CONDIZIONI GENERALI PER I SERVIZI DI TRASPORTO MERCI A COLLETTAME
CONDIZIONI GENERALI PER I SERVIZI DI TRASPORTO MERCI A COLLETTAME
1. Oggetto del contratto.
Ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 286/2005, per vettore, si intende Susa S.p.A. iscritta all'albo degli autotrasportatori della provincia di Perugia al N. PG/5601903/A, nr. REN M0040595 e titolare dell’autorizzazione ministeriale globale al trasporto di cose per conto terzi n. GA7J7C/PG000469. Per mittente si intende la persona fisica o giuridica che conferisce l’incarico e consegna le merci al vettore (definito anche “cliente”). Per Xxxxxxxxxxxx si intende la persona fisica o giuridica alla quale deve essere riconsegnata la merce. Per spedizione si intende il quantitativo di merce relativo ad un singolo invio da un unico luogo di partenza ad un unico luogo di destinazione. Il vettore si obbliga a trasportare merci secondo la tipologia e la quantità previste nei documenti di trasporto e, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei mezzi adibiti al trasporto. I luoghi di presa in consegna delle merci e quelli di riconsegna delle stesse a destinazione saranno quelli risultanti dai documenti di trasporto come previsto nel successivo art. 9.
2. Assunzione degli incarichi.
L’incarico si intende assunto dal vettore alle presenti Condizioni Generali, nonché alle condizioni, regolamenti e norme di società o enti, pubblici o privati, di qualsiasi nazionalità i cui servizi siano richiesti dal vettore in forza dell’incarico ricevuto. Si applicano, altresì, le norme che debbono essere rispettate dagli enti o società citati. Il vettore ha piena facoltà e discrezionalità nella scelta dei percorsi da utilizzare, dei veicoli da utilizzare, delle modalità di esecuzione delle prestazioni vettoriali nonché, dei dispositivi tecnici da adottare per l’esecuzione dell’incarico.
3. Validità, decorrenza, rinnovo dell’offerta contrattuale e disdetta.
La validità dell'offerta e la sua decorrenza sono subordinate al ritorno di copia delle condizioni generali della convenzione di tariffa recante le firme di accettazione. Gli incarichi trasmessi verbalmente, anche in via telefonica, devono essere confermati per iscritto. Alla data di scadenza indicata ed in presenza di continuità di servizio, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta da comunicare all’altra parte con preavviso non inferiore a 15 giorni dalla scadenza del termine contrattuale. La mancata assegnazione di incarichi vettoriali nelle quantità eventualmente convenute darà luogo alla revisione delle quotazioni dell'offerta stessa ad opera del vettore.
4. Recesso.
Il vettore ha facoltà di recedere dal contratto , qualora verifichi che la merce consegnatagli ed eventualmente già accettata:
a) non sia fornita delle indicazioni, dell’etichettatura dell’imballaggio, dei documenti conformemente a leggi, regolamenti, atti amministrativi e convenzioni, anche internazionali, vigenti; b) per sua natura non consenta una regolare esecuzione dell’incarico; c) possa arrecare pregiudizio a persone, animali, cose; d) sia soggetta a rapido deterioramento o decomposizione. In tal caso, il vettore ha facoltà di restituire la merce al mittente o anche, in caso di pericolo imminente, di procedere alla sua distruzione. Il mittente si obbliga a tenere indenne e/o manlevare il vettore per le conseguenze dannose e le spese che possano derivare a carico di quest’ultimo.
In ogni caso, entrambe le parti hanno facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto a mezzo comunicazione scritta da inviarsi all’altra parte con preavviso non inferiore a 30 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso.
5. Clausola Risolutiva Espressa
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ. il presente contratto si risolve di diritto nel caso in cui il mittente: a) ometta il pagamento, totale o parziale, delle prestazioni vettoriali alle scadenze convenute (art. 14); b) sia sottoposto a qualsiasi procedura concorsuale o di liquidazione; c)consegni al vettore merce non conforme alle leggi e regolamenti vigenti.
