DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE *
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE *
N° 458 del 04/11/2020
Pubblicata all’albo pretorio il 05/11/2020
Oggetto: REGOLAMENTO ATTIVITA' CONTRATTUALE DI ESTAR - AGGIORNAMENTO E RIEDIZIONE 2020 |
Immediatamente eseguibile: SI |
Struttura proponente: UOC AUDIT E COMPLIANCE |
Importo di Spesa: 0,00 |
Proposta di delibera: 2491 Del: 26/10/2020 Hash documento proposta formato .pdf (SHA256): 663a412eb24dbe94acd12841a1579c6c95de65e92fa25dff1307eeaeb6128f17 Hash documento proposta formato .p7m (SHA256): b5971cdf9fc27b07ded49cc2f472df9bb9cbae20021552cf72b3f0ffe81617bd |
Il Responsabile del Procedimento: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Il Direttore UOC: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx |
ESTAR – Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx Xxx Xxxxx 00, palazzina 14, 00000 Xxxxxxx – telefono 055/0000000 – C.F./P.IVA 06485540485 – xxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx – xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
* Documento sottoscritto con firma digitale dal responsabile o dal sostituto
IL DIRETTORE GENERALE
Nominato con D.P.G.R. Toscana n. 18 del 30/01/2018
Su proposta del Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Direttore della U.O.C. Audit e Compliance che, con riferimento alla procedura in oggetto, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità degli atti ed in particolare:
Visto il Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i. e la Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale, così come modificata dalle successive Leggi Regionali n. 26/2014 en.86/2014;
Visti gli art. 100 e ss. della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. di istituzione e funzionamento dell’Ente unico di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 1 Gennaio 2015, subentra ai tre ESTAV del SSR, con successione a titolo universale dei rapporti e riallocazione delle effettive risorse umane e strumentali;
Preso atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 30/1/2018 di nomina della Dr.ssa Xxxxxx Xxxxx come Direttore Generale di Estar;
Richiamata la Deliberazione n. 45 del 09/02/2018, con la quale è stato nominato il Direttore Amministrativo di Estar, con decorrenza dal 12/02/2018, nella persona del Dr. Xxxxxxx Xxxxx;
Richiamate le seguenti Deliberazioni:
- n. 313/2018 di "Revisione del Regolamento generale di organizzazione diESTAR";
- n.374/2018"Regolamento di Organizzazione: Conferimento Incarichi Dirigenziali ex Deliberazione 313/2018” con la quale si è proceduto al conferimento, con decorrenza dal 1/12/2018, degli incarichi di direzione di Sezione territoriale, di Dipartimento, di Area e di Strutturacomplessa;
- n.378/2018 “Regolamento di Organizzazione: Conferimento Incarichi Dirigenziali di Struttura Semplice e Professionali ex Delibera 313/2018", con la quale sono stati conferiti, con pari decorrenza, gli incarichi di direzione di struttura semplice e gli incarichi dirigenzialiprofessionali;
- n.428/2019 “Regolamento attività contrattuale di Estar. Aggiornamento e riedizione 2019
Richiamata la LRT n. 40/2005 che:
- all’art. 132 prevede che le aziende sanitarie, l'ESTAR e le società della salute, per quanto di rispettiva competenza ed in conformità della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici e di sicurezza sui luoghi di lavoro, disciplinano l’attività contrattuale attraverso il regolamento di cui all’articolo133;
- all’art. 133 si prevede che il regolamento sull’attività contrattuale, adottato dal direttore generale di ciascun ente, disciplina in particolare:
a) la programmazione, annuale e pluriennale, dell'attività contrattuale;
b) modalità di raccordo per la rilevazione delle esigenze degli enti per i quali l’ESTAR opera per l’approvvigionamento di beni e servizi;
c) forme e modalità organizzative interne per la gestione delle procedure di gara e per la gestione della fase di esecuzione dei contratti;
d) tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei fornitori;
e) procedure di affidamento del servizio di cassa;
f) affidamenti in economia.
Richiamate:
- la delibera n. 191 del 28 maggio 2015 con cui ESTAR approvava il primo Regolamento per l’attività contrattuale di ESTAR recante la disciplina dei processi di acquisto di beni e servizi che ESTAR effettua sia in proprio che in veste di centrale di committenza ai sensi dell’art. 101, comma 1 lett. a) della LRT n. 40/2005;
- la delibera n. 450/2017 recante l’adozione del primo aggiornamento al Regolamento dell’attività contrattuale citato;
- la delibera n.428/2019 relativa ad un aggiornamento e riedizione 2019 del Regolamento stesso;
Considerato che sono stati entrati in vigore il DL 32/2019 e la L. n.55/2019 che apportano modifiche al codice dei contratti, soprattutto per quanto riguarda gli affidamento di importo inferiore alla soglia contrattuale;
Considerato che è entrata in vigore la L.120/2020 ( conversione del DL 76/2020 decreto semplificazioni) che ha apportato modifiche e deroghe al codice appalti valide fino al 31/12/2021;
Considerato, altresì, che svariate linee guida ANAC ad oggi emanate rinviano alla regolamentazione delle singole stazioni appaltanti la definizione di dettaglio di alcune parti della disciplina dell’attività contrattuale e che, benché il quadro normativo nazionale attuativo del Codice non sia ancora completato, occorre aggiornare il vigente Regolamento ESTAR per definire in modo uniforme all’interno dell’ente alcuni aspetti procedurali relativi alle varie fasi del processo di acquisto in modo coerente con le novità normative intervenute;
Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 7R/2017, recante Regolamento di attuazione dell’articolo 101, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale in materia di attività contrattuale dell’ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale;
Considerato su proposta della UOC Audit e Compliance il Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi coinvolto nei processi di acquisizione ed affidamento dei contratti ha elaborato alcune modifiche al vigente testo del Regolamento che sono state raccolte e sistematizzate all’interno documento allegato al presente atto sotto la lettera “A”;
Ritenuto, quindi, necessario procedere all’aggiornamento del “Regolamento dell’attività Contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi ESTAR”, secondo quanto consta dal documento allegato al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;
Evidenziato altresì che il regolamento approvato con il presente provvedimento potrà subire nei prossimi mesi ulteriori aggiornamenti strutturali a seguito dell’entrata in vigore di ulteriori normative in materia;
Rilevato che, il presente regolamento deve essere inviato al Consiglio Direttivo per il parere di cui all'art. 104, comma 1 lett d) della LRT 40/2005 e smi;
Considerato che il Responsabile del Procedimento, nella persona del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, sottoscrivendo l’atto, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e congruente con le finalità istituzionali dell’Ente;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa,
1) di adottare il “Regolamento dell’attività Contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi di ESTAR” aggiornato secondo quanto consta dal documento allegato al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di natura economica o finanziaria;
3) di inviare il presente regolamento al Consiglio Direttivo per il parere di cui all'art. 104, comma 1 lett d) della LRT 40/2005 esmi;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4 della L.R.T. n. 40/2005 es.m.i;
5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’ art. 42 comma 2 della L.R. Toscana n. 40/2005 e s.m.i. e all’albo di pubblicità degli atti di questo ESTAR.
Il Direttore Amministrativo Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx
Allegato A
Regolamento dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi
Aggiornamenti
Data | Revisione | Redazione | Validazione | Approvazione |
28.05.2015 | Prima approvazione | UOC Audit e Compliance FIRMATO | Direzione Generale FIRMATO | |
29.12.2017 | Prima revisione | UOC Audit e Compliance FIRMATO Dipartimento ABS FIRMATO Dipartimento TIS FIRMATO UO G.E.C.A. FIRMATO | Direzione amministrativa FIRMATO | Direzione Generale FIRMATO |
18.10.2019 | Seconda revisione | UOC Audit e Compliance FIRMATO Dipartimenti: ABS, Farm e Log., TS, ICT. FIRMATO | Direzione amministrativa FIRMATO | Direzione Generale FIRMATO |
03.11.2020 | Terza revisione | UOC Audit e Compliance Dipartimento ABS FIRMATO | Direzione amministrativa FIRMATO | Direzione Generale FIRMATO |
SOMMARIO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI. NORME DI ORGANIZZAZIONE 4
Art. 1 - Ambito di applicazione 4
Art. 2 - Principi informatori 4
Art. 3 - Normativa di riferimento 5
Art. 4 - Definizioni 6
Art. 5 - Strutture organizzative competenti 9
Art. 6 - Livelli di aggregazione 10
CAPO II – ORGANI DELLA PROCEDURA 10
Art. 7 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 10
Art. 8 – Requisiti professionali del RUP. Supporto e sostituzione 12
Art. 9 - Collegi tecnici e Gruppi Tecnici 13
Art. 10 – Seggio di Gara 14
Art. 11 - Commissione giudicatrice ed Organismo Tecnico di Valutazione 15
CAPO III – PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELLE GARE 16
Art. 12 - Programmazione dell'attività contrattuale 16
Art. 13 – Gestione delle richieste di fabbisogni non programmati 17
Art. 14 – Consultazioni Preliminari di mercato ed altre forme di consultazione 18
Art. 15 - Progettazione delle gare 18
Art. 16 - Quadro economico ed importi di gara 20
CAPO IV – SCELTA, AVVIO E SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE 20
(Norma così modificata ex art.2, commi 2,3,4 L. 120/2020) 20
Art. 17 - Provvedimento di autorizzazione a contrattare 20
Art. 18 - Adesioni Convenzioni CONSIP 21
Art. 19 – Scelta delle procedure. Modalità di espletamento delle procedure di affidamento 21
Art. 20– Atti di gara. Capitolati Speciali, Capitolati Generali e Bandi Tipo 22
Art. 21- Requisiti dei candidati, degli offerenti e dei fornitori 23
Art. 22 – Metodi, elementi e criteri di valutazione 23
Art. 23 - Termini e modalità di presentazione delle richieste di invito e delle offerte 24
Art. 24 – Operazioni di gara e gestione delle sedute pubbliche 24
Art. 25 – Contratti “esclusi” dal Codice 25
Art. 26 - Individuazione e verifica delle offerte anomale. Valutazione di congruità 26
Art. 27 - Esiti delle procedure. Proposta di aggiudicazione 26
Art. 28 – Aggiudicazione 26
Art. 29 – Verbalizzazione delle operazioni di gara 27
Art. 30 - Accesso agli atti ed Accesso civico ordinario e generalizzato. Competenze e limiti 27
Art. 31 – Controlli sulle procedure di gara e sistema di compliance interna 28
CAPO V - PROCEDURE DI GARA SOTTO SOGLIA (Norma così modificata ex art. 1 comma 1 della L.120/2020 29
Art. 33 - Normativa di riferimento, principi e limiti 29
Art. 34 – Disposizioni organizzative 29
Art. 35 – Programmazione ed indizione delle procedure di acquisto sotto soglia 30
Art. 36 - Iter procedurale ed indagini di mercato 30
Art. 37 - Modalità di individuazione del contraente 32
Art. 38 - Garanzie 32
Art. 39 - Rendicontazione acquisizioni 32
Art. 40 – Procedure interne e principio di rotazione 33
CAPO VI – CONTROLLI E FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO 33
Art. 41 – Controlli idoneità OE 33
Art. 42 - Formalizzazione dei rapporti contrattuali 34
Art. 43 - Tenuta dei contratti e trasparenza 35
Art. 44 – Spese contrattuali 35
Art. 45 – Garanzie 35
CAPO VII - ESECUZIONE DEL CONTRATTO 35
Art. 46 - Responsabile del Procedimento dell’esecuzione del contratto (RES) Funzioni 35
Art. 47 – Individuazione e nomina del RES 36
Art. 48 - Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC)- Funzioni 37
Art. 49 - Nomina del DEC 37
Art. 50 - Assistente al DEC e Direttori Operativi 38
Art. 51 - Avvio dell’esecuzione 38
Art. 52- Sospensione del contratto 38
Art. 53 - Gestione dei sinistri 39
Art. 54 – Subappalto e controllo sui subappaltatori 40
Art. 55 – Contestazioni e riserve 40
Art. 56 - Verifica di conformità 41
Art. 57 - Attestazione di regolare esecuzione 42
Art. 58 - Pagamenti 42
Art. 59 - Modalità di Pagamento 42
Art. 60 - Tracciabilità dei flussi finanziari 43
Art. 61 - Cessione dei crediti 44
Art. 62 - Inadempimenti e penalità 44
Art. 63 - Ritardi ed inadempimenti nell’esecuzione 44
Art. 64 – Adesioni 45
Art. 65 – Modifiche contrattuali 45
Art. 66 - Modifiche dei contrati di appalto. Competenze e procedura 47
Art. 67 - Risoluzione del contratto 49
Art. 68 - Adempimenti agli obblighi informativi 50
Art. 69 – Relazione finale sui contratti 50
CAPO VIII - ESTAR – SOGGETTO AGGREGATORE 51
Art. 70 – Soggetto Aggregatore – Ruolo di ESTAR 51
Art. 71 – Attività contrattuale di ESTAR e funzioni di soggetto aggregatore 51
CAPO IX - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO CON LA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 52
Art. 72 - Norme in materia di trasparenza 52
Art. 73 – Norme in materia di Prevenzione della Corruzione 53
Art. 74 Etica e Patto di integrità 53
CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 54
Art. 75 - Trattamento dei dati personali 54
Art. 76 - Foro competente 54
Art. 77 - Norma di rinvio 55
Art. 78 - Disposizioni transitorie ed entrata in vigore 55
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI. NORME DI ORGANIZZAZIONE
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 133 della Legge Regionale Toscana 24 Febbraio 2005 n. 40 e della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, l’attività contrattuale ESTAR relativa all’acquisizione di beni e servizi per esigenze proprie e delle Aziende Sanitarie dell’Area Regionale Toscana e di altri gli Enti di cui all’art. 101 della LRT 40/2005, come modificato dalla LRT26/2014.
2. Nel rispetto di quanto fissato dal Regolamento di attuazione dell’art. 101, comma 1 ter della LRT n. 40/2005 in materia di attività contrattuale dell’ESTAR quale centrale di committenza del SSR”, della stessa LRT n.26/2001 “Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 40/2005, alla l.r. 51/2009, alla l.r. 85/2009 ed alla l.r. 81/2012”, le disposizioni del presente atto regolamentare si applicano ai contratti per l’acquisto di beni e servizi destinati alle Aziende Sanitarie e ad ESTAR, per i quali l’Ente opera come centrale di committenza oltre che come amministrazione aggiudicatrice. In particolare:
a. agli acquisti di beni e servizi effettuati da parte di ESTAR quale centrale di acquisto ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. l n. 1) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2007”) e destinati alle aziende e agli enti del sistema sanitario regionale rientranti, nell’ambito delle funzioni di cui all’art. 101, comma 1 lett. b) e c) e d), con riferimento alla gestione dei magazzini e della logistica, quali farmaci, diagnostici, dispositivi medici e beni economali, nonché gestione dell’intero processo di acquisizione di tecnologie;
b. agli acquisti di beni e servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a), rispetto ai quali ESTAR opera come centrale ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’articolo 1, comma 455 della l. 296/2006, rientranti nell’ambito delle funzioni trasferite di cui all’art. 101, comma 1 lett. c) ed);
c. agli acquisti di beni e servizi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), rispetto ai quali ESTAR opera come centrale di committenza ai sensi dell’articolo dell’art. 3, comma 1 lett. l n. 2) del D.Lgs. n.50/2016.
3. Al fine di disciplinare e razionalizzare i rapporti organizzativi tra le Aziende Sanitarie del SSR e l’Ente, il presente regolamento disciplina la fase di esecuzione dei contratti di acquisto di servizi e forniture direttamente gestiti dal personale ESTAR.
4. In caso di contratti misti (aventi per oggetto: lavori e forniture; servizi e forniture; lavori e servizi; lavori e servizi e forniture), la competenza per materia viene stabilita secondo i criteri stabiliti dall’art. 28 del D. Lgs. n.50/2016.
Art. 2 - Principi informatori
1. L'attività contrattuale ESTAR per l'approvvigionamento di beni e servizi, in tutte le sue fasi, dovrà sempre uniformarsi ai principi di imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità In ottemperanza al principio di trasparenza il complesso delle attività deve essere
conoscibile a chiunque. Di conseguenza è necessario che le decisioni assunte siano chiaramente motivate e che gli atti, al compiersi delle relative fasi procedurali, possano diventare di pubblico dominio.
2. Il principio di pubblicità garantisce che tutta la documentazione di gara (sia della Stazione Appaltante che dell’Operatore Economico) deve trovare correttamente ingresso nel procedimento con la garanzia della seduta pubblica. Tale principio rappresenta inoltre uno strumento di garanzia a tutela dei singoli partecipanti, in quanto è assicurato a tutti i concorrenti di assistere direttamente alla verifica dell’integrità dei documenti e dell’identificazione del loro contenuto.
3. Il principio di trasparenza garantisce la piena conoscibilità degli atti di gara al fine di consentire un controllo diffuso sull’attività ad evidenza pubblica di ESTAR ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.
4. I soggetti coinvolti nelle operazioni di gara sono tenuti alla riservatezza sulle attività svolte nel proprio servizio. La violazione della riservatezza è, peraltro, punita penalmente dall’art. 326 c.p.. Nel caso delle procedure di aggiudicazione, inoltre, il riserbo sulle operazioni svolte garantisce la pari dignità dei partecipanti e la correttezza delle operazioni di gara.
