Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale
Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale
U.C. “Soggetto aggregatore per le procedure di affidamento per gli enti locali del territorio metropolitano
e centrale unica di committenza” Servizio 1 “SUA.
Procedure ad evidenza pubblica
per affidamento lavori, servizi e forniture” U.O.LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00/00 - 00000 Xxxx
Dipartimento III “Programmazione della rete scolastica – edilizia scolastica”
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00/00 - 00000 Xxxx
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA TELEMATICA APERTA
CODICE GARA PA ESF06/20/3
CRITERIO: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
OGGETTO: PA ESF06/20/3 - Accordo quadro lavori per la manutenzione ordinaria quadriennale – Lavori di ripristino ed interventi a misura negli edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale – Aree territoriali Est - Nord – Sud – 12 LOTTI.
1. Informazioni generali
Il presente Disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni relative all’affidamento in oggetto.
La gara concerne la conclusione di un accordo quadro (art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l’affidamento dell’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari nell’arco temporale di quattro anni relativamente agli edifici scolastici di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, il cui elenco è allegato al Capitolato Speciale d’Appalto ed integrabile con altri edifici che a qualunque titolo dovessero essere acquisiti al patrimonio dell’Ente.
La gara è suddivisa in n. 12 (dodici) aree territoriali geografiche omogenee (di seguito denominate “LOTTI”) e segnatamente:
LOTTO 1 - Area Territoriale NORD: Comune di Roma (Municipi I e II);
LOTTO 2 - Area Territoriale NORD: Comune di Roma (Municipi IV e V); Comuni di Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx;
XXXXX 0 - Xxxx Xxxxxxxxxxxx XXXX: Comune di Roma (Municipi I, XII, XIV e XV);
LOTTO 4 - Area Territoriale NORD: Comune di Roma (Municipi II, XIII e XIV); Comuni di Fiumicino, Civitavecchia, X. Xxxxxxxxx, Ladispoli, Cerveteri, Anguillara S. e Bracciano;
LOTTO 5 - Area Territoriale EST: Comune di Roma (Municipi I, IV, V e VI); Comuni di Tivoli (parte), Subiaco e Olevano Romano;
LOTTO 6 – Area Territoriale EST: Comune di Roma (Municipi III, VIII e IX); Comuni di Guidonia Montecelio (parte), Tivoli (parte) e Palombara Sabina;
LOTTO 7 – Area Territoriale EST: Comune di Roma (Municipi I, X e XI); Comuni di Palestrina, Cave, Zagarolo e Genazzano;
LOTTO 8 – Area Territoriale EST: Comune di Roma (Municipi IV, V, VIII e XI); Comune di Guidonia
Montecelio (parte) e Cave;
LOTTO 9 – Area Territoriale SUD: Comune di Roma (Municipi I e XII); Comuni di Albano Laziale, Genzano di Roma, Ariccia e Marino;
LOTTO 10 – Area Territoriale SUD: Comuni di Ciampino, Colleferro, Segni, Frascati, Monte Xxxxxx Xxxxxx, Grottaferrata, Pomezia, Valmontone e Velletri;
LOTTO 11 – Area Territoriale SUD: Comune di Roma (Municipi IX, X e XI);
LOTTO 12 – Area Territoriale SUD: Comune di Roma (Municipi XI, XII e XV), Comuni di Anzio e Nettuno.
Lotto | RUP | CIG |
1 | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | 8331650714 |
2 | Ach. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx | 8332131404 |
3 | Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx | 8332161CC3 |
4 | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | 8331678E2D |
5 | P.I. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | 83322061 E9 |
6 | Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxx | 833266088E |
7 | Xxx. Xxxxxx Xxxxx | 8332223FEC |
8 | Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxx | 833271451F |
9 | Geom. Xxxxx Xxxxxx | 83327670DD |
10 | Geom. Xxxx Xxxxxxxx | 8332793650 |
11 | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx | 8333281905 |
12 | Geom. Xxxxx Xxxxxxx | 8332819BC3 |
Dirigente Edilizia Scolastica Area Territoriale Nord e Est e Direttore Edilizia Scolastica: XXX. XXXXXXXX XXXXXXXX
Dirigente Edilizia Scolastica Area Territoriale Sud: ARCH. XXXXXX XXXXX XXXX
Dirigente del Servizio 1 “SUA. Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture”: XXXX. XXXXXXX XX XXXXX
Funzionario referente di gara del Servizio 1 “SUA. Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture”: XXXX. XXXXXXX XXXXXXX
Ai sensi dell’art. 65 del D.L. “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), richiamato da apposito Comunicato del Presidente dell’ANAC del 20 maggio 2020, si evidenzia che è stato disposto l’esonero temporaneo dal pagamento del contributo ANAC per tutte le procedure di gara bandite dal giorno di pubblicazione del Decreto stesso (19 maggio 2020) fino al 31 dicembre 2020. Di conseguenza, nessun contributo ANAC è previsto a carico dei concorrenti.
Determinazione Dirigenziale di indizione gara: R.U. n. 1699 del 18.06.2020 (rettificata con Det. Dir. R.U. 1729 del 22.06.2020)
Tipologia dell’appalto: A MISURA.
Termine di scadenza per la ricezione delle offerte (ai sensi dell’art. 60 comma 2bis del D.Lgs. 50/2016): ore 9,00 del 30.07.2020.
Data di svolgimento della gara: 30.07.2020, ore 10.00
Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica, tramite il Portale gare della Città metropolitana di Roma - Link al Portale: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/ entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell’Allegato 2 “Istruzioni tecniche per la corretta compilazione della domanda di partecipazione sul portale gare telematiche”.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx /.
Sono altresì disponibili, in forma sintetica, presso: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxx-xxxxxx- informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-lavori-pubblici/
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche contenenti le domande di partecipazione. I concorrenti riceveranno tramite il Portale comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara. Stante la situazione di emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19 e considerate le conseguenti limitazioni derivanti dalle misure di sicurezza adottate, le sedute del Seggio di gara, che avranno luogo presso gli Uffici della Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale, siti in xxxxx X. Xxxxxxx 00/00 Xxxx e con assistenza da remoto, saranno accessibili unicamente in modalità virtuale anche per agli operatori economici interessati ed i loro delegati, i quali non potranno pertanto recarsi in presenza presso gli uffici.
2. Partecipazione a più LOTTI e meccanismo di aggiudicazione
Il concorrente che intenda partecipare a più LOTTI è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi, aggregazioni di imprese di rete/GEIE sempre con la medesima composizione, pena l’esclusione del concorrente e del soggetto in forma associata cui il concorrente partecipa.
Fermo restando l’obbligo dei Raggruppamenti/Consorzi/ imprese di rete/GEIE, in caso di partecipazione a più di un LOTTO, di presentarsi, a pena di esclusione, nella medesima composizione, i soggetti raggruppati/consorziati/raggruppandi/consorziandi/aggregandi/aggregati potranno assumere, nei diversi Lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell’oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni LOTTO delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara.
Si precisa che, pur potendo essere presentate offerte per più di un Lotto ed anche per tutti i Lotti, ciascun operatore economico non potrà aggiudicarsi più di un LOTTO e, pertanto, in tal caso, le eventuali ulteriori offerte non verranno valutate nei restanti LOTTI. Tale scelta è motivata dall’esigenza di favorire la concorrenza, consentendo a più operatori economici di rendersi affidatari dei servizi oggetto di gara.
L’esclusione di operatori economici aggiudicatari di un LOTTO dalla partecipazione alla valutazione degli altri LOTTI avverrà solamente nell’ipotesi in cui gli altri Lotti presentino offerte, senza considerare le offerte che andrebbero escluse.
In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di aggiudicare un LOTTO anche in presenza di una sola offerta valida.
L’aggiudicazione avverrà LOTTO per LOTTO, partendo dal LOTTO n. 1 (uno) e proseguendo in ordine numerico con i LOTTI successivi fino al LOTTO n. 12.
Si precisa che la Commissione Giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sarà la medesima per tutti i LOTTI.
Esaurita la fase di preselezione (verifica della documentazione amministrativa) in esito alla quale il Seggio di gara procede alle ammissioni/esclusioni di tutti i concorrenti partecipanti ai n. 12 LOTTI, la Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche relative al solo LOTTO 1; al termine dei lavori, il Seggio di gara, in seduta pubblica, renderà noti i punteggi tecnici assegnati per il LOTTO 1 e provvederà all’apertura delle offerte economiche inerenti al LOTTO 1, formulando, quindi, la graduatoria finale del LOTTO. Una volta che sia intervenuta la proposta di aggiudicazione del LOTTO 1, la Commissione Giudicatrice potrà procedere alla valutazione delle offerte tecniche relative al LOTTO 2, escludendo dalla valutazione, se presente, il concorrente che si è aggiudicato il LOTTO 1; in esito ai lavori, il Seggio di gara si riunirà nuovamente per l’apertura delle offerte economiche del LOTTO 2, non procedendo all’apertura dell’offerta presentata eventualmente dal concorrente che si è aggiudicato il LOTTO 1. Una volta che sia intervenuta la proposta di aggiudicazione del LOTTO 2, la Commissione potrà riunirsi nuovamente per la valutazione delle offerte tecniche relative al LOTTO 3, escludendo dalla valutazione, se presenti, i concorrenti che si sono aggiudicati i LOTTI 1 e 2. I lavori proseguiranno secondo le modalità anzidette fino a giungere alla proposta di aggiudicazione del LOTTO 12.
3. Tipo di procedura
Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
4. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., valutata sulla base dei criteri più avanti riportati, mediante il metodo aggregativo-compensatore, secondo quanto in questa sede specificato.
5. Ammissibilità di varianti
No.
6. Modalità di finanziamento/pagamento
Fondi propri. Il pagamento del corrispettivo è disciplinato dal Capitolato Speciale d’Appalto.
