INDICE
Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori dopo entrata in vigore
Nuovo Codice Appalti D.Lgs. n. 50-2016
Approvato con Delibera di Consiglio n. 3 del 30.03.2017 A cura dell’Ufficio Provveditorato
INDICE
PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Principi
Art. 3 – Responsabile del procedimento (articolo modificato dal precedente Regolamento)
PARTE SECONDA – FORNITURE DI BENI E SERVIZI
Art. 4 - Limiti di applicazione per valore (articolo nuovo aggiunto) Art. 5 - Tipologie di forniture e servizi
Art. 6 - Affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (articolo modificato)
Art. 7 - Acquisizioni in amministrazione diretta
Art. 8 - Fondo Economale (articolo nuovo aggiunto)
Art. 9 - Acquisizioni in affidamento diretto di forniture e servizi fino a 40.000,00 (articolo modificato)
Art. 10 - Acquisizioni di beni e servizi di importo compreso fra i 40.000 e i 150.000,00 (articolo modificato)
Art. 11 - Affidamenti in House (articolo nuovo aggiunto) Art. 12 - Pubblicità e comunicazioni
Art. 13 - Requisiti degli operatori economici (articolo modificato)
Art. 14 - Scelta del contraente – commissione di gara (articolo modificato) Art. 15 - Acquisizioni con categorie protette
Art. 16 - Garanzie
Art. 17 - Forme di contratto
Art. 18 - Esecuzione forniture e servizi (articolo modifcato) Art. 19 - Operazioni di collaudo
Art. 20 – Pagamenti
Art. 21 – Forniture di beni e servizi nei settori speciali (articolo nuovo aggiunto)
PARTE TERZA – ESECUZIONE DI LAVORI
Art. 22 - Esecuzione lavori
Art. 23 – Disposizioni per i servizi tecnici
Art. 24 - Tipologia lavori di importo inferiore a 209.000 € (articolo modificato) Art. 25 - Pubblicità e comunicazioni
Art. 26 - Lavori in amministrazione diretta
Art. 27 – Lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 (articolo modificato)
Art. 28 - Lavori di importo compreso fra i 40.000,00 e i 209.000,00 (articolo modificato) Art. 29 – Lavori nei settori speciali (articolo aggiunto)
Art. 30 - Requisiti degli operatori economici Art. 31 - Scelta del contraente
Art. 32 - Garanzie
Art. 33 - Revisione prezzi Art. 34 - Forme di contratto Art. 35 - Piani di sicurezza
Art. 36 - Lavori di somma urgenza (articolo modificato)
Art. 37 - Perizia suppletiva per maggiori spese (articolo modificato) Art. 38 – Esecuzione dei lavori (articolo modificato)
Art. 39 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
Art. 40 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori di importo inferiore a 209.000,00 Art. 41 - Certificato di regolare esecuzione lavori
Art. 42 – Modifiche al regolamento Art. 43 – Entrata in vigore
PARTE PRIMA DISPOSIZIONI COMUNI
ARTICOLO 1
(Oggetto del regolamento)
1. Il presente regolamento, disciplina il ricorso al sistema semplificato delle procedure in economia per l’acquisizione di forniture, servizi di importo inferiore ad € 150.000,00, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e di lavori di importo inferiore ad € 209.000,00, in conformità al disposto dell’art. 36 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi e tenuto conto delle specifiche esigenze della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone.
2. Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute all’articolo 36 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti Pubblici”, nonché alle Linee Guida dell’ANAC, n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18/04/16 recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvato con Deliberazione ANAC n. 1079 del 26/10/2016 e smi, nonché delle ulteriori Linee Guida dell’ANAC di attuazione al Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016 e smi.
3. Si precisa che per quanto riguarda la formazione e gestione degli elenchi di operatori economici la Camera di Commercio di Pordenone si è dotata di specifico Regolamento per la formazione e gestione dell’Elenco dei Fornitori, adottato con Delibera di Giunta Camerale n. 98 del 21-10-2016.
ARTICOLO 2
(Principi)
1) Le procedure di affidamento di beni e servizi di importo inferiore ad € 150.000,00 e di lavori di importo inferiore ad € 209.000,00, nel rispetto delle soglie di cui all’art. 36 comma 2 lettere a) e b) del Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016, sono utilizzate per assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire forniture, servizi e per eseguire lavori.
2) Il ricorso alle procedure semplificate di cui all’art. 36 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs.
n. 50/2016 e di cui alle Linee Guida dell’ANAC di attuazione al Nuovo Codice degli Appalti deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.
3) Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica per consentire l’applicazione della disciplina del presente regolamento.
4) Nel caso di beni infungibili, gli stessi dovranno essere identificati nel rispetto di quanto indicato nella proposta di Linee Guida dell’ANAC per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili, approvata dal Consiglio dell’Autorità in data 31/08/2016 e smi;
5) Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art.
29 del D.Lgs. n. 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
ARTICOLO 3
(Responsabile del procedimento)
1) Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per le
fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione e nel rispetto delle indicazioni fornite nelle Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvata con Deliberazione ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 e smi;
2) Il Responsabile di Procedimento è nominato con atto formale, deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotato del necessario inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.
3) La Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone, nel caso in cui il proprio organico presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso delle specifiche professionalità necessarie per svolgere i compiti del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all’attività di Responsabile Unico di Procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal Nuovo Codice degli Appalti, D.Lgs. n. 50/2016, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa e copertura dei rischi professionali come previsto dall’art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.
4) Il Responsabile Unico di Procedimento, oltre ai compiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 – Nuovo Codice degli Appalti, svolge anche i seguenti compiti:
formulare proposte e fornire dati ed informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell’avviso di pre e post-informazione laddove dovuti;
cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione dei programmi;
cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi; accerta la libera disponibilità di aree ed immobili necessari;
fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia l’efficiente gestione economica dell’intervento;
propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
propone l’indizione e/o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7/8/1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
PARTE SECONDA FORNITURE DI BENI E SERVIZI
ARTICOLO 4
(Limiti di applicazione per valore)
1) Le procedure di affidamento per l'acquisizione di forniture e servizi previste nel presente Regolamento sono consentite per singoli importi non superiori alle soglie di cui all’art. 36 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.
2) Il limite di importo si intende automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia, con lo stesso meccanismo di
adeguamento previsto per le soglie stabilite dall’art. 35 del Nuovo Codice dei Contratti D Lgs. 50/2016 e smi.