5. E’ vietata la divulgazione e la comunicazione all’esterno di atti o di verbali della procedura, prima che gli stessi possano essere resi di pubblico dominio.
6. Nelle operazioni di gara tutti gli organi garantiscono indipendenza di giudizio, assenza di conflitti di interessi e denunciano qualsiasi tentativo di condizionamento o influenza esterna.
7. Le procedure di selezione devono garantire la massima tutela della concorrenza, parità di trattamento e conformarsi ai principi di cui all’art. 4 e 30 del Codice.
8. ESTAR in coerenza con la propria mission aziendale persegue finalità di razionalizzazione della spesa pubblica, aggregazione, omogeneizzazione e standardizzazione della domanda.
9. ESTAR offre alle aziende sanitarie strumenti di approvvigionamento flessibili ed utilizza in via ordinaria, per i propri processi di acquisto, Accordi Quadro e Convenzioni (ex art. 26 L. 488/1999). Il ricorso ad ogni altra forma di contrattualizzazione ed approvvigionamento di forniture e servizi, compatibili con l'ordinamento nazionale e comunitario, deve essere opportunamente motivato.
Art. 3 - Normativa di riferimento
1. L’attività contrattuale di ESTAR è disciplinata dalla normativa comunitaria, statale e regionale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016, dai Decreti ministeriali attuativi, dalle Linee Guida ANAC, oltre che dalla normativa speciale, dal Codice Civile e dal presente regolamento.
2. Per la gestione di servizi socio-sanitari-assistenziali di cui all’art. 142 del Codice, ESTAR specifica di volta in volta negli atti di gara quali disposizioni, ulteriori rispetto a quelle richiamate nel predetto articolo, intende applicare alle procedure.
3. ESTAR collabora, nelle ipotesi previste in appositi protocolli operativi, con le cooperative sociali, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e della Legge Regionale Toscana 24 ovembre 1997, n. 87 per favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti. Per i servizi di trasporto
sanitario di emergenza ed urgenza ESTAR effettua ordinariamente un confronto comparativo tra i soggetti iscritti nei registri pubblici previsti dalla normativa di settore. Le procedure si ispirano, per quanto compatibili, al D.Lgs. n. 50/2016 ed alla normativa di attuazione. Le relative convenzioni sono stipulate secondo le indicazioni di cui all’art. 57 del D.Lgs. n.117/2017.
4. Le convenzioni con le Organizzazione di volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, di cui alla Legge Regionale Toscana 26 aprile 1993, n. 28 e di cui all’art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017, esulano dalla competenza ordinaria di ESTAR e sono stipulate direttamente dalle Aziende Sanitarie.
Art. 4 - Definizioni
1. Ai sensi del presente Regolamento s’intende per:
1.1 Accordo quadro: l’accordo concluso tra ESTAR ed uno o più operatori economici, secondo le modalità stabilite nell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un determinato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. Gli accordi quadro possono precisare le condizioni di fornitura (salvo precisazioni possibili in corso di affidamento degli appalti specifici). Gli Accordi quadro che non precisano tutte le condizioni di fornitura rinviano ai successivi confronti competitivi la definizione dei dettagli delle prestazioni e delle quantità;
1.2 Amministrazione Aggiudicatrice: amministrazioni, di regola enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana, che possono aderire agli Accordi quadro ed alle Convenzioni che ESTAR aggiudica o che possono beneficiare degli effetti delle aggiudicazioni effettuate da ESTAR.
1.3 Asta elettronica: strumento per la negoziazione in fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, secondo le modalità di cui all’art.56 del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzabile per l’aggiudicazione di appalti nelle procedure aperte, ristrette, competitive con negoziazione o negoziate precedute da avviso di indizione gara;
1.4 CIG - Codice Identificativo Gara: il codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG della AVCP, oggi ANAC, unico per ciascun appalto o lotto di gara, consente l’identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti, con riferimento agli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio dei contratti pubblici; nell’ambito della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, consente di individuare univocamente le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura e dall’importo contrattuale;
1.5 Smart CIG: il CIG applicabile esclusivamente ai contratti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a € 75.000 (IVA esclusa), affidati ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
1.6 Codice: il D. Lgs. n.50/2016;
1.7 Collegio Tecnico: organo deputato ordinariamente alla progettazione tecnica della gara, come disciplinato dal Regolamento Regionale (vedi seguito);
1.8 Commissione Giudicatrice: organo deputato alla valutazione tecnica ed economica delle offerte di gara, come disciplinata dall’art. 77 del Codice e dalle Linee Guida ANAC;
1.9 Concessione di servizi: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale si affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
1.10 Convenzioni: negozi di cui all’art. 26 della L. 488/1999 e art. 1 comma 455 L. 296/2006, con le quali l'impresa (o le imprese) prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.
1.11 Coordinamento soggetto aggregatore: organismo di Governance del Soggetto Aggregatore di cui fa parte ESTAR per l’assolvimento dei compiti di cui al D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n.89/2014;
1.12 Criteri di aggiudicazione: i sistemi in base ai quali viene aggiudicato l’appalto, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, e precisamente:
- di norma, all’operatore che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione pertinenti alla natura, all’oggetto, e alle caratteristiche del contratto, ed eventualmente dei sub-criteri o sub-pesi o sub- punteggi stabiliti negli atti di gara;
- nei casi residuali (servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, ovvero di importo inferiore alla soglia comunitaria e caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo), all’operatore che ha offerto il prezzo più basso rispetto a quello posto a base d’asta;
1.13 Direttore dell’Esecuzione (DEC): il soggetto che svolge le funzioni di cui agli artt. 6 e 9 del Regolamento approvato con il Regolamento Regionale;
1.14 Dialogo competitivo: la procedura di cui all’art. 64 del D. Lgs. n. 50/2016, alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa dei candidati, che verranno ammessi a un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le esigenze di approvvigionamento, al termine del quale la stazione appaltante invita formalmente gli operatori economici a presentare le offerte finali in base alle soluzioni presentate nella fase del dialogo.
1.15 DURC - Documento unico di regolarità contributiva: il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;
1.16 DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza: il documento con il quale sono valutati i rischi sulla sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, e nel
quale sono indicate le misure adottate per eliminare, oppure, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente o da altri appaltatori.
1.17 Gruppo Tecnico: organismo interno ad ESTAR deputato alla progettazione tecnica della gara nei casi previsti dal Regolamento Regionale;
1.18 Importo contrattuale: il valore complessivo delle prestazioni dedotte nei contratti di appalto o nei contratti attuativi di Accordi/Convenzioni. Corrisponde al valore presunto degli acquisti al netto del ribasso di gara, incrementabile sino al raggiungimento del quadro Economico secondo le previsioni di opzione e modifica.
1.19 REFERENTE DELLA SEZIONE TERRITORIALE: I Referenti delle Sezioni Territoriali di ESTAR che, ai sensi del regolamento di organizzazione (art. 24) insieme ai Direttori di Dipartimento e di Area e al Direttore Generale e Amministrativo concorrono alla programmazione e pianificazione strategica per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente.
1.20 METAS: il Mercato Elettronico Toscano per gli Acquisti sanitari di cui alla DGRT n. 1274 del 19.11.2018 ed alle Linee Guida Attuative.
1.21 Organismo Tecnico di Valutazione: organismo che effettua le verifiche di conformità della a documentazione tecnica nonché supporto al RUP nella valutazione di congruità economica nelle procedure con il criterio del minor prezzo e nelle ipotesi di affidamento diretto;
1.22 Prezzo: valore (a corpo o a misura) di unità di prestazione di fornitura o servizi.
1.23 Procedura aperta: la procedura in cui qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara, sulla base delle indicazioni contenute nel bando pubblicato sul sito web di ESTAR, oltre che nel rispetto dei contenuti e delle forme di pubblicità previsti dagli artt. 72 e 73 del D. Lgs. n.50/2016;
1.24 Procedura ristretta: la procedura in cui qualsiasi operatore economico interessato può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione gara ed alla quale possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati a seguito di selezione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice in ordine alla sussistenza dei requisiti di partecipazione indicati nel bando pubblicato sul sito web di ESTAR, oltre che nel rispetto dei contenuti e delle forme di pubblicità previsti dagli artt. 72 e 73 del D. Lgs. n.50/2016;
1.25 PTPC: il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione, adottato da ESTAR in attuazione dell’art. 1, comma 4 e xx. xxxxx Xxxxx 0 xxxxxxxx 0000, x. 000, xxxxxxx “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
1.26 Quadro Economico: importo economico complessivo presunto che costituisce il valore massimo e mai superabile di un accordo quadro o di una Convenzione. Esso contiene ogni forma di opzione e modifica e può includere il c.d. quinto d’obbligo di cui all’art. 106, comma 11, del Codice.
1.27 Regolamento Regionale: il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di attuazione dell’articolo 101, comma 1 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del
servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale degli enti per i servizi tecnico- amministrativi di area vasta quali centrali di committenza del sistema sanitario regionale;
1.28 Rischio operativo: il rischio legato alla gestione dei servizi in concessione trasferito all'operatore economico. In condizioni normali, il rischio operativo non garantisce il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione;
1.29 Responsabile del Procedimento (RUP): il soggetto che svolge le funzioni di cui all’art. 31 del
D. Lgs. n. 50/2016 ed agli artt. 4 e 7 del Regolamento approvato con il Regolamento Regionale;
1.30 Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione del contratto (RES): il soggetto che svolge le funzioni di cui agli artt. 5 e 8 del Regolamento approvato con il Regolamento Regionale;
1.31 Sistema dinamico di acquisizione: lo strumento di negoziazione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, di cui all’art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione;
1.32 Soggetto Aggregatore: il soggetto aggregatore della spesa costituito, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014 e della Delibera della Giunta Regionale n. 1232 del 22.12.2014, che si avvale di ESTAR per gli appalti in ambito sanitario;
1.33 UOC Audit e Compliance: struttura organizzativa di ESTAR deputata al presidio del Sistema di Controllo Interno, che svolge, tra le altre, le funzioni di cui all’art. 5 punto 7 del presente regolamento;
1.34 Valore presunto degli Acquisti: eventuale importo a base di gara che costituisce il presunto prezzo garantito di fornitura/servizi che saranno aggiudicati.
Art. 5 - Strutture organizzative competenti
1. I Dipartimenti ESTAR gestiscono, tramite le relative articolazioni interne così come individuate nel Regolamento di Organizzazione, i processi di acquisizione di beni e servizi per conto di ESTAR e per conto delle Amministrazioni Aggiudicatrici.
2. In particolare il Dipartimento Acquisizioni Beni e Servizi, tramite le proprie strutture, svolge l'attività afferente le procedure di affidamento per la individuazione dei contraenti per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle funzioni di Centrale di Committenza di cui alla LRT n.40/2005.
3. Le strutture agiscono coinvolgendo nel processo di acquisto le varie professionalità amministrative, sanitarie e tecniche di ESTAR e degli enti del Servizio sanitario, con particolare riferimento ai Collegi Tecnici, ai Gruppi Tecnici, alle Commissioni giudicatrici.
4. Le Strutture tecniche del Dipartimento Farmaceutica e Logistica, del Dipartimento Tecnologie Informatiche, del Dipartimento Tecnologie Sanitarie e dell’Area Gestione Beni Sanitari di
Consumo, supportano ordinariamente il Dipartimento ABS per le varie fasi del processo di aggiudicazione, sotto il profilo tecnico- professionale; in particolare per lo svolgimento delle attività istruttorie individuano i Professionisti incaricati di affiancare i RUP.
5. Per le acquisizioni sotto soglia si veda quanto riportato nell’apposita sezione del presente Regolamento.
6. La UOC Audit e Compliance supporta, nell’ambito delle sue competenze, la funzione acquisti e svolge le seguenti attività:
a. controllo, diverso da quello operativo di primo livello, sulla conformità normativa, procedurale e sul livello di esposizione a rischio corruttivo e di compliance dei processi;
b. validazione delle procedure aziendali interne;
c. effettuazione, sulla base delle indicazioni di cui ai Manuali delle procedure ed ai Piani di Audit interno, di specifici Audit mirati e periodici;
d. aggiornamento dei capitolati e disciplinari standard di cui al presente Regolamento;
e. altre funzioni ad essa espressamente demandate dalla Direzione di ESTAR.
Art. 6 - Livelli di aggregazione
1. ESTAR individua, quali riferimenti ottimali di aggregazione, il livello regionale o quello di Area Vasta.
2. Le gare aventi ad oggetto l’acquisizione di farmaci, diagnostici, dispositivi medici e beni economali hanno, tendenzialmente, livello di aggregazione regionale.
3. Le acquisizioni di attrezzature e di tecnologie informatiche sono svolte con riferimento agli ambiti territoriali individuati in coerenza con le strategie regionali di sviluppo per ciascun settore.
4. Le gare per l’acquisizione di servizi hanno, tendenzialmente, livello di aggregazione di area vasta.
5. Estar attiva strumenti di negoziazione, ambiti organizzativi e dispone azioni per la risposta ad esigenze specifiche, indifferibili o di particolare rilievo strategico, non suscettibili di essere soddisfate mediante gli ordinari strumenti di aggregazione;
6. Il Programma Biennale dell’Attività Contrattuale indica, per ciascun intervento, il livello di aggregazione nonché le procedure da esperire in qualità di ente avvalso del Soggetto Aggregatore Regionale, per le quali il livello di aggregazione ottimale è quello regionale o inter- regionale.
CAPO II – ORGANI DELLA PROCEDURA
Art. 7 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
1. Il RUP è nominato tra il personale in servizio ed assegnato al Dipartimento ABS. L’incarico non può essere rifiutato.
2. Il nominativo del RUP è indicato nel Programma Biennale dell’Attività Contrattuale. Può essere
individuato un diverso soggetto all’avvio dell’istruttoria. Per le gare non inserite nella programmazione il RUP viene individuato all’avvio della istruttoria. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l’affidamento dell’appalto, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell’invito a presentare offerta.
3. Il RUP cura il corretto svolgimento di tutte le attività del processo di gara, esercitando una funzione di coordinamento, gestione e controllo, adottando le decisioni ritenute più opportune anche in termini di autotutela. Egli cura e vigila le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione, provvedendo a creare le condizioni affinché la stessa possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati, formula proposte e fornisce dati e informazioni ai soggetti e agli organi competenti:
a) nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione dell’attività contrattuale;
b) nella fase di progettazione;
c) nella fase di procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto;
d) nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;
e) In via residuale, in coordinamento con i RES ed i DEC, nella fase di esecuzione degli Accordi e delle Convenzioni.
4. Il RUP è responsabile della corretta e completa istruttoria della gara, ad eccezione del processo di valutazione tecnica per le procedure con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o miglior rapporto costo/efficacia. Effettua le verifiche in ordine alle offerte risultate anormalmente basse, avvalendosi qualora ritenuto necessario, del supporto della Commissione giudicatrice. Egli è inoltre responsabile del rispetto della programmazione dei tempi e delle relative comunicazioni verso la Direzione.
5. Il responsabile del procedimento svolge le attività previste dal Codice e dalle Linee Guida dell’ANAC, e da tutte le ulteriori disposizioni giurisprudenziali in materia di appalti e contratti, e ogni altra istruzione operativa o procedure o regolamenti aziendali/regionali/ministeriali.
6. Il RUP nello svolgimento dei propri compiti adegua le proprie attività alle procedure interne individuate dall’UOC Audit e Compliance, anche con riferimento alle misure di sicurezza in materia di prevenzione dell’anticorruzione di cui alla L. 190/2012 ed al Piano per la prevenzione della corruzione di ESTAR.
7. Il RUP coadiuva il Presidente della Commissione Giudicatrice nella gestione delle sedute riservate, nella predisposizione gli strumenti amministrativi ed operativi necessari per le attività di esame e valutazione delle offerte, nella predisposizione dei calendari, nella convocazione e nella gestione delle sostituzioni, nella predisposizione e tenuta dei verbali, nella organizzazione delle prove, demo e test su campioni.
8. Il RUP provvede, inoltre, a conservare l’archivio degli atti (verbali ed altri documenti di gara, deliberazioni, lettere commerciali, accertamenti e verifiche, garanzie, contestazioni, diffide, sanzioni, etc.) della procedura di affidamento nel relativo fascicolo.
9. Il responsabile del procedimento adempie agli obblighi informativi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
10. Il responsabile del procedimento gestisce i rapporti con i soggetti responsabili dell’esecuzione del contratto (RES e DEC).
11. Il RUP interviene, altresì, nel corso dell’esecuzione del contratto, nelle fasi in cui l'accordo o la convenzione lo prevedano e, in particolare, in caso di autorizzazioni al subappalto, recesso e risoluzioni contrattuali, autorizzazione alle variazioni contrattuali.
12. Il RUP può essere coadiuvato, in relazione alla complessità della procedura, da un Referente Amministrativo della Procedura, di categoria D, individuato in fase di programmazione o di avvio dell’istruttoria ed incaricato dello svolgimento delle funzioni indicate nell’apposita procedura aziendale. Per lo svolgimento di attività operative ed altri adempimenti esecutivi da svolgere in ogni fase del procedimento, possono essere individuati, a cura del Dirigente della struttura, uno o più figure amministrative di supporto, anche di categoria inferiore alla “D”. L’insieme dei soggetti di cui al presente articolo costituisce il team dedicato alla procedura, anche al fine della attribuzione e valutazione degli obiettivi individuali.
