Decreto del Consiglio federale
Decreto del Consiglio federale
che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute per il mestiere del falegname
del 28 aprile 2009
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concer- nente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro,
decreta:
Art. 1
Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro concernente il perfezio- namento professionale e la protezione della salute per il mestiere del falegname del 6/13/28 novembre 2007 è conferita obbligatorietà generale.
Art. 2
1 L’obbligatorietà generale fa stato per i Cantoni di Zurigo, Berna (esclusi i circon- dari di Courtelary, Moutier, La Neuveville), Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidval- do, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Ticino.
2 Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di lavoro (CCL) sono applicabili ai datori di lavoro (aziende, reparti aziendali e gruppi di montaggio) che eseguono, montano o riparano prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini.
Si considerano aziende di falegnameria o aziende che eseguono lavori di rami pro- fessionali affini, le falegnamerie di serramenta e le fabbriche di mobili, le falegna- merie di arredamenti d’interni, di negozi e di laboratori, le fabbriche di finestre (legno, legno-metallo e materiali sintetici), i mobilifici, le fabbriche di mobili da cucina, le imprese per la costruzione delle saune, le aziende per la lavorazione delle superfici in legno, le aziende che eseguono lavori di falegnameria per rivestimenti di pareti e soffitti nonché isolamento, le aziende che eseguono soltanto il montaggio di lavori di falegnameria (imprese di montaggio), le fabbriche di carri, di attrezzi in legno e di sci, le vetrerie, le fabbriche di mordenti per il legno e le falegnamerie dell’antiquariato.
3 Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono valide per i lavoratori occupati nelle aziende di cui al capoverso 2. Le disposizioni sono valide segnata-
1 RS 221.215.311
2009–0941 1
mente anche per i preposti alla preparazione del lavoro, i collaboratori specializzati pianificazione, gli addetti al calcolo, i pianificatori CAD e i tecnici falegnami.
Sono esclusi:
a. i maestri falegnami diplomati, se hanno funzioni direttive, i direttori d’azienda, i maestri d’officina e i tecnici falegnami, nonché altri collaborato- ri e collaboratrici che in base alla loro posizione e responsabilità nell’azienda dispongono di competenze decisionali di ampia portata o possono influenza- re in modo determinante le decisioni;
b. il personale commerciale e di vendita;
c. le persone in formazione, ai sensi della legislazione federale sulla formazio- ne professionale.
Art. 3
Per quanto riguarda i contributi per il perfezionamento professionale e la protezione della salute (art. 10–12 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del SECO un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l’esercizio suc- cessivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far esegui- re controlli a carico delle parti contraenti.
Art. 4
1 I decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 19992 e del 8 novembre 20023 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (perfezionamento professionale e protezione della salute) sono abro- gati.
2 Il presente decreto entro in vigore il 1° giugno 2009 ed è valido sino al 31 di- cembre 2013.
28 aprile 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Xxxx-Xxxxxx Xxxx La cancelliera della Confederazione, Xxxxxx Xxxxxxxx
2 FF 1999 8669
3 FF 2002 6771
Appendice
Contratto collettivo di lavoro
concernente il perfezionamento professionale e
la protezione della salute per il mestiere del falegname
concluso il 6/13/28 novembre 2007 tra
l’Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti (ASFMS),
da una parte
e
il Sindacato il Sindacato Unia e il Sindacato Syna,
dall’altra parte
Disposizioni dichiarate d’obbligatorietà generale
Art. 4 Perfezionamento professionale
1 Per ogni anno civile il lavoratore ha diritto per il perfezionamento professionale specifico del ramo a due giorni di lavoro rimunerato. Nell’anno civile successivo può essere riportato un solo giorno di congedo di formazione.
2 La partecipazione ai corsi deve essere comprovata. Restano riservati ulteriori accordi tra il datore di lavoro e il lavoratore.
Art. 5 Sicurezza sul lavoro e protezione della salute
1 Al fine di poter proteggere la salute e di garantire la sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure che, in base alle esperienze fatte, sono necessarie, che sono adeguate alle circostanze e che sono applicabili per quanto riguarda il livello raggiunto dalla tecnica.
