Direzione Regionale del Veneto
Direzione Regionale del Veneto
Settore gestione Risorse Ufficio Risorse materiali
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO E DISCIPLINARE DI GARA
Servizio di sostituzione dei materiali guasti o non più idonei degli impianti di illuminazione di emergenza presso le sedi di:
− Verona xxx Xxxxx 00
− Belluno xxx Xxxxxx 000
− Vicenza xxx Xxxxxxxx 00
− Conegliano xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00/x
− Bassano Via Ricci 8
tramite RDO su mercato elettronico della pubblica amministrazione – CONSIP
INDICE
Art. 1 – Oggetto dell’affidamento Art. 2 – Caratteristiche del servizio Art. 3 – Importo a base d’asta
Art. 4 – Termini di esecuzione del servizio
Art. 5 – Criteri di selezione ex art. 83 D.lgs. n. 50/2016 Art. 6 – Partecipazione in forma congiunta
Art. 7 – Sopralluoghi obbligatori
Art. 8 – Modalità di presentazione dell’offerta – Documentazione Amministrativa Art. 9 – Modalità di presentazione dell’offerta – Offerta economica
Art. 10 – Seggio di Gara e criteri di aggiudicazione Art. 11 – Soccorso istruttorio
Art. 12 – Obblighi nei confronti del personale dipendente Art. 13 – Responsabile del servizio
Art. 14 – Responsabilità civile e garanzia definitiva Art. 15 – Responsabilità dell’aggiudicataria
Art. 16 – Segreto d’ufficio
Art. 17 – Fatturazione e pagamento
Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 19 – Penali, recesso e risoluzione
Art. 20 – Sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente Art. 21 – Subappalto
Art. 22 – Divieto di cessione del contratto Art. 23 – Cessione del credito
Art. 24 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società Art. 25 – Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione
Art. 26 – Foro competente
Art. 27 – Oneri fiscali e spese contrattuali Art. 28 – Trattamento dei dati personali
Art. 1 – Oggetto dell’affidamento
Il presente documento contiene le condizioni particolari di contratto della RDO per l’affidamento del servizio di sostituzione dei materiali guasti o non più idonei degli impianti di illuminazione di emergenza presso gli uffici di:
− Verona xxx Xxxxx 00
− Belluno xxx Xxxxxx 000
− Vicenza xxx Xxxxxxxx 00
− Conegliano xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00/x
− Xxxxxxx Xxx Xxxxx 0
dipendenti dalla Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate, descritto nel dettaglio nel Capitolato Tecnico disponibile ai partecipanti in allegato alla RDO.
Il fornitore si impegna ad eseguire, alle quotazioni offerte e alle condizioni indicate nella RDO, nel presente documento, nel capitolato tecnico e nella propria offerta economica, i servizi richiesti oltre a quelli connessi e necessari all’esecuzione dei servizi principali, come indicato nel capitolato tecnico.
Le condizioni particolari di contratto e Disciplinare di gara contenute nel presente documento formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con il fornitore. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di e- procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.
Art. 2 – Caratteristiche del servizio
Il dettaglio del servizio richiesto è descritto nel Capitolato Tecnico cui si rimanda. Trovano applicazione nel presente affidamento le clausole delle Condizioni generali di contratto e degli altri documenti allegati al bando di abilitazione Consip SERVIZI – Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione).
Art. 3 – Importo a base d’asta
L’importo a base d’asta della RDO è pari ad € 27.840,00 (ventisettemilaottocentoquaranta/00) al netto dell’IVA e al lordo degli oneri della sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso.
L’importo degli oneri per la sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, è pari ad € 1.036,66 (milletrentasei/66) oltre ad IVA. Alla RDO viene allegato il DUVRI preliminare dell’appalto (allegato n.2).
Gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell’operatore economico in quanto connessi con l’esercizio dell’attività aziendale, devono essere specificatamente quantificati ed indicati nella dichiarazione di offerta economica e non possono essere pari a € 0,00 (zero/00). Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell’offerta non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’offerta economica.
La procedura di quantificazione dell’importo a base d’asta è descritta nel Capitolato Tecnico.
