DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Servizio Polizia Stradale
PROGETTO S.O.M.
Sale Operative Mobili per i Compartimenti della Polizia Stradale nelle Regioni Obiettivo Convergenza
CUP: F63D11000650006 C.I.G.: 444141646D
BOZZA DI CONTRATTO
Rep. n. C.U.P. F63D11000650006
C.I.G. 444141646D
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA
L’anno duemiladodici, addì del mese di in Roma, nella sede del Ministero dell’Interno – Servizio Polizia Stradale, Via Tuscolana 1556, avanti a me Dott. , Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto Ministeriale in data
, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il , Visto n. , sono presenti:
1) Il Dirigente Superiore della Polizia di Stato xxxx. Xxxxxxxx XXXXX, agente in nome e per conto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Direttore del Servizio Polizia Stradale, giusta determina a contrarre a firma del Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato nr. 300/A/5449/12/101/203, in data 23 luglio 2012, e successiva integrazione nr. , in data
, il quale dichiara che l’Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
2) Il Sig. , nato a il - nella sua
qualità di rappresentante legale della Società con sede in
, Via - il quale dichiara che la Società
rappresentata è iscritta nel registro delle Imprese di , codice fiscale n. con oggetto sociale: , come risulta dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di
.
I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Xxxxxxx, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.
PREMESSO CHE:
• Nel Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) “Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007/2013”, all’interno dell’Asse Prioritario 1 “Sviluppo ed adeguamento delle tecnologie dei sistemi informativi e di comunicazione per la sicurezza”, è prevista l’attuazione dell’Obiettivo Operativo I.2, che contempla l’”Adeguamento del sistema per il controllo tecnologico del territorio”.
• L’Obiettivo Operativo I.2 annovera tra i Progetti di competenza l’Azione di “Controllo delle reti
– Progetto di implementazione tecnologica, controllo del territorio su rete autostradale e grandi assi viari”.
• Il presente contratto rientra tra le progettualità previste dal Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) “Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007/2013”, delle quali è destinatario e beneficiario finale il Servizio Polizia Stradale della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
• Il Responsabile dell’Obiettivo Operativo I.2, con nota nr. 600/PON/Ob.I.2/89/2011 (2007/2013) del 30 giugno 2011, ha comunicato che l’Autorità di Gestione, con proprio decreto in data 21 giugno 2011, visto il parere formulato dal Comitato di Valutazione, ha ammesso al finanziamento il Progetto “SOM – Sale Operative Mobili per i Compartimenti della Polizia Stradale nelle Regioni Obiettivo Convergenza” per un importo massimo complessivo di euro 1.200.000/00 (unmilioneduecentomila/00), comprensivi di I.V.A. al 21%.
• Il Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, con propria Determina nr. 300/A/5449/12/101/203, in data 23 luglio 2012, e successiva nota nr.300/A/5449/12/101/203/bis., in data 9 agosto 2012, ha inteso autorizzare l’esperimento di una gara a procedura aperta ai sensi degli articoli 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006. e xx.xx. e ii. da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi delll’art. 82 del citato X.Xxx 163/06 per l’affidamento del contratto di appalto relativo al “SOM
– Sale Operative Mobili per i Compartimenti della Polizia Stradale nelle Regioni Obiettivo Convergenza” per un importo massimo complessivo a base d’asta di euro 700.000/00 (settecentomila/00), al netto dell’ I.V.A. al 21%, come determinato dall’UTAM – Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato della Direzione Centrale per i Servizi Tecnico Logistici e per la Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con provvedimento nr. 600/A/006534, in data 8 agosto 2012.
• L’Amministrazione ha proceduto, mediante apposito Bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee nr. 2012/S 157-262340, del 17 agosto 2012, n. C.I.G. 444141646D e sulla Gazzetta Ufficiale Italiana – 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici, nr. 96 del 20 agosto 2012, all’esperimento della suddetta gara, dandone massima pubblicità anche mediante la pubblicazione, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione Lazio.
• Le domande di partecipazione pervenute in tempo utile sono state n.
e relative alle
seguenti società: , che hanno presentato l’offerta in tempo utile.
• Con decreto n.
del
è stata nominato il Seggio di Gara
incaricato di esaminare le offerte pervenute ai fini dell’aggiudicazione.
• L’offerta con il prezzo più basso è risultata quella della Società , come da Decreto di aggiudicazione n. del .
• La Società viene indicata per brevità “Impresa” ed il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – viene indicato con la parola “Amministrazione”.
TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale
Il Presente Contratto ha per oggetto la fornitura “SOM – Sale Operative Mobili per i Compartimenti della Polizia Stradale nelle Regioni Obiettivo Convergenza”,inseribile nel Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) “Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007/2013”, all’interno dell’Asse Prioritario 1 “Sviluppo ed adeguamento delle tecnologie dei sistemi informativi e di comunicazione per la sicurezza” Quadro Strategico Nazionale QSN 2007/2013
TOTALE NETTO DI FORNITURA = € 700.000,00 (euro settecentomila/00)
I.V.A. al 21% = € 147.000,00 ( euro centoquarantasettemila/00)
TOTALE LORDO DI FORNITURA = € 847.000,00 (ottocentoquarantasettemila/00)
Tale prezzo, è fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura, fino alla certificazione della regolare esecuzione, e per il periodo previsto di garanzia manutentiva e sarà corrisposto alla Società contraente secondo le modalità previste dall’art. 16 “Pagamenti”.
