REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Regolamento del Servizio Idrico Integrato
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
INDICE
CAPO I – CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 Titolarità del Servizio
Art. 2 Servizio di approvvigionamento e di distribuzione idrica Art. 3 Servizio di approvvigionamento
Art. 4 Servizio di fognatura Art. 5 Servizio di depurazione Art. 6 Servizio idrico integrato Art. 7 Uso dell'acqua
Art. 8 Uso delle opere di fognatura e depurazione
CAPO II – CONTRATTI
Art. 9 Richiesta di somministrazione
Art. 10 Destinatario della somministrazione Art. 11 Perfezionamento del contratto
Art. 12 Durata dei contratti Art. 13 Recesso dal contratto Art. 14 Subentro di utenza
Art. 15 Trasformazione d’uso e modifica dell’impegnativo contrattuale Art. 16 Sospensione della somministrazione
Art. 17 Clausola risolutiva espressa Art. 18 Decesso del cliente
Art. 19 Fallimento del cliente
CAPO III - ALLACCIAMENTI
Art. 20 Spese di allacciamento
Art. 21 Spostamento contatori e allacciamenti Art. 22 Prescrizioni tecniche
CAPO IV – IMPIANTI INTERNI
Art. 23 Impianti interni di acquedotto Art. 24 Impianti interni di fognatura Art. 25 Prescrizioni e collaudo
CAPO V – APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO
Art. 26 Apparecchi di misura
Art. 27 Posizione e custodia degli apparecchi di misura Art. 28 Guasti e lettura degli apparecchi
Art. 29 Apparecchi di misurazione e controllo degli scarichi
CAPO VI – TARIFFE E MODALITA’ DI RISCOSSIONE
Art. 30 Impegnativi contrattuali Art. 31 Determinazione delle tariffe Art. 32 Articolazione delle tariffe Art. 33 Rilevazione dei consumi Art. 34 Fatturazione
Art. 35 Modalità di pagamento
CAPO VII – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
Art. 36 Norma di rinvio Art. 37 Autorità competente
Art. 38 Classificazione degli scarichi
Art. 39 Disciplina degli scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali Art. 40 Disciplina degli scarichi industriali
Art. 41 Disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose Art. 42 Autorizzazione allo scarico
Art. 43 Sospensione e revoca dell’autorizzazione Art. 44 Spese di istruttoria e di controllo
CAPO VIII – SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE CONFERITE A MEZZO DI AUTOBOTTI
Art. 45 Disciplina dei conferimenti Art. 46 Richiesta di somministrazione
Art. 47 Perfezionamento e durata del contratto Art. 48 Controlli
Art. 49 Tariffa
Art. 50 Clausola risolutiva espressa
CAPO IX - CONTROLLI
Art. 51 Personale addetto al controllo Art. 52 Esecuzione dei controlli
CAPO X – SERVIZIO DI RIPARTO FRA LE SOTTOUTENZE
Art. 53 Richiesta del servizio
Art. 54 Canone del servizio di riparto
CAPO XI - NORME TRANSITORIE FINALI
Art. 55 Adeguamento dei contratti esistenti Art. 56 Applicabilità del diritto comune Art. 57 Obbligatorietà
Art. 58 Approvazione ed entrata in vigore
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CAPO I CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 (Titolarità del Servizio)
1. L'Acquedotto Pugliese S.p.A., di seguito denominata “Società”, ai sensi dell'art.2 del Decreto Legislativo dell’11 maggio 1999 n. 141, provvede alla gestione del ciclo integrato dell'acqua ed in particolare, alla captazione, potabilizzazione, adduzione, accumulo e distribuzione ad usi civili, nonché al servizio di fognatura, depurazione e smaltimento delle acque reflue. La Società, ai sensi dell'art.1, comma 3, del suddetto D.Lgs. n. 141/1999, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese era titolare e si avvale di tutti i beni già in godimento allo stesso.
2. Restano a carico dei Comuni serviti la realizzazione delle opere di ampliamento ed il rifacimento di quelle esistenti per adeguarle alla normativa di riferimento ove non previste nei piani di investimento della Società.
3. Il presente Regolamento disciplina:
a) i principi ai quali deve essere uniformata l’erogazione del servizio ed i rapporti con i clienti;
b) la somministrazione dei servizi di approvvigionamento idrico, di distribuzione idrica, di fognatura e di depurazione nei confronti dei clienti.
4. Salvo quanto verrà successivamente disposto, il presente regolamento disciplina, altresì, le attività di cui al precedente comma svolte dai rami di azienda che gestiscono i servizi idrici integrati previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 141/1999.
Art. 2
(Servizio di approvvigionamento e di distribuzione idrica)
1. La Società presta il servizio di approvvigionamento e di distribuzione dell’acqua per usi civili nei territori dei Comuni serviti, nei limiti delle disponibilità idriche e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti gestite ed in esercizio, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.
2. Nelle zone in cui la rete idrica sia stata realizzata dal Comune o da terzi in forza di convenzione con il Comune interessato, la somministrazione potrà avvenire dopo l'assunzione in gestione di dette opere da parte della Società. Essa assumerà la gestione delle opere dopo averle collaudate al fine di verificarne la conformità alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e l'idoneità all'esercizio. Il Comune dovrà corrispondere preventivamente le spese di collaudo stabilite dalla Società.
3. Nelle zone non servite da rete idrica e per le quali l'Xxx.xx Comunale o la Società non abbiano in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate, la somministrazione potrà avvenire previa autorizzazione del Comune ed a condizione che il richiedente corrisponda alla Società il corrispettivo fissato dalla stessa per la realizzazione del nuovo tronco di distribuzione oltre alle spese per la derivazione. Le nuove opere restano in gestione alla Società che potrà disporne per ulteriori allacciamenti ed estensioni.
4. La Società assicura la somministrazione del servizio di distribuzione idrica fino all’apparecchio di misura generale.
Art. 3
(Servizio di approvvigionamento)
1. La Società fornisce il servizio di approvvigionamento idrico ai soggetti che provvedono autonomamente al servizio di distribuzione mediante la stipula di apposita convenzione.
2. La Società assicura il servizio in conformità alle previsioni del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti e tenuto conto di quanto eventualmente stabilito ai sensi dell'art. 17 della legge 36/94.
3. Il servizio è subordinato alla realizzazione, in conformità agli standard qualitativi e costruttivi stabiliti dalla Società, delle opere necessarie alla fornitura. In particolare dovrà essere realizzata una sconnessione idraulica, a mezzo di una vasca con funzionamento a pelo libero, tra il sistema di adduzione e quello di subdistribuzione; ciò per motivi di ordine igienico-sanitario e di corretta regolazione della portata.
Art. 4 (Servizio di fognatura)
1. La Società somministra il servizio di fognatura nei territori dei Comuni serviti nei limiti fissati dalla normativa di riferimento, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.
2. Nelle zone in cui la rete di fognatura sia stata realizzata dal Comune o da terzi in forza di convenzione con il Comune interessato, la somministrazione potrà avvenire dopo l'assunzione in gestione di dette opere da parte della Società. Essa assumerà la gestione delle opere dopo averle collaudate al fine di verificarne la conformità alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e l'idoneità all'esercizio. Il Comune dovrà corrispondere preventivamente le spese di collaudo stabilite dalla Società.
3. Nelle zone non servite da rete di fognatura e per le quali l'Xxx.xx Comunale o la Società non abbiano in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non
canalizzate, la somministrazione potrà avvenire previa autorizzazione del Comune ed a condizione che il richiedente corrisponda alla Società il corrispettivo fissato dalla stessa per la realizzazione del nuovo tronco oltre alle spese per la derivazione. Le nuove opere restano in gestione alla Società che potrà disporne per ulteriori allacciamenti ed estensioni.
Art. 5
(Servizio di depurazione)
La Società fornisce il servizio di depurazione, compatibilmente con il rispetto dei limiti allo scarico dell’impianto, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.
