COMUNE DI BOMPENSIERE
COMUNE DI BOMPENSIERE
PROVINCIA DI CALTANISSETTA “”””””
APPALTO DI FORNITURA IN OPERA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON PALI AD ISOLA ALIMENTATI DA SISTEMA EOLICO FOTOVOLTAICO NEL COMUNE DI BOMPENSIERE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
INDICE
art. 1 Definizioni
art. 2 Oggetto dell’Appalto art. 3 Forma dell’Appalto art. 4 Documenti contrattuali
art. 5 Ammontare dell’Appalto art. 6 Condizioni dell’Appalto art. 7 Durata dell’appalto
art. 8 Verbale di consegna
art. 9 Servizi esclusi dall’Appalto art. 10 Variazioni ai servizi Appaltati
art. 11 Sede operativa dell’Assuntore art. 12 Penali per ritardi diversi
art. 13 Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti art. 14 Cauzioni e fidejussione
art. 15 Coperture Assicurative
art. 16 Danni per cause di forza maggiore art. 17 Oneri ed obblighi dell’Assuntore
art. 18 Normativa di sicurezza - Normativa Antinfortunistica e per la Salute
art. 19 Osservanza delle normative esterne relative all’igiene e all’ambiente di lavoro art. 20 Direzione per l’esecuzione del contratto
art. 21 Capo Commessa art. 22 Situazioni di pericolo
art. 23 Comunicazioni tra le parti art. 24 Verbalizzazioni
art. 25 Variazione degli interventi art. 26 Subappalti
art. 27 Esecuzione della fornitura art. 28 Conduzione dei cantieri
art. 29 Presa d’atto dei luoghi e delle circostanze art. 30 Anticipazione e Pagamenti
art. 31 Tracciabilità dei pagamenti art. 32 Interventi in economia
art. 33 Revisione prezzi art. 34 Cessione dei crediti
art. 35 Risoluzione del contratto
art. 36 Certificato finale di regolare esecuzione art. 37 Sospensioni e proroghe
art. 38 Arbitrato
art. 39 Proprietà degli elaborati - Riservatezza art. 40 Disposizioni finale
Art. 1 - Definizioni
Aggiudicatario: L’impresa con il più alto punteggio nella graduatoria di valutazione delle offerte a cui il committente aggiudicherà l’appalto.
Assuntore: Parte che assume l’obbligo di eseguire la fornitura. Esso può identificarsi anche con il capofila di una associazione temporanea di impresa. L’impresa, costituita nelle forme e con le modalità previste dalla legislazione vigente a livello nazionale e comunitario, alla quale si intende affidare l’Appalto e con cui l’Amministrazione Committente firmerà il contratto.
Autorità vigilante: La persona, o il gruppo di persone, che saranno incaricate dal committente di verificare, monitorare e vagliare l’attività dell’assuntore, ed alle quali l’assuntore stesso dovrà fornire ogni informazione o documentazione richiesta.
Capitolato speciale d’appalto: Raccolta delle clausole che definiscono gli oneri che le parti
devono assumersi nel corso dell’appalto.
Capo Commessa: Il rappresentante dell’Assuntore che dirigerà, in stretto coordinamento con la Direzione Tecnica, l’intero processo manutentivo, di cui si assumerà tutta la responsabilità tecnica e operativa. Rappresenta inoltre l’interfaccia principale del Committente.
Commissione di gara: La commissione giudicatrice nominata dal committente per l’esame delle offerte presentate al fine della loro ammissibilità, secondo quanto previsto dal Bando di Gara e la stesura della graduatoria finale in base al ribasso offerto.
Committente: L’Amministrazione Committente dell’Appalto, cioè il Comune di Bompensiere utilizzatrice del patrimonio impiantistico ed immobiliare su cui interverranno i servizi oggetto dell’Appalto.
Concorrente: Ciascuno dei soggetti selezionati, siano essi in forma singola che raggruppata, che hanno chiesto di presentare offerta per la gara
Contratto di Appalto: Il contratto che sarà stipulato fra il Committente e l’Assuntore per l’esecuzione della fornitura
Direttore per l’esecuzione del contratto: Il responsabile, o il gruppo di responsabili, per conto del Committente dell’Appalto, nonché la persona eventualmente delegata a sostituirlo, che opererà (o opereranno) in stretto coordinamento con il/i responsabile/i tecnico/i dell’Assuntore, identificato anche ai fini dell’Art. 119. Direzione dell'esecuzione del contratto del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ,Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Documentazione tecnica e amministrativa: Documenti nel quale il committente descrive:
• i beni oggetto della fornitura;
• la modalità di realizzazione degli interventi;
• le caratteristiche tecniche della fornitura;
• i modi per verificare il soddisfacimento di quanto fornito in esecuzione dell’appalto;
• le quantità e qualità dei beni oggetto della fornitura;
• l’ubicazione della fornitura;
detti documenti sono specificatamente tutti quelli di seguito elencati:
TAV. A – RELAZIONE TECNICA ESECUTIVA – QUADRO ECONOMICO E SCHEMA DELLE COMPETENZE TECNICHE
TAV. B - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
TAV. C - ELENCO PREZZI
TAV. D - ANALISI PREZZI
TAV. E - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
TAV. F - STIMA INCIDENZA SICUREZZA
TAV. G - STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA
TAV. H - PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA TAV. I - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO TAV. L - ANALISI RISCHI
TAV. M – CRONOPROGRAMMA
TAV. N - SCHEMA DI CONTRATTO
TAV. 1 – PLANIMETRIA GENERALE 1:10.000 – PLANIMETRIE TRATTE DA ILLUMINARE SCALA 1:2.000 TAV. 2 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO TAV. 3 – STRALCIO TRATTA STRADALE E PROFILO DETTAGLI COSTRUTTIVI PALO DI ILLUMINAZIONE
Responsabile del procedimento: Il responsabile individuato ai sensi dell’Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ,Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Ribasso d’Asta: Per “ribasso d’asta” si intende il ribasso espresso in percentuale, offerto dall’Assuntore ed accettato dal Committente con l’atto di aggiudicazione.
Servizio: Un insieme di funzioni offerte ad un utilizzatore da un’organizzazione
Art. 2 – Oggetto dell’appalto
L’appalto consiste nell’affidamento della fornitura e posa in opera di illuminazione pubblica con pali ad isola alimentati da sistema eolico e fotovoltaico compreso opere accessorie. La fornitura sarà eseguita con le modalità dettate dal presente Capitolato Speciale di Appalto, oltre che dalla Documentazione tecnico amministrativa citata prima.
Inquadramento territoriale e ambientale e descrizione delle aree
Il sito individuato per la realizzazione dell’intervento e ubicato nella Regione Sicilia, in provincia di Caltanissetta, nel Comune di Bompensiere nelle periferiche prive di pubblica illuminazione.
Le aree prescelte sono tutte di proprieta comunale e non rientrano ne fra le aree vietate alle nuove installazioni fotovoltaiche-eoliche identificate dalle linee guida regionali, ne fra le aree soggette a vincoli
ambientali e paesaggistiche.
