CODICE DEONTOLOGICO C.D.L.
L’affidamento dell’incarico al Consulente del Lavoro
Belluno, 24 giugno 2016 Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx – Consulente del Lavoro
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▶ ART. 21
▶ Incarico professionale
1. L’incarico professionale è ordinato sulla reciproca fiducia tra il Consulente e il cliente, sia esso soggetto individuale o collettivo.
2. Il Consulente deve rifiutarsi di accettare l’incarico o di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che la sua attività concorre alla realizzazione di una operazione contra legem.
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▶ ART. 21
▶ Incarico professionale
3. In costanza del periodo di sospensione, il Consulente non può promuovere o accettare incarichi professionali.
4. La violazione del comma precedente costituisce aggravante
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▶ ART. 22
▶ Interesse personale
1. Il Consulente è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse personale che possa condizionare il corretto svolgimento dell’incarico.
2. L’obbligo di astensione grava sulla società e sull’associazione della quale fa parte come socio o amministratore il Consulente che abbia un interesse personale rilevante ai sensi del comma precedente.
3. Le funzioni di presidente di un collegio arbitrale non possono essere assunti dal Consulente che ha rapporti professionali con altri componenti del collegio ovvero con le parti, salvo espressa autorizzazione di tutti gli interessati.
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▶ ART. 23
▶ Accettazione dell’incarico
1. E’ opportuno che il Consulente promuova il conferimento dell’incarico professionale per iscritto onde precisare oggetto, natura, costi e compensi.
2. E’ opportuno che il Consulente che abbia ricevuto incarico verbale ne dia conferma scritta al cliente, così come ad ogni eventuale modifica dello stesso.
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▶ ART. 23
▶ Accettazione dell’incarico
3. Salvo casi di forza maggiore, il Consulente, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico, deve accertarsi con il cliente che la sostituzione sia stata tempestivamente resa nota ed entrare, senza indugio, in contatto con il collega medesimo per rendere effettivo il subentro.
4. Il Consulente, a qualsiasi titolo sostituito, deve prestare al collega subentrante la collaborazione a tal fine necessaria e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio del cliente.
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▶ ART. 24
▶ Incarico congiunto
1. Il Consulente che riceve un incarico congiunto con un collega deve stabilire con quest’ultimo rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei relativi compiti. In particolare essi:
a) devono tenersi reciprocamente informati circa le prestazioni eseguite e da svolgere. E’ opportuno che si consultino per concordare la condotta al fine della effettiva condivisione della strategia;
b) devono astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare il cliente nella
propria sfera esclusiva.
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▶ ART. 24
▶ Incarico congiunto
2. Il Consulente, al fine di evitare ogni responsabilità, è tenuto a informare l’Ordine della eventuale condotta professionalmente scorretta del collega ove la ritenga difforme dalle disposizioni del presente Xxxxxx.
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▶ ART. 25
▶ Compensi
1. Il Consulente determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b) della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha abrogato le disposizioni, legislative e regolamentari, che prevedono con riferimento alle attività libero professionali o intellettuali l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, e fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali. (Art. 2233 c.c. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, [sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene]. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione).
2. E’ opportuno che i preventivi siano resi per iscritto.
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▶ ART. 26
▶ Esecuzione dell’incarico
1. Il Consulente deve usare la diligenza e perizia richiesta dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto.
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▶ ART. 26
▶ Esecuzione dell’incarico
2. Egli deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali dell’incarico affidatogli. In particolare, è tenuto a:
▶ a) dare al cliente le informazioni necessarie ad assicurare la piena consapevolezza circa il tipo di prestazione richiesta;
▶ b) adoperarsi per la rettifica di errori, inesattezze od omissioni nelle proprie prestazioni, al cui onere è tenuto se sono a lui imputabili;
▶ c) rendere noto, nel corso dell’incarico, dei dati essenziali al cliente.
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▶ ART. 27
▶ Cessazione dell’incarico
1. Il Consulente non deve proseguire l’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionarne la condotta.
2. Il Consulente non deve proseguire l’incarico se la condotta o le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento.