Art. 6
(Servizio idrico integrato)
Nei territori dei Comuni ove la Società somministra, oltre al servizio di distribuzione idrica, quello di fognatura ed eventualmente quello di depurazione, la somministrazione è unica secondo contratti di somministrazione integrata alle condizioni tutte del presente Regolamento.
Art. 7 (Uso dell'acqua)
1. La Società somministra acqua prioritariamente per uso potabile e, compatibilmente con le disponibilità idriche, anche per altri usi per i quali si riserva di fornire acque con qualità diverse nel rispetto della disciplina vigente.
2. L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili ed unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto.
3. La somministrazione può essere concessa per i seguenti usi ai quali corrispondono profili tariffari differenziati:
A. uso potabile ed igienico-sanitario:
a) domestico: riguarda l’erogazione di acqua ad abitazioni e a comunità che non esercitano attività commerciali o comunque aventi fine di lucro;
b) commerciale: riguarda l’erogazione di acqua ad insediamenti in cui si svolge un’attività di intermediazione e di scambio di beni e servizi;
c) artigianale, agricolo ed industriale: riguarda l’erogazione di acqua ad insediamenti in cui si svolge un’attività produttiva che richiede l’uso di acqua potabile ai fini del trattamento, conservazione, immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano (art. 2, comma 1, lettera b DPR 236/88) e/o per soddisfare le esigenze potabili ed igienico-sanitarie delle maestranze;
d) pubblico: riguarda l’erogazione di acqua a
I) impianti ed edifici destinati a soddisfare direttamente esigenze di pubblico generale interesse per i quali l’Ente pubblico competente ha richiesto la somministrazione e ne rimanga intestatario;
II) fontanine e idranti stradali per i quali l’Ente pubblico competente ha richiesto la somministrazione e ne rimanga intestatario;
e) navi e natanti: riguarda l’erogazione di acqua a navi e natanti effettuata direttamente dalla Società.
B. uso non potabile:
a) artigianale, agricolo ed industriale: riguarda l’erogazione di acqua ad insediamenti in cui si svolge un’attività produttiva diversa da quella prevista al precedente punto A. lettera c) del presente articolo;
b) antincendio: riguarda l’erogazione di acqua ad insediamenti per l’uso antincendio.
4. Non potranno essere concesse somministrazioni per uso irriguo. Per le somministrazioni esistenti si applicano le disposizioni previste nel presente Regolamento fino alla loro cessazione.
5. Le somministrazioni ad uso artigianale, agricolo e industriale non potabile potranno essere concesse nei limiti delle disponibilità idriche e comunque ove siano presenti o vengano realizzati sistemi per il riutilizzo delle acque reflue o già usate.
6. La somministrazione può essere concessa provvisoriamente per i seguenti usi, ai quali corrisponde apposito profilo tariffario:
a) cantiere: riguarda l’erogazione di acqua a cantieri edili per la realizzazione di opere private, per le quali è stata rilasciata dal competente Comune regolare Concessione edilizia, e per la realizzazione di opere pubbliche.
b) svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative.
7. La Società potrà concedere, su richiesta, somministrazioni occasionali riguardanti l’erogazione di acqua da appositi punti di attingimento per soddisfare esigenze potabili e/o igienico-sanitarie. Per questo servizio è previsto apposito profilo tariffario.
8. E’ espressamente vietata qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa pena la risoluzione in tronco del contratto, con diritto della Società al risarcimento di tutti i danni subiti, anche indiretti.
9. La Società è responsabile della potabilità dell’acqua fino all’apparecchio misuratore.
Art. 8
(Uso delle opere di fognatura e depurazione)
1. La Società somministra il servizio di fognatura e depurazione principalmente per gli usi domestici e, compatibilmente con la capacità delle opere, per gli usi industriali, in conformità alle autorizzazioni rilasciate.
2. La fognatura non può servire immobili e unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto.
3. La somministrazione può essere concessa per i seguenti usi ai quali corrispondono profili tariffari differenziati:
a) domestico: riguarda gli scarichi come classificati al successivo Art.38, commi 1
e 2;
b) industriale: riguarda gli scarichi come classificati al successivo art.38, comma 3;
c) pluviale: riguarda gli scarichi come classificati al successivo art.38, comma 4.
4. Resta altresì vietata qualsiasi utilizzazione della fognatura diversa da quella concessa per contratto pena la risoluzione in tronco dello stesso, con diritto della Società al risarcimento di tutti i danni subiti anche indiretti.
CAPO II CONTRATTI
Art. 9
(Richiesta di somministrazione)
1. Per ottenere la somministrazione del servizio di distribuzione idrica, di fognatura, depurazione o integrata, l’interessato deve presentare alla Società l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto.
2. Nella domanda dovranno essere indicati e autocertificati ai sensi di legge:
a) l’uso al quale la somministrazione è destinata;
b) l'ubicazione dell'immobile o del punto di fornitura e/o scarico;
c) la concessione edilizia;
d) il numero delle unità abitative e delle unità ad uso diverso che costituiscono l’immobile;
e) il numero delle presenze medie stabili per le strutture pubbliche o di uso pubblico nonché commerciali (ad es. scuole, ospedali, caserme, alberghi);
f) le eventuali ulteriori fonti idriche di approvvigionamento;
g) l'autorizzazione allo scarico salvo che la stessa non debba essere rilasciata dalla Società, per cui in luogo di essa va presentata la relativa richiesta in conformità a quanto stabilito al successivo Art.42.
3. La domanda sarà corredata, inoltre, del nulla osta scritto rilasciato dalla proprietà dell’immobile, se diversa dal richiedente, alla esecuzione delle opere necessarie alla installazione degli impianti.
4. Nei casi previsti dall’art.2, comma 3, il richiedente la somministrazione per uso cantiere dovrà impegnarsi a corrispondere la spesa per la realizzazione del relativo tronco.
5. All'atto della presentazione della domanda dovranno essere versate dall'interessato le spese per oneri di istruttoria.
6. La Società potrà respingere la richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi del precedente comma 2.
7. In caso di diniego non si darà luogo alla restituzione delle somme versate per spese di istruttoria.
Art. 10
(Destinatario della somministrazione)
1. Le somministrazioni sono effettuate all'utilizzatore reale (proprietario residente, affittuario conduttore, locatore, comodatario, appaltatore, promittente l’acquisto, titolare di un diritto reale di godimento).
2. La somministrazione avverrà per singolo cliente e per ogni uso; non sono consentite somministrazioni plurime o promiscue.
3. La Società ha la facoltà di allacciare a derivazioni esistenti più clienti, mantenendo la singolarità del contratto e dell'apparecchio di misura, purché non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi.
4. Per le somministrazioni preesistenti all'approvazione del presente regolamento si rinvia al successivo Art.55. Per l’adeguamento ed il rinnovo dei relativi contratti non si darà luogo al pagamento di spese di istruttoria.
Art. 11 (Perfezionamento del contratto)
1. Per avere diritto alla somministrazione, in caso di nuovo allaccio, il richiedente oltre al versamento dell'importo delle spese di allacciamento e delle competenze accessorie (quali cauzione e oneri di istruttoria) dovrà provvedere alla firma del contratto, unico documento che impegna la Società alla fornitura. La cauzione, che il richiedente dovrà versare, è pari all’importo dell’impegnativo contrattuale determinato su base annua; detta cauzione, verrà restituita alla cessazione del contratto senza interessi.
2. In ogni caso, la somministrazione è subordinata all’ottenimento e conservazione, a cura e spese del richiedente anche attraverso la Società, dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all’esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti.
3. La Società darà avvio alla fornitura dalla data del verbale relativo alla realizzazione dell’allacciamento, ovvero dalla data della lettura conseguente la variazione contrattuale.
4. In caso di subentro il richiedente dovrà versare, all'atto della stipula del nuovo contratto, oltre alle competenze accessorie anche quelle previste al successivo art. 14.
