Accordo
Traduzione1
Accordo
0.131.316.31
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria sulle facilitazioni accordate ai voli ambulanza e
ai voli di ricerca e di salvataggio
Concluso il 3 marzo 2011
Strumenti di ratifica scambiati il 21 settembre 2011 Entrato in vigore il 1° novembre 2011
(Stato 1° novembre 2011)
La Confederazione Svizzera e
la Repubblica d’Austria,
in quanto Parti contraenti della Convenzione del 7 dicembre 19442 relativa all’avia- zione civile internazionale,
con riferimento all’Accordo del 22 marzo 20003 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria sull’assistenza reciproca in caso di catastrofi o di incidenti gravi,
convinti della necessità della cooperazione tra i due Stati al fine di regolare il tra- sporto urgente di feriti o malati, di permettere la ricerca di vittime o feriti e di facili- tarne il salvataggio e il rimpatrio,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Oggetto
Il presente Accordo disciplina le condizioni quadro per l’esecuzione di voli ambu- xxxxx, di ricerca e di salvataggio transfrontalieri, incluse le aree di atterraggio ester- ne.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente Accordo, le seguenti espressioni significano:
(1) «volo ambulanza»: volo destinato al trasporto di feriti o malati già medicalmente assistiti;
(2) «volo di ricerca e di salvataggio»: volo destinato al ritrovamento, al salvataggio, all’approvvigionamento o all’evacuazione di persone ferite o malate in una situa- zione di pericolo, come anche al trasporto del personale addetto alla ricerca e al salvataggio nonché di materiale medico;
RU 2011 4603
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Xxxxxxxx.
2 RS 0.748.0
3 RS 0.131.316.3
(3) «Stato d’invio»: Stato contraente sul cui territorio inizia un volo ambulanza, di ricerca e di salvataggio;
(4) «Stato richiedente»: Stato contraente nel quale è effettuato un volo ambulanza, di ricerca e di salvataggio proveniente dallo Stato d’invio; e
(5) «centro di coordinamento»: servizio d’intervento incaricato di dirigere e coordi- nare il volo ambulanza o di ricerca e di salvataggio.
Art. 3 Utilizzo di aeromobili
(1) Gli aeromobili utilizzati per i voli ambulanza, di ricerca e di salvataggio devono essere equipaggiati e ammessi al volo secondo le prescrizioni valide nello Stato d’invio per il tipo di intervento previsto.
(2) Gli aeromobili utilizzati dai rappresentanti delle autorità militari, doganali e di polizia possono varcare il confine con il proprio armamento, ma senza munizione.
Art. 4 Liste delle imprese di trasporto aereo
Le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti si scambiano le liste delle imprese di trasporto aereo autorizzate a eseguire voli ambulanza, di ricerca e di salvataggio transfrontalieri secondo il presente Accordo. Le liste sono regolarmente controllate e aggiornate.
Art. 5 Aree di atterraggio esterne
Nell’ambito di operazioni di ambulanza, di ricerca e di salvataggio, gli aeromobili possono atterrare e decollare al di fuori degli aerodromi doganali e dei campi d’aviazione autorizzati.
Art. 6 Coordinamento dei voli ambulanza, di ricerca e di salvataggio
Il coordinamento e la direzione generale dei voli ambulanza, di ricerca e di salvatag- gio competono in ogni caso al centro di coordinamento dello Stato richiedente.
Art. 7 Passaggio del confine e soggiorno
(1) Nel quadro di voli ambulanza, di ricerca e di salvataggio l’equipaggio, il perso- nale d’accompagnamento medico e le persone trasportate non necessitano di docu- menti di viaggio.
(2) Le vittime o i feriti possono essere accompagnati da familiari o da altre persone d’accompagnamento.
(3) Ogni Stato contraente riaccoglie senza considerarne la nazionalità tutte le per- sone trasportate nell’altro Stato contraente, anche se non sono in possesso dei docu- menti di viaggio, ad eccezione delle persone in possesso della nazionalità dell’altro Stato contraente o che al momento del volo ambulanza, di ricerca e di salvataggio disponevano di un’autorizzazione di soggiorno valida.
