CONVENZIONE RESPOSANBILITA’ CIVILE VERSO TERZI
CONVENZIONE RESPOSANBILITA’ CIVILE VERSO TERZI
VERSO PRESTATORI D’OPERA PRODOTTO
stipulata da
AEB SPA in nome proprio e per conto
di Gelsia Srl, Retipiù Srl, Gelsia Ambiente Srl
CONVENZIONE N , ovvero le condizioni di polizza alle quali aderiscono le Aziende
mediante il proprio certificato.
CERTIFICATO Il documento assicurativo, riferito alla polizza/convenzione, nel quale
vengono indicate le singole Aziende e le specifiche assicurative.
CONTRAENTE AEB SPA
Via Palestro 33 – 20038 Seregno
P.Iva 02641080961
che stipula in nome proprio e per conto di Gelsia Srl, Reti Più Srl, Gelsia Ambiente Srl, nonché per le relative Aziende controllate e/o collegate.
ASSICURATO AEB SpA e le Aziende contraenti i certificati applicativi alla convenzione,
nonché le relative Aziende controllate e/o collegate, menzionate nei
suddetti certificati
SOCIETA’ L’Impresa di assicurazione.
BROKER Mida srl.
DECORRENZA CONVENZIONE SCADENZA CONVENZIONE
Ore 24.00 del 31.12.2016
Ore 24.00 del 31.12.2018
CONVENZIONE RCTOP
SCHEDA TECNICA – CONVENZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO IN NOME PROPRIO E DELLE SOCIETA’ CONTROLLANTI, CONTROLLATE, PARTECIPATE E COLLEGATE
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ ESERCITATE
Le attività della Contraente e delle Aziende che stipuleranno i singoli certificati assicurativi alla presente convenzione (AEB Spa, Gelsia Srl, Reti Più Srl e Gelsia Ambiente Srl) sono elencate nei singoli oggetti sociali.
Le attività, potranno essere esercitate in proprio e/o per conto terzi, sia direttamente che attraverso Aziende controllate e/o collegate o comunque attraverso Aziende menzionate nei singoli certificati assicurativi.
La descrizione delle attività di ogni singola Società evidenziata nei certificati é riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente convenzione esplica la propria efficacia per tutti i casi per cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, proprietario, esercente, utente, amministratore, organizzatore od altro, in quanto le attività potranno essere svolte per conto”, “in concessione”, “in appalto” o in qualsiasi altra forma, anche partecipando ad enti, aziende, associazioni e consorzi; in diverse sedi di proprietà o non, aventi vari e diversi sistemi costruttivi site principalmente in Comuni della Lombardia.
Gli assicurati con la presente convenzione possono svolgere qualsiasi attività accessoria, complementare, connessa e collegata, preliminare e conseguente alle principali sopra elencate comunque e dovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, comprese le attività dei Cral aziendali, attività sociali, ricreative, sportive e altre attività aziendali tutte nell’ambito dell’attività industriale, commerciale, comunque ogni attività esperita come da Statuto.
CONVENZIONE RCTOP
MODALITA’ OPERATIVE DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione viene emessa per n° 4 certificati applicativi, con propria numerazione, a contraenza delle sotto indicate Aziende:
- AEB Spa
- Gelsia Srl
- Reti Più Srl
- Gelsia Ambiente Srl
Ad ogni certificato viene allegato l’oggetto sociale dell’Azienda contraente ad individuazione del rischio. Nello stesso sono altresì indicate le altre Aziende controllate e/o collegate alla Contraente che assumono pertanto la qualifica di Assicurato a tutti gli effetti; a dette altre Aziende è assegnata una specifica sottonumerazione progressiva riferita al predetto certificato.
Ogni certificato equivale ad una singola polizza e pertanto tutte le condizioni previste dalla presente convenzione (massimali, limiti di indennizzo, scoperti, franchigie, ecc.) s’intendono riferite esclusivamente all’Azienda contraente ed a quelle indicate nel certificato stesso. In caso di sinistro che coinvolga due o più Aziende assicurate con lo stesso certificato, i suddetti massimali e limiti di risarcimento s’intendono essere operanti quale massima esposizione della Società nel sinistro medesimo; parimenti gli scoperti e le franchigie previste saranno applicati una sola volta.
Qualora, successivamente alla stipula della convenzione, il Contraente di un certificato volesse inserire in copertura una nuova società avente per oggetto sociale attività simili a quelle previste nel proprio oggetto sociale, potrà chiedere alla Società ed ottenere dalla stessa, la copertura alle stesse condizioni normative e di premio previste nel certificato stesso.
