ACCORDO DI PARTENARIATO
Provincia di /Città Metropolitana di Milano
ACCORDO DI PARTENARIATO
PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI PATTI DI SERVIZIO PERSONALIZZATI AI SENSI DELL’ART.20 CO.1 DEL D.LGS.150/2015
ACCORDO DI PARTENARIATO TRA
La Provincia di /Città Metropolitana di Milano, rappresentata da ( ), in qualità di responsabile dei Centri per l’Impiego del territorio di competenza;
E
Il /La ( ), con sede legale in ( ) e qui rappresentata da ( ), iscritto all’albo degli operatori accreditati ai servizi al lavoro della Regione Lombardia ID ;
Il /La ( _), con sede legale in ( ) e qui rappresentata da ( ), iscritto all’albo degli operatori accreditati ai servizi al lavoro della Regione Lombardia ID ;
Il /La ( _), con sede legale in ( ) e qui rappresentata da ( ), iscritto all’albo degli operatori accreditati ai servizi al lavoro della Regione Lombardia ID ;
in qualità di Soggetti Partner
Premesso che:
− la D.G.R. n. 7431 del 28/11/2017 “Modalità di sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato – Art. 20 co. 1 D. Lgs. 150/2015 – Manifestazione di interesse per l’adesione degli operatori accreditati” ha disposto l’avvio di una raccolta di manifestazioni d’interesse presso gli operatori accreditati ai servizi al lavoro finalizzata alla costituzione di un partenariato pubblico-privato;
− in data 06/12/2017 con Decreto n. 15709 della Struttura Reimpiego e Inclusione lavorativa della Direzione Istruzione, Formazione e lavoro di Regione Lombardia, è stato approvato l’Avviso per la raccolta di manifestazioni d’interesse per l’adesione ad accordi di partenariato con le Province/Città Metropolitana (CPI) finalizzati alla sottoscrizione dei Patti di Servizio Personalizzati (PSP) ai sensi dell’art. 20 co.1 del D. Lgs. 150/2015;
− la manifestazione d’interesse costituisce la condizione necessaria affinché il CPI competente possa riconoscere la titolarità dei Patti di Servizio Personalizzati sottoscritti dall’utente con un operatore accreditato ai servizi al lavoro regionale e gli effetti che ne conseguono, come previsto dall’art. 20 del D. Lgs. 150/2015;
− con i dd.d.s. n. 16929 del 22/12/2017 e n. 336 del 15/01/2018 si è preso atto delle manifestazioni d’interesse espresse dagli operatori accreditati ai servizi al lavoro che hanno formalizzato la loro adesione entro la data del 20 dicembre 2017, termine entro il quale potevano essere presentate le manifestazioni d’interesse;
− successivamente al 20 dicembre 2017, sono pervenute ulteriori adesioni e ulteriori richieste finalizzate alla partecipazione alla manifestazione d’interesse, e, pertanto, si è ritenuta necessaria l’apertura di un nuovo Avviso per la raccolta di ulteriori manifestazioni di interesse;
− in data con Decreto n. della Struttura Reimpiego e Inclusione lavorativa della Direzione Istruzione, Formazione e lavoro di Regione Lombardia, è stato approvato il nuovo Avviso per la raccolta di manifestazioni d’interesse per l’adesione ad accordi di partenariato con le Province/Città Metropolitana (CPI) finalizzati alla sottoscrizione dei Patti di Servizio Personalizzati (PSP) ai sensi dell’art. 20 co.1 del D. Lgs. 150/2015;
− fra gli operatori accreditati che hanno aderito alla nuova manifestazione d’interesse, pubblicati sul portale regionale www. xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx sezione e sul Cruscotto Lavoro di Regione Lombardia, sono individuati gli operatori accreditati che hanno manifestato l’interesse a costituire una rete di partenariato con la Provincia di /Città Metropolitana mettendo a disposizione le proprie sedi operative presenti sul territorio provinciale;
− il presente Accordo di partenariato regola i rapporti fra la Provincia/Città Metropolitana (Centri per l’Impiego/AFOL) e operatori accreditati aderenti alla rete territoriale della Provincia di , per la sottoscrizione dei Patti di Servizio Personalizzati ai sensi dell’art. 20 co.1 del D.Lgs. 150/2015, nonché gli impegni reciproci dei soggetti e le relative responsabilità che ne derivano;
Tutto ciò premesso,
tra le Parti si sottoscrive il seguente ACCORDO DI PARTENARIATO
Articolo 1 – Oggetto ed impegni delle Parti
1. Con il presente Accordo di Partenariato le Parti formalizzano la rete di partenariato territoriale ai fini della sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato e disciplinano gli impegni reciproci;
2. In particolare, le Parti si impegnano a realizzare le attività e ad erogare i servizi legati alla sottoscrizione dei Patti di Servizio Personalizzati, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti e sulla base delle previsioni normative, nazionali e regionali.
