Contract
CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E CONSORZIO SOCIALE COMARS SEDE RSA VILLONE PUCCINI PER LA GESTIONE DI 14 POSTI LETTO DI CURE INTERMEDIE SETTING 3 - RESIDENZIALITÀ ASSISTENZIALE INTERMEDIA ANNI 2022-2023
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, nella persona del Direttore a SOC Accordi contrattuali e convenzioni soggetti privati, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 811 del 15/07/2022
E
Consorzio Sociale Comars sede RSA Villone Puccini, d’ora in poi Struttura, con sede legale in Xxxxx Xxx Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 codice fiscale e partita IVA 01439050517, nella persona della Direttrice Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nata a Le Creusot (Francia) in data 31/12/1962, domiciliato per la carica presso l’ente sopraindicato
PREMESSO
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli:
a) 8 –ter “ Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie””;
b)8- quarter “Accreditamento istituzionale”
c)8- quinquies “Accordi contrattuali”
- la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, ss.mm.ii., “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare: art. 29, comma 6, “Finanziamento della mobilità sanitaria”;
- il Decreto Lgs.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D. Lgs. 101/18 “ Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), che prevede l’obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare;
- la Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 “ Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” e s.m.i.;
- la Delibera GRT n.816 del 29.06.2020 “Approvazione dello schema di Regolamento regionale "Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato". Approvazione ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'articolo 42, comma 2, dello Statuto”;
- il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 gennaio 2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92;
- la Delibera di Giunta Regionale n.504 del 15 maggio 2017 di recepimento del DPCM 12 gennaio 2017;
- la Delibera G.R.T. n° 909 del 7 agosto 2017 “Indirizzi regionali per l’organizzazione dei setting assistenziali di cure intermedie residenziali in fase di dimissione ospedaliera” con la quale sono stati emanati gli indirizzi generali per l'organizzazione dei setting e dei percorsi di cure intermedie residenziali;
- la Delibera G.R.T. n. 209 del 08 marzo 2021 “Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018, n.2/R (Regolamento di attuazione dell’art.62 della Legge regionale 24 febbraio 2005, n.41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”). Approvazione definitiva”;
- che con delibera n. 2001 del 23/12/2021 “Approvazione avviso di manifestazioni di interesse per acquisizione cure intermedie setting 3: n.14 posti ambito territoriale Pistoia e
n.12 posti ambito territoriale Valdinievole” è stato approvato l’Avviso di manifestazione di interesse per posti letto cure intermedie setting 3 per le Zone indicate nell’atto stesso;
- che con nota agli atti d’ufficio la SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti pubblici ha trasmesso alla SOC Accordi e convenzioni con soggetti privati il verbale della Commissione di valutazione dell’Avviso di cui alla delibera aziendale n. 2001/2021;
- che con delibera n.811 del 15/07/2022 “Presa d’atto verbale manifestazione di interesse posti di residenzialità intermedia setting 3 n.14 posti ambito territoriale Pistoia e n.12 posti ambito territoriale Valdinievole ed approvazione schema di convenzione”;
VISTI:
- il punto 2.3.4.2 del Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012–2015 adottato con deliberazione Consiglio Regionale 05.11.2014, n. 91, ove sono definite le linee strategiche per fornire risposte adeguate nell’ambito delle cure intermedie;
- l’autorizzazione rilasciata alla Struttura dal SUAP del Comune di Pistoia n.2401 del 12/10/2010, agli atti d’ufficio;
- che la Struttura è in possesso di accreditamento di cui alla L.R. 28 dicembre 2009, n.82 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” GRT n.4071 del 10/03/2022 agli atti d’ufficio;
- che la Struttura, sulla base della valutazione espressa dalla Commissione di valutazione è stata individuata per la sottoscrizione della convenzione, ambito territoriale Pistoia
TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Le parti convengono che oggetto della presente convenzione è la gestione di 14 posti letto di cure intermedie di residenzialità assistenziale intermedia setting 3. Possono accedere alla struttura gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale residenti nel territorio dell’Azienda USL Toscana Centro - ambito Pistoia/Valdinievole, in condizioni cliniche a minore complessità non ancora in grado di tornare al proprio domicilio, oppure di provenienza territoriale che in questo modo possono evitare l’ospedalizzazione in fase di post acuzie. Ulteriori specifiche sono indicate nei successivi art. 3, 4, 5.
ART. 2 – TIPOLOGIA D'ATTIVITÀ
La Struttura si impegna ad erogare l’attività prevista al precedente art. 1 mettendo a disposizione le attrezzature tecniche ed il personale qualificato secondo i requisiti organizzativi indicati:
- Legge Regione Toscana 24.02.2005, n° 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
- All. A alla DGRT 909/2017, con particolare riferimento ai seguenti aspetti funzionali e organizzativi:
Setting 3 - RESIDENZIALITÀ' ASSISTENZIALE INTERMEDIA
attivato in strutture residenziali per persone anziane non autosufficienti (RSA);
Intensità assistenziale: bassa intensità di tipo residenziale;
Criticità assistenziale NEWS 0-1
Interventi/attività erogate: assistenza infermieristica indicate nella Delibera G.R.T. n.1596 del 16 dicembre 2019 “Modulo sperimentale Residenzialità Assistenziale Intermedia – Setting 3 (Cure intermedie in RSA), proroga sperimentazioni in atto” e nella Delibera G.R.T. n. 209 del 08 marzo 2021 “Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018, n.2/R (Regolamento di attuazione dell’art.62 della Legge regionale 24 febbraio 2005, n.41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”). Approvazione definitiva”;
Assistenza medica: MMG, con accessi programmati secondo la vigente disciplina;
Tempi di degenza: massimo 20 giorni;
Assistenza infermieristica nelle 24 ore – riattivazione/riabilitazione estensiva
Erogazione farmaci: è garantito l'approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei farmaci prescritti dal medico
curante, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico aziendale che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l'Azienda USL competente e la struttura, senza oneri a carico della stessa;
Erogazione presidi: è garantita un'adeguata dotazione di presidi non personalizzati di tipo assistenziale, come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi e sponde, materassi e cuscini antidecubito, senza alcun onere a carico dell'assistito.
