Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti - Comuni ESA-Com
Regolamento
per il servizio di gestione dei rifiuti - Comuni ESA-Com
ESA-Com. S.p.A.
Via X. Xxxxxxxx, 1
37054 Nogara, Verona (Italy)
SOMMARIO
CAPO I DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI
4
Art. 1 - Finalità e oggetto del Regolamento 4
Art. 2 - Principi generali e finalità 4
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti 7
Art. 5 - Competenze del Consiglio di Bacino Verona Sud 9
Art. 6 - Competenze del Gestore 9
Art. 7 - Competenze del Comune 10
11
Art. 8 - Rifiuti simili ai rifiuti urbani 11
CAPO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
12
12
Art. 9 - La raccolta differenziata domiciliare 12
Art. 10 - Descrizione delle frazioni e dei flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata 13
TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA
14
Art. 11 - Relazioni con l’utenza 14
Art. 12 - Classificazione del territorio servito 14
Art. 13 - Modalità operative di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone standard 14
Art. 14 - Modalità aggiuntive di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone urbanisticamente complesse e nei centri storici 15
Art. 15 - Modalità specifiche di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone a bassa densità abitativa 15
Art. 16 - Fornitura ed utilizzo dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani 16
Art. 17 - Contenitori per la raccolta porta a porta nelle zone standard 16
Art. 18 - Contenitori per le zone urbanisticamente complesse e per i centri storici 17
Art. 19 - Regole per la raccolta domiciliare 18
Art. 20 - Raccolta manuale degli imballaggi in cartone per le utenze non domestiche
Art. 21 - Raccolta manuale degli imballaggi in plastica molle per le utenze non domestiche 19
Art. 22 - Raccolta materiale tessile e accessori 19
Art. 23 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie di provenienza domestica 19
Art. 24 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali 20
Art. 25 - Raccolta dei rifiuti costituiti da materiali potenzialmente pericolosi di impiego domestico 20
Art. 26 - Raccolta dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) 20
Art. 27 - Raccolta dei rifiuti cimiteriali 20
Art. 28 - Raccolta dei rifiuti sanitari (urbani) 21
Art. 29 - Raccolta con Servizio dedicato per le utenze non domestiche 21
Art. 30 - Auto-compostaggio 22
TITOLO III SERVIZI AL TERRITORIO
23
Art. 31 - Raccolta rifiuti abbandonati 23
Art. 32 - Spazzamento stradale 23
Art. 33 - Ulteriori servizi di pulizia del territorio 23
Art. 34 - Cestini stradali (ove previsto) 23
Art. 35 - Aree occupate da esercizi pubblici 23
24
Art. 36 - EcoCentri. Regole generali. 24
Art. 37 - Accesso e regole di conferimento 24
TITOLO V – MANIFESTAZIONI ED EVENTI ECOSOSTENIBILI
26
Art. 38 - Servizio EcoEventi - Disciplina generale 26
TITOLO VI – SERVIZI PER UTENZE DOMESTICHE IN PARTICOLARI SITUAZIONI SOCIO-SANITARIE
27
Art. 39 - Servizio per gli utenti in situazione di disagio sanitario. Presupposti ed attivazione 27
Art. 40 - Servizio per nuclei familiari con bambini in età inferiore ai due anni e mezzo o con persone anziane 27
TITOLO VII – MERCATI RIONALI E AMBULANTI
28
Art. 41 - Gestione dei rifiuti prodotti dai mercati 28
29
Art. 42 - La raccolta differenziata nelle scuole 29
CAPO IV GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
30
Art. 43 - Servizio pubblico di gestione dei rifiuti simili 30
CAPO VVIGILANZA E CONTROLLO, DIVIETI E SANZIONI
31
Art. 44 - Vigilanza e controllo 31
CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
34
Art. 47 - Osservanza di altre disposizioni 34
Art. 48 - Entrata in vigore del Regolamento 34
Allegato I – Elenco Cat. Utenze non Domestiche
36
Allegato II – Rifiuti Simili (ex speciali)
37
Allegato III – Pesi standard servizi a pesatura
38
Allegato IV - Tipologie di rifiuti conferibili presso gli Ecocentri
39
Allegato V – Servizi Ecoeventi
41
43
Allegato VII – Progetti Scuole – Proposte di progetti in corso di definizione
44
CAPO I DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità e oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento stabilisce, in ottemperanza all’art. 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, “Norme in materia ambientale”, (successivamente D.Lgs. 152/2006 o T.U.A.), in conformità all’art. 3 co. 4, della Legge Regionale n. 52/2012, recante “Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” e alle altre normative vigenti in materia, le regole di organizzazione ed espletamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, (d’ora in avanti indicato “Servizio”), nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità.
In particolare sono oggetto del presente Regolamento:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all’interno e all’esterno dei perimetri suddetti;
d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
e) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 183, comma 1 lett. b-bis) e b-ter) punti da 1 a 6, del D.Lgs. n.152/2006 così come modificate ss.mm.ii.;
f) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio, (nonchè di quelli secondari e terziari conferiti in raccolta differenziata), in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
g) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
h) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
2. Il presente Regolamento contiene altresì la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti simili in attuazione del D.Lgs. 116/2020. Il D.Lgs. 116/2020, prevede infatti una nuova classificazione dei rifiuti, che ora sono urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi. Non esistono più i rifiuti assimilati ed ogni riferimento a questa tipologia è stata eliminata.
3. Sono in ogni caso fatte salve le esclusioni previste dall’art. 185 D.lgs. 152/2006.
Art. 2 - Principi generali e finalità
1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente.
3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nelle fasi di produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi
dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
4. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, (ad esempio attraverso l’utilizzo di tecnologie “pulite”, azioni di informazione e sensibilizzazione dei consumatori, la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti, la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d’intesa, anche sperimentali, finalizzati con effetti migliorativi, alla prevenzione e riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti).
5. Il presente Regolamento inoltre sostiene iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti.
6. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, nel rispetto dei criteri di priorità previsti all’art.179 del D.Lgs.
n. 152/2006 e ss.mm.ii. deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
a) la prevenzione;
b) la preparazione per il riutilizzo;
c) il riciclaggio;
d) il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia
e) smaltimento.
8. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dai piani di settore approvati dalle Autorità competenti.
9. Negli ambiti di competenza, per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione oppure nell’acquisto di attrezzature o prodotti, deve essere favorito, nel rispetto delle norme specifiche in materia, l’utilizzo di materiali idonei provenienti dal recupero e riciclo dei rifiuti.
1. Ai fini del presente Regolamento valgono, innanzitutto, le varie definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti. Le più rilevanti tra esse, ai fini della corretta interpretazione e applicazione del presente Regolamento, sono riportate qui di seguito nella versione attualmente vigente. In caso di loro successiva variazione, varranno le definizioni normative come di volta in volta modificate.
a) Auto-compostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e da utenze non domestiche relativamente ai prodotti da attività agricola e/o vivaistica, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
b) conferimento: l’attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
d) cd. dual use: apparecchi elettronici e/o elettrodomestici che si prestano, per qualità, prezzo, canale di vendita, all’uso sia domestico che professionale, (es. un personal computer, un pc/telefono palmare, alcuni tipi di stampanti multifunzionali);
e) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
f) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
g) imballaggi multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
h) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
i) gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
j) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
k) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
l) produttore: il soggetto la cui attività produce rifiuti ed il soggetto al quale detta attività sia giuridicamente riferibile, (produttore iniziale), o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
m) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione degli EcoCentri, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
n) raccolta porta a porta (o raccolta domiciliare): la raccolta dei rifiuti effettuata in corrispondenza del confine di proprietà dell'utenza o presso punti individuati dal Gestore e concordati con l'utenza interessata;
o) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso o una frazione di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
p) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale: le principali operazioni di recupero sono elencate, in modo non esaustivo, nell’allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;
q) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
r) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi;
s) rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato;
t) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, il cui elenco, non esaustivo, è riportato nell’allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;
u) spazzamento strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
v) trasporto: l’operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti.
