tra
CONTRATTO DI APPALTO DEL PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA IN RISME (LOTTO 1) / ARTICOLI DI CANCELLERIA, MATERIALE D’UFFICIO (LOTTO 2) /
SCATOLE DA IMBALLO (LOTTO 3) – CIG
tra
Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito brevemente “Agenzia”) con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 C.F. e P.IVA 13756881002, in persona del Responsabile della xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sig. xxxxxxxxxx, domiciliato per la carica ove sopra, giusta poteri conferiti con procura speciale Prot. xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx 2017
e
(di seguito anche solo “Fornitore”) con sede legale in , via n. , C.F. e P.IVA
, in persona del rappresentante legale, domiciliato per la carica ove sopra
Premesso
- che con Disposizione del Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica n. 51 del 24 ottobre 2017, Agenzia delle entrate - Riscossione ha avviato una procedura aperta suddivisa in tre lotti per l’affidamento della fornitura di carta in risme, articoli di cancelleria, materiale d’ufficio e scatole da imballo;
- che, per il lotto , all'esito della citata procedura, l’offerta presentata dal Fornitore è risultata quella migliore, secondo quanto indicato nella documentazione della procedura;
- che, pertanto, con provvedimento n. prot. del , Agenzia delle entrate - Riscossione ha disposto l’aggiudicazione del lotto in favore del Fornitore;
- che sono state inoltrate da Agenzia delle entrate - Riscossione le istanze di controllo volte ad accertare il possesso, in capo al Fornitore, dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- che non sono stati riscontrati a carico del Fornitore esiti negativi sull’accertamento del possesso dei requisiti generali prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- che il Contratto per l’affidamento del servizio in oggetto sarà risolutivamente condizionato per il caso di accertata mancanza, in capo al Fornitore, di uno o più requisiti di ordine generale di cui al precedente punto;
- che, essendo decorso il termine di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, può sottoscriversi il Contratto per l’affidamento della fornitura in oggetto, che sarà risolutivamente condizionato per il caso di sopravvenuta accertata mancanza, in capo al Fornitore, di uno o più requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che Agenzia delle entrate - Riscossione ha accertato il possesso, in capo al Fornitore, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale prescritti dal Bando di gara;
- che il Fornitore, in sede di partecipazione alla procedura, si è espressamente obbligato ad
eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che il Fornitore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un’idonea cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro emessa da , il
e valida sino al e idonee coperture assicurative per la responsabilità civile terzi/prestatori d’opera con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.
Articolo 1 Premesse e allegati
1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo:
• Allegato “A” (Capitolato tecnico ed allegati);
• Allegato “B” (Offerta economica del Fornitore);
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
• Contratto;
• Capitolato tecnico ed allegati;
• Offerta economica del Fornitore;
Articolo 2 Oggetto
1. Con il presente contratto l’Agenzia, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod. civ., affida al Fornitore, che accetta, la fornitura di xxxxx
2. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo art. 5 e nel Capitolato Tecnico.
Articolo 3 Durata
1. Il contratto avrà durata di 36 (trentasei) mesi dalla data della sottoscrizione.
2. L’Agenzia, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 2016, nel corso dell’esecuzione della fornitura si riserva la facoltà di prorogare la durata del presente Contratto - per il tempo strettamente necessario per consentire la conclusione della procedura finalizzata all’individuazione di un nuovo contraente - agli stessi prezzi, patti e condizioni o quelli più favorevoli per la stazione appaltante.
Articolo 4 Corrispettivi
1. Il corrispettivo spettante al Fornitore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è stabilito sulla base dei prezzi unitari indicati nell’allegato B (offerta economica del Fornitore) nella misura complessiva massima di € xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) oltre IVA. Gli oneri da interferenze sono pari a zero.
2. Resta naturalmente inteso che l’importo di cui al precedente comma non vincola in alcun modo l’Agenzia alla richiesta di prestazioni minime determinate, non comportando, quindi, il diritto del Fornitore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.
3. I corrispettivi sopra indicati si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e sono pertanto comprensivi di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturato dal Fornitore.
4. I corrispettivi sono accettati dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, e sono pertanto invariabili e indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Tali corrispettivi coprono e compensano tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.
