REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI BENI, L’ESECUZIONE DI SERVIZI E LAVORI
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI BENI, L’ESECUZIONE DI SERVIZI E LAVORI
Approvato con Determinazione D.G. n. 163 del 11.12.2019 Modificato con Determinazione D.G. n. 80 del 07.07.2021
Sommario
1. SCOPO 3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE 3
3. STRUTTURA 3
3.1 SEZIONI 3
4. REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI 5
5. VALIDITA' DELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI E DURATA DELL’ISCRIZIONE 7
6. PUBBLICITÀ 7
7. MODALITÀ DI ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI 7
8. MODALITÀDI PRESENTAZIONE DELLADOCUMENTAZIONE 9
9. COMUNICAZIONI 10
10. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO ELENCO OPERATORI ECONOMICI 10
10.1 AGGIORNAMENTO VOLONTARIO DA PARTE DEL FORNITORE 10
10.2 AGGIORNAMENTO IN OCCASIONE DELLA SCADENZA DEI DOCUMENTI 11
10.3 RICHIESTE PERIODICHE DI AGGIORNAMENTO DEI QUESTIONARI DI QUALIFICA 11
10.4 SCADENZA DELLA QUALIFICAZIONE ALL’ELENCO 12
10.5 QUALIFICA TRIENNALE 13
11. VERIFICHE 13
12. XXXXXXX, APPROVAZIONE CON RISERVA, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE 14
13. CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI 16
14. RESPONSABILITÀ – ASSISTENZA –CONTATTI 17
15. ACCESSO AGLI ATTI 17
16. CODICE ETICO - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 17
1. SCOPO
Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici (altresì detto Albo Fornitori o Elenco Fornitori), da invitare alle procedure di gara per la fornitura di beni e l’esecuzione di servizi, lavori pubblici e servizi di ingegneria ed architettura, cui fare ricorso come strumento di ricerca di mercato e nelle ipotesi previste dagli artt. 36, comma 2, lett. a), b) e c) e comma 8 e dagli artt. 125 e 134 del D.Lgs.50/2016.
Il presente Regolamento è finalizzato ad assicurare l’applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di iscrizione all’Elenco Fornitori e di selezione degli operatori economici (di seguito detti anche Fornitori) iscritti nell’elenco, in conformità al Regolamento di cui all’art. 36, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e del criterio di rotazione.
La richiesta di iscrizione all’elenco comporta accettazione integrale e incondizionata da parte dell’operatore economico di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
L’utilizzo dell‘Elenco Operatori Economici è riservato a C.A.D.F. S.p.A. per l’indizione di procedure negoziate di importo inferiore alla soglia comunitaria, o indagini di mercato riconducibili al settore speciale, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di cui all’art. 36, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
3. STRUTTURA
L’Albo Fornitori viene gestito attraverso una Piattaforma telematica (di seguito anche Piattaforma o Portale) che ne consente lo sviluppo e il funzionamento mediante un processo informatizzato totalmente dematerializzato, accessibile via internet mediante sito web, all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx, homepage ove è possibile scaricare il presente Regolamento ed acquisire notizie utili circa il processo d’iscrizione da parte degli operatori economici interessati.
L’Elenco Operatori Economici è così articolato:
▪ Sezione I: Forniture;
▪ Sezione II: Servizi;
▪ Sezione III: Lavori Pubblici.
Ogni sezione è suddivisa in categorie e sottocategorie, consultabili mediante la funzione disponibile in Piattaforma. Tali sezioni, nell’arco di vigenza dell’Elenco Fornitori, possono essere integrate e/o articolate in ulteriori categorie e sottocategorie, in base ad esigenze gestionali o di mercato riscontrabili da C.A.D.F. S.p.A.
3.1 SEZIONI
SEZIONI I e II - Forniture e Servizi:
Sono definite le seguenti classi di importo:
- da € 0,00 ed inferiore ad € 40.000,00;
- da € 40.000,00 e fino alle soglie di rilevanzacomunitaria.
Il Fornitore in fase di iscrizione dovrà indicare una o più sottocategorie alle quali iscriversi.
Per le categorie relative ad “Ambiente e Rifiuti” (S0-223) “Autospurghi, trasporti, smaltimenti e bonifiche” sono previste categorie e classi di iscrizione all’A.N.G.A. (Albo Nazionale Gestori Ambientali). Per le attività di recupero e smaltimento il Fornitore dovrà selezionare la sottocategoria corrispondente alle proprie attività di recupero o smaltimento di cui al D.Lgs.152/2006, parte IV, allegati B e C .
L’operatore economico che intenda iscriversi alle categorie delle Sezioni I e II, oltre alla compilazione del
questionario dovrà allegare, ove richiesto, la documentazione prevista a sistema.
L’operatore economico, una volta qualificato nelle categorie di suo interesse per la fornitura di beni o l’esecuzione di servizi, potrà essere interpellato nell’ambito delle relative procedure di gara d’importo compreso nella fascia corrispondente al fatturato specifico dell’ultimo anno, indicata dal fornitore per la categoria di riferimento della gara. Nel caso in cui non vi fosse un numero sufficiente di soggetti da invitare, la selezione potrà essere estesa ai fornitori qualificati nella fascia di importo superiore, ove esistente .
Servizi di Ingegneria ed Architettura di cui art. 24 c. I del D.Lgs. 50/2016 (S0216)
L’operatore economico potrà iscriversi a tali categorie solo se rientra tra i soggetti previsti dall’art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d) o f) dell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016.
In fase di iscrizione dovrà indicare una o più sottocategorie alle quali intende iscriversi e compilare il questionario proposto dal sistema, allegando la documentazione richiesta. Dovrà inoltre essere in possesso delle abilitazioni previste dalla legge per l’esecuzione dei servizi attinenti alle categorie per le quali richiede l’iscrizione.