2. Ai fini dell’interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:
a) contenitore: attrezzatura (bidone, sacco, cassonetto, ecc.) fornita dal Gestore per il contenimento e il conferimento dei rifiuti;
b) Contratto di servizio: contratto o convenzione sottoscritto col soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Gestore) che disciplina lo svolgimento, nei confronti degli utenti, del servizio;
c) ecoBus: mezzo mobile itinerante diviso in due scomparti, che consente il conferimento di due diverse tipologie di rifiuto normalmente raccolte porta a porta: esso sosta in zone ed orari prestabiliti;
d) ecoCalendario: pubblicazione del Gestore che viene distribuita annualmente a tutte le utenze attive che contiene il calendario delle raccolte delle varie tipologie di rifiuto, riferite al Comune presso cui insiste l’utenza attivata;
e) ecoCentro (o Centro Attrezzato di Raccolta Differenziata): centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii presidiato e allestito per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee, conferiti dagli utenti per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento o all’eventuale smaltimento;
f) ecoEventi: manifestazioni temporanee o eventi (es. sagre), compresi gli spettacoli itineranti (es. circo), che si svolgono sul territorio di competenza del Gestore;
g) EcoPunto: struttura composta da contenitori per il conferimento in maniera differenziata dei rifiuti per i fruitori di eventi e manifestazioni;
h) ecoStop: attrezzatura mobile suddivisa in quattro scompartimenti separati che consenta il contemporaneo conferimento delle quattro principali frazioni di rifiuti raccolte porta a porta: sosta in zone ed orari prestabiliti;
i) matricola: codice alfanumerico impresso sul contenitore che lo identifichi in maniera univoca;
j) punto di conferimento: superficie atta alla sola esposizione dei contenitori per il conferimento dei rifiuti;
k) raccolta differenziata interna o raccolta interna: raccolta dei rifiuti fatta all’interno dei locali scolastici e non, o nel giardino di pertinenza, attraverso l’utilizzo di contenitori appositi, diversi da quelli utilizzati per l’esposizione dei rifiuti;
l) servizio Dedicato: servizio rivolto alle utenze non domestiche con elevata produzione di rifiuti. Prevede specifiche modalità di raccolta e tariffe;
m) sportelli territoriali: locali gestiti dal Gestore dislocati nel territorio di sua competenza e dedicati al ricevimento degli utenti per: gestione richieste, evasione pratiche, distribuzione di contenitori e sacchetti necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.;
n) utenze: luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio di competenza. Nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti, o complesso di essi, comunicanti in via esclusiva attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto.
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti
1. Ai fini dell’attuazione del presente Regolamento ed in base al D.Lgs. 152/2006, i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani i rifiuti classificati ai sensi dell’art. 183 comma 1 lett. b-ter) :
a) rifiuti domestici: indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori nonchè rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
b) rifiuti simili: rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
c) rifiuti da spazzamento: i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
d) rifiuti abbandonati: i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) rifiuti vegetali: i rifiuti dalla manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
f) rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti dalle aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonchè altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
g) i rifiuti sanitari: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502, e ss.mm.ii., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23/12/1978, n. 833, e in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 254/2003, assimilati ai sensi dell’art. 12 del presente Regolamento.
3. Sono rifiuti simil:
Ai sensi dell’art. 183 co. 1 lett. b ter n. 2 sono rifiuti urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e per composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies.
Si riporta l’allegato L-quinquies contenente l’elenco delle attività indicato all’art. 183, comma 1, lettera b-ter n. 2):
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
2. Cinematografi e teatri;
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta;
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi;
5. Stabilimenti balneari;
6. Esposizioni, autosaloni;
7. Alberghi con ristorante;
8. Alberghi senza ristorante;
9. Case di cura e riposo;
10. Ospedali;
11. Uffici, agenzie, studi professionali;
12. Banche ed istituti di credito;
13. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli;
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;
16. Banchi di mercato beni durevoli;
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
20. Attività artigianali di produzione beni specifici;
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
22. Mense, birrerie, hamburgerie;
23. Bar, caffè, pasticceria;
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
25. Plurilicenze alimentari e/o miste;
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio;
27. Ipermercati di generi misti;
28. Banchi di mercato generi alimentari;
29. Discoteche, night club.
Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice Civile.
Attività non elencate ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.
I rifiuti conferibili da parte delle attività di cui all’elenco L-quinquies menzionato dall’art. 183, comma 1, lettera b-ter, n. 2) sono quelli inclusi nell’allegato L-quater del D. Lgs. 152/2006. Si consulti in proposito l’allegato I al presente regolamento.
Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006.
Art. 5 - Competenze del Consiglio di Bacino Verona Sud
1. Il Consiglio di Bacino Verona Sud, ente di governo del servizio ai sensi della vigente normativa statale e regionale, esercita in forma associata tutte le funzioni comunali di regolamentazione, organizzazione, affidamento e controllo del Servizio nel territorio di sua competenza, (attualmente il bacino ottimale denominato “Verona Sud”).
2. Nell’ambito del presente Regolamento al Consiglio di Bacino Verona Sud (successivamente “Consiglio di Bacino”) competono in particolare le seguenti attività:
a) la definizione dei criteri di assimilazione ai rifiuti urbani sulla base dei criteri generali fissati ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
b) la definizione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di gestione differenziata delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l’ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
c) l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
d) la regolazione ed il controllo, in conformità alla disciplina di legge, di iniziative e/o attività connesse od integrative alla gestione dei rifiuti da parte di Comuni e associazioni senza scopo di lucro.
Art. 6 - Competenze del Gestore
1. Al Gestore, ossia al soggetto incaricato dal Consiglio di Bacino o dal Comune dello svolgimento del servizio, competono in regime di privativa tutte le attività costituenti il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani tra cui in particolare:
a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi, nonché dei rifiuti simili avviati a smaltimento;
b) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
c) l’attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di gestione differenziata delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l’ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
d) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Il Gestore eroga il servizio in conformità alle previsioni del Contratto di servizio e/o delle deliberazioni del Consiglio di Bacino o del singolo Comune.
2. Il Gestore inoltre svolge, su richiesta, le seguenti attività:
a) la gestione dei rifiuti simili conferiti al sistema da parte delle utenze di cui all’allegato L-quater avviati a recupero conferiti dalle utenze di cui all’allegato L-quinquies;
b) la gestione dei rifiuti simili previa stipula di apposita convenzione prevista all’art. 43 del presente Regolamento;
c) assistenza e/o affiancamento ad enti pubblici e/o soggetti privati per iniziative varie (es. progettazione, raccolta differenziata interna, campagne di comunicazione, riscossione);
d) iniziative e/o progetti finalizzati a incentivare la prevenzione nella produzione dei rifiuti in conformità agli indirizzi del Consiglio di Bacino ed alle previsioni del Contratto di servizio.
3. Al Gestore è altresì demandata l’individuazione in concreto, in conformità alle indicazioni del Consiglio di Bacino, delle situazioni che giustificano l’applicazione delle deroghe alle regole ordinarie di conferimento e/o raccolta come disciplinate nel presente Regolamento.
Art. 7 - Competenze del Comune
1. Ferme restando le competenze esercitate in forma congiunta mediante il Consiglio di Bacino ai sensi del precedente articolo 5, ai Comuni competono ulteriori funzioni in materia di rifiuti da esercitarsi singolarmente in conformità a specifiche disposizioni di legge, quali:
a) l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti, nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
b) l’adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell’inquinamento dei siti e l’emissione di ordinanze per la rimozione, l'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, nei confronti dei responsabili di abbandono e deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006;
c) l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l’intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un’area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, e secondo le procedure previste dal disposto normativo di cui al titolo quinto del D.Lgs. n.152/2006;
d) sulla base della pianificazione del Consiglio di Bacino, l’approvazione urbanistica e/o edilizia:
- l’approvazione del progetto degli Ecocentri;
- l’allestimento di una o più strutture fisse per l’esposizione e/o lo stazionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti in caso di costruzioni condominiali o aggregati di edifici di particolare complessità ovvero di particolare pregio architettonico e/o storico;
e) la definizione delle strade ed aree ove viene svolto il servizio di spazzamento standard in conformità alle previsioni del Contratto di servizio e, eventualmente, oltre lo standard.
Art. 8 - Rifiuti simili ai rifiuti urbani
La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 152/2006 (T.U.A.) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
Dal 01/01/2021, la classificazione dei rifiuti è definita dalla legge e non è modificabile dal Comune. In particolare, la definizione di rifiuto è contenuta nell’art. 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs 152/2006, mentre la definizione dei rifiuti urbani è riportata nell’art. 184, comma 2, e nell’art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs 152/2006.