Articolo 5
Modalità di esecuzione ed oneri a carico del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico ed allegati, da intendersi quali condizioni essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Agenzia, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
4. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Agenzia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 4. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare
alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Agenzia, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
7. Il Fornitore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte dell’Agenzia ed il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
8. Il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
9. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Agenzia, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 6
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Agenzia , la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per il Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
6. Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
7. L’Agenzia potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decorso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all’interno dei locali dell’Agenzia medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente art., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Articolo 7 Penali
1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, l’Agenzia applicherà nei confronti del Fornitore le penali con le modalità previste nel paragrafo 14 del Capitolato Tecnico.
2. L’importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dal Fornitore non ancora fatturati ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
3. L’irrogazione delle penali non esclude il diritto dell’Agenzia di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale.
4. L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore complessivo contrattuale.
Articolo 8
Verifiche sull’esecuzione, fatturazione e modalità di pagamento
1. Con cadenza mensile il Direttore dell’esecuzione, all’esito delle attività descritte al paragrafo 10.5 del Capitolato tecnico, rilascia l’attestazione di regolare esecuzione delle forniture, recante il numero di Regolare Esecuzione che il Fornitore dovrà riportare nella relativa fattura.
2. Ciascuna fattura dovrà essere emessa in conformità con quanto previsto nel presente Contratto e nei relativi allegati.
3. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni oggetto di fatturazione l’Agenzia opererà una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità l’Agenzia procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto.
5. Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti della Agenzia delle entrate-Riscossione, comprensive d’IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, al fornitore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata dall’Agenzia direttamente all’Erario, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.
6. L’emissione, trasmissione e il ricevimento delle fatture dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55 e s.m.i., l’Agenzia non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali.
7. Le fatture dovranno essere intestate ad Agenzia delle entrate – Riscossione, con sede legale in Xxxx, Xxx X. Xxxxxx 00, C.F. e P.IVA 13756881002.
8. Il Fornitore dovrà riportare su ciascuna fattura elettronica il Codice IPA UFQK7Y, il numero di CIG del indicato nell’oggetto, nonché dovrà completare, secondo la tipologia di bene/servizio, i campi facoltativi indicati al link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx/xxxxx- avvisi/AlboFornitori/fatturazione-elettronica/campi_facoltativi_fatturazione_elettronica/.
9. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente n. , intestato al Fornitore ed acceso presso , A.B.I. , C.A.B. , IBAN . Il Fornitore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
10. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:
1.
2.
11. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
12. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima.
13. L’Agenzia verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l’inserimento, a pena di nullità assoluta, di un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare all’Agenzia copia di tutti i contratti posti in essere, per l’esecuzione del presente Contratto, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
14. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto dall’l’Agenzia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, L’Agenzia provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
15. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili all’Agenzia, il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
16. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, l’Agenzia verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 10.000,00 (diecimila) maturati dal Fornitore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 10.000,00 (diecimila). In caso di esito positivo della predetta verifica, l’Agenzia -ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale- procederà alla sospensione del pagamento.
Articolo 9 Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dall’Agenzia - a mezzo email o PEC - per porre fine all’inadempimento, l’Agenzia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subìto.
2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione dell’Agenzia da inoltrare al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai
rapporti di lavoro), 11 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 12 (Assicurazioni e Cauzione definitiva), 13 (divieto di subappalto/subappalto), 15 (riservatezza), 19 (Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dal Fornitore superi il 10% del valore complessivo del contratto..
3. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, a mezzo posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del presente Contratto;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
c) negli altri casi previsti nel presente Contratto.
4. In caso di risoluzione, l’Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell’Agenzia di procedere all’esecuzione del Contratto a spese del Fornitore.
5. In ogni caso resta salva la facoltà dell’Agenzia di procedere all’esecuzione del Contratto a spese del Fornitore.
6. Troverà applicazione l’art. 108 del D.lgs. 50/2016.
Articolo 10 Recesso
1. L’ Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, dandone preventiva comunicazione al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata.
