internazionale e i costi ragione voli dell’autorità di sorveglianza connessi all’esercizio delle fun zioni, all’esercizio dei poteri e all’esecuzione delle obbligazioni menzionate al paragrafo 2 dell’articolo 17 della convenzione.
4. Il conservatore esercita e amministra le funzioni centraliz zate del registro internazionale ventiquattro ore su ventiquattro.
I diversi punti di ingresso funzionano almeno durante l’orario di lavoro in vigore nei rispettivi territori.
5. L’ammontare dell’assicurazione o della garanzia finanziaria prevista dal paragrafo 4 dell’articolo 28 della convenzione per ciascun evento non potrà essere inferiore al valore massimo del materiale aeronautico quale determinato dall’autorità di sorve glianza.
6. Nessuna disposizione della convenzione impedisce che il conservatore si procuri un’assicurazione o una garanzia finan ziaria che copra gli eventi di cui lo stesso non è responsabile in base all’articolo 28 della convenzione.
CAPO IV
COMPETENZA
Articolo XXI
Modifiche alle disposizioni in materia di competenza
Ai fini dell’articolo 43 della convenzione e fermo restando l’ar ticolo 42 della convenzione, gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente sono ugualmente competenti se il bene è un elicottero o una cellula di aeromobile facente parte di un aero mobile di cui detto Stato è lo Stato di immatricolazione.
Articolo XXII
Rinuncia all’immunità della giurisdizione
1. A condizione dell’osservanza del paragrafo 2, la rinuncia all’immunità della giurisdizione relativa agli organi giurisdizio nali indicati agli articoli 42 o 43 della convenzione, o relativa all’esercizio coattivo di diritti e garanzie riguardanti materiale aeronautico secondo la convenzione, è vincolante e attributiva della competenza, se le altre condizioni di attribuzione della competenza o dell’esecuzione sono soddisfatte; essa consente altresì di fare ricorso alle misure di esecuzione, secondo il caso.
2. Una rinuncia fatta in virtù del paragrafo precedente deve essere fatta per atto scritto e contenere una descrizione del materiale aeronautico.
CAPO V
RELAZIONE CON LE ALTRE CONVENZIONI
Articolo XXIII
Relazione con la convenzione relativa al riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili
La presente convenzione, nella misura in cui si applica agli aeromobili come definiti nel presente protocollo o al materiale aeronautico, sostituisce per ogni Stato che ne è parte la con venzione relativa al riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili firmata a Ginevra il 19 giugno 1948. La con venzione di Ginevra non è tuttavia sostituita per quanto con cerne i diritti o le garanzie che non sono trattati o pregiudicati dalla presente convenzione.
Articolo XXIV
Relazione con la convenzione relativa all’unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo di aeromobili
1. La presente convenzione, nella misura in cui si applica agli aeromobili come definiti nel presente protocollo, sostituisce per ogni Stato che ne è parte la convenzione relativa all’unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo di aeromobili firmata a Roma il 29 maggio 1933.
2. Uno Stato contraente parte della convenzione sopra indi cata può, all’atto della ratifica, accettazione, approvazione, ade sione al presente protocollo, dichiarare che non applicherà il presente articolo.
Articolo XXV
Relazione con la convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale
La convenzione sostituisce la convenzione UNIDROIT sul lea sing finanziario internazionale, firmata ad Ottawa il 28 maggio 1988, nella misura in cui si applica al materiale aeronautico.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo XXVI
Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione
1. Il presente protocollo è aperto a Città del Capo il 16 no vembre 2001 alle firme degli Stati partecipanti alla conferenza diplomatica per l’adozione di una convenzione relativa ai beni mobili strumentali e di un protocollo aeronautico, svoltasi a Città del Capo dal 29 ottobre al 16 novembre 2001. Dopo il 16 novembre, il presente protocollo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede principale dell’Istituto per l’unifica zione del diritto privato (UNIDROIT) in Roma, fino all’entrata in vigore in conformità dell’articolo XXVIII.
2. Il presente protocollo è oggetto di ratifica, accettazione e approvazione da parte degli Stati che lo hanno firmato.
3. Ogni Stato che non ha firmato il presente protocollo può aderirvi in ogni momento.
4. La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettua mediante deposito di uno strumento nelle forme dovute presso il depositario.