2 I lavoratori aiutano il datore di lavoro nell’applicazione delle misure da adottare, si attengono alle istruzioni e utilizzano in modo corretto gli impianti per la protezione della salute e i dispositivi di sicurezza.
3 Esiste una «Commissione per la sicurezza SIKO-S» composta pariteticamente, che si occupa delle problematiche della protezione della salute e della prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro e che definisce ed elabora soluzioni sostenibili. L’organo di vigilanza della «Commissione per la sicurezza SIKO-S» è la CPC.
4 La «Commissione per la sicurezza SIKO-S» definisce gli obiettivi periodici in merito alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute.
Art. 6 Programma di sicurezza SIKO 2000
1 La direttiva 6508 della «Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro» (CFCSL) obbliga i datori di lavoro, conformemente all’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI), a ricorrere a medici del lavoro e ad altri specialisti della sicurezza del lavoro, se questo è necessario per la protezione della salute dei lavoratori e per la loro sicurezza (art. 11a OPI).
2 Il programma di sicurezza «SIKO 2000» sulla sicurezza sul lavoro e la protezione della salute nel settore della falegnameria approvato dalla CFCSL in data 11 luglio 1997 per una durata indeterminata, è applicabile a tutte le imprese, conformemente all’art. 2 della decisione del Consiglio federale.
3 Il «programma di sicurezza SIKO-S» obbliga tutti i datori di lavoro e i relativi lavoratori, a garantire che i posti di lavoro siano il più possibile sicuri.
Art. 7 Obblighi del datore di lavoro
1 Il datore di lavoro è tenuto ad attuare nella sua azienda il programma di sicurezza
«SIKO 2000», e ad eseguire periodicamente i controlli di sicurezza.
2 Con l’aiuto degli elenchi integrati nel programma di sicurezza «SIKO 2000» in cui sono riportati i rischi, gli audit e le misure, e con l’ausilio del manuale SIKO, ogni datore di lavoro deve registrare sistematicamente i pericoli che ci sono (specialmente i pericoli particolari che si riscontrano nel settore della falegnameria), valutarli in base al livello di rischio e quindi adottare autonomamente le misure necessarie per eliminare o attenuare questi rischi.
3 I dati rilevati e le misure adottate come da cpv. 2 vanno documentati e resi accessi- bili.
4 I lavoratori o la rappresentanza dei lavoratori di un’azienda devono essere informa- ti ed ascoltati per tempo su tutte le questioni legate all’attuazione del programma di sicurezza «SIKO 2000», in particolare se sono necessarie delle misure per la singola azienda.
Art. 8 Obblighi del lavoratore
1 I lavoratori sono tenuti a seguire le disposizioni e le istruzioni del datore di lavoro in merito alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute così come a collabo- rare attivamente per la loro applicazione.
2 I lavoratori incaricati dal datore di lavoro devono seguire la formazione di «perso- na competente incaricata della sicurezza aziendale» e in azienda devono adempiere coscienziosamente gli obblighi che ne derivano.
Art. 9 Posizione dei responsabili in azienda per il programma di sicurezza
«SIKO 2000»
1 Gli «incaricati della sicurezza aziendale» nominati e formati dal datore di lavoro svolgono una funzione di guida e di controllo nell’intera azienda; nei confronti di
tutti i dipendenti essi hanno il diritto vincolante e diretto di impartire istruzioni su tutte le questioni che riguardano l’applicazione del programma di sicurezza «SIKO 2000» e la sorveglianza delle disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute.
2 I dirigenti e gli specialisti sono i consulenti più stretti del datore di lavoro in tutti gli ambiti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute e nei suoi confronti hanno diritto di proposta sull’applicazione di provvedimenti.
