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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI. AMBITO TERRITORIALE N 25. COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO.
Articolo 1 – Oggetto del capitolato speciale di appalto.
1. Il presente capitolato speciale di appalto, da qui in poi indicato anche come CSA, unitamente al bando di gara e al disciplinare di gara disciplina il contratto di appalto relativo all’affidamento, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, del servizio “Centro Sociale Polifunzionale per disabili dell’Ambito Territoriale N 25. Comune di Pomigliano d’Arco”, da qui in poi indicato anche come “CSP”, indetta dal Comune di Pomigliano d’Arco, Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale N 25, con sede in Pomigliano d’Arco (Na), cap 80038, al Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx X. Xxxxxxxx Xxxxx, Telefono 0000000000 – 0000000000 – Fax 0000000000 – 0000000000, PEC xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx, sito istituzionale del Comune di Pomigliano d’Arco (Na): xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, nel prosieguo del presente CSA indicata anche come stazione appaltante.
Articolo 2 - Oggetto dell’appalto.
1. L’ appalto ha per oggetto l’affidamento del Centro Sociale Polifunzionale destinato ad accogliere quindici persone disabili adulte residenti nei Comuni di Pomigliano d’Arco e di Sant’Anastasia, associati nell’Ambito Territoriale N 25.
Articolo 3 – Caratteristiche del servizio CSP.
1. Descrizione della struttura: Il Centro Sociale Polifunzionale per persone disabili (CSP) è una struttura a ciclo semi-residenziale diurno di protezione sociale con funzione di accoglienza, ospitalità, orientamento e socializzazione a medio livello di integrazione socio-sanitaria. Le modalità di funzionamento e di gestione del CSP prevedono forme di coinvolgimento e partecipazione degli utenti e delle loro famiglie.
2. Attività: Il CSP pianifica le attività in base alle esigenze e agli interessi degli utenti. Tutte le attività del CSP sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità locale:
a) Il CSP organizza attività di animazione, di socializzazione e attività indirizzate allo sviluppo e al recupero dell’autonomia delle persone disabili. Il CSP deve, altresì, assicurare l’assistenza alle ospiti e agli ospiti nell’espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane.
b) Il CSP accoglie i propri utenti cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, di norma dalle ore 9,00 alle ore 15,00. Il CSP provvede alla somministrazione dei pasti e al trasporto da casa al Centro e viceversa, dei propri ospiti.
c) Il CSP organizza, di norma, attività di stimolo alla costruzione di reti di auto-mutuo - aiuto, attività di animazione, di socializzazione e culturali in spazi adeguati quali, ad esempio, sala lettura, sala TV, sala giochi di società e da tavolo, cineforum, teatro, ginnastica dolce, oltre ad attività occupazionali e laboratoriali, attività di segretariato sociale e orientamento all’offerta di servizi e prestazioni a favore delle persone
disabili, attività di supporto alle funzioni e ai compiti quotidiani delle persone disabili ospiti.
3. Requisiti strutturali: La struttura, con sede nel Comune di Pomigliano d’Arco (Na), deve essere fornita dall’aggiudicatario. La struttura che ospita il CSP deve prevedere:
a) congrui spazi destinati alle attività;
b) una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività;
c) autonomi spazi per il consumo dei pasti;
d) servizi igienici distinti per uomini e donne e fruibili dalle persone disabili, in misura adeguata al numero degli utenti;
e) un servizio igienico per il personale.
4. Requisiti organizzativi e funzionali: Il CSP è una struttura articolata in spazi multivalenti, caratterizzata da una pluralità di attività e servizi offerti, volti al sostegno e allo sviluppo dell’autonomia individuale e sociale e alla riduzione dei fenomeni di emarginazione. I Comuni dell’Ambito territoriale N 25 favoriscono la partecipazione degli utenti alla gestione e organizzazione del CSP. I giorni e gli orari di apertura del CSP, indicati nel presente articolo, possono subire variazioni stabilite dai Comuni dell’Ambito Territoriale N 25 in base alle esigenze degli utenti.
5. Figure professionali:
a) un coordinatore in possesso di uno dei seguenti titoli di laurea: psicologia, sociologia, scienze dell’educazione e della formazione, scienze del servizio sociale;
b) educatore professionale in relazione alle specifiche attività laboratoriali.
c) personale O.S.A. in rapporto di almeno un operatore ogni 7 persone disabili;
d) personale O.S.S. in rapporto di almeno un operatore ogni 5 persone disabili;
e) personale addetto ai servizi di pulizia e alla somministrazione dei pasti;
f) volontari di associazioni di volontariato che per finalità statutarie si occupano di interventi in favore di persone disabili, in attività di supporto e non sostitutive delle funzioni e dei compiti delle figure professionali di cui alle lettere a), b), c) e d);
g) volontari del servizio civile in attività di supporto e non sostitutive delle funzioni e dei compiti delle figure professionali di cui alle lettere a), b), c) e d);
6. Alle figure professionali indicate al punto 5. il concorrente, nella formulazione dell’offerta tecnica, può affiancare altre figure professionali in base al proprio progetto di organizzazione e di implementazione del servizio “CSP”.