ART. 3 MODALITÀ OPERATIVE, DI ACCESSO E DI REGISTRAZIONE
L’accesso avviene secondo le attuali modalità aziendali e loro eventuali future modifiche o integrazioni che verranno comunicate alla struttura. L’attività viene riservata ai cittadini residenti nella zona di Pistoia, che siano dimessi dai presidi ospedalieri di riferimento attraverso l’Agenzia di Continuità Ospedale Territorio
- ACOT
ART. 4 TARIFFE, TETTO DI SPESA
La Struttura accetta, per l’intera durata della convenzione, il volume massimo dei 12 mesi, come descritto nella Delibera n. 2001/2021, è pari ad €608.090,00, retta giornaliera: € 119,00 come disposto dalla DGRT n.909/2017.
Le Parti concordano che verranno remunerate esclusivamente i posti letto effettivamente occupati e l’Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura per l’attività eseguita oltre i volumi di attività e oltre i volumi finanziari complessivamente assegnati. La Struttura concorda che non vanterà nessun credito eccedente tale volume, salvo diverso accordo, regolarmente formalizzato, con l’Azienda.
Resta inteso che l’attivazione dei ricoveri è pertinenza dei competenti servizi dell’Azienda che valuteranno la sussistenza delle condizioni per disporre l’utilizzo dei posti letto di cui alla presente convenzione. L’utilizzo dei posti letto previsti non costituisce vincolo ma una possibilità per l’Azienda, e resta inteso che l’attivazione degli inserimenti e delle prestazioni è pertinenza della stessa che valuterà la sussistenza delle condizioni per disporne l’utilizzo anche gradualmente. L’Azienda non è, di conseguenza, vincolata al pieno utilizzo dei posti letto, ed è tenuta solo al pagamento della tariffa giornaliera per i giorni di effettiva presenza.
Le parti si danno atto che l’obbligo di spesa a carico del SSN permane con riferimento al solo periodo di erogazione di prestazioni sanitarie in regime residenziale, ovvero fino alla dichiarazione di dimissibilità rilasciata da parte del medico. Per eventuali ulteriori periodi successivi di permanenza, la Struttura si accorderà in autonomia con il paziente, stipulando con lo stesso apposito atto e, pertanto, gli ulteriori periodi non saranno a carico del SSN.
L’attività è pianificata e svolta in stretta collaborazione tra la Struttura e il Direttore della zona pistoiese/valdinievole o suo delegato (coordinatore ACOT). Sono esclusi dalla retta i costi relativi all’inserimento di PEG, la dialisi, le trasfusioni di globuli rossi, la radioterapia.
In caso di richiesta di farmaci ad alto costo, compresi quelli prescritti con piano terapeutico, la fornitura a carico dell’Azienda sarà autorizzata per gli assistiti solo dopo istruttoria effettuata dall’Azienda tesa a verificare la necessità di prescrizione e l’alto costo degli stessi.
ART 5 – DEGENZA E DIMISSIONI
In relazione a quanto previsto dal precedente art. 1, l’assistenza medica è garantita dal MMG, con accessi programmati secondo la vigente disciplina.
La responsabilità clinica del paziente è del medico di medicina generale. L’assistenza infermieristica e l’assistenza alla persona sono garantite sulle 24 ore. La presenza dell’assistente sociale dell’Azienda consente il coordinamento degli interventi con i servizi territoriali per garantire la continuità assistenziale al termine del percorso sanitario.
La dimissione viene comunicata al medico di medicina generale a seguito della valutazione dell’ACOT ed alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati dell’Azienda per quanto di competenza.
ART.6 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE
La Struttura si impegna ad inviare alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati preposta al controllo e alla liquidazione, i riepiloghi mensili su supporto cartaceo dell’attività svolta, nei quali deve essere indicato mensilmente:
- cognome, nome ed indirizzo dell'utente;
- comune di residenza anagrafica dell'utente;
- codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria;
- giorni di effettiva presenza;
- data di ingresso e data delle dimissioni.
Il giorno della dimissione del paziente non è da conteggiare.
Ai riepiloghi mensili devono essere allegate le richieste di ammissione e dimissione dalla struttura, tenuto conto di eventuali proroghe autorizzate.
I rendiconti dovranno essere sottoscritti dal direttore della Struttura o suo delegato e quindi validati dal Responsabile Sanitario della convenzione per l’Azienda.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 03.04.2013, così come modificato dall’art. 25 del D.L. n. 66 del 24.4.2014 (convertito nella L. n. 89 del 23.06.2014) la RSA provvederà alla fatturazione elettronica dell’attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco UFYJGZ (Firenze) dell’Azienda e sarà cura dell’Azienda comunicare eventuali variazioni.
La Struttura si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dalla Azienda su tale materia.
La Struttura metterà fattura secondo quanto previsto dal M.E.F. con D.M. 07/12/2018 attraverso la piattaforma denominata Nodo Smistamento Ordini (NSO)
La Struttura si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall’Azienda su tale materia.
Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.
L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze fatturate, corrispondenti alle giornate di effettiva presenza entro 60 giorni dal ricevimento della fattura alla SOC Fornitori.
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs N. 231 del 2002. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.
ART. 7 - DOCUMENTAZIONE INFORMATICA
La Struttura si impegna fin da ora, con la sottoscrizione della presente convenzione, a registrare i dati di attività del mese di riferimento sul sistema che verrà fornito dall’Azienda nel momento in cui la Regione Toscana emanerà le modalità di codifica delle prestazioni di cure intermedie.
La Struttura si impegna a procedere alla fatturazione dell’attività sulla base del prospetto delle presenze mensili validato come previsto al precedente art. 6.
ART. 8 - ELENCO DEL PERSONALE
La Struttura comunicherà alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati dell’Azienda, l’elenco del personale che opera all’interno della Struttura con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente. Il primo elenco verrà consegnato all’Azienda in sede di stipula della convenzione.
Di seguito l’elenco dovrà essere inviato semestralmente alla Struttura amministrativa aziendale preposta alla liquidazione
ART. 9 - INCOMPATIBILITÀ
La Struttura si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all’osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro e alla applicazione del contratto di lavoro vigente al momento della sottoscrizione della presente convenzione. Si impegna, inoltre, ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alle Leggi 412/91 e 662/96 e successive modifiche e/o integrazioni.
E’ fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività della presente convenzione, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso Strutture private.
ART. 10 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE
Le attività all’interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire da parte dell’utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. É fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa.
Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Struttura garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs81/2008 e smi, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.
Gli obblighi relativi ad interventi impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs 81/2008 la sicurezza dei locali sono a carico del Consorzio che si impegna ad adeguare i locali, il personale e l’organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza della presente convenzione.
ART. 11 – CONTROLLI
La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.
I controlli saranno eseguiti direttamente dall’Azienda secondo le procedure definite dal piano dei controlli annuale.