7. Durata dell’appalto
L’accordo quadro, conformemente a quanto previsto dall’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avrà la durata pari a giorni 1.460 naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro, e, comunque, al massimo, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare tale durata secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx. ii.
8. Importi a base di gara
Il corrispettivo contrattuale dovuto all’aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti in funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dall’accordo quadro per l’intero periodo al netto del ribasso proposto e al netto dell’IVA verrà determinato, di volta in volta, in ciascun eventuale contratto applicativo compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio.
Gli importi dell’appalto sono così articolati per ciascun LOTTO.
Lotto | RUP | CIG | Importo lavori soggetti a ribasso € | Costo della manodopera € | Oneri per la sicurezza € | Importo lavori a base d'asta € |
1 | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | 8331650714 | 1.700.846,00 | 586.903,80 | 255.500,00 | 1.956.346,00 |
2 | Ach. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx | 8332131404 | 1.755.694,00 | 461.697,64 | 200.652,00 | 1.956.346,00 |
3 | Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx | 8332161CC3 | 1.766.346,00 | 461.257,72 | 190.000,00 | 1.956.346,00 |
4 | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | 8331678E2D | 1.819.436,00 | 430.396,13 | 136.910,00 | 1.956.346,00 |
5 | P.I. Xxxxxxxx Xxxxxxxx | 83322061 E9 | 1.848.000,00 | 449.596,12 | 108.346,00 | 1.956.346,00 |
6 | Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxx | 833266088E | 1.858.740,00 | 482.317,72 | 97.606,00 | 1.956.346,00 |
0 | Xxx. Xxxxxx Xxxxx | 0000000XXX | 1.863.199,00 | 469.389,48 | 93.147,00 | 1.956.346,00 |
Lotto | RUP | CIG | Importo lavori soggetti a ribasso € | Costo della manodopera € | Oneri per la sicurezza € | Importo lavori a base d'asta € |
8 | Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxx | 833271451F | 1.869.246,00 | 451.304,04 | 87.100,00 | 1.956.346,00 |
9 | Geom. Xxxxx Xxxxxx | 83327670DD | 1.823.886,00 | 516.517,24 | 132.460,00 | 1.956.346,00 |
10 | Geom. Xxxx Xxxxxxxx | 8332793650 | 1.829.746,00 | 443.604,12 | 126.600,00 | 1.956.346,00 |
11 | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx | 8333281905 | 1.810.852,00 | 430.396,13 | 145.494,00 | 1.956.346,00 |
12 | Geom. Xxxxx Xxxxxxx | 8332819BC3 | 1.875.433,00 | 456.807,00 | 80.913,00 | 1.956.346,00 |
TOTALE | 1.654.728,00 | 00.000.000,00 |
L’ammontare complessivo a base di gara, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., computato per i complessivi 12 LOTTI per n. 4 (quattro) anni, risulta pari a € 23.476.152,00 (ventitremilioniquattrocentosettantaseimilacentocinquantadue/00), oltre IVA, compresi gli oneri per la sicurezza (pari ad € 1.654.728,00).
L’importo a base contrattuale del singolo contratto applicativo è determinato al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, relativo all’esecuzione dei lavori a misura (art. 2 del C.S.A.).
Si precisa che gli importi suindicati rappresentano un tetto massimo di spesa e che l'Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.
Trattandosi di accordo quadro, l’importo del costo del personale di cui all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stato stimato tenendo conto del costo del lavoro determinato annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e delle incidenze minime della manodopera sul valore dell’opera approvate nell’Avviso comune del 28.10.2010 stipulato tra le Associazioni datoriali nazionali maggiormente rappresentative del settore edile e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori dell’edilizia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
9. Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti (art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016):
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e
lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. 50/2016 sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) e e), del D.lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L’offerta deve contenere tale impegno.
Ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.lgs. 50/2016, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti (raggruppamenti temporanei di imprese) o consorziati (consorzi ordinari).
Nel caso di soggetti già formalmente costituitisi ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016, a pena di esclusione, nella “Busta Documentazione”, deve essere caricato l’atto di costituzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
10. Requisiti di ammissione
Il concorrente attesterà il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.
Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di seguito elencati:
1) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1):
• xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
• xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
• false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
• frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
• xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
L’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti elencati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, co.7, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima
2) cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; resta fermo altresì quanto previsto dall’art.34-bis, co. 6 e 7, del D.Lgs. n.159/2011), con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 (art. 80, comma 2);
3) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. I motivi di esclusione di cui al co. 4 non si applicano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande; in tali casi, allegare la documentazione comprovante l’estinzione, il pagamento o l’impegno (art. 80, comma 4);
4.1) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (art. 80, comma 5, lett. a);
4.2) che sia sottoposto a fallimento o che si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o che abbia in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli artt. 110 del Codice e 186-bis del X.X. x.000/0000 (xxx. 80, comma 5, lett. b);
4.3) gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell’operatore economico (elencati dall’art. 80, comma 5, lett.c);
4.4) aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c-bis);
4.5) aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80, comma 5, lett. c-ter);
4.6) aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5, lett. c-quater);
4.7) una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile, determinata dalla partecipazione dell’operatore economico (art. 80, comma 5, lett. d);
4.8) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all’art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 80, comma 5, lett. e);
4.9) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f);
4.10) presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis);
4.11) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (art. 80, comma 5, lett. f-ter);
4.12) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g);
4.13) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) (art. 80, comma 5, lett. h);
4.14) mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito (art. 80, comma 5, lett. i);
4.15) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio) (art. 80, comma 5, lett. l);
4.16) rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, si profili una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m).
Limitatamente alle ipotesi previste al punto 1) (art. 80, comma 1) in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o a i punti da 4.1 a 4.11 (art. 80, comma 5), l’operatore economico o un subappaltatore è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (art. 80, comma 7). Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art. 80, comma 8).
S’intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui all’art. 80, commi 10, 10-bis e 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro
o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).
Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.
Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell’articolo 45 lettera c), del D.Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l’utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l’X.X.XX. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Il Dichiarante prende atto che l’Allegato “Istanza partecipazione” è stato predisposto dalla SUA in applicazione alla decisione 16/2014 dell’Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede l’indicazione nominativa di “Tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa”. Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell’allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di “Amministratore di fatto” (di cui l’art. 2639 del c.c.), secondo l’interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato prestazioni in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
11. Requisiti di idoneità professionale
Nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 0000 x 000 ex art.45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’ambito di attività inerente l’oggetto della gara. Nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara d’appalto raggruppamenti ordinari di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ex art 45, comma 2, lettera e) X.Xxx. 50/2016 non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio;
Nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara società cooperative, consorzi di cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00
dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991 l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative; nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali di cui all’art. 5, lettera b), della legge
n. 381/1991, l’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali.
12. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione per la/e seguente/i categoria/e:
Lotto | Categorie | Importo lavori a base d'asta € | Classifica | Prevalente/Scorporabile |
1 | OG 2 | 1.956.346,00 | IV | prevalente |
2 | OG 1 | 1.565.077,00 | III BIS | prevalente |
OG 2 | 391.269,00 | II | scorporabile | |
3 | OG 1 | 1.570.576,00 | III BIS | prevalente |
OG 2 | 385.770,00 | II | scorporabile | |
4 | OG 1 | 1.956.346,00 | IV | prevalente |
5 | OG 1 | 1.716.346,00 | III BIS | prevalente |
OG 2 | 240.000,00 | I | scorporabile | |
6 | OG 1 | 1.307.326,00 | III BIS | prevalente |
OG 2 | 649.020,00 | III | scorporabile | |
7 | OG 1 | 1.468.929,00 | III BIS | prevalente |
OG 2 | 487.417,00 | II | scorporabile | |
8 | OG 1 | 1.694.997,00 | III BIS | prevalente |
OG 2 | 261.349,00 | I | scorporabile | |
9 | OG 1 | 879.832,00 | III | scorporabile |
OG 2 | 1.076.514,00 | III | prevalente | |
10 | OG 1 | 1.791.246,00 | III BIS | prevalente |
OG 2 | 165.100,00 | I | scorporabile | |
11 | OG 1 | 1.956.346,00 | IV | prevalente |
12 | OG 1 | 1.626.210,00 | III BIS | prevalente |
OG 2 | 330.136,00 | II | scorporabile |
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 146, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento per i contratti concernenti lavori riconducibili alla categoria OG2.
Nell’ipotesi in cui partecipino alla/e gara/e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., i requisiti di qualificazione richiesti dal presente Disciplinare per le imprese singole devono essere posseduti – a pena di esclusione – dall’impresa mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna – a pena di esclusione - nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
L’impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura percentuale maggioritaria.
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
Nell’ipotesi in cui partecipino alla/e gara/e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla capogruppo (mandataria) nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporabili possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lett. c), i consorzi eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
I concorrenti dovranno altresì dichiarare o comprovare il possesso delle seguenti certificazioni di qualità:
Certificazione di sistema di gestione ambientale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o da altro Organismo per la certificazione di sistemi di gestione per la qualità. Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti (art. 87 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Nel caso di:
a) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
b) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
e) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
f) consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
ciascun soggetto partecipante all’appalto deve possedere il requisito.
Certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o da altro Organismo per la certificazione di sistemi di gestione per la qualità. Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti (art. 87 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Nel caso di:
a) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
b) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
e) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
f) consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
ciascun soggetto partecipante all’appalto deve possedere il requisito.
Relativamente ai requisiti del possesso delle certificazioni di qualità suindicate (UNI EN ISO 9000 e 14000), il concorrente può ricorrere all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Si evidenzia che, ai fini dell’idoneità del contratto di avvalimento, occorre che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione. La qualità risulta, difatti, inscindibile dal complesso dell’impresa che rimane in capo all’ausiliaria.
Si evidenzia che l’istituto dell’avvalimento, ai sensi del suddetto art. 89, è limitato ai requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale; pertanto, non è applicabile alle certificazioni di qualità oggetto dei criteri tecnici di gara (criteri/subcriteri 4.1 e 4.2 di cui al successivo art. 19 del presente Disciplinare).