5. Restano a carico del cliente le spese di registrazione del contratto in caso d’uso, nonché l’imposta di bollo.
6. La Società provvederà all’invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, al domicilio fiscale del cliente ovvero al recapito indicato espressamente in contratto se diverso da quello fiscale. Resta l’obbligo per il cliente di comunicare ogni variazione del domicilio fiscale e/o del recapito scelto con raccomandata a/r, ovvero con consegna diretta presso gli sportelli della Società che ne attesterà il ricevimento.
Art. 12 (Durata dei contratti)
1. I contratti di somministrazione sono di norma a tempo indeterminato.
2. I contratti di somministrazione provvisoria hanno una durata non superiore a
quattro anni e non sono rinnovabili tacitamente.
Art.13 (Recesso dal contratto)
1. I clienti che intendono recedere dal contratto di somministrazione a tempo indeterminato o da quello di somministrazione provvisoria prima della sua scadenza, devono darne comunicazione scritta alla Società mediante raccomandata a/r ovvero attraverso consegna diretta presso gli sportelli della Società che attesterà il ricevimento.
2. La Società entro i trenta giorni successivi, previo preavviso al cliente, provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla rimozione del misuratore.
3. Il cliente è tenuto, comunque, al pagamento della fattura di fine rapporto oltre alle spese per la rimozione del misuratore e per la chiusura della presa stradale.
Art. 14 (Subentro di utenza)
1. Il titolare del contratto dovrà dare comunicazione del subentro indicando le generalità del subentrante nei modi previsti dal precedente articolo 13; in mancanza di detta comunicazione, unico responsabile nei confronti della Società e dei terzi rimane il titolare del contratto.
2. In caso di subentro, al titolare del contratto non sono addebitate le spese di rimozione del misuratore, in quanto la Società provvederà, ove necessario, unicamente alla chiusura della presa stradale con l’interruzione del servizio.
3. Il cliente subentrante per avere diritto alla somministrazione dovrà provvedere alla firma del contratto, al versamento delle relative spese accessorie e di quelle eventuali per la riapertura della presa stradale, al fine del ripristino da parte della
Società del servizio.
4. In caso di richiesta di subentro da parte del nuovo cliente che dimostri la disponibilità del bene da servire, in assenza della comunicazione dell’originario titolare, la Società provvede alla stipula del nuovo contratto, previo sopralluogo e lettura del misuratore. La Società inoltre comunica all’originario titolare la cessazione del contratto e l’intervenuta sottoscrizione del nuovo contratto con addebito dei consumi rilevati in occasione del suddetto sopralluogo, delle relative spese e di una penale di € 103,29 per la mancata comunicazione del subentro.
Art. 15
(Trasformazione d’uso e modifica dell’impegnativo contrattuale)
1. In caso di richiesta di trasformazione d’uso della somministrazione o di modifica dell’impegnativo contrattuale il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto.
2. Restano a carico del richiedente le spese accessorie previste al precedente articolo 11.
3. La Società, contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere. La Società provvederà ad addebitare con l’emissione della prima fattura i consumi riferiti al precedente contratto e comunque ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.
Art. 16
(Sospensione della somministrazione)
1. La Società procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura della presa stradale nei seguenti casi:
a) manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell’apparecchio misuratore, ai sensi degli artt. 28 e 29 del presente regolamento, salva comunque la successiva risoluzione
del contratto secondo le modalità di cui all’art. 17;
b) qualora la Società non ritenga idonei gli impianti interni secondo le modalità di cui al Capo IV del presente regolamento;
c) qualora non risultino pagate n. 2 fatture, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all’art. 17;
d) decesso del titolare del contratto di somministrazione, senza che gli eredi ne abbiano dato comunicazione alla Società ex art. 18, comma 2 del presente regolamento;
e) fallimento del cliente.
2. La Società ha l’obbligo di dare al cliente un preavviso di 30 giorni.
3. La Società addebiterà al cliente le spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora previsti al successivo Art.35, comma 3, nonché una penale pari a
€ 103,29.
4. Nel caso in cui la riattivazione del servizio venga disposta dall’Autorità competente, è facoltà della Società porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura dandone comunicazione al cliente o al soggetto nei cui confronti è stata disposta la riattivazione, nelle more della definizione della controversia insorta, e comunque fatto salvo il diritto della Società al pagamento del servizio prestato.
Art. 17
(Clausola risolutiva espressa)
1. La Società dichiara, con preavviso di 30 giorni al cliente o agli aventi causa, la risoluzione del contratto di somministrazione, senza ricorso all'autorità giudiziaria, qualora per morosità del cliente, per decesso o per accertata manomissione di sigilli e apparecchi di misurazione, sia stata sospesa l’erogazione dell’acqua da oltre 30 giorni.
2. Il contratto potrà essere risolto inoltre per:
a) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell’immobile da parte delle autorità competenti;
b) distruzione dell'immobile;
c) uso diverso della somministrazione da quello stabilito in contratto;
d) sub-fornitura del servizio;
e) revoca della autorizzazione allo scarico;
f) accertata ripetuta manomissione di xxxxxxx e di apparecchi di misurazione di cui agli artt. 28 e 29.
3. Nei casi di risoluzione del contratto il cliente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, interamente o parzialmente, oltre agli interessi di legge e moratori, delle spese per la chiusura della presa stradale e per la rimozione del contatore, e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.
Art. 18 (Decesso del cliente)
1. In caso di morte del titolare del contratto di somministrazione, gli eredi sono responsabili verso la Società di tutte le somme dovute dal cliente deceduto. Entro 2 mesi dall’avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare la Società mediante lettera raccomandata a/r ed a provvedere alla stipula di un nuovo contratto.
2. La Società, qualora venga a conoscenza del decesso, intervenuto successivamente all’approvazione del presente regolamento, senza che lo stesso sia stato comunicato nei termini di cui al comma precedente, provvederà alla sospensione della somministrazione secondo le modalità di cui al precedente articolo 16. In caso di decesso intervenuto anteriormente all’approvazione del presente regolamento, la sospensione avverrà previa diffida agli eredi.
Art. 19 (Fallimento del cliente)
1. In caso di fallimento del cliente, la somministrazione rimane sospesa secondo le
modalità indicate al precedente art.16, comunque la Società ne venga a conoscenza.
2. Il Curatore, con l’autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.
CAPO III ALLACCIAMENTI
Art. 20
(Spese di allacciamento)
1. Quando per la somministrazione è necessaria la costruzione di opere di derivazione il richiedente è tenuto a sostenere le relative spese secondo le tariffe in vigore.
2. Spetta alla Società determinare, e comunicare al richiedente, le caratteristiche delle opere di derivazione con particolare riferimento al tracciato delle stesse, all’allocazione dei misuratori, dei pozzetti di prelievo campioni, dei sifoni e delle apparecchiature di controllo degli scarichi.
3. Le opere di derivazione, compreso il misuratore, e quelle di scarico, compresi il sifone e relativo pozzetto di ispezione nonché il pozzetto prelievo campioni ove occorrente, restano in gestione alla Società che potrà disporre delle stesse per ulteriori derivazioni ed estensioni.
4. Il richiedente la somministrazione prima della sottoscrizione del contratto è tenuto al versamento dei relativi oneri come determinati dalla Società.
5. Successivamente al pagamento della somma richiesta, e previo rilascio delle autorizzazioni necessarie, la Società provvede ad eseguire i lavori di allacciamento.
6. Qualora l’esecuzione dei lavori venga procrastinata, esclusivamente per motivi del richiedente, per oltre 6 (sei) mesi, la Società avrà facoltà di procedere, prima dell’esecuzione dei lavori, all'aggiornamento degli oneri di allacciamento previo preavviso al richiedente.
7. Il richiedente sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto se il versamento di cui al comma 1 non è fatto nei tempi stabiliti o segnalati nell’avviso di pagamento, cosicché la Società non si riterrà più impegnata a realizzare l’allacciamento.
8. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento, per qualunque motivo, non avrà diritto al rimborso delle somme versate a tale titolo.