Al termine delle verifiche, sarà rilasciato idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo, in caso di rilievi, un termine per le controdeduzioni da parte della Struttura.
L'Azienda si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto della presente convenzione, sulla qualità dell'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni rese.
A tale scopo la Struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l’attività svolta.
Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.
ART. 12 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n° 4 del 07.07.2011, le prestazioni sanitarie oggetto della presente convenzione non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Struttura si impegna ad
utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva.
L’Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).
La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.
ART 13 - EFFICACIA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione è sottoscritta dall’Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio la Struttura ha sede, ed ha efficacia nei confronti dei residenti nell’ambito dell’USL Toscana Centro.
ART. 14 - INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE
1. Inadempienze e penali.
Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto, tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda la competente struttura aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00, anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per i servizi e prestazioni resi.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluderanno il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituirà esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale sarà inadempiente e che avrà fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Azienda si riserva di rivalersi sulle strutture inadempienti ai sensi dell’art. 7 in caso di penalizzazione economica derivata dal mancato invio o dall’invio scorretto dei flussi informatici.
L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere la convenzione qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 della presente convenzione ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016 e s.m.i. all. A, lettera D.7. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere la convenzione.
2. Recesso
Qualora la Struttura intenda recedere dalla convenzione deve darne comunicazione all’Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.
L’Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico
interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell’Azienda.
3. Risoluzione
L’Azienda può risolvere la convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:
- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione della convenzione.
- sospensione dell’attività non preventivamente concordata con l’Azienda.
4. Clausola risolutiva espressa
La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:
- ritiro dell’autorizzazione/accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell’art. 4 addebitabile a responsabilità della Struttura;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
ART. 15– PRIVACY
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “privacy”.
Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato alla presente convenzione, quale sua parte integrante e sostanziale, l’“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, All.1
Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato 2 alla convenzione tra Azienda e la Struttura di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).
Art. 16 – POLIZZE ASSICURATIVE
Nell'esecuzione delle prestazioni la Struttura si impegna a tenere indenne l’Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale della Struttura o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall’immobile e sue pertinenze.
Per quanto attiene la copertura assicurativa, si applica quanto indicato all’art.10 “Obbligo di assicurazione” della Legge 8 marzo 2017, n.24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
La Struttura è tenuta all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n, 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.
ART. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO
La Struttura è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali - atti generali”.
ART. 18 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.
ART. 19 – DECORRENZA E DURATA
Le parti convengono che la presente convenzione produce effetti dalla data di apposizione dell’ultima firma in formato digitale e avrà durata di 12 mesi.
Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more della sottoscrizione della presente convenzione, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi secondo quanto previsto nella medesima convenzione.
Ogni variazione alla presente convenzione deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.
ART. 20 – RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE
L’attività è pianificata e svolta in stretta collaborazione tra la Struttura e l’ACOT competente territorialmente.
Vengono individuati quali responsabili per l’Azienda della convenzione:
- per gli aspetti amministrativi dell’Azienda:
- il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni soggetti privati o suo delegato;
b) per gli aspetti sanitari:
- il Direttore UFC Cure intermedie e unità di valutazione o suo delegato;
- il Direttore SOS Coordinamento sanitario Servizi secondo la Zona di riferimento;
- il Responsabile ACOT di competenza territoriale;
b) per la Struttura il Legale Rappresentante
ART. 21 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI XXXXX
La presente convenzione, consta di n. 22 pagine, da conservarsi agli atti del Repertorio della Azienda che provvede ad iscriverlo nel repertorio.
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.
Le spese di bollo sono a carico della Struttura, senza diritto di rivalsa, e saranno assolte in modo virtuale nelle modalità previste dalla legge.
La Struttura si impegna ad inviare alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni soggetti privati dell’Azienda, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, la lista delle attrezzature e macchinari posseduti, necessari per erogare l’assistenza oggetto del presente atto e l’elenco del personale.
per l’Azienda USL Toscana Centro Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati
(documento firmato digitalmente)
per la Struttura (documento firmato digitalmente)
REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Xxxxx Nuova n. 1 – 00000 Xxxxxxx
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
Numero della delibera | 811 |
Data della delibera | 15-07-2022 |
Oggetto | Convenzione con soggetti privati |
Contenuto | Presa d’atto verbale manifestazione di interesse posti di residenzialità intermedia setting 3 n.14 posti ambito territoriale Pistoia e n.12 posti ambito territoriale Valdinievole ed approvazione relativo schema di convenzione. |
Dipartimento | DIPARTIMENTO DEL DECENTRAMENTO |
Direttore Dipartimento | XXXXXXXX XXXX |
Struttura | SOC ACCORDI CONTRATTUALI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PRIVATI |
Direttore della Struttura | XXXXXXXX XXXXXXX |
Responsabile del procedimento | VOLPONI BIANCAROSA |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
753.000 | xxx.xx osped. in case di cura private | 3B020172 | 2022 |
376.310 | xxx.xx osped. in case di cura private | 3B020172 | 2023 |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° pag. | Oggetto |
1 | 19 | Schema convenzione fra l'Azienda USL Toscana Centro e le RSA per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l'acquisizione di posti letto cure intermedie setting 3 (D7) |
2 | 11 | Atto di designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679 |
3 | 4 | Verbale valutazione Commissione |
“documento firmato digitalmente”
IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Visto:
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli: art.8-ter “ Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie”, art.8- quarter “Accreditamento istituzionale”, art. 8- quinquies “Accordi contrattuali”;
- la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, ss.mm.ii., “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare l’ art. 29, comma 6, “Finanziamento della mobilità sanitaria”;
