TRA
ACCORDO TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER LA COL- LABORAZIONE TRA I SISTEMI BIBLIOTECARI DI ATENEO
TRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito, per
brevità, “Università”), con sede legale in Genova, Via Balbi n. 5, cap 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, cod. fisc. 00750150100, rap- presentata dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Rettore dell’Università, autorizzato alla stipula del presente Atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2021
E
UNIVERSITÀ DI PAVIA (di seguito, per brevità, “Università”), con sede legale in Pavia, X.xx Xxxxxx Xxxxx, 00 xxx 00000, XXX xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, cod. fisc. 80007270186, rap- presentata dal Prof. Xxxxxxxxx Xxxxxx, Magnifico Rettore dell’Università autorizzato alla stipula del presente Atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2021
di seguito, congiuntamente “Parti” e ciascuna, singolarmente, anche “Parte”
VISTI
- il Regolamento per l’Organizzazione e il funzionamento del Siste- ma Bibliotecario di Ateneo dell’Università di Genova;
- il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università di Pavia, con i relativi allegati, in particolare l’Allegato B – Regole per
il prestito e i servizi interbibliotecari nelle biblioteche facenti parte del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
PREMESSO CHE
a) i Sistemi Bibliotecari, secondo quanto previsto dai sopra citati Re- golamenti, hanno tra i loro scopi il supporto alle attività scientifiche e didattiche dei rispettivi Atenei e a tal fine sono dotati di risorse carta- cee ed elettroniche di elevato interesse per la ricerca e la didattica, di strumenti gestionali automatizzati per l’erogazione di servizi avanzati di biblioteca e di spazi idonei aperti al pubblico;
b) i Sistemi Bibliotecari costituiscono Poli SBN per i rispettivi Atenei, aderiscono ai sistemi ACNP e Nilde e partecipano alle attività dell’Associazione Italiana Biblioteche, improntando quindi l’organizzazione dei servizi sul principio fondamentale della più piena cooperazione sul territorio nazionale;
c) i Sistemi Bibliotecari ritengono fondamentale facilitare la libera cir- colazione degli studenti e degli utenti all’interno delle rispettive bi- blioteche anche ai fini di adeguare le proprie azioni di supporto alla ricerca e alla didattica ai principi di sostenibilità ambientale previsti dalla Agenda 2030 sottoscritta da entrambi gli Atenei;
d) i Sistemi Bibliotecari annoverano tra le proprie rispettive finalità e competenze anche la partecipazione a iniziative interuniversitarie, a reti di cooperazione e a consorzi, locali, nazionali e internazionali, privilegiando le iniziative che perseguano obiettivi di sviluppo e mi- glioramento della qualità e dell’efficacia dei servizi.
CONSIDERATO CHE
1. i Sistemi Bibliotecari intendono pervenire a un accordo che per- metta agli utenti istituzionali delle proprie biblioteche la fruizione in regime di reciprocità di spazi e servizi all’interno delle Biblioteche di Ateneo;
2. fatte salve le specificità tecniche e la necessità di rispettare gli stan- dard di sicurezza previsti dai rispettivi sistemi informatici nonché le norme del diritto d’autore e di copyright e ogni altro obbligo di legge, i Sistemi Bibliotecari delle Università di Genova e Pavia si impegnano a collaborare per rendere il più possibile omogenea l’offerta di servizi ai propri utenti, allo scopo di raggiungere una completa reciprocità nell’erogazione dei servizi oggetto del presente accordo;
3. l’accesso ai locali e ai servizi delle biblioteche aderenti sarà consen- tito agli studenti delle due università a pari diritto, nel rispetto delle modalità di accesso reciprocamente stabilite e il più possibile omolo- gate;
4. le modalità di erogazione dei servizi agli utenti ospiti sono concor- date tra i due sistemi bibliotecari tramite un Protocollo tecnico con- diviso, allegato al presente accordo sotto la lettera A, e sono passibili di rielaborazioni o modifiche anche temporanee, in considerazione del variare delle situazioni e della naturale evoluzione tecnica e orga- nizzativa dei servizi e delle strutture;
5. agli utenti delle Biblioteche interessate dal presente accordo verrà data debita e larga informazione tramite mezzi di comunicazione isti- tuzionale.
