Contract
Procedura ed evidenza pubblica per la stipula di un Accordo Quadro per l’esecuzione di lavori di manutenzione edile presso gli stabili nella disponibiltà della Direzione Regionale Inps Campania.
Procedura ad evidenza pubblica per la stipula di un Accordo Quadro per l’esecuzione di lavori edili di manutenzione ordinaria
preventiva e/o a guasto oltre a opere di adeguamento normativo e/o funzionale del complesso immobiliare costituente la Direzione Regionale Campania.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Coordinamento Tecnico-Edilizio della Campania
IL RUP
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Il Progettista
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
PLP
SOMMARIO
CAPO 1: NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 5
Art. 2 Durata dell‟Accordo Quadro 6
Art. 3 Luogo di esecuzione dell‟Accordo Quadro 6
Art. 4 Forma e importo dell‟appalto 11
Art. 6 Documenti contrattuali 19
Art. 7 Norme e prescrizioni integrative 19
Art. 8 Norme generali sui materiali e l‟esecuzione 21
CAPO 2: TERMINI PER L’ESECUZIONE 22
Art. 9 Consegna e inizio dei lavori 22
Art. 10 Modalità di l‟esecuzione dei lavori 23
Art. 11 Termini per l‟esecuzione dei lavori 27
Art. 12 Sospensioni e proroghe 27
Art. 13 Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma 28
CAPO 3: DISCIPLINA ECONOMICA 29
Art. 15 Remunerazione degli Interventi 30
Art. 17 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 34
Art. 18 Ritardi nel pagamento della rata di saldo 35
Art. 20 Cessione del Contratto e cessione dei crediti 35
CAPO 4: CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI 36
Art. 21 Variazioni ai lavori 36
Art. 23 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d‟opera 38
CAPO 5: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 38
Art. 26 Piano operativo di sicurezza 40
Art. 27 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 40
CAPO 6 – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 41
Art. 28 Ultimazione dei lavori e manutenzione 41
Art. 30 Termini per il collaudo 43
Art. 33 Utilizzo di materiale riciclato 44
L‟Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, al fine di garantire un adeguato e tempestivo sistema di interventi di manutenzione del complesso immobiliare costituente la Di- rezione Regionale Inps Campania, intende stipulare un accordo quadro con un unico operatore economico cui affidare i lavori di manutenzione di tipo edile che, nel corso della vigenza dell‟accordo, dovessero rendersi necessari.
Il ricorso all‟istituto dell‟accordo quadro, previsto obbligatoriamente per i lavori di manuten- zione per i quali non è possibile predeterminare il numero e l‟oggetto preciso nel dato periodo, risponde all‟esigenza di fornire uno strumento flessibile all‟Istituto per consentire di esegui- re/affidare i lavori, man mano che l‟esatta misura e l‟entità viene definita in base alle necessi- tà sopravvenute, rivolgendosi direttamente all‟operatore economico selezionato già a monte, mediante procedura ad evidenza pubblica, senza dovere per ogni singolo ordinativo attivare lunghe e complesse procedure di scelta del contraente.
Il presente capitolato è finalizzato a definire le modalità di esecuzione e le specifiche tecniche da applicarsi nell‟erogazione delle prestazioni oggetto del presente appalto di lavori che do- vranno essere:
- svolti presso gli immobili e relativi spazi esterni in proprietà o nella disponibilità, attuali o future, dell‟Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, “Sedi della Direzione Regionale Inps Campania” ed elencati nel successivo art. 3;
- finalizzati ad assicurare la massima funzionalità ed il comfort delle suddette strutture attraverso l‟esecuzione accurata e tempestiva di tutti gli interventi necessari per garantire la piena utilizzazione degli edifici.
CAPO 1: NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’appalto
1. Il presente Accordo Quadro, da stipularsi con un solo operatore economico ai sensi dell‟Art. 59 del D.Lgs. 163/2006, definisce e predetermina in via generale le condizioni, le clausole, le caratteristiche tecniche delle prestazioni ed i prezzi unitari che dovranno regolare il rap- porto tra l‟Assuntore aggiudicatario (di seguito denominato “Assuntore”) e l‟Istituto Nazio- nale della Previdenza Sociale (di seguito denominata “Stazione Appaltante”), in occasione dell'affidamento dei lavori di manutenzione edile ordinaria preventiva e/o al guasto nonché di adeguamento normativo e/o funzionale, presso gli immobili e relativi spazi esterni in pro- prietà o nella disponibilità, attuali o future, “della Direzione Regionale Inps Campania ed elencati nel successivo art. 3.
2. Nel corso della durata del presente Accordo Quadro la Stazione Appaltante potrà richiedere all‟Assuntore, fino alla concorrenza dell‟importo contrattuale, i lavori di cui sopra, allo stato non predeterminabili nel genere e nella quantità, che si dovessero rendere necessari per conservare in ordinarie condizioni di esercizio gli immobili della Direzione Regionale Inps Campania armonizzando al contempo risorse umane e tecnologiche tese alla sicurezza delle persone, degli impianti e delle cose, nonché alla protezione del patrimonio dei siti indicati.
3. L‟Assuntore dovrà provvedere all‟espletamento delle prestazioni lavorative che gli saranno di volta in volta richieste dalla Stazione Appaltante sulla base delle proprie necessità e delle esigenze manifestate dai propri Conduttori, nonché lo svolgimento di tutte le attività acces- sorie di supporto alla Stazione Appaltante medesima per l‟ottimizzazione dei livelli qualitati- vi delle lavorazioni nei tempi previsti.
4. L‟esecuzione dei lavori deve essere effettuata secondo le regole dell‟arte.
5. Resta inteso fra le Parti che il presente Capitolato non prevede alcun regime di esclusiva e che, pertanto, l‟Assuntore potrà effettuare lavori di manutenzione edile preventiva e/o a guasto in favore di soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, così come quest‟ultima potrà rivolgersi, per particolari esigenze proprie o dei propri Conduttori, anche ad imprese diverse dall‟Assuntore.
6. E‟ comunque escluso che l‟Assuntore possa svolgere, negli immobili di proprietà e/o gestiti dalla stazione Appaltante, alcun lavoro se non quelli espressamente ordinati dalla Stazione Appaltante medesima.
7. Con la conclusione dell‟accordo quadro, l‟impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere i la- vori che successivamente saranno richiesti ai sensi dell‟accordo quadro, entro il limite mas- simo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell‟accordo stesso.
Art. 2 Durata dell’Accordo Quadro
1. L'accordo quadro avrà durata di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna dei lavori.
2. L‟accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato all‟art. 4 del presente capi- tolato.
3. L'Assuntore è tenuto ad eseguire le prestazioni che la stazione Appaltante abbia richiesto con un Ordinativo di esecuzione ricevuto prima della scadenza; in tal caso il termine di sca- denza si deve intendere prorogato per il periodo di tempo stabilito dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni richieste senza che l'Assuntore possa richiedere o pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.
4. L‟accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata anche se nel periodo della sua validità non fosse affidata alcuna attività senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell‟Assuntore di chiedere indennizzi o compensi di alcun titolo.
