PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA MANUTENZIONE / RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE SITA IN VIA …………….
PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA MANUTENZIONE / RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE SITA IN VIA …………….
Tra il Comune di Follonica, codice fiscale 00080490535, rappresentato da ,
Dirigente del Settore 4 Lavori Pubblici, domiciliato per effetto della sua carica in Follonica
– Largo Cavallotti n.1
- che interviene al presente atto in rappresentanza e nell’interesse del Comune stesso ex artt. n. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dello Statuto del Comune di Follonica, esclusa, quindi qualsiasi
sua personale responsabilità;
E
l’associazione/attività commerciale/ente/cittadino (da qui innanzi denominata/o adottante), con sede in
– via............................. - C.F. e P.I. rappresentata dal Dott./Sig. ...................... di seguito denominata affidatario che elegge domicilio fiscale presso la suddetta sede legale
PREMESSO CHE
Con deliberazione Determinazione Dirigenziale n. del è stata approvata la bozza di documentazione per la pubblicazione dell’avviso pubblico finalizzato alla ricerca di soggetti interessati all’affidamento della manutenzione di aree verdi pubbliche cittadine ed il presente di Patto di Collaborazione
A partire da è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la ricerca di soggetti interessati sul sito del Comune di Follonica;
In data
Protocollo Numero
la soc./Sig.
ha presentato la
proposta relativa alla manutenzione dell’area verde in via , valida per il periodo
;
le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1) Oggetto
Costituisce oggetto del presente Patto di Collaborazione l’affidamento della
manutenzione dell’area verde sita in via a
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Tel: +39 0000.00000
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per il periodo ………......., così come rappresentato e definito nell’allegato progetto che costituisce parte integrante del presente contratto.
L’adottante non avrà alcun riscontro economico.
Art. 2) Obblighi a carico dell’affidatario
L’affidatario si impegna:
a) ad eseguire i servizi di manutenzione dell’area in conformità alle informazioni tecniche allegate, alle prescrizioni fornite dal Settore Lavori Pubblici ed a quanto previsto dalle Linee Guida allegate. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune di Follonica;
b) a consentire l’effettuazione di interventi di manutenzione di impianti o servizi a cura zone interessate;
c) a mantenere e garantire le funzioni ad uso pubblico dell’area verde in base alle destinazioni impressevi dagli strumenti urbanistici vigenti;
Art. 3) Obblighi dell’Amministrazione
Il Comune di Follonica è unico e solo responsabile delle alberature eventualmente presenti sull’area oggetto della sistemazione/manutenzione. Gli interventi ordinari e straordinari di potatura degli alberi, la rimozione dei rami secchi e l’abbattimento di alberi morti ed eventuale loro sostituzione saranno eseguiti a cura del Comune di Follonica o, previo specifici accordi, a cura e spese dell’adottante.
Il Comune per mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell’area e si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione dei lavori ritenuti necessari alla corretta manutenzione dell’area, in base al progetto di riferimento ed alle prescrizioni stabilite, definendo tempi e modalità da rispettare nell’adempimento.
L’Amministrazione Comunale concede la possibilità di dare visibilità dell’iniziativa tramite l’esposizione di n° cartelli di dimensioni indicanti
esclusivamente il nome dell’affidatario e non contenente nessun riferimento e/o relazione a marchi, loghi, simboli, attività o nomi di tipo commerciale.
Art. 4) Personale impiegato nel servizio
Il personale impiegato e/o gli incaricati a svolgere gli interventi di manutenzione dovranno rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008. Il Comune resta estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente
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sorgere tra il personale utilizzato e l’affidatario.
Art. 5) Durata del contratto
Il presente accordo ha validità
La consegna dell’area da parte del Comune di Follonica avverrà entro . Da tale data l’affidatario è autorizzato ad effettuare gli interventi sull’area verde in conformità al progetto presentato e alla tempistica prevista dall’art. 1.
Alla scadenza del Patto di collaborazione, nonché nei casi di risoluzione o recesso dello stesso, gli obblighi contrattuali rimangono a carico dell’affidatario fino alla sottoscrizione congiunta di un verbale di riconsegna dell’area che verrà predisposto dall’Amministrazione comunale previa verifica dello stato dell’area verde.
In caso di rilievo negativo, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere all’affidatario tutti gli interventi dovuti e necessari alla corretta manutenzione dell’area, prima di procedere alla firma del verbale di riconsegna.
Art. 6) Politiche Ambientali
Ai sensi del D. Lgs 152/06 “ Testo Unico sull’Ambiente” l’affidatario si impegna a condividerne i valori di fondo attraverso la salvaguardia ed i miglioramenti delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali.