7. Utenti: Possono accedere al Centro Polifunzionale dell’Ambito territoriale N 25 quindici persone disabili adulte, di età compresa tra i 18 anni e i 65 anni, residenti in uno dei Comuni dell’Ambito territoriale N 25, con disabilità lieve certificata dalla Unità di Valutazione Integrata (UVI) del Distretto Sanitario di appartenenza della persona disabile.
8. Ricettività: il CSP può ospitare fino ad un massimo di 15 persone disabili adulte.
Articolo 4 – Luogo di esecuzione dell’appalto.
1. Il servizio CSP deve essere attivato nel Comune di Pomigliano d’Arco, capofila dell’Ambito Territoriale N 25.
Articolo 5 - Durata dell'appalto. Periodi di sospensione della erogazione del servizio CSP. Proroga del contratto di appalto.
1. Il servizio CSP avrà inizio il giorno 2 maggio 2017 e termine il giorno 31 dicembre 2017.
2. Il servizio CSP è comunque sospeso:
- tutti i sabati;
- tutte le domeniche;
- il giorno del santo patrono;
- il lunedì dopo Pasqua;
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
- il 1°maggio, festa del Lavoro;
- il 1°novembre, festa di tutti i Santi;
- l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre, Natale;
- il 26 dicembre, Santo Stefano;
- il 1°gennaio, Capodanno;
- il 6 gennaio, Epifania.
3. Il servizio CSP è, inoltre, sospeso:
- il 2 novembre, commemorazione dei defunti;
- durante il periodo delle vacanze natalizie;
- l’ultimo giorno di carnevale;
- durante il periodo delle vacanze pasquali.
4. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di modificare, al momento della attivazione del servizio, le date di inizio e fine del servizio CSP, indicate al precedente comma 1.
5. E’ esclusa la possibilità di rinnovo tacito del contratto.
6. Ai sensi del comma 11, articolo 106 del Codice, la durata del contratto stipulato per la esecuzione del servizio oggetto di gara, può essere prorogata, dall’amministrazione aggiudicatrice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione di un nuovo contraente.
7. In tal caso l’aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto stipulato agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per l’amministrazione aggiudicatrice secondo la normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento di proroga della durata del contratto.
8. La proroga del contratto, di cui al presente articolo, può avere una durata minima di tre mesi e una durata massima di sei mesi.
9. L’aggiudicatario, in caso di proroga espressa da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, rappresentata dal dirigente del Settore Affari Sociali del Comune di Pomigliano d’Arco, è tenuto a garantire, anche dopo la scadenza dei termini di cui al comma 1 del presente articolo, la continuità del servizio aggiudicato.
00.Xx proroga è adottata con determinazione dirigenziale del dirigente del Settore Affari Sociali del Comune di Pomigliano d’Arco.
00.Xx caso di rifiuto da parte dell’aggiudicatario di prorogare la durata del contratto di appalto su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, la stessa stipula il contratto di proroga con il concorrente classificato secondo nella graduatoria di merito e, ove occorra, scorrendo la graduatoria di merito nel caso di rifiuto o di impossibilità del secondo classificato ad accettare l’affidamento in proroga della erogazione del servizio “CSP”.
12.Nel caso di offerta unica e di rifiuto dell’esecutore originario di accettare la proroga del contratto, l’amministrazione aggiudicatrice procede alla individuazione di un nuovo contraente, mediante procedura negoziata, per il tempo strettamente necessario alla stipula del nuovo contratto di appalto.
13.Nei casi previsti dai commi 13 e 14 del presente articolo, le spese sostenute dall’amministrazione aggiudicatrice sono poste a carico dell’aggiudicatario originario, salvo ogni azione per risarcimento del maggior danno subito dall’amministrazione aggiudicatrice.
00.Xx contratto di xxxxxxx è stipulato dal dirigente del Settore Affari Sociali per scrittura privata semplice.
Articolo 6 - Importo dell'appalto.
1. L’importo complessivo dell’appalto è stimato in € 108.064,00, I.V.A. inclusa al 5% vale a dire € 102.660,80 al netto di I.V.A. e € 5.403,20 per IVA al 5%.
2. Sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’articolo 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI.
3. All’aggiudicatario del servizio CSP verrà liquidato il corrispettivo mensile dell’appalto in base al numero effettivo dei giorni di apertura del Centro.
Articolo 7 – Osservanza delle norme in materia di lavoro e di sicurezza.
1. L’aggiudicatario è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice e di indennizzo, all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei
lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto e in particolare:
a) nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l’aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l’appalto. I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di categoria o receda da esse e prescinde dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
b) l’aggiudicatario è tenuto al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica oltre che al regolare assolvimento di ogni altro obbligo nei confronti del proprio personale eventualmente previsto da leggi speciali;
c) l’aggiudicatario è tenuto alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, la sicurezza, la salute dei lavoratori e all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, dovrà:
I. ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
II. garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
i. nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del D.lgs. n. 81/2008;
ii. nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
iii. redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) del D.lgs. n. 81/2008;
iv. formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/2008.
2. Il legale rappresentante dell’aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell’appalto e, periodicamente, a richiesta del RUP o di un suo delegato, l’organico addetto all’appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi; deve, inoltre, produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e
assicurativi. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti così come copia conforme dei contratti stipulati.