13. Ulteriori prescrizioni
Si prescrive inoltre:
a) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
b) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, o a un consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 partecipante alla medesima gara che dichiari di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell’art. 3 del presente Disciplinare;
c) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla medesima gara che dichiari di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell’art. 3 del presente Disciplinare;
d) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
e) nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 lettera d) ed e) e art.48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di allegare all’offerta l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
f) di garantire l’esecuzione contemporanea di interventi di manutenzione, con operai e mezzi, almeno in due diversi edifici scolastici come specificato dall’art. 15, comma 2, del C.S.A.;
g) di avere, o almeno di impegnarsi a costituire, una sede operativa ubicata in posizione tale da consentire per il singolo LOTTO per il quale si intende partecipare, la tempistica richiesta dall’Amministrazione nelle ipotesi di “lavori immediati di pronto intervento” e “lavori urgenti” come previsto dall’art. 15, commi 4 e 5, del C.S.A.;
h) di mettere a disposizione, per la durata dell’appalto, un’autovettura secondo le modalità indicate all’art. 61, comma 1, del C.S.A.;
i) di far eseguire da parte di professionisti abilitati o aziende specializzate le verifiche strutturali o non strutturali, le prove, le misurazioni che si rendessero necessarie prima dell’esecuzione dei lavori previsti nei contratti applicativi (tali attività dovranno essere ordinate dal Rup o dal D.L. e saranno compensate previa presentazione della fattura quietanzata), come specificato all’art. 61, comma 1, del C.S.A.;
j) di garantire la redazione e la consegna delle pratiche per l’ottenimento dei permessi per occupazione di suolo pubblico, nel caso in cui i lavori interessino anche aree di competenza di altri Enti, previa approvazione della CMRC, come specificato all’art. 61, comma 1, del C.S.A..
Unitamente alle dichiarazioni di cui al punto precedente, l’istanza di partecipazione dovrà altresì prevedere:
a) l’accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto;
b) l’indicazione del domicilio fiscale e della sede dell’Agenzia delle Entrate di competenza;
c) l’indicazione delle seguenti figure del soggetto giuridico concorrente:
1) se trattasi di impresa individuale, titolare o direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
2) se trattasi di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
3) se trattasi di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara
4) se trattasi di altro tipo di società, altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
5) se trattasi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l’indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - che, nel consorzio o nella società consortile, detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l’indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - per conto del quale il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
6) se trattasi di raggruppamenti temporanei di concorrenti, concorrenti raggruppati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto raggruppato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;
7) se trattasi dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. concorrenti consorziati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato, ai numeri da
1) a 5) della presente lettera;
d) l’indicazione della compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell’indicazione delle rispettive quote di partecipazione.
Ove le dichiarazioni di cui alla lettera al punto 10:
a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
b) siano rese dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del
D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome collettivo, si intendono rese anche per i soci e il direttore tecnico ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del
D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell’articolo 47,
comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, s’intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, per i membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, del direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Ove le dichiarazioni di cui al punto 10 siano rese rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente, esse si intendono rese anche per gli altri soggetti indicati nelle lettere medesime cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.
L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione di cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri – con una relazione da produrre unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 10 – che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta copia della relativa procura, rispettivamente generale o speciale.
14. Sopralluogo
NON È PREVISTO IL SOPRALLUOGO E, QUINDI, IL RILASCIO DI ALCUNA ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI.
15. Garanzia provvisoria
I soggetti giuridici partecipanti alla gara d’appalto dovranno costituire, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara relativo al/i LOTTO/I al/i quale/i intendono partecipare.
Nell’ipotesi in cui un concorrente partecipi a più di un LOTTO, in considerazione del vincolo all’aggiudicazione di un unico LOTTO, potrà essere presentata una sola garanzia provvisoria; essendo uguali gli importi di ciascun LOTTO, l’ammontare della garanzia per ognuno di essi risulta pari a € 39.126,92.
La garanzia potrà essere costituita alternativamente:
- da quietanza comprovante l’eseguito versamento: a) in contanti (fermo restando il limite al loro utilizzo previsto dalla normativa vigente), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Ente (il valore deve essere al corso del giorno del deposito); b) in contanti, salvo il limite di cui sopra, con bonifico o in assegni circolari presso la Tesoreria dell’Ente con versamento sul conto corrente bancario n. 401059955 (codice IBAN XX00X0000000000000000000000) intestato alla Città metropolitana di Roma Capitale presso la Unicredit Spa, sportello di tesoreria filiale 30070 – Xxx xxx Xxxxx, 000 – 00000 Xxxx.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico o mediante bonifico o assegni circolari dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore dell’Amministrazione,
valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
In entrambi i casi l’operatore economico dovrà specificare nella causale di versamento gli estremi dell’atto di indizione di gara (riferimenti della Determinazione Dirigenziale di indizione della gara) nonché l’oggetto della stessa;
- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, rilasciata ai sensi del D.M. n. 31/2018 (schema-tipo 1.1), da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In tali ipotesi dovranno essere inserite nel testo le condizioni particolari con le quali l’Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente - rinunziando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, comma 2, c.c. e ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1957 c.c. - ad effettuare entro quindici giorni, su semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento alla Tesoreria della somma pari al deposito provvisorio. Tale fidejussione dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La cauzione deve altresì essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Inoltre, la fideiussione dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, ove richiesto dalla stazione appaltante nel corso della procedura.
NOTA: La fideiussione dovrà essere intestata alla Città metropolitana di Xxxx Xxxxxxxx, Xxx XX Xxxxxxxx, 000/X – 00000 Xxxx – C.F. 80034390585 – P.IVA 06214441005.
Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o società di intermediazione finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione.
Si precisa che, laddove venga riscontrata, anche in sede di soccorso istruttorio, la non sussistenza di requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante procederà all’escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese concorrenti non risultate aggiudicatarie (v. Adunanza Plenaria CdS n.34/2014).
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara associazioni temporanee di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
• la fideiussione bancaria dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti;
• la polizza assicurativa dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti ovvero recare l’indicazione di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la precisazione che la stessa garantisce l’Amministrazione aggiudicatrice dell’inadempimento di uno qualsiasi degli operatori economici medesimi.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la garanzia legittimamente potrà essere intestata/sottoscritta alla/dalla sola capogruppo mandataria.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
Si applica la riduzione del 50 per cento anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (in merito alle definizioni di micro, piccole e medie imprese, si rinvia al Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005). Ai sensi del medesimo art. 93, comma 7, l’importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al paragrafo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
L’importo della garanzia è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire di tali benefìci, l'operatore segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti periodi, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione UNI ISO 45001 (OHSAS 18001 per i soggetti che la posseggono ancora in corso di validità nella fase di transizione), o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI EN ISO 50001 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire dei benefìci di cui al presente comma, l'operatore deve allegare alla fidejussione o alla polizza o alla quietanza attestante il versamento presso la Tesoreria, la certificazione succitata. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate, il beneficio della riduzione della cauzione opererà solo se tutte le imprese siano in possesso della certificazione succitata.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (artt. 93, comma 8-bis, e 103, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, occorre distinguere:
- in caso di ATI orizzontale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell’importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
- nell’ipotesi di ATI verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell’importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a
norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o dal consorzio tra imprese artigiane.
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate, dal consorzio stabile.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie etc). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
16. Avvalimento
In attuazione di quanto disposto dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, a pena d’esclusione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del D.Lgs. 50/2016; in particolare, oltre al contratto di avvalimento, l’impresa ausiliaria dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. L’attestazione SOA dovrà essere prodotta anche dall’impresa ausiliaria. In caso di scadenza triennale dell’attestazione durante il periodo di svolgimento della procedura, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, la copia della richiesta di rinnovo inoltrata alla società di attestazione.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 146, comma 3 del citato decreto, NON TROVA APPLICAZIONE L’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO per i contratti concernenti beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (categoria lavori OG2).
17. Garanzia
Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs 50/2016 l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto, deve costituire una garanzia, per la sola parte LAVORI, denominata “garanzia definitiva”, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di servizi e di forniture. La costituzione della stessa è disciplinata dall’art. 103 cit.
18. Subappalto
Ai fini del presente affidamento, il subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
non può superare la quota del 40% per cento dell'importo complessivo del contratto.
I lavori in appalto, infatti, sono riferiti ad un complesso di prestazioni da effettuarsi in maniera continuativa da operatore qualificato.
È necessario, quindi, che l’operatore affidatario sia in possesso di adeguata qualificazione e si confronti (secondo le modalità e le tempistiche illustrate negli elaborati tecnici di gara) costantemente con le peculiarità del complesso di prestazioni da svolgere, in modo da acquisire tutti gli elementi di conoscenza ed espletare di conseguenza, con la richiesta continuità, le attività oggetto dell’appalto, al fine di garantire l’ottimale gestione del contratto nel suo complesso.
Poiché il subappalto è un istituto che consente sostanzialmente all’appaltatore di delegare a terzi l’esecuzione di una parte dell’appalto (e quindi, in sostanza, di non doversi organizzare per eseguire direttamente l’intero appalto), si ritiene che detta “delega” a terzi possa essere autorizzata sino al limite del 40% dell’importo complessivo del contratto.
L’aggiudicatario, nel rispetto comunque della propria autonomia organizzativa, sarà chiamato, pertanto, ad espletare in maniera prevalente le prestazioni in appalto.