L’eventuale necessità di ulteriori sostituzioni di lampade di emergenza che dovesse manifestarsi in corso di esecuzione dovrà essere comunicata tempestivamente
all’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale Veneto. Il Responsabile Unico del Procedimento valuterà l’opportunità di adeguare di conseguenza l’entità delle prestazioni richieste. In tal caso, l’importo del servizio verrà rideterminato, nel limite del massimale posto a base d’asta, applicando alle nuove prestazioni la medesima percentuale di sconto offerta sull’importo a base di gara.
Resta inteso che al fornitore saranno liquidate le prestazioni effettivamente rese, agli importi offerti, e che tali corrispettivi devono intendersi comprensivi di ogni onere e spesa indicati nel capitolato tecnico.
Art. 4 – Termine di esecuzione del servizio
Le attività del servizio dovranno essere ultimate entro e non oltre 80 giorni dalla data di stipula del contratto.
Art. 5 – Criteri di selezione ex art. 83 D.lgs. n. 50/2016
Per la partecipazione alla RDO ciascun partecipante dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito elencati. Il possesso di tali requisiti dovrà essere dettagliatamente dichiarato nelle apposite sezioni del DGUE. Non è ammessa la sola compilazione della sezione “alfa” della parte IV del DGUE. Non è necessario allegare alcuna documentazione a comprova.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
- Iscrizione camera di commercio
Il soggetto partecipante alla procedura deve possedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti all’oggetto dell’appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.lgs. 50/2016.
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
- Fatturato specifico
In ragione di quanto previsto dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che l’Agenzia delle Entrate si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale - segnatamente, il requisito di fatturato specifico - per una serie di motivazioni. In particolare assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare degli operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un adeguato ed elevato livello dei servizi. Va sottolineata, inoltre, la complessità del servizio che richiede una struttura organizzativa aziendale solida e capace di rispettare, su tutti gli immobili nei quali lo stesso dovrà svolgersi, le tempistiche previste dal capitolato.
Si precisa che, per definire il summenzionato requisito di accesso alla procedura, è stato utilizzato un metodo di calcolo pienamente rispettoso dei criteri individuati ed indicati, al riguardo, dal D.lgs. n. 50/2016, dalla normativa vigente, nonché dalla giurisprudenza amministrativa.
In ragione di quanto esposto, sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti che hanno realizzato nell’ultimo triennio o negli ultimi tre esercizi sociali approvati alla data di avvio della RDO un fatturato annuo specifico non inferiore a € 60.000,00 (sessantamila/00), al netto dell’IVA.
I partecipanti dovranno dichiarare nel DGUE il possesso del predetto requisito di fatturato specifico, compilando le specifiche sezioni della Parte IV - Criteri di selezione.
L’Agenzia potrà chiedere ai partecipanti, a campione, di presentare la documentazione atta a dimostrare l’effettivo possesso del requisito in argomento.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
- Certificazione di qualità
Il soggetto partecipante alla procedura deve essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 o equivalente nel settore oggetto della gara.
I partecipanti dovranno dichiarare nel DGUE il possesso del predetto requisito di capacità tecnico professionale compilando le specifiche sezioni della Parte IV - Criteri di selezione.
L’Agenzia potrà chiedere ai partecipanti, a campione, di presentare la documentazione atta a dimostrare l’effettivo possesso del requisito in argomento.
Art. 6 – Partecipazione in forma congiunta
I concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi dovranno attenersi alle seguenti specifiche relative alla presentazione dell’offerta:
- il DGUE e la Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000 dovranno essere compilati individualmente da ciascuna impresa che partecipa alla procedura in forma congiunta, nonché dal consorzio in caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016;
- il documento di dichiarazione di offerta tecnica e il documento di dichiarazione di offerta economica dovranno essere sottoscritti da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio costituendo;
- i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna impresa che partecipa alla procedura in forma congiunta, nonché dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici in caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016;
- il requisito di capacità economico-finanziaria dovrà essere posseduto dal RTI o dal Consorzio nel suo complesso, ovvero dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016. In ogni caso la mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria;
- i requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti da ciascuna impresa che partecipa alla procedura in forma congiunta, nonché dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici in caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett.
b) e c) del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 7 – Sopralluoghi obbligatori
Per la partecipazione alla RDO, ciascun concorrente è tenuto all’effettuazione dei sopralluoghi obbligatori presso le sedi di seguito indicate:
− Verona xxx Xxxxx 00
− Vicenza xxx Xxxxxxxx 00
− Belluno via Feltre 198
Al termine di ciascun sopralluogo il referente locale provvederà a consegnare al partecipante l’attestato di avvenuto sopralluogo. Il concorrente dovrà dimostrare di aver adempiuto all’obbligo allegando all’offerta copia degli attestati.