- la Delibera GRT n. 909 del 07.08.2017 “Indirizzi regionali per l’organizzazione dei setting assistenziali di cure intermedie residenziali in fase di dimissione ospedaliera” con la quale sono state emanate indicazioni per assicurare un’omogenea organizzazione a livello regionale del sistema delle Cure Intermedie e contestualmente sono state definite le tariffe dei diversi setting assistenziali;
- il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 gennaio 2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 15 maggio 2017 di recepimento del DPCM 12 gennaio 2017;
- la Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 “ Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” e s.m.i.;
- la Delibera G.R.T. n. 1596 del 16 dicembre 2019 “Modulo sperimentale Residenzialità Assistenziale Intermedia
– Setting 3 (Cure intermedie in RSA), proroga sperimentazioni in atto”;
- la Delibera GRT n. 816 del 29.06.2020 Approvazione dello schema di Regolamento regionale "Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato". Approvazione ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'articolo 42, comma 2, dello Statuto”;
- la Delibera G.R.T. n. 209 del 08 marzo 2021 “Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’art. 62 della Legge regionale 24 febbraio 2005, n .41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”). Approvazione definitiva”;
Ricordato che con Xxxxxxxx n. 1786 del 19.12.2019 “ Pianificazione strategica dei posti letto di Cure Intermedie e RSA e ripartizione moduli specialistici” l’Azienda ha adottato un piano di sviluppo progressivo triennale dei servizi per le annualità 2020-2021-2022 fra i quali quello riferito al Setting 3 di cure intermedie;
Considerato che con delibera n. 2001 del 23.12.2021 “Approvazione avviso di manifestazioni di interesse per acquisizione cure intermedie setting 3: n.14 posti ambito territoriale Pistoia e n.12 posti ambito territoriale Valdinievole” è stato approvato l’Avviso di manifestazione di interesse per l’acquisizione di posti letto di residenzialità intermedia setting 3 per gli ambiti territoriali di Pistoia e Valdinievole con scadenza per la presentazione delle domande fissato per il 12.01.2022;
Preso atto che, come da verbale, Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la Commissione di valutazione per l’avviso di cui alla delibera n. 2001/2021 sopra richiamata, ha esaminato le domande presentate ed ha assegnato i seguenti posti letto di cure intermedie di residenzialità intermedia setting 3:
- ambito Xxxxxxx XXX Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00 posti letto
- ambito Valdinievole RSA Stella n.6 posti letto e RSA Villa Xxxxxxx n. 6 posti letto;
Rilevato:
- che le Strutture risultano in possesso dei requisiti autorizzativi rilasciati dai rispettivi Comuni;
- che le Strutture hanno sottoscritto la convenzione di cui alla Delibera GRT n.995/2016 “Approvazione schema di accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti in attuazione della DGR 398/2015”;
Visto lo schema di convenzione, Allegato 2) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Azienda USL Toscana Centro e le Strutture sopra indicate, per l’acquisizione di n. 14 posti letto ambito Pistoia e n. 12 posti letto ambito Valdinievole, per la durata di 12 mesi fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte dell’Azienda per ragioni di pubblico interesse, su indicazione del Direttore UFC Cure intermedie e unità di valutazione;
Considerato che il costo previsto per il setting assistenziale è definito con delibera GRT n. 909/2017 “Indirizzi regionali per l'organizzazione dei setting assistenziali di cure intermedie residenziali in fase di dimissione ospedaliera”, in EURO 119,00 giornaliere comprensivo di:
- erogazione dei farmaci ed erogazione dei presidi secondo le disposizioni contenute nell’Allegato A) “Organizzazione dei setting assistenziali di cure intermedie residenziali in fase di dimissione ospedaliera ” della delibera regionale GRT n.1596/2019;
Dato atto che le Strutture individuate hanno sottoscritto l’accordo contrattuale di cui alla Delibera n. 995 del 11/10/2016 “Approvazione schema di accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti in attuazione della DGR 398/2015”, come risulta agli atti d’ufficio delle Strutture aziendali competenti per materia;
Dato atto che il costo complessivo massimo, in caso di pieno utilizzo dei posti letto, derivante dall’adozione del presente atto, da imputare al conto economico 3B020172 “ xxx.xx osped. in case di cura” è stimato rispettivamente:
- per l’anno 2022 in € 753.000,00 dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al 31/12/2022;
- per l’anno 2023 in € 376.310,00 per il periodo 01/01/2023 fino al raggiungimento dei 12 mesi della durata della convenzione così come previsto dalla Delibera aziendale n. 2001/2021, precisando che il budget assegnato non costituisce budget storico per l’Azienda sanitaria e che l’Azienda può procedere ad attivare per ragioni di pubblico interesse la revoca anticipata, su indicazione del Direttore UFC Cure intermedie e unità di valutazione;
Ritenuto di procedere alla stipula della convenzione con le Strutture:
- ambito Pistoia RSA Villone Puccini n.14 posti letto
- ambito Valdinievole RSA Villa Xxxxxxx n.6 posti letto;
Ritenuto altresì di procedere alla stipula della convenzione per l’attivazione dei posti letto setting 3 presso la RSA Stella, successivamente alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa regionale per il Setting assistenziale oggetto del presente atto, non avendo la Struttura partecipato alla sperimentazione regionale di cui alla Delibera GRT n. 1596 del 16 dicembre 2019;
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30/01/2019 aventi ad oggetto “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni” ed in particolare l’”Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”;
Evidenziato in particolare, relativamente alla suddetta deliberazione n. 179/19, quanto segue:
- al punto 4 del dispositivo è previsto “che le strutture aziendali stipulano convenzioni o contratti con soggetti esterni all’Azienda devono provvedere alla predisposizione dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dati sulla base dello schema dell’atto di nomina unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale”;
- al punto 5 del dispositivo è previsto “che lo schema di atto di cui al precedente capoverso sia parte integrante e sostanziale dell’atto che disciplina il rapporto fra le parti e che la sottoscrizione avvenga ad opera dello stesso soggetto che ha facoltà di sottoscrivere il contratto/convenzione come da specifica delega del Direttore Generale”;
Ritenuto pertanto necessario dichiarare parte integrante e sostanziale dell’accordo contrattuale tra l’Azienda e RSA Villone Xxxxxxx, RSA Stella ed RSA Villa Xxxxxxx l’“Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679”- Allegato 3 al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di delegare il direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati alla sottoscrizione della convenzione e dell’atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati conferendogli con il presente atto il relativo mandato;
Preso atto che il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, in servizio presso la SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;
Precisato che le note richiamate nella presente deliberazione sono conservate presso la SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;
Considerato che è necessario provvedere con urgenza al fine di attivare quanto prima il servizio necessario alle Strutture aziendali per la tempestiva presa in carico dei pazienti, ai sensi dell’art. 42 comma 4 della LRT n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento del Decentramento;
