IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO
IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO
SULLA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE IV-VIII PER L’ ANNO 2020
Premesso che con deliberazione n. DAC/816/2020 del 22 dicembre 2020, a firma del Direttore Generale, è stato costituito, per l’anno 2020, il fondo per il trattamento accessorio del personale appartenente ai profili professionali dal IV all’VIII, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, per un importo di € 13.124.170,53;
Vista l’Ipotesi di accordo integrativo sulla ripartizione del fondo per il trattamento accessorio del personale IV-VIII per l’anno 2020 sottoscritta il 22 dicembre 2020;
Vista la deliberazione n. DAC/225 dell’8 aprile 2021 con cui l’ammontare del Fondo è stato rideterminato in
€ 13.145.464,53, a seguito dell’integrazione con le economie aggiuntive effettivamente realizzate nel corso dell’anno 2019 in applicazione del Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2019-2021, come certificate dal Collegio dei Revisori (verbale n. 1649 del 17 dicembre 2020);
Visto il Patto aggiuntivo sottoscritto in data 20 aprile 2021, con il quale vengono modificati gli articoli 2 (Distribuzione delle risorse del trattamento economico accessorio), 7.2 (Produttività collettiva) e 7.4 (Risorse aggiuntive – Produttività individuale) della predetta Ipotesi di accordo a seguito dell’integrazione del Fondo con le economie aggiuntive;
Visti i verbali del Collegio dei Revisori n. 1656 del 29 aprile 2021, n. 1657bis del 9 giugno 2021 e n. 1659 del 19 agosto 2021, con i quali il Collegio invita, tra l’altro, l’Istituto ad integrare l’ipotesi di accordo sindacale al fine di adeguarlo ai rilievi formulati dalla Funzione Pubblica (DFP-0036641-P-28/05/2021) in sede di controllo dell’ipotesi di accordo dell’annualità 2019, dal momento che i medesimi punti critici sono presenti anche nell’ipotesi di accordo dell’anno 2020 oggetto di certificazione;
Ritenuto necessario procedere alla modificazione dell’Ipotesi di accordo integrativo sottoscritta il 24 dicembre 2020 per la ripartizione del Fondo per l’anno 2020, adeguandosi a quanto rilevato dal Collegio dei Revisori, anche all’esito della istruttoria condotta con le Istituzioni vigilanti in merito alla tematica dello scorrimento delle graduatorie relative alle PEO;
Visto l’art. 68, comma 4, del CCNL relativo al triennio normativo 2016/2018, che individua le materie oggetto di contrattazione integrativa;
Vista la deliberazione n. DOP/1065 dell’8 ottobre 2018 con la quale è stato adottato il “Disciplinare relativo alle attività oggetto di progetti a finanziamento esterno di cui all’art. 19 del CCNL del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2002- 2005 ed il biennio economico 2002-2003”;
Rilevato che è in via di definizione la quantificazione delle risorse derivanti dai proventi per le attività inerenti a progetti di ricerca e che, con successivo provvedimento, l’Istituto procederà all’incremento della parte variabile del Fondo accessorio con la quota dei proventi relativi all’anno di svolgimento dei progetti che sarà erogata a conclusione e riscossione degli stessi come previsto dall’art. 10, comma 3 del citato disciplinare di cui alla delibera n. DOP/1065 dell’8 ottobre 2018;
Considerata la necessità di rispettare i principi di corrispettività, selettività e premialità;
Considerato che l’art. 40, comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001 prevede che la contrattazione collettiva integrativa assicuri adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed
individuali, una quota prevalente - collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento - delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati;
Visto l’art. 4, comma 3, del CCNL relativo al biennio economico 2000/2001, il quale prevede che gli enti destinatari di processi di riordino o di riorganizzazione finalizzata ad un accrescimento dei servizi esistenti valutano l’entità delle risorse necessarie a sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato, nei casi in cui all’aumento delle prestazioni richieste al personale in servizio non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili;
Considerato che, per l’anno 2020, nell’ambito del Piano di attività e Performance 2020-2022, adottato dal Consiglio nella seduta del 20 gennaio 2020, sono confermate le innovazioni e i miglioramenti conseguiti nel 2015 in attuazione del progetto di modernizzazione e che di conseguenza resta altresì confermato l’utilizzo delle risorse aggiuntive ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del CCNL 1998/2001 – biennio economico 2000/2001;
Considerato che una quota del fondo 2020 - pari a € 663.510,00 - risulta assorbita dalle progressioni economiche in essere, già perfezionatesi negli anni precedenti ai sensi dell’articolo 53 del CCNL per il biennio economico 1998-1999 e che, conseguentemente, le risorse del fondo disponibili alla contrattazione integrativa ammontano a € 12.481.954,53;
il giorno 6 del mese di dicembre dell’anno 2021, presso i locali dell’ISTAT, Istituto nazionale di statistica, la delegazione di parte pubblica, composta da Xxxxxxxx XXXXXXX, in qualità di delegato del Presidente e dal Direttore Generale Xxxxxxx XXXXXXXXX, e le sottoscritte Organizzazioni sindacali, firmatarie del CCNL, convengono e sottoscrivono quanto segue.
