Contract
Comparto: Enti art. 70 D.Lgs. 165/2001 | Area: Dirigenti | Data: 13/03/2003 |
Tipo: CCNL | Descrizione: CCNL per il personale dirigente del CONI quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999 (S.O. G.U. del 30 maggio 2003 n. 124) |
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DEL CONI
QUADRIENNIO NORMATIVO 1998/2001 E BIENNIO ECONOMICO 1998/1999
In data 13 marzo 2003, alle ore 11,00 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:
L'ARAN:
nella persona del Presidente Avv. Xxxxx Xxxxxxx Firmato e le
ORGANIZZAZIONI SINDACALI CONFEDERAZIONI SINDACALI
CGIL CGIL
CISL CISL
CIDA/ASDICO Firmato CIDA Firmato CUSPPI Firmato
PERSONALE DIRIGENTE DEL CONI
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998 - 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI
Capo I Disposizioni Generali
Art. 2 Obiettivi e strumenti
Art. 3 Contrattazione collettiva integrativa
Art. 4 Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
Art. 5 Informazione
Art. 6 Concertazione
Art. 7 Consultazione
Art. 8 Altre forme di partecipazione
Art. 9 Interpretazione autentica dei contratti Art. 10 Comitato pari opportunità
Capo II I soggetti sindacali
Art. 11 Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro Art. 12 Composizione delle delegazioni
Art. 13 Libertà e prerogative sindacali
TITOLO III IL RAPPORTO DI LAVORO
Capo I Svolgimento del rapporto
Art. 14 Impegno di lavoro Art. 15 Ferie e festività
Art. 16 Congedi parentali
Art. 17 Congedi per motivi di famiglia e di studio Art. 18 Congedi per la formazione
Art. 19 Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio Art. 20 Integrazione della disciplina delle assenze per malattia
Art. 21 Attività didattica presso università ed istituti di alta formazione Capo II Incarichi dirigenziali e valutazione
Art. 22 Conferimento incarichi dirigenziali Art. 23 Incarichi aggiuntivi
Art. 24 Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti Art. 25 Comitato dei garanti
Art. 26 Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza Capo III Estinzione del rapporto
Art. 27 Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro Art. 28 Conciliazione e arbitrato
TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 29 Struttura della retribuzione dei dirigenti
Art. 30 Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia
Art. 31 Incrementi tabellari e trattamento economico fisso dirigenti di seconda fascia Art. 32 Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 33 Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia
Art. 34 Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia
Art. 35 Retribuzione di posizione a dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali
Art. 36 Retribuzione dei dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali
Art. 37 Retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia
TITOLO V BENEFICI ECONOMICI PARTICOLARI, ASSISTENZA E PREVIDENZA
Art. 38 Personale dirigente in distacco sindacale Art. 39 Mensa
Art. 40 Buono pasto
Art. 41 Trattamento di trasferta
Art. 42 Trattamento di trasferimento Art. 43 Copertura assicurativa
Art. 44 Previdenza complementare
TITOLO VI SEZIONE DEI DIRIGENTI MEDICI
Art. 45 Accesso alla dirigenza medica
Art. 46 Struttura della retribuzione dei dirigenti medici
Art. 47 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti medici Art. 48 Indennità di specificità medica
Art. 49 Indennità per incarico di direzione di struttura complessa Art. 50 Esclusività del rapporto di lavoro
Art. 51 Orario di lavoro dei dirigenti medici Art. 52 Libera professione intramuraria
Art. 53 Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi Art. 54 Incarichi alla dirigenza medica
Art. 55 Retribuzione di posizione e di risultato
Art. 56 Fondo per: indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, indennità per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa, retribuzione di risultato
Art. 57 Fondo per: straordinario ed indennità correlate alle condizioni di lavoro Art. 58 Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei servizi
Art. 59 Trattamento economico dei dirigenti medici con rapporto di lavoro non esclusivo
Art. 60 Trattamento economico dei dirigenti in caso di revoca dell'opzione per l'attività libero-professionale extramuraria
Art. 61 Lavoro straordinario TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 62 Conferma discipline precedenti e disapplicazioni
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro intende porsi in linea di coerenza e di sostegno rispetto ai processi di innovazione, riforma e valorizzazione delle risorse umane e delle professionalità, in corso nel CONI, ed è stipulato ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n. 165/2001 nonché in attuazione del D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
2. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutto il personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d'ora in avanti: "CONI").
3. La dirigenza si articola in due fasce ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001. I rapporti di lavoro dei dirigenti sono disciplinati dai contratti individuali, secondo le disposizioni di legge e sulla base di quanto previsto nel presente contratto. Per la dirigenza medica valgono inoltre le disposizioni di cui alla Sezione dei dirigenti medici contenute nel titolo VI.
4. Le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 165/2001 sostituiscono le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la parte economica.
6. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diverse decorrenze previste dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 47 e 48 del D.Lgs n. 165/2001.
7. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dal CONI entro 30 giorni dalla data di stipulazione ai sensi del comma 5.
8. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo.
9. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali.
10. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, o a tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma, se successiva, ai dirigenti di cui al presente contratto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità l'ARAN stipula apposito accordo ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs n. 165/2001.
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI
Capo I Disposizioni Generali
Art. 2 Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle parti, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare l'efficienza, l'efficacia, la tempestività e l'economicità dei servizi erogati alla collettività con quella di valorizzare la centralità della funzione dirigenziale nella gestione dei processi di innovazione in atto e nel governo dell'ente, assecondando l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale dei dirigenti sia di prima che di seconda fascia.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun dirigente in base alle leggi e ai contratti collettivi e individuali, nonché della peculiarità delle funzioni dirigenziali, improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti oltre che in grado di favorire la piena collaborazione della dirigenza al perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di ente sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
c) concertazione, consultazione ed informazione, nonché gli istituti della partecipazione;
d) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Art. 3 Contrattazione collettiva integrativa
1. La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie:
A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei
servizi pubblici essenziali del CCNL;
B) criteri generali per:
a) la verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato;
b) le modalità di determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di specifici progetti;
c) l'attuazione della disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati e alla realizzazione di specifici progetti;
C) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 7, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
D) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti;
E) linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento.
2. Xxxxx restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 2, comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono, nelle materie indicate nella lettera D) del comma 1, le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
3. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio dell'ente. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Art. 4
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
1. Il contratto collettivo integrativo ha durata quadriennale e si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
2. Il CONI provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 12, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. L'ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria, è trasmessa, entro 5 giorni, al collegio dei revisori dei conti, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 165/2001. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, la Giunta Nazionale del CONI autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
4. Il contratto collettivo integrativo deve contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della sua attuazione. Esso conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo decentrato integrativo, a
meno di modifiche introdotte dal successivo CCNL e fatto salvo quanto previsto al comma 1, secondo periodo.
5. Il CONI trasmette all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
Art. 5 Informazione
1. Il CONI allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 12, comma 2, sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro dei dirigenti sia di prima che di seconda fascia, l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
2. Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo individua le altre materie in cui l'informazione deve essere preventiva o successiva.
3. Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonché per eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
4. L'informazione è data, in particolare, sui criteri generali inerenti le seguenti materie:
a) sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti;
b) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti, secondo la disciplina di cui all'art. 35;
c) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
d) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
e) gestione delle iniziative socio-assistenziali a favore dei dirigenti.