Art. 3 Luogo di esecuzione dell’Accordo Quadro
1. I lavori di cui al presente Capitolato dovranno essere svolti presso il patrimonio di proprietà e/o gestito da dalla Direzione Regionale Inps Campania, di seguito elencati, con estensione a proprietà di terzi gestite dalla Stazione Appaltante:
Ubicazione Tipologia Indirizzo
1)Afragola | AGENZIA | Xxx Xxxxxxx/xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx |
0)Xxxxxxxx | AGENZIA | Xxx Xxxxxxx, 0 |
0)Xxxxxx Xxxxxx | AGENZIA | Xxxxxx Xxxxxxx 00 |
0)Xxxxxxxx | DIREZIONE PROVINCIALE | Via Roma 15, 17 |
5)Aversa | XXXXXXX XXXXXXXXX | X.Xx Xxxxx Xxxxxxx, 0 |
6)Battipaglia | AGENZIA COMPLESSA | Via T. Divitiis - Fabb. L/4 |
7)Battipaglia | XXXXXXX XXXXXXXXX | Xxx Xxxxxxx, 00 |
8)Battipaglia | AGENZIA COMPLESSA | Xxx Xxxxxxx |
0)Xxxxxxxxx | DIREZIONE PROVINCIALE | Xxx Xxxxxxxx, 00/00 |
00)Xxxxxxxxx-Xxxxxx | AGENZIA COMPLESSA | Xxx Xxxxxxx Xx Xxxxxx- xx, 0 |
00)Xxxxxxx | DIREZIONE PROVINCIALE | Xxx Xxxxx - Xxxxxxxx' X. Xxxxxxxxx |
00)Xxxxxxxxxxxxx | AGENZIA COMPLESSA | Xxx Xxxxxxxx |
00)Xxxx Xxx Xxxxxxx | AGENZIA | Via Balzico |
14)Frattamaggiore Arzano | AGENZIA | Xxx Xxxxxxxxx |
00)Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxx | AGENZIA | xxx X.Xxxxxxx 00 |
00)Xxxxxx | AGENZIA | xxx Xxxxxxxx 0 - xxx.Xxxxx |
00)Xxxxxx | AGENZIA | Xxx Xxxxxxxx Xxxx, X.X. |
00)Xxxxxx Centro | AGENZIA | Xxx Xxxxxxx Xxxxx, 00 |
00)Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | AGENZIA | Xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxx |
00)Xxxxxx | DIREZIONE PROVINCIALE | Xxx X. Xxxxxxxx, 0 |
00)Xxxxxx | DIREZIONE REGIONALE | Xxx Xxxxxx 00 |
00)Xxxxxx Xxxxxxxxx | AGENZIA COMPLESSA | Xxx X'Xxxxxxxxxx,00 |
00)Xxxx | AGENZIA COMPLESSA | Xxx Xxxxxxxxx xxxxx Xx- xxxx, Xx 00,000 |
00)Xxxxxxxxxx Xxxxxx | AGENZIA | Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxx, 00 |
25)Pomigliano D’Arco | AGENZIA | Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00 |
26)Pozzuoli | AGENZIA COMPLESSA | Xxx Xxxxxxx, 000 |
00)Xxxx Xxxxxxxxx | AGENZIA | Xxxxxx Xxxxxxx X |
00)Xxxxxxx | DIREZIONE PROVINCIALE | X.Xx Xxxxxxxxx, 00 |
00)Xxxxxxx | DIREZIONE PROVINCIALE | Xxx Xxx Xxxxxxx Xxxxx- xxxx (xxx. Xxxxxxxxx) |
00)Xxxxxxx | DIREZIONE PROVINCIALE | Xxx Xxxxxx, 0 |
00)Xxxxxxx | DIREZIONE PROVINCIALE | trav. Marano |
32)San Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | AGENZIA | Xxx XX Xxxxxxxxx, 00 |
00)Xxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx | AGENZIA | Via Ginestreto,snc (ex Xxx Xxxxxxxxx) |
00)Xxxxx | AGENZIA | Via Principe Xxxxxx |
35)Scampia | AGENZIA | Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx - xxxxx X |
00)Xxxxx Xxxxxxx | AGENZIA | Xxx Xxxxxxxx, 0 |
37)Soccavo | XXXXXXX XXXXXXXXX | xxx X. xxx Xxxxxxx, 00 |
38)Telese | AGENZIA | Xxx Xxxxxxxxxx Xxx Xx- xx, 00 |
00)Xxxxx Annunziata | AGENZIA | Xxx Xxxxxxxxx, 0 |
00)Xxxxx Xxx Xxxxx | AGENZIA | X.xx Xxxxxxxx, 0 |
00)Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx | AGENZIA | Xxxxxx X. Xxxxxxxx |
00)Xxxxxxxx | XXXX XXXXXXXXXXX | Xxxxx XXXXXX 000/X |
43)Benevento | SEDE PROVINCIALE | Xxx XXXXXXX XXXXXXXX 00 |
00)XXXXXX | DIREZIONE PROVINCIALE | Xxx XXXXXX XX XXXXXXX 00 |
00)XXXXXX | DIREZIONE PROVINCIALE | Xxx Xxxxxxx xxxx Xxxxx- xxxx 00 |
00)Xxxxxxx | SEDE PROVINCIALE | VIA LANZALONE 7 |
2. Si segnala all‟attenzione dell‟Assuntore il particolare pregio degli edifici oggetto del presente capitolato, uno dei quali sottoposto a vincolo della Sovrintendenza ai Beni Architettonici re- lativamente alla Direzione Regionale sita in Napoli alla via Xxxxxx, 61 ; l‟Assuntore, con la firma del contratto, prende atto dell‟importanza che riveste per la Stazione Appaltante la qualità dei lavori, alla quale contribuiscono sia la mano d‟opera che le forniture tutte, per- tanto si impegna a garantire la qualità di esecuzione degli interventi che gli verranno xxxxxx- xxx, avvalendosi di maestranze adatte alla specialità delle singole lavorazioni da eseguire a seconda del caso e della particolarità dell‟edificio interessato, ed impiegando esclusivamente materiali e forniture di livello qualitativo adeguato.
Art. 4 Forma e importo dell’appalto
1. L‟appalto è dato a misura, ai sensi dell‟art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, comprenden- do essenzialmente lavori di manutenzione edile ed eventuali interventi complementari di natura impiantistica, entro i limiti delle condizioni fissate dall‟accordo quadro (art. 59 com- ma 4).
2. L'importo presunto dell‟Appalto posto a base di gara per il periodo contrattuale di cui all‟art. 2 è pari a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) oltre IVA, di cui € 8.000,00 (euro ottomi-
la/00) non ribassabili in quanto oneri per la sicurezza, come riportato nella seguente tabel- la:
Importo soggetto a ribasso d’asta | Importo non soggetto a ribasso d’asta | Importo appalto | ||
1 | Importo lavori a misura (al netto del- le voci 2 e 3 ) | 192.000,00€ | ||
2 | Oneri della sicurezza | 4.000,00€ | ||
3 | Costi della sicurezza per interferen- ze | 4.000,00€ | ||
4 | Totale (1 + 2 + 3) | 192.000,00€ | 8.000,00€ | 200.000,00€ |
3. Con riferimento alla tabella che precede, l‟importo totale dell‟Accordo Quadro corrisponde alla somma dell‟importo netto ottenuto mediante applicazione del ribasso percentuale offer- to dall‟Assuntore sull‟importo presunto soggetto a ribasso d‟asta (esposto al punto “1”), e di quello non soggetto a ribasso d‟asta pari alla somma degli importi degli Oneri per la sicu- rezza di cui al punto “2” e dei Costi della sicurezza definiti al punto “3”; gli importi di cui ai punti “2” e “3”, evidenziati nel bando di gara, non sono oggetto di offerta, ai sensi del com- binato disposto dell‟art. 131, comma 3, del D.Lgs. n.163 del 12.04.2006, e del punto 4 dell‟Allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008.
4. Gli oneri per la sicurezza, il cui onere relativo è non ribassabile, è stato stimato quantifi- cando i costi di sicurezza aziendali in misura pari al 2,00% dell‟importo presunto dei lavori eseguibili e verrà definito in sede di formulazione dei singoli ordinativi d‟intervento fino ad un importo massimo pari al 2% dell‟importo presunto dei lavori eseguibili.
5. Per i costi della sicurezza relativi alle interferenze lavorative, il cui onere relativo è non ribassabile, non essendo a priori definibili le fattispecie che si verranno a determinare, è stato stimato un importo orientativo, non vincolante per entrambe le Parti, ma la determi- nazione effettiva degli stessi è posticipata al momento della definizione della prestazione la- vorativa; il loro importo dunque, ancorché non ribassabile, verrà definito in sede di formula- zione dei singoli ordinativi d‟intervento se si verificheranno le relative condizioni di interfe- renza su motivata decisione della D.L.. Per i costi della sicurezza per interferenze non è de- finito alcun valore limite ma l‟importo relativo verrà decurtato da quello a disposizione pari alla somma dell‟importo netto dei lavori e di quello non soggetto a ribasso d‟asta relativo ai Costi della sicurezza definiti al punto “4”.
6. Qualora nel periodo di vigenza dell‟Accordo fosse esaurita la somma disponibile per l‟esecuzione dei lavori e residuasse viceversa quella per i “Costi della sicurezza per interfe- renze”, quest‟ultima potrà essere impiegata per l‟esecuzione di lavori.
7. Di seguito, le categorie d‟opera costituenti l‟intervento oggetto dell‟Appalto:
Categoria opere | Cat. ex All. A DPR 34/2000 | Oneri sicu- rezza non ribassabili | Importo totale non ribassabi- le manodope- ra | Importo tota- le lavori esclusa ma- nodopera | Classifica | Importo comples- sivo appalto | Perc. Lorda mano- dopera | ||
1 | Edifici ci- vili e in- dustriali Opere edili | Categoria prevalen- te | OG1 | 4.000,00 | 67.200,00 | 124.800,00 | I | 35% ] | |
2 | Costi sicurezza PSC | OG1 | 4.000,00 | 0 | I | ||||
Totali | 8.000,00 | 67.200,00 | 124.800,00 | 200.000,00 |
8. All‟Accordo Quadro sarà data attuazione con:
• la stipula, tra la Stazione Appaltante e l‟Assuntore, di uno o più ”Contratti Applicativi” per l‟attivazione dei lavori a misura compresi nel presente appalto, conformemente ai termini e alle condizioni definite nella documentazione di gara e nelle offerte tecnica ed economica presentate dall‟Assuntore;
• la trasmissione all‟Assuntore, da parte della Stazione Appaltante, di “Ordinativi” per l‟esecuzione, nel contesto dei suddetti Contratti Applicativi, degli specifici lavori di ma- nutenzione ordinaria e/o di adeguamento normativo e funzionale, secondo le modali- tà e alle condizioni stabilite dal presenta appalto.