Servizi di Ingegneria ed Architettura diversi da quelli di cui art. 24 c. I del D.Lgs. 50/2016 (S0217 e S0218)
L’operatore economico in fase di iscrizione dovrà indicare una o più sottocategorie alle quali intende iscriversi. Dovrà inoltre essere in possesso delle abilitazioni/attestazioni o iscrizioni a elenchi speciali previsti dalla legge per l’esecuzione dei servizi attinenti alla sottocategoria per la quale richiede l’iscrizione.
SEZIONE III - Lavori Pubblici:
L’Albo Fornitori si articola in categorie di opere generali (OG) e specializzate (OS) definite dalla normativa
vigente in materia di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici.
Per ogni categoria corrispondente alle categorie SOA sono definite classi di importo, coincidenti con le classifiche delle qualificazioni SOA. È inoltre prevista un’ulteriore classe d’importo per la gestione di appalti di importo fino ad € 150.000,00.
L’operatore economico può iscriversi a tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA rilasciato dagli Organismi di attestazione abilitati nonché, facoltativamente, ad ulteriori categorie di opere generali e specializzate esclusivamente nei limiti della soglia di € 150.000,00, purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e, successivamente, dalle Linee Guida dell’ANAC che verranno approvate ai sensi dell’art. 83, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
L’operatore economico che voglia essere invitato a procedure di gara di importo inferiore alla propria classifica SOA dovrà, in fase di iscrizione, selezionare anche le classifiche inferiori a quella posseduta per le quali presta il consenso all’invito.
L’operatore economico, una volta qualificato, è abilitato a partecipare alle procedure di gara per l’esecuzione di appalti di lavori pubblici di importo compreso nelle classifiche selezionate per ciascuna categoria.
L’operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può iscriversi alle categorie di opere generali o specializzate di suo interesse selezionando esclusivamente le classi “NO-SOA” e “sotto soglia fino ad € 150.000,00”, purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e, successivamente, dalle Linee Guida dell’ANAC che verranno approvate ai sensi dell’art. 83, comma 2 del D.Lgs. 50/2016: una volta qualificato, potrà essere interpellato nell’ambito delle procedure di gara, riferite alle categorie di suo interesse, per lavori d’importo coerente con il fatturato dichiarato e in ogni caso per appalti pari o inferiori alla soglia di € 150.000,00.
4. REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI
Sono ammessi a presentare la richiesta di iscrizione i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere a), b) e
c) del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
dei requisiti di carattere speciale di seguito specificati.
I soggetti temporaneamente riuniti – RTI e consorzio ordinari di cui all’art.45, comma 2, lett. d) ed e)
– non sono ammessi all’iscrizione all’Elenco Fornitori.
L’operatore economico singolo qualificato all’Albo se invitato ad una procedura di gara potrà presentare offerta come operatore singolo o quale mandatario di operatori riuniti.
E’ ammessa l’iscrizione delle aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, come previsto dall’art. 45, comma 2, lett. f) aventi le seguenti caratteristiche:
- rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
In tutti i casi dovrà essere prodotto il contratto di rete.
È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento di una o più imprese ausiliarie, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dall’art. 89 del codice e comunque nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- L’avvalimento è consentito solo per i requisiti di ordine economico – finanziario e tecnico –
organizzativo;
- L’avvalimento è consentito al solo soggetto richiedente l’iscrizione negli elenchi e non anche al
soggetto ausiliario;
- Il soggetto che ricorre all’avvalimento e il soggetto ausiliario non possono richiedere l’iscrizione
per la stessa categoria;
- È precluso da parte di più operatori il ricorso all’avvalimento del medesimo soggetto ausiliario nell’ambito della stessa categoria e/o classifica di iscrizione;
- Il soggetto ausiliario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.lgs.
50/2016; 6
- Il contratto di avvalimento è sostituito da una dichiarazione congiunta del soggetto richiedente l’iscrizione e del soggetto ausiliario con la quale essi si impegnano a stipulare il contatto di avvalimento in fase di partecipazione alle singole procedure di gara;
- Il soggetto iscritto od il soggetto ausiliario devono comunicare tempestivamente, durante il periodo di iscrizione, le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento in favore del soggetto iscritto nonché ogni variazione, per il soggetto ausiliario, dei requisiti di ordine generale e di ordine economico finanziario e tecnico
organizzativo: deve seguire, a pena di cancellazione dall’elenco, integrazione e regolarizzazione delle condizioni di ammissibilità per l’iscrizione entro il termine perentorio di 30 giorni durante i quali si applica la sospensione dalla iscrizione;
- Non è ammesso l’avvalimento in relazione al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a D.lgs. 50/2016;
- Ai sensi dell’art. 89, comma 6, D.lgs. 50/2016 è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie, l’ausiliario non può a sua volta avvalersi di altro soggetto.
Ai fini dell’iscrizione gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine generale e
speciale:
Requisiti di carattere generale e idoneità professionale
A prescindere dalla Sezione alla quale intende qualificarsi, l’operatore economico dovrà essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea;
b) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e/o presso i competenti ordini professionali ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza, per attività compatibili con l’esercizio delle attività previste nella categoria per le quali si richiedel’iscrizione;
c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
d) Xxxxxxxxxxxx agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Sezione I e II: Forniture e Servizi.
Requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale
a) Fatturato specifico degli ultimi tre esercizi finanziari approvati (per operatori economici di recente costituzione dovrà essere indicato almeno il fatturato dell’ultimo esercizio finanziario approvato;
b) Per la qualificazione nelle categorie relative a “Ambiente e Rifiuti” (S0223) “Autospughi, trasporti, smaltimenti e bonifiche” il fornitore dovrà possedere iscrizione, in corso di validità, all’A.N.G.A. (Albo Nazionale Gestori Ambientali) riferita alla sottocategoria selezionata ed alla Classe posseduta;
c) Per le attività di recupero e smaltimento il fornitore dovrà possedere autorizzazione di gestione degli impianti, in corso di validità, per le attività di recupero o smaltimento di cui al D.Lgs.152/2006, parte IV, allegati B e C ;
d) Per le attività di trasporto il fornitore dovrà essere in regola con l’iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori con attività “per conto terzi”;
Servizi di Ingegneria ed Architettura di cui art. 24 c. I del D.Lgs. 50/2016 (S0-216)
Requisiti di carattere professionale, capacità tecnica edeconomico-finanziaria
a) Essere un operatore economico di cui all’art. 46 comma 1 lett. a), b), c), d) o f) del D.Lgs.50/2016;
b) Essere iscritto agli albi professionali previsti per legge in base alle sottocategorieselezionate;
c) Possedere le eventuali abilitazioni previste per legge in base alle sottocategorieselezionate;
d) Indicazione dell’importo del fatturato conseguito nell’ultimo quinquennio relativo agli incarichi riconducibili alla sottocategoria, per ogni sottocategoria selezionata;
e) Indicazione dei servizi analoghi svolti negli ultimi dieci anni relativi alla sottocategorie selezionate.
Servizi di Ingegneria ed Architettura diversi da quelli di cui art. 24 c. I del D.Lgs. 50/2016 (S0217 e S0218)
Requisiti di carattere professionale, capacità tecnica ed economico-finanziaria
a) Essere un operatore economico di cui all’art. 45, comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016;
b) Essere iscritto agli albi professionali previsti per legge in base alle sottocategorieselezionate;
c) Possedere le eventuali abilitazioni, previste per legge in base alle sottocategorie selezionate;
d) Indicazione dell’importo del fatturato conseguito nell’ultimo quinquennio relativo agli incarichi riconducibili alla sottocategoria, per ogni sottocategoria selezionata;
e) Indicazione dei servizi analoghi degli ultimi dieci anni relativi alle sottocategorie selezionate.
Sezione III: Lavori Pubblici Requisiti di carattere speciale
a) Possesso di attestazione di qualificazione SOA per l’esecuzione di lavori di importo superiore ad
€ 150.000,00;
b) Per la fascia di importo pari o inferiore ad € 150.000,00 fino ad € 40.000,00, indicazione di almeno
3 lavori analoghi eseguiti nell’ultimo triennio riconducibili alla sottocategoria selezionata (obbligatoria per chi non detiene la qualificazione SOA) ed indicazione del fatturato medio dell’ultimo triennio relativo alla categoria per la quale si vuole iscrivere, che non potrà essere inferiore ad € 40.000,00;
c) Per la fascia di importo inferiore ad € 40.000,00 indicazione del fatturato medio dell’ultimo triennio relativo alla categoria per la quale si vuole iscrivere; per l’iscrizione nella sola fascia inferiore ad € 40.000,00, l’attinenza dei lavori della categoria in cui si richiede l’iscrizione dovrà risultare dall’attività indicata nel Registro delle Imprese;
5. VALIDITA’DELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI E DURATA DELL’ISCRIZIONE
L’Elenco Operatori Economici di C.A.D.F. S.p.A. e delle Società del Gruppo si configura come un elenco aperto e sempre accessibile, pertanto i soggetti interessati ad iscriversi potranno presentare in ogni momento la domanda d’inserimento e potranno, una volta iscritti, richiedere in ogni momento l’aggiornamento dei propri dati di iscrizione.
Per garantire il rispetto dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l’elenco non verrà reso pubblico.
L’iscrizione all’Elenco Operatori Economici ed al sistema di qualificazione in esso operante ha durata e
validità triennale, a decorrere dalla data di qualificazione all’Albo.
Nel corso del triennio di validità della qualificazione, i fornitori saranno chiamati ad aggiornare periodicamente i dati della propria iscrizione, con le modalità illustrate al paragrafo 10 del presente Regolamento.
C.A.D.F. S.p.A. alla scadenza dell’Albo, qualora intenda ancora avvalersi di un proprio Elenco fornitori, provvederà a pubblicare, con le modalità previste al paragrafo 6, un nuovo avviso d’istituzione dell’elenco operatori economici e/o del sistema di qualificazione ex art.134 del D. Lgs 50/2016.
C.A.D.F. S.p.A., per motivi di opportunità, convenienza o in caso di adesione a una Piattaforma telematica diversa dall’attuale, potrà far decadere l’Albo fornitori anche prima della scadenza triennale. Tale decisione verrà resa nota con le modalità previste al paragrafo 6 oltre a essere comunicata a tutti gli operatori economici abili- tati in Piattaforma.
Modifiche sostanziali alla struttura merceologica dell’Albo Fornitori, compreso l’inserimento di nuove
categorie di qualificazione, verranno rese note mediante avviso sull’area pubblica della Piattaforma.
6. PUBBLICITÀ
L’avviso sull’esistenza dell’Elenco Operatori Economici per la fornitura di beni e l’esecuzione di servizi e lavori e dell’istituzione di un sistema di qualificazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su quotidiani a tiratura nazionale e locale, sul profilo di committenza di C.A.D.F.
S.p.A. xxx.xxxx.xx, sezione “Bandi di gara e contratti”, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in applicazione cooperativa con l’Osservatorio Regionale e nell’albo pretorio on-line dei Comuni soci.
Le pubblicazioni relative all’istituzione e alla gestione dell’Elenco di Operatori Economici per la fornitura di beni, l’esecuzione di servizi e lavori sono demandate al Direttore Generale.
Il presente Regolamento è consultabile sul sito web del Committente xxx.xxxx.xx, sezione “Bandi di gara e contratti” ed all’interno della Piattaforma xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.