Inoltre, nel caso in cui il Contraente di un certificato dovesse uscire dal Gruppo AEB le condizioni della Convenzione esplicheranno la loro efficacia sino alla prima scadenza annuale successiva.
CONVENZIONE RCTOP
CERTIFICATO AEB SPA
SEDE LEGALE: Xxx Xxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (XX)
PARTITA IVA: 02641080961
UBICAZIONE: Ovunque in Italia, prevalentemente in Lombardia
ATTIVITA’: Gestione servizi quali farmacie, centro sportivo, lampade votive, proprietà delle reti, immobili ed impianti di proprietà e/o non.
CERTIFICATO GELSIA SRL
SEDE LEGALE: Xxx Xxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (XX)
PARTITA IVA: 05970420963
UBICAZIONE: Ovunque in Italia, prevalentemente in Lombardia
ATTIVITA’:
Sezione Servizi:
La Società si occupa di gestire, a prezzi di mercato, i processi amministrativi delle Società del gruppo e di altre Società relativamente a:
- servizi logistici relativi agli arredi delle diverse sedi operative del Gruppo;
- servizi relativi all’area contabile – amministrativa;
- servizi relativi all’area “information technology” mettendo a disposizione i propri sistemi e assistendo le società operative nella scelta di sistemi specifici per le proprie attività;
- servizi relativi all’area approvvigionamenti ad esclusione dell’approvvigionamento di gas metano ed energia elettrica per la rivendita e/o per l’utilizzo dei propri impianti
- servizi relativi al funzionamento organi societari con compiti di segreteria societaria;
- servizi relativi all’area risorse umane;
- servizi relativi all’area promozione e sviluppo;
- servizi relativi all’area supporti operativi;
- servizi relativi all’area comunicazione
- servizi relativi all’area telecomunicazione
- acquisto e vendita del gas metano, teleriscaldamento, gestione e vendita calore;
- produzione, acquisto e vendita di energia elettrica per tutti gli usi nell’ambito e nel rispetto del D.Lgs 16/03/1999 n.79.
Sezione Calore:
La Società opera nel settore cogenerazione, teleriscaldamento e gestione calore, fonti rinnovabili e fotovoltaico.
CONVENZIONE RCTOP
Sezione Energia:
Esercente un’azienda d’intermediazione e/o di commercializzazione della fornitura di energia elettrici e gas metano su tutto il territorio nazionale; con l’esclusione di ogni attività di produzione, trasporto di energia elettrica e di gas metano.
CERTIFICATO RETI PIÙ SRL
SEDE LEGALE: Xxx Xxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (XX)
PARTITA IVA : 04152790962
UBICAZIONE: Ovunque in Italia, prevalentemente in Lombardia
ATTIVITA':
- servizio di distruzione gas metano, gestito in alcuni comuni della Lombardia
- servizio “elettrico”, ricomprendente l’intera gestione del servizio di distribuzione energia elettrica in territorio di Seregno, come da concessione ministeriale;
- servizi accessori alla clientela;
- servizi relativi all’area contabile/amministrativa promozionale e commerciale
- progettazione reti di gas ed energia elettrica;
- proprietà delle reti;
- illuminazione pubblica;
- assistenza sistemistica e servizi IT per le Società del gruppo AEB SPA e GELSIA SRL
- Ricerca e sviluppo in energie rinnovabili
- Progettazione, costruzione e gestione impianti energie rinnovabili
- Verifica periodica sui dispositivi di conversione del volume secondo il DL 75 del 14 04 2012 e smi
CERTIFICATO GELSIA AMBIENTE SRL
SEDE LEGALE: Xxx Xxxxxxxxxx 00/X – 00000 Xxxxx (XX)
PARTITA IVA: 04153040961
UBICAZIONE: Ovunque in Italia, prevalentemente in Lombardia.
ATTIVITA’: Raccolta/trasporto rifiuti e spazzamento strade.
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SCHEDA DI POLIZZA
SOCIETA' | ATTIVITA' (vedi dettaglio) | Fatturato anticipato 80% del consuntivo 2015 | XXXXX XXXXX | PREMIO LORDO ANNUO | |
GELSIA SRL | CALORE E SERVIZI ENERGIA | € € | 6.569.600,00 000.000.000,00 | ||
TOTALE CERTIFICATO | |||||
AEB SPA | Farmacie, centro sportivo, lampade votive,proprietà delle reti, immobili ed impianti | € | 9.715.200,00 | ||
TOTALE CERTIFICATO | |||||
RETIPIU' SRL | Distribuzione gas metano, servizio elettrico, proget- tazione e proprietà reti, illuminazione pubblica | € | 28.574.036,80 | ||
TOTALE CERTIFICATO | |||||
GELSIA AMBIENTE SRL | Raccolta e trasporto rifiuti e spazzamento strade | € | 22.428.000,00 | ||
TOTALE CERTIFICATO | |||||
TOTALE CONVENZIONE |
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1) DEFINIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
Ai fini del presente contratto, resta convenuto che ai termini di seguito elencati sarà attribuito il significato d'appresso riportato.
