FASCICOLO INFORMATIVO
ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA’ CIVILE del DENTISTA / ODONTOIATRA
FASCICOLO INFORMATIVO
Il presente Fascicolo Informativo contiene:
• nota informativa;
• glossario;
• condizioni di assicurazione;
• questionario.
Il presente Fascicolo Informativo contenente nota informativa, glossario, condizioni di assicurazione e questionario deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.
Data ultimo aggiornamento: febbraio 2012
POLIZZA DI ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA’ CIVILE del DENTISTA / ODONTOIATRA
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni Generali di assicurazione.
A. Informazioni sull'impresa di assicurazioni
1. Informazioni generali
La Polizza è stipulata con:
QBE Insurance (Europe) Limited (nel seguito anche la "Compagnia").
• Sede legale: Xxxxxxxxxx Xxxxx, 00 Xxxxxxxxx Xxxxxx, XX0X 0XX - Xxxxxx (Xxxxx Xxxxx)
• Telefono: x00(0)00 0000 0000
• Fax: x00(0)00 0000 0000
• Sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx
• E-mail: xxxxxxxxx@xx.xxx.xxx
QBE Insurance (Europe) Limited è autorizzata e regolata dalla Financial Service Authority nel Regno Unito, n. di registrazione in Inghilterra e Galles 1761561.
La Polizza cui la presente nota informativa si riferisce è stipulata da QBE Insurance (Europe) Limited in regime di libertà di prestazione di servizi ai sensi della Direttiva 92/49/ECC e successive modificazioni nonché ai sensi di quanto previsto all'art. 24 del Codice delle Assicurazioni.
QBE Insurance (Europe) Limited è sottoposta al controllo dell'autorità di vigilanza dello Stato di Origine (Regno Unito): Financial Services Authority (FSA), con sede in 00 Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, X00 0XX, Xxxxxx (Xxxxx Xxxxx).
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
L'ammontare del patrimonio netto di QBE Insurance (Europe) Limited è pari ad Euro 1.214.728.965 di cui Euro 597.298.944 di capitale sociale ed Euro 617.430.021 di riserve patrimoniali (*).
L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni di QBE Insurance (Europe) Limited (che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) è pari a 108,1% (∗).
B. Informazioni sul Contratto
Avvertenza
Il contratto non è soggetto a tacito rinnovo.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative offerte dalla Polizza sono le seguenti:
1. Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.);
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di danni conseguenti a fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi nell’esercizio dell’attività professionale di dentista/odontoiatra dichiarata nel Questionario e nella conduzione del relativo studio o ambulatorio a condizione che tale copertura sia stata espressamente richiesta nel Questionario e prestata con specifica dizione nella Scheda di Copertura.
2. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per infortuni sofferti, in occasione di lavoro o di servizio, dai propri dipendenti che prestano la loro opera nella conduzione dello studio o ambulatorio dell’Assicurato.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Definizioni e a quanto rispettivamente previsto nei seguenti articoli della Polizza:
- art 2 (“Forma dell’Assicurazione: “CLAIMS MADE” - Retroattività”);
- art 3 (“Oggetto dell’Assicurazione);
- art 7 (“Precisazioni sui rischi coperti”).
∗ Le cifre sono aggiornate al 31/12/2010 e si basano sul tasso di cambio GPB BS 1 = € 1,166816.
Per le caratteristiche del contratto assicurativo "Claim Made" si rinvia alla definizione di contratto assicurativo "Claim Made" di cui al Glossario ed all’articolo 2 del testo di polizza (“Forma dell’Assicurazione: “CLAIMS MADE” – Retroattivita’”).
Avvertenza – Esclusioni e limiti della copertura assicurativa, sospensione della garanzia
La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, così come condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.
