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DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO l’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
VISTO l’articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che
modifica l’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
VISTO l’articolo 7, comma 5, lettera c), del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, che modifica ulteriormente l’articolo 3
della legge 28 giugno 2012, n. 92;
VISTO l’articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n.147;
VISTI, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarietà bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
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VISTI, in particolare, i commi da 20 a 41 dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo;
VISTO, in particolare, il comma 42 del citato articolo 3, della medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall’articolo 7, comma 5, lettera c), punto 5,
del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013 n.99, nella parte in cui prevede che la disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
VISTO, in particolare, il comma 43 del citato articolo 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede che l’entrata in vigore dei decreti di cui al menzionato comma 42 determinino l’abrogazione del decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo;
VISTO l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO il decreto n. 158 del 28 aprile 2000 e successive modifiche e integrazioni, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato ai sensi del predetto articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante l’istituzione del Fondo di
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solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito;
VISTI gli accordi sindacali nazionali stipulato in data 20 dicembre 2013 tra ABI e DIRCREDITO FD, FABI, FIBA – CISL, FISAC – CGIL, SINFUB, UGL
CREDITO, UILCA e Unità Sindacale FALCRI – SILCEA, con cui in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di adeguare e modificare il Regolamento del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
RITENUTO, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto n. 158 del 28 aprile 2000 con quanto convenuto negli accordi citati del 20 dicembre 2013 in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
DECRETA ART. 1
Costituzione del Fondo
1. Il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, già istituito
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presso l’INPS ai sensi ai sensi dell’articolo 2, comma 28 legge n. 662/1996 viene adeguato alla normativa dell’articolo 3 della legge n.92/2012.
2. Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione dell’INPS all’interno del quale gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.
3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9, della legge n. 92/2012, gli oneri di amministrazione derivanti dall’assunzione della gestione da parte dell’INPS, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilità del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono e finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all’Istituto distintamente.
ART. 2
Finalità del Fondo
1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende, già rientranti nell’ambito di applicazione definito dall’articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 aprile 2000, n. 158, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche anche con meno di quindici dipendenti che, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di
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situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o lavoro, sono volti a:
a) assicurare ai lavoratori non coperti dalla disciplina della cassa integrazione, ordinaria o straordinaria, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
b) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all’assicurazione sociale per l’impiego;
c) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
d) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione Europea.
ART. 3
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da cinque esperti designati da ABI e cinque esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti, il verbale di accordo 20 dicembre 2013, in possesso di specifica competenza e
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pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché da due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente in rappresentanza, rispettivamente del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di oltre la metà dei componenti del Comitato, aventi diritto al voto.
3. Il Presidente ed il vice presidente del Comitato sono eletti dal Comitato stesso tra i propri membri.
4. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell’INPS, nonché il direttore generale dell’Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
5. I componenti del comitato durano in carica quattro anni e in ogni caso fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall’incarico, per qualunque causa, uno o più componenti del comitato, si provvede alla loro sostituzione con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1. In caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive il comitato, su proposta del Presidente, può deliberare la decadenza del componente. Fino alla relativa sostituzione il componente decaduto non è computato ai fini di cui al comma 1.
6. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base del criterio di maggiore rappresentatività.
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7. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
8. Le deliberazioni del Comitato amministratore sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
9. L’esecuzione delle decisioni adottate dal comitato può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del Direttore Generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell’INPS nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il Presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
10. Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e gestionale del Fondo nella fase transitoria di adeguamento alla disciplina di cui alla legge n. 92/2012, e successive modifiche e integrazioni, i componenti del Comitato amministratore previsto dall’articolo 3 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 aprile 2000, n. 158, in carica alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, continueranno a svolgere i rispettivi incarichi fino alla prima costituzione del Comitato amministratore di cui al presente articolo.
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ART. 4
Compiti del Comitato amministratore del Fondo
1. Il Comitato amministratore del Fondo deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) predisporre bilanci tecnici di previsione a otto anni, basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza, e relativa nota di aggiornamento, fermo restando l’obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio;
c) sulla base del bilancio di previsione a otto anni, nonché degli accordi intercorsi tra le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, proporre modifiche in relazione all’importo delle prestazioni o alla misura dell’aliquota di contribuzione tali da garantire risorse continuative ed adeguate. Le modifiche sono adottate, anche in corso d’anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle politiche Sociali e dell’Economia e Finanze;
d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle prestazioni e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento in conformità alle regole di precedenza e turnazione tra i datori di
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lavoro, di cui all’articolo 9 e deliberare, per le prestazioni di cui all’articolo 12, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro;
e) fare proposte, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, in ordine alla misura del contributo addizionale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), nonché deliberare la misura del contributo straordinario di cui all’articolo 6, comma 3. Il comitato fissa la quota del contributo ordinario di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), da destinare alla sezione emergenziale di cui all’articolo 12;
f) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all’articolo 3, commi 6 e 29 della legge n. 92/2012, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 30 del medesimo articolo 3, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
g) vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’erogazione trattamenti e sull’ammissione agli interventi, nonché sull’andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, anche attraverso la riallocazione di risorse eventualmente non utilizzate tra le prestazioni di cui all’articolo 5, lettera a) e c);
h) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
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i) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;
l) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all’articolo 11;
m)assicurare il pareggio di bilancio, non erogare prestazioni in carenza di disponibilità, concedere interventi solo previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite, secondo quanto previsto dall’articolo 3, commi 26 e 27, della legge n. 92/2012.