Detto limite, pertanto, è finalizzato a garantire:
• che il livello qualitativo richiesto (caratterizzato da un elevato know-how specialistico delle prestazioni) sia raggiunto attraverso una preminente e continua attività dell’impresa aggiudicataria che determini uniformità e tempestività nei livelli delle prestazioni (secondo quanto previsto dagli elaborati tecnici di gara);
• un appropriato controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell’impresa aggiudicataria (che comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti dell’Amministrazione ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), avendo anch’essa un interesse diretto e concreto a realizzare la parte prevalente delle prestazioni dedotte in appalto, sulla base dei requisiti di partecipazione fissati nel presente Disciplinare di gara;
• l’autonomia organizzativa dell’appaltatore, che potrà decidere le prestazioni da affidare in subappalto. Il soggetto affidatario può affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) il subappaltatore sia qualificato ai sensi della normativa vigente per la esecuzione della prestazione subappaltata e sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice e b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.
Si rammenta che con l’abrogazione del comma 6 del citato art. 105, non sussiste l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché
in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
19. Criterio di aggiudicazione e formula di calcolo dell’offerta economica
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), valutata sulla base dei criteri di seguito riportati, mediante il metodo aggregativo-compensatore, secondo quanto in questa sede specificato.
Tale offerta è individuata sulla base degli elementi di valutazione, qualitativi (massimo 80 punti) e quantitativi (massimo 20 punti), come specificati in dettaglio nel presente punto.
Si rappresenta che non è prevista alcuna soglia di sbarramento e che i punteggi attribuiti, secondo le modalità di seguito riportate, agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa, come pure il punteggio complessivo per l’offerta tecnica, risultante dalla sommatoria degli stessi, non saranno oggetto di alcun tipo di riparametrazione.
Elementi di valutazione dell’offerta per ciascun LOTTO
Criterio 1 – Aspetti gestionali della commessa – Fino a 35 punti complessivi
Relazione descrittiva, corredata da schemi grafici e diagrammi, che illustri e definisca - per il LOTTO oggetto dell’offerta e tenendo adeguatamente conto che la esecuzione delle singole prestazioni saranno richieste, ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, con singoli ordini di intervento che potranno anche essere contemporanei ed in luoghi diversi – i tempi, la concezione organizzativa, l’assetto logistico e la struttura tecnico-produttiva che il concorrente si impegna a rispettare, a mettere in atto ed attivare in ordine alla ricezione delle diverse richieste di intervento e alla gestione delle unità di intervento impegnate nella esecuzione delle prestazioni contrattuali differenziandole anche per le tipologie di possibili richieste (lavori immediati di pronto intervento, urgenti e programmati-ordinari).
In tale elaborato dovranno essere specificatamente riportate le figure professionali che faranno parte della struttura tecnico-organizzativa centrale (responsabile di commessa), di quella incaricata di dirigere l’esecuzione delle singole prestazioni (direttore di cantiere), le squadre operative (numero e figure lavorative specializzate), la sede operativa che consenta la gestione ed il rispetto della tempistica degli interventi anche di pronta reperibilità.
La relazione dovrà essere di non più di trenta pagine di formato A4, con numerazione progressiva ed univoca, suddivisa in capitoli e prevedere un indice; alla stessa potranno essere allegati altresì schemi grafici e diagrammi in formato max A3.
Si suggerisce, al fine di facilitare il lavoro della Commissione Giudicatrice, di strutturare la relazione descrittiva relativa al criterio di cui trattasi, in capitoli corrispondenti ai sottocriteri indicati.
La documentazione che compone l’offerta tecnica non deve contenere indicazioni economiche atte ad anticipare il prezzo offerto dal concorrente o, comunque, a consentirne preventivamente la ricostruzione.
Il Criterio 1 è suddiviso nei seguenti sottocriteri:
1.1 Struttura organizzativa (tipologia, funzioni, sedi operative, etc.) | Fino a 10 punti |
1.2 Dotazioni tecnologiche e attrezzature | Fino a 10 punti |
1.3 Efficacia delle procedure di coordinamento e controllo fra le diverse unità della struttura organizzativa | Fino a 5 punti |
1.4 Efficacia ed efficienza delle procedure di interfacciamento con l'Amministrazione | Fino a 5 punti |
1.5 Affidabilità del sistema di registrazione degli ordini di servizi e di attivazione delle unità produttive | Fino a 5 punti |
Criterio 2 – Aspetti ambientali – Fino a 17,5 punti complessivi
Relazione descrittiva corredata da schemi grafici e diagrammi che illustri e definisca, per il LOTTO oggetto dell’offerta, le strategie che il concorrente intende adottare per una gestione che consideri le politiche ambientali, con riferimento ai processi atti a minimizzare gli impatti mediante la riduzione dell’utilizzo di risorse non rinnovabili e l’incremento del recupero dei rifiuti, finalizzata a garantire la sostenibilità ambientale nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi in Edilizia (D.M. Ambiente 11.10.2017). Il Rapporto dovrà contenere informazioni adeguate affinché, in relazione alla tipologia delle soluzioni tecniche adottate, la Stazione Appaltante venga efficacemente edotta sulle puntuali procedure, protocolli e certificazioni adottate dal concorrente per l’approvvigionamento e la gestione di materiali, apparecchiature, macchinari, conformi ai criteri ecologici, per un uso più efficace delle risorse, anche in termini di ciclo di vita dei prodotti.
La relazione dovrà essere di non più di venti pagine di formato A4, con numerazione progressiva ed univoca, suddivisa in capitoli e prevedere un indice; alla stessa potranno essere allegati altresì schemi grafici e diagrammi in formato max A3.
Si suggerisce, al fine di facilitare il lavoro della Commissione Giudicatrice, di strutturare la relazione descrittiva relativa al criterio di cui trattasi in capitoli corrispondenti ai sottocriteri indicati.
La documentazione che compone l’offerta tecnica non deve contenere indicazioni economiche atte ad anticipare il prezzo offerto dal concorrente o, comunque, a consentirne preventivamente la ricostruzione.
Il Criterio 2 è suddiviso nei seguenti sottocriteri:
2.1 Adeguatezza organizzativa | Fino a 10 punti |
2.2 Modalità di gestione rifiuti, materiali e macchinari che si intendono impiegare | Fino a 7,5 punti |
Criterio 3 – Sicurezza sui cantieri – Fino a 17,5 punti complessivi
Relazione descrittiva corredata da schemi grafici e diagrammi che illustri e definisca, per il LOTTO oggetto dell’offerta, le metodologie che il concorrente intende adottare per una gestione in sicurezza dei cantieri di manutenzione tenendo conto della eventuale attività didattica presente al momento dell’intervento.
Il rapporto dovrà contenere informazioni sulle modalità di analisi dei rischi e le relative misure di prevenzione quali: tipologie di recinzioni dell’area di cantiere, stoccaggio dei materiali pericolosi, opere provvisionali, etc.
Dovrà inoltre essere indicata l’impostazione operativa di coordinamento della sicurezza nella gestione ed al controllo dei sub-appaltatori e lavoratori autonomi.
La relazione dovrà essere di non più di venti pagine di formato A4, con numerazione progressiva ed univoca, suddivisa in capitoli e prevedere un indice; alla stessa potranno essere allegati altresì schemi grafici e diagrammi in formato max A3.
Si suggerisce, al fine di facilitare il lavoro della Commissione Giudicatrice, di strutturare la relazione descrittiva relativa al criterio di cui trattasi in capitoli corrispondenti ai sottocriteri indicati.
La documentazione che compone l’offerta tecnica non deve contenere indicazioni economiche atte ad anticipare il prezzo offerto dal concorrente o, comunque, a consentirne preventivamente la ricostruzione.
Il Criterio 3 è suddiviso nei seguenti sottocriteri:
3.1 Adeguatezza organizzativa | Fino a 10 punti |
3.2 Attuazione delle misure di sicurezza, sia nei confronti dell’utenza scolastica, che nei confronti del personale impiegato | Fino a 7,5 punti |
Criterio 4 – Diritti umani e condizioni di lavoro – Fino a 10 punti complessivi
L'attribuzione dei punteggi avverrà a favore dei concorrenti che possiedono uno o più delle seguenti certificazioni di qualità.
Nell’ipotesi di:
a) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
b) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
e) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
f) consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
ciascun soggetto partecipante all’appalto, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, deve possedere la certificazione.
Nessuna certificazione | 0 punti |
4.1 Certificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001 (BS OHSAS 18001 per i soggetti che la posseggono ancora in corso di validità nella fase di transizione) o equivalente rilasciata da organismi per la certificazione di sistemi di gestione per la qualità, da rendersi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. o copia fotostatica. Il requisito deve essere comunque documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti (art. 87 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). | 5 punti |
4.2 Certificazione del sistema di gestione della responsabilità sociale (RSI) - SA8000: 2014 (sono escluse le certificazioni SA8000 di versioni previgenti) o equivalente, rilasciata da organismi per la certificazione di sistemi di gestione per la qualità, da rendersi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. o copia fotostatica. Il requisito deve essere comunque documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti (art. 87 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). | 5 punti |
Criterio 5 – Offerta economica – Fino a 20 punti complessivi
Ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara al quale andranno aggiunti gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, secondo quanto indicato per ciascun LOTTO al punto 8 del presente Disciplinare.
