CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2014/2015 PER IL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO PRESSO I.T. “ARCHIMEDE” DI CATANIA *
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “ARCHIMEDE”
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx,00 XXXXXXX
CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2014/2015 PER IL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO PRESSO I.T. “ARCHIMEDE” DI CATANIA *
Il giorno uno, del mese di Luglio, dell‟anno duemilaquindici in Catania, si riuniscono il Dirigente Scolastico, di seguito denominato DS, nella persona della Prof ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, da una parte;
e
la Rappresentanza Sindacale Unitaria dell‟Istituto, di seguito denominata RSU, costituita dai rappresentanti, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxx;
nonché
i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali signori: Xxxxxxxx Xxxxxxx (segreteria provinciale CISL SCUOLA), Xxxxxxx Xxxxxxxxx (segreteria provinciale FLC-CGIL), e Xxxxxx Xxxxxx (segreteria provinciale della UIL SCUOLA), dall‟altra parte;
che convengono
di stipulare il presente Contratto Integrativo di Istituto per la parte normativa, di seguito denominato CII, in attuazione del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola, del Contratto Nazionale Integrativo vigente e del Contratto Integrativo Regionale vigente.
PREMESSA
Il presente CII – che costituisce una normazione unitaria e inscindibile – viene strutturato in una parte generale, comune alle diverse componenti professionali, e in due distinte discipline dedicate alle rispettive specificità dei docenti e del personale ATA; saranno parte integrante del presente CII successivi accordi, intese, protocolli che le parti riterranno di inserire e debitamente verbalizzare.
Il DS avrà cura di pubblicizzare, con idonei strumenti, a tutto il personale interessato il contenuto del presente contratto.
PARTE GENERALE COMUNE
CAPITOLO I AREA CONTRATTUALE
Articolo 1
Ambito di applicazione del contratto
Il presente CII si applica a tutto il personale docente, ATA, e comunque dipendente, in servizio presso l‟Istituto Tecnico Industriale “Archimede “ di Catania, di seguito denominato Istituto, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato e per le sole materie contrattuali ad esso riservate dal CCNL vigente.
Per quanto non espressamente indicato in questo contratto, ci si avvale del CCNL Compatto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 e successive modifiche e delle norme vigenti.
Articolo 2
Decorrenza, durata, vigenza contrattuale e procedure di rinnovo
Il presente contratto decorre dalla data di stipula, protrae la propria efficacia sino alla fine dell‟anno scolastico e si rinnova tacitamente, qualora non intervenga diversa determinazione di una delle parti, salvo nuove disposizioni legislative o contrattuali in contrasto con le intese raggiunte col contratto stesso; gli effetti sono in ogni caso prorogati fino alla stipula del nuovo contratto.
Il DS formula la piattaforma per la contrattazione annuale; la RSU può approvarla o presentare una controproposta. La RSU si impegna a presentare l‟eventuale controproposta alla controparte dirigenziale in tempo utile per consentire l‟apertura delle trattative ad inizio dell‟anno scolastico di riferimento.
Di norma, salvo impossibilità sopravvenute documentate, le Parti si impegnano a concludere le trattative per il rinnovo del CII. entro i termini stabiliti dal CCNL vigente o da eventuali ulteriori note
Ministeriali e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno scolastico. Il DS, che potrà farsi assistere nel corso delle trattative dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) e\o da persona di sua fiducia,che potrà intervenire nella discussione. Tuttavia il DS è il solo interlocutore della RSU, ed in tale molo è il solo competente a formulare proposte .
Articolo 3 Interpretazione autentica
Qualora insorgano controversie sull‟interpretazione o applicazione del presente contratto, su richiesta di una delle parti firmatarie, le stesse si incontreranno entro dieci giorni per definire consensualmente il significato delle clausole controverse o le modalità applicative.
Qualora sia possibile dare più interpretazioni o più applicazioni del presente contratto o di parte di esso, sino a quando non venga definita tra le parti l‟interpretazione autentica, l‟interpretazione corrisponderà a quella più favorevole ai lavoratori.
Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall‟inizio della vigenza contrattuale.
Articolo 4
Verifica dell’accordo
I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere, non prima che siano trascorsi 90 giorni, per il corrente anno scolastico, dalla sottoscrizione, la verifica del suo stato di attuazione.
Al termine della verifica il contratto potrà essere modificato previa intesa tra la parte pubblica e la RSU.
CAPITOLO Il
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Articolo 5 Rappresentanza Sindacale Unitaria
La Rappresentanza Sindacale Unitaria è l‟espressione di tutti i lavoratori dell‟istituzione scolastica. Suo impegno primario è quello di rappresentare realmente le esigenze e la volontà di quanti lavorano nel mondo della scuola e ciò è possibile attraverso un rapporto continuo e costante di scambio, informazione, e proposta tra i componenti della RSU e i lavoratori, che rimangono i veri titolari del potere di contrattazione.
x. Xx RSU partecipa alle trattative nella sua veste di soggetto unitario di natura elettiva che rappresenta i lavoratori ed è, pertanto, da escludere qualunque riferimento ai singoli componenti della stessa o alle Organizzazioni sindacali nelle cui liste sono stati eletti.
b. La RSU assume le proprie decisioni a maggioranza (articolo 8 CCNQ del 7 agosto 1998).