9. Per le derivazioni di fognatura o integrate la Società provvederà, a spese del richiedente, ad installare a monte delle opere di derivazione, prima dell’eventuale pozzetto prelievo campioni, apposito sifone al fine di garantire la salubrità degli insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. Restano a carico del cliente le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del sifone e del relativo pozzetto di ispezione nonché quelle relative al pozzetto di prelievo campioni ove occorrente così come determinate al successivo Art. 32.
10. Per tutti i lavori eseguiti, la Società percepisce sul relativo ammontare, indipendente dalle spese di istruttoria, un compenso pari al 15% dell’importo stesso per rimborso spese.
Art.21
(Spostamento contatori e allacciamenti)
1. L'esecuzione dei lavori di spostamento contatori e delle opere di derivazione, richiesti dal cliente, sarà a totale carico dello stesso previo pagamento dei relativi oneri secondo le tariffe in vigore presso la Società.
2. L’esecuzione dei lavori di spostamento contatori e delle relative opere di derivazione stabilita dalla Società, per motivi igienico-sanitari e di sicurezza, sono a carico del cliente nella misura del 50% dell’importo stesso dei lavori.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai lavori di spostamento delle opere di scarico compreso il sifone e l’eventuale pozzetto per il prelievo dei campioni.
4. Si applicano, nei casi previsti dal presente articolo, le disposizioni di cui all’art.20.
Art. 22 (Prescrizioni tecniche)
1. Sono escluse di norma somministrazioni con derivazione dal canale principale e dalle diramazioni destinate alle alimentazioni dei serbatoi; tuttavia, ove sussistano particolari condizioni tecniche, la Società ha facoltà di accordare somministrazioni di tal genere a condizione che le derivazioni vengano realizzate sotto l’osservanza di speciali presidi di natura tecnica ed igienico-sanitaria che di volta in volta verranno prescritti.
2. La Società provvede alla costruzione delle opere di derivazione fino al rubinetto di intercettazione posto immediatamente a valle del misuratore della Società e per le derivazioni di fognatura fino al sifone, compreso l’eventuale pozzetto di prelievo campioni di intercettazione dell’impianto interno di fognatura.
3. La Società per le somministrazioni ad uso antincendio realizzerà appositi allacciamenti nel numero richiesto, forniti di misuratore, dai quali il titolare potrà prelevare acqua esclusivamente per l’estinzione di incendi o per costituire idonee riserve in conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio.
4. I sifoni non possono essere collocati a una profondità superiore a 130 cm misurati dal piano di calpestio all’asse del bicchiere del sifone di innesto per l’impianto interno e di norma il pozzetto di ispezione del sifone deve essere posto sul marciapiede.
5. Fatto salvo quanto stabilito per i sifoni, nel caso in cui devono essere realizzati pozzetti per prelievo campioni deve essere assicurato un dislivello di 20 cm tra il livello di scorrimento della tubazione dell’impianto interno ed il fondo del pozzetto di prelievo campioni.
CAPO IV
IMPIANTI INTERNI
Art. 23
(Impianti interni di acquedotto)
1. L'impianto per la distribuzione dell’acqua nell’interno della proprietà privata, dopo il rubinetto di intercettazione posto a valle del misuratore, è eseguito a cura e spese del cliente in conformità alle seguenti prescrizioni.
2. E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
3. E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per wc senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante privi di tubi silenziatori; l’idraulica del sistema deve comunque assicurare il non ritorno dell’acqua erogata nella tubazione adduttrice.
4. Qualora il cliente prelevi acqua anche da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere ogni possibile commistione tra l’acqua fornita dalla Società e quella di diversa provenienza.
5. E’ vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe sulle derivazioni.
6. Gli impianti di autoclave dovranno essere provvisti di apposito recipiente di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l’impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno. Serbatoi di accumulo ed impianti di autoclave dovranno comunque rispettare le prescrizioni tecniche ed igieniche stabilite dalla Società.
7. L'impianto idrico interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.
8. La Società, pur non avendone l’obbligo, può verificare gli impianti e gli apparecchi del cliente.
Art. 24
(Impianti interni di fognatura)
1. L'impianto di fognatura nell’interno della proprietà privata, e comunque a monte del sifone o del pozzetto prelievo campioni per le utenze industriali, è eseguito a cura e spese del cliente in conformità alle seguenti prescrizioni.
2. E' vietato realizzare impianti a sistema misto che convoglino nella pubblica fognatura nera sia le acque piovane che quelle usate.
3. I reflui devono essere immessi nelle opere di allacciamento a gravità e la quota della tubazione di innesto deve essere compatibile con quella del sifone di allacciamento posto dalla Società.
4. Gli impianti interni di sollevamento dei reflui devono essere dotati di idonei pozzetti di calma a perfetta tenuta idraulica con chiusura tale da prevenire eventuali rigurgiti. La portata deve essere comunque compatibile con le opere di allacciamento e tale da evitare fenomeni di setticizzazione dei reflui. L’impianto di sollevamento dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica e la tubazione di mandata non potrà essere utilizzata come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.
5. Gli impianti interni di fognatura a uso pluviale devono essere dotati di appositi pozzetti con griglie idonee ad impedire l’immissione nella pubblica fognatura bianca di rifiuti urbani o assimilabili.
Art. 25 (Prescrizioni e collaudo)
1. La Società si riserva di formulare eventuali ulteriori prescrizioni che riterrà necessarie prima che siano posti in esercizio gli impianti interni.
2. La Società si riserva di verificare dal lato tecnico ed igienico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio qualora lo ritenga opportuno.
3. In caso di modifica all’impianto interno, compresa l’installazione di un impianto di autoclave e/o impianto di sollevamento di fognatura, il cliente deve darne preventiva comunicazione alla Società, e ove prescritto acquisire le necessarie autorizzazioni.
4. Qualora detti impianti interni non fossero ritenuti idonei, la Società potrà stabilire le modifiche necessarie per il buon funzionamento del servizio o provvedere, se del caso, alla sospensione della somministrazione per il tempo necessario al relativo adeguamento, da realizzarsi a cura e spese del cliente.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capo la Società può disporre la sospensione della somministrazione per il tempo necessario all’adeguamento degli impianti da realizzare a cura e spese del cliente.
CAPO V
APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO
Art. 26 (Apparecchi di misura)
1. Gli apparecchi di misura delle somministrazioni idriche sono forniti ed installati esclusivamente dalla Società restando di proprietà della stessa; il loro tipo e calibro è stabilito dalla Società in relazione all’uso e al fabbisogno necessario.
2. Immediatamente dopo il misuratore dovrà essere installato, sempre a cura della Società, un rubinetto unidirezionale di arresto al quale si innesta l'impianto interno.
3. La Società ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, dandone preavviso al cliente; nel caso di variazione di calibro, per mutate caratteristiche della somministrazione, la Società si riserva di addebitare al cliente stesso le spese relative.
4. Nei casi di somministrazioni integrate o solo di fognatura, quando il cliente si approvvigioni comunque da altra fonte, su detta fonte dovrà installare a sua cura e
spese, secondo le prescrizioni impartite dalla Società, un misuratore ai fini della determinazione del costo del servizio di fognatura e depurazione. La Società potrà richiedere l’installazione di un misuratore allo scarico a cura e spese del cliente. Anche a questi misuratori si applicano le disposizioni del presente Capo ove compatibili.
5. Nei casi di somministrazioni integrate, costituite da somministrazione di acquedotto ad uso artigianale, agricolo ed industriale e da somministrazione di fognatura ad uso domestico, il cliente potrà richiedere l’istallazione di un misuratore in sottolettura a quello principale ai soli fini della misurazione dei volumi idrici utili alla determinazione del corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione.
Art. 27
(Posizione e custodia degli apparecchi di misura)
1. Gli apparecchi di misurazione sono collocati nella posizione ritenuta più idonea dalla Società in luogo di facile accesso, che deve comunque essere garantito, al personale della Società stessa.
2. Gli apparecchi di misurazione devono essere di norma posti immediatamente al limite della proprietà privata in modo tale che il loro accesso sia sempre consentito al personale della Società.