Detto prezzo è determinato come fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, sarà corrisposto dall’Amministrazione all’Impresa con le modalità previste dall’articolo 16, graverà sul Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e sarà cofinanziato per una quota pari al 50% dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
Le caratteristiche tecniche di configurazione della fornitura devono corrispondere alla descrizione ed ai requisiti del Capitolato Tecnico che, siglato in ogni foglio, costituisce parte integrante del presente contratto, benché non allegato e che viene conservati agli atti dell’ Amministrazione.
Tutte le attività previste dal Contratto dovranno essere definite in un Documento Esecutivo di Progetto che l’Impresa si impegna a redigere e a presentare entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di esecutività del contratto. Il Documento, di seguito denominato Progetto Esecutivo, dovrà riportare le specifiche tecniche dei sistemi e delle apparecchiature oggetto dell’intera fornitura, nonché le funzionalità e le ipotesi di interoperabilità delle stesse. Il Progetto Esecutivo dovrà essere approvato dal Responsabile di Progetto per l’Amministrazione di cui al successivo articolo 3.
Articolo 2
Norme regolatrici del contratto
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme in vigore nonché quelle relative:
a) alle clausole del presente contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Amministrazione e la società contraente relativamente alle forniture e prestazioni di cui allo stesso contratto;
b) la Legge per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440, e successive modificazioni);
c) il Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
d) le Condizioni Generali d’Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell’interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
e) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza;
f) il D.P.C.M. 06/08/97 n. 452, recante l’approvazione del capitolato di cui all’art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all’acquisto di apparecchiature informatiche, nonché della licenza d’uso dei programmi;
g) Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice degli Appalti), come modificato dalla Legge
n. 106/2011, e successivo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
h) Le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), (f),e (g) in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.
SINTEL Italia S.p.A. contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti (a),(b), (c), (d), (e), (f) (g), e (h) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell’art. 99 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Articolo 3 Responsabili di Progetto
L’Amministrazione, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un Responsabile dell’esecuzione del Progetto con il compito di coordinare le attività dell’Amministrazione e fungere da interfaccia con l’Impresa, nonché con funzioni di controllo della corretta esecuzione del progetto stesso, curando gli adempimenti di cui agli artt. 301 ss. D.P.R. 207/2010, di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa.
Entro la medesima data l’Impresa dovrà nominare un Responsabile di Progetto, di comprovata esperienza, con funzioni di coordinamento e di unica interfaccia tecnica con l'Amministrazione, di
tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione, che si riserva di approvarla esprimendo il proprio gradimento.
L’Impresa si assume l’obbligo di fornire, senza ulteriore corrispettivo, una copia dei manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea ad assicurare il soddisfacente utilizzo e gestione del sistema e la corretta conoscenza di quanto dovrà essere verificato in sede di collaudo.
Articolo 4 Tempistica, garanzia e help desk
Tempistica. L’intera realizzazione di quanto stipulato nel presente contratto dovrà essere eseguita ed approntata non superando i termini sotto riportati, la cui decorrenza sarà quella del giorno successivo a quello della comunicazione dell’avvenuta approvazione del contratto.
1. Massimo 120 (centoventi) giorni solari per l’approntamento al collaudo del prototipo.
2. Massimo 120 (centoventi) giorni solari, a decorrere dalla data di superamento con esito positivo del collaudo del prototipo, per il collaudo dell’intera fornitura.
Tutte le attività connesse saranno espletate dall’Impresa presso il proprio stabilimento o rappresentanza ufficiale sul territorio italiano.
Garanzia. L’ Impresa contraente presta garanzia sull’intero sistema per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal collaudo dell’intera fornitura.
Durante il periodo di garanzia, di 24 (ventiquattro) mesi, l’Impresa assicurerà il ripristino delle apparecchiature, degli impianti, dei componenti e delle attrezzature che dovessero rendersi non funzionanti in seguito a guasti non imputabili all’Amministrazione.
Durante lo stesso periodo di 24 (ventiquattro) mesi, l’Impresa aggiudicataria, s’impegna a propria cura e spese ad eliminare tutte le inefficienze, imputabili a difetti di fabbricazione, di montaggio o di qualsiasi altra natura, anche non rilevati all’atto del collaudo.
Help Desk L’Impresa aggiudicataria si impegna a fornire all’Amministrazione il recapito telefonico dedicato al quale contattare il servizio di garanzia per la segnalazione di eventuali malfunzionamenti. Il Fornitore attiverà un servizio di “help desk”, operativo dalle ore 08.00 alle ore
17.00 dal lunedi al venerdi, a cui comunicare le anomalie ed i disservizi.
La ditta fornitrice dovrà eseguire le attività necessarie per l’eliminazione di ogni malfunzionamento segnalato presso gli Uffici o nel luogo dove si trova il veicolo.
Per la decorrenza dei termini di intervento farà fede la data e l’ora della chiamata da parte dell’Amministrazione all’help desk della Impresa. In caso di mancato intervento- che sarà considerato tale al trascorrere di 12 (dodici) ore solari per i guasti bloccanti e di 24 (ventiquattro) ore solari per i guasti non bloccanti a partire dalla segnalazione del malfunzionamento, l’Amministrazione ha facoltà di provvedere alla riparazione tramite altre imprese, addebitando il relativo importo alla Ditta inadempiente aggiudicataria dell’appalto.