7. MODALITÀ DI ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI
Per poter richiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori è necessario compilare il questionario di iscrizione, mediante la procedura guidata disponibile nella specifica pagina web della Piattaforma. La domanda di iscrizione, che sarà sottoposta a valutazione ai fini della qualificazione, è subordinata alla sottoscrizione di un contratto di adesione alle condizioni generali di registrazione, che regolano l’utilizzo della Piattaforma stessa e l’accettazione del Codice Etico e dell’informativa sul trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
L’iscrizione all’Elenco Fornitori di C.A.D.F. S.p.A. è possibile esclusivamente tramite Piattaforma informatica, accedendo all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx. La procedura telematica guidata necessaria per la presentazione della Domanda di Iscrizione prevede i seguenti passaggi:
- Accreditamento alla Piattaforma, previa sottoscrizione del “Regolamento per l’accesso al portale approvvigionamenti”, mediante acquisizione di username e password (qualora l’utente non sia già abilitato);
- Accedere al Menù “Albo Fornitori” e presa visione del presente Regolamento, delle Sezioni, Categorie e Sottocategorie che compongono l’Albo (Albero merceologico);
- Effettuare il login al sistema tramite username e password e selezionare una o più categorie merceologiche presenti nell’Albo e, nei casi previsti, di una o più classifiche d’importo per le quali si vuole richiedere l’iscrizione;
- Compilare i questionari visualizzati, procedere con il download dei template delle dichiarazioni sostitutive per la loro compilazione e sottoscrizione con firma digitale e quindi procedere all’upload delle dichiarazioni sottoscritte digitalmente;
- Inoltrare la Domanda di Iscrizione mediante funzione telematica.
Il mancato completamento dei processi telematici previsti per ognuno dei livelli sopradescritti determina la mancata presentazione della Domanda.
La Domanda di iscrizione viene recepita dal sistema quando risulta completa dei dati obbligatori richiesti. Il sistema visualizzerà per ogni categoria selezionata lo “stato di completamento” della domanda. Quando i questionari di tutte le categorie selezionate saranno completati, il sistema genererà un rapporto di qualifica, detto “valutazione”, che permetterà a C.A.D.F. di esaminare la domanda.
L’Ufficio preposto, entro 30 giorni dalla generazione del rapporto di qualifica, valuterà la richiesta di
iscrizione e procederà alla validazione ed approvazione delle domande che risultino pervenute complete e regolari. L’effettiva iscrizione alla categoria selezionata decorre, pertanto, dalla data di qualificazione del fornitore in tale categoria. L’operatore economico riceverà comunicazione di iscrizione alla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione.
Qualora in sede di istruttoria la richiesta d’iscrizione risulti incompleta, non esauriente o errata, si sospenderà il procedimento di qualificazione del fornitore con contestuale formale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni in ordine alla documentazione mancante o al perfezionamento delle dichiarazioni rese mediante il sistema di messaggistica presente in Piattaforma. La valutazione della domanda di iscrizione aggiornata determinerà l’avvio di una nuova istruttoria nel rispetto dell’ordine cronologico di trasmissione, da concludersi entro 30 giorni decorrenti dalla data del suo inoltro.
Eventuali richieste di iscrizione inoltrate al di fuori della Piattaforma non saranno accettate né prese in considerazione da C.A.D.F.
Il sistema informatico della Piattaforma registrerà tutte le operazioni effettuate dagli utenti, che verranno tracciate e conservate. In particolare, il tempo di sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).
Il Rappresentante legale - persona fisica - attraverso il quale l’Operatore Economico è abilitato, è l’unico ed esclusivo titolare dell’account creato sul Portale. Poiché tali credenziali di accesso (username e password) sono riservate, ne è vietata ogni divulgazione o trasferimento a terzi. Ogni responsabilità relativa all’uso improprio delle stesse rimane a totale carico del medesimo.
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà da rendere ai fini dell’iscrizione all’Elenco Fornitori sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con sottoscrizione digitale del Legale Rappresentante dichiarante, ai sensi dell’art. 23 del medesimo D.P.R. Le stesse possono essere rilasciate anche da un Procuratore speciale, qualora tale potere sia da quest’ultimo esercitabile in virtù di un atto formale di procura, che deve essere allegata in copia alla domanda d’iscrizione con contestuale dichiarazione di conformità all’originale.
Eventuale documentazione da allegare, qualora riguardante copia di atti o documenti rilasciati o conservati da una Pubblica amministrazione o da Enti ad essa assimilabili, è autenticata con le modalità di cui all’articolo 19 del richiamato D.P.R. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai fini dell’autenticazione è anch’essa firmata digitalmente dal Rappresentante legale o Procuratore speciale.
Il certificato di firma digitale da utilizzare per la sottoscrizione dei documenti deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del
D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005.
Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE.
Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 21, comma 4, del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii., certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno stato non facente parte dell’Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
■ il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;
■ il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in
possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
■ il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o
multilaterale tra l’Unione europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
A tal fine è necessario indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che ha rilasciato la firma, allegando documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link ecc.).
Si fa presente che sulla Piattaforma è presente uno strumento di verifica della firma digitale in grado di controllare la validità della firma se la dimensione del file è inferiore ai 25 MB.
C.A.D.F. S.p.A. effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando lo strumento automatico di verifica presente sulla Piattaforma o, nel caso di verifica con esito negativo, i software gratuiti messi a disposizione dalle Certification Authority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia).
È necessario effettuare, per i files firmati digitalmente, verifiche preventive con i predetti strumenti. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di inserimento del documento stesso in Piattaforma.
Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta.
Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà rese e/o allegate ai fini dell’iscrizione all’Elenco Fornitori e rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, si considereranno convenzionalmente rese, ai fini delle eventuali verifiche sulla loro veridicità, alla data di invio della propria richiesta di iscrizione o alla data di chiusura dell’aggiornamento della propria qualifica.
9. COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione inerente l’Albo Fornitori indirizzata all’Operatore Economico è effettuata mediante posta elettronica, all’indirizzo indicato in fase di registrazione alla Piattaforma. I messaggi aventi particolare valenza formale (qualificazioni, mancate abilitazioni, cancellazioni, sospensioni, inviti a procedure negoziate, ecc. …) sono inoltrati mediante posta elettronica certificata. La mancata consegna di comunicazioni al Fornitore, per errata indicazione o per mancato aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica da parte di quest’ultimo, solleva C.A.D.F. S.p.A. da ogni responsabilità, anche legale, a riguardo.