Su proposta del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati; Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1. di prendere atto che con delibera n. 2001 del 23.12.2021 “Approvazione avviso di manifestazioni di interesse per acquisizione cure intermedie setting 3: n. 14 posti ambito territoriale Pistoia e n. 12 posti ambito territoriale Valdinievole” è stato approvato l’Avviso di manifestazione di interesse per l’acquisizione di posti letto di residenzialità intermedia setting 3, per la durata di 12 mesi, per gli ambiti territoriali di Pistoia e Valdinievole con scadenza, per la presentazione delle domande, fissata per il 12.01.2022, il quale indica anche il volume economico massimo pari ad Euro 1.129.310,00, da impegnare nel periodo di riferimento, che non costituisce budget storico per l’Azienda sanitaria;
2. di prendere atto del verbale, parte integrante e sostanziale del presente atto, -Allegato 1- nel quale sono indicati gli esiti della Commissione di valutazione dell’avviso di cui alla delibera n.2001/2021, assegnando rispettivamente:
- all’ ambito Pistoia RSA Villone Puccini n.14 posti letto
- all’ambito Valdinievole RSA Stella n.6 posti letto e RSA Villa Xxxxxxx n.6 posti letto;
3. di approvare lo schema di convenzione, Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l’acquisizione dei posti letto di cure intermedie setting 3 in favore di pazienti dimessi dai Presidi aziendali, per gli ambiti sopra indicati della durata di 12 mesi, come previsto dalla delibera di approvazione della manifestazione di interesse, fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte dell’Azienda per ragioni di pubblico interesse su indicazione del Direttore UFC Cure intermedie e unità di valutazione e l’“Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679”- Allegato 3) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
4. di prendere atto che il volume economico massimo derivante dall’adozione del presente provvedimento da imputare al conto economico 3B020172 “xxx.xx osped. in case di cura” è stimato rispettivamente:
- per l’ anno 2022 € 753.000,00 dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al 31/12/2022;
- per l’anno 2023 € 376.310,00 per il periodo 01/01/2023 fino al raggiungimento dei 12 mesi della durata della convenzione così come previsto dalla Delibera aziendale n. 2001/2021, precisando che il budget assegnato non costituisce budget storico per l’Azienda sanitaria e che l’Azienda può procedere ad attivare per ragioni di pubblico interesse la revoca anticipata, su indicazione del Direttore UFC Cure intermedie e unità di valutazione;
5. di procedere alla stipula della convenzione, secondo lo schema di cui all’Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici rispettivamente per l’acquisto dei posti letto di residenzialità intermedia setting 3 con:
a) l’ambito Pistoia RSA Villone Puccini per n. 14 posti letto
b) l’ambito Valdinievole RSA Villa Xxxxxxx per n. 6 posti letto;
6. di riservarsi la stipula della convenzione per l’attivazione dei posti letto setting 3 presso la RSA Stella, successivamente alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa regionale per il Setting assistenziale oggetto del presente atto, non avendo la Struttura partecipato alla sperimentazione regionale di cui alla Delibera GRT n. 1596 del 16 dicembre 2019;
7. di delegare con il presente atto il direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati alla sottoscrizione della convenzione con le Strutture RSA Villone Xxxxxxx, RSA Stella e RSA Villa Xxxxxxx di cui allo schema Allegato 2) e alla sottoscrizione dell’atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati - Allegato 3) conferendogli con il presente atto il relativo mandato;
8. di individuare i seguenti responsabili per l’Azienda della convenzione in argomento:
- per gli aspetti sanitari:
- il Direttore UFC Cure intermedie e unità di valutazione o suo delegato
- il Direttore SOS Coordinamento Sanitario Servizi secondo la Zona di riferimento
- il Responsabile ACOT di competenza territoriale
- per gli aspetti amministrativi il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;
9. di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Direttore del Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo Gestione, al Direttore UFC Cure intermedie e unità di valutazione, al Direttore SOS Coordinamento sanitario servizi secondo la Zona di riferimento, al Responsabile ACOT di competenza territoriale, al Direttore SOS Verifica qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e alla SOS Gestione operativa;
10. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell’ art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii;
12. di pubblicare sull’ albo on-line ai sensi dell’ art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Xxxxxxxx Xxxx)
CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E .
……………..PER LA GESTIONE DI ……………….. POSTI LETTO DI CURE INTERMEDIE SETTING 3 - RESIDENZIALITÀ ASSISTENZIALE INTERMEDIA ANNO ………….
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, nella persona del Direttore a SOC Accordi contrattuali e convenzioni soggetti privati, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. …………. del …………………..
E
…………….., d’ora in poi Struttura, con sede legale in ……….., Via …………
codice fiscale e partita IVA …………, nella persona del Direttore ,
nata a ………… in data , domiciliato per la carica presso l’ente
sopraindicato
PREMESSO
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli:
a) 8 –ter “ Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie””;
b)8- quarter “Accreditamento istituzionale”
c)8- quinquies “Accordi contrattuali”
- la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, ss.mm.ii., “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare: art. 29, comma 6, “Finanziamento della mobilità sanitaria”;
- il Decreto Lgs.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D. Lgs. 101/18 “ Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), che prevede l’obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare;
- la Legge Regione Toscana 5 agosto 2009, n. 51 ss.mm.ii., “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;
- il D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”, così come modificato dal DPGR del 16.09.2020 n. 90/R;
- il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 gennaio 2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92;
- la Delibera di Giunta Regionale n.504 del 15 maggio 2017 di recepimento del DPCM 12 gennaio 2017;
- la Delibera G.R.T. n° 909 del 7 agosto 2017 “Indirizzi regionali per l’organizzazione dei setting assistenziali di cure intermedie residenziali in fase di dimissione ospedaliera” con la quale sono stati emanati gli indirizzi generali per l'organizzazione dei setting e dei percorsi di cure intermedie residenziali;
- le circolari regionali prot. AOOGRT_0455513 del 26.09.2017 e prot. AOOGRT_0476814 del 06.10.2017 con le quali sono state fornite ulteriori specifiche in merito alla corretta interpretazione del DPGRT 79/R del 17.11.2016 e indirizzi per l’organizzazione dei setting assistenziali di cure intermedie residenziali in fase di dimissione ospedaliera;
- la Delibera G.R.T. n.1596 del 16 dicembre 2019 “Modulo sperimentale Residenzialità Assistenziale Intermedia – Setting 3 (Cure intermedie in RSA), proroga sperimentazioni in atto”;
- la Delibera G.R.T. n. 209 del 08 marzo 2021 “Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018, n.2/R (Regolamento di attuazione dell’art.62 della Legge regionale 24 febbraio 2005, n.41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”). Approvazione definitiva”;
- che con delibera n. 2001 del 23/12/2021 “Approvazione avviso di manifestazioni di interesse per acquisizione cure intermedie setting 3: n.14 posti ambito territoriale Pistoia e
n.12 posti ambito territoriale Valdinievole” è stato approvato l’Avviso di
manifestazione di interesse per posti letto cure intermedie setting 3 per le Zone indicate nell’atto stesso;
- che con nota agli atti d’ufficio la SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti pubblici ha trasmesso alla SOC Accordi e convenzioni con soggetti privati il verbale della Commissione di valutazione dell’Avviso di cui alla delibera aziendale n. 2001/2021;
VISTI:
- il punto 2.3.4.2 del Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012–2015 adottato con deliberazione Consiglio Regionale 05.11.2014, n. 91, ove sono definite le linee strategiche per fornire risposte adeguate nell’ambito delle cure
intermedie;
- l’autorizzazione rilasciata alla Struttura dal SUAP del Comune di ……………...
