CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL
CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. CUP B64E21001540004
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Progetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO
Comune di: IMPRUNETA
Ente appaltante (Committente): COMUNEDI IMPRUNETA
Responsabile Unico dei Lavori: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Responsabile di Progetto: Xxx. Xxxxx Xxxxx
Direttore dei Lavori: Xxx. Xxxxx Xxxxx
Coordinatore della sicurezza in fase di progetto: Xxx. Xxxxx Xxxxx Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Xxx. Xxxxx Xxxxx
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I N D I C E
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI, CATEGORIA E CLASSIFICA AI SENSI DEL DM INFRASTRUTTURE n.248 DEL 10/11/2016
CATEGORIE E CLASSIFICHE PER ATTESTATO SOA - ALLEGATO A DEL DPR 5 OTTOBRE 2010, N. 207, E ALTRE INDICAZIONI
TITOLO I - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI
Art. | 1 | - Dichiarazione impegnativa dell’Appaltatore | |
Art. | 2 | - Oggetto dell’appalto | |
Art. | 3 | - Forma e principali dimensioni delle opere | |
Art. | 4 | - Digitalizzazione | |
Art. | 5 | - Funzioni, compiti e responsabilità del Committente (o Stazione Appaltante) | |
Art. | 6 | - Funzioni, compiti e responsabilità del Responsabile dei Lavori | |
Art. | 7 | - Funzioni, compiti e responsabilità del Responsabile Unico del Progetto | |
Art. | 8 | - Direzione dei Lavori | |
Art. | 9 | - Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori | |
Art. | 10 | - Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore Operativo | |
Art. | 11 | - Funzioni, compiti e responsabilità dell’Ispettore di Cantiere | |
Art. | 12 | - Funzioni, compiti e responsabilità del Coordinatore in materia di sicurezza per la | |
progettazione | |||
Art. | 13 | - Funzioni, compiti e responsabilità del Coordinatore in materia di sicurezza | per |
l’esecuzione dei lavori | |||
Art. | 14 | - Riservatezza del contratto | |
Art. | 15 | - Penali | |
Art. | 16 | - Difesa ambientale | |
Art. | 17 | - Trattamento dei dati personali |
TITOLO II - ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. | 18 | - Criteri Ambientali Minimi (CAM) |
Art. | 19 | - Ordini di servizio |
Art. | 20 | - Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori |
Art. | 21 | - Impianto del cantiere e programma dei lavori |
Art. | 22 | - Accettazione dei materiali |
Art. | 23 | - Accettazione degli impianti |
TITOLO III - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI
Art. 24 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori
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Art. 25 - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza
TITOLO IV - VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Art. 26 - Varianti in corso d’opera
Art. 27 - Clausola di revisione prezzi
TITOLO V - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Art. 28 - Funzioni, compiti e responsabilità dell’Appaltatore
Art. 29 - Personale dell’Appaltatore
Art. 30 - Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore tecnico di cantiere
Art. 31 - Funzione, compiti e responsabilità dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici
Art. 32 - Disciplina del cantiere Art. 33 - Disciplina dei subappalti Art. 34 - Rinvenimento di oggetti
Art. 35 - Garanzie e coperture assicurative Art. 36 - Norme di sicurezza
Art. 37 - Lavoro notturno e festivo
TITOLO VI - VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 38 - Valutazione dei lavori - Condizioni generali Art. 39 - Valutazione dei lavori a misura, a corpo Art. 40 - Valutazione dei lavori in economia
TITOLO VII - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Art. 41 - Forma dell’Appalto Art. 42 - Importo dell’Appalto Art. 43 - Lavori in economia Art. 44 - Nuovi prezzi
Art. 45 Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia Art. 46 - Contabilità dei lavori
Art. 47 - Stati di avanzamento dei lavori - Pagamenti Art. 48 - Conto finale
Art. 49 - Eccezioni dell’Appaltatore
TITOLO VIII - CONTROLLI
Art. 50 - Prove e verifiche dei lavori, riserve dell’appaltatore
TITOLO IX - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO
Art. 51 - Ultimazione dei lavori e consegna delle opere Art. 52 - Collaudo delle opere
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Art. | 53 | - Certificato di regolare esecuzione |
Art. | 54 | - Svincolo della cauzione |
Art. | 55 | - Collaudo statico |
Art. | 56 | - Proroghe |
Art. | 57 | - Anticipata consegna delle opere |
Art. | 58 | - Garanzie |
TITOLO X - DISCIPLINA DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. | 59 | - Xxxxx alle opere |
Art. | 60 | - Cause di forza maggiore |
Art. | 61 | - Vicende soggettive all’esecutore del contratto |
Art. | 62 | - Cessione dei crediti derivanti dal contratto |
Art. | 63 | - Risoluzione del contratto |
Art. | 64 | - Transazione |
Art. | 65 | - Accordo bonario |
Art. | 66 | - Arbitrato |
Art. | 67 | - Giurisdizione |
PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE
TITOLO I - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE, ED IL COLLAUDO DEGLI EDIFICI, NUOVI IMPIANTI SCAVI E DEMOLIZIONI
Art. I Edifici in conglomerato cementizio semplice o armato o precompresso Art. II Edifici realizzati in zona sismica
Art. III Collaudo degli edifici
Art. IV Definizioni generali degli impianti Art. V Verifiche e prove preliminari
Art. VI Prescrizioni e prove sui materiali
Art. VII Impianti di produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, sistema di smaltimento Art. VIII Modalità di posa delle tubazioni
Art. IX Installazione degli impianti
TITOLO II - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI, SCAVI E
DEMOLIZIONI
Art. X Indagini preliminari e tracciamenti Art. XI Scavi e rinterri
Art. XII Demolizioni e rimozioni
TITOLO III - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI NOLI E TRASPORTI
Art. XIII Opere provvisionali Art. XIV Noleggi
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Art. XV Trasporti
TITOLO IV - PRESCRIZIONI SU QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art. XVI Materie prime Art. XVII Semilavorati
TITOLO V - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI OPERE EDILI
Art. XVIII Strutture portanti Art. XIX Chiusure
Art. XX Partizioni interne
TITOLO VI - PRESCRIZIONI TECNICHE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DI STRUTTURE ESISTENTI
Art. XXI Demolizioni
Art. XXII Trattamento di pulitura dei materiali
TITOLO VII - PRESCRIZIONI TECNICHE PER ESECUZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI
Art. XXIII Opere in marmo e pietre naturali Art. XXIV Opere da cementista e stuccatore Art. XXV Opere in legno
Art. XXVI Opere da fabbro e serramentista Art. XXVII Opere da vetraio
Art. XXVIII Opere da lattoniere Art. XXIX Opere da pittore
Art. XXX Opere di impermeabilizzazione
Art. XXXI Opere di pavimentazione e rivestimento Art. XXXII Sistemazioni a verde
Art. XXXIII Opere varie
TITOLO VIII - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI, CATEGORIA E CLASSIFICA AI SENSI DEL DM INFRASTRUTTURE n.248 DEL 10/11/2016
L'oggetto dell'appalto, di cui al presente capitolato speciale, consiste nell’ampliamento del Cimitero Comunale di Picchirillo ubicato appena fuori dall’abitato di Impruneta lungo Via dei Falciani.
L’ampliamento prevede la realizzazione di una nuova struttura progettata con lo scopo di creare uno spazio intimo e di riflessione che rispetti criteri di sostenibilità, funzionalità e qualità architettonica, pensato come sistema integrato nel rispetto delle pendenze del piano campagna e del paesaggio circostante e progettato, per quanto possibile, senza alterare il contesto collinare in cui si inserisce.
La superficie interessata dall’ampliamento è di circa 3.400,00 mq, su cui l’Amministrazione ci ha chiesto di: inserire e progettare un blocco servizi igienici con spogliatoio annesso, deposito attrezzi ed una piccola autorimessa per i mezzi da lavoro; delimitare quattro campi di sepoltura con 52 posti per tumulazioni a terra ciascuno, per un totale di 208 tombe; progettare gli spazi e i percorsi circostanti in modo che possano essere fruibili da chiunque.
Vincolante ai fini della definizione del progetto, è stato il rispetto della normativa per il superamento delle barriere architettoniche, L. 13/89 – disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici che richiede che tutte le aree accessibili al pubblico siano fruibili anche a persone disabili, con pendenze non superiori al 5%.
Dopo molte soluzioni si è scelta, di concerto con l’Amministrazione la soluzione progettuale in cui Il
dislivello esistente viene superato tramite tre diversi passaggi.
1. Accesso pedonale di collegamento tra il vecchio ed il nuovo cimitero ad ovest, con un'apertura sul muro esistente di confine di valle su una rampa idonea al transito per persone con disabilità, con pendenza pari al 5%; ogni rampa avrà una larghezza di 1,40m con pianerottoli di larghezza idonea all'inversione di marcia ogni 10,00m. La rampa sarà dotata di parapetto in cor-ten alto 1,00m e montanti posti ad interasse pari a 10 cm. Tale parapetto sarà direttamente affogato nella soletta in C.A. della rampa e opportunamente ancorato ad essa.
2. Accesso carrabile posto ai due lati della cappella esistente. Tale passaggio destinato ai mezzi a servizio del cimitero, avrà una pendenza pari al 20% e una larghezza pari a circa 4,40m. Sarà delimitata da parapetti pieni in C.A. gettati con ripresa dei muri di contenimento sottostante. Le due rampe permettono un comodo accesso ai mezzi di servizio, dividendo i percorsi di salita e discesa dei mezzi ed impedendone la sovrapposizione.