Il fornitore iscritto ha infine l’onere di monitorare periodicamente la propria casella di posta elettronica
certificata, impegnandosi a garantirne il buon funzionamento.
Si segnala che l’indirizzo di posta elettronica certificata della Piattaforma è un sistema automatico d’invio delle comunicazioni non monitorato e pertanto qualsiasi messaggio inviato all’indirizzo pec xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxx.xx non verrà preso in considerazione da C.A.D.F. S.p.A..
Eventuali comunicazioni, messaggi o richieste d’informazioni da parte del fornitore dovranno essere inoltrate tramite il sistema di messaggistica della Piattaforma presente all’interno delle valutazioni.
10. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO ELENCO OPERATORI ECONOMICI
Al fine di garantire un elenco aperto e aggiornato, sono previsti dei meccanismi di aggiornamento
periodico della qualifica del fornitore all’Elenco Operatori Economici.
Resta fermo il principio per cui, l’onere dell’aggiornamento relativo ai dati, ai recapiti, alle dichiarazioni ed alle pattuizioni oggetto di registrazione, abilitazione ed iscrizione alla Piattaforma e/o all’Albo Fornitori è demandato ad ogni fornitore iscritto. L’operatore economico potrà verificare in ogni momento il suo stato di qualifica e richiedere l’aggiornamento dei propri dati, requisiti o dichiarazioni presenti a sistema.
La rilevazione da parte di C.A.D.F. S.p.A. di eventuali inadempimenti circa l’aggiornamento della propria iscrizione potrebbe comportare la sospensione o la cancellazione dall’Albo.
10.1 AGGIORNAMENTO VOLONTARIO DA PARTE DEL FORNITORE
La data di qualifica del Fornitore accreditato rimane invariata anche qualora il Fornitore dovesse accedere per effettuare modifiche dei propri dati o aggiornamenti.
Il fornitore iscritto ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata la sua posizione all’interno dell’Elenco Operatori Economici, modificando tempestivamente nel corso del triennio di qualificazione i propri dati e documenti, per esempio aggiornando i dati anagrafici o comunicando variazioni intervenute in ordine al possesso dei requisiti generali e/o speciali. Per effettuare tali modifiche o per iscriversi a nuove categorie, ovvero revocare iscrizioni a categorie non più di suo interesse, il fornitore dovrà fare espressa richiesta a C.A.D.F. S.p.A., attraverso il sistema di messaggistica presente in Piattaforma affinché
C.A.D.F. possa abilitare il Fornitore.
Il fornitore che proceda all’aggiornamento di parte dei dati è tenuto, prima di chiudere l’aggiornamento e confermare le modifiche effettuate, a verificare tutti i dati e le dichiarazioni presenti a sistema. La chiusura dell’aggiornamento varrà, ai fini della verifica sulla veridicità di quanto dichiarato, sia sulle informazioni oggetto della modifica sia su tutte le altre informazioni, dichiarazioni e requisiti rimasti inalterati.
L’aggiornamento così effettuato di propria iniziativa dal fornitore, chiuso e confermato, aprirà una nuova fase di istruttoria e sarà in ogni caso sempre subordinato alla validazione da parte dell’Ufficio Preposto, con il medesimo iter di cui al suindicato paragrafo 7.
10.2 AGGIORNAMENTO IN OCCASIONE DELLA SCADENZA DEI DOCUMENTI
In prossimità della scadenza di uno o più documenti presenti nel questionario d’iscrizione (ad esempio attestazione SOA, certificati ISO ANGA, White list, ecc.) il fornitore riceverà 30 giorni prima della scadenza una notifica che lo informerà della necessità di aggiornare il documento.
In particolare, con riguardo ad alcune categorie merceologiche, per le quali sono previste le tipologie di attestazioni di seguito elencate, pur avendo la qualificazione durata di tre anni, verrà assegnato un termine corrispondente alla scadenza di uno dei predetti documenti, entro il quale il fornitore dovrà provvedere all’aggiornamento. L’omissione comporterà il passaggio, per tutte le categorie nelle quali il fornitore stesso è qualificato, nello stato di “SOSPESO PER AGGIORNAMENTO”, con la conseguente impossibilità di essere invitato alle richieste d’offerta:
- Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali
- Autorizzazioni ambientali (con riguardo alle categorie del gruppo S0223)
- Iscrizione all’elenco delle categorie particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa (White List)
- Attestazione SOA per lavori di importo superiore ad € 150.000.
Il fornitore, prima della scadenza, dovrà pertanto accedere alla Piattaforma e aggiornare i documenti e verificare tutti i dati e le dichiarazioni presenti a sistema. La chiusura dell’aggiornamento varrà, ai fini della verifica sulla veridicità di quanto dichiarato, sia sulle informazioni oggetto della modifica sia su tutte le altre informazioni, dichiarazioni e requisiti rimasti inalterati.
Tale procedimento aprirà una nuova fase istruttoria e sarà in ogni caso sempre subordinato alla
validazione da parte dell’ufficio preposto, con il medesimo iter di cui al suindicato paragrafo 7.
In caso d’inerzia del fornitore qualificato o di aggiornamento parziale, scaduto il termine assegnato per
l’aggiornamento si procederà alla sospensione del fornitore dall’elenco operatori economici per tutte le
categorie merceologiche per le quali aveva richiesto la qualifica, con conseguente impossibilità di selezione dello stesso per procedure negoziate indette da C.A.D.F. S.p.A., fino alla successiva regolarizzazione.
Il fornitore sospeso, potrà accedere alla valutazione e aggiornare i dati e i documenti presenti a sistema. La conclusione dell’aggiornamento riaprirà una nuova fase istruttoria che sarà in ogni caso sempre subordinata alla validazione da parte dell’Ufficio Preposto, con il medesimo iter di cui al suindicato paragrafo 7. Farà fede a tal fine la data di chiusura della procedura di aggiornamento telematico, così come certificata dalla Piattaforma telematica.