Art. 8 – Requisiti professionali del RUP. Supporto e sostituzione
1. Può essere nominato RUP chi sia in possesso di qualifica dirigenziale, nonché personale del comparto, preferibilmente di categoria D o DS.
2. Con apposita regolamentazione interna, coerente con le linee guida ANAC in materia, saranno definiti i requisiti che i RUP debbono possedere, l’esperienza professionale e la specifica formazione in relazione alla complessità della procedura.
3. Il Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi potrà modificare il nominativo del RUP nei casi di cessazione dal servizio, di ridefinizione delle priorità dell’intervento o della rivalutazione delle specificità e complessità dei processi, nei casi di impedimento allo svolgimento della funzione anche dipendenti da esigenze organizzative contingenti e non prevedibili.
4. Delle ragioni sottese a scelte derogatorie rispetto all’individuazione originaria, il Dirigente della UO dovrà dare specifica ed espressa motivazione al RUP designato. Il RUP è supportato, per esigenze tecniche afferenti alle sue funzioni, dai dipendenti di ESTAR. Il RUP è inoltre supportato dalle professionalità messe a disposizione dalle Amministrazioni aggiudicatrici.
5. Per ogni singola procedura viene individuata una specifica risorsa amministrativa che coadiuva il RUP in tutte le fasi e attività della procedura di gara. In caso di assenza temporanea del RUP, la specifica figura amministrativa individuata avrà l’esclusiva funzione di soddisfare richieste di informazioni e fornire chiarimenti sulla procedura in essere ai vari interessati, secondo le disposizioni impartite dal RUP stesso e non sostituendosi, dunque, allo stesso nel coordinamento e direzione delle varie fasi della procedura.
6. In caso di assenza o impedimento prolungati del RUP, tali da compromettere la regolare tempistica del procedimento, il Direttore del Dipartimento competente provvede, entro 10
giorni dall’accertamento delle cause di impossibilità alla prosecuzione dell’incarico, a sostituirlo con altro soggetto di adeguata professionalità e competenza.
Art. 9 - Collegi tecnici e Gruppi Tecnici
1. Per la progettazione delle gare ESTAR si avvale di appositi Collegi Tecnici formati da professionisti dipendenti di ESTAR e delle Amministrazioni Aggiudicatrici iscritti all’elenco di cui al Regolamento Regionale. Il Collegio costituisce organo tecnico straordinario di ESTAR.
2. Per le acquisizioni di cui all’articolo 1, comma 2 lett. a) e lett. b) i Collegi Tecnici possono anche avere carattere permanente e curare la progettazione di più acquisizioni.
3. I componenti sono estratti a sorte. Il sorteggio è effettuato in modalità telematica dalla piattaforma di gestione dell’elenco regionale o dal RUP, alla presenza di due testimoni, e verbalizzato.
4. Il Collegio Tecnico è nominato dal Direttore Generale o suo delegato scelto all’interno del Dipartimento ABS. Quest’ultimo assume, in forza della delega, tutte le determinazioni in ordine al funzionamento, sospensione, decadenza dei membri e scioglimento del collegio.
5. Nel caso in cui il Collegio venga presieduto e coordinato da un dirigente del dipartimento ABS, questo di norma coincide con il direttore della U.O. competente per materia allo svolgimento della gara. Le gare svolte da ESTAR quale ente del Soggetto Aggregatore Regione Toscana, il Collegio è presieduto e coordinato di norma dal Responsabile di Area ABS competente per materia.
6. Nell’ambito delle acquisizioni per le funzioni trasferite di cui all’art. 3, lett. b, del Regolamento Regionale, i Collegi sono formati da professionisti provenienti dai Dipartimenti tecnici di ESTAR competenti nella materia, eventualmente integrati da professionisti delle amministrazioni aggiudicatrici.
7. Il Collegio è validamente costituito una volta divenuto efficace il provvedimento di nomina.
8. La efficacia della nomina è subordinata alla verifica della assenza di cause ostative previste dal Regolamento Regionale. Sino alla data di costituzione dell’elenco ivi previsto, l’efficacia della nomina è subordinata alla acquisizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in coerenza con quanto previsto nel PTPC di ESTAR.
9. Il Collegio opera ordinariamente con la presenza di tutti i suoi componenti. Il Presidente può disporre, mediante dichiarazione a verbale, che le operazioni possano procedere anche con la presenza della maggioranza dei componenti qualora il rispetto dei termini di cui al comma seguente possa essere pregiudicato.
10. Le attività del Collegio si concludono ordinariamente entro 90 giorni dall’avvio dei lavori. A cura del RUP viene redatto il calendario delle sedute che deve essere riportato nel verbale della prima seduta.
11. Il suddetto termine può essere incrementato, per le gare in continuità, in relazione alla complessità ed al livello di aggregazione della gara stessa, e nel caso in cui l’avvio dei lavori avvenga in tempo utile rispetto alla scadenza dei precedenti contratti, tenuto conto anche dei
tempi ipotizzati per l’aggiudicazione. Il Presidente del collegio può proporre al direttore dell’Area del dipartimento ABS la proroga del termine per sopravvenute esigenze istruttorie da documentare e motivare. La proroga viene disposta con provvedimento del direttore di Area e, qualora lo stesso sia anche Presidente di Collegio, previo parere del Direttore di Dipartimento. Tali provvedimenti sono comunicati alle Direzioni Aziendali.
12. Il Presidente cura il regolare svolgimento delle operazioni del Collegio, il rispetto dei tempi programmati. Il Presidente, sentiti il Direttore di Area e di Dipartimento, può proporre la sostituzione dei membri del Collegio che per due volte consecutive non partecipino ai lavori calendarizzati. Laddove funzionale al rispetto dei tempi calendarizzati, il Presidente può proporre la decadenza di tali soggetti. Sul punto decide il Direttore di Area e, qualora lo stesso sia anche Presidente del Collegio, previo parere del Direttore di Dipartimento e comunicazione al direttore generale di ESTAR.
13. Delle operazioni del Collegio viene redatto verbale a cura di un segretario verbalizzante.
14. Il Collegio cura la redazione del progetto finale.
15. Il Collegio, per la progettazione dei contratti relativi a servizi e forniture già in corso, acquisisce le relazioni dei DEC e/o dei RES contenenti, tra l’altro, la valutazione sulla efficacia, le criticità riscontrate nella gestione tecnico-contabile del contratto, il grado di soddisfacimento dell’utenza nonché delle proposte di miglioramento. Di tali passaggi istruttori il Collegio ne dà conto nei verbali di cui al comma 12 motivando le ragioni di non accoglimento delle proposte di miglioramento e superamento delle criticità riscontrate.
16. L’attività dei Collegi Tecnici si conforma, per gli aspetti di competenza, alle previsioni del codice di Comportamento del PTCP di ESTAR.
17. Per gli acquisti sotto soglia comunitaria con livello di priorità e complessità non elevata il Collegio Tecnico è sostituito da un Gruppo Tecnico in conformità al Regolamento Regionale;
18. Con apposita procedura interna ESTAR disciplina il funzionamento dell’elenco telematico regionale dei componenti i Collegi ed i Gruppi Tecnici.
19. Fino all’attivazione dell’Albo Regionale, la costituzione dei Collegi tecnici e degli OTV è effettuata in conformità all’apposita Procedura Aziendale.
Art. 10 – Seggio di Gara
1. Il Seggio di Gara è composto di norma dal Dirigente della UO competente, dal RUP e da un testimone, scelto tra i dipendenti ESTAR. Tali previsioni non si applicano nei casi di cui all’art. 1 comma 2 lett a) e nei casi di gare espletate nell’ambito dei Sistemi Dinamici di Acquisizione.
2. Il Seggio di gara:
a. convoca e gestisce le sedute pubbliche; procede ad effettuare il sorteggio dei membri della Commissione Giudicatrice.
b. procede ad effettuare il sorteggio del criterio per la verifica della anomalia dell’offerta, nel casi di gare con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
c. procede all’apertura e alla verifica della completezza e correttezza della
documentazione amministrativa presentata, rilevando l’eventuale esigenza di attivare il “soccorso istruttorio”;
d. procede alla verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio;
e. dichiara la graduatoria di gara;
f. supporta la Commissione Giudicatrice nella individuazione delle offerte anomale.
3. Il Seggio di Gara presta anche attività di supporto organizzativo alla Commissione Giudicatrice. A tale scopo:
a. supporta la Commissione Giudicatrice o l’Organismo Tecnico di Valutazione all’apertura e alla verifica formale della documentazione tecnica presentata.
b. procede all’apertura ed alla verifica della documentazione delle buste economiche in caso di gara con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, anche in termini di calcoli o eventuali discordanze;
c. calcola i punteggi complessivi di ciascuna offerta, nel caso di procedure con il criterio qualità/prezzo o costo/efficacia;
4. In nessun caso il Seggio di Gara effettua valutazioni sulle offerte.
Art. 11 - Commissione giudicatrice ed Organismo Tecnico di Valutazione
1. Nel caso di gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità, e negli altri casi in cui sia necessaria la costituzione di una Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, la valutazione delle offerte, su base tecnico-economica, è affidata ad una Commissione giudicatrice.
2. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC secondo le modalità, le tempistiche di cui all’art. 78 del codice e delle Linee Guida ANAC. Sino a quando l’albo nazionale non sarà operativo, le commissioni sono nominate mediante sorteggio tra i soggetti designati dalle amministrazioni aggiudicatrici, in conformità all’apposita Procedura Aziendale, o dall’Elenco Regionale di cui al Regolamento Regionale.
3. ESTAR, nel caso di procedure per l’affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per procedure che non presentano particolare complessità, può scegliere e nominare commissari interni, nel rispetto del principio di rotazione, anche
avvalendosi dell’Elenco di cui al comma precedente.
4. La nomina dei commissari da parte di ESTAR e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso provvedimento dirigenziale.
5. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
6. L’atto di nomina deve essere pubblicato tempestivamente e comunque prima dell’insediamento della Commissione, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” e deve contenere almeno: la composizione, i curricula, gli eventuali costi.
7. La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e di
ulteriori adempimenti, qualora siano precisati nei documenti di gara.
8. Non si considera operazione di valutazione la semplice attività di calcolo derivante da mera applicazione di formule matematiche.
9. La Commissione apre in seduta pubblica le offerte tecniche; in una o più sedute riservate esamina e valuta, mediante attribuzione di punteggi, sulla base dei criteri motivazionali contenuti nel progetto di gara, le offerte tecniche; in seduta pubblica dà lettura dei punteggi attribuiti e apre le offerte economiche, se previsto negli atti di gara.
10. La Commissione opera in composizione plenaria per la gestione delle operazioni di valutazione.
11. La Commissione può supportare, su richiesta del RUP, la valutazione della congruità delle offerte.
12. ESTAR nei documenti di gara fornisce idonee informazioni sulla composizione della Commissione, le modalità di scelta e di nomina, nonché sui compiti e le responsabilità.
13. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun altro incarico relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
14. Si applicano ai commissari le cause di astensione nonché le cause di incompatibilità di cui all’art. 77 del Codice.
15. Per tutte le procedure da aggiudicare al prezzo più basso, non è necessario nominare la Commissione giudicatrice. In tal caso, le attività di gestione delle sedute ed apertura delle offerte sono condotte dal RUP o da un Seggio di gara. Le attività di carattere tecnico, incluse le verifiche di idoneità/conformità tecnica dei prodotti/servizi, sono condotte da un Organismo Tecnico di Valutazione.
16. La nomina ed il funzionamento del OTV seguono, per quanto compatibili, i principi in materia di trasparenza e pubblicità di cui al presente regolamento.
17. Delle operazioni svolte dalla Commissione, dall’OTV, dal RUP e dal Seggio di Xxxx viene redatto apposito verbale. La Commissione e l’OTV pianificano la propria attività in modo da assicurare la necessaria continuità e concentrazione delle riunioni. A tal fine, nella prima riunione la Commissione definisce un coerente calendario dei lavori.
18. L’attività delle Commissioni si conforma, per gli aspetti di competenza, alle previsioni di cui al PTCP di ESTAR.
19. Con apposita procedura interna sono disciplinati gli aspetti di dettaglio per la nomina ed il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e dell’Organismo Tecnico di Valutazione. Detta procedura definisce altresì i tempi assegnati per il compimento dei lavori, anche in coerenza con quanto previsto dalla legge 120/20.
CAPO III – PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELLE GARE
Art. 12 - Programmazione dell'attività contrattuale
1. ESTAR adotta il Programma biennale degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo schemi, modalità e tempi disciplinati dal presente Regolamento e da Procedura aziendale interna validata dalla UOC Audit e Compliance.
2. La responsabilità della formulazione, dell’aggiornamento e del monitoraggio dell’attuazione del Programma Biennale dell’Attività Contrattuale di ESTAR è in capo al Direttore del
Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi, il quale si avvale dei Direttori di Area, dei Direttori delle Unità Operative Complesse, dei RUP, dei Direttori dei Dipartimenti Tecnologie Informatiche, Tecnologie Sanitarie, Farmaceutica e Logistica, oltre che dall’Area Supporto al Governo Strategico Beni Sanitari di Consumo di ESTAR e dei Referenti Territoriali di Area Vasta, sia per l’ottenimento dei dati utili a definire il Programma che per la sua attuazione e il suo continuo aggiornamento.
3. Al Programma Biennale dell’Attività Contrattuale di ESTAR è allegato il Programma regionale per la spesa aggregata del Soggetto Aggregatore Regione Toscana, secondo le disposizioni normative vigenti.
4. La programmazione biennale distingue le procedure finalizzate al mantenimento del parco dei contratti regionali in continuità (catalogo gare), quelle relative ad azioni specifiche e quelle per la gestione delle piattaforme di negoziazione. Prevede altresì un sistema di misurazione, preventiva e consuntiva, della complessità delle procedura.
5. Il Programma Biennale dell’Attività Contrattuale di ESTAR, che viene formalmente adottato con Deliberazione del Direttore Generale di ESTAR, è pubblicato sul sito web nella sezione “Amministrazione Trasparente” a far data dal 30 ottobre di ciascun anno.
6. Con cadenza semestrale, laddove ne ravvisi la necessità, ESTAR provvede all’aggiornamento dello stato di attuazione della programmazione
7. Tale processo viene implementato con il supporto degli Enti del Servizio Sanitario Regionale. La proposta di Programma viene inviata, anche mediante procedura telematica, alle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere che provvedono a confermare, integrare o modificare le previsioni in esso contenute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali ESTAR procede comunque alla relativa adozione. L’approvazione, anche con le eventuali modifiche, o il decorso del termine sopra citato, valgono altresì quale attestazione di copertura finanziaria, in coerenza con l’art. 121 della LRT 40/2005 e s.m.i..
8. Al termine dell’annualità, il Dipartimento redige una relazione finale sull’attuazione della programmazione, comprensiva degli interventi non programmati inseriti nel corso dell’annualità. I report periodici ed annuali sullo stato di attuazione sono oggetto di informativa nei confronti degli Enti del Servizio Sanitario regionale.
9. Con apposita Procedura Aziendale sono disciplinati l’iter per la formulazione della Programmazione Biennale, i contenuti, le tempistiche, la misurazione della complessità, le priorità ed i soggetti coinvolti
Art. 13 – Gestione delle richieste di fabbisogni non programmati
1. Le richieste di beni e servizi non programmati provenienti dalle Amministrazioni Aggiudicatrici o da Strutture di ESTAR nel corso dell’anno devono essere adeguatamente motivate in merito all’indifferibilità dell’intervento, con esplicita motivazione del mancato inserimento in programmazione.
2. Tali richieste costituiscono oggetto di aggiornamento della programmazione ai sensi del comma 5 del precedente articolo. Il Direttore del Dipartimento o il Direttore di Area comunica al Referente della Sezione Territoriale competente l’esito dell’inserimento in programmazione e l’ordine di priorità assegnato all’iniziativa. In motivati casi di estrema urgenza si può procedere al soddisfacimento delle richieste fuori programma anche prima del formale
aggiornamento della programmazione. Di tali motivazioni si dà atto nel provvedimento a contrattare.
3. In caso di avvio di indizione di procedure di gara non inserite nel programma annuale ai sensi dell’art. 6, le Aziende Sanitarie provvedono a rendere, contestualmente alla richiesta di attivazione, apposita attestazione di copertura finanziaria.
Art. 14 – Consultazioni Preliminari di mercato ed altre forme di consultazione
1. ESTAR utilizza le Consultazioni Preliminari di mercato, ai sensi dell’art. 66 del Codice, nella preparazione degli appalti anche per informare gli operatori economici delle iniziative programmate e dei requisiti relative a queste ultime.
2. Le consultazioni possono avvenire con o senza audizione degli O.E. interessati. Nel caso di audizioni queste possono avvenire:
a. In forma pubblica e collettiva delle imprese
b. In forma riservata delle imprese
3. In ogni caso ESTAR provvede alla formale indizione delle consultazioni mediante avviso pubblico. Le consultazioni sono condotte nel rispetto dei principi di imparzialità trasparenza e rispetto della parità di trattamento degli O.E..
4. Le operazioni di svolgimento delle consultazioni sono verbalizzate. La documentazione è conservata agli atti dal RUP.
5. Il provvedimento a contrattare dà atto dell’avvenuta consultazione, ne descrive le modalità di svolgimento ed indica, in motivazione, le misure adottate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione degli O.E. alla consultazione.
