CONVENZIONE
CONVENZIONE
TRA L’AUTORITA’ D’AMBITO DI LODI E IL COMUNE DI
COMAZZO
PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE INCLUSE NEL PROGRAMMA STRALCIO
L’anno 2004, il giorno ventotto del mese di luglio,
tra
la Provincia di Lodi, che agisce quale Ente Locale responsabile del coordinamento delle attività ed iniziative dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale di Lodi, di seguito per brevità denominata “Autorità d’Ambito”, legalmente rappresentata dai sig.ri Xxxxxxx Xxxxxxxxx (nato a il ) e Xxxxxx Xxxxxxxx (nato a il ), i quali intervengono nella loro qualità di Assessore delegato dal Presidente della Provincia di Lodi e Direttore dell’Autorità d’Ambito, in esecuzione della Deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 7 del 2 luglio 2003, formalizzata con Decreto Presidenziale
n. 115 del 11 luglio 2003,
e
il Comune di Comazzo, legalmente rappresentato dal sig. Xxxxx Xxxxxx (nato a il
) che interviene nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26 aprile 2004;
premesso che:
▪ tra i Comuni ricadenti nell’ATO della Provincia di Lodi e l’Amministrazione provinciale è stata stipulata, ai sensi della L.R. 21/1998, una convenzione per l’esercizio associato delle funzioni di governo del servizio idrico integrato attraverso la costituzione della Autorità d’Ambito;
▪ la Conferenza dei Sindaci dell’Ambito ha individuato nella Provincia di Lodi l’Ente coordinatore delle attività connesse alla attuazione della Convenzione;
▪ per assicurare l’adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli art. 27, 31 e 32 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modificazioni, l’art. 141 della legge n. 388/2000 prescrive la predisposizione e attuazione, da parte delle autorità d’ambito, di un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall’art. 11 della legge n. 36/1994 (“xxxxx x’xxxxxx”);
▪ con deliberazione n. 4/2003 la Conferenza d’Ambito ha approvato l’aggiornamento del Programma Stralcio, inserendovi gli interventi indifferibili correlati all’adempimento degli obblighi comunitari;
▪ con deliberazione n. 5/2003 la Conferenza d’Ambito ha aggiornato il Piano Finanziario connesso al Programma Stralcio;
▪ con deliberazione n. 6/2003 la Conferenza d’Ambito ha approvato l’elenco delle opere del Programma Stralcio ordinate secondo criteri di priorità;
▪ occorre dare immediata realizzazione alle opere del Programma Stralcio;
▪ con deliberazione n. 23/2001 il CIPE ha dettato indirizzi per l’utilizzo delle risorse destinate ai Programmi Stralcio, prevedendo che alla loro attuazione siano riservate tutte le risorse a tal fine disponibili, tra cui quelle previste da leggi di settore, nonché i proventi delle tariffe di depurazione ex art. 3, commi 42-47, della legge n. 549/1995, eccedenti le necessità gestionali e destinati al miglioramento degli impianti e i proventi delle tariffe di fognatura e depurazione accantonati per la realizzazione e il completamento di opere e impianti;
▪ per il parziale finanziamento del Programma Stralcio, ai sensi della deliberazione n. 52/2001 del CIPE, con deliberazioni n. 12/2001 e n. 13/2002, recepite con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 350/2001 e n. 240/2002, la Conferenza d’Ambito ha disposto un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura del 20% nell’arco del quinquennio 2001-2005;
▪ in attuazione dell’Accordo di Programma Quadro stipulato il 23 dicembre 2002 tra la Regione Lombardia e i Ministeri dell’Economia e delle Finanze, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Politiche Agricole e Forestali (di seguito: AdPQ), approvato con DGR n. 11687 del 20 dicembre 2002, con DGR n. 12417 del 14 marzo 2003 sono stati individuati nel dettaglio gli interventi inclusi nel Programma Stralcio immediatamente finanziabili cui dare prioritaria attuazione;
▪ con DGR n. 7/10506 del 30 settembre 2002 è stata approvata la graduatoria concernente l’accesso ai contributi relativi alle attività di progettazione di interventi urgenti nel settore del disinquinamento di cui alla L.R. n. 23/1984;
▪ nel Comune di Comazzo dovranno essere realizzate, entro le scadenze di legge, le seguenti opere:
- “Adeguamento depuratori di Comazzo capoluogo e frazione Lavagna (2° lotto)”;
- “Realizzazione impianto di depurazione frazione Bocchi/località Cava e Mairana”;
- “Realizzazione collettore frazione Bocchi-Cava”;
▪ delle opere di cui trattasi è stato predisposto, a cura del Comune, il progetto preliminare ai sensi della legge 109/1994 e successive integrazioni e modificazioni;
▪ il Comune dichiara che le opere in oggetto sono conformi agli strumenti urbanistici comunali;
▪ il Comune dichiara altresì che le tariffe del servizio idrico integrato da esso riscosse sono state destinate agli usi previsti dalla legge;
tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
art. 1 Oggetto della convenzione
Con la presente convenzione l’Autorità d’Ambito affida al Comune, che accetta, il compito di provvedere alla realizzazione, secondo le modalità e con gli strumenti che riterrà più idonei, delle opere incluse nel Programma Stralcio come:
- “Adeguamento depuratori di Comazzo capoluogo e frazione Lavagna (2° lotto)”;
- “Realizzazione impianto di depurazione frazione Bocchi/località Cava e Mairana”;
- “Realizzazione collettore frazione Bocchi-Cava”.