Art. 6 Concertazione
1. La concertazione è comunque attivata sui criteri generali relativamente alle seguenti materie:
a) sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti;
b) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti;
c) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
d) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
2. La richiesta di concertazione deve essere formulata con atto scritto entro cinque giorni dal ricevimento dell'informazione di cui all'articolo precedente, da parte dei
soggetti sindacali di cui all'art. 12, comma 2.
3. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza.
4. La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni dalla relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e gli eventuali impegni assunti. Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
Art. 7 Consultazione
1. La consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 12, comma 2, prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su:
a) organizzazione e disciplina di strutture ed uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) casi di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.. 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 8
Altre forme di partecipazione
1. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attività del CONI, è prevista la possibilità di costituire a richiesta, e senza oneri aggiuntivi per l'ente, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione del CONI stesso nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità per quanto di sua competenza, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
Art. 9
Interpretazione autentica dei contratti
1. In attuazione dell'art. 49, del D.Lgs. n. 165/2001, quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale o integrativo, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale o integrativo.
Art. 10 Comitato pari opportunità
1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito il Comitato per le pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991,
n. 125, con particolare riferimento all'art. 1.
Il Comitato è costituito da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, nonché da un pari numero di rappresentanti del CONI. Il presidente del Comitato è nominato dal Presidente del CONI. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991;
d) analisi dei percorsi di carriera nella dirigenza di prima e di seconda fascia nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
a) percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo ed alle politiche di riforma con particolare riguardo allo sviluppo della cultura di genere nella Pubblica Amministrazione;
b) azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso al corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;
c) iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale;
d) flessibilità degli orari di lavoro;
e) fruizione del part-time;
f) processi di mobilità.
4. Il CONI assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle dirigenti, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
6. In sede di contrattazione integrativa, le parti coinvolte nella istituzione dei comitati pari opportunità possono convenire la costituzione di un unico Comitato pari opportunità che operi sia nei confronti dell'area dirigenziale sia nei confronti del restante personale, in considerazione della sostanziale unitarietà della sua azione. Nella stessa sede, viene regolata la partecipazione della componente dirigenziale e non dirigenziale all'interno dell'unico comitato.
Capo II
I soggetti sindacali
Art. 11
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per l'area della dirigenza dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 165/2001.
2. La disciplina del comma 1 ha carattere transitorio e trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze dei dirigenti ai sensi dell'art. 42, comma 9, del D.Lgs.n.165/2001.
Art. 12 Composizione delle delegazioni
1. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa la delegazione di parte pubblica è nominata dalla Giunta nazionale del CONI.
2. Per le organizzazioni sindacali, fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze di cui all'art. 11, la delegazione è composta:
a. dalle rappresentanze sindacali aziendali espressamente costituite, per l'Area della dirigenza, dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione del presente CCNL;
b. dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
3. Il dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 11 non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell'ente per l'area della dirigenza.
Art. 13
Libertà e prerogative sindacali
1. In materia di libertà e prerogative sindacali, al CONI si applicano, in quanto compatibili con la peculiare collocazione dell'ente fuori dai comparti e dalle aree, le disposizioni del CCNQ relativo a tale materia stipulato in data 7 agosto 1998, nonché quelle contenute nei successivi contratti quadro integrativi e correttivi del predetto CCNQ.
TITOLO III
IL RAPPORTO DI LAVORO
Capo I Svolgimento del rapporto
Art. 14 Impegno di lavoro
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo del CONI, il dirigente organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque derivante da
giorni di festività, al dirigente deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico sacrificato alle necessità del servizio.
Art. 15 Ferie e festività
1. L'art. 19 del CCNL del 22/5/1997 è integrato con il seguente comma:
"1 bis - I dirigenti assunti al primo impiego nell'ente dopo la stipulazione del presente CCNL, hanno diritto a 30 giorni lavorativi di xxxxx comprensivi delle due giornate previste dal comma 1; in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni, le ferie spettanti sono pari a 26 giornate lavorative. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1."
Art. 16 Congedi parentali
1. Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. di cui all'art. 15 della legge n. 53/2000) che riunisce e coordina le disposizioni previste dalla legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000.
2. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 16 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001 anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 spetta l'intera retribuzione compresa la retribuzione di posizione fissa e variabile.
3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001.
4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti secondo la disciplina del comma 2.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001 alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le ventiquattro ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre.
Art. 17
Congedi per motivi di famiglia e di studio
1. Il dirigente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53/2000.
2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli articoli 21 e 22 del CCNL del 22/5/1997.
Art. 18
Congedi per la formazione
1. I congedi per la formazione dei dirigenti, disciplinati dall'art.5 della legge n.53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai dirigenti, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso il CONI possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale con qualifica dirigenziale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La contrattazione integrativa definisce i criteri per la relativa utilizzazione.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare al CONI una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività formative.
4. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2, e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del dirigente, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, il CONI può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dirigente tale periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione al corso.
6. Al dirigente durante il periodo di congedo si applica l'art. 5, comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione al CONI ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute nell'art.21 e, ove si tratti di malattie o infortuni dovuti a causa di servizio, nell'art 22 del CCNL del 22/5/1997.
7. Il dirigente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi
5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
Art. 19
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
1. ll dirigente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruisca delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 è collocato, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa di studio.
2. Ai dirigenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, senza fruizione della borsa di studio o con rinuncia ad essa, si applica la disciplina prevista dall'art. 2, c. 1 della legge 13 agosto 1984, n. 476 come integrato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 20
Integrazione della disciplina delle assenze per malattia
1. Dopo il comma 1 dell'art. 21 del CCN del 22/5/1997 è inserito il seguente comma 1 bis:
"1 bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione fissa e variabile."
Art. 21
Attività didattica presso università ed istituti di alta formazione
1. Per favorire la circolazione di esperienze tra studi accademici ed esperienze lavorative avanzate, nell'ambito di specifici corsi di università ed istituti di alta formazione mirati all'insegnamento di materie connesse con le problematiche dell'Amministrazione e della contrattazione, i dirigenti del CONI possono sottoscrivere contratti di didattica integrativa o di insegnamento.
2. Nelle ipotesi del presente articolo i dirigenti interessati possono essere collocati o in aspettativa non retribuita o in part-time annuale o svolgere queste attività in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del Presidente del CONI.
Capo II
Xxxxxxxxx dirigenziali e valutazione Art. 22
Conferimento incarichi dirigenziali
1. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi avvengono, nel rispetto di quanto previsto dall'art.19, c.1, del D.Lgs.n.165/2001, in base ai seguenti criteri generali:
a) natura e caratteristiche degli obiettivi da realizzare;
b) attitudini e capacità professionale del singolo dirigente;
c) risultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi
precedentemente assegnati ed alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte;
d) rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, nonché a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.
2. L'atto bilaterale di natura privatistica di definizione dell'incarico deve precisare, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dalla Giunta nazionale del CONI la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, i tempi di loro attuazione, la durata dell'incarico ed il trattamento economico complessivo.
3. La durata dell'incarico non può essere inferiore a due anni né superiore a sette anni e può essere rinnovato; il rinnovo in via eccezionale può essere di durata inferiore a due anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti due anni. E' fatta salva la possibilità di revoca anticipata rispetto alla scadenza dell'incarico nei casi previsti dall'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001.
4. Il CONI effettua con le procedure di cui all'art. 24, entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto individuale, una valutazione complessiva dell'incarico svolto; qualora l'Ente non intenda confermare lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato art. 24, è tenuto ad assicurare al dirigente un incarico almeno equivalente.