Assicurazione il contratto di assicurazione
Polizza il documento che prova l'assicurazione
Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione
Assicurato La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto il contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate:_ il rappresentante legale degli assicurati nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti tutti per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati;_ tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche), compresi gli insegnanti, i volontari, i partecipanti ai corsi di formazione, di istruzione ed ai meeting ingegneri, architetti e gli addetti ai servizi quando agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati;
Premio la somma dovuta annualmente alla Società dal Contraente dei singoli certificati Prestatore di lavoro Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale, anche occasionalmente,
nell’esercizio dell’attività assicurata, indicate qui di seguito :
1) Dirigenti, quadri, impiegati, operai dipendenti dell’Assicurato, nonché tutti gli altri soggetti per i quali sussista in capo all’Assicurato l’obbligo di assicurazione INAIL (ad esempio i c.d. “lavoratori a progetto”) o per i quali l’Assicurato provveda volontariamente, ove previsto, all’assicurazione INAIL (ad esempio “stagisti” o tirocinanti);
2) Persone per le quali l’obbligo di assicurazione INAIL ricada su soggetti diversi dall’Assicurato (ad esempio i lavoratori impiegati in forza di contratti di“somministrazione di lavoro”);
3) Persone per le quali non vige l’obbligo di assicurazione INAIL
Sinistro il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è stata prestata la garanzia assicurativa
Rischio le probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità del danno che può derivarne Risarcimento la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Scoperto la parte percentuale di danno che gli assicurati tengono a loro carico Franchigia La parte di danno che gli Assicurati tengono a loro carico
Cose Sia gli oggetti materiali sia gli animali
Danno corporale Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;
Danni materiali Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale
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di una cosa
Massimale per sinistro La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
Annualità assicurativa Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione
Fatturato ricavi derivanti dalle vendite e prestazioni aggiuntive dei contraenti dei singoli certificati e delle Aziende negli stessi menzionate. si intende escluso da tale conteggio il fatturato relativo ad operazioni fra le Aziende assicurate in applicazione alla presente convenzione, fatte salve eventuali eccezioni specificatamente indicate nei certificati stessi.
ART. 2) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA POLIZZA
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2016 sempreché il pagamento della prima rata di premio e le rate successive avvenga, in deroga all’art. 1901 del C.C., entro 60 giorni dalla sopraccitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla Società o alla Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza, tali premi pagati al Broker devono intendersi come pagati alla Società stessa.
Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2016 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2018 con tacito rinnovo su tale scadenza. Entrambe le parti si riservano la facoltà, con preavviso di 60 giorni, di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale del 31.12.
E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al comportamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte delle corresponsione del relativo rateo si impegna sin d’ora a prorogare in tal casi l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.
ART. 3) PREMIO DI ASSICURAZIONE E REGOLAZIONE ANNUALE
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo entro 150 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Si procederà pertanto alla regolazione del premio dovuto applicando alla somma denunciata il rispettivo tasso di premio aumentato delle tasse governative, pari allo stesso tasso applicato al parametro preventivo per il calcolo del premio anticipato. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 15 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
ART. 4) ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie tutte prestate con il presente contratto sono operanti senza limitazioni territoriali.
ART. 5) ESTENSIONE DELLA GARANZIA IN CONCOMITANZA CON ALTRE ASSICURAZIONI
Si dà e si prende atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. Il Contraente/Assicurato è comunque esonerato dall’obbligo di dare avviso dell’esistenza o della successiva stipula di altre assicurazioni. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori ai sensi dell’art. 1910 del C.C. In presenza di altre assicurazioni esistenti per i rischi suddetti la Società risponde, in base alle Condizioni tutte della Convenzione e fino alla concorrenza dei limiti convenuti, di quanto non coperto dalle altre assicurazioni, sia in termini di garanzia che di limiti di indennizzo.
