Repertorio n. Raccolta n.
Repertorio n. Raccolta n.
Contratto di finanziamento agevolato concesso ai sensi del D.M. del 13 dicembre 2011 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione a quanto disposto dal D.M. 23 luglio 2009, al fine di favorire la realizzazione di programmi di investimento riguardanti interventi di attivazione, rafforzamento e sostegno di filiere delle biomasse che integrino obiettivi energetici di salvaguardia dell’ambiente e sviluppo del territorio attraverso il riutilizzo e la valorizzazione delle biomasse (POI - Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007– 2013)
Esente ai sensi del D.P.R. 601/73
*****
da: “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.”– Società Unipersonale - con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx, 00;
a: “ ”, con sede in ( ), Via ,
importo: Euro ,00 ( ) ipoteca: Euro ,00 ( ) e/o
fideiussione:Euro ,00( )
***** Repubblica Italiana
L’anno duemila , il giorno del mese di in Roma, Via , avanti a me dr. , notaio in
, iscritto al Collegio Notarile di
sono comparsi
Il Dr. , nato a ( ) il giorno
codice fiscale (carta di identità/documento di
riconoscimento n. rilasciata in data dal
di ), dirigente, domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza della “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA” – già Sviluppo Italia SpA, società unipersonale - di seguito denominata semplicemente ”Invitalia”, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx x. 00, capitale sociale Euro 836.383.864,02 interamente versato, C.F. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 05678721001, iscritta con il n. 535 nell’Albo degli Intermediari finanziari ex art. 107 del DLgs 1° settembre 1993 n. 385, giusta procura del a rogito notaio
di Repertorio n. che si allega al
presente atto sotto la lettera “ ” conferita
da /oppure nella Sua qualità di Amministratore Delegato e Xxxxxx rappresentante a tanto autorizzato giusti i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 2 settembre 2010
E
il Signor nato a ( ) il ,
(carta di identità/documento di riconoscimento n. rilasciata in data dal di ) Codice Fiscale
domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza di (in seguito denominata semplicemente “Beneficiaria”) con sede in
( ), Via n. , capitale sociale Euro
,00 interamente versato, Codice fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
, nella sua qualità di
ed in forza dei poteri conferitigli da che in estratto autentico si allega al presento atto sotto la lettera “ ”;
di seguito anche congiuntamente le “Parti”;
E
il Signor nato a ( ) il , (carta di identità/documento di identità n. rilasciata in data
dal ) Codice Fiscale domiciliato per
la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto sia in proprio sia nella sua qualità di Terzo Datore di Ipoteca o di procuratore speciale del Signor ), nato a _ ( ) il , (carta di identità/documento di identità n.
rilasciata in data dal ) giusta procura del
a rogito notaio di Rep. n. oppure in rappresentanza della società (di seguito anche più brevemente Terza datrice di ipoteca) con sede in
( ), Via n. , capitale sociale Euro ,00
interamente versato, Codice fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di ed in forza dei poteri conferitigli da deliberazione del Consiglio di Amministrazione/Assemblea dei Soci in data / / che in estratto autentico al presento atto è allegato sotto la lettera “ ”
Detti comparenti, della cui identità personale e capacità di agire io Notaio sono certo, e che rinunziano, d’accordo tra loro e con il mio consenso, all’assistenza di testimoni al presente atto,
Premettono
1. che con decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, così come successivamente modificato ed integrato in data 28 aprile 2010, è stata prevista l’istituzione di un regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell’art.1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n.296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e finalizzato ad interventi ad esse connesse e collegati;
2. che l’art.6, comma 1, del citato decreto ha disposto che il Ministro dello sviluppo economico con propri decreti, in relazione a ciascuna delle tipologie di intervento di cui all’articolo 1, comma 1, stabilisse i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, i criteri di selezione e valutazione, nonché l’eventuale ricorso a soggetti terzi per la gestione di una o più fasi del procedimento;
3. che in attuazione del suindicato D.M. 23 luglio 2009, così come
modificato dal D.M. 28 aprile 2010, è stato emanato il decreto del
Ministero dello sviluppo economico 13 dicembre 2011 pubblicato nella G.U.R.I del 19 dicembre 2011, n. 294, recante “Bando adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2, let. c), del decreto 23 luglio 2009 per interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse, secondo la Linea di attività 1.1 del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013”;
4. che il suddetto D.M. 13 dicembre 2011 stabilisce all’art. 4, in combinato disposto con l’art. 1, che gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni, sono affidati all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a, nella sua qualità di “Soggetto Gestore” della predetta misura agevolata;
5. che il medesimo D.M. 13 dicembre 2011 stabilisce all’art. 13, quarto comma, che il “Soggetto Gestore” provvede a stipulare con l’impresa beneficiaria “un contratto di finanziamento che disciplina le modalità e le condizioni per l’erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni ed obblighi per l’impresa beneficiaria”;
6. che “Invitalia” agisce su mandato del Governo per accrescere la competitività del Paese e per sostenere i settori strategici per lo sviluppo e per favorire l’attrazione degli investimenti esteri in particolare del Mezzogiorno d’Italia;
7. che con Convenzione sottoscritta in data 15 dicembre 2011 tra il
Ministero dello sviluppo economico (di seguito anche più
brevemente “Ministero”) ed “Invitalia” sono stati regolamentati i rapporti tra il “Ministero” ec “Invitalia” in ordine alla gestione della fase istruttoria e della successiva fase di erogazione delle agevolazioni;
8. che in data 15 marzo 2012 ed in data 9 agosto 2012 sono stati emessi dal Ministro dello sviluppo economico decreti modificativi del D.M. 13 dicembre 2011;
9. che con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 marzo 2013, pubblicato in G.U.R.I. dell’11 aprile 2013 n. 85, è stata approvata la “graduatoria dei programmi ammissibili alle agevolazioni a favore dei programmi di investimento riguardanti interventi di attivazione, rafforzamento e sostegno di filiere di biomasse che integrino obiettivi energetici di salvaguardia dell’ambiente e sviluppo del territorio attraverso il riutilizzo e la valorizzazione di biomasse” ;
10. che la “Beneficiaria” è stata costituita in data
/ / mediante scrittura privata autenticata/atto
pubblico a rogito notaio Dr. , iscritto presso il Collegio Notarile di Rep. n. Racc.
