PROVINCIA DI ORISTANO
PROVINCIA DI ORISTANO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 15 del 14.03.2005 Modificato con deliberazioni
n. 7 del 26.02.2007, n. 48 del 05.09.2008 e n. 41 del 10.12.2012
Il Dirigente L’Assessore
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Allegato B
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - Oggetto del Regolamento ................................................................................. pag. 7
Art.2 - Interpretazione del contratto pag. 7
Art.3 - Determinazione a contrarre ..............................................................................pag. 8
TITOLO II
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art.4 - Criteri di scelta del contraente ...........................................................................pag. 8
Art.5 - Procedure di gara ad evidenza pubblica ............................................................pag. 9 Art.6 - Cause di esclusione ............................................................................................pag. 9
CAPO II – PROCEDURA APERTA E PROCEDURA RISTRETTA
Art.7 - Procedura aperta .............................................................................................pag. 10
Art.8 - Procedura ristretta ...........................................................................................pag. 11
Art.9 - Commissione di gara per procedure aperte e procedure ristrette..................pag. 11 Art.10 - Offerte anomale..............................................................................................pag. 11
Art.11 - Adempimenti della Commissione per l’espletamento
delle procedure di gara ..................................................................................pag. 11
Art.12 - Aggiudicazione definitiva di procedure aperte e procedure ristrette ...........pag. 12 Art.13 - Commissioni giudicatrici .................................................................................pag. 12
Art.14 - Procedimento di aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ..............................................pag. 14
CAPO III – PROCEDURA NEGOZIATA
Allegato B
Art.15 - Procedura negoziata pag. 15
TITOLO III CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Art.16 - Atti preliminari alla stipulazione .....................................................................pag. 16
Art.17 - Deposito per spese contrattuali......................................................................pag. 16
Art.18 - Stipulazione del contratto...............................................................................pag. 17
Art.19 - Ufficiale rogante..............................................................................................pag. 17
Art.20 - Domicilio del contraente.................................................................................pag. 18
Art.21 - Disposizione in merito al contenute ed agli allegati del contratto.................pag. 18 Art.22 - Adempimenti fiscali ........................................................................................pag. 19
TITOLO IV
ESECUZIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO
Art. 23 - Durata del contratto ......................................................................................pag. 19
Art.24 - Cessione del contratto ....................................................................................pag. 19
Art.25 - Modalità di pagamento del prezzo .................................................................pag. 20
Art.26 - Cessione del credito e procura .......................................................................pag. 20
Art.27 - Revisione dei prezzi.........................................................................................pag. 21
Art.28 - Xxxxxxxxx e collaudo.........................................................................................pag. 21
Art.29 - Decisione delle controversie...........................................................................pag. 22
CAPO I – COMPRAVENDITA
Art.30 - Alienazione e acquisto di beni immobili .........................................................pag. 22 Art.31 - Beni vincolati...................................................................................................pag. 23
Art.32 - Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione ..............................................pag. 23 Art.33 - Prezzo della compravendita............................................................................pag. 23
Art.34 - Divieto speciale di comprare...........................................................................pag. 24
Art.35 - Forme di pubblicità .........................................................................................pag. 24
CAPO II – PERMUTA
Allegato B
Art.36 - Permuta pag. 24
CAPO III – DONAZIONE
Art.37 - Donazione .......................................................................................................pag. 25
CAPO IV – LOCAZIONE ED AFFITTO
Art.38 - Durata della locazione e dell’affitto................................................................pag. 25
Art.39 - Elenco dei beni locati o affittati ......................................................................pag. 25
Art.40 - Modalità di determinazione del canone .........................................................pag. 26
Art.41 - Locazione di immobili urbani ..........................................................................pag. 26
CAPO V – COMODATO
Art.42 - Concessione in comodato ...............................................................................pag. 26
Art.43 - Contratto di comodato....................................................................................pag. 27
CAPO VI – MUTUO
Art.44 - Mutuo..............................................................................................................pag. 27
CAPO VII – ASSICURAZIONE
Art.45 - Assicurazioni obbligatorie ...............................................................................pag. 27
Art.46 - Ditte di brokeraggio ........................................................................................pag. 28
CAPO VIII – TRANSAZIONE
Art.47 – Limiti alla transazione.....................................................................................pag. 28
CAPO IX – CONTRATTO D’OPERA SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art.48 - Modalità di scelta del prestatore d’opera professionale................................pag. 29 Art.49 - Clausole necessarie del contratto d’opera .....................................................pag. 29 SEZIONE II – CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE
Art.50 - Clausole necessarie del contratto di prestazione d’opera professionale.......pag. 30
SEZIONE III – INCARICHI DI PROGETTAZIONE
Allegato B
Art.51 - Incarichi per servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria pag. 31
Art.52 - Incarichi di progettazione ...............................................................................pag. 31
CAPO X – APPALTI
SEZIONE I – APPALTI DI OPERE E LAVORI PUBBLICI
Art.53 - Principi generali...............................................................................................pag. 33
Art.54 - Scelta del contraente ......................................................................................pag. 33
SEZIONE II – PUBBLICHE FORNITURE E SERVIZI
Art.55 - Pubbliche forniture .........................................................................................pag. 34
Art.56 - Termini per l’emissione dei mandati di pagamento .......................................pag. 34 Art.57 - Appalto di servizi pubblici ...............................................................................pag. 34
Art.58 - Pubblicità e programmazione degli acquisti di beni e servizi .........................pag. 35
TITOLO VI
CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI OPERE E DI SERVIZI PUBBLICI
CAPO I – CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI LAVORI PUBBLICI
Art. 59 - Concessione di costruzione e gestione ..........................................................pag. 36
CAPO II – CONCESSIONE DI SERVIZI PUBBLICI
Art. 60 - Concessione di gestione di servizi pubblici ....................................................pag. 36
Art. 61 - Contenuti della convenzione .........................................................................pag. 37
Allegato B
TITOLO VII
SPESE IN ECONOMIA
Art. 62 – Provviste e servizi in economia pag. 34
Art. 63 – Lavori in economia ........................................................................................pag. 35
Art. 64 – Casi particolari ...............................................................................................pag. 36
Art. 65 – Modalità di esecuzione..................................................................................pag. 36
Art. 66 – Amministrazione diretta................................................................................pag. 37
Art. 67 – Cottimo fiduciario..........................................................................................pag. 37
Art. 68 – Vigilanza e collaudo .......................................................................................pag. 38
Art. 69 – Termini di Pagamento ...................................................................................pag. 38
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto Provinciale, il presente regolamento disciplina l’attività contrattuale posta in essere dalla Provincia per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2. L’attività contrattuale della Provincia si ispira ai criteri di economicità, imparzialità, trasparenza e pubblicità, ed è svolta nei limiti della programmazione di bilancio.
3. Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento le convenzioni e gli accordi di programma di cui agli articoli 30 e 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.227 nonché gli incarichi conferiti a legali in ordine a processi o per l’acquisizione di pareri, per atti commissionati dalla Provincia nonché ad eventuali arbitri;
4. Sono soggetti all’applicazione del presente regolamento gli accordi di cui agli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n° 241.
5. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
ART. 2 INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento è interpretato secondo le regole sull’interpretazione delle norme.