Per le esclusioni si rinvia ai seguenti articoli della Polizza:
• Art 8 ("Esclusioni");
Per le limitazioni si rinvia ai seguenti articoli della Polizza:
• art 3 (“Oggetto dell’Assicurazione);
• art 5 (“Nozione di “terzo” o “terzi””);
• art 6 (“Estensione territoriale”);
• art 7 (“Precisazioni sui rischi coperti”);
• art 8 (“Esclusioni”);
• art 18 (“Facoltà di recesso in caso di sinistro”).
Per le condizioni di sospensione della garanzia si rinvia ai seguenti articoli della Polizza:
• art 13 (“Diminuzione o aggravamento del rischio”);
• art 14 (“Pagamento del premio e decorrenza dell’Assicurazione;
oltre all'art. 1901 del Codice Civile.
Avvertenza – Presenza di massimali e franchigie
Le garanzie di cui alla Polizza sono soggette a Massimali (che includono sottolimiti), Franchigie e Scoperti.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle seguenti Definizioni ed ai seguenti articoli della Polizza oltre che alla Scheda di Copertura:
• definizione di "Franchigia";
• definizione di "Indennizzo";
• definizione di “Massimale”;
• articolo 10 ("Franchigia").
Per facilitarne la comprensione, si illustra nel seguito il meccanismo di applicazione del Massimale, dei sottolimiti di indennizzo e della Franchigia mediante alcune esemplificazioni numeriche:
Caso 1 – Sinistro superiore al Massimale.
Se il Sinistro eccede il valore del Massimale, la Compagnia risarcisce al massimo l’importo pari al Massimale.
ES: Franchigia: € 5,000.
Massimale: € 500,000.
Pregiudizio economico: € 600,000. Risarcimento: € 500,000.
Caso 2 – Sinistro di valore inferiore al Massimale. ES: Franchigia: € 5,000.
Massimale: € 500,000.
Pregiudizio economico: € 250,000.
Risarcimento totale: € 250,000 di cui € 245,000 a carico delle Compagnia, € 5,000 a carico dell’Assicurato.
4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine a Circostanze del rischio - Nullità Avvertenza
Il Contraente e/o l'Assicurato sono obbligati ad informare la Compagnia di qualsiasi circostanza rilevante ai fini della valutazione del rischio oggetto di assicurazione. Le informazioni o le dichiarazioni inesatte od incomplete o le reticenze rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
Avvertenza
Gli effetti delle reticenze e dichiarazioni inesatte di cui sopra sono disciplinati (tra le altre disposizioni) dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che prevedono cause di annullamento del Contratto.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto all'art. 1 (“Reticenze e dichiarazioni inesatte”) della Polizza.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.
Per gli aspetti di dettaglio e per gli effetti dell'aggravamento e/o diminuzione del rischio si rinvia a quanto rispettivamente previsto all'articolo 13 (“Diminuzione o
aggravamento del rischio”) della Polizza.
Si rinvia inoltre agli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile. Nel seguito è indicato un caso di aggravamento di rischio:
• inizio attività di implantologia laddove questa non fosse praticata al momento
dell’acquisto della Polizza.
Nel seguito è indicato un caso di diminuzione del rischio:
• cessazione di una a più attività tra quelle indicate nella Polizza.
6. Premi
Il Premio è dovuto con periodicità annuale.
L’eventuale frazionamento del premio, con o senza oneri aggiuntivi, dovrà essere oggetto di specifico accordo tra la Compagnia e il Contraente.
Il Premio non è soggetto a regolazione.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto all'art. 14 (“Periodicità e mezzi di pagamento del premio - Decorrenza dell’Assicurazione”) della Polizza.
I mezzi di pagamento del Premio consentiti dalla Compagnia sono i seguenti:
ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario la Compagnia oppure l’intermediario da quest’ultima incaricato, espressamente in tale qualità.
Avvertenza
Non è prevista la possibilità di applicazione di sconti di premio da parte della Compagnia e/o degli intermediari da questa incaricati.
7. Rivalse Avvertenza
Ai sensi dell'art. 11 ("Surrogazione") della Polizza e dell'art. 1916 del Codice Civile la Compagnia che ha indennizzato l'Assicurato è surrogato fino alla concorrenza dell'ammontare dell'Indennizzo nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.