6. ESTAR promuove altresì forme diverse di consultazione del mercato, anche mediante la partecipazione ad eventi pubblici, ed anche senza riferimento a specifiche procedure d’appalto programmate, finalizzate a:
a. Implementazione di politiche di marketing di acquisto;
b. Confronto su strategie di approccio per singoli settori merceologici, nonché per la definizione delle politiche di innovazione.
7. ESTAR utilizza altre forme di consultazione del mercato, a fini esplorativi e di indagine, anche mediante avvisi di manifestazione di interesse in occasione dello svolgimento delle procedure negoziate di cui agli art. 25, comma 6 e art. 68, comma 3b del presente regolamento. Gli avvisi di cui al presente comma sono altresì utilizzati nelle procedure di affidamento nei casi di cui all’art. 63, comma 2 - lett. b) del Codice.
8. Con apposita procedura interna si disciplinano le modalità di dettaglio per lo svolgimento delle consultazioni e se ne approva la relativa modulistica.
Art. 15 - Progettazione delle gare
1. ESTAR redige, per le gare di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria, un apposito progetto di gara. Il progetto è redatto dai Collegi e dai Gruppi Tecnici di cui all’art.9.
2. Per gli appalti di servizi, il progetto deve contenere almeno:
a) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
b) il calcolo del quadro economico complessivo dell’Accordo o della convenzione,
evidenziando, laddove necessario, gli eventuali importi garantiti per la prima fornitura dei servizi, con indicazione separata dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso e dei costi della manodopera;
c) il prospetto economico degli oneri necessari per l'acquisizione dei servizi aggiuntivi o complementari o eventuali forniture (prestazioni accessorie);
d) il capitolato speciale tecnico e prestazionale, comprendente almeno: la descrizione delle prestazioni principali ed accessorie; le specifiche tecniche; l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa; le modalità, i luoghi ed il periodo di svolgimento delle prestazioni; le modalità di verifica delle prestazioni nonché gli elementi di controllo utili per l’attività dei DEC di cui all’art. 47; i livelli di servizio; le modalità di pagamento delle prestazioni; le penali; le ipotesi di cessazione anticipata degli effetti del contratto; il riferimento ad eventuali criteri ambientali minimi (CAM); il riferimento alle norme di qualità eventualmente esistenti; l'indicazione chiara e circostanziata (anche in termini procedurali) di tutte le circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità (variazioni), fermo restando il divieto di modifica sostanziale;
e) Il disciplinare di gara nella parte in cui stabilisce: condizioni di partecipazione di cui all’art. 83 del Codice (con riferimento al contesto di cui alla precedente lettera a); metodo di valutazione delle offerte; criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, in termini di elementi di valutazione quantitativi; elementi qualitativi e relativi criteri motivazionali; punteggi ed eventuali sub punteggi.
f) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (DUVRI o documenti sostitutivi);
3. Per i contratti di fornitura il progetto deve contenere almeno:
a) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserita la fornitura con riferimento ad eventuali atti di pianificazione e programmazione degli investimenti;
b) il calcolo del quadro economico complessivo/importo presunto dell’Accordo, dello SDA (e relativi contratti) o della Convenzione evidenziando, laddove necessario, gli importi garantiti per la prima acquisizione dei servizi, con indicazione separata dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso e dei costi della manodopera, in caso di fornitura con posa in opera/installazione o servizi di natura non intellettuale.
c) il prospetto economico degli oneri necessari per l'acquisizione dei servizi aggiuntivi o complementari o eventuali forniture accessorie;
d) il capitolato speciale tecnico e prestazionale, comprendente almeno: la descrizione delle prestazioni principali ed accessorie; le specifiche tecniche; l'indicazione dei requisiti minimi che i prodotti devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa; le modalità, i luoghi ed il periodo di svolgimento delle prestazioni; le modalità di verifica delle prestazioni; le modalità di pagamento delle prestazioni; le penali; le ipotesi di cessazione anticipata degli effetti del contratto; il riferimento ad eventuali criteri ambientali minimi (CAM); il riferimento alle norme di qualità eventualmente esistenti; l'indicazione chiara e circostanziata (anche in termini procedurali) di tutte le circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità (variazioni, incluso l’aggiornamento tecnologico), fermo restando il
divieto di modifica sostanziale;
e) il disciplinare di gara nella parte in cui stabilisce: condizioni di partecipazione di cui all’art. 83 del Codice (con riferimento al contesto di cui alla precedente lettera a); metodo di valutazione delle offerte; criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara in termini di elementi di valutazione quantitativi; elementi qualitativi e relativi criteri motivazionali; punteggi ed eventuali sub punteggi.
4. Il Progetto è sottoscritto da tutti i componenti del Collegio che abbiano partecipato validamente ai lavori.
5. Per le gare di importo inferiore alla soglia comunitaria il progetto è sostituito dal capitolato tecnico prestazionale contenente, oltre agli elementi di cui ai commi 2 lett. e) e 3 lett. d), anche il quadro economico complessivo.
Art. 16 - Quadro economico ed importi di gara
1. ESTAR indica in maniera puntuale, all’interno del Progetto e degli atti di gara, il Quadro economico.
2. Il Quadro economico è costruito tenendo in considerazione il valore presunto degli acquisti nonché ogni opzione contrattuale. Gli Accordi Quadro e le Convenzioni indicano se vi è incluso il c.d. “quinto d’obbligo”.
3. Il valore presunto degli acquisti ed il quadro economico sono costruiti secondo i principi di veridicità, affidabilità, correttezza ed in coerenza con i fabbisogni o le previsioni di consumo eventualmente esplicitate dalle aziende.
4. Nell’impiego degli strumenti di acquisto che costituiscono obbligazione giuridica (contratto di appalto), ESTAR può richiedere alle Amministrazioni aggiudicatrici dichiarazione sulla presenza di idonea copertura finanziaria.
5. Nell’impiego di strumenti aggregativi di acquisto e di negoziazione (Accordi Quadro/SDA/convenzioni) per le acquisizioni consolidate per le quali è possibile tracciare trend di consumo, ed in particolare nei casi di cui all’art. 1, comma 2 - lett. a) (centrale di acquisto), ESTAR può ricorrere a tecniche previsionali basate sullo studio dei comportamenti di consumo delle Aziende. Tali percorsi devono essere validati dai dipartimenti competenti per materia (Logistica, Tecnologie Informatiche e Tecnologie Sanitarie TIS).
6. Nelle procedure di selezione il Valore presunto degli Acquisti può costituire valore a base d’asta su cui applicare le formule per l’attribuzione del punteggio economico e parametrare i valori di gara.
CAPO IV – SCELTA, AVVIO E SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
(Norma così modificata ex art.2, commi 2,3,4 L. 120/2020)
Art. 17 - Provvedimento di autorizzazione a contrattare
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto dei tempi e degli ordini di priorità indicati negli atti di programmazione di cui all’art.12.
2. La procedura di scelta del contraente deve essere sempre preceduta dall’adozione di un provvedimento a contrattare adottato dal Direttore del Dipartimento ABS per le acquisizioni formalmente inserite nel programma di cui all’art. 12 (Determinazione a contrattare) e dal
Direttore Generale negli altri casi (Deliberazione a contrattare).
3. Per le acquisizioni sotto soglia si applica quanto previsto dagli artt. da 32 a 39.
4. La UOC Audit e Compliance, con apposita procedura aziendale, adotta schemi di atto in cui vengono individuati gli elementi essenziali del provvedimento e le componenti motivazionali minime.
Art. 18 - Adesioni Convenzioni CONSIP
1. Salvo quanto previsto all’art. 12 - comma 3, in materia di Programmazione Integrata dell’attività Contrattuale nell’ambito del Tavolo dei Soggetti Aggregatori, ESTAR ha facoltà di aderire alle convenzioni quadro ed a tutti gli altri strumenti messi a disposizione da CONSIP o da eventuali altri Soggetti Aggregatori.
2. Le Aziende Sanitarie aderiscono direttamente alle Convenzioni CONSIP, previo nulla osta di ESTAR volto ad accertare il rispetto dei livelli di aggregazione pianificati.
3. Nell’espletamento delle procedure di gara, ESTAR tiene conto dei parametri di prezzo-qualità degli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP. I Collegi Tecnici valutano, nella fase istruttoria di gara, la possibilità e la convenienza di aderire agli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP. Di tale attività e delle conseguenti determinazioni è dato atto nei verbali dei lavori dei Collegi Tecnici.
4. ESTAR si relaziona con CONSIP in veste di Centrale Regionale d’acquisto, costituita ai sensi dell’art. 1 - comma 455 - della Legge n. 296/1996 e partecipa alle iniziative a tale scopo attivate a livello regionale, nazionale e internazionale.
Art. 19 – Scelta delle procedure. Modalità di espletamento delle procedure di
affidamento
1. ESTAR utilizza tutte le procedure di cui al D. Lgs.50/16, in conformità alle previsione della legge 120/20. La procedura aperta e ristretta costituiscono modalità ordinarie di selezione dei contraenti. ESTAR favorisce l’utilizzo dei Partenariati per l’innovazione come strumento di co- progettazione per l’introduzione dell’innovazione tecnologica.
2. ESTAR utilizza l’istituto della Concessione di servizi esclusivamente nelle ipotesi in cui il rischio operativo sia effettivamente trasferito in capo agli operatori economici. In nessun caso il modulo concessorio è utilizzato allo scopo di eludere il rispetto del principio di massima concorrenza.
3. ESTAR espleta le procedure di gara in modalità telematica, utilizzando tecniche e strumenti per gli a ppalti elettronici ed aggregati di cui agli artt. 54 e ss. del codice. ESTAR utilizza il sistema informatico messo a disposizione dalla Regione Toscana (START) nonché altre piattaforme ritenute idonee.
4. Nelle procedure aperte, ristrette, competitive con negoziazione o negoziate precedute da avviso di indizione gara, l’utilizzo dell’asta elettronica deve essere previsto espressamente e disciplinato negli atti di gara.
5. Per le suddette procedure ordinarie si possono applicare le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui all’ art. 60, comma 3, art. 61, comma 6, art. 62 comma 5, art. 74, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del
provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.
6. La Procedura negoziata senza bando ex. art.63, può essere utilizzata in misura strettamente necessaria, qualora per ragioni di estrema urgenza derivanti dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, operando ai sensi dell’art .2 comma 3 della legge 120/20. Il ricorso a detta procedura avviene in conformità ad apposite linee di indirizzo emanate a livello aziendale.
7. Gli atti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 33/2013. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto Decreto, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all’art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016.
8. L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della Legge n. 120/2020, e fatto salvo quanto previsto in fase di approvazione della Programmazione Biennale dell’Attività Contrattuale, o di indizione della gara non programmata in merito alla effettiva e motivata complessità delle gare aggregate per le quali il rispetto del termine suddetto possa pregiudicare la partecipazione dei concorrenti o l’acquisizione di offerte qualitativamente adeguate, od ai contratti in continuità per i quali le procedure di gara sono attivate con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei contratti precedenti.
9. Il Dirigente ed il RUP curano, per quanto di loro competenza, che la stipula e l’avvio del servizio avvengano entro i termini previsti dalla legge, effettuando o proponendo le azioni necessarie, anche nei confronti dell’operatore economico inadempiente. In tale ultimo caso il RUP propone l’esclusione del medesimo operatore dalla procedura.
Art. 20– Atti di gara. Capitolati Speciali, Capitolati Generali e Bandi Tipo
1. ESTAR approva, generalmente contestualmente con il provvedimento di cui all’art. 17, gli atti della procedura di gara di norma distinguibili in: Bando/Lettera di invito, Disciplinare di gara, Capitolato di Gara.
2. Il Bando, generalmente corredato da un Disciplinare di gara, e la Lettera di invito contengono le indicazioni procedurali per la ammissione delle offerte e per lo svolgimento delle operazioni di gara, sino alla stipula del contratto.
3. Nel Disciplinare di gara e nella Lettera di invito sono indicate espressamente le cause di esclusione.
4. In coerenza con quanto previsto all’art. 134 della L.R.T. n. 40/2005, ESTAR approva Capitolati Normativi Generali distinti per tipologia di contratto (es. Appalto, Accordi Quadro, Convenzioni, ecc.) e per categorie merceologiche. Tali capitolati, approvati con procedura interna dal Direttore Generale, costituiscono sempre parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. Ogni deroga alle previsioni in essi contenute deve essere adeguatamente motivata nell’ambito dei provvedimenti di autorizzazione a contrarre.
5. Il Capitolato Normativo unitamente a quello Tecnico-Prestazionale, che invece contiene le previsioni di natura contrattuale e tecnica per la specifica procedura, costituiscono il
Capitolato di gara. Il Capitolato contiene tutti gli elementi utili per lo svolgimento delle azioni di controllo da parte dei DEC (artt. 46 e 47).
6. ESTAR si conforma alle previsioni dei Bandi Tipo approvati dall’ANAC ai sensi dell’art.71 del D. Lgs. n. 50/2016. Con Circolare del Direttore Amministrativo di ESTAR sono individuate, per ciascun settore/categoria merceologica, le deroghe motivate a tali modelli. Tali circolari sono pubblicate sul sito internet di ESTAR, con le stesse forme di pubblicità del presente Regolamento. Nei provvedimenti di autorizzazione a contrarre, devono essere espressamente richiamate tali circolari e motivate le deroghe ai bandi tipo ANAC.
Art. 21- Requisiti dei candidati, degli offerenti e dei fornitori
1. Gli offerenti, i candidati e di fornitori non devono trovarsi in nessuna delle condizioni che possano determinare motivo di esclusione dalle procedura di gara, ai sensi dell’art. 80 del Codice.
2. ESTAR definisce ordinariamente condizioni di partecipazione proporzionate al mercato di riferimento di ciascuna procedura, al livello di aggregazione perseguito, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e tutela della concorrenza.
3. Le condizioni di partecipazione richieste sono espresse, salvo eccezioni motivate, come livelli minimi di capacità nel bando di gara o nella lettera di invito, in cui sono anche indicati gli idonei mezzi di prova e le modalità di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative e delle competenze tecniche e professionali.
4. Al fine di tutelare la concorrenza reale ed il principio di segretezza delle offerte economiche, ESTAR esclude dalla gara i concorrenti per i quali accerta l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi che arrechino pregiudizio alla concorrenza, o la sussistenza di altre cause ostative previste dall’ordinamento.
Art. 22 – Metodi, elementi e criteri di valutazione
1. Le forniture e i servizi oggetto degli appalti sono aggiudicati in base al metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base:
a. del miglior rapporto qualità/prezzo;
b. dell’elemento prezzo o dell’elemento costo;
c. seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del “ciclo di vita”.
2. Solo per particolari appalti di fornitura e servizi, individuati dal Codice, può essere utilizzato, il criterio del prezzo più basso. ESTAR ne deve dare adeguata motivazione negli atti di gara esplicitando le ragioni del mancato ricorso ad uno dei metodi di cui al punto 1.
3. Gli elementi di aggiudicazione devono:
a. essere pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto;
b. essere oggettivi e quantificabili e non attribuire alla Commissione una discrezionalità assoluta;
c. consentire una concorrenza effettiva e la verificabilità delle informazioni fornite;
d. valorizzare, laddove possibile, aspetti ambientali o sociali, sempre se connessi all’oggetto dell’appalto.
4. Agli scopi di cui al punto 3 lett a), del presente articolo , nel bando/disciplinare di gara o nella
lettera di invito, ciascun elemento di valutazione contiene il riferimento agli articoli del capitolato che disciplinano la prestazione cui si riferiscono.
5. Agli scopi di cui al punto 3 lett. b) del presente articolo, il provvedimento a contrattare motiva, anche in maniera cumulativa, il ricorso a criteri che abbiano carattere qualitativo discrezionale non misurabile. In tali casi gli elementi di valutazione sono sempre abbinati a specifici criteri motivazionali che esplicitino gli elementi dell’offerta di cui la Commissione giudicatrice tiene di conto per preferire o penalizzare una offerta nella attribuzione dei punteggi e nell’esplicitazione dei propri giudizi. In tali casi la Commissione motiva il giudizio.
6. Agli scopi di cui al punto 3 lett. c)del presente articolo, gli atti di gara richiedono sempre di evidenziare, nelle offerte tecniche, i mezzi di prova ove possibile per la verifica della qualità offerta.
7. Il provvedimento a contrattare riporta la motivazione della scelta dei criteri di valutazione evidenziando quanto richiesto ai punti 3, 4, 5 e 6.
8. Ove necessario, per ciascun criterio di valutazione prescelto, è possibile prevedere sub-criteri, sub-pesi e sub-punteggi.
9. ESTAR può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Art. 23 - Termini e modalità di presentazione delle richieste di invito e delle offerte
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, ESTAR tiene conto della complessità della prestazione oggetto dell’appalto, del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte e della tipologia di procedura di gara utilizzata, applicando quando possibile i termini ridotti coerenti con l’obiettivo di contenere i tempi della procedura.
2. La proroga dei termini per la presentazione delle offerte, può avvenire solo in casi eccezionali e motivati dall’esigenza di garantire l’efficacia del procedimento.
Art. 24 – Operazioni di gara e gestione delle sedute pubbliche.
1. Le operazioni di gara devono svolgersi con continuità e concentrazione, essere il più possibile ravvicinate, senza soluzione di continuità, e svolgersi entro limiti temporali stringenti.