Durante il periodo di garanzia l’ Impresa assicurerà il ripristino delle apparecchiature che dovessero rendersi non funzionanti in seguito a guasti ascrivibili a difetti di produzione.
Articolo 5
Assistenza tecnica evolutiva, SLA dell’assistenza e accettazione provvisoria dei moduli sw Assistenza Tecnica Evolutiva – L’Impresa si impegna a fornire al destinatario della fornitura il servizio di assistenza tecnica evolutiva per i 60 (sessanta) mesi successivi al collaudo finale con esito positivo (requisito di tipo tassativo), finalizzato a garantire la funzionalità ed il costante aggiornamento del sistema. L’Impresa dovrà orientare l’assistenza tecnica evolutiva alla preservazione del sistema con interventi preordinati (assistenza tecnica preventiva) ovvero
all'osservazione sistematica del complesso allo scopo di promuovere provvedimenti generali tendenti a garantire la rispondenza dei sistemi ai reali fabbisogni (assistenza tecnica predittiva).
L’Impresa fornitrice, per la durata del periodo di assistenza di 60 (sessanta) mesi dovrà eseguire attività di verifica periodica del corretto funzionamento della fornitura (assistenza tecnica preventiva e predittiva) con frequenza non superiore a 150 (centocinquanta) giorni presso gli Uffici o nel luogo dove si trova il veicolo, come in precedenza comunicato dall’Amministrazione, assicurando gli interventi per promuovere le attività necessarie a garantire la rispondenza dei sistemi agli scopi della fornitura. Al termine di ogni intervento di assistenza tecnica sui sistemi o sulle sue singole componenti sia correttivo che preventivo, la Ditta dovrà rilasciare per iscritto una descrizione dell’intervento effettuato.
La ditta fornitrice dovrà eseguire le attività necessarie per l’eliminazione di ogni malfunzionamento segnalato presso gli Uffici o nel luogo dove si trova il veicolo.
Al termine di ogni intervento di assistenza tecnica sui sistemi o sulle sue singole componenti, l’Impresa dovrà rilasciare per iscritto una descrizione dell’intervento effettuato con la Dichiarazione di Conformità alle norme in materia (D.Lgs. 196/03).
SLA dell’Assistenza Tecnica Evolutiva - La Ditta fornitrice, per tutta la durata del periodo di assistenza di 60 (sessanta) mesi dovrà eseguire attività di verifica periodica del corretto funzionamento della fornitura (assistenza tecnica preventiva e predittiva) con frequenza non superiore a 150 (centocinquanta) giorni presso gli Uffici o nel luogo dove si trova il veicolo, come di volta in volta comunicato dall’Amministrazione, assicurando gli interventi per promuovere le attività necessarie a garantire la rispondenza dei sistemi agli scopi della fornitura. Al termine di ogni intervento di assistenza tecnica sui sistemi o sulle sue singole componenti sia correttivo che preventivo, la Ditta dovrà rilasciare per iscritto una descrizione dell’intervento effettuato.
L’Impresa aggiudicataria dovrà garantire almeno i sotto indicati tempi d'intervento e ripristino secondo i parametri e le misure sotto riportate:
Tipologia di guasto | Valore soglia | Valore soglia |
Intervento | Ripristino | |
Guasto bloccante | 12 (dodici) ore | 24 (ventiquattro) ore |
Guasto non bloccante | 24 (ventiquattro) ore | 48 (quarantotto) ore |
Per raggiungere tale scopo la Società aggiudicataria impiegherà personale tecnico in grado di intervenire tempestivamente ed efficacemente presso gli Uffici o nel luogo dove si trova il veicolo oggetto della fornitura.
Il suddetto personale tecnico dovrà disporre autonomamente di tutta la strumentazione idonea ad effettuare tutte le misure ed i controlli previsti ed, inoltre, dovrà disporre delle parti di scorta necessarie per garantire il rispetto dei tempi di ripristino come sopra richiesti.
Tutti i contratti di assistenza di cui sopra dei produttori di hardware e software devono essere intestati all’Amministrazione.
Articolo 6 Collaudi e sorveglianza
L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione e allo scopo la Società aggiudicataria si obbliga a consentire l’accesso presso le proprie strutture ai rappresentanti della Stazione Appaltante per l’effettuazione delle sopra descritte verifiche. I costi per l’ attività di sorveglianza, comprese quelle di vitto, alloggio e di trasporto del personale dell’Amministrazione sono a carico del fornitore.
Le operazioni di collaudo, come previste all’articolo 4, saranno eseguite da una apposita Commissione e si svolgeranno presso lo stabilimento della società aggiudicataria e consisteranno nelle seguenti prove ed esami:
• Verifica della conformità della fornitura a quanto previsto e richiesto nel presente Capitolato.
• Verifica che il veicolo in ordine di marcia, completo di tutti gli accessori, le dotazioni e gli equipaggiamenti ed l’allestimento specifico citati nel presente documento, rispetti sia la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile che la massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse.
• Verifica della conformità alla vigente normativa D.P.C.M. 452/97, della corretta installazione e della piena funzionalità dei sistemi infotelematici.
• Esame di tutte le documentazioni richieste al paragrafo “Documentazione” del Capitolato Tecnico.
• Tutte le prove e gli esami che la Commissione riterrà opportuno eseguire per accertare l’esatta rispondenza dei veicoli alle condizioni d’appalto.