Articolo 6
Diritti della RSU ed agibilità sindacale all’interno della scuola
I. Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alle singole componenti RSU tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica.
2. Il DS assicura la tempestiva trasmissione alle singole componenti RSU di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.
3. Nell‟ottica della dematerializzazione degli Atti della Pubblica Amministrazione il DS si impegna a pubblicare nel sito istituzionale della scuola, area riservata, copia delle informazioni attinenti gli argomenti di cui all‟art. 6 del vigente CCNL e contenute nei:
a) Verbali del Consiglio di Istituto
b) Piano dell‟Offerta Formativa per il corrente anno scolastico
c) La delibera della Giunta Esecutiva per la determinazione dell‟organico degli Assistenti Tecnici per il corrente anno scolastico.
4. L‟Amministrazione si impegna altresì a pubblicare nell‟area riservata tutte le informazioni relative all‟art. 6. 2 del CCNL vigente.
5. Nella sede scolastica, oltre che alle Organizzazioni Sindacali che ne facciano richiesta, di cui agli artt.47 comma 2 e 4l bis del D. Lgs 29/93 e successive modificazioni, è garantito l‟utilizzo di un‟unica bacheca per la R.S.U. ai fini dell‟esercizio dei diritti di affissione di cui all‟art. 25 della Legge 300/70.
6. La bacheca sindacale di cui al comma precedente è allestita in via permanente in luoghi accessibili, visibili, non marginali, di normale transito da parte del Personale in servizio a scuola in modo da essere facilmente individuabile da tutto il personale.
7. La RSU ha diritto ad affiggere nella bacheca di cui ai precedenti commi 10 e 11 materiale di interesse sindacale e del lavoro senza preventiva autorizzazione del DS.
8. Alla RSU verrà fornito opportuno materiale utile all‟attività sindacale all‟interno dell‟Istituto e precisamente: materiale di cancelleria, uso di telefono, PC, stampante, fotocopiatrice e armadio blindato .
Articolo 7
Agibilità sindacale alla vita dell’istituto
Al fine di rendere attuabili nella contrattazione integrativa d‟istituto le iniziative deliberate dagli organi collegiali regolarmente convocati, che implicano il coinvolgimento del personale su base normativa ed economica, l‟Amministrazione si impegna a rendere pubblica qualunque decisione presa, in tempo utile per i successivi incontri contrattuali i giorni successivi all‟approvazione del relativo verbale.
Articolo 8 Modelli relazionali
Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) Contrattazione integrativa;
b) Informazione preventiva;
e) Procedure di concertazione;
d) Informazione successiva;
e) Interpretazione autentica come da art.3
Articolo 9 Programmazione degli incontri
Entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico, il DS, ove possibile, propone alla RSU un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione decentrata sulle materie previste dall‟art.6 del CCNL Scuola vigente; la RSU, preso atto della proposta della Dirigenza, formula una eventuale controproposta entro 5 giorni dal ricevimento della proposta de! DS; diversamente si intenderà tacitamente approvato il calendario degli incontri.
Il calendario tiene conto di quanto concordato nel successivo art. 10.
Articolo 10
Scadenzario trattative e sequenza contrattuale
Le trattative avvengono, di norma, fuori dell‟orario di servizio, e la RSU utilizzerà per le ore degli incontri coincidenti con l‟orario di lavoro, i permessi sindacali ad essa riconosciuti. Di massima è stabilito il seguente calendario, salvo che diversamente concordato:
1. Settembre:
a) Informazione successiva 2, Novembre:
a) Piano delle attività aggiuntive retribuite con il Fondo d‟istituto;
b) Utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni ed accordi;
c) Criteri per gli incarichi di collaborazione;
d) Criteri per la fruizione dei permessi per aggiornamento e per l‟attuazione del diritto allo studio;
3. Marzo – Aprile:
a) Proposte di formazione delle classi e determinazione dell‟organico di diritto.
Articolo 11 Sedute di contrattazione
a) Le sedute di contrattazione sono pubbliche.
b) il DS può avvalersi, durante le sedute di contrattazione, dell‟assistenza del DSGA e/o di personale di sua fiducia che non ha diritto a partecipare attivamente alla contrattazione e che quindi non può intervenire né votare, ma può, in qualunque momento della contrattazione, interagire con il DS.
c) La RSU può avvalersi, durante le sedute di contrattazione, dell‟assistenza di personale esperto, dando non meno di 3 giorni di preavviso rispetto al giorno della riunione, al DS; l‟esperto convocato dalla RSU non ha diritto a partecipare attivamente alla contrattazione, ma può, in qualunque momento della contrattazione, interagire con la RSU o con parte di essa.
d) Le sedute di contrattazione devono essere convocate con un ordine del giorno dettagliato, secondo lo scadenziario di cui all‟art. 10. Prima di ogni seduta, il DS avrà cura di comunicare alla RSU, cinque giorni prima e comunque compatibilmente con gli impegni di servizio, la sua proposta completa in ogni sua parte e corredata degli eventuali allegati.