N. ;
11. che la “Beneficiaria” ha per oggetto sociale
ed esercita la propria
attività nel settore della (codice
ATECO ) con particolare riferimento alla produzione
di ;
12. che la “Beneficiaria” con propria domanda del , cui è stato attribuito il codice CUP n. , ha chiesto al Ministero di prendere in esame il proprio progetto d’impresa e di promuoverlo al fine di ottenere le agevolazioni di cui al predetto
d.m. del 13 dicembre 2011 e successive modificazioni e/o integrazioni;
13. che il progetto d’impresa presentato dalla “Beneficiaria” comporta la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato alla realizzazione di una nuova unità produttiva/di un ampliamento di unità produttiva esistente/di una diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti e/o servizi aggiuntivi/ di un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente da svilupparsi comunque nell’ambito di un’unica unità produttiva, dotata di autonomia tecnica e funzionale, anche articolata su più immobili e/o impianti, collegati, anche se separati, funzionalmente fra loro ed ubicata nel Comune il cui dettaglio si allega al presente atto sotto la lettera “ ”;
14. che la “Beneficiaria” ha comprovato con idonei titoli di avere la disponibilità/titolarità del terreno/immobile oggetto del programma degli investimenti agevolato di cui al presente contratto;
15. che la “Beneficiaria” risulta possedere i parametri di qualificazione di Grande/Piccola/Media Impresa ai sensi della normativa U.E. ed
è pertanto classificabile come tale;
Impresa];
di cui all’art. 9, comma 5 del D.M. 13 dicembre 2011 e quindi le agevolazioni sono state calcolate secondo i parametri di
qualificazione di Media impresa [da eliminare se Grande
16. che la “Beneficiaria” ha dichiarato di volersi avvalere della facoltà
17. che la “Beneficiaria” ha/non ha richiesto la garanzia della Riserva per il POI Energia istituita con decreto interministeriale 11 dicembre 2009 nell’ambito del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, let. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e/o integrazioni;
18. che la “Beneficiaria”, a seguito dell’istruttoria tecnica effettuata da Invitalia, possiede tutti i presupposti di cantierabilità necessari per avviare l’investimento programmato e sintenticamente sopra descritto;
19. che il programma presentato dalla “Beneficiaria” è stato inserito nella graduatoria pubblicata con il suindicato D.M. 22 marzo 2013 tra i programmi ammissibili ed agevolabili;
20. che la “Beneficiaria”, anche tramite i componenti della propria compagine sociale/consortile, rappresenta l’intera filiera delle biomasse oggetto del programma di investimento, come prescritto dall’art. 5, comma 2, del D.M. 13 dicembre 2011;
21. che lo statuto societario/consortile della “Beneficiaria” contiene un esplicito riferimento allo svolgimento, anche tramite ricorso ai
componenti della propria compagine sociale/consortile, di tutte le
attività economiche inerenti al ciclo della biomassa oggetto del programma di investimenti, in conformità all’art. 5, comma 2, del
D.M. 13 dicembre 2011;
22. che la “Beneficiaria” ha ottemperato a quanto richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico con lettera prot. n.
del , in conformità all’art. 13, secondo comma, del
D.M. 13 dicembre 2011 ed ha pertanto prodotto idonea documentazione tra cui, ove prevista, la delibera di concessione redatta dagli istituti di credito di cui alla lettera a) del suddetto art. 13, nonché copia dei permessi/licenze/autorizzazioni di cui alla lettera c) del medesimo art. 13;
successive modificazioni e/o integrazioni;
contributo in conto impianti e finanziamento agevolato è stato eseguito in base alle disposizioni contenute nell’art. 9 e nella
tabella n. 2 dell’allegato 2 del D.M. 13 dicembre 2011 e
24. che il calcolo delle agevolazioni e della loro articolazione tra
23. che la “Beneficiaria” è stata ammessa alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 dicembre 2011 e successive modificazioni e/o integrazioni (di seguito anche più brevemente “Decreto”) mediante decreto di concessione delle agevolazioni emesso dal Ministro dello Sviluppo Economico, in data , Prot. n. ;
25. che sono state acquisite dalla Prefettura competente per territorio le informazioni antimafia, ai sensi della vigente normativa di cui al
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e/o
integrazioni; oppure
23 bis. che “Invitalia” ha richiesto, prima della emissione del decreto di concessione delle agevolazioni sopra indicato, alla Prefettura competente per territorio le “informazioni antimafia” prescritte dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni e che, pertanto, è decorso il termine di cui all’art. 92 terzo comma della richiamata normativa; [in alternativa] che Invitalia
ha ottenuto in data le informazioni antimafia rilasciate in data dalla Prefettura competente per territorio prescritte ai sensi del D.Lgs. del 6/09/2011 n. 159 e xx.xx.xx..
tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 – Premesse e gli allegati
1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
1.2. In particolare, la “Beneficiaria” dichiara, riconosce ed accetta le previsioni e le obbligazioni di cui al decreto di concessione delle agevolazioni emesso dal Ministro dello Sviluppo economico in data Prot. n. che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostantanziale.
Art. 2 - Concessione del finanziamento agevolato.
2.1 ”Invitalia”, nella sua qualità di Soggetto Gestore della predetta misura agevolata, concede alla “Beneficiaria”, che accetta, un finanziamento fino all’importo massimo di Euro ,00
pari al % ( )
( ) ca. della spesa di
Euro ,00 ( ), al netto dell’I.V.A.
(Imposta sul Valore Aggiunto), prevista per la realizzazione del programma degli investimenti ritenuta ammissibile all’agevolazione rispetto alla spesa originariamente prevista di Euro ,00 oppure ritenuta interamente ammissibile alle agevolazioni.
2.2 Le agevolazioni complessivamente concesse sono calcolate, nel rispetto delle intensità massime di aiuto, con riferimento alle caratteristiche dimensionali dell’impresa e all’area in cui essa opera, in modo da garantire la copertura della quota parte dell’investimento ammissibile non coperto dai mezzi propri apportati dalla “Beneficiaria”.
2.3 L’ammontare complessivo delle agevolazioni concesse sarà determinato in via definitiva al momento della conclusione del programma degli investimenti e verrà accertato con l’erogazione a saldo delle agevolazioni di cui all’art. 14, comma 6, del “Decreto”, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, nonché della eventuale copertura della quota parte dell’investimento della “Beneficiaria” effettuata anche per il tramite del Fondo di garanzia di cui al punto 16 delle premesse. Nel caso in cui l’intensità complessiva delle agevolazioni, a seguito della suddetta rideterminazione, ecceda le intensità massime di aiuto previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008 – GBER, verrà ridotta l’agevolazione concessa sotto forma di contributo in conto impianti e, ove necessario, il finanziamento agevolato.
Art. 3 - Scopo del finanziamento agevolato.
Il finanziamento è concesso da ”Invitalia” alla “Beneficiaria” all’esclusivo scopo di concorrere alla realizzazione del programma degli investimenti
ammesso alle agevolazioni atteso che l’attività oggetto delle presenti
agevolazioni si svolgerà in una delle aree d’Italia “Obiettivo Convergenza UE” ovvero Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.