Le date di approntamento al collaudo dovranno essere comunicate al Servizio Polizia Stradale, xxx Xxxxxxxxx 0000, 00000 Xxxx – a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Unitamente alle suddette comunicazioni di approntamento al collaudo, l’Impresa dovrà far pervenire un “Piano di Collaudo” che l’Amministrazione provvederà ad approvare entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione.
La documentazione dell’intero progetto deve essere consegnata all’Amministrazione in duplice copia all’atto dell’approntamento al collaudo della Fornitura.
Copia della documentazione di cui sopra verrà trasmessa dall’Amministrazione alla Commissione di collaudo per gli adempimenti di competenza.
La non corretta e completa fornitura della documentazione di cui sopra sarà causa di rifiuto al collaudo.
Ai sensi dell'art. 23 del D.P.C.M. 452/97 l'Amministrazione potrà richiedere l'integrazione della documentazione dell’intero progetto con ulteriori documenti tecnici legati alla specificità del sistema in fornitura.
La Commissione di collaudo, da nominare a cura dell’Amministrazione, acquisita la documentazione dell’intero Progetto, procede alle verifiche di collaudo. Il collaudo avverrà alla presenza di incaricati dell’Impresa che debbono controfirmare il relativo processo verbale. I costi per i sopralluoghi di verifica dello stato di avanzamento dei lavori, per le attività di collaudo, comprese quelle di vitto, alloggio e di trasporto del personale dell‘Amministrazione sono a carico dell’Impresa.
Non sono ammessi collaudi parziali della fornitura.
Il certificato di collaudo sarà sottoposto ad approvazione da parte dell’Amministrazione che ne darà comunicazione all’Impresa per mezzo di raccomandata con avviso di ritorno, entro 30 (trenta) giorni dalla data del collaudo stesso. In caso di esito negativo della prova del collaudo, questa sarà ripetuta entro un massimo di 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell’esito negativo del collaudo stesso alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico dell’Impresa.
Trascorsi tali 20 (venti) giorni, qualora la fornitura non sia ancora disponibile per il collaudo ovvero le successive prove di collaudo risultino ancora negative, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento. In tal caso l’Amministrazione potrà esercitare le azioni richiamate dall’art. 9 (Xxxxxxx e ripresentazione alla verifica).
Contro una determinazione negativa è ammesso il ricorso, da parte dell’ Impresa, al Ministro dell’Interno. In caso di ritardi da parte dell’ Impresa nell’approntamento al collaudo o nella consegna della fornitura, saranno applicate le penali di cui al successivo art. 15 ( Penalità in caso di ritardi e termine essenziale).
Le apparecchiature e i software forniti restano di proprietà dell’Impresa fino alla data di approvazione del collaudo/verifica e di conseguenza, fino a tale data, saranno in carico all’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione qualora le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
I costi per le attività di collaudo, comprese quelle di vitto, alloggio e di trasporto del personale dell’Amministrazione sono a carico del fornitore.
Articolo 7 Addestramento del personale
L’Impresa aggiudicataria s’impegna a provvedere all’addestramento del personale destinato all’utilizzo del veicolo al fine di renderlo autonomo nella gestione anche dei sistemi di telecomunicazione ed informatici presenti sul veicolo, attraverso l’affiancamento degli operatori per la messa in esercizio degli impianti al fine di sviluppare autonomia ed efficienza nell’utilizzo delle applicazioni tecnologiche. Il programma di addestramento si articolerà in 5 cicli di 6 ore ciascuno, da destinarsi ad un numero complessivo di 50 operatori
Articolo 8
Scioperi e cause di forza maggiore
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all’Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell’Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Qualora l’Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il termine stabilito nella proroga concessa dall' Amministrazione, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’Impresa per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà presentare, pena decadenza entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell' evento, unitamente alla domanda di proroga, un' esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.
Articolo 9
Rifiuto e ripresentazione alla verifica
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che la Commissione di Xxxxxxxx pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica, l’Impresa potrà, alternativamente:
a) riproporre - entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione - i beni già sottoposti alla
verifica con esito negativo, accompagnati da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
b) sottoporre - entro il medesimo termine di 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’UTAM nuovo materiale in sostituzione di quello rifiutato ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detto nuovo materiale, entro 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per il collaudo.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'art. 6 del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti al collaudo risultato negativo, restano a carico dell’Impresa Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, l’Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall’UTAM in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.
Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche del secondo collaudo, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con incameramento dell'intero deposito cauzionale, nonché all'escussione del danno dell’Impresa fatta salva ogni altra azione risarcitoria. Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione risulteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui il collaudo risulti negativo o, per cause imputabili all’Impresa, non possa essere effettuato alla data convenuta secondo le modalità di cui all’art. 4 del presente contratto.
Verranno applicate le penali di cui all'art. 15 in caso di superamento dei termini in scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento alla verifica a quella di comunicazione della verifica negativa.
Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche della seconda verifica, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell' Amministrazione resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente contratto.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dal Ministero dell’Interno che deciderà sentito il Comitato di cui all’art. 22 del D.P.R. 7/08/1992, n. 417.
Articolo 10 Modifiche e varianti tecniche
Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell’Impresa, apportare delle modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la funzionalità operativa del materiale in fornitura, l’Amministrazione può richiedere ovvero autorizzare - in caso di proposta da parte dell’Impresa - l'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.
