COMUNE DI DUEVILLE
Modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 30 del 05.07.2007 e n. 3 del 18.02.2010 Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 09.05.2013
Integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 12.06.2018
COMUNE DI DUEVILLE
Provincia di Vicenza
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
I N D I C E
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto del regolamento Articolo 2 Interpretazione del regolamento
TITOLO II NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI
CAPO I
Articolo 3 CAPO II SEZIONE I
Articolo 4
La fase precontrattuale Determinazione a contrattare La scelta del contraente
Disposizioni generali
Modi di scelta del contraente
Articolo 5 Pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara e cauzione provvisoria Articolo 6 Termini per le procedure di aggiudicazione
SEZIONE II Commissioni di gara e aggiudicazione Pubblico incanto (o procedura aperta) e licitazione privata (o procedura ristretta)
Articolo 7 Pubblico incanto (o procedura aperta) abrogato Articolo 8 Licitazione privata (o procedura ristretta) abrogato
Articolo 9 Commissioni di gara per i pubblici incanti ( o procedure aperte) e le licitazioni private ( o procedure ristrette)
Articolo 10 Commissione di gara per appalti concorso ( o procedure ristrette) o gare ad offerte economicamente più vantaggiose per l’affidamento di lavori abrogato
Articolo 11 Articolo 12
Commissione giudicatrice del concorso di idee e di progettazione abrogato
Adempimenti delle commissioni per l’espletamento delle procedure di gara
Articolo 13 Aggiudicazione definitiva di pubblico incanto (o procedura aperta) e Licitazione privata (o procedura ristretta)
SEZIONE III Appalto-concorso ( o procedura ristretta) abrogata
Articolo 14 Appalto-concorso ( o procedura ristretta) abrogato
Articolo 15 Procedimento di aggiudicazione dell’appalto-concorso (o procedura ristretta) abrogato
Articolo 16 Aggiudicazione dell’appalto-concorso (o procedura ristretta) abrogato
SEZIONE IV Trattativa privata ( o procedura negoziata) abrogata
Articolo 17 CAPO III SEZIONE I
Articolo 18
Trattativa privata (o procedura ristretta) e commissione di gara abrogato
Stipulazione e rogito
Atti preliminari alla stipulazione
Atti preliminari alla stipulazione
Articolo 19 Documentazione antimafia Articolo 20 Cauzione
Articolo 21 Deposito per spese contrattuali
SEZIONE II
Articolo 22
Stipulazione del contratto
Stipulazione del contratto
Articolo 23 Soggetto autorizzato alla stipulazione dei contratti Articolo 24 Cessione del contratto
Articolo 25 Durata del contratto Articolo 26 Domicilio del contraente
SEZIONE III
Articolo 27
Rogito del contratto
Ufficiale rogante
Articolo 28 Disposizioni in merito al contenuto ed agli allegati del contratto Articolo 29 Adempimenti fiscali
CAPO IV
SEZIONE I
Articolo 30
Efficacia ed esecuzione dei contratti
Efficacia del contratto
Efficacia del contratto
SEZIONE II
Articolo 31
Esecuzione del contratto
Modalità di pagamento del prezzo del contratto
Articolo 32 Cessione di credito e procura Articolo 33 Revisione prezzi
Articolo 34 Vigilanza e collaudo Articolo 35 Decisione delle controversie
TITOLO III
CAPO I
Articolo 36
I CONTRATTI
Compravendita
Alienazione e acquisto di beni immobili
Articolo 36-bis Condizioni generali di vendita
Articolo 37 Beni vincolati
Articolo 38 Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione Articolo 39 Prezzo della compravendita
Articolo 39-bis Gara deserta – riduzione del prezzo base
Articolo 40 Divieto speciale di comprare ai sensi dell’articolo 1471 del codice civile Articolo 41 Forme di pubblicità
CAPO II
Articolo 42
CAPO III
Articolo 43
CAPO IV
Articolo 44 Articolo 45 Articolo 46 Articolo 47
Permuta Permuta Donazione Donazione
Locazione ed affitto
Durata e condizioni della locazione e dell’affitto Elenco dei beni locati o affittati
Modalità per la determinazione del canone Locazione di immobili urbani
CAPO V
Articolo 48 Articolo 49
CAPO VI
Articolo 50
CAPO VII
Articolo 51 Articolo 52
CAPO VIII
Articolo 53
Comodato
Divieto di concedere beni in comodato Contratto di comodato
Mutuo
Mutuo
Assicurazione
Assicurazioni obbligatorie Ditte di brokeraggio
Transazione
Limiti alla transazione
CAPO IX
SEZIONE I
Articolo 54
Contratto d’opera
Disposizioni generali
Modalità di scelta del prestatore d’opera professionale
SEZIONE II
Articolo 55
Contratto di prestazione d’opera professionale
Clausole necessarie del contratto d’opera
Articolo 56 Clausole necessarie del contratto di prestazione d’opera professionale abrogato
SEZIONE III
Articolo 57
Incarichi di progettazione
Incarichi per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
Articolo 58 Direzione dei lavori e collaudo abrogato
CAPO X
SEZIONE I
Articolo 59
Appalti
Appalti di opere e lavori pubblici
Principi generali
Articolo 60 Scelta del contraente abrogato
SEZIONE II
Articolo 61
Pubbliche forniture
Pubbliche forniture
Articolo 62 Pubblicità e programmazione degli acquisti di beni e servizi Articolo 63 Termini per l’emissione dei mandati di pagamento
SEZIONE III Appalto di servizi abrogata
Articolo 64 Articolo 65
TITOLO IV
CAPO I
Articolo 66
Appalti di servizi pubblici abrogato Norme applicabili abrogato
Concessione di costruzione e gestione di opere e concessione di servizi pubblici
Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici
Concessione di costruzione e gestione
CAPO II
Articolo 67 Articolo 68
Concessione di servizi pubblici
Concessione per la gestione di servizi pubblici Contenuti della convenzione
Articolo 69 Norma di rinvio abrogato
TITOLO V
Articolo 70
Esecuzione in economia
Provviste e servizi in economia
Articolo 71 Lavori in economia
TITOLO VI
Articolo 72
Disposizioni finali e transitorie
Abrogazione
Articolo 73 Entrata in vigore
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto del regolamento
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto comunale, il presente regolamento disciplina l’attività contrattuale posta in essere dal Comune di Dueville per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2. L’attività contrattuale del Comune si ispira ai criteri di economicità, imparzialità, trasparenza e pubblicità, ed è svolta nei limiti della programmazione di bilancio.
3. Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento:
- le convenzioni e gli accordi di programma di cui agli articoli 30 e 34 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
- gli accordi di cui agli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo.
4. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Articolo 2 Interpretazione del regolamento
1. Il presente regolamento è interpretato secondo le regole sull’interpretazione delle norme.
2. L’interpretazione autentica di una norma del presente regolamento avviene mediante una nuova norma regolamentare, approvata dal consiglio comunale.
TITOLO II
NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI
La fase precontrattuale
Articolo 3 Determinazione a contrattare
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del settore interessato o del responsabile del procedimento di spesa appositamente individuato, indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
CAPO II
La scelta del contraente
SEZIONE I
Disposizioni generali
Articolo 4
Modi di scelta del contraente
1. La scelta del contraente avviene di regola mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta.
2. E’ consentito il ricorso a procedure alternative a quella aperta ed a quella ristretta nei casi e con le modalità previste dalla legislazione statale, regionale e comunitaria nelle specifiche materie, e dalle norme del presente regolamento.
3. E’ consentito procedere mediante cottimo fiduciario per i lavori e le forniture di beni e servizi da eseguirsi in economia.
4. Per effettuare un sondaggio di elaborati intellettuali può essere bandito un concorso di idee.
Articolo 5
Pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara
1. Nei casi in cui la normativa vigente non prevede le modalità di pubblicazione, la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara è effettuata mediante affissione all’Albo pretorio e pubblicazione sul sito Internet del Comune, nonché con le altre modalità indicate, in relazione all’oggetto ed all’entità del contratto, nella determinazione a contrattare.
Articolo 6
Termini per le procedure di aggiudicazione
1. Nei casi in cui la legge non preveda termini diversi, non possono essere stabiliti termini inferiori:
a) a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando o dell’avviso di gara all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune, per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte;
b) a quindici giorni a decorrere dalla data di invito, per la presentazione delle offerte.
2. Nei casi di urgenza, i termini di cui al comma 1 possono essere ridotti ad otto giorni.
SEZIONE II
Commissioni di gara e aggiudicazione
Articolo 7
Pubblico incanto (o procedura aperta)
Abrogato
Articolo 8
Licitazione privata (o procedura ristretta)
Abrogato
Articolo 9 Commissioni di gara
1. All’espletamento delle procedure di gara provvede una commissione composta dal responsabile del settore interessato, che la presiede, e da due componenti scelti di norma tra dipendenti del settore designati dal presidente, di cui uno con funzioni anche di segretario verbalizzante.
2. La Commissione può essere integrata dal Segretario comunale e/o da uno o più componenti esterni esperti in specifiche materie, qualora il Presidente lo ritenga necessario, in relazione alla peculiarità dell’oggetto del contratto.
3. Ai componenti esterni della commissione è riconosciuto, per la partecipazione ai lavori della commissione, un compenso stabilito con apposita determinazione del responsabile del settore interessato.
Articolo 10
Commissione di gara per appalti concorso (o procedure ristrette)
o gare ad offerte economicamente più vantaggiose per l’affidamento di lavori
Abrogato
Articolo 11
Commissione giudicatrice del concorso di idee e concorso di progettazione
Abrogato
Articolo 12
Adempimenti delle commissioni di gara
1. La commissione ha la responsabilità della procedura della gara che deve essere esperita nel giorno, luogo ed ora indicati nel bando di gara o nella lettera di invito.
2. La commissione, dopo aver accertato l’avvenuto adempimento delle formalità preliminari alla gara, procede all’apertura dei plichi contenenti le offerte, all’individuazione dei risultati dell’esperimento della gara e, successivamente, alla formalizzazione dell’aggiudicazione provvisoria.
3. Di tutte le operazioni compiute dalla commissione è dato atto in apposito processo verbale, che è sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario della commissione.
Nel verbale di gara sono inserite, se richieste, le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte partecipanti.
4. Il verbale di gara è trasmesso dal responsabile del procedimento al responsabile del settore interessato per i provvedimenti di cui all’articolo 13.
5. Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione valuta le offerte tecniche e procede all’assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri indicati nel bando in una o più sedute riservate. Successivamente, in seduta pubblica, dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e determina l’offerta economicamente più vantaggiosa applicando i criteri indicati nel bando.
Articolo 13 Aggiudicazione definitiva
1. Il verbale di gara con l’aggiudicazione provvisoria deve essere approvato dal responsabile del settore interessato entro sessanta giorni dal suo ricevimento. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti posseduti dall’aggiudicatario.
2. Con la determinazione di cui al comma 1 il responsabile del settore procede, se necessario, all’assunzione del relativo impegno di spesa.