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▶ ART. 27
▶ Cessazione dell’incarico
3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall’accordo stipulato, al determinarsi di una causa di cessazione dell’incarico il Consulente deve avvisare tempestivamente della stessa il cliente e interrompere il rapporto con un preavviso adeguato alle circostanze, mettendolo in ogni caso in condizione di non subire pregiudizio.
4. Il Consulente che non sia in grado di proseguire l’incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.
5. Il Consulente è tenuto a rinunciare all’incarico prima di agire giudizialmente verso il proprio cliente.
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▶ ART. 28
▶ Inadempimento
▶ 1. Costituisce aggravante il mancato o non corretto adempimento dell’incarico professionale che derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi del cliente.
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▶ ART. 28
▶ Inadempimento
2. Costituisce aggravante il mancato o non corretto adempimento dell’incarico professionale che derivi dalla inosservanza di quanto previsto all’art. 9.
▶ Art. 9 - Dovere di competenza
1. Il Consulente non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con la necessaria competenza o per i quali non sia in grado di assicurare un’organizzazione adeguata.
2. Il Consulente deve curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo il sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività (FCO)
3. E’ indice di osservanza del dovere di cui al secondo comma la preparazione curata in conformità a quanto previsto dall’apposito regolamento emanato dal Consiglio nazionale.
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▶ ART. 29
▶ Restituzione dei documenti
1. Il Consulente è tenuto a restituire senza indugio al cliente i documenti relativi all’incarico quando quest’ultimo ne faccia richiesta.
2. Copia dei documenti può essere trattenuta, anche senza il consenso scritto del cliente, solo quando ciò sia necessaria ai fini della liquidazione del compenso, e non oltre l’avvenuto saldo, ovvero quando sia necessario alla tutela della propria posizione.
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▶ ART. 30
▶ Richieste di pagamento
1. In costanza del rapporto professionale non formalizzato per iscritto, il Consulente può chiedere la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti commisurati alla quantità e complessità dell’incarico.
2. Il Consulente cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.
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▶ ART. 30
▶ Richieste di pagamento
3. La richiesta di compensi manifestatamene sproporzionati all’attività svolta, quando determina un pregiudizio economico al cliente, costituisce aggravante.
4. In caso di mancato pagamento, il Consulente non può chiedere un compenso maggiore di quello già indicato salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.
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OGGETTO DEL MANDATO
L’incarico professionale ha per oggetto le prestazioni di:
▶ consulenza, assistenza e adempimenti in materia di diritto del lavoro, di diritto e applicazioni della previdenza e assistenza sociale, di diritto sindacale, elaborazione prospetti di paga, compilazione del libro unico del lavoro, selezione del personale, denunce previdenziali ed assicurative ecc.;
ed in particolare:
▶ consulenza ed assistenza nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti di
lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo e categorie speciali;
▶ consulenza ed assistenza in merito all’estinzione del rapporto di lavoro: licenziamenti individuali singoli e plurimi;
▶ consulenza ed assistenza inerente l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto di
lavoro;
▶ consulenza ed assistenza nei procedimenti e sanzioni disciplinari;
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OGGETTO DEL MANDATO
inoltre, l’incarico professionale ha ad oggetto le seguenti prestazioni in materia
fiscale e tributaria:
▶ Tenuta delle scritture contabili (ordinaria, semplificata o libero professionista)
▶ assistenza in sede di contenzioso tributario presso le commissioni e gli uffici dell'amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. 31/12/1992 n.546;
▶ rilascio del visto di conformità ed asseverazione dei dati contabili delle aziende per cui abbia tenuto la contabilità – D.Lgs. 28/12/1998 n.490;
▶ verifica della sussistenza delle condizioni, in capo alle aziende, del rilascio
della concessione della agevolazione a sostegno della innovazione industriale
– L. 28/05/1997 n.140 e DM 27/03/1998 n.235.
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OGGETTO DEL MANDATO
inoltre, l’incarico professionale ha ad oggetto le seguenti prestazioni in materia fiscale e tributaria:
▶ attività di certificazione dei bilanci delle imprese, ai fini della presentazione dell’istanza di rateizzazione, per le aziende per cui abbia tenuto la contabilità, come prevista dalla Direttiva Equitalia n. Dsr/Nc/2008/012;
▶ certificazione dei costi sostenuti dalle aziende e consorzi di aziende per il
personale addetto alla ricerca e sviluppo – L. 30/12/2004 n.311 comma 347;
▶ rilascio dell’attestazione di effettività delle spese sostenute – L. 27/12/2006 n.296 comma 1091 come già previsto dalla L. 18/10/2001 n.383 art.4 comma 2;
▶ trasmissione delle dichiarazioni fiscali e tributarie (es. modello Unico, IRAP, Certificazione Unica, modello 770, dichiarazione polivalente, Black List, modelli Intra, ecc.)
