Montecatini
Montecatini
Il Codice dei Contratti Pubblici
L’esecuzione del contratto
Montecatini , 07.03.19
Avv. Xxx Xxxxxxxx
Il Codice dei Contratti Pubblici
La conclusione dell’appalto
Appaltatore non può mai recedere dal contratto.
SA può recedere in ogni momento corrispondendo:
(i) lavori/servizi/forniture eseguiti;
(ii) valore dei materiali utili esistenti in cantiere o in magazzino;
(iii) 1/10 dell'importo delle opere (calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti) non eseguite (mancato utile).
Recesso deve essere comunicato ad appaltatore almeno 20 giorni prima provvedimento.
I materiali riconosciuti sono solo quelli accettati dal DL (o dal RUP nei servizi/forniture)
presenti prima del preavviso del recesso.
SA può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga utilizzabili. In tal caso corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
Dopo recesso appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal DL e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della SA nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
In caso di risoluzione/recesso/fallimento SA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria gara al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Casi risoluzione «oggettivi» e non discrezionali:
(i) contratto ha subito una variante che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto o vi è superamento soglie (di legge o stabilite da Amministrazione) economiche per varianti;
(ii) perdita requisiti generali o speciali;
(iii) violazione degli obblighi derivanti dai trattati o seguito di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
(iv) perdita attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;
(v) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
DL accerta un grave inadempimento tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni e lo comunica a RUP con relazione particolareggiata (indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente), assegnando all’appaltatore un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione controdeduzioni al RUP.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la SA ,su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.
Se esecuzione in ritardo DL o RUP assegnano termine non inferiore a 10 giorni ad appaltatore per eseguire le prestazioni, scaduto il quale, e redatto processo verbale in contraddittorio, qualora inadempimento permanga, la SA risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture eseguiti, decurtato degli oneri derivanti dallo scioglimento del contratto.
Oneri a carico appaltatore: maggior onere riaggiudicazione (eventuale gara o diverso prezzo), spese soggetti (DL, RUP), ogni altro danno provato (es. affitto struttura esterna per necessità).
Il RUP nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il DL curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
Qualora nominato, il collaudatore redige, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui viene accertata la corrispondenza tra quanto eseguito e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto comprese perizie di variante.
Appaltatore deve provvedere al ripiegamento del cantiere nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto si provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri.
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Il contenzioso
Giudizio ordinario avanti al Tribunale civile.
Salvo questioni decadenza (riserve a seguito di reiezione accordo bonario) valgono ordinarie
prescrizioni (contrattuale 10 anni, extracontrattuale 5).
Problema dato (oltre che dall’alea insita in ogni giudizio) da tempistiche (attualmente primo grado può durare anche 3-5 anni).
In molti casi giudizio deciso da CTU (suggerita nomina CTP).
Soggetto soccombente deve pagare interessi su somme e (spesso) spese legali.
Comunità europea ha sempre spinto per ADR (Alternative Dispute Resolution menzionate nel 1993 nel Libro Verde sull’accesso dei consumatori alla giustizia nella direttiva 97/5/CE, sui bonifici transfrontalieri, nella direttiva 97/7/CE, sulla tutela dei consumatori nei contratti a distanza…).
Transazione: contratto regolato dall’art. 239 c.c. con cui le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite ad una lite in corso o prevengono una futura lite.
Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolti mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi (risulta quindi, a differenza che nel vecchio codice, esclusivamente un rimedio residuale).
Ove il valore dell’importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a € 100.000 (€
200.000 euro in caso di lavori pubblici) deve essere acquisito il parere dell’Avvocatura dello Stato (per amministrazioni centrali) ovvero di un legale interno alla struttura, o del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso, ove non esistente il legale interno (per amministrazioni sub centrali).
La possibilità di esperire l’arbitrato deve essere inserita (previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice) nel bando (o avviso/invito).