2. Il giorno, la sede e l’ora dello svolgimento delle sedute pubbliche sono resi noti con congruo anticipo ed adeguati mezzi di pubblicità. Nelle gare telematiche l’utilizzo delle comunicazioni su piattaforma è considerato adeguato mezzo di pubblicità.
3. Alle sedute possono partecipare i soggetti interessati anche a mezzo procuratore speciale.
4. Qualora le attività non si concludano nella stessa seduta, la seduta deve essere sospesa e individuata nuova data per la continuazione e la conclusione dei lavori. La data e l’orario deve essere portata a conoscenza durante la stessa seduta qualora venga individuata già una nuova data. Qualora la data non venga individuata nel corso della seduta è necessario darne comunicazione a tutti i concorrenti, attraverso il portale START.
5. L’eventuale differimento o rinvio delle sedute pubbliche già programmate devono essere portate a conoscenza di tutti i concorrenti, indicando giorno, ora e luogo della differita seduta, al fine di garantire ai concorrenti l’effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle
operazioni di gara.
6. La sedute di gara devono rispettare il principio di continuità, ossia di concentrazione delle attività in un'unica seduta, senza appunto soluzione di continuità. Nel caso in cui le operazioni di gara richiedano più incontri devono essere il più possibile ravvicinate e immediatamente successive, entro limiti temporali ristretti, per ragioni di celerità della procedura.
7. Nelle sedute riservate di valutazione tecnico-discrezionale o di verifica di conformità: la concentrazione delle sedute deve scongiurare influenze esterne ed assicurare la assoluta indipendenza di giudizio dell’organo incaricato della valutazione.
8. Le sedute pubbliche per l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l’esame del relativo contenuto sono gestite dal Seggio di Gara.
9. Le sedute per l’apertura delle offerte tecniche ed economiche sono gestite dalla Commissione, anche in composizione non plenaria con il supporto del Seggio di Gara.
10. Il procedimento per il soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice è gestito dal Seggio di Gara, che provvede all’individuazione delle carenze documentali, alla formulazione delle richieste di integrazione ed alla relativa verifica.
11. In fase di ammissione delle offerte, il RUP, anche sulla base delle risultanze del Soccorso istruttorio, propone dal Dirigente della UO competente l’ammissione o la esclusione dei candidati o degli offerenti; il relativo provvedimento viene pubblicato entro due giorni sul profilo committente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di ESTAR.
12. Con apposita Procedura Aziendale interna sono disciplinati gli aspetti di dettaglio sulla disciplina delle sedute pubbliche, i termini di rinvio e sospensione.
13. In relazione alla disponibilità di adeguati sistemi tecnologici per la condivisione a distanza di documenti e per la gestione di riunioni, nonché all’utilizzo della piattaforma Start che garantisce, oltre alla semplificazione dell’azione amministrativa, anche trasparenza, parità di trattamento ed integrità dei documenti, e per la quale pertanto non sussiste rischio di manomissione degli atti,gli atti di gara possono prevedere che l’apertura e la successiva verifica di regolarità e completezza della documentazione presentata dagli OE partecipanti/invitati venga effettuata dal Seggio di gara in seduta riservata.
In tal caso gli esiti delle operazioni svolte sono resi disponibili tramite le apposite funzionalità della piattaforma, così come il verbale delle operazioni svolte.
14. I lavori della Commissione di Aggiudicazione possono avvenire anche a distanza, mediante utilizzo di idonee tecnologie per la gestione delle riunioni da remoto. I relativi documenti possono essere sottoscritti mediante sistemi di firma elettronica remota o similari, che garantiscano data certa delle operazioni effettuate.
Art. 25 – Contratti “esclusi” dal Codice
1. Per l’aggiudicazione di contratti aventi ad oggetto contratti esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del Codice si osservano le norme di cui al presente articolo, laddove non siano emanate discipline specifiche di settore che prescrivano forme procedimentali più rigorose per il loro affidamento.
2. L’aggiudicazione dei contratti esclusi avviene in generale nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità. ESTAR procede, di regola mediante l’esperimento di una procedura aperta ad
evidenza pubblica, mediante la pubblicazione di un bando di gara.
3. Nel caso si proceda invitando le ditte partecipanti, è preferibile inviare la lettera d’invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto.
4. In relazione ad una valutazione delle circostanze specifiche dell’appalto, quali l’oggetto del contratto, il suo importo stimato, le particolari caratteristiche del settore, le specificità del servizio interessato, ecc. si potrà procedere anche mediante affidamento diretto o invitando un numero di ditte inferiori a quelle indicate al comma precedente.
5. Salvo diversa determinazione per quanto riguarda le norme procedurali si applicano, in via residuale e per quanto compatibili, quelle per gli acquisti sotto soglia di cui al CAPO V.
6. I termini stabiliti per presentare una manifestazione di interesse o un’offerta devono essere di regola non inferiori a 15 giorni per le procedure sotto soglia, e 30 giorni per le procedure sopra soglia e, comunque, sufficienti per consentire alle imprese di procedere ad una valutazione pertinente e di elaborare la loro offerta.
Art. 26 - Individuazione e verifica delle offerte anomale. Valutazione di congruità
1. Per i criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, si fa rinvio all'art. 97 del D. Lgs 50/2016, tutelando il principio del contraddittorio con la ditta aggiudicataria la cui offerta risulta anomala .
2. Negli atti di gara sono indicate le procedure, i tempi e i soggetti competenti per la individuazione e la valutazione dell’anomalia delle offerte.
3. ESTAR può procedere in ogni momento alla verifica della congruità economica di una offerta nel suo complesso, anche a prescindere dal ricorso delle condizioni di anomalia.
Art. 27 - Esiti delle procedure. Proposta di aggiudicazione
1. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta.
2. L'offerta del contraente prescelto è irrevocabile per il periodo indicato dalla lettera di invito/Disciplinare, entro il quale ESTAR può decidere di accettarla, e comunque per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.
3. La Commissione trasmette i verbali al RUP. Il RUP elabora la proposta di aggiudicazione.
4. Il RUP, in presenza di errori o incongruenze della documentazione trasmessa dalla commissione, ne richiede alla stessa la revisione.
5. Il direttore dell’U.O. competente del Dipartimento ABS approva la proposta di aggiudicazione.
6. L’approvazione della proposta costituisce analisi discrezionale e complessiva circa la legittimità della procedura seguita, dell’operato della stazione appaltante e della Commissione giudicatrice.
Art. 28 – Aggiudicazione
1. Il Coordinatore della competente Area del Dipartimento ABS, su proposta del Direttore della UOC competente, procede all’aggiudicazione definitiva adottando propria Determinazione.
2. Nel provvedimento di aggiudicazione si dà atto: delle operazioni svolte dagli organismi di gara e della relativa legittimità e del rispetto delle procedure interne nonché delle risultanze economico gestionali dell’affidamento. Salvo ragioni motivate di riservatezza, il provvedimento
reca in allegato, i verbali delle operazioni di gara.
3. L’ aggiudicazione diviene efficace una volta terminati i controlli di cui al successivo articolo 29.
4. Salve le norme in materia di trasparenza degli atti di gara, il responsabile del procedimento rende noti gli esiti delle procedure ai concorrenti, mediante apposita comunicazione scritta e secondo le prescrizioni di legge, entro cinque giorni dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
5. La UOC Audit e Compliance, con apposita procedura aziendale, adotta schemi di atto in cui vengono individuati gli elementi essenziali del provvedimento e le componenti motivazionali minime.
Art. 29 – Verbalizzazione delle operazioni di gara
1. Le sedute, pubbliche e riservate, e tutte le altre operazioni di gara sono documentate in appositi verbali.
2. La verbalizzazione ha la funzione di certificazione dell’attività amministrativa.
3. A tale scopo i verbali devono sempre rappresentare in maniera veritiera i fatti che intendono riportare e descrivere con esattezza l’individuazione dei soggetti presenti.
4. La descrizione delle attività verbalizzate deve essere completa, sia pure sintetica in modo da non pregiudicarne una immediata ricostruzione, proporzionata e adeguata rispetto al tipo di attività esercitata. I verbali devono essere sempre redatti in modo da consentire, ex post, la più ampia possibilità di controllo e di sindacato amministrativo e giurisdizionale.
5. I principali verbali delle procedure disciplinate dal presente regolamento sono i seguenti:
- Verbale di apertura documentazione amministrativa
- Verbale di verifica del procedimento di soccorso istruttorio o integrazioni richieste
- Verbale di apertura documentazione tecnica
- Verbale di valutazione qualità della Commissione Giudicatrice
- Relazione di verifica tecnica di conformità
- Verbale di apertura offerta economica
- Verbale di verifica anomalia dell’offerta.
6. Con apposita Procedura Aziendale interna sono disciplinati gli aspetti di dettaglio sulle tecniche di verbalizzazione e sui contenuti essenziali delle varie tipologie di verbale.
Art. 30 - Accesso agli atti ed Accesso civico ordinario e generalizzato. Competenze
e limiti
1. Il diritto di accesso agli atti, dati e documenti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dall’art. 5 del X.X.xx. n. 33/2013 (accesso civico), dai regolamenti e dalle linee guida attuative nazionali nonché dal PTPC (Allegato: Misure in materia di trasparenza) e dal Regolamento sull’Accesso agli atti di ESTAR.
2. Il procedimento di accesso è gestito dal RUP e si conclude con atto espresso del Dirigente dell’UO competente allo svolgimento della procedura di gara i cui atti sono oggetto di accesso.
3. Ai fini della applicazione dell’art. 53 del codice il diritto di accesso è differito:
a. nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato
offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b. nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse dopo la comunicazione ufficiale, da parte della stazione appaltante, dei nominativi dei candidati da invitare;
c. in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;
d. in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione.
4. Gli atti per i quali è differito il diritto di accesso, fino ai termini previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti. In caso di inosservanza, si applica l’art. 326 c.p..
5. Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
a. alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
b. a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
c. ai pareri legali acquisiti, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
d. alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
e. alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del Sistema Informatico per le Aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale
6. In relazione alle ipotesi di esclusione del diritto di accesso di cui alle lettere a) e b) del comma 5 del presente articolo, è consentito l’accesso al concorrente che effettui formale accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.
7. Nel caso di richieste di accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, aventi ad oggetto i documenti o dati oggetto delle procedure di gara, si applicano i limiti di cui all’art. 5bis del medesimo decreto.
Art. 31 – Controlli sulle procedure di gara e sistema di compliance interna
1. La UOC Audit e Compliance effettua controlli preventivi su ogni atto di indizione ed aggiudicazione di cui al presente capo.
2. Tali controlli sono finalizzati a verificare il rispetto della normativa e delle procedure aziendali vigenti nonché il non superamento del livello di Rischio Aziendale Accettabile definito dal Sistema di Controllo Interno di ESTAR con apposite procedure.
3. L’esito di tali controlli è formalizzato in appositi report che, in caso di valutazione negativa,
contengono altresì le ragioni del mancato superamento e le indicazioni di miglioramento.
4. L’esito negativo di tali controlli comporta il ritiro delle proposte di indizione o aggiudicazione. In caso di riedizione degli atti il RUP ed il Dirigente Proponente hanno cura di seguire le raccomandazioni indicate nel report di controllo.
CAPO V - PROCEDURE DI GARA SOTTO SOGLIA (Norma così modificata ex art. 1 comma 1 della L.120/2020
Art. 33 - Normativa di riferimento, principi e limiti.
1. Alle procedure di acquisto di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art.35 del Codice, si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento, dal Codice, e in particolare dagli artt. 36 e 37, comma 1, dalle leggi e regolamenti speciali e dalle Linee Guida ANAC, nonché dalla legge 120/2020.
2. E’ vietato l’artificioso frazionamento delle procedure di acquisto allo scopo di sottrarle alla disciplina ordinaria.
3. Nello svolgimento delle procedure sotto soglia Estar garantisce il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Nelle procedure sotto soglia si tiene conto del criterio della rotazione degli inviti e degli affidamenti, come declinato dalla normativa vigente e dalle Linee Guida ANAC.
4. Per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ESTAR si avvale del METAS ed in caso di indisponibilità può avvalersi:
a) del mercato elettronico della Consip S.p.A. (MEPA) come indicato all’art. 3, comma 1, lett. bbbb) del Codice dei contratti: «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica, tramite Ordine diretto XXX, Richiesta di offerta RDO, e Trattativa Diretta;
b) del sistema telematico START messo a disposizione dalla Regione Toscana o di altre piattaforme informatiche, salvo la incompatibilità delle procedure imposte da tali piattaforme con l’efficacia della fornitura di particolari categorie merceologiche (es. Farmaci, Diagnostici e altri Dispositivi Medici) e ragioni di urgenza.
Art. 34 – Disposizioni organizzative
1. Le procedure di affidamento dei contratti sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 1 del Codice, sono condotte dall’Unità Operativa competente per materia, anche esterna al Dipartimento ABS, secondo il Regolamento di organizzazione di ESTAR.
2. L' individuazione e la nomina del RUP segue le disposizioni di cui all’art.7.
3. L'individuazione del RES e del DEC avviene ai sensi degli articoli 46 e ss.. Per gli affidamenti di importo inferiore a 75.000 euro il RES può essere nominato dal Direttore di UOC individuato dal direttore del dipartimento (ABS, TS, ICT, Logistica) competenti per materia.
4. Per gli affidamenti di importo inferiore ai 75.000 euro, il RUP viene nominato nel primo atto disponibile della procedura.
Art. 35 – Programmazione ed indizione delle procedure di acquisto sotto soglia
1. ESTAR inserisce le acquisizioni di importo uguale o superiore ai 75.000 euro nel programma di cui all’art. 12 e nei relativi aggiornamenti.
2. ESTAR provvede all’avvio delle procedure sotto soglia, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della Legge
n. 120/2020 di conversione del DL 76/2020, mediante il provvedimento a contrattare.
3. Il provvedimento a contrattare, nei casi di cui ai precedenti commi, contiene almeno:
• oggetto dell’affidamento, fornitore, durata, decorrenza-scadenza, importo di aggiudicazione (con IVA e senza IVA), elenco dei prodotti oggetto di aggiudicazione, XX.XX. incluse nella prima fornitura;
• le ragioni della scelta del fornitore;
• i soggetti invitati;
• le eventuali ragioni del mancato rispetto del criterio della rotazione degli affidamenti o degli inviti;
• il possesso dei requisiti di carattere generale da parte dell’aggiudicatario.
4. Per gli affidamenti diretti di cui alla lettera a) fino a 39.999 euro del presente articolo il provvedimento a contrattare:
a. può assumere anche la forma di Verbale/Relazione del responsabile del procedimento. In tal caso il provvedimento di rendicontazione di cui all’art. 39 contiene esplicito riferimento a tali atti;
b. può fare riferimento a più acquisizioni ed essere adottata con cadenza periodica mensile ed essere contenuto nella determina di rendicontazione di cui all’art.39.
5. Per gli affidamenti diretti di cui alla lettera a) di importo compreso tra 40.000 e 74.999 euro, il provvedimento a contrattare assume la forma provvedimento dirigenziale, contenente gli elementi di cui comma precedente.
6. Nei casi diversi dalla fornitura di prodotti a MAV il provvedimento a contrattare indica altresì:
a. La presenza di proroghe o gare in corso/programmate per categorie merceologiche identiche o affini;
b. l’indicazione di altri eventuali affidamenti in capo all’affidatario in corso o effettuate nei tre mesi precedenti.
7. Per le procedure negoziate di importo pari o superiore a € 75.000 l’avvio avviene con provvedimento di indizione.
6. La pubblicazione del provvedimento di rendicontazione di cui all’art. 39 sul profilo del committente, con i riferimenti contenuti al comma 3, costituisce pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del Codice.
Art. 36 - Iter procedurale ed indagini di mercato
1. Le procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria in oggetto possono essere affidate mediante:
- affidamento diretto per inferiore a € 75.000,00
- procedura negoziata preceduta da avviso di informazione previa consultazione di almeno 5 operatori, ove presenti sul mercato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, per importi pari o superiori ad € 75.000,00 e fino alla soglia comunitaria.
2. Per la procedura negoziata si può ricorrere all’aggiudicazione mediante:
- criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- criterio del prezzo più basso: in tal caso le Stazioni Appaltanti devono procedere all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
3. Per le procedure sopra descritte non è prevista la cauzione provvisoria, salvo motivate esigenze; in tale ultimo caso, l'importo della cauzione, calcolata sul prezzo base, è dell’1%, fatte salve le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice
4. L’attività contrattuale finalizzata all’acquisizione di forniture di beni e servizi nei limiti ciascuna di € 5.000,00 (IVA esclusa) è svolta dalla UO competente per tipologia di acquisto anche esterna al Dipartimento ABS ed è consentita con affidamento diretto, anche senza confronto concorrenziale, ma nel rispetto del principio di rotazione. Il contratto si perfeziona a mezzo sottoscrizione e trasmissione del buono d’ordine alla ditta effettuata dal RES - Responsabile dell’esecuzione del contratto, che ha predisposto l’istruttoria per tale acquisto e che acquisisce il relativo CIG.