3. Accesso pedonale con due rampe di scale speculari ai lati delle rampe di cui al punto 2. Questo accesso facilita e riduce il percorso di collegamento tra i due piani campagna del vecchio e nuovo cimitero.
Nel complesso cimiteriale vi sarà anche un nuovo servizio igienico attrezzato e dimensionato per l'utilizzo da parte di persone con ridotta capacità motoria.
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A nord-est, in continuità con il blocco dei servizi ed ossari esistenti, si è progettato l’inserimento del nuovo fabbricato che ospiterà i servizi igienici aggiuntivi, uno spogliatoio, un deposito e un locale autorimessa per i mezzi da lavoro necessari per la manutenzione dell'area cimiteriale.
Il nuovo fabbricato avrà le pareti rivestite in travertino mentre il grande sbalzo della copertura verrà lasciato in cemento a vista, realizzato con casserature in metallo in modo da conferirgli una finitura liscia. L’estradosso del solaio di copertura sarà protetto con una sovrastruttura leggera in alluminio di colore grigio.
Il percorso di accesso carrabile e pedonale rimarrà quello attuale con ingresso dal cancello principale posto su via dei Falciani.
All’interno dell’area cimiteriale esistente non ci sarà alcuna modifica se non il collegamento con le aperture sul muro di valle, realizzato demolendo le porzioni strettamente necessarie alla realizzazione dei vani di accesso pedonali e carrabili.
La doppia rampa progettata con forma circolare raccorderà vecchio e nuovo cimitero, avvolgendo e valorizzando la cappella esistente e sarà ad uso prevalentemente carrabile.
Sulla destra della cappella, per chi guarda dalla Via dei Falciani, il collegamento tra cimiteri avverrà tramite un percorso pedonale composto da 5 rampe con pendenza massima del 5%, intervallate da adeguate zone di riposo per persone con ridotta capacità motoria, in conformità al Regolamento Edilizio del Comune di Impruneta.
Tutta la nuova area cimiteriale avrà camminamenti carrabili/pedonali con pendenze massime non superiori al 8%, ampi percorsi carrabili ed aree di manovra per il trasporto delle salme.
I percorsi di collegamento saranno realizzati in cemento armato pigmentato di color cotto a riprendere la pavimentazione esistente del vecchio cimitero.
Le aree erbose saranno delimitate dalle pavimentazioni in cemento con l’utilizzo di cordoli costituiti
da lamiere in acciaio cor-ten.
La nuova area cimiteriale sarà delimitata da un muro di cinta, anch’esso realizzato in cemento armato pigmentato, con un colore che riprenderà quello della pietra forte del muro esistente. Le superfici dei muri avranno una texture in altorilievo per creare un effetto vibrato che produrrà diverse ombreggiature in base all'esposizione solare. Tale effetto sarà ottenuto tramite casseforme su cui verrà installata una matrice che permetta di dare un effetto “rigato” alla struttura.
L’impresa in fase di offerta dovrà valutare attentamente il progetto architettonico e la finitura ”rigata/altorilievo” prevista nelle tavole del progetto architettonico che si intenderà compensata con il valore indicato nel nuovo prezzo NP.002, sovrapprezzo in aggiunta al prezzo di fornitura e posa delle casseforme per il getto dei muri di contenimento dell’ampliamento dell’area cimiteriale. La Direzione dei Lavori potrà valutare, a parità di costi, soluzioni migliorative proposte dall’impresa appaltatrice.
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Categorie e classifiche per attestato SOA –
Allegato A del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e altre indicazioni
Categorie di opere generali: | OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela |
Qualificazione SOA | II classifica, fino a euro 516.000 |
APPALTO (vedi art. 39)
L’importo dei lavori oggetto di appalto posto a base di gara, su cui dovrà essere applicato lo sconto offerto è:
A1.1 | Lavori soggetti a ribasso ed iva 10% | € 415 127,26 |
A1.2 | Lavori soggetti a ribasso ed iva 4% (opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche) | € 62 287,88 |
A2 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 34 010,11 |
TOTALE LAVORI | € 511 425,25 |
Prezzo dell’appalto
Il prezzo a corpo indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.
Criterio di aggiudicazione
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, determinato sulla base del prezzo totale offerto, comprensivo di IVA, In caso di parità di prezzo, si procederà all'aggiudicazione all'offerente che avrà presentato l'offerta per prima. Le offerte che si discostano in modo anomalo dalle altre saranno oggetto di verifica da parte della Commissione giudicatrice.
Applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
L'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto è soggetta all'applicazione integrale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'edilizia, stipulato tra le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore edile, vigente alla data di pubblicazione del presente bando. L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le disposizioni del CCNL, CNEL F012 o superiori, ivi incluse quelle relative a:
• Retribuzione
• Orari di lavoro
• Ferie e festività
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• Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
• Classificazione del personale
• Contributi previdenziali e assistenziali
L'aggiudicatario dovrà produrre, a richiesta della stazione appaltante, la documentazione attestante l'applicazione del CCNL e il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Costo della manodopera non ribassabile
I costi della manodopera, determinati in base al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'edilizia, non sono soggetti a ribasso. L'offerta economica presentata dai concorrenti dovrà tenere conto di tale costo fisso e non potrà in alcun modo incidere sulla retribuzione dei lavoratori, sugli oneri sociali o sulle altre condizioni economiche previste dal CCNL.
I costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato sono pari ad € 133.016,81. Tali costi sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso ai sensi del comma 14 dell’art. 41 del Codice. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
Limite al subappalto
L'aggiudicatario potrà affidare in subappalto, nel rispetto della normativa vigente, al massimo il 50% dell'importo della categoria prevalente ai sensi dell’art. 119 comma 1. L'aggiudicatario dovrà presentare all'amministrazione, prima dell'affidamento di qualsiasi subappalto, l'elenco dei subappaltatori indicandone le qualificazioni, i requisiti e l'importo dei lavori da affidare. L'amministrazione si riserva il diritto di approvare o meno i subappaltatori proposti.
Divieto di subappalto a cascata
È vietato all'aggiudicatario di affidare in subappalto, anche indirettamente, i lavori oggetto del presente appalto a soggetti diversi da quelli indicati nell'elenco presentato all'amministrazione per l’approvazione. È altresì vietato qualsiasi ulteriore subappalto di secondo livello. Il divieto di subappalto a cascata è motivato da ragioni legate allo svolgimento dei lavori inerenti il presente appalto ed in particolare per la gestione di cantieri, nonché per l'esigenza di avere controparti certe e verificate, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
Partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI)
È ammessa la partecipazione alla presente gara di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), costituiti ai sensi dell'art. 68 del Dlgs 36/2023. Non è prevista alcuna percentuale minima di partecipazione obbligatoria per la mandataria. Ciascun componente dell'RTI dovrà possedere i requisiti di partecipazione previsti dal presente bando in misura proporzionale alla quota di lavori che intende eseguire
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Valutazione del rischio di infiltrazione mafiosa
Le lavorazioni oggetto del presente appalto sono state valutate e classificate come a medio-alto rischio di infiltrazione mafiosa in ragione della natura dei lavori, come classificati all’art. 1, comma 53 L.n. 190/2012 smi
In conformità alle disposizioni di legge vigenti, in particolare il D.Lgs. n. 159/2011 e il D.Lgs. n.
36/2023, l'aggiudicatario è tenuto a:
• Iscriversi nelle white list prefettizie relative al settore di attività oggetto dell'appalto, qualora previsto;
• Presentare l'autocertificazione antimafia ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 36/2023;
• Collaborare con l'amministrazione appaltante per l'attuazione di tutte le misure di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata;
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• Informare immediatamente l'amministrazione appaltante di qualsiasi elemento possa far sospettare infiltrazioni mafiose nel corso dell'esecuzione dei lavori."
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONSEGNA DELLE OPERE (vedi art.51)
La data fissata per l'ultimazione dei lavori è stabilita in 180 giorni, naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna
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TITOLO I - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI
Art. 1
DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL’APPALTATORE
Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre al presente “Capitolato speciale d’Appalto”, i
seguenti documenti:
− elaborati grafici progettuali;
− specifiche tecniche e relazioni tecniche di progetto;
− l’elenco dei prezzi unitari o la stima economica complessiva dell’intervento;
− il piano di sicurezza e di coordinamento art. 100 del d.Lgs. 81/08;
− computo metrico estimativo delle opere relative alla sicurezza non soggette a ribasso;
− il cronoprogramma;
− il fascicolo dell’opera conforme all’art. 91 comma 1 lettera b) del d.Lgs. 81/08;
− l’offerta presentata dall’Appaltatore.
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali non espressamente indicati.
L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi
tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell’area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell’Appalto.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’opera in oggetto è
disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all’osservanza:
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e
Comune in cui si esegue l’appalto;
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
f) dell’elenco prezzi allegato al contratto;
g) dei disegni di progetto contenuti in questo capitolato.
Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera già definite nei disegni contrattuali.
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In presenza degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall’Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla “sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti adempimenti, in relazione ai servizi igienici, alla rete di smaltimento ed adduzione idrica esistenti.
Art. 2
OGGETTO DELL’APPALTO
L’Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la realizzazione delle opere indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di mano d’opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la posa in opera e per l’assistenza alle ditte fornitrici di installazioni o prestazioni non compresi nell’Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso alla cui realizzazione si riferisce l’Appalto.
Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all’Appaltatore di valutare l’oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell’Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.
Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l’Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.
Fanno parte dell’Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopracitati che potranno essere richiesti all’Appaltatore in corso d’opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano d’opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.