5. Uno Stato non può divenire parte del presente protocollo se non è o non diviene anche parte della convenzione.
Articolo XXVII
Organizzazioni regionali di integrazione economica
1. Anche un’organizzazione regionale di integrazione econo mica costituita da Stati sovrani e avente competenza in deter minate materie regolate dal presente protocollo può firmare, accettare, approvare o aderire al presente protocollo. In questo caso l’organizzazione regionale di integrazione economica, in
quanto abbia competenza nelle materie regolate dal presente protocollo, ha gli stessi diritti e obblighi di uno Stato con traente. Allorché ai fini del presente protocollo acquisti rile vanza il numero degli Stati, l’organizzazione regionale di inte grazione economica non conta come Stato contraente in ag giunta agli Stati che ne sono membri e che sono anche Stati contraenti.
2. All’atto della firma, accettazione, approvazione o adesione, l’organizzazione regionale di integrazione economica presenta al depositario una dichiarazione indicante le materie regolate dal presente protocollo per le quali gli Stati membri hanno delegato la propria competenza a detta organizzazione. L’organizzazione regionale di integrazione economica deve informare senza ri tardo il depositario di qualsiasi modifica intervenuta nella delega di competenza, ivi comprese le nuove deleghe di competenza, specificate nella dichiarazione fatta in base al presente paragrafo.
3. Qualsiasi riferimento a «Stato contraente» o «Stati con traenti» o «Stato parte» o «Stati parti» nel presente protocollo si applica ugualmente a un’organizzazione regionale di integra zione economica quando ciò sia richiesto dal contesto.
Articolo XXVIII
Entrata in vigore
1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al terzo mese dal deposito dell’ottavo stru mento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, tra gli Stati che hanno depositato detti strumenti.
2. Per gli altri Stati, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al terzo mese dalla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, appro vazione o adesione.
Articolo XXIX
Unità territoriali
1. Se uno Stato contraente comprende unità territoriali nelle quali sono applicabili differenti sistemi normativi in relazione a argomenti trattati dal presente protocollo, esso può, all'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che il presente protocollo sarà applicato a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o più di esse; tale dichiarazione potrà essere modificata a seguito di un'altra dichiarazione che potrà essere presentata in qualsiasi momento.
2. Una tale dichiarazione deve indicare espressamente le unità territoriali alle quali il presente protocollo si applica.
3. Se uno Stato contraente non ha effettuato alcuna dichia razione in virtù del paragrafo 1, il presente protocollo si applica a tutte le unità territoriali che lo Stato comprende.
4. Allorché uno Stato contraente estende l’applicazione del presente protocollo ad una o più delle proprie unità territoriali, le dichiarazioni consentite dal presente protocollo possono es sere fatte nei confronti di ciascuna unità territoriale; le dichia razioni rese nei confronti di una unità territoriale possono es sere diverse da quelle fatte nei riguardi di un’altra.
5. Se, in virtù di una dichiarazione fatta in conformità del paragrafo 1, il presente protocollo si estende ad una o più unità territoriali di uno Stato contraente:
a) il debitore si considera situato in uno Stato contraente solo se si è costituito in base a una legge in vigore in una unità territoriale alla quale la presente convenzione o il presente protocollo si applicano, o se esso ha la propria sede statu taria, la propria amministrazione centrale, il proprio stabili mento o la propria residenza abituale in una unità territo riale alla quale la convenzione e il presente protocollo si applicano;
b) ogni riferimento all’ubicazione del bene in uno Stato con traente indica l’ubicazione del bene nell’unità territoriale alla quale la convenzione e il presente protocollo si applicano;
c) ogni riferimento alle autorità amministrative dello Stato con traente sarà interpretato come se indichi le autorità ammini strative competenti in una unità territoriale alla quale la convenzione e il presente protocollo si applicano; ogni rife rimento al registro nazionale o all’autorità di registro in quello Stato contraente sarà interpretato come se indichi il registro degli aeromobili pertinente o l’autorità di registro competente nell’unità o nelle unità territoriali alle quali la convenzione e il presente protocollo si applicano.