Le Parti, come sopra rappresentate, sulla base di quanto visto, pre- messo e considerato, da intendersi parte integrante del presente Ac- cordo unitamente al Protocollo Tecnico allegato sotto la lettera A,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1
Gli utenti istituzionali del Sba UniGE e del SiBA UniPV possono, previo inoltro di specifica richiesta:
a. utilizzare le sale studio delle Biblioteche aderenti, con le modalità previste dal protocollo tecnico di cui al punto d) delle premesse, con eventuale prenotazione dei posti a sedere, ove richiesto;
b. accedere al prestito librario alle condizioni stabilite dal protocollo tecnico, utilizzando, ove possibile, le rispettive stazioni di autopre- stito;
c. autenticarsi ai servizi offerti tramite il catalogo in linea dei rispettivi Sistemi, accedendo alle funzioni di: controllo situazione dei presti- ti, prenotazione volumi, auto-rinnovo dei prestiti, creazione e sal- vataggio strategie di ricerca;
d. usufruire dei servizi di reference specialistico su appuntamento, in presenza o da remoto, presso le biblioteche ospitanti, alle medesi- me condizioni degli utenti istituzionali di ciascuno dei due Atenei;
e. essere ammessi al prestito interbibliotecario presso le biblioteche ospitanti, alle medesime condizioni degli utenti istituzionali di cia- scuno dei due Atenei;
f. accedere ai servizi di document delivery tramite il gestionale Nilde o altri sistemi internazionali per lo scambio della documentazione;
g. utilizzare le postazioni computerizzate per l’accesso a Internet e al- le risorse informative messe a disposizione in biblioteca, nel rispet- to delle singole licenze editoriali e del diritto d’autore, e altre even- tuali attrezzature.
h. utilizzare eventuali library app per l’accesso ai servizi e ai cataloghi elettronici in modalità semplificata;
i. usufruire delle potenzialità offerte dalla condivisione del catalogo integrato delle biblioteche dei Sistemi territoriali convenzionati.
Art. 2
Le Parti intendono mettere in atto politiche di cooperazione per la crescita professionale dei rispettivi organici del personale e l’ampliamento dei servizi offerti agli utenti impegnandosi a:
a. organizzare occasioni formative e di scambio per il personale bi- bliotecario, anche mediante visite alle rispettive biblioteche di Ate- neo e ai rispettivi Sistemi bibliotecari e condivisione di esperienze professionali e buone pratiche di servizio;
b. organizzare in forma congiunta convegni, eventi o incontri, anche a livello nazionale, su tematiche di comune interesse biblioteco- nomico e sull’offerta di servizi all’utenza;
c. cooperare allo sviluppo delle rispettive digital libraries e delle piat- taforme e dei software open source eventualmente condivisi, al fi- ne di ottimizzarne le funzionalità;
d. porre in atto ogni azione utile a rinsaldare il legame sul territorio tra le due Istituzioni.
Art. 3
Il presente Accordo avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione, e potrà essere risolto anticipatamente die- tro richiesta di una Parte per sopraggiunte variazioni organizzative o regolamentari. Il recesso dovrà essere comunicato dalla Parte che in- tende avvalersi di tale facoltà all’altra Parte con un preavviso di 3 me- si, a mezzo di raccomandata a.r. o di PEC.
Art. 4
Nell’esercizio delle attività derivanti dall’applicazione del presente Accordo le Parti si atterranno alle disposizioni vigenti presso ciascuna in materia di tutela della salute e sicurezza in ambiente di lavoro.
Alla Parte ospitante spetta l’attuazione degli obblighi previsti a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro nei confronti del personale a vario titolo ospitato per l’espletamento delle attività previste nell’ambito dell’Accordo stesso, fermo restando che i soggetti ospitati dovranno attenersi alle norme ad ai regolamenti vigenti presso la Parte ospitan- te. I servizi di prevenzione e protezione delle Parti provvederanno ad ogni eventuale coordinamento necessario a evitare sovrapposizione di funzioni e duplicazioni di visite mediche, se previste.
L’attività svolta dal personale di ciascuna Parte non determina l’instaurarsi di alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’altra Parte e il personale impiegato nelle attività previste manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro con il rispettivo datore di lavo- ro.
Ciascuna Parte sarà responsabile di attivare le necessarie coperture
assicurative per gli infortuni e per la responsabilità civile dei rispettivi personale e studenti che frequenteranno le strutture dei Sistemi Bi- bliotecari.
In caso di infortunio durante le attività oggetto dell’Accordo ciascuna Parte dovrà darne comunicazione nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente all’INAIL e alla controparte.
Art. 5
Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei pro- pri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informa- tici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all’esecuzione del rapporto instaurato con il presente Accordo, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddo- ve previsto per l'esecuzione del contratto o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018. Le informative estese sul tratta- mento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispet- tivamente ai seguenti indirizzi: xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx/ e xxxxx://xxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx.
Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Tito- lari autonomi e sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Ti- tolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso
ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016). Le Parti si im- pegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposi- zioni dettate della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati per- sonali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessa- rio, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a coo- perare in caso di richieste provenienti all'una o all’altra Parte dall’Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente Accordo.
Art. 6
Il presente Accordo:
- sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5 e 39 del
D.P.R. 131/86, a cura e spese della parte che ne farà richiesta;
- sarà sottoposto a bollatura fin dall’origine, ai sensi dell'art. 2, Ta- bella A, tariffa parte I, del D.P.R. 642/72, sull’unico originale elet- tronico, in modalità virtuale, e il relativo onere sarà suddiviso tra le Parti in ugual misura. Considerato che tale adempimento sarà ef- fettuato dall’Università di Pavia in forza di autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio locale di Pavia, n. 1 del 22.11.2001, il Sba rimborserà alla stessa la quota di propria spet-
tanza dell’imposta versata all’Erario;
- sarà sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis del- la L. n. 241/1990 e dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
Art. 7
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dal presente Accordo.
Qualora il tentativo di composizione bonaria abbia esito infruttuoso, le Parti demanderanno la risoluzione della controversia al foro di Pa- via, competente in via esclusiva.
Università di Genova Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Università di Pavia
Il Rettore
Prof. Xxxxxxxxx Xxxxxx
Atto sottoscritto digitalmente – rispettive date di sottoscrizione digi- tale
Allegato A
Protocollo tecnico per l’erogazione dei servizi
In merito ai servizi oggetto dell’Accordo di riferimento del presente Protocollo tecnico, che ne costituisce allegato applicativo, si stabilisce quanto segue:
ABBREVIAZIONI
I termini “Parte” e “Parti” sono utilizzati con la medesima accezione stabilita nell’Accordo di riferimento sopra indicato (di seguito “Ac- cordo”).
1. LINEE GENERALI
1.1 L’Accordo interessa, in via sperimentale, le biblioteche afferenti all’Area Umanistica e, in particolare: per l’Università di Genova, la Biblioteca della Scuola di Scienze Umanistiche, con sede lega- le in Via Balbi n. 6 – 00000 Xxxxxx (nelle sue varie articolazio- ni); per l’Università di Pavia, la Biblioteca di Studi Umanistici, con sede legale in Xxxxxx xxx Xxxx x. 0 – 00000 Xxxxx (nelle sue varie articolazioni).
1.2 La fase sperimentale si intende mirata a definire le migliori mo- dalità di erogazione dei servizi, nel rispetto dei Regolamenti vi- genti e secondo le specificità tecniche dei Sistemi Bibliotecari; il presente protocollo potrà successivamente essere esteso ad altre biblioteche delle Parti e alla condivisione di soluzioni tecniche e applicative tra i due Sistemi.
1.3 I servizi vengono resi sulla base di un accordo di reciprocità, fat- te salve le specificità tecniche e il rispetto dei Regolamenti dei
Sistemi Bibliotecari e delle singole biblioteche ospitanti.
1.4 Successive modifiche o adeguamenti nelle procedure potranno essere concordate tra le Parti e daranno origine a una revisione del protocollo operativo, secondo quanto stabilito dall’Accordo, al punto 4 delle Considerazioni preliminari.
1.5 L’Accordo si intende rivolto esclusivamente all’utenza istituzio- nale delle Parti (docenti, ricercatori, docenti a contratto, assegni- sti, dottorandi, studenti, personale t.a.).
1.6 Sono definiti “utenti ospiti”: gli utenti, iscritti a uno dei due Atenei, ammessi a usufruire dei servizi nelle biblioteche dell’altro Ateneo, definite “biblioteche ospitanti”.
2. AMMISSIONE AL SERVIZIO
2.1 Gli utenti delle due Università che intendano avvalersi dei servi- zi previsti dall’Accordo possono farne direttamente richiesta alla biblioteca ospitante, dichiarando al front office le proprie gene- ralità e, ove previsti, numero di matricola e data di scadenza del proprio status di utente istituzionale presso il Sistema Bibliote- cario di provenienza.
I Sistemi Bibliotecari si riservano di effettuare ex post reciproci accertamenti a campione sulla veridicità dei dati recepiti.
La biblioteca ospitante, recepita l’istanza di iscrizione, procede alla registrazione del nuovo profilo nella base dati utenti del proprio gestionale dei prestiti.
2.2. All’atto dell’iscrizione l’utente si impegna:
- a rispettare i regolamenti della biblioteca ospitante e le modali-
tà di erogazione dei servizi previsti;
- a restituire tutti i volumi presi in prestito, prima della laurea o del termine della condizione di utente istituzionale.