2. L’interpretazione autentica di una norma del presente regolamento avviene mediante una nuova norma regolamentare, approvata dal Consiglio Provinciale.
ART. 3 DETERMINAZIONE A CONTRARRE
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del dirigente del settore interessato, nel rispetto degli indirizzi dati dalla Giunta e dal Consiglio Provinciale, indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto;
c) le modalità essenziali di scelta del contraente fra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
d) la determinazione della spesa;
e) la prenotazione di impegno ai sensi dell’art. 42 del Regolamento di Contabilità.
TITOLO II
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 4
CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE
1. La modalità di scelta del contraente è, di regola, la procedura aperta.
2. E’ consentito il ricorso alle procedure ristrette ed alla procedura negoziata, nei casi e con le modalità previste dalla legislazione statale e comunitaria nelle specifiche materie e dalle norme del presente regolamento.
3. E’ consentito procedere mediante cottimo fiduciario per i servizi da eseguirsi in economia, previsti dal Titolo VII.
4. E’ consentito ricorrere a procedure particolari come definite dal D.Lgs. 163/2006 e dalle leggi vigenti, quali:
a) il dialogo competitivo;
b) l’accordo quadro;
c) il sistema dinamico di acquisizione;
d) il concorso di progettazione.
5. Alla scelta del contraente l’Amministrazione potrà procedere, nel rispetto delle normative vigenti anche mediante l’asta elettronica.
6. Per effettuare un sondaggio di elaborati intellettuali può essere bandito un concorso di idee.
ART. 5
PROCEDURE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA
1. Tutte le gare di appalto ad evidenza pubblica sono di competenza del Dirigente del Settore Affari Generali, in particolare:
a) predisposizione del bando e degli avvisi di gara;
b) nomina della commissione di gara;
c) presidenza della commissione di gara;
d) aggiudicazione definitiva previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria;
e) verifica dei requisiti di carattere generale dichiarati dagli operatori economici in sede di gara;
f) revoca dell’aggiudicazione provvisoria e dell’aggiudicazione definitiva.
2. Quando il criterio di selezione dell’offerta è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 14 del presente regolamento, le competenze di cui al comma 1, lett. b) – c) – d) – e) ed f), sono del Dirigente del Settore di cui al precedente art. 3, comma 1 del presente regolamento.
ART. 6
CAUSE DI ESCLUSIONE
1. Le cause di esclusione dalle procedure negoziali sono quelle previste dalla vigente legislazione.
2. In particolare sono esclusi dalla gara gli operatori economici nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti, accertati anche e solamente in sede amministrativa, di
revoca dell’aggiudicazione provvisoria o definitiva nonché di rescissione o risoluzione di precedente rapporto contrattuale con l’Amministrazione appaltante a seguito di grave negligenza o malafede nell’esecuzione del contratto o errore grave nell’esercizio della loro attività professionale. Ai fini dell’esclusione, il termine è stabilito in tre anni dalla data di revoca dell’aggiudicazione provvisoria o definitiva o di rescissione o di risoluzione del contratto.
3. Il Dirigente competente di cui all’art. 3 del presente regolamento, potrà prevedere con apposito atto amministrativo, un termine di esclusione di durata superiore.
CAPO II
PROCEDURA APERTA E PROCEDURA RISTRETTA
ART. 7 PROCEDURA APERTA
1. Si definisce procedura aperta quella in cui ciascun operatore economico interessato può presentare offerta.
2. Le modalità di esecuzione della procedura aperta e lo svolgimento delle relative procedure, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge fatti salvi gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento per particolari tipi di contratti.
ART. 8 PROCEDURA RISTRETTA
1. Per procedura ristretta si intende quella in cui partecipano soltanto le imprese invitate dalla Provincia.
2. Per i metodi con cui tenere le procedure ristrette e per lo svolgimento delle medesime, si applicano le disposizioni vigenti di legge, fatti salvi gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento per particolari tipi di contratti.
3. La lettera d’invito deve rispettare le previsioni dell’avviso di gara.
ART. 9
COMMISSIONE DI GARA PER PROCEDURE APERTE E PROCEDURE RISTRETTE
1. Quando il criterio di selezione delle offerte, individuato nella determinazione a contrarre, è quello del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa con criteri matematici, all’espletamento delle procedure di gara aperte e delle procedure di gara ristrette provvede, una Commissione nominata dal dirigente del Settore Affari Generali, Servizio Appalti, Xxxxxxxxx e Provveditorato e composta dallo stesso Dirigente in qualità di presidente, da un dipendente designato dallo stesso dirigente, dal responsabile del procedimento o altro dipendente designato dal Dirigente di cui all’art.3. Le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate da un dipendente appositamente incaricato dal dirigente del settore Affari Generali, Servizio Appalti, Contratti e Provveditorato.
ART. 10 OFFERTE ANOMALE
1. Le offerte, da aggiudicare con il prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa definibili con criteri matematici, che dovessero apparire anormalmente basse, dovranno essere valutate dal settore competente interessato e di cui all’art. 3 del presente regolamento.
ART. 11
ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA
1. La Commissione ha la responsabilità della procedura della gara, che deve essere esperita nel giorno, luogo ed ora indicati nel bando di gara o nella lettera di invito. Qualora non sia possibile espletare le operazioni nel giorno luogo ed ora indicati nel bando di gara o nella lettera d’invito, il Presidente della Commissione o, in caso di sua indisponibilità, il componente anziano dà avviso del giorno, luogo ed ora a cui vengono rinviate le operazioni.
2. E’ facoltà insindacabile del Presidente di gara aggiornare la seduta e di proseguire la stessa nelle giornate lavorative immediatamente successive, senza ulteriore avviso.
3. La commissione, dopo aver accertato l’avvenuto adempimento delle formalità preliminari alla gara, procede all’apertura dei plichi contenenti le offerte, all’individuazione dei risultati dell’esperimento della gara e, successivamente, alla formalizzazione dell’aggiudicazione provvisoria.
4. Di tutte le operazioni compiute dalla commissione è dato atto in apposito processo verbale, che è sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario della commissione. Nel verbale di gara sono inserite, se richieste, le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte partecipanti.
ART. 12
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI PROCEDURE APERTE E PROCEDURE RISTRETTE
1. L’aggiudicazione diventa definitiva con l’assunzione di apposita determinazione da parte del Dirigente competente, secondo le indicazioni del presente regolamento.
2. L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata all’assunzione del relativo impegno di spesa ed eventualmente alla regolarizzazione dell’impegno di spesa di cui all’art. 3 comma 1 lett.e) del presente regolamento da parte del Dirigente competente e di cui allo stesso art. 3 del presente regolamento. Tale decisone, dovrà essere assunta entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
ART. 13 COMMISSIONI GIUDICATRICI
1. Quando i lavori, le forniture ed i servizi sono affidati con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con a base elementi di valutazione non definibili con criteri matematici o del concorso di progettazione o di idee, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006, il dirigente di cui al precedente art. 3, comma 1 del presente regolamento nomina una commissione giudicatrice, avente il compito di esprimere il parere tecnico, composta da un numero dispari di componenti, variabile da tre a cinque, scelti prioritariamente tra il personale dipendente dell’Amministrazione stessa.