E' possibile per l'aggiudicatario ricusare la clausola compromissoria (in tale caso non è inserita nel contratto) comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione.
Espressamente vietato il compromesso arbitrale.
Si applicano le disposizioni del codice di procedura civile (in particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme) e i termini assegnati dagli arbitri sono da intendersi come perentori (la parte che non li rispetti è dichiarata decaduta ove vi sia una previsione in merito al termine nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati).
Lodo pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e efficace con deposito presso la Camera arbitrale (da effettuarsi prima di quello presso la cancelleria del tribunale ex art. 825 c.p.c.) a cura del collegio. Entro 15 giorni dalla pronuncia, va corrisposta all’ANAC, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all’1 per mille del valore della controversia.
Arbitri
Composto da 3 membri scelti da un elenco istituito dalla Camera arbitrale istituita presso l’ANAC (la quale dovrà rendere disponibili sul proprio sito tutte le informazioni relative agli arbitrati in corso e definiti, con l’indicazione dei nominative e dei compensi tanto di arbitri quanto di periti).
In particolare ciascuna delle parti designa l’arbitro di propria competenza mentre il Presidente è designato dalla Camera Arbitrale.
Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale così come sono trasmesse le designazioni di parte.
Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale.
Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, anche scegliendolo tra il
personale interno all’ANAC.
Nelle controversie per cui entrambe le parti sono una PA, l’arbitro deve essere scelto tra dirigenti pubblici; in quelle, invece, tra una PA e un privato, l’arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra dirigenti pubblici.
Ampliate categorie di soggetti che non possono essere nominate arbitri, aggiungendo magistrati e gli Avvocati dello Stato, anche a riposo, i componenti delle commissioni tributarie, o coloro che nell’ultimo triennio già stati nominati arbitri o abbiano partecipato ad arbitrati, nonché coloro che abbiano partecipato alla procedura per la quale è in corso l’arbitrato.
Impugnazione e compensi
Il lodo arbitrale è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle norme che disciplinano il merito della controversia. L’impugnazione va proposta nel termine di 90 giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di 180 giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera Arbitrale.
In relazione ai compensi la norma prescrive che gli stessi sono determinati, su proposta del collegio arbitrale, con apposita delibera dalla la Camera arbitrale (nei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ancora emanato e, comunque, al di sotto del limite di € 100.000). Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto.
Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'ANAC e le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
Ugualmente la Camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato dalle parti, nella misura
liquidata dalla Camera arbitrale, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del lodo.
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L’accordo bonario – ART 205
Mezzo di risoluzione alternativo e stragiudiziale delle controversie previsto specificamente in materia di appalti pubblici.
Applicabile, quindi, a:
- enti pubblici ed economici
- amministrazioni dello Stato
- concessionari di lavori pubblici, servizi e forniture
- società a capitale pubblico che si occupano di produzione di beni e servizi.
Utile esclusivamente a valutare le istanze risarcitorie avanzate in corso di esecuzione dall’appaltatore (le cd «riserve» ovverosia le annotazioni sul registro della contabilità per pretese di tipo patrimoniale) non può essere utilizzato per altri fini (es. impugnazione risoluzione in danno dell’appalto o questioni riguardanti la gara).
Ha natura di transazione, non è un giudizio (può infatti non essere accettata la proposta). Normalmente introdotto attraverso una «istanza di accordo bonario» avanzata
dall’appaltatore in cui evidenziata sussistenza riserve e presenza presupposti.
Codice disciplina l’accordo bonario per lavori evidenziando come lo stesso si applichi in modo analogo nei servizi/forniture (art. 206).
Notevolmente semplificato rispetto alla previgente disciplina (membro unico in luogo di 3 membri, più celere esecuzione) prima (per appalti soprasoglia) commissione di 3 membri con specifiche regole per costituzione collegio (simile ad arbitrato)
Consentito se iscritte riserve sui documenti contabili per effetto delle quali l’importo economico dell’opera può variare tra il 5 e il 15% (non più per un importo non inferiore al 10%).