8. Diritto di recesso
La Compagnia ha facoltà di recedere dalla Polizza nei seguenti casi:
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° (trentesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione, la Compagnia può recedere dalla Polizza con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. In caso di recesso la Compagnia, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa all’Assicurato la frazione del premio relativa al periodo di Rischio non corso, esclusi gli oneri fiscali.
Non è prevista al facoltà di recesso da parte del Contraente/Assicurato. La Compagnia può recedere anche in caso di mutamento di rischio.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto dai seguenti articoli della Polizza:
- art 13 (“Diminuzione o aggravamento del rischio”);
- art 18 (“Facoltà di recesso in caso di sinistro”).
Si rinvia inoltre a quanto previsto dagli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
(i) Prescrizione
I diritti derivanti dalla Polizza si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di 2 (due) anni decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
(ii) Decadenza
Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, l'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso di un Sinistro perde il diritto all'Indennizzo.
10. Legge applicabile al contratto
La Polizza è regolata dalla legge italiana.
11. Regime Fiscale
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto
di cui alla Polizza si applicano le imposte in vigore (l'aliquota in vigore alla data di redazione del presente nota informativa è pari al 22.25%). Nella Polizza, sulla quietanza di pagamento o sull’eventuale appendice d’incasso del premio sono riportati i dati del premio imponibile e delle relative imposte applicate.
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo Avvertenza
Anche ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile ("Avviso dell'Assicuratore in caso di Sinistro") il Contraente/Assicurato deve dare avviso del Sinistro alla Compagnia entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza.
La denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere effettuata per iscritto al broker, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta conoscenza.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto all’art 17 (“Obblighi del contraente/dell’Assicurato in caso di Sinistro”) e all’art 19 (“Forma delle comunicazioni – variazioni del contratto”)nonché agli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1915 c.c., l'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso perde il diritto all'indennizzo. In caso di omissione colposa la Compagnia ha diritto di ridurre l'Indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.
La Compagnia, in proprio o per mezzo di un incaricato della gestione dei Sinistri, a proprie spese, istruisce il Sinistro con la collaborazione dell’Assicurato, e, se sono ravvisati profili di responsabilità in capo all’Assicurato, verificata la operatività della garanzia e la copertura del Sinistro, procede alla liquidazione del danno.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto all’art 4 (“Spese legali e gestione delle vertenze”) delle condizioni di assicurazione.
13. Reclami
Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) e all’autorità di vigilanza dello Stato di Origine competente (Financial Ombudsman Service) secondo le disposizioni che seguono:
1. Alla Compagnia:
possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della entità della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri.
I reclami possono essere inoltrati per iscritto a:
QBE Insurance (Europe) Limited, Xxxxxxxxxx Xxxxx, 00 Xxxxxxxxx Xxxxxx, XX0X 0XX - Xxxxxx (Xxxxx Xxxxx), all’attenzione del Customer Relations, QBE European Operations, Xxxxxxxxxx Xxxxx, 00 Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, XX0X 0XX o attraverso la pagina dedicata all’indirizzo:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx.
I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
La Compagnia, ricevuto il reclamo, deve fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.
2. All’ISVAP:
possono essere indirizzati i reclami
(i) aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagnia, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi;
(ii) nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 (quarantacinque) giorni.
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
I.S.V.A.P., Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, fax n: 06-42-133- 745/353,
corredando il reclamo della relativa documentazione.
3. All’autorità di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia:
i reclami che possono essere indirizzati all'ISVAP possono essere indirizzati all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia (Regno Unito) secondo le modalità previste da detta autorità:
The Financial Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, 000 Xxxxx Xxxx, Xxxxxx X00 0XX, Tel: 0044-0845- 000-0000; Email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx; Sito internet: xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere (per tali intendendosi le controversie tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro) è anche possibile, in alternativa alla presentazione del reclamo all’Isvap, rivolgersi direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, fermo restando l'obbligo del preventivo tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010.