Articolo 1
Destinatari delle risorse del trattamento economico accessorio
Sono destinatari del presente accordo i dipendenti ISTAT a tempo indeterminato appartenenti ai livelli IV- VIII, nonché il personale di altre amministrazioni comandato o in assegnazione temporanea presso ISTAT che non sia già beneficiario del trattamento per il salario accessorio presso l’amministrazione di appartenenza.
Al personale a tempo determinato in servizio compete lo stesso trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale di ruolo dell’Istituto in base alle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
Articolo 2
Distribuzione delle risorse del trattamento economico accessorio
Nell’anno 2020, le risorse, come determinate in premessa del presente accordo, per la remunerazione degli istituti di cui all’articolo 43, comma 2, del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997, sono ripartite in via previsionale come indicato nella seguente tabella:
ISTITUTI | STANZIAMENTO | |
Lavoro straordinario | 370.000,00 | |
Remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e anno | 580.000,00 | |
Indennità di ente annuale | 2.519.000,00 | |
Indennità di ente mensile | 7.855.000,00 | |
Produttività collettiva e individuale di cui: | 1.821.464,53 | |
Risorse art. 4 c. 3 CCNL 2000/2001 | 627.884,87 | |
Produttività collettiva | 488.052,16 | |
Produttività individuale | 42.017,50 | |
Progressioni economiche art. 53 in atto | 663.510,00 | |
Totale produttività collettiva e individuale | 1.821.464,53 | |
TOTALE | 13.145.464,53 |
Articolo 3 Lavoro straordinario
Le risorse destinate in via previsionale al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite in € 370.000,00.
Articolo 4
Remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno
Le risorse destinate in xxx xxxxxxxxxxxx xx finanziamento di indennità previste al fine di remunerare particolari condizioni di disagio, danno e responsabilità sono stabilite in € 580.000,00.
Le indennità riconosciute ai sensi dell’art. 43, comma 2, lettera b) del CCNL 1994/1997 saranno erogate secondo i criteri e le misure di cui al prospetto che segue.
Macro categorie ex art. 43, comma 2, lettera b) e art. 47 del CCNL 1994/1997 | Indennità |
Situazione di pericolo/danno (rischio) | Indennità per i componenti delle squadre aziendali Remunera i rischi connessi alle attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dai luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e gestione delle emergenze per ciascuna delle sedi dell’Istituto. L’importo è determinato in € 180,76 annue lorde, corrisposto in un’unica soluzione nel mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento e |
ridotto proporzionalmente alla percentuale di impiego del personale beneficiario, arrotondando al mese le frazioni superiori a 15 giorni. | |
Situazione di Disagio | Indennità recapito plichi Remunera il disagio connesso alla attività continuativa e giornaliera di recapito in ambito urbano di plichi e corrispondenza nonché per le attività di acquisizione dati e documentazione sul territorio. L’importo giornaliero dell’indennità è pari ad € 1,77 per il personale dei livelli dal IV al VI e ad € 1,38 per il personale dei livelli VII e VIII. |
Indennità di sportello Remunera il disagio connesso alle attività di front office con l’utenza soprattutto con riguardo alle condizioni temporali del servizio, che deve essere coperto con continuità. L’importo giornaliero dell’indennità è pari ad € 1,77 per il personale dei livelli dal IV al VI e ad € 1,38 per il personale dei livelli VII e VIII. | |
Indennità di reperibilità Remunera il disagio del lavoratore cui si richiede di essere reperibile oltre il normale orario di servizio per far fronte a particolari situazioni. L’importo è pari a € 12,00 per ciascun turno giornaliero. | |