Art. 4 - Obbligazioni della “Beneficiaria”.
La “Beneficiaria” si obbliga nei confronti di ”Invitalia” a:
a) presentare il primo SAL (stato avanzamento lavori) entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data odierna e, pertanto, entro la data del
_/ / , salvo causa di forza maggiore e/o giustificato motivo e comunque nel rispetto del termine ultimo di cui al successivo punto b) del presente articolo;
b) ultimare il programma di investimenti xxxxx xx xxxxxxx xxx / / ( ), x xxxxxxxx xxxxx ( ) mesi decorrenti dalla data di emissione del decreto di concessione
e comunque
delle agevolazioni di cui al punto 22 delle premesse,
non oltre il 31 marzo 2015, salvo eventuale proroga non superiore a
6 (sei) mesi, disposta da Invitalia su richiesta motivata della “Beneficiaria” e previamente autorizzata dal Ministero, del termine di ultimazione del programma degli investimenti che comunque non potrà essere successivo al 30 giugno 2015, così come previsto all’articolo 6, comma 8, del “Decreto”;
c) non trasferire altrove, o alienare a qualsiasi titolo, o destinare ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimenti, senza la preventiva autorizzazione scritta di “Invitalia” o del Ministero, i beni mobili e i diritti aziendali, ovvero i beni immobili ammessi alle agevolazioni per un periodo di cinque anni, ovvero per un periodo di
tre anni per le PMI, decorrenti dalla data di completamento del
programma degli investimenti agevolato; sono esclusi dall’obbligo di mantenimento quegli impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, fermo restando il mantenimento dell’attività economica per il periodo minimo previsto al successivo punto d). La “Beneficiaria” dovrà comunque comunicare la sostituzione con un bene equivalente e con caratteristiche uguali o superiori;
d) non trasferire la propria attività produttiva, in un ambito territoriale diverso da quello ammissibile al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» prima che siano trascorsi cinque anni, ovvero tre per le PMI dalla data di completamento del programma degli investimenti agevolato;
e) non modificare il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione del “Ministero”;
f) rimborsare le rate di finanziamento agevolato alle scadenze pattuite nel presente contratto di finanziamento in conformità a quanto previsto all’art. 1, comma 2, del decreto di concessione;
g) dimostrare l’effettivo impiego di capitale proprio o di mezzi finanziari privi di agevolazioni in misura almeno pari al 25% del totale delle spese ammissibili;
h) non aver chiesto e/o ottenuto agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di “de minimis”, previste da altre
norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti
o Istituzioni Pubbliche, relativamente ai beni oggetto del programma di investimento, con la sola eccezione della garanzia rilasciata dalla Riserva per il POI energia di cui al punto 16 delle premesse al presente contratto [da inserire nel caso in cui la società abbia fatto domanda per la riserva];
i) tenere a disposizione gli originali di tutti i documenti amministrativi e contabili per un periodo almeno pari a cinque anni, ovvero a tre anni per le PMI, successivi alla data di ultimazione del programma degli investimenti agevolato, al fine di consentire ad “Invitalia”, al “Ministero” e agli altri organismi di controllo competenti gli accertamenti, i controlli e le ispezioni che dovessero rendersi necessari;
j) acconsentire ed a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal “Ministero”, da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell’Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in particolare, dagli artt. 60,61,62 del Regolamento (CE) 1083/2006 e dagli artt. 13 e 16 del Regolamento (CE) 1828/2006, nonché a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da “Invitalia” e dal “Ministero”, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento (CE) 1083/2006, allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
k)
osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, quanto previsto
dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 che regolamenta i rapporti di lavoro e dai contratti collettivi di lavoro di categoria e
previdenziale, contributiva e di tutela del lavoro;
nonché ad osservare la normativa in materia
della zona
l) aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato ed informare il pubblico circa la sovvenzione ottenuta dai Fondi, in applicazione dell’articolo 69 del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1828/2006;
m)
rispettare le norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento
comunitario di cui al Decreto di concessione delle agevolazioni emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, in data… Prot.
n ;
n) far pervenire ad “Invitalia” annualmente entro 60 (sessanta) giorni dalla loro approvazione, copia dei bilanci depositati e delle relative relazioni;
o) riportare in modo indelebile la dicitura di cui all’articolo 14, comma 5, del “Decreto” sugli originali dei documenti attestanti le spese sostenute ammesse alle agevolazioni;
p) tenere aggiornate le scritture contabili secondo i criteri della contabilità ordinaria per tutta la durata del finanziamento agevolato con espressa annotazione ed identificazione dei beni immobili e mobili ammessi alle agevolazioni;
q) comunicare tempestivamente ad “Invitalia” le variazioni di cui al successivo articolo 11 del presente contratto ed a comunicare tutte
le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella
documentazione ad essa allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione;
r) trasmettere ad “Invitalia”, a partire dalla data di comunicazione del decreto di concessione, con cadenza annuale e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, ovvero al terzo, nel caso di PMI, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. relativa a:
• stato d’avanzamento del programma sugli investimenti con l’indicazione dei beni eventualmente dismessi;
• permanenza dei requisiti di cui all’articolo 5 del “Decreto” ai fini dell’ammissione e della concessione delle agevolazioni;
• permanenza nel patrimonio aziendale dei beni agevolati e la loro strumentalità per l’esercizio dell’attività produttiva;
• permanenza della sede operativa agevolata nell’ambito territoriale indicato nell’art. 6, comma 3, del “Decreto”;
s) trasmettere le ulteriori informazioni che dovessero essere richieste da “Invitalia”;
t) trasmettere, l’ultimo SAL e l’allegata relazione illustrativa dell’intero programma di investimenti agevolato realizzato e dei risultati conseguiti, entro il termine previsto dall’art. 14, comma 9, del “Decreto” e pertanto entro 90 giorni dalla data di ultimazione del programma degli investimenti agevolato;
u) comunicare preventivamente ad “Invitalia” i mutamenti del proprio
assetto societario e gestionale al fine dei necessari adempimenti relativi alla normativa antimafia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 86 del D.lgs.159/2011 e ss.mm.ii.
Art. 5 - Spese ammissibili
5.1 Le spese ammissibili dovranno riferirsi, nella misura in cui sono necessarie alle finalità del programma, all’acquisto di immobilizzazioni, come definite dagli art. 2424 ss. cc, e dovranno essere capitalizzate.
5.2 L’ammissibilità delle spese sarà in ogni caso subordinata alla preventiva verifica delle condizioni di cui all’art. 8, commi 4,5,6 e 7 del “Decreto”, fermo in ogni caso quanto stabilito dal D.P.R. 3 ottobre 2008,
n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni, in materia di ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013.