SEZIONE III
Appalto-concorso (o procedura ristretta)
Abrogato
Articolo 14
Appalto-concorso (o procedura ristretta)
Abrogato
Articolo 15
Procedimento di aggiudicazione dell’appalto-concorso (o procedure ristretta)
Abrogato
Articolo 16
Aggiudicazione dell’appalto-concorso (o procedura ristretta)
Abrogato
SEZIONE IV
Trattativa privata (o procedura negoziata)
Abrogato
Articolo 17
Trattativa privata (o procedura negoziata) e commissione di gara
Abrogato
CAPO III
Stipulazione e rogito
SEZIONE I
Atti preliminari alla stipulazione
Articolo 18
Atti preliminari alla stipulazione
1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto, è accertato:
a) che sia stata acquisita, ove prescritta dalla vigente legislazione, la certificazione antimafia di cui all’articolo 19;
b) che sia stata costituita la cauzione definitiva secondo le modalità di cui all’articolo 20;
c) che siano state depositate le spese contrattuali di cui all’articolo 21;
d) se trattasi di lavori pubblici, che sia stato sottoscritto il verbale di cui all’articolo 71, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
d) che siano stati comunque effettuati tutti gli adempimenti richiesti per i singoli tipi di contratto dalla legge e dal presente regolamento.
Articolo 19 Documentazione antimafia
1. Nei casi previsti dalle leggi vigenti nella materia, prima della stipulazione dei contratti, sia in forma pubblica che privata, devono essere effettuati tutti gli adempimenti necessari agli effetti della legislazione cosiddetta “antimafia”.
Articolo 20 Cauzione
1. Salvo quanto previsto al Titolo III per particolari tipi di contratti, nei contratti stipulati nell’interesse del Comune è presentata, qualora non diversamente disposto dalla legge, idonea cauzione, in misura non inferiore al cinque e non superiore al dieci per cento dell’importo dedotto in contratto, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivati al Comune dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme eventualmente pagate in più rispetto al credito dell’altro contraente.
2. La cauzione definitiva è prestata nei modi previsti dalla legge.
3. Per le società cooperative la cauzione definitiva può essere costituita mediante ritenuta del cinque per cento dell’importo di ciascuna rata di pagamento in acconto.
4. Salvo quanto diversamente disposto dalla legge per particolari tipi di contratti, lo svincolo della cauzione è autorizzato, su istanza del contraente, dal responsabile del settore interessato al contratto.
Articolo 21
Deposito per spese contrattuali
1. Tutte le spese inerenti ai contratti sono a carico dell’altro contraente, salvo quanto previsto dal comma 2 e salvo che la legge non disponga diversamente.
2. Il Comune può assumere a proprio carico in tutto o in parte le spese contrattuali o quando trattasi di acquisire beni immobili o quando l’altro contraente è una pubblica Amministrazione.
3. Il deposito provvisorio per spese contrattuali, che deve comprendere le spese di copia e bollo, dei diritti di segreteria, per gli adempimenti fiscali di registrazione, di trascrizione e voltura, deve essere effettuato dalla parte contraente prima della stipulazione del contratto.
4. Per le spese contrattuali è compilata la relativa distinta, che è consegnata in copia all’altro contraente.
SEZIONE II
Stipulazione del contratto
Articolo 22
Stipulazione dei contratti di appalto e di concessione
1. La stipulazione dei contratti di appalto e di concessione è obbligatoria.
2. I contratti di appalto e di concessione sono, di norma, stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 7.03.2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, nel seguito CAD).
3. I contratti sono, inoltre, stipulati:
a) per mezzo di scrittura privata firmata dall’offerente e dal responsabile del settore interessato al contratto;
b) per mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato o al foglio condizioni, firmata dall’offerente e dal responsabile del settore interessato al contratto;
c) per mezzo di atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l’offerta;
d) per mezzo di scambio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3 i contratti possono essere stipulati in forma cartacea ovvero in modalità elettronica nel rispetto delle disposizioni del CAD.
5. La forma del contratto è stabilita con la determinazione a contrattare.
Articolo 23
Soggetto autorizzato alla stipulazione dei contratti
1. I contratti sono stipulati dal responsabile del settore competente per la materia cui si riferisce il singolo contratto.
Articolo 24 Cessione del contratto
1. Salvo i casi in cui le norme vigenti ne fanno espresso divieto in relazione a specifici tipi di contratto, la cessione del contratto deve essere preventivamente autorizzata dal Comune, con provvedimento da adottarsi da parte dello stesso responsabile del settore che ha adottato la determinazione a contrattare di cui all’articolo 3.
Articolo 25 Durata del contratto
1. I contratti hanno termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per il Comune. E’ nulla, pertanto, la clausola che dispone la rinnovazione tacita del contratto.
2. I contratti ad esecuzione continuata sono stipulati per una durata non superiore a cinque anni, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e del presente regolamento per singoli tipi di contratto.
3. Sono consentiti la proroga e il rinnovo espresso dei contratti di forniture e servizi nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente nella materia.
Articolo 26 Domicilio del contraente
1. L’altra parte contraente deve eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto, in Dueville presso la sede del Comune, lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta con sede in Dueville.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni dei termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto, possono essere fatte alla persona del contraente al domicilio eletto.
3. Mancando l’ufficio, la persona o la ditta presso cui fu eletto il domicilio e fino a che il contraente non abbia notificato al Comune la nuova elezione di domicilio, la consegna degli atti di cui al comma 2 può essere fatta al sindaco del luogo del domicilio eletto o di chi ne fa le veci.
4. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo i casi in cui la legge prevede la notificazione per ufficiale giudiziario.
SEZIONE III
Rogito del contratto
Articolo 27 Ufficiale rogante
1. I contratti sono rogati, di xxxxx, dal segretario generale, o da chi lo sostituisce legalmente.
2. I contratti possono essere stipulati per mano di notaio:
a) nei casi in cui la legge espressamente lo preveda;
b) quando sia motivatamente previsto dal provvedimento a contrattare di cui all’articolo 3;
c) su richiesta dell’altra parte contraente.
3. Il rogito avviene con l’osservanza della legge in materia di atti notarili, in quanto applicabile.
4. Il segretario generale deve custodire i contratti in fascicoli e tenerne il repertorio, da assoggettare a vidimazioni iniziale e periodiche come previsto dalla legge.