5. Per incarico equivalente si intende l'incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito.Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportano la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio o una loro diversa valutazione, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, assicurando al dirigente l'attribuzione di un incarico equivalente.
6. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti, con contratto individuale a tempo determinato, dalla Giunta nazionale del CONI, su proposta del Segretario generale. Gli incarichi di dirigente di ufficio di livello dirigenziale generale sono conferibili a dirigenti di prima e seconda fascia, nei limiti delle disponibilità organiche esistenti.
7. L'incarico di direzione di uffici dirigenziali non di livello generale ai dirigenti di seconda fascia è conferito sulla base delle norme ordinamentali del CONI, in armonia con la previsione di cui all'art. 19, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001.
8. I criteri generali relativi all'affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali sono oggetto d'informazione preventiva di cui al precedente articolo 5; deve essere, altresì, assicurata, dall'Ente la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti dirigenziali vacanti.
Art. 23 Incarichi aggiuntivi
1. Trova applicazione l'art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001; i compensi previsti per incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque conferiti dal CONI o su designazione dello stesso sono corrisposti dai terzi direttamente al CONI ed afferiscono ai fondi di cui agli artt. 33 e 34 del presente contratto per essere utilizzati secondo la disciplina del comma 2.
2. Allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilità dei dirigenti che svolgono gli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1, viene loro corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 29, comma 2, una quota, in ragione del proprio apporto, fino al 30% della somma che confluisce al fondo in attuazione del principio di onnicomprensività.
3. Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1, il CONI adotta criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dirigente, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali dei singoli, assicurando altresì il criterio della rotazione.
Art. 24
Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti
1. Il CONI, in base al proprio ordinamento, con gli atti da questo previsti, autonomamente assunti in relazione anche a quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 286/1999, definisce - privilegiando, nella misura massima possibile, l'utilizzazione di dati oggettivi - meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.
2. Le prestazioni, l'attività organizzativa dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 1 sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, o da quelli eventualmente previsti dall'ordinamento del CONI.
3. Il CONI adotta preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri, che devono tener conto in modo esplicito della correlazione delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie, e strumentali effettivamente poste a disposizione degli stessi dirigenti, sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione.
4. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.
5. La valutazione dei dirigenti deve essere improntata ai principi di trasparenza e pubblicità dei criteri e dei risultati: deve essere osservato il principio della partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e congrui.
6. La valutazione è ispirata alla diretta conoscenza dell'attività del valutato da operare da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999.
7. Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati dal D.Lgs. 286/1999, si applicano a tutti i tipi di responsabilità dirigenziale previsti dal D.Lgs. n. 165/2001.
8. La revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001. Per la revoca anticipata rispetto alla scadenza resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 22, comma 4, ultimo capoverso del presente CCNL.
9. La valutazione può essere anticipata, anche ad iniziativa del dirigente interessato, nel caso di evidente rischio grave di risultato negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale.
Art. 25 Comitato dei garanti
1. Il CONI, con gli atti previsti dal proprio ordinamento, istituisce, entro 60 giorni dalla stipulazione del presente CCNL, ove non vi abbia già provveduto, il comitato dei garanti di cui all'art. 22, del D.Lgs. n. 165/2001, e ne disciplina la composizione ed il funzionamento prevedendo in ogni caso la partecipazione di un rappresentante eletto dai dirigenti.
2. I provvedimenti previsti dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 sono adottati previo conforme parere del comitato dei garanti che deve esprimersi entro trenta giorni; decorso inutilmente tale termine si prescinde da tale parere.
Art. 26
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto dei dirigenti dichiarati in eccedenza ad altri enti e di evitare il collocamento in disponibilità di personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito del CONI, quest'ultimo comunica a tutti gli enti o amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 presenti a livello provinciale, regionale e nazionale, l'elenco dei dirigenti in eccedenza richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale.
2. Gli enti destinatari della richiesta di cui al comma 1, qualora interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni, l'entità dei posti vacanti nella rispettiva dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto dei dirigenti in eccedenza.
3. I posti disponibili sono comunicati ai dirigenti in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorità; il CONI dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, il CONI forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
a) dipendenti portatori di handicap;
b) dipendenti unici titolari di reddito nel nucleo familiare;
c) situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico;
d) maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
e) particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e in tutti gli altri casi richiamati nel presente contratto, è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente;
f) presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.
La ponderazione dei criteri viene definita in sede di contrattazione integrativa.
5. La contrattazione integrativa può prevedere specifiche iniziative di formazione e riqualificazione da parte del CONI, al fine di favorire la ricollocazione e l'integrazione
in nuovi contesti lavorativi dei dirigenti trasferiti, anche in attuazione dell'art. 34, commi 2 e 6, del ripetuto D.Lgs. 165/2001.
Capo III Estinzione del rapporto
Art. 27
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
1. Il CONI o il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, il CONI, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, può erogare un'indennità supplementare nell'ambito della effettiva disponibilità del proprio bilancio. La misura dell'indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento. L'indennità di cui trattasi ha pieno effetto sia ai fini del trattamento di pensione che del trattamento di fine servizio.
3. Per il periodo di erogazione della predetta indennità non può essere conferito ad altro dirigente l'incarico per un posto di funzioni equivalenti a quello del dirigente per cui si è verificata la risoluzione consensuale.
4. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti in relazione alle esigenze dell'Ente per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prima della definitiva adozione, sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 6.
Art. 28 Conciliazione e arbitrato
1. Ferma restando, in ogni caso, la possibilità di ricorso giurisdizionale, avverso gli atti applicativi dell'art 29 del CCNL del 22/5/1997, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, il dirigente può attivare le procedure di conciliazione ed arbitrato previste e disciplinate dal CCNQ in materia di conciliazione ed arbitrato, ai sensi degli artt. 55, 65 e 66 del D.Lgs. n. 165/2001, sottoscritto in data 23/1/2001.
2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione posta a base del recesso o della revoca dell'ente può, comunque, chiedere il deferimento della controversia ad un arbitro unico in applicazione dell'art. 2 CCNQ in materia di procedura di conciliazione ed arbitrato nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti negli artt. 3 e 4 dello stesso CCNQ.
3. Ove si pervenga alla conciliazione, ai sensi dell'art 4, comma 5, del CCNQ del 23/1/2001 ed in tale sede l'ente si obblighi a riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità.
4. Qualora l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'ente una indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a 2 mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di 24 mensilità.
5. L'indennità supplementare di cui al comma precedente è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
- 7 mensilità in corrispondenza del 51^ anno compiuto;
- 6 mensilità in corrispondenza del 50^ e 52^ anno compiuto;
- 5 mensilità in corrispondenza del 49^ e 53^ anno compiuto;
- 4 mensilità in corrispondenza del 48^ e 54^ anno compiuto;
- 3 mensilità in corrispondenza del 47^ e 55^ anno compiuto;
- 2 mensilità in corrispondenza del 46^ e 56^ anno compiuto.
6. Le mensilità di cui ai commi 4 e 5 sono comprensive di tutti gli elementi fissi della retribuzione con esclusione di quella di risultato.
7. In caso di accoglimento del ricorso, l'ente non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute al medesimo ai sensi dei commi 4 e 5.