ARTICOLO 5
(Tipologie di forniture e servizi)
In relazione alle esigenze della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone, è possibile procedere all’affidamento diretto ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Regolamento per le seguenti forniture di beni e di servizi, nel rispetto dei limiti di spesa previsti nei singoli capitoli di bilancio e alle soglie economiche di cui al precedente art.4, e precisamente:
BENI
1) arredi, mobili e attrezzature non informatiche;
2) opere d’arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge 29/7/1948, n.717 e al decreto ministeriale 23/3/2006;
3) automezzi, autovetture, motoveicoli e altri mezzi di trasporto;
4) libri, riviste, giornali e pubblicazioni anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico;
5) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio, farmaci, materiale sanitario e di pronto soccorso;
6) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione, la pubblicità istituzionale;
7) stampati, modelli, locandine, pubblicazioni, vetrofanie e altri prodotti per la l’attività istituzionale e promozionale;
8) vestiario di servizio e dispositivi di protezione per i dipendenti;
9) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli arredi;
10)materiale e attrezzature per arredo, verde e giardinaggio, piante, fiori, corone e addobbi vari;
11)coppe, trofei medaglie, targhe, oggetti ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni, onorificenze, riconoscimenti, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari in occasione di specifici eventi;
12)contrassegni, xxxxxxx, bolli francobolli e altri valori bollati, etichette ufficio metrico;
SERVIZI
1) servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di mobili, arredi attrezzature, impianti e mezzi;
2) servizi di corriere, spedizione e consegna, servizio di consegna e ritiro posta, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
3) servizi di telecomunicazione;
4) servizi assicurativi e di brokeraggio, bancari e finanziari, servizio di cassa, contratti di leasing, servizi di riscossione tributi;
5) servizi di caricamento dati;
6) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio- economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
7) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, tenuta e aggiornamento degli inventari,
8) servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria, contributiva e tecnica, prestazioni di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario, servizi intellettuali e o professionali;
9) servizi per la trascrizione e la traduzione di verbali, di relazioni in occasione di convegni, seminari, congressi;
10)servizi di interpretariato;
11)servizi di agenzie di viaggio, alberghieri di ristorazione e di catering;
12)servizi di trasporto per ferrovia, per via acqua e via aerea;
13)servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi, bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione mediante acquisto dei relativi spazi;
14) servizi di consulenza gestionale e affini;
15)servizi ordinari di pulizia degli immobili, come disciplinati dall’articolo 286 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici;
16)servizi di rimozione, trattamento e smaltimento di rifiuti, anche speciali, servizi di espurgo, nonché servizi di sgombero neve e affini;
17)servizi di derattizzazione, disinfestazione e altri servizi straordinari di pulizia, se (lavanderia, lavaggio ecc.);
18)servizi di gestione degli immobili di proprietà e in uso, servizio di guardiania e reception;
19) servizi di grafica, di editoria e di stampa, compresi i servizi di tipografia, legatoria, serigrafia, litografia, fotografia, fotoriproduzione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, traduzione e trascrizione;
20)servizi relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008;
21)servizi relativi ad adempimenti per la gestione della sicurezza delle informazioni;
22)servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili e di manifestazioni;
23)servizi per la gestione di corsi di formazione e tutoraggio;
24)servizi di noleggio e affitto di attrezzature, anche con ausilio di personale specializzato e autoveicoli con e senza conducente;
25)servizi di facchinaggio, imballaggio e trasloco;
26)servizi per la partecipazione e organizzazione di cerimonie, convegni, meeting, conferenze, mostre, fiere, corsi seminari, esami e concorsi, riunioni, manifestazioni di interesse e nell’interesse della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone, compresi gli allestimenti per fiere, eventi e manifestazioni varie;
27)servizi di noleggio e affitto sale e/ attrezzature, anche con l'ausilio di personale specializzato;
28)prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazioni, trascrizioni e volture di atti;
29)prestazioni di supporto al responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31, comma 11, del Codice dei contratti pubblici;
30)servizi sostitutivi di mensa;
31)servizi per il funzionamento delle commissioni presenti nel sistema camerale;
32)servizi e consulenze connesse alle concessioni di agevolazioni alle imprese o a progetti di sviluppo a favore delle imprese;
33)servizi di analisi/laboratorio;
34)servizi legati all’analisi del benessere organizzativo aziendale e ai cicli di gestione della performance;
35)servizi legati alla gestione e sviluppo dell’ufficio stampa, media press office, media relations/media management e tutte le attività connesse alla comunicazione dell’ente;
36)servizio affissioni;
37)servizio di assistenza alla gestione delle sale.
ARTICOLO 6
(affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €)
Gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 € possono essere effettuate mediante le seguenti procedure:
a. amministrazione diretta: in cui le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
b. affidamento diretto adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Nuovo Codice degli Appalti: in cui le acquisizioni avvengono mediante l’affidamento ad operatori economici o a persone terze.
ARTICOLO 7
(Acquisizioni in amministrazione diretta)
Nell’amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue le acquisizioni per mezzo del personale dipendente allo scopo eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri o appositamente noleggiati e acquisendo le forniture di beni e di servizi necessari per l’esecuzione dell’intervento, fino ad un importo massimo di 40.000,00 iva esclusa.
ARTICOLO 8
(Fondo Economale)
Il cassiere camerale viene dotato ogni anno, ai sensi dell’art. 44 del DPR 254/2005 e a seguito di Determinazione del Segretario Generale, di un fondo di cassa economale non superiore ad € 10.000,00, elevabile per particolari esigenze ad euro 35.000,00 e reintegrabile, durante l’esercizio, previa rendicontazione delle somme già spese.
Le tipologie di spesa che possono essere effettuate dal Cassiere Camerale sono individuate dalla Direttiva del servizio di cassa economale approvata con Determinazione del Segretario Generale n. 95 del 16/03/2017.
ARTICOLO 9
(Acquisizione in affidamento diretto di forniture e di servizi fino a 40.000,00 €)
1) Le procedure per l’acquisizione di forniture e servizi inferiori a 40.000,00 €, seguono le disposizioni dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” e del punto 3 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC e smi.