5. Il segretario generale rilascia le copie dei contratti alle parti che ne facciano richiesta.
Articolo 28 Disposizioni in merito al contenuto
ed agli allegati del contratto
1. Al contratto sono allegati i documenti ritenuti necessari in relazione all’oggetto del contratto. Nel caso di richiamo a deliberazioni, determinazioni, elaborati grafici o capitolati in vigore è sufficiente, se le parti lo consentono, farne menzione senza allegarli.
2. I contratti contengono l’indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare.
3. Il contratto contiene l’indicazione dell’impegno di spesa e gli estremi della copertura finanziaria, con l’avvertenza al contraente che le relative successive fatture dovranno essere corredate dell’indicazione dei suddetti elementi.
4. L’accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o la società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe al segretario generale, nei contratti in forma pubblica amministrativa, ed al responsabile del settore che stipula e riceve l’impegno contrattuale, nei contratti in forma privata.
Articolo 29 Adempimenti fiscali
1. Il segretario generale, o chi lo sostituisce legalmente, è responsabile di ogni formalità fiscale prescritta dalla legge per gli atti pubblici.
CAPO IV
Efficacia ed esecuzione dei contratti
SEZIONE I
Efficacia del contratto
Articolo 30 Efficacia del contratto
1. Il privato contraente è obbligato nei confronti del Comune fin dalla data di esecutività del provvedimento che approva il verbale di gara o dispone l’aggiudicazione.
SEZIONE II
Esecuzione del contratto
Articolo 31
Modalità di pagamento del prezzo del contratto
1. Nei contratti per lavori, forniture, servizi e trasporti, il Comune non può assumere l’obbligo di fare pagamenti in acconto, se non in ragione dell’opera prestata o della materia fornita.
2. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per i vari tipi di contratto, nel contratto stesso può prevedersi che al pagamento del prezzo si faccia luogo in un’unica soluzione dopo il collaudo o, comunque, dopo l’adempimento della prestazione, oppure a rate in ragione dell’avanzamento dell’adempimento della prestazione.
Articolo 32 Cessione di credito e procura
1. Ove non sia diversamente disposto da specifiche norme in ordine a singoli tipi di contratto, è vietata qualunque cessione di credito che il contraente vanta nei confronti del Comune e qualunque procura al relativo incasso che non siano riconosciute dal Comune.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, la cessione o la procura deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune.
3. Si prescinde dall’atto pubblico o scrittura privata autenticata di cui al comma 2, nei casi in cui l’importo della cessione sia inferiore a 2.500 euro, e il cessionario sia un Istituto di credito o intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto dei crediti di impresa. In questa ipotesi è sufficiente che la comunicazione dell’Istituto di credito sia notificata al Comune per il riconoscimento di cui al comma 1.
4. La notifica dell’atto di cessione di credito o della procura è priva di ogni effetto riguardo agli ordini di incasso già emessi.
Articolo 33 Revisione dei prezzi
1. I casi in cui è ammessa la revisione dei prezzi, i limiti e le modalità per la sua concessione sono disciplinati dalle norme previste dal Titolo III per i vari tipi di contratti e dalle disposizioni legislative vigenti nella materia.
Articolo 34 Vigilanza e collaudo
1. Salvo quanto previsto nelle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto, il soggetto incaricato delle funzioni di vigilanza deve adottare tutte le cautele di assistenza e vigilanza necessarie ad assicurare la buona esecuzione della prestazione oggetto del contratto.
2. L’incaricato della vigilanza sull’esecuzione del contratto informa tempestivamente il competente responsabile di settore dei ritardi nella esecuzione della prestazione e su quant’altro possa influire sulla esecuzione della prestazione stessa.
3. Il soggetto incaricato della vigilanza sull’esecuzione del contratto non può fare aggiunte né altre variazioni ai contratti stipulati senza l’autorizzazione dell’organo comunale competente.
4. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratti, tutte le prestazioni oggetto dei contratti sono soggette a collaudo ad opera di un soggetto diverso da quello incaricato della vigilanza.
5. In mancanza di dipendenti esperti nella materia oggetto del contratto o negli altri casi di necessità, da esplicitare nel provvedimento di cui all’articolo 3, può essere previsto che alla vigilanza e al collaudo si provveda mediante incarico ad esperti o professionisti esterni in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Articolo 35 Decisione delle controversie
1. Ogni qual volta sia previsto che le controversie nascenti dal contratto debbano essere definite da un collegio di arbitri, questo, ove non diversamente disposto dalla normativa vigente o dal presente regolamento relativamente a singoli tipi di contratto, opera secondo diritto e non quale amichevole compositore.
TITOLO III
I CONTRATTI
CAPO I
Compravendita
Articolo 36
Alienazione e acquisto di beni immobili(1)
1. Con deliberazione del Consiglio comunale viene approvato annualmente un elenco di beni immobili ricadenti nel territorio comunale, non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Tale elenco costituisce il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio annuale di previsione.
2. Sulla base del piano di cui al comma precedente, le alienazioni di beni immobili avvengono, di regola, a seguito di procedura aperta o asta pubblica.
3. Le forme di pubblicità degli avvisi d’asta sono disciplinate dal successivo articolo 41 e dalla normativa vigente in materia di forniture di beni.
4. Il ricorso alla procedura negoziata o trattativa privata è consentito, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, anche quando si tratti di bene che per ubicazione, consistenza e valore è palese che possa interessare una cerchia ristretta di soggetti. Il valore di stima del bene, in tali casi, non deve essere superiore ad € 100.000,00.
5. Nei casi previsti dal comma precedente la trattativa deve essere preceduta da apposito avviso, da pubblicarsi all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune per un periodo di almeno quindici giorni, e lo stesso deve essere comunicato a tutti i proprietari potenzialmente interessati, con la fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale manifestare la propria volontà di acquisire l’immobile da dismettere. Scaduto il termine, l’Amministrazione invita gli interessati a presentare offerta per l’acquisto, stabilendo l’ora ed il luogo dell’eventuale gara, nonché fissando il prezzo a base di gara.