8. Il dirigente il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato da parte dell'arbitro, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell' indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia dell'arbitro, può avvalersi della disciplina di cui all' art. 33, comma 5 del CCNL del 22/5/1997, senza obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra Amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 29
Struttura della retribuzione dei dirigenti
1. Le clausole contrattuali che fanno riferimento al trattamento economico dei dirigenti si applicano ai dirigenti incaricati di uffici dirigenziali di livello generale, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.19 del D.Lgs. n.165/2001, nei limiti stabiliti dall'art.24, comma 2 del medesimo decreto e nel rispetto del principio dell'art.24, comma 3 che ha applicazione generale per i dirigenti del CONI. Nei limiti suddetti tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determina, in attuazione del principio dell'art.24 comma 3, del citato decreto, "gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa di gestione e i relativi importi".
2. La struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale - ad eccezione dei dirigenti medici, destinatari delle peculiari disposizioni della sezione dei dirigenti medici di cui al titolo VI - si compone delle seguenti voci:
a) stipendio tabellare;
b) indennità integrativa speciale, per i dirigenti di seconda fascia;
c) retribuzione individuale di anzianità, maturato economico annuo, assegno ad personam o elemento fisso, ove acquisiti e spettanti in applicazione dei previgenti contratti collettivi nazionali di categoria;
d) retribuzione di posizione parte fissa;
e) retribuzione di posizione parte variabile;
f) retribuzione di risultato.
3. Restano confermati negli importi in godimento dai dirigenti in servizio alla data di stipulazione del presente contratto, l'assegno ad personam determinato ai sensi dell'art. 37, comma 1 lett. b), del CCNL del 22/5/1997 e il compenso di cui al comma 3 dello stesso art. 37 del CCNL del 22/5/1997.
4. Il trattamento economico di cui al comma 3 remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.
Art. 30
Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia
1. A decorrere dal 31/12/1998 ai dirigenti di prima fascia cessano di essere corrisposti le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali. Il valore degli aumenti biennali in godimento con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.
2. Per la modalità di calcolo e del riutilizzo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio si fa riferimento a quanto previsto per le medesime finalità per il personale dirigente di seconda fascia dall'art. 39 del CCNL 22/5/1997.
3. A decorrere dal 31/12/1998 ai dirigenti di prima fascia, anche per effetto degli incrementi stabiliti per tale categoria di personale in applicazione dei principi dell'accordo sul costo del lavoro del luglio 1993, compete il seguente trattamento economico fisso annuo comprensivo del rateo di 13^ mensilità:
a) stipendio tabellare € 46.259,04;
b) retribuzione individuale di anzianità nella misura individuata ai sensi del comma 2;
c) retribuzione di posizione - parte fissa € 20.658,28.
4. Il trattamento economico indicato al comma 3 contiene ed assorbe le misure dell'indennità integrativa speciale negli importi in godimento dai dirigenti in servizio.
5. La composizione del trattamento fisso tra le componenti retributive di cui al comma 3, punti a) e c), non determina modifiche rispetto agli effetti sulla retribuzione dei dirigenti di prima fascia derivanti dalla applicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° luglio 1999, che, al contempo, costituisce lo strumento di copertura finanziaria del trattamento economico definito ai sensi del presente articolo.
Art. 31
Incrementi tabellari e trattamento economico fisso dirigenti di seconda fascia
1. Lo stipendio tabellare della qualifica di dirigente di seconda fascia, stabilito dall'art. 2 del CCNL del 16/10/1997, è incrementato nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:
a) dal 1.11.1998 | € 72,30 |
b) dal 1.7.1999 | € 60,43 |
c) dal 31.12.1999 | € 32,02 |
Art. 32
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione degli articoli 30 e 31 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell'art. 22 del presente contratto, è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.
Art. 33
Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia
1. A decorrere dal 31/12/1999 ed a valere dal 1/1/2000, è istituito un fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia, alimentato dalle seguenti voci:
a) l'insieme delle risorse già destinate al finanziamento della retribuzione accessoria, ivi compresi i compensi per lavoro straordinario;
b) le risorse che specifiche disposizione di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati raggiunti dalla dirigenza quali quelle destinate ai compensi per attività suppletiva e per i progetti speciali attribuiti ai sensi della legge 138/1992, come richiamati dall'art. 40, commi 6 e 7 del CCNL 22/5/1997;
c) i compensi derivanti da incarichi aggiuntivi previsti dall'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 23, comma 1;
d) le quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio;
e) eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97.
2. Concorre a formare il fondo per i dirigenti di prima fascia l'importo pro-capite corrispondente al valore della parte fissa di retribuzione di posizione di cui all'art. 30, comma 3, lettera c), in modo da garantirne il relativo finanziamento.
Art. 34
Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia
1. A decorrere dal 31/12/1999 ed a valere dal 1/1/2000, è istituito un fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia, alimentato dalle seguenti voci:
a) l'ammontare delle risorse riferite all'anno 1997, destinate al finanziamento del Fondo per la retribuzione di posizione, derivanti dall'applicazione dell'art. 4 del CCNL del 7/10/1997;
b) l'ammontare delle risorse riferite all'anno 1997 destinate al finanziamento del Fondo per la retribuzione di risultato, derivanti dall'applicazione dell'art. 6 del CCNL del 16/10/1997;
c) le eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'art. 8 del CCNL del 7/10/1997;
d) le risorse che specifiche disposizione di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati raggiunti dalla dirigenza quali quelle di cui all'art. 18
alla legge n. 109/1994 e quelle destinate ai compensi per attività suppletiva e per i progetti speciali attribuiti ai sensi della legge 138/1992, come richiamati dall'art. 40, commi 6 e 7 del CCNL 22/5/1997;
e) l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio;
f) le risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della Legge n. 449/1997;
g) le ulteriori risorse derivanti da maggiori entrate od economie di gestione subordinatamente all'accertamento delle effettive disponibilità.
2. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, il CONI nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/98, valuta anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e adeguano le disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
3. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di posizione e di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
Art. 35
Retribuzione di posizione a dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali
1. Il CONI determina i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dal proprio ordinamento, previa informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. b), tenendo conto di parametri connessi alla ampiezza della struttura, alla collocazione della posizione nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, alle responsabilità interne ed esterne implicate dalla posizione, ai requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività di competenza.
2. Nel CONI l'individuazione e la graduazione delle retribuzione di posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili ed all' interno dei seguenti parametri:
a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima attribuite non può comunque essere inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5;
b) la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere collocata in modo proporzionato all' interno delle retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente.
3. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito del 85% delle risorse complessive del Fondo di cui all'art. 34, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: da un minimo di € 8.779,77, che costituisce la parte fissa di cui all'art. 29, comma 2, lettera d), a un massimo di € 42.349,47.
4. In sede di revisione dei valori economici delle funzioni dirigenziali per l'utilizzo, in particolare, delle nuove risorse acquisite in attuazione dell'art. 34, il CONI, entro il periodo di vigenza del presente CCNL, destina in via prioritaria le risorse stesse all'adeguamento al valore minimo di cui al comma 3 degli importi della retribuzione di posizione eventualmente inferiori.
Art. 36
Retribuzione dei dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali
1. Ai dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali compete, limitatamente alla durata dell'incarico , la retribuzione stabilita per i dirigenti di prima fascia ai sensi dell'art. 30, comma 3, lettere a) e c).
Art. 37
Retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia
1. Al fine di sviluppare, all'interno del CONI, l'orientamento ai risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti di seconda fascia sono destinate parte delle risorse complessive di cui all'art. 34, comunque in misura non inferiore al 15% del totale delle disponibilità.
2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.
3. Il CONI definisce i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia anche attraverso apposite previsioni nei contratti individuali di ciascun dirigente.
