SCHEMA DI CONTRATTO
Procedura aperta, ai sensi del d. lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di assistenza sanitaria per il personale
dell’Istituto per gli anni 2016 e 2017
(CIG 6337230F9E)
SCHEMA DI CONTRATTO
Numero Repertorio Contratti | Stipulato in data |
IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito anche Istituto), ente di diritto pubblico, con sede in Xxxx, xxx xxx Xxxxxxxxx, x. 00, codice fiscale 97730600588, rappresentato da Consigliere xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxx
E
xxxxxxxxxxxxxxxx – Cassa di Assistenza Sanitaria (di seguito “Cassa”), con sede legale in xxxxxxxxxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxxx, rappresentata da xxxxxxxxxxxxxx, in qualità di xxxxxxxxxxx, regolarmente autorizzato alla stipula del presente Contratto, in virtù del mandato conferitogli.
PREMESSO CHE
a. l’IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d. lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di assistenza sanitaria per il personale dell’Istituto per gli anni 2016-2017 (CIG 6337230F9E);
b. la Cassa, ha formulato, sulla base del Disciplinare di gara, del Capitolato tecnico e dello Schema di Contratto, un’Offerta che, al termine della procedura di gara, è risultata aggiudicataria della procedura, come da comunicazione dell’Istituto del ;
c. la Cassa dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l’aggiudicazione della fornitura, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l’esito della relativa procedura di gara nonché ad agevolare la conclusione del presente Contratto;
d. la Cassa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato tecnico e dal Disciplinare di gara, nonché dai chiarimenti forniti dall’Istituto con le modalità previste dalla legge di gara, definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto dell’appalto e ha consentito di acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
e. la Cassa ha presentato, anche ai fini della stipula del presente Contratto, tutta la documentazione richiesta dall’Istituto ai sensi della normativa vigente e delle norme di gara, ivi compresa la documentazione relativa alla prestazione, a garanzia degli impegni contrattuali, della cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa definitiva, rilasciata a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione, ai sensi dell’art. 1944 c.c., con operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Istituto e con efficacia oltre il termine dell’obbligazione principale, secondo l’espressa previsione dell’art. 1957 c.c., per la regolamentazione della quale si richiama all’art. 13 del presente contratto nei modi e nelle misure di legge.
Tutto ciò premesso le Parti come in epigrafe rappresentate, con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di legge
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1
Valore della premessa e degli allegati
1. Costituiscono parte integrante del presente Contratto le premesse di cui sopra nonché la documentazione di gara composta da Offerta, Capitolato tecnico, Disciplinare di gara, Schema di Contratto e ogni altro documento citato nella premessa.
2. In caso di discordanza tra il presente Contratto e gli altri atti inerenti la gara prevarrà la clausola più favorevole per l’Istituto.
Parte I: CONTRATTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI
Art. 2 Oggetto del Contratto
1. Il Contratto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di assistenza sanitaria per il personale dell’Istituto.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
Art. 3 Durata
1. Il presente Contratto, la cui efficacia decorre dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2015, ha durata pari ad anni 2 (due).
2. Il servizio di assistenza sanitaria, pertanto, si intende prestato per gli anni 2016 e 2017.
Art. 4
Avvio delle attività contrattuali
1. La Cassa dovrà dare inizio alle attività contrattuali entro 20 (venti) giorni solari dalla data di decorrenza della copertura indicata all’articolo 3, ferma restando l’attivazione delle coperture dalla suddetta data.
2. La Cassa prende atto ed accetta che le attività del presente Contratto dovranno essere pianificate e condotte secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico.
Art. 5
Oneri specifici a carico della Cassa
1. Per tutta la durata del Contratto, la Cassa, oltre a quanto specificamente previsto nel Capitolato Tecnico, è tenuta al rispetto delle seguenti specifiche obbligazioni:
− predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire all’Istituto, per quanto di propria competenza, di verificare la conformità dei servizi erogati alle disposizioni previste nel Capitolato Tecnico;
− predisporre gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio ed il rispetto degli standard stabiliti nel Capitolato Tecnico;
− osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno comunicate dall'Istituto;
− comunicare tempestivamente all’Istituto le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del presente Contratto.
2. Sono a carico della Cassa, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui all'art. 16 del presente Contratto, tutti gli oneri e i rischi relativi alle forniture e alla prestazione dei servizi oggetto dell’appalto, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Contratto.