Criteri progettuali e interventi proposti
La scelta progettuale e stata concepita nel rispetto di criteri ambientali, tecnici ed economici, tra cui si riportano:
- nessun interessamento di zone sensibili
- rispetto delle linee guida regionali
- utilizzo di viabilita esistente
- ottimizzazione dell’inserimento paesistico dell’impianto
- rispetto dell’orografia della zona
- massimizzazione dello sfruttamento fotovoltaico ed eolico dell’area Descrizione generale
L’impianto di illuminazione sara composto da n°278 di pali di illuminazione del tipo fotovoltaico/eolico. Il posizionamento di detti pali e stato attuato tenendo conto sia dello studio anemologico della zona che della posizione ottimale dei singoli pannelli fotovoltaici. Gli interventi proposti per il progetto saranno del tipo:
-taglio pavimentazione stradale per realizzazione plinto di fondazione
-scavo a sezione di m3 (0.8x0.8x1) per plinto di fondazione palo di illuminazione;
-realizzazione plinto di fondazione per palo di illuminazione in cls armato;
-realizzazione delle armature del plinto di cui sopra e successiva collocazione di n° 4 tirafondi con piastra forata di base in acciaio inox spessore cm 1;
caratteristiche tecniche:
– n° 2 Pannelli fotovoltaici (PFV), garantiti per un rendimento superiore all’80% per i primi 10 anni, sono in silicio monocristallino da 60W cadauno
– Aerogeneratore con mini pala eolica fissa
– Il regolatore di carica batterie (RCB) ha le funzioni di:
• Controllo dello stato di carica delle batterie;
• protezione dalla scarica delle batterie;
• Interruttore crepuscolare;
• accumulatore
• inverter;
– I componenti elettronici sono trattati per evitare problemi con l’umidita;
– I kit supporto batterie sono in ferro zincato e verniciati per esterni e verranno collocati in modo speculare sotto i pannelli fotovoltaici;
– Il kit profilo e composto da un set di staffe, viti e di profili della giusta lunghezza necessari per il fissaggio dei pannelli fotovoltaici al supporto;
- Struttura interna della lampada: lampada a LED importato e lampada a sodio a bassa pressione DC
-Massima energia ottica della lampada: LED 70W
-Tipo di lampada: luminaria isolata
-Specifiche dei componenti fotovoltaici solari: Silicio monocristallino 100W ( fonte di energia standard)
-Durata dei componenti fotovoltaico solari: 10 anni
-Tipo di batteria secondaria: batteria a gel auto conservante
-Capacità della batteria: 1152 Wh
-Durata di conservazione della batteria: 3/4 anni
-Distribuzione della fonte luminosa: Illuminazione centrale
-Raggio visivo: 15 m x 28m
-Azione continuata di illuminazione dei pali sotto la pioggia: 6 giorni
-Operatività: 10 ore ( dalle 19.00 alle 24.00 energia piena, dalle 12.00 AM alle 5.00 AM energia minima)
Tutti i modelli dei lampioni sono dimensionati per avere un’autonomia di 3 giorni in caso di maltempo; successivamente l’autonomia diminuirà in modo graduale. La condizione normale di autonomia riprenderà quando la presenza del sole e/o del vento potrà ricaricare completamente le batterie.
I raggi solari, tramite i moduli fotovoltaici o il vento per il tramite dei generatori eolici, producono l’energia elettrica necessaria al funzionamento del lampione. L’energia elettrica prodotta da dette fonti rinnovabili è accumulata nelle batterie che a loro volta alimentano le lampade durante le ore notturne o in caso di giornate particolarmente buie.
Tutto il sistema è gestito da una centralina elettronica a microprocessore; la centralina massimizza costantemente le efficienze di tutti i componenti ed è dotata di programmi diagnostici per gestire eventuali anomalie del sistema.
I lampioni fotovoltaici-eolici non presentano nessun rischio di folgorazioni elettriche, poiché la tensione operativa dei componenti è molto bassa(12V).
Facendo seguito alla Direttiva d’indirizzo n°42443 del 15/06/2012 del Dipartimento Regionale dell’Energia della Regione Sicilia, il presente documento ha lo scopo di illustrare i necessari confronti e riferimenti di efficienza energetica tra l’impianto eolico- fotovoltaico ed un analogo impianto di tipo ordinario, di pari capacità illuminante, connesso alla rete e dotato di corpi illuminanti con lampade sap.
In particolare il progetto prevede la fornitura e la collocazione di pali di illuminazione stradale posti in “isola” mediante lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili di tipo integrato solare ed eolico con lampade a led a bassissimo consumo(70W).
Le indicazioni del presente Capitolato, unitamente agli altri allegati progettuali, forniscono la consistenza qualitativa, quantitativa e le caratteristiche di esecuzione della fornitura. controllo periodico degli impianti di sollevamento delle acque nere di pertinenza di I.A.S. con cadenza settimanale e comunque ogni qual volta che si presenta la necessità segnalata dall’Autorità Vigilante. Eventuali anomalie verranno segnalate tempestivamente.
Art. 3 - Forma dell’Appalto
Il Committente ritiene che il miglior strumento per raggiungere gli obiettivi posti dal committente sia un Appalto di Fornitura secondo la disciplina del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) nonché D.P.R. 207 del 5/10/2010 di attuazione del predetto decreto legislativo.
Quindi l’Appalto di un servizio inquadrabile giuridicamente come un contratto fornitura di beni.
Il Capitolato è stato elaborato sulla base delle concrete esigenze funzionali del Committente che utilizza, a diverso titolo, il patrimonio su cui saranno eseguite le forniture in Appalto.
A tal fine il presente appalto viene espressamente accettato dall’Assuntore come un contratto di appalto di fornitura rientranti nel Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006).
Per la disciplina sostanziale del rapporto si rinvia espressamente alle norme nazionali e Regionali in materia che regolano i rapporti contrattuali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, da intendersi richiamate ed applicabili, salvo che non sia diversamente previsto, esplicitamente o implicitamente, dai principi o dalle pattuizioni inserite nel rapporto contrattuale, così come esso risulterà definitivamente in sede di stipula del Contratto di Appalto.
Art.4 - Documenti contrattuali
L’appalto si fonda sui documenti e atti prodotti dal Committente ed Assuntore che costituiscono la documentazione contrattuale, costituita in ordine crescente di importanza da:
• Capitolato Speciale di Appalto;
• Documentazione tecnico amministrativa
• Offerta dell’Assuntore;
• Bando di gara e relative richieste e/o dichiarazioni di qualificazione;
• Contratto di Appalto e suoi allegati, che prevale su ogni altro documento.
Nel caso di controversie sull’esatta interpretazione dei testi s’intende che sono a carico del Committente solo gli oneri e gli obblighi esplicitamente espressi a suo carico, intendendosi tutti gli altri a carico dell’Assuntore.
Art. 5 - Ammontare dell’Appalto
L’ammontare dell’appalto presuntivamente indicato nel Bando di Gara sarà determinato in forma definitiva nel Contratto di Appalto con l’Assuntore.
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) €. 1.631.125,44 (euro unmilioneseicentotrentunomilacentoventicinque/44) + IVA importo a misura della fornitura
soggetta a ribasso: €. 1.526.525,99 (euro unmilionecinquecentoventiseimilacinquecentoventicinque/99). Tale importo potrà subire variazioni, in più o in meno, nei limiti degli art. 1660 e 1661 del C.C. senza che l’Assuntore possa nulla pretendere.
L’importo contrattuale risulterà dalla applicazione dei prezzi unitari, indicati per il servizio nella Documentazione tecnico amministrativa, previamente ridotti del ribasso d’asta offerto.
La percentuale di ribasso indicata in sede di offerta, secondo l’articolazione prevista dal Capitolato, sarà applicata anche agli eventuali nuovi prezzi che saranno concordati nel corso del contratto.