5. L’acquisizione di beni e servizi di importo compreso tra € 5.001,00 e € 74.999 (IVA esclusa) è effettuata con affidamento diretto eventualmente preceduto da indagine di mercato con richiesta di preventivi, secondo le indicazioni e le motivazioni fornite nella richiesta di acquisto e le attività istruttorie condotte dal RUP. Il contratto si perfeziona a mezzo sottoscrizione e scambio di lettere secondo l’uso commerciale tra le parti, e trasmissione del buono d’ordine alla ditta effettuata dal RES il quale acquisisce il relativo CIG, secondo le procedure interne adottate.
6. L’acquisizione di beni e servizi di importo compreso tra € 75.000,00 e le soglie di cui all’art. 35 del codice, è effettuata tramite procedura negoziata, previo provvedimento di indizione e pubblicazione di avviso e consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagine di mercato semplificata, in conformità agli indirizzi di cui al regolamento ed alle linee guida di cui all’art. 36, comma 6 del Codice.
7. Nei casi di cui al comma 6 il criterio di affidamento deve essere quello dell’OEPV oppure prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale (se superiori o uguale a 5) fatto salvo art.95 comma 3. Le offerte economiche devono essere aperte soltanto a seguito dell’ammissione alla gara delle ditte concorrenti e delle valutazioni d’idoneità o di natura qualitativa inerenti la fornitura o il servizio oggetto della gara. L’iter procedurale viene descritto e formalizzato in specifici verbali. Il contratto si perfeziona nei modi di cui all’art. 32 del codice.
Art. 37 - Modalità di individuazione del contraente
1. Nei casi di affidamento diretto (importi inferiori a 75.000 euro ), nei casi in cui RUP ritenga opportuno richiedere più preventivi, la richiesta di preventivo deve riportare i seguenti contenuti:
a. oggetto della prestazione, caratteristiche tecniche e importo di spesa previsto;
b. la specifica indicazione che si tratta di un sondaggio di mercato nell’ambito di un affidamento diretto
c. modalità e termine di presentazione del preventivo;
d. indicazione di elementi preferenziali della scelta tra più preventivi;
e. modalità e termini di pagamento;
f. se previsto, indicazione delle misure e dei costi della sicurezza, non soggetti a ribasso e dei costi della manodopera.
Il termine di ricezione dei preventivi deve essere congruo e non inferiore a sette giorni di calendario, decorrenti dalla data di invio delle richieste, fatti salvi i casi di urgenza.
2. L’esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal responsabile del procedimento, individuato nell’ambito delle competenti strutture organizzative. Il RUP può avvalersi di un
O.T.V. (monocratico o collegiale) nominato ai sensi dell’art.11.
3. Il responsabile del procedimento si avvale delle professionalità tecniche di ESTAR e delle aziende, per richiedere pareri, valutazioni, informazioni e chiarimenti, se ritenuto opportuno o necessario, per la definizione della procedura di affidamento e della relativa congruità tecnico economica.
4. I cataloghi ed i listini presenti sul MEPA possono comunque essere tenuti presenti ai fini di verifica della congruità e convenienza dei prezzi.
Art. 38 - Garanzie
1. Per le procedure di affidamento dei contratti di importo superiore o uguale ad Euro 75.000,00 (I.V.A. esclusa), sono previste garanzie sul buon affidamento dell’offerta e sulla corretta esecuzione del contratto, da costituirsi secondo le modalità prescritte dal Codice.
2. Per le procedure di affidamento di contratti di importo inferiore ad Euro 75.000,00 (I.V.A. esclusa), gli atti di gara devono prevedere la possibilità di recuperare gli importi delle eventuali penali in conto fatture di merce regolarmente consegnata e non ancora pagata.
3. Per le procedure di affidamento di cui art. 36 D.lgs. 50/2016 e s.m.i ai sensi della legge 120/2020 si può prescindere dal richiesta della garanzia provvisoria salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.
4. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato.
Art. 39 - Rendicontazione acquisizioni
1. Gli affidamenti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 (IVA esclusa) sono rendicontati ed approvati con apposito provvedimento, adottato con cadenza mensile dai Responsabili di
ciascuna Area di competenza dei dipartimenti ESTAR, secondo quanto fissato da apposite procedure aziendali
2. Tali provvedimenti riportano i dati e le motivazioni di cui all’art. 35,punto 3.
3. Tali provvedimenti riportano in allegato i prospetti analitici dei beni e dei servizi acquisiti tempo per tempo e di relativi corrispettivi, aggiudicatari e destinatari.
4. Gli affidamenti diretti di importo tra 40.000 e inferiori a 75.000,00 euro sono effettuati mediante provvedimento dirigenziale specifico che svolge anche la funzione di atto a contrattare e che riporta gli elementi di cui all’art. 35 comma 5 del presente Regolamento.
5. L’obbligo di legge inerente la pubblicazione sul profilo di committente (ovvero sul sito xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx) dell’esito degli affidamenti tramite procedura di affidamento diretto viene assolto dal RUP mediante la pubblicazione periodica dei provvedimenti di rendicontazione delle spese in economia o del singolo provvedimento di affidamento.
Art. 40 – Procedure interne e principio di rotazione
Con apposita procedura interna vengono disciplinate nel dettaglio le competenze organizzative e le fasi procedurali per la conduzione delle indagini di mercato, anche con riferimento al rispetto del criterio di rotazione di cui all’art. 36 - commi 1 e 6 - del Codice.
CAPO VI – CONTROLLI E FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 41 – Controlli idoneità OE
1. I controlli sul possesso dei requisiti d’idoneità dell’operatore economico di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché di tutti gli ulteriori elementi soggettivi richiesti sono verificati dalla UOC Controlli e Contratti del Dipartimento ABS.
2. Tali strutture sono competenti al trattamento dei dati nell’ambito del sistema Banca dati nazionale degli operatori economici (gestita dal Ministero Infrastrutture) ed effettuano altresì le verifiche di cui all’art. 4 lettera t) del presente Regolamento
3. Ai sensi delle norme generali e speciali vigenti in materia (rispettivamente, D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 50/2016), ESTAR dispone verifiche in ordine ai requisiti di idoneità dei contraenti, nell’ambito delle singole procedure di affidamento, di importo uguale o superiore ad Euro 20.000,00 (I.V.A. esclusa) e, per le procedure di importo inferiore ad Euro 20.000,00 (I.V.A. esclusa), esclusivamente a campione. Negli affidamenti di importo inferiore ad Euro 10.000 (I.V.A. esclusa), per ragioni di semplificazione procedurale, si può prescindere dall’effettuazione dei controlli.
4. Le strutture Estar competenti (UOC Contrattualistica in collaborazione con la UOC Audit e Compliance) provvederanno all’adozione di una procedura aziendale nella quale verranno definite le linee guida da seguire per l’effettuazione dei controlli e la successiva predisposizione dei relativi contratti.
Art. 42 - Formalizzazione dei rapporti contrattuali
1. I contratti di Estar sono stipulati, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, mediante scrittura privata. Per gli affidamenti di importo non superiore alla soglia comunitaria mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
2. La volontà di contrarre di ESTAR è manifestata soltanto nella forma scritta e rispetto ad offerte scritte dalla parte concorrente.
3. Il contratto è sottoscritto dal Direttore Generale ESTAR o suo delegato.
4. Il contratto unitamente al provvedimento di aggiudicazione è trasmesso in copia, alle Aziende Sanitarie destinatarie dell’appalto in tutti i casi di cui all’art.3, lett. c) del Regolamento 7/r e, comunque quando ritenuto necessario.
5. I contratti sono stipulati non prima di trentacinque giorni dall’invio della comunicazione di esito gara ai concorrenti non aggiudicatari (art.32 c.9 e c.10) e, salvo diverso accordo tra la parti, non oltre sessanta giorni dall’esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva dal termine della verifica del possesso dei requisiti d’idoneità, ex art.32 c.7 e c.8.. L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente ai sensi dell’art.32 c.8, per le ipotesi ivi previste, con obbligo di inserimento nell’atto la clausola risolutiva espressa in caso di esito non regolare dei controlli.
6. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accertamenti previsti dalla normativa antimafia e controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà, di cui, rispettivamente, al D.Lgs. n.159/2011 e dagli artt.71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.
7. Nel contratto devono essere riportati, anche mediante rinvio alle previsioni del capitolato ed al fine del controllo della qualità delle prestazioni da parte del DEC, i seguenti elementi:
a) le condizioni migliorative offerte nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa (se previste) e le modalità di esecuzione del servizio e/o di consegna della fornitura;
b) i controlli sulla regolarità e qualità della prestazione resa ed i relativi criteri di misurazione;
c) le penali per eventuali inadempimenti;
d) i casi di sospensione, risoluzione o recesso dal contratto e quelli relativi a eventuali premi o incentivi, precisando le modalità per l’irrogazione delle penali, per la sospensione, risoluzione o recesso dal contratto o per la corresponsione dei premi;
e) i mezzi e le risorse messi eventualmente a disposizione da parte di un’impresa ausiliaria, allegando il relativo contratto di avvalimento, nonché l’eventuale ricorso al subappalto, specificando per quale parte della prestazione;
f) una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all’impresa affidataria nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 del richiamato art. 107.
Art. 43 - Tenuta dei contratti e trasparenza
1. I contratti stipulati da ESTAR sono iscritti sul Repertorio informatizzato dell’Ente (Flusso Contratti/Convenzioni).
2. I contratti sono pubblicati in versione integrale sul profilo del committente.
Art. 44 – Spese contrattuali
1. Sulla base della risoluzione n. 96 del 16.12.2013 dell’Agenzia delle Entrate, anche i contratti di appalto stipulati mediante scrittura privata/lettera perfezionamento contrattuale sono soggetti ad imposta di bollo.
2. I contratti stipulati ai sensi degli articoli precedenti sono soggetti all’imposta di registro in caso d’uso
3. Stessa disciplina dell’assoggettamento ad imposta di bollo si applica per gli acquisti sul MePA.
4. Il documento di accettazione firmato dal Punto ordinante nel MePA, in quanto contiene tutti i dati essenziali del contratto, è soggetto ad imposta di bollo.
Art. 45 – Garanzie
Per quanto riguarda le procedure di affidamento dei contratti articolate in lotti distinti e separati, le suddette garanzie sono riferite, in termini di valore, rispettivamente, ai lotti per i quali ciascuna ditta concorrente presenta offerta o al valore contrattuale dei lotti aggiudicati a ciascun soggetto appaltatore.
CAPO VII - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 46 - Responsabile del Procedimento dell’esecuzione del contratto (RES) Funzioni
1. Il RES svolge le funzioni previste nel Regolamento Regionale nonché nel Codice e nelle Linee Guida ANAC.
2. Il RES comunica tempestivamente al RUP ogni evento che, a qualunque titolo, incida sui medesimi (penali, risoluzioni, recessi, ecc.). Il RES segnala, con congruo anticipo,la previsione di esaurimento del quadro economico per consentire l'avvio di eventuale nuova procedura di gara.
3. Il RES, acquisiti gli atti di gara (Provvedimento di aggiudicazione definitiva, capitolato, DUVRI, convenzione/accordo, ecc.), acquisisce il CIG“derivato”.
4. Il RES autorizza il DEC, se nominato, all’avvio dell’esecuzione della prestazione, con apposita nota.
5. Il RES, nei casi previsti dalla normativa vigente, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, può autorizzare l’esecuzione anticipata del contratto con apposito provvedimento motivato.
6. Il RES accerta e verifica la prestazione oggetto del contratto secondo le modalità ivi
indicate ed inoltre dispone i pagamenti, ove svolga anche la funzione di DEC.
7. Il RES, in coordinamento con il DEC, ove previsto, può ordinare la sospensione del contratto nei casi espressamente previsti dal Codice, qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente l’esecuzione e ne cura la ripresa alla cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione.
8. Il RES:
- applica ed irroga le penali, in caso di inadempienze o ritardi da parte del fornitore aggiudicatario, con le modalità e misure previste dal contratto e ne dà comunicazione al RUP di gara per il monitoraggio dell’intero contratto;
- segue ogni attività connessa alla verifica di conformità anche monitorando i tempi per l’espletamento della stessa previsti dal contratto e nel rispetto dell’art. 312 del Regolamento di attuazione;
- esamina i verbali relativi alle verifiche di conformità in corso di esecuzione redatti dal DEC;
- conferma con la sottoscrizione il certificato di verifica di conformità emesso dal DEC del contratto;
- conferma la regolare esecuzione per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, emessa dal Direttore dell’esecuzione, ove nominato, nei tempi indicati dalla normativa vigente;
- Comunica al DEC i nominativi delle imprese subappaltatrici o subcontraenti;
- svolge, su eventuale delega del datore di lavoro, in coordinamento con il DEC ove nominato, i compiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- assolve tutti gli obblighi previsti dalla normativa in merito ai flussi informativi all’Osservatorio regionale SITAT conseguenti alla acquisizione del CIG derivato;
- si sostituisce al DEC in caso di sua accertata inerzia e previo sollecito formale.
- approva le modifiche di cui all’art. 106 previste negli Accordi e nelle Convenzioni, nonché all’art. 106 comma 1, lett. a), e), e comma 2. In caso di contratti di appalto approva le modifiche entro il limite del 20 percento dell’importo contrattuale. Le altre tipologie di modifica contrattuale sono di competenza del RUP.
Art. 47 – Individuazione e nomina del RES
1. Il RES è individuato tra i dipendenti di ESTAR, di livello dirigenziale e non, per la cura ed il coordinamento dell’esecuzione contrattuale, nella fase di programmazione o di richiesta di acquisto, all’interno delle Strutture cui afferisce la gestione dell’esecuzione dei contratti (Dipartimento Farmaceutica e Logistica, Dipartimento Tecnologie Informatiche e Dipartimento Tecnologie Sanitarie, nonché nelle altre Strutture di ESTAR ove trova esecuzione il contratto).
2. Il RES, per i contratti di cui all’art. 1, comma 2 - lettera a) del presente Regolamento, coincide con il RUP del procedimento di gara, escluso i casi in cui il processo di acquisizione sia basato su Accordo quadro, Convenzione e su un Sistema dinamico di acquisizione. Per i contratti inerenti i settori di competenza di ESTAR di cui all’art. 1, comma 2 - lettere a) e b), del presente Regolamento, il RES è nominato dal Direttore del Dipartimento cui afferisce l’esecuzione del contratto.
3. Negli altri casi il RES è nominato dalle Amministrazioni aggiudicatrici e scelto tra il personale dipendente.
4. Per ogni contratto attuativo di Accordi Quadro, Convenzioni e SDA, il nominativo del RES è riportato nel contratto.
Art. 48 - Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC)- Funzioni
1. Il DEC, interlocutore principale del fornitore, è l’organo del procedimento deputato alla verifica della corretta esecuzione del contratto e alla proficua realizzazione del rapporto contrattuale.
2. Il DEC deve valutare i seguenti profili:
a) la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e/o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta);
b) l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
d) l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
e) la soddisfazione del cliente/utente finale;
f) il rispetto da parte dell’impresa esecutrice degli obblighi in materia ambientale;
g) il rispetto delle clausole sociali e degli aspetti sociali del contratto, ai sensi dell’art. 30, comma 3, del Codice.
3. Le azioni di controllo del DEC sono svolte nel corso dell’intera durata del rapporto contrattuale e devono essere realizzate con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell’arte.
4. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.
5. Il DEC fornisce all’esecutore tutte le indicazioni, istruzioni ed indicazioni necessarie per l’esecuzione del contratto.
6. Durante l’esecuzione del contratto, il Direttore dell’Esecuzione provvede al controllo della spesa legata all’esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.
7. Al fine di procedere con i pagamenti all’impresa affidataria, il Direttore dell’Esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RES.
Art. 49 - Nomina del DEC
1. La nomina del DEC è effettuata dal Direttore del Dipartimento competente alla esecuzione del contratto, o in fase di programmazione contrattuale o prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto
2. In osservanza di quanto disposto dalle Linee Guida ANAC, il DEC è sempre soggetto diverso dal RES in caso di prestazioni superiori a € 500.000,00 (IVA esclusa), oppure nei casi in cui la prestazione sia particolarmente complessa sul piano tecnologico, oppure ove è richiesta una pluralità di competenze.
3. Negli altri casi il DEC di regola non coincide con il RES, a meno di diversa indicazione di ESTAR o dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
4. Il nominativo del DEC è riportato nel contratto.
Art. 50 - Assistente al DEC e Direttori Operativi
1. Nei contratti nei quali la prestazione è di particolare importanza, il Direttore del Dipartimento competente può nominare, anche nel corso del contratto, un assistente al DEC al quale vengono affidate, per iscritto, una o più attività di competenza del DEC su quel contratto.
2. Il RES ed il DEC operano con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati e nominati dal Direttore del Dipartimento competente in relazione alla complessità dell’appalto. Ai direttori operativi sono affidati compiti relativi al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato.
Art. 51 - Avvio dell’esecuzione
1. Il DEC, su autorizzazione del RES, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’impresa affidataria tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale firmato anche dall’impresa affidataria, nel quale sono indicati:
a. Le aree e gli eventuali ambienti dove si svolgerà l’attività;
b. la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio o la prosecuzione dell’attività.
2. Il DEC può disporre l’esecuzione anticipata della prestazione quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti; in tal caso, il Direttore dell’Esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall’impresa affidataria per il rimborso delle relative spese.
3. Il DEC provvede all'avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza nei casi indicati all’art. 32, comma 8, del Codice e, in tali casi, il verbale di consegna indica, altresì, le prestazioni che l’impresa affidataria deve immediatamente eseguire.