- che la Struttura , sulla base della valutazione espressa
dalla Commissione di valutazione è stata individuata per la sottoscrizione della convenzione, ambito territoriale………….
- che la Struttura………….è in possesso di autorizzazione di cui alla nota
…….. ed ha inviato autocertificazione requisiti organizzativi di cui al Punto
D.7 “strutture residenziali extraospedaliere a bassa complessità assistenziale (cure intermedie) – Allegato A della Regolamento n.90/R del 16/09/2020, agli atti d’ufficio;
TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Le parti convengono che oggetto della presente convenzione è la gestione di …..
posti letto di cure intermedie di residenzialità assistenziale intermedia setting 3. Possono accedere alla struttura gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale residenti nel territorio dell’Azienda USL Toscana Centro - ambito Pistoia/Valdinievole, in condizioni cliniche a minore complessità non ancora in grado di tornare al proprio domicilio, oppure di provenienza territoriale che in questo modo possono evitare l’ospedalizzazione in fase di post acuzie. Ulteriori specifiche sono indicate nei successivi artt. 3, 4, 5.
ART. 2 – TIPOLOGIA D’ATTIVITA’
La Struttura si impegna ad erogare l’attività prevista al precedente art. 1 mettendo a disposizione le attrezzature tecniche ed il personale qualificato secondo i requisiti organizzativi indicati:
- Legge Regione Toscana 24.02.2005, n° 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
- All. A alla DGRT 909/2017, con particolare riferimento ai seguenti aspetti funzionali e organizzativi:
Setting 3 - RESIDENZIALITA' ASSISTENZIALE INTERMEDIA
attivato in strutture residenziali per persone anziane non autosufficienti (RSA);
Intensità assistenziale: bassa intensità di tipo residenziale;
Criticità assistenziale NEWS 0-1
Interventi/attività erogate: assistenza infermieristica indicate nella Delibera G.R.T. n.1596 del 16 dicembre 2019 “Modulo sperimentale Residenzialità Assistenziale Intermedia – Setting 3 (Cure intermedie in RSA), proroga sperimentazioni in atto” e nella Delibera G.R.T. n. 209 del 08 marzo
2021 “Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018, n.2/R (Regolamento di attuazione dell’art.62 della Legge regionale 24 febbraio 2005, n.41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”). Approvazione definitiva”;
Assistenza medica: MMG, con accessi programmati secondo la vigente disciplina;
Tempi di degenza: massimo 20 giorni;
Assistenza infermieristica nelle 24 ore – riattivazione/riabilitazione estensiva
Erogazione farmaci: è garantito l'approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei farmaci prescritti dal medico curante, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico aziendale che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l'Azienda USL competente e la struttura, senza oneri a carico della stessa;
Erogazione presidi: è garantita un'adeguata dotazione di presidi non personalizzati di tipo assistenziale, come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi e sponde, materassi e cuscini antidecubito, senza alcun onere a carico dell'assistito.
ART. 3 MODALITA’ OPERATIVE, DI ACCESSO E DI REGISTRAZIONE
L’accesso avviene secondo le attuali modalità aziendali e loro eventuali future modifiche o integrazioni che verranno comunicate alla struttura. L’attività viene riservata ai cittadini residenti nella zona di Pistoia, che siano dimessi dai presidi
ospedalieri di riferimento attraverso l’Agenzia di Continuità Ospedale Territorio
- ACOT
ART. 4 TARIFFE, TETTO DI SPESA
La Struttura accetta, per l’intera durata della convenzione, il volume massimo annuo di €……………….., retta giornaliera: € 119,00 come disposto dalla DGRT n.909/2017.
Le Parti concordano che verranno remunerate esclusivamente i posti letto effettivamente occupati e l’Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura per l’attività eseguita oltre i volumi di attività e oltre i volumi finanziari complessivamente assegnati. La Struttura concorda che non vanterà nessun credito eccedente tale volume, salvo diverso accordo, regolarmente formalizzato, con l’Azienda.
Resta inteso che l’attivazione dei ricoveri è pertinenza dei competenti servizi dell’Azienda che valuteranno la sussistenza delle condizioni per disporre l’utilizzo dei posti letto di cui alla presente convenzione. L’utilizzo dei posti letto previsti non costituisce vincolo ma una possibilità per l’Azienda, e resta inteso che l’attivazione degli inserimenti e delle prestazioni è pertinenza della stessa che valuterà la sussistenza delle condizioni per disporne l’utilizzo anche gradualmente. L’Azienda non è, di conseguenza, vincolata al pieno utilizzo dei posti letto, ed è tenuta solo al pagamento della tariffa giornaliera per i giorni di effettiva presenza.
Le parti si danno atto che l’obbligo di spesa a carico del SSN permane con riferimento al solo periodo di erogazione di prestazioni sanitarie in regime residenziale, ovvero fino alla dichiarazione di dimissibilità rilasciata da parte del
medico. Per eventuali ulteriori periodi successivi di permanenza, la Struttura si accorderà in autonomia con il paziente, stipulando con lo stesso apposito atto e, pertanto, gli ulteriori periodi non saranno a carico del SSN.
L’attività è pianificata e svolta in stretta collaborazione tra la Struttura e il Direttore della zona pistoiese/valdinievole o suo delegato (coordinatore ACOT). Sono esclusi dalla retta i costi relativi all’inserimento di PEG, la dialisi, le trasfusioni di globuli rossi, la radioterapia.
In caso di richiesta di farmaci ad alto costo, compresi quelli prescritti con piano terapeutico, la fornitura a carico dell’Azienda sarà autorizzata per gli assistiti solo dopo istruttoria effettuata dall’Azienda tesa a verificare la necessità di prescrizione e l’alto costo degli stessi.
ART 5 – DEGENZA E DIMISSIONI
In relazione a quanto previsto dal precedente art. 1, l’assistenza medica è garantita dal MMG, con accessi programmati secondo la vigente disciplina.