Riguarda tutte le riserve iscritte fino all’avvio del procedimento, nonché quelle successive rispetto a quelle esaminate, qualora per effetto di esse si prospetti una variazione di analogo importo [5/15%] (la reiterazione del procedimento può essere effettuata anche più di una volta, a differenza che nella previgente disciplina).
In ogni caso, l’insieme delle riserve deve contenersi nel limite massimo complessivo del 15% dell’importo del contratto (prima 20%) tale previsione, nel passato, non ha mai avuto seguito in quanto vi sono casi di riserve ben oltre il 100% dell’importo contrattuale (veniva interpretata come impossibilità di pervenire a riconoscimenti superiori a dette percentuali) da vedere come sarà interpretata.
Le richieste discendenti dalle riserve iscritte non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse con conseguente impossibilità di mutare quantificazioni.
Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva della progettazione (art. 26) ciò non comporta impossibilità di iscrivere riserva per errori di progettazione ma limita tale impossibilità a specifici aspetti vagliati in sede di verifica. Tra l’altro:
(i) tale previsione non risulta effettivamente utilizzata dalle stazioni appaltanti per controbattere riserve su carenze progettuali;
(ii) sarebbe dubbia la sua legittimità ove interpretata estensivamente (qualificandosi quale xxxxxxxx xxxxxx riserve che escluderebbe la responsabilità per inadempimento).
Qualunque sia l’importo delle riserve, prima dell’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di verifica di conformità, «il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte»: l’attivazione dell’accordo a fine appalto è ora prevista come obbligatoria (prima facoltà).
Iscritta la/le riserva/e il DL deve immediatamente dare comunicazione delle riserve e fornire una relazione riservata (immediatamente = non sussiste termine decadenziale ma deve esser fornita nel più breve tempo possibile).
La comunicazione riservata del DL (in quanto «riservata») è sottratta all’accesso.
Il RUP (al quale il DL ha dato comunicazione) deve valutare l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore (5/15%) la norma limiterebbe tale analisi a «non manifesta infondatezza» tuttavia spesso il giudizio del RUP (che si basa quasi totalmente su controdeduzioni del DL) è un giudizio prognostico su riserve che va ben al di là di mera manifesta infondatezza.
Se RUP ritiene raggiunto valore di legge (e riserve non infondate) attiva procedura.
RUP entro 15 giorni da comunicazione del DL (sentito eventualmente organo di collaudo se presente) può richiedere alla Camera arbitrale indicazione di una rosa di 5 esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto.
RUP e appaltatore scelgono di comune intesa l’esperto tra i soggetti indicati (è eliminata
quindi la «commissione di accordo xxxxxxx»).
In difetto di accordo (entro 15 giorni dal ricevimento della predetta lista) il soggetto è nominato dalla stessa Camera arbitrale (che ne fissa anche il compenso utilizzando analogicamente le previsioni in materia di arbitrato di cui all’art. 209 comma XVI).
In alternativa a nomina esperto la proposta può essere formulata dal RUP (che se ne assume responsabilità) prima tale possibilità era solo per appalti sottosoglia (ora non vi sono limiti di valore).
Procedura deve concludersi (con proposta dell’esperto incaricato o del RUP) entro 90 giorni.
Materialmente l’accordo xxxxxxx è simile ad un giudizio ordinario attraverso il quale attraverso audizioni e memorie ciascuna parta evidenzia le proprie ragioni.
Procedimento è in contraddittorio, normalmente redatte 1 o più memorie per parte e possono essere effettuate perizie/pareri di terzi.
L'accordo bonario ha valore di transazione e, pertanto, deve essere accettato dalle parti
proposta trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all’appaltatore.
Ove proposta accettata da entrambi i soggetti entro 45 giorni (nella previgente disciplina 30) da ricevimento proposta (termine ordinatorio che, tuttavia, vale quale termine minimo per proposizione del giudizio) redatto un verbale sottoscritto dalle parti che vale quale transazione (con conseguente diritto di agire per ottenimento some anche in via monitoria).