6. Il Comune può acquisire al proprio patrimonio qualsiasi bene immobile che possa essere utilmente adibito a fini pubblici o che possa essere utilizzato in via strumentale per il pubblico interesse.
Articolo 36-bis Condizioni generali di vendita(2)
1. La deliberazione del Consiglio comunale con la quale si dispone l’alienazione del bene deve contenere:
a) la descrizione del bene oggetto della vendita con l’indicazione dei confini;
b) l’indicazione dei dati catastali:
- partita catastale;
- per i terreni: reddito dominicale, reddito agrario e superficie;
- per i fabbricati: consistenza e rendita catastale;
1 Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 18.02.2010.
2 Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 18.02.2010.
c) l’indicazione degli oneri inerenti al bene;
d) il prezzo di stima dell’immobile.
2. La vendita, di norma, è effettuata con l’osservanza delle seguenti condizioni generali:
a) la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, allo stesso titolo, coi medesimi oneri e nello stato e forma con la quale l’immobile è posseduto e goduto dal Comune;
b) qualunque responsabilità del Comune è limitata ai casi di evizione che privi l’acquirente della disponibilità e godimento in tutto o in parte dell’immobile acquistato;
c) l’acquirente s’intende obbligato per effetto del solo atto di aggiudicazione; gli obblighi dell’Amministrazione sono subordinati al perfezionamento del contratto;
d) l’acquirente subentra in tutti i diritti e in tutti gli obblighi dell’Amministrazione rispetto all’immobile;
e) sono a carico dell’acquirente i compensi che fossero dovuti in conseguenza di miglioramenti apportati sull’immobile dal conduttore e a suo favore i compensi dovuti dal conduttore per deterioramenti arrecati;
f) il corrispettivo della vendita dovrà essere versato in unica soluzione, secondo i termini e le modalità stabilite dall’Amministrazione;
g) precisare la natura e l’entità delle garanzie che i concorrenti devono produrre per essere ammessi a presentare le offerte e per assicurare l’adempimento dei loro impegni, nonché il luogo in cui l’aggiudicatario dovrà eleggere il domicilio legale.
Articolo 37 Beni vincolati
1. La vendita di beni immobili del demanio storico ed artistico, e di quelli vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto, è preceduta dall’espletamento della formalità di autorizzazione, prelazione o di liberazione dal vincolo, previste dalla normativa vigente in materia.
2. La vendita dei beni di cui al comma 1, subordinatamente all’espletamento delle formalità di cui allo stesso comma, può essere effettuata direttamente agli enti territoriali qualora ricorrano obiettivi di tutela e valorizzazione del bene, o altre speciali circostanze da indicare nel provvedimento di alienazione.
3. Il prezzo della compravendita è determinato con le modalità di cui all’articolo 39.
Articolo 38
Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione
1. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita.
Articolo 39
Prezzo della compravendita
1. Il prezzo di alienazione o di acquisto di beni immobili è determinato con perizia di stima a firma del responsabile del settore competente o di un altro dipendente
incaricato dal responsabile della struttura organizzativa interessata al contratto o, nei casi di particolare complessità da indicare nel provvedimento di incarico, da un perito appositamente incaricato.
2. Il prezzo fissato nella perizia di stima di cui al comma 1 costituisce il prezzo minimo di alienazione e quello massimo di acquisto del bene.
Articolo 39-bis (3)
Gara deserta – riduzione del prezzo di base
1. Qualora la prima asta pubblica sia andata deserta, l’Amministrazione Comunale, con uno specifico provvedimento della Giunta Comunale, può decidere se procedere con una seconda asta pubblica, prevedendo una riduzione del 10% del valore di stima del bene da alienare (ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 della L. 783/1908, come sostituito dall’ art. 1 della L. 388/1942), oppure ricorrere ad una procedura negoziata o ad una trattativa privata prevedendo una riduzione maggiore del 10%, fino ad un massimo del 20%.
2. Se anche la seconda asta pubblica o la trattativa privata (dopo la prima asta) sia andata deserta, la Giunta Comunale valuterà l’opportunità di sospendere la procedura di alienazione del bene o effettuare un altro tentativo di vendita, mediante apposito avviso pubblico come indicato al comma 5 del precedente art. 36 del regolamento; in tale caso la riduzione dell’originario prezzo a base d’asta indicato nel primo incanto, dovrà essere determinato, tramite nuova perizia del Settore 4°, tenendo conto della residua appetibilità sul mercato del bene posto in vendita. In ogni caso la riduzione del valore del bene oggetto di alienazione non potrà, comunque, mai superare la percentuale del 40%.
Articolo 40
Divieto speciale di comprare ai sensi dell’articolo 1471 del codice civile
1. Gli amministratori comunali non possono essere compratori, nemmeno all’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona, dei beni del Comune.
2. L’eventuale atto di acquisto stipulato in violazione del divieto di cui al comma 1 è nullo.
Articolo 41 Forme di pubblicità
1. L’acquisto o la vendita di beni immobili, qualunque sia la forma per la scelta del contraente, è preceduta da adeguata pubblicità da stabilire nella determinazione a contrattare di cui all’articolo 3, in ragione del valore del contratto.
3Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 12.06.2018
2. E’ prescritta in ogni caso la pubblicazione di apposito avviso all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune.
CAPO II
Permuta
Articolo 42 Permuta
1. Al contratto di permuta si applicano le norme del contratto di compravendita, in quanto compatibili. Le perizie di stima, per la determinazione del prezzo, devono essere effettuate su tutti i beni o diritti permutati.
Donazione
Articolo 43 Donazione
1. Non è consentito effettuare donazioni di beni immobili.
2. La donazione di beni mobili di modico valore è eccezionalmente ammessa quando ricorrano speciali circostanze di ordine sociale, da motivare congruamente nel provvedimento di donazione.