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ] dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)[sottocriterio];
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero ed uno; Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a) i sono determinati, secondo quanto di seguito stabilito:
Si precisa che i coefficienti V(a)i, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, ai sensi del suddetto metodo aggregativo-compensatore, si procede alla determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondata d’ufficio all’unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all’unità inferiore laddove la quarta cifra sia inferiore a cinque, sono determinati nei seguenti modi:
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (criteri/subcriteri da 1.1 ad 1.5, 2.1 e 2.2, 3.1 e 3.2) aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale, per ciascun criterio/subcriterio dianzi riportato, i coefficienti attribuiti ai concorrenti sono pari alla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni commissario attribuisce discrezionalmente, in sedute riservate, alle proposte dei concorrenti;
b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (criteri/subcriteri 4.1 e 4.2) aventi natura qualitativa ma non suscettibili di valutazione discrezionale, attribuendo:
1) nel caso di concorrente con identità individuale, il coefficiente 1 se sussiste il possesso della certificazione in esame ed il coefficiente 0 se tale possesso non sussiste;
2) nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva, il coefficiente 1 se ciascun soggetto partecipante al raggruppamento possiede la certificazione in esame ed il coefficiente 0 in caso contrario;
c) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (criterio 5 offerta economica) aventi natura quantitativa, il punteggio attribuito sarà determinato secondo la formula non lineare successivamente indicata. Secondo quanto indicato nelle Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell’X.X.XX. con Delibera
n. 1005 del 21.09.2016, il vantaggio della formula non lineare di seguito specificata è quello di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto) e di limitare l’inconveniente di valorizzare eccessivamente differenze contenute in termini di prezzo;
il coefficiente attribuito sarà calcolato attraverso la seguente formula:
Dove
Ci è il coefficiente attribuito al concorrente iesimo;
Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente iesimo; Rmax = ribasso percentuale massimo offerto;
α = 0,50
7. Con riferimento al punteggio relativo agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale (criteri/subcriteri da 1.1 ad 1.5, 2.1 e 2.2, 3.1 e 3.2), ciascun membro della Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente compreso tra 0 e 1 stabilito nel modo seguente:
Giudizio | Coefficiente |
Ottimo | da 0,81 fino a 1,00 |
Buono | da 0,61 fino a 0,80 |
Sufficiente | da 0,41 fino a 0,60 |
Insufficiente | da 0,21 fino a 0,40 |
Molto insufficiente | da 0,00 fino a 0,20 |
In particolare:
a. È da intendersi MOLTO INSUFFICIENTE, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che non formuli proposta alcuna o risulti non conforme a quanto prescritto dal presente disciplinare ovvero sia connotata da estrema genericità ed approssimazione;
b. È da intendersi INSUFFICIENTE, in relazione al singolo elemento di valutazione, un’offerta che risulti incompleta, cioè evidenzi uno scarso riscontro di quanto previsto caratterizzata da proposte poco strutturate e poco sviluppate.
c. È da intendersi SUFFICIENTE, in relazione al singolo elemento di valutazione, un’offerta che risulti conforme, completa e coerente con gli obiettivi, dove i riferimenti espressi evidenziano attinenza con il tema oggetto di valutazione e degli obiettivi da raggiungere senza però adeguati approfondimenti o quando la proposta non soddisfa compiutamente quanto richiesto dal criterio di valutazione.
d. È da intendersi BUONA, in relazione al singolo elemento di valutazione, un’offerta che si connoti come conforme, completa e coerente con gli obiettivi, dove i riferimenti espressi chiariscono con evidenza che la proposta ha correttamente inteso le prospettive connesse con l’intervento, dimostrando appropriata conoscenza del tema proposto e il soddisfacimento degli obiettivi nello specifico perseguiti.
e. È da intendersi OTTIMA, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti
conforme, completa e coerente con gli obiettivi, capace di dimostrare in tutta evidenza che quanto individuato e proposto coincide nella forma e nella sostanza con le migliori prospettive auspicabili per la realizzazione dell’intervento, oltre a soddisfare completamente il contenuto del requisito oggetto di valutazione specificatamente in relazione con i principi progettuali e gli obiettivi dell’Amministrazione, mostrando inoltre una specifica ed approfondita conoscenza ed esperienza su quanto progettato e proposto.
Si conferma, da ultimo, che i punteggi attribuiti, secondo le modalità dianzi riportate, agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale (criteri/subcriteri da 1.1 ad 1.5, 2.1 e 2.2, 3.1 e 3.2), come pure il punteggio complessivo per l’offerta tecnica, non saranno oggetto di alcun tipo di riparametrazione.
20. Modalità di presentazione dell’offerta
Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/ entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell’Allegato 3 “Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell’offerta sul portale gare telematiche”.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/ ed in forma sintetica presso xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxx-xxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxxx-xx-xxxx-xxxxxx- pubblici/
Per partecipare alla presente procedura di gara telematica è indispensabile la previa registrazione al Portale richiamato.
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice d’accesso, nome utente e password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come dichiarato all’atto della registrazione. Qualora la ditta abbia già effettuato la registrazione per altra procedura, la stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già attribuitale.
Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile la propria terna di valori. È possibile ricevere assistenza in merito all’attività di registrazione durante i giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 13,00. Stante la situazione di emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19 e considerate le conseguenti limitazioni derivanti dalle misure di sicurezza adottate, che comportano anche una diminuzione delle presenze negli uffici, al fine di favorire l’assistenza da remoto, qualora non si ottenga risposta ai numeri telefonici indicati si invita ad utilizzare l’e-mail xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Il non tempestivo ricevimento della terna di valori è ad esclusivo rischio del concorrente per registrazioni effettuate successivamente al termine temporale di 48 ore sopra indicato.
Il codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link CAMBIO PASSWORD.
Nota: I concorrenti accettano che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate come avviso all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Citta Metropolitana di Roma Capitale. Si rinvia inoltre a quanto specificato nel citato Allegato, oltre alla Guida per i fornitori presente sul Portale stesso.
L’offerta deve essere presentata attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’impresa concorrente.
In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta; si precisa che l’utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell’art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l’Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.
Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto nel Bando di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.
Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal Bando di gara,
informando l’impresa con un messaggio di notifica ed attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta come “Rifiutata”.
Per tutte le scadenze temporali relative alle procedure di gara telematiche, l’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Portale Gare Telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale.
Qualora, entro il termine previsto dal Bando di gara, una stessa ditta invii più offerte, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l’ultima offerta pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente.
Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del Bando di gara, degli allegati saranno escluse.
La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera la Città Metropolitana di Roma Capitale da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale. La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.
In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.
Nella sezione BANDI DI GARA del Portale sono disponibili alcune demo che consentono agli operatori di testare il proprio grado di comprensione del meccanismo di gara in relazione alla sottoscrizione ed al caricamento della propria offerta: la partecipazione alla demo è facoltativa. Si precisa che la documentazione allegata alle suddette demo è necessariamente generica e non prevale sulle istruzioni contenute nella documentazione della presente procedura di gara (presenti nella sezione ATTI DI GARA) che mantengono inalterata la loro assoluta prevalenza.
Il Portale Gare Telematiche adotta come limite il secondo 00: pertanto – in relazione agli orari indicati nel bando di gara – anche se i secondi non sono indicati si intenderanno sempre pari a 00.
Si avvisa che il Portale Gare Telematiche non accetta il caricamento di file con denominazioni contenenti caratteri speciali né lettere accentate (ad esempio "patto di integrità" è da scrivere eventualmente "patto di integrita'" o semplicemente "patto").
Istruzioni per la presentazione dell’offerta telematica in caso di RTI e Consorzi.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio occorre inviare un’unica offerta telematica.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 co.8 del D.Lgs.n.50/2016, l’offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell’impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.
In caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs. 50/16 e di consorzi costituiti ai sensi dell’art. 45 co 2 lettere b) e c) ed e) del d.lgs. 50/16, l’offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’ATI o consorzio.
L’offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa legittimata a presentare l’offerta, come sopra individuato, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l’accesso al Portale tramite la terna di valori che identifica tale impresa.
Si rinvia per ogni altro aspetto di carattere tecnico a quanto specificato nell’Allegato 3 “Istruzioni tecniche”.
21. BUSTA DOCUMENTAZIONE
Nella busta “Documentazione” devono essere contenuti i seguenti documenti:
a) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara, redatta in lingua italiana in bollo (si vedano al riguardo le istruzioni più avanti riportate), compilando l’apposito modulo (Allegato 1) predisposto dalla SUA, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso oppure, in alternativa, presentando
il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7 del 05/01/2016, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va prodotta la relativa procura) ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
Dovrà essere disposta l’esclusione del concorrente a causa della mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione – con le modalità di seguito richiamate a seconda della differente composizione del soggetto concorrente – in quanto, costituendone elemento essenziale, tale mancanza non consenta di attribuire con certezza agli operatori economici l’assunzione di responsabilità che viene espressa nell’istanza.
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi. L’offerta, inoltre, dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario-capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
L’offerta, inoltre, dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente dal consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare – in sede di offerta – se concorra in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
b) GARANZIA PROVVISORIA presentata secondo le modalità indicate all’art. 15 del presente Disciplinare.
La fideiussione è da presentare sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
c) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’A.N.A.C. comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l’A.N.A.C. oppure,
nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall’A.N.A.C.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l’utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l’X.X.XX. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. 50/2016). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Qualora il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art.89 del Codice, andrà allegato anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria fermo restando che, in alternativa, se il sistema AVCPass lo consente, è possibile produrre un unico PassOE contenente i dati della concorrente e dell’ausiliaria (ovvero un PassOE multiplo).
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:
- in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE multiplo.
d) PATTO D’INTEGRITÀ in materia di contratti pubblici (Allegato 3), adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n.109 del 15/10/2018, sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente; in caso di raggruppamenti temporanei, avvalimento e consorzi, il documento deve essere sottoscritto digitalmente secondo le modalità specificamente riportate nella nota n.1 del richiamato allegato;
e) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE posseduta (SOA), in corso di validità, dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. oppure DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE, sottoscritta digitalmente, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e relativa al possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, che comprovi la qualificazione richiesta, secondo quanto specificato in merito all’art. 12;
f) Certificazione di sistema di gestione ambientale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o da altro Organismo per la certificazione di sistemi di gestione per la qualità. Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti (art. 87 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Nel caso di:
g) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
h) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
i) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
j) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
k) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
l) consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
ciascun soggetto partecipante all’appalto deve possedere il requisito.
g) Certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o da altro
Organismo per la certificazione di sistemi di gestione per la qualità. Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti (art. 87 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Nel caso di:
g) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
h) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
i) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
j) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
k) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
l) consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
ciascun soggetto partecipante all’appalto deve possedere il requisito.
h) documentazione (F23 o F24) comprovante l’avvenuto VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Imposta di bollo
Per quanto concerne il versamento dell’imposta di bollo si precisa quanto segue:
Per ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972).