2. L’attività della Commissione di cui al precedente comma comprende anche la verifica delle offerte che dovessero risultare od apparire anormalmente basse.
3. I commissari, escluso il Presidente, non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico amministrativo relativo all’oggetto della procedura e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto alle procedure medesime. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
4. La commissione è nominata dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte ed entro 15 giorni dalla data delle medesime salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 4 del D.Lgs. 163/2006.
5. Ai componenti esterni esperti della commissione di cui al comma 1, è riconosciuto per la partecipazione ai lavori della commissione, un compenso il cui ammontare è fissato con determinazione del dirigente competente. Per i componenti interni valgono le norme della contrattazione collettiva.
6. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’Amministrazione.
7. La commissione opera come collegio perfetto tutte le volte che assume decisioni e le sue sedute non sono pubbliche. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
8. Le proposte della Commissione sono contenute in apposito verbale formato di norma con l’assistenza di un collaboratore del settore interessato che assiste ai lavori, individuato dal dirigente competente. L’esito del confronto o della verifica è proclamato in seduta pubblica dal Presidente della Commissione medesima.
ART. 14
PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
1. La commissione giudicatrice, dopo l’avvenuto adempimento delle formalità preliminari alla gara da parte della Commissione di gara di cui al precedente art. 9, procede:
a) ad escludere dalla gara, con provvedimento motivato, le ditte le cui offerte siano invalide;
b) a vagliare e comparare le singole offerte conformi al bando e ad adottare le conclusioni in ordine alle medesime;
c) a formare la graduatoria delle ditte ed indicare la ditta prescelta.
2. Nella procedura di aggiudicazione, la commissione deve tenere conto, congiuntamente, degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte e delle garanzie di capacità specifiche che presentano gli offerenti.
3. La Commissione giudicatrice procede in seduta pubblica all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica. Successivamente in una o più sedute riservate valuta le offerte tecniche e procede all’assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri indicati nel bando in una o più sedute riservate. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ed economiche e determina l’offerta provvisoriamente aggiudicataria.
4. Di tutte le operazioni compiute dalla commissione giudicatrice viene dato atto in apposito processo verbale che deve essere sottoscritto dal presidente, dai componenti e dal segretario della commissione.
5. Il verbale di gara, unitamente a tutte le offerte, è trasmesso al dirigente del settore interessato per l’adozione dei provvedimenti di cui all’ art. 5, comma 2 del presente regolamento.
CAPO III PROCEDURA NEGOZIATA
ART. 15 PROCEDURA NEGOZIATA
1. Con la procedura negoziata in cui la Provincia consulta imprese di propria scelta e negozia, con una o più di esse, i termini del contratto.
2. La procedura negoziata è ammessa nei soli casi consentiti dalla legge e negli altri casi previsti dal Titolo V del presente regolamento.
3. La procedura negoziata è svolta, di norma, previa gara fra un congruo numero di imprese, comunque, non inferiore a tre o all’eventuale maggior numero previsto dalle norme vigenti della legislazione di settore, da indicare nella determinazione a contrattare di cui all’art. 3 del presente regolamento.
4. La procedura negoziata, fatta eccezione per i beni o servizi a prezzo fisso, la cui offerta può essere effettuata da un numero di ditte inferiore a tre è comunque preceduta da apposita ricerca di mercato, svolta dal settore interessato all’affidamento. Qualora si sia proceduto a trattativa privata senza gara, degli esiti della ricerca di mercato svolta dovrà essere redatta apposita relazione, ovvero apposito quadro di raffronto delle offerte acquisite.
5. Sulla base delle risultanze della gara o della ricerca di mercato, il dirigente procede all’affidamento e all’assunzione del relativo impegno di spesa.
6. Per appalti di importo fino a € 40.000,00, qualora il dirigente del settore interessato ritenga di dover procedere a trattativa diretta, per la predisposizione degli atti necessari all’espletamento della gara, provvede direttamente il Settore interessato. Per le altre procedure di gara negoziata, all’espletamento della gara provvede il Settore Affari Generali e la Commissione di cui all’art. 9.
7. In caso di procedura negoziata diretta dovrà provvedere per l’espletamento di tutte le procedure il competente Settore di cui all’art. 3 del presente regolamento.
TITOLO III CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
ART. 16
ATTI PRELIMINARI ALLA STIPULAZIONE
1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto, è accertato:
a) che sia stata acquisita, ove prescritta dalla vigente legislazione, la certificazione antimafia;
b) che sia stata costituita la cauzione definitiva secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente;
c) che siano state depositate le spese contrattuali di cui all’art. 17 del presente regolamento;
d) se trattasi di lavori pubblici, che sia stato sottoscritto il verbale del permanere delle condizioni che consentano l’immediata esecuzione dei lavori ;
e) che siano stati comunque effettuati tutti gli adempimenti richiesti per i singoli tipi di contratto dalla legge e dal presente regolamento.
ART. 17
DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese inerenti ai contratti sono a carico dell’altro contraente, salvo quanto previsto dal comma 2 e salvo che la legge non disponga diversamente.
2. La Provincia assume, salvo patto contrario, a proprio carico in tutto o in parte le spese contrattuali, quando trattasi di acquisire beni immobili o quando il contratto è a titolo gratuito per la Provincia.
3. Il deposito provvisorio per spese contrattuali, che deve comprendere le spese di copia e bollo, dei diritti di segreteria per gli adempimenti fiscali di registrazione, di trascrizione e voltura, deve essere effettuato dalla parte contraente prima della stipulazione del contratto.
ART. 18 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. I Dirigenti competenti stipulano, di norma entro sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva divenuta efficace, i contratti concernenti le competenze delle strutture cui sono preposti.
2. I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa con l’assistenza del Segretario Generale in qualità di ufficiale rogante, oppure in forma pubblica con ministero di notaio, se ritenuto opportuno dal segretario Generale.
3. I contratti sono stipulati per scrittura privata qualora la conclusione sia intervenuta in esito a trattativa privata. Per tale sistema di contrattazione è ammessa pure la stipulazione tramite scambio di corrispondenza, nei casi in cui prevalga tale uso commerciale ovvero attraverso restituzione della determinazione di aggiudicazione sottoscritta dal dirigente con accettazione delle medesima firmata in calce al contraente.
ART. 19 UFFICIALE ROGANTE
1. I contratti sono rogati, di norma, per importi superiori ad € 20.000,00 al netto di IVA, dal Segretario Generale o da chi lo sostituisce legalmente.
2. I contratti possono essere stipulati per mano di notaio o di altro ufficiale rogante:
a) nei casi in cui la legge espressamente lo preveda;
b) quando sia motivatamente previsto dal provvedimento a contrattare di cui all’art. 3;
c) su richiesta dell’altra parte contraente.
1. Il rogito avviene con l’osservanza della legge in materia di atti notarili, in quanto applicabile.
2. Il segretario generale deve custodire i contratti in fascicoli e tenerne il repertorio, da assoggettare a vidimazioni iniziale e periodiche come previsto dalla legge.