Al fine di consentire la programmazione delle attività, il concorrente entro il termine di
n.10 gg solari dalla data della comunicazione di invito a formulare l’offerta dovrà inoltrare richiesta di partecipazione ai sopralluoghi all’indirizzo e-mail xx.xxxxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxx.xx indicando le date proposte per ciascuna sede. Successivamente ad ogni concorrente sarà comunicata la data e l’ora di effettuazione dei sopralluoghi.
I sopralluoghi dovranno comunque concludersi entro il termine di n.24 gg solari dalla data della comunicazione di invito a formulare l’offerta.
Eventuali richieste di chiarimenti in esito ai sopralluoghi dovranno essere inoltrate tramite l’apposito servizio del portale del Consip entro n.4 gg solari dal termine fissato per la conclusione dei sopralluoghi.
Art. 8 – Modalità di presentazione dell’offerta – Documentazione Amministrativa La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla RDO è la seguente:
- DGUE (si rinvia all’Art. 6 per il caso di partecipazione in forma congiunta);
- Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000 (si rinvia all’Art. 6 per il caso di partecipazione in forma congiunta);
- Documento/i d’identità del/dei sottoscrittori del DGUE;
- Modulo conflitto interessi;
- Patto di integrità;
- Eventuale documentazione relativa all’avvalimento, di cui all’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016;
- Eventuali atti relativi a raggruppamenti e consorzi;
- Ricevuta di effettuazione del sopralluogo obbligatorio.
Tutta la documentazione richiamata nel presente articolo, ove non disposto diversamente nel presente documento, dovrà essere allegata alla risposta alla RDO.
Inoltre, al fine di rendere disponibili all’Agenzia in fase di stipula i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 è indispensabile provvedere a verificare l’inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx prima di inviare l’offerta. Il sistema provvederà a comunicare i dati del solo aggiudicatario all’Amministrazione contestualmente alla stipula.
Art. 9 – Modalità di presentazione dell’offerta – Offerta economica
Ai partecipanti alla procedura sarà richiesto di compilare, per il tramite del portale Consip, la propria offerta economica secondo le indicazioni contenute nella RDO. I
partecipanti dovranno, pertanto, offrire il ribasso percentuale da applicarsi all’importo posto a base d’asta.
Gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell’operatore economico in quanto connessi con l’esercizio dell’attività aziendale, devono essere specificatamente quantificati ed indicati nella dichiarazione di offerta economica e non possono essere pari a € 0,00 (zero/00). Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell’offerta non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’offerta economica.
Il termine per la presentazione dell’offerta è fissato alle ore 18:00 del giorno sabato 27 marzo 2021.
Art. 10 – Seggio di Gara e criteri di aggiudicazione
La Stazione Appaltante, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, provvederà a nominare un Seggio di Gara per la verifica della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti alla gara (Linee guida ANAC n.3 - punto5.2).
Al termine dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche si procederà, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016, al calcolo delle offerte anormalmente basse.
Ai sensi dell’articolo 97 comma 8, del D.lgs. 50/2016, qualora applicabile, verranno escluse automaticamente dalla gara le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
La verifica di congruità delle offerte è rimessa al RUP.
Ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice, la stazione appaltante può, in ogni caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
La procedura sarà aggiudicata, all’esito della verifica sulle eventuali offerte anomale, all’operatore economico che avrà presentato l’offerta con il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016. L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.
Art. 11 – Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale nei documenti amministrativi inviati per la partecipazione alla RDO possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché sia prodotta la documentazione necessaria alla regolarizzazione, indicandone il contenuto e i soggetti tenuti alla presentazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Art. 12 – Obblighi nei confronti del personale dipendente
L’aggiudicataria si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i
contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito. L’aggiudicataria si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.
Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dall’aggiudicataria, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Agenzia.
Resta inteso che l’aggiudicataria è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s’impegna a tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione dei Contratti.
L’Agenzia potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della stessa e/o dovessero non rispettare le diposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L’aggiudicataria dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
La Società si impegna altresì all’integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché delle disposizioni che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto, in quanto applicabili.