4. Nella definizione dei criteri di cui al comma 3, il CONI deve prevedere che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze della valutazione dei sistemi di cui all'art. 24.
5. L'importo annuo individuale della componente di risultato di cui al presente articolo non può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprensività.
TITOLO V
BENEFICI ECONOMICI PARTICOLARI, ASSISTENZA E PREVIDENZA
Art. 38
Personale dirigente in distacco sindacale
1. Ai dirigenti in distacco sindacale compete il trattamento economico in godimento ivi compresa la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco, o altra di pari valenza in caso di individuazione o rideterminazione delle posizioni dirigenziali successivamente al distacco; ai predetti dirigenti compete anche la retribuzione di risultato nella misura media prevista dal CONI.
Art. 39 Mensa
1. Il CONI, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, può istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'art. 40, attribuire ai dirigenti buoni pasto sostitutivi.
2. Per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in
servizio.
3. Il dirigente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo parti ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'ente.
4. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
Art. 40 Buono pasto
1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 3 dell'articolo precedente, se optasse per l'istituzione della mensa di servizio.
2. I dirigenti hanno titolo, secondo le direttive adottate dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane.
3. Il dirigente in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall'ente ove presta servizio.
Art. 41 Trattamento di trasferta
1. Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest'ultima località.
2. Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
A) Una indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:
a) € 24,12 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
b) Un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;
B) Il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate.
C) Una indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave.
D) Il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e alle condizioni individuati dal CONI secondo la disciplina del comma 12.
Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
3. Il dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso si applica l'art. 43 del presente CCNL e al dirigente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 7, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un
litro di benzina verde per ogni Km.
4. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell'art. 1, comma 68, della L. n. 662/1996, e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di € 30,55 per il primo pasto e di complessivi € 61,10 per i due pasti.
5. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.
6. Nei casi di trasferta continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
7. Il CONI individua, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, particolari figure dirigenziali alle quali, in considerazione della impossibilità di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, viene corrisposta in luogo dei rimborsi di cui al comma 4 la somma forfetaria di € 30,99 lordi. Con la stessa procedura il CONI stabilisce le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al dirigente per l'espletamento dell'incarico affidato.
8. Nel caso in cui il dirigente fruisca del rimborso di cui al comma 4, l'indennità di cui al comma 2 lett. a) viene ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera.
9. L'indennità di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore.
10. L'indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
11. Il dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
12. Il CONI stabilisce, con gli atti previsti dal proprio ordinamento ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali.
13. Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche:
a) l'indennità di trasferta di cui al comma 1, lett. a) è incrementata del 50%; non si applica la disciplina del comma 8;
b) i rimborsi dei pasti di cui al comma 5, sono incrementati del 30%.
Il CONI incrementa le percentuali di cui al presente comma in armonia con i criteri stabiliti dalle norme che disciplinano i trattamenti di trasferta all'estero del personale civile dell'amministrazione dello Stato.
La disciplina del presente comma decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione definitiva del presente contratto.
14. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nel bilancio del CONI per tale specifica finalità.
Art. 42 Trattamento di trasferimento
1. Al dirigente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio bagaglio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai sensi del comma 12 dell'articolo precedente e previ opportuni accordi da prendersi con l'ente.
2. Al dirigente competono anche:
a) l'indennità di trasferta di cui all'art. 41, comma 2, limitatamente alla durata del viaggio;
b) una indennità di trasferimento, il cui importo, maggiore nel caso che il dirigente si trasferisca con la famiglia, viene determinato dal CONI in base alle proprie disponibilità, previo confronto con i soggetti sindacali di cui all'art. 12, comma 2.
3. Il dirigente ha altresì diritto al rimborso dell'indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato, quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.
4. In caso di trasferimento in sedi considerate disagiate al dirigente che abbia trasferito la residenza è riconosciuta, per tre anni, una somma pari al 50% della spesa sostenuta e debitamente documentata per la locazione di una abitazione non di lusso rapportata alle esigenze del nucleo familiare, secondo preventive intese con il dirigente interessato. Le sedi disagiate vengono individuate dal CONI sulla base di criteri definiti previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 12, comma 2, del presente contratto.
5. Le indennità ed i rimborsi di cui ai precedenti commi spettano anche al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dirigente deceduto in attività di servizio, per il trasferimento dall'ultima sede di servizio o del convivente stabile, se il relativo importo risulta meno elevato, dall'ultima residenza della famiglia ed un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennità si perde comunque entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nel bilancio dell'ente per tale specifica finalità.
Art. 43 Copertura assicurativa
1. Il CONI stipula apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dirigente, nonché di lesioni o decesso del dirigente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'ente sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
Art. 44 Previdenza complementare
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare ai sensi del D.Lgs n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge
n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ai comparti Enti pubblici non economici e Ministeri, a condizione di reciprocità.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 dello stesso accordo. Le parti esprimono sin d'ora l'orientamento comune che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura non inferiore all'1% dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.).
4. L'ente assicura il conferimento al fondo pensione del montante maturato, secondo le modalità stabilite dall'art. 2 comma 6 del DPCM del 20 dicembre 1999.
5. Resta confermata la disciplina dell'art. 49 del CCNL del 22/5/1997, in materia di acconto sul trattamento di fine rapporto di cui all'art. 63 del CCNL del 19/11/1996, come integrata dall'art. 7 della legge n. 53/2000.
TITOLO VI
SEZIONE DEI DIRIGENTI MEDICI
Le parti stipulanti ritengono che il processo di evoluzione della disciplina contrattuale del rapporto di lavoro dei dirigenti medici dell'Istituto di scienza dello sport sia strettamente collegato alla riorganizzazione dello stesso Istituto nel più ampio contesto dell'avviato piano di riordino del CONI, che prevede - tra l'altro - la trasformazione di tale istituto in una società partecipata,
Le parti,
preso atto anche del comma 6 dell'art. 3 della legge n. 138/1992, nonché della deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 655 del 30/4/1993, approvata con Decreto Interministeriale n. 459/CDC/70 del 6/7/1993;
preso atto inoltre che agli stessi presupposti giuridici fa riferimento il comma 5, dell'art. 1 del CCNL 19/11/1996, il quale, in sede di prima applicazione del trattamento giuridico ed economico dei dirigenti medici dell'Istituto di scienza dello sport, ha richiamato le disposizioni vigenti per i dirigenti medici del S.S.N.,
CONVENGONO
di continuare a definire la disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti medici del CONI in coerenza con quella, in quanto compatibile, prevista per i diversi istituti dai
contratti collettivi di lavoro stipulati in data 8/6/2000 per l'area medica e veterinaria del S.S.N.
Art. 45
Accesso alla dirigenza medica
1. La dirigenza medica del CONI viene collocata su un unico livello al quale si accede sulla base delle vigenti disposizioni in materia di accesso alla dirigenza medica di ex primo ed ex secondo livello previste dall'ordinamento dell'Ente.
2. Per l'accesso all'incarico di ex secondo livello, ora di struttura complessa, ove l'ente non abbia previsto norme concorsuali pubbliche nel proprio ordinamento si applica il DPR n. 484/1997.
Art. 46
Struttura della retribuzione dei dirigenti medici
1. La struttura della retribuzione dei dirigenti medici destinatari delle peculiari disposizioni del presente titolo si compone delle seguenti voci:
A) TRATTAMENTO FONDAMENTALE
a) stipendio tabellare;
b) indennità integrativa speciale, confermata nelle misure attualmente percepite;
c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
d) indennità di specificità medica;
e) retribuzione di posizione minima, di parte fissa e variabile, di cui all'art. 55, comma 3;
f) assegni personali, ove acquisiti o spettanti.