3. Nel caso di irregolarità contributive la stazione appaltante, previa ricognizione del credito, provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall’ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per il servizio eseguito.
4. Nel caso in cui il RUP o un suo delegato dovesse acquisire in atti il documento unico di regolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria “negativo” per due volte consecutive, il RUP può procedere alla risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi per la presentazione delle controdeduzioni.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora il legale rappresentante dell’aggiudicatario, invitato a provvedervi, entro dieci giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l’amministrazione aggiudicatrice può erogare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e di cassa, direttamente ai lavoratori dell’aggiudicatario le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'aggiudicatario in esecuzione del contratto.
6. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine assegnato all’aggiudicatario dalla amministrazione aggiudicatrice, il responsabile unico del procedimento può procedere alla risoluzione del contratto di appalto, previa contestazione degli addebiti e la produzione delle controdeduzioni. In tal caso i termini di presentazione delle controdeduzioni sono stabiliti dal responsabile unico del procedimento.
Articolo 8 – Obblighi di condotta del personale dell’appaltatore.
1. L’amministrazione aggiudicatrice estende gli obblighi di condotta previsti dal
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, a tutti gli operatori, collaboratori e consulenti dell’aggiudicatario impiegati nella esecuzione del contratto di appalto.
2. L’aggiudicatario, in sede di stipula del contratto, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le norme contenute nel
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e si obbliga a farle osservare a tutti gli operatori, collaboratori e consulenti che sono impiegati, dall’aggiudicatario medesimo, nella esecuzione del contratto di appalto.
3. Nel caso di violazione da parte degli operatori, dei collaboratori e dei consulenti dell’aggiudicatario degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, l’aggiudicatario si obbliga all’applicazione delle norme
sanzionatorie previste dal citato D.P.R. n. 62/2013 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all’articolo 16 del D.P.R. n. 62/2013.
4. Qualora la violazione di tali norme da parte degli operatori, dei collaboratori e dei consulenti dell’aggiudicatario ovvero da parte dell’aggiudicatario medesimo rientra tra le ipotesi previste dal bando di gara, dal presente CSA e dalla legge tra quelle per le quali l’amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto, il RUP procede alla risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti.
5. In tal caso l’amministrazione aggiudicatrice procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla recessione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
6. In ogni caso il personale dell’aggiudicatario è tenuto ad un corretto e cortese rapporto con gli utenti del servizio.
7. Il responsabile comunale del servizio “CSP” ha facoltà di chiedere all’aggiudicatario la rimozione dal servizio del personale che si sia reso responsabile di comportamenti che violano le disposizioni del presente capitolato speciale di appalto in ordine alla organizzazione e all’espletamento del servizio “CSP”.
Articolo 9 – Responsabile del servizio dell’aggiudicatario.
1. La direzione del servizio “CSP” dovrà essere affidata in modo continuativo a un responsabile con una qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione e in possesso di esperienza almeno triennale nella posizione di responsabile di un servizio “CSP”.
2. Il responsabile del servizio “CSP” dell’aggiudicatario dovrà mantenere un contatto continuo con il responsabile comunale del servizio “CSP” per il controllo dell’andamento del servizio e dovrà dare comunicazione, al suddetto responsabile comunale, di qualsiasi variazione organizzativa.
3. In caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio dell’aggiudicatario, quest’ultimo è tenuto a provvedere alla sua sostituzione con altri in possesso degli stessi requisiti professionali.
Articolo 10 - Obblighi di riservatezza.
1. L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che vengono trattate da procedure informatizzate di gestione del servizio appaltato, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio.
2. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati dall’aggiudicatario anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l’amministrazione aggiudicatrice.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’amministrazione aggiudicatrice dal mancato rispetto di tali obblighi di riservatezza da parte dell’aggiudicatario e/o da parte di suoi collaboratori e/o da parte di suoi dipendenti.
6. L’aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Articolo 11 – Garanzia definitiva.
1. L'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio sottoscritto dal RUP.
5. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
6. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, D.lgs. n. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
7. La stazione appaltante si avvale della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio aggiudicato nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
8. La stazione appaltante incamera la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
9. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
10. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, D.lgs. n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
11. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio aggiudicato, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio aggiudicato, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione della esecuzione del servizio risultante dal relativo certificato.
12. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del certificato di regolare esecuzione del servizio aggiudicato, sottoscritto dal RUP attestante l’avvenuta regolare esecuzione del servizio fino al momento del rilascio del certificato, in originale o in copia autentica.
13. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna del certificato di cui al comma 12, costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
14. Il pagamento della rata di saldo del servizio erogato, è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di conformità del servizio alle obbligazioni contrattuali contratte dall’amministrazione aggiudicatrice e dall’aggiudicatario e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo certificato.
15. L'esecutore del servizio aggiudicato è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della conclusione del servizio anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa di eventuali danni arrecati a persone, cose o animali verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
16. La copertura assicurativa decorre dalla data di conclusione del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio aggiudicato ed erogato sottoscritto dal RUP, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio aggiudicato risultante dal predetto certificato.
17. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
18. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, in vigore al momento della stipula della fideiussione e in quanto applicabile all’appalto di servizi alla persona.
19. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Articolo 12 – Assicurazioni.
1. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all’amministrazione aggiudicatrice o a terzi, cose o persone, si intenderà, senza riserve od eccezioni, a totale carico dell’aggiudicatario, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici.
2. L’aggiudicatario si assume in particolare tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni a persone di cui sia dimostrato il nesso di causalità tra l’agire dell’aggiudicatario e del proprio personale e i danni fisici, morali ed economici della persona o delle persone danneggiate.
3. L’aggiudicatario provvederà a contrarre, con onere a proprio carico, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, per danni a persone e/o cose in conseguenza dell'attività gestita, con la copertura di € 5.000.000,00 per sinistro, € 2.000.000,00 per persona ed € 1.000.000,00 per danni a cose, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio aggiudicato.
Articolo 13 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione dell’appalto.
1. L’Ufficio di Piano del Comune verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria attraverso il responsabile unico del procedimento.
2. E’ in facoltà del responsabile unico del procedimento eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolato e alle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento.
3. Il responsabile unico del procedimento o il suo delegato, redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.
4. Le verifiche e le ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell’impresa aggiudicataria, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
5. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione del servizio.
Articolo 14 – Richiami e diffide in corso di esecuzione del contratto.
1. L'impresa aggiudicataria che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze e inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile unico del procedimento.
3. Per l’ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l’amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
Articolo 15 – Corrispettivo dell’appalto. Pagamenti.
1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario è incorso, viene effettuato, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento del provvisorio di entrata emesso dal Tesoriere del Comune di Pomigliano d’Arco attestante l’avvenuto trasferimento, a favore del Comune di Pomigliano d’Arco, nella sua qualità di capofila dell’Ambito Territoriale N 25, delle somme che la Regione Campania ha assegnato ai Comuni associati nell’Ambito Territoriale N 25 per la realizzazione dei servizi e degli interventi sociali previsti dal Piano Sociale di Zona, anno 2016.
2. La liquidazione del corrispettivo, previa emissione, da parte dell’aggiudicatario, di regolare fattura, viene effettuata con
determinazione dirigenziale nella misura percentuale del trasferimento di risorse finanziarie effettuato dalla Regione Campania tenendo conto che le risorse finanziarie trasferite devono essere utilizzate, dall’amministrazione aggiudicatrice, anche per l’attivazione di altri servizi e interventi sociali previsti dal Piano Sociale di Zona, anno 2016, dell’Ambito Territoriale N 25.
3. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata sulla base dei giorni effettivi di erogazione delle prestazioni, dedotte le sospensioni obbligatorie del servizio previste dal bando di gara.
4. Ai fini del calcolo del corrispettivo mensile dovuto all’impresa aggiudicataria, l’importo contrattuale aggiudicato verrà diviso per i mesi di durata dell’appalto. L’importo giornaliero si ottiene dividendo l’importo mensile per venti giorni stimati, in media, di effettivo espletamento del servizio per mese composto, in media, da trenta giorni, dedotte le giornate di sabato e di domenica.
5. Il corrispettivo dell’appalto comprende le spese di personale, le spese di trasporto degli ospiti del Centro, le spese di somministrazione dei pasti a favore degli ospiti del Centro, ogni altra spesa derivante dalla gestione del servizio “CSP” così come aggiudicato in base al progetto di organizzazione e di implementazione del servizio “CSP” dell’aggiudicatario, comprese le offerte migliorative del servizio aggiudicato.
6. Il responsabile unico del procedimento, al fine di garantire il Comune in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che l'impresa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
7. La sospensione non può avere durata superiore a trenta giorni dal momento della relativa notifica al legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria a cura del responsabile unico del procedimento. Decorsi inutilmente i trenta giorni senza che l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, il responsabile unico del procedimento ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.
8. Qualsiasi irregolarità formale o sostanziale riscontrata nella compilazione delle fatture relative alla erogazione mensile del servizio CSP rispetto a quanto stabilito dal presente articolo, avrà come conseguenza il rifiuto delle fatture emesse e l’interruzione dei termini previsti per la liquidazione del corrispettivo di cui al comma 1 senza che l’aggiudicatario possa pretendere interessi di mora.
9. In ogni caso la liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione ed alla regolarità del D.U.R.C.
10.L’irregolarità del D.U.R.C. comporta il rifiuto delle fatture emesse dall’aggiudicatario e la sospensione del pagamento del corrispettivo spettante all’aggiudicatario fino all’acquisizione d’ufficio del D.U.R.C. regolare.
11.Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati, pena la sospensione dei pagamenti, sui conti correnti dedicati. L'aggiudicatario, si impegna a comunicare tempestivamente al
responsabile comunale del servizio di trasporto scolastico eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla vigente normativa. 12.L’amministrazione aggiudicatrice trattiene dal corrispettivo mensile dovuto all’aggiudicatario le somme necessarie al reintegro di spese per eventuali danni cagionati a cose e/o persone per responsabilità dell’aggiudicatario e del proprio personale ovvero per il pagamento di
penalità a carico dell’aggiudicatario per inadempienze contrattuali.