3. Di norma gli apparecchi devono essere posti in nicchie corredate di appositi portelli forniti dalla Società, muniti di serratura la cui chiave è consegnata al cliente.
4. La Società si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche, riservandosi la piena discrezionalità di scelta.
5. La Società si riserva di disporre, a proprie cure e spese, previa comunicazione al cliente, lo spostamento del misuratore ove venga a trovarsi in luogo non idoneo alle letture periodiche ed alla sua conservazione anche a seguito di sopraggiunte modifiche dei luoghi. Il cliente non potrà nulla pretendere per eventuali conseguenti modifiche dell’impianto interno.
6. Tutti gli apparecchi di misurazione devono essere provvisti di apposito sigillo di
garanzia apposto dalla Società.
7. Il cliente è depositario del misuratore e pertanto della sua buona conservazione e della integrità dei sigilli con la diligenza del buon padre di famiglia.
8. Il cliente ha l’obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito l’alloggiamento del misuratore, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione. E’ tenuto a preservare da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per danneggiamento, dolo o incuria.
Art. 28.
(Guasti e lettura degli apparecchi)
1. Gli apparecchi di misura possono essere verificati e letti in ogni momento in cui la Società lo ritenga opportuno.
2. Il cliente potrà procedere all’autolettura nei tempi e nei modi definiti dalla Società.
3. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell’apparecchio misuratore darà luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla sospensione della somministrazione, salva comunque la risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all’art. 17. La Società, provvederà alla determinazione del consumo in base alla media di quello rilevato nello stesso periodo negli ultimi 3 anni precedenti e ove, non sussistano dati storici, su quelli ricavabili mediamente in ragione del tipo di utenza. L’importo da addebitare al cliente sulla base dei suddetti volumi sarà incrementato del doppio a titolo di penale.
4. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori sono a carico della Società, salvo i casi di danneggiamento per dolo o incuria che sono a carico del cliente.
5. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione della Società ed esclusivamente a mezzo di suoi dipendenti o incaricati.
6. Il cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici della Società; analogamente può richiedere la verifica del livello di pressione immediatamente a valle del rubinetto d’arresto. Tale misurazione avverrà nell’ora di minimo prelievo. Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti regolare, e cioè entro i limiti di tolleranza del più o meno 5%, saranno addebitate al cliente le spese di verifica così come determinate dalla Società.
7. Nel caso in cui la Società, anche di sua iniziativa, accerti il non regolare funzionamento del misuratore, provvederà alla sostituzione dell’apparecchio e alla ricostruzione dei consumi. Per la determinazione dei volumi da addebitare al cliente, in luogo di quelli registrati in modo alterato dal misuratore, si farà riferimento ai consumi determinati sulla base della media di quelli rilevati nello stesso periodo nei 3 anni precedenti. Non sussistendo idonei consumi storici, si utilizzeranno i successivi consumi che verranno registrati dal nuovo misuratore. In caso di cessazione di rapporto contrattuale la Società provvederà alla revisione dei consumi sulla scorta di quelli riconducibili mediamente in ragione del tipo di utenza.
Art. 29
(Apparecchi di misurazione e controllo degli scarichi)
1. Per le somministrazioni integrate e di fognatura a uso industriale la Società dispone l’installazione a cura e spese del cliente, di idonei misuratori di portata e/o di prelevatori automatici di campioni dei reflui ai fini della determinazione del costo del servizio e del controllo degli scarichi. Dette apparecchiature dovranno essere tarate e sigillate da personale della Società o da propri incaricati ed essere posizionati nei luoghi ritenuti più idonei dalla stessa. Su richiesta del cliente la Società, in luogo dell’installazione del misuratore, può procedere alla determinazione del corrispettivo del servizio sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
a) volumi idrici attinti dal pubblico acquedotto e/o da altra fonte di approvvigionamento;
b) analisi dei processi di lavorazione con particolare riferimento alle quantità lavorate e prodotte;
c) analisi dei processi di trattamento dei reflui.
2. Il cliente è obbligato a rendere sempre accessibili al personale della Società i misuratori ed i prelevatori.
3. Sono a carico del cliente le spese di manutenzione e sostituzione delle apparecchiature; egli è responsabile della loro buona conservazione con la diligenza del buon padre di famiglia.
4. Nel caso di guasti al misuratore il cliente ha l’obbligo di darne immediata comunicazione alla Società affinché questa possa accertare le cause dei guasti.
5. I misuratori possono essere rimossi o spostati su richiesta della Società o del cliente, previo accordo con la medesima.
6. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento delle apparecchiature darà luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla sospensione della somministrazione, salva comunque la risoluzione del contratto, secondo le modalità di cui all’art. 16.
7. La Società comunque provvederà alla effettuazione delle verifiche ed alla ricostruzione dei consumi così come previsto nell’art. 28 comma 7.
CAPO VI
IMPEGNATIVI CONTRATTUALI, TARIFFE E MODALITA' DI RISCOSSIONE
Art. 30 (Impegnativi contrattuali)
1. Per le somministrazioni di acquedotto e integrate è previsto in contratto un quantitativo minimo impegnato di consumo, stabilito dalla Società, che deve essere
in ogni caso pagato dal cliente anche se non consumato.
2. Per gli usi domestici il quantitativo minimo impegnato è determinato in ragione del numero delle unità abitative da servire moltiplicato per il quantitativo stabilito dalla Società per singola unità. Per le comunità, l’equiparazione alle unità abitative avviene dividendo per cinque il numero medio delle presenze su base annua.
3. Per gli usi pubblici diversi dalle fontanine e dagli idranti stradali e per gli usi commerciali il quantitativo minimo impegnato è determinato moltiplicando il quantitativo unitario, stabilito dalla Società, per il numero delle presenze stabili (posti letto, posti a sedere, numero dipendenti, numero alunni, ecc.) diviso cinque.
4. Per gli usi pubblici fontanine e idranti stradali il quantitativo è stabilito in multipli di quello unitario stabilito dalla Società.
5. Per gli usi artigianali ed industriali il quantitativo è stabilito in multipli di quello unitario stabilito dalla Società.
6. Non è previsto un impegnativo contrattuale per gli usi antincendio, navi e natanti, provvisorio ed occasionale e per le somministrazioni ai subdistributori.
Art. 31 (Determinazione delle tariffe)
1. La Società determina, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento, la tariffa dei servizi somministrati in conformità alla normativa vigente sino all’applicazione della legge 36/94.
2. La tariffa è unica per tutti i Comuni serviti dalla Società in riferimento al servizio somministrato.
3. Non sono ammesse tariffe di favore o gratuite anche se i destinatari sono i Comuni serviti o altri Enti pubblici.
4. Le tariffe sono quelle in vigore per tempo, in quanto approvate dalla Società.
Art. 32 (Articolazione delle tariffe)
1. Fino all’entrata in vigore delle tariffe di riferimento del servizio idrico integrato ai sensi della legge 36/94, si utilizzano i meccanismi differenziati di cui ai successivi commi in conformità alla normativa vigente.
2. La tariffa del servizio di acquedotto e di approvvigionamento ai subdistributori è composta da una quota fissa a titolo di nolo contatore e da una quota variabile. La quota variabile è commisurata al consumo rilevato, fermo l’obbligo di pagamento di quantità minima stabilita dal contratto, ove previsto. La parte variabile della tariffa per il servizio di approvvigionamento è determinata dalla media ponderale delle tariffe base dei singoli usi per i consumi stabiliti in convenzione, ridotta del 35% per tener conto degli oneri di distribuzione a carico del subdistributore.
3. Per l’uso antincendio, fermo restando l’applicazione della quota fissa per nolo contatore, la parte variabile della tariffa è determinata applicando quella prevista per gli usi occasionali. Per gli impianti esistenti, fino all’installazione del misuratore, continuerà ad applicarsi la previgente tariffa in funzione del numero e tipologia delle bocche antincendio installate.