Articolo 12
Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica
In caso di controversia sull‟interpretazione e/o sull‟applicazione del presente contratto, le Parti si incontrano entro quindici giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede dell‟Ufficio Scolastico territoriale competente.
Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere effettuata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
Articolo 13 Permessi Sindacali
1. I permessi sindacali possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore.
Articolo 14 Assemblee sindacali
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l‟orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell‟art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
b) dalla RSU. (in questo caso è necessaria la richiesta della maggioranza dei componenti), e non dai singoli componenti, con le modalità dell‟art. 8, comma 1, dell‟Accordo Quadro sulla elezione delle RSU del 07 agosto 1998;
c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell‟art.1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
d) da almeno 1/4 dei dipendenti dell‟Istituto, in orario non di servizio.
4. Le assemblee coincidenti con l‟orario di lezione si svolgono all‟inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente
con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico, fatto salvo il servizio minimo essenziale.
5. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore.
6. La convocazione dell‟assemblea, la durata, la sede e l‟eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 5 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail.
7. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all‟Albo dell‟Istituto, compreso il corso serale, e comunque debitamente comunicata a tutto il personale interessato.
8. Per le assemblee fuori l‟orario di lezione il preavviso è ridotto a 3 (tre) giorni.
9. Alla comunicazione va unito l‟ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un‟unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all‟assemblea – o alle assemblee – di cui al presente comma va affissa all‟Albo dell‟Istituto entro il suddetto termine di quarantotto ore.
10. In casi di urgenza, previo accordo con il DS, la convocazione dell‟assemblea può essere fatta 3 (tre) giorni prima.
11. Contestualmente all‟affissione all‟albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso mediante circolare interna, al personale interessato all‟assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell‟orario dell‟assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
12. Il Dirigente Scolastico:
a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all‟assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell‟assemblea, del personale che presta regolare servizio;
b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d‟istituto per quanto di competenza, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza, agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l‟assemblea sindacale.
13. Il Dirigente Scolastico provvederà ad avvisare tutto il personale interessato, mediante circolare interna che deve essere firmata per presa visione, onde predisporre gli opportuni adempimenti per consentirne la partecipazione.
Articolo 15 Scioperi
Premesso che ai sensi del CCNL Scuola i contingenti minimi di personale educativo ed ATA, in caso di sciopero, sono oggetto di contrattazione decentrata a livello di singola istituzione scolastica, in mancanza di specifica contrattazione decentrata effettuata ai sensi del presente comma, per quanto concerne la materia oggetto del presente articolo si applica quanto disposto dal comma seguente.
Secondo quanto definito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000, dall‟apposito allegato al CCNL Scuola 26/05/99 e dall‟Accordo lntegrativo Nazionale del 08/10/99, si conviene che in caso di sciopero del personale educativo ed ATA il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza di particolari e specifiche situazioni.
Resta inteso che i lavoratori vanno inseriti nei contingenti minimi effettuando la scelta tra chi si sia dichiarato disponibile o in alternativa per sorteggio ed effettuando una rotazione del personale coinvolto in tali contingenti nel caso che tale necessità si riproponga più volte nello stesso anno scolastico.
I dipendenti precettati ufficialmente per l‟espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 3, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.
a) Servizi minimi
la legge 146/90 prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali sia assicurato un gruppo minimo di lavoratori della categoria ATA che assicurino le prestazioni indispensabili che sono previste dal CCNL (allegato ”attuazione della legge 146/90 art. 2.1”); secondo tale normativa sono servizi essenziali alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell‟anno; pertanto, l‟Accordo Integrativo Nazionale del 08/10/99 definisce i criteri generali per determinare il contingente da prevedere in caso di sciopero.
Le parti convengono che, secondo quanto sopra specificato dalla normativa vigente in materia, i servizi essenziali sono:
- qualsiasi esame
- qualsiasi scrutinio finale
b) Contingente minimo di personale
-1 assistente amministrativo
-1 assistente tecnico nei caso in cui l‟esame prevede l‟uso dei laboratori
-1 collaboratore scolastico per l‟apertura e chiusura dei locali scolastici
- il DSGA
LE PROCEDURE:
A) Prima dello sciopero
1. Il Dirigente Scolastico:
- chiede al personale docente e ATA con una circolare chi intende scioperare, specificando che la comunicazione è volontaria;
- valuta l‟effetto previsto sul servizio;
- può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell‟orario e lo comunica ai docenti e agli alunni;
- comunica alle famiglie, 5 giorni prima dello sciopero, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio per il giorno di sciopero;
- individua il contingente di personale ATA per assicurare le prestazioni indispensabili e lo comunica agli interessati 5 giorni prima dello sciopero;
- per formare il contingente usa i criteri del contratto scuola o concorda con la RSU i criteri transitori di formazione del contingente;
- non può decidere unilateralmente servizi essenziali non previsti dal contratto e i contingenti relativi;
- sostituisce, se possibile, personale del contingente con altro che non sciopera;
- Se sciopera, lo comunica al Dirigente Regionale e dà indicazioni su chi e come svolge le funzioni essenziali di direzione il giorno dello sciopero.