3. La Cassa si impegna, altresì, a rendere disponibile all'Istituto la reportistica prevista dal Capitolato.
Art.6
Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
1. La Cassa s’impegna ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto:
- a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente Contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare dette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico della Cassa, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi di cui all'art.16. La Cassa, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Istituto, assumendosene ogni relativa alea;
- secondo le condizioni, i tempi e le modalità previsti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico, ovvero nei documenti dagli stessi richiamati;
- secondo quanto sarà successivamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini delle prestazioni contrattuali.
2. La Cassa si obbliga ad avvalersi dei mezzi, beni e servizi idonei ad assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente Contratto.
3. La Cassa si obbliga a dare immediata comunicazione all’Istituto di ogni circostanza suscettibile di influire, anche parzialmente, sull’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto.
Art. 7
Obblighi della Cassa nei confronti del proprio personale
1. La Cassa s’impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri.
2. La Cassa si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impegnati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria stessa, ciò anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
3. La Cassa si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i dipendenti, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.
4. La Cassa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Istituto, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.).
5. Nell’ipotesi di inadempimento anche di uno degli obblighi di cui ai commi precedenti, l’IVASS, previa comunicazione alla Cassa delle inadempienze segnalate dall’Istituto competente, si riserva di effettuare sulle somme da versare (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfettaria pari al 10% dell’importo complessivo. Il predetto importo sarà corrisposto, senza che la Cassa possa pretendere alcunché per la mancata tempestiva erogazione, quando l’Istituto competente avrà dichiarato la regolarizzazione.
6. La Cassa assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al proprio personale.
7. La Cassa solleva l’Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati dal proprio personale alle persone e/o alle cose dell’Istituto e/o di terzi, per colpa o negligenza nell’esecuzione delle prestazioni del presente Contratto.
Art. 8
Obblighi di segretezza e di riservatezza
1. La Cassa si obbliga, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, in relazione ai dati e informazioni di cui venga a conoscenza in occasione della predisposizione dell’offerta e/o dell’adempimento delle prestazioni contrattuali:
- a garantirne la segretezza impegnandosi ad impedirne qualsiasi divulgazione;
- a non eseguirne copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere e a non permettere che altri ne eseguano;
- a non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dello stesso.
2. La Cassa si obbliga a prescrivere – a tutti i dipendenti ed a tutti coloro, ivi comprese le imprese, gli esperti ed i professionisti, che collaborino alla compilazione dell’offerta o all’erogazione delle prestazioni contrattuali – la più rigorosa osservanza dell’obbligo di riservatezza di cui sopra.
3. La Cassa si obbliga a richiamare l’attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dagli artt. 622 e 623 del codice penale che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate
4. La Cassa è tenuta al rispetto degli obblighi di cui al d. lgs 196/2003 “Codice in materia di Protezione dei dati personali” e in particolare: degli obblighi di sicurezza di cui all’art. 31, delle misure minime di sicurezza di cui agli articoli 33 e seguenti del codice medesimo, nonché delle direttive che potranno essere successivamente fornite dall’Istituto.
Art.9 Responsabile del Servizio
1. Il ”Responsabile del Servizio”, designato dalla Cassa, oltre ai compiti espressamente previsti dal Capitolato Tecnico, ha la responsabilità per il buon andamento e la corretta esecuzione dei servizi appaltati; lo stesso sarà il referente unico per l’Istituto per ogni questione afferente lo svolgimento e la corretta esecuzione degli stessi.
Parte II: RESPONSABILITA’ E PENALI
Art. 10 Responsabilità
1. La Cassa è responsabile di tutti i danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto e, conseguentemente, s’impegna a manlevare e a tenere indenne l’Istituto da tutte le conseguenze derivanti da negligenza, omissioni o inosservanza nell’esecuzione delle norme e prescrizioni anche tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
Art. 11
Xxxxxxxx e diritti d’autore
1. La Cassa assume ogni responsabilità nel caso in cui, nell’esecuzione del Contratto, si sia avvalsa, senza previa ed adeguata autorizzazione, di strumenti informatici (hardware e software) di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Istituto azione per la violazione dei diritti d’autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri, la Cassa manleverà e terrà indenne l’Istituto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, compresi i danni verso terzi e le spese legali e giudiziali a carico dell’Istituto.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l’Istituto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del c.c., salvo che la Cassa ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato, ovvero sostituisca detti beni e programmi con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche ed in grado di garantire la continuità della prestazione.
4. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.
Art. 12 Penali
1. La Cassa riconosce all’Istituto, ferma restando la possibilità di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, il diritto di applicare le penalità di seguito indicate:
a. fino a euro 20.000,00 (ventimila) in caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 8 del presente Contratto;
b. fino a euro 1.000,00 (mille) in caso di riduzione delle strutture sanitarie convenzionate rispetto al numero minimo previsto dal Capitolato per ciascun mese in cui si è verificata l’inadempienza;
c. fino a euro 200,00 (duecento) in caso di malfunzionamento dell’infrastruttura web per l’erogazione dei servizi agli assistiti, per ciascun giorno in cui si è verificata l’inadempienza;
d. fino a euro 200,00 (duecento) in caso di ritardo ingiustificato nel rimborso delle spese sostenute dagli assistiti, per ciascun rimborso effettuato in ritardo rispetto ai termini previsti dal Capitolato.
2. Per procedere all’applicazione delle penali, l’Istituto notificherà alla Cassa, entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di accertamento dell’inadempienza, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati con lettera raccomandata a/r ovvero via PEC.
3. L'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali previste dal presente articolo con quanto dovuto a qualsiasi titolo alla Cassa ovvero avvalersi della cauzione o di altre eventuali garanzie rilasciate dalla Cassa stessa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera la Cassa dal corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente.
5. L’Istituto potrà applicare alla Cassa penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale, oltre tale limite ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Art. 13 Cauzione
1. La cauzione di cui alla lettera e) della premessa, s’intende prestata dalla Cassa a garanzia di tutte obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto, opera per tutta la sua durata e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da esso nascenti.
2. L’Istituto ha diritto di avvalersi, in tutto o in parte, della cauzione per i danni che affermi di aver subito e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Cassa per la refusione d’ogni ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
3. In ogni caso la Cassa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l’Istituto si sia avvalsa, anche parzialmente, durante l’esecuzione del Contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell’Istituto stessa, la quale, in caso d’inadempimento, può dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Parte III: VERIFICHE E PAGAMENTO
Art. 14 Controlli dell’Istituto
1. E' riconosciuta all'Istituto la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche, anche periodici e a campione, sull'osservanza da parte della Cassa di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
2. A tal fine la Cassa è tenuta a prestare la massima collaborazione, ad esibire tutta la documentazione necessaria e a fornire tutti i chiarimenti richiesti.
Art. 15 Verifiche di conformità
1. I servizi oggetto del presente Contratto saranno soggetti a verifica di conformità, ai sensi degli art.312 e seguenti del DPR 207/2010, ove applicabili al Contratto stesso.
2. Le verifiche di conformità saranno effettuate dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx in qualità di Direttore dell’esecuzione del Contratto. Le verifiche avranno ad oggetto l’accertamento della rispondenza dei servizi prestati ai requisiti esposti nel Capitolato Tecnico. La mancata corrispondenza a quanto previsto dal Capitolato Tecnico determinerà l’esito negativo delle verifiche.
3. In caso di esito negativo, la verifica potrà essere ripetuta entro e non oltre i 10 giorni lavorativi successivi alla data della prima verifica e, comunque, l'Istituto potrà applicare le penali previste
dall’art. 12. Qualora, trascorsi tali 10 giorni, la verifica, risulti ancora negativa, l’Istituto si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Cassa con raccomandata a/r ovvero PEC.
4. Il Responsabile del Servizio designato dalla Cassa potrà presenziare alle operazioni di verifica.
5. Delle operazioni di verifica è redatto apposito verbale.
6. L’Istituto ha la facoltà di chiedere l’immediata risoluzione del Contratto, ove le difformità evidenziate nel corso delle verifiche non siano eliminabili, ovvero risultino di gravità tale da rendere la fornitura oggetto del presente Contratto del tutto inidonea alle finalità in relazione alle quali è stato stipulato il Contratto, o, ancora, evidenzino negligenze inescusabili.