6. Responsabilità del vettore.
In caso di perdita o avaria della merce trasportata, si applica il limite risarcitorio pari a € 1,00 (uno) per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o danneggiata in caso di trasporti nazionali e all’importo di cui all’art. 23, comma 3, Convenzione di Ginevra per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621 e successive modificazioni in caso di trasporti internazionali. Detto limite, per espressa e concorde volontà delle parti, si applicherà non solo nelle ipotesi di perdita e avaria della merce, ma anche in tutti i casi in cui sia configurabile, in via diretta o indiretta, la responsabilità del vettore. Il vettore, inoltre, non risponde della perdita o avaria delle cose trasportate in conseguenza di:
a) mancato impiego di veicoli idonei per la spedizione di merci particolari, per le quali il mittente non ha evidenziato le specifiche precauzioni da adottare; b) carico, scarico, movimentazione della merce effettuata a cura del mittente o del destinatario o delle persone che agiscono in loro nome e conto; c) qualità di alcune merci che per cause inerenti la loro natura, sono soggette a perdite totali o parziali, avaria o deterioramento; d) qualità di merci non conformi alla descrizione fornita dal mittente o per cui il mittente non abbia osservato le prescritte norme di sicurezza; e) insufficienza od inesattezza di marche e numeri di colli. Allo stesso modo, il vettore non risponde della perdita o dell’avaria della merce trasportata qualora il destinatario apponga riserve generiche e/o riserve di successiva verifica e/o non dettagliate nella lettera di vettura (o d.d.t.) in ordine allo stato apparente della merce e del suo imballaggio. Eventuali reclami relativi alla responsabilità del vettore per perdita o avaria della merce trasportata e ritardo nella sua riconsegna, dovranno essere comunicati per iscritto al vettore, a pena di decadenza, nel termine tassativo di 8 giorni di calendario dalla data di accettazione della merce per
le spedizioni nazionali e 21 giorni per le spedizioni internazionali, salvo, per queste ultime, un diverso termine ove previsto da una norma inderogabile.
7. Presunzione di fortuito.
Ferme restando le regole di responsabilità del vettore di cui al precedente punto 6), si riconosce espressamente che la rapina da cui derivi la perdita totale o parziale delle merci, sia che abbia luogo nel corso di esecuzione della prestazione vettoriale, sia che avvenga nella fase di deposito delle merci presso i terminal/magazzini/filiali del vettore o di terzi, esclude la responsabilità del vettore, dovendosi configurare quale ipotesi di caso fortuito e/o forza maggiore. Altre ipotesi di caso fortuito ai sensi degli artt. 1693 e 1694 cod. civ., valide ad escludere la responsabilità del vettore ,sono, per espressa pattuizione delle parti, le seguenti: a) il furto; b) il saccheggio; c) gli scioperi; d) le serrate; e) le sommosse; f) gli atti di terrorismo; g) la pirateria; h) l’incendio e l’inondazione; i) le calamità naturali; l) le interruzioni per qualsivoglia motivo della viabilità; m) crollo e/o dissesto e/o avaria di infrastrutture stradali
8. Assicurazione merci.
Il vettore procede ad assicurare le merci trasportate contro tutti i rischi esclusivamente previo espresso mandato conferito per iscritto dal mittente ed accettato dal vettore anteriormente al ritiro delle spedizioni, con addebito delle spese sostenute sui valori indicati nella tariffa, fissi o variabili.