La definizione di rifiuto urbano oggi vigente ha incluso anche i rifiuti indifferenziati e differenziati provenienti da fonti diverse da quelle domestiche, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies.
È stata eliminato il potere di assimilazione dei rifiuti speciali attribuito ai Xxxxxx e la competenza statale di definizione dei criteri di assimilazione.
La definizione di rifiuti speciali è invece contenuta nell’art. 184, comma 3 del medesimo D.Lgs 152/2006.
1. Le utenze non domestiche che si sono avvalse della disposizione prevista dall’art. 238 c. 10 del D. Lgs. 152/2006, ovvero di non avvalersi del servizio di raccolta RSU pubblico devono annualmente presentare al Gestore la documentazione che dimostri l’avvio a recupero/riciclo dei rifiuti prodotti dall’Utenza non Domestica;
2. La comunicazione di fuoriuscita dal servizio pubblico deve essere presentata al gestore entro il mese di Giugno, e ha valenza dal mese di gennaio dell’anno successivo alla presentazione.
3. Entro il mese di febbraio di ogni anno le utenze non domestiche che si sono avvalse delle disposizioni di cui al punto 1, che abbiano dichiarato di conferire il rifiuto prodotto al di fuori del servizio pubblico, devono presentare al Gestore la documentazione idonea, (formulari di identificazione, M.U.D., sistemi di tracciabilità, ecc.) riferita all’anno precedente corredata dell’attestazione dell’attività svolta dal/i soggetto/i incaricato/i del recupero/riciclo dei rifiuti. In caso di omessa presentazione di tale documentazione da parte del produttore dei rifiuti entro i trenta giorni successivi alla richiesta, i rifiuti prodotti si intenderanno rientranti nei limiti di cui al precedente comma per l’intero anno di riferimento e quindi trattati in regime privatistico.
4. Resta altresì ferma la disciplina dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, compreso il cd. dual use, prevista dalla normativa di settore.
CAPO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Art. 9 - La raccolta differenziata domiciliare
1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua mediante la raccolta differenziata domiciliare, (cosiddetto “porta a porta”), per le seguenti frazioni di rifiuto: umido, vegetale, vetro e imballaggi in plastica e lattine, carta e cartone, rifiuto secco residuo, rifiuti ingombranti.
2. A tal fine ogni utenza ha l’obbligo di dotarsi degli appositi contenitori forniti in comodato d’uso dal Gestore, identificati e codificati secondo gli standard previsti, di utilizzarli ed esporli secondo le regole specificate nei successivi articoli 13-19. Qualora vengano introdotti nuovi standard di contenitori, l’utenza può continuare ad utilizzare i contenitori già in possesso fino a che gli stessi siano in buono stato, salvo che vengano emanati indirizzi o prescrizioni di immediato adeguamento al nuovo standard.
3. I rifiuti prodotti dalle utenze domestiche devono essere conferiti separatamente rispetto ai rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. In ogni caso le singole frazioni di rifiuto non possono essere miscelate tra loro e ciascun contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per il conferimento della frazione o flusso di rifiuti ad esso associato.
4. Le frequenze ed i giorni di raccolta delle diverse tipologie di rifiuto vengono comunicati all’utenza attraverso l’EcoCalendario ed altri strumenti messi a disposizione degli utenti (sito web, app o altro). Le raccolte vengono svolte nelle fasce orarie più idonee per ciascuna zona del territorio servito.
5. La raccolta viene svolta esclusivamente con i contenitori dati in comodato d’uso dal Gestore alle utenze secondo le regole di seguito indicate:
a) i contenitori vanno esposti la sera prima del giorno di raccolta e, ove previsto, entro l’orario indicato nell’EcoCalendario e devono essere mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto;
b) dopo lo svuotamento il contenitore viene riposto dagli operatori nello stesso luogo di esposizione con il coperchio aperto per segnalare l’avvenuta raccolta; il prima possibile, e comunque entro il termine della giornata di raccolta, l’utente deve provvedere a ritirare il proprio contenitore e ricollocarlo entro il confine di proprietà. L’utente è tenuto a verificare, dopo lo svuotamento, che il contenitore ritirato sia quello originariamente assegnato;
c) i contenitori vanno esposti pieni e con il coperchio chiuso;
d) i rifiuti non possono essere depositati al di sopra o a fianco dei contenitori, né pressati in modo tale da non consentirne l’agevole uscita all’atto dello svuotamento o conferiti in contenitori diversi da quelli cui sono destinati: fatto salvo tali divieti, il Gestore potrà provvedere comunque allo svuotamento addebitando all’utenza i connessi oneri aggiuntivi (ad esempio, pulizia o doppio svuotamento).
6. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, migliorare la qualità dei rifiuti raccolti e nel rispetto delle norme del presente Regolamento, viene predisposto un sistema di controllo attuato mediante l’applicazione sui contenitori di idonei adesivi di segnalazione.
7. Il servizio di gestione dei rifiuti costituisce servizio pubblico essenziale ai sensi della Legge n. 146 del 12 giugno 1990. Il diritto di sciopero è esercitato in conformità a tale normativa.
8. Ad integrazione e completamento del servizio domiciliare, oltre alle raccolte presso gli EcoCentri, sono attivate ulteriori raccolte per specifici flussi di rifiuti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, abiti e tessili usati, farmaci scaduti, pile e batterie, piccole apparecchiature elettroniche domestiche (P.A.E.D.). Per esse sono utilizzati appositi contenitori in siti presidiati definiti dal Gestore in conformità alle indicazioni/indirizzi del Consiglio di Bacino.
9. Tutti i servizi non obbligatori o comunque oltre lo standard sono in ogni caso subordinati al regolare pagamento del servizio, compreso il pregresso.
10. I contenitori non conformi e/o obsoleti rilevati sul territorio per i quali l’utente non abbia provveduto al necessario adeguamento ai sensi del precedente comma 2, sono ritirati d’ufficio previo avviso alle utenze interessate.
Art. 10 - Descrizione delle frazioni e dei flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata
1. La raccolta differenziata domiciliare si scompone nelle seguenti frazioni e flussi di rifiuti:
a. umido: frazione costituita da materiali a componente organica fermentescibile quali, ad esempio, scarti alimentari e di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, piatti e posate in materiale compostabile, ecc.;
b. vegetale: frazione costituita da sfalci d’erba, ramaglie, piante domestiche, ecc., provenienti da aree verdi quali giardini e parchi;
c. carta-cartone: flusso che comprende, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti materiali: giornali e riviste, quaderni e libri, imballaggi in carta o cartone, imballaggi in materiali poliaccoppiati per liquidi, (privi di residui e sprovvisti di parti in plastica quali tappi e cannucce), o comunque di materiali diversi;
d. vetro: frazione che comprende imballaggi in vetro;
e. plastica-lattine (PL): flusso costituito da imballaggi in plastica, alluminio, banda stagnata, acciaio;
x. xxxxxxxxxxx: raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti per la quale è necessaria la prenotazione telefonica del servizio, tale servizio può essere a pagamento ovvero incluso nel servizio a seconda delle disposizioni stabilite dal Comune;
g. prodotti assorbenti per le persone (PAP): flusso costituito da prodotti assorbenti per le persone quali ad esempio pannolini, pannoloni e rifiuti assorbenti per persone;
h. residuo: flusso costituito dal rifiuto residuale rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata come descritta nelle lettere che precedono. In ogni caso, nel rifiuto residuo non possono essere conferiti: rifiuti potenzialmente pericolosi, rifiuti elencati nell’art. 185 del D.Lgs. n.152/2006, (quali in particolare rifiuti radioattivi, rifiuti derivanti dalle attività di escavazione, le carogne e le materie fecali nonchè le altre sostanze naturali utilizzate nell’attività agricola e i materiali esplosivi);
i. solo per le utenze non domestiche, cartone: frazione costituita esclusivamente da imballaggi in cartone (se in convenzione con il Gestore);
j. solo per le utenze non domestiche, plastica molle: frazione costituita esclusivamente da imballaggi in plastica molle (se in convenzione con il Gestore).