4. Per gli usi alle navi e natanti e occasionale la tariffa è determinata esclusivamente in base al consumo.
5. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione è differenziata in base all’uso domestico e industriale. Per l’uso domestico (civile ex l.n.319/76) la tariffa è unica e viene commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto e/o da altre fonti di approvvigionamento. Per l’uso industriale (produttivo ex l.n.319/76) la tariffa è in funzione della quantità e qualità del refluo scaricato. Per l’uso industriale la tariffa non può comunque essere inferiore a quella applicata per l’uso domestico.
6. Per il servizio di manutenzione del sifone, del relativo pozzetto di ispezione e, ove occorrente, del pozzetto prelievo campioni, la tariffa è determinata in funzione dell’uso e del numero degli impegnativi contrattuali come determinati al precedente Art.30 ad eccezione dell’uso pluviale, per il quale è in misura fissa per singolo allacciamento. La tariffa remunera le spese di manutenzione ordinaria
necessarie per garantire il regolare funzionamento del sifone e relative opere accessorie (ispezione, verifica ed espurgo) e quelle di sanificazione (disinfezione, deblatizzazione e derattizzazione) nonché le quote di ammortamento per la manutenzione straordinaria di dette opere.
Art. 33 (Rilevazione dei consumi)
1. La rilevazione dei consumi presso l’utenza avviene direttamente da parte della Società ovvero mediante comunicazione del cliente secondo modalità preventivamente indicate, fatti salvi gli ulteriori accertamenti della Società.
Art. 34 (Fatturazione)
1. Il corrispettivo del servizio, fatturato al cliente di norma trimestralmente anche in acconto o anticipo sui consumi, viene determinato sulla base dei consumi pregressi o sulla scorta di quelli riconducibili mediamente in ragione del tipo di utenza. Resta l’obbligo per la Società di effettuare il conguaglio almeno una volta l’anno addebitando o accreditando al cliente la differenza tra l’effettivo consumo e quello presunto addebitato con le fatture di acconto o di anticipo.
2. La Società si riserva la facoltà di modificare il sistema di fatturazione.
Art. 35 (Modalità di pagamento)
1. Il pagamento avverrà secondo le modalità indicate in fattura.
2. In caso di conguagli particolarmente elevati, per i clienti in condizioni di disagio la Società su richiesta può concedere la rateizzazione del pagamento della fattura salvo l’applicazione degli interessi pari al T.U.BCE più 2 punti.
3. In caso di ritardo del pagamento saranno applicati gli interessi di mora pari al
T.U.BCE più 3 punti.
4. La Società decorsi i termini indicati in fattura potrà procedere con il recupero del credito addebitando le spese necessarie.
CAPO VII AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
Art. 36 (Norma di rinvio)
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 fatta eccezione per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili purché rispettino quanto stabilito dal presente Regolamento.
Art. 37 (Autorità competente)
1. Salvo diversa disciplina regionale la domanda di autorizzazione per lo scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue industriali (art. 2 comma 1 lett. b D.L.vo n. 152/99) deve essere presentata al Comune competente per territorio (art. 43 comma 6 D.Lgs. n. 152/99) che rilascia l’autorizzazione.
2. Ai sensi della legge regionale n. 31 del 2 maggio 1995 e successive modifiche ed integrazioni, in Puglia, la suddetta domanda deve essere presentata all’Ente Gestore che provvede al relativo rilascio dell’autorizzazione secondo le prescrizioni del presente regolamento.
3. L’immissione nella pubblica fognatura permane fino a quando conserva validità ed efficacia l’autorizzazione.
Art. 38 (Classificazione degli scarichi)
1. Ai sensi dell’art.2 c.1 g), bb) e cc) del D.Lgs. n.152/99 si definisce scarico domestico l’immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Per insediamenti residenziali sono da intendersi quelli destinati esclusivamente ad abitazione mentre, per servizi sono da intendere gli insediamenti destinati ad attività di servizio nei quali vengono prodotti scarichi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche quali alberghi, scuole, caserme, uffici pubblici e privati, impianti sportivi e ricreativi, negozi al dettaglio ed all’ingrosso e bar.
2. Ai sensi dell’art.28 c.7 del D.Lgs. n.152/99, salvo diversa disciplina regionale, si definisce scarico assimilabile a quello domestico l’immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, provenienti da insediamenti diversi da quelli residenziali e da servizi, nelle quali sia prevalente, qualitativamente, la componente derivante dal metabolismo umano e da attività domestiche. Ai fini della determinazione della prevalenza si ricorrerà alla determinazione dell’abitante equivalente ai sensi dell’art.2 c.1 a) del D.Lgs.152/99. Non è comunque da considerare assimilabile lo scarico contenente le sostanze di cui alla Tabella n.1 allegata al presente regolamento. Rientrano sempre e comunque tra gli scarichi assimilabili quelli elencati all’art.28 c.7 alle lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. n.152/99.
3. Ai sensi dell’art.2 c.1 h), bb) e cc) del D.Lgs. n.152/99 si definisce scarico industriale l’immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, derivanti da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali.
4. Si definisce scarico pluviale l’immissione diretta, tramite condotta, in rete fognaria, di acque meteoriche provenienti esclusivamente dal dilavamento delle superfici impermeabili degli insediamenti e che non contengano sostanze ritenute pericolose ai sensi del D. Lgs. n.152/99 o comunque tali da costituire un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale.
Art. 39
(Disciplina degli scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali)
1. I titolari di scarichi domestici ed assimilati nonché pluviali sono tenuti a rispettare le norme tecniche previste nel presente regolamento. E’ fatto comunque divieto di immettere in fognatura rifiuti solidi urbani anche a mezzo di trituratori.
2. I titolari di scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali, ad integrazione degli atti di cui al precedente art.9 c.2 , dovranno presentare la certificazione di cui al Modello 1/A allegato al presente regolamento.
3. I titolari di scarichi domestici e/o assimilati nonché pluviali che immettono scarichi diversi non preventivamente autorizzati sono perseguibili ai sensi del Titolo V del D.Lgs. n.152/99.
4. E’ fatto divieto ai titolari di scarichi pluviali di utilizzare, per immettere le acque meteoriche nella pubblica fognatura, le opere di allacciamento per lo scarico delle acque reflue domestiche e/o assimilate nonché di quelle industriali.
5. E’ fatto divieto di immettere nelle reti pluviali acque di natura diversa da quelle meteoriche.
Art. 40
(Disciplina degli scarichi industriali)
1. Gli scarichi industriali, prima della loro immissione nella pubblica fognatura, devono essere conformi:
a) ai limiti di cui alla Tabella n.2 allegata al presente regolamento, qualora la pubblica fognatura nella quale viene immesso lo scarico non disponga di impianto di trattamento delle acque reflue urbane o lo stesso non sia in esercizio;
b) ai limiti, stabiliti nella fase di approvazione del progetto dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane ai sensi dell’art.47 del D. Lgs. n.152/99, tali da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane definita ai sensi dell’art.28 cc.1 e 2 dello stesso decreto. Nell’ipotesi in cui detti limiti non siano definiti lo scarico dovrà essere conforme alle previsioni di cui al precedente punto a).
2. L’immissione dello scarico industriale nella pubblica fognatura dovrà avvenire mediante apposito ed esclusivo allacciamento provvisto di pozzetto per il prelievo campioni come stabilito al precedente art.22.