9. Documenti di trasporto.
I documenti di trasporto devono contenere in forma chiara e non equivoca tutti i dati essenziali per l’esecuzione del trasporto, recando: il numero dei colli, la natura delle merci, l’esatto volume delle merci espresso in metri cubi, il peso lordo espresso in chilogrammi, la tara di eventuali attrezzi, le misure massime di ingombro delle merci, l’indirizzo del mittente completo di CAP e sigla della provincia, l’indirizzo del destinatario completo di CAP e di sigla della provincia. Nel caso di spedizioni in porto franco deve essere obbligatoriamente indicato il codice fiscale o la partita iva del mittente e nel caso di spedizioni in porto assegnato, deve essere espresso il codice fiscale o la partita iva del destinatario. In caso di indicazioni errate in tutto o in parte, le spedizioni saranno fatturate in base ai pesi ed ai volumi rilevati dal vettore, anche successivamente all’accettazione della spedizione ed in assenza del cliente. L’esito del riscontro, effettuato con sistemi certificati da terzi, farà fede nei rapporti tra il vettore ed il cliente (mittente).
10. Termini di resa.
La riconsegna della merce a destino avviene nei termini necessari per l’esecuzione della spedizione compatibilmente con l’osservanza delle norme in tema di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo, nonché con quanto previsto dall’art. 7, d.lgs. 286/2005, tenute presenti le condizioni di traffico e viabilità delle regioni, comuni e province italiane e sempre che l’eventuale ritardo non sia derivato da casi fortuiti o forza maggiore. I termini di resa, che dovranno in ogni caso risultare espressamente previsti, sono espressamente sospesi nei giorni di sabato e domenica, nei giorni festivi infrasettimanali e nei giorni infrasettimanali a cavallo tra due festività e/o tra una festività e i giorni di sabato e di domenica, nei giorni in cui è vietata la circolazione, per cause di forza maggiore e tra le ore 18 e le ore 8 di ogni giorno. Nel periodo di Agosto, festività Pasquali e Natalizie sino all’Epifania i tempi di resa indicativi subiranno una variazione in aumento causa le ridotte attività lavorative del comparto trasporti in generale ed i suddetti periodi non potranno, in alcun caso, essere presi a riferimento per eventuali valutazioni di performance. Il vettore fornisce, in via indicativa e non tassativa, i suoi termini di resa;, eventuali termini tassativi di resa devono essere specificati sui documenti di trasporto dal mittente ed accettati per iscritto dal responsabile della filiale del vettore. Eventuali inadempimenti del vettore, se ed in quanto accertati, potranno dare diritto al rimborso limitatamente alle spese di trasporto della singola spedizione con esclusione di qualsiasi voce di danno di qualsivoglia natura e titolo. Gli usuali termini di resa non potranno essere garantiti in presenza di merci che per pesi e/o dimensioni non rientrino negli standard convenuti. I termini di resa si intendono con riferimento al giorno successivo a quello dell’affidamento della merce.
11. Giacenza.
Si verifica per impedimento alla consegna a causa di rifiuto del destinatario, di destinatario sconosciuto o di destinatario irreperibile; al rientro della merce si procede all’apertura della “giacenza” e all’immediata comunicazione al mittente. Trascorsi i giorni convenuti dalla comunicazione di giacenza che il vettore inoltrerà al mittente, senza che questi abbia fornito per iscritto al vettore precise istruzioni, si provvede alla restituzione della merce. Le spese di giacenza verranno addebitate come pattuito.