ART. 5
Prestazioni
1. Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di cui all’articolo 2:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione Europea;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, ivi comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale di cui all’articolo 10, comma 6;
b) in via straordinaria:
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all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori a ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.
Qualora l’erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione, l’assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento della BCE (TUR) vigente alla data di decorrenza della prestazione stessa, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata.
c) in via emergenziale:
all’erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente comma, dei trattamenti di cui all’articolo 12 del presente decreto.
2. Alle prestazioni di cui al comma 1 vengono ammessi i soggetti di cui all’articolo 2.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore di lavoro e fino alla decorrenza dei trattamenti di pensione anticipata o di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (ivi compresi gli adeguamenti alle speranze di vita), a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
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4. Ai fini dell’applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tener conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
6. Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche, ivi comprese le misure di sostegno del reddito relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, tutte le prestazioni del Fondo sono ridotte in misura corrispondente, fermo restando il trattamento complessivo, ivi compresa la contribuzione correlata.
ART. 6
Finanziamento
1. Per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) e lettera c) è dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0, 2%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) punto 2 nella
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misura non inferiore all’1,5%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. In fase di prima applicazione la misura è fissata nell’1,5%.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) è dovuto, da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato dal comitato amministratore ai sensi dell’articolo 4, lettera e), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
4. Il comitato amministratore del Fondo provvede – con cadenza annuale – a valutare il fabbisogno della gestione ordinaria del Fondo, in conformità a quanto previsto dagli articoli 4 e 6, comma 1, lettera a), ai fini della eventuale adozione di appositi decreti direttoriali di modifica della contribuzione ordinaria ai sensi dell’articolo 3, comma 29, della legge n. 92/2012.
5. Ai contributi di finanziamento di cui al presente articolo e di cui al successivo articolo 12, ordinari, addizionali e straordinari, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 25, della legge n. 92/2012 e dalle disposizioni dell’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
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ART. 7
Accesso alle prestazioni
1. L’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5 è subordinato:
a) per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
b) per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;
c) per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b) e c), all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
2. L’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale o di gruppo nell’ambito del quale siano stati individuati per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
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3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).
4. Alle prestazioni di cui all’articolo 5, nell’ambito dei processi di cui all’articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.
ART. 8
Individuazione dei lavoratori in esubero
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, l’individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente decreto, concerne, in relazione alle esigenze tecnico – produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.
2. L’individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell’accesso alla prestazione straordinaria di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore età.
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3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che va esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.
ART. 9
Criteri di precedenza e turnazione
1. L’accesso dei soggetti di cui all’articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all’articolo 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale. Il Comitato delibera gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1, l’intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda nello
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stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e al netto delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) già deliberate.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2, ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, l’intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, già deliberate.
5. Nei casi in cui la misura dell’intervento ordinario, ai sensi dell’articolo 10, risulti superiore ai limiti individuati ai precedenti commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro con le modalità definite dall’Inps con propria circolare.
6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all’accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.
7. I soggetti di cui all’articolo 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l’intervento del Fondo, possono essere chiamate a provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle
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prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.
ART. 10
Prestazioni: criteri e misure
1. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) punto 1, il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall’eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o dell’Unione Europea.
2. Nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2, il Fondo, ai sensi dell’articolo 3, comma 31, della legge n. 92/2012, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un importo di: Euro 1.140 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è inferiore a Euro 2.099; di Euro 1.314 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è compresa tra Euro
2.099 ed Euro 3.318 e di Euro 1.660 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è superiore ad Euro 3.318. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun
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anno, a partire dal 1° gennaio 2014, gli importi di cui al presente comma e quelli di cui all’articolo 12, comma 3, sono aumentati con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l’industria. La retribuzione mensile dell’interessato utile per la determinazione dei trattamenti e della paga oraria di cui al presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Qualora l’importo dell’assegno ordinario così calcolato sia inferiore al trattamento di cassa integrazione guadagni, si applica il trattamento più favorevole al lavoratore.
3. Nel caso di sospensione temporanea dell’attività di lavoro con ricorso all’indennità ASpI, ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge n. 92/2012, e subordinatamente al possesso da parte dei lavoratori sospesi dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 4, della legge n. 92/2012, è previsto un intervento integrativo a carico del Fondo, pari almeno al 20% dell’importo dell’indennità stessa.