ART. 6) VARIAZIONI DEL RISCHIO / BUONA FEDE
La modifica dei processi produttivi, l'inserimento di nuovi reparti di lavorazione o l'avviamento di nuove attività collaterali, accessorie o comunque facenti parti dello scopo sociale, non pregiudicano l'efficacia della copertura assicurativa. Il Contraente deve tuttavia comunicare alla Società ogni modifica che comporti aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 CC. Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni del Contraente in merito ad una circostanza aggravante il rischio, permanente o transitoria, durante il corso della validità dell'assicurazione o all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo se tali omissioni, incompletezze o inesattezze non fossero frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente.
ART. 7) DENUNCIA DEI SINISTRI
E' fatto obbligo al Contraente o all'Assicurato di denunciare alla Società tramite il Broker, eventuali sinistri entro 12 mesi dal momento in cui ne viene a conoscenza l’ufficio interno che gestisce il programma assicurativo. Deve essere comunque denunciato in qualsiasi caso se il sinistro è rilevante. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, la descrizione delle conseguenze, la ragione sociale o il nome dei danneggiati, e, possibilmente il nome di eventuali testimoni, nonché la data, il luogo e la causa del sinistro.
ART. 8) RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dalla definizione dello stesso, la Società può recedere dalla presente convenzione, mediante raccomandata, a far data dalla scadenza annuale immediatamente successiva purchè venga rispettato un preavviso di 120 giorni. Il recesso così esercitato avrà efficacia per tutti i certificati emessi in applicazione alla presente polizza/convenzione.
ART. 9) FRANCHIGIA
Le garanzie tutte di polizza sono prestate con l’applicazione di una franchigia assoluta di € 1.000, 00 per sinistro.
La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/assicurato, è tenuta alla gestione dei sinistri ed al pagamento dei danni a norma delle condizioni contrattuali; l’importo di franchigie e scoperti a carico del Contraente/assicurato sarà richiesto allo stesso dopo il pagamento del risarcimento
ART. 10) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Qualora sorgessero dubbi interpretativi in merito alla norme e condizioni tutte del presente contratto sarà considerata prevalente l'interpretazione più favorevole all'Assicurato
ART. 11) FORO COMPETENTE
Per ogni controversia Foro esclusivo competente sarà quello ove ha la sede sociale la Contraente.
ART. 12) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non disciplinato dal presente contratto valgono le norme di legge vigenti.
ART. 13) XXXXXXXX BROKER E DICHIARAZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’
13.1) Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società di brokeraggio assicurativo Mida Srl. Pertanto agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all’altra Parte. La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto alla Società tramite il Broker sopra designato.
13.2) La Compagnia Assicuratrice si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante medesima della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 14) GESTIONE DELLE VERTENZE
La Società assume, sino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato medesimo.
La stessa Società garantisce comunque la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.
Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale a cui si riferisce la pretesa risarcitoria azionata. Ma qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici da essa non designati né di multe, ammende o spese di giustizia penale.
ART. 15) MASSIMALI DI GARANZIA
La copertura assicurativa si intende prestata entro i limiti di :
Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.): € 30.000.000, 00) unico per sinistro; Responsabilità Civile per Prestatori di Lavoro (R.C.O.): € 10.000.000, 00;
Aggregato annuo per la totalità delle Aziende del Gruppo: € 40.000.000, 00
ART. 16) RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati a termini della presente convenzione e dei certificati assicurativi applicati alla stessa, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti delle Aziende assicurate, ivi comprese loro eventuali Aziende controllanti, controllate, partecipanti e partecipate, dei loro Amministratori e prestatori di lavoro, salvo il caso di dolo degli stessi. La Società rinuncia inoltre al diritto di surroga ai sensi dell’art. 1916 del C.C. nei confronti di :- associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con l’assicurato per le sue attività;- persone fisiche di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi di legge;salvo comunque il caso in cui le predette persone abbiano agito con dolo
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ART. 17) COASSICURAZIONE E DELEGA
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.
ART. 18) PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI
1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro le seguenti informazioni:
− il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
− la data di accadimento dell’evento;
− la data della denuncia;
− la tipologia dell’evento, specificando se …;
− la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo);
− l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari al 1% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 500,00
3. l’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI) NOVERO DEI TERZI
ART. 1.1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Fatto salvo quanto espressamente escluso, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta.
La garanzia opera altresì per danni cagionati a terzi:
- con dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a sensi di legge;
- con colpa grave del legale rappresentante dell'Assicurato, dei Soci a responsabilità illimitata e dei suoi Amministratori.
La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all’azione di rivalsa promossa da Xxxxx eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.