3. I titolari degli scarichi industriali sono tenuti al rispetto delle norme tecniche previste nel presente regolamento.
Art. 41
(Disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose)
1. Gli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose di cui alla tab.3/A e tab.5 dell’Allegato 5 del D.Lgs. n.152/99, all’uscita dello stabilimento, inteso come impianto di produzione, trasformazione e/o utilizzazione di sostanze pericolose, e comunque prima della loro immissione nella pubblica fognatura, devono essere conformi:
a) ai limiti di cui alle tab.3/A e tab.5 dell’Allegato 5 del D.Lgs. n.152/99 e per i parametri non espressi in termini quantitativi alla Tabella n. 2 allegata al presente regolamento, qualora la pubblica fognatura nella quale viene immesso lo scarico non disponga di impianto di trattamento delle acque reflue urbane o quest’ultimo non sia in esercizio o risulti inidoneo al trattamento di dette sostanze. La Società si riserva, in considerazione delle capacità dell’impianto di depurazione gestito, di vietare lo scarico contenente sostanze pericolose che a
norma dell’art.34, c.3, del D. Lgs. n.152/99 dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi del D.Lgs. n.22/97 e successive modifiche ed integrazioni;
b) ai limiti, stabiliti nella fase di approvazione del progetto dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane ai sensi dell’art.47 del D. Lgs. n.152/99, tali da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane definita ai sensi dell’art.28 cc.1 e 2 dello stesso decreto. Nell’ipotesi in cui detti limiti non siano definiti lo scarico dovrà essere conforme alle previsioni di cui al precedente punto a).
2. Immediatamente a valle dello stabilimento dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni impartite dall’Autorità preposta al controllo, ed a cura e spese del titolare dello scarico, apposito pozzetto di prelievo campioni. L’immissione dello scarico industriale nella pubblica fognatura, comunque, dovrà avvenire con apposito ed esclusivo allacciamento provvisto di pozzetto prelievo campioni come stabilito al precedente art.22.
4. I titolari degli scarichi industriali sono tenuti al rispetto delle norme tecniche previste nel presente regolamento.
Art. 42 (Autorizzazione allo scarico)
1. L’autorizzazione è rilasciata al titolare della attività da cui ha origine lo scarico. Nel caso di modifica della titolarità della attività dovrà esserne data comunicazione alla Società.
2. L’autorizzazione allo scarico, ai sensi dell’art.45, c.7, del D.Lgs. n.152/99, ha validità di quattro anni dalla data del rilascio.
3. Il titolare dell’attività da cui ha origine lo scarico è tenuto preventivamente ad avanzare domanda di autorizzazione in conformità al modello predisposto dalla Società. La domanda dovrà essere corredata da apposita documentazione come specificata nell’allegato al relativo modello.
4. L’autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda purché quest’ultima sia conforme a quanto specificato al precedente comma 3.
5. Non si procederà alla istruttoria della domanda ove la stessa non sia corredata dall’attestazione di versamento delle spese di cui al successivo articolo 44. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla data di ricezione della domanda il richiedente sarà ritenuto rinunciatario.
6. Un anno prima della scadenza della autorizzazione, il titolare è tenuto ad avanzare domanda di rinnovo. Decorso tale termine dovrà essere avanzata nuova domanda di autorizzazione allo scarico. Non si procederà alla istruttoria della domanda di rinnovo ove la stessa non sia corredata dall’attestazione di versamento delle spese di cui al successivo articolo 44. Lo scarico, non contenente sostanze pericolose, può essere provvisoriamente mantenuto oltre la data di scadenza della autorizzazione, purché siano rispettate le prescrizioni impartite nella stessa autorizzazione, e, nei tempi fissati, sia stata avanzata istanza di rinnovo. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, il rinnovo deve essere espresso entro e non oltre sei mesi dalla scadenza dell’autorizzazione. Decorso quest’ultimo termine lo scarico dovrà cessare immediatamente.
7. Qualora l’insediamento dal quale ha origine lo scarico muti destinazione ovvero venga ampliato o ristrutturato e ciò comporti una modifica della quantità e/o qualità dello scarico il titolare è tenuto ad avanzare nuova domanda di autorizzazione. Il titolare dello scarico è tenuto comunque ad avanzare nuova richiesta di autorizzazione in caso di trasferimento dell’attività da cui ha origine lo scarico.
8. Il titolare dello scarico può richiedere, per la messa a punto dei processi depurativi, che l’autorizzazione preveda un periodo provvisorio di esercizio, non superiore a
120 giorni, a decorrere dalla data di attivazione di esso. Il titolare della autorizzazione dovrà, non oltre 10 giorni prima dell’attivazione, dare comunicazione, con raccomandata A.R. all’Autorità competente, della data ed ora in
cui lo scarico verrà attivato. In considerazione dell’indice di pericolosità, l’Autorità potrà stabilire, nell’atto autorizzativo, una specifica disciplina dello scarico nel periodo provvisorio.
Art. 43
(Sospensione e revoca dell’autorizzazione)
1. La Società nel caso in cui accerti:
a) manomissione o irregolare funzionamento delle apparecchiature di controllo e/o misurazione dello scarico o di eventuali apparecchiature di misurazione poste su fonti alternative di approvvigionamento;
b) modificazione della natura e della qualità dello scarico;
c) mancato versamento degli oneri di cui al successivo art. 44
xxxxxxxxx, fatto salvo quant'altro stabilito per legge, il titolare a regolarizzare la situazione accertata entro il termine perentorio di 30 giorni.
2. Allorquando si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente, la Società provvede a diffidare il titolare dello scarico a regolarizzare la situazione e contestualmente a sospendere la detta autorizzazione per un tempo determinato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge.
3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni indicate nella diffida ovvero di reiterate violazioni, al titolare dello scarico è revocata l’autorizzazione fatto salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge ed il risarcimento dei danni, anche indiretti, patiti o patendi dalla società.
4. La revoca dell’autorizzazione comporta la risoluzione del contratto di somministrazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 del presente Regolamento.
5. La Società provvede alla sospensione della somministrazione dando un preavviso al cliente di giorni 15. In ogni caso rimarranno a carico del cliente le spese per la sospensione nonché gli ulteriori corrispettivi pattuiti nel contratto.
Art. 44
(Spese di istruttoria e di controllo)
1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente.
2. Il richiedente al momento della presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo dovrà allegare ricevuta dell’avvenuto versamento degli oneri provvisori di istruttoria stabiliti dalla Società.
3. La Società, completata l’istruttoria, provvederà alla liquidazione definitiva delle spese sostenute. L’autorizzazione verrà rilasciata solo dopo che il richiedente avrà trasmesso alla Società l’attestazione del pagamento delle spese a saldo.
CAPO VIII
SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE CONFERITE A MEZZO DI AUTOBOTTI
Art. 45 (Disciplina dei conferimenti)
1. Le acque reflue possono essere conferite, a mezzo autobotti, presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane, gestiti dalla Società, aventi capacità depurativa adeguate a rispettare comunque i valori limite allo scarico, purché:
a) rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
b) provengano da insediamenti non serviti dalla pubblica fognatura e ricadenti nell’ambito territoriale ottimale, di cui alla legge 5 gennaio 1994, n.36, nel quale è ubicato l’impianto presso il quale vengono conferite;
c) siano conferite a mezzo di trasportatori che abbiano stipulato apposito contratto di somministrazione con la Società; questi al momento dell’accesso all’impianto dovranno presentare:
I. formulario di identificazione del rifiuto di cui al D.Lgs. n.22/97; il formulario dovrà riportare nelle “Annotazioni” la seguente attestazione “Insediamento non servito dalla pubblica fognatura” e nelle “Caratteristiche del rifiuto” le indicazioni sulle qualità del refluo;
II. campione preliminare del rifiuto liquido sigillato e controfirmato dal produttore e dal trasportatore;
III. contratto di somministrazione della Società;
IV. ricevuta di versamento del corrispettivo del servizio.
2. La Società si riserva, in funzione delle capacità dell’impianto gestito, di imporre particolari prescrizioni, anche di tipo qualitativo, al conferimento delle acque reflue domestiche.
3. Il conferimento può essere sospeso in qualunque momento da parte della Società, senza che ciò possa essere causa di richiesta di danni o quant’altro a tale titolo, nei seguenti casi:
a) disservizio dell’impianto di trattamento;
b) non conformità del campione alle acque conferite;
c) mancanza anche di uno dei requisiti previsto al comma 1 del presente articolo.
4. Nell’ipotesi di sospensione del servizio prevista al comma 3 lettera a) del presente articolo, il trasportatore potrà richiedere il rimborso delle somme versate anticipatamente come corrispettivo del servizio. Negli altri casi non si procederà alla restituzione delle somme a titolo di penale.