Art.6 – Condizioni di appalto
L’aggiudicazione dell’Appalto sarà formalizzata dal Committente con lettera raccomandata all’impresa aggiudicataria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, e a condizione che l’Assuntore predisponga i documenti e le strumentazioni richieste in sede di gara:
• sede operativa;
• cauzione;
• assicurazione;
• nomina del capo commessa e dei responsabili degli adempimenti ex Legge n.123 del 3 Agosto 2007 e del Regolamento di attuazione DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ;
• ogni altra incombenza obbligatoria in materia di legislazione sul lavoro.
La consegna formale delle aree avverrà con il verbale di consegna, con le modalità che verranno indicate in fase di stipula del Contratto di Appalto e comunque entro 90 giorni dall’avvenuta aggiudicazione dell’Appalto.
Nell’accettare l’esecuzione della fornitura di cui all’oggetto del presente capitolato l’Appaltatore dichiara:
a) di avere preso conoscenza della fornitura da eseguire, di avere visionato le aree e di averne accertato le condizioni di accesso;
b) di avere accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare,in correlazione anche ai tempi previsti ed alle esigenze necessarie la corretta esecuzione dell’appalto;
c) di avere valutato, nell’offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli, dei trasporti e dei servizi;
d) di essere perfettamente edotto delle condizioni di fornitura;
e) di avere tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni di sicurezza, di condizioni di lavoro di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve eseguirsi la gestione;
f) di avere tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, di tutte le norme generali e particolari che regolano la esecuzione della fornitura che trattasi, di tutte le condizioni locali e generali che si riferiscono all’opera e di tutte le modalità che regolano la esecuzione del servizio con riferimento alla normativa nazionale e regionale in merito e degli obblighi relativi.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire durante la esecuzione dell’appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate
dal Codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisione.
Con l’accettazione del servizio l’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere alla esecuzione della stessa.
Art. 7 - Durata dell’Appalto
La durata del contratto è fissata mesi tre, a decorrere dal verbale di cui al successivo art.9. Il Committente si riserva ampia ed insindacabile facoltà di rescindere in qualsiasi momento il contratto, qualora l’Assuntore si renda inadempiente agli obblighi contrattuali tutti, è ciò senza necessità di previsione di termine, di costituzione di mora, né di altro qualsiasi atto. La rescissione sarà intimata all’Assuntore per lettera di ufficio raccomandata. In seguito alla rescissione intimata si procederà immediatamente alla constatazione delle forniture che comunque fossero state eseguite dall’Assuntore fino al momento della rescissione, e previa ritenuta dei crediti per penali e risarcimento danni, si darà luogo al pagamento del loro ammontare.
L’Assuntore stesso sarà però tenuto al risarcimento dei danni derivanti al Committente per l’anticipata risoluzione del contratto per suo fatto e colpa.
Il Committente si riserva la possibilità di revisionare le clausole del contratto e dei capitolati in funzione delle proprie mutate esigenze solo con emendamenti sottoscritti da entrambi le parti.
Al termine del periodo di cui al presente appalto sarà effettuata una verifica completa degli impianti ed immobili di tutte la apparecchiature ed impianti onde permetterne la constatazione della piena efficienza e del perfetto funzionamento.
Qualora il Committente non riscontrasse la piena efficienza degli impianti ed immobili affidati, richiederà, per iscritto, l’immediato ripristino all’Assuntore.
Le spese di ripristino saranno totalmente a carico dell’Assuntore anche con riserva di risarcimento per eventuali maggiori danni.
Art. 8 - Verbale di consegna
Il Direttore per l’esecuzione del contratto e il Capo Commessa provvederanno, su convocazione del Responsabile del Procedimento o suo delegato, a redigere un verbale di consegna con allegata la documentazione disponibile per ogni singolo immobile ed impianto.
La fornitura e le responsabilità contrattuali decorreranno dalla firma dei verbali di consegna ed avranno termine alla scadenza del contratto. Con la firma del verbale di consegna l’Assuntore assume comunque l’impegno di fornire tutte le prestazioni e le attività descritte nella Documentazione tecnico amministrativa e nel capitolato speciale di appalto e nell’offerta senza che possa trovare giustificazione alcuna per la mancata o incompleta documentazione o per qualsiasi altro motivo.
In ogni caso qualora vi fossero interpretazioni diverse tra Direttore per l’esecuzione del contratto e Capo Commessa resta inteso e confermato che l’Assuntore ha l’obbligo di mantenere lo standard di funzionalità del bene nello stato in cui si trova, garantendo sempre e comunque le prestazioni minime dettate per tutti gli impianti ed immobili dal capitolato tecnico di appalto e dall’offerta dell’Assuntore in sede di gara.
Art.9 - Servizi esclusi dall’Appalto
Nei servizi individuati dal presente capitolato sono comprese tutte le prestazioni di ordine tecnico e specialistiche di alta qualità professionale regolamentate dagli ordini professionali (geometri, ingegneri, architetti, periti tecnici, ecc...) necessarie a sostenere e coadiuvare il corretto e puntuale svolgimento dei servizi adesso affidati.
In ogni caso il personale utilizzato dovrà avere il gradimento del committente.
Le forniture oggetto del presente appalto comprendono anche gli interventi conseguenti all’incuria degli utenti, compreso piccoli danneggiamenti dolosi (vandalismo), ma non quelli dovuti ad eventi eccezionali e non prevedibili.
Art.10 - Variazioni ai servizi Appaltati
La presentazione dell’offerta costituisce pertanto impegno al soddisfacimento di tutti (nessuno escluso) gli obblighi scaturenti dal contenuto della Documentazione tecnico amministrativa allegata, dal Capitolato speciale di appalto e dal bando di gara.
In fase esecutiva l’Assuntore non potrà portare nessuna modifica alle opere, agli impianti e a nessun altro elemento caratteristico o sussidiario dell’impianto se non in casi di comprovata necessità e previa autorizzazione scritta del Sovrintendente alla gestione ed approvazione del Committente secondo le specifiche attribuzioni e secondo le norme del vigente regolamento sui LL.PP.
Il detto consenso ed autorizzazione, comunque, non annulla né limita la responsabilità dell’Appaltatore, né lo esonera da alcuni degli obblighi e garanzie contrattuali.
Nel caso di danni di forza maggiore, ovvero di varianti sostanziali che venissero richieste dall’Amministrazione, verranno applicati i prezzi che risulteranno dal verbale di concorda mento di nuovi prezzi che sarà all’uopo redatto.
Art. 11 – Sede operativa dell’Assuntore
È fatto obbligo all’Assuntore di costituire una sede operativa, per le finalità del presente appalto, nell’ambito del territorio del Comune di Bompensiere.
È fatto obbligo all’Assuntore, ogni qual volta il Direttore per l’esecuzione del contratto o suo delegato lo ritenga necessario, recarsi di persona, od inviare persona dotata di adeguata rappresentatività e gradita al Committente, presso gli uffici del Committente, nell’orario stabilito, per ricevere ordini e comunicazioni relative all’appalto.
In caso di urgenza vi si dovrà recare non appena ricevuta la convocazione.
L’Assuntore che personalmente non segua le prestazioni della fornitura o che sia impedito, anche temporaneamente, alla firma degli atti scaturenti dal contratto, è tenuto a delegare, un suo legale rappresentante.
La delega dovrà pervenire al Committente a mezzo lettera raccomandata.
È fatto obbligo all’Assuntore di indicare il recapito postale e di precisare le modalità con le quali desidera che siano effettuati i pagamenti, indicando le persone eventualmente delegate alla riscossione delle somme dovute.