Se proposta accettata sulle somme riconosciute son dovuti interessi legali, a decorrere dal 60° giorno successivo alla accettazione.
Nei casi in cui la proposta non sia accettata, il soggetto che ha formulato le riserve può ricorrere ad arbitrato o al giudice ordinario atto prodromico al giudizio e condizione di procedibilità allo stesso (in assenza del quale giudice può interrompere il giudizio con provvedimento in rito).
E’ stata introdotta espressamente dal correttivo la decadenza dalle riserve dato che l’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, è obbligata ad instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza (vecchie decadenze che erano presenti nel DM145/00).
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Le Riserve
Natura
Riserve rappresentano istanze risarcitorie dell’appaltatore in corso d’opera.
Valgono solo per appaltatore, SA può sempre richiedere danni (e penali) senza decadenze.
Comportano decadenza appaltatore (impossibilità di richiedere risarcimento)
48/18
Istituto prima non richiamato espressamente per appalti servizi (dubbi su appalti misti)
ora DM tratta lavori e servizi allo stesso modo.
Riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano e precisa quantificazione delle somme dovute in via definitiva, senza possibilità di successivi incrementi.
Iscrizione non comporta alcun diritto immediato in quanto tali domande sono solo
pretese esecutore.
PA non può accogliere pretese economiche non previamente formalizzate correttamente e nei termini.
Ragioni istituto:
consentire all’amministrazione la tempestiva verifica delle contestazioni; consentire all’amministrazione di tenere sotto controllo la spesa dell’appalto;
consentire altre determinazioni dell’amministrazione (es. recesso o risoluzione unilaterale del contratto).
Iscrizione (vecchia disciplina probabilmente riproposta in Capitolati)
Attuale disciplina (DM 49/18) rinvia a Capitolati speciali problemi:
(i) se non sussiste disciplina in capitolato? Non sussiste l’istituto (non sussistono decadenze ecc…)?
(ii) se Capitolato prevede clausole taglia-riserve o tempistiche stingenti?
Riserve devono essere iscritte ed esplicitate nei documenti a pena di decadenza. Documenti idonei a ricevere riserve:
ordini di servizio;
verbali;
atti d’obbligo/atti aggiuntivi («firma con dissenso»);
registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi evento; certificato di collaudo (per ritardato collaudo o riserve che riguardino esclusivamente il collaudo).
Registro contabilità firmato da esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato; se esecutore, non firma registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio 15 giorni e, qualora persista astensione o rifiuto, se ne fa menzione nel registro.
Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione esplicazione, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni indicando cifre e ragioni di ciascuna domanda.
Mancata tenuta del registro di contabilità o tenuta di registro privo delle formalità previste dalla legge o annotazioni contraddittorie: possibilità appaltatore di far valere le proprie pretese indipendentemente dall’osservanza delle disposizioni in materia di iscrizione (invio via PEC).
DL, entro 15 giorni da esplicitazione riserve, espone nel registro controdeduzioni.
Se DL omette di motivare incorre in responsabilità per le somme che, per tale
negligenza, stazione appaltante dovesse erogare.
Ove per legittimo impedimento non possibile precisa contabilizzazione, DL può registrare in partita provvisoria sui libretti, e sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie: onere riserva operante in sede di contabilizzazione definitiva.
Riserve devo essere riconfermate in conto finale (altrimenti perse).
Per fatti continuativi (secondo parte della giurisprudenza) onere iscrizione sorge alla fine del fatto continuativo (questione dubbia).
Importo complessivo delle riserve non può essere superiore al 15% importo
contrattuale.
L’appaltatore può sempre rinunciare a riserve (con atto espresso) ovvero può far decadere le domande formulate in maniera implicita (es. non riconfermandole).