Nel caso in cui l’istruttoria termini con l’approvazione della richiesta, il fornitore sospeso verrà riammesso all’Elenco fornitori mantenendo sia la data di qualifica iniziale sia il numero d’inviti a procedure negoziate ricevuti fino alla sospensione. In caso contrario verrà negata al fornitore la sua riammissione in Albo e il suo stato rimarrà sospeso.
In fase di partecipazione alle singole gare, C.A.D.F. S.p.A. richiederà all’operatore economico di autocertificare, ovvero di confermare i requisiti di carattere generale e speciale, dichiarati ai fini della qualificazione al presente sistema.
E’ facoltà di C.A.D.F. S.p.A. effettuare in ogni caso, verifiche a campione sul mantenimento da parte degli
operatori economici dei requisiti di ordine generale e speciale.
10.3 RICHIESTE PERIODICHE DI AGGIORNAMENTO DEI QUESTIONARI DI QUALIFICA
ABROGATO
10.4 SCADENZA DELLA QUALIFICAZIONE ALL’ELENCO
C.A.D.F. S.p.A., considerato che la validità dell’Albo è triennale, assegnerà convenzionalmente a ogni valutazione degli operatori economici una scadenza triennale a partire dalla data di qualifica alle categorie selezionate.
Qualora, al termine di validità dell’albo, venga istituito un nuovo Elenco fornitori, C.A.D.F. S.p.A. valuterà l’opportunità di mantenere nell’albo di nuova istituzione l’iscrizione degli operatori economici qualificati nell’albo in scadenza.
Agli operatori economici che manterranno la propria qualifica nell’albo di nuova istituzione sarà data opportuna comunicazione tramite messaggio di posta elettronica certificata e saranno tenuti ad aggiornare la propria posizione su richiesta di C.A.D.F. S.p.A. oppure in caso di scadenza dei documenti d’iscrizione o in occasione dell’aggiornamento periodico secondo le modalità previste nel presente Regolamento.
Qualora C.A.D.F. S.p.A. non ritenga opportuno trasferire le qualifiche nell’albo di nuova istituzione, gli operatori economici riceveranno opportuna comunicazione tramite messaggio di posta elettronica certificata contenente le istruzioni per procedere alla nuova qualifica.
La decisione di trasferire o meno le qualifiche terrà conto principalmente dell’interoperabilità delle infrastrutture telematiche coinvolte, della compatibilità dei sistemi di qualifica e di rotazione degli inviti tale da garantire il rispetto dell’ordine di estrazione dei fornitori alle procedure di gara, dell’opportunità di usufruire di un albo già popolato che garantisca la continuità nelle attività degli approvvigionamenti evitando una nuova qualifica per gli operatori economici iscritti nell’albo in scadenza.
10.5 QUALIFICA TRIENNALE
La validità della qualifica all’Albo è triennale e decorre dalla data di qualificazione alle categorie selezionate in fase di iscrizione. Alla scadenza del triennio ogni fornitore è tenuto ad effettuare una nuova qualifica, pena la cancellazione dall’elenco.
In prossimità della scadenza del triennio di validità dell’iscrizione all’albo (trenta giorni prima), il sistema invierà automaticamente al fornitore iscritto una notifica con cui comunica la data di scadenza dell’iscrizione. Il fornitore, accedendo al sistema con le proprie username e password, visualizzerà i dati già inseriti a sistema che potranno essere aggiornati o confermati.
La qualifica triennale avverrà esclusivamente on-line mediante accesso alla piattaforma telematica, con le medesime modalità previste per l’iscrizione. Anche la fase di riqualifica triennale è subordinata alla valutazione dell’Ufficio preposto di C.A.D.F. S.p.A. con le medesime modalità e con il medesimo iter previsto dal paragrafo 7.
C.A.D.F. S.p.A. non prenderà in considerazione qualsiasi comunicazione o invio di documentazione
propedeutica all’iscrizione inoltrati al di fuori della piattaforma telematica.
In caso di inerzia del fornitore iscritto, al termine effettivo del triennio dall’iscrizione si procederà alla cancellazione del fornitore dall’Elenco Operatori Economici per tutte le categorie merceologiche per le quali aveva richiesto la qualifica, con conseguente impossibilità di selezione dello stesso per procedure negoziate ed affidamenti diretti indetti da C.A.D.F. S.p.A., fino alla successiva nuova iscrizione.
Il Fornitore cancellato, potrà ripresentare una nuova richiesta di qualifica che sarà subordinata alla validazione da parte dell’Ufficio Preposto, con il medesimo iter di cui al suindicato paragrafo 7. Farà fede a tal fine la data di presentazione della richiesta di qualificazione, così come certificata dalla piattaforma telematica.
L’Ufficio Preposto con l’approvazione della richiesta provvederà a qualificare nuovamente il fornitore: la
data di qualifica corrisponderà alla data di approvazione della richiesta.
11. VERIFICHE
Prima di validare la richiesta di iscrizione di un operatore economico, C.A.D.F. S.p.A. procederà d’ufficio a verificare presso il sito informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, la sussistenza o meno di annotazioni a suo carico presso il Casellario informatico. C.A.D.F. S.p.A. inoltre verificherà, per le categorie della sezione III, l’esistenza del certificato di attestazione SOA in corso di validità dichiarato in fase di iscrizione dall’operatore economico e per le categorie delle sezioni I e II, l’iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, se dichiarata dagli operatori economici.
C.A.D.F. S.p.A. si riserva la facoltà di istituire apposita commissione di verifica nominata dal Direttore Generale, per l’esame delle dichiarazioni rese dagli operatori economici in fase di richiesta di iscrizione e/o aggiornamento all’Albo che necessitino di una valutazione approfondita prima della loro qualificazione.