La cessazione o la decadenza dell’incarico delle persone eventualmente delegate, qualunque ne sia la causa, deve essere tempestivamente notificata al Committente. In difetto di tale notizia, il Committente non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eventualmente eseguiti a persona non più autorizzata a riscuotere.
Tutte le comunicazioni e intimazioni relative all’appalto dovranno essere fatte direttamente al domicilio eletto. Le intimazioni degli atti giudiziari si eseguono con Ufficiale Giudiziario; le altre notificazioni possono eseguirsi in tutte le forme previste dalla legislazione vigente. Art. 12 - Penali per ritardi diversi
Qualora il Committente accertasse l’inidoneità di una qualunque attività svolta dall’Assuntore, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi previsti, potrà richiedere all’Assuntore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio.
Qualora l’Assuntore non provvedesse entro il termine stabilito ad eliminare le deficienze rilevate, sarà in facoltà del Committente applicare le penali.
L’applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente per i pagamenti trimestrali.
L’applicazione della penale non solleva l’Assuntore dalle responsabilità civili e penali che l’Assuntore si è assunto con la stipulazione del Contratto di Appalto e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Assuntore.
L’applicazione delle penali non pregiudicherà per nulla il diritto che si riserva il Committente di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, o procedere all’esecuzione di tutte le fornitura, o di parte di esse, d’ufficio e a tutto carico dell’Assuntore, quando questi, per negligenza grave o per irregolarità, ritardasse l’esecuzione degli stessi o li conducesse in modo da non assicurare la loro ultimazione nel termine prefissato oppure compromettesse il funzionamento dei servizi pubblici del Committente.
Penalità da applicarsi
Ultimazione fornitura
La ritardata ultimazione della fornitura per i quali è stato fissato un tempo utile di esecuzione darà luogo all’applicazione di una penale forfetaria di € 2.000,00 incrementata di una penale giornaliera valutata secondo la seguente formula: penalità giornaliera pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.
Ove il ritardo ecceda i gg. 10 il Committente ha facoltà di provvedere con altre modalità addebitando all’Assuntore i relativi costi che saranno recuperati in sede di pagamento del primo acconto utile.
Art. 13 - Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti
L’Assuntore dovrà eseguire le forniture e le prestazioni contrattualmente affidate nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:
• gestione dei servizi affidati;
• esecuzione di opere per lo Stato;
• sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
• assunzioni obbligatorie e patti sindacali;
• circolazione stradale, tutela e conservazione del suolo pubblico;
• prevenzione della criminalità mafiosa;
• sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo;
• progettazioni ed esecuzione di opere in muratura, ferro e cemento armato;
• collaudi e certificazioni delle opere eseguite;
• autorizzazioni igienico-sanitarie;
• prevenzione incendi;
L’Assuntore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona di appartenenza dei beni.
È altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
Per tutto quanto non specificamente previsto dal Capitolato d’Oneri e dal Capitolato Tecnico di appalto si farà riferimento al D.P.R. 207/2010.
Art. 14 - Cauzioni e fidejussione
L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria definitiva del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria di cui al comma che precede è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Nel caso in cui si proceda ad estensione del contratto, quest’ultima è subordinata alla ricostituzione della garanzia fideiussoria definitiva per importo e modalità come indicato al capoverso 1 e 2 del presente articolo.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Art. 15- Coperture Assicurative
Nessun compenso è dovuto all’Assuntore per i danni diretti o indiretti che possano subire per cause di forza maggiore - intesa questa nel senso più lato - le opere, gli apprestamenti, le forniture, nei quali incorrano terzi, loro cose o animali, in occasione o per cause dei lavori, intendendosi che egli abbia tenuto conto dei conseguenti oneri all’atto della presentazione dell’offerta.
L’Assuntore dovrà infatti contrarre con Compagnie Assicurative di cui all’art. 1 lett. c legge 10 giugno 1982 n. 348, una polizza assicurativa contro tutti i rischi per un massimale pari ad €.500.000,00 euro dell’importo dei servizi affidati e la cui durata e piena validità si estenderanno sino al termine del periodo contrattuale.
Restano a carico dell’Assuntore, oltre agli eventuali scoperti e franchigie di polizza, altresì ed in particolare quelli inerenti a macchine, automezzi, macchinari ed attrezzature di cantiere e quelli di responsabilità civile verso i propri dipendenti, per i quali ultimi l’Assuntore ha l’obbligo di stipulare un’adeguata polizza.
Tale ultima polizza dovrà essere contratta con massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’Assuntore.
Nel caso che l’aggiudicatario dei servizi di cui al presente Capitolato sia un raggruppamento di imprese le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.
L’Assuntore deve produrre le polizze delle assicurazioni prima dell’inizio della fornitura. L’Assuntore si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.
Qualora l’Assuntore non ottemperi alle disposizioni del presente articolo, il Committente si riserva il diritto di contrarre e di tenere in validità le suddette assicurazioni prelevando i relativi importi dalle somme a qualunque titolo dovute all’Assuntore.
Art. 16 - Danni per cause di forza maggiore
Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a forza maggiore.
Con l’espressione “forza maggiore” si fa riferimento a titolo indicativo, a guerre,insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento che sfugga alla volontà delle parti e che sia imprevedibile anche mediante l’uso della necessaria diligenza.
Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l’esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all’altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
La parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell’evento impeditivo.
Tuttavia, qualora la forza maggiore duri più di 60 giorni continuativamente, ciascuna parte, con preavviso di 30 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 17 - Oneri ed obblighi dell’Assuntore
Sono in ogni caso a carico dell’Assuntore i seguenti oneri ed obblighi relativi.
Predisposizione e tenuta del luogo di intervento
L’Assuntore dovrà provvedere alla sua formazione, sistemando adeguatamente gli spazi, interni ed esterni, consegnatigli, ed alla loro attrezzatura con apparecchiature, macchinari ed impianti idonei ad assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell’intervento.
Il cantiere dovrà esser segnalato, eventualmente recintato, e illuminato nei modi prescritti dai regolamenti comunali, di igiene e di polizia urbana, dovrà essere curata la pulizia e la regolare manutenzione.
Sono a carico dell’Assuntore tutte le pratiche per l’ottenimento dei permessi, occupazioni temporanee e per allacciamenti provvisori a pubblici servizi con il relativo pagamento di contributi, tasse, canoni, consumi ed indennità.
Gli accessi, le strade interne, gli eventuali trabattelli, ponticelli, ponteggi, scale, scalette ed ogni altra opera provvisionale saranno realizzati a cura e a carico dell’Assuntore, che dovrà costantemente mantenerli in perfetta efficienza, curandone la pulizia, lo smaltimento delle acque piovane, lo sgombero di ogni altro materiale, nonché la regolare manutenzione.
Ogni onere per presentazione e custodia di campioni, tracciamenti e picchettamenti, verifiche e misurazioni è a carico dell’Assuntore, il quale è tenuto a fornire anche tutto il personale necessario, con le adeguate attrezzature e strumentazioni, a semplice richiesta del Direttore per l’esecuzione del contratto o suo delegato.
All’esterno del cantiere sarà apposto il prescritto cartello indicatore, del quale il Direttore per l’esecuzione del contratto o suo delegato preciserà caratteristiche, dimensioni e posizionamento.
Sono a carico dell’Assuntore lo spostamento e il ripristino delle linee elettriche e telefoniche interessate dai lavori, nonché lo spostamento di canalizzazioni di ogni tipo.