4. Il trattamento di cui al comma 2 è subordinato alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
5. Alle durate di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 31, della legge n. 92/2012.
6. Nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro, attuate con l’assenso dei lavoratori interessati, per un periodo massimo di quarantotto mesi pro capite con
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riduzione proporzionale della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché le ulteriori disposizioni nazionali e territoriali in materia di solidarietà intergenerazionale, anche in concorso con le eventuali prestazioni rivenienti da enti bilaterali nazionali del settore del credito.
7. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell’8% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a
38.000 euro ovvero dell’11% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell’assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell’8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive
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maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, al lordo dell’eventuale riduzione di cui all’ultimo periodo del comma 10, dell’articolo 24, legge n. 214/2011.
2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.
b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:
1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell’8% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a
38.000 euro ovvero dell’11% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell’assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell’8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012.
2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.
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8. Ai fini della riduzione di cui al comma 7, lettera a), punto 1 e lettera b) punto
1) la retribuzione annua lorda è determinata sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.
9. Nei casi di cui al comma 7, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente il raggiungimento dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico; l’assegno straordinario è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione fermo restando il limite massimo di cui all’articolo 5, comma 3.
10. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) punto 2 e per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all’articolo 5, comma 1 lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, fermo il limite massimo di cui all’articolo 5, comma 3, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro misura.
11. La contribuzione correlata nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorative, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito è determinata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
11. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
12. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all’anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.
13. Nei casi in cui l’importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all’importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
14. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi i benefici.
ART. 11
Cumulabilità della prestazione straordinaria
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi e derivati da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti, ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell’ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi d’investimento, che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato.
2. Contestualmente all’acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi correlati.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall’interessato, secondo il criterio comune di cui all’articolo 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l’assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell’assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza
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di lavoro, nell’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell’importo eccedente il predetto trattamento minimo.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all’importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.
7. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l’assegno straordinario di sostegno al reddito, all’atto dell’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell’assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all’ex datore di lavoro e al Fondo, dell’instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell’assegno stesso e della contribuzione correlata.
8. In caso di inadempimento dell’obbligo previsto dal comma 7, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, e cancellazione della contribuzione correlata.
ART.12
Sezione emergenziale
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1. Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di cui all’articolo 2, comma 1, per i lavoratori in esubero, che non sono in possesso dei requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b):
a) all’ erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;
b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e dell’Unione Europea.
2. L’accesso alle predette prestazioni è condizionato all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché all’ulteriore condizione che le procedure sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale o di gruppo.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il Fondo provvede al riconoscimento, ad integrazione del trattamento di indennità ASpI e finché permanga tale condizione, fermo quanto previsto al comma 8, fino ad una somma pari:
a) all’80% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con la riduzione, ove applicabile, di un importo pari ai contributi previsti dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,con un massimale pari ad un importo di Euro 2.348 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a Euro 40.197. Tale riduzione, rimane nella disponibilità del Fondo.
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b) al 70% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di Euro 2.645 lordi mensili per retribuzioni tabellari annue da Euro 40.197 a Euro 52.890;
c) al 60% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore pari ad un importo di Euro 3.702 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre Euro 52.890.
L’integrazione di cui al comma 1 lettera a) è soggetta alle regole sulla sussistenza dei requisiti, sulla sospensione e sulla decadenza previste per la indennità ASpI.
4. Il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione correlata, calcolata sull’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria. E’ escluso il versamento della contribuzione correlata per tutto il periodo di percezione da parte del lavoratore dell’indennità ASpI.
5. Per le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo il cui ammontare è pari alla metà delle prestazioni, comprensive della correlata contribuzione, deliberate dal Fondo.
6. Le domande di accesso alle prestazioni della sezione emergenziale sono prese in esame dal Comitato amministratore, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo.
7. Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione
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coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria qualora la continuazione dell’attività non sia disposta o sia cessata.
8. Nei casi in cui la misura degli interventi di cui al comma 1 risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di lavoro delle risorse della sezione emergenziale individuati dal Comitato amministratore ai sensi dell’articolo 4, lettera d), la differenza resta a carico del datore di lavoro.
ART. 13
Contributi sindacali
1. I lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario di sostegno al reddito o emergenziale hanno facoltà di versare i contributi sindacali a favore delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza stipulanti i contratti collettivi vigenti di cui al presente decreto in forza di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia del preavviso di cui all’articolo 10, ovvero nella domanda di prestazione emergenziale di cui all’articolo 12.
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ART. 14
Norme finali
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge n. 92/2012 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Fondo continuerà ad erogare secondo le regole pregresse le prestazioni già deliberate alla data di entrata in vigore del presente decreto o comunque derivanti da accordi sottoscritti prima di tale data, in relazione alle quali rimangono confermati gli obblighi contributivi connessi alle predette prestazioni.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 28/07/2014
X.xx Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Xxxxxxxx Xxxxxxx
X.xx Ministro dell’Economia e delle Finanze
Xxxx Xxxxx Xxxxxx