2. La raccolta differenziata delle tipologie di rifiuto di seguito indicate è effettuata a mezzo di appositi contenitori distribuiti su punti presidiati e riservati alle utenze domestiche in conformità alle previsioni di cui ai successivi articoli 22-25:
a) abiti e tessili usati
b) pile;
c) farmaci;
d) piccoli apparecchi elettronici domestici (P.A.E.D.) presso gli Ecocentri; Ulteriori raccolte potranno essere attivate in conformità alla normativa vigente.
3. La raccolta differenziata presso gli EcoCentri è effettuata in conformità alle disposizioni di cui ai successivi articoli 36 e 37.
TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA
Art. 11 - Relazioni con l’utenza
1. Il Gestore attiva, in conformità al Contratto di servizio, sportelli territoriali dove gli utenti possono attivare e cessare i contratti di gestione dei rifiuti, ricevere informazioni, ritirare sacchetti e contenitori, ecc.
2. Il Gestore progetta e realizza, in accordo con il Consiglio di Bacino o con i singoli Comuni, azioni di comunicazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale con lo scopo principale di favorire la collaborazione dei cittadini per un’efficace gestione dei rifiuti, aumentando la consapevolezza rispetto al problema dei rifiuti ed alle conseguenze dei propri comportamenti a tutela dell’ambiente e della salute umana.
Art. 12 - Classificazione del territorio servito
1. Le zone servite sono classificate in base alle caratteristiche del territorio ed al grado di complessità urbanistica distinguendosi in:
a) zone standard, caratterizzate da un tessuto urbano a sviluppo prevalentemente orizzontale, da condomini e utenze non complesse, con presenza di giardini e spazi di proprietà;
b) zone urbanisticamente complesse, caratterizzate da un tessuto urbano a sviluppo prevalentemente verticale con alta densità abitativa, condomini e utenze complesse con spazi di proprietà ridotti o assenti per il posizionamento dei contenitori;
c) zone centro storico: aree o zone che oltre ad avere le caratteristiche di cui alla lettera precedente, hanno valore storico-artistico di particolare pregio, concentrazione di attività commerciali e/o direzionali e per presenza di uffici pubblici con funzioni sovracomunali. In considerazione dell’attrazione di importanti flussi di persone e veicoli in queste zone è necessario porre una maggiore attenzione al decoro urbano;
d) zone a bassa densità abitativa, caratterizzate da edifici sparsi, coincidente generalmente con zone montane dove le utenze sono spesso utilizzate stagionalmente.
1. Per ciascuna tipologia di zona è prevista un’organizzazione specifica del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta.
Art. 13 - Modalità operative di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone standard
1. La raccolta viene effettuata mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; a tal fine i contenitori vanno esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta, al limite della proprietà dell’utente, o presso appositi punti o strutture concordate col Gestore, in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi: nel caso in cui i contenitori non siano accessibili e/o movimentabili in sicurezza da parte dell’addetto alla raccolta il servizio di raccolta non sarà garantito.
2. La raccolta può essere svolta anche su aree e strade private, intese come zone per le quali è consentito l’accesso dei mezzi per l’esecuzione del servizio. Queste devono essere facilmente accessibili, asfaltate o stabilizzate, senza limiti di carico e portata, di dimensioni idonee al transito e alle manovre, prive di barriere fisse o mobili. L’accesso è comunque subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione sottoscritta da parte della totalità dei proprietari e/o aventi titolo delle aree interessate.
3. Fatto salvo il rispetto da parte dell’utente delle norme di conferimento di cui al presente Regolamento, la responsabilità civile derivante dall’esposizione del contenitore sul suolo pubblico nel giorno di raccolta è a carico del Gestore.
4. Qualora il Gestore non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori, l’utente che ha esposto gli stessi secondo quanto stabilito dal presente Regolamento può segnalare tempestivamente la mancata raccolta attraverso canali di comunicazione appositamente predisposti: il Gestore provvederà quindi a recuperare il disservizio in conformità a quanto stabilito nel Contratto di servizio e nella Carta di qualità. Non costituiscono disservizi mancate raccolte dovute a cause di forza maggiore.
5. Eventuali raccolte straordinarie possono essere richieste al Gestore che le effettuerà in conformità alle disposizioni del Contratto di servizio.
Art. 14 - Modalità aggiuntive di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone urbanisticamente complesse e nei centri storici
1. Nelle zone urbanisticamente complesse e nei centri storici la raccolta avviene con le medesime modalità di cui all’articolo che precede, ma con una frequenza maggiore determinata in ragione del grado di complessità urbanistica e specificata nel Contratto di servizio.
2. Al fine di garantire il decoro urbano in zone urbanisticamente complesse e nei centri storici di particolare complessità possono essere attivati servizi aggiuntivi quali i servizi EcoBus ed EcoStop: essi sono riservati agli utenti che hanno in dotazione contenitori di dimensioni ridotte rispetto a quelli delle zone standard o appositi sacchetti.
3. Il servizio EcoBus consente il conferimento delle due frazioni di rifiuti domestici raccolti, in quello stesso giorno, col sistema porta a porta. Gli utenti conferiscono i propri rifiuti recandosi presso la fermata dell’EcoBus e consegnando i propri contenitori x xxxxxxxxx al personale addetto a tale servizio.
4. Il servizio EcoStop consente il contemporaneo conferimento delle quattro principali tipologie di rifiuto oggetto di raccolta differenziata. Gli utenti conferiscono i propri rifiuti recandosi presso l’area di sosta dell’EcoStop e consegnando i propri contenitori x xxxxxxxxx al personale addetto a tale servizio.
5. I Comuni, gli orari, i luoghi ed i tempi di sosta dei servizi EcoBus ed EcoStop sono definiti nel Contratto di servizio e comunicati agli utenti delle zone in cui tali servizi sono attivati attraverso appositi canali, quali l’Ecocalendario, sito e app.
Art. 15 - Modalità specifiche di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone a bassa densità abitativa
1. Nelle zone a bassa densità abitativa la raccolta avviene con le medesime modalità di cui al precedente articolo 13, ma con una frequenza ridotta determinata in ragione della stagionalità d’uso delle utenze e/o del numero di edifici da servire e/o della condizione delle strade e della loro percorribilità in particolari periodi dell’anno.
2. A seguito di particolari esigenze potranno essere attivate soluzioni alternative specifiche per la raccolta dei rifiuti, quali i servizi i Ecobus e Ecostop.
3. I Comuni, gli orari, i luoghi ed i tempi di sosta dei servizi EcoBus ed EcoStop sono definiti nel Contratto di servizio e comunicati agli utenti delle zone in cui tali servizi sono attivati attraverso appositi canali, quali l’Ecocalendario, sito e app.
Art. 16 - Fornitura ed utilizzo dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani
1. I contenitori per la raccolta differenziata, di cui l’utente ha l’obbligo di dotarsi all’atto dell’attivazione dell’utenza, sono soggetti alla ordinaria disciplina del comodato d’uso prevista dal Codice Civile. Pertanto, l’utente è tenuto a servirsene esclusivamente per l’uso cui essi sono destinati e con la diligenza del buon padre di famiglia. In ogni caso è vietato manometterli, imbrattarli, modificarli negli allestimenti o rimuovere gli adesivi applicati.
2. La volumetria dei contenitori richiesti dall’utente deve essere idonea a garantire il corretto conferimento di tutte le tipologie di rifiuto in funzione delle frequenze di raccolta.
3. I contenitori per la raccolta differenziata vengono consegnati dal Gestore presso gli sportelli territoriali o direttamente a domicilio in conformità alle previsioni del Contratto di servizio
4. L’utente deve custodire i propri contenitori all'interno di aree private, anche condominiali. In casi eccezionali verificati dal Gestore, nei quali gli spazi privati non siano sufficienti al posizionamento dei contenitori in dotazione, gli stessi potranno essere collocati sul suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione competente.
5. I contenitori di volumetria maggiore o uguale a 120 litri possono essere dotati di un sistema di chiusura solo in casi di comprovata necessità previamente verificata dal Gestore.
6. In caso di rottura di uno o più contenitori non imputabile all’utente, il Gestore provvede alla sua/loro sostituzione previa richiesta dell’utente e restituzione del/i contenitore/i danneggiato/i.