3. Il segretario generale rilascia le copie dei contratti alle parti che ne facciano richiesta.
ART. 20 DOMICILIO DEL CONTRAENTE
1. L’altra parte contraente deve eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto, in provincia di Oristano, ovvero in Oristano presso la sede della Provincia, lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta o comunque nelle sedi consentite dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni dei termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto, possono essere fatte al contraente nel domicilio eletto.
3. Mancando l’ufficio, la persona o la ditta presso cui fu eletto il domicilio e fino a che il contraente non abbia notificato alla Provincia la nuova elezione di domicilio, la consegna degli atti di cui al comma 2 può essere fatta al Segretario comunale del luogo del domicilio eletto o a chi ne fa le veci.
ART. 21
DISPOSIZIONI IN MERITO AL CONTENUTO E AGLI ALLEGATI DEL CONTRATTO
1. Al contratto sono allegati i documenti ritenuti necessari in relazione all’oggetto del contratto. Sono parte integrante del contratto il Capitolato generale, il Capitolato speciale, gli elaborati grafici progettuali, gli elenchi prezzi unitari, il piano di sicurezza ed il cronoprogramma. L’Amministrazione aggiudicatrice è esonerata dall’obbligo di allegare al contratto detti documenti ed elaborati se li richiama espressamente nel contratto stesso e se conserva agli atti, unitamente al contratto, una copia di tali documenti ed elaborati, sottoscritti dalle parti.
2. I contratti contengono l’indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare.
3. L’accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o la società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe al Segretario Generale, nei contratti in forma pubblica amministrativa, ed al dirigente che stipula e riceve l’impegno contrattuale, nei contratti in forma privata.
ART. 22 ADEMPIMENTI FISCALI
1. Il segretario generale, o chi lo sostituisce legalmente, è responsabile di ogni formalità fiscale prescritta dalla legge per gli atti pubblici.
2. Il Dirigente stipulante è responsabile di ogni formalità fiscale per le scritture private.
TITOLO IV
ESECUZIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO
ART. 23 DURATA DEL CONTRATTO
1. I contratti hanno termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per la Provincia. In tutti i contratti deve essere inserita clausola che vieta la rinnovazione tacita del contratto stesso.
2. I contratti ad esecuzione continuata sono stipulati per una durata non superiore a cinque anni, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal presente regolamento per singoli tipi di contratto.
3. E’ consentito il rinnovo espresso dei contratti di forniture e servizi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente nella materia.
4. I contratti di somministrazione hanno durata illimitata secondo le norme ed usi vigenti in materia.
ART. 24 CESSIONE DEL CONTRATTO
2. Salvo i casi in cui le norme vigenti ne fanno espresso divieto in relazione a specifici tipi di contratto, la cessione del contratto deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia, con provvedimento da adottarsi da parte dello stesso dirigente che ha adottato la determinazione a contrattare di cui all’art. 3.
ART. 25
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREZZO
1. Nei contratti per lavori, forniture, servizi e trasporti, la Provincia non può assumere l’obbligo di fare pagamenti in acconto, se non in ragione dell’opera prestata o della materia fornita, ovvero se siano previsti per legge.
2. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per i vari tipi di contratto, nel contratto stesso può prevedersi che al pagamento del prezzo si faccia luogo in un’unica soluzione dopo il collaudo o, comunque, dopo l’adempimento della prestazione, oppure a rate in ragione dell’avanzamento dell’adempimento della prestazione.
ART. 26
CESSIONE DEL CREDITO E PROCURA
1. Ove non sia diversamente disposto da specifiche norme in ordine a singoli tipi di contratto, è vietata qualunque cessione di credito che il contraente vanta nei confronti della Provincia e qualunque procura al relativo incasso che non siano riconosciute dalla Provincia.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, la cessione o la procura deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Provincia.
3. Si prescinde dall’atto pubblico o scrittura privata autenticata di cui al comma 2, nel caso in cui il cessionario sia un Istituto di credito. In questa ipotesi è sufficiente che la comunicazione dell’Istituto di credito sia notificata alla Provincia unitamente a copia dell’atto di cessione del credito.
4. La notifica dell’atto di cessione di credito o della procura è priva di ogni effetto riguardo agli ordini di pagamento già emessi.
ART. 27 REVISIONE DEI PREZZI
1. I casi in cui è ammessa la revisione dei prezzi, i limiti e le modalità per la sua concessione sono disciplinati dalle norme previste dal Titolo V per i vari tipi di contratti e dalle disposizioni legislative vigenti nella materia.
ART. 28 VIGILANZA E COLLAUDO
1. Salvo quanto previsto nelle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto, il soggetto incaricato delle funzioni di vigilanza deve adottare tutte le cautele di assistenza e vigilanza necessarie ad assicurare la buona esecuzione della prestazione oggetto del contratto.
2. L’incaricato della vigilanza sull’esecuzione del contratto informa tempestivamente il competente dirigente dei ritardi nella esecuzione della prestazione e su quant’altro possa influire sulla esecuzione della prestazione stessa.
3. Il soggetto incaricato della vigilanza sull’esecuzione del contratto non può fare aggiunte né altre variazioni ai contratti stipulati senza l’autorizzazione dell’organo provinciale competente .
4. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratti, tutte le prestazioni oggetto dei contratti sono soggetti a collaudo o altra procedura di verifica.
5. In mancanza di dipendenti esperti nella materia oggetto del contratto o negli altri casi di necessità, da esplicitare nel provvedimento di cui all’art. 3, può essere previsto che alla vigilanza e al collaudo si provveda mediante incarico ad esperti o professionisti esterni in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
ART. 29
DECISIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Tutte le controversie nascenti da rapporti contrattuali debbono essere demandate al giudice competente indicando, di norma, la competenza del Foro di Oristano.
2. La soluzione delle controversie può essere deferita ad arbitri se previsto da apposita clausola compromissoria del contratto. L’inserimento di detta clausola compromissoria deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta Provinciale.
TITOLO V
I CONTRATTI
CAPO I COMPRAVENDITA
ART. 30
ALIENAZIONE E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI
1. Le alienazioni di beni immobili avvengono, di regola, a seguito di pubblico incanto con uno dei criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il ricorso alla procedura ristretta è consentito quando si verificano circostanze eccezionali che devono essere adeguatamente motivate.
2. Si può comunque procedere alla procedura ristretta qualora per il bene sia avvenuta una procedura di sdemanializzazione.
3. La Provincia può acquisire a titolo oneroso al proprio patrimonio qualsiasi bene immobile che possa essere utilmente adibito a fini pubblici o che possa essere utilizzato in via strumentale per il pubblico interesse
4. Per gli acquisti di beni immobili il Dirigente competente procede di norma mediante procedura ristretta sulla base di formale proposta di vendita che deve garantire la libertà del bene da qualsiasi vincolo o pregiudizio e la legittima piena disponibilità dello stesso da parte dell’offerente, salva la richiesta di ulteriori garanzie in base alla normativa civilistica; la proposta di vendita del privato sarà sottoposta preventivamente a perizia tecnica e di stima.
ART. 31 BENI VINCOLATI
1. La vendita di beni immobili del demanio storico ed artistico, e di quelli vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato o della Regione a fondo perduto, è preceduta dall’espletamento della formalità di autorizzazione, prelazione o di liberazione dal vincolo, previste dalla normativa vigente in materia.