9. L‟importo effettivo dell‟Accordo Quadro sarà quindi soggetto a variazioni, rispetto al relativo importo totale come sopra calcolato, in funzione delle quantità effettivamente ordina- te dalla Stazione Appaltante ed eseguite dall‟Assuntore.
10. Il valore dell‟accordo non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti fino a quella concorrenza né costituisce per l‟impresa il minimo garantito.
11. Con la stipulazione dell'Accordo Quadro l'Assuntore è obbligato all'esecuzione delle presta- zioni che saranno oggetto dei “Contratti applicativi” e degli "Ordinativi".
12. Per ogni opera ordinata all‟Assuntore, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facol- tà di introdurre, anche in corso di esecuzione dei lavori, tutte quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che riterrà opportune; ciò senza che l'Assuntore possa trarne argomento o ragione per recedere dal contratto o per chiedere indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli contrattuali, con il solo diritto, ove occorra e sempre che la Stazione Appaltante lo conceda, ad un adeguato prolungamento del termine di ultimazione dei lavori, e con i soli limiti prescritti nell‟art. 132 del D.Lgs. 163/06.
13. L‟Assuntore si impegna ad eseguire a perfetta regola d‟arte, con l‟applicazione dei ribassi of- ferti in sede di gara, tutte le opere che la Stazione Appaltante vorrà ordinare, nel pieno ri- spetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori.
14. Nell‟importo dell‟appalto, composto di più opere, sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per rendere ogni singola opera completa e funzionante in ogni sua parte, rispondente a tutte le normative di legge, con le caratteristiche e le prestazioni richieste. L‟Assuntore, qualora ricorrano le condizioni e ad insindacabile giu- dizio della Direzione Lavori, dovrà consegnare ogni opera completa di tutte le documenta- zioni e/o verifiche statiche richieste, nonché delle certificazioni necessarie all‟esercizio delle stesse.
15. Nella seguente tabella viene riportata la ripartizione dell‟importo complessivo presunto dei lavori oggetto dell‟appalto, risultante dalla somma degli importi di cui ai punti 1, 2 e 3 (esclusi oneri sicurezza ) della tabella sopra riportata:
1 | Lavori a corpo | € | 0 |
2 | Lavori a misura | € | 172.000,00 |
3 | Lavori in economia | € | 20.000,00 |
4 | Importo complessivo lavori | € | 192.000,00 |
16. I lavori, le forniture e le prestazioni che formano oggetto dell‟appalto riguardano l‟esecuzione delle opere di seguito sommariamente elencate.
17. Le opere da realizzarsi nel contesto del presente appalto, in via del tutto indicativa e senza obbligo alcuno per la Stazione Appaltante, salve le più precise disposizioni che verranno im- partite all‟atto esecutivo dalla Direzione Lavori, potranno riguardare le tipologie di lavora- zioni di seguito indicate unitamente alla relativa suddivisione percentuale prevista:
LAVORI DA COMPENSARSI A MISURA
1) Demolizioni | 3 |
2) Opere murarie, in c.a., xxxxx, impermeabilizzazioni, massetti e sottofondi | 9 |
3) Intonaci, opere da pittore, rivestimenti e pavimenti, controsoffitti | 50 % |
4) Opere in ferro e da falegname | 27 % |
5) Opere in pietra da taglio | 1 % |
PRESTAZIONI IN ECONOMIA
6) Esecuzione di particolari lavorazioni, difficilmente quantificabili e di modesta entità, fatte eseguire dal Direttore dei Lavori all‟Assuntore su liste settimanali e per le quali non esiste apposito articolo negli elenchi dei prezzi allegati al contratto 10 %
=====
100 %
18. Le percentuali indicative sopra riportate riguardano le incidenze previste delle diverse specie di opere: esse potranno quindi variare in più o in meno, tanto in via assoluta che nelle reciproche proporzioni, senza che per questo l‟Assuntore possa trarne ragioni per richiedere indennizzi o compensi di sorta.
19. L‟Assuntore è tenuto altresì ad eseguire alle condizioni del presente Capitolato Speciale d‟Appalto ed ai prezzi di contratto anche tutti gli altri lavori inerenti ad opere accessorie che si rendessero necessarie e che potranno essere ordinati dalla Direzione Lavori.
20. L‟importo per i lavori a misura, di cui al presente Capitolato, sarà quello che risulterà dall'ap- plicazione dei prezzi unitari degli articoli rilevati dai prezzari di riferimento di seguito specifica- ti, al netto del ribasso offerto dall‟Assuntore.
21. Gli Interventi affidati saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a misura, e i corrispettivi verranno attinti in relazione ai prezzi unitari, al netto del ribasso offerto dall‟Assuntore in corso di procedura, dai seguenti prezzari:
x. Xxxxxxxx editi dal Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche della Campania, ul- tima edizione vigente.
b. Prezzi informativi dell‟edilizia, edito dalla DEI, ultima edizione.
22. I prezzari richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo; il listino sub (b) verrà dun- que utilizzato solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub (a).
23. Gli importi riportati per le singole voci di listino al netto del ribasso effettuati in sede di offerta dovranno essere applicati a tutte le attività che verranno effettuate negli interventi affidati, estrapolando l‟incidenza della manodopera, talché il 35% dell‟importo unitario non andrà ri- bassato alla luce di quanto in precedenza esposto; all‟importo così ottenuto andranno ag- giunti gli oneri della sicurezza, stimati percentualmente al 2% dell‟importo lordo e, ove pre- senti, i costi della sicurezza per interferenze di volta in volta calcolati.
24. I prezzari si intenderanno automaticamente sostituiti dai nuovi prezzari aggiornati dal mo- mento della pubblicazione ufficiale di questi ultimi, fermo restando che il listino sub (b) verrà comunque utilizzato solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub (a). In tutti gli altri casi andrà assunto il listino sub (a) indipendentemente dalla data di pubblicazione. Le versioni aggiornate dei prezzari verranno applicate dalla Stazione Appaltan- te nei nuovi Ordinativi di esecuzione, per attività non ancora iniziate. Qualora una medesima lavorazione o un medesimo articolo risultino compresi in più di uno dei suddetti Prezzari, una volta individuato il prezzario di riferimento andrà utilizzato il prezzo riportato nell‟edizione più recente.
25. Per materiali non presenti nei suddetti prezzari, dietro presentazione di regolare fattura, verrà riconosciuta all‟Assuntore una maggiorazione del 5% sul costo effettivo dei materiali, come sostenuto dall‟Assuntore e documentato al Direttore dei lavori a mezzo di fattura.
26. Relativamente alla sola manodopera, il corrispettivo sarà composto dal costo della manodope- ra ufficiale in vigore nel territorio ove viene effettuata la prestazione - in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento definizione dell‟Ordinativo o alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nonché dei prezziari o listini uffi- ciali vigenti – cui si aggiunge un importo percentuale pari al 26,50% per tenere conto dei costi generali e dell‟utile d‟impresa. Sull‟utile d‟impresa sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.
27. Per lavorazioni che prevedano prezzi unitari non rinvenibili nei suddetti Xxxxxxxx potrà prov- vedersi:
a. per assimilazione ai prezzi esistenti;
b. determinando nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e di analisi prezzi;
c. procedendo con acquisti e/o noleggi diretti dal commercio, rimborsati dietro presen-
tazione di regolare fattura oltre eventuale posa in opera da computarsi in economia alle tariffe orarie vigenti nei Prezzari di cui sopra.
28. Per tutte le prestazioni da effettuarsi in economia il prezzo orario della manodopera sarà quel- lo desunto dai Prezzari di cui sopra.
29. Il prezzo orario della manodopera è riferito all‟orario giornaliero, dalle 8.00 – 16.30, dei giorni lavorativi dal lunedì al sabato.
30. Al di fuori di tale orario (straordinario, notturno, festivo, festivo notturno) il prezzo orario della manodopera sopraindicato verrà maggiorato del 30%.
31. Il suddetto prezzo orario della manodopera comprende e compensa la movimentazione del personale e la dotazione delle attrezzature minute, quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo: borsa attrezzi, piccoli demolitori, trapani, frullini, saldatrici, sega circolare, stru- menti di misura, scale, ecc. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare diretta- mente, in tutto o in parte, gli acquisti di materiali e/o i noleggi di attrezzature.
32. Gli interventi di manutenzione preventiva e/o al guasto dovranno essere preventivamente approvati dalla Stazione Appaltante mediante emissione di apposito Ordinativo che potrà ri- comprendere uno o più richieste d‟intervento.
33. L‟Assuntore dovrà avviare ed ultimare i lavori commessi entro i termini stabiliti con l‟Ordinativo di esecuzione. Qualora i lavori non vengano avviati entro i termini stabiliti dall‟Ordinativo di esecuzione, o alla scadenza del termine di ultimazione previsto in tale Ordi- nativo i lavori non siano compiuti e perfetti secondo le valutazioni della Direzione dei Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà l‟avvio del lavoro o dei lavori ancora neces- sari per raggiungerla e fisserà il tempo della loro esecuzione, senza pregiudizio della penali- tà per ritardata ultimazione. Trascorso inutilmente anche tale termine, i lavori occorrenti, previa la loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (o in caso di voluta assenza dell‟Assuntore, alla presenza di almeno due testimoni estranei alla Direzione dei Lavori), saranno eseguiti d'ufficio da parte dell'Istituto, con diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere appaltate, ed applicazione delle penali.
34. Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d‟arte, se- condo le modalità prescritte.
35. I predetti prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati all‟esecuzione delle prestazioni necessarie per l‟espletamento delle
prestazioni oggetto dell‟appalto compresi gli oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previ- ste, nonché tutto il materiale e i mezzi d‟opera necessari.
36. I prezzi unitari si intendono offerti ed accettati dall‟Assuntore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime, a tutto suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l‟Assuntore, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di of- ferta e dal presente capitolato, ogni alea relativa, ai sensi dell‟art. 1469 cod. civ. e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 cod. civ., ivi compresa qualsia- si revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi, salvo quanto eventualmente ed espressamente stabilito nel presente Capitolato.
37. I prezzi unitari non potranno subire in alcun caso variazioni in aumento per effetto di pre- visioni incomplete o erronee fatte dall‟Assuntore, così come per le valutazioni degli oneri della sicurezza che si intendono verificati e accettati dall‟Assuntore medesimo.
38. Sono a carico dell‟Assuntore tutte le spese di contratto e di registro e quanto altro necessario per il perfezionamento formale degli atti, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.
39. Sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i viaggi, i noli, i tra- sporti a discarica e non (all‟interno e all‟esterno dell‟area di cantiere), i carichi, gli scarichi, le movimentazioni, i tiri in alto e in basso, ogni altra opera o fornitura provvisionale neces- sarie alla esecuzione dell‟opera.
40. Gli oneri relativi allo smaltimento a discarica dei materiali, sia ordinari che eventualmente contenenti vinil amianto, verranno riconosciuti solo dopo la presentazione alla D.L. delle co- pie dei Formulari identificativi del rifiuto che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento. Tutte le procedure dovranno essere svolte in piena conformità con quanto previsto dal Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei ri- fiuti (SISTRI).
41. L‟appalto è amministrato in regime I.V.A. e l‟Assuntore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l‟applicazione della suddetta imposta.
Art. 5 Lingua ufficiale
1. La lingua ufficiale è l‟italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni e quant‟altro
nell‟ambito del presente Contratto dovranno essere in lingua italiana. Qualsiasi tipo di do- cumentazione che dovesse essere trasmessa dall‟Assuntore alla Stazione Appaltante in lin- gua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata nella lingua italia- na sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.
Art. 6 Documenti contrattuali
1. Xxxxx parte integrante del contratto d‟appalto i seguenti elaborati, ancorché non material- mente allegati:
a. l‟offerta e le dichiarazioni dell‟Assuntore aggiudicataria;
b. il presente Capitolato Speciale d‟Appalto e relativi allegati;
c. le Leggi, le norme, i regolamenti, le disposizioni e i decreti vigenti.
Art. 7 Norme e prescrizioni integrative
1. L‟esecuzione delle opere è disciplinata dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici, qua- li:
a) il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii, recante «"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (d‟ora in avanti anche “Codice”);
b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii, recante
«Regolamento esecutivo e attuativo del Codice dei contratti pubblici» (d‟ora in avanti anche “Regolamento”);
c) il Capitolato Generale d‟Appalto dei Lavori Pubblici adottato con D.M. LL. Pubblici 19/4/2000 n. 145, ove applicabile, a seguito della parziale abrogazione di cui all‟art. 358 del Regolamento di attuazione (d‟ora in avanti anche “Capitolato Generale”);
d) il D.Lgs . 9 aprile 2008 , n. 81: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
e) il «Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS» approvato con Delibe- ra C.d.A. n. 172 del 18.05.2005, per quanto non in contrasto con le precedenti norme.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Contratto, alla normativa alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
3. Qualora venissero riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti contrattuali, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine decrescente di successione, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi:
a. Contratto d‟Appalto;
b. Capitolato Speciale d‟Appalto;
c. Offerta presentata dall‟Assuntore in fase di gara;
4. In ogni caso vige il criterio della prevalenza delle disposizioni di carattere eccezionale e/o speciale, nel rispetto del principio fondamentale della finalità del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo.
5. Per ogni altra evenienza, troveranno inoltre applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.
6. L‟Assuntore è tenuto, inoltre, all‟osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, nor- me, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencate e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di durata contrattuale.
7. Parimenti egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Au- torità Regionali, Provinciali, Comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea. Dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere (traffico veicolare e pedonale, auto- vetture in sosta, presenza di alberature, ecc.). Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti dovessero conseguire gravami e limita- zioni delle opere, ciò non potrà comportare per l‟Assuntore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l‟Assuntore medesimo tenuto conto nella formulazione dell‟offerta.
8. Qualora, dopo la data di stipula dell‟Accordo Quadro e fino all‟ultimazione dei lavori intervenis- sero nuove normative tecniche applicabili agli immobili ed agli impianti oggetto del presente appalto, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell‟Assuntore, non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma an- che per quanto già eseguito, e ciò anche se non ne venisse espressamente richiesto l‟adeguamento, rimanendo l‟Assuntore solo responsabile della completa rispondenza degli im- pianti, delle loro parti e delle loro apparecchiature, alle normative vigenti all‟atto del collaudo.
9. L‟Assuntore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di lavori pubbli- ci, materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavo- ratori, nonché a tutte le norme regolamentari e alle prescrizioni delle competenti autorità, con conseguenti oneri a suo carico.
10. Rilevato che ai sensi del Decreto del Ministero dell‟Interno n. 269, all. D art. 3.b.1. l‟Istituto è stato riconosciuto tra gli “obiettivi sensibili con speciali esigenze di sicurezza”, in caso di subap- palto/subaffidamento dei lavori da parte dell‟Assuntore, fermo restando i vincoli di legge, l‟Istituto si riserva di esprimere il proprio gradimento sugli Operatori allo scopo individuati.
Art. 8 Norme generali sui materiali e l’esecuzione
1. Nell‟esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamen- te a eventuali impianti tecnologici oggetto dell‟appalto, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richia- mate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato e, ove necessa- rio, le caratteristiche e prescrizioni di enti preposti o associazioni di categoria quali UNI, CEI, UNCSAAL, etc.
2. Per quanto riguarda l‟accettazione, la qualità e l‟impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l‟eventuale sostituzione degli stessi, si applicano rispettiva- mente gli articoli 167 del Regolamento e 16 e 17 del Capitolato Generale d‟Appalto.
3. Tutti i prodotti/elementi costruttivi per i quali è richiesto il requisito della reazione/resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d‟incendio potranno essere impiegati se in linea con quanto previsto dal Decreto M.I. del 16 febbraio 2007 (G.U. n. 74 del 29/03/07 – Suppl. Ord.
N. 87) e con la normativa vigente.
4. In particolare, i prodotti per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, do- vranno essere muniti di marcatura CE fatta eccezione per le porte e gli altri elementi di chiu- sura il cui impiego è subordinato al rilascio dell‟omologazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del
D.M. M.I. 21/06/04 e consentito nel rispetto dell‟art. 3 del medesimo decreto. Per i materiali e/o gli elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco,
l‟Assuntore dovrà presentare prima della posa in opera la documentazione attestante la classe di resistenza al fuoco dei materiali sia per quelli muniti di marcatura CE che per quelli muniti di omologazione.
5. Al termine dei lavori i prodotti e gli elementi costruttivi per i quali è richiesta la classificazione di resistenza al fuoco dovranno essere certificati da un professionista in conformità al D.M.
M.I. 4/05/98 e s.m.i., che ne attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalità indi- cate all‟art. 2 commi 4, 5, 6 del D.M. 16/02/07 e s.m.i..
6. Tra gli obblighi dell‟Assuntore rientra la predisposizione a sua cura e spese, di tutta la docu- mentazione di legge sulla base dei modelli di cui alla Circolare Ministero dell‟Interno prot. N. P 515/4101 sott. 72/E.6 del 24/04/08 e s.m.i., secondo le modalità indicate nel D.M. 16/02/07 e s.m.i. (Mod. CERT. REI – DICH. PROD. – DICH. IMP. o comunque sulla base della modulisti- ca ufficiale aggiornata); i modelli dovranno essere elaborati e sottoscritti a seconda dei casi da un professionista iscritto agli elenchi del Ministero dell‟Interno di cui alla legge 818/94 o direttamente dall‟installatore. Ai modelli dovranno essere allegate le documentazioni di legge tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati); etichettatura completa della marcatura CE e re- lativa documentazione di accompagnamento; certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell‟art. 10 del 26/06/84; dichiarazione di corretta posa in opera redatta dall‟installatore.
7. Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/01/08 n. 37, l‟installatore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità sulla base dello specifico modello ministeriale (DICH. IMP-2008 o comunque sulla base della modulistica ufficiale aggiornata). Per gli im- pianti ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/01/08 n. 37, dovrà essere rilasciata da un professionista la certificazione di corretta installazione e funzionamento dell‟impianto sulla base dello specifico modello ministeriale (CERT. IMP-2008 o comunque sulla base della modu- listica ufficiale aggiornata) oltre alla dichiarazione di conformità prevista dall‟art. 7 del D.M. 22/01/08 n. 37.
CAPO 2: TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 9 Consegna e inizio dei lavori
1. L‟esecuzione dei Lavori ha inizio dopo la stipula formale del Contratto, in seguito a consegna generale dei Xxxxxx, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacin-
que) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell‟Assuntore, ai sensi degli artt. 129 e ss. del Regolamento Generale.
2. E‟ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d‟urgenza alla consegna dei lavori, sot- to le usuali riserve di legge, anche anteriormente alla stipula del contratto, ai sensi dell‟art. 11 co. 12 del D. Lgs. 163/06 e dell‟art. 153 co. 1 del D.P.R. 207/10, dopo che sarà interve- nuta la formalizzazione dell‟aggiudicazione definitiva.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l‟Assuntore non si presenta a ricevere la consegna dei la- vori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l‟esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Sta- zione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possi- bilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova proce- dura per l‟affidamento del completamento dei lavori, l‟aggiudicatario è escluso dalla parteci- pazione in quanto l‟inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'Assuntore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell‟inizio dei Lavori, la docu- mentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicura- tivi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. Sarà onere della Stazione Appal- tante verificare, prima della stipula del Contratto e di ciascun pagamento in acconto o a sal- do, il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell‟Assuntore e degli eventuali subappal- tatori.
5. Dalla data indicata nel verbale di inizio dei lavori decorrono i termini indicati nel comma 1 dell‟art. 2 del presente Capitolato.
6. In occasione dei singoli Interventi, si procederà a singole consegne dei Lavori, nei termini predetti e secondo le disposizioni di cui sopra. Per ogni intervento verrà definita una durata dei lavori il cui mancato rispetto verrà sanzionato nei termini esposti nel Contratto.
Art. 10 Modalità di l’esecuzione dei lavori
1. Gli interventi manutentivi oggetto di Contratti Attuativi ed Ordinativi di esecuzione, potran- no interessare qualsiasi tipologia di lavoro inerente la manutenzione degli immobili compre- si nel presente Appalto.
2. Trattandosi di lavori di manutenzione i singoli interventi potranno essere di limita entità, interessare contemporaneamente anche più luoghi ed essere richiesti senza rispetta- re alcuna regolarità e/o continuità. Questo potrà comportare anche l‟interruzione, la ripresa dei lavori e/o la presenza di brevi periodi di inattività che non avranno caratteristica di “so- spensione”. Per tali motivi l‟Assuntore non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, in- dennizzi o compensi particolari.
3. Le opere saranno realizzate con le modalità specificate nel presente Capitolato Speciale d‟Appalto, attenendosi alle disposizioni che la Direzione Lavori vorrà impartire e secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all‟Assuntore. In base all‟entità dei singoli interventi la Stazione Appaltante potrà fornire la documentazione tecni- ca (da semplici indicazioni sino al progetto esecutivo) necessaria alla relativa localizzazione ed esecuzione.
4. L‟Assuntore, con la firma per accettazione del presente Capitolato Speciale di Appalto, si impegna a fare proprie tale indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valu- tate, assumendone la responsabilità in merito alla corretta realizzazione delle opere.
5. In presenza di fabbisogni manutentivi, la Stazione Appaltante formulerà all‟Assuntore per iscritto un apposito Ordinativo di intervento.
6. Le richieste d‟intervento saranno qualificate dalla Stazione Appaltante e classificate come “normali”, “urgenti” o “indifferibili”.
7. In caso di richieste d‟intervento “normali” i lavori saranno affidati mediante Ordinativo d‟Intervento e dovranno iniziare entro e non oltre le 48 (quarantotto) ore successive all‟inoltro dell‟Ordinativo via fax o e-mail da parte della Stazione Appaltante. Fermo restando la possibi- lità di richiedere l‟esecuzione anticipata delle prestazioni, l‟Accordo si perfezionerà per effetto dell‟accettazione dell‟Ordinativo da parte dell‟Assuntore.
8. In caso di richieste d‟intervento “urgenti” i lavori saranno affidati mediante Ordinativo d‟Intervento e dovranno iniziare entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore successive all‟inoltro dell‟Ordinativo via fax o e-mail da parte della Stazione Appaltante. Fermo restando la possibi- lità di richiedere l‟esecuzione anticipata delle prestazioni, l‟Accordo si perfezionerà per effetto dell‟accettazione dell‟Ordinativo da parte dell‟Assuntore.
9. In caso di richieste d‟intervento “indifferibili” i lavori potranno essere affidati mediante xxxxxx- sta verbale effettuata dal Direttore dei Lavori a mezzo telefono oppure con ordinativo inviato via fax o e-mail. Gli interventi richiesti dovranno essere eseguiti immediatamente e con priori-
tà assoluta su qualsiasi altro lavoro, entro e non oltre 2 (due) ore dall‟Ordinativo anticipato telefonicamente e/ via fax o via e-mail, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario di- verso da quello normale di lavoro, anche notturno, compresi i giorni festivi. I lavori disposti con carattere di indifferibilità verranno contabilizzati con una maggiorazione del 20% dell‟importo sui prezzi unitari di riferimento al netto del ribasso d‟asta successivamente alla certificazione della Direzione dei lavori circa il rispetto dei tempi d‟intervento richiesti. Suddet- ta maggiorazione è da intendersi omnicomprensiva di qualsivoglia eventuale maggiorazione richiamata al successivo art. 13. In tale ipotesi l‟Accordo si perfezionerà per effetto della ese- cuzione degli interventi. Solo in caso di interventi indifferibili l‟Ordinativo potrà essere antici- pato verbalmente da parte del Direttore dei Lavori. La successiva formalizzazione dell‟Ordinativo in forma scritta servirà a documentare l‟Accordo intervenuto e a precisare in contraddittorio l‟esatta quantificazione delle prestazioni rese in vista della contabilizzazione.
10. I lavori comprenderanno ogni opera e attività necessarie per garantire l‟esecuzione comple- ta e a regola d‟arte dell‟intervento manutentivo, anche se non espressamente richiamate nell‟ordine di lavoro e/o nella documentazione fornita dalla Stazione Appaltante.
11. L‟Assuntore potrà trasmettere alla Stazione Appaltante, in ogni momento, una propria Propo- sta d‟Intervento, qualora abbia riscontrato esigenze manutentive di carattere ordinario o straordinario.
12. Gli interventi, sia se richiesti dalla Stazione Appaltante che proposti dall‟Assuntore ai sensi del precedente comma, dovranno essere approvati dalla Stazione Appaltante mediante emissione di un Ordinativo di esecuzione sviluppato dalla Struttura Tecnica della Stazione Appaltante.
13. Ogni Ordinativo di esecuzione conterrà:
a. la classificazione del tipo d‟intervento (“normale”, “urgente” o “indifferibile”)
b. la descrizione e la localizzazione dell‟Intervento da eseguire;
c. i Computi Metrico Estimativi e gli eventuali elaborati progettuali sviluppati dalla Struttu- ra Tecnica della Stazione Appaltante;
d. il tempo occorrente per l‟esecuzione degli interventi determinato dal Direttore dei Lavori in base alle specifiche caratteristiche dei lavori da realizzare e dei luoghi di intervento;
e. il piano di sicurezza e coordinamento di cui all‟art. 131 del Codice dei Contratti, o, qualo- ra il predetto piano non sia necessario ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 88 e ss. del D.Lgs. 81/08, l‟indicazione degli eventuali rischi da interferenza sul luogo di esecu-
zione dei Lavori, ai fini della quantificazione dei relativi oneri da interferenza a cura dell‟Assuntore nell‟ambito del piano di sicurezza sostitutivo redatto dal medesimo Assun- tore;
f. il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del X.Xxx.00/00, xxxxxxx necessario;
g. il giorno e l‟ora di convocazione dell‟Assuntore per la consegna del cantiere;
h. l‟eventuale progettazione definitiva o esecutiva, in relazione alle esigenze;
i. ogni altro dato o documento necessario o opportuno ai fini della qualificazione e quantifi- cazione dell‟Intervento, e della sua esecuzione.
14. Entro 48 (quarantotto) ore dalla ricezione dell‟Ordinativo di intervento “normale” l‟Assuntore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante:
a. l‟accettazione del cronoprogramma per l‟esecuzione dell‟Intervento, formulato in giorni naturali e consecutivi, con fissazione della data di consegna dei Lavori e di quella di ul- timazione;
b. ove necessarie, le proprie proposte di integrazione o modificazione dell‟eventuale piano di sicurezza e coordinamento trasmesso dalla Stazione Appaltante con l‟Ordinativo di in- tervento, ai sensi del comma 4° dell‟art. 131 del Codice dei Contratti, o, qualora la Sta- zione Appaltante non sia tenuta a redigere il predetto piano, il piano di sicurezza sostitu- tivo di cui al comma 2°, lettera b) dell‟art. 131 del Codice dei Contratti;
c. il piano operativo di sicurezza di cui all‟art. 131, comma 2°, lettera c) del Codice dei Contratti, ove necessario;
d. ogni altro elemento necessario o semplicemente utile a qualificare l‟intervento.