Articolo 16 – Sospensione del servizio.
1. In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, l’Amministrazione comunale e/o l’aggiudicatario dovranno, in reciprocità, darne avviso con anticipo di 10 giorni dalla data di proclamazione dello sciopero.
2. Nel caso di sciopero dei dipendenti dell’aggiudicatario, lo stesso si impegna ad attuare le misure previste dalla legge 146/1990 e a darne comunicazione scritta, almeno cinque giorni prima della data fissata per lo sciopero, al responsabile comunale del servizio CSP, agli utenti del Centro e ai loro familiari.
3. Nel caso di inosservanza delle disposizioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano all’aggiudicatario le sanzioni previste dalla legge n. 146/1990 in quanto applicabile al presente appalto.
Articolo 17 – Divieto di modifiche introdotte dall’aggiudicatario.
1. Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall’aggiudicatario, se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
2. Le modifiche non previamente autorizzate e approvate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile unico del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la riorganizzazione del servizio oggetto del bano di gara, del presente capitolato speciale di appalto e del progetto di organizzazione, di gestione e di implementazione del servizio “CSP” in base al quale si è proceduto all’aggiudicazione del servizio stesso.
Articolo 18 – Varianti introdotte dalla stazione appaltante.
1. L’amministrazione aggiudicatrice può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari in materia di organizzazione e di gestione del servizio “CSP” che incidono sul contratto di appalto posto in esecuzione;
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal RUP, o per l’intervenuta possibilità di utilizzare risorse umane, beni materiali e strumentali non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità del servizio verificatisi nel corso della esecuzione del contratto.
2. Inoltre, l’aggiudicatario ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’aggiudicatario medesimo e che siano ritenute opportune dal RUP.
3. Il servizio è comunque sospeso nel caso di revoca del finanziamento concesso dalla Regione Campania al Comune capofila dell’Ambito Territoriale N 25 finalizzato alla realizzazione dei servizi e degli interventi sociali previsti dal Piano Sociale di Zona, anno 2016.
Articolo 19 – Variazioni entro il venti per cento.
1. Fatti salvi gli obblighi della amministrazione aggiudicatrice di cui al bando di gara e al presente capitolato speciale di appalto, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della stessa amministrazione aggiudicatrice, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
2. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione.
3. Le varianti di cui al presente articolo sono approvate dal responsabile unico del procedimento.
4. In tali casi l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere all’aggiudicatario una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’aggiudicatario è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
5. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, l’amministrazione aggiudicatrice procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’aggiudicatario.
6. L’aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, alle stesse condizioni previste dal contratto.
7. In ogni caso l’aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’amministrazione aggiudicatrice e che il responsabile unico del procedimento abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’aggiudicatario maggiori oneri.
Articolo 20 – Stipula del contratto.
1. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, provvede all’aggiudicazione.
2. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile per centoottanta giorni dalla data di scadenza della sua presentazione.
3. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
4. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine espressamente concordato con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP.
5. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
6. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
7. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie della stazione appaltante.
8. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata.
9. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.
10.L’impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto di appalto nel giorno stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice. A tal fine il suo legale rappresentante dovrà rendersi disponibile alla stipula del contratto nel giorno stabilito e preventivamente comunicato dall’amministrazione aggiudicatrice al legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria.
11. Ove il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria non si renda disponibile alla stipula del contratto nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e comunicato con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria non si renda disponibile, verrà dichiarata la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.
12.Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa arrecare grave danno all’amministrazione aggiudicatrice, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile unico del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all’eventuale risarcimento di ulteriori danni.
Articolo 21 - Gestione dell'esecuzione del contratto.
1. La stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario mediante il responsabile dell’esecuzione del contratto che per il presente contratto, viene individuato nel responsabile comunale del servizio CSP.
2. Il responsabile dell’esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.
3. Il responsabile dell’esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
4. Sono parte integrante del contratto di appalto:
a) il bando di gara;
b) il capitolato speciale di appalto;
c) l’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicatario;
d) il progetto di organizzazione, gestione e implementazione del servizio oggetto di gara in base al quale è stata deliberata l’aggiudicazione da parte della Commissione di gara;
e) le offerte migliorative del servizio oggetto di gara proposte dall’aggiudicatario in base alle quali la Commissione di gara ha deliberato l’aggiudicazione.
Articolo 22 - Giorno di avvio dell'esecuzione del contratto.
1. Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile dell’esecuzione del contratto autorizza l’avvio dell'esecuzione del servizio.
2. Il responsabile unico del procedimento darà comunque avvio all’esecuzione anticipata del contratto di appalto, prima della stipula del contratto, in via di urgenza, allo scopo di assicurare la continuità del servizio CSP.
3. Il dirigente del Settore Affari Sociali, su proposta del responsabile unico del procedimento, autorizza l'esecuzione anticipata del contratto con la adozione di apposita determinazione dirigenziale.
4. Nel caso di mancata stipula del contratto, il responsabile unico del procedimento tiene conto delle prestazioni rese dall'aggiudicatario, per il rimborso delle relative spese.
