Accordo di collaborazione
Accordo di collaborazione
tra
Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - Centro di Politiche e Bioeconomia (di seguito “CREA-PB”) con xxxx xxxxxx xx Xxx Xx, 00 – 00000 Xxxx, C.F. 97231970589 e P.I. 08183101008, rappresentato dal Dr. Xxxxxxx Xxxxx in qualità di Direttore del Centro di ricerca Politiche e Bio-economia e domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Ente/Centro,
e
il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (di seguito “CONAF”), con sede in Xxxx, xxx Xx 00, in persona del Presidente protempore Xxxxxxx Xxxxxxxx, Dottore Forestale, all’uopo domiciliato presso la sede legale
Premesso che:
- il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all’agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall’art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- il CREA fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali, pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;
- il CREA opera in raccordo con le Università, il CNR e con altri enti pubblici di ricerca anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- il CREA - Centro di Politiche e Bio-economia (CREA-PB) è una struttura del CREA e svolge indagini sulle caratteristiche e l’evoluzione delle aree rurali e i rispettivi fattori di competitività; analizza ad ampio spettro le politiche settoriali adottate, valutandone effetti, impatti e modalità attuative; fornisce supporto alle istituzioni pubbliche e private operanti nel settore agro-alimentare, forestale e della pesca; partecipa alla realizzazione di banche dati di settore all’interno del sistema statistico nazionale, producendo studi e pubblicazioni che favoriscano la divulgazione della conoscenza tra le istituzioni del territorio e le filiere produttive;
- il CREA-PB, in tale contesto, porta avanti iniziative di ricerca, assistenza tecnica alle istituzioni, informazione e animazione territoriale, scambio di esperienze su vari temi connessi allo sviluppo dell’agricoltura e delle aree rurali, con particolare riguardo anche al mercato fondiario e degli affitti attraverso un'indagine annuale svolta in continuità dal 1947;
- il CONAF è l’organo di governo nazionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e che lo stesso è strutturato in 84 Ordini territoriali e 15 Federazioni Regionali con circa 20.000 iscritti;
- il CONAF, ai sensi dell’art. 22 e 26 della L. 3/76, ha funzioni di rappresentanza, coordinamento e promozione della Categoria;
- il CONAF è strutturato in 12 dipartimenti, tra i quali il Dipartimento di “Economia ed Estimo” che annovera tra le sue attività la promozione delle competenze specifiche dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in campo economico ed estimativo;
Considerato
- che il CREA e il CONAF hanno sottoscritto in data 6 dicembre 2012 un Protocollo d’Intesa tra per il trattamento di reciprocità delle attività di ricerca, innovazione e trasferimento dell'innovazione e in data 7 agosto 2015 una Convenzione operativa per lo svolgimento dell’attività formativa dei dottori agronomi e dottori forestali e definizione delle specifiche operative per la erogazione di attività formative agli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali da parte del CREA, ai sensi dell’art 9 lettera d) del Regolamento CONAF per la Formazione Professionale Continua - Reg. 3/2013;
- che è interesse delle Parti consolidare un rapporto pluriennale di collaborazione tra il CONAF e il CREA, per mezzo delle attività che rientrano nella mission del Centro Politiche e Bio-economia (CREA-PB) e mettere reciprocamente a disposizione le strutture e le specifiche competenze di cui sono in possesso, allo scopo di promuovere azioni in relazione a progetti di volta in volta specificati, in ambiti di comune interesse e di rilievo per il sistema agroalimentare;
- che il CONAF ritiene indispensabile avere una conoscenza sempre più completa e dettagliata delle dinamiche che si determinano nel mercato fondiario e che tale conoscenza possa essere raggiunta proprio mettendo a sistema le competenze della categoria con le attività di ricerca operate dal CREA- PB in questo ambito specifico.
Articolo 1 Valore delle premesse
Le premesse e i considerata sopra riportate, costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Articolo 2 Oggetto e Finalità
Le parti nell'ambito dei compiti e delle funzioni loro attribuite, concordano di collaborare per l'attuazione dei programmi di ricerca e di sviluppo, finalizzati ai bisogni sociali ed economici del territorio:
A tal fine intendono, in particolare:
• collaborare alla definizione di indicatori strutturali e socio-economici relativi al mercato fondiario e al mercato degli affitti;
• integrare le attività di ricerca al fine di costituire banche dati utilizzabili per la stima dei beni fondiari;
• collaborare alla pianificazione di una rete di testimoni privilegiati per raccogliere informazioni qualitative sull'andamento del mercato fondiario e degli affitti;
• realizzare e divulgare rapporti di analisi sull'andamento del mercato fondiario e degli affitti utili per gli operatori del settore agricole e forestale.