QBE Insurance (Europe) Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente nota informativa.
Il legale rappresentante. QBE Insurance (Europe) Ltd
Data ultimo aggiornamento: febbraio 2012
ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA’ CIVILE del DENTISTA / ODONTOIATRA
Glossario
Al fine di semplificare la lettura e la comprensione del contratto assicurativo sono riportate nel seguito le definizioni utilizzate nella Polizza insieme ad alcune altre definizioni.
Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione:
(a) il Contraente stesso,
(b) tutti i dipendenti del Contraente a condizione che la copertura sia stata espressamente richiesta nel Questionario e prestata con specifica dizione nella Scheda di Copertura.
Dipendenti del Contraente persone impiegate esclusivamente dall’Assicurato sulla base
del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicabile, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
Broker/Agente di Assicurazioni l'intermediario assicurativo indicato nella Scheda di Copertura.
Cover Holder Xxxxxxx Underwriting Limited.
Compagnia QBE Insurance Europe Limited.
Assicurazione il contratto di assicurazione.
Contraente il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Contratto di assicurazione "claim made" il contratto di assicurazione in forza del quale l'assicuratore
si obbliga a mantenere indenne il Contraente/Assicurato rispetto alle richieste di risarcimento presentate per la prima al Contraente/Assicurato durante il Periodo di Assicurazione purchè siano conseguenza di fatti colposi avvenuti durante il Periodo di Assicurazione ed anche anteriormente a tale periodo, ma non prima della data indicata nella Scheda di Copertura (cosiddetta data di retroattvità).
Xxxxx/Xxxxx il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.
Dentista/Odontoiatra un professionista sanitario, odontoiatra o medico chirurgo, che si occupa della diagnosi e della terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché della prevenzione e della riabilitazione odontoiatriche.
Franchigia la somma che viene detratta dall’Indennizzo e che rimane a carico esclusivo dell’Assicurato.
Guerra guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno.
Implantologia per implantologia (dentale) si intende quell'insieme di tecniche chirurgiche atte a riabilitare funzionalmente un paziente affetto da edentulismo totale o parziale mediante l'utilizzo di impianti dentali ovverosia elementi metallici inseriti chirurgicamente nell'osso mandibolare o mascellare, o sopra di esso ma sotto la gengiva collegati a dei connettori per legarli a delle protesi fisse o mobili per consentire la masticazione.
Indennizzo la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.
Loss Adjuster il soggetto designato dalla Compagnia per la gestione dei sinistri che ricadono nell'ambito della presente Assicurazione.
Massimale la somma massima che la Compagnia sara’ tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese, per ogni Sinistro e per l’insieme di tutti i Sinistri pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle Richieste di Risarcimento e delle persone danneggiate.
Medicina Estetica qualunque tecnica medica o chirurgica mirata al recupero, mantenimento o miglioramento dell’aspetto estetico, della salute e del benessere del paziente.
Perdite Patrimoniali il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.
Periodo di Assicurazione il periodo le cui date di inizio e termine sono stabilite nella Scheda di Copertura, fermo il disposto dell’art. 1901 del Codice Civile.
Polizza il documento che prova l’Assicurazione, che comprende la Scheda di Copertura, il Questionario e eventuali Appendici alla polizza.
Questionario il documento compilato e sottoscritto dall’Assicurato contenente informazioni sul Rischio ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile
Richiesta di Risarcimento qualsiasi comunicazione scritta di richiesta danni inviata all’Assicurato da terzi.
Rischio la probabilità che si verifichi un Sinistro e l’entità del relativo Danno.
Scheda di Copertura il documento allegato alla Polizza che riassume alcuni dati della presente Assicurazione.
Sinistro la Richiesta di risarcimento sopra definita, di cui l’Assicurato venga a conoscenza per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione.
Terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo (I) di persone,
agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalita’ politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.
Data ultimo aggiornamento: febbraio 2012