L’imposta di bollo per l’istanza della gara in oggetto deve essere assolta mediante il pagamento del modello F23, con le seguenti modalità:
1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso:
o agenti della riscossione
o banca
o ufficio postale.
2) Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati dei soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi:
o assegni bancari e circolari presso le banche,
o assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione;
o addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di se stesso e girati per l’incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l’ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali.
3) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento con i seguenti riferimenti: 6. Ufficio o Ente: codice dell’ufficio o dell’ente al quale va riferito il versamento (es. codice dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate) . Estremi dell’atto o del documento: Anno pubblicazione bando, Numero Codice gara - 11. Codice Tributo: 456T – 12. Descrizione: Bollo su istanza telematica – 13. Importo: 16,00 euro.
Al termine delle operazioni di gara, l’ente appaltante provvederà ad inviare, al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, l’elenco di tutti gli operatori economici partecipanti, al fine del controllo sull’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo: non è necessario pertanto inviare alcuna documentazione a comprova del pagamento.
Relativamente all’ipotesi di pagamento mediante utilizzo del modello F24, si riportano le seguenti indicazioni:
Sezione Erario – Imposte Dirette …..:
Codice tributo: 2501
Importo dovuto: 16,00 euro Codice Ufficio: TJT Codice atto: inserire numero Codice gara
21.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
• Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del lavoro/servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavoro/servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
• Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
• Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del lavoro/servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavoro/servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
• Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
• Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
• Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
22. BUSTA TECNICA
La busta tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta tecnica sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’operatore economico, ed essere strutturata in una relazione descrittiva per ciascun criterio di gara avente natura qualitativa e suscettibile di valutazione discrezionale (criteri 1, 2 e 3), con i limiti del numero di pagine indicati precedentemente nell’art. 19 del presente Disciplinare (una relazione per il criterio 1, una per il criterio 2 ed una per il criterio 3); ogni relazione dovrà essere suddivisa in capitoli corrispondenti ai singoli sub-criteri (subcriteri da 1.1 ad 1.5, 2.1 e 2.2, 3.1 e 3.2).
In merito al criterio tecnico di gara avente natura qualitativa e non suscettibile di valutazione discrezionale (criterio 4 – certificazioni di qualità), il concorrente, dopo aver dichiarato, direttamente sul Portale (sezione “prodotti”) il possesso o meno (SÌ/NO) delle certificazioni di cui ai subcriteri 4.1 e 4.2, dovrà caricare a sistema la/e certificazione/i eventualmente posseduta/e, e segnatamente:
a) copia in formato elettronico della documentazione comprovante oppure, in alternativa, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. relativa al POSSESSO della certificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001 (o XX XXXXX 00000 per i soggetti che la posseggono ancora in corso di validità nella fase di transizione) o equivalente;
b) copia in formato elettronico della documentazione comprovante oppure, in alternativa, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. relativa al POSSESSO della certificazione del sistema di gestione della responsabilità sociale (RSI) - SA8000:2014.
Avvertenza: in relazione ai punteggi previsti per i subcriteri 4.1 e 4.2, si ribadisce che nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva, il punteggio previsto sarà assegnato solo se per ciascun componente del raggruppamento sussiste il possesso della certificazione prescritta; di contro sarà assegnato un punteggio pari a 0 se tale possesso non sussiste per tutti i componenti.
Nota: atteso che ai fini del presente affidamento sono stati previsti subcriteri aventi natura qualitativa tanto suscettibili di valutazione discrezionale (criteri/subcriteri da 1.1 ad 1.5, 2.1 e 2.2, 3.1 e 3.2), quanto non suscettibili di valutazione discrezionale - cd. automatici (criteri/subcriteri 4.1 e 4.2) - si rappresenta, avuto
riguardo per quanto previsto dalla Deliberazione X.X.XX. 12/6/2019 n. 558 e confermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, che il Portale gare della Città metropolitana di Roma è stato sviluppato, a salvaguardia dei principi di trasparenza e di imparzialità, in modo da non consentire la conoscibilità della documentazione e delle dichiarazioni inerenti i criteri automatici, prima che la Commissione Giudicatrice abbia esaminato e formalizzato la valutazione della documentazione inerente gli elementi di valutazione suscettibili di valutazione discrezionale.
Si precisa che la documentazione che compone l’offerta tecnica non deve contenere indicazioni economiche atte ad anticipare il prezzo offerto dal concorrente o, comunque, a consentirne preventivamente la ricostruzione.
Si conferma e si prescrive che nessun corrispettivo ulteriore verrà riconosciuto all’aggiudicatario in relazione all’offerta tecnica presentata, intendendosi le prestazioni previste in tale documento incluse nel ribasso offerto dal concorrente medesimo. Nel caso in cui la Commissione Giudicatrice in sede di determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa valuti alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente peggiorative o non migliorative, o comunque non coerenti con i criteri di valutazione previsti e/o con il Capitolato Speciale d’Appalto e, pertanto, non accettabili, non procederà alla esclusione del concorrente dalla gara, ma terrà debitamente conto di quanto rilevato nell’assegnazione dei coefficienti numerici. Il suddetto concorrente, in caso di aggiudicazione in suo favore, dovrà eseguire la prestazione, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e contenuti prestazionali previsti nel progetto posto a base di gara, come integrato e derogato dal Capitolato Speciale d’Appalto e dagli altri atti di gara.
Tutto quanto dichiarato in sede di offerta tecnica e che abbia costituito oggetto di assegnazione di punteggio, costituirà vincolo contrattuale e non potrà dare adito a nessun tipo di richiesta di aumento dei costi.
Tutte le proposte migliorative dovranno, in ogni caso, essere compiutamente rappresentate e descritte, nonché risultare coerenti con le prestazioni in affidamento, in modo da rispettare le indicazioni e prescrizioni riportate negli elaborati di gara.
Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito dell’espletamento della procedura di gara, non risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi, delle proposte progettuali e di ogni altro servizio, onere e prestazione resosi necessario al fine della formulazione dell’offerta.
Qualora l’offerta tecnica sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre – se non già presente all’interno della documentazione amministrativa – una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.
In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l’offerta tecnica va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.
La documentazione, allegata all’offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente con le stesse modalità previste per l’offerta tecnica: in caso di difformità alla suddetta disposizione, la documentazione non sottoscritta non sarà valutata e – se prevista necessariamente a pena di esclusione determinerà l’esclusione del concorrente.
Nell’ipotesi di segreti tecnici o commerciali, gli operatori concorrenti devono allegare apposita dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, relativa alle parti dell’offerta che si ritiene debbano essere sottratte all’accesso, fatto salvo quanto previsto all’art. 53, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. In mancanza l’intera offerta sarà considerata integralmente accessibile.
La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del
D.P.R. 184/2006.
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si rinvia, per quanto attiene alla sottoscrizione dell’offerta tecnica, a quanto precisato nell’ambito dell’articolo relativo all’offerta economica, tenuto conto altresì delle istruzioni tecniche riportate in allegato agli atti di gara.
Si specifica che dovrà essere disposta l’esclusione del concorrente a causa della mancata sottoscrizione
della offerta tecnica – con le stesse modalità di seguito previste per la sottoscrizione della offerta economica a seconda della differente composizione del soggetto concorrente – in quanto, costituendone elemento essenziale, tale mancanza non consenta di attribuire con certezza agli operatori economici l’assunzione di responsabilità che viene espressa nell’offerta.
23. BUSTA ECONOMICA
Nella sezione BUSTA ECONOMICA dovrà essere inserita l’offerta economica, sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’operatore economico seguendo le istruzioni riportate di seguito.
Qualora l’offerta economica – ivi compresi gli allegati – sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, se non già presente all’interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l’offerta economica e l’ulteriore documentazione a corredo vanno sottoscritte digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.
Per la corretta compilazione della sezione BUSTA ECONOMICA occorre seguire la seguente procedura:
1. compilare l’apposito campo denominato VALORE OFFERTA inserendo:
a. il ribasso percentuale offerto con riferimento all’importo posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso (vedi per ciascun LOTTO la tabella di cui all’art. 8 del presente Disciplinare);
b. i costi aziendali relativi alla manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che costituiscono elemento essenziale dell’offerta ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti legittimati, come individuati per la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione;
2. inserire eventuali ulteriori allegati;
3. cliccare sul bottone "GENERA PDF" in fondo alla pagina;
4. salvare sul proprio PC il file pdf così generato e firmarlo digitalmente;
5. allegare il pdf firmato nell'apposita area denominata "Allegato PDF firmato", cliccando sull'apposito bottone.
Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:
- Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana;
- Il prezzo complessivo offerto non può essere superiore al prezzo complessivo posto a base d’asta;
- Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero né cento;
- L’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- L’offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle prestazioni previste per il presente affidamento dai relativi documenti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- La validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 365 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
- Ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un’offerta, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
- In caso di subappalto l’offerta economica deve indicare le parti ed il valore della prestazione che si intende cedere in subappalto, se non già indicato in precedenza.
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate in allegato al disciplinare:
• in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:
- l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio;
- l’offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del d.lgs. 50/2016, se non già indicato in precedenza;
- nell’offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del lavoro/servizio/fornitura/quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non
già indicato nell’ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’impresa che deve assumere il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento;
• in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti:
- l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del raggruppamento o consorzio;
- nell’offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del lavoro/servizio/fornitura/quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell’ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del RTI / Consorzio ordinario;
• in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art.45 del Codice:
- l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del Consorzio;
• in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; lo stesso compilerà il campo offerta economica nell’ambito del Portale;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’impresa che riveste la qualifica di mandataria;
in caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.
Si specifica che dovrà essere disposta l’esclusione del concorrente a causa della mancata sottoscrizione della offerta economica – con le modalità sopra indicate a seconda della differente composizione del soggetto concorrente – in quanto, costituendone elemento essenziale, tale mancanza non consenta di attribuire con certezza agli operatori economici l’assunzione di responsabilità espressa nell’offerta.