La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a seguito di azione di rivalsa dell’INPS, ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
ART. 1.2) NOVERO DEI TERZI
Si conviene che:
a) tutti i soggetti dotati di personalità giuridica diversa dalle Aziende assicurate con i singoli certificati sono considerati terzi rispetto alle stesse, incluso i soci azionisti;
b) le Aziende assicurate in certificati diversi sono terze fra loro, con limite per danni alle cose pari ad € 500.000, 00
c) le Aziende assicurate nello stesso certificato sono terze fra loro limitatamente ai danni causati ai prestatori di lavoro;
d) per ogni Azienda assicurata nei certificati sono considerate terze tutte le persone fisiche, con la sola esclusione dei rispettivi prestatori di lavoro dipendenti . Gli stessi saranno invece considerati terzi qualora subiscano il danno quando non sono in servizio.
ART. 2) ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione:
- i danni derivanti direttamente o indirettamente da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- i danni derivanti direttamente o indirettamente da campi elettromagnetici;
- i danni a cose di terzi derivanti da furto o tentativo di furto;
- i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti o da impiego di aeromobili;
- i danni da trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- i danni causati dai prodotti dell’Assicurato dopo la loro consegna terzi, fatta eccezione per energia elettrica, gas in genere ed acqua;
- quanto dovuto a terzi per responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivategli ai sensi di legge;- i danni da detenzione o impiego di esplosivi;- i danni da detenzione o impiego di sostanze radioattive;- i danni da inquinamento.
ART. 3) PRECISAZIONI SULL’ESTENSIONE DI GARANZIA
A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia opera per la responsabilità civile:
3.1) imputabile all’Assicurato in relazione a:
- Danni a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- Danni a cose di proprietà dei dipendenti e/o di terzi;
- Danni subiti da persone trasportate su veicoli a motore;
- Danni causati dalla circolazioni di mezzi non soggetti all’assicurazione obbligatoria;
- Danni causati dalla proprietà o utilizzo di distributori di carburanti;
- Proprietà o conduzione di distributori automatici di alimenti e bevande (R.C. dello smercio);
- Gestione di mense e ristorazioni aziendali, comprese il rischio di committenza qualora le stesse siano gestite da terzi;
- Esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata, compreso l’utilizzo di cani, inclusi i servizi di scorta alle persone;
- Imprudenza, imperizia, negligenza o colpa grave dell'Assicurato;
- Mancata o insufficiente segnaletica;
- Organizzazione di congressi, corsi di formazione e stages, seminari, manifestazioni di carattere ricreativo, sportivo, culturale o sociale, ivi compresi i danni a locali, impianti, attrezzature e strutture in genere;
- L’assicurazione è estesa alla responsabilità in capo al CRAL per le attività dallo stesso esercitate;
- Proprietà di parchi ed alberi ad alto fusto;
- Partecipazione a fiere, mostre e mercati;
- Trasporto, prelievo e consegna merci;
- Visite all'azienda;
- Scoppio conseguente a fuoriuscita di biogas;
3.2) Derivante all’Assicurato dall’esistenza di:
- Servizi antincendio e prevenzioni in genere;
- Servizi sanitari aziendali;
- Servizi tecnici aziendali (centrali termiche, cabine elettriche, compressori, officine meccaniche, distributori di carburante, etc.);
- Sorveglianza anche armata o con cani;
- Spacci aziendali;
ART. 4) PRECISAZIONI SULLE GARANZIE
4.1) Committenza auto - lavori e servizi.
L’assicurazione operante per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 C.C. quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori.
La garanzia è operante sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell’Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. L’assicurazione è inoltre operante per tutte le attività che possono essere
svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull’assicurato a titolo di committente e nel limite del massimale di polizza.
4.2) Danni da incendio
L’assicurazione per i danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione e scoppio delle cose di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenute, è prestata col massimo di € 1.000.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l’intero periodo di assicurazione.
4.3) Cedimento o franamento del terreno - Danni a condutture e d’impianti sotterranei L’assicurazione è estesa ai danni materiali dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive alle stesse. L’assicurazione è inoltre estesa ai danni materiali a condutture ed a impianti sotterranei ed è prestata con il massimo di € 500.000, 00 per ciascun sinistro.
4.4) Cose in consegna
La garanzia per danni a cose che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate è prestata con il massimo di € 100.000, 00.