B) TRATTAMENTO ACCESSORIO
a) retribuzione di posizione, parte variabile, eccedente il minimo contrattuale di cui all'art. 55, comma 3;
b) retribuzione di risultato;
c) indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 49;
d) retribuzioni legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti.
Art. 47
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti medici
1. Dal 1/11/1998, gli stipendi tabellari previsti per i dirigenti medici del CONI sono incrementati degli importi mensili lordi di seguito indicati:
- dirigenti di II livello € 47,51
- dirigenti di I livello € 37,70
2. Dal 1/6/1999 ai dirigenti del comma 1 è corrisposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che riassorbe il precedente:
- dirigenti di II livello € 41,32
- dirigenti di I livello € 32,54
3. Per effetto degli incrementi di cui ai commi 1 e 2, lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, dei dirigenti di cui al comma 1 è così rideterminato:
dal 1/11/98 | dal 1/6/1999 | |
- dirigenti di II livello | € 25.360,10 | € 25.855,90 |
- dirigenti di I livello | € 19.044,86 | € 19.435,31 |
4. A seguito della ricollocazione su un unico livello di cui all'art. 45, lo stipendio tabellare annuo lordo per dodici mensilità della dirigenza medica del CONI è stabilito a regime in € 19.435,31.
5. I dirigenti medici del CONI di ex secondo livello dal 31/7/1999 conservano il maggior trattamento economico attribuito ai sensi dei commi 1 e 2, nella forma di assegno personale annuo lordo pensionabile e non riassorbibile, che, al cessare del servizio, confluisce nel fondo di cui all'art 56.
6. Ai dirigenti medici del CONI di ex secondo livello assunti con incarico quinquennale ed a quelli che avevano optato per tale incarico, viene confermato a titolo personale lo specifico trattamento economico ove goduto, che, al cessare del servizio, confluisce nel fondo di cui all'art. 56.
Art. 48
Indennità di specificità medica
1. A decorrere dal 1 agosto 1999, l'indennità di specificità medica per i dirigenti medici del CONI è fissata nella misura di € 7.746,85 annui lordi. Essa è fissa e ricorrente ed è corrisposta per tredici mensilità.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, ai dirigenti medici di ex secondo livello è attribuita, a titolo personale e non riassorbibile, il maggior valore dell'indennità di specificità medica in godimento rispetto al valore della stessa indennità previsto al comma 1, che, al cessare del servizio, confluisce nel fondo di cui all'art 56.
Art. 49
Indennità per incarico di direzione di struttura complessa
1. Ai dirigenti assunti con incarico di direzione di struttura complessa dopo il 31/7/1999 - oltre alla retribuzione di posizione - compete un'indennità di incarico annua lorda, fissa e ricorrente del valore di € 9.432,05 per tredici mensilità. Tale indennità non compete ai dirigenti già di II livello in servizio a tale data in quanto corrispondente all'assegno ad personam di cui all'art. 47, comma 5 ed all'art. 48 comma 2.
2. L'indennità non è più corrisposta in caso di mancato rinnovo dell'incarico di direzione di struttura complessa.
3. All'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse del fondo indicato all'art. 56. L'indennità, all'atto della cessazione dal servizio ovvero in caso di mancato rinnovo dell'incarico dei dirigenti interessati, viene nuovamente attribuita al fondo stesso, nella misura intera, in ragione d'anno.
Art. 50
Esclusività del rapporto di lavoro
1. Il presente articolo disciplina l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro da attribuire ai dirigenti medici del CONI che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo.
2. Le misure e le decorrenze della indennità di esclusività saranno stabilite nel CCNL del secondo biennio 2000-2001, nell'ambito della capacità di bilancio del CONI.
3. La disciplina di cui al presente articolo si applica a condizione che:
a) ai dirigenti medici fosse consentito dall'ordinamento del CONI di svolgere attività libero-professionale alle medesime condizioni previste per la dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.;
b) siano predisposte le idonee strutture organizzative per lo svolgimento della libera professione intramuraria.
4. Tutti i dirigenti medici in servizio alla data del 31/12/1998 sono tenuti a comunicare al CONI l'opzione in ordine al rapporto esclusivo o non esclusivo entro il termine che lo stesso CONI dovrà fissare entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto, nell'ambito del proprio ordinamento, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 3. La mancata comunicazione esplicita entro il predetto termine vale come assenso per il lavoro esclusivo.
5. Il rapporto di lavoro dei dirigenti medici del CONI assunti a tempo indeterminato o determinato dopo il 31/12/1998 è in ogni caso esclusivo.
6. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti medici del CONI comporta la totale disponibilità allo svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dal CONI, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta inoltre l'esercizio della sola attività professionale intramuraria, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture individuate dal CONI, secondo le modalità previste dall'ordinamento del CONI e dal presente CCNL.
7. Ai dirigenti medici che, ai sensi del comma 4, abbiano optato per il rapporto di lavoro non esclusivo non possono essere attribuiti incarichi di direzione di struttura complessa o semplice e gli eventuali incarichi di struttura già attribuiti sono revocati con effetto dal termine fissato per l'opzione in ordine al lavoro esclusivo di cui allo stesso comma 4. Il rapporto di lavoro dei predetti dirigenti comporta totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Il CONI - secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture - negoziano con i dirigenti interessato i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare.
8. I dirigenti del comma 7 non possono svolgere attività libero-professionale intramuraria.
9. I dirigenti di cui al comma 7 possono revocare l'opzione per l'esercizio dell'attività libero-professionale extramuraria entro il 31 dicembre di ogni anno, passando al rapporto di lavoro esclusivo dal 1 gennaio dell'anno successivo.
10. Le parti concordano che la disciplina del rapporto di lavoro esclusivo e del connesso trattamento economico è strettamente correlata al quadro normativo del sistema di incompatibilità previsto per i dirigenti medici del CONI nonché all'evoluzione del rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., dandosi atto che, ove le eventuali norme sopravvenute dovessero modificare l'esclusività del rapporto senza far riferimento agli aspetti economici, il contratto - per la presente parte - sarà immediatamente disdettato e le parti si incontreranno per la riapertura del negoziato su tale punto entro 30 giorni. Resta fermo, in ogni caso, il mantenimento dell'indennità nei confronti di quei dirigenti che, pur in un diverso assetto normativo, manterranno la propria opzione per l'esclusività del
rapporto di lavoro, fatte salve le tutele derivanti dalla collocazione contrattuale correlata al nuovo assetto conseguente all'attuazione del piano di riordino dell'ente.
Art. 51
Orario di lavoro dei dirigenti medici
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo del CONI, i dirigenti medici titolari di uno degli incarichi di cui all' art. 54 comma 1, lett. b), c) e d) assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 12, comma 2, in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto è stabilito contestualmente alla definizione di tali obiettivi.
2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dall'Istituto scienza dello sport e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi assegnati, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato con le procedure previste per la valutazione dei risultati di cui all'art. 54.
4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata, di norma, con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.
5. I dirigenti medici con rapporto di lavoro non esclusivo sono tenuti al rispetto delle disposizioni sull'orario di lavoro di cui al presente articolo.
6. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile il relativo orario per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti, all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare.
7. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dirigenti medici è accertata mediante efficaci controlli per consentire, tra l'altro, la verifica dell'attività prestata per le attività istituzionali distintamente dall'attività dedicata alla libera professione intramuraria.