Detta offerta dovrà indicare, a pena d’esclusione:
a) l’importo dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a pena di esclusione [vedi nota* a seguire]
b) l’ammontare dei costi della manodopera (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), a pena di esclusione [vedi nota* a seguire].
Nota*: L’offerta economica dovrà espressamente riportare, a pena di esclusione non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio, l’ammontare dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016) per le prestazioni oggetto dell’appalto (v. sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 815 del 07.02.2018 e sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 20.03.2015, n. 3 e Comunicato del Presidente dell’X.X.XX. del 27.05.2015). L’omessa indicazione dell’importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali, come pure l’indicazione di un importo pari a zero, comporterà l’esclusione dalla gara.
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento dei lavori; si rappresenta che i costi della manodopera sono stati stimati nei documenti di gara dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 23, co.16 del Codice.
L’omessa indicazione dell’importo relativo a tali costi, come pure l’indicazione di un importo pari a zero, comporterà l’esclusione dalla gara. Si precisa che la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera dichiarati in sede di offerta, prima dell'aggiudicazione procede a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Il mancato rispetto delle modalità di presentazione e di formulazione dell’offerta economica comporterà l’esclusione dalla gara.
Con la presentazione dell’offerta, il soggetto concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Disciplinare, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d’appalto e comunque nell’intera documentazione di gara.
Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero e pari a cento. Tutte le prestazioni dedotte nell’oggetto dell’appalto sono remunerate con il prezzo offerto dall’appaltatore quale risultante dall’offerta economica.
L’offerta economica deve intendersi comprensiva di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni richieste per l’esecuzione del contratto e, quindi, anche dell’utile, delle spese generali, delle spese per la salute e la sicurezza del lavoro, delle spese per imprevisti.
24. Regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni essenziali ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016
La SUA provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale (nell’accezione e secondo i criteri esplicitati nella determinazione ANAC n. 1/2015) degli elementi, delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta e del documento di gara unico europeo (di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica.
In nessun caso il soccorso istruttorio può essere utilizzato per sanare dichiarazioni non veritiere o il mancato possesso, alla data della scadenza del termine della presentazione delle offerte, di requisiti normativamente necessari ai fini della partecipazione alla gara, in attuazione della citata Determinazione ANAC n. 1/2015.
Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevata in seduta pubblica, la SUA provvederà a sospendere la seduta di gara e ad assegnare al concorrente un termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Nella seduta successiva, la SUA procederà all’ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara, per poi procedere, quindi, a tutti gli ulteriori adempimenti finalizzati alla determinazione del soggetto aggiudicatario.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
25. Modalità di svolgimento della gara
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche, bensì virtuali, per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter seguire online le richiamate sedute, riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara nell’ambito del citato Portale.
La procedura di aggiudicazione si svolge secondo le fasi di seguito descritte: il Seggio di gara procederà in una o più sedute 1. all’apertura dei plichi e delle buste “Documentazione” relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti a tutti i LOTTI e alla verifica della documentazione amministrativa trasmessa ai fini dell’ammissione/esclusione degli stessi.
2. Successivamente, fatta salva l’ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio secondo quanto
disciplinato dianzi, il Presidente del richiamato Seggio di gara dispone la messa a disposizione delle offerte tecniche alla Commissione Giudicatrice costituita ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs. 50/2016, secondo il meccanismo illustrato all’art. 2 del presente Disciplinare.
Terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa, la Stazione Appaltante provvederà – ai sensi dell’art. 76 co. 2-bis del Codice - a pubblicare sul profilo di committente - Sezione “esiti” – nonché sul portale gare un estratto del provvedimento che determina le ammissioni e le eventuali esclusioni dei concorrenti per tutti i LOTTI.
La Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., procederà in una o più sedute riservate: 3. all’apertura delle buste “Offerte tecniche” dei concorrenti ammessi per il LOTTO di riferimento; 4. alla valutazione delle offerte tecniche ed all’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale (criteri/subcriteri da
1.1 ad 1.5, 2.1 e 2.2, 3.1 e 3.2), secondo le modalità illustrate all’art. 2 del presente Disciplinare.
5. I punteggi relativi agli elementi di valutazione cd. automatici (criteri/subcriteri 4.1 e 4.2) aventi natura qualitativa, ma non suscettibili di valutazione tecnico-discrezionale, saranno assegnati, secondo quanto precisato nella nota al precedente art. 19, solo successivamente alla attribuzione dei punteggi inerenti agli elementi suscettibili di valutazione discrezionale, non essendo fino ad allora accessibile la relativa documentazione telematica prodotta dai concorrenti.
6. I punteggi relativi agli elementi di valutazione di natura quantitativa (criterio 5 – offerta economica) saranno assegnati, una volta ultimata la valutazione delle offerte tecniche per il LOTTO di riferimento, in seduta telematica dal Seggio di gara, presieduto dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante (o altro Dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale) - seduta la cui ora e data è comunicata, per ciascun LOTTO, con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti partecipanti alla gara attraverso il Portale. In quella sede, una volta aperte le buste contenenti i suddetti criteri, il Seggio di gara procede ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e viene redatta infine la graduatoria dei concorrenti per ciascun LOTTO, secondo il meccanismo illustrato all’art. 2 del presente Disciplinare.
Successivamente, in apposita seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, preso atto della graduatoria siffatta, LOTTO per LOTTO, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valuterà le offerte dal punto di vista tecnico ed economico, determinando per il LOTTO di riferimento la proposta di aggiudicazione nei confronti dell’offerta migliore.
L’eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 97 del D.Lgs. verrà attivata da parte della Stazione appaltante e verrà svolta dall’organo all’uopo individuato dalla stazione appaltante stessa ai sensi della normativa vigente.
Si rappresenta che, ai sensi di quanto previsto all’articolo 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016 – ove il punteggio complessivo dell’offerta sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l’elemento economico (prezzo) che sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito nel disciplinare ed una somma di punteggi per tutti gli altri elementi di valutazione, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti nel disciplinare di gara si procederà alla verifica della congruità dell’offerta in parola. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre; in caso contrario, trova comunque applicazione l'ultimo periodo del comma 6 del citato articolo.
La stazione appaltante in ogni caso può comunque valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del D.lgs. 50/2016).
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.
Alla eventuale valutazione della congruità delle offerte si applica la disciplina prevista dal citato articolo 97, commi 4 e seguenti.
Laddove si proceda alla attivazione della procedura di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse secondo quanto dianzi specificato, la documentazione giustificativa all’uopo prodotta dall’operatore che risulti successivamente aggiudicatario dell’affidamento, sarà allegata al contratto.
La Stazione appaltante, nel caso in cui l’offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell’anomalia da parte dell’organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la proposta di aggiudicazione ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all’esito positivo della stessa, all’aggiudicazione mediante determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione.
La Stazione appaltante, nel caso in cui l’offerta in sede di valutazione dell’anomalia venga dichiarata non
congrua, procederà ad escludere il concorrente la cui offerta è stata ritenuta non congrua. Successivamente rinvierà gli atti di gara alla Commissione giudicatrice affinché la stessa, scorrendo la graduatoria, individui la nuova migliore offerta determinando la proposta di aggiudicazione.
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo per gli elementi di valutazione diversi dal prezzo. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. É in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o di non stipulare il contratto d’appalto (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016).
Successivamente, la SUA procederà alla verifica del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale nonché dei requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico e finanziario (artt. 36, 80, 81, 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016). L’eventuale provvedimento di decadenza dell’aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L’aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016).
26. Chiarimenti, comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., accesso agli atti del procedimento e stipula del contratto
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso il Portale Gare Telematiche, utilizzando l’apposita funzione RICHIESTA QUESITO presente all’interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto entro i termini fissati nel Portale.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate entro i termini fissati verranno fornite in tempo utile prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Si rappresenta che ai quesiti di natura amministrativa verrà data risposta dall’Ufficio competente presso il Servizio 1, mentre i quesiti di natura tecnica verranno inoltrati dall’ufficio competente al RUP per la definizione della risposta.
Le risposte ai quesiti formulati, inoltre, saranno reperibili nell’area privata del Portale nella sezione
DOCUMENTI COLLEGATI/MIEI QUESITI relativa al bando in oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo di posta certificata dell’operatore che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di domanda, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art. 76 del Codice, saranno effettuate agli operatori tramite il Portale Gare e saranno reperibili nell’area privata del Portale, sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI relativa al bando in oggetto, sia nella cartella COMUNICAZIONI. Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all’indirizzo PEC dell’operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.
Ai fini dell’invio delle comunicazioni di cui all’articolo 76 del Codice, l’Amministrazione utilizza la posta elettronica certificata; al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la dichiarazione di cui all’Allegato 1, ai fini e per gli effetti delle comunicazioni di cui all’art.76 del D.Lgs. 50/2016” del presente disciplinare di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata – PEC.
Il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’articolo 76, comma 5, lettera a), del decreto da ultimo citato effettuate tramite posta elettronica certificata o attraverso il Portale.
Il concorrente si impegna a comunicare all’Amministrazione qualsiasi variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata presso lo stesso da utilizzare ai fini dell’invio delle comunicazioni in parola.
In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara e il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.
Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fermi i divieti e differimenti previsti nel precitato D.Lgs., l’accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, previa istanza scritta di accesso (e conseguente provvedimento di ammissione).
L’accesso agli atti del procedimento può essere effettuato direttamente online tramite l’apposita funzione
RICHIESTA ACCESSO ATTI.