15. In caso di interventi urgenti e/o indifferibili la trasmissione delle documentazioni di cui sopra dovrà avvenire in tempi compatibili con quelli previsti per l‟esecuzione dei lavori.
16. Sarà facoltà della Stazione Appaltante mutare in ogni momento i contenuti degli atti predetti e il processo autorizzativo degli Interventi, nei limiti in cui ciò non comporti l‟abbreviazione dei termini di operatività stabiliti in favore dell‟Assuntore. I mutamenti saranno tempestivamente comunicati all‟Assuntore, ed avranno effetto a decorrere dal 15° giorno dalla loro notifica.
17. L‟Assuntore dovrà avviare ed ultimare i Lavori commessi entro i termini stabiliti con l‟Ordinativo di esecuzione. Qualora i Lavori non vengano avviati entro i termini stabiliti
dall‟Ordinativo di esecuzione o alla scadenza del termine di ultimazione previsto in tale Ordi- nativo i lavori non siamo compiuti e perfetti secondo le valutazioni della Direzione dei Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà l‟avvio dei lavoro o i lavori ancora necessari per raggiungerla e fisserà il tempo della loro esecuzione, senza pregiudizio della decorrenza della penalità per ritardata ultimazione.
18. Trascorso inutilmente anche tale termine, i Xxxxxx occorrenti, previa la loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (o in caso di voluta assenza dell‟Assuntore, alla presenza di almeno due testimoni estranei alla Direzione dei Lavori), saranno eseguiti d'ufficio da parte dell'Istituto, con diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere appal- tate, ed applicazione delle penali.
19. Sarà onere dell‟Assuntore garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutti gli Ordinativi di intervento, anche di carattere urgente.
20. E‟ possibile che vengano commessi all‟Assuntore più lavori contemporaneamente; anche in tal caso l‟Assuntore dovrà garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutti gli Ordinativi di intervento.
Art. 11 Termini per l’esecuzione dei lavori
1. Stante la natura di Accordo Quadro, gli Interventi si svolgeranno in relazione alle effettive ne- cessità indicate dalla Stazione Appaltante a mezzo di Ordinativo di intervento. L‟Assuntore do- vrà pertanto mettere a disposizione, tempestivamente e proficuamente, le risorse necessarie per eseguire gli interventi richiesti, rispettando i tempi indicati. Andrà prevista la possibilità che più Ordinativi di intervento riguardino lavorazioni da eseguire contemporaneamente.
Art. 12 Sospensioni e proroghe
1. L‟Assuntore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiedere una proroga, nei termini dell‟art. 159 del Regolamento. Nel caso di pro- roga concessa per cause di forza maggiore, l‟Assuntore rinuncia a chiedere i danni all‟Amministrazione.
2. La sospensione dei lavori è ammessa, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 158- 160 del Regolamento.
Art. 13 Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma
1. Nel redigere la propria offerta l‟operatore deve tener conto che l„esecuzione dei lavori dovrà avvenire senza interferire e procurare disagio alcuno alle attività degli uffici esistenti nel com- plesso della Direzione Regionale Inps Campania.
2. L‟Istituto si riserva la facoltà di scegliere le modalità di esecuzione dei lavori senza che l‟Assuntore possa accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.
3. Allo scopo si evidenzia la possibilità che l‟esecuzione di talune lavorazioni, su richiesta della Direzione Lavori, potrà avvenire in orari extra ufficio e in particolare dopo le ore 18.30 dei giorni lavorativi e/o nei giorni festivi e semifestivi. Sempre a tal fine gli interventi di demoli- zione e comunque quelli più rumorosi, ove richiesto dalla Direzione Lavori, dovranno essere eseguiti nell‟orario 6,30 – 8.30 e 17 – 18.30, senza che ciò possa costituire motivo per avan- zare richieste di alcun tipo da parte dell‟Assuntore oltre quanto già previsto nel computo.
4. Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18.30 alle ore 6.30, da ese- guire su espressa richiesta scritta della Direzione Lavori, l‟onere della mano d‟opera sarà in- crementato del 25% della paga oraria.
5. Per lavorazioni eseguite in orario festivo domenicale, da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione Lavori, l‟onere della mano d‟opera sarà incrementato del 10% della paga ora- ria.
6. Per lavorazioni eseguite in orario festivo (feste comandate), da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione Lavori, l‟onere della mano d‟opera sarà incrementato del 20% della pa- ga oraria.
7. Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18.30 alle ore 6.30 in orario festivo domenicale o festivo (feste comandate), da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione Lavori, l‟onere della mano d‟opera sarà incrementato del 35% della paga oraria.
8. Pertanto devono intendersi compresi nei prezzi di appalto tutti gli oneri particolari derivanti dalla necessità di assicurare gli obblighi di cui ai punti precedenti, per cui nessun compenso specifico potrà essere richiesto a tal fine.
9. Il cronoprogramma dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dall‟Assuntore.
10. L‟Assuntore, qualora non ritenesse di sottoscrivere il cronoprogramma di cui al punto pre- cedente, ha l‟obbligo di presentare, prima dell‟inizio lavori e in tempo utile per la sua appro-
vazione da parte della Direzione Lavori, un programma esecutivo degli stessi, ai sensi dell‟art. 43 comma 10 del Regolamento di attuazione.
11. L‟Assuntore deve condurre i lavori attenendosi al cronoprogramma concordato: qualora si prevedano variazioni nello sviluppo dei lavori rispetto al cronoprogramma medesimo è onere dell‟Operatore provvedere ai necessari, preventivi aggiornamenti, da sottoporre all‟approvazione della Direzione Lavori e Coordinatore per l‟esecuzione dei lavori.
Art. 14 Anticipazione
1. Ai sensi dell‟articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, è dovuta all‟appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 10% (dieci per cento) dell‟importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di ef- fettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell‟ultimo trimestre dell‟anno, l‟anticipazione è erogata nel primo mese dell‟anno successi- vo, sempre che sia stato accertato l‟effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell‟anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell‟articolo 1282 codice civile.
2. L‟anticipazione è compensata nel corso del periodo contabile nel quale è stata erogata, me- diante trattenuta sull‟importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L‟importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l‟importo dell‟anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l‟erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l‟ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all‟ultimazione dei lavori, se anteriore, l‟importo dell‟anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L‟anticipazione è revocata se l‟esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattua- li e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Ai sensi dell‟articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento, l‟erogazione dell‟anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell‟appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all‟anticipazione, maggiorato dell‟I.V.A. all‟aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo ne- cessario al recupero dell‟anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d‟opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fi- no all‟integrale compensazione;
c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rila- sciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 e l‟articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento.
5. La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell‟anticipazione di cui al comma 3, salvo che l‟appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell‟escussione della fideiussione.
6. 5. La Stazione procede all‟escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di insuffi- ciente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell‟anticipazione di cui al comma 3, salvo che l‟appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
7. 6. Al pagamento dell‟anticipazione si applica la disciplina di cui all‟articolo 26, comma 7.
Art. 15 Remunerazione degli Interventi
1. Per ogni singolo Ordinativo di intervento si procederà a contabilizzazione separata dei lavori fermo restando che gli importi di tutti gli Ordinativi confluiranno in un unico montante dei lavori eseguiti.
2. Ogni 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi a partire dalla data del verbale di inizio dei Lavori, per ogni singolo Ordinativo di intervento potrà essere richiesta dall‟Appaltatore l‟emissione di una rata di acconto per l‟importo dei Lavori sino a quel momento eseguiti e contabilizzati ove l‟importo degli stessi sia almeno pari ad € 25.000,00
(venticinquemila). Tali Lavori saranno computati al netto del ribasso d‟asta, saranno com- prensivi della quota relativa degli Oneri di sicurezza aziendale e Costi per la sicurezza e ad essi sarà detratta la ritenuta di cui al comma 5, e l‟importo delle rate di acconto precedenti.
3. Ove l‟importo del singolo Ordinativo, calcolato nei termini di cui al precedente comma 2, sia inferiore ad € 25.000,00 (venticinquemila), la contabilizzazione avverrà assommando più mensilità o al termine dei lavori con conseguente possibile emissione di una richiesta di ac- conto a meno della trattenuta di cui al comma 5.
4. In ogni caso la rata di acconto è dovuta, anche prima della scadenza temporale stabilita ai sensi del comma 1, ogni qualvolta l‟ammontare dei Lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d‟asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 5, e al netto dell‟importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga un importo superiore a € 50.000,00 (cinquantamila).
5. A garanzia dell‟osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull‟importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell‟articolo 4, comma 3, del Regolamento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
6. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui ai commi 2, 3 o 4, il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell‟articolo 194 del Regolamento, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
……………………», con l‟indicazione della data di chiusura.