4. Nei contratti afferenti l’acquisizione di prodotti di cui all’art. 1, comma 3 - lett. a), il RUP comunica al RES il CIG “Madre”, ai fini dell’assunzione dei CIG derivati e trasmette a quest’ultimo la programmazione dei fabbisogni espressa dalle Aziende Sanitarie e l’elenco dei prodotti aggiudicati. Il RES provvede all’attribuzione della codifica dei prodotti aggiudicati e provvede a darne comunicazione al RUP, cura l’inserimento nella procedura informatica di gestione del Magazzino dei prodotti contrattualizzati, dando comunicazione dell’avvenuto aggiornamento. Il RES ha cura di abilitare all’acquisto solo le Aziende Sanitarie che hanno espresso un proprio fabbisogno nel contratto.
Art. 52- Sospensione del contratto
1. L’impresa affidataria ha l’obbligo di eseguire le prestazioni nei tempi fissati nel contratto
per assicurare un regolare andamento dell’appalto e il Direttore dell’Esecuzione vigila sul rispetto di tali tempi.
2. Il Direttore dell’Esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione, qualora sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai sensi dell’art. 107, comma 1, del Codice, redigendo apposito verbale nel quale devono essere indicate:
1) le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime,
2) le prestazioni già effettuate,
3) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri,
4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento.
3. Il verbale deve essere sottoscritto dall’impresa affidataria e inviato al RES e al RUP.
4. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione delle prestazioni o, comunque, quando superino sei mesi complessivi, si applica quanto disposto dall’art. 107, comma 2, del Codice.
5. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il DEC lo comunica al RES affinché quest’ultimo disponga la ripresa delle prestazioni e indichi il nuovo termine contrattuale.
6. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle prestazioni effettuata dal RES, il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa dell’esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall’impresa affidataria e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RES.
7. Il DEC trasmette tale verbale al RES e al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.
Art. 53 - Gestione dei sinistri
1. Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il DEC compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.
2. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RES.
3. Restano a carico dell’impresa affidataria, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa:
a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;
b) l’onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
4. L’impresa affidataria non può pretendere compensi per danni se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
5. In tal caso l’impresa affidataria ne fa denuncia al DEC, nei termini stabiliti dal Capitolato di Gara o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
6. Al fine di determinare l’eventuale risarcimento al quale può avere diritto l’impresa affidataria, spetta al DEC redigere verbale alla presenza di quest’ultima, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
c) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del DEC;
e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
7. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.
Art. 54 – Subappalto e controllo sui subappaltatori
1. Il RUP autorizza i subappalti ai sensi dell’art. 105 del codice e comunica al RES i relativi provvedimenti e le informazioni sull’impresa. Quest’ultima effettua le dovute comunicazioni previste dall’art. 105, incluse quelle sul personale impiegato, al RES ed al DEC.
2. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dell’Esecuzione:
a) verifica la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati al RUP o al RES ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) accerta le contestazioni dell’impresa affidataria sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’impresa affidataria, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) verifica il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codice;
e) provvede alla segnalazione al RES dell’inosservanza, da parte dell’impresa affidataria, delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
3. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’impresa affidataria, il Direttore dell’Esecuzione coadiuva il RES nello svolgimento delle attività di verifica di cui all’art. 89, comma 9, del Codice.
Art. 55 – Contestazioni e riserve
1. Il DEC comunica al RES le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l’impresa affidataria un verbale delle circostanze contestate o, mancando questa, in presenza di due testimoni.
2. In quest’ultimo caso, copia del verbale è comunicata all’impresa affidataria per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L’impresa affidataria, il suo rappresentante, oppure, i testimoni firmano il verbale, che è inviato al RES con le eventuali osservazioni dell’esecutore.
4. Il DEC dà immediata comunicazione al RES delle riserve iscritte ai sensi degli artt. 205 e 206 del Codice e gli trasmette nel termine di dieci giorni dall’iscrizione della riserva una propria relazione riservata.
Art. 56 - Verifica di conformità
1. Laddove non diversamente previsto dalla normativa vigente, il direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
2. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto dell’appalto non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
3. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto dell’appalto non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità, dette attività sono ammesse in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.
4. Fermo restando l’obbligo di effettuazione delle attività di verifica di conformità in capo alle singole Aziende Sanitarie per quanto di rispettiva competenza, ESTAR, come centrale di committenza, può svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso Audit e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall’affidatario a favore delle stazioni appaltanti. Ove, in relazione alla singola acquisizione, il direttore dell’esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni siano state dichiarate non collaudabili, ESTAR può disporre la risoluzione del contratto stipulato con l’affidatario e procedere all’aggiudicazione dell’appalto al soggetto che segue in graduatoria, fatto salvo il buon esito delle preventive verifiche tecniche e di idoneità del contraente.
5. E’ obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione:
a. nei casi in cui, per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, sia possibile soltanto l’effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
b. nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.
6. Nei casi in cui sono previste verifiche di conformità in corso di esecuzione contrattuale, gli atti di gara ne fissano la periodicità con cadenza almeno quadrimestrale. Gli atti di gara specificano la documentazione necessaria per la liquidazione delle singole fatture e gli accertamenti di conformità, qualora la frequenza delle fatturazioni e dei pagamenti non corrisponda a quella delle verifiche di conformità in corso di esecuzione contrattuale. E’ fatta salva la facoltà di compensare gli importi riferiti ad eventuali contestazioni in fase di liquidazione dei corrispettivi contrattuali residui o di rivalersi sulla cauzione definitiva.
7. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Art. 57 - Attestazione di regolare esecuzione
Per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, per ragioni di semplificazione procedurale ed in considerazione della relativa rilevanza economica della spesa, in luogo delle suddette verifiche, è sufficiente l’attestazione di regolare esecuzione del direttore dell’esecuzione del contratto, che deve essere emessa non oltre il termine di 45 giorni dall’ultimazione della prestazione.
Art. 58 - Pagamenti
1. La Ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà riportare il numero dell’ordine ricevuto, nonché indicazioni o documentazioni inerenti l’esecuzione della prestazione contrattuale (es.: per le forniture, il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce; per i servizi, la nota dettagliata dell’intervento effettuato).
2. Il pagamento delle spese liquidate avverrà mediante emissione di mandati a favore dei creditori, a condizione che le prestazioni siano state eseguite a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, come da accertamenti, verifiche di conformità o attestazione di regolare esecuzione.
3. Per la decorrenza del termine di pagamento fa fede la data di ricezione fattura allo S.D.I. o dal verificarsi degli accertamento o verifiche di conformità, se successive.
4. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla prescritta verifica di regolarità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità.
Art. 59 - Modalità di Pagamento
1. Il pagamento, nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. n. 231/2002) deve essere effettuato nel rispetto del termine di 60 gg. dalla data di ricezione della fattura; ove è prevista una verifica della prestazione (certificazione di regolare esecuzione della prestazione/conformità) i 60 gg. decorrono dalla effettuazione della medesima, anche se la fattura è pervenuta in un momento antecedente la stessa consegna della merce o lo svolgimento del servizio. In questo caso le attività di verifica della prestazione devono
svolgersi e concludersi prontamente.
2. In caso di ritardo nel pagamento, gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
3. Il DEC/RES deve osservare tale termine nella fase di liquidazione del contratto.
4. Il pagamento deve avvenire in favore del creditore sul conto dedicato, dal medesimo indicato, nel rispetto della L. n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Nel caso delle verifiche di conformità "semplificate" (a campione e in corso di esecuzione), il certificato di pagamento si intende emesso con la liquidazione delle fatture che avviene in via telematica ed automatica sulle piattaforme contabili.
6. Ai pagamenti liquidati con periodicità diversa da quella della verifica di conformità, si procede mediante liquidazione delle fatture secondo le procedure previste o i regolamenti aziendali. I contratti potranno disciplinare iter particolari a seconda dei diversi oggetti e ambiti di intervento.
7. Per procedere al pagamento occorre verificare la regolarità contributiva dell'impresa attraverso la richiesta del DURC. In caso di DURC negativo, la struttura UOC Contabilità e Bilancio di ESTAR o le Ragionerie delle Aziende Sanitarie (per i contratti dei settori Tecnologie Sanitarie e ICT) applicano la procedura prevista del c.d. "intervento sostitutivo".
8. Il pagamento di somme superiori ai 10.000 euro (al lordo dell’imposta sul valore aggiunto) è soggetta alle verifiche fiscali previste dall’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, svolte mediante procedura informatica.
Art. 60 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010. A tal fine, deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.
2. In caso di subappalto, la ditta aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura (Ufficio del Governo della Provincia competente per territorio) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 comporta la nullità assoluta del contratto in oggetto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Per i casi di inottemperanza alle disposizioni in materia, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 6 della Legge n. 136/2010.
Art. 61 - Cessione dei crediti
1. Le cessioni dei crediti del fornitore possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione debitrice.
3. Le cessioni dei crediti sono efficaci ed opponibili all’Amministrazione debitrice, qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso, l’Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Art. 62 - Inadempimenti e penalità
1. L’Amministrazione ha facoltà di contestare e di rifiutare le prestazioni non rispondenti, in tutto o in parte, ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche richieste o all’offerta del Fornitore individuato quale contraente.
2. In caso di contestazione, l’Amministrazione potrà richiedere al Fornitore la sostituzione del bene o l’adeguamento del servizio, senza alcun onere aggiuntivo.
3. Qualora venga richiesta la sostituzione del bene o l’adeguamento del servizio, il Fornitore deve provvedere in tempo utile, in modo tale che l’Amministrazione non riceva danno nella necessaria continuità degli approvvigionamenti.
4. In caso di ritardo o rifiuto nell’ottemperare agli adempimenti richiesti, nonché in ogni altra ipotesi di inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dal fornitore, l’Amministrazione potrà rivolgersi ad altra ditta di fiducia, addebitando alla Ditta appaltatrice le eventuali maggiori spese sostenute e riservandosi la facoltà di applicare ulteriori penalità proporzionali all’inadempimento e variabili da un minimo di 100,00 (cento) euro ad un massimo del 10% (dieci percento) del valore della prestazione, fatta salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a tutela degli eventuali ulteriori danni subìti.
5. Gli importi dovuti dal fornitore per irregolarità commesse nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali potranno essere recuperati in conto fatture di merce regolarmente consegnata o di servizi regolarmente eseguiti.
Art. 63 - Ritardi ed inadempimenti nell’esecuzione
1. Al DEC, ove nominato, compete l’obbligo di comunicare tempestivamente al RES qualsiasi ritardo che si riscontri rispetto ai termini per l’adempimento contrattualmente sanciti. In particolare, nei casi di mancata consegna dei beni, il DEC rileva l’inadempimento contrattuale, ne riferisce al RES, valutando le soluzioni previste dal contratto e l’eventuale applicazione di penali.
2. Ritardi ed inadempimenti ritenuti gravi sulla base delle clausole contrattuali e della valutazione del DEC dovranno essere oggetto di tempestiva istruttoria e puntualmente contestate al fornitore per iscritto.
3. Il RES prende atto delle segnalazioni del DEC e le verifica ai fini dell’eventuale applicazione delle sanzioni.
4. Il RES applica direttamente le sanzioni previste, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, che non comportino una valutazione discrezionale. Il RES propone, invece, al RUP la risoluzione del contratto per grave inadempimento, nonché l’applicazione di tutte quelle sanzioni per la cui applicazione è prevista una valutazione discrezionale.
5. Il RES, a seguito di istruttoria del DEC, propone al RUP ogni altra ipotesi di risoluzione contrattuale dovesse ricorrere, prevista dal contratto o quale conseguenza di una diffida ad adempiere.
Art. 64 – Adesioni
1. Gli Accordi quadro e le Convenzioni contengono clausole chiare ed inequivocabili che disciplinano le modalità con cui le Amministrazioni Aggiudicatrici vi aderiscono.
2. L’adesione a tali strumenti è possibile solo da parte di Amministrazioni Aggiudicatrici predeterminate contrattualmente.
3. E’ vietata l’adesione postuma. Le adesioni sono consentite solo in vigenza degli Accordi e delle Convenzioni.
4. L’adesione è consentita esclusivamente per le prestazioni principali ed accessorie oggetto di aggiudicazione e valutate in sede di gara. Nel caso di aggiudicazione di listini l’adesione è consentita solo laddove i prezzi praticati siano stati oggetto di specifica valutazione in gara.
5. Fermo quanto previsto all’art. 2, comma 4, i Collegi Tecnici ed i Gruppi tecnici, nella fase di progettazione degli Accordi e delle Convenzioni, prevedono ogni opzione, servizio o fornitura accessoria complementare e supplementare alle prestazioni principali. Tali elementi costituiscono sempre parte integrante della procedura di valutazione delle offerte di gara.
6. Qualora a livello progettuale non sia possibile specificare tutte le componenti di fornitura e di servizio, ESTAR implementa strumenti di negoziazione previsti dall’art. 3, comma 1 - lett. dddd), del Codice ed in particolare: convenzioni ed accordi quadro plurisoggettivi, anche con rilancio competitivo S.D.A tramite confronto concorrenziale.
7. Le adesioni sono gestite tramite piattaforme telematiche che consentano il controllo sulla pertinenza dell’oggetto e sulla capienza del quadro economico.
Art. 65 – Modifiche contrattuali
1. I contratti di appalto o i contratti attuativi di Accordi Quadro, Convenzioni o SDA, possono essere modificati, senza necessità di una nuova gara, esclusivamente nei casi previsti all’art.106 del codice e nei limiti del relativo quadro economico.
2. In attuazione di quanto previsto all’art. 106, comma 1 – lett. a) del Codice, ESTAR può inserire nei propri bandi opzioni di variazione qualitative e quantitative corrispondenti, nei Capitolati Prestazionali, a clausole di modifica dei contratti. A titolo esemplificativo possono costituire cause di modifica contrattuale da specificare con riferimento al singolo appalto: a) cause impreviste accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; b) presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
3. Le modifiche ai contratti di appalto attuativi di accordi quadro sono possibili solo laddove non sia possibile effettuare una nuova adesione ai sensi dell’art. 64
4. Le opzioni e le clausole di modifica di cui al comma 1), a prescindere dal loro valore monetario, devono avere un contenuto chiaro, preciso e inequivocabile. Tali clausole fissano contenuto, limite economico, destinatari e modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di modifica. Disciplinano altresì i passaggi procedurali necessari per poter essere attivate.
5. Le opzioni di modifica di cui al punto 2 possono riguardare anche profili qualitativi che scaturiscano da necessità di integrazioni, sostituzioni ed aggiornamenti del prodotto aggiudicato. Il DEC in tali casi dovrà verificare:
- Se il prodotto di cui si propone la sostituzione è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il RES dovrà informare il RUP, il quale attiverà il percorso di esame del nuovo prodotto da parte dello specifico organo tecnico, ai fini della decisione circa l’autorizzazione alla sostituzione.
- Se il prodotto di cui si propone la sostituzione non è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il DEC, qualora ne riscontri l’opportunità, dovrà comunicare al RES il proprio consenso alla sostituzione, previa verifica dell’esatta corrispondenza del prodotto proposto con quello aggiudicato. Il RES comunicherà, quindi, al RUP il consenso alla sostituzione, con l’indicazione del codice del prodotto originario e di quello da sostituire. Il RUP, dopo aver effettuato le necessarie verifiche sul mantenimento delle condizioni contrattuali, procede alla sostituzione, mantenendone traccia nel contratto.
6. Le opzioni e le clausole di estensione nei contratti di appalto di cui all’art. 106, comma 1 – lett. a) del Codice, non superano il 100% del valore contrattuale originario e compongono il quadro economico complessivo della gara.
7. Per le convenzioni o accordi quadro aggiudicati ad un livello di aggregazione diverso da quello regionale, ESTAR inserisce di regola la possibilità di una eventuale adesione delle altre Aziende Sanitarie del SSR e degli Enti per cui la legge regionale o nazionale lo consenta. Tale previsione deve essere chiaramente prevista negli strumenti di cui al comma 2 e 3 del presente articolo. In tali casi il quadro economico è comprensivo di tali opzioni, su cui affidare ordinativi di fornitura o appalti specifici.
8. Tali opzioni e clausole, in ogni caso, non prevedono e non possono essere applicate in modo tale da apportare modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro/convenzione di riferimento. In particolare, i contenuti essenziali delle prestazioni non possono essere rinegoziati.
9. Non costituisce rinegoziazione la disciplina di variazione dei prezzi legata all’incremento dei consumi e preventivamente disciplinata all’interno dei capitolati ed oggetto di valutazione in sede di offerta.
10. Resta salva la possibilità di ricorrere alle altre ipotesi di variazione di cui all’art. 106 del
Codice.
11. L’impresa affidataria ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale disposte dal DEC, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
12. Con particolare riferimento alle forniture di cui all’art. 1, punto 2 - lett. a), nel caso di variazioni quantitative (estensione/riduzione), conseguenti ad incremento dei consumi da parte delle XX.XX. per le quali è stato sottoscritto il contratto, il DEC, tenendo conto dell’importo e del periodo di durata contrattuale, dovrà procedere al puntuale monitoraggio dell’andamento dei consumi, attraverso periodiche proiezioni, che consentano di prevedere in anticipo possibili variazioni dell’importo contrattuale previsto. Il DEC comunica al RES gli esiti di tali verifiche periodiche. A cadenza di norma bimestrale, il RES predispone specifico report che, sulla base delle scorte esistenti e/o dell’andamento dei consumi registrati sul contratto da parte di ciascuna Azienda Sanitaria, verifichi se, in proiezione, vi sia corrispondenza tra importo contrattualizzato ed effettivo importo fatturato alle Aziende Sanitarie richiedenti. Il RES trasmette tale reportistica al RUP, unitamente ad una sintetica relazione delle conosciute cause dell’andamento dei consumi, ove difformi dalla programmazione data e quindi dai conseguenti importi contrattuali. La relazione dovrà, in particolare, indicare gli eventuali importi che si stima debbano essere integrati per il residuo periodo contrattuale.