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Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.
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In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
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COMPENSO
Le parti concordano che al Professionista, che – con la sottoscrizione del presente conferimento d’incarico – espressamente accetta il mandato, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del suddetto incarico, spetta:
€ …………..………. per l’attività di consulenza;
(precisare se si vuole suddividere il compenso per le singole attività di consulenza dettagliate nell’oggetto del contratto) per n. mensilità;
€ …………………... per l’elaborazione di ogni singolo prospetto di paga per n. …..…..
mensilità;
€…………………….. per servizi contabili per n mensilità;
€ ………………..…. per redazione dichiarazioni fiscali;
€ ………………...… per …………………………………………………………………………………
Il tutto oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute a causa della prestazione resa, Xxxxx previdenziale ENPACL (attualmente al 4%) e IVA.
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COMPENSO
Il compenso come sopra pattuito si intende riferito ad un complesso di attività professionali normalmente richieste.
Nell’eventualità di ulteriori voci di spesa i compensi professionali verranno adeguati sulla base di una nuova negoziazione, in ragione delle attività non comprese, non previste e non prevedibili tra le parti, ma necessitate ed effettivamente svolte.
L’indicato compenso è commisurato al grado di complessità dell’incarico e all’importanza dell’opera e, pertanto, ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l’incarico professionale conferito e liberamente determinato.
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COMPENSO
Il cliente dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell’incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili. Dichiara inoltre di essere stato edotto delle problematiche pertinenti l’incarico professionale conferito e s’impegna a rendere noto e a mettere a disposizione ogni documento utile allo svolgimento dell’incarico.
Il professionista potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti, sotto la sua responsabilità.
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MODALITÁ DI PAGAMENTO
Il pagamento del compenso come determinato nell’articolo precedente deve corrispondersi da parte del cliente, previo ricevimento del preavviso di parcella e/o della parcella da parte del professionista, secondo le seguenti modalità:
▶ Prevedere a titolo di corrispettivo iniziale almeno il 50% dell’intero compenso: una commissione iniziale pari a [inserire l’importo], di cui [inserire l’importo della prima rata] da corrispondere al momento della sottoscrizione del presente conferimento d’incarico;
▶ Se trattasi di una singola operazione: una commissione successiva pari a[inserire l’importo] da corrispondere in ciascuna delle seguenti date [specificare le date del pagamento rateale], oltre IVA e Cassa Previdenziale;
OPPURE
▶ se trattasi di una consulenza continuativa: una commissione mensile pari a [inserire l’importo], da corrispondere il [inserire la data] e al 30° giorno di ciascun mese fino a [risoluzione del Mandato][inserire la data], oltre IVA e Cassa Previdenziale Enpacl.
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MODALITÁ DI PAGAMENTO
▶ una commissione pari a [inserire l’importo], da corrispondere al momento della chiusura dell’operazione, oltre IVA e Cassa di Previdenza. In aggiunta al corrispettivo che precede, il professionista avrà diritto al rimborso delle spese sostenute in connessione allo svolgimento dei servizi (es, viaggio, telefono, etc.) dietro presentazione della documentazione giustificativa. Il rimborso avverrà su presentazione di preavviso di parcella/fattura da parte del professionista. Il cliente provvederà al rimborso entro [inserire il numero di giorni] dalla ricezione del/la predetto/a fattura/preavviso di parcella]
Resta espressamente inteso tra le parti che il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dal professionista costituiscono causa di risoluzione del presente mandato.
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DURATA E RECESSO
Il presente mandato professionale decorre dalla data di sottoscrizione di esso e si intende conferito per anni …..…., con rinnovo tacito alla scadenza e per un eguale periodo, rinunciando il cliente espressamente al beneficio del libero recesso così come previsto dall’art. 2237 c.c., poiché i compensi professionali come sopra determinati hanno tenuto conto del carattere duraturo del rapporto.