2. La vendita dei beni di cui al comma 1, subordinatamente all’espletamento delle formalità di cui allo stesso comma, può essere effettuata direttamente agli enti territoriali qualora ricorrano obiettivi di tutela e valorizzazione del bene, o altre speciali circostanze da indicare nel provvedimento di alienazione.
3. Il prezzo della compravendita è determinato con le modalità di cui all’art. 33 del presente regolamento.
ART. 32
VENDITA DI BENI SOGGETTI A DIRITTO DI PRELAZIONE
1. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita .
ART. 33
PREZZO DELLA COMPRAVENDITA
1. Le perizie tecniche e di stima sono affidate in via prioritaria ai competenti Servizi provinciali e, in presenza di particolari circostanze, a tecnici o studi esterni qualificati nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento degli incarichi professionali oppure all’Agenzia del Territorio competente.
2. Il prezzo fissato nella perizia di stima di cui al comma 1 costituisce il prezzo minimo di alienazione e quello massimo di acquisto del bene.
3. In caso di asta deserta ove si ritenga di dover procedere comunque alla vendita, andrà redatta nuova stima tenendo anche conto degli oneri che ricadono sull’Amministrazione per il permanere del suo patrimonio.
ART. 34
DIVIETO SPECIALE DI COMPRARE
1. Gli amministratori provinciali, il Segretario Generale e i Dirigenti, non possono essere compratori, nemmeno all’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona, dei beni della Provincia.
2. L’eventuale atto di acquisto stipulato in violazione del divieto di cui al comma 1 è nullo.
ART. 35
FORME DI PUBBLICITA’
1. L’acquisto o la vendita di beni immobili, qualunque sia la forma per la scelta del contraente, è preceduta da adeguata pubblicità da stabilire nella determinazione a contrattare di cui all’art. 3, in ragione del valore del contratto.
2. E’ prescritta in ogni caso la pubblicazione di apposito avviso all’Albo pretorio e sul sito internet della Provincia e all’albo pretorio del Comune dove è sito il bene.
CAPO II PERMUTA
ART. 36 PERMUTA
1. Al contratto di permuta si applicano le norme del contratto di compravendita, in quanto compatibili. Le perizie di stima, per la determinazione del prezzo, devono essere effettuate su tutti i beni o diritti permutati.
CAPO III DONAZIONE
ART. 37 DONAZIONE
1. Non è consentito effettuare donazioni di beni immobili se non a Enti Pubblici. La concessione gratuita di beni immobili è regolata dalle norme sui contributi.
2. La donazione di beni mobili di modico valore è eccezionalmente ammessa quando ricorrano speciali circostanze di ordine sociale, da motivare congruamente nel provvedimento di donazione.
CAPO IV LOCAZIONE ED AFFITTO
ART. 38
DURATA DELLA LOCAZIONE E DELL’AFFITTO
1. La durata della locazione e dell’affitto, nei casi in cui non è determinata dalla legge, può essere fissata, con la determinazione a contrattare di cui all’art. 3 del presente regolamento.
2. La determinazione a contrattare di cui all’art.3 stabilisce le condizioni dirette alla conservazione delle proprietà che si danno in locazione o in affitto e al loro miglioramento se trattasi di fondi rustici, nonché le condizioni e le garanzie necessarie per assicurare l’adempimento delle condizioni imposte.
3. La determinazione a contrattare di cui all’art. 3 stabilisce le condizioni per l’assunzione in locazione di immobili necessari all’esercizio delle funzioni della Provincia.
ART. 39
ELENCO DE BENI LOCATI O AFFITTATI
1. Il settore competente tiene ed aggiorna annualmente l’elenco dei beni dati in locazione o in affitto.
2. Parimenti viene tenuto l’elenco dei beni presi in locazione.
ART. 40
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CANONE
1. In mancanza di disposizioni normative, il canone di locazione o di affitto è fissato con perizia di stima redatta con le modalità previste dall’articolo 33, comma 1.
ART. 41
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI
1. Le locazioni degli immobili, ad uso abitativo e ad uso diverso di quello dell’abitazione, sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.
2. Nei contratti di locazione a terzi degli immobili ad uso diverso da quello abitativo deve essere inserita la clausola dell’obbligo dell’aggiornamento annuale del canone.
CAPO V COMODATO
ART. 42 CONCESSIONE IN COMODATO
1. La concessione in comodato di beni di proprietà provinciale è regolata dalle norme sui contributi.
2. Sono, comunque, a carico del comodatario gli esborsi che farebbero carico al comodante per tutta la durata del contratto, oltre che le spese occorrenti per servirsi del bene di cui all’art. 1808, comma 1 del Codice Civile. Tale somma può essere anche determinata all’atto della stipula del contratto in modo forfetario, sulla base della stima compiuta dal settore gestione finanziaria che tiene conto degli oneri sostenuti al momento dalla Provincia.
ART. 43 CONTRATTO DI COMODATO
1. Nel contratto di comodato è previsto l’obbligo a carico del comodatario di restituire il bene anche prima della scadenza, quando la Provincia ha necessità di servirsene.
2. La Provincia richiede il rilascio assegnando un congruo termine per la restituzione.
CAPO VI MUTUO
ART. 44 MUTUO
1. Per i mutui il cui valore sia inferiore alla soglia comunitaria e nell’ipotesi in cui la Provincia intenda ricorrere al credito ordinario, deve essere richiesta offerta ad almeno tre Istituti di credito autorizzati ed il contratto di mutuo deve essere stipulato con quello che offre le condizioni complessivamente più vantaggiose. Qualora, però, tali condizioni rappresentino un maggior costo rispetto a quello relativo ai finanziamenti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, la stipulazione del contratto con l’Istituto di Credito che ha presentato la suddetta offerta è subordinata alla mancata concessione del finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti.
CAPO VII ASSICURAZIONE
ART. 45 ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE
1. Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, la Provincia deve obbligatoriamente assicurare i rischi derivanti da:
a) incendio, furto ed eventi speciali ivi compresi gli atti vandalici compiuti anche in occasione di manifestazioni politico-sociali, per tutti gli immobili di proprietà provinciale, o di cui la Provincia ha comunque la disponibilità;
b) infortuni per amministratori che utilizzano mezzi di trasporto propri o dell’Ente per attività istituzionali e per dipendenti che utilizzino mezzi di trasporto propri, se regolarmente autorizzati, o dell’Ente per attività di servizio.
2. La durata del contratto di assicurazione deve essere annuale, salvo i casi di comprovato vantaggio economico nella stipula di polizze pluriennali per i beni immobili.
3. La struttura organizzativa competente tiene ed aggiorna un apposito registro in cui annotare i contratti di assicurazione stipulati dalla Provincia e le relative scadenze.
ART. 46
DITTE DI BROKERAGGIO
1. La Provincia può avvalersi di servizio di brokers, abilitati all’esercizio dell’attività per la conclusione di contratti di assicurazione.
CAPO VIII TRANSAZIONE
ART. 47
LIMITI ALLA TRANSAZIONE
1. La Provincia, per prevenire una lite che sta per sorgere o per porre fine ad una lite già cominciata, può concludere transazioni, a condizione che vi sia incertezza sull’esito della lite e che sia garantito in ogni caso il perseguimento del pubblico interesse.