La responsabilità clinica del paziente è del medico di medicina generale. L’assistenza infermieristica e l’assistenza alla persona sono garantite sulle 24 ore. La presenza dell’assistente sociale dell’Azienda consente il coordinamento degli interventi con i servizi territoriali per garantire la continuità assistenziale al termine del percorso sanitario.
La dimissione viene comunicata al medico di medicina generale a seguito della valutazione dell’ACOT ed alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati dell’Azienda per quanto di competenza.
ART.6 - MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE
La Struttura si impegna ad inviare alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati preposta al controllo e alla liquidazione, i riepiloghi mensili su supporto cartaceo dell’attività svolta, nei quali deve essere indicato mensilmente:
- cognome, nome ed indirizzo dell'utente;
- comune di residenza anagrafica dell'utente;
- codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria;
- giorni di effettiva presenza;
- data di ingresso e data delle dimissioni.
Il giorno della dimissione del paziente non è da conteggiare.
Ai riepiloghi mensili devono essere allegate le richieste di ammissione e dimissione dalla struttura, tenuto conto di eventuali proroghe autorizzate.
I rendiconti dovranno essere sottoscritti dal direttore della Struttura o suo delegato e quindi validati dal Responsabile Sanitario della convenzione per l’Azienda.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 03.04.2013, così come modificato dall’art. 25 del D.L. n. 66 del 24.4.2014 (convertito nella L. n. 89 del 23.06.2014) la RSA provvederà alla fatturazione elettronica dell’attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco UFYJGZ (Firenze) dell’Azienda e sarà cura dell’Azienda comunicare eventuali variazioni.
La Struttura si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dalla Azienda su tale materia.
La Struttura metterà fattura secondo quanto previsto dal M.E.F. con D.M. 07/12/2018 attraverso la piattaforma denominata Nodo Smistamento Ordini (NSO)
La Struttura si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall’Azienda su tale materia.
Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.
L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze fatturate, corrispondenti alle giornate di effettiva presenza entro 60 giorni dal ricevimento della fattura alla SOC Fornitori.
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs N. 231 del 2002. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.
ART. 7 - DOCUMENTAZIONE INFORMATICA
La Struttura si impegna fin da ora, con la sottoscrizione della presente convenzione, a registrare i dati di attività del mese di riferimento sul sistema che verrà fornito dall’Azienda nel momento in cui la Regione Toscana emanerà le modalità di codifica delle prestazioni di cure intermedie.
La Struttura si impegna a procedere alla fatturazione dell’attività sulla base del prospetto delle presenze mensili validato come previsto al precedente art. 6.
ART. 8 - ELENCO DEL PERSONALE
La Struttura comunicherà alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con
soggetti privati dell’Azienda, l’elenco del personale che opera all’interno della Struttura con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente. Il primo elenco verrà consegnato all’Azienda in sede di stipula della convenzione.
Di seguito l’elenco dovrà essere inviato semestralmente alla Struttura amministrativa aziendale preposta alla liquidazione
ART. 9 - INCOMPATIBILITA’
La Struttura si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all’osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro e alla applicazione del contratto di lavoro vigente al momento della sottoscrizione della presente convenzione. Si impegna, inoltre, ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alle Leggi 412/91 e 662/96 e successive modifiche e/o integrazioni.
E’ fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività della presente convenzione, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso Strutture private.
ART. 10 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE
Le attività all’interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto
della legge sulla trasparenza (D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire da parte dell’utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. É fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa.
Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Struttura garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs81/2008 e smi, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.
Gli obblighi relativi ad interventi impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs 81/2008 la sicurezza dei locali sono a carico del Consorzio che si impegna ad adeguare i locali, il personale e l’organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza della presente convenzione.
ART. 11 – CONTROLLI
La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.
I controlli saranno eseguiti direttamente dall’Azienda secondo le procedure definite dal piano dei controlli annuale.
Al termine delle verifiche, sarà rilasciato idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo, in
caso di rilievi, un termine per le controdeduzioni da parte della Struttura. L'Azienda si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto della presente convenzione, sulla qualità dell'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni rese.
A tale scopo la Struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l’attività svolta.
Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.
ART. 12 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n° 4 del 07.07.2011, le prestazioni sanitarie oggetto della presente convenzione non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva.
L’Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).
La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Struttura risulti
in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.
ART 13 - EFFICACIA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione è sottoscritta dall’Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio la Struttura ha sede, ed ha efficacia nei confronti dei residenti nell’ambito dell’USL Toscana Centro.
ART. 14 - INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE
1. Inadempienze e penali.
Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto, tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda la competente struttura aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00, anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per i servizi e prestazioni resi.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluderanno il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituirà esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale sarà inadempiente e che avrà fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Azienda si riserva di rivalersi sulle strutture inadempienti ai sensi dell’art. 7 in caso di penalizzazione economica derivata dal mancato invio o dall’invio scorretto dei flussi informatici.
L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere la convenzione qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 della presente convenzione ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016 e s.m.i. all. A, lettera D.7. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere la convenzione.
2. Recesso
Qualora la Struttura intenda recedere dalla convenzione deve darne comunicazione all’Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.
L’Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell’Azienda.
3. Risoluzione
L’Azienda può risolvere la convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:
- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o
dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione della convenzione.
- sospensione dell’attività non preventivamente concordata con l’Azienda.
4. Clausola risolutiva espressa
La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:
- ritiro dell’autorizzazione/accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell’art. 4 addebitabile a responsabilità della Struttura;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
ART. 15– PRIVACY
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “privacy”.
Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato alla presente convenzione, quale sua parte integrante e sostanziale, l’“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, All.2
Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato 2 alla convenzione tra Azienda e la Struttura di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto
svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).
Art. 16 – POLIZZE ASSICURATIVE
Nell'esecuzione delle prestazioni la Struttura si impegna a tenere indenne l’Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale della Struttura o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall’immobile e sue pertinenze.
Per quanto attiene la copertura assicurativa, si applica quanto indicato all’art.10 “Obbligo di assicurazione” della Legge 8 marzo 2017, n.24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
La Struttura è tenuta all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n, 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.
ART. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO
La Struttura è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali - atti
generali”.
ART. 18 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.
ART. 19 – DECORRENZA E DURATA
Le parti convengono che la presente convenzione produce effetti dalla data di apposizione dell’ultima firma in formato digitale e avrà scadenza il ………….
Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more della sottoscrizione della presente convenzione, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi secondo quanto previsto nella medesima convenzione.