L’Appaltatore prende atto che il Committente si riserva di scorporare dall’Appalto e fare eseguire ad altre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggetto dell’Appalto stesso, senza che per tale motivo l’Appaltatore possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari compensi, salvo quanto disposto dall’articolo 3 del presente Capitolato.
Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell’art. 15 - Misure generali di tutela - del D.Lgs. 81/08.
Art. 3
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori, come riportato nell’Art.1 del presente Capitolato.
In concreto l’appalto comprende le seguenti opere particolari:
- Scavi, riporti e livellamento del terreno
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- Opere di carpenteria e getto in cemento armato per muri retta e rampe
- Demolizioni e rimozioni di porzioni dei paramenti in pietra per i collegamenti
- Opere murarie: realizzazione di nuova costruzione per servizi e deposito
- Opere metalliche: fornitura e posa di lamiere, ringhiere, parapetti ed infissi
- Opere di sistemazione del verde
- Opere di allaccio idrico sanitario e sistema di smaltimento e trattamento reflui
- opere elettriche di illuminazione
Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell’Appalto.
Il Committente si riserva comunque l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato e sempre che l’importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell’articolo corrispondente del Capitolato Generale d’Appalto.
Art. 4 DIGITALIZZAZIONE
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita del contratto nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell’amministrazione xxxxxxxx0 e operando secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.
Ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo.
Le attività ed i procedimenti informativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente2.
La stazione appaltante nonché tutti gli operatori economici che partecipano alle attività di cui al presente appalto adottano misure tecniche ed organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali.
La stazione appaltante assicura la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, e l’accessibilità
ai dati e alle informazioni.
1D. lgs. 7 marzo 2005, n.82
2Idem
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Art. 5
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE (O STAZIONE APPALTANTE)3
Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera, titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.
Al Committente, fatte salve le attività delegate attraverso la nomina di un Responsabile dei Lavori
incaricato ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/08, compete, con le conseguenti responsabilità di:
− provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto, prevedendo nello stesso la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro4;
− prende in considerazione il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’art 91,
comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/08;
− provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto di Appalto, nonché alle spese di registrazione del Contratto stesso;
− svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo e sostenere le relative spese per l’ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;
− nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori5;
− nominare il Collaudatore delle opere6;
− nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nei casi previsti dall’art. 90 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.;
− verificare le competenze professionali dei Progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori, dei Collaudatori e dei Coordinatori in fase di Progettazione ed Esecuzione;
− provvedere a comunicare all’Impresa appaltatrice i nominativi dei Coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori; tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere;
− sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i Coordinatori per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori;
− chiedere alle imprese esecutrici il certificato di iscrizione alla CCIAA e il DURC, documento unico di regolarità contributiva. Chiede inoltre alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti7;
3 Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al presente articolo avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al Responsabile Unico di Progetto. Articolo 15 comma 5 Decreto legislativo 36 Marzo 2023 n 36-Responsabile unico del progetto
4 art. 90 del d.lgs. 81/08 s.m.i.
5 Decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”
6 Idem.
7 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”, art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.
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− verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’Appaltatore8
− chiedere all’Appaltatore di attestare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi a cui intende affidare dei lavori in subappalto, esibendo i documenti di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 81/08;
− trasmettere all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99 del D.Lgs. 81/08, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) di cui all’art. 90 comma 9) del D.Lgs. 81/08;
− trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente la notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/08;
− richiedere a opera ultimata all’Appaltatore la certificazione della corretta posa in opera delle soluzioni tecniche conformi elaborate in sede di progetto al fine del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e le risultanze delle misure fonometriche effettuate dall’Appaltatore stesso.
Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il Committente o il Responsabile dei Lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene esonerato dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza. Nello svolgere tali obblighi il Committente deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Responsabile dei lavori, l’Appaltatore e i coordinatori per la sicurezza.
Art. 6
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
Il Responsabile dei Lavori è il soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini di svolgere i compiti a esso associati previsti dal d.lgs. 81/2008.
Per la fase di esecuzione, il responsabile dei lavori è il responsabile Unico del Progetto ai sensi
dell’art. 8, comma f, dell’allegato I.2 del D.Lgs. n.36 del 2023.9
Nel caso in cui il Responsabile dei Lavori venga nominato dal Committente, la designazione deve contenere l’indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell’incarico. Il responsabile dei lavori assume un ruolo sostitutivo del Committente e assume ogni competenza in merito alla effettiva organizzazione delle varie nomine e dei documenti già indicati, oltre alla verifica della messa in atto delle misure predisposte, con la facoltà di autonome valutazioni per eventuali miglioramenti legati ad aggiornamenti tecnologici.
Il grado di responsabilità che il Responsabile dei Lavori viene ad avere nello svolgimento delle sue mansioni connesse all’attuazione delle direttive del Committente è diretto ed equivalente a quello del Committente.
8 idem.
9 art. 15 del D.lgs n.36 del 2023.
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Art. 7
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO10
Il RUP coordina il processo realizzativo dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell’esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Art. 8 DIREZIONE DEI LAVORI
In relazione alla complessità dell'intervento e in ausilio al direttore dei lavori la stazione appaltante può istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica.11
In particolare il Committente dichiara:
• di aver affidato l’incarico della Direzione dei Lavori e coordinamento delle sicurezza in fase di esecuzione dei lavori allo studio 101 Progetti architettura e ingegneria nel professionista xxx. Xxxxx Xxxxx iscritta all’ordine degli ingegneri della provincia di Firenze con il numero 3432;
Art. 9
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI
Nell’esecuzione dei contratti il direttore dei lavori opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile unico del progetto (RUP), valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell’esclusivo interesse all’efficiente e sollecita esecuzione dell’intervento.
Nell’esercizio delle funzioni affidate il direttore dei lavori assume la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, se nominato, e interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti:
− rilasciare, prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, un’attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest’ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
− rilasciare, prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, un’attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest’ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento
10 art. 15 del D.lgs n.36 del 2023 e allegato I.2 del D.lgs n.36 del 2023 “Attività del RUP”
11 D’ lgs 31 marzo 2023, n. 36
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all’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto che risultino sopravvenuti agli accertamenti condotti preliminarmente all’approvazione del medesimo progetto;
− provvedere alla consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 3;
− accettare i materiali e i componenti messi in opera e, se del caso, emettere motivato rifiuto
ai sensi dell’articolo 4;
− impartire all’esecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto, emanando a tal fine ordini di servizio che devono essere comunicati al RUP e che devono recare una sintetica motivazione delle ragioni tecniche e delle finalità perseguite. Gli ordini di servizio sono, di norma, annotati nei documenti contabili tramite strumenti elettronici di contabilità o contabilità semplificata e devono comunque avere forma scritta nei soli casi in cui non siano ancora temporaneamente disponibili i mezzi necessari a conseguire una completa digitalizzazione finalizzata al controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori;
− accertare che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
− accertare che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
− verificare periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
− controllare e verificare il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori;
− disporre tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP;
− verificare, anche con l’ausilio dell’ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l’effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando l’eventuale inosservanza da parte di quest’ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;
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− coadiuvare il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica
prevista in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’esecutore;
− controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.
Sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e l’eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;
− compilare relazioni, da trasmettere al RUP, nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà e redigere processo verbale alla presenza dell’esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto quest’ultimo;
− fornire al RUP l’ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all’adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;
− determinare in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali
non previsti dal contratto;
− rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
− procedere, in contraddittorio con l’esecutore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all’esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per l’assegnazione di un termine perentorio per l’esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull’uso e la funzionalità delle opere;
− curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
− gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve, attenendosi alla relativa disciplina
prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto;
− fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti all’organo di collaudo, assistendo quest’ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
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Xxxxxx al direttore dei lavori il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione. Il direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere.
Art. 10
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE OPERATIVO
Gli assistenti, se nominati, con funzioni di direttori operativi12 collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Tali assistenti rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi, se nominati, possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
− verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
− programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
− curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
− assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o esecutivi;
− individuare e analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
− assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
− esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
− assumere la direzione di lavorazioni specialistiche.
Art. 11
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’ ISPETTORE DI CANTIERE
Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere13, se nominati, collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Tali assistenti sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di
12 Art. 2 comma 2 Allegato II.14 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”.
13 Art. 2 comma 2 Allegato II.14 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”.
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lavori che richiedano un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni. Tali assistenti rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Xxxx assistenti con funzioni di ispettori di cantiere possono essere affidati, fra gli altri, i seguenti compiti:
− la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni e approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
− la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
− il controllo sulla attività dei subappaltatori;
− il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche contrattuali;
− l'assistenza alle prove di laboratorio;
− l'assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti;
− la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
− l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.
Art. 12
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE
Il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori14, deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 dello stesso decreto.
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
− la redazione del piano di Sicurezza e Coordinamento15;
− la predisposizione, ove previsto16, di un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera17 con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, che dovrà essere considerato anche all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.
Art. 13
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE
IN MATERIA DI SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori18 è il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del
14 Artt. 91 e 98 D.Lgs.81/08 e s.m.i.
15 I contenuti del Piano di sicurezza e coordinamento sono indicati all’ALLEGATO XV del d. lgs. 81/08;
16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”, art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione.
17 I contenuti del fascicolo sono indicati all’ALLEGATO XVI del d. lgs. 81/08;
18 Art. 90 del D.Lgs. 81/08
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D.Lgs. 81/08 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 dello stesso
decreto.
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
− la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
− la verifica dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest’ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;
− l’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed
il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
− la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
− segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;
− la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
− nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il coordinatore per l'esecuzione, redige anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 100 D.Lgs. 81/08 e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 81/08.