13. Nei casi di acquisizioni effettuate da ESTAR quale Centrale di acquisto ed in particolare per i prodotti che vengono ceduti alle Aziende tramite il MAV, il DEC predispone gli atti per l’inserimento dei Centri di Costo della/e Azienda/e Sanitaria/e, anche nei casi in cui Aziende diverse dalle originarie richiedenti manifestassero la necessità di cessione dei prodotti.
Art. 66 - Modifiche dei contrati di appalto. Competenze e procedura.
1. Nella gestione di contratti di appalto il RES approva le modifiche in aumento o in diminuzione della prestazione, proposte dal DEC secondo quanto disposto nelle condizioni contrattuali, ai sensi dell’art. 63, nonché nelle ipotesi di cui all’art. 106, comma 1 - lett. a) (cd. Variazioni contrattualmente previste), e) (modifiche non sostanziali), comma 2 (modifiche sotto soglia) e comma 12 (c.d. quinto d’obbligo) del D.Lgs 50/2016. In tali casi il DEC propone al RES le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del Codice.
2. Negli altri casi di cui all’art. 106 del Codice, le modifiche sono disposte dal RUP. In tali casi il RES, previa istruttoria del DEC, propone le modifiche nonché le varianti dei contrattiincorsodiesecuzione,indicandoneimotiviinappositarelazione.
3. Il RES ed il RUP provvedono, ciascuno nei casi di propria competenza, alle comunicazioni ed alle pubblicazioni di cui all’art.106, commi 5, 8 e 14 del Codice.
4. Il DEC risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire variazioni contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà
dell’Amministrazione.
5. In caso di variazioni contrattuali non disposte dal DEC, quest’ultimo fornisce all’impresa affidataria le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente, con spese a carico della stessa.
6. Fuori dai casi di cui all’art. 64, punto 2 (modifiche contrattualmente previste):
a. Con riferimento alle varianti entro il quinto dell’importo contrattuale di cui all’art. 106, comma 12, del Codice, l’impresa affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuta a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’impresa affidataria ai sensi degli artt. 205, 206 e 208 del Codice.
b. nei casi di eccedenza rispetto al limite del quinto dell’importo del contratto, previsti dall’art. 106 del Codice, la stazione appaltante procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, che il RES deve comunicare all’impresa affidataria. Nel termine di quindici giorni dal suo ricevimento, l’impresa deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni; nei quindici giorni successivi al ricevimento di tale dichiarazione, la stazione appaltante deve comunicare all’impresa affidataria le proprie determinazioni. Se l’Amministrazione aggiudicatrice non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’impresa affidataria.
7. Le modifiche sono valutate ai prezzi di contratto.
8. Nel caso in cui esse comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, ESTAR provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a. ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
b. quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il DEC e l’impresa affidataria, e devono essere approvati dal RES.
9. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel contratto, i prezzi sono approvati da ESTAR su proposta del RUP. Se l’impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l’impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
10. In ogni caso di variazione in incremento, il RES procede all’acquisizione delle necessarie coperture economico/finanziarie, alla verifica della relativa capienza ed ai relativi aggiornamenti.
Art. 67 - Risoluzione del contratto
1. Fuori dai casi di superamento dei limiti di sospensione previsti dall’art. 107 del Codice, la risoluzione degli Accordi e Convenzioni, nonché dei contratti, può essere disposta dal soggetto che li ha stipulati qualora:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice e degli artt. 62 e 63 del presente Regolamento;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), del Codice sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati UE.
2. La risoluzione del contratto può avvenire nei casi previsti dagli artt. 1453 e ss. del c.c., ossia per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.
3. Il DEC quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al RES una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.
4. Il DEC formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RES. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione contraente dichiara risolto il contratto.
5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a quindici giorni entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
6. L’inadempimento grave e/o ripetuto degli obblighi contrattuali assunti dalla impresa aggiudicataria, consentirà comunque ad ESTAR l’adozione di apposito provvedimento di risoluzione unilaterale del contratto/accordo quadro o convenzione, cui farà seguito comunicazione formale e motivata, da notificarsi alla controparte a mezzo lettera Raccomandata A.R. o P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).
7. Nel caso di impossibilità sopravvenuta totale, l’impresa non potrà richiedere la controprestazione e dovrà restituire quella che abbia già ricevuto, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito. L’impossibilità sopravvenuta parziale dà diritto ad una riduzione della prestazione, fatta salva la facoltà della controparte di recedere dal contratto qualora non sussista l’interesse all’adempimento parziale.
8. Nel caso di sopravvenuta eccessiva onerosità per il verificarsi di avvenimenti straordinari
ed imprevedibili, nonché a seguito di richiesta di revisione xxxxxx non accettata dalla controparte, è prevista la risoluzione del contratto con gli effetti stabiliti dall’art. 1458 del c.c..
9. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi dei danni subiti sulla cauzione definitiva o in conto fatture relative a forniture regolari, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.
10. La risoluzione del contratto per una o più Aziende sanitarie non comporta automaticamente gli stessi effetti per i contratti stipulati dalle altre Aziende sanitarie. Analogamente, le inadempienze di un’Azienda sanitaria nei confronti del fornitore non causeranno effetto alcuno sui contratti stipulati dalle altre Aziende sanitarie.
11. ESTAR ha facoltà di prevedere negli atti di gara la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per sopravvenuta aggiudicazione di gare regionali.
12. ESTAR ha facoltà di risolvere anticipatamente i rapporti contrattuali in regime di esclusiva qualora, in corso di esecuzione, si rilevino situazioni di concorrenzialità sul mercato.
13. ESTAR può procedere alla risoluzione unilaterale di contratti/accordi quadro/convenzioni qualora intervengano convenzioni o altri strumenti posti in essere da Consip o dai soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del D.L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014.
14. Il contratto è in ogni caso risolto quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
15. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art. 68 - Adempimenti agli obblighi informativi
1. ESTAR opera attraverso gli strumenti propri delle centrali di committenza. Ne discende la necessità, di norma, dell’acquisizione del CIG “Madre” e dei CIG “Derivati”.
2. Il RUP provvede ad acquisire il CIG “Madre”, mentre il RES assume i CIG “derivati”. Entrambi provvedono ad assolvere gli obblighi informativi presso l’Osservatorio dei Contratti Pubblici (SITAT ESTAR), ciascuno per le fasi di propria competenza.
3. Per gli acquisti in economia di importo inferiore a € 40.000 (IVA esclusa), il CIG, non assumendo valore nell’ambito della procedura di selezione del contraente, ma solo ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, viene assunto direttamente dal RES, nella forma di “Smart CIG”.
Art. 69 – Relazione finale sui contratti
1. Nei casi di cui all’art. 1, comma 2 lett. b) e c) il DEC ed il RES, alla chiusura dei contratti o su richiesta del RUP, redigono una relazione nella quale vengono svolte almeno: una valutazione sulla efficacia della fornitura o del servizio, la descrizione delle criticità riscontrate
nella gestione tecnico-contabile del contratto, il grado di soddisfacimento dell’utenza (se presente) nonché delle proposte di miglioramento.
2. Tale relazione è inviata al RUP. I Collegi tecnici devono valutare i contenuti delle relazioni dei RES e dei DEC al fine della redazione dei progetti di gara, motivando nel verbali relativi ai lavori di progettazione le ragioni di non accoglimento delle proposte di miglioramento e superamento delle criticità riscontrate da RES e DEC.
CAPO VIII - ESTAR – SOGGETTO AGGREGATORE
Art. 70 – Soggetto Aggregatore – Ruolo di ESTAR
1. Il Direttore Generale di ESTAR, a mezzo di soggetto delegato, partecipa ai lavori del Coordinamento del Soggetto Aggregatore Regione Toscana.
2. Il Direttore Generale designa i soggetti che partecipano alle riunioni operative del Tavolo nazionale dei soggetti Aggregatori di cui all'art. 9 del D.L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014.
3. I fondi trasferiti dal Soggetto Aggregatore costituiscono per il 50% fondi di bilancio imputati alle spese di funzionamento generale dell'Ente e per il 50% alla incentivazione del personale, dirigenziale e/o di comparto, coinvolto nelle iniziative di aggregazione della spesa di cui all'articolo seguente.
4. Tutti gli atti adottati da ESTAR quale Soggetto Aggregatore riportano in intestazione il doppio logo “Regione Toscana Soggetto Aggregatore” ed “ESTAR”.
Art. 71 – Attività contrattuale di ESTAR e funzioni di soggetto aggregatore
1. Le procedure di gara affidate ad ESTAR - Soggetto Aggregatore R.T. sono svolte da ESTAR quale soggetto avvalso della Regione Toscana.
2. ESTAR assegna la responsabilità e lo svolgimento della procedura in uno dei seguenti modi:
a. individuando, nell'ambito del Dipartimento ABS, la sezione competente per categoria merceologica;
b. costituendo apposita task force, di cui fanno parte almeno un Dirigente ed una posizione organizzativa del Dipartimento ABS.
3. ESTAR gestisce le procedure di gara dalla programmazione all’aggiudicazione definitiva. Il contratto/accordo quadro/convenzione viene stipulato dal Soggetto Aggregatore.
4. Il RUP acquisisce il CIG quadro con il profilo SIMOG del Soggetto Aggregatore e cura le comunicazioni SITAT con il medesimo profilo.
5. Il RUP cura altresì la gestione operativa della esecuzione del contratto/accordo quadro/convenzione, vigilando sulle adesioni da parte dei soggetti titolati.
6. Eventuali risoluzioni, estensioni o modifiche del contratto/accordo quadro/convenzione sono curate dal RUP.
CAPO IX - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO CON LA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Art. 72 - Norme in materia di trasparenza
1. Tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento sono pubblicati, ai sensi dell’art. 29 del Codice, sul sito web di ESTAR nella Sezione Amministrazione Trasparente utilizzando il Cruscotto SITAT messo a disposizione dall’Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici ai sensi dell’art. 29, comma 4, del codice.
2. Nelle more dell’attuazione del portale regionale, con apposita procedura proposta dal Dipartimento ABS ESTAR provvede a disciplinare: la tipologia di atto, i tempi e le modalità informatiche di pubblicazione.
3. In ogni caso, anche in ottemperanza alle esigenze di cui alla Delibera ANAC n. 831/2016, devono essere pubblicate, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013, sul portale “Amministrazione Trasparente” almeno i seguenti atti, con i relativi allegati:
a) Determina a contrattare o provvedimento analogo;
b) Bando/lettera di invito/avviso di manifestazione di interesse/disciplinare di gara;
c) Elenco dei soggetti invitati (in caso di procedura negoziata, all'esito della procedura);
d) Capitolati (tecnici e normativi);
e) Provvedimenti di nomina delle Commissioni giudicatrici;
f) Provvedimenti di esclusione/ammissione ditte concorrenti;
g) Verbali delle Commissioni giudicatrici;
h) Provvedimenti di aggiudicazione;
i) Contratto/Accordo quadro/Convenzione stipulati;
j) Provvedimenti di proroga e xxxxxxx;
k) Provvedimenti di estensione/modifica;
l) Provvedimenti relativi a varianti ex art. 106 del Codice;
m) Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
4. Per le informazioni e gli atti di cui alle lettere a), e), f), h), j), k), l) la pubblicazione può avvenire anche mediante link alla pubblicazione effettuata sull’Albo pretorio.
5. Le informazioni di cui alla lettera m) sono pubblicate a cura dei RES dei contratti la cui esecuzione è in capo ad ESTAR.
6. Sono altresì pubblicate nella sezione amministrazione trasparente:
- criteri per la gestione delle varie forme di consultazione di mercato (anche sotto forma di procedura), nonché gli esiti gestiti di volta in volta;
- elenco dei soggetti abilitati a svolgere la funzione di responsabili del procedimento di gara, con relativi curricula (nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza);
- stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione delle iniziative programmate, inclusa la previsione della conclusione del procedimento, laddove non già indicati negli atti di programmazione;
- criteri per le procedure finalizzate all’accertamento delle condizioni di cui all’art. 63, comma 2 - lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 (anche sotto forma di procedura);
- criteri per la scelta degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate sotto soglia (anche sotto forma di procedura).
7. Ai fini del rispetto dell’art. 1 comma 32 della L. n. 190/2012, ESTAR provvede alla pubblicazione dei dati con cadenza quadrimestrale (30 aprile, 31 agosto, 31 dicembre) a partire dall’anno 2018. Ciascun RUP e ciascun RES provvede a comunicare al Referente per la Trasparenza del Dipartimento ABS i dati relativi rispettivamente ai CIG di gara (RUP) ed ai CIG derivati o Smart (RES), nel formato rilasciato dall’applicativo regionale (SITAT 190) ed entro 10 giorni prima la scadenza di pubblicazione.
Art. 73 – Norme in materia di Prevenzione della Corruzione
1. Salvo quanto previsto nelle varie disposizioni del presente regolamento, i RUP ed i Dirigenti responsabili dell’attività contrattuale, nonché i RES ed i DEC di ESTAR, conformano la propria attività a quanto disciplinato in materia dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione.
2. I RUP, i Dirigenti coinvolti nelle procedure di gara, i RES ed i DEC forniscono al Responsabile per la prevenzione della corruzione tutto il supporto per la individuazione, la misurazione e la gestione delle aree di rischio.
3. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione effettua monitoraggi preventivi e ispettivi anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi in uso presso le strutture ESTAR, cui deve essere garantito l’accesso.
4. Nelle procedure di affidamento, sono inseriti i Patti di Integrità approvati da ESTAR, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della L. n. 190/2012.
Art. 74 Etica e Patto di integrità
1. Tutti i soggetti che partecipano a qualunque titolo alle operazioni di gara, nonché i candidati, gli offerenti ed i fornitori sono tenuti al rispetto del codice di Comportamento ed Etico di ESTAR.
2. Tutti i soggetti che prendono parte alle operazioni di progettazione, valutazione e gestione delle operazioni di gara devono conformarsi alle politiche di gestione dei conflitti di interessi di ESTAR rilasciando, laddove richiesto, le dovute dichiarazioni e documentandone i contenuti.
3. ESTAR promuove l’adozione di Patti di Integrità volti ad implementare l’utilizzo di requisiti di qualificazione ulteriori nonché modalità di controllo maggiormente pervasive di quelle previste dalla normativa ordinaria. Nelle procedure di importo superiore alla soglia comunitaria, il Patto di integrità, il cui modello è adottato con il PTPC di ESTAR, viene allegato quale parte integrante e sostanziale del Capitolato di gara.
CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 75 - Trattamento dei dati personali
1. I dati personali dei soggetti che ESTAR richiede per finalità inerenti la definizione della procedura di gara e la conseguente attività esecutiva, sono utilizzati esclusivamente per gli scopi sopra indicati, oltre che per l’adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
2. I dati personali raccolti per le finalità inerenti la gestione delle procedura di gara saranno trattati secondo quanto disciplinato nel Regolamento per la Protezione dei Dati Personali, approvato con Deliberazione del Direttore Generale di ESTAR n. 251 del 30.6.2016, in attuazione alla prescrizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, per la protezione dei dati personali nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto alla protezione dei dati personali.
3. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato da ESTAR in forma cartacea e/o informatica o telematica.
4. Titolare del trattamento dei dati personali è ESTAR, legalmente rappresentato dal Direttore Generale pro-tempore.
5. Il conferimento dei dati da parte dell’operatore economico ha natura obbligatoria. I dati raccolti possono essere utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l’adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari.
6. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, e in particolare:
a. richiedere la comunicazione in forma intelligibile,
b. ottenere l’aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
c. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
d. opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché all’utilizzo degli stessi per fini pubblicitari o di comunicazione commerciale.
Art. 76 - Foro competente
In caso di controversie che determinino il ricorso all’autorità giudiziaria, sarà competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Firenze, sede legale di ESTAR.
Art. 77 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme del codice civile e ad ogni altra disposizione normativa regionale, nazionale o comunitaria, vigente in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento al Codice, ai decreti ed alle Linee guida di attuazione.
Art. 78 - Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
1. Per la nomina dei componenti i Collegi tecnici e, in via transitoria, delle Commissioni giudicatrici, sino alla piena operatività dell’elenco di cui al Regolamento Regionale e dell’albo Nazionale di cui all’art. 78 del codice, sono applicate apposite procedure ESTAR che garantiscono rotazione e trasparenza nella scelta.
2. Sino all’adozione degli atti esecutivi o complementari nonché delle procedure aziendali richiamate dal presente regolamento, le relative norme sono impartite con disposizioni dei Coordinatori/Direttore del Dipartimento ABS.
3. Le attività di competenza del Dipartimento ABS di ESTAR sono da riferirsi alle Aree di Coordinamento di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1/2015 e s.m.i.
4. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dalla piena efficacia della Delibera di approvazione.