Indennità trasporto carrello Remunera il disagio dei lavoratori, individuati negli ausiliari di piano, connessa allo spostamento di plichi e materiali mediante utilizzo del carrello. L’importo giornaliero dell’indennità è pari ad € 1,77 per il personale dei livelli dal IV al VI e ad € 1,38 per il personale dei livelli VII e VIII. | |
Responsabilità | Indennità maneggio valori Remunera la particolare responsabilità connessa al maneggio di danaro o valori (responsabilità contabile) come nel caso dell’economo/cassiere (per gestione della piccola cassa e anticipi di contante ai dipendenti per missioni forfettarie e rimborsi per |
quote di iscrizioni a corsi esterni). L’importo giornaliero dell’indennità è pari ad € 1,77 per il personale dei livelli dal IV al VI e ad € 1,38 per il personale dei livelli VII e VIII. | |
Turno | Indennità di Turno Si applica la disciplina prevista dall’art. 47 del CCNL 1994/1997. |
Centralinisti ipovedenti | Indennità di mansione per i centralinisti ipovedenti Si fa rinvio alle disposizioni di legge per disciplina e importi. |
Articolo 5 Indennità di ente annuale
Le risorse destinate in xxx xxxxxxxxxxxx xx finanziamento dell’indennità di ente annuale sono stabilite in € 2.519.000,00 e sono ripartite secondo il livello retributivo di appartenenza, come previsto dalla disciplina contrattuale nazionale di comparto.
Articolo 6 Indennità di ente mensile
Le risorse destinate in xxx xxxxxxxxxxxx xx finanziamento dell’indennità di ente mensile sono stabilite in € 7.855.000,00.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure dell’indennità di ente mensile sono rideterminate come riportato nella seguente tabella:
LIV. | IMPORTO MENSILE | IMPORTO ANNUO |
4 | 614,01 | 7.368,12 |
5 | 552,65 | 6.631,80 |
6 | 470,66 | 5.647,92 |
7 | 409,29 | 4.911,48 |
8 | 347,97 | 4.175,64 |
Le parti si impegnano a verificare la possibilità di procedere ad un ulteriore incremento della Indennità di Ente mensile nell’anno 2022 sulla base della effettiva disponibilità del Fondo.
Articolo 7 Produttività collettiva e individuale
7.1 Risorse art. 4 c. 3 CCNL 2000/2001
Le risorse aggiuntive di cui all’art. 4, comma 3, del CCNL per il biennio economico 2000/2001 destinate alla remunerazione del trattamento accessorio del personale si rendono disponibili all’esito della verifica sul conseguimento degli obiettivi di miglioramento organizzativo e di attivazione di nuovi servizi individuati negli strumenti di pianificazione pluriennali adottati dall’Istituto.
La quantificazione delle risorse disponibili a consuntivo è parametrata, in riferimento agli obiettivi e indicatori di miglioramento organizzativo e di attivazione di nuovi servizi, al target medio effettivo verificato a consuntivo rispetto al target medio indicato nel piano della performance dell’anno di riferimento.
Le risorse in tal modo quantificate, che, per l’anno 2020 ammontano a € 627.884,87, sono distribuite al personale in servizio al 1° gennaio dell’anno di riferimento del presente accordo, a seguito della valutazione dei risultati conseguiti dall’Istituto rispetto agli obiettivi assegnati in sede di programmazione delle attività, con i criteri e i parametri indicati al paragrafo successivo.
7.2 Risorse aggiuntive
Le parti concordano di far confluire nella Produttività collettiva di cui all’art. 7.3, il 50% delle economie aggiuntive realizzate nel corso del 2019 in attuazione del Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa per gli anni 2019-2021, come certificate dal Collegio dei revisori dei conti nella seduta del 17 dicembre 2020; l’ulteriore 50% pari a € 10.647,00 è destinato a finanziare la produttività individuale secondo i criteri e le modalità definite nel successivo punto 7.4.