2. La transazione va deliberata in tutti i suoi elementi.
3. La transazione, mentre è immediatamente impegnativa per l’altra parte, lo diventa per la Provincia solo dopo l’adozione della determinazione a contrattare di cui all’art. 3.
CAPO IX
CONTRATTO D’OPERA
SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 48
MODALITA’ DI SCELTA DEL PRESTATORE D’OPERA PROFESSIONALE
1. Per l’espletamento di prestazioni intellettuali attinenti ai propri compiti istituzionali la Provincia ricorre al personale dipendente.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa speciale in materia di lavori pubblici, la Provincia può ricorrere a professionisti esterni, qualora siano richieste conoscenze ed esperienze professionali eccedenti le normali competenze del personale dipendente e nella documentata e motivata assenza o carenza di personale idoneo.
3. I soggetti esterni devono documentare il possesso dei requisiti di specializzazione, esperienza e organizzazione, nonché produrre referenze in ordine a prestazioni analoghe a quelle oggetto dell’affidamento.
4. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2 e 3 è motivato dal dirigente competente nella determinazione a contrattare di cui all’art. 3.
5. Per l’affidamento di incarichi concernenti prestazioni di notevole difficoltà tecnica e richiedenti alta specializzazione, la Provincia può procedere ad un concorso di idee con le modalità di cui all’art. 13.
ART. 49
CLAUSOLE NECESSARIE DEL CONTRATTO D’OPERA
1. Il contratto d’opera, di cui all’art. 2222 del Codice Civile, contiene necessariamente:
a) l’oggetto della prestazione richiesta;
b) il corrispettivo dovuto al prestatore d’opera;
c) il termine entro il quale la prestazione deve essere resa;
d) la penale per il caso in cui il ritardo non superi quello che determina il recesso di cui alla lett. f);
e) l’indicazione della struttura e del funzionario cui spetta il controllo in ordine alla regolare esecuzione della prestazione;
f) la facoltà di recesso automatico da parte della Provincia, con salvezza dei danni da recuperare a carico dell’altro contraente, qualora la prestazione non sia resa entro il periodo, da specificarsi in contratto, successivo alla scadenza del termine fissato ai sensi della precedente lettera c).
SEZIONE II
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE
ART. 50
CLAUSOLE NECESSARIE DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE
1. Il contratto di prestazione d’opera professionale deve contenere le clausole di cui all’art. 49.
2. Nel contratto di prestazione d’opera professionale è prevista la determinazione del corrispettivo sulla base delle tariffe professionali, ove esistenti, comprendenti la prestazione oggetto del contratto, con l’eventuale applicazione delle riduzioni consentite dalle disposizioni vigenti. Il corrispettivo può essere determinato forfetariamente in relazione al valore dell’opera.
3. Per la disciplina del rapporto contrattuale con il prestatore d’opera professionale la Provincia può ricorrere ai disciplinari tipo, eventualmente approvati con provvedimenti dello Stato o della Regione Sardegna e relativi al tipo di prestazione professionale dedotta in contratto.
4. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi per modeste attività professionali, anche di consulenza e collaudo, che si esauriscono in tempi brevi e quelli relativi agli incarichi per la difesa degli interessi della Provincia nei procedimenti giurisdizionali, amministrativi o di consulenza legale. In ogni caso, la determinazione a contrattare di cui all’art. 3 deve contenere le clausole di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell’art. 49 del presente regolamento.
SEZIONE III INCARICHI DI PROGETTAZIONE
ART. 51
INCARICHI PER SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
1. L’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e degli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico – amministrative connesse alla progettazione è effettuato, ricorrendone le condizioni previste dalla legislazione in materia di lavori pubblici, con le modalità di cui alla medesima.
ART. 52
INCARICHI DI PROGETTAZIONE
1. Le prestazioni professionali finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici ed in particolare quelle relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alle attività tecnico amministrative accessorie alla progettazione, nonché alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento sono assicurate dal personale dipendente in possesso dei competenti profili professionali. Nei casi di mancanza di tali profili, di prestazioni specialistiche e di impossibilità espressamente motivate, gli incarichi professionali di progettazione, sono attribuiti con determinazione del Dirigente del settore interessato, a professionisti in possesso dei requisiti di legge, dei necessari titoli ed abilitazioni professionali, nonché di corrispondente professionalità adeguatamente documentata ed esperienza nello specifico settore di intervento.
2. Nel caso di necessità di affidare un incarico all’esterno verrà pubblicato, a norma di legge, un avviso pubblico, da comunicarsi agli ordini e collegi professionali della Provincia interessati, dando un termine non inferiore a giorni 15 per presentare domanda con allegato curriculum.
3. Il Dirigente provvederà ad affidare con propria determinazione il singolo incarico professionale ad un professionista, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, facendo un esame comparativo fra le domande presentate in ordine ai seguenti profili:
▪ idoneità intrinseca del curriculum o della scheda professionale in esclusivo riferimento all’incarico da affidare;
▪ evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.
4. L’atto di affidamento dell’incarico deve indicare gli elementi giustificativi della scelta con menzione espressa della qualificazione, dell’esperienza professionale dell’incaricato oltre al compenso previsto, le modalità di pagamento, le forme di controllo sullo svolgimento dell’incarico affidato e il termine di esecuzione dell’incarico.
5. Nessun professionista, o società o associazione di professionisti, potrà ricevere un incarico professionale, salvo si tratti di incarichi connessi, se non abbia ultimato l’incarico conferito precedentemente. Qualora il protrarsi dell’incarico professionale derivi da fatti non addebitabili al professionista la Giunta Provinciale, su richiesta dell’interessato, può motivatamente dispensare da detta incompatibilità.
6. A cura del Dirigente competente in materia di contratti sarà tenuto un registro degli incarichi conferiti, nel quale devono essere annotati, oltre a tutti gli incarichi, i corrispondenti oneri finanziari, nonché tutti i dati di ciascun incarico e le informazioni circa lo svolgimento dello stesso.
7. Sono fatte salve le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente.
8. Per le prestazioni indicate al comma 1 del presente articolo, di importo stimato inferiore agli € 20.000, è consentito l’affido diretto ad opera del responsabile del procedimento e/o del dirigente competente.
9. Nelle prestazioni di cui al comma 1, si intendono compresi:
a) I servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria anche integrata e gli altri servizi concernenti la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché le attività tecniche in qualunque modo connesse alla progettazione, quali a titolo esemplificativo: 1. la progettazione generale; 2. le progettazioni specialistiche (architettonica, degli impianti elettrici, meccanici, delle strutture, etc.); 3.
l’effettuazione dei rilievi planoaltimetrici e di rilievi dei manufatti; 4. la redazione
dei piani particellari di esproprio; 5. l’esecuzione dello studio di impatto ambientale; 6. la redazione di studi di fattibilità; 7. l’effettuazione di studi ed indagini geologiche.
b) Sono altresì ricompresi, gli incarichi di direttore dei lavori, direttore operativo con funzioni di coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di realizzazione dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere.