Art. 14 RISERVATEZZA DEL CONTRATTO
Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.
Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione
del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.
In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.
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Art. 15 PENALI19
I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Art. 16 DIFESA AMBIENTALE
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
− evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
− effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
− segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.
Art. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 coordinato con il d.lgs. 101/2018 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell’Impresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali.
19 Art 126 d. lgs. 36/2023;
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TITOLO II - ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 18
CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) 20
L’Appaltatore si dovrà attenere a quanto indicato dal progetto e ai criteri Ambientali Minimi (CAM), ivi indicati ossia i requisiti ambientali, definiti per le varie fasi, con particolare attenzione al processo di acquisto di prodotti e tecnologie. La finalità è quella di individuare prodotto, tecnologia o servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita.
L’utilizzo dei CAM è resa obbligatoria ai sensi dell’Art 18 della L. 221/2015 e dal D.Lgs 36/2023. I Criteri Ambientali Minimi si pongono l’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali e di prediligere modelli di produzione e consumo sostenibili e la loro applicazione risponde all’esigenza della Pubblica amministrazione di razionalizzare i propri consumi riducendone, ove possibile, la spesa. L’obbligatorietà garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari” e nel diffondere l’occupazione “verde”.
Art. 19 ORDINI DI SERVIZIO
Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’esecutore mediante un ordine di servizio, così come definito dall’art. 4.1 della Linea Guida ANAC sul Direttore dei Lavori21, redatto in duplice copia e sottoscritto dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
L’Appaltatore è tenuto a uniformarvisi, salva la facoltà di esprimere, sui contenuti degli stessi, le proprie osservazioni nei modi e termini prescritti dalla legge.
Art. 20
CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI22
Il Direttore dei Lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.
Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento.
Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dell'area, redigendo un verbale in contraddittorio con l'esecutore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall'esecutore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
20 Articolo 57 D.Lgs 36/2023.
21 Allegato II.14 Articolo 1 – Attività e compiti del direttore dei lavori”.
22 Allegato II.14 Articolo 3 – Consegna dei lavori”.
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Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre l'indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso all'esecutore per l'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l'area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Qualora l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna all’atto della sua redazione.
L’esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili al fine di rispettare le consegne parziali.
Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrispondersi.
Subito dopo la consegna dei lavori l’esecutore darà inizio alle opere, che dovranno essere ultimate entro i tempi precisati nel programma dei lavori a partire dalla data indicata nel verbale di consegna.
Art. 21
IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI
L'Appaltatore dovrà provvedere entro 10 giorni dalla data di consegna all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dalla stazione appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto.
Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un'opera.
Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
In base all'art. 90 del d.lgs. 81/08 questo documento deve essere approntato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l'esecuzione delle parti dell'opera. In mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.
In presenza di particolari esigenze il Committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto.
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Art. 22 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI23
Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Xxx l’esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l’accettazione del direttore dei lavori. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l’impiego da parte dell’esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione più accurata. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all’allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori può avvalersi di strumenti informatici di registrazione dei controlli effettuati che siano interoperabili con i modelli informativi.
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest’ultimo ne accerti l’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.
Il direttore dei lavori o l’organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore.
I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, REI, il D.M. 17 gennaio 2018 e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
23 ALLEGATO II.14 del d. lgs. 36/2023;
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Art. 23 ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI
Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.
Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.
I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell'Appaltatore) dovranno essere consegnati alla Direzione dei Lavori almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme. L'Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.
Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.
Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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TITOLO III - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI
Art. 24
SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI24
1- Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.
2- La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
3- Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l’articolo 216, comma 4.
4- Fatta salva l’ipotesi del secondo periodo del comma 3, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
5- Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
6- Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Nel caso di sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 si applica il comma 3 del presente articolo.
7- Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento dà avviso all’ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 222, comma 13.
8- L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
24 art. 121 del d. lgs. 36/2023;
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contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori. Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 è acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito.
9- Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 8, l'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
10- Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell’allegato II.14.
11- Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture, intendendosi riferite al direttore dell’esecuzione, se nominato, le previsioni riguardanti il direttore dei lavori. Ai contratti di appalto di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro si applicano inoltre i commi 3, 6, secondo periodo, e 8, quarto periodo.
Art. 25
SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
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TITOLO IV - VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Art. 26
VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti.
Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse quando sono rese necessarie per:
a) fatti verificatisi in corso d’opera;
b) rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale;
c) adeguare l’impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il proseguimento degli obiettivi dell’intervento;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile25;
e) evoluzione dei criteri della disciplina del restauro26.
Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante27.
Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d'appalto.
Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.
Art. 27
CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI28
Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi.
25 “Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”.
26 Art. 21 ALLEGATO II.18 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”.
27 Idem.
28 Art. 60 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”.
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Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa.
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TITOLO V - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Art. 28
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore, o impresa affidataria29, è il titolare del contratto di appalto con il committente. L’Appaltatore è colui che assume il compimento dell’opera appaltata con l’organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
− nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarne il nominativo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
− comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
− predisporre e trasmettere al Committente o al responsabile dei Lavori tutta la documentazione
inerente la propria idoneità tecnico professionale richiesta e di cui all’art. 90 del d.lgs. 81/08;
− redigere entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all’art. 89 comma 1 lettera h) del d.lgs. 81/0830, da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;
− predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori, nonché
gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;
− predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, aree di cantiere, recinzioni con relativa illuminazione notturna, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nei Piani di Sicurezza;
− predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e riscaldato con attrezzatura minima da ufficio;
− provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;
− provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le aree di cantiere e gli altri usi;
− provvedere all’installazione, all’ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni relative al progetto, al Committente, all’Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori;
− munire il personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I datori di
29 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”, art. 89 - Definizioni.
30 I contenuti del Piano operativo di sicurezza sono indicati all’ALLEGATO XV del d. lgs. 81/08;
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lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere a tale obbligo mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori31;
− provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in
progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
− provvedere all’esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (casellari, tabelle ferri per c.a., sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);
− provvedere al versamento delle garanzie fidejussorie di cui all’art. 33 del presente Capitolato;
− provvedere all’assicurazione con un massimale almeno PARI ALL’IMPORTO CONTRATTUALE che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione32;
− provvedere all’assicurazione con un massimale almeno PARI al 5% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE di responsabilità civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione33;
− provvedere all’assicurazione con un massimale almeno PARI ALL’IMPORTO CONTRATTUALE di copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera e dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione34 per un periodo di dodici mesi;
− provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere;
− assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
− approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l’esecuzione delle opere;
− disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
31 L. 4 agosto 2006, n. 248 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", art. 36 bis - Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
32 Art. 117 comma 10 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”.
33 Idem
34 Idem
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− corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
− provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l’esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali e alla perfetta regola d’arte;
− richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
− tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
− tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
− provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, alla redazione della contabilità ed alla stesura degli Stati di Avanzamento, a norma di contratto per quanto attiene alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive previste dal piano di sicurezza e individuate nel computo metrico;
− osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi del D.P.R. 380/01; provvedere alla confezione ed all’invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;
− provvedere alla fornitura di materiali, mezzi e mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo;
− prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilità;
− promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente Capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito dell’impresa;
− promuovere le attività di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute del personale operante in cantiere, in coerenza a principi e misure predeterminati;
− promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
− mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
− assicurare:
• il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
• la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
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• le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
• il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
• la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
• il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
− rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
− provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
− richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
− tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
− fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
• adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
• le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall’art. 81 del d.lgs. 81/08;
• le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
− mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
− corrispondere gli oneri relativi, senza alcun ribasso, in relazione ai lavori affidati in subappalto, qualora vengano affidati anche gli apprestamenti e le opere provvisionali di sicurezza;
− informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
− organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
− affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare, degli atti autorizzativi e di tutta la necessaria documentazione di legge;
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− fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l’esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale;
− effettuare, qualora richiesto dalla Direzione dei Lavori e comunque al termine dei lavori, misure fonometriche volte a certificare il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici valutati in sede di progetto, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e trasmetterne gli esiti al Committente.
Ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale del Committente.
L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto.
Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.
L’Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l’economia della costruzione e di subordinare l’obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.
Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l’Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.
Per le opere escluse dall’Appalto, l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire:
− lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l’accatastamento, l’immagazzinamento e la custodia nell’ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dal Committente che dai fornitori da lui prescelti;
− il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;
− in generale la fornitura di materiali e di mano d’opera edili ed il noleggio di attrezzature e
macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici.
Per tutte le suddette prestazioni l’Appaltatore verrà compensato in economia secondo quanto stabilito nell’“Elenco dei prezzi unitari” allegato al contratto.
Art. 29
PERSONALE DELL’APPALTATORE
Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e
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informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.
L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:
− i regolamenti in vigore in cantiere;
− le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
− le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per
l’esecuzione.
Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’Appaltatore medesimo.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
Art. 30
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene eventualmente nominato dall’Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell’organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:
− gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
− osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei Piani della Sicurezza, le norme di coordinamento del presente Capitolato e contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
− allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
− vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal
Responsabile dei Lavori.
L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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Art. 31
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI
Al lavoratore autonomo ovvero all’impresa subappaltatrice competono con le conseguenti
responsabilità:
− il rispetto di tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore
tecnico dell’Appaltatore;
− l’uso tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla
normativa vigente;
− la collaborazione e la cooperazione con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
− non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
− informare l’Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle
proprie attività lavorative;
Art. 32 DISCIPLINA DEL CANTIERE
Il Direttore tecnico dell’impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare e a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. È tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà. È inoltre tenuto a vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Responsabile dei Lavori.