12. Contrassegno.
Il mandato di incasso del contrassegno deve essere conferito dal mittente esclusivamente con specifica indicazione inserita sui documenti di trasporto, in prossimità dei dati essenziali e necessari al vettore per la consegna delle merci di cui al precedente art. 9. Il mandato deve essere espresso, chiaro e ben visibile con indicazione della parola “CONTRASSEGNO” e dell’importo in Euro specificato in cifre e in lettere, con le eventuali modalità di esazione impartite e formulate in lingua italiana, nonché evidenziato dall’applicazione sul d.d.t. dell’apposito adesivo con la dicitura “CONTRASSEGNO” fornito dal vettore. Nel caso di una pluralità di titoli, con pagamenti differiti, è indispensabile riportare sul documento di trasporto la seguente dicitura: “ritirare titolo/i così come rilasciato/i dal cliente per un totale di euro”, in modo da esonerare la responsabilità del vettore. Il mancato espletamento delle formalità suddette comporterà l’esonero del vettore dalle responsabilità relative al mancato o errato incasso del contrassegno senza che possa essere attribuita alcuna rilevanza e/o efficacia ad eventuali modalità difformi utilizzate dalle parti nel corso di precedenti prestazioni
vettoriali, dovendosi attribuire alle stesse il valore di mera ed occasionale tolleranza ad opera del vettore. Per espressa volontà delle parti, il vettore sarà esonerato da ogni responsabilità per eventuali irregolarità, falsificazione o mancanza di provvista di assegni di c.c. o circolari, accettati conformemente alle istruzioni impartite del mittente. Il vettore, in presenza di norme di legge che limitano l’incasso in contante, seguendo comunque le istruzioni come sopra descritte, per importi eccedenti i limiti consentiti di incasso di contante, è autorizzato a ritirare assegni circolari intestati al mittente. Fatti salvi ed impregiudicati eventuali obblighi ulteriori assunti dal mittente nei confronti del vettore con autonome dichiarazioni formulate per iscritto, Il vettore è esonerato da responsabilità in caso di errori e/o omissioni di c/assegni su spedizioni la cui bollettazione derivi da archivi elettronici o trasmissione dati forniti dal mittente, e provvede al recupero dei costi relativi a contrassegni annullati. Il vettore non si assume alcuna responsabilità riguardo alla perdita dei titoli di credito emessi al portatore, girati in bianco o comunque negoziabili da chiunque, mentre in caso di perdita di assegni non trasferibili il vettore sarà unicamente tenuto a sporgere relativa denuncia onde consentire l’attivazione della procedura di cui agli articoli 73 e 86 della Legge Assegni.
13. Merci pericolose.
Il vettore ha facoltà di non accettare merci pericolose. Qualora gli vengano affidate merci pericolose senza le indicazioni e i documenti previsti dalla normativa nazionale ed internazionale, il vettore eserciterà rivalsa sul mittente per eventuali pregiudizi di qualsiasi natura che possano essere derivati dell’accettazione dell’incarico e, comunque, il mittente si obbliga a manlevare il vettore per qualsivoglia danno e/o pregiudizio subito.
14. Condizioni di pagamento, compensazione, revisione tariffaria.
I trasporti prevedono il pagamento al ritiro e/o consegna delle merci o al massimo a 60 giorni data fattura, salvo diversa pattuizione. In ogni caso, i termini di pagamento costituiscono altresì termine di decadenza per formulare eventuali contestazioni circa il corrispettivo dovuto. Il pagamento delle fatture determina accettazione irrevocabile delle tariffe applicate. Il termine di pagamento si intenderà integralmente decorso a far data dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza indicata in fattura. Il mancato pagamento anche di una sola fattura, o frazionamento di essa se previsto, determina la decadenza del beneficio del termine convenuto, con ogni conseguenza di legge al riguardo, nonché l’applicazione degli interessi moratori con decorrenza dalla data della fattura senza necessità di messa in mora. La decadenza dal beneficio del termine autorizzerà Susa S.p.A. a emettere fattura nei confronti del mittente, per eventuali propri crediti, con pagamento a presentazione fattura. Le parti espressamente convengono che il vettore ha facoltà di compensare i crediti maturati dal mittente nei confronti del vettore medesimo a qualunque titolo, ivi compresi gli importi dei contrassegni incassati per conto del mittente, le note di credito emesse dal vettore a favore del mittente e il risarcimento per accertati danni alle merci trasportate, con le somme dovute dal mittente al vettore a titolo di corrispettivo per i servizi di trasporto effettuati. Il mittente pertanto autorizza, sin da ora, il vettore ad operare detta compensazione.