7.3 Produttività collettiva
Fatto salvo quanto previsto dai commi 7.1 e 7.2 del presente articolo e nel rispetto del disposto di cui all’art. 40, comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l’ammontare delle risorse destinate al finanziamento della produttività collettiva è determinato, ai sensi dell’art. 43, comma 2, lett. e), del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997, da quanto residua dall’ammontare del fondo, detratta la somma utilizzata per il finanziamento della produttività individuale di cui al successivo punto 7.4, delle progressioni economiche in essere e degli istituti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente ipotesi di accordo.
Le risorse destinate alla remunerazione della produttività collettiva, che per l’anno 2020 sono quantificate in
€ 488.042,16, sono distribuite al personale in servizio al 1° gennaio dell’anno di riferimento del presente accordo, a seguito della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture di appartenenza rispetto agli obiettivi assegnati in sede di programmazione delle attività.
Tale valutazione avviene secondo il processo metodologico definito nel vigente sistema di promozione, misurazione e valutazione della performance dell’Istituto e nel Piano triennale della performance di riferimento.
Per la quantificazione della quota individuale di produttività collettiva si procede alla valorizzazione, in base al peso assegnato al singolo obiettivo, del valore della media ponderata di conseguimento degli obiettivi ed indicatori assegnati nell’ambito del piano annuale delle attività.
La distribuzione delle quote individuali di produttività della singola macrostruttura dirigenziale, riferite ai Dipartimenti e alla Direzione Generale, in base ai risultati conseguiti, avverrà secondo i seguenti parametri:
Media ponderata di conseguimento degli obiettivi della macrostruttura dirigenziale | Quote spettanti al personale della macrostruttura dirigenziale |
=> 90 | 100 |
>=60 e < 90 | 80 |
< 60 | 60 |
Il valore ottenuto viene ripartito tra il numero dei dipendenti della struttura, tenendo conto del peso assegnato al livello di inquadramento del singolo.
7.4 Produttività individuale
Le risorse destinate alla remunerazione della produttività individuale, comprensive delle risorse aggiuntive di cui al paragrafo 7.2 e al lordo di quelle riservate alla differenziazione dei premi individuali di cui al punto 7.4.1, per l’anno 2020 sono quantificate in 42.017,50.
Tali risorse sono distribuite al personale in servizio al 1° gennaio dell’anno di riferimento del presente accordo in rapporto ai risultati conseguiti dalla Iniziativa nella quale il lavoratore risulta assegnato in via prevalente rilevati alla data del 31 dicembre 2020 rispetto agli specifici obiettivi assegnati alla iniziativa stessa dal Piano di attività e performance del Triennio di riferimento, tenendo conto del peso assegnato al livello di inquadramento del singolo.
La valutazione avviene secondo il processo metodologico definito nel vigente sistema di promozione, misurazione e valutazione della performance dell’Istituto e nel Piano triennale della performance dell’anno di riferimento.
La distribuzione delle quote individuali verrà effettuata secondo i seguenti parametri:
Grado di conseguimento degli obiettivi della Iniziativa cui il dipendente risulta assegnato in via prevalente | Quote spettanti al personale assegnato alla Iniziativa |
=> 75 | 100 |
>=50 e < 75 | 80 |
< 50 | 60 |
7.4.1 Differenziazione premi individuali
Nella quota di produttività individuale di cui al punto precedente è ricompreso un premio individuale pari al 30% del valore medio pro-capite della produttività individuale attribuita al personale assegnato alle Iniziative che hanno ottenuto nell’anno di riferimento un grado di raggiungimento degli obiettivi uguale o superiore al 75%.
Il premio individuale è attribuito ad un massimo di un dipendente per Iniziativa. In caso di iniziative con un numero di dipendenti superiore a 10 FTE, il premio è attribuito a un massimo di due dipendenti.
Nell’ambito delle Iniziative che hanno raggiunto almeno il 75% degli obiettivi, l’individuazione del dipendente che ad essa risulta assegnato in via prevalente è effettuata tenuto conto della maggiore esperienza professionale connessa alla anzianità di servizio maturata, purché il dipendente individuato non abbia percepito il premio nel biennio precedente sulla base del medesimo criterio della anzianità; in tal caso il premio verrà attribuito al dipendente immediatamente più giovane. In caso di pari anzianità di servizio, il premio verrà attribuito al dipendente più giovane di età anagrafica.