2) Per l’affidamento diretto di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 €, la Camera di Commercio di Pordenone non ha l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge di Stabilità n. 208 del 28/12/2015 e smi;
3) Per affidamenti diretti di beni e servizi di importo compreso tra i 1.000 € e i 40.000,00
€ è obbligatorio il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) ovvero al mercato elettronico realizzato dalla centrale regionale di riferimento o al mercato elettronico interno all'ente se attivato, come stabilito dall'articolo 1, comma 450, L. 296 del 2006.
4) Solo se il bene e servizio oggetto di acquisizione non è disponibile sul MePA, si possono attivare procedure autonome nel rispetto del presente Regolamento.
5) Il ricorso all’affidamento diretto di forniture di beni e servizi nel rispetto del presente articolo, è disposto con determinazione dirigenziale riassuntiva finale adottata ai sensi del punto 3.1.3 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC e ai sensi del presente Regolamento e precisamente:
a) nel caso di ordine diretto di acquisto o di trattativa diretta sul mercato elettronico o di acquisti fino a 1.000,00 € per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura si può procedere mediante affidamento diretto a seguito di una determinazione a contrarre o atto equivalente riassuntivo finale che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta ed il possesso dei requisiti di carattere generale; in tale caso la motivazione dell’affidamento può essere resa in forma sintetica;
b) per gli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 5 del presente Regolamento e di tipo non informatico, compresi fra i 1.000,00 € e i 39.999 €, si può procedere mediante una determinazione a contrarre o atto equivalente riassuntivo finale, previo esperimento di un’indagine di mercato per il tramite del MePa ovvero previo esperimento di un’indagine di mercato fuori dal MePa (qualora il prodotto e/o servizio non è ivi disponibile), invitando almeno due operatori economici scelti fra quelli iscritti nell’Elenco dei Fornitori se disponibili. L’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza è soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti almeno da due operatori economici.
Laddove la valutazione comparativa delle offerte di almeno due fornitori non sia possibile, andrà rafforzato l’onere motivazionale dell’affidamento all’unico fornitore che ha presentato l’offerta;
c) per gli acquisti di beni e servizi informatici compresi fra i 1.000,00 e i 39.999,00
€, in seguito all’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015, L. 208/2015 smi, si procede mediante una determinazione a contrarre o atto equivalente riassuntivo finale, previo esperimento di un’indagine di mercato per il tramite del MePa, invitando almeno due fornitori, scelti fra quelli iscritti nell’Elenco dei Fornitori, se disponibili. Qualora il prodotto o servizio informatico non sia presente nel MePa si dovrà procedere mediante indagine di mercato fuori dal MePa avendo cura di inviare il provvedimento di autorizzazione all’avvio dell’indagine di mercato approvato dall’organo di vertice ad AGID e ANAC come previsto dal comma 516 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 e smi;
6) La determinazione a contrarre di affidamento o atto riassuntivo equivalente, potrà essere assunta una volta espletata l’indagine di mercato e contiene di norma:
a) il fine di pubblico interesse che con l’affidamento si intende perseguire;
b) l’oggetto dell’affidamento;
c) l’importo massimo stimato dell’affidamento;
d) la copertura contabile;
e) la procedura seguita con una sintetica indicazione delle ragioni;
f) i criteri di selezione degli operatori economici e i requisiti che devono possedere;
g) la forma dell’affidamento;
h) le clausole ritenute essenziali dell’affidamento;
i) la modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.
7) qualora venga invitato a partecipare all’indagine di mercato anche il fornitore uscente andrà adeguatamente motivato nella determina a contrarre o nell’atto equivalente riassuntivo finale le motivazioni di tale scelta in considerazione di una delle seguenti caratteristiche:
a) riscontrata effettiva assenza di alternative;
b) grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
c) competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
8) Il dirigente con la determinazione di cui al punto6 attesta, inoltre, che al momento dell’avvio della procedura, per la fornitura o il servizio che si intende acquisire:
▪ non sono attive convenzioni Consip spa o centrali di committenza regionale;
▪ che nonostante la reperibilità di dette convenzioni, si procede ugualmente, per convenienza economica, per motivi di non perfetta corrispondenza dei beni o dei servizi ovvero per altre esigenze motivate dell’ente camerale, all’acquisizione autonoma della fornitura o del servizio;
▪ che comunque si assumono i parametri prezzo-qualità previsti dalle convenzioni di riferimento della Consip spa;
▪ il bene o servizio non è disponibile sul MePA.
9) Nel rispetto dei principi di semplificazione ed economicità dell’attività amministrativa, la Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone può assumere ad inizio anno una determinazione a contrarre generale per l’individuazione della procedura di affidamento, per importi fino a € 5.000,00 (Iva esclusa), per l’acquisizione di forniture di beni e servizi, indicati dal presente Regolamento, necessari per il normale funzionamento dell’ente.
ARTICOLO 10
(Acquisizioni di beni e servizi di importo compreso fra i 40.000,00 € ed i 150.000,00 €)
1) L’acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 € e fino alla soglia di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) viene attivata, in base alla programmazione biennale delle acquisizioni di forniture e servizi dal responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 21 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 – Nuovo Codice degli Appalti.
2) La ricerca del contraente prende avvio mediante l’adozione di una determinazione a contrarre in cui viene indicato l’avvio della procedura ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) e ai sensi del punto 4 delle Linee Giuda n. 4 dell’ANAC, nella quale va riportato l’interesse pubblico da soddisfare, le caratteristiche dei beni e/o servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori da invitare e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;
3) Tale Determinazione andrà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi e contratti”; la durata della pubblicazione è stabilita per almeno 15 giorni, che potranno essere ridotti a non meno di cinque giorni, per motivate ragioni di urgenza.
4) Successivamente la procedura si articolerà nelle seguenti fasi:
a) pubblicazione dell’avvio di indagine di mercato sul profilo dell’Ente;
b) svolgimento di indagini di mercato con consultazione di almeno cinque operatori economici, scelti fra quelli iscritti nell’Elenco dei Fornitori, se disponibili e se il bene e/o servizio non è presente nel MePa;
c) confronto competitivo fra gli operatori economici selezionati e invitati alla scelta dell’affidatario;
d) stipula del contratto.