7. Entro lo stesso termine di cui al comma 6 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pa- gamento, ai sensi dell‟articolo 195 del Regolamento, il quale deve esplicitamente riportare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 6, con l‟indicazione della data di emissione.
8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento nei termini previsti dallo Schema di Contrat- to.
9. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cau- se non dipendenti dall‟Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l‟Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento pre- scindendo dall‟importo minimo di cui al comma 2.
10. Ai sensi dell‟articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell‟articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall‟articolo 2, comma 9, della legge
24 novembre 2006, n. 286, e dell‟articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l‟emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all‟accertamento della regolarità contributiva dell‟Appaltatore e degli eventuali su- bappaltatori;
b) all‟esibizione da parte dell‟appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fi- scali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato;
c) alla trasmissione, qualora l‟Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
d) all‟accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all‟importo da corrispondere, in applicazione dell‟articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, secondo le modalità e gli effetti stabiliti dal d.M. 40 del 2008. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'atti- vità di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
e) al rispetto da parte dell‟Appaltatore della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
11. Ogni e qualsiasi pagamento di somme dovuto dall'Istituto sarà effettuato dopo che sarà stata accertata ogni regolarità contributiva della Ditta nei confronti dell'Istituto medesimo; in sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti sia a titolo di penale sia per qualsiasi altra omissione. Nel caso risulti un credito derivante da mancato versamen- to di contributi dovuti dalla Ditta, il relativo importo sarà detratto dai mandati di pagamento e resterà sospeso fino a quando la ditta non regolarizzerà la propria posizione. Tale sospen- sione dei pagamenti non dà luogo ad interessi o rivalse di sorta.
12. L‟appaltatore si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti dal decreto 55/2013, relativo al- le modalità di trasmissione delle fatture in formato elettronico. Come previsto dal decreto, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all‟Istituto deve essere effettuata attra- verso il sistema di interscambio (SDI). A tal riguardo si precisa che tutte le fatture emesse in forma elettronica e destinate a questo Istituto devono essere indirizzate al codice univoco IPA : UF5HHG. Inoltre il D.L. 66/2014 prevede che, in materia di appalti pubblici, le fatture elettroniche verso le stesse P.A. debbano riportare obbligatoriamente:
• Codice Identificativo Gara (CIG);
• Il Codice unico di Progetto, (CUP), se indicato negli atti di gara.
Art. 16 Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori dovrà essere redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale sarà accertato e proposto l‟importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione sarà subordina- ta all‟emissione del certificato di cui al comma 3 ed alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall‟appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; qualora l'appaltatore non firmi il conto fi- nale nel termine indicato, o se lo firmasse senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intenderà come da lui definitivamente accettato. Il
R.U.P. formulerà in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all‟articolo 23, comma 2, nulla ostando, sarà pagata dopo l‟avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale in originale ed in due copie, nei termini previsti nello Schema di Contratto.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell‟opera, ai sensi dell‟articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento sarà disposto solo a condizione che l‟Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei Contratti e dell‟articolo 124, comma 3, del Regolamento.
5. Ai sensi dell‟articolo 124 comma 3 del Regolamento, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l‟emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all‟importo della rata di saldo, maggiorato dell‟I.V.A. all‟aliquota di legge e maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estin- gue due anni dopo l‟emissione del certificato di collaudo provvisorio;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione ri- lasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fi- deiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al Decreto Ministeriale n. 123 del 12 marzo 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall‟articolo 1669 del codice civile, l‟Assuntore risponde per la difformità ed i vizi dell‟opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appal- tante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carat- tere definitivo.
7. L‟Assuntore ed il Direttore dei Lavori sono tenuti ad utilizzare la massima diligenza e profes- sionalità, nonché ad improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di eviden- ziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili, nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Art. 17 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l‟emissione del certificato di pagamento ai sensi dell‟articolo 15 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazio- ne; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all‟Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all‟appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all‟articolo 133, comma 1, del Codice dei Contratti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l‟emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell‟appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all‟appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all‟Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all‟articolo 133, comma 1, del Codice dei Contratti.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d‟ufficio in occasione del pa- gamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E‟ facoltà dell‟appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il cer- tificato o il titolo di spesa raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sen- si dell'articolo 1460 del Codice Civile rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni qualo- ra la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell‟appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell‟art. 133, comma 1, del Codice dei Contratti.
Art. 18 Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 16, comma 3, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse som- me sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 19 Revisione prezzi
1. Tenuto conto di quanto previsto dall‟art. 133 comma 8 del Codice e della durata dei lavori, è esclusa qualunque revisione prezzi e non trova applicazione l‟art. 1664 primo comma del Codice Civile.
Art. 20 Cessione del Contratto e cessione dei crediti
1. L‟Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le attività oggetto del presente Appalto. E‟ vie- tata la cessione del Contratto ad opera dell‟Assuntore, sotto qualsiasi forma; ogni atto con- trario è nullo di diritto. E‟ fatto salvo quanto previsto dall‟art. 116 del Codice dei Contratti.
2. Il Contratto potrà essere ceduto dalla Stazione Appaltante, in tutto o in parte, a favore di Pubbliche Amministrazioni terze che siano subentrate nel godimento o nella disponibilità degli immobili oggetto del Contratto stesso.
3. E‟ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell‟articolo 117 del Co- dice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell‟apposito Albo presso la Banca d‟Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
CAPO 4: CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI
Art. 21 Variazioni ai lavori
1. Qualora in corso d‟opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori affidati mediante Ordi- nativo di esecuzione, si procederà alla elaborazione di una perizia di variante con esposizione puntuale delle motivazioni di carattere tecnico e con l‟indicazione analitica dei relativi oneri.
2. Nei casi di cui al comma 1 si procede mediante l‟assunzione di prezzi dedotti dai Prezzari di cui all‟art. 4 comma 22 con le medesime modalità ivi esposte.
3. Nel corrispettivo per l‟esecuzione degli eventuali lavori a misura s‟intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l‟opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d‟appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dai prezzi unitari di contratto.
5. Gli eventuali Costi per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.
Art. 22 Lavori in economia
1. 1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrat- tuali (al netto del ribasso d‟asta) per l‟importo delle prestazioni e delle somministrazioni fat- te dall‟Operatore stesso, con le modalità previste dall‟articolo 179 del Regolamento di attua- zione.
2. Qualora l‟elenco dei prezzi unitari contrattuali non comprenda le lavorazioni oggetto di pre- stazioni in economia si procederà secondo le modalità previste nell‟art. 163 del Regolamen- to nei termini seguenti:
a) applicando alle quantità di materiali, mano d‟opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti dai Prezzari di cui all‟art. 4 comma 22, relativamente alle diverse lavorazioni, edizione vigente alla data di scadenza di presentazione delle offerte, ovvero, in difetto, dai prezzi di mercato (ad eccezione della mano d‟opera che dovrà essere dedotta dal bol- lettino ufficiale provinciale);
b) aggiungendo all‟importo così determinato una percentuale per le spese relative alla si- curezza desunto da lavorazioni similari dell‟Elenco prezzi – computo estimativo (C.E.);
b) aggiungendo ulteriormente una percentuale del 15% per spese generali;
c) aggiungendo infine una percentuale del 10% per utile dell‟Assuntore . I compensi complessivi per spese generali ed utili saranno dunque valutati nella misura massima com- plessiva del 26,50%.
3. Le maggiorazioni sopraindicate per le prestazioni in economia sono a totale compenso di ogni spesa dell‟Assuntore per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere, per il loro nolo e manutenzione, per le rilevazioni, il reperimento ed il trasporto dei materiali, e com- prendono altresì gli oneri di assistenza e sorveglianza sul lavoro, nonché eventuali oneri di interessi, spese generali ed utili a favore dell‟Assuntore.
4. La liquidazione dei lavori e delle somministrazioni in economia è condizionata alla presenta- zione di appositi buoni, giornalmente rilasciati dal Direttore dei Lavori all‟Assuntore con in- dicazione dell‟impegno orario delle lavorazioni.
5. L‟incidenza della Manodopera, il cui onere relativo è non ribassabile, è stata valutata pari al 26,50% dell‟importo presunto dei lavori eseguibili; con espresso riferimento alle Tabelle del- le quote d‟incidenza per lavori opere edilizie di cui al D.M. 11 dicembre 1978, l‟incidenza lorda della manodopera è stata infatti stimata al 35% e a tale percentuale sono stati detrat- ti i compensi per spese generali ed utili dell‟Assuntore nella misura complessiva del 26,50% (spese generali 15% ed utili 10% sul totale ).
Art. 23 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Ai sensi dell‟articolo 180, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, i manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla dire- zione dei lavori, potranno essere accreditati nella contabilità delle rate di acconto, anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo stabilito nel Computo metrico alle- gato al presente Capitolato Speciale ridotto in proporzione al ribasso d‟asta.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi al prezzo di contratto fissato nell‟Ordinativo di esecuzione.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Assuntore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
4. Non saranno ammessi in contabilità i manufatti ed i materiali a piè d‟opera, ancorché accet- tati dalla direzione dei lavori, oltre quelli di cui al precedente comma 1.