All’atto della sottoscrizione della presente convenzione, il Comune ha predisposto il progetto esecutivo dell’opera relativa all’“Adeguamento depuratori di Comazzo
capoluogo e frazione Lavagna (2° lotto)”, di cui vengono allegati - quali parte integrante e sostanziale della presente convenzione – alcuni elaborati tecnici (allegato A), il piano finanziario (allegato B) e il cronoprogramma (allegato C).
Si dà atto che il progetto preliminare, il piano finanziario e il cronoprogramma relativi alle restanti due opere verranno sottoscritti in un secondo momento come atti aggiuntivi alla presente.
art. 2 Compiti e responsabilità delle parti
Il Comune curerà la progettazione e la realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione, in conformità ai progetti, ai piani e alle modalità di cui agli allegati A), B) e
C) e di cui agli allegati aggiuntivi di cui all’art. 1.
Il Comune si impegna a rispettare tutti gli obblighi definiti dal presente atto, nonché ogni altra disposizione di legge in materia. In particolare, il Comune si impegna al rispetto degli obblighi che derivano all’Autorità d’Ambito dall’avere ottenuto contributi per la progettazione e/o per la realizzazione delle opere da altri enti, e nello specifico dalla Regione Lombardia, che il Comune dichiara di conoscere e accettare.
Il Comune si impegna ad espletare tutte le attività connesse all’esecuzione delle opere, compresa l’eventuale acquisizione delle aree o la costituzione delle necessarie servitù.
Il Comune ha facoltà di trasferire in capo ad una eventuale società da esso partecipata i compiti e le responsabilità che gli derivano dalla presente convenzione, delegandola ad intrattenere rapporti diretti con l’Autorità d’Ambito ai fini della sua esecuzione.
art. 3 Finanziamento delle opere
Le opere sono finanziate nella misura, nei tempi e con le modalità indicate nel Piano Finanziario allegato e negli allegati aggiuntivi di cui all’art. 1. L’erogazione della parte di finanziamento dipendente da risorse che derivano dall’AdPQ o da altre fonti pubbliche avverrà nei tempi e secondo le modalità che discendono dalle prescrizioni indicate dall’ente che ha assegnato il finanziamento.
Ogni quota di finanziamento verrà erogata entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta del Comune, corredata dalla relativa documentazione contabile.
L’Autorità d’Ambito ha diritto di visionare gli atti tecnici e contabili riguardanti ogni stato di avanzamento e la contabilità finale prima di procedere alla liquidazione dei finanziamenti.
Il finanziamento complessivo dell’Autorità d’Ambito verrà rideterminato sulla base dei costi effettivi dell’opera risultanti dalla contabilità finale e/o dal collaudo tecnico amministrativo dei lavori.
art. 4 Approvazione dei progetti
I progetti definitivi/esecutivi dovranno essere approvati dal competente organo comunale solo dopo avere acquisito il nulla osta di conformità al Programma Stralcio della Segreteria Tecnica dell’Autorità d’Ambito, che verrà rilasciato entro 20 giorni dalla ricezione degli elaborati progettuali.
Le eventuali varianti in corso d’opera che comportino una variazione del quadro economico del progetto, ammesse ai sensi del comma 1 dell’art. 25 della legge 109/94 e
successive modifiche e integrazioni, dovranno essere trasmesse all’Autorità d’Ambito per la preventiva approvazione.