2. Il lavoratore:
- è libero di dichiarare o di non dichiarare cosa intende fare;
- non dichiara nulla, non può essere costretto a farlo e non è sanzionabile;
- se dichiara di scioperare e poi cambia idea e si presenta a scuola il giorno dello sciopero può essere utilizzato dal DS;
- non ha il compito di avvisare le famiglie;
B) Il giorno dello sciopero
1. Il Dirigente Scolastico:
- organizza con il personale docente che non sciopera il servizio che ha comunicato alle famiglie;
- organizza con il contingente minimo di personale ATA i servizi indispensabili.
2. Il lavoratore
a. che sciopera:
- è tenuto a comunicare la propria assenza solo se imputata ad altra causa
- se ha il giorno libero non può essere obbligato a dichiarare qualcosa e non può comunque perdere la retribuzione così come non può essere chiamato a scuola per sostituire i docenti in sciopero, quindi non è considerato fra gli scioperanti.
b. che non sciopera:
- deve assicurare la sua ordinaria prestazione per le ore di lavoro giornaliere previste ;
- non può essere utilizzato per sostituzione di colleghi assenti;
CAPITOLO Il NORME COMUNI
Articolo 16 Misure incentivanti
Le Parti affermano il comune impegno ad incentivare la scolarizzazione ed il raggiungimento di buoni esiti formativi.
Articolo 17
Congedi parentali, ferie, festività, permessi retribuiti, permessi brevi
1. Tutto il personale dell‟Istituto ha diritto alle ferie secondo quanto previsto dall‟art. 13 del CCNL del 29/11/2007.
2. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo, come indicato dall‟art. 14 deI CCNL del 29/11/2007.
3. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell‟anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. La fruibilità di predetti tre giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all‟art. 13, comma 9, del CCNL 29/11/07. Per particolari esigenze è prevista l'applicazione del comma 2 art.15 del CCNL 29/11/07.
4. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi (art. 16 CCNL 29/11/07) di durata non superiore alla metà dell‟orario giornaliero individuale di servizio e comunque, per il personale docente, fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di
lezione. Le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze su elencate, sono disciplinate dal CCNL del 29/11/07.
5. Relativamente al comma 3 del presente articolo, il dipendente deve presentare richiesta scritta al DS almeno tre giorni prima, indicando le motivazioni a supporto e specificando che l‟esigenza nasce dall‟impossibilità di affrontarla fuori dall‟orario di servizio.
6. Si prescinde dal termine di presentazione della richiesta tre giorni prima per i permessi brevi.
Articolo 18 Scambio di orario
Il personale docente, in alternativa ai permessi retribuiti e/o ai permessi brevi, può usufruire di scambio d‟orario, concesso dal DS, previa valutazione della salvaguardia del diritto degli studenti ad avvalersi delle idonee prestazioni. La motivazione della richiesta di scambio d‟orario sarà fornita mediante autocertificazione del richiedente. La richiesta sarà accompagnata da dichiarazione scritta del collega che assicura lo scambio.
Articolo 19
Xxxxxxx e sostituzione del collega assente del personale ATA
Il ritardo rispetto all‟orario di ingresso al lavoro comporta l‟obbligo del recupero entro l‟ultimo giorno del mese successivo.
In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione, così come previsto dall‟art.54, comma 2 del CCNL 2006-09.
Le parti convengono, sulla scorta di quanto previsto dall‟accordo tra XXXX e XX.XX. sulle
„Tipologie degli orari di lavoro”, concordato in data 14 Novembre 1995 e autorizzato con Provvedimento del Consiglio dei Ministri dei 30 Novembre 1995, di prevedere una tolleranza di 10 minuti all‟entrata, che non dia luogo a recupero (tale ritardo non potrà essere abituale, ma dovuto solo ad eventuali effettive necessità e dovrà essere comunicato tempestivamente alla scuola.
L‟Istituzione Scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario contenente gli eventuali ritardi da recuperare e gli eventuali crediti orari acquisiti, di cui all‟art. 54.6 del CCNL vigente.
In caso di assenza di un collega, la sostituzione verrà fatta da altro personale in servizio nello stesso reparto.
Dopo tre assenze consecutive dello stesso dipendente, la sostituzione verrà effettuata da colleghi di altri reparti.