CAPO 5: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 24 Norme di sicurezza
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente si- curezza e igiene.
2. L‟Assuntore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall‟aggiudicazione, l‟indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
3. L‟impresa esecutrice è tenuta al rispetto del piano di sicurezza e delle vigenti disposizioni di legge, le principali delle quali sono riportate nell‟elenco seguente:
• X.Xxx. n. 81 del 9/04/08 Attuazione dell‟art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in ma- teria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.
• DPR n. 1124 del 30/06/1965 Testo unico delle disposizioni per l‟assicurazione obbligato- ria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
• DPR n. 459 del 25/07/1996 Regolamento per l‟attuazione delle direttive 89/392/Cee, 91/368/Cee e 93/68/Cee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine
• DM 3/12/1985 Classificazione e disciplina dell‟imballaggio e dell‟etichettatura delle so- stanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio della Commissione delle Comunità europee (e successive modifiche ed integrazioni).
• X.Xxx. n. 475 del 4/12/1992 Attuazione della direttiva 89/686/Cee del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri rela- tive ai dispositivi di protezione individuale.
• DM n. 37 del 22/01/2008 Regolamento concernente l‟attuazione dell‟art. 11 – quaterde- cies, comma 13 lettera a) della legge n. 248 del 2/12/05, recante riordino delle disposi- zioni in materia di attività di installazione degli impianti all‟interno degli edifici.
• Art. 2087 del Codice Civile relativo alla tutela delle condizioni di lavoro.
• Art. 673 del Codice Penale relativo all‟omesso collocamento o rimozione di segnali o ri- pari (in luoghi di pubblico transito).
Art. 25 Piani di sicurezza
1. L‟Assuntore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a dispo- sizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell‟art. 100 del DLgs n. 81/08 e s.m.i..
2. L‟Assuntore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della sa- lute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a ri- lievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l‟eventuale accoglimento delle modificazioni e integra-
zioni non puo‟ in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l‟eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell‟impresa, e tale circostanza sia debitamen- te provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
5. Come anticipato nell‟art. 1 si ribadisce che nell‟ambito dei lavori è compreso l‟onere per la predisposizione del piano di lavoro per la rimozione dei materiali contenenti vinil amianto che l‟Impresa Appaltatrice dovrà predisporre e consegnare all‟Azienda USL RM C Dipartimen- to di prevenzione – Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro. I lavori potranno avere inizio solo all‟esito positivo della comunicazione d‟intervento di cui sopra e all‟approvazione del relativo Piano di lavoro nei termini di legge.
Art. 26 Piano operativo di sicurezza
1. L‟Assuntore, a norma dell‟art. 17 comma 1 lettera a) e dell‟art. 96 comma 1 lettera g) del D.Lgs 81/08, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, deve predisporre e con- segnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell‟organizzazione del cantiere e nell‟esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicu- rezza e di coordinamento: eventuali modifiche del PSC proposte dall‟Impresa possono com- portare conseguenti modifiche del POS solo dopo l‟approvazione del Coordinatore per l‟esecuzione.
3. Ogni impresa operante in cantiere (mandante e/o subappaltatrice), prima dell‟inizio dei lavori, deve consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicu- rezza nella fase di esecuzione, il piano operativo di sicurezza su indicato relativo alle pro- prie scelte autonome nell‟esecuzione dei lavori di propria competenza.
Art. 27 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L‟Assuntore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al DLgs n. 81/08.
2. I contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento di cui all‟art. 100 del DLgs 81/08 sono definiti all‟allegato XV del medesimo decreto.
3. L‟impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell‟inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l‟iscrizione alla Came- ra di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l‟indicazione dei contratti collettivi ap- plicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l‟assolvimento degli obblighi assicurati- vi e previdenziali. L‟affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere i piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall‟Assuntore. Il direttore tecnico di cantiere è responsabi- le del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell‟esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte in- tegrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell‟Assuntore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell‟interessato, co- stituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO 6 – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 28 Ultimazione dei lavori e manutenzione
1. Quando sarà raggiunta la completa e perfetta ultimazione di tutte le opere appaltate, in esito a formale comunicazione dell‟Operatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l‟Assuntore e rilascerà, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l„avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni del verbale di consegna.
2. Il certificato di ultimazione potrà prevedere l‟assegnazione di un termine perentorio, non su- periore a trenta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull‟uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l‟inefficacia del certificato di ultima- zione e la necessità di redazione di un nuovo certificato. Verrà redatto un verbale di consta- tazione dello stato delle opere ed i lavori occorrenti potranno essere eseguiti d‟ufficio da parte dell‟Istituto, con diritto di rivalsa per l‟onere delle opere compiute e per i danni dovuti al ritardo di utilizzazione delle opere stesse ai sensi dell‟art.199 del Regolamento.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di manutenzione. Tale ma- nutenzione è da intendersi compresa nell‟appalto a corpo; tale periodo cessa con
l‟approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell‟ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale. Le eventuali penali per la mancata manutenzione verranno detratte dalla rata di saldo.
4. Nel caso di esecuzione frazionata dei lavori, è prevista la consegna anticipata delle singole aree nei modi e nei termini previsti dal Regolamento; ne discende che nelle “zone” man ma- no reimmesse nella disponibilità della Stazione Appaltante, dalla data della riconsegna la cu- stodia passerà all‟Istituto, restando a carico dell‟Assuntore il solo onere della manutenzione non dipendente dall‟uso da parte dell‟Istituto medesimo (art. 32 comma 1, lettera n del Re- golamento LL. PP.).
5. Solo al termine di tutti i lavori e in seguito a richiesta scritta dell‟impresa appaltatrice il diret- tore dei lavori redigerà, entro 14 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procederà all‟accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
6. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, saranno rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l‟Assuntore sarà tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applicherà la penale per i ritardi prevista nello schema di contratto, in proporzione all'im- porto della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal man- cato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
7. Non potrà ritenersi verificata l‟ultimazione dei lavori se l‟Assuntore non avrà consegnato al direttore dei lavori i Formulari identificativi del rifiuto, che dovranno essere trasmessi timbra- ti e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento, e quant‟altro necessario in ossequio a quanto previsto dal Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Al riguardo, prevedendosi una consegna anticipata, trova applicazione l‟art. 230 del d.P.R. 207/10.
Art. 29 Conto finale
1. Il conto finale è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, accer- tata con apposito verbale.
Art. 30 Termini per il collaudo o certificazione di regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall‟ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell‟emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l‟atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Nel caso in cui il certificato di ultimazione è redatto ai sensi dell‟art. 16 comma 2 del presente capitolato, i sei mesi decorrono dalla effettiva ultimazione dei lavori marginali.
CAPO 7 – NORME FINALI
Art. 31 Campioni
1. Tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle caratteristiche indi- cate negli Ordinativi di esecuzione. E‟ tuttavia prevista la produzione, da parte dell‟operatore, di tutte le campionature necessarie a definire le caratteristiche e le finiture dei materiali da porre in opera, in tempo utile. La Direzione Lavori con apposito verbale elencherà i campioni esaminati, li approverà o, nel caso di rifiuto, indicherà il termine entro il quale l‟Assuntore è tenuto a presentare i nuovi campioni.
2. La ritardata presentazione delle campionature non incide sui tempi di esecuzione dell‟appalto.
3. In particolare dovranno essere presentati entro i primi 10 giorni (solari) i campioni dei pavi- menti, degli infissi e di quant‟altro necessario.
4. Avvenuta la definitiva approvazione della Direzione Lavori, i campioni, marcati e controfirma- ti dall‟Assuntore e dalla Direzione Lavori, rimarranno a disposizione sino al completamento del collaudo, e il loro ritiro è a cura e spese dell‟Assuntore.
Art. 32 Sopralluoghi.
1. Per la corretta formulazione dell‟offerta, gli operatori possono effettuare idonei sopralluoghi per riscontrare l‟entità di tutte le opere richieste, le varie modalità e difficoltà di posa in opera ed esecuzione, l‟agibilità degli accessi e quanto altro eventualmente necessario per la completa definizione e valutazione degli interventi da eseguire.
2. Il sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento, come previsto nel Disciplinare di gara.
Art. 33 Utilizzo di materiale riciclato.
1. All‟attualità non si rinvengono categorie di lavorazioni eseguibili con materiale riciclato tra quelle elencate nell‟apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell‟articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell‟ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
2. Fermo restando quanto esposto nel comma 1, in attuazione del Decreto del Ministero dell‟Ambiente 8 maggio 2003 n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non rego- lamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni, purché compatibili con i para- metri di legge, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provve- dimenti attuativi, deve avvenire mediante l‟utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti de- rivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produ- zione del materiale medesimo.
3. L‟appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i ma- teriali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposi- zioni.
4. L‟appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e ri- fiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.