Le eventuali varianti in corso d’opera che non comportino variazioni in aumento del quadro economico del progetto esecutivo dovranno essere tempestivamente comunicate all’Autorità d’Ambito.
Al termine dei lavori, il Comune si impegna a trasmettere all’Autorità d’Ambito il progetto dell’opera, integrato delle eventuali varianti modificative e suppletive intervenute. Inoltre, si impegna a fornire, anche su supporto informatico, tutti i dati utili alla integrazione della ricognizione delle infrastrutture idriche, compilando i moduli appositamente predisposti dall’Autorità d’Ambito.
art. 5 Collaudo
Il Comune si impegna a nominare, entro 30 giorni dall’inizio dei lavori, un collaudatore in corso d’opera scegliendolo entro una terna di professionisti abilitati indicata dall’Autorità d’Ambito.
art. 6 Proprietà delle opere
Le opere oggetto della presente convenzione sono, per la quota parte finanziata con contributi dell’Autorità d’Ambito, acquisite in xxx xxxxxxxxxxx xx patrimonio del Comune, che si impegna a trasferirne la proprietà al soggetto, nei modi e nei tempi, che l’Autorità d’Ambito indicherà. La inosservanza di tale impegno comporterà la decadenza del finanziamento e la restituzione delle somme erogate.
Nel caso in cui il Comune dovesse partecipare al capitale del soggetto indicato dall’Autorità d’Ambito con quote proporzionate al valore dei beni conferiti, esso si impegna sin d’ora ad escludere dal computo finalizzato alla determinazione del valore delle proprie quote il valore delle opere oggetto della presente convenzione per la quota parte finanziata con contributi dell’Autorità.
art. 7 Gestione delle opere
Il Comune si impegna a manutenere e gestire, direttamente o tramite la sua eventuale società di gestione, le opere realizzate ai sensi della presente convenzione fino all’affidamento, da parte dell’Autorità d’Ambito, del servizio idrico integrato ai sensi della legge 36/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora la società di gestione eventualmente incaricata dal Comune della realizzazione delle opere compartecipi al loro finanziamento senza averne in quota parte la proprietà, l’Autorità d’Ambito si impegna a vincolare la società che risulterà affidataria del servizio idrico integrato a riconoscere alla prima l’importo corrispondente alla sua compartecipazione al finanziamento, al netto degli ammortamenti finanziati con i ricavi di gestione eventualmente realizzati al momento della effettiva presa in consegna dell’opera.
art. 8 Modifiche al Programma Stralcio
Qualora, successivamente alla stipula della presente convenzione, l’Autorità d’Xxxxxx decidesse di modificare il Programma Stralcio per adeguarlo a nuove disposizioni
normative e/o per ragioni di pubblico interesse con la introduzione di modifiche ai progetti, ai piani finanziari o ai programmi temporali contenuti negli allegati alla presente, verranno concordate d’ambo le parti le opportune varianti di questi ultimi mediante un atto modificativo della presente convenzione. In caso di mancato accordo si ricorrerà al giudizio del Collegio Arbitrale previsto all’art. 12.
art. 9 Regime fiscale
Tutti gli eventuali oneri relativi alla stipula della presente convenzione sono a carico dell’Autorità d’Ambito.
art. 10 Penalità
In caso di mancato rispetto da parte del Comune dei tempi di esecuzione dell’opera, verrà applicata per ogni giorno solare di ritardo una penalità del 1 (uno) per mille sull’importo dell’appalto al netto del ribasso d’asta. La penalità verrà riscontrata dal collaudatore, il quale dovrà escludere dal computo dei tempi gli eventuali ritardi non imputabili al Comune e/o all’esecutore dell’opera. L’Autorità d’Xxxxxx tratterrà l’importo della penalità dal finanziamento complessivo.
art. 11 Rescissione
L’Autorità d’Ambito si riserva di procedere alla rescissione della presente convenzione in caso di grave e ingiustificato ritardo nell’adempimento degli impegni assunti dal Comune, previa formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e assegnazione di un congruo termine per provvedervi.
art. 12 Clausola compromissoria
Le parti si impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione di qualsiasi controversia dovesse insorgere in dipendenza della presente convenzione.
In caso di mancata intesa la questione sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente di comune accordo fra di esse o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Lodi.
Lodi, 28 luglio 2004
per l’AUTORITA’ D’AMBITO | |
per delega del Presidente della Provincia di Lodi | il Direttore |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx |
per il COMUNE DI COMAZZO il Responsabile del Servizio Tecnico geom. Xxxxx Xxxxxx |