CAPO X APPALTI
SEZIONE I
APPALTI DI OPERE E LAVORI PUBBLICI
ART. 53 PRINCIPI GENERALI
1. L’attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantire la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della concorrenza tra gli operatori.
ART. 54
SCELTA DEL CONTRAENTE
1. I contratti d’appalto per l’esecuzione di opere o di lavori pubblici sono preceduti da gare mediante procedure aperte o, in subordine, mediante procedure ristrette, da esperirsi nelle forme e con le modalità previste dalle leggi in materia.
2. I lavori pubblici sono affidati mediante concessione a mezzo di procedure ristrette, nel caso in cui oltre all’esecuzione sia prevista anche la gestione delle opere.
3. La sussistenza delle condizioni per il ricorso alla procedura ristretta deve risultare dal provvedimento a contrattare di cui all’art. 3 del presente regolamento.
SEZIONE II PUBBLICHE FORNITURE E SERVIZI
ART. 55 PUBBLICHE FORNITURE
1. Gli appalti pubblici di forniture sono contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, conclusisi per iscritto fra un fornitore e la Provincia.
2. La Provincia, per l’acquisto di beni e forniture di categorie merceologiche già individuate dal Ministero dell’Economia, si avvale, ove obbligatorio e conveniente, delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
3. L’eventuale mancata adesione alle convenzioni di cui al comma 2 è adeguatamente motivato nella determinazione a contrattare di cui all’art. 3.
ART. 56
TERMINI PER L’EMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO
1. La Provincia, in relazione ai contratti di pubbliche forniture, salva diversa pattuizione, emette i mandati di pagamento entro trenta giorni dalla data del collaudo, o, se successiva, dalla data di presentazione di fattura, redatta secondo le norme vigenti e accompagnata dalla documentazione indicata nei contratti medesimi.
ART. 57
APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI
1. Gli appalti di pubblici servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto fra un prestatore di servizi e la Provincia, aventi ad oggetto la prestazione di servizi a favore di quest’ultima.
2. Gli appalti che includano forniture e servizi sono considerati appalti di servizi quando il valore totale di questi è superiore al valore delle forniture comprese nell’appalto.
3. Nei casi di gestione di servizi pubblici mediante appalto, il disciplinare deve avere i contenuti elencati alle lettere a), b), c), e) ed h) dell’art. 61, comma 1, sostituendo le espressioni concessione, concessionario e convenzione con appalto, appaltatore e contratto.
4. Si provvede all’acquisto di servizi mediante cassa economale nei limiti e con le modalità stabilite nel relativo regolamento.
ART. 58
PUBBLICITA’ E PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUSTI DI BENI E SERVIZI
1. Al fine di programmare le procedure di acquisto di beni e servizi necessari all’ordinario funzionamento degli uffici provinciali e di interesse comune a tutti i settori, i dirigenti inviano alla struttura organizzativa competente, entro i mesi di dicembre e giugno, la stima dei fabbisogni dei settori di competenza per il semestre successivo. Unitamente alla richiesta dovranno essere trasmessi il capitolato speciale nonché il disciplinare tecnico predisposti dall’Ufficio Tecnico competente individuato dalla Giunta Provinciale. La struttura organizzativa competente avvia le procedure di scelta del contraente, cura l’indizione e l’espletamento della gara, provvede all’aggiudicazione.
2. All’acquisto di beni e servizi necessari per un solo settore e fino all’importo netto di € 20.000, provvede direttamente la struttura organizzativa interessata, nel rispetto delle disposizioni vigenti e del presente regolamento. La struttura competente in materia di gare e contratti fornisce il supporto tecnico per la predisposizione degli atti di gara e per il suo espletamento.
3. Spetta in ogni caso al settore o servizio interessato alla fornitura del bene o alla prestazione del servizio vigilare sull’esecuzione del contratto e procedere alla liquidazione del corrispettivo e al collaudo della fornitura o del servizio.
4. Si provvede all’acquisto di beni mediante cassa economale nei limiti e con le modalità stabilite nel relativo regolamento.
TITOLO VI
CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI OPERE E DI SERVIZI PUBBLICI
CAPO I
CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI LAVORI PUBBLICI
ART. 59
CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE
1. Nella concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici, la controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di costruire e gestire l’opera, oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo.
2. Il ricorso all’istituto della concessione è deliberato dalla Giunta con adeguata motivazione in ordine ai presupposti di carattere tecnico, amministrativo e giuridico che lo rendono conveniente ed opportuno.
3. Per l’affidamento della concessione la Provincia ricorre ad uno dei modi di scelta dei contraenti, nel rispetto delle disposizioni dello Stato e delle norme della Comunità Europea recepite o, comunque vigenti, nell’ordinamento giuridico italiano.
4. Nel caso in cui la gestione dell’opera oggetto della concessione dia luogo alla gestione di un servizio pubblico si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 60 del presente regolamento.
CAPO II CONCESSIONE DI SERVIZI PUBBLICI
ART. 60
CONCESSIONE DI GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI
1. Il Consiglio provinciale delibera di provvedere alla gestione dei servizi pubblici locali mediante concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
2. La deliberazione, di cui al comma 1, deve essere corredata dal progetto di convenzione e deve indicare le modalità di scelta del concessionario.
3. Per l’ottenimento della concessione dei servizi pubblici, l’impresa dovrà dimostrare di possedere i requisiti finanziari, tecnici ed imprenditoriali necessari per l’espletamento del servizio.
4. Per motivi di opportunità sociale la gestione dei servizi pubblici può essere concessa a soggetti ONLUS.
ART. 61
CONTENUTI DELLA CONVENZIONE
1. La convenzione che definisce i rapporti tra la Provincia ed il concessionario di servizi pubblici locali disciplina:
a) le caratteristiche del servizio erogato, con particolare riguardo all’efficacia, efficienza e qualità del servizio nonché ai tempi, la misura e le modalità della sua erogazione;
b) le tariffe praticate e l’intervento finanziario da parte della Provincia;
c) la vigilanza da parte della Provincia sul funzionamento del servizio;
d) la regolare manutenzione degli impianti per l’intero periodo della concessione;
e) le modalità per il trasferimento alla Provincia, alla scadenza della concessione, degli immobili o degli impianti;
f) le penalità per l’inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione e le cauzioni a garanzia;
g) i casi di decadenza e le modalità per la definizione delle controversie;
h) le modalità di esercizio della facoltà di riscatto;
i) ogni altro aspetto rilevante ai fini della disciplina del rapporto, nella preminente considerazione dell’interesse pubblico.