Art. 10 Contributo per il perfezionamento professionale e la protezione della salute, Scopo dei contributi
1 La Commissione professionale paritetica centrale, CPC, riscuote i seguenti contri- buti per la promozione del perfezionamento professionale dei lavoratori e per l’attuazione del programma di sicurezza «SIKO 2000» in conformità della direttiva CFCSL:
a) Contributo ai costi di esecuzione
Si riscuote una quota di contributo ai costi di esecuzione per coprire le spese di amministrazione relative al disbrigo delle richieste di perfezionamento professionale. Questa spesa è inclusa come fattore di costo negli importi parziali in base ai punti b e c seguenti.
b) Fondo di perfezionamento professionale
Il fondo di perfezionamento professionale ha lo scopo di promuovere e so- stenere il perfezionamento professionale dei lavoratori assoggettati al CCL. In particolare attraverso il rimborso di parte dei costi di corsi, indennità per perdita di guadagno e spese di viaggio.
c) Fondo per la protezione della salute
Il Fondo per la protezione della salute finanzia le attività della Commissione per la sicurezza «SIKO-S» ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 del presente CCL. Sono fra l’altro le misure di prevenzione degli infortuni e di protezione della salu- te nelle aziende, nonché la formazione dei responsabili per la sicurezza.
(…)
3 Una eventuale eccedenza di contributi può essere utilizzata, anche dopo la scaden- za della Dichiarazione di obbligatorietà generale, solo per scopi sociali e generali a favore della categoria professionale del settore della falegnameria.
4 I datori di lavoro e i lavoratori non organizzati vanno trattati alla stessa stregua dei datori di lavoro e dei lavoratori organizzati.
5 La CPC tiene la contabilità sull’utilizzo dei contributi.
Art. 11 Ammontare dei contributi
1 I contributi per il perfezionamento professionale e la protezione della salute vengono riscossi dalla Commissione professionale paritetica centrale assieme al
contributo ai costi di esecuzione ai sensi dell’articolo 48 CCL per il mestieri del falegname4.
2 I contributi per il perfezionamento professionale e per la protezione della salute mensili e annuali ammontano agli importi seguenti:
1. Per il datore di lavoro:
l datore di lavoro deve corrispondere
– un contributo base forfettario (a), nonché
– un importo variabile (b) in funzione del numero dei lavoratori occupati e sottoposti al CCL,
cioè:
A)
Contributo per il presente CCL:
B)
Se anche il CCL del settore Falegnameria è dichiarato di obbligatorie- tà generale, il contributo per entrambi i CCL ammonta complessiva- mente a:
a. Contributo di base Fr. 200.– all’anno Fr. 200.– all’anno
b. Contributo variabile Fr. 5.– al mese e per
collaboratore
Fr. 10.– al mese e per collaboratore
2. Per il lavoratore:
Per lavoratori qualificati, collaboratori specializzati pianificazione, quadri medi, falegnami CFP, semiqualificati con perfe-
A)
Contributo per il presente CCL:
B)
Se anche il CCL del settore Falegnameria è dichiarato di obbligatorie- tà generale, il contributo per entrambi i CCL ammonta complessiva- mente a:
zionamento e montatori: Fr. 14.– al mese Fr. 22.– al mese
Per montatori ausiliari e
lavoratori ausiliari Fr. 9.– al mese Fr. 17.– al mese
4 Se anche questo CCL è dichiarato di obbligatorietà generale.
3 Per aziende con un’attività di fino a 90 giorni all’anno, il contributo di base ammonta a 50.– franchi.
Art. 12 Riscossione dei contributi
1 Tutti i datori di lavoro e i lavoratori assoggettati al Contratto collettivo di lavoro sono tenuti a versare alla Commissione professionale paritetica centrale i contributi per il perfezionamento professionale e la protezione della salute. I contributi sono dovuti per il loro ammontare complessivo, ai sensi dell’articolo 11. Determinante per l’entità del contributo concernente le persone (art. 11 cpv. 2 cfr. 1b [importo variabile] e cfr. 2) è la durata del rapporto di lavoro durante l’anno civile. Il contri- buto è dovuto per ogni singolo mese di assunzione. Una frazione di mese è conside- rata come mese intero.