7. Il positivo esito delle verifiche non esonera la Cassa dalla responsabilità per eventuali difformità che non siano emerse al momento della effettuazione, ma vengano in seguito accertate.
Art. 16 Importo contrattuale
1. Per la fornitura oggetto del presente Contratto l'Istituto corrisponderà alla Cassa l’importo complessivo presunto annuale di Euro XXXXXX.XXXXX,00, comprensivo di tutti i servizi indicati nel Capitolato tecnico, di cui Euro XXXXXX.XXXXX,00, in relazione alla copertura per il personale non dirigente e Euro XXXXXX.XXXXX,00, in relazione alla copertura per il personale dirigente.
2. In ragione di tali importi i contributi pro-capite annuali sono fissati come segue:
a. euro xxxxxxxxxxx,00. (contributo annuo unitario per il personale non dirigente in servizio)
b. euro xxxxxxxxxxx,00. (contributo annuo unitario per il personale non dirigente in quiescenza)
c. euro xxxxxxxxxxx,00. (contributo annuo unitario per il personale dirigente)
3. II predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità contrattuali.
4. Tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione effettuata dalla Cassa.
5. I suddetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dalla Cassa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, facendosi carico il fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. La Cassa assicura che i prezzi offerti nel presente Contratto non sono superiori a quelli che ha praticato, per servizi analoghi per quantità e qualità, al suo migliore cliente, pubblico o privato in ambito nazionale.
7. L’Istituto ha la facoltà, in relazione ad esigenze sopravvenute nel corso di esecuzione del Contratto, di richiedere un’estensione delle prestazioni convenute, con prestazioni aggiuntive ancorché connesse per un valore d’importo complessivo non superiore ad un quinto del valore globale del contratto. In tal caso dette prestazioni saranno eseguite e remunerate secondo le condizioni stabilite nel presente Contratto e nell’Offerta presentata dalla Cassa ed in eventuali successivi accordi tra le parti.
Art. 17 Modalità di pagamento
1. Il pagamento del corrispettivo annuale, determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 16, verrà effettuato nel termine previsto dal Capitolato.
2. Il pagamento è subordinato all’esito positivo della verifica di regolarità che l’Istituto effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del “Documento unico di regolarità contributiva”
(DURC). Ove il DURC dovesse risultare irregolare, l’Istituto procederà ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR n. 207/2010.
3. La liquidazione del corrispettivo è subordinata all’esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, recante norme in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
4. La Cassa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge 13.8.2010, n.136 e successive integrazioni e modifiche.
Art. 18
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico della Cassa le spese di bollo, tutti gli altri oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all’Istituto per legge.
2. La parti dichiarano che le prestazioni di cui al presente contratto non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 633/1972.
Parte IV: ALTRE VICENDE CONTRATTUALI
Art. 19
Subappalto, modificazioni soggettive, cessione del contratto e dei crediti
1. L'esecuzione dei servizi potrà essere affidata in subappalto soltanto ove ciò sia stato chiaramente indicato nella documentazione di gara presentata dalla Cassa e questa abbia osservato tutte le prescrizioni contenute al riguardo nel Disciplinare di gara.
2. La Cassa si impegna a depositare presso l’Istituto, almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate, la copia autentica del Contratto di subappalto; con il deposito del citato contratto dovrà essere, altresì, trasmessa la restante documentazione prescritta dal Disciplinare di gara.
3. L’impresa subappaltatrice dovrà mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti dal Disciplinare di gara.
4. La Cassa dichiara che non sussiste nei confronti dell’Impresa subappaltatrice alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della legge 575/65 e s.m.i..
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Cassa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti dell’Istituto, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Inoltre la Cassa resta, di fronte all’Istituto, unica responsabile del rispetto delle norme previdenziali di legge e contrattuali sul trattamento e sulla tutela dei lavoratori dipendenti della Cassa subappaltatrice.
6. La Cassa è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Istituto o a terzi per fatti comunque imputabili alla Cassa subappaltatrice, nello svolgimento delle attività subappaltate. La Cassa si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Istituto da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili alla Cassa subappaltatrice o ai suoi ausiliari.