2237. Recesso.
Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.
Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.
Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.
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DURATA E RECESSO
Ciascuna delle due parti può escludere il rinnovo tacito comunicando all’altra parte la propria volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di mesi sei da computarsi a ritroso dalla scadenza naturale.
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Il mancato pagamento, nei termini pattuiti, costituisce giusta causa di scioglimento del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2237, 2° comma, c.c., ed autorizza, il professionista all’immediata rinuncia del mandato conferitogli con esonero da ogni responsabilità connessa e/o consequenziale a qualsivoglia pregiudizio arrecato al mandante – così come previsto dall’art. 2237, 3° comma, c.c..
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Fermo restando il maggior danno, qualora il mandante receda dal presente contratto senza l’osservanza delle modalità e dei termini di cui al presente articolo, dovrà corrispondere al professionista, a titolo di penale, una somma di denaro pari a tutti gli onorari dovuti fino all’ordinario termine di scadenza del contratto al momento del recesso, calcolati in base alla media aritmetica dei compensi corrisposti negli ultimi 6 mesi.
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OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA
Il Professionista, con la sottoscrizione per accettazione, si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.
Il professionista rispetterà il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni dei quali sia venuto a conoscenza in relazione all’espletamento dell’incarico.
Il Professionista indica di seguito i dati della propria polizza assicurativa
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
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D.P.R. 137/2012
▶ Art. 5.
▶ Obbligo di assicurazione
1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
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OBBLIGHI DEL MANDANTE
Il mandante ha l’obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo Studio del Professionista la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico garantendone fin d’ora la completezza, l’esattezza e l’autenticità.
La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del Professionista il quale declina sin da ora ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del mandante.
Il mandante ha l’obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione e modifica della realtà fattuale e giuridica che abbia inerenza al mandato conferito.
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FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie sull’interpretazione ed esecuzione del presente
contratto sarà competente in esclusiva il foro di Venezia.
NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rimando alle norme vigenti in materia, nonché all’ordinamento dei Consulenti del Lavoro.
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SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE VESSATORIE
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., le parti, con lo sottoscrizione
sotto apposta, accettano espressamente gli articoli:
2) compenso, in particolare dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell’incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili;
3) durata e recesso, in particolare clausola penale;
4) obblighi dei Professionisti;
5) obblighi del Mandante;
6) Foro competente;
7) norme di rinvio.
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1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti iscritti nell' Albo dei Consulenti del lavoro, applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente, le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.
2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, inclusa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. Il provvedimento di liquidazione indica in modo distinto l'ammontare del compenso dovuto al professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonché il totale onnicomprensivo di tali voci.
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3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.
4. Nel caso di incarico collegiale, il compenso è unico, ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi, anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.
5. Per gli incarichi non conclusi o che siano prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
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6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
7. In nessun caso le soglie numeriche indicate nel presente decreto e nelle tabelle allegate per la liquidazione del compenso, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, sono vincolanti per la liquidazione stessa.
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TIPOLOGIA DI ATTIVITA' SVOLTE DAL C.D.L.
a) amministrazione del personale (subordinato, autonomo e parasubordinato);
b) calcolo del costo del lavoro, determinazione e calcolo del trattamento di fine rapporto;
c) ammortizzatori sociali;
d) risoluzione rapporti;
e) dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali;
f) contenzioso fiscale, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-
tributarie;
g) contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale;
h) contrattualistica;
i) consulenze tecniche di parte;
j) altre prestazioni specifiche e compensi a tempo.
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PARAMETRI ATTI A DETERMINARE IL COMPENSO AL C.D.L.
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) impegno profuso e pregio dell'opera prestata, anche in considerazione del tempo impiegato.
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Il dumping è una strategia commerciale che consiste nel fissare prezzi diversi a consumatori diversi.
In generale, viene praticato un prezzo più basso per le esportazioni che per i beni venduti a livello domestico. Il prezzo d’esportazione considerato è quello fob (free on board) ed esclude quindi i costi di trasporto ed assicurazione.
Il dumping viene spesso considerato come una forma di concorrenza sleale e quindi una barriera al commercio internazionale.