La sostituzione per le assenze riconducibili alle ferie e/o recuperi di ore aggiuntive non farà maturare alcun compenso aggiuntivo.
CAPITOLO III
PARTE RISERVATA Al DOCENTI UTILIZZAZIONE DEI DOCENTI IN RELAZIONE AL POF
Articolo 20 Funzione docente
a. In attuazione dell‟autonomia scolastica i docenti, attraverso le Funzioni Strumentali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il piano dell‟offerta formativa, adattandone l‟articolazione alle esigenze degli alunni.
b. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra l‟altro correlate e interagenti, che si sviluppano col maturare dell‟esperienza didattica, l‟attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale docente si definiscono ne! quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell‟offerta formativa della scuola.
c. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale docente sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto dette disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
Articolo 21 Rapporto scuola-famiglie
I. Il ricevimento delle famiglie avverrà con cadenza definita nel piano annuale delle attività approvato dal Collegio dei Docenti, fatte salve eventuali modifiche del calendario per esigenze istituzionali.
2. Il ricevimento individuale delle famiglie sarà concordato ogni qualvolta gli alunni e/o i genitori ne manifestino l‟esigenza.
Articolo 22 Conferimento incarichi
Ai fini della realizzazione dei Piani Integrati a cofinanziamento UE saranno osservate le disposizioni previste dalla normativa di riferimento contenute nelle linee guida edizione 2009 e, in quanto compatibili, con i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.
Per quanto riguarda i progetti del POF finanziati con fondi diversi saranno attuate procedure trasparenti di selezione attraverso la pubblicazione all‟Albo di Istituto e sul sito istituzionale della scuola.
Articolo 23
Utilizzo docenti in base al POF e trasparenza amministrativa
Gli impegni obbligatori funzionali all‟insegnamento dei docenti a part-time o con orario cattedra distribuito in più scuole sono proporzionali al proprio orario di insegnamento prestato in questo istituto.
Articolo 24
Ore eccedenti di insegnamento
1. Le parti convengono di utilizzare i docenti, che ne fanno domanda ad inizio dell‟anno scolastico, fino a 6 ore aggiuntive di insegnamento per sostituire colleghi assenti secondo i seguenti criteri:
a) disponibilità espressa dal docente per iscritto
b) docente della stessa classe
c) docente della stessa materia
c) rotazione
2. Al fine di garantire la massima trasparenza, l‟Amministrazione predispone un prospetto riepilogativo mensile delle ore di supplenza eccedenti, con l‟indicazione dei docenti interessati e del relativo numero di ore di supplenze a essi attribuite, che sarà esposto all‟albo del personale docente.
3. Le ore sono retribuite se effettivamente prestate e, quindi, non potrà essere considerata obbligatoria la presenza in Istituto durante le ore che non siano state richieste preventivamente dall‟Amministrazione.
4. Le ore di supplenza per completamento di cattedra devono essere equamente distribuite nell‟arco della settimana; i docenti che devono completare l‟orario cattedra sono considerati in servizio nelle ore indicate nel loro carico orario settimanale e devono perciò permanere in Istituto.
Articolo 25 Funzioni strumentali
1. Il Collegio dei docenti identifica le Funzioni Strumentali (FS) alla realizzazione del POF definendo le competenze e i requisiti professionali necessari per l‟accesso a ciascuna delle funzioni medesime. Successivamente i docenti che ne hanno interesse presentano la candidatura per l‟elezione della FS, nei tempi e nei modi indicati dal Collegio dei Docenti.
2. Il Collegio dei docenti elegge i docenti titolari delle FS mediante votazione a scrutinio segreto, come segue:
a) Nel caso in cui una o più aree di FS siano richieste da un solo candidato lo stesso, per essere eletto, dovrà ottenere il 50% + 1 dei consensi, calcolato sul numero dei votanti; dalla terza votazione per l‟elezione è sufficiente il 30% dei consensi sul numero dei votanti.
b) Nel caso di più candidati per la medesima area di FS, questa verrà assegnata a chi avrà raggiunto la maggioranza relativa (sarà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
3. Ciascun candidato prima della votazione dovrà presentare al Collegio l‟azione programmatica che intende attuare nel corso dell‟anno scolastico.
4. Alla fine dell‟anno scolastico il docente titolare di FS dovrà relazionare sull‟attività svolta e motiverà l‟eventuale mancata realizzazione del programma presentato; inoltre, ai sensi dell‟art. 37 comma 6 del CCNI 1998-2001, in sede di verifica delle attività del POF, e comunque non oltre il mese di giugno, il Collegio dei Docenti esprime una valutazione sul lavoro svolto e relazionato.
5. I docenti delle FS non possono rivestire la carica di referenti delle commissioni che operano all‟interno dell‟Istituto, tranne che non vi siano altre disponibilità.
6. Ai sensi dell‟art. 37 comma 1 del CCNI 1998-2002, ai docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale o in posizione di part-time, non possono essere assegnate funzioni strumentali. Tale personale ha diritto ad accedere alla retribuzione di attività aggiuntive previste dal fondo d‟istituto.