Il mantenimento della circolazione interna e della viabilità esterna all’immobile dovrà sempre essere garantita nel pieno rispetto del Codice della Strada.
Sono altresì a suo carico tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione delle attività fuori dal normale orario di lavoro.
Particolare attenzione e tutti i necessari accorgimenti debbono essere adottati dall’Assuntore per garantire la pubblica incolumità, nonché arrecare il minore danno e disagio dovuti alle polveri agli odori molesti e ai rumori emessi durante i lavori.
Debbono essere adottati tutti i provvedimenti necessari affinché - nel caso in cui sia disposta la sospensione dell’attività da parte del Direttore per l’esecuzione del contratto per una causa qualsiasi - siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere delle forniture già eseguite, restando a carico esclusivo dell’Assuntore e non considerati come dovuti a causa di forza maggiore i danni che possano derivare da inadempienza alla presente clausola; la conservazione dei materiali e delle opere giacenti in cantiere.
Sono a carico dell’Assuntore:
• l’esecuzione, entro 30 giorni dalla data della richiesta, presso il Laboratorio Ufficiale che sarà indicato dal Direttore per l’esecuzione del contratto del Committente, di tutte le prove e saggi, che potranno essere ordinati sui materiali impiegati e da impiegarsi per l’accertamento dei requisiti prescritti per la loro accettazione;
• la fornitura, per le operazioni di collaudo, di personale, attrezzature e strumenti per l’esecuzione di:
– rilievi;
– determinazione di quote;
– misurazione e tracciamenti.
– Prove elettriche ed elettroniche;
L’Assuntore dovrà fornire idonea documentazione fotografica che riassuma le varie fasi di lavoro svolte, detta documentazione sarà fornita su supporto informatico CD-DVD. L’Assuntore assume, con la presentazione dell’offerta e l’aggiudicazione dell’appalto, la piena responsabilità tecnica della fornitura, restando l’unico responsabile nei confronti del Committente.
Incombe quindi sull’Assuntore l’onere di provvedere a sue cure e spese alla progettazione costruttiva e di cantiere (degli interventi più consistenti), secondo il dettaglio che sarà richiesto dal Direttore per l’esecuzione del contratto, o suo delegato, e che risulterà comunque necessario per l’esecuzione degli interventi a regola d’arte e perfettamente funzionali.
Nella redazione della progettazione di cui sopra l’Assuntore dovrà uniformarsi a quanto previsto in materia dalla normativa vigente.
In particolare l’Assuntore dovrà, a mero titolo esemplificativo tra l’altro procedere:
• alla progettazione relativa agli impianti, nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 328/06, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi etc. che al riguardo fossero prescritti;
• alla progettazione delle strutture resistenti, con gli oneri di cui sopra, fermo restando che l’approvazione del progetto da parte del Direttore per l’esecuzione del contratto o suo delegato non solleva l’Assuntore dalle prove di carico e dalle verifiche delle varie strutture (solai, scale, etc.) che fossero ordinate dal Direttore per l’esecuzione del contratto o suo delegato;
• alle prove di efficienza sugli impianti elettrici;
• all’apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l’esecuzione di tali prove e verifiche;
• È altresì a carico dell’Assuntore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo del Contratto d’Appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere, di propria iniziativa o su richiesta del Direttore per l’esecuzione del contratto o suo delegato, alla preventiva campionatura di componenti, materiali, impianti e accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione, ai fini dell’approvazione, prima dell’inizio della fornitura.
Custodia e mantenimento delle opere
Tutte le fornitura oggetto del presente appalto dovranno essere mantenuti in perfetto ordine e dovrà esserne curata la pulizia periodica durante l’esecuzione degli interventi ed in particolare dopo la loro ultimazione fino alla loro consegna al Committente.
Personale
L’Assuntore provvederà direttamente o con subappaltatori, con le procedure dovute, all’esecuzione delle forniture utilizzando personale altamente qualificato e con mezzi adeguati, sia per numero che per qualità, ed in maniera tale da assicurare la loro realizzazione a perfetta regola d’arte ed entro i tempi fissati e nel pieno rispetto del programma di esecuzione.
In ogni caso il personale che non ricevesse il gradimento da parte del Committente, o a cui lo stesso fosse revocato, non potrà essere impiegato per l’esecuzione del contratto.
L’Assuntore, deve procedere alla nomina di un proprio Direttore di provata ed adeguata capacità al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti. Tale nominativo dovrà essere preventivamente comunicato al Direttore per l’esecuzione del contratto del Committente.
L’Assuntore sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dei servizi, e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell’appalto, adeguandosi prontamente ad ogni disposizione impartita dal Direttore per l’esecuzione del contratto o suo delegato, quest’ultimo avrà piena facoltà di ottenere l’immediato allontanamento del Capo Commessa e di qualsiasi altro addetto senza l’obbligo di fornire motivazione.
L’Assuntore risponde direttamente dell’operato di tutti i dipendenti - propri o di eventuali subappaltatori autorizzati - nei confronti sia del Committente che di terzi.
L’Assuntore è obbligato ad osservare ed a far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso dell’appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria.
L’Assuntore è obbligato ad applicare ed a fare applicare integralmente, per i dipendenti occupati nella realizzazione dei servizi appaltati nessuno escluso, tutte le disposizioni contenute nel C.C.N.L. e nel C.C.I.P., e per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi.
I suddetti obblighi vincolano l’Assuntore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Committente o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Committente medesima comunica all’Assuntore e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procede a una trattenuta del 10% sui pagamenti destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’Assuntore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’Assuntore non può opporre eccezioni al Committente né ha diritto a interessi corrispettivi, né a risarcimento di danni per tale titolo.
Le suddette norme si applicano anche alle eventuali imprese subappaltatrici: garante responsabile dell’applicazione delle disposizioni sarà l’Assuntore.
Per tutta la durata dell’appalto l’Assuntore provvederà a che un suo rappresentante - che può essere anche il medesimo direttore di Commessa - munito di regolare procura anche per il ricevimento, valido a tutti gli effetti, anche legali, degli ordini scritti da parte del Committente sia giornalmente e costantemente reperibile.
Eventuali disservizi derivanti dall’irreperibilità, anche se temporanea, dei delegati dell’Assuntore o al loro ritardo nel disporre o far eseguire gli interventi, costituiscono senz’altro causa di immediata rescissione del contratto.
Il mandato deve essere depositato presso il Committente, il quale giudicherà insindacabilmente sulla regolarità dei documenti prodotti e sull’idoneità del rappresentante. Nel caso in cui l’Assuntore risulti un’Associazione Temporanea di Imprese, tale rappresentante, dovrà essere unico per tutte le Società raggruppate, dovrà avere le deleghe ed i poteri per firmare gli atti contabili e quant’altro necessario per la gestione dei servizi.
Il Committente ha il diritto di esigere dall’Assuntore il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza bisogno di allegare alcuno speciale motivo e senza che per ciò debba accordare indennità di sorta all’Assuntore o al suo rappresentante.
Il Committente ha il diritto di esercitare ogni e qualsiasi controllo sui servizi, con le modalità che riterrà più opportune ed ha il diritto di ricevere sollecitamente dall’Assuntore tutte le informazioni che riterrà opportuno richiedere.
Tale controllo non solleverà comunque l’Assuntore dalla piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta esecuzione della fornitura, responsabilità che ricade unicamente sull’Assuntore.
Il Committente è espressamente dichiarato estraneo da ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle prestazioni (lavori, forniture, danni, etc.).