Articolo 23 – Avvio dell’esecuzione del contratto.
1. L’aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal responsabile dell’esecuzione del contratto per l’avvio dell’esecuzione del contratto.
2. Qualora l’aggiudicatario non adempia, il responsabile dell’esecuzione del contratto propone al Dirigente del Settore Affari Sociali la risoluzione del contratto.
3. Il responsabile dell’esecuzione del contratto redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contradditorio con l’aggiudicatario.
4. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal responsabile dell’esecuzione del contratto e dal legale rappresentante dall’aggiudicatario e una copia conforme viene rilasciata all’aggiudicatario.
5. Nel caso l’aggiudicatario intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità rispetto a quanto previsto dai documenti di gara e/o contrattuali per quanto attiene agli obblighi del medesimo aggiudicatario e/o per quanto attiene agli obblighi dell’amministrazione aggiudicatrice, l’aggiudicatario è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell’esecuzione.
Articolo 24 – La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione.
1. Il Dirigente del Settore Affari Sociali, su proposta del responsabile unico del procedimento ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
2. La sospensione del servizio potrà essere ordinata per:
a) cause imprevedibili che non consentono il rispetto delle disposizioni recate dal presente CSA, dal bando di gara e dal contratto di appalto;
b) numero inadeguato degli operatori dell’aggiudicatario, che impediscono, di fatto, il regolare svolgimento del servizio secondo quanto stabilito dal presente CSA, dal bando di gara e dal contratto di appalto;
c) mancata attuazione delle proposte migliorative dell’aggiudicatario che impediscono, di fatto, la regolare esecuzione del servizio rispetto alle disposizioni recate dal presente CSA, dal bando di gara e dal contratto di appalto;
d) mancata o non esatta attuazione del progetto di organizzazione e di implementazione del servizio CSP dell’aggiudicatario che impediscono, di fatto la regolare esecuzione del servizio rispetto alle disposizioni recate dal presente CSA, dal bando di gara e dal contratto di appalto;
e) cause di forza maggiore;
f) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione del servizio e/o delle prestazioni lavorative secondo le regole e gli standard previsti dal presente CSA, dal bando di gara e dal progetto di organizzazione, di gestione e di implementazione del servizio oggetto di gara in base al quale si è proceduto all’aggiudicazione del servizio CSP.
3. Il responsabile unico del procedimento, con l'intervento del legale rappresentante dell’aggiudicatario, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto; le prestazioni già effettuate e le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri.
4. Il verbale di sospensione è firmato dal responsabile unico del procedimento e dal legale rappresentante dell'aggiudicatario.
5. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il responsabile unico del procedimento redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il responsabile unico del procedimento indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
6. Copia dei verbali di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 del presente articolo vengono trasmessi, a cura del responsabile unico del procedimento al
Dirigente del Settore Affari Sociali per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.
7. Fuori dei casi previsti dal presente articolo, il Dirigente del Settore Affari Sociali può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto.
Articolo 25 – Penalità: fattispecie e importi.
1. Quando il responsabile dell’esecuzione del contratto riscontra che le attività e le prestazioni contrattuali non sono eseguite in conformità al contratto, redige apposito verbale.
2. Il predetto verbale verrà trasmesso, a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo fax, a cura del responsabile dell’esecuzione del contratto, al legale rappresentante dell’aggiudicatario nei cui confronti verrà aperto procedimento di contestazione.
3. Il legale rappresentante dell’aggiudicatario ha diritto a presentare, entro cinque giorni decorrenti dalla data di trasmissione della contestazione, giustificazioni e osservazioni che saranno valutate dal responsabile dell’esecuzione del contratto e dal Dirigente del Settore Affari Sociali.
4. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’aggiudicatario non fossero ritenute soddisfacenti, si procederà a detrarre una penalità giornaliera che può variare dallo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto del prezzo aggiudicato e comunque complessivamente non superiore al 10%, anche questo quale limite giornaliero del prezzo aggiudicato.
5. Tali penali si applicano per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di appalto.
6. Il Dirigente del Settore Affari Sociali procede, con proprio provvedimento, al recupero della penale mediante trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere reintegrata dall’appaltatore entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi decorrenti dalla data della comunicazione da parte del RUP.
7. L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.
8. La stazione appaltante, comunque, si riserva di attivare, ogni altra forma di controllo ritenuto idoneo e necessario all’accertamento della regolare esecuzione del servizio.
9. I controlli saranno effettuati senza preavviso e con discrezionalità insindacabile da parte del RUP.
10.Nei casi di riconosciuto lieve inadempimento sarà comminata all’appaltatore una sanzione pecuniaria variabile tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo aggiudicato al netto dell’I.V.A..
11.Per lieve inadempimento si considera la inosservanza, per la prima volta, di una disposizione del contratto di appalto al quale sono allegati gli atti e i provvedimenti indicati ed elencati all’articolo 21 del presente CSA, escluse le inadempienze relative agli obblighi retributivi, assicurativi,
previdenziali e ad altri obblighi previsti, a tutela degli operatori dalla legge, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dal bando di gara e dal capitolato speciale di appalto.
00.Xx caso di recidiva la sanzione pecuniaria viene incrementata fino ad un massimo equivalente al 30% dell’importo contrattuale netto.
13.Le sanzioni pecuniarie sono comminate all’appaltatore dal RUP con proprio provvedimento e vengono detratte dall’importo garantito dalla cauzione definitiva dell’appaltatore e, ove l’importo garantito dalla cauzione definitiva risulti insufficiente, anche dal corrispettivo mensile spettante all’appaltatore.
Articolo 26 - Risoluzione del contratto.
1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l’appaltatore, qualora le disposizioni prese e i mezzi applicati per la gestione del servizio non dessero sicuro affidamento, a giudizio della stazione appaltante, o che il servizio stesso non fosse compiuto nel termine stabilito o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere e nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. Il contratto è risolto di diritto nel caso di sopravvenuta carenza della copertura finanziaria relativa all’espletamento del servizio aggiudicato e nel caso di rinuncia, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, a proseguire nell’attuazione del servizio, oggetto del presente appalto.
2. In caso di risoluzione del contratto di appalto per uno o più motivi tra quelli elencati al precedente comma 1, all’appaltatore sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione del contratto di appalto, tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell’inadempimento da parte dello stesso appaltatore dei suoi impegni contrattuali derivanti dalla stipula del contratto di appalto.
3. Costituiscono, comunque, motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:
a) Qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 25 si ripetessero nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio;
b) Sospensione unilaterale, abbandono o mancata effettuazione da parte dell’appaltatore del servizio affidato;
c) Impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire le normali e ordinarie attività del servizio;
d) Sostituzioni relative a personale in servizio con altro personale non in possesso degli stessi requisiti professionali del personale sostituito;
e) Mancata attuazione degli interventi/attività/servizi previsti dal progetto di organizzazione e di implementazione del servizio in base al quale si è proceduto all’aggiudicazione;
f) Mancata attuazione delle proposte migliorative offerte dall’appaltatore in sede di gara per colpa dell’appaltatore stesso;
g) Inosservanza dei contratti collettivi applicabili agli operatori e della normativa disciplinante gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali a carico dell’appaltatore;
h) Gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori dell’appaltatore;
i) Mancato rispetto da parte degli operatori dell’appaltatore o da parte dell’appaltatore medesimo dell’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relative agli utenti di cui venga a conoscenza;
j) Ogni inadempimento da parte dell’appaltatore che comporti disagi reiterati all’utenza.
4. Al verificarsi di uno o più dei casi suindicati, il RUP propone al Dirigente del Settore Affari Sociali la risoluzione del contratto.
5. In caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni del servizio regolarmente eseguite, accertate dal RUP.
6. Fermo quanto previsto dal presente CSA e da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’emanazione di una o più misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla esecuzione del servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il RUP procede alla risoluzione del contratto.
7. In caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni del servizio regolarmente eseguite, accertate dal RUP.
8. Quando il RUP accerta che comportamenti dell’appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita del servizio, redige apposito verbale.
9. Il RUP formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine di cinque giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP.
10.Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, il RUP propone al Dirigente del Settore Affari Sociali la risoluzione del contratto.
11.Qualora l’appaltatore intendesse risolvere il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, dovrà darne comunicazione scritta al RUP con un anticipo di almeno 30 giorni. In tal caso la stazione appaltante si rivale su tutto il deposito cauzionale definitivo, fermo restando ogni altra azione a risarcimento del maggiore danno subito.
00.Xx Dirigente del Settore Affari Sociali, su proposta del RUP, procede alla risoluzione del contratto nei casi in cui essa è prevista da altri articoli del presente CSA che si intendono qui trascritti.
00.Xx applicano al presente articolo, per quanto qui non disciplinato, le disposizioni recate dall’articolo 108 del Codice.
14.Xxx le disposizioni in ordine alla risoluzione del contratto di appalto previste dal presente articolo dovessero confliggere con le disposizioni del Codice, si applicano le disposizioni recate dall’articolo 108 del Codice, in quanto applicabili.
Articolo 27 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione.
1. La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 26 del presente CSA e dell’articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 30 del presente CSA e dell’articolo 109 del Codice, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio aggiudicato.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Ove nessuna delle imprese interpellate possa assumere l’affidamento del servizio ovvero nel caso in cui l’impresa aggiudicataria risulta essere l’unica impresa offerente, l'affidamento avviene per procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
4. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente a mezzo posta elettronica certificata e ove non possibile a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. All'impresa inadempiente vengono addebitate le spese sostenute in più dall’amministrazione aggiudicatrice rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa medesima previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto all'impresa, disposto con provvedimento del Dirigente del Settore Affari Sociali.
6. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Articolo 28 – Cessione del contratto.
1. E’ vietata la cessione del contratto sottoscritto tra il Comune di Pomigliano d’Arco e l’impresa aggiudicataria. Tale cessione è pertanto nulla e non opera nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice, la quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato speciale di appalto e dal bando di gara.
Articolo 29 – Divieto di subappalto.
1. L’aggiudicatario del presente appalto è obbligato ad eseguire in proprio il servizio aggiudicato secondo le disposizioni recate dal bando di gara, dal capitolato speciale di appalto, dalle proprie offerte tecnica ed economica e dal progetto di organizzazione, gestione e implementazione del servizio CSP in base al quale il servizio oggetto di gara è stato aggiudicato.
2. E’ vietata qualsiasi forma di subappalto del servizio aggiudicato.
3. In caso di inosservanza il contratto è risolto di diritto salva ogni azione sanzionatoria dell’agire dell’aggiudicatario prevista dal presente capitolato speciale di appalto, dal D.lgs. n. 50/2016 e dalle vigenti leggi in materia.
Articolo 30 – Recesso.
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite relative al servizio CSP oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito.
2. Il decimo dell'importo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni non eseguite del servizio aggiudicato.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio e verifica la regolarità del servizio CSP erogato fino al momento della rescissione del contratto.
4. Si applica all’istituto del recesso l’articolo 109 del Codice.
Articolo 31 – Clausola risolutiva espressa.
1. Si applica al presente appalto la clausola risolutiva espressa.
2. La clausola risolutiva espressa, come modalità tipica di risoluzione del contratto per inadempimento, è disciplinata dall’articolo 1456 del codice civile.
Articolo 32 - Accordo bonario.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 205 del D.lgs. n. 50/2016 si applicano, in quanto compatibili, anche al presente appalto quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.
Articolo 33 – Xxxxx e responsabilità.
1. L’aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all’amministrazione aggiudicatrice e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto e in particolare per l’inosservanza dell’obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.
2. Indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa, l’aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.
Articolo 34 – Spese contrattuali.
1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dall’impresa nella misura e secondo le modalità stabilite dall’amministrazione aggiudicatrice.
2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, l’amministrazione aggiudicatrice non stipula il contratto di appalto e procede alla revoca dell’aggiudicazione dell’appalto.
Articolo 35 – Proroga del contratto di appalto.
1. Ai sensi del comma 11, articolo 106 del Codice, la durata del contratto stipulato per la esecuzione del servizio oggetto di gara, può essere prorogata, dall’amministrazione aggiudicatrice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione di un nuovo contraente.
2. In tal caso l’aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto stipulato agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per l’amministrazione aggiudicatrice secondo la normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento di proroga della durata del contratto.
3. La proroga del contratto, di cui al presente articolo, può avere una durata minima di tre mesi e una durata massima di sei mesi.
4. L’aggiudicatario, in caso di proroga espressa da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, rappresentata dal Dirigente del Settore Affari Sociali del Comune di Pomigliano d’Arco, è tenuto a garantire, anche dopo la scadenza dei termini di cui al comma 1 del presente articolo, la continuità del servizio aggiudicato.
5. La proroga è adottata con determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Affari Sociali del Comune di Pomigliano d’Arco.
6. In caso di rifiuto da parte dell’aggiudicatario di prorogare la durata del contratto di appalto su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, la stessa stipula il contratto di proroga con il concorrente classificato secondo nella graduatoria di merito e, ove occorra, scorrendo la graduatoria di merito nel caso di rifiuto o di impossibilità del secondo classificato ad accettare l’affidamento in proroga della erogazione del servizio CSP.
7. Nel caso di offerta unica e di rifiuto dell’esecutore originario di accettare la proroga del contratto, l’amministrazione aggiudicatrice procede alla individuazione di un nuovo contraente, mediante procedura negoziata, per il tempo strettamente necessario alla stipula del nuovo contratto di appalto.
8. Nei casi previsti dai commi 6 e 7 del presente articolo, le spese sostenute dall’amministrazione aggiudicatrice sono poste a carico dell’aggiudicatario originario, salvo ogni azione per risarcimento del maggior danno subito dall’amministrazione aggiudicatrice.
9. Il contratto di proroga è stipulato dal Dirigente del Settore Affari Sociali per scrittura privata semplice.
Articolo 36 – Domicilio dell’aggiudicatario. Foro competente.
1. Ai fini della esecuzione del contratto e per tutte le comunicazioni inerenti la sua esecuzione, l’aggiudicatario elegge il proprio domicilio presso la sede legale dell’impresa aggiudicataria.
2. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario, così durante l’appalto come al suo termine, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Nola.
Articolo 37 – Pubblicazione degli atti di gara.
1. Il presente CSA è affisso all’Albo pretorio del Comune di Pomigliano d’Arco e pubblicato integralmente sul sito ufficiale del Comune di Pomigliano d’Arco, sezione Amministrazione Trasparente, all’indirizzo internet xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Articolo 38 – Rinvio.
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato, si fa rinvio al codice civile.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato o erroneamente regolato, si fa rinvio, inoltre, al Decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e alle linee guida dell’Autorità Anticorruzione (ANAC) pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in quanto applicabili alla presente gara di appalto.
Articolo 39 – Responsabile unico del procedimento.
1. 1Il Responsabile unico del procedimento di gara è la dott.ssa Xxxxxxxx X’Xxxxxxx, assistente sociale del Comune di Pomigliano d’Arco, Telefono 0000000000 – 0000000000 – Fax 0000000000 - 0000000000 – PEC xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Xxxxxxxx D’Onofrio