Articolo 2 – Ruolo ed impegni della Provincia/Città Metropolitana e dei Centri per l’Impiego
La Provincia/Città Metropolitana, attraverso i propri Centri per l’Impiego (CPI):
1. E’ il soggetto titolare dei Patti di Servizio Personalizzati sottoscritti nell’ambito del presente accordo di partenariato ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 150/2015;
2. Si impegna nei confronti degli operatori accreditati aderenti alla propria Rete territoriale a fornire ogni informazione riferita ai disoccupati necessaria per lo sviluppo del percorso di presa in carico ed attivazione lavorativa degli stessi nel rispetto delle norme vigenti a tutela della privacy degli utenti;
3. In caso di presunta inadempienza agli obblighi assunti con il presente accordo da parte degli operatori accreditati aderenti alla propria rete territoriale, anche a seguito di segnalazione da parte dell’utente, provvederà ad inoltrarne comunicazione alla Regione Lombardia per le opportune verifiche anche ai sensi dell’art. 13 della l.r. 22/2006;
4. Nei casi di cui al punto 3, il CPI non risponde degli obblighi assunti dall’operatore, rimanendo disponibile per una nuova presa in carico dell’interessato, anche ricorrendo ad una modifica del PSP sottoscritto con l’operatore.
Articolo 3 – Modalità di raccordo tra Provincia/Città Metropolitana/CPI e operatori
1. I soggetti sottoscrittori del presente accordo si impegnano a collaborare per la gestione e l’erogazione dei servizi secondo le procedure definite dall’ANPAL e dalla Regione Lombardia;
2. Le comunicazioni e le informazioni vengono gestite sui sistemi informativi regionali:
− il CPI riceve in automatico sul sistema GEFO la notifica della sottoscrizione dei PSP riferiti ai disoccupati del territorio provinciale;
− l’operatore verifica la condizione occupazionale dichiarata dalla persona attraverso le funzionalità delle COB disponibili sul sistema GEFO. In caso di necessità si rivolge al CPI per il supporto a tale verifica;
3. Le comunicazioni relative ad eventuali sanzioni a carico degli utenti secondo quanto stabilito dagli artt. 21 e 22 del D. Lgs. 150/2015 saranno gestite nelle modalità definite a livello nazionale e dalle conseguenti disposizioni regionali.