Art. 6 - Condizioni per l’erogazione della prima quota del
finanziamento agevolato. Risoluzione.
6.1 L’erogazione della prima quota del finanziamento agevolato, fermo restando quanto stabito nell’art. 7 che segue, sarà effettuata da “Invitalia”, unitamente alla quota relativa al contributo in conto impianti a condizione che, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data odierna, “Invitalia” abbia ricevuto:
a) dichiarazione del legale rappresentante della Beneficiaria, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante che i soggetti sottoposti a verifiche antimafia ai sensi del predetto d.lgs. n. 159/2011 non sono cambiati e che non sono intervenuti
mutamenti del proprio assetto societario e gestionale, nonché
b) il duplo della nota di iscrizione dell’ipoteca di primo grado dell’importo di Euro ( /_) sui beni immobili di proprietà della “Beneficiaria” e/o di Terzi Datori, in proprio favore, nonchè
c) la dichiarazione notarile dalla quale risulti la regolare pubblicazione della predetta ipoteca e la inesistenza presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari competente ed a peso dei beni ipotecati, di trascrizioni pregiudizievoli, di iscrizioni, di annotazioni di privilegio, e/o
d) fideiussione bancaria scalare a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione, dell’importo di Euro ( /_) rilasciata a favore di “Invitalia” e nell’interesse della “Beneficiaria” in conformità all’Allegato sub “ “, nonchè
e) documentazione amministrativo contabile comprovante la modalità prescelta dalla “Beneficiaria” di apporto delle risorse finanziarie fino all’importo complessivo di Euro _( /_) ed evidenza dell’intervenuto proporzionale versamento delle risorse finanziarie in conformità alle modalità prescelte.
6.2 Se entro 90 (novanta) giorni dalla data odierna, salvo quanto indicato alla precedente lettera a) dell’art. 4, la documentazione indicata nel precedente primo comma non sarà stata consegnata ad “Invitalia” per fatti comunque imputabili alla “Beneficiaria” e non sanabili, “Invitalia” avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto e proporre al “Ministero” la revoca delle agevolazioni
concesse, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 2, del decreto di concessione delle agevolazioni di cui al punto 22 delle premesse.
6.3. Qualora a seguito delle verifiche disposte dalla Prefettura competente per territorio, venissero emesse “informazioni antimafia” di contenuto interdittivo, così come disposto dall’art. 92, terzo comma del D.L.vo 6.9.2011 n. 159 e xx.xx.xx., “Invitalia” avrà la facoltà di proporre al Ministero la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 del decreto di concessione di cui al punto 22 delle premesse e di dichiarare risolto di diritto il presente contratto con le conseguenze di cui al successivo art.16.
OPPURE (in caso di nuova richiesta per variazione)
Qualora dalle verifiche disposte dalla Prefettura competente per Territorio, a seguito di intervenute variazioni dell’assetto societario e gestionale della “Beneficiaria” e di nuova richiesta formulata al riguardo da “Invitalia”, venissero emesse “informazioni antimafia” di contenuto interdittivo, così come disposto dall’art. 92, terzo comma del D.L.vo 6.9.2011 n. 159 e xx.xx.xx., “Invitalia” avrà la facoltà di proporre al Ministero la revoca delle agevolazioni concesse, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 del decreto di concessione delle agevolazioni di cui al punto 22 delle premesse e di dichiarare risolto di diritto il presente contratto con le conseguenze di cui al successivo art. 16.
Art. 7 - Modalità di erogazione delle agevolazioni e del
finanziamento agevolato.
7.1 Nei limiti degli importi massimi indicati nell’art. 2 che precede ed a
condizione che le relative somme siano disponibili, le erogazioni delle
agevolazioni per gli investimenti, previa necessaria consegna ad Invitalia di tutti gli atti ed i documenti di cui al precedente articolo 6, avverranno in funzione degli stati di avanzamento della realizzazione del programma degli investimenti agevolato, solo dopo che “Invitalia” abbia espletato la procedura attestante la regolarità della “Beneficiaria” nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dal Decreto MLPS del 24/10/2007 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sulla base della rispettiva disciplina di riferimento (DURC).
7.2 Le erogazioni delle agevolazioni di cui al presente finanziamento avverranno, unitamente a quelle relative al contributo in conto impianti, per quote proporzionali alla percentuale di realizzazione del programma degli investimenti agevolato, soltanto dopo che sarà stato presentato lo stato di avanzamento nel quale sarà stata inserita la relativa spesa.
7.3 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) non potranno essere più di due.
Ciascuno stato di avanzamento lavori sarà determinato sulla base di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate anche riferite ad anticipazioni di spesa su ordini accettati. Il primo stato avanzamento lavori non potrà essere inferiore al 30% delle spese ritenute ammissibili alle agevolazioni e il secondo stato avanzamento lavori dovrà essere presentato solo a conclusione del programma degli investimenti.
7.4 L’erogazione del finanziamento avverrà per quote, ricavate
……….%
assumendo il ( per cento) delle spese ammissibili che
figureranno in ogni stato di avanzamento lavori.
7.5 In relazione a ciascuna richiesta di erogazione, come previsto dall’art. 14 del “Decreto”, “Invitalia” procederà alla verifica della rispondenza tra investimento realizzato ed investimento ammesso alle agevolazioni, alla verifica dell’ammissibilità delle spese, anche in relazione alla loro pertinenza e conguità, alla verifica degli aspetti amministrativo-contabili dei titoli di spesa, dell’avvenuto pagamento degli stessi e del proporzionale apporto delle risorse finanziarie.
7.6 “Invitalia”, direttamente e/o mediante società del gruppo da essa designata procederà alla verifica fisica di consistenza degli investimenti realizzati attraverso sopralluogo presso la “Beneficiaria”, salvo ulteriori accertamenti richiesti dal Ministero, in relazione a ciascuna richiesta di erogazione regolare e completa. Ai fini del raggiungimento dello stato di avanzamento previsto, saranno prese in considerazione solo le fatture e gli altri titoli di spesa effettivamente pagati, quand’anche non ancora a saldo delle forniture.
7.7 La richiesta di erogazione relativa al secondo e ultimo stato avanzamento lavori dovrà essere trasmessa ad ”Invitalia” unitamente alla già richiamata relazione illustrativa inerente l’intero programma degli investimenti realizzato e dei risultati conseguiti, entro il termine di
90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione del programma degli investimenti ammesso alle agevolazioni (intendendosi per tale data la data di presentazione dell’ultimo titolo di spesa ammissibile).