4.5) Danni a veicoli in sosta
L’assicurazione è estesa ai danni materiali ai veicoli da trasporto merci e convogli ferroviari) ad eccezione di natanti ed aeromobili) ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dei dipendenti, ivi comprese le cose in essi trasportate, stazionanti nell’ambito dei luoghi ove si svolge l’attività dell’Assicurato. Sono compresi i danni derivanti da operazioni di carico e scarico. Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.
4.6) Responsabilità civile postuma
L’assicurazione vale per la responsabilità civile del Contraente/Assicurato nella sua qualità di progettista, installatore, manutentore o riparatore di impianti, macchinari e fabbricati ed opere in genere realizzate dall’assicurato nello svolgimento della propria attività, anche di terzi ed anche se installati, manutenuti o riparati da soggetti diversi dall’Assicurato e che agiscono per suo conto, compresi lavori in genere, per danni subiti da terzi, comprendendo fra questi i committenti, e causati:
- dai sopra citati beni dopo la loro consegna;
- dai lavori eseguiti dopo l’ultimazione degli stessi e la loro consegna;
tale estensione cessa dopo 2 anni dalla loro consegna. La presente garanzia è prestata entro il limite di
€ 2.000.000, 00 per sinistro.
4.7) Inquinamento accidentale
L’assicurazione, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 2) Esclusioni -, si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell’ambiente conseguente a fatto improvviso e dovuto a cause accidentali, nell’esercizio dell’attività descritta in polizza. Per “danni da inquinamento dell’ambiente” si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o
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comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell’Assicurato, da impianti, contenitori e condutture. Per “stabilimento” si intende ogni installazione o complesso di installazione volti, in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.
Limiti di risarcimento e franchigia
La presente garanzia si intende prestata con un limite di risarcimento di € 1.000.000, 00 per ogni sinistro e per anno assicurativo. Rimane a carico dell’Assicurato una franchigia fissa di € 5.000,00.
Esclusioni relative alla garanzia inquinamento accidentale
La garanzia di “inquinamento accidentale” non comprende i danni :a) derivanti da alterazioni di carattere genetico;b) derivanti da inquinamento dell’ambiente conseguente :- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge da parte dei rappresentanti legali dell’Impresa;- alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l’inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell’Impresa. L’esclusione di cui al punto b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
Spese di bonifica max 20% del massimale inquinamento accidentale
ART. 5) CONDIZIONI PARTICOLARI
5.1) Responsabilità personale di tutti i prestatori di lavoro
L’assicurazione si estende alla responsabilità civile personale e diretta:
- dei prestatori di lavoro per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni, anche nella loro qualifica di “Datore di lavoro”, responsabile del servizio di protezione, prevenzione e sicurezza ai sensi del D.Lgs 626/94, così come integrato dalla Legge N. 123 del 3 agosto 2007 e successive modificazioni e integrazioni, nonché “responsabili dei lavori”, ovvero “coordinatori per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs 494/196 così come integrato dalla Legge N. 123 del 3 agosto 2007 e successive modificazioni e integrazioni. A tali effetti, sono considerati terzi, entro i limiti del massimale R.C.O., anche i prestatori di lavoro dell’Assicurato per gli infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 C.P.;
- dei sanitari e del personale ausiliario utilizzato per i servizi prestati dall’assicurato. Si precisa che i suddetti prestatori di lavoro possono svolgere la loro attività anche nelle Aziende assicurate con la presente convenzione in virtù di contratti di servizio o di procura.
5.2) Proprietà e/o conduzione di immobili
L’assicurazione comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di beni mobili, degli immobili, nonché dei relativi impianti fissi, impianti e reti di distribuzione che possono essere utilizzati dagli assicurati per lo svolgimento della loro attività;l’assicurazione si estende al rischio della proprietà di beni mobili e di immobili con relativi impianti fissi comunque adibiti, impianti e reti di distribuzione
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degli assicurati, , il tutto condotti da terzi. L’assicurazione comprende la gestione di eventuali magazzini e depositi strumentali all’attività . L’assicurazione è operante per i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione. Non sono compresi i danni derivanti da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali. L’assicurazione comprende, invece, i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento.
5.3) Apparecchi ed impianti degli utenti – Danni da mancata o irregolare fornitura di servizi L’assicurazione comprende i danni causati agli apparecchi ed agli impianti degli utenti destinati alla utilizzazione di gas, acqua, energia elettrica e calore. L’assicurazione comprende i danni materiali cagionati a terzi da irregolare o mancata erogazione di gas, acqua, teleriscaldamento, energia elettrica, da depurazione e fognatura.