Articolo 4 – Ruolo ed impegni degli Operatori accreditati
L’operatore accreditato, nell’ambito delle disposizioni del D.Lgs. 150/2015 e della l.r. 22/2006, rappresenta il partner di riferimento per l’erogazione dei servizi al lavoro. Nello svolgimento di tale ruolo l’operatore accreditato:
1. Sottoscrive, su richiesta dell’utente, i Patti di Servizio Personalizzati (PSP) secondo le modalità previste nel presente accordo;
2. Prende in carico tutti gli utenti che richiedono il supporto per il rilascio della DID ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 150/2015 verificando che la DID sia stata resa da un soggetto privo di occupazione ed inviata in forma telematica al Portale ANPAL e, in caso di sottoscrizione del PSP in un momento successivo al rilascio della DID, che lo stato di disoccupazione sia ancora effettivo. Per le attività di verifica degli stati occupazionali, l’operatore fa riferimento alle procedure definite da Regione Lombardia e alle indicazioni operative fornite dal CPI competente per domicilio dell’utente;
3. Garantisce ed eroga i servizi finalizzati alla sottoscrizione del PSP ed effettua la presa in carico della persona attraverso la sottoscrizione del PSP, individuando i percorsi di politica attiva idonei al fabbisogno, anche attraverso forme di auto-attivazione;
4. Illustra in modo esaustivo all’utente gli obblighi di attivazione derivanti dalla sottoscrizione del PSP, con particolare riferimento alle conseguenze sanzionatorie;
5. Fornisce alla Provincia/Città Metropolitana/Centro per l’Impiego tutte le informazioni rispetto ai servizi ed ai percorsi intrapresi nei confronti degli utenti presi in carico, nonché rispetto alle eventuali azioni passibili di conseguenze sanzionatorie;
6. Monitora l’attuazione del PSP tracciando nel sistema informativo i servizi e gli eventi che assolvono l’obbligo di attivazione attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla Regione o comunque a fronte della richiesta di informazioni da parte del CPI;
7. Trasmette le informazioni relative alla “condizionalità” prevista degli artt. 21 e 22 del D.lgs. 150/2015;
8. L’operatore verifica la condizione occupazionale dichiarata dalla persona attraverso le funzionalità delle COB disponibili sul sistema informativo regionale. In caso di necessità si rivolge al CPI per il supporto a tale verifica;
9. E’ responsabile: nei confronti della Provincia/Città Metropolitana/CPI, per quanto riguarda le obbligazioni assunte con il presente accordo e, nei confronti di Regione Lombardia, con riferimento agli obblighi che discendono dal regime di accreditamento e dalla erogazione dei servizi previsti dall’art.13 co.3 della l.r. 22/2006;
10. E’ responsabile verso Regione Lombardia con riferimento al rispetto dei criteri e delle regole finalizzati al corretto e appropriato utilizzo delle risorse pubbliche nell’individuazione dei servizi da erogare;
11. E’, altresì, responsabile nei confronti dell’utente con riferimento alla realizzazione delle azioni proposte e concordate nel PSP e/o al monitoraggio delle iniziative di auto-attivazione ivi previste, dando atto che nulla potrà essere addebitato alla Provincia di /Città Metropolitana per gli obblighi assunti nei confronti dell’utente attraverso la sottoscrizione del PSP.
Articolo 5 – Durata dell’accordo
Il presente accordo ha la durata di mesi dodici a partire dalla data di sottoscrizione.
E’ fatta salva la possibilità di conclusione anticipata a seguito di modifiche derivanti dall’attuazione del D. Lgs. 150/15.
Articolo 6 – Sospensione temporanea dell’accordo
Per motivi organizzativi, l’operatore accreditato può comunicare la sospensione temporanea di alcune sedi operative dagli impegni che discendono dal presente accordo dandone comunicazione, con adeguato preavviso, al referente del CPI competente in base all’ubicazione della sede.
Articolo 7 – Impegni dei sottoscrittori
I sottoscrittori del presente accordo di partenariato si impegnano a condividere, nelle modalità definite dalla Provincia/Città Metropolitana anche attraverso gli Enti partecipati ai quali è stata affidata la gestione dei CPI mediante contratti di servizio in corso di validità:
− l’elenco degli sportelli, i referenti operativi per ciascuna sede e i referenti con funzioni di coordinamento;
− modalità uniformi di informazione rivolte al pubblico per l’accesso ai servizi di cui al presente accordo.
Articolo 8 – Privacy
Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela dei dati personali. Per tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza e che si scambieranno nell’attuazione del partenariato oggetto dell’Accordo, le Parti si impegnano al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali secondo le rispettive competenze e responsabilità.
Articolo 9 – Disposizioni finali
Il presente accordo è vincolante per tutte le parti che lo sottoscrivono, per tutta la durata dell’accordo.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa riferimento alle disposizioni di legge e alle norme attuative dell’ANPAL e della Regione Lombardia.
Luogo e data
Firme
La Provincia / La Città Metropolitana (Legale rappresentante) + AFOL /Eurolavoro Soc. Cons. a r.l.
Partner 1
(Legale Rappresentante)
Partner 2
(Legale Rappresentante)
Partner 3
(Legale Rappresentante)
Partner 4
(Legale Rappresentante)
Allegati all’Accordo:
copia del documento di identità in corso di validità di tutti i soggetti sottoscrittori (se non firmato digitalmente)