Articolo XXX
Dichiarazioni relative ad alcune disposizioni
1. All’atto della ratifica, accettazione, approvazione, adesione al presente protocollo, uno Stato contraente può dichiarare che applicherà uno o più degli articoli VII, XII e XIII del presente protocollo.
2. All’atto della ratifica, accettazione, approvazione o ade sione al presente protocollo, uno Stato contraente può dichia rare che applicherà l’articolo X in tutto o in parte. Se effettua tale dichiarazione in relazione al paragrafo 2 dell’articolo X, deve indicare il termine prescritto da tale articolo.
3. All’atto della ratifica, accettazione, approvazione del pre sente protocollo, o dell’adesione, uno Stato contraente può di chiarare che applicherà integralmente la variante A o la variante B dell’articolo XI e, in questo caso, dovrà specificare gli eventuali tipi di procedure di insolvenza alle quali si applica la variante A o la variante B. Uno Stato contraente che effettui una dichiara zione in applicazione del presente paragrafo deve indicare il termine prescritto dall’articolo XI.
4. Gli organi giurisdizionali degli Stati contraenti applicano l’articolo XI in conformità della dichiarazione fatta dallo Stato contraente che è la giurisdizione principale dell’insolvenza.
5. All’atto della ratifica, accettazione, approvazione del pre sente protocollo, o dell’adesione, uno Stato contraente può di chiarare che non applicherà in tutto o in parte l’articolo XXI. Nel caso di applicazione parziale, la dichiarazione deve indicare a quali condizioni il pertinente articolo sarà applicato o, altri menti, quale altra forma di rimedio provvisorio sarà applicata.
Articolo XXXI
Dichiarazioni rese in base alla convenzione
Salvo indicazione contraria, si ritiene che le dichiarazioni fatte in base alla convenzione, ivi incluse quelle rese in base agli articoli 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 e 60 della convenzione, siano state fatte anche in base al presente protocollo.
Articolo XXXII
Riserve e dichiarazioni
1. Non sono ammesse riserve al presente protocollo, ma le dichiarazioni consentite dagli articoli XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII e XXXIV possono essere fatte in conformità di tali di sposizioni.
2. Ogni dichiarazione, dichiarazione successiva o ogni ritiro di una dichiarazione fatta in virtù del presente protocollo è notificata per iscritto al depositario.
Articolo XXXIII
Dichiarazioni successive
1. Ad eccezione di una dichiarazione resa in conformità del l’articolo XXXI in virtù dell’articolo 60 della convenzione, uno Stato parte può fare una dichiarazione successiva per mezzo di una notifica al depositario in ogni momento successivo alla data in cui il presente protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato stesso.
2. Una dichiarazione successiva produce effetti il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione della notifica da parte del depositario.
Se la notifica indica un termine più lungo perché la dichiara zione produca effetti, la dichiarazione produce effetti allo sca dere del periodo specificato dopo la ricezione della notifica da parte del depositario.
3. Nonostante i paragrafi precedenti, il presente protocollo continua ad applicarsi, come se la dichiarazione successiva non fosse stata fatta, a tutti i diritti e le garanzie nati prima della data in cui la dichiarazione successiva ha prodotto i suoi effetti.
Articolo XXXIV
Ritiro delle dichiarazioni
1. Ad eccezione di una dichiarazione fatta conformemente all’articolo XXXI in virtù dell’articolo 60 della convenzione, ogni Stato parte che ha fatto una dichiarazione in base al presente protocollo può in ogni momento ritirarla mediante una notifica indirizzata al depositario. Tale ritiro produce i suoi effetti il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione della notifica da parte del depositario.
2. Nonostante il paragrafo precedente, il presente protocollo continua ad applicarsi, come se il ritiro della dichiarazione non fosse stato fatto, a tutti i diritti e le garanzie nati prima della data in cui il ritiro della dichiarazione ha prodotto i suoi effetti.
Articolo XXXV
Denunce
1. Ogni Stato parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica per iscritto al depositario.
2. Una tale denuncia produce effetti il primo giorno del mese successivo al dodicesimo mese da quando la notifica è stata ricevuta dal depositario.