5) La lettera di invito contiene di norma i seguenti elementi:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’Iva e dei costi della sicurezza previsti dall’art. 26 D.Lgs. 81/08;
b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico- organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;
c) il termine di presentazione delle offerte ed il periodo di validità della stessa;
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dell’art 95 del Nuovo Codice dei Contratti e secondo le Linee Guida n. 2 dell’ANAC adottate con Deliberazione n. 1005 del 21/09/2016 recante disposizioni in materia di “Offerta economicamente più vantaggiosa”, nonché motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4 del Codice;
f) gli elementi di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiosa;
g) la misura delle penali;
h) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
i) le garanzie richieste (cauzione provvisoria e definitiva, polizze assicurative) ovvero l’eventuale esonero;
j) il nominativo del RUP;
k) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 97, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 “anomalia delle offerte”, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
l) l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;
m) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
n) lo schema di contratto e capitolato speciale (se predisposti);
o) la data della prima seduta pubblica;
p) il codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
q) l’obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende subaffittare a terzi;
r) l’obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta tecnico progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o know-how;
s) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 xx.xx. (tracciabilità flussi finanziari), qualora la lettera di invito venga assunta quale contenuto della lettera di ordinazione idonea a perfezionare il contratto ai sensi dell'art. 334, comma 2, DPR 207/2010;
t) l’eventuale opzione di proroga tecnica del contratto (in tal caso occorre computare nel valore complessivo del contratto anche l'importo presunto riferito alla proroga, ai fini della verifica del rispetto della soglia massima di ammissibilità).
6) La lettera di invito deve contenere altresì indicazioni in merito agli oneri di sicurezza e DUVRI ove necessari.
ARTICOLO 11
(Affidamenti in House)
Nel caso l’Ente Camerale abbia la necessità di ricorrere a degli affidamenti a società in house del sistema camerale dovrà procedere ai sensi di quanto disposto dall’art.5 e 192 del Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016 e smi e previa verifica del tipo di controllo posseduto rispetto alla società in house alla quale intende affidare il servizio. A tale proposito dovrà essere motivato nella determinazione a contrarre il tipo di controllo posseduto rispetto alla società in house nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Linee Guida dell’ANAC n.7 in materia di iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, approvato con Delibera ANAC del 15/02/2017
ARTICOLO 12
(Pubblicità e comunicazioni)
1) Tutte le determinazioni previste nel presente Regolamento sono sottoposte agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, Nuovo Codice degli Appalti. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati;
2) Ogni acquisizione deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara – CIG - e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di “Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto – CUP -. Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l’acquisizione, ai sensi della normativa vigente.
3) Gli adempimenti di cui ai commi precedenti sono curati, di norma, dal responsabile del procedimento.
ARTICOLO 13
(requisiti degli operatori economici)
1) Gli operatori economici, inclusi i sub contraenti, che prestano forniture o servizi in forza del presente Regolamento devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti minimi di:
d) idoneità professionale che deve essere attestata mediante l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio o ad altro Albo, ove previsto, capace di
attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
e) capacità economico e finanziaria: che deve essere attestata mediante dimostrazione dei livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche d’imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
f) capacità tecniche e professionali: stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
2) La Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico affidatario.
ARTICOLO 14
(scelta del contraente – commissione di gara)
1) La migliore offerta (salvo gli affidamenti diretti di cui all’art. 6 punto b del presente regolamento) è selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti. Il criterio del prezzo più basso potrà essere applicato solo nei casi espressamente previsti nel punto 1 delle Linee Guida n. 2 dell’ANAC recanti disposizioni su “offerta economicamente più vantaggiosa” e precisamente:
a) per lavori di importo inferiore ad € 1.000.000,00;
b) per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
c) per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico e che hanno un carattere innovativo;
2) L’esame e la scelta delle offerte, qualora il criterio di valutazione prescelto sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono effettuate da una commissione giudicatrice, nominata dal dirigente competente e composta, di norma, da tre funzionari camerali, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante. Nella nomina della commissione giudicatrice andranno rispettate le indicazioni riportate nelle Linee Guida
n. 5 dell’ANAC denominate “criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”.
3) Per valutazioni basate esclusivamente sul prezzo, l’esame delle offerte può essere eseguito da un Seggio di gara, composto dal responsabile del procedimento, assistito da almeno due testimoni, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.
4) Le operazioni di valutazione e di accertamento della Commissione o del Seggio di gara devono essere verbalizzate e trasmesse al dirigente competente per gli atti conseguenti.
5) Per le forniture di importo compreso fra i 5.000,00 € e i 39.999,00 €, il dirigente competente, su proposta della Commissione o del Seggio di gara, nel caso sia stata presentata una sola offerta valida, potrà dare corso all’affidamento dell’acquisizione, qualora ritenga l’offerta vantaggiosa e congrua con quanto richiesto e nella lettera invito non sia stata esclusa tale possibilità. Nel caso di una sola offerta valida, non sarà necessario il provvedimento di ammissione all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
6) La Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone può valutare la congruità dell’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
7) La proposta di aggiudicazione è disposta con determinazione del dirigente competente.
8) Una volta effettuati i controlli di cui all’art. 80 del Codice la proposta di aggiudicazione acquisirà efficacia giuridica anche mediante una determinazione del dirigente competente che attesti l’esito positivo dei controlli. Il controllo dei requisiti, autocertificati è obbligatorio solo nei confronti dell’aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al dpr 445/2000.
ARTICOLO 15
(acquisizioni con categorie protette)
I soggetti affidatari di forniture di beni e servizi di importo fino ai 39.999,00 € possono essere individuati tra le cooperative sociali, iscritte all’apposito albo regionale, che svolgono attività industriali, commerciali o di servizi, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), e articolo 9, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.381 e s.m.i e nel rispetto dell’articolo 5 della medesima legge.
ARTICOLO 16
(garanzie)
1) Gli operatori economici affidatari di forniture e servizi di singolo importo inferiore ad euro 39.999,00, al netto degli oneri fiscali, sono, di norma, esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria e definitiva.
2) Per le forniture e servizi di singolo importo pari o superiore ad euro 40.000,00, con la determinazione dirigenziale a contrarre, gli operatori economici possono essere esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria e/o definitiva e da tutte le altre forme di garanzia, in relazione all’affidabilità del contraente, all’importo e alla tipologia della fornitura e del servizio.