7. La scelta dei componenti delle commissioni di sostegno alle FS sarà effettuata all'interno del Collegio dei Docenti tra coloro che avranno dato la loro disponibilità.
Articolo 26 Attività aggiuntive
1. Le attività aggiuntive non sono obbligatorie; al docente compete svolgere solo attività di natura didattico-educativa.
2. Il compenso economico per le attività aggiuntive è oggetto di contrattazione annuale.
Articolo 27
Diritto all’aggiornamento e alla formazione
1. L‟Amministrazione riconosce il diritto-dovere alla formazione e all‟aggiornamento di tutto il personale docente dell‟istituto mediante la concessione dei permessi a tal fine riconosciuti dal CCNL vigente.
2. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell‟anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute dall‟Amministrazione, con l‟esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.
Articolo 28 Attività aggiuntive
1. Per quanto concerne le attività aggiuntive di insegnamento, nel caso in cui vi siano più docenti disponibili ad assumersi l‟incarico su disponibilità dichiarata, si seguiranno i seguenti criteri di assegnazione in ordine prioritario:
a) dichiarazione di disponibilità;
b) competenze dichiarate e accertate;
c) docente che non ricopra altri incarichi;
d) rotazione docente che non ricopre altri incarichi.
CAPITOLO IV
PARTE RISERVATA AL PERSONALE ATA
Articolo 29
Riunioni programmatiche di inizio d’anno
Contestualmente alla definizione del POF da parte degli organi collegiali e precedentemente al confronto con le RSU e le 00. SS. il DS, qualora sia in servizio almeno l‟80% del personale previsto nei singoli profili, e comunque non oltre il 30 ottobre, sentito il DSGA, convoca la riunione programmatica d‟inizio d‟anno per conoscere proposte e pareri e la disponibilità del personale in merito allo svolgimento del servizio.
CRITERI E MODALITA’ DI ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO
Articolo 30 Rilevazione dell’orario
1. E‟ fatto obbligo a tutto il personale di registrare la presenza a scuola attraverso il passaggio del proprio badge davanti all‟apposito sistema di rilevamento elettronico per il controllo delle presenza. Nel caso di guasto del sistema di rilevamento elettronico, l‟eventuale firma giornaliera sarà apposta su apposito registro che indichi il relativo orario di entrata e di uscita per il servizio richiesto.
2. L‟eventuale registro delle firme sarà depositato sul tavolo dei Collaboratori Scolastici, e dopo la prevista tolleranza di max 10 minuti, verrà ritirato.
3. È consentito recuperare il ritardo anticipando l‟entrata e/o con rientri pomeridiani concordati preventivamente.
Articolo 31 Turnazione
L‟organizzazione del lavoro articolata su turni potrà essere adottata da parte dell‟Istituzione Scolastica qualora l‟orario ordinario non riesca ad assicurare l‟effettuazione di determinati servizi legati alle attività pomeridiane. Tenuto conto altresì che il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione delle attività, la turnazione potrà essere adottata coinvolgendo, senza eccezioni, tutto il personale di un singolo profilo, a meno che la disponibilità di personale volontario non consenta altrimenti, in considerazione anche delle professionalità necessarie in ciascun turno.
L‟adozione dell‟organizzazione del lavoro su turni non esclude il contemporaneo ricorso all‟istituto della flessibilità, purché il modello organizzativo risultante garantisca efficienza ed efficacia nell‟erogazione del servizio.
Considerato che le attività di questa Istituzione Scolastica coprono l‟intera giornata, comprese le ore serali, per poter garantire tutti i servizi necessari, se le condizioni organizzative lo richiedono, si attua la turnazione seguendo i sottoelencati criteri:
a) la ripartizione del personale nei vari turni avviene sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
b) la turnazione può prevedere la sovrapposizione tra il personale di un turno e quello del turno successivo;
c) Il servizio prestato dopo le ore 22 è da considerarsi ai sensi della normativa vigente come servizio notturno.
Articolo 32
Orario settimanale del personale ATA
1. L‟orario di lavoro è di 36 ore settimanali; è di 6 ore continuative antimeridiane per sei giorni; l‟orario giornaliero massimo è di 9 ore, comprese le prestazioni orarie aggiuntive.
2. Quando l‟orario giornaliero eccede le 6 ore continuative, il personale usufruisce di una pausa di almeno 30 minuti.
Articolo 33
Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali
Le parti concordano che all‟interno dell‟istituto ricorrono le condizioni previste dall‟art. 55.1 del CCNL del 29.11.2007 per applicare la riduzione dell‟orario settimanale a 35 ore per i collaboratori scolastici, che continueranno ad effettuare 36 ore settimanali di servizio con il recupero dell‟ora eccedente durante la sospensione delle lezioni, durante le chiusure prefestive o nei giorni in cui l‟organizzazione del lavoro lo potrà permettere.