3. Nonostante i paragrafi precedenti, il presente protocollo continua ad applicarsi, come se tale denuncia non fosse stata fatta, a tutti i diritti e le garanzie nati prima della data in cui tale denuncia ha prodotto i suoi effetti.
Articolo XXXVI
Conferenze di valutazione, emendamenti e questioni connesse
1. In consultazione con l’autorità di sorveglianza il deposita rio prepara annualmente, o alla scadenza altrimenti richiesta dalle circostanze, rapporti per gli Stati parte che riguardino il modo in cui il regime internazionale stabilito nella convenzione, così come emendata dal protocollo, ha operato nella pratica. Nel preparare tali rapporti, il depositario tiene conto delle rela zioni dell’autorità di sorveglianza relative al funzionamento del sistema internazionale di iscrizione.
2. Alla richiesta di non meno del venticinque per cento degli Stati parti, il depositario può di volta in volta organizzare, in consultazione con l’autorità di sorveglianza, conferenze di valu tazione degli Stati parte al fine di esaminare:
a) l’applicazione pratica della convenzione come emendata dal presente protocollo e la misura in cui essa effettivamente
facilita il finanziamento garantito da beni dell’impresa e il leasing dei beni coperti dal suo campo di applicazione;
b) l’interpretazione giudiziaria e l’applicazione delle disposizioni del presente protocollo e dei regolamenti;
c) il funzionamento del sistema internazionale di iscrizione, le attività del conservatore e la supervisione dello stesso da parte dell’autorità di sorveglianza, tenendo in considerazione i rapporti sottoposti dall’autorità di sorveglianza; e
d) l’opportunità di apportare modifiche al presente protocollo o alle disposizioni concernenti il registro internazionale.
3. Ogni emendamento al presente protocollo deve essere approvato da una maggioranza di almeno due terzi degli Stati parte partecipanti alla conferenza indicata al paragrafo prece dente e entra successivamente in vigore nei confronti degli Stati che lo hanno ratificato, accettato o approvato dopo la ratifica, l'accettazione o l’approvazione da parte di otto Stati conforme mente alle disposizioni dell’articolo XXVIII relative alla sua en trata in vigore.
Articolo XXXVII
Il depositario e le sue funzioni
1. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione sa ranno depositati presso l’Istituto internazionale per l’unifica zione del diritto privato (UNIDROIT), che è designato come depositario.
2. Il depositario:
a) informa tutti gli Stati contraenti:
i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data della firma o del deposito;
ii) della data di entrata in vigore del presente protocollo;
iii) di qualsiasi dichiarazione effettuata in base al presente protocollo e della relativa data;
iv) del ritiro o dell’emendamento di qualsiasi dichiarazione, e della data del ritiro o dell'emendamento; e
v) della notifica di ogni denuncia del presente protocollo, della data della denuncia e del momento in cui la stessa produce effetto;
b) trasmette le copie certificate del presente protocollo a tutti gli Stati contraenti;
c) fornisce all’autorità di sorveglianza e al conservatore copia di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o ade sione, li informa della data del rispettivo deposito, di ogni dichiarazione o ritiro o emendamento di una dichiarazione e di ogni notifica di denuncia, insieme con la data relativa, così che le informazioni ivi contenute possano essere facilmente e integralmente disponibili; e
d) adempie le altre funzioni usuali dei depositari.
DEL CHE FANNO FEDE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, che a tal fine hanno firmato il presente protocollo.
FATTO a Città del Capo, il 16 novembre dell’anno 2001, in un solo esemplare di cui i testi in francese, inglese, arabo, cinese, spagnolo e russo saranno ugualmente autentici alla conclusione della verifica effettuata, quanto alla concordanza dei testi fra loro, dal segretariato congiunto della conferenza sotto l’autorità del presidente della conferenza entro 90 giorni dal presente atto.
ALLEGATO
FORMULARIO DI AUTORIZZAZIONE IRREVOCABILE DELLA DOMANDA DI CANCELLAZIONE DELL’IMMATRICOLAZIONE E DEL PERMESSO DI ESPORTAZIONE
Allegato di cui all'articolo XIII