É consentita all’Azienda la possibilità di attivare, prima della scadenza della convenzione con preavviso di almeno 30 giorni e conferma espressa per accettazione da parte del soggetto contraente, un rinnovo di mesi 12, alle medesime condizioni di cui alla presente convenzione, dopo verifica dell’attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, verificato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente.
Ogni variazione alla presente convenzine deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.
ART. 20 – RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE
L’attività è pianificata e svolta in stretta collaborazione tra la Struttura e l’ACOT competente territorialmente.
Vengono individuati quali responsabili per l’Azienda della convenzione:
- per gli aspetti amministrativi dell’Azienda:
- il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni soggetti privati o suo delegato;
b) per gli aspetti sanitari:
- il Direttore UFC Cure intermedie e unità di valutazione o suo delegato;
- il Direttore SOS Coordinamento sanitario Servizi secondo la Zona di riferimento;
- il Responsabile ACOT di competenza territoriale;
b) per la Struttura…………………il Legale Rappresentante ………………….
ART. 21 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI XXXXX
La presente convenzione, consta di n. …….. pagine, da conservarsi agli atti del Repertorio della Azienda che provvede ad iscriverlo nel repertorio.
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.
Le spese di bollo sono a carico della Struttura………………, senza diritto di rivalsa, e saranno assolte in modo virtuale nelle modalità previste dalla legge.
La Struttura si impegna ad inviare alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni soggetti privati dell’Azienda, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, la lista delle attrezzature e macchinari posseduti, necessari per erogare l’assistenza oggetto del presente atto e l’elenco del personale.
per l’Azienda USL Toscana Centro
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Direttore della SOC Accordi contrattuali e
convenzioni con soggetti privati (documento firmato digitalmente)
per la Struttura……………..
(documento firmato digitalmente)
ALLEGATO 2) ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro, in persona del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda sita in Xxxxxxx X.xxx X.Xxxxx Xxxxx, 0 00000 (XX), Partita IVA/codice fiscale 06593810481, di seguito anche come “AZIENDA”,
E
………………..., con sede legale in Firenze, …………… n. …., C.F. e P.IVA
…………………, …………………………., in persona del suo legale rappresentante Dr. …………………… nato a ……………………. (………..) il
……………………….. nella sua qualità di Amministratore Delegato, di seguito anche come “Responsabile”, congiuntamente anche come le “Parti”
Premesso che:
- l’art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
• l’art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- la Azienda con delibera n. …………….. ha adottato lo schema di accordo contrattuale “per l’acquisizione di n…. posti letto di cure intermedie setting 3 (D7) periodo 12 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione”;
• ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;
• il Titolare ha acquisito dalla ……………………… (di seguito “Responsabile” o “Fornitore”, e congiuntamente con il Titolare, “Parti”) “n….. posti letto di cure intermedie setting 3 (D7) periodo 12 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione” come da delibera aziendale n. ……………. che si richiama
Azienda USL Toscana Xxxxxx X.xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 0 00000 Xxxxxxx
C.F./P.IVA 06593810481
espressamente e del quale la presente forma parte integrante e sostanziale, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della Azienda;
• tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
• tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.
Tutto quanto sopra premesso
l’Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente
NOMINA
in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”),
la ……………………. - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI ai sensi dell’art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l’Azienda e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell’esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente all’attività sanitarie “per l’acquisizione di n…. posti letto di cure intermedie setting 3 (D7) periodo 12 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione” come da delibera aziendale n.
………………. affidati dal Titolare al Responsabile.
Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato contratto/convenzione.
Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati
Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:
• dati personali, di cui all’art. 4 n. 1 del GDPR;
• dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all’art. 9 del GDPR;
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• dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all’art. 10 GDPR.
Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati
Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:
- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all’interno Azienda (es. dipendenti, tirocinanti, interinale, ecc.);
Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza
Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/20131 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l’eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.
Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati
Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:
- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;
- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.
Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli “interessati” per finalità diverse da quelle nel presente atto.
Articolo 6 - Cessazione del trattamento
Una volta cessati i trattamenti oggetto della convenzione, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all’esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure
Azienda USL Toscana Xxxxxx X.xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 0 00000 Xxxxxxx
C.F./P.IVA 06593810481
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rtamento%20(28-06-16).pdf
distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.
Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina
La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.
La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Articolo 8 - Sub-responsabili
Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.
Ai sensi dell’art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.
Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati
Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.
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In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l’accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.
Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l’accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.
Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.
Nello specifico il Responsabile:
• individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
• vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
• garantisce l’adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
• verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
• cura la formazione e l’aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.
Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l’elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell’ambito della Convenzione/Contratto.
Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati
Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell’art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.
Articolo 11 - Diritti degli interessati
Premesso che l’esercizio dei diritti riconosciuti all’interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende
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disponibile a collaborare con il Xxxxxxxx stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.
Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.
In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.
Articolo 12 - Registro dei trattamenti
Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell’art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:
• il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
• le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
• ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
• ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’art. 32, par. 1 del GDPR.
Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell’Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.
Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.
Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali
Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.
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Il Responsabile fornisce al titolare l’elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.
Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)
Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest’ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.
Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile
Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.
Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell’ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.
Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali
Il Responsabile si impegna:
• a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto/Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonchè nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonchè, infine, dalle presenti istruzioni;
• non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto/Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all’esecuzione del servizio prestato, se non previamente
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autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell’Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
• collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
• dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
• non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell’esecuzione degli obblighi assunti;
• in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
• segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
• coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.
Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati
Il Responsabile deve:
• verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
• prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell’incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all’interno della propria struttura;
• conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
• vigilare affinchè i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o
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subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
• sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
• non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
• segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.
Articolo 18 – Violazione dei dati
Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all’indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (data breach) fornendo, altresì:
• la descrizione della natura della violazione e l’indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
• comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
• la descrizione delle probabili conseguenze;
• la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.
Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33
- 34 del GDPR.
Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest’ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell’operato di subfornitori.
Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva
Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all’assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei
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trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.
Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali
Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell’Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.
Articolo 21 - Attività di audit
Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.
Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonchè dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l’autonomia dell’attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.
Articolo 22 - Ulteriori istruzioni
Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all’affidamento dell’incarico, affinchè il Titolare possa accertare l’eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.
Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell’ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorchè applicabile. Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni
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Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l’adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell’art. 40 del GDPR e/o l’ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall’art. 42 del GDPR.
Articolo 24 – Norme finali e responsabilità
Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell’ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all’accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.
Il Responsabile dichiara sin d’ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.
Firenze, lì
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