7.8 L’erogazione delle quote delle agevolazioni relative all’ultimo stato di avanzamento avverrà solo a condizione che tutte le forniture risultino
pagate per intero e subordinatamente all’esito positivo della verifica
finale di cui al punto che precede.
7.9 Entro 10 (dieci) giorni da ogni singolo accreditamento, la “Beneficiaria” sarà tenuta ad inviare ad ”Invitalia” una dichiarazione, rilasciata dal Legale Rappresentante, su carta intestata della “Beneficiaria” attestante gli avvenuti accreditamenti delle agevolazioni erogate a fronte dei singoli stato avanzamento lavori rendicontati. Resta salva la facoltà di ”Invitalia”, di ottenere tale dichiarazione nella forma dell’atto pubblico da stipularsi a cura e spese della “Beneficiaria”.
7.10 In ogni caso la quietanza relativa all’ultima erogazione a saldo dovrà essere comunque resa, a seguito delle verifiche di accertamento effettuate dalla Commissione ministeriale di cui all’art. 14, comma 6, del “Decreto”, per atto pubblico a spese della “Beneficiaria” che, in tale sede, si riconoscerà altresì debitrice nei confronti di “Invitalia” per l’importo corrispondente a tutte le erogazioni a tale titolo fino a quel momento ricevute.
7.11 In caso di intervenuta modifica della composizione dell’assetto gestionale e/o societario della “Beneficiaria”, nessuna erogazione sarà possibile se “Invitalia” non avrà presentato alla prefettura competente per Territorio una nuova richiesta di ”informazioni antimafia” ai sensi del D.L.vo 6 settembre 2011 n. 159 e xx.xx.xx.. e verificato che sia decorso il termine di 45 (quarantacinque) giorni di cui all’art. 92 terzo comma della richiamata normativa.
7.12 Verificati gli adempimenti di cui sopra, fatti salvi particolari casi, “Invitalia” procederà all’erogazione delle nominate agevolazioni, ivi
compresa quella inerente il saldo, sottoponendo le medesime alla
condizione risolutiva del rilascio di informazioni antimafia di contenuto interdittivo da parte della prefettura competente, secondo le modalità ed i termini di cui al precedente art. 6.3 del presente contratto.
Art. 8 - Documentazione da produrre per ottenere l’erogazione
delle quote del finanziamento agevolato.
8.1 Al fine di ottenere l’erogazione della quota delle agevolazioni per gli investimenti ad essa concesse, in relazione agli stati di avanzamento di realizzazione del programma degli investimenti, la “Beneficiaria”, dovrà far pervenire ad “Invitalia”, all’indirizzo e con le modalità indicate nel successivo art. 12, gli atti e i documenti indicati nel “Disciplinare di rendicontazione dei costi ammessi con l’attuazione dei programmi d’investimento agevolati”, pubblicato nel portale istituzionale di Invitalia al seguente indirizzo web: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxx/xxx/xxxx/xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxx/xxxxxxxx- d.m.-13-dicembre-2011.html., e meglio specificati all’allegato sub “ ”/ del presente contratto.
8.2 “Invitalia” avrà il diritto di ottenere gli originali di tutti i documenti presentati in copia. In qualsiasi fase del rapporto agevolativo, “Invitalia” avrà altresì il diritto di richiedere alla “Beneficiaria” di fornire, anche in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ulteriori dati e informazioni che dovessero essere ritenuti necessari.
8.3 L’erogazione delle agevolazioni relativa a ciascuno stato di avanzamento lavori presentato dalla “Beneficiaria” sarà effettuata da “Invitalia” al completamento delle attività di verifica dell’ammissibilità
delle spese, anche in relazione alla loro pertinenza e congruità, le quali
verranno svolte entro quarantacinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di erogazione (che dovrà essere regolare e completa),
8.4 L’erogazione dell’ ultima quota a saldo delle agevolazioni sarà effettuata da “Invitalia”, sempre a seguito del ricevimento della documentazione indicata nel “Disciplinare di rendicontazione dei costi ammessi con l’attuazione dei programmi d’investimento agevolati”, pubblicato nel portale istituzionale di Invitalia al seguente indirizzo web: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxx/xxx/xxxx/xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxx/xxxxxxxx-
d.m.-13-dicembre-2011.html.,e e già specificata nell’allegato sub “ ” /
al presente contratto, solo dopo aver accertato, direttamente e/o mediante società del gruppo da essa designata, la persistenza dei requisiti che hanno consentito l’ammissibilità del progetto, l'esistenza, la consistenza e la funzionalità degli investimenti realizzati con quelli programmati, la conformità agli originali delle copie dei documenti presentati, il funzionamento degli impianti e dei macchinari e le condizioni per l’inizio dell’attività produttiva.
8.5 Relativamente a ciascuno stato avanzamento dei lavori presentati dalla “Beneficiaria”, “Invitalia” procederà all’erogazione delle quote delle agevolazioni per gli investimenti solo in presenza di un verbale di accertamento redatto dai soggetti incaricati delle verifiche debitamente controfirmato per accettazione degli accertamenti in esso rendicontati dal legale rappresentante della “Beneficiaria”.
Art. 9 - Rimborso del finanziamento agevolato.
9.1 Fermo quanto stabilito nell’art. 12 che segue, la “Beneficiaria” si
obbliga a restituire ad “Invitalia” l’importo del finanziamento concesso in
n. ( ) rate semestrali, oltre a n. ( ) rate di preammortamento. L’ammortamento del finanziamento avverrà mediante n. ( ) rate semestrali costanti, posticipate, e consecutive di capitale e di interessi, la prima con scadenza il / / ( ) e l’ultima con scadenza il / / ( ) così come risulta dal piano di ammortamento allegato sub “ ”.
9.2 Gli interessi saranno calcolati al tasso invariabile dello , %
( virgola per cento), che costituisce l’equivalente
semestrale del tasso annuale del % ( /00).
9.3 Il tasso annuale è stato ottenuto, assumendo il 20% (venti per cento) del Tasso di Riferimento del %, pubblicato sul sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxx.xx
ml, vigente al momento della deliberazione di concessione delle agevolazioni in favore della Beneficiaria maggiorato di 100 punti base cosi come previsto dal relativo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e, pertanto pari al % ( %).
9.4 Durante il periodo di preammortamento, alle scadenze del
/ /
( ), / /
( ), / /
( ), / / , ( ), / / ( ), la “Beneficiaria” dovrà, infine, corrispondere ad “Invitalia” interessi, calcolati al predetto tasso semestrale dello , % ( virgola
per cento) sulle somme via via ricevute a far tempo dal giorno delle valute dei singoli accreditamenti.