ARTICOLO 17
(forme di contratto)
1) La forma del contratto per le acquisizioni di beni e/o servizi viene stabilita di volta in volta nell’atto dirigenziale di affidamento della fornitura e/o servizio, in relazione alla natura e all’entità degli stessi, in uno dei seguenti modi:
a) per importi inferiori ai 39.999.00 € mediante scambio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’articolo 1326 del codice civile, consistente in uno scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici; ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett b) del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
b) per importi superiori ai 40.000 € e fino alla soglia dei 150.000,00 €, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Nuovo Codice degli Appalti, la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata.
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
2) Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l’altro, riportare:
a) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.:
o l’impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale la Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico;
o l’assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell’esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto,
nonché la previsione della risoluzione del contratto nel caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
o tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti interessati all’acquisizione delle forniture e dei servizi.
b) il codice identificativo gara “CIG” registrato al Sistema informativo di monitoraggio dell’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici e, ove previsto, il codice unico di progetto “CUP.
c) il DUVRI, fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi interferenziali.
3) Il contratto deve altresì fare menzione che lo stesso sarà pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 2013.
4) Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell’operato della stazione appaltante, quest’ultima a esito della procedura, pubblica le informazioni relative agli esiti di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell’indagine di mercato e l’elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.
ARTICOLO 18
(esecuzione forniture e servizi)
1) L’esecuzione delle forniture e dei servizi avviene sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento o del direttore dell’esecuzione del contratto nominato ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento.
2) In caso di ritardo o inadempimento anche parziale imputabile all’appaltatore, il dirigente competente, su segnalazione del responsabile del procedimento o del direttore dell’esecuzione ove nominato, applica le penali previste nel contratto. Inoltre, dopo formale ingiunzione, a mezzo posta elettronica certificata, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, il dirigente ha facoltà di disporre l’esecuzione di tutto o parte dell’intervento a cura di un altro operatore economico, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.
3) Il dirigente competente potrà avvalersi, in ogni caso, di tutti gli strumenti previsti dal diritto privato per la tutela della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone, nonché delle disposizioni contenute nelle Linee Guida n. 6 dell’ANAC “indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) del Codice” e smi.
ARTICOLO 19
(operazioni di collaudo)
1) Per le forniture di beni e di servizi di importo inferiore ad euro 39.999, al netto degli oneri fiscali, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal responsabile del procedimento, o dal direttore dell’esecuzione del contratto, nominato ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento, ovvero dal dirigente destinatario della fornitura e del servizio, o da un funzionario da questi delegato, mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dall’operatore economico fornitore.
2) Per le forniture di beni e di servizi di importo singolo pari o superiore ad euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito atto del responsabile del procedimento o del direttore dell’esecuzione del contratto, ove nominato, ovvero del dirigente destinatario della fornitura e del servizio o da un funzionario da questi delegato.
3) Il responsabile del procedimento o il direttore dell’esecuzione del contratto, nominato ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento, ovvero il dirigente destinatario della fornitura e del servizio o il funzionario da questi delegato, sulla base degli accertamenti
e delle prove, può dichiarare rivedibili o rifiutare le forniture che risultassero difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni contrattuali o ai campioni presentati.
4) Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entità che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati e che sono posti nelle condizioni prescritte a seguito di limitati interventi dell’appaltatore, salvo l’applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
5) In via eccezionale, il dirigente competente, su motivata proposta del responsabile del procedimento o del direttore dell’esecuzione del contratto, nominato ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento, può accettare, con adeguata riduzione del prezzo, la fornitura non conforme alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati.
6) Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e sostituite a cura e spese dell’operatore economico fornitore.
7) Gli eventuali difetti o imperfezioni non emersi in sede di collaudo e accertati successivamente non esonerano l’operatore economico da responsabilità.
ARTICOLO 20
(pagamenti)
I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale di addebito, ovvero, dalla data di attestazione di regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale di addebito, comunque previa verifica della regolarità contributiva e dei controlli previsti secondo la vigente normativa.
ARTICOLO 21
(forniture di beni e servizi nei settori speciali)
Per le forniture di beni e servizi relativi ai settori speciali di cui al titolo VI, Capo I Sezione I del Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016, Artt. 114 e seguenti si rimanda agli specifici articoli contenuti nel titolo VI capo I, Sezione I del Nuovo Codice degli Appalti denominato “APPALTI NEI SETTORI SPECIALI” e smi, (quali ad esempio affidamenti in materia di gas, energia, acqua, trasporto, servizi postali).
PARTE TERZA LAVORI
ARTICOLO 22
(esecuzioni lavori)
1) La terza parte del presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l’esecuzione di lavori da parte della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 36 lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè disciplina la procedura per l’affidamento di lavori che, alla data di adozione del presente Regolamento, sono relativi ad importi fino a 40.000 € e alla procedura per l’affidamento dei lavori di importi compresi fra i 40.000,00 € e i 209.000,00 € (soglia alla data odierna così definitiva dall’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e che si considera aggiornata automaticamente in relazione agli aggiornamenti delle soglie che interesseranno il medesimo art. 35), al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza.
2) Il ricorso ai lavori da eseguire presso la Camera di Commercio di Pordenone dovrà avvenire anche nel rispetto degli atti di programmazione triennale adottati dall’Ente ai sensi dell’art. 21 del Nuovo Codice degli Appalti, qualora superiore alla soglia di 40.000,00 prevista per tale adempimento.
3) Per dare avvio ai lavori è necessario adottare una determinazione a contrarre che deve contenere:
o il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
o l’oggetto del contratto;
o il valore economico;
o la forma del contratto;
o le clausole ritenute essenziali;
o la modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.
4) Per l’esecuzione di lavori di cui al presente Regolamento la Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone, nel caso in cui l’organico presenti carenze o in esso non siano presenti soggetti in possesso delle specifiche professionalità necessarie per l’esecuzione dei compiti propri del RUP (ai sensi dell’articolo 31, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi), secondo quanto attestato dal dirigente competente, può affidare i compiti del supporto al RUP, con le procedure previste dal D.Lgs. n.50/2016 e smi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dalle Linee Guida n. 3 dell’ANAC “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.
ARTICOLO 23
(disposizioni per i servizi tecnici)
1) I seguenti servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria il cui corrispettivo complessivo stimato, sia inferiore a 39.999,00 euro, al netto degli oneri fiscali, deve essere affidato nel rispetto delle Linee Guida n. 1 dell’ANAC “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e smi e precisamente:
o redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento;
o attività tecnico amministrative connesse alla progettazione;
o direzione lavori, attività tecnico amministrative connesse alla direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli e perizie di stima.