A tal proposito le Parti, contestualmente alla stipula del presente Contratto, approvano il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), che qui si allega, redatto dalle stesse ai sensi dell’art. 26 del sopra citato D.lgs. n. 81/2008.
La Società dovrà uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso le sedi ove si svolgeranno le attività contrattuali. Si segnala che le autorità presso le quali i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell’impiego sono le ASL di competenza.
L’Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che la Società non osservi le norme di cui sopra; i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico della Società.
Art. 13 – Responsabile del servizio
Il fornitore dovrà comunicare, prima della stipula contrattuale, nominativo e recapiti del soggetto designato responsabile del servizio, il quale, dotato di adeguata competenza, sarà il referente per la gestione operativa del contratto.
Art. 14 – Responsabilità civile e garanzia definitiva
L’aggiudicataria assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all’esecuzione del presente contratto e si impegna a tenere indenne l’Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell’Agenzia ovvero di terzi.
A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all’Xxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla stipula del contratto, pena la risoluzione dello stesso, una garanzia fideiussoria per una somma pari al 10% del valore contrattuale mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50 del 2016, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. E’ consentito il dimezzamento in caso di possesso della certificazione di qualità o equivalente.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:
− la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
− la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, codice civile;
− l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La polizza fideiussoria deve essere presentata in originale e deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione può essere, altresì, rilasciata da intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La polizza dovrà espressamente prevedere la sua validità per tutta la durata dell’appalto.
In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della società aggiudicataria, l’Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 15 – Responsabilità dell’aggiudicataria
L’aggiudicataria si impegna all’esecuzione dell’appalto nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia. E’ obbligo del fornitore, per l’esecuzione del servizio, acquisire tutte le abilitazioni normativamente richieste per l’esecuzione e fornire personale debitamente abilitato all’esecuzione dei servizi, ove necessario. Il fornitore dovrà, inoltre, impegnarsi a rispettare le prescrizioni e le indicazioni di esecuzione del servizio presenti nel capitolato tecnico e le disposizioni di ordine interno comunicate dall’Agenzia e ad adottare ogni precauzione necessaria ad evitare danni a persone e cose. Restano a carico del fornitore tutti gli oneri necessari a riparare i danni eventualmente arrecati nell’esecuzione dei servizi; il fornitore è altresì responsabile per i danni eventualmente cagionati dal proprio personale in servizio a dipendenti dell’Agenzia o a terzi.
L’aggiudicataria è consapevole dell’esistente divieto di fornire, tramite la rete pubblica di telecomunicazioni, informazioni e prestazioni contrarie a norme vigenti, all’ordine pubblico ed al buon costume.
L’aggiudicataria si impegna a manlevare l’Agenzia nei confronti di terzi da qualunque responsabilità e/o risarcimento conseguenti e/o connessi a quanto precede.
L’aggiudicataria si impegna, altresì, a risarcire tutti i costi, nessuno escluso, che l’Agenzia dovesse sostenere in relazione ad azioni o pretese che terzi dovessero avanzare per i motivi che precedono.
Art. 16 – Segreto d’ufficio
L’aggiudicataria si impegna a non divulgare notizie dell’Agenzia di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri, inclusi i propri dipendenti e collaboratori, eseguano copie o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuta eventualmente in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto.
Art. 17 – Fatturazione e pagamento
Il fornitore, dopo l’emissione del benestare alla fatturazione da parte del RUP, sarà autorizzato ad emettere fattura. L’Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato del fornitore.
Sull’importo netto di ogni singola fattura è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016.
In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9.11.2012 n. 192.
In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia.
Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.
Ciascuna fattura dovrà essere intestata a:
− Agenzia delle Entrate, Xxx Xxxxxxxxx x. 000 - 00000 Xxxx - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001
e inviata all’ufficio destinatario dell’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA QBNNFA oltre al Codice Identificativo Gara (CIG) indicato nella RDO.
Dal 1° luglio 2017 all’Agenzia delle Entrate è applicabile lo Split Payment ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, emesse dal 1° luglio 2017, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) di cui al tracciato FatturaPA dovrà essere valorizzato con il carattere “S”.
L’aggiudicataria prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.
L’aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo
pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.
Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Il fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligato ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.