Ulteriori oneri a carico dell’Assuntore
Art. 18 - Normativa di sicurezza - Normativa Antinfortunistica e per la Salute L’Assuntore è tenuto a curare affinché nell’esecuzione di tutti i servizi siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.
L’Assuntore rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed è rigorosamente tenuto a rispettare e far rispettare da tutto il personale - proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati.
L’Assuntore assumerà altresì a proprio carico tutte le spese o i danni conseguenti alla mancata esecuzione delle opere previste in capitolato che dovessero dar luogo a contestazioni di violazioni di norme, ivi comprese le spese derivanti da eventuali oblazioni conseguenti alle violazioni contestate.
Di qualsiasi infortunio verificatosi nell’espletamento dei servizi dovrà essere data immediata comunicazione al Direttore per l’esecuzione del contratto del Committente
Art. 19 - Osservanza delle normative esterne relative all’igiene e all’ambiente di lavoro
L’Assuntore dovrà adottare, nell’esecuzione della fornitura, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità e la vita degli operai e dei terzi, ad evitare
danni di ogni specie alle persone, alle cose e alle costruzioni, del Committente e non, sollevando nella forma più ampia da ogni responsabilità del Committente ed il suo personale preposto alla direzione, sorveglianza e controllo dei lavori.
A tal scopo é fatto obbligo all’Assuntore di nominare un Responsabile idoneo e qualificato, che attui le misure di sicurezza, renda edotti i lavoratori dai rischi cui sono esposti, disponga ed esiga, che i singoli lavoratori osservino le norme di legge con particolare riferimento alla legge n.123 del 3 Agosto 2007 e al DLgs 81 del 2008 e successive disposizioni.
Pertanto l’Assuntore si impegna, manlevando il Committente da ogni responsabilità, ad effettuare, a sua cura e spese, lo smaltimento dei rifiuti di cantiere e dei materiali di risulta di cantiere nel rispetto più ampio delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti civili ed industriali.
A tal proposito si fa obbligo all’Assuntore di produrre al Committente la documentazione che indichi la destinazione finale del trasporto e attesti che il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti di cantiere sia stato affidato a impresa in possesso delle necessarie autorizzazioni.
Art. 20 – Direzione per l’esecuzione del contratto
Il Committente per verificare e controllare in corso d’opera le perfette osservanze, da parte dell’assuntore, dei subappaltatori o di eventuali terzi autorizzati a collaborare con l’assuntore, di tutte le prescrizioni contrattuali e per l’accertamento della regola dell’arte negli interventi, e nel rispetto della procedura di sicurezza, nominerà uno staff di direzione tecnica, negli atti denominato Direttore per l’esecuzione del contratto.
Art. 21- Capo Commessa
L’Assuntore, nominerà un tecnico qualificato secondo quanto prescritto dal presente capitolato con il compito di Capo Commessa dell’Appalto.
Il Capo Commessa dovrà avere piena conoscenza della documentazione di Xxxxxxx e dovrà essere munito dei poteri necessari, risultanti da procura con firma autenticata, per la gestione delle prestazioni e dei servizi appaltati.
Il Capo Commessa, del quale il Committente, potrà chiedere la sostituzione per documentati motivi di inadempienza contrattuale, sarà il principale interlocutore del Direttore per l’esecuzione del contratto. Allo stesso modo sono delegati i rapporti con l’Amministrazione.
Art. 22 - Situazioni di pericolo
In caso di pericolo grave ed immediato per la salute e la sicurezza dei lavoratori e di terzi e dell’ambiente, l’Assuntore è tenuto ad assumere tutte le iniziative e a compiere tutte le attività di prevenzione necessarie ad evitare il verificarsi o l’aggravarsi di danni a persone, cose e all’ambiente.
L’Assuntore dovrà concordare con il Direttore per l’esecuzione del contratto le modalità operative connesse con l’eccezionalità dell’evento. Superata la fase di emergenza, l’Assuntore dovrà documentare adeguatamente al Direttore per l’esecuzione del contratto le eventuali spese sostenute, eccedenti i compensi forfetari, nonché i lavori ancora da eseguirsi e le conseguenze che ne deriveranno per il regolare svolgimento dei servizi previsti dall’appalto.
Art. 23 - Comunicazioni tra le parti
Il Direttore per l’esecuzione del contratto potrà impartire disposizioni, raccomandazioni ed osservazioni sullo svolgimento dei servizi attraverso i mezzi telematici ed il Capo Commessa potrà fornire proprie precisazioni entro le 24 ore dal ricevimento delle stesse. Il flusso delle informazioni e delle relazioni tra le parti dovrà essere organizzato mediante l’utilizzo di modulistica predisposta dall’Assuntore ed approvata dal Direttore per l’esecuzione del contratto.
È in facoltà delle parti utilizzare anche altri mezzi di comunicazione (posta, fax) purché adeguatamente riscontrabile tra le parti.
Periodicamente, il Capo Commessa dovrà inoltrare al Direttore per l’esecuzione del contratto elaborati specifici per ogni servizio in grado di documentare la quantità e la qualità delle prestazioni effettuata a quella data.
Rientrano nel flusso delle comunicazioni da regolamentare con apposita modulistica gli ordini di servizio emessi dal Direttore per l’esecuzione del contratto in merito alla gestione delle forniture appaltate e le eventuali controdeduzioni del Capo Commessa.
Art. 24 - Verbalizzazioni
Ogni parte potrà richiedere, per iscritto, all’altra di verbalizzare in contradditorio qualsiasi situazione eccezionale connessa con l’espletamento delle prestazioni in appalto al fine di acquisire elementi utili a giustificare una diversa modalità di applicazione del contratto, sia sotto il profilo delle responsabilità che degli oneri ricadenti sull’Assuntore.
In caso di situazioni di pericolo nulla può giustificare il mancato tempestivo intervento dell’Assuntore al fine di eliminare o limitare tale situazione.
Art. 25 - Variazione degli interventi
L’Assuntore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle forniture assunte in confronto alle previsioni contrattuali.
Egli ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal Committente e che questi gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura della fornitura e prestazioni comprese nell’appalto.
Il Committente si riserva inoltre espressamente la più ampia ed insindacabile facoltà di ridurre o aumentare il complesso delle prestazioni oggetto del presente Capitolato e Documentazione tecnico amministrativa seguito di eventuali ulteriori esigenze del Committente sulla base di mutate condizioni di servizio.
In particolare i dati e le consistenze indicate debbono intendersi puramente indicativi e non vincolanti e suscettibili, in sede di rilievo e censimento anagrafico, di variazioni, in aumento o in diminuzione, senza che per questo l’Assuntore possa avanzare alcuna richiesta di revisione dei patti e delle condizioni contrattuali.
Rimane in ogni caso escluso per l’Assuntore qualsivoglia diritto di recesso o di richiesta per la risoluzione del rapporto, e lo stesso rimarrà comunque obbligato all’esecuzione delle prestazioni così come ridotte in espressa deroga anche delle norme in materia di lavori pubblici, in quanto applicabili.
Nel caso di riduzione il compenso, calcolato secondo gli indici di prezzo offerti e previsti dal presente Capitolato d’Oneri, dovuto all’Assuntore verrà proporzionalmente ridotto nella misura pari al decremento della prestazione.
Rimane in ogni caso escluso per l’Assuntore, in caso di riduzione, il diritto a qualsiasi compenso od indennizzo, a ogni titolo, anche risarcitorio.
I nuovi corrispettivi contrattuali saranno concordati sulla base dei principi ispiratori contenuti nel Regolamento di Attuazione della Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici di cui al DPR 207/2010.