Art. 52
Libera professione intramuraria
1. Ai medici del CONI con rapporto esclusivo è consentito lo svolgimento della attività libero-professionale all'interno dell'ente, nell'ambito delle strutture aziendali individuate con apposito atto adottato dall'ente stesso. A tal fine, il CONI disciplina lo
svolgimento della predetta attività libero professionale e mette a disposizione idonee strutture e spazi distinti per consentirne l'esercizio.
2. L'esercizio dell'attività professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'ente e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. A tal fine, l'attività libero professionale intramuraria non può, globalmente, comportare per ciascun dirigente, un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.
3. Al fine di assicurare quanto previsto dal comma 2, il CONI definisce i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza, concorda con i singoli dirigenti interessati i volumi di attività libero-professionale intramuraria che, comunque, non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati, prevedendo appositi organismi paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto pattuito.
Art. 53
Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi
1. I criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi in attuazione della disciplina di cui all'art. 52, sono stabiliti dal CONI.
2. Nella fissazione delle tariffe il CONI tiene conto dei seguenti criteri generali:
a) relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di laboratorio, la tariffa è riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni;
b) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dal CONI e devono, pertanto, evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'équipe, del personale di supporto, i costi - pro-quota anche forfetariamente stabiliti - per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature;
c) le tariffe di cui alla lettera b) non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni; il CONI può concordare tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei dirigenti, finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa ed al più efficace conseguimento delle proprie finalità istituzionali;
d) le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini dell'accertamento o della copertura di eventuali disavanzi.
Art. 54
Incarichi alla dirigenza medica
1. Le tipologie di incarico conferibili ai dirigenti medici del CONI sono le seguenti:
a) incarico di direzione di struttura complessa: per struttura complessa si intende, con riferimento alla realtà organizzativa del CONI, la posizione di direttore dell'Istituto di Scienza dello Sport, in quanto struttura di massima dimensione dell'organizzazione CONI che eroga prestazioni sanitarie;
b) incarico di direzione di struttura semplice: per struttura semplice si intendono, con riferimento alla realtà organizzativa del CONI, articolazioni interne della struttura complessa, individuata nell'Istituto di Scienza dello Sport, dotate di elevata autonomia gestionale ed assegnatarie di quote significative di risorse finanziarie, umane e strumentali;
c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo: in tale contesto, gli incarichi di alta specializzazione sono da intendersi come articolazioni funzionali della struttura, connesse alla presenza di elevate competenze tecnico-professionali, che producono prestazioni quali- quantitative complesse;
d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, rinnovati o modificati, con le precisazioni di cui ai seguenti commi 3, 4, 5, e 6, sulla base di criteri definiti dall'Ente previa informazione alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 12, comma 2.
3. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa di cui al comma 1, lettere a) e b) sono conferibili solo ai dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo.
4. Ai dirigenti neoassunti sono conferibili solo gli incarichi di cui al comma 1, lett. d).
5. Il conferimento dell'incarico ai dirigenti di cui al comma 4 avviene a seguito di positiva valutazione effettuata dal Collegio tecnico di cui al comma 6, dopo cinque anni di attività.
6. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 1, lettere b) e c), per la conferma o revoca successive degli stessi, nonché per la conferma o revoca di quelli di struttura complessa al termine del primo incarico si tiene conto degli esiti di un processo di valutazione delle prestazioni, delle competenze tecnico-professionali e dei risultati, sulla base di criteri predefiniti dall'ente, previa informazione alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 12, comma 2. La valutazione è affidata ad apposito Collegio tecnico nominato dall'ente formato da esperti di comprovata esperienza e competenza. L'esito positivo della valutazione costituisce condizione per la conferma dell'incarico attribuito o per il conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo professionale e gestionale.
7. Gli incarichi di cui al comma 1, lett. a) hanno durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 7 anni, con facoltà di rinnovo. Gli altri incarichi di cui al comma 1 hanno durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni, con facoltà di rinnovo.
8. I dirigenti medici, il cui incarico sia in xxxxx xxx'xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx contratto, ove non sia prevista una diversa scadenza, sono sottoposti a verifica, ai sensi del comma 6, al termine del triennio dal conferimento dell'incarico stesso.
Art. 55
Retribuzione di posizione e di risultato
1. Il CONI determina i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali mediche previste dal proprio ordinamento, tenendo conto della tipologia di incarico conferito ai sensi dell'art. 53 e, nell'ambito di ciascuna tipologia, di parametri connessi alla complessità della struttura, al grado di autonomia, alla consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato, al grado di competenza specialistico-funzionale o professionale. Nella determinazione della retribuzione di posizione vale in ogni caso il principio che, a parità di graduazione delle funzioni, la retribuzione di posizione deve essere identica.
2. La retribuzione di posizione è composta da una parte fissa e una parte variabile e compete per tredici mensilità. La parte fissa è mantenuta anche in caso di valutazione negativa - operando gli effetti di quest'ultima solo sulla parte variabile - ed è garantita al dirigente medico nella misura in atto goduta. Il successivo comma 3
definisce - in relazione alla posizione funzionale di provenienza - la parte fissa della retribuzione di posizione e il minimo garantito della sua parte variabile. La somma della parte fissa e del minimo garantito della parte variabile costituisce il "valore economico minimo contrattuale della retribuzione di posizione". Detto valore economico minimo contrattuale è altresì riconosciuto sino al conferimento degli incarichi di cui all'art. 54.
3. Gli importi del valore economico minimo contrattuale della retribuzione di posizione sono così definiti, nelle due componenti fissa e variabile, in relazione alla posizione funzionale di provenienza:
Parte fissa | Parte variabile minimo garantito | |
Dirigente di struttura complessa | 5164,57 | 3623,98 |
Dirigente ex I livello dirigenziale | 4100,67 | 2520,31 |
Dirigente ex I livello dirigenziale | 1032,91 | 191,61 |
Valore economico minimo contrattuale della retribuzione di posizione
con meno di 5 anni di attività
4. I valori minimi e xxxxxxx annui lordi per tredici mensilità della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali dei medici del CONI sono così stabiliti in relazione a ciascuna tipologia di incarico:
a) incarico di direzione di struttura complessa: da un minimo di € 4.906,34 fino ad un massimo di € 41.316,55;
b) incarico di direzione di struttura semplice: da un minimo di € 4.131,66 fino ad un massimo di € 36.151,98;
c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo: da un minimo di € 3.615,20 fino ad un massimo di € 36.151,98;
d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività: da un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 23.240,56.
5. La retribuzione di risultato dei dirigenti medici è attribuita secondo la medesima disciplina prevista per i dirigenti di seconda fascia ai sensi dell'art. 37.
6. La retribuzione di posizione (parte fissa e variabile) e la retribuzione di risultato di cui al presente articolo sono corrisposte a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 56.