I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati, al più tardi, in sede di stipula. A tal fine è indispensabile provvedere a verificare l’inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx prima di inviare l’offerta. Il sistema provvederà a comunicare i dati del solo aggiudicatario all’Amministrazione contestualmente alla stipula.
Il fornitore dovrà, inoltre, comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.
Art. 19 – Penali, recesso e risoluzione
Il Direttore della Esecuzione sentito il RUP applicherà una penale pari allo 0,1% dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo o di esecuzione relativamente ad ogni prestazione non resa nelle cadenze temporali e nei modi stabiliti. Il Responsabile del Procedimento provvederà a contestare i vari inadempimenti in contraddittorio con la ditta, la quale ha facoltà di produrre in forma scritta, controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione. In mancanza di controdeduzioni entro il suindicato termine, il RUP procederà direttamente all’applicazione delle penali a decorrere dal giorno in cui si è verificato l’inadempimento fino al cessare dello stesso.
Si precisa che nei casi in cui si applica la penale, resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art. 1382 c.c.
Nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre i termini indicati nella contestazione, l’Agenzia avrà la facoltà di recedere immediatamente il contratto, mediante semplice comunicazione scritta e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e salva la facoltà di avvalersi dei rimedi previsti dall’art. 1457 c.c.
L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:
− stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto;
− frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
− manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio;
− inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
− sospensione del servizio senza giustificato motivo;
− reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
− emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
− annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
− mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.;
− mancanza o perdita dei requisiti per l’accesso alle pubbliche gare.
La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere.
L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa.
Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 20 – Sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente
Il Fornitore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi e delle prestazioni ordinate, ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 81/08 (Testo Unico della sicurezza) e successive modifiche ed integrazioni.
L’Agenzia, attraverso persona idonea, dovrà fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell’ordine, al fine di consentire al Fornitore l’adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza.
A tale ultimo scopo il Fornitore redigerà, di concerto con le strutture del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Agenzia ed in armonia col disposto di cui all’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, si impegna sin dall’avvio del Servizio ed adottare ogni utile accorgimento tecnico ed organizzativo teso a minimizzare i rischi derivanti da interferenza con le attività degli uffici serviti. L’assuntore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività. Le situazioni di pericolo, sia per l’utenza che per gli operatori stessi, riscontrate all’interno degli immobili oggetto del servizio, anche in aree non direttamente interessate dallo svolgimento della propria specifica attività, dovranno essere tempestivamente segnalate dal Fornitore al Direttore dell’Esecuzione. Il Fornitore dovrà inoltre, in situazioni di imminente pericolo o presunte tali, provvedere, nei limiti delle proprie caratterizzazioni tecniche, a limitare o inibire
l’accesso all’area interessata tramite apposite recinzioni e segnalazioni, nonché ad adottare ogni accorgimento che si dovesse ritenere utile per la salvaguardia dell’incolumità propria e a terzi.
Art. 21 – Subappalto
Per la tipologia di servizio in oggetto non è ammesso il ricorso al subappalto.
Art. 22 – Divieto di cessione del contratto
È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell’Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.
Art. 23 – Cessione del credito
È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia;
b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx
X.X.X. x. 000 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 (cinquemila/00 euro), l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.
Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l’atto di cessione dovrà contenere l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo
strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.
Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.
Art. 24 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, il fornitore deve darne comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione.
L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.
Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.
Art. 25 – Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione
Il fornitore prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.
In particolare, il fornitore garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Il fornitore si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
− eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
− ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
− ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
Il fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente
che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.
Art. 26 – Foro competente
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Venezia.
Art. 27 – Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.
Art. 28 – Trattamento dei dati personali
Nel contratto, che verrà eventualmente stipulato, le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento).
I dati personali, necessari per la stipulazione e l’esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del contratto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile.
L’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
Le Parti si impegnano nel contratto a trattare i dati personali secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.
Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria.
Con la sottoscrizione del contratto e per la durata del medesimo verrà nominato il Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.
Il Responsabile potrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare ed esclusivamente per finalità strettamente legate all’esecuzione del contratto. In particolare, il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal citato Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a tutti gli obblighi normativi vigenti, anche europei, in materia di protezione dei dati personali, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali e da tutto quanto altro previsto con lo specifico atto giuridico sottoscritto ai sensi del citato articolo 28 del Regolamento.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO X.XX ING. DI XXXXXXXX XXXXXXX