Le parti concordano che le condizioni previste dall‟art. 55.1 del CCNL del 29.11.2007 per applicare la riduzione dell‟orario settimanale a 35 ore per i collaboratori scolastici operano solo sull‟effettiva turnazione. Il riconoscimento dell‟ora di recupero sarà proporzionale alla presenza in servizio del dipendente, a prescindere dalla motivazione dell‟eventuale assenza.
Articolo 34 Orario flessibile
1. Stabilito l‟orario di servizio dell‟istituzione scolastica, nell‟ambito della programmazione iniziale è possibile adottare l‟orario flessibile di lavoro giornaliero, che consiste nell‟anticipare o posticipare l‟entrata e l‟uscita su esplicita richiesta del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio.
2. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali (L. 1204/71, L. 903/77 e
L. 104/92) vanno favoriti nell‟utilizzo dell‟orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso non venga adottato dalla scuola.
Articolo 35 Chiusura prefestiva
Nei giorni di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive. Tale chiusura, di cui deve essere dato pubblico avviso, è disposta dal DS quando lo richiede il 50% del personale ATA in servizio durante il periodo compreso fra l‟inizio dell‟anno scolastico e il 30 giugno, e il 75% nei mesi di luglio e agosto.
Spetta al DSGA organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il recupero delle ore di lavoro non prestate.
Articolo 36 Orario plurisettimanale
In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro oppure al fine di una diversa, più razionale ed efficace utilizzazione delle unità di personale è possibile una programmazione plurisettimanale dell‟orario di servizio, nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL vigente. Tale modalità organizzativa può attuarsi sulla base delle accertate disponibilità del personale interessato.
Le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto all‟orario d‟obbligo, cumulate anche in modo da coprire una o più giornate lavorative, in luogo della retribuzione possono essere recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, soprattutto nei periodi di sospensione delle attività didattiche e comunque non oltre il termine di scadenza del contratto di lavoro per il personale assunto a tempo determinato e il termine dell‟anno scolastico per il personale assunto a tempo indeterminato.
FONDO D’ISTITUTO
Articolo 37 Compatibilità finanziaria
Il contratto integrativo di istituto, corredato dalla relazione tecnico-finanziaria, sarà sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria con i vincoli derivanti dai contratti integrativi nazionali e dal bilancio.
La certificazione di compatibilità finanziaria deve essere resa dal Collegio dei Revisori previsto dall‟art. 57 DM 44/2001 (art. 48, c. 6 D. lgs 165/2001 e art. 2, c. 1 D. lgs 286/1999); la redazione della relazione tecnico-finanziaria compete alla segreteria della scuola, con sottoscrizione del DSGA in veste di titolare dell‟ufficio stesso.
Articolo 38
Criteri di retribuzione a carico del Fondo di Istituto
1. Lo svolgimento delle attività aggiuntive dà diritto alla remunerazione con il fondo di istituto (CM 107 del 7/6/2001), in base al compenso orario definito dalle tabelle D e Dl allegate al vigente CCNL.
2. Al termine dell„anno scolastico è comunque effettuata una valutazione dell‟attività svolta, sulla base di una autoanalisi, nell‟ambito della valutazione finale del POF.
3. Il DS provvede all‟attribuzione degli incarichi con atti formali individuali sottoscritti per accettazione da parte degli interessati. Di tale attribuzione verrà data informazione successiva alla RSU, così come previsto dall‟art. 6.2 n del vigente CCNL.
5. E‟ possibile compiere operazioni di riequilibrio tra le diverse attività , previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e comunque senza superare la misura massima del 20% di incremento per ciascuna attività, compatibilmente con le disponibilità finanziarie programmate per lo specifico profilo professionale. Il compenso per ogni incarico specifico è fissata nella misura pari a quanto previsto dall‟art. 7, compatibilmente con le risorse finanziarie in quanto disponibili.
6. Il pagamento dei compensi verrà predisposto complessivamente per tutto il personale entro il 31 agosto, a condizione che la situazione di cassa lo consenta.
Articolo 39 Ripartizione del Fondo di Istituto
1. Considerato che il fondo assegnato annualmente alla scuola viene calcolato sulla base dei parametri previsti dal CCNI; considerato, inoltre, che tutti i progetti programmati (didattici, amministrativi, tecnici ed ausiliari) impegnano il personale ATA, si concorda che il fondo assegnato annualmente all‟istituzione scolastica verrà finalizzato in relazione alle attività previste nel POF.
2. In sede di contrattazione si stabilirà la quota percentuale da destinare al fondo di riserva.
3. Qualora per effetto del presente CII si dovesse determinare una spesa eccedente rispetto a quanto ripartito e spettante, la retribuzione verrà ridotta proporzionalmente e sempre nel limite stabilito per ogni profilo professionale.
Articolo 40 Variazione della situazione
1. Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell‟Istituto ulteriori finanziamenti nel corso dell‟anno scolastico, ne sarà data immediata comunicazione e su di essi sarà effettuata contrattazione; in sede di contrattazione saranno altresì fornite le variazioni di bilancio conseguenti.