9.5 I pagamenti dovuti dalla “Beneficiaria” per le rate di
preammortamento e di ammortamento del finanziamento, dovranno
essere eseguiti mediante accreditamenti bancari, con valuta fissa non successiva al quindicesimo giorno dalla scadenza di ogni singola rata sul conto corrente che “Invitalia” comunicherà mediante l’avviso di pagamento.
Art. 10 - Interessi di mora.
10.1 Per l’eventuale ritardo nel pagamento delle rate di ammortamento e delle rate di preammortamento indicate nell’articolo che precede, nonché di ogni altro importo dovuto per effetto del presente contratto, la “Beneficiaria” dovrà corrispondere ad “Invitalia” interessi di mora da calcolare ad un saggio annuo pari al “Tasso di riferimento” intero pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europea vigente al momento dell’inadempimento maggiorato di 100 (cento) punti base, per il periodo intercorrente dalla data di erogazione alla data di restituzione.
10.2 “Invitalia” avrà il diritto di sospendere ogni erogazione relativa al finanziamento concesso qualora la “Beneficiaria” sia in ritardo con i pagamenti dovuti.
Art. 11 - Variazione del programma degli investimenti e/o della
“Beneficiaria”
11.1 Le variazioni del programma degli investimenti ammesso alle agevolazioni o della “Beneficiaria” dovranno essere tempestivamente comunicate ad “Invitalia” fornendo documentata relazione illustrativa.
11.2 Nel caso in cui la variazione riguardi l’uscita dalla compagine societaria o consortile di un’impresa già socia o consorziata alla data di presentazione della domanda, tale da far venire meno il requisito di cui
all’art. 5, comma 2, del Decreto, la “Beneficiaria” dovrà ripristinare,
pena la revoca delle agevolazioni e conseguente risoluzione del presente contratto ai sensi del successivo art. 16, il precedente assetto (i) con l’ingresso nella compagine sociale o consortile di un’impresa di pari requisiti dell’impresa uscente e che svolga le medesime attività economiche all’interno della filiera delle biomasse oggetto del programma di investimento, ovvero (ii) laddove possibile, attraverso una diversa ripartizione delle attività tra i soggetti già facenti parte della compagine societaria o consortile della stessa “Beneficiaria”. A tale riguardo la “Beneficiaria” dovrà comunicare ad Invitalia entro tre mesi dalla variazione, l’avvenuto ingresso della nuova impresa nella compagine sociale o consortile ovvero la nuova ripartizione delle attività. L’ingresso di una nuova impresa non potrà in ogni caso riguardare soggetti produttori di biomasse già facenti parte della compagine sociale o consortile di altri soggetti beneficiari delle agevolazioni disciplinate dal “Decreto”.
11.3 Il subentro di un nuovo soggetto potrà avvenire solo in conseguenza ad atti di fusione, scissione, conferimento, cessione d’azienda o di ramo d’azienda, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, secondo le modalità previste all’art. 15, comma 3, del “Decreto”. In tal caso le agevolazioni verranno calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante.
11.4. Invitalia procederà all’esame delle variazioni di cui ai punti precedenti, nelle modalità previste all’art. 3, comma 4, del decreto di concessione di cui al punto 22 delle premesse.
11.5 Fino a quando le proposte di variazioni di cui ai precedenti commi,
che potranno essere presentate a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, non saranno state approvate, “Invitalia” sospenderà le erogazioni delle agevolazioni.
11.6 Le variazioni di natura diversa da quelle di cui ai precedenti commi saranno oggetto di verifica da parte di Invitalia, nello svolgimento ordinario delle attività di erogazione delle agevolazioni.
11.7 La variazioni in aumento dell’ammontare degli investimenti ammessi alle agevolazioni, valutate positivamente da “Invitalia” ed approvate dal “Ministero”, non determineranno in alcun modo una maggiorazione delle agevolazioni concesse e più precisamente indicate al decreto di concessione del n. emesso dal Ministro dello sviluppo economico.
11.8 Le variazioni in riduzione dell’ammontare degli investimenti ammessi alle agevolazioni, valutate positivamente da “Invitalia” ed approvate dal “Ministero”, comporteranno la diminuzione dell’importo del finanziamento agevolato nei limiti della percentuale indicata all’art.1, comma 2, del decreto di concessione del n. emesso dal Ministro dello sviluppo economico e la conseguente rideterminazione delle altre agevolazioni ivi previste, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento (CE) n.800/2008 – GBER.
11.9 In caso di diminuizione dell’importo del finanziamento la “Beneficiaria” sarà obbligata a rimborsare ad “Invitalia”, in unica soluzione, le somme costituenti la differenza tra l’importo già erogato del finanziamento e quello risultante dalla predetta diminuzione,
unitamente con i relativi interessi maturati, dai giorni delle singole
erogazioni fino a quello del rimborso delle predette somme, calcolati ad un tasso indicato nell’art. 10 che precede.
11.10 Le riduzioni effettuate, ma non approvate, potranno comportare, la risoluzione del presente contratto di finanziamento con le conseguenze previste nel successivo art.16.
Art. 12 - Modalità di richiesta e di accreditamento delle quote del
finanziamento agevolato.
ricevimento.
elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx, e fatte pervenire ad “Invitalia” presso gli uffici di Roma in via Xxxxxx Xxxxxxxxxx n. 30 – 00198 unitamente alla documentazione richiesta, mediante consegna
diretta o mediante un plico spedito per raccomandata con avviso di
all’indirizzo di posta
“Beneficiaria”, dovranno essere anticipate
contributo concesso, firmate dal Rappresentante legale della
Le domande di erogazione delle quote del finanziamento e del
12.1
12.2 Tutte le erogazioni in favore della “Beneficiaria” saranno eseguite da “Invitalia” mediante accreditamenti sul conto corrente intestato alla “Beneficiaria” stessa, che dovrà essere dedicato ancorchè non in via esclusiva, al ricevimento delle predette agevolazioni, e le cui coordinate saranno comunicate per iscritto ad “Invitalia” nella domanda di erogazione di cui al comma precedente.
Art. 13 - Divieto di cessione dei crediti.
13.1 La “Beneficiaria” non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente contratto pena la sua
risoluzione.
Art. 14 - Controlli.
14.1 La “Beneficiaria” si obbliga a consentire al “Ministero”, ad ”Invitalia” alla Commissione europea ed ad altri organi dell’Unione europea competenti in materia, la più ampia facoltà di controllare, a mezzo di persone o società specializzate, da essi anche separatamente designate, la progressiva realizzazione del programma degli investimenti, e l’andamento dell’attività intrapresa, anche ispezionando i libri e la documentazione contabile e fiscale, nonché eseguendo sopralluoghi sia presso i locali in cui la predetta attività è svolta, sia presso i quali è conservata la predetta documentazione ed ottenendo notizie dagli Organi amministrativi, dai Sindaci, dai Dipendenti e dai Consulenti.