L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l’orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall’Appaltatore.
L’inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera l’Appaltatore dalle relative
responsabilità.
Art. 33 DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI35
È considerato subappalto qualsiasi contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000
35 Art 119 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
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euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
Come delibera a contrarre, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, il committente indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, in ragione dell’esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori36. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:
− l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
− la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
− l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
− le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
Art. 34 RINVENIMENTO DI OGGETTI
L’Appaltatore è tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso durante l’esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna.
36 Comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229.
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Art. 35
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Al momento della stipula del contratto, l’Appaltatore deve prestare una “garanzia definitiva” sotto forma di cauzione o di fideiussione nella misura percentuale stabilita dalla Legge sull’importo netto dell’Appalto37.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
La suddetta garanzia è fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell’Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Resta salva la facoltà del Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’Appaltatore o l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti.
L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata in relazione dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità di cui sopra, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e dopo che l’Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà
37 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”, art. 117 – Garanzie definitive.
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essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. In assenza di tali requisiti, la garanzia
definitiva verrà trattenuta dal Committente fino all’adempimento delle condizioni suddette.
L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, salvo quelli legati ad errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione38.
La polizza dovrà contenere le voci di costo associate all’opera da realizzar come di seguito specificato:
Partita 1 - Opere: L'importo della Partita 1 è pari a € 511 425,25. Tale importo comprende tutte le opere previste dal progetto esecutivo, come specificato nel bando di gara.
Partita 2 - Opere Preesistenti: L'importo stimato della Partita 2 è pari a 100.000,00€. Tale importo si riferisce ai danni che potrebbero verificarsi alle seguenti opere preesistenti:
- Cappella in muratura
- Muro di contenimento del cimitero monumentale
- Vialetti di accesso in cotto del cimitero esistente.
Partita 3 - Costi di Demolizione e Sgombero: L'importo stimato della Partita 3 è pari a 50.000,00€. Tale importo comprende i costi di demolizione, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta in caso di sinistro.
L'appaltatore deve essere obbligato a comunicare tempestivamente alla committente qualsiasi modifica alle condizioni assicurative.
Per i lavori il cui importo superi gli importi minimi come stabiliti dalle normative vigenti, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi39.
Art. 36 NORME DI SICUREZZA
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro40.
38 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”, art. 117 – Garanzie definitive.
La polizza assicurativa deve essere redatta coerentemente al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 - “Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici”.
39 Idem. Per appalti pubblici tale importo sarà stabilito con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La polizza indennitaria deve essere redatta coerentemente al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 - “Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici”.
40 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i.
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Nell’accettare i lavori oggetto del contratto l’Appaltatore dichiara:
− di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
− di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).
Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.
L’Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore ritenesse opportuno, nell’interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente ovvero dal Coordinatore per l’esecuzione.
L’Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge.
È fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.
In questo caso per l’esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all’elenco prezzi allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi, come riportato nell’articolo corrispondente del Capitolato Speciale d’Appalto - Disposizioni amministrative.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La realizzazione e l’utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive relative al presente capitolato dovranno essere conformi alle presenti norme di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo:
− D. Lgs. 81/2008
e s.m.i.
− D. Lgs.
106/2009
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
− D. Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici
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− d.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” – articoli non abrogati
− Legge 136/2010 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia
− d.P.R. 17/2010 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori
− D.M. 22 luglio 2014
− D.M. 9
settembre 2014
Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute: applicazione delle disposizioni del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali
Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero della Salute del 9 settembre 2014: modelli semplificati di POS, PSC, PSS e Fascicolo dell’opera
− D. Lgs. 475/92 Attuazione della direttiva 89/686/Cee relativa ai dispositivi di protezione individuale
− art. 2087 c.c. - relativo alla tutela delle condizioni di lavoro
− UNI 10942/aprile 2001 - Piani di sicurezza-Guida alla compilazione dei piani di sicurezza e coordinamento
− Normativa tecnica di riferimento UNI, ISO, DIN, INAIL, CEI, ecc.
− Prescrizioni della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
− Prescrizioni dell’ATS
− Prescrizioni dell’Ispettorato del Lavoro
− Linee guida INAIL
− interpelli ministeriali al D. Lgs. 81/2008
Il rispetto delle norme sopra indicate è inteso nel senso più restrittivo, pertanto non solo la realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive sarà rispondente alle norme ma anche i singoli materiali e manufatti dovranno essere uniformati alle norme stesse.
In caso di emissione di nuove normative in corso d’opera sia di tipo prescrittivo che di carattere tecnico, l’Appaltatore e i Coordinatori per la sicurezza sono tenuti a comunicarlo al Committente e dovranno adeguarvisi immediatamente.
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L’eventuale maggiore onere verrà comunque riconosciuto soltanto se la data di emissione della norma risulterà essere posteriore alla data della gara d’appalto.
Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto e degli elaborati costituenti i documenti di gara anche se più restrittivi rispetto alla normativa in vigore, comunque sempre migliorative della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Il riferimento a normative riconosciute a livello internazionale verrà utilizzato dove esplicitamente indicato e, in ogni caso, quando la mancanza ovvero la carenza di norme italiane renda necessario ricorrere a standard non nazionali per assicurare il rispetto della più alta qualità delle opere.
Art. 37
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi; in tal caso l’Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d’opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.
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TITOLO VI - VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 38
VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI
Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.
L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.
Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.
Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.
Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a corpo, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco prezzi indicato nei documenti che disciplinano l'Appalto.
Art. 39
VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA, A CORPO
L’importo dei lavori oggetto di appalto posto a base di gara, su cui dovrà essere applicato lo sconto
offerto è:
A1.1 | Lavori soggetti a ribasso ed iva 10% | € 415 127,26 |
A1.2 | Lavori soggetti a ribasso ed iva 4% (opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche) | € 62 287,88 |
A2 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 34 010,11 |
TOTALE LAVORI | € 511 425,25 |
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Il prezzo a corpo indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.
Sono incluse nell'importo a corpo tutte le opere che si trovano sopra il piano espressamente indicato, a tale scopo, nei progetti o descritto nel contratto o nel presente capitolato (e cioè il piano di demarcazione fra le opere a corpo e quelle a misura) comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio; in mancanza di esatta definizione tra le opere che dovranno essere computate a corpo e quelle a misura, tutti i lavori oggetto del presente capitolato dovranno intendersi parte integrante dell'importo indicato a corpo senza esclusioni di sorta.
Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai disegni esecutivi, le parti di impianti che si trovassero al di sotto del piano suddetto, gli allacciamenti alle reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, ecc. sia eseguiti direttamente dall'Appaltatore che dalle Società interessate alle quali l'Appaltatore è obbligato a prestare l'assistenza richiesta.
Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.
OPERE ESCLUSE DALL'IMPORTO A CORPO41
Salvo quanto previsto nel presente paragrafo, potranno essere valutate a parte (a misura ovvero in base all'Elenco prezzi allegato al contratto) le sole opere indicate dalla normativa di riferimento e comunque autorizzate dalla Direzione dei Lavori.
Tali opere potranno essere escluse dall'importo a corpo solamente nel caso di indicazione espressa nelle specifiche tecniche (progetto, contratto, capitolato) con la chiara definizione di quanto escluso dall'importo a corpo; in caso di mancata esclusione di opere o parti di esse chiaramente identificate, tutti i lavori previsti o necessari alla realizzazione di quanto indicato nel contratto principale di appalto si intenderanno inclusi nel prezzo complessivo stabilito.
DISPOSIZIONI
L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle prescrizioni già citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata; eventuali modifiche di quota nei piani di fondazione (con conseguente spostamento dell'eventuale piano di demarcazione fra le opere a corpo e quelle a misura) saranno oggetto di una nuova definizione delle quantità dei lavori a misura da eseguire e che verrà immediatamente ufficializzata.
41 L’indicazione delle opere a corpo, a misura e in economia all’interno del presente capitolato può essere soggetta a variazioni in funzione della tipologia e dell’entità dell’opera da realizzarsi. Il contratto di appalto dovrò pertanto essere stipulato sulla base delle effettive necessità delle parti sulla contabilizzazione delle opere. A titolo esemplificativo l’appalto potrà essere definito a corpo o a misura in modo alternativo oppure prevedere modalità di contabilizzazione diversa a seconda della tipologia di opere.
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L'eventuale calcolo del volume dei singoli fabbricati sarà eseguito moltiplicando la superficie della sezione orizzontale dell'edificio (riferita alle murature esterne escludendo rivestimenti particolari o decorazioni sulle facciate) per l'altezza dell'edificio. Tale altezza, nel caso di copertura piana, sarà misurata dal piano definito sui disegni fino alla quota media del pavimento finito della terrazza; nel caso di copertura a tetto, l'altezza sarà misurata dal piano sopra indicato fino alla quota della linea di gronda.
Dal volume, che ha valore indicativo, così calcolato non saranno detratti i vuoti di logge, rientranze, chiostrine, ecc., né saranno aggiunti i volumi degli aggetti, di cabine o altri volumi tecnici.
Per gli edifici con piani a superfici variabili od impostate a quote differenti, il volume finale sarà la somma dei volumi dei vari piani o solidi geometrici nei quali verrà scomposto il fabbricato.
NORME PER LA MISURAZIONE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI EVENTUALI LAVORAZIONI A MISURA
Qualora, nell'ambito dei lavori oggetto del presente capitolato, si rendesse necessaria la realizzazione di opere da valutare a misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.
Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte del Committente, di qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.