C.A.D.F. S.p.A. si riserva inoltre la facoltà di effettuare idonei controlli a campione ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale rese dagli operatori economici in fase di iscrizione o di successivo aggiornamento.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti di ordine generale e/o speciale, economico- finanziario, tecnico-organizzativo e professionale comporterà la cancellazione dall’Elenco per un periodo di sei mesi decorrenti dalla notifica del relativo provvedimento, fatta salva l’eventuale maggiore durata comunicata con provvedimento di cancellazione, qualora emergano circostanze di gravità tali da inficiare il rapporto fiduciario con C.A.D.F. S.p.A.
12. XXXXXXX, APPROVAZIONE CON RISERVA, SOSPENSIONE ECANCELLAZIONE Diniego:
Non sarà consentita l’ammissione all’Elenco Operatori Economici dei soggetti che:
- risultino privi dei requisiti di carattere generale e speciale di cui al precedente paragrafo 4 del presente Regolamento;
- nei dodici mesi antecedenti la richiesta di iscrizione, si siano resi responsabili nei confronti di C.A.D.F.
S.p.A. della mancata sottoscrizione di un contratto per fatto loro imputabile (come l’accertamento in fase di aggiudicazione del difetto di requisiti speciali o di requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o il rifiuto di stipulare).
- secondo motivata valutazione di C.A.D.F. S.p.A., nell’esecuzione delle prestazioni affidate abbiano commesso una grave negligenza o abbiano usato malafede; oppure abbiano commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale.
Lo stato assegnato dalla Piattaforma al Fornitore, a seguito del diniego da parte dell’ufficio preposto, sarà “Respinto”.
Approvazione con riserva:
Ogniqualvolta sia necessario monitorare nel tempo il verificarsi di un evento che al momento della presentazione della richiesta risulti ancora incerto (es. sussistenza di carico pendente rilevante), l’operatore economico potrà essere ammesso con riserva. In tal caso potrà essere invitato alle procedure di gara, previa verifica dello stato dell’evento che ha determinato la validazione con riserva della sua iscrizione.
Lo stato assegnato dalla Piattaforma al Fornitore, a seguito dell’approvazione con riserva da parte dell’ufficio preposto, sarà “Qualificato”. Nella comunicazione di qualificazione saranno esposte le motivazioni che hanno portato all’ammissione con riserva.
Sospensione:
In caso di mancato riscontro alla richiesta di aggiornamento della propria qualificazione all’Albo e mancato aggiornamento delle attestazioni, documenti, informazioni e/o dati forniti con la richiesta di iscrizione, l’Operatore economico sarà sospeso. In particolare, il mancato aggiornamento dell’attestazione SOA, dell’iscrizione ANGA o alla White list a seguito delle infruttuose richieste tempestive di aggiornamento inviate dalla Piattaforma, comporterà la sospensione da tutte le categorie selezionate.
Lo stato assegnato dalla Piattaforma al Fornitore, a seguito della sospensione da parte dell’ufficio
Preposto, sarà “Sospeso”.
Durante il periodo di sospensione all’interessato sarà negata la possibilità di essere selezionato per la partecipazione alle procedure negoziate. L’Operatore economico sospeso potrà comunque accedere al Portale, utilizzando il proprio account, per poter partecipare a procedure di gara aperte.
Nel caso in cui il fornitore sospeso acceda alla Piattaforma ed aggiorni i suoi dati, si riaprirà una nuova fase istruttoria e la richiesta sarà subordinata alla validazione da parte dell’Ufficio Preposto, con il medesimo iter di cui al suindicato paragrafo 7. In caso di approvazione della richiesta, il fornitore sospeso verrà riammesso all’Elenco Fornitori mantenendo sia la data di qualifica iniziale sia il numero di inviti a procedure negoziate ed affidamenti ricevuti fino alla sospensione.
Cancellazione:
Comportano la cancellazione dall’Albo fornitori le seguenti circostanze:
- inerzia del fornitore alla scadenza della qualifica triennale;
- sopravvenuta causa di esclusione per la perdita, in qualunque modo accertata, di uno dei requisiti generali o speciali di cui al precedente paragrafo 4;
- dichiarazioni non conformi;
- Selezione di categorie merceologiche non attinenti con l’attestazione SOA posseduta o l’oggetto sociale o l’attività aziendale dell’operatore economico.
- mancato aggiornamento o mancata modifica dei dati oggetto di qualificazione qualora dette variazioni comportino la perdita di uno o più requisiti;
- cessazione di attività;
- accertamento di gravi violazioni sopravvenute alla normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- contenzioso in corso con C.A.D.F. S.p.A.;
- grave inadempimento nei confronti di C.A.D.F., per mancata sottoscrizione di un contratto per fatto a lui imputabile (come l’accertamento in fase di aggiudicazione del difetto di requisiti speciali o di requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o il rifiuto di stipulare);
- accertamento adeguatamente motivato di una grave negligenza o malafede nell’esecuzione di un
contratto stipulato con C.A.D.F. S.p.A. o di un grave errore nell’esercizio dell’attivitàprofessionale;
- richiesta di cancellazione presentata dall’operatore economico;
L’operatore economico che incorra nelle ipotesi di cancellazione sopra elencate decadrà dall’elenco per un periodo di sei mesi decorrenti dalla notifica del relativo provvedimento, salvo che dalle risultanze istruttorie non emergano circostanze di gravità tali da inficiare il rapporto fiduciario con C.A.D.F. S.p.A. In tale ipotesi il periodo di cancellazione verrà esteso a 12 mesi decorrenti dalla notifica del relativo provvedimento.
C.A.D.F. S.p.A. avrà comunque la facoltà di cancellare un fornitore da una specifica categoria anziché dall’intero Albo Fornitori nel caso in cui abbia perso i requisiti speciali di qualificazione per poter essere iscritto in quella specifica categoria, sempreché tale perdita non pregiudichi la qualifica all’intero Elenco Fornitori. L’Operatore Economico potrà inoltrare una nuova integrazione alla Domanda di Iscrizione per essere nuovamente qualificato in tale categoria, non appena trascorso il termine di cancellazione disposto da C.A.D.F. e una volta riacquisito il possesso dei requisiti che ne avevano determinato la cancellazione.