Facilitazioni accordate ai voli ambulanza e ai voli di ricerca e di salvataggio. Acc. con l’Austria
0.131.316.31
(4) Se l’equipaggio di un aeromobile appartiene alle autorità di sicurezza o doganali o alle forze armate di uno Stato contraente, può recare con sé il proprio armamento personale con la munizione. I funzionari sono autorizzati a indossare la propria uniforme.
Art. 8 Passaggio del confine per il materiale
(1) Gli Stati contraenti ammettono reciprocamente nello Stato richiedente, senza procedura formale e senza garanzie, l’equipaggiamento necessario per l’uso tempo- raneo, esentandolo da dazi doganali nella misura in cui sia stato utilizzato.
(2) Le persone elencate nell’articolo 7 non possono recare con sé altre merci oltre all’equipaggiamento necessario per gli interventi e ai beni esentati dai dazi doganali. Gli aeromobili militari e di polizia possono varcare il confine con il proprio equi- paggiamento usuale, ma senza munizione, e operare nel settore d’intervento.
(3) L’equipaggiamento necessario per i voli d’intervento non sottostà ai divieti e alle limitazioni del traffico merci transfrontaliero. Se l’equipaggiamento non è stato utilizzato, deve essere riesportato.
(4) Il paragrafo 3 si applica anche all’importazione nello Stato richiedente di stupe- facenti e sostanze psicotrope e alla riesportazione nello Stato d’invio dei quantitativi non utilizzati. Gli stupefacenti e le sostanze psicotrope possono essere introdotti unicamente nel quadro dei bisogni medici urgenti e somministrati soltanto da perso- nale medico qualificato.
Art. 9 Esecuzione del volo
(1) Prima di sorvolare il confine di uno Stato, le seguenti informazioni devono essere comunicate ai servizi di controllo del traffico aereo dello Stato richiedente tramite telefono, telescrivente, in forma elettronica o via radiocomunicazione aero- nautica:
a) tipo e contrassegno dell’aeromobile;
b) nomi dei membri dell’equipaggio, se si tratta di aeromobili di Stato;
c) ora del decollo;
d) rotta e quota prevista, destinazione e punti di sorvolo del confine;
e) luogo di atterraggio, ora prevista del decollo e dell’atterraggio da e verso una determinata area di atterraggio;
f) scopo del volo; e
g) codice transponder.
(2) I competenti servizi di controllo del traffico aereo sono:
a) nella Repubblica d’Austria: Austro Control, Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung, ACC Wien;
b) nella Confederazione Svizzera: Skyguide, Società anonima svizzera per il controllo del traffico aereo militare e civile, ACC Zürich.
Ogni cambiamento di competenze sarà comunicato tramite scambio di note.
(3) Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, si applicano le prescrizioni sulla navigazione aerea di ogni Stato contraente.
Art. 10 Responsabilità e giurisdizione penale
Se membri delle forze armate, esercitando diritti sovrani, partecipano ad attività secondo il presente Accordo, la responsabilità, la giurisdizione penale nonché il potere disciplinare sono retti dalla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace rela- tiva allo statuto delle loro forze e dal suo Protocollo addizionale.
Art. 11 Collaborazione con le autorità
Le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti collaborano conformemente al diritto nazionale e decidono, di comune accordo, le convenzioni e le misure necessa- rie per l’esecuzione del presente Accordo.
Art. 12 Sospensione dell’Accordo
Nell’interesse dell’ordine e della sicurezza pubblici o per motivi militari, ogni Stato contraente può sospendere temporaneamente l’applicazione del presente Accordo o di parte di esso. L’altro Stato contraente ne deve essere informato immediatamente per via diplomatica.
Art. 13 Entrata in vigore
Il presente Accordo sottostà a ratifica. Entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue lo scambio degli strumenti di ratifica.
Art. 14 Denuncia
Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato e può essere denunciato in ogni momento per via diplomatica. In questo caso, si estingue sei mesi dopo che l’altro Stato avrà ricevuto la notifica della denuncia.
Fatto a Vienna, il 3 marzo 2011, in due esemplari originali in lingua tedesca.
Per la
Confederazione Svizzera:
Per la
Repubblica d’Austria:
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