Le norme di misurazione per la contabilizzazione dei lavori hanno specifica rilevanza nei casi di perizia suppletiva e di variante ammessa dalla legislazione vigente.
DEMOLIZIONI
Il volume e la superficie di una demolizione parziale o di un foro vengono calcolati in base alle misure indicate sul progetto di demolizione e, in mancanza, in base alle misure reali, rilevate sul posto in contraddittorio.
Nel caso di demolizioni totali di fabbricati il volume è da valutare vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda.
La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici esterne dei vari piani con l'esclusione di aggetti, cornici e balconi e moltiplicando queste superfici per le altezze dei vari piani misurate da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di copertura del tetto.
I materiali di risulta sono di proprietà del Committente, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di avviare a sue spese tali materiali a discarica.
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Le demolizioni in breccia verranno contabilizzate tenendo conto, oltre che della superficie anche della profondità effettiva della demolizione.
SCAVI IN GENERALE
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
− il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
− gli scavi di fondazione saranno valutati su un volume ottenuto dal prodotto dell'area di base della fondazione stessa per la profondità misurata sotto il piano degli scavi di sbancamento, considerando le pareti perfettamente verticali.
Al volume così calcolato si applicheranno i prezzi fissati per tali opere nell'Elenco prezzi allegato al contratto; essi saranno valutati sempre come se fossero stati eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni onere di maggiore scavo.
Per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.
RILEVATI, REINTERRI E RIEMPIMENTI
Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I reinterri di scavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
VESPAI
La contabilizzazione dei vespai sarà effettuata sul volume dei materiali effettivamente utilizzati misurato a lavori eseguiti.
CASSEFORME
Le casseforme dovranno essere contabilizzate secondo le superfici delle facce interne a contatto con il conglomerato cementizio.
CALCESTRUZZI
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno contabilizzati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Le lastre ed opere particolari saranno valutate, se espressamente indicato, in base alla superficie.
CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro di armatura, che verrà pagato a parte, e del volume del conglomerato corrispondente a vani, aperture, nicchie e simili inferiori a 0,10 m2 di superficie e senza contabilizzare la superficie bagnata della casseratura necessaria per formare i suddetti vani, aperture, nicchie e simili.
Nel caso di elementi ornamentali gettati fuori opera il volume sarà considerato in base al minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun elemento includendo anche il costo dell'armatura metallica nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.
ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
L'acciaio impiegato nelle strutture in cemento armato e cemento armato precompresso verrà computato a peso.
SOLAI
Tutti i solai verranno valutati, salvo altre prescrizioni, a metro quadrato (per i solai pieni in cemento armato si considererà il volume) sulla superficie netta, al filo interno delle travi o degli ambienti interessati, escludendo le zone di appoggio sulle murature o sulle travi portanti.
MURATURE
Tutte le murature in genere saranno misurate geometricamente, per volume o per superficie secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m2.
Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m2.
La misurazione dei paramenti faccia a vista verrà effettuata in base alla superficie effettiva, deducendo i vuoti e le parti occupate da pietra da taglio od artificiale.
La muratura in pietra da taglio verrà calcolata a volume sulla base del minimo parallelepipedo circoscrivibile a ciascun elemento; le lastre di rivestimento o le parti usate per decorazioni saranno valutate a superficie oppure a metro lineare (nel caso di bordi, ecc.).
INTONACI
Il calcolo dei lavori di esecuzione degli intonaci verrà fatto in base alla superficie effettivamente eseguita. Per gli intonaci applicati su muri interni di spessore inferiore a 15 cm saranno calcolate le superfici eseguite detraendo tutti i vuoti presenti (porte, finestre, ecc.) e non considerando le riquadrature.
Per gli intonaci applicati su muri interni di spessore superiore a 15 cm il calcolo verrà eseguito vuoto per pieno con le seguenti specifiche:
− per i vani inferiori a 4 m2 di superficie non saranno detratti i vuoti o le zone mancanti e non saranno computate le riquadrature dei vani;
− per i vani superiori a 4 m2 di superficie si dovranno detrarre tutti i vuoti e le zone mancanti ma dovranno essere calcolate le eventuali riquadrature dei vani.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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Nel caso di lesene, riquadrature o modanature saranno computate le superfici laterali di tali elementi solo quando la loro larghezza superi i 5 cm.
Gli intonaci esterni saranno valutati sulle superfici effettivamente eseguite, procedendo quindi alla detrazione delle aperture per porte e finestre superiori ad 1 m2; l'applicazione di intonaco per l'esecuzione di lesene, cornicioni, parapetti, architravi, aggetti e pensiline con superfici laterali di sviluppo superiore ai 5 cm o con raggi di curvatura superiori ai 15 cm dovrà essere computata secondo lo sviluppo effettivo.
Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori a 5 o 15 cm indicati saranno considerate come superfici piane.
La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma, verrà determinata moltiplicando la superficie della loro proiezione orizzontale per un coefficiente pari a 1,2.
TINTEGGIATURE E VERNICIATURE
Le tinteggiature di pareti, soffitti, volte, ecc. interni od esterni verranno misurate secondo le superfici effettivamente realizzate; le spallette e rientranze inferiori a 15 cm di sviluppo non saranno aggiunte alle superfici di calcolo.
Per i muri di spessore superiore a 15 cm le opere di tinteggiatura saranno valutate a metro quadrato detraendo i vuoti di qualsiasi dimensione e computando a parte tutte le riquadrature.
L'applicazione di tinteggiatura per lesene, cornicioni, parapetti, architravi, aggetti e pensiline con superfici laterali di sviluppo superiore ai 5 cm o con raggi di curvatura superiori ai 15 cm dovrà essere computata secondo lo sviluppo effettivo.
Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori a 5 o 15 cm indicati saranno considerate come superfici piane.
I tubi che corrono lungo le pareti da tinteggiare e che vengono tinteggiati unitamente alle pareti stesse non saranno conteggiati a parte. I tubi che dovranno essere verniciati anziché tinteggiati verranno conteggiati a parte.
Le verniciature eseguite su opere metalliche, in legno o simili verranno calcolate, senza considerare i relativi spessori, applicando alle superfici (misurate su una faccia) i coefficienti riportati:
− opere metalliche, grandi vetrate, lucernari, ecc. 0,75
− opere metalliche per cancelli, ringhiere, parapetti 2,00
− infissi vetrati (finestre, porte a vetri, ecc.) 1,00
− persiane lamellari, serrande di lamiera, ecc. 3,00
− persiane avvolgibili, lamiere ondulate, ecc. 2,50
− porte, sportelli, controsportelli, ecc. 2,00
Le superfici indicate per i serramenti saranno misurate al filo esterno degli stessi (escludendo coprifili o telai).
MASSETTI
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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L'esecuzione di xxxxxxxx di cemento a vista x xxxxxxxx di sottofondo normali o speciali verrà computata secondo i metri cubi effettivamente realizzati e misurati a lavoro eseguito.
PAVIMENTI
I pavimenti verranno calcolati in base alle superfici comprese fra le pareti escludendo le zone non pavimentate superiori a 0,30 m2 e le parti perimetrali sotto l'intonaco. Per i pavimenti eseguiti in pietra da taglio le misurazioni si effettueranno sommando le superfici dei minimi rettangoli o quadrati circoscrivibili a ciascun pezzo.
RIVESTIMENTI
I rivestimenti e le eventuali decorazioni verranno calcolati, salvo altre prescrizioni, in base alle superfici effettivamente eseguite, detraendo tutte le aree o zone non interessate da tali lavori superiori a 0,30 m2.
CONTROSOFFITTI
I controsoffitti piani saranno conteggiati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale senza tener conto di eventuali sovrapposizioni ed incassi, senza detrarre i vani o interruzioni uguali o inferiori a 1,00 m2 e senza tener conto dei raccordi curvi con i muri perimetrali che non superano i 15 cm di raggio.
MATERIALI ISOLANTI
Il calcolo delle superfici di materiale isolante verrà effettuato in base all'estensione effettiva dei solai o delle pareti di appoggio di tali materiali e sarà espresso in metri quadrati; nel caso di rivestimenti isolanti di tubazioni, la valutazione sarà in metri lineari. Dal computo delle superfici di materiale isolante installato si dovranno detrarre i vuoti maggiori di 0,30 m2.
Per gli isolanti da applicare su tubazioni la valutazione sarà effettuata nei modi seguenti:
− nel caso di isolanti costituiti da guaina flessibile, per metro lineare;
− nel caso di isolanti costituiti da lastre, per metro quadro di superficie esterna;
− l'isolamento di valvole, curve ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna.
IMPERMEABILIZZAZIONI
Le impermeabilizzazioni vengono contabilizzate a superficie effettiva con detrazione dei vuoti o delle parti non impermeabilizzate aventi singolarmente superficie superiore a 1,00 m2. Nel valutare la superficie effettiva non si tiene conto della sovrapposizione dei manti. I risvolti da realizzare per l'impermeabilizzazione del raccordo con le superfici verticali verranno computati a metro quadrato solo quando la loro altezza, rispetto al piano orizzontale di giacitura della guaina, sia superiore a 15 cm.
INFISSI
Tutti gli infissi interni ed esterni, realizzati in legno, alluminio o PVC, saranno valutati sulla base della superficie misurata sul filo esterno dei telai.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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Le parti centinate saranno computate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, misurato ad infisso chiuso.
Le serrande di sicurezza, i cancelli ad estensione, le porte basculanti e le persiane avvolgibili verranno calcolate secondo la superficie netta dell'apertura aumentata di 5 cm in larghezza e 20 cm in altezza; le persiane a cerniera o sportelli esterni verranno calcolati sulla base della superficie misurata sul filo esterno degli stessi.