(…)
Art. 13 Pene convenzionali
1 Sia la Commissione professionale paritetica centrale che quelle regionali possono infliggere a datori di lavoro e a lavoratori che violano gli obblighi previsti dal CCL una multa convenzionale che dovrà essere versata entro un mese dalla notifica della decisione.
2 La multa convenzionale deve essere in primo luogo determinata in modo tale da scoraggiare i datori di lavoro e i lavoratori colpevoli da future violazioni del Contrat- to collettivo di lavoro.
3 L’entità delle multe viene determinata in modo cumulativo secondo i seguenti criteri:
1. ammontare delle prestazioni monetarie non corrisposte dai datori di lavoro ai loro lavoratori;
2. violazione delle disposizioni del Contratto collettivo di lavoro che non riguardano aspetti monetari;
3. violazione unica o ripetuta, nonché gravità della violazione delle singole disposizioni contrattuali;
4. recidività in materia di violazione contrattuale;
5. grandezza dell’azienda;
6. considerazione del fatto che il datore di lavoro o il lavoratore colpevole in mora ha già, in parte o completamente, adempiuto ai suoi obblighi o meno;
7. considerazione del fatto che i lavoratori hanno fatto valere i loro i diritti individuali nei confronti di un datore di lavoro colpevole di propria inizia- tiva.
4 In casi meno gravi la CPC e la CPR possono anche rinunciare ad un’ammenda convenzionale e ammonire il colpevole.
5 Se da un controllo risulta che un datore di lavoro o un lavoratore ha violato gli obblighi previsti dal CCL, sia la CPC che CPR possono addebitare ai diretti interes- sati insieme alla multa convenzionale anche i costi di controllo certificati (per le spese della persona incaricata, nonché della CPC e CPR).
6 La CPC e la CPR possono addebitare ai datori di lavoro e/o ai lavoratori che viola- no le disposizioni contrattuali i costi di procedura.
7 Le multe convenzionali sono da utilizzare per l’esecuzione del Contratto collettivo di lavoro, eventuali eccedenze, dopo che è decorso il termine della dichiarazione di obbligatorietà generale, sono da impiegare per il perfezionamento professionale e per scopi sociali.
Art. 14 Commissione professionale pariteticha
1 Esiste sotto forma di associazione una Commissione professionale paritetica centrale.
2 (…) Sono anche costituite delle Commissioni professionali paritetiche regionali.
3 Alla Commissione professionale paritetica centrale (CPC) spettano in modo parti- colare i seguenti compiti:
a) Esecuzione di controlli per quanto riguarda il rispetto del Contratto colletti- vo di lavoro nelle aziende e addebito dei costi di controllo, se dal controllo risulta che il datore di lavoro o il lavoratore hanno violato le disposizioni del CCL;
b) Sorveglianza delle Commissioni professionali paritetiche regionali;
c) Sorveglianza dell’attività della Commissione per la sicurezza «SIKO-S»;
d) Riscossione dei contributi di perfezionamento professionale e dei contributi per la protezione della salute;
e) Gestione e utilizzo dei contributi di perfezionamento professionale nonché decisioni relative all’assegnazione dei contributi di perfezionamento profes- sionale;
f) Inflizione e riscossione delle pene convenzionali.
4 Alle Commissioni professionali paritetiche regionali, che sono subordinate alla CPC, spettano in nome e per ordine della CPC i seguenti compiti:
a) Esecuzione di controlli per quanto riguarda il rispetto del Contratto colletti- vo di lavoro nelle aziende e sui cantieri, nonché addebito dei costi di control- lo e di procedura, se dal controllo risulta che il datore di lavoro o il lavorato- re hanno violato le disposizioni del CCL.
b) Inflizione e riscossione di pene convenzionali; fatta riserva delle pretese esi- gibili per via legale da parte della CPC;
c) Mediazione in caso di divergenze di opinioni fra datori di lavoro e lavora- tori.
d) Esecuzione delle istruzioni impartite dalla Commissione professionale pari- tetica centrale.
5 La Commissione professionale paritetica è autorizzata ad imporre i suoi diritti per via legale.