7. In caso di furto di un contenitore il Gestore procede, su richiesta dell’utente, alla consegna di un nuovo contenitore: tale richiesta deve essere corredata da apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nell’ipotesi in cui oggetto di furto sia un contenitore di volumetria non superiore a 360 litri, mentre per volumetrie superiori dovrà essere allegata copia di regolare denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
8. Il lavaggio dei contenitori è a carico dell’utente. Su richiesta dell’utente il lavaggio può essere effettuato dal Gestore in conformità al Contratto di servizio.
9. I contenitori devono essere riconsegnati vuoti e puliti al momento della chiusura del servizio, pena l’addebito del costo nel caso di mancata riconsegna. In caso di contenitori dotati di sistemi di chiusura deve essere riconsegnata anche la relativa chiave se presente.
Art. 17 - Contenitori per la raccolta porta a porta nelle zone standard
1. Ad ogni tipologia di rifiuto raccolto porta a porta viene associato un colore specifico che lo identifica. Attualmente i colori associati alla singola tipologia di rifiuto sono i seguenti:
Tipologia rifiuto | Colore identificativo |
secco residuo | grigio |
umido | marrone |
vetro | verde |
2. Ogni contenitore è dotato di un numero di matricola associato all’utenza e di un transponder per registrare gli svuotamenti.
3. I contenitori previsti nelle zone a servizio standard sono i seguenti:
Tipologia rifiuto | Capacità dei contenitori (Litri) |
Secco non riciclabile | 40 litri 120 litri 240 litri o multipli 1100 litri o multipli |
Umido | 23 litri 120 litri 240 litri o multipli |
Carta e cartone | 120 litri 240 litri o multipli 1100 litri o multipli |
Plastica e lattine | 100 litri con sacco 120 litri in alternativa ai sacchi 240 litri o multipli 1100 litri o multipli |
Vetro | 120 litri |
Vegetale (dove previsto) | 240 litri o multipli |
4. Eventuali deroghe alle volumetrie di cui al precedente comma 3 sono ammesse in casi eccezionali, quali mancanza di spazi interni e/o esterni (esposizione), eccessiva distanza dal punto di esposizione ecc. Le situazioni che giustificano le deroghe sono accertate dal Gestore sulla base delle indicazioni e/o determinazioni del Consiglio di Bacino o di ogni singolo Comune.
5. Alle utenze domestiche all’interno di condomini che presentino situazioni di oggettiva indisponibilità di spazi idonei allo stazionamento e/o all’esposizione dei contenitori verificate dal Gestore, possono essere assegnati, su richiesta di tutte le utenze del condominio e per le sole frazioni riciclabili, contenitori condominiali. L’assegnazione di tali contenitori viene in ogni caso revocata se gli stessi non vengono correttamente utilizzati.
6. In via sperimentale possono essere forniti contenitori e/x xxxxxxxxx diversi dallo standard per servizi di raccolta ordinari o sperimentali specificando modalità di esecuzione e quantitativi forniti.
Art. 18 - Contenitori per le zone urbanisticamente complesse e per i centri storici
1. Nelle zone urbanisticamente complesse e nei centri storici lo standard ordinario dei contenitori è il medesimo di quello indicato nell’articolo che precede.
2. In caso di comprovata insufficienza di spazi interni/esterni, verificata dal Gestore, possono essere forniti per le frazioni secco residuo, carta e cartone, vetro plastica e lattine, contenitori di capacità minima indicati all’art. 16 comma 3.
3. I sacchetti forniti qualora previsto dai Comuni sono i seguenti:
Tipologia rifiuto | Capacità dei sacchetti (litri) |
Secco residuo | 50 litri |
Umido | 10 litri |
Plastica e lattine | 100 litri |
Art. 19 - Regole per la raccolta domiciliare
1. I rifiuti, ad eccezione del vetro che va conferito il più integro possibile, devono essere previamente ridotti di volume o dimensione e puliti dove possibile.
2. I rifiuti, ad eccezione del rifiuto umido e del rifiuto residuo per i quali valgono le regole di seguito specificate, devono essere introdotti negli appositi contenitori racchiusi in sacchi o in sacchi trasparenti chiusi.
3. Il rifiuto umido va introdotto nel contenitore utilizzando solamente sacchetti compostabili o biodegradabili.
4. Il rifiuto residuo va introdotto nel contenitore utilizzando sacchetti trasparenti. I rifiuti taglienti o acuminati in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta o di danneggiare i contenitori, vanno introdotti all’interno dello stesso opportunamente protetti.
Art. 20 - Raccolta manuale degli imballaggi in cartone per le utenze non domestiche
1. Per le utenze non domestiche che ne facciano richiesta viene attivato un servizio specifico per la raccolta manuale dei soli imballaggi in cartone: tale servizio è effettuato dal Gestore in conformità alle previsioni del Contratto di servizio.
2. Il servizio prevede il conferimento degli imballaggi in cartone senza alcun contenitore con le seguenti modalità:
a) il materiale deve essere conferito sfuso piegato, ridotto di volume ed accatastato: il giorno, l’ora ed il luogo di raccolta sono definiti e comunicati dal Gestore;
b) di regola il singolo conferimento non dovrà superare i 2 mc ed eventuali conferimenti superiori dovranno essere previamente concordati col Gestore; nei centri storici il limite del singolo conferimento, compreso tra 0,5 e 2 mc, è stabilito dal Gestore tenuto conto delle locali esigenze di servizio; eventuali deroghe sono in ogni caso subordinate all’assoluta garanzia del mantenimento del decoro urbano;
c) la frequenza di raccolta è stabilita nel Contratto di servizio;
d) in ogni caso il materiale non deve essere esposto alle intemperie.
3. La raccolta viene effettuata in proprietà privata o, in subordine, presso punti individuati dal Gestore previa intesa con l’utente secondo frequenze e giorni di raccolta specifici: essi verranno comunicati di volta in volta.
Art. 21 - Raccolta manuale degli imballaggi in plastica molle per le utenze non domestiche
1. La raccolta manuale degli imballaggi in plastica molle è attivata nelle zone urbanisticamente complesse e nei centri storici previa richiesta dell’utenza non domestica interessata. Tale servizio viene svolto in conformità alle previsioni del Contratto di servizio.
2. La raccolta avviene con le seguenti modalità:
a) gli imballaggi in plastica molle vengono conferiti mediante appositi sacchetti da richiedersi al Gestore, da esporsi nel giorno, ora e luogo di raccolta definiti e comunicati dal Gestore;
b) il limite del singolo conferimento, compreso tra 0,5 e 2, è stabilita dal Gestore tenuto conto delle locali esigenze di decoro; eventuali deroghe sono in ogni caso subordinate all’assoluta garanzia del mantenimento del decoro urbano;
c) la frequenza di raccolta è definita nel Contratto di servizio.
3. La raccolta viene effettuata in proprietà privata o, in subordine, presso punti individuati dal Gestore previa intesa con l’utente secondo frequenze e giorni di raccolta specifici: essi verranno comunicati di volta in volta.
Art. 22 - Raccolta materiale tessile e accessori
1. Il servizio consiste nella raccolta di rifiuti urbani, prodotti da utenze domestiche, costituiti da prodotti tessili ed accessori, quali a titolo di esempio:
a) prodotti tessili e capi di abbigliamento;
b) calzature, borse e cinture;
c) biancheria per la casa.
2. Il materiale viene raccolto pulito in appositi contenitori posizionati presso gli EcoCentri e presso siti opportunamente individuati dal Gestore in conformità alle indicazioni del Consiglio di Bacino o del singolo Comune.
3. Eventuali raccolte straordinarie possono essere autorizzate dal Consiglio di Bacino o dal Comune in conformità alla vigente normativa.
Art. 23 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie di provenienza domestica
1. Per i rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie, purché di provenienza domestica, è attivata una raccolta dedicata che avviene secondo le regole del presente articolo. Tali rifiuti comprendono in particolare:
a) pile a bottone;
b) pile a stilo;
c) batterie per attrezzature elettroniche;
d) accumulatori al piombo.
2. La raccolta di tali rifiuti, da conferire sfusi, avviene mediante appositi contenitori forniti dal Gestore e posizionati presso gli EcoCentri e all’interno di negozi o supermercati o posizionati sul territorio. Per gli accumulatori al piombo è previsto esclusivamente il conferimento presso l’EcoCentro.