Le parti convengono, espressamente, che il vettore avrà facoltà di adeguare le tariffe afferenti le prestazioni vettoriali, così come inizialmente pattuite, previo invio di comunicazione scritta al cliente. L’applicazione dell’adeguamento tariffario avrà luogo in relazione alle prestazioni vettoriali eseguite, su richiesta del mittente, successivamente alla data di ricevimento da parte di quest’ultimo della predetta comunicazione inviata dal vettore.
14 BIS. Sospensione esecuzione prestazione vettoriale.
Anche ai sensi e per gli effetti dell’art.1460 cod. civ. il vettore ha facoltà di sospendere, senza alcun obbligo di preventivo avviso al cliente, l’esecuzione delle prestazioni vettoriali in caso di inadempimento, totale o parziale, da parte del cliente dell’obbligo di pagamento, nei termini previsti, dei corrispettivi dovuti al vettore. Il cliente rinunzia, sin d’ora, a qualsivoglia diritto, eccezione o azione nei confronti del vettore in relazione alla sospensione descritta.
15. Ritiri e consegne. Competenze per prestazioni eccezionali e/o accessorie.
I ritiri e consegne merci si intendono effettuati all’indirizzo del mittente o del destinatario o nel diverso luogo indicato nei documenti di trasporto. Per il carico e lo scarico, i ritiri e le riconsegne effettuati con modalità che rendano indispensabili prestazioni accessorie rispetto a quelle indicate al comma precedente, sarà dovuto rispettivamente dal mittente o dal destinatario, salvo diversa pattuizione, un corrispettivo da valutarsi in relazione ai costi sostenuti e/o all'entità della prestazione. Potranno essere applicate addizionali specifiche per particolari prestazioni o condizioni operative. Saranno, inoltre, applicate integrazioni del corrispettivo in caso di esecuzione ad opera del vettore di ritiro e/o consegna in zone urbane, centri storici, aree pedonali e zone extraurbane con particolari limitazioni di accesso o a traffico limitato o con circolazione, comunque, particolarmente disagevole o difficoltosa, oltre al recupero dei costi per ritiri tentati ma non eseguiti per cause del cliente o, in ogni caso, non imputabili al vettore.
16. Diritto di controllo di peso e volume.
Il vettore si riserva di controllare, attraverso un sistema certificato di rilevazione, il peso lordo delle merci. Qualora il peso lordo accertato dal vettore risulti superiore o inferiore a quello indicato dal mittente, la spedizione verrà: a) tassata per prezzo corrispondente e proporzionale al peso effettivo accertato; b) gravata di un incremento pari al 20% del prezzo della spedizione salvo il diritto di rivalsa del vettore nei confronti del mittente per eventuali danni, ammende e/o penalità derivanti dall'errata indicazione del peso. Qualora, all’esito dei predetti controlli, il volume indicato della merce risulti inferiore al rapporto previsto nella convenzione di tariffa si applica il peso ivi risultante. Qualora le misure d’ingombro accertate dal vettore risultino superiori a quelle indicate dal mittente la spedizione verrà: a) tassata per l'ingombro effettivo accertato; b) gravata di un sovrapprezzo salvo restando il diritto di rivalsa del vettore nei confronti del mittente per eventuali danni, ammende e/o penalità derivanti dall'errata indicazione.
17. Diritto di ritenzione.
A copertura e garanzia di tutti i crediti maturati dal vettore per le prestazioni eseguite su incarico del cliente, inclusi quei crediti relativi a prestazioni di trasporto già precedentemente concluse in caso di prestazioni periodiche o continuative, , il vettore può l’esercitare il diritto di ritenzione sui beni detenuti in virtù dell’esecuzione delle prestazioni vettoriali (inclusi merci e contrassegni).