Art. 7) Responsabilità
L’affidaatrio risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili ad attività svolte, di propria iniziativa e con disattesa dei contenuti del presente contratto. L’adottante si impegna in tali casi a tenere indenne il Comune di Follonica da ogni richiesta di risarcimento
I danni eventualmente arrecati al verde o alle strutture nel corso degli interventi manutentivi, eseguiti con imperizia ed incompetenza, che non siano evidentemente di natura imprevedibile, sono addebitati all’affidatario che dovrà provvedere all’eliminazione dei danni stessi e/o al ripristino delle strutture danneggiate con materiali identici a quelli compromessi o alla sostituzione del verde compromesso, secondo le indicazioni del Comune di Follonica;
Il presente contratto non esonera l’affidatario dall’ottenere tutti gli eventuali permessi e/o autorizzazioni necessarie (ivi comprese quelle riguardanti l’occupazione del suolo pubblico), rilasciate dai Servizi interessati e/o dagli Enti coinvolti per le specifiche
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competenze.
Art. 8) Responsabilità, sanzioni e risoluzione del contratto
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, a mezzo di propri incaricati, sopralluoghi per verificare lo stato di manutenzione delle aree concesse e delle eventuali strutture, richiedendo, se del caso, gli interventi ed i lavori ritenuti necessari.
Qualora venga rilevata l’abusiva alterazione dei luoghi, l’incuria e la mancata manutenzione in generale il Comune assegnerà, ove l’abuso possa essere rimosso, un congruo termine per il ripristino e, nel caso di perdurante inosservanza ed inadempienza, l’adozione dell’area verrà revocata ed il Comune provvederà alla esecuzione dei lavori ed opere di ripristino, con onere a totale carico dell’affidatario. Qualora l’adottante risultasse ripetutamente inadempiente per quanto riportato al precedente comma 2, l’Amministrazione Comunale, per mezzo degli uffici competenti, si riserva la facoltà di rescindere definitivamente il contratto dandone opportuna comunicazione all’affidatario.
Oltre alle norme previste dalle linee guida allegate, sono fatte salve tutte quelle previste in materia dalle vigenti normative Urbanistiche, Edilizie, del Codice della Strada e riguardanti la tutela del verde pubblico in generale.
L’Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di recedere dal presente contratto, qualora per ragioni di pubblico interesse ed utilità sia necessario avviare interventi progettuali sull’area oggetto della convenzione.
Art. 9) Divieto di cessione del contratto
E’ vietata la cessione, anche parziale dell’accordo. La cessione si configura anche nel caso in cui l’affidatario sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui l’affidatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L’inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell’Art.1456 C.C.
Art. 10) Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 il prestatore è designato quale Responsabile de trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle prestazioni e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’espletamento
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delle attività. Il Prestatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Art. 11) Condizioni e disposizioni generali di contratto.
La sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture. L’affidatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 C.C., tutte le clausole previste nel presente contratto, nonché le clausole contenute in disposizione di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è fatto rinvio alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti vigenti.
Art. 12) Controversie
Eventuali controversie che potranno insorgere, relative alla presente convenzione o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l’impossibilità di comporre la controversia, il Foro competente è quello di Grosseto.
Art. 13) Spese contrattuali, Imposte e Tasse
Tutti gli adempimenti e le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al contratto sono a carico dell’affidatario.
Art. 14) Disposizioni Generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, composto da n. 4 facciate oltre il progetto e redatto in 2 originali, è fatto rinvio alle leggi e Regolamenti vigenti.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
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LINEE GUIDA TECNICHE PER LA CURA DELLE AREE VERDI COMUNALI
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INDICE
Articolo 1. Finalità
Articolo 2. Oggetto e disciplina
Articolo 3. Prescrizioni di carattere generale
Articolo 4. Obblighi generali assunti dall’Assegnatario Articolo Articolo 5. Cartellonistica
Articolo 6. Durata della adozione Articolo 7. Facoltà ed obblighi diversi Articolo 8. Responsabilità e Sanzioni Articolo 9. Requisiti per l’adozione
Articolo 1 Finalità
1. L’Amministrazione comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali appartengono alla collettività e che la loro riqualificazione, mantenimento e conservazione rappresenta attività di pubblico interesse, con le presenti linee guida intende disciplinare l’affidamento a soggetti pubblici e privati, spazi verdi, giardini, aiuole di proprietà o di competenza comunale.
2. Con tale programma l’Amministrazione comunale si propone di coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni, promuovendo processi di partecipazione e conservazione del patrimonio comunale.