5.4) Apprendistato e prove pratiche
Resta inteso che è riconosciuta la qualifica di terzi - limitatamente alle lesioni corporali e nei limiti dei massimali di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro – a:
- neo laureati e/o diplomati o titolari di borse di studio che prestano la loro opera presso le sedi dell’Assicurato per apprendistato, nonché altre persone che possono trovarsi presso sedi a scopo d’istruzione e/o prove pratiche;
- insegnanti, infermieri e medici di fabbrica remunerati o meno dall’Assicurato.
5.5) Gestione della raccolta dei rifiuti
L’assicurazione comprende la responsabilità derivante dalla proprietà, manutenzione, gestione e/o utilizzo di cassonetti o contenitori in genere per la raccolta, anche domiciliare, dei rifiuti urbani e/o assimilabili, ivi compreso quelli consegnati a terzi in comodato d'uso.
5.6) Interruzione e sospensione di attività
L’assicurazione comprende i danni da interruzione, sospensione, totale o parziale, ritardato o mancato avvio di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali odi servizi, purché conseguenti ad un sinistro risarcibile a termini di polizza, anche se l’interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale. La presente garanzia è prestata entro il limite di € 2.000.000, 00 per sinistro.
5.7) Fonti radioattive
L’assicurazione comprende anche la responsabilità derivanti all’Assicurato dall’utilizzo di apparecchi a Raggi X e raggi Gamma o che producano altre emissioni (es. apparecchi per analisi gas cromatiche e misurazioni).
5.8) Danni da distribuzione e smerci di prodotti
In deroga a quanto stabilito nell’art. 2) Esclusioni, la garanzia comprende i danni cagionati da prodotti somministrati o venduti con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari ed i farmaceutici di produzione propria, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
La presente estensione è valida per danni cagionati entro due anni dall’avvenuta consegna dei prodotti.
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5.9) La Responsabilità Civile derivante quale committente di lavori ceduti in appalto e subappalto La Responsabilità Civile che grava sul Contraente per fatto di appaltatori, subappaltatori, studenti, stagisti, visitatori, fornitori e consulenti in genere e quindi, agli effetti della garanzia, sono da considerarsi assicurati (oltre che "terzi"nei confronti del contraente). Resta inteso che la Società non risponderà oltre il massimale convenuto anche in caso di corresponsabilità dei vari assicurati tra loro o con l'Assicurato/Contraente. La Responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro frequentanti corsi professionali e/o di specializzazione.
5.10) La Responsabilità Civile derivante da danni a persone derivanti da erogazione di acqua alterata
5.11) La Responsabilità derivante dalla proprietà, manutenzione, gestione e/o utilizzo di cassonetti o contenitori in genere per la raccolta, anche domiciliare, dei rifiuti urbani e/o assimilabili, ivi compreso quelli consegnati a terzi incomodato d'uso
Per i suddetti Utilizzatori terzi la garanzia s'intende prestata anche in loro favore per i danni derivanti dall'utilizzo e/o custodia dei cassonetti/contenitori per la raccolta dei rifiuti. Resta inteso fra le parti che la presente copertura sarà considerata in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre assicurazioni stipulate in proprio dai suddetti Utilizzatori terzi.
RESPONSABILITA’ CIVILE PRESTATORI DI LAVORO (RCO)
ART. 1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, nei limiti indicati dalla presente Convenzione, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese)quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D.Lgs.23.02.2000 n° 38 e successive modifiche, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall’art. 5 del sopracitato decreto, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e per gli infortuni in itinere;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle discipline del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D.Lgs. 38/2000 e successive modifiche, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente.
Si precisa che l’assicurazione sarà operante anche per le eventuali rivalse esperite dall’INAIL, dall’INPS o da altri istituti similari in virtù delle norme di leggi vigenti.
ART. 2) ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI
2.1) Oggetto
L’assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro, è estesa al rischio delle malattie professionali. L'assicurazione vale per le malattie:
a) insorte e/o manifestatesi durante la validità del contratto di assicurazione e conseguenti a fatti colposi verificatisi in epoca non anteriore a 24 mesi;
b) manifestatesi in data posteriore a quella della stipulazione del presente contratto di assicurazione ed entro 24 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e/o dopo 24 mesi dalla data di cessazione del contratto di assicurazione. Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura.
2.1) Esclusioni
La garanzia non vale:
- per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
o all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell’impresa;
o all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d’amministratori e rappresentanti legali dell’impresa. Quest’esclusione cessa d’avere effetto successivamente all’adozione d’accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
ART. 3) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO R.C.O.