TUBAZIONI
I tubi pluviali di plastica e grès ceramico saranno misurati a metro lineare in opera sull'asse della tubazione, senza tener conto delle parti sovrapposte; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali.
I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ghisa e piombo saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi.
Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera.
Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.
OPERE IN PIETRA DA TAGLIO
Per le categorie da valutarsi a superficie, questa si ottiene sommando le superfici dei minimi rettangoli o quadrati circoscrivibili a ciascun pezzo.
Per le categorie da valutarsi a sviluppo lineare, questo si misura in opera, senza tenere conto di eventuali incamerazioni, incastri o simili.
Per le categorie da valutarsi a volume, questo si ottiene sommando i volumi dei minimi parallelepipedi circoscrivibili a ciascun pezzo.
OPERE IN METALLO
Le opere in metallo (esclusi gli infissi per i quali si rimanda allo specifico paragrafo) saranno valutate, salvo altre prescrizioni, a peso e le quantità verranno stabilite sui manufatti completati prima della loro posa in opera e della verniciatura.
Le opere in metallo saranno in generale valutate a peso (ad esclusione degli infissi per i quali si rimanda allo specifico paragrafo), calcolando il peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, ad esclusione del peso delle verniciature e delle coloriture.
OPERE IN VETRO
La misura dei vetri e cristalli verrà eseguita sulle lastre in opera, senza cioè tenere conto degli eventuali sfridi occorsi per ricavare le dimensioni effettive. I vetri ed i cristalli centinati saranno valutati secondo il minimo rettangolo ad essi circoscritto.
Nel caso di lastre di vetro si avranno le seguenti valutazioni:
− cristallo float temperato incolore o colorato: superfici unitarie non inferiori a 0,5 m2;
− vetro stampato incolore o colorato: superfici unitarie non inferiori a 0,5 m2;
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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− vetrate isolanti termoacustiche (vetrocamera): superfici unitarie non inferiori a 0,5 m2;
− pareti con profili “U-Glass” modulo 270 mm: superficie calcolata in base al multiplo di mm
250 nel senso di orditura dei profili di vetro.
Le pareti in profilati di vetro strutturali, in vetrocemento ed elementi simili saranno valutate sempre in base alla superficie effettiva misurata a lavori eseguiti.
CONGLOMERATI BITUMINOSI
Per le pavimentazioni di tappeti sottili in conglomerato bituminoso, in calcestruzzo bituminoso, in malta bituminosa, in malta bituminosa irruvidita, in asfalto colato per marciapiede, in asfalto colato per carreggiate anche irruvidite, in masselli di pietra, in cubetti di pietra ed in calcestruzzo vibrato verrà in ogni caso misurata la sola superficie effettivamente pavimentata, escludendo qualsiasi elemento non facente parte del rivestimento stesso, chiusini, bocchette di ispezione, ecc.
Per l'esecuzione di trattamenti superficiali, con bitume normale, con bitumi liquidi e con emulsioni bituminose saranno escluse dalla misurazione le due strisce non trattate ai margini della strada (strisce laterali della carreggiata, in fregio ai marciapiedi, della larghezza singola di 0,60 m).
Per i manti di asfalto colato per marciapiedi non verranno dedotti gli ingombri (chiusini, pali, ecc.) le cui superfici risultino uguali o inferiori a 0,05 m2.
OPERE Dl GIARDINAGGIO
Le opere di giardinaggio verranno valutate a volume nel caso comprendano scavi o rinterri; a superficie nel caso di sistemazioni o preparazioni di manti erbosi o terreni vegetali; a peso per i semi; ad unità per la valutazione delle singole essenze ai vari stadi di sviluppo.
Art. 40
VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
Le prestazioni in economia42 saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori43.
Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.
Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.
42 L’indicazione delle opere a corpo, a misura e in economia all’interno del presente capitolato può essere soggetta a variazioni in funzione della tipologia e dell’entità dell’opera da realizzarsi. Il contratto di appalto dovrò pertanto essere stipulato sulla base delle effettive necessità delle parti sulla contabilizzazione delle opere. A titolo esemplificativo l’appalto potrà essere definito a corpo o a misura in modo alternativo oppure prevedere modalità di contabilizzazione diversa a seconda della tipologia di opere.
43 D. lgs 36/2023 ALLEGATO II.14 Articolo 12 – Documenti contabili”
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.
Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.
Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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TITOLO VII - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Art. 41
FORMA DELL’APPALTO
Tutte le opere oggetto del presente Appalto verranno compensate sulla base di prezzi globali e forfettari, comprensivi di tutte le opere parziali che compongono le varie opere e che sono descritte nell’allegata specifica tecnica.
I prezzi a forfait, anche se non dettagliatamente elencati, includono tutti i lavori e prestazioni necessari per dare l’opera finita, con la sola esclusione di quanto espressamente indicato come da computarsi a misura od in economia e come facente parte di fornitura del Committente o di terzi.
Le opere a corpo saranno contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento, sulla base di una percentuale equamente stimata di volta in volta e corrispondente alla quota parte del lavoro effettivamente svolto al momento della stesura dello stato di avanzamento 44.
Eventuali nuove opere, ovvero opere non previste nella citata specifica tecnica verranno contabilizzate a misura, per le quantità effettivamente eseguite, in base ai prezzi unitari previsti nell’allegato elenco dei prezzi unitari.
Solo le opere per le quali verrà esplicitamente richiesta l’esecuzione in economia saranno contabilizzate e liquidate, nella loro effettiva entità risultante dalle bollette di economia, in base ai prezzi unitari previsti nell’allegato elenco dei prezzi unitari.
Art. 42
IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo parziale dell’Appalto sarà la cifra risultante dalla sommatoria fra le opere appaltate a corpo e quelle a misura, determinate dall’applicazione dei prezzi contrattuali alle quantità delle opere effettivamente eseguite.
L’importo complessivo dell’Appalto comprenderà anche i lavori in economia.
Il Committente si riserva la facoltà di detrarre fino ad un quarto dell’importo complessivo e di aggiungere opere nella misura che riterrà opportuna, alle condizioni tutte del presente Contratto e ciò a totale deroga degli articoli 1660 e 1661 del c.c.
L’attuazione di varianti o modifiche non dà diritto all’Appaltatore di richiedere particolari compensi
oltre il pagamento, alle condizioni contrattuali, delle opere eseguite.
44 D.P.R. 05 ottobre 2010 e s.m.i. – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art.
43 comma 6 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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Art. 43 LAVORI IN ECONOMIA
Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e verranno rimborsati sulla base dell’elenco prezzi allegato al contratto.
La liquidazione dei lavori in economia ed a misura è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con l’indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d’opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità stipulate per il contratto principale.
Art. 44 NUOVI PREZZI
I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell’“Elenco prezzi” saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell’“Elenco prezzi” allegato al contratto o comunque con riferimento ai prezzi elementari alla data di formulazione in riferimento ai seguenti prezziari di riferimento vigenti al momento:
a. Prezzario della Regione Toscana – Provincia di Firenze
b. Bollettino Ingegneri della Provincia di Firenze
c. Prezzario della Regione Lombardia
d. Prezzario della Regione Umbria.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti i xxxxxx s'intendono definitivamente accettati. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta contrattuale.
Art. 45
MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione45, se queste, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi purché riferite agli indici sintetici46; tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate; esse non apportano modifiche od opzioni che altererebbero la natura generale della concessione;
Art. 46 CONTABILITÀ DEI LAVORI
I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono47:
45 Art. 189 comma 1 del D.lgs. 36/2023 s.m.i.
46 Art. 60 comma 3 del D.lgs. 36/2023
47 D. lgs 36/2023 ALLEGATO II.14 Articolo 12 – Documenti contabili”
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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a) il giornale dei lavori; contenente: l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni; la qualifica e il numero degli operai impiegati; l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori; l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici; l’indicazione delle
circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili; le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori; le relazioni indirizzate al RUP; i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori; le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, che dovranno contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto nonché eventuali altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
Tali documenti dovranno essere aggiornati quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori.
Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto.
I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità;
c) le liste settimanali nelle quali, a cura dell’Appaltatore, sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate nell’esecuzione dei lavori;
d) il registro di contabilità contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento, segnando per ciascuna partita il richiamo della relativa pagina del libretto ed il corrispondente prezzo unitario di appalto. L'iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico.
Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve;
e) il sommario del registro di contabilità, contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori, nei quali sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla data di redazione degli stessi ed ai quali è allegata una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione.
Gli stati di avanzamento lavori sono redatti dal Direttore dei Lavori quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si debba effettuare il pagamento di una rata di acconto.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario del registro di contabilità;
g) il conto finale e la relativa relazione, redatti dal Direttore dei Lavori entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori. La relazione finale deve indicare le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, ed in particolare:
− i verbali di consegna dei lavori;
− gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;
− le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
− gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
− gli ordini di servizio impartiti;
− la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali
riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
− i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
− gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
− i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
− le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
− gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
− tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentirne una gestione separata. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.
Art. 47
STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTI48
Il Direttore dei Lavori, redigerà uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore
48 D. lgs 36/2023 ALLEGATO II.14 Articolo 12 – Documenti contabili; art 125 d. lgs 36/2023”
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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a 100.000,00 € (centomila/00 euro), come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori.
Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;
Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della Committenza e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Art. 48 CONTO FINALE49
Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori è trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti.
Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo, secondo le indicazioni di cui all’art. 42.
Il conto finale viene trasmesso dal Committente all'esecutore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.