Art. 24 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali
1. Per i rifiuti potenzialmente pericolosi costituti da farmaci e medicinali, purché di provenienza domestica, è attivata una raccolta dedicata che avviene secondo le regole riportate nel presente articolo. Tali rifiuti comprendono in particolare:
a) farmaci;
b) fiale per iniezioni inutilizzate;
c) disinfettanti.
2. La raccolta di tali rifiuti avviene mediante appositi contenitori forniti dal Gestore e posizionati presso gli EcoCentri o presso i luoghi di vendita di farmaci e medicinali ovvero presso strutture attinenti quali farmacie ed ambulatori medici, o posizionati sul territorio. Detti rifiuti devono essere conferiti sfusi, salvo che la separazione del relativo imballaggio non sia possibile, (ad es. i flaconi contenenti sciroppi o altri liquidi).
Art. 25 - Raccolta dei rifiuti costituiti da materiali potenzialmente pericolosi di impiego domestico
1. I rifiuti potenzialmente pericolosi di provenienza domestica vanno conferiti esclusivamente all’EcoCentro negli appositi contenitori. Tali rifiuti comprendono in particolare:
a) contenitori etichettati tossici, infiammabili e nocivi vuoti e/o contenenti residui di prodotto;
b) oli esausti minerali;
c) oli esausti vegetali;
d) cartucce e toner.
2. Per i rifiuti di cui al comma 1) lettera a) possono essere conferiti anche su contenitori posizionati sul territorio.
Art. 26 - Raccolta dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)
1. La raccolta dei rifiuti ingombranti, ossia dei rifiuti di provenienza domestica non potenzialmente pericolosi che, per peso e/o volume, non sono conferibili all’ordinario sistema di raccolta domiciliare (ad esempio, divani, materassi, giochi ecc.), e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) avviene:
a) mediante conferimento diretto dell’utente presso gli EcoCentri;
b) mediante raccolta a domicilio su richiesta dell’utente in conformità alle previsioni del Contratto di servizio;
c) per i piccoli apparecchi elettronici domestici (P.A.E.D.) mediante appositi contenitori forniti dal Gestore e posizionati all’interno dei centri commerciali o di grandi strutture di vendita, previa sottoscrizione di apposito accordo col Gestore.
Art. 27 - Raccolta dei rifiuti cimiteriali
1. I rifiuti cimiteriali, in quanto rifiuti urbani, devono essere conferiti al Gestore del servizio secondo le modalità qui di seguito indicate.
2. I rifiuti provenienti dall’ordinaria fruizione del cimitero vengono conferiti con le normali modalità, ossia utilizzando gli appositi contenitori da custodirsi all’interno del cimitero ed esporre nei giorni di raccolta.
3. I rifiuti di cui all’art. 2, comma1, lettera e), DPR 254/2003, (ossia, provenienti da esumazioni ed estumulazioni), devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani ed in conformità alle
prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia nazionale (art. 12 D.P.R. n. 254/2003) e locale (es. Regolamenti di polizia mortuaria).
4. I rifiuti di cui all’art. 2, comma1, lettera f), D.P.R. 254/2003, (ossia, materiali lapidei, inerti da edilizia cimiteriale ecc., oggetti metallici e non asportati prima di cremazione, tumulazione o inumazione), devono essere conferiti in appositi contenitori dedicati. I materiali lapidei, gli inerti da edilizia cimiteriale, le terre di scavo, murature e similari, in alternativa al conferimento al servizio pubblico, possono essere riutilizzati all’interno della struttura cimiteriale.
Art. 28 - Raccolta dei rifiuti sanitari (urbani)
1. La raccolta dei rifiuti sanitari, quando non rientranti nella categoria rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184 co. 3 lett. h), avviene con le modalità ordinarie, ossia utilizzando gli appositi contenitori da custodirsi all’interno dell’utenza ed esporre nei giorni di raccolta.
2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, previo specifico procedimento di sterilizzazione come previsto dalle norme vigenti, sono assimilati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera g, numero 8, del D.P.R. 254/2003 e devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
Art. 29 - Raccolta con Servizio dedicato per le utenze non domestiche
1. La raccolta dei rifiuti riservata alle utenze non domestiche che hanno esigenze di contenitori superiori allo standard massimo ordinario, viene garantito per ogni tipologia di rifiuto attraverso un servizio dedicato. Tale servizio può prevedere, nel rispetto del Contratto di servizio, o la pesatura del rifiuto raccolto o il conteggio della volumetria svuotata. Il servizio è attivato su richiesta dell’utenza non domestica interessata e presuppone la disponibilità di spazi idonei in proprietà privata.
2. Il servizio avviene con le seguenti modalità:
a. posizionamento e svuotamento dei contenitori in proprietà privata;
b. svuotamento a chiamata.
3. Le attrezzature fornite dal Gestore alle utenze possono essere, a seconda delle necessità delle utenze:
a. cassonetti della volumetria di 1100 l con frequenza indicata nel Contratto di servizio;
b. contenitori con volumetrie superiori, (es. cassoni scarrabili), per i quali è garantito nell’erogazione del servizio un sistema di pesatura del rifiuto conferito in conformità al Contratto di servizio.
4. Il Gestore garantisce l’esecuzione del servizio presso le utenze non domestiche che attivino il servizio e che consentano il posizionamento e la movimentazione in sicurezza di contenitori di media e grande dimensione, nonché agevoli spazi di manovra per gli automezzi utilizzati.
5. Per i servizi a pesatura sono comunque definiti dei pesi standard. I pesi standard attualmente applicati sono contenuti nell’allegato III: esso non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e, pertanto, la sua eventuale modifica non costituisce modifica allo stesso.
6. In caso di utilizzo non conforme dei contenitori da parte dell’utenza o di sopravvenute modifiche delle caratteristiche dei rifiuti conferiti dall’utenza, il Gestore può modificare il servizio dedicati o convertirlo in servizio con le ordinarie regole di raccolta.
7. Per quanto non derogato dal presente articolo si applicano le regole generali della raccolta domiciliare (art. 9 e ss.).
1. In alternativa alla raccolta porta a porta per il rifiuto umido e/o vegetale le utenze domestiche possono effettuare la pratica del compostaggio del proprio rifiuto organico da cucina, sfalci e potatura da giardino.
2. Per attivare la pratica del compostaggio l’utenza interessata deve compilare un apposito modulo di richiesta e restituire le attrezzature eventualmente assegnate per la raccolta domiciliare del rifiuto organico. Non possono accedere al compostaggio le utenze domestiche con servizio condominiale per il rifiuto secco non riciclabile e/o per il rifiuto organico.
3. Il compostaggio domestico deve essere effettuato secondo le regole che seguono:
a. essere eseguito esclusivamente nelle aree scoperte di propria pertinenza, utilizzando adeguati strumenti e metodi per svolgere il processo in maniera controllata (composter, concimaia, cumulo, ecc.), e comunque secondo le specifiche regole tecniche;
b. essere effettuato nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo a emissione di cattivi odori.
4. All’utenza domestica aderente alla pratica di compostaggio in conformità alle predette regole è riconosciuta una riduzione tariffaria.
5. Le utenze non domestiche che svolgono attività agricole e vivaistiche possono effettuare la pratica del compostaggio del proprio rifiuto organico derivante da tali attività.
6. L’avvio del compostaggio di comunità, fatta salva la normativa di legge, necessita di apposita regolamentazione da parte del Consiglio di Bacino.
TITOLO III SERVIZI AL TERRITORIO
Art. 31 - Raccolta rifiuti abbandonati
1. I rifiuti abbandonati vengono raccolti e avviati alle successive fasi di smaltimento e/o recupero dal Gestore che vi provvede in conformità alle specifiche previsioni del Contratto di servizio. In ogni caso, la raccolta dei rifiuti abbandonati su area privata o comunque imputabile all’utente costituisce un servizio a richiesta ed a carico dell’utente.
2. Il Gestore, in conformità agli indirizzi e/o alle indicazioni del Consiglio di Bacino, può attivare servizi di pulizia dei rifiuti solidi galleggianti e depositati sulle rive dei corsi d'acqua sulla base di progetti specifici eventualmente elaborati per singolo alveo o ambito fluviale. L'attività può essere svolta anche in collaborazione con associazioni operanti in ambito fluviale a mezzo di natanti a basso impatto ambientale o con i consorzi di bonifica.