Qualora dette modifiche, previ accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l’Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Se tali modifiche risultassero, sulla base dei listini di mercato delle licenze software, di entità tale da comportare degli aumenti di costo, comunque non superiori al 10% dell' importo complessivo, verrà convenuto un compenso “extra” corrispondente alle indicazioni fornite in sede di congruità
dall’UTAM. Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto, ai sensi dell'art. 119 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.
Articolo 11 Adempimenti antimafia e subappalto
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Legge 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dai Decreti Legislativi 8/8/1994 n. 490, 6/9/2011 n.159 e dal D.P.R . 3/06/1998 n. 252.
Per quanto non diversamente previsto al presente articolo, il sub-appalto non è consentito.
Non si considerano sub-appalto gli acquisti effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di semilavorati, componenti e manufatti pronti in commercio.
Articolo 12 Vizi
L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’art. 1490 del Codice Civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati dall’Impresa. nella documentazione allegata all’offerta.
I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all’Amministrazione che ne fruisce, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206. Pertanto, l’Impresa aggiudicataria sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 13
Utilizzo e proprietà del software e diritti di proprietà intellettuale
Utilizzo e proprietà del Software - Per la realizzazione del sistema l’Impresa dovrà utilizzare, quando possibile, prodotti software che siano immediatamente disponibili al pubblico e siano concessi in licenza a condizioni standard non soggette a negoziazione (i “Software Standard”), senza che ciò comporti alcun incremento dei corrispettivi o altro onere o costo a carico dell’Amministrazione.
L’Impresa aggiudicataria qualora intenda utilizzare prodotti software di Terze Parti (i “Software Standard”) per la realizzazione dei sistemi integrati di videosorveglianza territoriale, dovrà esplicitare nell’Offerta Tecnica l’utilizzo di tali prodotti software, indicando la ragione sociale del produttore, il nome, la release e il livello di patch del prodotto, fornendo altresì informazioni sulle condizioni standard.
Fatta eccezione per i casi di utilizzo di Software Standard, l’Impresa aggiudicataria dovrà concedere, o fare in modo che sia concessa, all’Amministrazione, senza che ciò comporti alcun incremento dei corrispettivi o altro onere o costo a carico dell’Amministrazione, una licenza irrevocabile, non esclusiva e gratuita affinché l’Amministrazione e/o eventuali nuovi fornitori dell’Amministrazione
possano utilizzare, copiare, mantenere, adattare, modificare e migliorare (inclusa la creazione di opere derivate) i prodotti software dell’Impresa e di Terze Parti che siano funzionali all’erogazione delle prestazioni per la realizzazione del sistema, e ciò per tutta la durata del progetto e per qualsiasi periodo successivo alla sua cessazione.
Le licenze sull’uso del software sono da considerarsi senza scadenza, ovvero licenza illimitata. Diritti di proprietà intellettuale sui Materiali Sviluppati - Qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale in relazione ai Materiali Sviluppati sarà di titolarità esclusiva dell’Amministrazione.
Per quanto possa occorrere al fine di dare integrale esecuzione a quanto previsto nel precedente comma, la Società aggiudicataria. trasferisce irrevocabilmente all’Amministrazione, e si impegna a fare in modo che sia irrevocabilmente trasferito alla Stazione Appaltante dalle società del gruppo dell’Impresa qualsiasi attuale o futuro Diritto di Proprietà Intellettuale sui Materiali Sviluppati, e si impegna a compiere a proprie spese qualsiasi ulteriore atto che sia necessario per assicurare tale trasferimento.
Procedura di indennizzo - Qualora un terzo affermi che l’utilizzo per le finalità di cui al presente articolo di uno o più dei Materiali dell’Impresa e/o dei Materiali di Terzi e/o dei Materiali Sviluppati viola i suoi Diritti di Proprietà Intellettuale, l’ Impresa manleverà e terrà indenne l’Amministrazione da ogni pretesa e/o azione di tale soggetto terzo.
Nelle ipotesi previste dal precedente comma, la Parte (di seguito la “Parte Indennizzante”) che sia obbligata a manlevare e tenere indenne l’altra Parte dovrà pagare a tale altra Parte (di seguito la “Parte Indennizzata”) ogni importo (incluse le spese di difesa) che la Parte Indennizzata dovesse essere condannata a pagare in forza di decisioni definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche di natura interinale o provvisoria, purché aventi efficacia esecutiva,. Resta inteso che in tal caso la Parte Indennizzante avrà diritto al rimborso di tutte le somme da essa pagate alla Parte Indennizzata ai sensi del presente punto che, in sede di sentenza definitiva, risultassero non dovute dalla Parte Indennizzata e venissero a questa restituite. La Parte Indennizzante non avrà tuttavia alcuna obbligazione nel caso in cui le azioni proposte da terzi contro la Parte Indennizzata siano il risultato di un inadempimento della Parte Indennizzata alle regole previste dal presente articolo. Le obbligazioni della Parte Indennizzante saranno regolate dalla seguente procedura (la “Procedura di Indennizzo”):
a) la Parte Indennizzata comunicherà tempestivamente per iscritto alla Parte Indennizzante l’esistenza di un’azione cui sia applicabile il presente articolo;
b) la Parte Indennizzante avrà diritto ad assumere il controllo della difesa a proprie spese, e a fare ricorso a legali e altri consulenti dalla stessa scelti, fornendo pronta comunicazione scritta alla Parte Indennizzata;
c) la Parte Indennizzata potrà collaborare, a proprie spese, nella difesa, anche nominando suoi legali e altri consulenti di fiducia;
d) se la Parte Indennizzante non assumesse il controllo della difesa come previsto nella presente clausola, la Parte Indennizzata avrà il diritto di impostare la difesa nella maniera che riterrà più appropriata;
e) la Parte Indennizzante pagherà tutti i costi relativi alla difesa sostenuti dalla Parte Indennizzata;
f) la Parte Indennizzante potrà in ogni caso partecipare alla difesa, a propri costi e spese.