TITOLO VII SPESE IN ECONOMIA
ART. 62
PROVVISTE E SERVIZI IN ECONOMIA
1. Le provviste ed i servizi che per la loro natura possono farsi in economia, fatta salva, in quanto applicabile, la normativa comunitaria, sono i seguenti:
a) servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione di locali, ivi compreso tappezzeria, tendaggi e simili, e servizi di illuminazione e riscaldamento dei locali e servizio di sfalciatura dell’erba;
b) servizi di sgombero neve e interventi antigelo;
c) manutenzione e gestione parco automezzi e macchinari e noleggio di quelli mancanti nella dotazione dei settori, nonché provviste di combustibili, carburanti, lubrificanti, ecc.;
d) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei trasgressori alle leggi, regolamenti e alle diffide del Presidente dell'Ente, dai Dirigenti e dai Responsabili di Servizio;
e) acquisto, noleggio, manutenzione ed adattamento di apparecchiature ed attrezzature tecniche, mobili, arredi e acquisto di tutto quanto occorrente per la loro manutenzione.
f) acquisto e/o noleggio di tutto l’occorrente per il funzionamento dei servizi, macchine per l'ufficio e relativo materiale di consumo, assistenza hardware e software degli elaboratori in dotazione, strumenti ed utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi;
g) acquisto di stampati, registri, cancelleria, materiale igienico sanitario, materiale per disegno e per fotografia, riproduzioni cartografiche, eliografiche, copisteria, dattilografia ed esecuzione di disegni, rilegatura di libri e pubblicazioni;
h) acquisto di medaglie, coppe, diplomi ed oggetti per premi;
i) provviste di effetti di vestiario ed attrezzature individuali per il personale dipendente cui è dovuto;
j) servizi di traduzione ed interpretariato, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, servizi di progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione;
k) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
l) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
m) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva.
n) servizi di ristorazione e alberghieri e noleggio sale anche connessi all’organizzazione di manifestazioni e convegni.
o) abbonamenti a riviste e siti informatici;
p) servizi assicurativi e di brokeraggio;
q) servizi attinenti la formazione professionale;
r) servizi per la manutenzione, noleggio, installazione e gestione di impianti tecnologici asserviti agli edifici e al territorio provinciale: illuminazione, reti cablate, trasmissione dati, telefonia, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari;
s) servizi socio-assistenziali in genere e di trasporto;
t) servizi di stenotipia e per la riproduzione fonografica;
u) recupero e trasporto e/o smaltimento di materiali di proprietà provinciale o rinvenuti in aree di proprietà provinciale e loro sistemazione presso magazzini o discariche;
v) spese per la partecipazione di personale o amministratori a corsi di formazione e preparazione professionale, convegni, congressi, riunioni, conferenze e partecipazione a iniziative connesse all'attuazione di progetti;
w) acquisto di buoni pasto;
x) forniture e servizi per assicurare la funzionalità delle attività scolastiche;
y) forniture per la manutenzione del patrimonio edilizio;
z) servizi per la manutenzione del patrimonio edilizio;
aa) forniture per la manutenzione del patrimonio stradale;
bb) servizi per la manutenzione del patrimonio stradale;
cc) servizi e forniture per assicurare la funzionalità dei servizi sociali e per l'impiego;
dd) servizi per l'ottimizzazione e per il funzionamento degli uffici dell'Ente;
ee) servizi legali.
2. Il ricorso alla esecuzione in economia per le spese di cui al presente articolo è ammesso, entro il limite massimo, per ciascuna spesa, non superiore a 5.000 € lett. h; 100.000,00 per le restanti lettere dalla a) alla dd) comprese.
3. E’ fatto divieto di frazionare artificiosamente i servizi o le forniture per farli rientrare nel limite di valore di cui al comma 2.
4. Per l’acquisizione dei beni e dei servizi ci si avvale, prioritariamente, delle rilevazioni dei prezzi Consip o M.E.P.A. acquisendo dal mercato locale qualora detti prezzi siano piu' vantaggiosi, nonché, in mancanza, da prezzi di mercato effettuati da altre amministrazioni o enti a ciò preposti al fine di orientamento e valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.
ART. 63 LAVORI IN ECONOMIA
1. I lavori eseguibili in economia sono i seguenti:
a) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
b) riparazioni urgenti a seguito di frane, scoscendimenti o rovina di manufatti, allagamenti e simili, quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli con le forme e le procedure previste dagli artt. 55, 121 e 122 del D.Lgs.163/2006;
c) manutenzione o riparazione di opere o impianti di importo non superiore ad € 100.000,00;
d) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) lavori che non possono essere differiti dopo l’infruttuoso espletamento delle procedure di gara.
2. E’ fatto divieto di frazionare artificiosamente i lavori per farli rientrare nel limite di valore di cui al comma 1 lettera c.
ART. 64
CASI PARTICOLARI
1. Il ricorso alla esecuzione in economia delle provviste e dei servizi, nei limiti di importo di cui all’art. 63, è altresì consentito:
a) nel caso di scioglimento di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) qualora si renda necessario provvedere al completamento di contratti in corso, se non è stato possibile imporne l’esecuzione;
c) nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nei tempi strettamente necessari,
d) nel caso del verificarsi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo grave a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute pubblica, o del patrimonio artistico, storico e culturale, senza limite di valore.
2. La sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 deve essere attestata nella determinazione di cui all’art. 3.
ART. 65 MODALITA’ DI ESECUZIONE
1. Le provviste e i servizi previsti dal presente Titolo V possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario;
c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.
2. 2. Per l’esecuzione dei lavori trova applicazione la vigente normativa in materia di lavori pubblici.
ART. 66 AMMINISTRAZIONE DIRETTA
1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i servizi per i quali non occorra l’intervento di alcun imprenditore. Essi vanno effettuati con operai dipendenti dalla Provincia, impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso alla Provincia medesima.
2. Sono, altresì, eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo preventivi con offerte ad almeno tre soggetti o imprese, salvo che la specialità o l’urgenza della provvista non renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto o impresa.
3. Per l’esecuzione dei lavori si applica quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
ART. 67 COTTIMO FIDUCIARIO
1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario le provviste ed i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l’affidamento ad un imprenditore.
2. Per l’esecuzione delle provviste e dei servizi di cui al comma 1 devono essere richiesti preventivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi medesimi, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l’obbligo dell’assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari nonché di accettare la facoltà, per la Provincia, di provvedere in caso di inadempienza dello stesso all’esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste in danno del cottimista e di risolvere l’obbligazione mediante semplice denuncia.
3. I preventivi per l’esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi devono richiedersi ad almeno cinque imprese ove reperibili.
4. E’ consentito prescindere dall’acquisizione dei preventivi esclusivamente nei casi in cui la specialità o l’urgenza del lavoro, della provvista o del servizio renda necessario il ricorso ad una determinata impresa.
5. Per l’esecuzione dei lavori si applica quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
6. Alle procedure di affido, provvede direttamente il Dirigente di cui all’art. 3, comma 1 del presente regolamento.
ART. 68 VIGILANZA E COLLAUDO
1. La direzione e sorveglianza dell’esecuzione dei lavori, delle provviste e dello svolgimento dei servizi è effettuato dal responsabile individuato dal Dirigente del servizio interessato, o in mancanza, dal Dirigente stesso. Per l’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le procedure e le disposizioni vigenti in materia.
2. I lavori, le provviste ed i servizi sono soggetti al collaudo finale che può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.
3. Il collaudo o l’attestazione di regolare esecuzione è rilasciata dal responsabile del servizio individuato dal Dirigente del settore interessato. Il collaudo o l’attestazione di regolare esecuzione devono essere svolti entro e non oltre 20 giorni dall’acquisizione o esecuzione.
ART. 69 TERMINI DI PAGAMENTO
1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell’attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione di regolare fattura, salva diversa pattuizione tra le parti.