CONTRATTO
CONTRATTO
PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 130/10
Stipulato a San Xxxxxx Xxxxxxxx in data tra
STOGIT S.p.A.
con sede legale in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, x. 0, 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX),
Capitale sociale 152.205.500 euro
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Eni S.p.A. Società con socio unico,
Codice Fiscale e Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n° 13271380159, R.E.A. Milano n. 1633445,
rappresentata da ………….. nella sua qualità di ,
qui di seguito denominata "Stogit", e
[……………]
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………………………………………………………. qui di seguito denominata "Utente”,
di seguito singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”.
Articolo 1 DEFINIZIONI
1.1 I termini con la lettera maiuscola utilizzati nel presente Contratto (di seguito “Contratto”), ove non diversamente definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento “Codice di Stoccaggio”, approvato dall’Autorità con delibera 16 ottobre 2006, n. 220 e pubblicato sul sito internet di Stogit (di seguito “Codice”).
Articolo 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 Il presente Contratto ha per oggetto la messa a disposizione dell’UTENTE, da parte di STOGIT, del Servizio di Stoccaggio di cui al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito “D Lgs 130/10”).
Articolo 3
EFFICACIA E DURATA
3.1 Il presente Xxxxxxxxx avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al conferimento di cui al paragrafo 20.6 del Codice ed avrà una durata sino al 31 marzo del quinto Anno Termico successivo all’Anno Termico in cui STOGIT mette a disposizione dell’Utente il primo Standard Metro Cubo di capacità di spazio.
3.2 Il Contratto pluriennale può essere rinnovato per ulteriori cinque anni previa espressa richiesta dell’UTENTE, che dovrà pervenire a STOGIT con un anticipo minimo di 3 mesi rispetto alla scadenza del Contratto medesimo.
Articolo 4
IMPEGNI DI CAPACITA’
4.1 Il Servizio di Stoccaggio di cui al D lgs 130/10 è disciplinato dal presente Contratto e dal Codice che, con i relativi allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto stesso e che STOGIT e l’UTENTE si impegnano a rispettare e ad applicare.
4.2 La capacità di Spazio conferita all’UTENTE per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 e da questi impegnata ai sensi del presente Contratto è pari a xxxxxxx GJ. Le capacità di Iniezione e di Erogazione sono determinate secondo quanto previsto al paragrafo 20.6.1 del Codice.
4.3 Le Parti convengono che la capacità di Spazio di cui al comma precedente, nonché le relative capacità di iniezione ed erogazione per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10, saranno rese disponibili in ciascun Anno Termico in funzione della progressiva entrata in esercizio e saranno oggetto di comunicazione separata da parte di STOGIT, entro l’inizio di ciascun Anno Termico, attraverso il modello “Allegato A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Per l’Anno Termico 2011-2012 le capacità rese disponibili da STOGIT all’UTENTE sono le seguenti:
□ Spazio per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 : xxxxxxx GJ
□ Capacità di Erogazione per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 : xxxxxxx GJ/g
□ Capacità di Iniezione per il Servizio di Stoccaggio di cui al D Lgs 130/10 : xxxxxxx GJ/g
4.4 L’UTENTE accetta la riduzione delle capacità di cui al precedente comma 4.2 per quote pari al 10 percento delle capacità in esercizio, per un numero di anni pari al doppio di quelli per cui il Richiedente si sia avvalso delle misure transitorie fisiche di cui all’articolo 9, comma 1, del D Lgs 130/10.
Articolo 5 CORRISPETTIVI
5.1 Per la messa a disposizione ed erogazione del servizio oggetto del presente Contratto l’UTENTE corrisponderà a STOGIT gli importi derivanti dall’applicazione su base annuale dei corrispettivi approvati dall’Autorità ai sensi dell’articolo 7 del D Lgs 130/10 alle capacità impegnate e ai quantitativi movimentati, ivi compresi i corrispettivi di bilanciamento e i corrispettivi per l’uso e la reintegrazione del Gas Strategico di cui ai paragrafi 7.5 e 7.6 del Codice.
5.2 Nel caso in cui l’UTENTE abbia indicato nella Richiesta di Conferimento la modalità di utilizzo di cui al comma 7.3, del D Lgs 130/10, gli eventuali proventi derivanti dalla cessione annuale di capacità attraverso il conferimento secondo le Procedure a Mercato di cui all’Allegato 20A4 del Codice, saranno riconosciuti all’UTENTE, una volta percepiti da STOGIT.
5.3. In tutti i casi di cessione di capacità di cui al Codice, l’UTENTE resta comunque tenuto alla corresponsione dei corrispettivi di capacità approvati dall’Autorità per la Capacità oggetto di cessione .
La regolazione dei corrispettivi di competenza all’UTENTE cedente avverrà, attraverso emissione di fatture o note credito, con riferimento alla differenza tra il provento della cessione e il corrispettivo approvato dall’Autorità. Sono fatti salvi gli obblighi del cedente di cui al paragrafo 20.8 del Codice, nei casi di risoluzione del contratto dell’UTENTE cessionario.
Articolo 6
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
6.1 L’Utente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché di aver preso visione del documento “Modello 231”, che include anche il Codice Etico, elaborato da Stogit in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. Il
Modello 231 è disponibile sul sito internet di Stogit. In ogni momento, l’Utente avrà inoltre facoltà di richiedere a Stogit la consegna di copia cartacea.
Articolo 7 ANTIRICICLAGGIO
7.1 Stogit dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva“ (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
L’Utente dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231.
L’Utente dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità di non essere a conoscenza di alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di altra utilità oggetto di trasferimento per le finalità di cui alla stipula del presente contratto.
Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dall’Utente costituisce inadempimento al presente contratto.
Conseguentemente a STOGIT è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto in caso di:
- sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico dell’Utente relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.
L’esercizio di dette facoltà comporterà a favore di STOGIT il diritto di addebitare all’Utente tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente Contratto.
Articolo 8
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
8.1 In relazione alla risoluzione del Contratto per il servizio di Stoccaggio di cui all’articolo 7, del D Lgs 130/10, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 16.1 del Codice di Stoccaggio.
Articolo 9
RECESSO DAL CONTRATTO
9.1 L’UTENTE può recedere dal Contratto per il Servizio di Stoccaggio di cui all’articolo 7 del D Lgs 130/10 senza oneri, qualora il recesso sia comunicato entro e non oltre i termini di cui all’articolo 7, comma 7, del D Lgs 130/10 nonché sia motivato dalle cause previste dal medesimo comma 7, del D.Lgs. 130/10, come disciplinate dall’articolo 9, comma 9.5, della Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/gas 13/11 integrata dalla successiva Deliberazione ARG/gas 40/11.
Articolo 10 DISPOSIZIONI FINALI
10.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto resta inteso il rinvio alle disposizioni del Codice, in quanto applicabili.
10.2 L’Utente si impegna a fornire all'impresa di Stoccaggio tutte le informazioni necessarie all’esecuzione del Contratto. A questo riguardo l’Utente dà atto di avere ricevuto l’informativa ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in ordine al conferimento dei propri dati personali a Stogit ed in merito al trattamento dei medesimi dati da parte della suddetta Stogit ai fini dell’erogazione dei Servizi offerti.
10.3 Il presente Contratto è redatto in due originali, uno per ciascuna Parte.
San Xxxxxx xxxxxxxx, lì
Stogit S.p.A. Utente
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….…………………………………. [Timbro e Firma] [Timbro e Firma]