2) Per corrispettivi uguali o superiori a 40.000 euro al netto degli oneri fiscali, e fino alla soglia di 100.000,00 € l’affidamento andrà effettuato secondo la procedura negoziata senza bando prevista dalle disposizioni delle Linee Guida n.1 dell’ANAC e smi.
3) Ai sensi della potestà legislativa della Regione FVG in materia di opere pubbliche e servizi tecnici a queste connesse, la Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone potrà applicare le disposizioni previste dalla normativa regionale in vigore in tema di lavori pubblici.
4) L’attività di direzione dei lavori è affidata, qualora la Camera di Commercio X.X.X. xx Xxxxxxxxx non sia in grado di espletarla con proprio personale per mancanza di adeguate professionalità nel proprio organico, ai sensi di quanto disposto dall’articolo
157 del Nuovo Codice dei contratti pubblici ed in particolare, nell’ordine, ai seguenti soggetti:
o altre amministrazioni pubbliche previa apposita intesa o convenzione di cui all’articolo 30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
o il progettista incaricato a seguito di espletamento di procedura di cui alle Linee Guida n. 1 dell’ANAC;
o altri soggetti scelti con le procedure di cui al precedente punto;
o soggetti in house providing del sistema camerale.
5) I servizi di supporto al responsabile unico del procedimento possono essere affidati con la procedura e con le modalità ed i limiti economici previsti nel presente regolamento per gli incarichi di servizio.
ARTICOLO 24
(tipologia lavori di importo inferiore a 209.000 €)
1) Possono essere affidati secondo le procedure previste nel presente Regolamento i seguenti lavori di importo non superiori ad euro 209.000, al netto degli oneri fiscali:
a) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei fabbricati, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze di proprietà della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone ovvero in uso o locazione nei casi in cui per legge o per contratto le spese sono poste a carico del locatario;
b) lavori accessori e strumentali per l’installazione di attrezzature e impianti;
2) Possono essere affidati ai sensi del presente Regolamento anche, i seguenti lavori aventi natura prevalente di:
a) lavori volti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell’incolumità pubblica;
b) interventi non programmabili in materia di sicurezza dei fabbricati e dei relativi impianti, sia di proprietà della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone, sia in uso o locazione nei casi in cui per legge o per contratto le spese sono poste a carico del locatore;
c) lavori che non possono essere differiti dopo l’infruttuoso esperimento di una gara ad evidenza pubblica;
d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessita ed urgenza di completare i lavori;
f) lavori per il completamento di opere o impianti a carico dell’appaltatore a seguito di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di dispositivo giurisdizionale.
3) I lavori relativi agli immobili sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, sono affidati nel rispetto delle disposizioni di cui alle Linee Guida n. 1 dell’ANAC.
4) I costi relativi alla sicurezza, di cui all’articolo 23 comma 15 del Nuovo Codice dei contratti pubblici, concorrono alla determinazione dei limiti sopra riportati.
5) Ai sensi della potestà legislativa della Regione FVG in materia di opere pubbliche e servizi tecnici a queste connesse, la Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone potrà applicare le disposizioni previste dalla normativa regionale in vigore in tema di lavori pubblici, purché ne dia indicazione nella determina a contrarre.
ARTICOLO 25
(pubblicità e comunicazioni)
1) Le procedure per l’affidamento di lavori fino a 209.000 € sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dall’articolo 29 del Nuovo Codice dei contratti pubblici.
2) L’esito degli affidamenti di lavori di importi pari o superiori ad euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016.
3) Ogni intervento deve essere registrato al sistema informativo di monitoraggio gare dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo di gara (CIG); ove previsto, deve essere registrato anche nel sistema di “Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto (CUP). Tali codici devono essere riportati su tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente l’intervento.
4) Gli affidamenti sono soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.
5) Gli adempimenti di cui al comma 5 sono curati, di norma, dal responsabile del procedimento.
ARTICOLO 26
(lavori in amministrazione diretta)
I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, sotto la guida del Responsabile Unico di Procedimento, e
possono coincidere con lavori urgenti imprevisti o imprevedibili e con particolare lavori di manutenzione di opere o impianti. Per esecuzione di lavori in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue l’intervento, per mezzo del personale dipendente o allo scopo eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri o appositamente noleggiati, acquisendo le forniture di beni e servizi necessari per l’intervento.
ARTICOLO 27
(lavori di importo inferiore ad € 40.000,00)
1) Per i lavori di importo inferiore ad € 40.000,00, il responsabile del procedimento, procede nel seguente modo:
a) per lavori affidabili mediante ordine diretto di acquisto o di trattativa diretta sul mercato elettronico o per lavori fino a 1.000,00 € per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo dei lavori si può procedere mediante affidamento diretto a seguito di una determinazione a contrarre o atto equivalente riassuntivo finale che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore scelto fra quelli iscritti nell’Elenco dei Fornitori se disponibili, le ragioni della scelta ed il possesso dei requisiti di carattere generale; in tale caso la motivazione dell’affidamento può essere resa in forma sintetica;
a) per l’affidamento di lavori fra i 1.000,00 € e i 39.999,00 €, si può procedere mediante una determinazione a contrarre o atto equivalente riassuntivo finale, previo esperimento di un’indagine di mercato per il tramite del MePa ovvero previo esperimento di un’indagine di mercato fuori dal MePa (qualora l’intervento non è ivi disponibile), invitando almeno due operatori economici scelti fra quelli iscritti nell’Elenco dei Fornitori se disponibili. L’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza è soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da almeno da due operatori economici.
