ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE
ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE
Il/ la Dott./Dott.ssa ……………………………………….…………., nato/a il…………..
……………….., C.F. ………………………………………………………………… in qualità di (Capo Dipartimento/Direttore Generale/dirigente) ….………………………………………., in servizio presso ………………………………………………
Il/la sig./sig.ra o dott./dott.ssa ……………………………………………………………, nato/a il…………..……………….., C.F……………………………………………in servizio presso l’Ufficio… ,
Area……………Fascia………
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
(Oggetto)
Le parti convengono che il/la sig./sig.ra o dott./dott.ssa ……...
…………………………………………. svolga le prestazioni lavorative indicate nella scheda di programmazione dell’attività individuale facente parte integrante del presente accordo.
(Strumenti di lavoro)
1. Per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, il dott./la dottoressa
………………....…...dichiara di utilizzare il personal computer assegnato in uso dall’amministrazione.
(Durata)
1. Il presente accordo ha durata di n. mesi …………………… e comprende il periodo dal
………………………..al ……………………………………….
(Individuazione delle giornate e delle fasce di reperibilità)
1. Il dipendente svolgerà la prestazione di lavoro in modalità di lavoro agile al di fuori della sede di lavoro, con gli strumenti di cui all’articolo 2, per n. giorni al mese.
2. La/le giornata/e o il periodo prescelta/e/o per la modalità di lavoro agile è/sono ………….
…………………………………………………………………….(ad esempio il lunedì per ogni settimana).
Eventuali variazioni devono essere concordate per iscritto tra le parti.
3. La/le giornata/e o il periodo prescelta/e/o per la presenza in sede è/sono
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….
4. Al fine di garantire un’efficace interazione con l’ufficio di appartenenza ed un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, si indicano i tempi di riposo del dipendente:
Dalle ore alle ore (es. pausa pranzo dalle 14:30 alle 15:00)
Disconnessione dalle ore alle ore
La fascia di contattabilità nella quale il dipendente è contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità similari non può essere superiore all’orario medio giornaliero di lavoro:
Dalle ore alle ore .
5. Nella fascia di contattabilità, il dipendente può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari di cui all’art. 25 (Permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari), i permessi sindacali di cui al CCNQ 4 dicembre 2017 e s.m.i., i permessi per assemblea di cui all’art. 10 (Diritto di assemblea), i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 4 per la fascia di contattabilità.
6. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il dipendente è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.
(Monitoraggio)
1. Il dirigente al fine di monitorare periodicamente (giornalmente-settimanalmente-mensilmente) l’andamento dell’accordo secondo le modalità concordate, sottoscrive la scheda di monitoraggio concernente l’attività individuale e i risultati conseguiti dal dipendente.
(Interruzione)
1. Ciascuna delle parti durante il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile può chiedere di interrompere la prestazione della sua naturale scadenza, con adeguato preavviso, pari ad almeno 30 giorni lavorativi fornendo specifica motivazione salvo le ipotesi previste dall’art. 19 della legge 81/2017.
Art. 7
(Trattamento giuridico ed economico)
1. L’amministrazione garantisce che i dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.
2. In relazione alle giornate lavorative di lavoro agile, ove ne ricorrano i relativi presupposti, il dipendente può richiedere la fruizione dei permessi previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, i permessi sindacali di cui al CCNQ 4 dicembre 2017 e s.m.i., i permessi per assemblea di cui all’art. 10 del CCNL 12 febbraio 2018, i permessi di cui all’art. 33 della legge 104/1992.
3. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.
4. Nelle giornate di attività svolte in lavoro agile non viene erogato il buono pasto.
(Obblighi di custodia, riservatezza e sicurezza informatica)
1. Il dipendente è tenuto a custodire con diligenza la documentazione utilizzata, i dati e gli strumenti tecnologici eventualmente messi a disposizione dal datore di lavoro.
2. Nell’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il dipendente è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e del codice di comportamento dei dipendenti del Miur – D.M. 30 giugno 2014, n. 525.
3. Durante le operazioni di trattamento dei dati ai quali il/la dipendente/dirigente abbia accesso in esecuzione delle prestazioni lavorative, in considerazione delle mansioni ricoperte, in relazione alle finalità legate all’espletamento delle suddette prestazioni lavorative, gli stessi devono essere trattati nel rispetto della riservatezza e degli altri diritti fondamentali riconosciuti all'interessato dal Regolamento UE 679/2016– GDPR e dal D. Lgs. 196/03 e successive modifiche. Il trattamento dei dati deve avvenire in osservanza della normativa nazionale vigente, del Disciplinare UE sulla Protezione dei Dati Personali e delle eventuali apposite prescrizioni impartite dall’Amministrazione in qualità di Titolare del Trattamento.
4. La strumentazione informatica fornita dall’amministrazione deve essere utilizzata esclusivamente per gli scopi connessi all’accordo di lavoro agile e nel rigoroso rispetto delle indicazioni date dall’amministrazione nell’informativa di cui all’art. 9 che firmata dal dipendente, deve essere allegata come facente parte del presente accordo.
(Sicurezza sul lavoro)
1. L’amministrazione garantisce la salute e la sicurezza del prestatore di lavoro in coerenza con l’esercizio dell’attività di lavoro in modalità agile e, a tal fine, consegna al dipendente un’informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e sono fornite indicazioni utili
affinché il medesimo possa operare una scelta consapevole del luogo in cui espletare l’attività lavorativa. L’informativa, debitamente sottoscritta dal dipendente, deve essere allegata al presente accordo (art. 22 L. 81/2017).
2. Il dipendente collabora diligentemente con l’amministrazione al fine di garantire il corretto adempimento della prestazione di lavoro.
(Autorizzazione al trattamento dei dati personali)
1. Il/La sig./sig.ra o dott./dott.ssa autorizza al trattamento
dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE n. 679/2016 per le finalità connesse e strumentali alla gestione del presente accordo.
2. Il lavoratore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice civile, di aver preso visione e piena conoscenza delle norme attualmente vigenti (L. 81/2017 - DM 8 ottobre 2021 – linee guida
– CCNL 2019-2021), nonché dei contenuti del presente accordo individuale di lavoro agile.
IL DIPENDENTE IL CAPO
DIPARTIMENTO/DIRETTORE/DIRIGENTE