Qualsiasi transazione relativa ad azioni promosse da terzi sarà intrapresa solo con il consenso della Parte Indennizzata, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato.
Trasferimento del know-how – L’Impresa metterà a disposizione della Stazione Appaltante le
seguenti informazioni, alle quali quest’ultima potrà accedere in qualsiasi momento:
a) informazioni sulle tecnologie utilizzate per l’erogazione delle Prestazioni;
b) modello operativo, processi operativi e struttura di “delivery” utilizzati dalla Società aggiudicataria per l’erogazione delle Prestazioni;
c) piani di assistenza in relazione a qualsiasi hardware e software che sia utilizzato per l’erogazione delle Prestazioni.
L’Impresa manterrà aggiornate le informazioni di cui al precedente comma almeno ogni 3 (tre) mesi e comunicherà gli aggiornamenti all’Amministrazione e, in ogni caso, risponderà prontamente a qualsiasi quesito relativo a tali informazioni richiesto dall’Amministrazione medesima. L’ Impresa manterrà a proprio carico tutti i costi, oneri e spese sostenuti per adempiere agli impegni di cui al presente articolo.
Articolo 14 Deposito cauzionale
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa ai sensi degli articoli 113, comma 1, e 75, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e del successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010,
n. 207, ha costituito una deposito cauzionale a mezzo fideiussione nr. rilasciata in data
da , con sede legale e direzione generale in , , di €
, pari al 10% del valore, al netto dell’I.V.A., del contratto, ridotto del 50% ai sensi dell’articolo 40, comma 7, del Decreto Legislativo 163/2006 di € _ , senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
Tale polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.
Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall' Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all’Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l’Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'’Amministrazione, anche in deroga all'art. 1957 del Codice Civile.
Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, - anche in presenza di un gravame giurisdizionale - volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Articolo 15
Penalità in caso di ritardi e termine essenziale
Le parti concordano che l'entità delle penalità è così stabilita:
PARAMETRO | MISURA DA RILEVARE | VALORE SOGLIA | IMPORTO PENALE |
Presa in carico complessiva del progetto | Periodo complessivo necessario all’Offerente per dichiarare il “Pronti al Collaudo del prototipo” | Entro 120 (centoventi) giorni solari dall’approvazione del contratto | 0.02% del valore complesivo del contratto al netto dell’IVA, per ogni giorno di ritardo nella dichiarazione di “Pronti al Collaudo del Prototipo” |
Periodo complessivo necessario all’Offerente per dichiarare il “Pronti al Collaudo” definitivo dell’intera fornitura | Entro 120 (centoventi) giorni solari dalla data di superamento con esito positivo del collaudo del prototipo | 0.02% per ogni giorno di ritardo nella dichiarazione di “Pronti al Collaudo” | |
Periodo complessivo necessario all’Offerente per la nuova presentazione al collaudo in caso di mancata accettazione della fornitura | Entro 20 (venti) giorni solari dalla data di comunicazione di non superamento del collaudo | 0.02% per ogni giorno di ritardo nella dichiarazione di “Pronti alla ripresentazione Collaudo” |
Trascorso il termine di 15 ( quindici ) giorni lavorativi, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’art. 1457 del Codice Civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione procederà alla risoluzione contrattuale in danno della Impresa e all’incameramento del deposito cauzionale.
La garanzia e le altre certificazioni richieste dovranno pervenire entro il termine di 7 gg. lavorativi dalla ricezione della presente al seguente indirizzo: Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni
e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – Servizio Polizia Stradale – Ufficio P.O.N. – Xxx Xxxxxxxxx 0000 - 00000 Xxxx.
Ritardo nella riposta da parte dell’Help Desk durante il periodo di garanzia e assistenza – L’Impresaattiverà un servizio di “help desk”, operativo con copertura oraria 9-18, dal lunedi al venerdi per 24 mesi, a cui comunicare le anomalie ed i disservizi.
Le penali applicabili in caso di ritardata risposta sono riportati nella seguente tabella:
Valori di soglia | Penali | ||
Causale | Importi | ||
Tempo max attesa | 30 (trenta) secondi nel 80% dei casi 60 (sessanta) secondi nel 20% dei casi | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | 0,5%-1% del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
Chiamate entranti perdute | 1% - 5% | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | 0,5%-1% del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
Ritardo nell’intervento di ripristino della funzionalità della fornitura durante il periodo di garanzia
Gli SLA minimi e le penali in caso di ritardata esecuzione delle attività sono riportati nella seguente tabella:
Tipologia di guasto | Valore soglia | Valore soglia |
Intervento | Ripristino | |
Guasto bloccante | 12 (dodici) ore | 24 (ventiquattro) ore |
Guasto non bloccante | 24 (ventiquattro) ore | 48 (quarantotto) ore |
Penali | Valore soglia | Valore soglia |
Guasto bloccante | € 100,00 per ora solare di ritardo | € 50,00 per ora solare di ritardo |
Guasto non bloccante | € 50,00 per ora solare di ritardo | € 25,00 per ora solare di ritardo |
Tutti i contratti di assistenza di cui sopra dei produttori di hardware e software devono essere intestati all’Amministrazione.