Articolo 2 Oggetto e disciplina
1. Il programma ha per oggetto l’assegnazione attraverso il Patto di Collaborazione a soggetti pubblici o privati (scuole, associazioni no profit culturali e di quartiere, enti, privati cittadini, gruppi organizzati di condomini, ecc. anche non di Follonica) di spazi ed aree verdi di proprietà o competenza comunale.
2. L’assegnazione verrà autorizzata previa proposta di collaborazione e dovrà essere corredata da una breve relazione tecnica, da semplici planimetrie dello stato di fatto e di progetto ed eventuale documentazione fotografica;
3. Nella scheda tecnica, in linea di massima, dovranno essere precisati: il bene oggetto di proposta di cura, gli interventi previsti, le delimitazioni planimetriche delle adozioni, i modi e tempi di esecuzione di tutte le operazioni, le modalità di manutenzione, conservazione e ripristino, nonché ogni altro elemento tecnico utile che la singola fattispecie eventualmente richiede.
4. Ciascuna proposta dovrà far espresso riferimento alle presenti linee guida nonché alle prescrizioni, agli obblighi, alle prerogative e tutto quanto prescritto al fine di una corretta e funzionale gestione.
Articolo 3 Prescrizioni di carattere generale
1. La proposta di collaborazione si applica a tutte le aree verdi (parchi, giardini, aiuole) presenti sull’intero territorio comunale per le quali l’Amministrazione comunale, anche per mezzo degli uffici competenti, all’atto della presentazione della richiesta di adozione, manifesti interesse all’affidamento.
2. L’intervento da parte del soggetto che ha manifestato l’interesse ad intervenire, comprende le seguenti operazioni: conservazione e manutenzione da effettuarsi mediante interventi di sfalcio, irrigazione, concimazione, diserbo infestanti, pulizia ed eventualmente lavorazioni del terreno e risemina dei tappeti erbosi, collocazione di
fiori, alberi, arbusti e siepi, potatura, irrigazione, concimazione di alberi, siepi e arbusti già presenti o messi a dimora.
3. La scheda tecnica comprenderà l’elencazione di tutti gli interventi, nonché le modalità e l’indicazione generale dei tempi di esecuzione.
4. Qualora le aree date in adozione siano dotate di impianto di irrigazione o illuminazione questi non dovranno essere manomessi o modificati, salvo autorizzazione da parte del servizio manutenzioni. Restano a carico del Comune i consumi e gli interventi straordinari di rifacimento o ripristino.
5. L’area verde oggetto di Patto di collaborazone deve rimanere dimensionata in modo razionale e funzionale rispetto al contesto in cui è inserita e nella salvaguardia degli interessi di terzi. Il Patto di collaborazione, inoltre, tenere conto della finalità superiore di corretta gestione complessiva. Tali requisiti e connotazioni sono determinati esclusivamente dall’Amministrazione comunale a mezzo del competente Ufficio.
6. L’inserimento di eventuali arredi da parte del richiedente potrà avvenire solo ed esclusivamente previa autorizzazione da parte del competente Servizio manutenzioni .
Articolo 4
Obblighi generali assunti dall’assegnatario
1. La parte che prende in cura lo spazio od area verde, individuata ai sensi dell’art. 2, è tenuta ad eseguire, a proprio carico, i lavori di conservazione, manutenzione, ecc., come elencati nella scheda tecnica, con i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta e puntuale esecuzione degli interventi ed opere previsti.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione, che non sia già contemplata nella scheda tecnica, dovrà essere sottoposta all’ufficio competente comunale e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta all’assegnatario.
3. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
4. Il Comune, a mezzo dei propri uffici, effettua sopralluoghi tesi a verificare la rispondenza dello stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento con quanto previsto nella scheda tecnica, richiedendo, se del caso, l’esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della stessa.
5. Tutti gli interventi eseguiti devono tenere conto della pianificazione generale dell’arredo urbano comunale, sotto l’aspetto tipologico ed estetico e delle prescrizioni che l’amministrazione di volta in volta si riserva di determinare. La gestione dell’area data in affidamento deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita, ai programmi ed alle prescrizioni comunali, alla salvaguardia dell’interesse generale, nonché al rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.
6. Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri enti ed a consentire ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento.
Cartellonistica
1. L’Amministrazione Comunale concede la possibilità di dare visibilità all’iniziativa tramite l’esposizione di uno o più cartelli (numero da concordare con l’ufficio competente) di dimensioni variabili a seconda dell’area verde indicanti esclusivamente il nome dell’adottante e/o il logo o il simbolo dell’attività o dell’Associazione adottante senza che esso si configuri come pubblicità commerciale. Il cartello dovrà riporatre la dicitura “Cura la tua città" e dovrà rispondere alla normativa specifica.