Art. 15 - Conservazione della documentazione.
15.1 La “Beneficiaria” si obbliga così come previsto dal Regolamento (CE) 69/2001 del 12 gennaio 2001, a conservare per un periodo di cinque anni, ovvero tre anni per PMI, successivi alla data di ultimazione del programma degli investimenti agevolato, i titoli di spesa ed i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del suo progetto d'impresa, con decorrenza dalle date di quietanza dei diversi documenti di spesa presentati per l’erogazione del finanziamento.
Art. 16. - Risoluzione del contratto di finanziamento
16.1 “Invitalia” avrà il diritto di risolvere il presente contratto, oltre che nei casi previsti dagli articoli 6.2, 6.3 e 11.3 che precedono, nel caso di mancato adempimento da parte della “Beneficiaria” anche ad uno solo
degli obblighi previsti all’art. 4 del presente contratto. Per l’obbligazione
di cui alla lettera g) del predetto art. 4, la risoluzione del contratto sarà disposta nel caso in cui la “Beneficiaria” non dimostri l’effettivo impiego di capitale proprio o mezzi finanziari privi di agevolazioni secondo le modalità e in misura almeno pari a quanto indicato in sede di presentazione della richiesta di agevolazione.
Il finanziamento potrà essere inoltre totalmente risolto qualora la “Beneficiaria”:
1. non abbia presentato il primo SAL (stato avanzamento lavori) entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, salvo quanto previsto al precedente art. 4, lettera a);ovvero
2. cessi definitivamente l’attività per la quale sono state concesse le agevolazioni di cui al più volte richiamato decreto di concessione delle agevolazioni anteriormente alla data di completamento del programma degli investimenti oggetto delle agevolazioni;ovvero
3. sia posta in liquidazione o sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali anteriormente alla data di completamento del programma degli investimenti oggetto delle agevolazioni;ovvero
4. abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, in qualunque fase del procedimento;ovvero
5. non consenta i controlli da parte di “Invitalia” o del Ministero o di organismi comunitari, circa l’andamento dell’attività sociale e la progressiva realizzazione del programma degli investimenti;ovvero
6. nell’ipotesi di cui all’art. 11, comma 2, del presente contratto non
ripristini la compagine societaria o consortile nell’assetto previsto
alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ovvero non dimostri l’idoneità della nuova ripartizione delle attività tra i soggetti già facenti parte della sua compagine societaria o consortile; ovvero
7. non abbia dotato l’impianto della strumentazione indicata nell’art. 7, comma 1, let. g) del “Decreto” o qualora non vengano rispettati i valori limite concernenti l’Indice di Risparmio Energia (IRE) ed il Limite Termico (LT), ridotti del cinque per cento, stabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in ciascuno degli anni del periodo di cui all’art. 6, comma 3, del “Decreto”; ovvero
8. ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dal presente contratto finalizzata a garantire che le agevolazioni concesse siano correttamente impiegate per il raggiungimento degli scopi prefissati; ovvero
9. abbia presentato spese per acquisti o per lavori effettuati prima della presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni; ovvero
10. presenti una documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque alla medesima imputabili e non sanabili; ovvero
qualora venga accertata l’assenza, per fatti imputabili alla Beneficiaria e
effetto delle fattispecie criminose di cui alla L.n. 231/2001.
xxxxxxxxx, anche nei confronti di uno soltanto dei soggetti sottoposti alle
verifiche antimafia, in corso accertamenti da parte di ogni autorità competente per i quali sia applicabile una misura di prevenzione per
ovvero, qualora
non sanabili, di uno o più requisiti di ammissibilità
16.2 “Invitalia” avrà il diritto di risolvere parzialmente il presente contratto di finanziame nto agevolato, qualora la “Beneficiaria”:
1. alla data di scadenza del termine di ultimazione del programma degli investimenti di cui al precedente art. 4, let. b), gli investimenti previsti siano stati realizzati solo in parte e le spese effettivamente sostenute configurino, a giudizio di “Invitalia”, un programma organico e funzionale rispetto alle finalità poste a base del giudizio favorevole espresso in sede istruttoria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del “Decreto”;
2. comunichi il trasferimento, l’alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma degli investimenti agevolato, beni immobili, beni mobili e diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi cinque anni ovvero tre anni per le PMI dalla data di completamento del programma degli investimenti agevolato; la risoluzione parziale del finanziamento determinerà una riduzione delle agevolazioni, commisurata sia alla relativa spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, ai beni trasferiti, alienati o destinati ad usi diversi da quelli originariamente previsti che al periodo di mancato utilizzo dei beni medesimi con riferimento al prescritto termine quinquennale ovvero triennale per le PMI;
3. non comunichi ad “Invitalia” il trasferimento, l’alienazione o la
destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma degli investimenti agevolato, di beni immobili, beni mobili e/o diritti aziendali ammessi alle agevolazioni che non costituiscono un elemento essenziale del ciclo produttivo ovvero il cui valore sia inferiore al 20% dell’investimento complessivo, prima che siano trascorsi cinque anni ovvero tre anni per le PMI dalla data di completamento del programma degli investimenti agevolato; la risoluzione parziale del finanziamento sarà commisurata all’intera spesa afferente i beni trasferiti, alienati o destinati ad usi diversi indipendemente dal periodo di mancato utilizzo.
4. abbia comunicato di avere ottenuto altre agevolazioni sui medesimi beni immobili e/o mobili e/o diritti aziendali oggetto del programma degli investimenti agevolato e dichiari di voler mantenere dette altre agevolazioni;
5. Per l’obbligazione di cui al punto f) dell’art. 4 del presente contratto, la risoluzione sarà disposta nel caso in cui la Beneficiaria non rimborsi le rate di finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano d rimborso e sarà commisurata alla quota di finanziamento agevolata non restituita.
6. Per l’obbligazione di cui all’art.4, let. k) del presente contratto, il “Ministero” fissa un termine non superiore a sessanta giorni per consentire alla “Beneficiaria” di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine il “Ministero” medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni. Nei casi più gravi o
nel caso di recidiva può essere disposta l'esclusione della
Beneficiaria per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni.
16.3 La risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato comporterà per la “Beneficiaria” l’obbligo di restituire in tutto o in parte gli importi già erogati, maggiorati di interessi calcolati al Tasso di Riferimento intero pubblicato sul sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx
_rates.html, vigente al momento dell’inadempimento, maggiorato di 100
punti base così come previsto dal relativo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
16.4 ”Invitalia” non potrà dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto senza aver preventivamente contestato per iscritto alla “Beneficiaria” gli inadempimenti rilevati ed aver tenuto conto delle giustificazioni scritte dalla “Beneficiaria” stessa che dovranno pervenire ad ”Invitalia” per mezzo di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento delle contestazioni da parte della “Beneficiaria”.