Articolo 3 Referenti
Per lo svolgimento e relativo monitoraggio delle attività, le Parti nominano i seguenti responsabili: per il CREA-PB: Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx;
per il CONAF: Xxxxxxxx Xxxxx, Dottore Agronomo.
Modalità operative e relazioni
Per la realizzazione delle attività da svolgere in collaborazione, di cui all’articolo 2, i referenti concorderanno gli obiettivi, le modalità operative, le risorse umane, materiali e finanziare eventualmente necessarie e i tempi di esecuzione. Le attività concordate verranno sottoposte, per il CREA-PB al Direttore del Centro e per il CONAF al Presidente ed eventualmente, anche al proprio organo di decisione, utilizzando le prassi procedurali proprie delle singole Amministrazioni, e saranno attuate se autorizzate da entrambe le parti.
Ciascuna delle parti sosterrà le spese necessarie per il proprio personale e per l’utilizzo delle proprie attrezzature.
Articolo 5 Riservatezza
Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori, impegnati nelle attività previste dal presente accordo, su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.
Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta inviata all’altra Parte.
Articolo 6 Tutela del background
Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti ed impiegati da ciascuna delle Parti durante l'esecuzione del presente Accordo, sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.
Articolo 7
Proprietà, utilizzazione e pubblicazione dei risultati
Nell’ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili nell’ambito dell’Accordo, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati delle attività, solo previa autorizzazione dell’altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e l’eventuale sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.
In tal caso la gestione e la tutela di codesti risultati dovranno essere definiti nell’ambito di successivi accordi specifici sottoscritti dalle Parti.
In ogni opera o scritto o altra forma di pubblicazione dei risultati relativi alle attività realizzate nell’ambito del presente Accordo, le Parti che abbiano attivamente contribuito, saranno debitamente menzionate.
Articolo 8
Durata, modifiche e procedura di rinnovo
Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata triennale.
Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.
L’Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.
In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.
Comunicazioni
Ai fini del presente Accordo le parti eleggono domicilio presso le sedi come in premessa specificate. Per eventuali comunicazioni inerenti al presente Accordo le parti si danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica delle Parti e dei rispettivi referenti, sono:
CREA - Centro di ricerca Politiche e Bio-economia (CREA-PB): xx@xxx.xxxx.xxx.xx - referente xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx.
Il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali - CONAF: xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx – referente xxxxxxxx.xxxxx@xxxxx.xx.
La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata agli altri Partner.
Fino all’avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.
Articolo 10 Trattamento dati personali
Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti nelle rispettive banche dati, in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell’Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.
Con la sottoscrizione del presente Accordo, inoltre, le Parti dichiarano di conformarsi pienamente alla normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel D.lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e nelle Regole deontologiche emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, in quelle relative ai trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica.
Le eventuali attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall’esecuzione del presente Accordo, dovranno essere regolate dalle Parti da uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell’art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità nei confronti dei soggetti interessati, ovvero, qualora per l’esecuzione del presente Accordo sia necessario trattare, l'uno per conto dell'altra Parte, dati personali di terzi, da specifiche clausole a norma dell’art. 28 del GDPR. Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l’esecuzione dell’Accordo medesimo.
Articolo 11 Responsabilità
Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL o altra compagnia assicuratrice.
Articolo 12 Diritto di recesso
Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell’interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di 30 gg. solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC.
Il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione.
Articolo 13 Disciplina delle controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa sorgere per effetto del presente accordo.
Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, si farà riferimento al Foro competente per materia e territorio.
Art. 14 Oneri finanziari
Il presente Accordo non comporta oneri finanziari per le Parti.
Ciascuna parte sopporta i costi relativi all’esecuzione delle attività di propria competenza.
Articolo 15 Norme applicabili
Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.
Art. 16 Oneri fiscali
Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990 e del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.
Ai sensi dell’art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto, a carico di entrambe le parti in egual misura, pari a € 32,00, saranno assolte dal CREA-PB in maniera virtuale – ai sensi dell’autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.
Il CREA-PB, nell’assolvere la spesa, procederà ad anticipare l’intero importo all’Erario e richiederà al CONAF, il rimborso della propria quota di spettanza.
Letto, confermato e sottoscritto
Per Il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (CONAF)
firmato digitalmente Il Presidente
Xxxxxxx Xxxxxxxx, Dottore Forestale
Per il CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria Centro di Politiche e Bioeconomia (CREA-PB) firmato digitalmente
Il Direttore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
XXXXXXXX XXXXXXX
2021.02.06 19:07:33
CN=DIAMANTI SABR C=IT
O=CONAF
2.5.4.11=N. iscr. null