2. Nel caso in cui fosse assolutamente necessario, per comprovati motivi, effettuare attività oltre quelle previste e senza che vi sia copertura finanziaria, si procederà alla revisione del piano delle attività reperendo le risorse finanziarie necessarie attraverso la diminuzione degli impegni di spesa già previsti.
Articolo 41
Attività aggiuntive e incarichi specifici
1. Il Fondo d‟istituto, nella parte divisibile per il contratto nazionale tra il personale ATA e docente, viene ripartito in misura proporzionale riferita al numero del personale previsto nell‟organico di fatto.
2. Tutto il Fondo destinato al personale ATA, comprese le eventuali quote erogate da Enti Locali, Regione, Provincia, Comunità Europea, viene individuato nelle seguenti attività:
a) Carico di lavoro
b) Sostituzione colleghi assenti
c) Straordinario (servizio non programmabile)
3. Per l'assegnazione degli incarichi specifici, nel caso in cui vi siano più unità di personale ATA disponibili ad assumere l'incarico, si seguiranno i seguenti criteri:
a) dichiarazione di disponibilità;
b) competenze dichiarate e accertate;
c) personale che non ricopra altri incarichi;
d) rotazione ;
4. Ai fini dell‟accesso al FIS le attività di cui al precedente comma 2 devono essere preventivamente autorizzate dal DS.
5. All‟inizio di ogni anno scolastico si richiede la disponibilità per una o più attività; ove le disponibilità non fossero sufficienti o fossero in esubero, si segue il criterio della rotazione in funzione delle esigenze della scuola e delle competenze del personale stesso.
6. Entro il 31 Agosto il personale è tenuto a conguagliare il monte ore di lavoro effettuato.
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
Articolo 42 Aggiornamento professionale
1. Le parti concordano che vadano in ogni modo favoriti la crescita e l‟aggiornamento professionale dei personale ATA. A tal fine il DS, salvo oggettive esigenze di servizio che lo impediscano, autorizzerà la frequenza a corsi di aggiornamento che si svolgeranno in orario di servizio, ovvero considererà tale frequenza come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi. Tali corsi, organizzati da associazioni, enti privati o dalla stessa Istituzione Scolastica, devono essere attinenti ai seguenti argomenti:
• Compiti e responsabilità del personale ausiliario della scuola;
• Relazioni con il pubblico;
• Primo soccorso;
• Assistenza agli alunni disabili;
• Gestione dei laboratori e utilizzo di apparecchiature e sussidi didattici;
• Sicurezza sui luoghi di lavoro
2. Le parti concordano che vadano in ogni modo favoriti la crescita e l‟aggiornamento professionale del personale ATA. A tal fine il DS, salvo oggettive esigenze di servizio che lo impediscano, autorizzerà la frequenza a corsi di aggiornamento che si svolgeranno in orario di servizio sulla base dell‟appartenenza al profilo. In sede di contrattazione integrativa si definiranno ogni anno i criteri per la quantificazione delle giornate di formazione e aggiornamento professionale.
CAPITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 43
Il presente Contratto Integrativo d‟istituto, corredato dalla relazione tecnico-finanziaria, è sottoposto a verifica di compatibilità finanziaria; in base alle disposizioni vigenti tale verifica sarà effettuata dal DSGA e sottoposta agli organi di controllo
Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto integrativo di Istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente CII dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile
In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo di Istituto e le disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento, prevalgono, con decorrenza retroattiva, questi ultimi.
In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo di Istituto e le variazioni normative a livello nazionale intervenute in tema di contrattazione e di sicurezza prevalgono queste ultime.
Articolo 44
L. 241/90 e tutela della privacy
L‟affissione all‟Albo ufficiale della Scuola dei prospetti riepilogativi dell‟utilizzo del Fondo dell‟Istituzione Scolastica comprensivi di nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi, non costituisce violazione della normativa vigente sulla privacy in quanto debitamente applicativa di precise disposizioni contrattuali.
Copia dei prospetti di cui al comma precedente viene consegnata tempestivamente anche alla RSU.
La legge sulla trasparenza autorizza tutti i componenti della RSU ad accedere a qualunque documento utile alla contrattazione, eccetto che sia tutelato da privacy.
Articolo 45 Clausola di salvaguardia
Resta salvo il diritto per le Organizzazioni Sindacali, di adire eventualmente le vie legali nelle sedi giudiziarie ritenute opportune per garantire l‟applicazione dell‟art. 28 della L. 300/70 avente per oggetto la repressione della condotta antisindacale.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per la parte pubblica:
Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx
Per la RSU: CHILLE' XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX
Per le XX.XX.: XXXXXX XXXXXX (UIL) XXXXXXX' XXXXXXXX (CISL) XXXXXXX XXXXXXXXX (CGIL)
* CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2014/2015 – PARTE NORMATIVA contrattata
nella seduta del 01/07/2015.