Art. 32 - Spazzamento stradale
1. I rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade e aree pubbliche e/o a uso pubblico vengono raccolti e avviati alle successive fasi di smaltimento e/o recupero dal Gestore in conformità alle specifiche previsioni del vigente Contratto di servizio. Le strade ed aree pubbliche e/o a uso pubblico oggetto di spazzamento sono definite dal Consiglio di Bacino in accordo con il Comune.
Art. 33 - Ulteriori servizi di pulizia del territorio
1. Il Gestore effettua servizi di pulizia del territorio in conformità alle previsioni del vigente Contratto di servizio. I principali servizi di pulizia del territorio sono: la pulizia delle caditoie e griglie stradali, la rimozione di carogne di animali, la pulizia di fontane, monumenti pubblici e simili, il lavaggio delle pavimentazioni e dei loggiati a uso pubblico, ecc.
Art. 34 - Cestini stradali (ove previsto)
1. I cestini stradali devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di dimensioni ridotte prodotti dai passanti. In ogni caso i cestini stradali non possono essere utilizzati per il conferimento di rifiuti prodotti presso le utenze.
2. Il Gestore provvede allo svuotamento dei cestini stradali di proprietà comunale in conformità alle specifiche previsioni del vigente Contratto di servizio.
Art. 35 - Aree occupate da esercizi pubblici
1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscano di concessioni di aree pubbliche o ad uso pubblico, quali ad esempio caffè, alberghi, ristoranti, trattorie e simili, gestori di esercizi pubblici che somministrino beni al dettaglio per il consumo immediato, quali gelaterie, pizzerie da asporto, edicole, tabaccherie e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza.
2. I rifiuti provenienti dalle aree in concessione e/o dai suddetti esercizi devono essere raccolti e conferiti, a cura dei concessionari e dei Gestori di cui al comma precedente, in conformità al presente Regolamento.
Art. 36 - EcoCentri. Regole generali.
1. La gestione degli EcoCentri è organizzata dal Gestore in conformità alle specifiche previsioni del Contratto di Servizio.
2. Gli EcoCentri sono accessibili in orari prestabiliti, durante i quali è prevista la presenza di personale addetto alla guardiania che provvede a vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature.
3. Gli EcoCentri sono aperti tutto l’anno nei giorni e negli orari di apertura indicati nell’EcoCalendario.
4. Gli EcoCentri non sono utilizzabili per il conferimento del rifiuto secco residuo e del rifiuto organico. Agli Ecocentri inoltre non può essere conferito il rifiuto vegetale derivante dall’attività di giardinaggio svolta per conto di terzi. In ogni caso non possono essere conferite tipologie di rifiuto per le quali non sia attivata una raccolta specifica presso l’EcoCentro. Possono essere conferiti agli EcoCentri solo i rifiuti ingombranti aventi dimensioni eccezionali rispetto all’ordinaria produzione di rifiuti dell’utenza e che non possano, con semplici operazioni, essere ridotti di volume in modo tale da poter essere conferiti nel contenitore in dotazione per la raccolta “porta a porta”.
5. Le tipologie di rifiuto conferibili, in conformità a disposizioni regolamentari e normative vigenti, presso gli EcoCentri sono indicate nell’allegato IV: tale allegato non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e pertanto la sua eventuale modifica non comporta modifica dello stesso.
6. E’ in ogni caso fatta salva la normativa speciale prevista per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, compreso il cd. dual use.
Art. 37 - Accesso e regole di conferimento
1. L’accesso all’EcoCentro è riservato alle utenze domestiche attive nel territorio di competenza del Gestore per il conferimento dei rifiuti di provenienza domestica. A tal fine il personale di guardiania verifica le generalità degli utenti e provvede a registrare, o comunque a monitorare, i rifiuti conferiti.
2. Possono altresì accedere agli EcoCentri le utenze non domestiche per il conferimento dei propri rifiuti previa autorizzazione rilasciata dal Gestore, titolari di idonea autorizzazione rilasciata dall’Albo Gestori Ambientali per trasporto in conto proprio dei rifiuti ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D. Lsg. n. 152/2006, in conformità alle regole di seguito indicate: l’autorizzazione è rilasciata alle utenze non domestiche che ne facciano richiesta a condizione della regolarità del pagamento delle fatture del Servizio, che abbiano ritirato il contenitore per il conferimento del rifiuto residuo nonché, (salvo che per le situazioni di indisponibilità di spazi accertate dal Gestore), lo standard minimo dei contenitori per il conferimento dei rifiuti riciclabili. L’autorizzazione può avere una durata mensile oppure annuale.
3. E’ consentito l’accesso contemporaneo all’EcoCentro di un numero di utenti tale permettere l’utilizzo dell’EcoCentro in condizioni di sicurezza. Le operazioni di conferimento possono essere momentaneamente interrotte per permettere la movimentazione dei contenitori.
4. Il conferimento dei rifiuti presso gli EcoCentri è eseguito secondo le seguenti regole generali:
a) prima dell’accesso all’Ecocentro l’utente provvede a separare le diverse tipologie di rifiuto e/o a scomporre i rifiuti composti da materiali diversi facilmente separabili;
b) il conferimento avviene a cura dell’utente secondo le indicazioni del personale di guardiania e/o dell’apposita segnaletica;
c) i rifiuti vanno conferiti esclusivamente negli appositi contenitori, in nessun caso al di fuori di essi e comunque avendo cura di non sporcare.
5. Per garantire la maggior fruizione dell’Ecocentro sono previsti limiti di conferimento per ogni tipologia di rifiuto come di seguito indicato:
a) 1 mc per singola giornata di apertura fino ad un massimo di 3 mc al mese;
b) per l’utenza non domestica per i soli rifiuti ingombranti entro il limite massimo di n. 2 pezzi/anno. Per le seguenti tipologie di rifiuto, in deroga al limite mensile di cui al precedente punto a), le quantità riportate nella tabella sottostante:
RIFIUTO | QUANTITATIVO MASSIMO MENSILE | QUANTITATIVO MASSIMO ANNUALE |
Inerti (ove previsto) | 1 mc | 2 mc |
Oli minerali esausti | 10 litri | 20 litri |
Oli e grassi commestibili | 10 litri | 50 litri |
Prodotti etichettati “T” e/o “F” | 10 litri | 80 litri |
Pile | 5 litri | 10 litri |
Medicinali | 5 litri | 10 litri |
Cartucce e Toner esauriti | 10 litri | 120 litri |
La traduzione in concreto dei limiti indicati nel presente comma, ossia la conversione convenzionale delle quantità espresse in metri cubi o litri (es. un metro cubo corrisponde ad un determinato numero di pezzi), è demandata al Gestore previa condivisione col Consiglio di Bacino.
6. E’ espressamente vietato effettuare operazioni di cernita e/o prelievo dei rifiuti depositati all’interno dei contenitori.
TITOLO V – MANIFESTAZIONI ED EVENTI ECOSOSTENIBILI
Art. 38 - Servizio EcoEventi - Disciplina generale
1. Per i rifiuti prodotti nell’ambito di eventi o manifestazioni quali sagre, spettacoli itineranti e luna park, eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, regolarmente autorizzate e aperti al pubblico ovvero private, che prevedano l’occupazione temporanea – per un periodo non superiore a 14 giorni consecutivi - di locali o aree scoperte, è istituito un servizio dedicato denominato “Servizio Ecoeventi”.
2. Al fine di poter attivare tempestivamente il Servizio Ecoeventi gli organizzatori almeno quindici giorni prima del loro inizio, devono compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito web e trasmetterlo al Gestore sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente o associazione organizzatrice.
3. Il Comune competente per territorio comunica al Gestore gli eventi e le manifestazioni autorizzati.
4. L’attivazione del servizio è comunque subordinata:
a) al regolare pagamento delle fatture precedentemente emesse;
b) all’esistenza di spazi idonei al posizionamento delle attrezzature necessarie, ossia in aree di facile accesso ed adeguatamente pavimentate.
5. Sulla base della produzione stimata di rifiuto del singolo evento è configurato uno specifico servizio: attualmente sono previste le due tipologie denominate EcoEvento Minor e EcoEvento Maior, disciplinate rispettivamente nell’allegato V. Tale allegato non costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e pertanto la loro eventuale modifica non comporta modifica dello stesso.