Art. 49
ECCEZIONI DELL’APPALTATORE
Nel caso in cui l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.
49 D. lgs 36/2023 ALLEGATO II.14 Articolo 12 e) – Documenti contabili”
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TITOLO VIII - CONTROLLI
Art. 50
PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL’APPALTATORE
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.
Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone le condizioni di esecuzione e lo stato di avanzamento.
La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.
Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.
In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.
Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.
La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante iscrizione negli atti contabili. Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.
Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni.
Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.
Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potrà essere investito del giudizio sulle controversie il Collegio Arbitrale.
Nel caso che una delle parti ritenesse improrogabile la risoluzione delle controversie di carattere tecnico, potrà richiedere la convocazione del Collegio Arbitrale in vista di particolari motivi attinenti alle riserve formulate, oppure nei casi previsti dalla legge.
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TITOLO IX - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO
Art. 51
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONSEGNA DELLE OPERE
La data fissata per l'ultimazione dei lavori è stabilita in 180 giorni, naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna.
La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori.
I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto.
Al termine dei lavori l'esecutore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori50 entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'esecutore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'esecutore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'esecutore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.
Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto51, nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.
Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all' esecutore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.
L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.
Art. 52 COLLAUDO DELLE OPERE
Le stazioni appaltanti, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori (ovvero entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori per il collaudo in corso d'opera) provvedono al xxxxxxx delle opere incaricando da uno a tre tecnici con competenze adeguate alla tipologia, categoria, complessità e importo degli interventi e qualifiche professionali di legge52.
Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore
50 Art. 12 comma 1 del D.M. 07 marzo 2018.
51 Art. 1668 C.C.
52 D. lgs 36/2023 ALLEGATO II.14 Sezione III Articolo 14 – Nomina del collaudatore.
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dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.
Il collaudo avrà inoltre lo scopo di verificare la rispondenza dell’opera ai requisiti acustici passivi53 e di contenimento dei consumi energetici54 valutati in fase di progetto.
Il collaudo comprende anche tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva55.
Nei casi e nei termini previsti dalla legge è obbligatorio il collaudo in corso d'opera con le modalità prescritte56.
All'organo di collaudo il RUP dovrà fornire, oltre alla documentazione relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione allegata alla propria relazione sul conto finale, la documentazione elencata all’articolo 15 dell’Allegato II.14 del D. lgs 36/2023 -Documenti da fornirsi al collaudatore.
Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il Committente che ne dà tempestivo avviso all'Appaltatore, al Direttore dei Lavori, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.
Se l’appaltatore non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell’Appaltatore.
Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di presenziare alle visite di collaudo.
Il Collaudatore, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell'Appaltatore; nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a tali obblighi, il Collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.
Ferma restando la discrezionalità dell’organo di collaudo nell’approfondimento degli accertamenti,
il collaudatore in corso d’opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:
− durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all’esecuzione;
− nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma57.
Della visita di collaudo è redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati, conformemente a quanto indicato all’artt. 221, 223 del D.P.R. 05 ottobre 201058.
53 D.P.C.M. 5 dicembre 1997
54 Decreto Legislativo 29/12/2006 n. 311. Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
55 D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 215 - Oggetto del collaudo.
56 Idem
57 D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 219 - Estensione delle verificazioni di collaudo.
58 Ai sensi dell’articolo di legge citato, il verbale di visita deve contenere le seguenti indicazioni:
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Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la Commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al Committente entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'Appaltatore e della Direzione Lavori, per le parti di rispettiva competenza.
Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dall'Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal Committente e da quanti altri intervenuti.
Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.
Se i difetti e le mancanze sono di lieve entità e sono riparabili in breve tempo, il Collaudatore prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’Appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà del Collaudatore di procedere direttamente alla relativa verifica.
Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per l'esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l'onere all'Appaltatore, il quale tuttavia potrà deferire il giudizio in merito al Collegio Arbitrale.
Se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale, il Collaudatore determina, nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore59.
In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale, fatta salva la facoltà del Collaudatore, in caso di gravi discordanze, di sospendere le operazioni di collaudo60.
Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche successivi all'inizio dei lavori, il Collaudatore redige apposita relazione di verifica di conformità, formulando le proprie considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla collaudabilità del lavoro
− il titolo dell’opera o del lavoro;
− la località e la provincia interessate;
− la data e l’importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
− gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
− il quadro economico recante gli importi autorizzati;
− l’indicazione dell’esecutore;
− il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l’ufficio di direzione lavori;
− il tempo prescritto per l’esecuzione dei lavori, con l’indicazione delle eventuali proroghe;
− le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
− la data e gli importi riportati nel conto finale;
− l’indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;
− la posizione dell’esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
− gli estremi del provvedimento di nomina dell’organo di collaudo;
59 D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 227 - Difetti
e mancanze nell’esecuzione.
60 D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 226 - Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione.
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ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande dell'Appaltatore e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente all'impresa, tenuto conto delle modalità di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa stessa (in riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese).
Qualora l'opera risulti collaudabile, il Collaudatore emette il Certificato di collaudo con le modalità ed i termini definiti dalla normativa di riferimento.
Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità61, dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno62.
Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all’appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.
Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Il Collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di legge.
Competono all'Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all'Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso.
Art. 53
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE63
Nel caso di lavori di importo sino a € 1.000.000 il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore a € 1.000.000, ma inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) del codice è facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione
Art. 54
SVINCOLO DELLA CAUZIONE64
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede allo svincolo della cauzione, di cui all’articolo 117 del codice, prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
All’esito positivo del collaudo negli appalti di lavori, e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare
61 Allegato II.14 del D.lgs 36/2023
62 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”, art. 116 – Collaudo e verifica di conformità.
63 Articolo 28 ALLEGATO II.14 D.lgs 36/2023. (da inserire solo in caso di lavori di importo fino a € 1000.000,00).
64 Articolo 27 ALLEGATO II.14 D.lgs 36/2023.
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del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione
di accettazione dell’opera65.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo66.
Art. 55 COLLAUDO STATICO67
Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione68 tutte le opere con valenza statica in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio e in legno sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia agli uffici competenti.
A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il Direttore dei Lavori depositerà al competente ufficio la relazione a strutture ultimate e il Committente provvederà alla nomina del Collaudatore il quale eseguirà le prove di collaudo ed emetterà il relativo certificato entro i termini previsti dalla vigente legislazione.
Nel corso dell'esecuzione delle opere l'Appaltatore è pertanto tenuto all'esecuzione dei prelievi di campioni di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio.
Il numero dei campioni da prelevare dovrà essere congruente con quanto previsto dall'attuale legislazione ed in particolare:
− sui getti in calcestruzzo dovranno essere effettuati prelievi in numero non inferiore ad uno ogni 100 m3 di getto, eseguiti con cubetti di dimensioni cm. 20x20x20;
− per gli acciai non controllati in stabilimento verranno effettuati prelievi di almeno tre spezzoni di ogni diametro per ogni partita;
− per gli acciai controllati in stabilimento la frequenza dei prelievi verrà effettuata in base a precise disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;
− tutti i campioni prelevati dovranno essere inviati, previo controllo e visto del Direttore dei Lavori, ad un laboratorio ufficiale per le prove di resistenza.
Art. 56 PROROGHE
L'esecutore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere proroghe con congruo anticipo e domanda motivata.
Xxxx'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.
La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all’esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
65 Articolo 1666, secondo comma, C.C.
66 Articolo 117- D.lgs 36/2023
67 Articolo 3 comma 1 L.55/2019 e DM 17 Gennaio 2018
68 Articolo 30- ALLEGATO II.14 D.lgs 36/2023
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Art. 57
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE
La stazione appaltante, qualora abbia necessità di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonché a effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.
Art. 58 GARANZIE
Salvo il disposto dell'art. 1669 del c.c. e Le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Appaltante per la durata di DUE anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.
Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).
Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori agli anni sopra indicati, queste verranno trasferite al Committente.
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TITOLO X - DISCIPLINA DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 59 DANNI ALLE OPERE
Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell’esecutore:
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;
b) l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
Art. 60
CAUSE DI FORZA MAGGIORE
L’esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo. Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore;
d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
.
Art. 61
VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti e gli affitti di azienda relativi all’Appaltatore non hanno singolarmente effetto fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni D.P.C.M. 187/91, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal contratto, in assenza dei quali, entro 60 giorni dall’avvenuta comunicazione, il Committente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere.
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Art. 62
CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO69
Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
Art. 63 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO70 71
La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere purché già accettati dal Direttore dei Lavori prima della comunicazione del preavviso, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. 72
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'Appaltatore ha l’obbligo di rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e di mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione o sia intervenuta sentenza di
69 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”, ALLEGATO II.14 Articolo 6 – Cessioni di Crediti.
70 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”, art. 122 – Risoluzione.
71 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”, ALLEGATO II.14, Articolo 10 – Risoluzione.
72 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”, art. 123 – Recesso.
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condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Committente valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità' di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell'Appaltatore costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.
Il Direttore dei Lavori formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente tali controdeduzioni, oppure scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto.
Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei Lavori verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile dei Lavori. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante delibera la risoluzione del contratto.
Il RUP, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
Qualora sia stato nominato il Collaudatore o l’organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal presente capitolato e dalla normativa vigente, con il quale venga accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità quanto previsto nel progetto approvato, nonché nelle eventuali perizie di variante.
Il direttore dei lavori fornisce altresì indicazione al RUP per l’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale73.
In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnatogli; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità previste dal presente capitolato e dalle
73 Art. 122, comma 4 D.lgs 36/2023.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
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normative vigenti di cui all’articolo