2) La lettera di invito deve contenere i seguenti elementi:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’Iva e dei costi della sicurezza previsti dall’art 26 D.Lgs. 81/08;
b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico- finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;
c) il termine di presentazione delle offerte ed il periodo di validità della stessa;
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dell’art 95 del Nuovo Codice dei Contratti e secondo le Linee Guida n. 2 dell’ANAC adottate con Deliberazione n. 1005 del 21/09/2016 e motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4 del Codice;
f) gli elementi di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiosa nel rispetto delle specifiche Linee Guida dell’ANAC;
g) la misura delle penali;
h) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
i) le garanzie richieste (cauzione provvisoria e definitiva, polizze assicurative) ovvero l’eventuale esonero;
j) il nominativo del RUP;
k) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 97, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, purchè pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
l) l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;
m) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
n) lo schema di contratto e capitolato speciale (se predisposti);
o) la data della prima seduta pubblica;
p) il codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e, ove previsto il Codice Unico di progetto (CUP);
q) l’obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende subaffittare a terzi;
r) l’obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta tecnico progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o know-how;
s) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 xx.xx. (tracciabilità flussi finanziari), qualora la lettera di invito venga assunta quale contenuto della lettera di ordinazione idonea a perfezionare il contratto ai sensi dell'art. 334, comma 2, DPR 207/2010;
t) eventuale opzione di proroga tecnica del contratto (in tal caso occorre computare nel valore complessivo del contratto anche l'importo presunto riferito alla proroga, ai fini della verifica del rispetto della soglia massima di ammissibilità).
3) La lettera di invito deve contenere altresì indicazioni in merito agli oneri di sicurezza e DUVRI ove necessari.
ARTICOLO 28
(Esecuzione di lavori di importo compreso fra i 40.000,00 € ed i 209.000,00 €)
1) L’esecuzione di lavori di importo superiore a 40.000 € e fino alla soglia di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) viene attivata, in base alla programmazione triennale dal responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 21 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 – Nuovo Codice degli Appalti.
2) La ricerca del contraente prende avvio mediante l’adozione di una determinazione a contrarre in cui viene indicato l’avvio della procedura ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) e ai sensi del punto 4 delle Linee Giuda n. 4 dell’ANAC, nella quale va riportato l’interesse pubblico da soddisfare, le caratteristiche dei lavori da eseguire, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori da invitare e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;
3) Tale Determinazione andrà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi e contratti”; la durata della pubblicazione è stabilita per almeno 15 giorni, che potranno essere ridotti a non meno di cinque giorni, per motivate ragioni di urgenza.
4) Successivamente la procedura si articola in quattro fasi:
a. pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato sul profilo del committente;
b. svolgimento di indagini di mercato con consultazione di almeno cinque operatori economici, scelti fra quelli iscritti nell’Elenco dei fornitori se disponibili;
c. confronto competitivo fra gli operatori economici selezionati e invitati alla scelta dell’affidatario;
d. stipula del contratto.
5) La lettera di invito contiene di norma i seguenti elementi:
a) l’oggetto dei lavori, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’Iva e dei costi della sicurezza previsti dall’art. 26 D.Lgs. 81/08;
b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico- organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;
c) il termine di presentazione delle offerte ed il periodo di validità della stessa;
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione dei lavori;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dell’art 95 del Nuovo Codice dei Contratti e secondo le Linee Guida n. 2 dell’ANAC adottate con Deliberazione n. 1005 del 21/09/2016 recante “Offerta economicamente più
vantaggiosa” e nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, richiamando l’art. 95, comma 4 del Codice;
f) gli elementi di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle specifiche Linee Guida dell’ANAC in materia di valutazione delle offerte;
g) le modalità di scelta della commissione giudicatrice secondo le disposizioni contenute nelle Linee Guida dell’ANAC n. 5 e smi;
h) la misura delle penali;
i) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
j) le garanzie richieste (cauzione provvisoria e definitiva, polizze assicurative) ovvero l’eventuale esonero;
k) il nominativo del RUP;
l) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 97, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 “anomalia delle offerte”, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
m) l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;
n) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
o) lo schema di contratto e capitolato speciale (se predisposti);
p) la data della prima seduta pubblica;
q) il codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
r) l’obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta gli eventuali lavori che intende sub affidare o subappaltare a terzi;
s) l’obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta tecnico progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o know-how;
t) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 xx.xx. (tracciabilità flussi finanziari), qualora la lettera di invito venga assunta quale contenuto della lettera di ordinazione idonea a perfezionare il contratto ai sensi dell'art. 334, comma 2, DPR 207/2010;
u) l’eventuale opzione di proroga tecnica del contratto (in tal caso occorre computare nel valore complessivo del contratto anche l'importo presunto riferito alla proroga, ai fini della verifica del rispetto della soglia massima di ammissibilità).
6) La lettera di invito deve contenere altresì indicazioni in merito agli oneri di sicurezza e DUVRI ove necessari.
ARTICOLO 29
(lavori nei settori speciali)
Per i lavori relativi ai settori speciali di cui al titolo VI, Capo I Sezione I del Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016, Artt. 114 e seguenti si rimanda agli specifici articoli contenuti nel titolo VI capo I, Sezione I del del Nuovo Codice degli Appalti denominato “APPALTI NEI SETTORI SPECIALI” e smi, (quali ad esempio affidamenti in materia di gas, energia, acqua, trasporto, servizi postali).
ARTICOLO 30
(requisiti degli operatori economici)
Gli operatori economici, inclusi i sub contraenti, aggiudicatari di lavori secondo le disposizioni del presente Regolamento devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti minimi di:
a) idoneità professionale: da dimostrare mediante iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
b) capacità economico e finanziaria: dimostrazione dei livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
c) capacità tecniche e professionali: stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
La Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico affidatario.
L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per le categorie di lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.
ARTICOLO 31
(scelta del contraente – criterio di aggiudicazione)
1) la scelta del contraente per l’esecuzione dei lavori avviene sulla base di quanto stabilito dall’art. 95 comma 4 del Nuovo Codice degli Appalti, pertanto secondo il criterio del minor prezzo per tutti i lavori di importo pari o inferiore ad 1.000.000,00 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
2) nella determinazione a contrarre le stazioni appaltanti danno adeguata motivazione del criterio di aggiudicazione applicato per la selezione della migliore offerta nel rispetto delle disposizioni dell’art. 95 del Nuovo Codice degli Appalti ed in conformità alle Linee Guida n. 2 dell’ANAC e smi;
3) per le valutazioni basate esclusivamente sul prezzo, l’esame delle offerte può essere eseguito da un Seggio di gara, composto secondo le indicazioni degli art. 77 e 95 del Codice degli Appalti e secondo le Linee Guida n. 5 dell’ANAC.
4) Le operazioni di valutazione e di accertamento della Commissione o del Seggio di gara devono essere verbalizzate e trasmesse al dirigente competente per gli atti conseguenti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle specifiche Linee Guida dell’ANAC.