Locazione ed affitto
Articolo 44
Durata e condizioni della locazione e dell’affitto
1. La durata della locazione e dell’affitto, nei casi in cui non è determinata dalla legge, può essere fissata, con la determinazione a contrattare di cui all’articolo 3.
2. La determinazione a contrattare di cui all’articolo 3 stabilisce le condizioni dirette alla conservazione delle proprietà che si danno in affitto e al loro miglioramento se trattasi di fondi rustici, nonché le condizioni e le garanzie necessarie per assicurare l’adempimento delle condizioni imposte.
Articolo 45
Elenco dei beni locati o affittati
1. Il settore competente tiene ed aggiorna annualmente l’elenco dei beni dati in locazione o in affitto.
Articolo 46
Modalità per la determinazione del canone
1. In mancanza di disposizioni normative, il canone di locazione o di affitto è fissato con perizia di stima redatta con le modalità previste dall’articolo 39, comma 1.
Articolo 47 Locazione di immobili urbani
1. Le locazioni degli immobili, ad uso abitativo e ad uso diverso di quello dell’abitazione, sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.
2. Nei contratti di locazione degli immobili ad uso diverso da quello abitativo deve essere inserita la clausola dell’obbligo dell’aggiornamento annuale del canone.
Comodato
Articolo 48
Divieto di concedere beni in comodato
1. Non è consentito concedere beni di proprietà comunale in comodato, se non in casi eccezionali o per motivi sociali, da indicare nel provvedimento a contrattare di cui all’articolo 3.
2. Sono, comunque, a carico del comodatario gli esborsi che farebbero carico al comodante per tutta la durata del contratto, oltre che le spese occorrenti per servirsi del bene di cui all’articolo 1808, comma 1, del codice civile. Tale somma può essere anche determinata all’atto della stipula del contratto in modo forfetario, sulla base della stima compiuta dal settore economico-finanziario che tiene conto degli oneri sostenuti al momento dal Comune.
Articolo 49 Contratto di comodato
1. Nel contratto di comodato è previsto l’obbligo a carico del comodatario di restituire il bene anche prima della scadenza, quando il Comune ha necessità di servirsene.
Mutuo
Articolo 50 Mutuo
1. Per i mutui il cui valore sia inferiore alla soglia comunitaria e nell’ipotesi in cui il Comune intenda ricorrere al credito ordinario, deve essere richiesta offerta ad almeno tre Istituti di credito autorizzati ed il contratto di mutuo deve essere stipulato con quello che offre le condizioni complessivamente più vantaggiose. Qualora, però, tali condizioni rappresentino un maggior costo rispetto a quello relativo ai finanziamenti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, la stipulazione del contratto con l’Istituto di credito che ha presentato la suddetta offerta è subordinata alla mancata concessione del finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti.
Assicurazione
Articolo 51 Assicurazioni obbligatorie
1. Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, il Comune deve obbligatoriamente assicurare i rischi derivanti da:
a) incendio ed eventi speciali per tutti gli immobili, impianti ed attrezzature di proprietà comunali;
b) responsabilità civile per tutti gli immobili di cui ha comunque la disponibilità;
c) incendio e furto di tutti i beni mobili di cui ha comunque la disponibilità;
d) infortuni per amministratori che utilizzano mezzi di trasporto propri o dell’Ente per attività istituzionali e per dipendenti che utilizzino mezzi di trasporto propri, se regolarmente autorizzati, o dell’Ente per attività di servizio.
2. La durata del contratto di assicurazione deve essere annuale, salvo i casi di comprovato vantaggio economico nella stipula di polizze pluriennali.
3. La struttura organizzativa competente tiene ed aggiorna un apposito registro in cui annotare i contratti di assicurazione stipulati dal Comune e le relative scadenze.
Articolo 52 Ditte di Brokeraggio
1. Il Comune può avvalersi di servizio di brokers, abilitati all’esercizio dell’attività per la conclusione di contratti di assicurazione.
2. La scelta del broker avviene mediante gara ad evidenza pubblica.
Transazione
Articolo 53 Limiti alla transazione
1. Il Comune, per prevenire una lite che sta per sorgere o per porre fine ad una lite già cominciata, può concludere transazioni, a condizione che vi sia incertezza sull’esito della lite e che sia garantito in ogni caso il perseguimento del pubblico interesse.
2. La transazione, mentre è immediatamente impegnativa per l’altra parte, lo diventa per il Comune solo dopo l’esecutività della determinazione a contrattare di cui all’articolo 3.
CAPO IX
Contratto d’opera
SEZIONE I
Disposizioni generali
Articolo 54
Modalità di scelta del prestatore d’opera professionale
1. Per l’espletamento di prestazioni intellettuali attinenti ai propri compiti istituzionali il Comune ricorre al personale dipendente.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa speciale in materia di lavori pubblici, il Comune può ricorrere a professionisti esterni, qualora siano richieste conoscenze ed esperienze professionali eccedenti le normali competenze del personale dipendente e nella documentata e motivata assenza o carenza di personale idoneo.
3. I soggetti esterni devono documentare il possesso dei requisiti di specializzazione, esperienza e organizzazione, nonché produrre referenze in ordine a prestazioni analoghe a quelle oggetto dell’affidamento.
4. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2 e 3 è motivato dal responsabile del settore competente nella determinazione a contrattare di cui all’articolo 3.
5. Nel rispetto del principio di trasparenza e del criterio della rotazione, nonché della disposizione di cui al precedente comma 3, è consentito l’affidamento diretto fiduciario degli incarichi, ivi comprese le prestazioni di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, quando l’importo del contratto non supera i 20.000,00 euro. In ogni caso l’affidamento è preceduto da una negoziazione sulle condizioni contrattuali e sul compenso fra il responsabile del settore competente e l’operatore economico individuato.
5. Per l’affidamento di incarichi concernenti prestazioni di notevole difficoltà tecnica e richiedenti alta specializzazione, il Comune può procedere ad un concorso di idee.
SEZIONE II
Contratto di prestazione d’opera professionale
Articolo 55
Clausole necessarie del contratto d’opera
1. Il contratto d’opera professionale, di cui all’articolo 2222 del codice civile, contiene necessariamente:
a) l’oggetto della prestazione richiesta;
b) il corrispettivo dovuto, che deve essere determinato proporzionalmente all’attività svolta dal prestatore d’opera;
c) il termine entro il quale la prestazione deve essere resa;
d) la penale per il caso in cui il ritardo non superi quello che determina il recesso di cui alla lettera f);
e) l’indicazione della struttura e del funzionario cui spetta il controllo in ordine alla regolare esecuzione della prestazione;
f) il recesso automatico del Comune, con salvezza dei danni da recuperare a carico dell’altro contraente, qualora la prestazione non sia resa entro il periodo, da specificarsi in contratto, successivo alla scadenza del termine fissato ai sensi della precedente lettera c);
g) il deferimento ad un collegio di tre arbitri delle controversie relative alla interpretazione ed all’applicazione del contratto.
2. Per la disciplina del rapporto contrattuale con il prestatore d’opera professionale il Comune può ricorrere ai disciplinari tipo, eventualmente approvati con provvedimenti dello Stato o della Regione Veneto, e relativi al tipo di prestazione professionale dedotta in contratto.
3. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi per modeste attività professionali, anche di consulenza, che si esauriscono in tempi brevi e quelli relativi agli incarichi per la difesa degli interessi del Comune nei procedimenti giurisdizionali, amministrativi o di consulenza legale. In ogni caso, la determinazione a contrattare di cui all’articolo 3 deve contenere le clausole di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 del presente articolo.
Articolo 56
Clausole necessarie del contratto di prestazione d’opera professionale
Abrogato
SEZIONE III
Incarichi di progettazione
Articolo 57
Incarichi per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
1. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 del precedente articolo 54, l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e degli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché la direzione e il collaudo dei lavori e le attività tecnico – amministrative connesse è effettuato, ricorrendone le condizioni previste dalla legislazione in materia di lavori pubblici, con le modalità e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione in materia di lavori pubblici.
Articolo 58 Direzione dei lavori e collaudo
Abrogato
CAPO X
Appalti
SEZIONE I
Appalti di opere e lavori pubblici
Articolo 59 Principi generali
1. L’attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantire la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della concorrenza tra gli operatori.
Articolo 60 Scelta del contraente
Abrogato
SEZIONE II
Pubbliche forniture
Articolo 61 Pubbliche forniture
1. Gli appalti pubblici di forniture sono contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l’acquisto a riscatto con o senza opzioni per l’acquisto, conclusisi per iscritto fra un fornitore e il Comune.
2. Il Comune, per l’acquisto di beni e servizi che abbiano rilevanza nazionale, individuate dal Ministero dell’economia e delle finanze, può avvalersi delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni.
3. E’ ammesso il ricorso alle procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi nelle forme e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002 n. 101.
4. Nei casi di cui al comma 3, l’eventuale richiesta di offerta deve essere indirizzata ad almeno 5 ditte, se i soggetti qualificati per i prodotti richiesti sussistono in tale numero nel sistema.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, a parità di qualità del prodotto e delle altre condizioni contrattuali, l’aggiudicazione è effettuata a favore della ditta che offre il prezzo più basso.
Articolo 62
Pubblicità e programmazione degli acquisti di beni e servizi
1. Il Comune pubblica, di norma, all’inizio dell’esercizio finanziario, nelle forme previste dalle norme in materia, un bando indicativo contenente il totale delle forniture che intende aggiudicare nel corso dell’anno.
2. Al fine di programmare le procedure di acquisto di beni e servizi necessari all’ordinario funzionamento degli uffici comunali e di interesse comune a tutti i settori, i responsabili di settore inviano alla struttura organizzativa competente, entro i mesi di febbraio e di luglio, la stima dei fabbisogni dei settori di competenza per l’esercizio in corso, unitamente alle clausole tecniche da inserire nel capitolato o nel disciplinare. La struttura organizzativa competente avvia le procedure di scelta del contraente, cura l’indizione e l’espletamento della gara, provvede all’aggiudicazione.
3. All’acquisto di beni e servizi può provvedere direttamente la struttura organizzativa interessata, nel rispetto delle disposizioni vigenti e del presente regolamento. La struttura competente in materia di gare e contratti fornisce il supporto tecnico per la predisposizione di tutti gli atti di gara e per il suo espletamento.
4. Spetta in ogni caso al settore o servizio interessato alla fornitura del bene o alla prestazione del servizio vigilare sull’esecuzione del contratto e procedere alla liquidazione del corrispettivo e al collaudo della fornitura o del servizio.
5. Si provvede all’acquisto di beni mediante cassa economale nei limiti e con le modalità stabilite nel relativo regolamento.
Articolo 63
Termini per l’emissione dei mandati di pagamento
1. Il Comune, in relazione ai contratti di pubbliche forniture, emette mandati di pagamento entro trenta giorni dalla data del collaudo, o, se successiva, dalla data di presentazione di fattura, redatta secondo le norme vigenti e accompagnata dalla documentazione indicata nei contratti medesimi.
SEZIONE III
Appalto di servizi
Abrogato
Articolo 64 Appalto di servizi pubblici
Abrogato
Articolo 65 Norme applicabili
Abrogato
TITOLO IV
CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI OPERE E CONCESSIONE DI SERVIZI PUBBLICI
Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici
Articolo 66
Concessione di costruzione e gestione
1. Nella concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici, la controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di costruire e gestire l’opera, oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo.
2. La determinazione a contrattare di cui all’articolo 3 contiene adeguata motivazione in ordine ai presupposti di carattere tecnico, amministrativo e giuridico che rendono conveniente ed opportuno il ricorso all’istituto della concessione.