L’applicazione delle penali sopra indicate non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore. L’importo complessivo delle penali, che non può superare il 10% dell'importo contrattuale, potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare o dalla cauzione presentata dall’Impresa a garanzia della buona esecuzione del contratto che si intende vincolata anche alla copertura del suddetto impegno. Qualora l’ Impresa raggiunga un tetto massimo di penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà a risolvere il contratto per inadempimento incamerando la cauzione, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.
Le domande per condono penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate alla Stazione Appaltante, PENA DECADENZA, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
In ogni caso l’Impresa si obbliga a mantenere ovvero a ripristinare l'originaria entità del deposito cauzionale.
Articolo 16
Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari
Il pagamento dell’intera fornitura sarà effettuato con le seguenti modalità:
a) 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo alla ricezione della comunicazione di esecutività del contratto, contestualmente alla prestazione di una idonea garanzia fideiussoria per pari importo;
b) 20% (venti per cento) dell’importo complessivo alla ricezione della comunicazione di esito positivo del Collaudo del primo mezzo;
c) 70% (settanta per cento) dell’importo complessivo alla ricezione della comunicazione di avvenuto collaudo con esito positivo dell’intera fornitura.
Si chiarisce che il pagamento avverrà per il 50% con i fondi nazionali e per l’altro 50% con i fondi comunitari.
Il pagamento della fornitura è tuttavia subordinato alla disponibilità delle risorse comunitarie e nazionali presso il Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia ex L. 183/87 e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture, dovuti alla mancata disponibilità dei sopra citati fondi.
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione del presente atto, come previsto dalla L. 13.08.2010 n. 136.
L’Amministrazione provvederà ai pagamenti entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla presentazione di ogni relativa fattura.
Detti pagamenti saranno disposti presso la BANCA – Filiale di – ABI CAB
Conto
Codice IBAN IT
ovvero su altro conto corrente che
l’Impresa vorrà per tempo far conoscere al Servizio Polizia Stradale.
Nel caso in cui i termini previsti per i pagamenti non dovessero essere rispettati, l’Amministrazione si impegna a corrispondere gli interessi moratori previsti dal Decreto Legislativo nr. 231/2002, nella misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, con l’esclusione di qualsiasi altra maggiorazione. Su tali pagamenti non potrà essere effettuato alcun sequestro.
Le spese di consegna e fornitura, nei termini stabiliti dal Contratto, sono a totale ed esclusivo carico dell’Impresa. L’intera fornitura sarà consegnata secondo le indicazioni che verranno fornite dal Servizio Polizia Stradale
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengono “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali della Ditta, quando anche pubblicati nei modi di Legge, la Ditta si impegna a darne tempestiva notifica alla Stazione Appaltante. In difetto di tale comunicazione l’Amministrazione non assume nessuna responsabilità per la forma ed i modi dei pagamenti eseguiti.
Le fatture di cui trattasi dovranno essere trasmesse al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – Servizio Polizia Stradale – Ufficio
P.O.N. – Xxx Xxxxxxxxx 0000 - 00000 Xxxx
L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione alla forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto. Ove l’Impresa ometta di partecipare la predetta comunicazione, l'Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi
responsabilità che possa derivarle per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal precedente comma del presente articolo.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall'Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 17
Clausola dell' Amministrazione più favorita
L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell' applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
Articolo 18
Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale
L’Impresa si vincola ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, nr. 81, e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna del bene oggetto della presente fornitura.
Inoltre l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell' ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903, e Legge 10 aprile 1991, n. 125) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni).
Durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, con particolare riguardo all’attività di installazione, l’Impresa si impegna a rispettare la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 nr. 81, con specifico riferimento a quanto previsto e prescritto all’articolo 26. A tal fine si allega al presente atto il Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenze (D.U.V.R.I.) statico. Parimenti l’Impresa si impegna a soddisfare ogni requisito relativo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). A tal proposito l’Impresa ha presentato la certificazione relativa al D.U.R.C .
Nel corso dell’esecuzione contrattuale verranno rispettate le norme di cui al Reg (CE) 1828/2006 in materia di azioni informative e pubblicitarie, con particolare riguardo all’apposizione di cartelloni e targhe esplicative nei luoghi oggetto di interventi cofinanziati dall’ Unione Europea
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, l'Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione l’impresa non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresasi impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni predette.
Articolo 19
Obblighi dell’Impresa in materia di tutela della riservatezza
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
E' fatto divieto al personale dell’Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’ Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’ esecuzione del presente contratto.
L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’impresa ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Amministrazione appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Le parti assumono l'obbligo di non divulgare né utilizzare per fini che esulano dal presente rapporto contrattuale le suddette informazioni. Pertanto, salvo che ciò risulti necessario per l’assolvimento di obblighi di legge, le parti – anche nella eventualità di scioglimento per qualsiasi ragione del presente rapporto - si obbligano a non divulgare a terzi le predette informazioni riservate e ad adottare tutte le misure necessarie affinché nessuna di tali informazioni cada in possesso di terzi non autorizzati.
L’Impresa si impegna a sostituire, in tempo utile, il proprio personale che per qualsiasi motivo dovesse lasciare l'attività in corso.