Non riserve:
pretese esecutore incidenti su validità contratto;
richieste economiche conseguenti allo scioglimento del vincolo contrattuale ;
relative a diritti che potrebbero essere tutelati solo in caso di immediato esercizio dell’azione;
incompatibili con la presentazione di preventiva domanda; correlate a comportamenti illeciti/dolosi della PA;
relative a fatti o comportamenti non oggetto di scritturazione contabile;
pretese originate da fatti estranei all’oggetto dell’appalto (ad es. maggiori spese per sicurezza, ragioni creditorie fondate su avvenimenti riguardanti le procedure e le valutazioni di aggiudicazione, richiesta di revisione prezzi o di applicazione del meccanismo del prezzo chiuso);
riguardanti ritardati pagamenti.
Differente stato luoghi: solo ove non eseguito sopralluogo o differenze non
immediatamente percepibili;
Sospensione illegittima/anomalo andamento;
Opere non contabilizzate: valore opere eseguite e non contabilizzate, se extracontrattuali vale prezzo di mercato solo se ordinate e non presenti in computi/disegni;
Differenti modalità esecutive (ove non rinunziate a seguito di atto sottomissione) e differenti materiali: necessaria specifica dell’onere subìto e provato;
Incremento costi: solo ove superati i termini contrattuali per fatti non imputabili ad appaltatore e solo per periodo successivo all’originario termine contrattuale (diversa da mera indicizzazione prezzi/incremento prezzi);
Difetti del progetto a base gara (dubbi per appalto integrato);
Mancata collaborazione committente;
Cause di forza maggiore derivanti anche da inadempimenti committente (es. periodo di
pioggia straordinaria dopo scadenza originario termine contrattuale).
Sospensioni legittime:
(i) per ragioni di pubblico interesse o necessità;
(ii) avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali;
(iii) redazione di una variante in corso d'opera (non per errore progettuale).
Sono illegittime quando derivanti da inadempimento PA (es. errore progettuale o ritardi burocratici o mancata consegna aree) e non dovute ad eventi imprevisti e imprevedibili.
Se a seguito sospensione legittima venute meno cause e PA non ordina ripresa lavori, a seguito di diffida dell’esecutore a RUP, sospensione diventa illegittima.
Per la sospensione legittima non spetta all’esecutore alcun compenso.
Contestazioni esecutore iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa lavori tranne che per quelle inizialmente legittime (ove basta iscrizione in verbale di ripresa).
Appaltatore si impegna ad eseguire lavorazioni come da cronoprogramma e, in caso di discrasia, responsabile a meno di riserve che evidenzino inadempimento PA.
Andamento anomalo è discrasia con cronoprogramma:
(i) se imputabile ad appaltatore comporta ritardo (ed eventuali penali);
(ii) se imputabile a PA (inadempimento) -> risarcimento e proroga.
Proroga pari a tempo sospensione totale se sospensione parziale calcolata sulla base della percentuale sottoproduzione (sia per legittime ed illegittime).
Risarcimento anomalo andamento calcolato come sospensione totale per periodo pari a quello perso a causa di anomalo andamento (percentuale sottoproduzione rapportato a periodo):
▪ 50% delle spese generali infruttifere rapportate alla durata sospensione (6,5%
sottratto utile e spese generali al 15%);
▪ ritardata percezione dell'utile di impresa (interessi moratori ex X.Xxx. 231/02) rapportata alla durata sospensione.
▪ mancato ammortamento macchinari (sulla base coefficienti annui) ovvero noli e retribuzioni inutilmente corrisposte riferite al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera come accertati dal DL.
▪ ulteriori voci (tale previsione non prevista normativamente ma «principio generale») di danno solo se documentate e strettamente connesse a sospensione: maggior costo fideiussioni, interessi per materiali approvvigionati, maggiori oneri sicurezza, esposizione bancaria, struttura tecnica, oneri occupazione suolo o terreni privati ecc …
Avv. Xxx Xxxxxxxx
Studio Legale Associato Piselli & Partners
Xxx X. Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxx
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