7. La Cassa si obbliga a risolvere di diritto tempestivamente, con raccomandata a/r, il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Istituto inadempimenti della Cassa subappaltatrice; in tal caso la Cassa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Istituto né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
8. La Cassa si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del d. lgs.163/2006, a praticare per i servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
9. La Cassa si impegna a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall’Istituto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. L’esecuzione dei servizi subappaltati non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di inadempimento da parte della Cassa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Istituto può risolvere di diritto, con raccomandata a/r, il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del d. lgs.163/2006.
13. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 116 d. lgs. n. 163/2006, è fatto divieto alla Cassa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto; l’Istituto, in ogni caso, non riconoscerà efficacia alla cessione.
14. La cessione a terzi, in qualsiasi forma, dei crediti derivanti alla Cassa dal Contratto, nonché il conferimento di procure all’incasso, sono ammesse secondo le condizioni e le modalità descritte all'articolo 117 d. lgs. n. 163/2006 e saranno sottoposte di volta in volta a specifica approvazione da parte dell'Istituto.
15. In caso di inosservanza dei divieti sopraindicati l’Istituto avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto e di incamerare la cauzione, fermi restando i diritti di esecuzione in danno e del risarcimento di ogni maggior danno e spesa.
Art. 20 Risoluzione
1. In caso d’inadempimento della Cassa anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine assegnato dall’Istituto per porre fine all’inadempimento, quest'ultimo potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto e incamerare la cauzione, procedendo all’esecuzione in danno della Cassa, salvo rimanendo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Restano salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Contratto.
3. La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale dell’Istituto, da comunicarsi con raccomandata a/r ovvero PEC.
Art. 21 Recesso
1. L’Istituto ha diritto, senza necessità di motivazione alcuna, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Cassa con lettera raccomandata a/r ovvero PEC.
2. Restano salve le ipotesi di recesso espressamente previste dal presente Contratto.
2. Dalla data di efficacia del recesso, la Cassa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Istituto.
3. In caso di recesso dell’Istituto, la Cassa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
4. La Cassa rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Art. 22
Recesso per giusta causa
1. Qualora uno dei componenti l’Organo di amministrazione o il Direttore generale della Cassa ricadano in una delle situazioni ostative previste dall’art.38 del d. lgs. n. 163/2006, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Istituto ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, la Cassa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese relative alle prestazioni alla data non eseguite.
Art. 23
Foro competente
1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla formazione, alla conclusione, all’interpretazione, all’esecuzione, alla validità, all’efficacia ed alla risoluzione del presente Contratto, che non possa essere composta in via amichevole nei modi e nei tempi previsti, è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Art. 24 Trattamento dei dati personali
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all’art. 13 del d. lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro ai sensi dell’art. 7 del citato Xxxxxx ed esprimono il consenso al trattamento dei propri dati.
2. L’Istituto tratta i dati fornitigli in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, per la gestione del Contratto e degli obblighi a esso connessi e fa presente che, ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, potranno venire a conoscenza di alcune categorie di dipendenti, in qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento, ai fini dell’adempimento delle mansioni loro attribuite.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d. lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. I dati saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al trattamento.
5. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero derivanti da un’inesatta imputazione degli stessi negli archivi elettronici e cartacei.
6. L’Istituto, con riferimento ai dati di cui è titolare, nomina la Cassa Responsabile del trattamento effettuato dai dipendenti della stessa nell’esecuzione del presente Contratto. Il trattamento dei dati dovrà essere effettuato nel rispetto dei principi e secondo le modalità di cui al d. lgs. 196/2003. La Cassa dovrà incaricare ai sensi dell’art. 30 del citato d. lgs. 196/2003 il personale utilizzato per l’esecuzione del Contratto, provvedendo a trasmettere gli atti di incarico all’Istituto, al più presto e comunque prima dell’inizio dell’attività di ciascuno.
Roma, lì
L’IVASS La Cassa
Dichiarazione della Cassa annessa al Contratto
Il sottoscritto dott. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, in qualità di xxxxxxxxxxx, dichiara per conto della Cassa di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito indicate:
Articolo 1;
Articolo 2;
Articolo 3;
Articolo 4;
Articolo 5;
Articolo 6;
Articolo 7;
Articolo 8;
Articolo 10;
Articolo 11;
Articolo 12;
Articolo 13;
Articolo 14;
Articolo 15;
Articolo 16;
Articolo 17;
Articolo 18;
Articolo 19;
Articolo 20;
Articolo 21;
Articolo 22;
Articolo 23.
La Cassa