2. I cartelli, compresa l’altezza degli elementi di sostegno, avranno comunque tipologia e dimensioni concordate con l’Area Tecnica comunale, che rilascerà nulla osta. Andranno montati su supporti che offrano adeguata resistenza, realizzati in materiale antinfortunistico con spigoli arrotondati e non andranno collocati in posizione tale da arrecare danni o infortuni alle persone. Non dovranno inoltre costituire ostacolo, anche di visuale, alla circolazione stradale.
3. Ciascun cartello dovrà riportare sul lato sinistro, in alto, il logo dell’Amministrazione Comunale.
4. Eventuali spese per l’affissione rimangono a carico dell’adottante.
5.
Articolo 6
Durata del Patto di Collaborazione
1. La durata minima dalla data di assegnazione fino al 31 dicembre di ogni anno e può arrivare ad una durata massima di anni 3. Tempo successivamente al quale il soggetto uscente dovrà eventualmente presentare una nuova richiesta. Al momento dell’uscita, a richiesta dell’Amminsitrazione, il soggetto uscente dovrà ripristinare a sua cura e spese lo stato ante adozione, in toto o in maniera parziale a totale discrezione dell’amministrazione.
2. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, in ogni momento il Patto di Collaborazione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell’area data in affidamento, nonché per mancato rispetto delle presenti linee guida e delle prescrizioni di cui alla scheda tecnica. Eventuali arredi collocati ed autorizzati dall’Area Tecnica rimarranno di proprietà dell’Amministrazione senza alcuna rivalsa da parte dell’assegnatario.
3. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizi per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.
Facoltà ed obblighi diversi
1. L’area verde data in cura e gli arredi urbani eventualmente posizionati conservano la destinazione ad uso pubblico.
2. Non è ammessa la sub-concessione dell’area o consentire pubblicizzazioni ad altri soggetti, essendo l’adozione dell’area verde data in modo esclusivo al concessionario.
3. Non è ammessa alcuna perimetrazione dell’area che precluda in tutto o in parte l’uso pubblico della stessa.
Articolo 8
Responsabilità, Sanzioni e risoluzione del contratto
1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, a mezzo di propri incaricati, sopralluoghi per verificare lo stato di manutenzione delle aree concesse e delle eventuali strutture, richiedendo, se del caso, gli interventi ed i lavori ritenuti necessari.
2. Qualora venga rilevata l’abusiva alterazione dei luoghi, l’incuria e la mancata manutenzione in generale il Comune assegnerà, ove l’abuso possa essere rimosso, un congruo termine per il ripristino e, nel caso di perdurante inosservanza ed inadempienza, l’adozione dell’area verrà revocata ed il Comune provvederà alla esecuzione dei lavori ed opere di ripristino, con onere a totale carico dell’assegnatario.
3. Qualora l’adottante risultasse ripetutamente inadempiente per quanto riportato al precedente comma 2, l’Amministrazione Comunale, per mezzo degli uffici competenti, si riserva la facoltà di rescindere definitivamente il contratto dandone opportuna comunicazione all’adottante.
4. Oltre alle norme previste dalle presenti linee guida, sono fatte salve tutte quelle previste in materia dalle vigenti normative Urbanistiche, Edilizie, del Codice della Strada e riguardanti la tutela del verde pubblico in generale
5. L’adottante dovrà,prima dell’adozione versare una cauzione della somma di €/mq 50,00 a copertura di eventuali danni/inadempienze. La cauzione verrà restituita in toto o in parte al momento dell’uscita
Articolo 9 Requisiti
Considerato che le aree verdi pubbliche sono finalzzate all’utilizzo pubblico, le caratteristiche di visitabilità, percorrenza, adeguatezza all’uso e sicurezza dovranno essere tali, anche dopo l’adozione, da mantenere il ivelli minimi di sicurezza e rispondenza alle normative applicabili al
contesto. Per tali motivazioni l’affidamento sarà solamente a favore di :
Soggetti privati (persone fisiche e persone giuridiche) solamente attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno, per come previsto dal “Regolamento sulla collaborazione tra cittadinanza e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36/2021; i soggetti pubblici e ogni organismo costituito a termine di legge, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione; I soggetti pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche, comprese le associazioni, amministrazioni di condominio, ecc) che si presentano in forma associata (ATI) dovranno indicare il soggetto capofila che sarà interlocutore dell’Amministrazione per l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. I soggetti in questione dovranno essere in grado di dimostrare capacità tecnico organizzative e strumentali per poter gestire l’area verde durante tutto il periodo gestionale, nel rispetto di tutte le normative applicabili, comprese le disposizioni di cui al D.lgs. 81/08