16.5 La restituzione delle somme dovute ed il pagamento degli interessi dovranno avvenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione di risoluzione.
Art. 17 – Garanzie
[inserire solo se le garanzie ipotecarie vengono acquisite in sede di stipula ]
17.1 A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, relativamente alla restituzione del capitale finanziato, la
“Beneficiaria”/”Il Terzo Datore di ipoteca” consente/consentono che sia
iscritta a suo/loro carico ed in favore di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA” un’ipoteca di primo grado su tutti i seguenti beni, costituenti il complesso industriale, che essa/loro dichiara/dichiarano essere di sua esclusiva e libera proprietà e disponibilità, sito in Comune di ( ), e precisamente:
(saranno i beni immobili e i beni mobili registrati esistenti nel momento della stipulazione) oppure: confini
[Ovvero
inserire nel caso in cui le garanzie ipotecarie vengano acquisite prima dell’erogazione]
A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, relativamente alla restituzione del capitale finanziato, la “Beneficiaria”/”Il Terzo Datore di ipoteca” consentirà/consentiranno che sia iscritta a suo/loro carico ed in favore di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA” un’ipoteca di primo grado su tutti i seguenti beni, costituenti il complesso industriale, che essa/loro dichiara/dichiarano essere di sua esclusiva e libera proprietà e disponibilità, sito in Comune di ( ), e precisamente:
(saranno i beni immobili e i beni mobili registrati esistenti nel momento della stipulazione) oppure: confini
]
17.2 L’ipoteca graverà anche:
1) su tutti gli edifici edificati ed edificandi sulla suddetta area;
2) su tutte le pertinenze, ivi compresi gli impianti ed i macchinari installati ed installandi o da acquisire, dichiarando espressamente la “Beneficiaria”/”Il Terzo Datore di Ipoteca” che i predetti beni sono e saranno durevolmente ed insindacabilmente destinati al servizio del proprio complesso industriale di e che, quindi, costituiscono e costituiranno ad ogni effetto pertinenze del complesso industriale stesso.
17.3 L’ipoteca sarà iscritta presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di
( ) per la complessiva somma di Euro ,00 ( /00) pari all’importo in linea capitale del finanziamento
17.4 Ai fini degli artt. 2839 n. 2 e 2844, terzo comma, c.c. ”Invitalia” elegge domicilio presso Via n. 00
[IN ALTERNATIVA]
17.1 A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, ed in particolare della restituzione del capitale mutuato per effetto ed in dipendenza del presente contratto di finanziamento, la “Beneficiaria” si impegna a far si che venga rilasciata, prima dell’erogazione del primo stato avanzamento lavori, in favore dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., in conformità al modello allegato sotto la lettera “ ”, fidejussione bancaria scalare, incondizionata ed escutibile a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione, per un importo pari alla linea capitale del
presente finanziamento e quindi ad Euro ,00
( /00), importo che sarà di volta in volta ridotto per somme pari a quelle via via rimborsate dalla “Beneficiaria” stessa in linea capitale.
Art. 18 Liberazione delle garanzie
[da eliminare in caso di fidejussione]
18.1 La “Beneficiaria” ed il “Terzo Datore di Ipoteca” (ove previsto) prende/prendono atto ed accetta/accettano) che:
- l’ipoteca garantisce anche quanto fosse dovuto in conseguenza di revoca od annullamento di pagamenti eseguiti dalla “Beneficiaria” stessa;
- la liberazione delle garanzie, di conseguenza, potrà essere consentita da ”Invitalia” una volta trascorsi i termini per la azioni revocatorie di cui al R.D. 16.3.1942 n. 267 e sue successive modificazioni.
Art. 19 - Rimborso anticipato del finanziamento agevolato.
E’ consentito alla “Beneficiaria” l’anticipato rimborso, anche parziale, del residuo capitale finanziato, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità di rifusione non prima che siano decorsi 18 (diciotto) mesi dalla data dell’ultima erogazione in favore della “Beneficiaria”.
Art. 20 - Rinvio.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno rinvio al D.M. 13 dicembre 2011 ed al Decreto ministeriale 23 luglio 2009 e sue successive integrazioni e/o modificazioni che, richiamati nelle premesse del presente finanziamento ne costituiscono
parte integrante, nonche’ alla Convenzione stipulata tra il “Ministero” ed
“Invitalia” in data 15 dicembre 2011, nonché alla lettera del Ministero del , prot. di cui al punto 21 delle premesse.
Art. 21 - Spese
Le spese notarili del presente contratto, nonché, se previste, quelle di iscrizione e cancellazione dell’ipoteca, di eventuali annotazioni a margine della stessa, quelle catastali, quelle per il rilascio di tre copie autentiche del presente contratto di cui, due, copie, una delle quali munita della formula esecutiva, da consegnare ad ”Invitalia”, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente anche di natura fiscale, o che sarà dovuta, anche per effetto di norme sopravvenute, sono ad esclusivo carico della “Beneficiaria” la quale riconosce ”Invitalia” come unica legittimata a richiedere e ritirare la copia esecutiva.
Art. 22 - Elezione di domicilio
Le Parti eleggono domicilio come segue:
”Invitalia” presso la propria sede, in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx x. 00, ed in difetto nel domicilio suppletivo presso il Comune di Roma, anche agli effetti previsti dall’art. 141 c.p.c.;
”Beneficiaria” presso la propria sede in
( ), Via n. , ed in difetto, nel domicilio suppletivo presso il Comune di ( ), anche agli effetti previsti dall’art. 141 c.p.c..;
Il Terzo Datore presso la propria sede in ( ), Via n. , ed in difetto, nel domicilio suppletivo presso il Comune di ( ), anche agli
effetti previsti dall’art. 141 c.p.c…
Art. 23 - Foro competente.
Le controversie che insorgessero tra le Parti in relazione a quanto stabilito nel presente contratto saranno decise con competenza esclusiva dall’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.
Art. 24 – Trattamento tributario
Ai fini del trattamento tributario del presente contratto di finanziamento agevolato, effettuato con fondi conferiti dallo Stato, si applicano le agevolazioni fiscali di cui agli artt. 15-17-19 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601.
*****
Si omette la lettura di quanto allegato per dispensa avutane dai Comparenti che dichiarano di ben conoscerne il contenuto.
Il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi meccanici ai sensi di legge sotto la mia direzione ed in parte a mano da me Notaio, viene da me letto ai comparenti che, da me interpellati, lo confermano ed approvano.
Occupa fogli, pagine