La procedura per inoltrare una richiesta di accesso agli atti online è la seguente:
1. accedere al Portale inserendo la propria terna di valori e cliccando su ACCEDI;
2. c1iccare sulla voce a sinistra dove è riportata la scritta “AVVISI/BANDI” e di seguito sulla scritta “BANDI PUBBLICATI”
3. c1iccare sul comando BANDI SCADUTI;
4. c1iccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza del bando di gara ai cui atti si richiede l’accesso;
5. c1iccare sul pulsante RICHIESTA ACCESSO ATTI per creare la propria richiesta di accesso;
6. a11egare la propria richiesta di accesso agli atti, sottoscritta con apposizione di valida firma digitale, in corrispondenza della riga RICHIESTA ACCESSO già predisposta da sistema. È possibile allegare ulteriori documenti utilizzando la funzione AGGIUNGI ALLEGATO.
7. c1iccare sul pulsante INVIO, per inviare la propria richiesta: in qualunque momento si potranno visualizzare le proprie richieste di accesso aghi atti, utilizzando il comando “DOCUMENTI COLLEGATI”, presente all’interno del bando di gara.
I documenti richiesti, ovvero il relativo provvedimento di differimento/diniego, saranno resi disponibili all’interno dell’area privata del Portale Gare Telematiche, sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI relativa al bando in oggetto, sia nella cartella COMUNICAZIONI.
Dell’avvenuto riscontro alla richiesta di accesso sul Portale sarà data altresì notifica, come avviso all’indirizzo PEC dell’operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.
La stazione appaltante si riserva di valutare ha compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in caso di accesso c.d. difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell’art. 3 del
D.P.R. 184/2006.
L’Amministrazione, dopo l’aggiudicazione, si riserva di procedere alla consegna anticipata sotto riserva di legge, ai sensi della normativa vigente, laddove la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari (art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del suddetto X.Xxx, salvi i casi di cui al comma 10 del medesimo art. 32.
La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
In previsione della stipula del contratto, l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere, ai sensi del
D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii., oltre alle spese di registrazione, marche da bollo in numero sufficiente a legalizzare la documentazione facente parte integrante del contratto (Allegati alla documentazione di gara). Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”. Pertanto, il rappresentante legale dell’impresa, in sede di stipula, dovrà sottoscrivere il contratto mediante firma elettronica qualificata.
27. Autorizzazione al trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione relativamente alle attività di partecipazione ed espletamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici assegnate alla “Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore” (U.C. “Soggetto aggregatore per le procedure di affidamento per gli enti xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx” – Direzione e Servizio 1) nonché per l’eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione, così come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., dalla normativa vigente in materia e dalla Convenzione per la “Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore” e relativo Regolamento attuativo (approvati con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29.12.2016).
2. Il Titolare del Trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale - Xxx XX Xxxxxxxx, 000/X - 00000 Xxxx. Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile mediante i propri dati di contatto che saranno riportati sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale, nella Sezione Amministrazione Trasparente;
3. Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore dell’U.C. “Soggetto aggregatore per le procedure di affidamento per gli enti locali del territorio metropolitano e centrale unica di committenza”, domiciliato in Roma xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00/00 – 00144;
4. I Responsabili esterni del trattamento sono:
• Capitale Lavoro Spa, domiciliata a Roma, in viale Xxxxxxx Xxxxxxx 41/43 – 00144 (sede legale), che tratterà dati personali a supporto dell’Ente (per l’U.C. “Soggetto aggregatore per le procedure di affidamento per gli enti locali del territorio metropolitano e centrale unica di committenza” - Direzione e Servizio 1) nell’espletamento delle attività sopra indicate. I dipendenti incaricati/autorizzati sono specificamente individuati dallo stesso Responsabile esterno;
• AF Soluzioni S.r.l., domiciliata a Salerno, via San Xxxxxxxx n. 120 – 84131, per le attività di elaborazione dati nelle procedure di aggiudicazione tramite il portale gare dell’Ente. I dipendenti incaricati/autorizzati sono specificamente individuati dallo stesso Responsabile esterno;
• Filippetti S.p.A., domiciliata in Xxx Xxxxxxx, 000 00000 - Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxx (xxxx legale), per le attività di elaborazione dati ai fini dell’adempimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza ed anticorruzione. I dipendenti incaricati/autorizzati sono specificamente individuati dallo stesso Responsabile esterno;
5. Gli Incaricati/autorizzati del trattamento sono i dipendenti dell’U.C. “Soggetto aggregatore per le procedure di affidamento per gli enti locali del territorio metropolitano e centrale unica di committenza” - Direzione e Servizio 1, con sede in Xxxx - xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a finalità e modalità del trattamento, nonché i dipendenti degli altri uffici dell’Amministrazione a ciò preposti.
6. Il trattamento dei dati sarà finalizzato per la fase prodromica di avvio e per il corretto svolgimento dell’iter delle procedure di gara assegnate alla “Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore” (U.C. “Sviluppo Strategico e Coordinamento del territorio metropolitano” – Direzione e Servizio 1), per quanto di competenza della stessa, nonché per l’eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione;
7. Le informazioni trattate sono relative agli operatori economici e sono dati comuni (dati acquisiti per l’espletamento di tutte le attività connesse alle finalità indicate, tra cui nome, cognome, telefono, indirizzo, cellulare, mail, codice fiscale, partita IVA, documenti di identità, altro) e dati giudiziari (informazioni necessarie per l’espletamento delle attività connesse alle finalità indicate e previste dalla normativa vigente quali i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a
u), del X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000 xx xxxxxxx di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti , o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. Art. 4 D.Lgs. 490/1994 - certificazione antimafia);
8. I dati forniti saranno trattati per la raccolta, registrazione, uso, consultazione, estrazione, raffronto, studi, statistiche, rilevazioni ed indagini di customer satisfaction, su supporto cartaceo e/o con l’ausilio di strumenti elettronici dal personale dell’Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare, i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
9. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione del procedimento;
10. I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti;
11. I dati forniti saranno comunicati ai soggetti appositamente specificati dalla normativa vigente in materia e per le finalità suindicate;
• I dati forniti saranno diffusi tramite il sito istituzionale dell’Ente ai sensi della normativa vigente e per le finalità suindicate (in particolare ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, del d.lgs. 33/2013, della l. 190/2012, del d.lgs. 267/2000, di linee guida e cd.“soft law”);
• I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi;
• I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti);
• L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all’oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad una Autorità di Controllo.
28. Disposizioni a tutela del lavoro
L’aggiudicataria è obbligata ad osservare ed applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nel vigente CCNL del comparto applicato.
Qualora richiesto dal RUP, l’aggiudicataria è tenuta a trasmettere alla SUA copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con tutti i propri dipendenti a qualunque titolo assunti ed a comunicare il CCNL loro applicato.
Qualora richiesto dal RUP, l’impresa è tenuta, inoltre, a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga, etc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l’esecuzione del servizio.
Ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
29. Informazioni complementari
a) L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenisse una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, a proprio insindacabile giudizio. Si riserva, altresì, per qualsiasi causa legittima, di non procedere all’aggiudicazione o di annullare la gara, senza che i concorrenti possano pretendere nulla a qualsiasi titolo. Non sono previsti rimborsi, risarcimenti, compensi o indennizzi per la presentazione delle offerte.
b) L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
c) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si rende noto che il contratto non contiene la clausola compromissoria.
d) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
e) Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
f) Tutte controversie eventualmente insorgenti tra le parti in merito alla procedura di gara saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro territorialmente competente.
g) La SUA si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
h) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
i) Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. nonché artt. 318, 319, 319 quater e 322 del c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.
j) La SUA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
k) Nei casi di cui ai punti precedenti, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
l) A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l’Ente e l’impresa aggiudicataria, ovvero per l’applicazione delle misure di cui all’art. 32 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.
m) Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni […] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
30. Disposizioni antimafia
La stipulazione del contratto e l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia.
La stazione appaltante acquisirà la documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia) con la quale viene accertata l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto- di cui all’art. 84, commi 2 3, del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dell’aggiudicatario.
L’operatore economico aggiudicatario della presente gara d’appalto si impegna a comunicare immediatamente all’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:
- i procedimenti o provvedimenti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/16 intervenuti successivamente alla stipulazione del presente contratto;
- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto prende atto che, ove nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l’affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.
31. Oneri e spese
Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d’appalto e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario, ad eccezione della sola I.V.A. che è a carico dell’Amministrazione.
In particolare, secondo quanto disposto dal D.L. n. 179/12 convertito nella L. 221/12 art. 34, comma 35, le spese per la pubblicazione sui quotidiani del Bando di gara, dovranno essere obbligatoriamente rimborsate dall’affidatario del contratto, per un importo presunto pari ad € 4.000,00, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto.
32. Riferimenti e pubblicità delle operazioni di gara
I documenti di gara, nonché gli elaborati tecnici necessari alla formulazione dell’offerta sono resi disponibili sul portale delle gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale (xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/) nonché sul profilo internet della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sezione Bandi di Gara/Lavori pubblici.
Quesiti: Servizio 1 “SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture” - U.O.LL.PP. “Edilizia, Servizi e Forniture” della Città metropolitana di Roma Capitale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, Dott.ssa Xxxx Xxxx Xxxxxxxx e Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx X. Xxxxxxx, 00/00 – 00000 Xxxx, da inviarsi esclusivamente mediante Portale - Riferimenti Servizio: E-mail xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx - PEC xxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, tel. 06/6766.8798-3601-3612.
Gli Avvisi di gara nonché le convocazioni delle sedute pubbliche saranno pubblicati sul portale gare CMRC.
In esito ad ogni seduta di gara, le risultanze della seduta (elenco degli ammessi/esclusi, informativa sullo stato della procedura, tabelle con le offerte di gara, etc.) saranno rese pubbliche sul portale gare CMRC nonché sul sito internet della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sezione Bandi di Gara / Esiti Gara / Esiti Gara Edilizia (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxx/xxx-xxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxx-xxxx/xxxxx- gara-edilizia/).
Dirigente del Servizio 1
“SUA. Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture” (Xxxx. Xxxxxxx Xx Xxxxx)
Firmato digitalmente da