I criteri di cui al presente paragrafo saranno in ogni caso oggetto di revisione in sede di sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo dell’anno 2021.
7.5 Progressioni economiche art. 53 CCNL 1998/2001: progressioni in atto
Le progressioni economiche già perfezionatesi negli anni precedenti, ai sensi dell’articolo 53 del CCNL per il biennio economico 1998-1999, sono quantificate in via previsionale, per l’anno 2020, in € 663.510,00.
Articolo 8 Destinazione delle economie di spesa
Ai sensi dell’art. 43, comma 3, del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997, le economie di spesa realizzate nell’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli istituti di cui ai precedenti articoli 3 (“lavoro straordinario”) e 4 (“remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno”), sono destinate a incrementare le risorse di cui all’art. 7.3 (“produttività collettiva”).
Le ulteriori economie di spesa realizzate verranno riportate una tantum nel fondo dell’anno successivo; la relativa quantificazione verrà effettuata attraverso una formale ricognizione amministrativa da sottoporre all’organo di controllo in sede di certificazione della costituzione del fondo 2021.
Articolo 9 Disposizioni finali
Qualora l’importo del fondo per il trattamento accessorio per l’anno 2020, oggetto del presente accordo, dovesse subire variazioni, le parti concorderanno le relative destinazioni delle ulteriori risorse resesi disponibili.
Nel corso del 2021, verrà bandita la procedura selettiva per l’attribuzione dell’indennità di valorizzazione professionale prevista dall’articolo 42 del CCNL relativo al quadriennio e al biennio economico 1994/1995, con l’obiettivo di concluderla entro il primo semestre 2022.
L’Amministrazione si impegna a concludere entro la fine del 2021 la procedura per l’attribuzione delle progressioni economiche ex art. 53 del CCNL per il biennio economico 1998-1999 bandita con la deliberazione DOP/1092 del 31 dicembre 2020 e successivamente modificata con la deliberazione DOP/58 del 25 gennaio 2021; la relativa spesa graverà sul Fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli dal IV all’VIII dell’anno 2021.
In apposito Protocollo di Intesa da sottoscrivere entro la fine del 2021 le parti concorderanno i criteri di attribuzione delle ulteriori progressioni economiche ex art. 53 del CCNL per il biennio economico 1998- 1999 attribuendo un congruo numero di posti in relazione agli aventi diritto. I criteri così definiti verranno
recepiti nel Contratto Collettivo Integrativo relativo all’anno 2022 che le parti si impegnano a sottoscrivere entro il 31 gennaio 2022.
Per l’ISTAT Per le XX.XX.
Firmato digitalmente da: Xxxxxxxx Xxxxxxx
Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588 Data: 07/12/2021 07:50:44
Firmato digitalmente da:XXXXXXX XXXXXXXXX Organizzazione:ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588 Data:07/12/2021 09:58:41
FLC CGIL
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxxxx
Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588 Data: 06/12/2021 21:00:15
CISL SCUOLA
Firmato digitalmente da: Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588 Data: 06/12/2021 21:19:17
FED. UIL SCUOLA RUA
Firmato digitalmente da: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588 Data: 07/12/2021 05:50:05
Firmato digitalmente da: FabioCAOgriNmiFSAL
Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810 Data: 06/12/2021 21:33:05
SNALS
FGU GILDA
UNAMS
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxx
Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588
Roma 7 dicembre 2021
Oggetto: Fondo Accessorio 2020 – Nota a verbale ipotesi IV-VIII
La sottoscrizione del presente accordo non costituisce acquiescenza della delibera DAC\816\2020 del 22 dicembre 2020 con cui è stato costituito il Fondo per il trattamento accessorio del personale Istat dei profili IV – VIII per l’anno 2020
La UIL ritiene che gli avanzi delle Indennità di ente annuale e mensile relativi all’annualità vadano ripartiti tra il personale come integrazione dell’indennità di ente e che gli importi vadano totalmente utilizzati per incrementare il valore pro capite dell’indennità di ente mensile ai dipendenti dei livelli IV – VIII.
Federazione UIL SCUOLA RUA “Ricerca Università Afam”
I S T A T
Firmato digitalmente da: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588 Data: 07/12/2021 05:51:47