Art. 26 - Subappalti
In ordine ai subappalti si richiama l’osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare si precisa che i subappalti dovranno essere autorizzati dal Committente e che comunque lo stesso corrisponderà all’Assuntore tutti i compensi spettanti ai subappaltatori.
In particolare il Committente verificherà che il subappaltatore sia in possesso dei requisiti richiesti all’Assuntore in fase di selezione e di offerta, rapportati all’entità del servizio oggetto di subappalto.
In caso di subappalto regolarmente autorizzato il Committente rimane comunque estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’impresa subappaltatrice e l’Assuntore, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori nonché del rispetto dei programmi.
Il periodo comunque necessario per l’ottenimento dell’autorizzazione al subaffidamento non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine stabilito per l’inizio e l’ultimazione dei servizi, né potrà essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggior compensi di sorta.
In tal caso resta comunque a carico dell’Assuntore la responsabilità contrattuale della buona esecuzione degli interventi.
Per particolari motivi, che l’Assuntore documenterà adeguatamente al Committente, il subappaltatore potrà essere sostituito in qualsiasi momento con il consenso del Committente.
In ogni caso la quota di opere subappaltabili non potrà eccedere il 30% dell’impianto del contratto, in tale quota sono da considerare i noli a caldo mentre resta ammesso l’utilizzo dei noli a freddo.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’impresa appaltatrice è consapevole della propria responsabilità solidale con il subappaltatore in merito agli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’Impresa appaltatrice è a conoscenza della propria responsabilità solidale nell’osservanza, da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, delle norme sul trattamento economico e normativo - stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori - ai sensi dell’art. 118, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
L’Impresa appaltatrice provvederà al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima dell’inizio delle relative lavorazioni.
L'impresa appaltatrice corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto ed oggi autorizzate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’Impresa appaltatrice deve trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori con l’indicazione del codice C.I.G. , delle ritenute di garanzia effettuate e degli oneri per la sicurezza corrisposti; pena la sospensione dei successivi pagamenti. Nel caso in cui subappaltatori già autorizzati non abbiano prestato alcun tipo di attività nel periodo di contabilizzazione dei pagamenti maturati e già liquidati dalla stazione appaltante, l’appaltatore è obbligato a trasmettere una dichiarazione, sottoscritta e timbrata anche da parte del subappaltatore, attestante l’assenza di prestazioni effettuate nel periodo di riferimento. La mancata trasmissione delle fatture quietanzate relative ai
subappalti o cottimi e alle forniture con posa in opera o di detta dichiarazione comporterà la sospensione, da parte della stazione appaltante, dei pagamenti all’appaltatore, secondo le disposizioni vigenti in materia.
In caso di inadempienza contributiva del subappaltatore, il responsabile del procedimento tratterrà, dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza risultante dal Durc stesso, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del dpr 207/2010, con le modalità di cui alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3/2012.
L’impresa subappaltatrice dovrà assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore della committente Società, con i seguenti adempimenti: rilascio di apposita dichiarazione circa gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nell’ambito della presente commessa; dichiarazione con indicazione su chi siano tutte le persone delegate ad operare su tali conti; dichiarazione che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche i conti correnti dedicati prima indicati, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti.
Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva.
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I piani di sicurezza sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà purchè la documentazione esibita dall’Assuntore sia completa di tutti i documenti che sono previsti. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In ogni caso le autorizzazioni al subappalto sono subordinate alla acquisizione della documentazione informativa o certificativa antimafia prevista dalle leggi vigenti.
Tutti i termini di scadenza relativi all’automatico ottenimento delle autorizzazioni al subappalto si riferiscono alla acquisizione della documentazione antimafia ed alla compiuta esibizione della documentazione di rito prevista dalla legge per l’accertamento dei requisiti previsti dalla legge.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Art. 27 - Esecuzione della fornitura
L’Assuntore potrà sviluppare la fornitura nel modo che riterrà più opportuno, la loro esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio al Committente in relazione al tipo ed entità degli interventi.
Nell’esecuzione della fornitura l’Assuntore dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell’arte ed impiegare materiale di ottima qualità ed appropriato agli impieghi.
La presenza sui luoghi del personale di direzione e sorveglianza del Committente – presenza che potrà essere anche saltuaria – non esonera minimamente l’Assuntore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione della fornitura ancorché i difetti che venissero poi riscontrati fossero stati riconoscibili durante l’esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata approvata. Si stabilisce infatti che l’onere dell’Assuntore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.
Il Committente si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini e, ove occorra, di provvedere a sanzioni, in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione dei servizi. Art. 28 - Conduzione dei cantieri
Nell’ambito dell’appalto l’esecuzione delle forniture programmate, la cui consistenza e delimitazione è preventivamente definita dai progetti esecutivi può dar luogo alla individuazione di veri e propri “cantieri” per la cui conduzione si fa riferimento alla legislazione sui Lavori Pubblici.
Per ogni intervento che a insindacabile giudizio del Direttore per l’esecuzione del contratto assume il carattere di “cantiere” si dovranno pertanto predisporre e tenere i prescritti documenti contabili e di direzione (giornale dei lavori, libretto delle misure, liste in economia, registro di contabilità, verbali di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione, etc.) nella forma e con gli schemi che saranno definiti tra l’Assuntore e il Committente.
Tutta la documentazione dovrà essere elaborata e redatta utilizzando il sistema informatizzato dell’intero servizio.
I tempi di esecuzione saranno stabiliti dal Direttore per l’esecuzione del contratto in contraddittorio con il Capo Commessa, o loro delegati, secondo l’impostazione dettata dal Capitolato Speciale di Appalto e dalla Documentazione tecnico amministrativa.
Art. 29 - Presa d’atto dei luoghi e delle circostanze
L’Assuntore contestualmente alla presentazione dell’offerta espressamente riconosce che i corrispettivi, forfettari e a misura, determinati dal Capitolato Speciale d’Appalto e dalla Documentazione tecnico amministrativa sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per realizzare, nei tempi prescritti e a perfetta regola d’arte, tutti le forniture, le prestazioni e i lavori in Appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l’incolumità pubblica.
Tale assunzione di responsabilità è conseguente all’aver preso atto sui luoghi in cui devono essere eseguite le prestazioni delle problematiche e delle circostanze connesse, con l’espletamento della fornitura.
Con l’offerta formulata l’Assuntore assume inoltre interamente su di sé, esentandone il Committente, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse con l’espletamento delle forniture conferite ed in particolare con il servizio tecnico manutentivo che prevede l’esecuzione di lavori ed interventi in locali con presenza di persone e di servizi pubblici che non possono essere interrotti.
L’Assuntore non potrà quindi eccepire durante l’espletamento della fornitura la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.
Per tutte le ragioni espresse l’Assuntore è tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare l’offerta economica con piena ed esclusiva responsabilità.
Art. 30 - Anticipazione e Pagamenti
Per la particolare caratteristica dell’appalto e per le modalità di esecuzione degli interventi il Committente non darà luogo alla corresponsione di anticipazione sull’importo contrattuale.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura” sulla base di stati di avanzamento della fornitura con acconti minimi, al netto del solo ribasso d’asta, pari ad almeno 300.000,00 euro.
La contabilità sarà redatta utilizzando l’elenco dei prezzi unitari di cui alla Documentazione tecnico amministrativa.
L’Assuntore dovrà produrre la documentazione giustificativa delle prestazioni eseguite, in forma esaustiva e chiara per i necessari adempimenti di verifica da parte del Direttore per l’esecuzione del contratto o suo delegato per la accettazione delle lavorazioni effettuate.