Art. 46
(Richiesta di somministrazione)
1. Per ottenere la somministrazione del servizio di trattamento delle acque da conferire, il trasportatore deve presentare alla Società l’apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto.
2. Nella domanda dovranno essere indicati e autocertificati ai sensi di legge:
a) dati anagrafici e fiscali dell’autotrasportatore;
b) estremi iscrizione all’Albo nazionale imprese gestioni rifiuti;
c) provenienza geografica dei reflui e impianto presso il quale si intende effettuare il conferimento;
d) volume dei conferimenti distinti per qualità e quantità.
3. All’atto della presentazione della domanda dovranno essere versate dall’interessato le relative spese per oneri di istruttoria come stabiliti al precedente articolo 44.
4. In caso di diniego non si darà luogo alla restituzione degli oneri per spese di istruttoria.
Art. 47 (Perfezionamento e durata del contratto)
1. Dalla data di sottoscrizione del contratto il trasportatore è autorizzato ad accedere all’impianto di trattamento alle condizioni stabilite nello stesso, in conformità alle norme del presente Regolamento.
2. Il Contratto ha la durata di un anno non prorogabile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo si rimanda alle norme, per quanto applicabili, previste al precedente Capo II.
Art. 48 (Controlli)
1. La Società si riserva di procedere preventivamente, ed anche successivamente al conferimento, alla verifica delle acque reflue al fine di accertare la conformità delle stesse a quanto dichiarato nel formulario di identificazione e al campione preliminare.
2. Il controllo verrà eseguito da personale della Società o incaricato dalla stessa che procederà al prelievo del campione direttamente dall’autobotte, prima che avvenga l’immissione delle acque nell’impianto.
3. In caso di controllo preventivo, il campione verrà verificato direttamente sull’impianto a mezzo di apposita strumentazione alla presenza del trasportatore. Non si procederà all’immissione nell’impianto delle acque reflue nel caso in cui la verifica risulti sfavorevole.
4. In caso di controllo successivo, il campione, controfirmato dal trasportatore, verrà analizzato presso un laboratorio della Società nel giorno e ora comunicati al trasportatore. Questi può richiedere un’aliquota del campione prelevato e può presenziare alle attività di analisi o delegare persona di sua fiducia.
5. Nel caso in cui l’analisi accerti la non conformità delle acque a quanto riportato nel formulario di identificazione o al campione preliminare, il trasportatore sarà tenuto a versare alla Società la somma di € 516,46 a titolo di penale, oltre alle spese per gli accertamenti analitici e di laboratorio, come stabiliti al precedente articolo 44, salvo i maggiori danni all’impianto ed all’ambiente derivanti dall’immissione delle acque reflue conferite, risultate non conformi.
Art. 49 (Tariffa)
1. Fino alla applicazione della legge n.36/94, la tariffa per il servizio di trattamento delle acque reflue conferite a mezzo di autobotti presso gli impianti gestiti dalla Società è determinata dalla stessa, in conformità a quanto stabilito nel presente
regolamento.
2. Per il servizio di trattamento delle acque reflue conferite a mezzo di autobotti, la tariffa è determinata in funzione della qualità e della quantità del refluo conferito.
3. La tariffa remunera gli oneri per il ricevimento, verifica, controllo e trattamento delle acque reflue conferite.
Art.50
(Clausola risolutiva espressa)
1. La Società dichiarerà la risoluzione del contratto di somministrazione, senza ricorso all’autorità giudiziaria, nei seguenti casi:
a) ripetute violazioni da parte del trasportatore alle norme di cui all’art.45 comma 1;
b) mancato versamento, entro trenta giorni dalla comunicazione della Società, degli oneri a titolo di penale previsti all’art.48 comma 5.
CAPO IX CONTROLLI
Art. 51
(Personale addetto al controllo)
1. La Società dispone di un proprio servizio di controllo territoriale e di propri laboratori di analisi aventi i seguenti compiti:
a) controlli degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature gestite dalla Società e delle acque reflue conferite presso gli impianti di depurazione;
b) controlli di qualità delle acque durante l'intero ciclo;
c) controlli degli impianti interni degli insediamenti, al fine di verificarne la conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento;
d) controlli sulle fonti di approvvigionamento diverse da quelle fornite dalla Società che, a norma dell'art. 26 comma 2 della legge n. 36/94, il cliente è tenuto a denunciare alla Società.
2. Il cliente è obbligato a consentire l’accesso per l’effettuazione delle operazioni di controllo al personale della Società appositamente incaricato.
Art.52 (Esecuzione dei controlli)
1. I controlli sono effettuati in esecuzione di apposite disposizioni emesse sulla base di un programma predisposto dalla Società.
2. Al fine del controllo degli scarichi, il programma sarà redatto tenuto conto dell'indice di pericolosità degli stessi.
3. Qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx rendesse necessario effettuare ulteriori rilievi rispetto a quelli programmati e disposti, si procederà a redigere un apposito rapporto nel quale oltre alla motivazione verrà riportato ogni fatto rilevante conseguente l’indagine svolta.
4. Per quanto attiene alle modalità di esecuzione delle ispezioni ed alle modalità di prelievo campioni, vanno applicate le procedure stabilite dalla relativa normativa di riferimento.
CAPO X
SERVIZIO DI RIPARTO FRA LE SOTTOUTENZE
Art. 53 (Richiesta del servizio)
1. Il cliente, nel caso di condominio, può chiedere alla Società di provvedere al servizio di riparto dei costi della somministrazione tra le relative sottoutenze. La ripartizione deve riguardare tutti i condòmini.
2. La Società può fornire il servizio di riparto alle seguenti condizioni:
a) che venga installato, ai soli effetti dell’accertamento dei consumi, per ogni sottoutenza un apparecchio di misura della Società fermo restando che le responsabilità della stessa restano limitate al contatore condominiale;
b) che l'impianto interno e l'ubicazione degli apparecchi di misura risultino conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dalla Società;
c) che ai fini della determinazione dei costi della somministrazione facciano fede unicamente i consumi registrati all’apparecchio di misura di cui al contratto di somministrazione;
d) che il cliente rimanga unico responsabile nei confronti della Società per inadempienze a quanto stabilito dal presente regolamento;
e) che la letturazione dei contatori di sottoutenza sarà effettuata con la stessa frequenza della letturazione del contatore condominiale.
3. Sono a carico del cliente le spese di:
a) verifica dell’impianto interno;
b) installazione degli apparecchi di misurazione;
c) canone del servizio di riparto come stabilito dal successivo articolo54;
d) canone per la manutenzione del misuratore.
4. Ai misuratori si applicano le stesse norme previste nel presente regolamento.
Art. 54
(Canone del servizio di riparto)
1. Per ogni sottoutenza è dovuto alla Società un canone annuo determinato dalla stessa Società in funzione dell’uso della somministrazione.
2. Alla riscossione dei canoni si provvede secondo modalità fissate in apposito contratto.
CAPO XI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 55 (Adeguamento dei contratti esistenti)
1. Ciascun contratto in essere, si intende adeguato alle prescrizioni del presente Regolamento.
2. Per i contratti per i quali è previsto un minimo impegnato differenziato nel corso dell’anno (c. d. contratti stagionali) il minimo impegnato è da intendersi pari alla loro media prodie.
Art. 56 (Applicabilità del diritto comune)
1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.
Art. 57 (Obbligatorietà)
1. Il presente Regolamento è obbligatorio ed efficace per tutti i clienti e costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione, senza che ne occorra la materiale trascrizione.
2. Il Capo X del presente regolamento entrerà in vigore dopo che la Società avrà determinato il canone del servizio di riparto.
Art.58 (Approvazione ed entrata in vigore)
1. Ai sensi dell’art.23 dello Statuto dell’Acquedotto Pugliese S.p.A., il presente Regolamento è soggetto all’approvazione dell’Amministratore Unico ed entra in vigore dalla data della relativa delibera.
2. Il presente Regolamento ha validità in tutti i Comuni serviti dalla Società.