3. ACCESSO
3.1 Gli utenti ospiti sono tenuti a rispettare le norme di accesso e gli orari di apertura e chiusura stabiliti dalle biblioteche ospitanti per i propri utenti istituzionali.
3.2 La prenotazione del posto a sedere, ove richiesta, avviene trami- te l’applicazione Affluences. Le biblioteche ospitanti accettano le prenotazioni che pervengano da email “UniGE” o UniPV” senza ordine di priorità.
3.3 Laddove possibile, una password strettamente personale può essere rilasciata, in via temporanea, per l’accesso alla connessio- ne wi-fi di Ateneo all’interno delle biblioteche.
4. INSERIMENTO NELLA BASE DATI UTENTI
4.1 Gli utenti ospiti sono inseriti nella base dati utenti dei rispettivi gestionali (Alma e Fluxus), con l’assegnazione di uno status di “Utente UniGE” o “Utente UniPV” della durata di 6 mesi, rin- novabili fino al conseguimento della laurea o al termine del rap- porto di affiliazione o di lavoro.
5. AMMISSIONE AL PRESTITO
5.1 Gli utenti ospiti inseriti nella base dati dei gestionali in uso pres- so i due Sistemi hanno diritto al prestito secondo le specifiche stabilite per la tipologia studente, in relazione a numero di do- cumenti prestabili, condizioni di prestito stabilite per i singoli
documenti, durata del prestito e condizioni di rinnovo e preno- tazione.
5.2 L’utilizzo del servizio di autoprestito, ove presente, avviene se- condo le modalità tecniche previste dai due Sistemi per gli utenti istituzionali, che sono comunicate all’utente al momento dell’iscrizione al prestito.
5.3 Gli utenti ospiti devono rispettare il Regolamento del prestito delle biblioteche ospitanti. La mancata restituzione origina un blocco tanto nelle biblioteche ospitanti quanto in quelle dell’Ateneo di provenienza, previo scambio di comunicazioni tra le rispettive biblioteche.
5.4 Tutti i volumi ottenuti in prestito presso una biblioteca ospitan- te devono essere restituiti prima del conseguimento della laurea o, comunque, prima della scadenza dei termini di iscrizione all’utenza istituzionale dei due Atenei.
Un controllo sulla validità dell’iscrizione al servizio di prestito e sullo status delle transazioni in corso potrà essere effettuato se- mestralmente, a discrezione dei due Sistemi.
6. AUTENTICAZIONE AL CATALOGO
6.1 Gli utenti “UniGE”/”UniPV” possono autenticarsi all’Area utente dei rispettivi cataloghi in linea con l’utilizzo di credenzia- li: SPID, se attivate, o altre credenziali rilasciate dalle bibliote- che.
6.2 Gli utenti autenticati possono verificare la situazione prestiti, ef- fettuare rinnovi o prenotazioni, salvare le proprie ricerche e in-
viare i risultati delle proprie ricerche.
7. DOCUMENT DELIVERY E RIPRODUZIONI DIGITALI
7.1 Per motivi connessi al rispetto delle licenze editoriali e alla tra- smissione elettronica sicura dei documenti l’invio di materiale in formato .pdf originale tramite allegato di posta elettronica non è consentito per gli utenti ospiti.
Gli utenti ospiti possono richiedere documenti in formato elet- tronico esclusivamente attraverso il servizio Nilde o altri sistemi organizzati di scambio di documenti in rete.
7.2 Gli utenti possono usufruire del servizio Nilde presso le Biblio- teche ospitanti, secondo le modalità riservate agli utenti istitu- zionali.
8. REFERENCE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO
8.1 Gli utenti ospiti regolarmente inseriti nella base dati utenti pos- sono usufruire su appuntamento dei servizi di reference specia- listico e di prestito interbibliotecario forniti dalle biblioteche ospitanti, alle medesime condizioni previste per gli utenti istitu- zionali. Il costo del prestito interbibliotecario è regolato secon- do quanto previsto dalle biblioteche ospitanti per gli utenti isti- tuzionali e resta, in ogni caso, subordinato alle condizioni poste dalle biblioteche prestanti.
9. ATTREZZATURE
9.1 Gli utenti ospiti possono utilizzare le postazioni computerizzate fisse messe eventualmente a disposizione nelle biblioteche, an- che per l’accesso alle risorse elettroniche, nel rispetto delle sin-
gole licenze editoriali.
9.2 L’uso di apparecchiature multifunzione e scanner, ove presenti, è consentito secondo le possibilità e le modalità stabilite dalle singole biblioteche.