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Si distinguono tre tipi di dumping:
▶ dumping predatorio
▶ dumping sporadico
▶ dumping persistente
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Il dumping predatorio consiste nella vendita di un bene temporaneamente sottocosto o a un prezzo più basso all’estero allo scopo di:
1. spingere i produttori esteri fuori dal mercato;
2. elevare i prezzi avvantaggiandosi del potere di monopolio all’estero così acquisito.
In questo caso, risultano danneggiati sia i consumatori che nel lungo periodo dovranno pagare prezzi dei beni più elevati, sia gli imprenditori che sono usciti fuori mercato.
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Dumping persistente: tendenza continua di un monopolista interno a massimizzare i profitti totali vendendo il bene a un prezzo maggiore:
▶ sul mercato interno (che è isolato dai costi di trasporto e dalle barriere commerciali);
▶ sul mercato internazionale (dove deve affrontare la concorrenza dei produttori esteri).
La discriminazione internazionale dei prezzi non porta danni ai consumatori dei Paesi che registrano prezzi più bassi.
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Dumping sporadico: è la vendita occasionale di un bene sottocosto o ad un prezzo più basso all’estero che all’interno, allo scopo di disfarsi di un’imprevista e temporanea eccedenza del bene senza dover ridurre i costi interni.
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Quale tipologia di dumping viene applicata dal Consulente del Lavoro che vuole fare concorrenza sleale ?
▶ dumping predatorio
▶ dumping sporadico
▶ dumping persistente
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Dumping predatorio:
arreca danni sia ai clienti che ai Colleghi Consulenti del Lavoro.
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Dumping predatorio e sporadico = effetto negativo sul collega CDL
Dumping persistente = potrebbe anche essere positivo.
Dumping non è quindi necessariamente sinonimo di svendita o vendita sottocosto perché anzi può costituire un metodo di massimizzazione dei profitti.
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Il dumping predatorio è largamente ritenuto una pratica scorretta, per cui devono essere intraprese delle azioni antidumping dal parte dei CPO che vengono a conoscenza di questa pratica sleale.
Il CPO ha l’obbligo di vigilanza sull’operato dei sui iscritti.
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Le misure antidumping si possono attuare attraverso un confronto delle tariffe applicate con quelle relative ai parametri D.M. 46/2013 o sulle tariffe medie applicate normalmente sul mercato.
Una verifica sui costi dello studio professionale quali ad es. composizione e costi del personale dipendente e dei collaboratori di studio, pagamento della cassa di previdenza, pagamento di imposte e tasse, eventuale decentramento degli adempimenti su strutture esterne non abilitate.
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▶ ART. 12
▶ Rapporti con altri professionisti
E’ fatto divieto al Consulente di accettare incarichi congiuntamente con soggetti non abilitati e di avvalersi, per l’esercizio di prestazioni riservate, di soggetti non abilitati ovvero di promuoverne o favorirne l’attività.
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▶ ART. 13
▶ Concorrenza sleale
La concorrenza deve svolgersi secondo i principi dell’ordinamento giuridico, così come integrati dalle norme del Codice Deontologico.
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▶ ART. 13
▶ Concorrenza sleale
Comportamenti da cui si evince una concorrenza sleale:
a) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l’attività di un professionista idonei a determinarne il discredito;
b) il compimento di atti preordinati, in via esclusiva, ad arrecare pregiudizio all’attività di altro professionista;
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▶ ART. 13
▶ Concorrenza sleale
Comportamenti da cui si evince una concorrenza sleale:
c) l’uso di segni distintivi dello studio idonei a produrre confusione con altro professionista;
d) la distrazione da parte del Consulente chiamato a sostituire temporaneamente nella gestione dello studio un collega sospeso o impossibilitato di clienti di quest’ultimo;
e) l’esercizio dell’attività con titolo professionale o formativo non conseguito;
Studio Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx - Adria (RO) 56
Ai sensi dell’art. 2 comma 5 d.l. 138/11 qualora siano state constatate quattro distinte violazioni dell’obbligo di emissione del documento certificativo dei corrispettivi compiuti in giorni deversi nell’arco di un quinquennio, è disposta la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione dall’albo professionale
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E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni
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