2. Alla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni.
3. Il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.
Articolo 11
Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti
1. Fatto salvo quanto previsto dal D. lgs. n. 50/2016 in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 12 Assicurazioni e Cauzione definitiva
1. Il Fornitore terrà indenne l’Agenzia di qualsiasi danno possa derivare all’Agenzia medesima in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. Al riguardo, il Fornitore dichiara di essere in possesso di polizza con massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro, per la sezione R.C.T. per danni materiali e diretti a persone e cose e non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.500.000,00 per singolo infortunato, per la sezione R.C.O. con efficacia della garanzia anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio.
3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a pagare direttamente eventuali franchigie previste nella polizza sopra citata, in caso di danno arrecato alla Committente o a terzi, affinché tale danno venga integralmente risarcito, nonché a risarcire l’eventuale danno eccedente i massimali di polizza.
4. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Agenzia e che, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l’obbligo di risarcimento di ogni danno subìto.
5. Resta in ogni caso inteso che il Fornitore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l’assicurazione presentata – ancorché accettata dall’Agenzia - non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l’incapacità economica dell’assicuratore, etc.).
6. La cauzione definitiva prestata dal Fornitore, ai sensi dell’art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
7. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro.
8. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.
Articolo 13
Divieto di subappalto/Subappalto
(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, in misura pari al XX% dell’importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali:
a ;
b. ………………………………………………………………………..….
2. Il Fornitore, prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni da parte del subappaltatore, dovrà trasmettere all’Agenzia la documentazione di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. L’Agenzia rilascerà l’autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore.
4. L’eventuale affidamento in subappalto della fornitura di cui al presente Contratto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti dell’Agenzia per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
5. Fatto salvo quanto previsto dall’art 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, i corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dal Fornitore il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.
6. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Il Fornitore dovrà dimostrare, per tutta la durata del Contratto, l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
8. In caso ricorrano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo al subappaltatore, l’Agenzia revocherà l’autorizzazione al subappalto.
9. Il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Agenzia entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, l’Agenzia sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
10. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Agenzia inadempimenti del subappaltatore; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’ Agenzia né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 14
Oneri fiscali, spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all’Agenzia per legge.
Articolo 15 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Articolo 16
Trattamento dei dati e consenso al trattamento
1. Ai sensi di quanto disposto dal D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all’ art. 13 del D. lgs 196/2003 e
s.m.i. circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente contratto.
2. Le parti dichiarano che i dati conferiti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. L’Agenzia tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le finalità strettamente legate al monitoraggio dell’esecuzione del contratto.
4. L’Agenzia in persona del legale rappresentante, è titolare del trattamento dei dati di cui sopra.
Articolo 17
Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione
1. L’Agenzia ha nominato quale Responsabile del procedimento il Sig. xxxxxxxxxx e direttore dell’esecuzione il Sig. xxxxxxxxxxxxx .
Articolo 18
Responsabile di contratto per il Fornitore
1. Il Fornitore designa sin d’ora quale proprio responsabile del Contratto il sig. , la quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l’Agenzia.
2. Il responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, email, PEC e fax.
3. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
➢ Cellulare … ;
➢ Telefono …;
➢ Fax … ;
➢ Email ….;
➢ Indirizzo di posta elettronica certificata … .
Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Fornitore medesimo.
5. Il responsabile di contratto del Fornitore opererà in collegamento con il Direttore dell’esecuzione dell’Agenzia coordinandosi con il medesimo.
Articolo 19
Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità
1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello 231 dell’Agenzia consultabile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello 231. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l’Agenzia avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.
2. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara altresì di aver preso visione del Protocollo di legalità consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx che, anche se non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il
Fornitore si impegna, pertanto, a porre in essere un comportamento conforme e rispettare tutti gli obblighi ivi previsti, consapevole che, in caso di inosservanza degli stessi, l’Agenzia avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.
Articolo 20 Foro competente
1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Articolo 21 Clausola finale
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.
Il Fornitore Agenzia delle entrate - Riscossione
Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 7 (penali), art. 8 (Verifiche sull’esecuzione, fatturazione e modalità di pagamento), art. 9 (risoluzione), art. 10 (recesso), art. 11 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 12 (assicurazioni e cauzione definitiva), art. 15 (riservatezza), art. 20 (foro competente).
Il Fornitore
Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016.