Art. 56
Fondo per: indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, indennità per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa, retribuzione di risultato
1. A decorrere dal 31/12/1999 ed a valere dal 1/1/2000, è istituito un fondo destinato a compensare l'indennità di specificità medica, la retribuzione di posizione, l'indennità per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa e la retribuzione di risultato dei dirigenti medici, alimentato dalle seguenti voci:
a) l'ammontare delle risorse riferite all'anno 1997, utilizzate per il finanziamento della retribuzione di posizione e della indennità di specificità medica;
b) da una quota pari all'1,6% del monte salari annuo della dirigenza medica, calcolato con riferimento al 31/12/1997;
c) le risorse che specifiche disposizione di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati raggiunti dalla dirigenza medica quali quelle di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 138/1992;
d) l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità attribuiti ai
dirigenti comunque cessati dal servizio;
e) le risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della l. n. 449/1997;
f) le ulteriori risorse derivanti da maggiori entrate od economie di gestione subordinatamente all'accertamento delle effettive disponibilità;
g) il differenziale tra la retribuzione tabellare, l'indennità integrativa speciale e l'indennità di specificità medica attribuita agli ex dirigenti di II livello cessati dal servizio a decorrere dal 1 agosto 1999 ed i valori delle medesime voci retributive previsti dall'art. 47, comma 4 e dall'art. 48 per l'unico livello dirigenziale introdotto dal presente contratto;
h) lo specifico trattamento economico in atto goduto di cui all'art. 47, comma 6 non più corrisposto ai dirigenti cessati dal servizio a decorrere dal 1 agosto 1999.
2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza medica devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo.
Art. 57
Fondo per: straordinario ed indennità correlate alle condizioni di lavoro
1. A decorrere dal 31/12/1999 ed a valere dal 1/1/2000, è istituito un fondo per la corresponsione:
a) dello straordinario ai dirigenti medici, con esclusione dei dirigenti titolari di incarico di struttura complessa, secondo la disciplina di cui all'art. 61;
b) dell'indennità di rischio da radiazioni alle condizioni e secondo la disciplina prevista per la dirigenza medica del S.S.N. ai sensi dell'art. 120 del DPR n. 384/1990;
c) dei compensi per l'attività didattica, secondo la disciplina prevista per la dirigenza medica del S.S.N. dall'art. 83 del DPR n. 270/198;
d) di compensi destinati a incentivare ed a remunerare il maggiore impegno dei dirigenti medici derivante dalle prestazioni rese in occasione dei giochi olimpici e dei campionati mondiali.
2. Il fondo di cui al comma 1, è alimentato dalle risorse utilizzate per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario e dell'indennità di rischio radiologico, con riferimento all'anno 1997, secondo la previgente disciplina contrattuale e di legge.
Art. 58
Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei servizi
1. Qualora il CONI, in attuazione delle vigenti disposizioni, ridetermini, con atto formale, la dotazione organica dei posti di funzione della dirigenza medica in numero superiore a quello preso a base di calcolo per la formazione dei fondi, previsti dagli artt. 56 e 57, nel finanziare la predetta dotazione organica dovrà incrementare i relativi fondi in modo congruo, con oneri a carico del proprio bilancio, tenendo conto: del valore delle posizioni organizzative di nuova istituzione e, comunque, della retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all'art. 55, comma 3; delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico accessorio complessivo eventualmente spettante ai dirigenti da assumere; dell'indennità di cui agli artt. 56 e 57.
2. Analogamente si procede nel caso di attivazione di nuovi servizi anche ad invarianza della dotazione organica con riferimento al trattamento accessorio.
Art. 59
Trattamento economico dei dirigenti medici con rapporto di lavoro non esclusivo
1. Ai dirigenti medici del CONI con rapporto di lavoro non esclusivo:
a) non spetta la retribuzione di risultato a decorrere dal termine fissato per l'opzione di cui all'art. 50, comma 4;
b) la retribuzione di posizione parte variabile in atto goduta viene ridotta del 50% con la medesima decorrenza di cui alla lett. a).
2. Le risorse recuperate in attuazione di quanto previsto dal comma 1 lettera a) e b) concorrono al finanziamento della indennità di esclusività medica di cui all'art. 50. e conseguentemente sono ridotte di un importo corrispondente le risorse di provenienza utilizzate per la costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 56.
3. Il CONI provvede al recupero delle competenze non più spettanti ai dirigenti medici a rapporto di lavoro non esclusivo mediante gli opportuni conguagli con gli incrementi del presente contratto.
Art. 60
Trattamento economico dei dirigenti
in caso di revoca dell'opzione per l'attività libero-professionale extramuraria
1. Al dirigente che al 31 dicembre dell'anno precedente abbia revocato l'opzione per l'esercizio dell'attività libero-professionale extramuraria compete il trattamento economico previsto per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, con decorrenza dal 1 gennaio successivo.
2. La retribuzione di posizione del dirigente è ridefinibile sulla base dell'incarico successivamente conferito al dirigente secondo la disciplina di cui all'art. 54. Per gli incarichi di direzione di struttura complessa si riattivano le procedure di cui all'art. 45, comma 2. Nelle more rimane determinata nella misura in godimento.
Art. 61 Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.
3. Il monte ore complessivo annuo per prestazioni di lavoro straordinario non deve eccedere il limite globale pari a n. 50 ore annue per il numero dei dipendenti in servizio.
4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;
b) indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
5. La maggiorazione di cui al comma 4 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 62
Conferma discipline precedenti e disapplicazioni
1. Nei confronti dei dirigenti del CONI continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n. 336/1970 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare, il previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% dello stipendio tabellare, per ogni biennio considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio. Fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 3, la nozione di stipendio tabellare ricomprende anche la distinta voce della indennità integrativa speciale. Per i dirigenti medici la predetta percentuale si applica ad una nozione di retribuzione comprensiva sia dello stipendio tabellare sia dell'indennità integrativa speciale.
2. Per quanto non previsto nel presente CCNL restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei CCNL relativi al quadriennio 1994-1997.
3. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, cessano di produrre effetti nei confronti del personale con qualifica dirigenziale le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti concordano di avviare entro termini ravvicinati il confronto sul CCNL relativo al biennio economico 2000-2001, al fine di pervenire ad una sollecita conclusione del negoziato e di procedere quindi contestualmente alla sottoscrizione definitiva di entrambi i CCNL.
NOTA A VERBALE
Fp-Cgil e Cisl-Fps non sottoscrivono il CCNL 1998-2001 del personale dirigenziale del Coni poiché la proposta formulata dall'Aran contiene, nella sezione dei medici, istituti proponibili soltanto per i dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale, qualI l'indennità di esclusività medica.
Inoltre, l'impossibilità alla firma viene rinforzata dalla mancata definizione, per i dirigenti del Ruolo Unico nonché per i medici, degli aspetti economici per il biennio 2000-2001.
Infine, FP - Cgil e Cisl- Fps ribadiscono le loro posizioni, più volte rappresentate nel corso della trattativa, di assoluta contrarietà ai contenuti dell'atto di indirizzo formulato dal Governo che ha voluto inserire i medici nello stesso Contratto del personale dirigenziale dell'Ente, in palese contrasto anche con la relazione 2001 della Corte dei Conti- sezione controllo Enti - sulla gestione del Coni nella quale viene confermata la distinzione e la separazione degli organici del Ruolo Unico della dirigenza da quelli professionali dei medici.
Roma, 30 maggio 2002
FP CGIL X.xx
CISL FPS X.xx
NOTA A VERBALE
Il CUSPPI, pur sottoscrivendo il contratto, vista la dichiarata impossibilità da parte dell'Aran e del CONI di ricomprendere quanto di seguito riportato nell'ambito del contratto medesimo.
Vista la delibera n. 343 dell'11/3/1998 del CONI che definisce nell'ambito delle proprie norme ordinamentali e unità organiche, così come riportato al comma 7 dell'art. 22 del contratto in esame, dirette da laureati (avvocati, ingegneri e architetti) ritiene che l'omissione di tale specifico incarico proprio della dirigenza leda il diritto di tali lavoratori, pone tale riserva a verbale riservandosi ogni azione.
Roma, 30/5/2002