Il personale impiegato dall’Impresa dovrà essere di gradimento dell' Amministrazione che si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse utilizzate dall’Impresa stessa, nell' esecuzione del presente contratto, non ritenute idonee dall' Amministrazione.
L’Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ex art. 2 del D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito con modificazioni nella Legge 22/11/2002, n. 266.
Articolo 20 Decadenza e diritti dell'assuntore
L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 21
Spese inerenti al contratto e oneri fiscali
L’Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:
a) art. 62 del Regolamento per l' amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell’Impresa.;
b) art. 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
c) art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
d) art. 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).
Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell' imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005, sono soggetti a bollo, fin dall' origine, nelle misure di legge, - tra gli altri - il Contratto d'appalto, eventuali atti aggiuntivi, rogati, ricevuti o autenticati da Notai o da altri pubblici ufficiali ( dovuta per ogni foglio ).
I relativi oneri saranno a carico dell’Impresa, in base all'art. 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.
Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall’Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul x/x xxxxxxx x. 000000 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.
Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 22 Salvaguardia dell' obsolescenza
E' fatto obbligo all’Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute.
A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell' Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari al 10% dell'importo del prezzo da versare all’Impresa
L’Impresa si impegna a mantenere in linea di distribuzione le parti di ricambio almeno 6 (sei) anni a decorrere dalla data di scadenza dell’esecuzione contrattuale (garanzia compresa).
Articolo 23
Recesso dell' Amministrazione
Ai sensi dell’art. 11 delle Condizioni Generali d’ Oneri di cui all’art. 2 del presente contratto e degli art. 134 e seguenti del Decreto Legislativo 163/2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, nr. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207 è in facoltà dell' Amministrazione di recedere, in qualunque tempo, dal contratto
mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, nonché del 10% (dieci percento) dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell' ammontare globale del contratto.
Articolo 24 Controversie contrattuali
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all' Autorità giurisdizionale competente di Roma . E’ esclusa la clausola arbitrale.
Articolo 25 Domicilio legale
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa dichiara di eleggere domicilio in ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all'’Amministrazione stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 26
Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità
L'Amministrazione parteciperà all’Impresa a mezzo telefax, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. L’Impresa è tenuta, entro 2 (due) giorni dal ricevimento del predetto telefax, a comunicare all’Amministrazione, con lo stesso mezzo, l'avvenuta ricezione della notifica della registrazione del decreto approvativo del contratto.
Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni pagamento da parte dell’Amministrazione è subordinato alla disponibilità delle risorse comunitarie e nazionali presso il Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della legge 183/1987, e pertanto l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi che si verificassero nella liquidazione delle fatture, dovuti alla mancata disponibilità dei sopraccitati fondi
L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge. Resta inteso che, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, in caso di risoluzione del presente contratto per fatto addebitabile all’Impresa, l’intera responsabilità di quest’ultima e i rimedi esclusivi dell’Amministrazione per danni prodotti da cause relative o conseguenti al presente contratto, non potranno superare l’importo complessivo del contratto stesso.
L’ Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'art. 13 (Utilizzo e proprietà del software e diritti di proprietà intellettuale) del presente contratto.
Articolo 27 Cessione del credito
Non è ammessa la cessione anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ai sensi del comma 3 dell’articolo 117 del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, nr. 163. Resta ferma la possibilità per l’Impresa di dare mandato irrevocabile all’incasso della fattura presso un determinato istituto di credito.
Articolo 28
Risoluzione in caso di condanna penale
E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l' intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l' Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto. L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 29
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la sussistenza di interferenze nelle attività lavorative producendo un apposito documento.
I costi della sicurezza per tali rischi sono a carico dell’Impresa.
Articolo 30
Prevalenza delle clausole contrattuali
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio (benchè non allegati e conservati agli atti dell’Amministrazione) ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Articolo 31 Allegati
a) Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura – Ufficio Registro Imprese di Roma emessa in data 25 giugno 2012;
b) D.U.R.C. ( Documento Unico di Regolarità Contributiva) emesso in data ;
c) D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ) ai sensi dell’art. 26 del X.xx Lgs.vo 81/2008;
Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia, viene da me, Ufficiale Xxxxxxx, letto ad alta ed intelligibile voce alle parti contraenti, che lo approvano in ogni sua parte e lo sottoscrivono, unitamente a me, a norma di legge.
L’atto consta di n. 21 (venutno) pagine, comprese le clausole vessatorie e le sottoscrizioni.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:
- art. 6 - Collaudi e verifiche;
- art. 7 - Addestramento del personale;
- art. 8 - Scioperi e cause di forza maggiore;
- art. 9 - Xxxxxxx e ripresentazione alla verifica;
- art. 11 - Adempimenti antimafia e subappalto;
- art. 12 - Vizi;
- art. 13 - Utilizzo e proprietà del software e diritti di proprietà intellettuale;
- art. 14 – Deposito cauzionale;
- art. 15 - Penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
- art. 16 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari;
- art. 17 - Clausola dell'Amministrazione più favorita;
- art. 18 – Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
- art. 19 - Obblighi dell’Impresa in materia di tutela della riservatezza;
- art. 20 - Spese inerenti al contratto e oneri fiscali;
- art. 23 - Recesso dell' Amministrazione;
- art. 26 - Esecutività,vincoli contrattuali e responsabilità;
- art. 27 - Cessione del credito;
- art. 28 - Risoluzione in caso di condanna penale.