18. Bancali a rendere.
Gli attrezzi di carico (bancali) utilizzati dal mittente sono considerati a tuti gli effetti parte integrante dell’imballaggio delle merci e pertanto di esclusiva pertinenza del destinatario. La relativa tara viene inclusa ai fini della determinazione del peso tassabile della spedizione. I bancali dovranno essere marcati EPAL e, di conseguenza il vettore non risponde della gestione dei bancali non marcati EPAL. Qualora il destinatario dovesse ritardare la preparazione dei pallet da restituire o ne omettesse, in ogni caso, la riconsegna tempestiva al vettore entro il completamento delle operazioni di scarico, il loro numero verrà sottratto dal numero totale dei bancali da restituire al mittente, tenuto conto dell’indicazione contenuta sul documento di spedizione del vettore; in tal’ultimo caso, il mittente potrà agire esclusivamente nei confronti del destinatario. Il vettore non risponde dei danni o mancanze dei bancali se non in caso di responsabilità a lui imputabile per colpa grave. A tale scopo, il vettore potrà annotare sul d.d.t. ogni danno presente sui bancali (pallet) restituiti. L’attivazione del servizio denominato “reso bancali” è subordinata all’accettazione da parte del mittente di apposito accordo tariffario.
19. Bancali.
Il vettore predispone una contabilità dei bancali consegnati dal cliente, ai sensi dell’art 18 che precede, a cui le parti attribuiscono valore ai fini della determinazione del numero dei bancali da restituire, tenuto conto della detrazione della franchigia convenuta e del numero dei bancali non restituiti dai destinatari.
20. Fuel Surchage.
Le condizioni tariffarie della presente offerta saranno soggette a variazioni mensili, sulle voci del trasporto, in funzione della percentuale esplicitata nell’allegato tariffario alla voce supplemento carburante. Il dato effettivo mensile del prezzo medio al consumo di gasolio per autotrazione sarà rilevato dal sito ufficiale del ministero dello sviluppo economico e messo a confronto con lo stesso parametro inserito nell’allegato tariffario alla voce “prezzo di riferimento” del campo supplemento carburante.
21. ISTAT
Le parti concordano, altresì, che le tariffe di cui al presente accordo saranno adeguate annualmente sulla base della variazione assoluta degli indici dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati, accertata dall’ISTAT per l’anno precedente, nella misura massima consentita dalla legge, così come esplicitato negli accordi tariffari alla voce adeguamento Istat.
22. Foro competente.
Per ogni controversia (comunque relativa ai rapporti di trasporto intercorrenti tra le parti, alla loro costituzione, esecuzione, cessazione e/o interpretazione delle clausole pattizie), è competente in via esclusiva e non derogabile il Foro di Perugia.
23. Trattamento dati personali.
Il mittente dichiara di avere ricevuto e preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14, Reg. Ue 2016/679e del D. Lgs. 196/2003.
24. Xxxxx aggiuntivi.
Qualunque patto aggiuntivo o modificativo delle clausole sopra indicate, dovrà risultare da atto scritto recante sottoscrizione del responsabile della filiale del vettore. In caso contrario, detti patti non potranno ritenersi validi e non vincoleranno in alcun modo il vettore. Anche con riferimento a quanto disciplinato sub art. 15, qualsiasi richiesta di prestazioni accessorie, (a titolo esemplificativo: specifiche modalità, termini, condizioni o orari di consegna), dovranno risultare da atto scritto recante sottoscrizione de l responsabile della filiale del vettore.
25. Legge applicabile.
Per ogni controversia (comunque relativa ai rapporti di trasporto intercorrenti tra le parti), su espressa e concorde volontà delle parti viene applicata la Legge Italiana.
26. Rinvio.
Per tutto quanto qui non espressamente disposto, si intendono richiamate anche ai sensi dell’art. 1340 cod. civ. le Condizioni Generali – Confetra praticate dai corrieri per i servizi nazionali di trasporto merci a collettame depositate presso tutte le C.C.I.A.A. il 7 gennaio 1997.