3. Per l’affidamento della concessione il Comune ricorre ad uno dei modi di scelta dei contraenti, nel rispetto delle disposizioni dello Stato, della Regione e delle direttive dell’Unione europea, recepite o comunque vigenti nell’ordinamento giuridico italiano.
4. Nel caso in cui la gestione dell’opera oggetto della concessione dia luogo alla gestione di un servizio pubblico si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 67.
CAPO II
Concessione di servizi pubblici
Articolo 67
Concessione per la gestione di servizi pubblici
1. Il Consiglio comunale delibera di provvedere alla gestione dei servizi pubblici locali mediante concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
2. La deliberazione, di cui al comma 1, deve essere corredata del progetto di convenzione e deve indicare le modalità di scelta del concessionario.
3. Per l’ottenimento della concessione dei servizi pubblici, l’impresa dovrà dimostrare di possedere i requisiti finanziari, tecnici ed imprenditoriali necessari per l’espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dimensioni ed alle caratteristiche del servizio stesso.
Articolo 68 Contenuti della convenzione
1. La convenzione che definisce i rapporti tra il Comune ed il concessionario di servizi pubblici locali disciplina:
a) le caratteristiche del servizio erogato, con particolare riguardo all’efficacia, efficienza e qualità del servizio nonché ai tempi, la misura e le modalità della sua erogazione;
b) le tariffe praticate;
c) la vigilanza da parte del Comune sul funzionamento del servizio;
d) il canone dovuto al Comune per la concessione oppure l’entità della partecipazione del Comune agli utili dell’impresa, in rapporto anche all’impegno economico e/o finanziario assunto dal concessionario.
e) la regolare manutenzione degli impianti per l’intero periodo della concessione;
f) le modalità per il trasferimento al Comune, alla scadenza della concessione, degli immobili o degli impianti;
g) le penalità per l’inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione;
h) i casi di decadenza e le modalità per la definizione delle controversie;
i) le modalità di esercizio della facoltà di riscatto;
l) ogni altro aspetto rilevante ai fini della disciplina del rapporto, nella preminente considerazione dell’interesse pubblico.
Articolo 69 Norma di rinvio
Abrogato
TITOLO V SPESE IN ECONOMIA
Articolo 70 Provviste e servizi in economia
1. Le provviste ed i servizi che per la loro natura debbono farsi in economia, fatta salva, in quanto applicabile, la normativa comunitaria, sono i seguenti:
a) servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione di locali, ivi compreso tappezzeria, tendaggi e simili, e servizi di illuminazione e riscaldamento dei locali;
b) servizi di sgombero neve e interventi antigelo;
c) manutenzione parco automezzi e macchinari e noleggio di quelli mancanti nella dotazione dei settori, nonché provviste di combustibili, lubrificanti, ecc.;
d) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei trasgressori alle leggi, regolamenti e alle diffide del Sindaco;
e) acquisto, noleggio, manutenzione ed adattamento di apparecchiature ed attrezzature tecniche, mobili, arredi e acquisto di tutto quanto occorrente per la loro manutenzione.
f) acquisto di tutto l’occorrente per il funzionamento dei servizi, macchine per l'ufficio e relativo materiale di consumo, assistenza hardware e software degli elaboratori in dotazione, strumenti ed utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi;
g) acquisti di mezzi produttivi e vendita prodotti nell'esercizio delle attività agricole provinciali;
h) acquisto di stampati, registri, cancelleria, materiale per disegno e per fotografia, riproduzioni cartografiche, eliografiche, copisteria, dattilografia ed esecuzione di disegni, rilegatura di libri e pubblicazioni;
i) acquisto di medaglie, coppe, diplomi ed oggetti per premi;
l) provviste di effetti di vestiario ed attrezzature individuali per il personale dipendente cui è dovuto;
m) servizi di trascrizione, traduzione ed interpretariato, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, servizi di progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione;
n) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
o) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
p) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva.
2. Il ricorso alla esecuzione in economia per le spese di cui al presente articolo è ammesso entro il limite massimo, per ciascuna spesa, non superiore a 50.000 euro.
3. E’ fatto divieto di frazionare artificiosamente i servizi o le forniture per farli rientrare nel limite di valore di cui al comma 2.
4. Per l’acquisizione dei beni e dei servizi ci si avvale, ove possibile, delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuati da altre amministrazioni o enti a ciò preposti al fine di orientamento e valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.
5. L’esecuzione delle forniture di beni e servizi in economia è disciplinata da apposito regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 22 aprile 2003, in attuazione del D.P.R. 20.08.2001, n. 384.
Articolo 71 Lavori in economia
1. I lavori eseguibili in economia sono i seguenti:
a) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
b) manutenzione o riparazione di opere o impianti di edifici, strade, aree verdi, segnaletica stradale; riparazioni urgenti a seguito di frane, scoscendimenti o rovina di manufatti, allagamenti e simili, quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli con le forme e le procedure previste dagli articoli 19 e 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
c) manutenzione o riparazione di opere o impianti di edifici, strade, aree verdi, segnaletica stradale di importo non superiore a 50.000 euro;
d) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
e) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
f) lavori necessari per la compilazione di progetti.
2. Il ricorso alla esecuzione di lavori in economia per le spese di cui al presente articolo è ammesso entro il limite massimo, per ciascuna spesa, non superiore a 150.000 euro.
3. E’ fatto divieto di frazionare artificiosamente i lavori per farli rientrare nel limite di valore di cui al comma 2.
4. Per l’esecuzione dei lavori in economia trova applicazione la vigente normativa in materia di lavori pubblici e il relativo regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 25 febbraio 2004.
5. I limiti di importo previsti dal presente articolo si applicano a tutti i regolamenti comunali che disciplinano la materia.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 72 Abrogazione
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il “Regolamento dei contratti” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 14.05.1992.
Articolo 73 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, dopo l’esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.