Il Contraente/Assicurato è obbligato a denunciare alla Società eventuali sinistri solo ed esclusivamente:
- in caso di sinistro che implichi una prognosi superiore a 40 giorni, anche non consecutivi;
- in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e sue modifiche o integrazioni.
3.1) Buona fede INAIL
Resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza delle garanzie di R.C.O. il fatto che l’Assicurato non sia in regola, nei confronti del dipendente infortunato soggetto all’INAIL, con gli obblighi per l’assicurazione di Legge a condizione che l’irregolarità derivi da errore od omissione, nonché inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigente in materia, non determinate da dolo;
3.2) Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione:- i danni derivanti direttamente o indirettamente da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;- i danni derivanti direttamente o indirettamente da campi elettromagnetici;- i danni da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da detenzione o impiego di sostanze radioattive fatta eccezione per l’utilizzo di apparecchiature di cui all’art. 5.10 (Fonti radioattive)- i danni da detenzione o impiego di esplosivi;- i danni derivanti da atti di terrorismo, nonché i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione
RESPONSABILITA’ CIVILE PRODOTTI E SMERCIO
ART.1) DEFINIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA PRESENTE SEZIONE
1.1) Sinistro
La richiesta di risarcimento presentata per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di efficacia della Polizza ed entro un anno dalla scadenza della medesima, indipendentemente dalla data in cui ha avuto origine il danno;
1.2) Sinistri in serie
L'insieme di tutti i danni derivanti dalla stessa causa, intesi come originati da un medesimo difetto, viene considerato un unico evento dannoso. In tal caso la data della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.
ART. 2) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI E SMERCIO
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, che abbiano come conseguenza la Morte, Lesioni corporali o danneggiamenti a cose di questi, in conseguenza di un difetto dei prodotti dallo stesso fabbricati e/o lavorati, fabbricati da terzi e solo venduti, distribuiti e/o commercializzati dall'Assicurato, dopo la loro consegna. La garanzia è operante anche per danni da interruzione o sospensione, sia totale che parziale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, consequenziali ad un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatto colposo o doloso delle persone delle quali debba rispondere.
L'Assicurato/Contraente dichiara di non essere a conoscenza, alla data di stipulazione della presente assicurazione, di circostanza suscettibili di impegnare le garanzie della stessa.
L'assicurazione è valida anche per i prodotti dati in comodato d'uso, leasing e locazione, esclusa comunque l'errata utilizzazione dei prodotti stessi (salvo che tale errata utilizzazione sia riconducibile a responsabilità dell'Assicurato).
Per prodotti s'intendono anche imballaggi, istruzioni per l'uso, incarti, omaggi, materiale promozionale e in genere quant'altro formi oggetto dell'attività, comprese le promozioni e/o pubblicità con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.
2.1) Novero dei Terzi
Si prende atto fra le Parti che, ai fini della copertura, vengono considerati Terzi tutte le persone fisiche e giuridiche e qualunque soggetto in ogni configurazione ad esclusione de:
a) l'Assicurato;
b) il Rappresentante Legale dell'Assicurato stesso.
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2.2) Esclusioni
L'assicurazione non comprende :
a) le spese di rimpiazzo del prodotto, o di sue parti, e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto stesso;
b) le spese sostenute dall'Assicurato in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro salvo che, dette indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
c) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti risultati difettosi o presunti tali;
d) i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.), salvo quanto disposto dall’art. “Fonti radioattive” previsto dalla presente Polizza.
2.3) Installazione e Manutenzione
La garanzia è operante anche per la errata o difettosa installazione, manutenzione, posa in opera e/o riparazione di apparecchi ed impianti, ancorché non fabbricati dall’Assicurato ma da questo solo venduti, distribuiti e/o commercializzati; detta copertura cessa dopo 24 (ventiquattro) mesi dal termine del lavoro.
2.4) Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i danni che avvengano nel Mondo intero ad esclusione di U.S.A. e Canada.
2.5) Danni da inquinamento
L’assicurazione comprende anche i danni da inquinamento derivanti dai prodotti dell’Assicurato, solo in quanto cagionati da evento accidentale.
Tale garanzia è limitata ad € 1.000.000, 00 per anno e sinistro.
ART. 3) SCOPERTI – FRANCHIGIE - LIMITI DI RISARCIMENTO
- Massimale per sinistro/anno € 5.000.000, 00
- Sulla liquidazione di ogni sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% dell’ammontare del danno con il minimo di Euro 15.000, 00 (quindicimila) ed il massimo di Euro 50.000,00
- Per i sinistri in serie tale scoperto verrà applicato una sola volta.