I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché accettati dalla Direzione Tecnica, possono essere compresi nella contabilità ed ammessi a pagamento fino alla concorrenza della metà del loro valore al netto degli oneri per il loro trasporto e posa in opera, e purchè l’Assuntore si designi quale custode di detti materiali fino alla loro consegna in opera al Committente.
All’effettivo pagamento si darà luogo in ogni caso al primo certificato di pagamento utile in base alle modalità di emissione prima indicate.
I certificati di pagamento saranno emessi dal Direttore per l’esecuzione del contratto entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla presentazione, da parte dell’assuntore, del rapporto di esecuzione fornitura.
Il rapporto dovrà contenere la specifica dei materiali installati e finiti, di quelli a piè d’opera divisi per le singole aree dell’appalto, la forma di compilazione dovrà essere concordata con il Direttore dell’esecuzione del contratto e con il Dirigente del servizio amministrativo e contabile.
La fattura potrà essere emessa solo a seguito dell’emissione del certificato di pagamento. Il materiale pagamento avverrà entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi dalla data di emissione della fattura.
Resta inteso che ogni e qualsiasi rapporto con la struttura amministrativa dell’amministrazione resta delegata al titolare e al Direttore per l’esecuzione del contratto o a soggetto munito di apposita procura notarile registrata.
Art. 31 – Tracciabilità dei pagamenti
L’Assuntore dovrà assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore della committente Società, con i seguenti adempimenti: rilascio di apposita dichiarazione circa gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nell’ambito della presente commessa; dichiarazione con indicazione su chi siano tutte le persone delegate ad operare su tali conti; dichiarazione che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche i conti correnti dedicati prima indicati, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti.
Analogo obbligo avranno anche tutti i subappalti regolarmente autorizzati.
Art. 32 - Interventi in economia
Normalmente gli interventi compresi tra quelli con corrispettivo misura di cui ai agli articoli di estimativo saranno contabilizzati a misura utilizzando l’allegato elenco dei prezzi unitari. Tuttavia le prestazioni non “misurabili” e non riconducibili all’elenco prezzi unitari, e per le quali non è possibile la formazione di nuovi prezzi, potranno essere contabilizzate in economia, a insindacabile giudizio del Direttore tecnico o suo delegato.
In tal caso saranno contabilizzate le ore di mano d’opera effettivamente impiegate, solo se inequivocabilmente documentate, unitamente alle ore di utilizzo delle attrezzature e alla fornitura dei materiali posti in opera.
La richiesta di contabilizzazione in economia dovrà, di regola, essere avanzata dall’Assuntore prima dell’esecuzione degli interventi e, comunque, entro e non oltre la giornata lavorativa successiva a quella di effettuazione della prestazione.
Non saranno comunque contabilizzati interventi e prestazioni in economia se non espressamente riconosciute dal Direttore per l’esecuzione del contratto o suo delegato entro il tempo strettamente necessario alla verifica delle stesse.
Art. 33 - Revisione Prezzi
Data la particolare natura della fornitura non si darà luogo alla revisione dei prezzi contrattuali.
I prezzi unitari e forfettari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno contabilizzati e si intendono accettati dall’Assuntore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono quindi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
Art. 34 - Cessione dei crediti
È vietata all’Assuntore la cessione del credito a terzi in qualsiasi forma, salvo accettazione scritta del Committente.
L’Assuntore è obbligato a trasferire tale divieto di cessione di credito ad ognuno dei sub- appaltatori, sempre salvo autorizzazione scritta del Committente.
Qualora si rilevasse una cessione di credito non autorizzata, l’Assuntore sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e il Committente potrà pretendere la rescissione del contratto.
Art. 35 - Risoluzione del contratto
Qualora il Committente rilevi un’inadempienza dell’Assuntore alle proprie obbligazioni, potrà dichiarare risolto il contratto ovvero procedere all’esecuzione d’ufficio, con le modalità di cui al D.P.R. 207/2010.
L’Assuntore, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato ed in tutti gli altri documenti, che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di necessità.
In particolare dopo la stipulazione del contratto, l’Assuntore non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l’esecuzione degli interventi e la gestione dei servizi.
In caso di risoluzione per inadempimento dell’Assuntore, questi dovrà provvedere al risarcimento di tutti i danni riportati dal Committente; il quale avrà diritto di incamerare, a titolo di penale e salvo il maggior danno subito, la cauzione prestata ed avrà diritto di ritenere a garanzia ogni qualsiasi somma dovuta all’Assuntore a qualsiasi titolo.
Art. 36 - Certificato finale di regolare esecuzione
Al termine ultimo di scadenza di tutte le prestazioni prescritte dal contratto di appalto il Direttore per l’esecuzione del contratto redigerà il Certificato Finale di regolare esecuzione dell’appalto sulla base della documentazione contabile ed amministrativa che l’Assuntore è tenuto a fornire.
L’esito favorevole del certificato, unitamente al verbale di riconsegna del patrimonio, consentirà lo svincolo della cauzione definitiva o la restituzione del deposito cauzionale eventualmente prestato a garanzia.
Il documento sarà sottoscritto per accettazione dal Committente e dall’Assuntore.
Art. 37 - Sospensioni e proroghe
Non saranno riconosciute all’Assuntore procrastinazioni del termine di ultimazione della fornitura per effetto di sospensioni della medesima che non siano state disposte e verbalizzate ai sensi della normativa vigente sui contratti pubblici.
Le avverse condizioni meteorologiche potranno costituire causa di sospensione dei lavori in quanto se ne riconosca l’eccezionalità, in relazione alle prevedibili condizioni di tempo e di luogo.
Il Direttore per l’esecuzione del contratto ha inoltre la facoltà insindacabile di sospendere, in qualsiasi momento, una parte od anche tutti le attività in corso di esecuzione sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessità del momento senza che l’Assuntore possa avanzare per tale motivo eccezione alcuna o domanda per compensi di sorta.
L’Assuntore dovrà adeguarsi a tutte le condizioni generali e particolari conseguenti al luogo di esecuzione dei servizi ed alle modalità con le quali verranno eseguiti gli stessi.
Art. 38 - Arbitrato
I reclami e le richieste dell’Assuntore, di qualsiasi natura, che comportino un onere per il Committente debbono essere registrate nei documenti contabili, nei modi e termini dettati dal Regolamento per la direzione delle opere pubbliche.
Tutte le controversie tra il Committente e l’Assuntore, sia durante l’esecuzione della fornitura sia al termine del contratto, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite al Giudice.
Per le controversie relative al presente Appalto è competente esclusivamente il Foro di Siracusa.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
Art. 39 - Proprietà degli elaborati - Riservatezza
L’Assuntore dovrà:
• mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso di tutti i documenti, disegni, informazioni di cui verrà in possesso;
• non scattare fotografie che non siano strettamente connesse con l’esecuzione del servizio integrato.
Tutti gli elaborati connessi all’espletamento dell’Appalto, da chiunque siano stati prodotti saranno di proprietà del Committente che potrà farne liberamente uso senza alcuna autorizzazione preventiva.
L’Assuntore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto del Contratto, qualsiasi informazione e documento.
L’Assuntore potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Committente, purché tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza sui documenti dell’appalto.
Art. 40 - Disposizione finale
La partecipazione all’appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione ed osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Capitolato, nel Capitolato Tecnico di Appalto e in tutti i loro allegati tecnici.