5) Il dirigente competente, su proposta della Commissione o del Seggio di gara, nel caso sia stata presentata una sola offerta valida, può dare corso all’affidamento dell’acquisizione, qualora ritenga l’offerta vantaggiosa e congrua con quanto richiesto e nella lettera invito non sia stata esclusa tale possibilità.
6) La Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone può valutare la congruità dell’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 8 de D.Lgs. n 50/2016.
7) L’aggiudicazione provvisoria è disposta con determinazione del dirigente competente.
ARTICOLO 32
(garanzie)
1) Gli operatori economici affidatari di lavori di singolo importo inferiore ad euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, sono, di norma, esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria e definitiva.
2) Per lavori di singolo importo pari o superiore ad euro 40.000, con la determinazione dirigenziale a contrarre, gli operatori economici possono essere esonerati dalla
costituzione della cauzione provvisoria e/o definitiva e da tutte le altre forme di garanzia, in relazione all’affidabilità del contraente, all’importo e alla tipologia della fornitura e del servizio.
ARTICOLO 33
(revisione prezzi)
È esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
ARTICOLO 34
(forme di contratto)
1) La forma del contratto per l’affidamento dei lavori di cui al presente Regolamento viene stabilita di volta in volta nell’atto dirigenziale di affidamento in relazione alla natura e all’entità degli stessi, in uno dei seguenti modi:
a) per importo inferiori ai 40.000 € mediante scambio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’articolo 1326 del codice civile, consistente in uno scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di affidamenti mendiante il mercato elettronico; ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett b) del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
b) per importi superiori ai 40.000 € e fino alla soglia dei 209.000,00 €, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata.
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
2) Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l’altro, riportare:
a) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.:
o l’impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale la Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico;
o l’assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell’esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
o tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti interessati all’esecuzione dei lavori.
b) il codice identificativo gara “CIG” registrato al Sistema informativo di monitoraggio dell’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici e, ove previsto, il codice unico di progetto “CUP.
3) Il contratto deve altresì fare menzione che lo stesso sarà pubblicato ai sensi di cui all'art. 18 della legge n. 134 del 2012 e smi.
ARTICOLO 35
(piani di sicurezza)
1) In rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, va allegato, ove previsto, il piano della sicurezza, che ne fa parte integrante, e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81.
ARTICOLO 36
(lavori di somma urgenza)
1) In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il responsabile del procedimento o il tecnico all’uopo incaricato provvedono alla redazione del verbale, di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 - Nuovo Codice degli Appalti - in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo e può disporre l’immediata esecuzione dei lavori, entro il limite di euro 200.000,00 al netto degli oneri fiscali, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2) L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico incaricato.
3) I prezzi delle prestazioni ordinate sono definiti consensualmente con l’affidatario.
4) Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al dirigente competente per l’approvazione dei lavori e la relativa copertura della spesa.
5) Qualora i lavori non conseguano l’approvazione, il responsabile del procedimento provvede all’immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione degli oneri relativi agli interventi già eseguiti.
ARTICOLO 37
(perizia suppletiva per maggiori spese)
1) Il responsabile del procedimento o il direttore dei lavori, se persona diversa, qualora durante l’esecuzione dei lavori oggetto del presente Regolamento accerta che la previsione di spesa è insufficiente, presenta al dirigente competente una perizia suppletiva per chiedere l’autorizzazione sull’eccedenza della spesa.
2) Il valore delle perizie suppletive dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 106 del Nuovo Codice degli Appalti.
ARTICOLO 38
(esecuzione dei lavori)
L’esecuzione dei lavori verrà seguita dal Direttore dei Lavori nominato dal RUP ai sensi dell’art. 101 del Nuovo Codice degli Appalti D.lgs. n. 50/2016 e smi.
Per l’esecuzione dei lavori di terrà conto delle Linee Guida dell’ANAC in materia di Direttore Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione del contratto, documento in consultazione alla data di approvazione del presente regolamento.
ARTICOLO 39
(contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta)
I lavori in amministrazione diretta vengono contabilizzati e liquidati dal responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori nel seguente modo:
a) per le forniture di materiali e di noli, previa verifica dei documenti di consegna in relazione agli ordinativi di fornitura, sulla base delle relative fatture;
b) per la manodopera eventualmente assunta, previa verifica delle presenze, con il pagamento degli stipendi.
ARTICOLO 40
(contabilizzazione e liquidazione dei lavori di importo inferiore ad € 209.000,00)
Per i lavori di importo inferiore ad euro 40.000, valgono le disposizioni contenute nelle Linee Guida dell’ANAC in materia di Direttore Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione del contratto, documento in consultazione alla data di approvazione del presente regolamento. Viene pertanto consentita una contabilità semplificata mediante apposizione del visto sulle fatture apposto dal responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori, quale attestazione di corrispondenza dei lavori con quanto fatturato.
Per i lavori di importo superiore a 40.000 € e fino alla soglia di € 209.000,00 sono contabilizzati in apposito registro di contabilità delle misure e liquidati dal responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori, in base alle specifiche disposizioni contenute nel capitolato d’oneri e condizioni, con riferimento ai singoli interventi mediante eventuali acconti su presentazione di fattura, accompagnata da relazione di regolarità tecnica, oppure mediante acconti sulla base di stati di avanzamento, previo accertamento di regolare esecuzione. Il saldo finale verrà corrisposto, ad intervento ultimato, sulla base del conto finale e dell’atto di accertamento di regolare esecuzione dei lavori.
ARTICOLO 41
(certificato di regolare esecuzione lavori)
1) La regolare esecuzione dei lavori di importo inferiore ad euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, è attestata dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, se persona diversa, mediante apposizione del visto sulla fattura.
2) Per i lavori di importo pari o superiori a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, il collaudo dei lavori è attestato dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento, e, ove previsto, sottoscritto dall’operatore economico esecutore dei lavori.
3) Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dalle Linee Guida n. 3 dell’ANAC.
ARTICOLO 42
(modifiche al Regolamento)
Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari, o da disposizioni contenute in specifiche Linee Guida dell’ANAC. Le modifiche saranno curate direttamente dal Dirigente del dipartimento cui fa capo il servizio Provveditorato e successivamente comunicate al Consiglio Camerale.
ARTICOLO 43
(entrata in vigore)
Il presente Regolamento entra in vigore alla data della formale approvazione da parte della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet.