CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI
Versione 03/2022
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI
PREMESSE
Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito denominate “Condizioni Generali”) -unitamente alle eventuali condizioni particolari contenute nell’Offerta contrattuale e agli Accordi dei livelli di servizio (cd. Service Level Agreement) laddove applicabili- disciplinano le modalità e i termini di erogazione e fruizione di tutti i servizi informatici forniti da Skianet S.r.l. (di seguito denominata “Fornitore”).
L’accettazione da parte del Cliente delle presenti Condizioni Generali, pubblicate e sempre consultabili sul sito web xxx.xxxxxxx.xx, è requisito necessario e indispensabile per l’erogazione e la fruizione dei servizi offerti dal Fornitore, così come necessaria risulta l’accettazione dell’Offerta contrattuale, di ogni altro documento utile alla corretta esecuzione del Contratto e degli eventuali Accordi dei livelli di servizio.
Con l’accettazione espressa delle presenti Condizioni Generali il Cliente dichiara di aver preso visione, di aver ben compreso ed accettato tutte le clausole contrattuali ivi contenute e si impegna, sin d’ora, a prendere visione e ad accettare tutte le eventuali modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti alle presenti, che verranno in futuro adottate e contestualmente pubblicate dal Fornitore sul proprio sito web all’indirizzo su menzionato. Le presenti Condizioni Generali sono articolate in tre distinte sezioni rubricate: “Disposizioni generali” (Sez. I); “Contratti di sviluppo, manutenzione e assistenza software” (Sez. II); “Contratti di sviluppo siti web e servizi accessori” (Sez. III).
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SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI.
1. AREA APPLICATIVA DELLA SEZIONE I.
1.1. Le disposizioni contenute nella presente Sezione I, di carattere generale, salvo quanto diversamente stipulato fra le Parti, si applicano a tutte le forniture di beni e/o servizi da parte di Skianet S.r.l., salve eventuali deroghe specifiche contenute nelle sezioni successive delle presenti Condizioni Generali.
2. PREMESSE.
2.1. Le premesse costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni Generali.
2.2. La presente clausola e quelle successive costituiscono -ex Art. 1341 comma 1 cod. civ.- le condizioni del Contratto che risulterà dall’accettazione dell’Offerta contrattuale (e dei suoi relativi ed eventuali allegati) da parte del Cliente.
3. ASSICURAZIONE.
3.1. Il Fornitore, in virtù dei servizi forniti, dichiara di aver stipulato con primaria compagnia di assicurazione una polizza assicurativa per danni.
4. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
4.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1456 cod. civ., in caso di mancato rispetto delle norme contenute negli articoli 20.2 (pagamento dei corrispettivi), 20.3 (interventi non autorizzati sul software), 32.1 (non cedibilità), 44.7 (pagamento dei corrispettivi), il Fornitore avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di trattenere a titolo di penale quanto ricevuto dal Cliente a titolo di acconto o anticipo, ancorché per prestazioni non ancora eseguite o comunque dal Cliente non ancora usufruite, e di richiedere il pagamento integrale di quanto pattuito per la fornitura del servizio o dei servizi richiesti. Resta salvo, in ogni caso, il diritto del Fornitore di agire per il risarcimento del danno ulteriore.
5. RECESSO E CLAUSOLA PENALE.
5.1. In caso di recesso unilaterale dal Contratto da parte del Cliente, il Fornitore avrà la facoltà di trattenere a titolo di penale quanto ricevuto a titolo di acconto o anticipo, ancorché per prestazioni non ancora eseguite o comunque dal Cliente non ancora usufruite e di richiedere il pagamento integrale di quanto pattuito per la fornitura del servizio o dei servizi richiesti. Resta salvo in ogni caso il diritto del Fornitore di agire per il risarcimento del maggior danno patito.
5.2. Il Fornitore potrà recedere dal Contratto con effetto immediato, previa comunicazione per iscritto, nel caso in cui: intervenga un cambiamento sostanziale nell’assetto e/o nelle modalità di controllo dell’impresa del
Cliente; venga posta in liquidazione o cessi l’attività d’impresa del Cliente; venga presentata a carico del Cliente una domanda di sottoposizione ad una qualsiasi procedura concorsuale.
6. FORZA MAGGIORE.
6.1. Nessuna delle Parti sarà responsabile verso l'altra per danni, perdite, o impossibilità di prestazione/adempimenti causati da calamità naturali, stato di guerra, pandemie o qualsiasi altra causa totalmente imprevedibile e al di fuori del proprio controllo. L’esonero di responsabilità di cui sopra è subordinato alla comunicazione scritta all’altra Parte dell’evento di forza maggiore. Tale comunicazione deve essere effettuata dalla parte che subisce l’evento all’altra Parte entro il termine di 2 (due) giorni da quando l’evento si verifica o da quando sia possibile effettuare la comunicazione. Qualora l’evento di forza maggiore dovesse protrarsi per un periodo di oltre 7 (sette) giorni le Parti concorderanno ogni eventuale modifica che si rendesse necessaria al Contratto.
7. RISERVATEZZA E DIVIETO DI CONCORRENZA.
7.1. Le Parti si impegnano a mantenere confidenziale, a non comunicare e/o divulgare a terzi ed a non usare, salvo che al fine di adempiere agli obblighi di cui al Contratto e nei limiti previamente concordati per iscritto tra le stesse, qualsivoglia informazione commerciale, amministrativa, di marketing, finanziaria e/o di altra natura relativa all’altra Parte, di cui vengano comunque a conoscenza durante il Contratto e/o in relazione al medesimo, salvo che per le informazioni di pubblico dominio.
7.2. Le Parti si impegnano a mantenere confidenziale e a non comunicare e/o divulgare a terzi i termini e le condizioni del Contratto, ad eccezione di quelle informazioni strettamente necessarie per adempiere al Contratto e/o richieste dalle Autorità ai sensi di norme inderogabili.
7.3. Le Parti faranno quanto necessario, prendendo le necessarie iniziative anche presso il personale di cui possano, direttamente e/o indirettamente, avvalersi, per garantire in modo efficace e completo la natura confidenziale delle predette informazioni. Il presente articolo rimarrà valido ed efficace anche dopo lo scioglimento del Contratto -per qualsivoglia motivo- per un periodo di 1 (uno) anno.
7.4. Le Parti si impegnano a non svolgere in alcun modo -diretto o indiretto- pratiche di concorrenza a danno l'una dell'altra.
7.5. Le Parti si impegnano a non assumere nessun membro del personale dell'altra parte senza aver ottenuto un permesso scritto da parte di quest'ultima durante il periodo di durata del contratto e nei 12 mesi successivi alla sua risoluzione.
8. DATA PRIVACY.
8.1. Il Cliente garantisce il Fornitore che tutti i dati che vengono trasferiti al Fornitore per la fornitura dei servizi richiesti sono stati dallo stesso legalmente acquisiti in conformità con la legislazione privacy vigente.
8.2. Il Cliente terrà indenne il Fornitore da qualsiasi tipo di danno, pretesa, onere o spesa che dovessero derivare allo stesso, direttamente o nei confronti di terzi, in conseguenza di inadempimenti del Cliente in tema privacy.
8.3. I dati personali forniti dal Cliente potranno essere trattati unicamente per l’esecuzione del Contratto e per adempiere agli obblighi di legge a cui è soggetto il titolare del trattamento. I dati potranno essere trattati solo da: soggetti autorizzati; responsabili del trattamento o titolari autonomi del trattamento cui i dati possono essere comunicati per motivi di interesse pubblico o in adempimento ad obblighi di legge. I dati del Cliente potranno altresì essere comunicati a società controllanti. I nominativi e gli indirizzi di tali soggetti sono disponibili su richiesta dell’interessato. In merito all’esercizio dei diritti dell’interessato e agli altri diritti previsti dall’Art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 si rimanda integralmente all’informativa Clienti consegnata.
8.4. Qualora il servizio preveda operazioni di trattamento di dati (personali o particolari) per conto del Cliente, del quale lo stesso sia titolare ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Fornitore si impegna ad accettare la nomina a Responsabile di tale trattamento ai sensi dell’Art. 28 del Regolamento medesimo, con atto separato, allegato al presente Contratto, che le Parti si riservano di formalizzare entro la data di decorrenza del servizio. In caso di cessione del Contratto, di subappalto o di subfornitura autorizzati, il Fornitore s’impegna a far accettare al cessionario/subappaltatore/subfornitore l’eventuale nomina a Responsabile del trattamento. In tale sua attività di trattamento dei dati, il Fornitore si impegna a rispettare le norme del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018 nonché a rispettare le eventuali istruzioni impartite dal Cliente.
9. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE.
9.1. Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto le Parti convengono che sarà esclusivamente competente il Foro di Bergamo.
9.2. Ogni Contratto a cui siano applicabili le presenti Condizioni Generali si intende regolato dal diritto italiano.
10. DOMICILIAZIONE DELLE PARTI. RINVIO.
10.1. Le Parti risulteranno domiciliate presso le rispettive sedi legali.
11. COMUNICAZIONI E FORMALITÀ. RINVIO.
11.1. Tutte le notifiche e le altre comunicazioni inerenti al Contratto verranno effettuate per iscritto ed inoltrate a mezzo e-mail, fax o posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dal Cliente al Fornitore e viceversa.
12. OMNICOMPRENSIVITÀ DEL CONTRATTO.
12.1. Nessuna modifica o postilla al Contratto avrà efficacia tra le Parti a meno che non sia specificamente approvata per iscritto dalle medesime.
13. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.
13.1. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole contrattuali non inficerà in nessun caso la validità o l’inefficacia delle altre clausole contrattuali.
13.2. In caso di conflitto fra le norme contenute nelle presenti Condizioni Generali e quelle diverse eventualmente convenute per iscritto fra le Parti nell’offerta contrattuale, queste ultime prevalgono ex Art. 1342 cod. civ.
14. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.
14.1. Ferma restando la responsabilità diretta del Fornitore nei confronti del Cliente per l’esecuzione delle attività previste nel Contratto, resta inteso che per la prestazione delle stesse il Fornitore si potrà avvalere di fornitori terzi o professionisti da esso selezionati.
SEZIONE II – CONTRATTI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE.
15. AREA APPLICATIVA DELLA SEZIONE II.
15.1. Le disposizioni contenute nella presente Sezione II disciplinano esclusivamente i contratti conclusi tra il Fornitore ed il Cliente finalizzati alla realizzazione e contestuale concessione in licenza d’uso (o vendita) di un software personalizzato, nonché ai servizi di manutenzione e/o assistenza software forniti.
16. OGGETTO.
16.1. L’oggetto delle presenti Condizioni Generali è costituito dal complesso di servizi che il Fornitore si impegna ad erogare – così come dettagliatamente descritti nell’Offerta contrattuale e ipotizzate nei successivi commi del presente articolo – con gli standard e i livelli di servizio stabiliti per ogni singolo servizio disciplinati e specificati in separato accordo (ove applicabili).
16.2. Se espressamente previsto nell’Offerta contrattuale, la fornitura e concessione di una licenza d’uso non esclusiva, né duplicabile, né trasferibile, destinata all’uso proprio del Cliente, di un programma informatico originale elaborato dal Fornitore o di un programma informatico di base di proprietà in tutto o in parte di terzi, elaborato e/o personalizzato dal Fornitore secondo quanto previsto nell’Offerta contrattuale. Si precisa che la concessione della licenza non include – fatto salvo quanto espressamente previsto nell’Offerta contrattuale – il diritto per il Cliente di richiedere ed ottenere informazioni tecniche e di progetto, né la disponibilità del codice sorgente, che rimane di proprietà esclusiva del Fornitore o del rispettivo titolare.
16.3. Se espressamente previsto nell’Offerta contrattuale, l’aggiornamento del programma limitatamente a quanto segue: rilascio di eventuali nuove versioni del programma (major e minor releases); eliminazione di eventuali difetti e/o malfunzionamenti del programma e patching; adeguamento del programma a seguito di sopravvenute modifiche legislative, salvo il caso in cui dette variazioni comportino incrementi funzionali o modifiche sostanziali: tali incrementi e/o modifiche non saranno ricompresi nel Contratto e saranno oggetto di separata e apposita pattuizione tra le Parti.
16.4. Se espressamente previsto nell’Offerta contrattuale, la fornitura del servizio di assistenza telefonica sulle modalità operative del programma, esclusivamente per la durata, con i contenuti e con le modalità previste nell’Offerta contrattuale.
16.5. Se espressamente previsto nell’Offerta contrattuale, la personalizzazione, tramite sviluppo su specifiche istruzioni fornite dal Cliente, di un programma informatico, con esclusione, salva diversa previsione contenuta nell’Offerta contrattuale stessa, della fornitura del codice sorgente relativo al programma così personalizzato.
16.6. Se espressamente previsto nell’Offerta contrattuale, la messa a disposizione di dipendenti e consulenti qualificati del Fornitore da utilizzarsi dal Cliente per attività di realizzazione e/o modifica e/o manutenzione e/o utilizzazione del Software (cd. attività “Time and material”).
16.7. Se espressamente previsto nell’Offerta contrattuale, la realizzazione di uno o più studi di fattibilità aventi per oggetto lo sviluppo e/o l’utilizzazione e/o la modifica e/o la manutenzione e/o altre attività relative al programma sviluppato e/o programmi di proprietà del Cliente che necessitano di modifiche e/o assistenza e/o manutenzione.
16.8. Se espressamente previsto nell’Offerta contrattuale, prestazioni consulenziali, di tipo continuativo o occasionale, diverse e/o integrative rispetto ad altre attività oggetto del Contratto.
16.9. Se espressamente previsto nell’Offerta contrattuale, la fornitura e concessione di una licenza d’uso non esclusiva, né duplicabile, né trasferibile, destinata all’uso proprio del Cliente avente ad oggetto l’accesso tramite remoto ad un applicativo predisposto dal Fornitore ed ai servizi ad esso collegati (Software as a Service).
16.10. Nell’oggetto rientrano altresì tutte le prestazioni accessorie, preparatorie, necessarie o soltanto utili all’espletamento dei servizi richiesti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, incontri per riunioni, trasferte etc., i cui costi saranno interamente trasferiti al Cliente in base alle tariffe ad esso comunicate. Tali prestazioni dovranno essere altresì autorizzate per iscritto dal Cliente con la sola eccezione per quelle attività che l’urgenza o la necessità di evitare un danno peggiore siano messe in atto dal Fornitore anche prima di avere tale autorizzazione.
17. ESCLUSIONI.
17.1. Risultano escluse dal Contratto, laddove non espressamente previste nell’Offerta contrattuale, le seguenti prestazioni: corsi di formazione, istruzione e aggiornamento del personale del Cliente; interventi di salvataggio o ripristino, ancorché richiesti in seguito a malfunzionamenti o danneggiamenti delle apparecchiature interessanti i supporti magnetici contenenti dati, per i quali è responsabilità del Cliente tenere le opportune copie di sicurezza e conoscere i procedimenti da eseguire per la ricostruzione del contenuto originario, a partire dalle copie suddette; il caricamento di dati, la costituzione di librerie e qualsiasi altra attività di data-entry a qualunque titolo richiesta; i costi di collegamento relativamente all'utilizzo della linea telefonica; il salvataggio dei dati prima di attivare le modifiche ed il loro successivo ripristino.
18. OBBLIGHI DEL FORNITORE.
18.1. Il Fornitore si obbliga a svolgere tutte le attività di cui all’Offerta contrattuale nei tempi e nei modi ivi previsti, con la massima diligenza, organizzando e coordinando in modo ottimale i propri collaboratori.
18.2. Il Fornitore si riserva il diritto di affidare parte dei Servizi a società specializzate e/o collaboratori esterni competenti. Resta inteso che, qualora il Fornitore si avvalga di terzi per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esso sarà responsabile per l’operato dei medesimi.
18.3. Il Fornitore si impegna ad osservare, nei confronti dei propri incaricati e/o dipendenti, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali nonché le norme vigenti di cui ai contratti collettivi di lavoro applicabili, a prescindere dalla sua adesione alle associazioni di categoria, riconoscendo ai suoi incaricati e/o dipendenti un trattamento conforme a dette norme. Il Fornitore eserciterà, in via esclusiva ed in completa autonomia, i poteri organizzativi, direttivi e disciplinari nei confronti del personale dipendente utilizzato per la corretta esecuzione delle attività relative al presente Contratto.
18.4. Il Fornitore garantisce l‘osservanza delle norme di sicurezza e antinfortunistiche e, nel caso di attività svolte presso le sedi del Cliente ovvero presso altri locali da quest’ultimo indicati, s‘impegna a compiere tutte le azioni necessarie e/o opportune affinché il proprio personale si attenga alle disposizioni ricevute dal Cliente nonché alle leggi in materia di sicurezza sul lavoro e ciò anche con riguardo alle attrezzature, ai materiali ed agli impianti che avrà in uso, adottando all’uopo idonee misure preventive.
19. RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE.
19.1. Il Fornitore presta garanzia per vizi, difetti o difformità della prestazione solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla legge – e secondo le specifiche di cui al successivo Art. 29 – garantendo esclusivamente le capacità professionali dei soggetti impiegati, con esclusione di qualsiasi garanzia espressa o implicita di idoneità per un fine particolare. È altresì esclusa qualsiasi responsabilità del Fornitore per eventuali danni derivati al Cliente da
vizi sopravvenuti o imputabili: al mancato aggiornamento del Programma secondo le versioni fornite dal Fornitore o all’installazione di aggiornamenti non elaborati direttamente dal Fornitore; al mancato o non corretto funzionamento dell’ambiente informatico e del suo sistema operativo; all’uso improprio o al mancato uso del programma da parte del Cliente.
19.2. Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, nonché i casi previsti da disposizioni inderogabili di legge, la responsabilità del Fornitore sarà limitata ad un importo pari a quanto pagato dal Cliente in ragione dei rapporti regolati dal Contratto nel xxxxx xxx 00 (xxxxxx) mesi antecedenti il verificarsi dell’evento che ha generato il danno; tuttavia, il risarcimento sarà comunque limitato alla singola attività commissionata che ha cagionato il danno, frazionando il complessivo importo versato dal Cliente. Resta inteso che Il Fornitore risponderà unicamente dei danni immediati e diretti, con l’esclusione di qualsiasi responsabilità per danni indiretti (inclusi, a titolo esemplificativo, danni per perdite o mancato guadagno, per interruzione di attività, per perdita di dati e/o informazioni etc.).
19.3. Il Fornitore non è responsabile di eventuali malfunzionamenti di programmi di terzi, sebbene installati o integrati ai propri programmi ai fini della fornitura del programma.
19.4. Resta altresì inteso che il Fornitore non è responsabile di eventuali malfunzionamenti di programmi rivenduti e/o concessi in licenza per conto di terzi, o acquistati direttamente dal Cliente, anche quando lo stesso Fornitore vi abbia implementato modifiche su espressa richiesta del Cliente stesso.
20. OBBLIGHI DEL CLIENTE.
20.1. Il Cliente è tenuto a prestare la propria massima collaborazione col Fornitore per la regolare esecuzione delle attività previste nel Contratto.
20.2. Il Cliente è tenuto a pagare puntualmente i corrispettivi dovuti al Fornitore secondo quanto previsto nel Contratto e nell’Offerta contrattuale.
20.3. Il Cliente si asterrà dal manomettere, modificare, convertire, decodificare, de-compilare o disassemblare il programma ed inoltre dal manomettere, modificare o rimuovere il logo ed i marchi o qualsiasi altro particolare attestante la proprietà del programma stesso. Nel caso in cui il programma sia di proprietà, anche solo parzialmente, di terzi, il Cliente si obbliga al rispetto delle relative condizioni di licenza e utilizzo, manlevando sin da ora il Fornitore da qualsiasi responsabilità derivante da comportamenti del Cliente contrari o comunque non conformi a tali condizioni.
20.4. Il Cliente dovrà prontamente ottenere e fornire al Fornitore tutti i consensi necessari per consentire al Fornitore di accedere, usare e/o modificare software, hardware, firmware e altri prodotti e servizi usati dal Cliente per i quali il Fornitore debba erogare servizi in base al presente Contratto. Per consenso necessario si intende qualsiasi consenso e/o autorizzazione necessari per dare al Fornitore e al suo personale il diritto di erogare i servizi o la licenza di accedere, usare e/o modificare (anche creando opere derivate) il software, hardware, firmware e altri prodotti usati dal Cliente senza violare alcun diritto di proprietà o licenza (compresi brevetti e copyright) dei fornitori o proprietari dei suddetti prodotti. Il Cliente si impegna a indennizzare, difendere e manlevare il Fornitore da e contro qualsiasi reclamo, perdita, responsabilità e danno (compresi i costi e le spese legali) derivanti da o in connessione con qualsivoglia richiesta di risarcimento (compresa la violazione di brevetti e copyright) avanzata nei confronti del Fornitore in conseguenza del mancato ottenimento dei consensi necessari da parte del Cliente. Nel caso in cui il Cliente non sia in grado di ottenere i consensi necessari, dovrà prontamente informarne il Fornitore. Il Fornitore sarà dispensato dall’adempimento di qualsiasi obbligo che possa essere compromesso dal mancato pronto ottenimento da parte del Cliente dei consensi necessari.
20.5. Il Cliente si impegna per tutta la durata del Contratto e per i 18 (diciotto) mesi successivi alla sua scadenza, a non assumere o dar corso a rapporti di collaborazione – per qualsivoglia ragione o causa – con il personale e/o con i collaboratori di Skianet S.r.l. impiegati nell’esecuzione del Contratto. In caso di violazione di tale divieto, il Fornitore avrà diritto di risolvere il Contratto ex Art. 1456 cod. civ. e richiedere, in ogni caso, il pagamento a titolo di penale di una somma pari ad un anno uomo di lavoro per ogni persona distratta secondo le tariffe in vigore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno patito.
21. FASE DI PROGETTAZIONE DI SOFTWARE E APPLICATIVI. OBBLIGHI DEL CLIENTE.
21.1. Il Cliente si impegna a esplicitare al Fornitore tutte le esigenze che intende soddisfare con il programma da realizzare, ossia gli obiettivi che intende realizzare. A tal fine, fatto salvo diverso accordo tra le Parti, verrà redatto, in collaborazione con il Fornitore, un apposito documento di analisi, dal quale devono risultare necessariamente tutte le informazioni utili affinché il Fornitore comprenda in toto le necessità del Cliente.
21.2. Il documento di analisi dovrà prevedere e definire: gli obiettivi che il Cliente vorrà raggiungere con il commissionato programma; il programma di ambiente, i sistemi operativi, il database management system e qualunque software, non oggetto della fornitura, con il quale il realizzando programma dovrà interagire; l’ambiente informatico sul quale si dovrà procedere all’installazione e/o alla configurazione del programma richiesto dal Cliente.
21.3. Il Cliente si impegna, in ogni caso, a fornire al Fornitore ogni informazione necessaria per il progetto software, nonché a comunicare ogni modifica e/o variazione sui dati ed elementi forniti in sede di stipula del Contratto che dovessero intervenire nel corso dell’esecuzione dello stesso prima del collaudo e/o della consegna definitiva.
21.4. Il documento di analisi verrà sottoscritto per accettazione e condivisione da ambedue le Parti e, a questo punto, il Fornitore provvederà alla stesura dell’Offerta Contrattuale, con allegato il Progetto Software, nella quale verranno precisati: i presumibili tempi e costi di sviluppo del software personalizzato; le specifiche tecniche del medesimo; la procedura di accettazione da utilizzare nella verifica finale e in quelle intermedie; la totalità delle risorse che il Cliente dovrà mettere a disposizione del Fornitore nel corso dell’esecuzione del contratto.
21.5. Saranno ad esclusivo carico del Cliente tutte le attività non specificatamente indicate nell’Offerta contrattuale e nell’allegato progetto software.
22. COLLABORAZIONE DEL CLIENTE NELLA FORNITURA DI SOFTWARE E APPLICATIVI.
22.1. Il Cliente si impegna a collaborare con il Fornitore ai fini del corretto adempimento da parte di quest’ultimo degli impegni contrattualmente assunti nei suoi confronti. In particolare il Cliente si impegna a: mettere tempestivamente a disposizione l’ambiente operativo necessario al funzionamento del programma commissionato (hardware, sistema operativo etc.), in conformità alle istruzioni impartite dal Fornitore; mettere a disposizione del Fornitore collaboratori e/o dipendenti, locali, hardware, software, dati, impianti di telecomunicazioni ed accessi agli ambienti informatici; partecipare alla determinazione delle specifiche tecniche, ai test, al collaudo e a ogni altro tipo di verifica sul Software; sottoporre il software a test accurati per verificare l’assenza di difetti e l’effettiva utilizzabilità degli stessi prima di iniziare l’utilizzo operativo (ciò vale anche per programmi che gli vengono forniti in garanzia, nell’ambito dell’attività di manutenzione o come accessori del programma); prendere misure precauzionali adeguate per le ipotesi di mancato funzionamento (anche parziale) del programma, quali a mero titolo esemplificativo: il salvataggio dei dati, un’attenta attività di diagnosi del sistema informatico, la verifica periodica dei risultati ottenuti mediante l’utilizzo dello stesso.
23. VARIAZIONI AL PROGETTO SOFTWARE.
23.1. Il Cliente dovrà comunicare entro e non oltre 15 gg. dalla sottoscrizione dell’Offerta contrattuale, eventuali modifiche da apportare al progetto software.
23.2. Eventuali modifiche al progetto software richieste dal Cliente oltre il termine previsto dal comma precedente e, comunque, ogni modifica software che richieda interventi di carattere tecnico, grafico e/o di consulenza, dovranno essere concordate tra le Parti e per tali modifiche il Cliente corrisponderà al Fornitore ulteriori compensi che verranno quantificati in base ai prezzi in uso dallo stesso al momento della richiesta.
23.3. Le Parti convengono che la realizzazione delle varianti aggiuntive di cui al punto precedente potranno determinare il differimento dei termini di consegna.
23.4. Eventuali modifiche, determinate dal Fornitore in corso d’opera, al Progetto Software e/o ai tempi di consegna e ai relativi costi, verranno tempestivamente comunicati al Cliente per Sua espressa accettazione la quale dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione stessa pena il proseguo dei lavori da parte del Fornitore con addebito finale dei costi aggiuntivi e la consegna entro nuovi termini comunicati.
24. CONSEGNA E SOSPENSIONE DEI LAVORI PER LA FORNITURA DI SOFTWARE E APPLICATIVI.
24.1. I termini di consegna del programma, specificati nell’offerta contrattuale e nell’allegato progetto software, decorrono dall’avvenuta accettazione degli stessi da parte del Cliente e/o dalla sottoscrizione per accettazione delle modifiche apportate al progetto software nei tempi e nei modi previsti dall’Art. 9.
24.2. La sospensione dell’esecuzione del Contratto è ammessa nel caso in cui si verifichino circostanze che ostacolino oggettivamente la prosecuzione delle attività oggetto del Contratto stesso, cause di forza maggiore o altre circostanze speciali ed eccezionali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte delle attività stesse.
24.3. Qualora i lavori vengano sospesi per ordine del Cliente, il Fornitore avrà diritto ad una proroga pari al periodo di sospensione sul termine di collaudo e di consegna finale.
24.4. Qualora i lavori vengano sospesi per ordine del Cliente, per fatti addebitabili allo stesso, per un periodo superiore a 30 giorni, il Fornitore avrà diritto ad una indennità pari al 15% del compenso contrattuale pattuito.
24.5. Qualora la sospensione per ordine del Cliente, si protragga per oltre 6 mesi il Fornitore avrà diritto a recedere dal contratto.
24.6. Nel caso in cui l’attività di sviluppo del programma non possa svolgersi e concludersi secondo i termini indicati nell’offerta contrattuale e nell’allegato progetto software a causa di comprovate ed imprevedibili ragioni tecniche di carattere oggettivo quali, per esempio, sopravvenute esigenze dovute a specifiche richieste del Cliente, il Fornitore comunicherà tempestivamente al Cliente i motivi e l’entità del ritardo, comunicando altresì eventuali variazioni di tempo e contestuale variazione di prezzo. In tale ultima ipotesi il Fornitore comunicherà tempestivamente una nuova e diversa quotazione al Cliente il quale, se non provvederà alla sua accettazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa, si considererà accettata tacitamente e il Fornitore potrà proseguire i lavori nel frattempo sospesi.
25. VERIFICA FINALE DI SOFTWARE E APPLICATIVI.
25.1. Il Fornitore provvederà ad eseguire l’installazione e la configurazione del programma sulle apparecchiature hardware del Cliente affinché questi possa espletare le operazioni di verifica finale secondo le specifiche indicate nel progetto software.
25.2. Il Cliente ha l’obbligo di effettuare le operazioni di verifica finale previste nel Progetto Software e di segnalare per iscritto eventuali fallimenti di uno o più test della procedura entro 15 gg. lavorativi dal completamento delle operazioni di installazione e configurazione eseguite per consentire la verifica.
25.3. Trascorso il termine per la verifica, il programma si intende accettato ed il Cliente matura il diritto al pagamento del corrispettivo, qualora non pervenga al Fornitore, entro il termine di cui al punto precedente, alcuna contestazione.
25.4. Il Cliente che ha accettato comportamenti del programma difformi rispetto alle indicazioni specifiche contenute nel progetto software non potrà far valere per tale difformità alcuna garanzia.
25.5. Nel caso di esito negativo della verifica, il Fornitore è tenuto a prendere in carico la richiesta di risoluzione dei difetti riscontrati entro 30 gg. lavorativi e a risolverli nelle tempistiche necessarie che verranno comunicate al Cliente.
26. CONSEGNA DI SOFTWARE E APPLICATIVI.
26.1. Trascorso il termine per la verifica finale del programma il Fornitore provvederà, ove previsto e concordato con il Cliente, all’installazione e alla configurazione dello stesso sulle apparecchiature hardware che si trovano presso il Cliente, in modo che il programma sia pronto all’uso entro il termine pattuito nell’offerta contrattuale e nell’allegato progetto software.
26.2. Il Fornitore non è tenuto a effettuare ulteriori configurazioni e/o installazioni rispetto a quelle iniziali, salvo che esse siano rese necessarie da difetti del programma o da errori nelle operazioni iniziali.
26.3. Il Fornitore provvederà a consegnare contestualmente al programma o comunque entro 15 gg. dalla consegna, gli eventuali manuali operativi per l’installazione, la configurazione e l’utilizzo del programma, e la documentazione tecnica esplicativa relativa (ciò ove previsto e concordato con il Cliente).
26.4. Il Fornitore provvederà, inoltre, laddove richiesto dal Cliente, a formare il personale addetto all’utilizzo del programma presso il Cliente in un numero di sessioni pattuite nell’Offerta contrattuale.
26.5. Il Cliente si impegna a provvedere al riconoscimento in favore del Fornitore di compensi aggiuntivi qualora si rendano necessarie giornate di assistenza in numero superiore a quanto previsto nel punto precedente, il cui costo verrà determinato in base ai prezzi in uso dal Fornitore nel periodo in cui si realizzeranno.
26.6. Qualora il Cliente non richieda all’esito della formazione la realizzazione di giornate aggiuntive di addestramento, non potrà contestare malfunzionamento e/o errati utilizzi del programma determinati da un errato, negligente o imperito utilizzo del software.
27. LICENZA D’USO DI PROGRAMMI E APPLICATIVI.
27.1. Il software, fatto salvo i casi di vendita diretta (che comprende il trasferimento del codice sorgente e i diritti di proprietà del software, così come eventualmente specificato nell’offerta contrattuale), è di proprietà
del Fornitore ed è soggetto alle discipline nazionali, comunitarie ed internazionali che tutelano i diritti di proprietà intellettuale concessi in licenza.
27.2. Il Fornitore concede al Cliente una licenza d’uso del software non esclusiva e non trasferibile. Tutti i diritti non espressamente ceduti sono riservati al Fornitore che, in particolare, conserva la proprietà intellettuale e ogni diritto d’autore relativo al software, alle configurazioni di eventuali dispositivi hardware accessori o di protezione, nonché al materiale documentale informativo ed esplicativo allegato al software. Ciò anche se detti oggetti sono stati creati con la collaborazione o sulla base di istruzioni del Cliente.
27.3. Il Cliente licenziatario avrà diritto a: utilizzare il software, nei limiti di quanto stabilito nelle presenti Condizioni Generali e nell’Offerta contrattuale; installare la licenza del software nei limiti in cui ciò sia necessario in ragione dell’uso autorizzato della stessa, tra cui una copia di backup per supportare l’uso del software. Nel caso in cui la licenza riguardi un aggiornamento di un software del Fornitore già installato, dopo tale aggiornamento non potrà più essere utilizzata la versione precedente.
27.4. Il Cliente licenziatario, fatto salvo i casi di vendita diretta, non potrà: ottenere il software in formato sorgente, né disporre, neppure in parte, della relativa documentazione logica e/o di progetto; copiare o altrimenti riprodurre il software o parti di esso, fatta salva la possibilità di effettuare copie di backup del software per la durata del suo periodo di utilizzo, se tale backup è necessario a salvaguardare il corretto uso del software; fatta salva espressa autorizzazione scritta del Fornitore, modificare, decodificare, riconvertire, decomporre o riassemblare il software o parti di esso; creare prodotti derivati dal software o di fare copie, tradurre o alterare documenti di qualunque genere ove il Fornitore vanti un diritto di proprietà intellettuale di qualunque genere; fatta salva espressa autorizzazione scritta del Fornitore, sub licenziare, concedere in noleggio o locazione, trasferire a qualunque titolo il software a terzi; inserire le applicazioni create dal Fornitore, anche solo in parte, in documenti propri o di terzi ovvero utilizzare al di fuori degli scopi previsti dal contratto.
27.5. Il Cliente, se a conoscenza di accessi non autorizzati di terzi al software dato in licenza o comunque a fatti che possano mettere a rischio i diritti proprietari sullo stesso, dovrà tempestivamente darne comunicazione al Fornitore. Il Cliente, in tal caso, dovrà adottare tutte le misure ragionevoli per impedire e/o interrompere tali accessi non autorizzati.
27.6. Il diritto di utilizzare il programma è subordinato alla condizione del completo pagamento del compenso pattuito tra le parti. Qualora il Cliente sia in ritardo con il pagamento, dopo che sia trascorso un ragionevole periodo di tempo, il Fornitore avrà diritto, senza pregiudicare altri suoi diritti, di vietare l'utilizzo del programma fino a quando il Cliente non abbia regolarizzato i pagamenti. Resta inteso che tutti i diritti per i servizi, prodotti finali, prodotti di lavoro e tutti i diritti di proprietà intellettuale ivi incorporati, tra cui tecniche, conoscenze o processi di servizi e/o i risultati finali sviluppati o sviluppabili per il Cliente, saranno di sola e unica proprietà del Fornitore.
27.7. Il Cliente si impegnerà affinché qualunque soggetto facente parte della propria sfera di organizzazione e che sia legittimamente autorizzato ad usare il software dato in licenza rispetti le disposizioni delle presenti Condizioni Generali e, in particolare, i limiti dell’uso della licenza stessa.
27.8. Resta inteso tra le Parti che tutti i diritti forniti - in particolare i diritti d'autore, i diritti d’invenzione e i diritti di proprietà industriale - appartengono esclusivamente al Fornitore, anche nei casi in cui gli elaborati vengano creati in merito alle istruzioni del Cliente o in cooperazione con quest’ultimo.
27.9. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, al Cliente viene concesso un semplice diritto d'uso ai fini della gestione della sua attività interna.
27.10. È facoltà del Fornitore, salvo comunicazione per iscritto da parte del Cliente entro 10 giorni dalla consegna del software, riprodurre alle pagine web eventualmente componenti il software il proprio marchio e/o il link di collegamento al proprio sito web o indirizzi di posta elettronica, con finalità distintiva e “a firma” del software e/o dei suoi componenti.
27.11. La durata della licenza d’uso del software sarà di volta in volta concordata tra le Parti e specificata nell’Offerta contrattuale.
28. VENDITA DIRETTA DI PROGRAMMI E APPLICATIVI.
28.1. La vendita diretta di programmi e/o applicativi al Cliente includerà la consegna del codice sorgente, della documentazione tecnica in possesso del Fornitore, nonché il trasferimento di tutti i diritti di proprietà dal Fornitore al Cliente e sarà regolata dalla normativa vigente in materia per la compravendita di beni.
28.2. Il compenso per la vendita del software verrà determinato di volta in volta nell’Offerta contrattuale.
29. GARANZIE NELLA FORNITURA DI PROGRAMMI E APPLICATIVI.
29.1. Il Fornitore si impegna a garantire - ad esclusione del servizio di cui all'Art. 16.1 e per i soli casi di fornitura del Programma "a progetto" - a decorrere dalla data di accettazione del software, per il termine specificato nell’Offerta contrattuale e nell’allegato Progetto software, gli interventi di manutenzione e/o di modifica necessari al fine di eliminare le difformità del software sviluppato rispetto alle specifiche tecniche e funzionali concordate con il Cliente.
29.2. La garanzia non sarà dovuta dal Fornitore qualora il Cliente abbia accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili.
29.3. Ogni anomalia dovrà essere segnalata a pena di decadenza entro e non oltre 15 gg. dalla sua scoperta.
29.4. La garanzia è esclusa in caso di uso del software non conforme alle istruzioni indicate nel manuale d’uso consegnato al Cliente o per fatti direttamente dipendenti al Cliente, a terzi o da cause non imputabili al Fornitore.
29.5. La garanzia di cui al presente articolo è limitata a 1 (uno) mese che inizierà a decorrere dalla data di consegna del programma.
30. SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E APPLICATIVI.
30.1. Il Cliente affiderà al Fornitore, secondo le modalità operative (orari etc.) specificatamente indicate nell’Offerta contrattuale e nell’eventuale Accordo dei livelli di servizio laddove applicabile, la manutenzione e l’assistenza del programma concessogli in licenza d’uso o di sua esclusiva proprietà.
30.2. Con il contratto di manutenzione ed assistenza il Fornitore, per tutta la durata dello stesso, potrà proporre al Cliente, dietro corrispettivo da concordarsi, aggiornamenti, modifiche, miglioramenti e/o evoluzioni del software eventualmente sviluppate dal Fornitore stesso o da terzi.
30.3. Il Fornitore si obbliga nei confronti del Cliente, con organizzazione di mezzi propri, a realizzare con diligenza e a regola d’arte i servizi suddetti.
30.4. Il Fornitore si impegna a fornire il servizio di manutenzione ed assistenza per mezzo di personale adeguatamente qualificato.
30.5. I servizi di manutenzione saranno erogati attraverso le modalità che il Fornitore riterrà di volta in volta più opportune, come ad esempio l’invio di patch che il Cliente dovrà installare sul software, ovvero di nuove versioni del programma che andranno a sostituire quella precedente.
30.6. Salvo diversa indicazione del Fornitore, il Cliente sarà tenuto ad installare gli aggiornamenti e ad adeguare il programma effettuando gli interventi e seguendo le istruzioni indicate dal Fornitore, al fine di poter continuare ad usufruire regolarmente del servizio di manutenzione e assistenza. L’inosservanza, da parte del Cliente, degli obblighi manutentivi di cui al presente comma, manleverà il Fornitore da qualsivoglia responsabilità relativa ad eventuali malfunzionamenti e/o errori del programma.
30.7. Nel caso di richiesta di intervento di assistenza straordinaria, il Fornitore si impegna soltanto ad effettuare con la diligenza media propria del settore gli interventi a mezzo di personale adeguatamente qualificato, e non presta alcuna garanzia per quanto concerne i risultati di tali interventi.
30.8. Per la fornitura di servizi di manutenzione e assistenza, il Cliente dovrà: consentire il libero accesso al tecnico addetto incaricato del Fornitore ed in tal senso saranno redatti i documenti necessari ai fini del rispetto delle normative sulla sicurezza ed igiene del lavoro; custodire le apparecchiature lasciate in giacenza nei periodi di manutenzione; manlevare il Fornitore da qualsiasi responsabilità per i danni relativi al malfunzionamento del programma per causa non direttamente imputabile all’attività del Fornitore stesso; assicurare che il personale addetto all’utilizzo del programma sia stato convenientemente istruito; aver affittato una linea telefonica, acquistato un modem ed un modulo software di base per l'interconnessione; aver installato e attivato le apparecchiature ed il software per il collegamento indicate dal Fornitore.
31. CORRISPETTIVI.
31.1. Il corrispettivo e le modalità di pagamento e fatturazione sono indicati nell’Offerta contrattuale.
31.2. Laddove sia previsto il pagamento di un canone per l’aggiornamento del programma e per il servizio di manutenzione e/o assistenza e/o assistenza telefonica al programma, il relativo importo potrà subire variazioni ed aggiustamenti qualora il Cliente decidesse di implementare nuovi moduli o funzionalità ai programmi originariamente acquistati.
31.3. In caso di mancato pagamento anche di uno solo dei corrispettivi pattuiti o, se previsto, di una sola rata del canone, il Fornitore potrà a suo insindacabile giudizio revocare la licenza d’uso del programma e/o l’accesso ai servizi di cui all’Art. 2 comma 8 e, fermo ogni altro rimedio di legge, risolvere di diritto il Contratto ex Art.
1456 cod. civ. oppure sospendere l'esecuzione delle sue prestazioni contrattuali, fermo anche in tal caso ogni altro rimedio di legge. La revoca della licenza d’uso del programma e/ la sospensione di qualsiasi servizio legata al mancato adempimento di cui al presente comma comporterà l’eventuale cancellazione dei dati di proprietà del Cliente; in tal caso nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Fornitore.
31.4. Nel caso di ritardato pagamento, saranno dovuti dal momento della scadenza del termine di pagamento gli interessi moratori ed il rimborso delle spese per il recupero del credito.
31.5. I corrispettivi saranno annualmente aggiornati, automaticamente e senza necessità di richiesta in qualsiasi forma da parte del Fornitore, nella misura del 100% della variazione assoluta dell’indice ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), relativo ai 12 (dodici) mesi precedenti, senza che questo possa dar luogo a recesso dal Contratto.
31.6. L’aumento dei corrispettivi determinato da un aumento dei prezzi delle materie prime non potrà dar luogo a recesso del Contratto.
31.7. La fatturazione avverrà secondo le modalità indicate nell’Offerta contrattuale.
31.8. Il Cliente pagherà l’I.V.A. sulle fatture del Fornitore nella misura e nei modi prescritti dalla legge. Sarà cura del Cliente indicare e documentare eventuali ragioni di esenzione, riduzione o diversificazione dell’aliquota.
32. DIVIETO DI CESSIONE.
32.1. Il Contratto non è cedibile né la Licenza può essere ceduta, data in locazione, prestata o trasferita a terzi in alcuna forma senza il consenso scritto del Fornitore; eventuali estensioni della licenza d’uso dei programmi a soggetti terzi saranno regolate da appositi e separati contratti.
33. DURATA.
33.1. Salvo diverse previsioni espresse, il Contratto decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata indicata nell' Offerta contrattuale.
33.2. In relazione ai soli servizi, salva diversa previsione contenuta nell’Offerta contrattuale, il Contratto si rinnoverà tacitamente al termine del periodo originariamente pattuito, per successivi periodi di 12 (dodici) mesi, alle condizioni vigenti al momento del rinnovo, salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata o tramite raccomandata a/r entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza.
33.3. Nel caso in cui la stipula del Contratto avvenga nel corso dell’anno, i servizi di cui all’Art. 2 comma 3 - se previsti - scadranno comunque il 31 dicembre dell’anno di stipulazione salvo tacito rinnovo, se previsto, ai sensi del precedente comma.
33.4. Si precisa che i servizi di cui all’Art. 16.3 (aggiornamento del programma) e 16.4 (assistenza telefonica) sono indissolubilmente subordinati e correlati alla licenza d’uso del programma di cui all’Art. 16.1 e/o all’acquisto dei servizi di cui all’Art. 16.9, con la conseguenza che qualora questa venga meno per qualsiasi ragione, il Cliente non potrà più avvalersi dei servizi stessi se non acquistando una nuova licenza o rinnovando l’acquisto dei servizi.
SEZIONE III – CONTRATTI DI SVILUPPO SITI WEB INFORMATIVI E SERVIZI ACCESSORI.
34. AREA APPLICATIVA DELLA SEZIONE III.
34.1. Le disposizioni contenute nella presente Sezione V, disciplinano esclusivamente i Contratti conclusi tra il Fornitore ed il Cliente finalizzati allo sviluppo di siti web informativi -e relativi servizi accessori- di ultima generazione.
34. OGGETTO DEL CONTRATTO.
34.1. Il Contratto ha per oggetto la fornitura, a fronte del corrispettivo, del servizio di realizzazione di un sito web di ultima generazione secondo le specifiche e le caratteristiche concordate nell’Offerta contrattuale.
34.2. Il Contratto potrà avere ad oggetto eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quello principale di realizzazione del sito web che possono o meno essere inclusi nella prestazione (quali ad esempio il servizio di manutenzione, assistenza, conduzione del sito, etc.), secondo quanto stabilito nell’Offerta contrattuale.
34.3. Il Cliente affida al Fornitore la progettazione e la realizzazione del sito web da realizzarsi in conformità allo Schema di realizzazione che si allega all’Offerta contrattuale.
34.4. Le Parti convengono che le indicazioni di contenuto, di funzionalità grafiche e tecniche del sito web da realizzare sono tutte contenute nello Schema di realizzazione che indicherà anche l’infrastruttura di rete presso la quale dovrà essere ospitato il sito web.
34.5. Il Fornitore si impegna a realizzare un sito web conforme allo Schema di realizzazione ed agli standard tecnici che garantiscono la compatibilità del sito web con i browser più diffusi al momento della sottoscrizione del Contratto meglio indicati nello Schema di realizzazione.
34.6. Le Parti precisano che sono a carico esclusivo del Cliente tutte le attività non specificatamente indicate nell’Offerta contrattuale e/o nello Schema di realizzazione.
34.7. Qualsiasi richiesta di modifica o prestazione successiva all’accettazione dell’Offerta Contrattuale, a carattere sostanziale -come, ad esempio: l’aggiunta di nuove colonne, cambiamenti della disposizione degli elementi, trasformazione di aree non modificabili in modificabili, nuovi modelli (templates) o temi oltre a quello previsto, inserimento o modifica di slider, traduzioni, fornitura di materiale (foto, video, testi, etc.) o loro modifica/miglioramento, etc.- è da considerarsi, fatto salvo diverso accordo tra le Parti, un intervento eccedente l’Offerta contrattuale e, come tale, dovrà essere concordato di volta in volta dalle Parti, previo esame di fattibilità del Fornitore, ed a condizioni, termini e corrispettivi da concordare. Il Fornitore si adopera per accogliere tali eventuali richieste ma non è tenuto ad accettarle.
35. DURATA DEL CONTRATTO.
35.1. Salvo diverse previsioni espresse, il Contratto decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata indicata nell' Offerta contrattuale.
35.2. In relazione ai soli servizi aggiuntivi (quali ad esempio il servizio di manutenzione, assistenza, conduzione del sito, etc.) salva diversa previsione contenuta nell’Offerta contrattuale, il Contratto si rinnoverà tacitamente al termine del periodo originariamente pattuito, per successivi periodi di 12 (dodici) mesi, alle condizioni vigenti al momento del rinnovo, salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata o tramite raccomandata a/r entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza.
35.3. Nel caso in cui la stipula del Contratto avvenga nel corso dell’anno, i servizi aggiuntivi -se previsti- scadranno comunque il 31 dicembre dell’anno di stipulazione salvo tacito rinnovo, se previsto, ai sensi del precedente comma.
36. CORRISPETTIVI.
36.1. Il corrispettivo e le modalità di pagamento e fatturazione sono indicati nell’Offerta Economica.
36.2. Laddove sia previsto il pagamento di un canone per i servizi aggiuntivi, il relativo importo potrà subire variazioni ed aggiustamenti qualora il Cliente decidesse di implementare nuovi servizi.
36.3. In caso di mancato pagamento anche di uno solo dei corrispettivi pattuiti o, se previsto, di una sola rata del canone, il Fornitore potrà a suo insindacabile giudizio revocare o sospendere il servizio o i servizi forniti. La revoca e/ la sospensione di qualsiasi servizio legata al mancato adempimento di cui al presente comma comporterà l’eventuale cancellazione dei dati di proprietà del Cliente; in tal caso nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Fornitore.
36.4. Nel caso di ritardato pagamento, saranno dovuti dal momento della scadenza del termine di pagamento gli interessi moratori ed il rimborso delle spese per il recupero del credito.
36.5. I corrispettivi saranno annualmente aggiornati, automaticamente e senza necessità di richiesta in qualsiasi forma da parte del Fornitore, nella misura del 100% della variazione assoluta dell’indice ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), relativo ai 12 (dodici) mesi precedenti, senza che questo possa dar luogo a recesso dal Contratto.
36.6. L’aumento dei corrispettivi determinato da un aumento dei prezzi delle materie prime non potrà dar luogo a recesso del Contratto.
36.7. La fatturazione avverrà secondo le modalità indicate nell’Offerta contrattuale.
36.8. Il Cliente pagherà l’I.V.A. sulle fatture del Fornitore nella misura e nei modi prescritti dalla legge. Sarà cura del Cliente indicare e documentare eventuali ragioni di esenzione, riduzione o diversificazione dell’aliquota.
37. VARIANTI ALLO SCHEMA DI REALIZZAZIONE.
37.1. Dopo la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore invierà a mezzo email o posta elettronica certificata al Cliente la Proposta di Sito Web e il Cliente dovrà comunicare entro e non oltre 10 gg. giorni gli adattamenti di dettaglio da apportare a tale proposta.
37.2. Eventuali modifiche di dettaglio richieste da Cliente oltre al termine previsto al precedente punto e, in ogni caso, ogni modifica allo Schema di Realizzazione del sito web che richieda interventi di carattere tecnico, grafico e/o di consulenza dovranno essere concordate tra le Parti e per tali modifiche il Cliente corrisponderà
al Fornitore ulteriori compensi che verranno quantificati in base ai prezzi in uso dal Fornitore al momento della richiesta.
37.3. Le Parti convengono che la realizzazione delle varianti aggiuntive di cui al punto precedente potranno determinare il differimento dei termini di consegna.
38. TEMPI DI REALIZZAZIONE.
38.1. La realizzazione del sito web dovrà essere completata entro il termine indicato nell’Offerta contrattuale che inizierà a decorrere dalla comunicazione dell’accettazione da parte del Cliente della Proposta di Sito Web.
38.2. Sono esclusi dal conteggio dei tempi di realizzazione i giorni di ritardo da parte del Cliente nel trasmettere al fornitore le informazioni o i dati richiesti. Sono inoltre esclusi dal conteggio i giorni intercorrenti tra la richiesta di disponibilità per l’effettuazione del collaudo da parte del Fornitore e l’effettivo giorno in cui il collaudo ha luogo.
38.3. Le Parti concordano che il contratto non si ritenga violato a seguito di un ritardo ragionevole nella consegna dei risultati finali che si dovesse verificare per qualsiasi motivo non imputabile alle Parti medesime. In ogni caso, il Cliente sarà informato di eventuali ritardi nella realizzazione del servizio.
39. SOSPENSIONE DEI LAVORI.
39.1. La sospensione del Contratto è ammessa nei casi si verifichino circostanze che ostacolino oggettivamente la prosecuzione delle attività oggetto del Contratto stesso, di forza maggiore o di altre circostanze speciali ed eccezionali che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte delle attività stesse.
39.2. Qualora i lavori vengano sospesi per ordine del Cliente, il Fornitore avrà diritto ad una proroga pari al periodo di sospensione sul termine di collaudo.
39.3 Qualora i lavori vengano sospesi per ordine del Cliente, per fatti allo stesso addebitabili, per un periodo superiore a 2 mesi, il Fornitore avrà diritto ad una indennità pari al 15% del compenso pattuito per la realizzazione del sito web per ogni giorno di sospensione.
39.4. Qualora la sospensione per ordine del Cliente si protragga per oltre 8 mesi, il Fornitore avrà diritto a recedere dal Contratto e a pretendere quanto pattuito con il Cliente.
40. CONSEGNA DEL SITO WEB E COLLAUDO.
40.1. Terminata la fase di realizzazione, il Fornitore provvederà a consegnare, nella data concordata con il Cliente, la versione definitiva del Sito Web.
40.2. Al momento della consegna il Fornitore installerà il Sito Web sulle infrastrutture di rete e di calcolo individuate nello Schema di realizzazione per consentire al Cliente il collaudo.
40.3. Il Cliente ha l’obbligo di effettuare il collaudo secondo le modalità previste dallo Schema di Realizzazione, segnalando entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente le eventuali difformità e/o vizi riscontrati.
40.4. Il Collaudo si intenderà superato positivamente in caso di espressa comunicazione in tal senso da parte del Cliente oppure qualora non pervengano contestazioni da parte dello stesso nel termine di cui al punto precedente, con conseguente accettazione del sito ex Art. 1665 comma 3 cod. civ.
40.5. In caso pervengano contestazioni da parte del Cliente, il Fornitore si impegna a provvedere all’eliminazione dei difetti riscontrati in contraddittorio tra le parti nel più breve tempo possibile, dall’ avvenuta contestazione. A seguito di tale intervento il Cliente provvederà ad eseguire un ulteriore collaudo.
40.6. Il Fornitore, all’esisto positivo del collaudo, si impegna, entro il termine previsto nell’Offerta contrattuale, ad installare e configurare il Sito Web presso le infrastrutture di rete e di calcolo previste dallo Schema di realizzazione.
41. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE.
41.1. Gli obblighi e le responsabilità del Fornitore verso il Cliente sono esclusivamente quelli definiti dal presente documento e dall’Offerta contrattuale.
41.3. Il Fornitore potrà utilizzare materiale concesso con licenza Open Source o con altri tipi di licenza libera per il quale non sarà tenuto in alcun modo responsabile in caso di malfunzionamenti o assenza di caratteristiche citate o altri vizi di qualsiasi tipo ed in generale per qualsiasi danno diretto o indiretto rilevato. Il materiale utilizzato è infatti a propria volta preso "as is" (così come si trova al momento dell’utilizzo) senza alcuna garanzia (implicita o esplicita) e senza che lo stesso sia garantito essere privo di difetti (palesi o occulti) o che violi qualsivoglia diritto di terzi. Il Cliente si impegna ad accettare e rispettare i termini delle suddette licenze.
41.3. Per la realizzazione dei servizi pattuiti nel Contratto, il Fornitore potrà avvalersi, a suo insindacabile giudizio e a sue spese, dell’uso di software, plug-in etc., offerti gratuitamente o meno da altre aziende, considerati utili a migliorare le prestazioni del servizio, nel rispetto delle leggi vigenti.
41.4. Il Fornitore non potrà essere, in nessun caso, ritenuto responsabile per ritardi nella erogazione del servizio causati da: disfunzioni nel funzionamento degli apparati del Cliente; ritardi da parte del Cliente nel trasmettere al Fornitore le informazioni o la documentazione richiesta; guasti ai propri sistemi hardware; ritardi dovuti al gestore dei servizi di dominio e hosting; cause di forza maggiore.
42. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE.
42.1. Il Cliente si impegna a consegnare, nei formati idonei alla pubblicazione ed in forma definitiva, tutto il materiale necessario da pubblicare sul sito (a titolo di esempio e non esaustivo: testi, immagini, link, cataloghi, file audio e video, logo, ecc.) o, eventualmente, ad indicare i siti web dove reperire tale materiale.
42.2. Il Cliente garantisce che i dati, i recapiti e le informazioni forniti ai fini della conclusione del Contratto sono esatti, veritieri, aggiornati e tali da consentire la sua identificazione. Inoltre si impegna a comunicare ogni variazione dei medesimi.
42.3. Il Cliente si impegna a verificare il materiale pubblicato sul sito web, riconoscendo che il Fornitore non ha e non avrà mai a alcuna responsabilità rispetto alla correttezza del materiale fornito o indicato per la pubblicazione dal Cliente.
42.4. Il Cliente si impegna a consegnare le chiavi di accesso al Fornitore per l’espletamento dei servizi richiesti. Il Fornitore, per motivi di sicurezza, cambierà le password di accesso; alla ricezione dell’intero corrispettivo riconsegnerà le chiavi di accesso al Cliente.
42.5. Ad ogni consegna o restituzione delle chiavi di accesso, il Cliente è tenuto a modificare le password e a custodire le chiavi, rimanendone l’unico responsabile.
42.6. Il Cliente prende atto ed accetta che il servizio oggetto del presente documento è caratterizzato da tecnologia in continua evoluzione, per questi motivi il Fornitore si riserva il diritto di modificare in meglio le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio, degli strumenti ad esso correlati e di variare le condizioni del contratto in qualsiasi momento, anche successivamente alla sua sottoscrizione, senza che ciò faccia sorgere obblighi di alcun genere in capo al Cliente.
42.7. Il Cliente è tenuto a pagare puntualmente i corrispettivi dovuti al Fornitore secondo quanto previsto nel Contratto e nell’Offerta contrattuale.
43. DIRITTI SUI CONTENUTI PUBBLICATI SUL SITO WEB.
43.1. Il Cliente dichiara di essere titolare dei contenuti, scritti, immagini e altro materiale fornito per la realizzazione delle pagine web, i quali non sono contrari alla legge e non violano alcun diritto d’autore o di privativa su marchi o segno distintivo, brevetti o proprietà intellettuale e qualsiasi diritto di terzi e sono nella sua legittima disponibilità.
43.2. Il Cliente manleva il Fornitore da qualsivoglia richiesta da terzi circa la proprietà dei contenuti e/o qualsiasi altro diritto di terzi violato dai contenuti, scritti, immagini e/o altro materiale pubblicato sul sito web.
43.3. Le parti concordano che i materiali di tipo grafico realizzati dal Fornitore per il sito web restano di sua esclusiva proprietà.
43.4. Il Cliente si impegna a rendere noto il nome del Fornitore sul materiale di tipo grafico citando il suo nome su dette rappresentazioni visive o sugli elaborati.
44. COPYRIGHT. PROPRIETÀ INTELLETTUALE.
44.1. In base a quanto previsto dalla Legge 633/1941 (sulla protezione del diritto d’autore) e successive modifiche ed integrazioni, la fornitura del sito web è protetta a livello internazionale dai diritti di copyright e altri diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi quelli relativi alle licenze open source o altri tipi di licenza libera.
44.2. In base alle norme sopra citate, la proprietà intellettuale della prestazione svolta è del Fornitore; il Cliente ha diritto d’uso illimitato nel tempo del sito web per fini economici e commerciali e consegue il diritto di modificare ed estendere il software secondo le proprie esigenze.
44.3. Il Fornitore, per tutelare la prestazione svolta potrà inserire in ogni pagina delle meta informazioni contenenti il nome dell’autore e del suo sito web; potrà inoltre inserire commenti nelle estensioni di propria produzione.
44.4. Il Cliente acconsente che il Fornitore esibisca nel proprio portfolio, a titolo prettamente dimostrativo, immagini e informazioni relative al sito da lui realizzato.
Inoltre, il Cliente acconsente all’inserimento nel sito web di un collegamento ipertestuale, che consenta al Fornitore di essere riconosciuto come autore del progetto web sviluppato, nella forma di “powered by...”, o “realizzato da…”.