Il provvedimento di cancellazione verrà preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento ex art. 8, L. 241/1990. L’avvio del procedimento comporta l’assegnazione dello stato di “Sospeso” dell’operatore in attesa della conclusione del procedimento.
L’atto Il provvedimento di cancellazione verrà formalizzato all’operatore economico con apposita comunicazione inviata a mezzo pec alla casella di posta elettronica certificata indicata dal fornitore in fase di registrazione.
C.A.D.F. S.p.A. avrà comunque la facoltà di cancellare un fornitore da una specifica categoria anziché dall’intero Albo fornitori nel caso in cui abbia perso i requisiti speciali di qualificazione per poter essere iscritto in quella specifica categoria, sempreché tale perdita non pregiudichi la qualifica all’intero Elenco fornitori. L’operatore economico potrà inoltrare una nuova integrazione alla domanda d’iscrizione per essere nuovamente qualificato in tale categoria, non appena trascorso il termine di cancellazione disposto da C.A.D.F. e una volta riacquisito il possesso dei requisiti che ne avevano determinato la cancellazione.
C.A.D.F. S.p.A. si riserva la facoltà di cancellare un fornitore dall’Albo qualora non risponda a procedure
negoziate per tre volte consecutive. Il rifiuto a partecipare a una procedura negoziata e la relativa motivazione dovrà essere espressa dal fornitore mediante l’apposita funzione “rifiuta” presente all’interno delle RDO on line così come specificata nelle istruzioni operative per la partecipazione alla gara telematica.
La comunicazione di rifiuto a partecipare alla procedura di gara trasmessa in maniera difforme da quanto suindicato non verrà presa in considerazione.
L’operatore economico verrà cancellato dall’Elenco operatori economici mediante apposita funzione
della Piattaforma e decadrà dall’elenco per un periodo di sei mesi.
Lo stato assegnato al Fornitore dalla Piattaforma a seguito della cancellazione sarà “Cancellato”. Una volta decorso tale periodo (sei o dodici mesi), l’operatore economico decaduto dall’iscrizione potrà riproporre una nuova richiesta per essere ammesso all’Elenco degli Operatori Economici secondo le modalità previste nel paragrafo 7.
Tale richiesta riaprirà una nuova fase istruttoria e sarà in ogni caso sempre subordinata alla validazione da parte dell’Ufficio preposto, con il medesimo iter di cui al suindicato paragrafo 7. Farà fede a tal fine la data di presentazione della richiesta di qualificazione, così come certificata dalla piattaforma telematica.
In caso di presentazione di una nuova richiesta di iscrizione a seguito di cancellazione, il fornitore cancellato verrà qualificato ex novo all’Elenco Fornitori: la data effettiva di qualifica sarà quella di validazione della nuova richiesta.
13. CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI
Criterio di selezione
Il criterio per selezionare i candidati da invitare alle procedure di gara e alle ricerche di mercato operate
mediante l’Albo fornitori, si basa sui seguenti parametri di ricerca:
- sottocategorie merceologiche nelle quali i fornitori risultano qualificati, riconducibili alle forniture,
servizi o lavori oggetto di gara ed individuate nella lettera d’invito o nel bando di gara;
- stato di qualifica del fornitore all’interno dell’Albo;
- informazioni specifiche presenti nel questionario di qualifica, collegate a determinate categorie merceologiche;
- classifiche di importo legate alle categorie oggetto della ricerca (classifiche SOA per lavori pubblici), e fatturato specifico.
- Eventuali classi di iscrizione all’A.N.G.A.(Albo Nazionale Gestori Ambientali).
In base ai parametri di ricerca suindicati inseriti nel criterio di selezione dei fornitori, il sistema genera una lista contenente tutti i fornitori qualificati che rispondono ai requisiti impostati nella ricerca.
Il sistema consente di:
1) invitare tutti i fornitori presenti nella lista generata con il criterio di selezione;
2) applicare alla lista di fornitori, estratti con il criterio di selezione, il rispetto dei principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza così come previsti dal regolamento di cui all’art. 36, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
14. RESPONSABILITÀ – ASSISTENZA –CONTATTI
L’aggiornamento del presente Regolamento è demandato al Responsabile Segreteria, Affari Generali, Protocollo, Risorse Umane, Gare e Contratti ed è sottoposto all’approvazione da parte del Direttore Generale.
L’ufficio competente preposto per la gestione e tenuta dell’Elenco Operatori Economici è il Servizio Gare
e Contratti (tel. 0533/725344-372).
Le richieste di informazioni per supporto alla procedura telematica di registrazione alla Piattaforma e di iscrizione all’Elenco Fornitori possono essere inoltrate al servizio di assistenza raggiungibile via mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx e telefonicamente al numero 02/266002143 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00).
15. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso a tutti gli atti ed i documenti diversi da quelli già resi disponibili tramite la Piattaforma - mediante interrogazione delle registrazioni del Portale che contengono la tracciatura di tutte le operazioni svolte dagli utenti a sistema - potrà essere esercitato presentando apposita richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90, attraverso il sistema di messaggistica presente in Piattaforma.
16. CODICE ETICO - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per poter presentare la propria domanda di iscrizione all’Elenco Operatori Economici gli operatori economici dovranno, in fase di registrazione al portale, prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento Ue n. 679/2016 e dichiarare di accettare quanto prescritto nel Codice Etico presente in piattaforma.
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento l’Albero Merceologico, i moduli, i forms della domanda di iscrizione, le informazioni, le precisazioni, le note ed i popup presenti a sistema e che, ai sensi del presente Regolamento, costituiscono la Piattaforma Acquisti di C.A.D.F. S.p.A.