6. Il servizio di raccolta, trasporto e ritiro finale di contenitori e/x xxxxxxxxx viene in ogni caso effettuato dal Gestore in giornate previamente concordate. Per il solo rifiuto umido, se conferito a mezzo di contenitori carrellati, è possibile usufruire delle raccolte ordinarie secondo le regole generali. I contenitori per la raccolta del rifiuto umido prevedono l’obbligatorio utilizzo di appositi sacchi compostabili, (denominati cuffie), da richiedersi al Gestore.
7. Il mancato rispetto del termine di attivazione di cui al comma 2 determina l’applicazione di specifiche penali.
8. Eventuali ulteriori e nuove iniziative di prevenzione e/o riduzione dei rifiuti potranno essere comunque avviate dal Gestore o dal Comune.
TITOLO VI – SERVIZI PER UTENZE DOMESTICHE IN PARTICOLARI SITUAZIONI SOCIO- SANITARIE
Art. 39 - Servizio per gli utenti in situazione di disagio sanitario. Presupposti ed attivazione.
1. Per i soggetti che si trovino in una particolare situazione di disagio sanitario è istituito un servizio dedicato riservato esclusivamente alla gestione dei rifiuti derivanti dalla loro patologia.
2. Possono accedere al servizio di cui al presente articolo i soggetti che:
a) versano in situazione di disagio per condizioni sanitarie, risultanti da certificazione medica, quali, ad esempio quelle di seguito elencate: persone incontinenti, dializzati, stomizzati;
b) fanno parte di un nucleo familiare costituente utenza domestica e hanno residenza nel territorio servito dal Gestore;
c) sono in regola con i pagamenti della tariffa.
3. L’accesso al servizio in parola avviene mediante la sottoscrizione dell’apposita istanza scaricabile dal sito web del Gestore. Il Comune di residenza, effettuate le dovute verifiche, provvede all’inoltro al Gestore delle domande idonee il prima possibile e comunque nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda.
4. Il Gestore, entro i successivi 30 giorni, invierà comunicazione agli utenti beneficiari per il ritiro presso lo sportello territoriale del contenitore dedicato.
5. E’ fatto salva l’eventuale regolamentazione ISEE di ciascun Comune.
6. Il servizio di cui al presente articolo prevede un contenitore aggiuntivo per la raccolta del rifiuto residuo, da utilizzarsi secondo le modalità e le frequenze ordinarie. Tale contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per i rifiuti derivanti dal disagio sanitario in conformità della vigente normativa ed ha volumetria pari a quella del contenitore del rifiuto residuo già in dotazione. Eventuali situazioni che necessitano di una volumetria diversa saranno accertate dal Gestore in conformità agli indirizzi del Consiglio di Bacino o del Comune.
7. Al venir meno di una delle condizioni che legittimino l’attivazione del servizio ai sensi del precedente comma 2, l’utente o gli aventi causa, sono tenuti a restituire al Gestore il contenitore aggiuntivo entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento. Decorso tale termine, anche a prescindere dalla riconsegna del contenitore, cessa in ogni caso la tariffa dedicata con decorrenza dalla data dell’evento che ha determinato il venir meno di un presupposto per l’accesso al servizio.
8. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta l’automatica cessazione della tariffa dedicata e l’immediato obbligo di restituire il contenitore aggiuntivo. Resta inoltre salvo quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lettera b) del Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani.
Art. 40 - Servizio per nuclei familiari con bambini in età inferiore ai due anni e mezzo o con persone anziane.
1. Per i nuclei familiari con bambini di età inferiore a due anni e mezzo è istituito un servizio dedicato riservato alla gestione dei rifiuti costituiti esclusivamente da pannolini pediatrici «usa e getta».
2. Possono accedere al servizio di cui al presente articolo i soggetti che:
a) fanno parte di un nucleo familiare costituente utenza domestica ed hanno residenza nel territorio servito dal Gestore ovvero sono affidati ai sensi di legge ad un nucleo famigliare costituente utenza domestica nel territorio servito dal Gestore;
b) sono in regola con i pagamenti della tariffa.
3. L’accesso al servizio in parola avviene mediante la sottoscrizione dell’apposita istanza scaricabile dal sito web del Gestore.
4. Il servizio di cui al presente articolo prevede, per ciascun bimbo di età inferiore ai due anni e mezzo, un contenitore aggiuntivo per la raccolta del rifiuto residuo, da utilizzarsi secondo le modalità e le frequenze ordinarie. Tale contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per i pannolini pediatrici ed ha volumetria pari a quella del contenitore del rifiuto residuo già in dotazione. Eventuali situazioni che necessitano di una volumetria diversa saranno accertate dal Gestore in conformità agli indirizzi del Consiglio di Bacino.
5. Al compimento del 30 mese del bambino per il quale è stato attivato il servizio e/o comunque al venir meno di una delle condizioni che legittimano l’attivazione del servizio ai sensi del precedente comma 2, l’utente è tenuto a restituire al Gestore il contenitore aggiuntivo entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento. Decorso tale termine, anche a prescindere dalla riconsegna del contenitore, cessa in ogni caso la tariffa dedicata agli utenti del servizio con decorrenza dal compimento del 30 mese o comunque dal venir meno di altro presupposto per l’accesso al servizio.
6. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta l’automatica cessazione della tariffa dedicata e l’immediato obbligo di restituire il contenitore aggiuntivo. Resta inoltre salvo quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lettera b) del Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani.
TITOLO VII – MERCATI RIONALI E AMBULANTI
Art. 41 - Gestione dei rifiuti prodotti dai mercati
1. Le utenze mercatali, ossia le utenze non domestiche relative ai mercati rionali, fissi e precari, nonché quelle dei venditori ambulanti, sono tenute a conferire obbligatoriamente al Gestore del servizio pubblico i propri rifiuti in modo differenziato con le modalità di seguito indicate:
a) utilizzando i sacchetti e/o i contenitori forniti dal Gestore ad inizio mercato per le seguenti tipologie di rifiuto:
i. umido;
ii. plastica lattine, ad eccezione di cassette e plateau del pesce da conferirsi sfusi;
iii. secco residuo;
b) gli imballaggi in carta, cartone e legno (es. cassette) vanno conferiti puliti, sfusi e impilati in modo ordinato.
2. A fine mercato il Gestore provvede al ritiro di contenitori, xxxxxxxxx e rifiuti sfusi.
Art. 42 - La raccolta differenziata nelle scuole
1. Costituiscono “scuole” o “scuola” ai sensi del presente articolo, tutte le istituzioni scolastiche, pubbliche e paritarie, di ogni ordine e grado.
2. Per ciascuna scuola lo standard dei contenitori per la raccolta dei rifiuti è determinato dal Consiglio di Bacino in base al criterio denominato “litro/alunno”, calcolato in base alle quantità di rifiuto prodotte a scuola rapportate al numero degli alunni iscritti. Tale criterio è proporzionato al grado della scuola, (infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado), ed alla frequenza di svuotamento dei contenitori prevista per la raccolta domiciliare, periodicamente aggiornabile. L’attuale standard è previsto nell’allegato VI: tale allegato non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e pertanto la sua eventuale modifica non comporta modifica dello stesso.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007 n. 248, le scuole statali aderiscono al progetto informativo dedicato, mentre le scuole paritarie hanno facoltà di aderirvi.
4. I contenitori per la gestione dei rifiuti scolastici delle scuole statali devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento dei rifiuti prodotti all’interno dei locali destinati all’attività didattica, mentre per i rifiuti prodotti all’interno di locali adibiti ad attività non didattiche, (es. mense e palestre locali ad uso promiscuo, ecc.), la Scuola o altro soggetto ha l’obbligo di dotarsi di appositi e specifici contenitori.
5. Le scuole paritarie possono utilizzare i contenitori assegnati ai sensi del precedente comma 2 per i rifiuti prodotti all’interno di qualsiasi locale adibito sia ad uso scolastico, tanto per attività didattiche che non, sia per usi extrascolastici. Le scuole paritarie, ove lo standard di cui al precedente comma 2 non sia sufficiente, debbono richiedere servizi aggiuntivi secondo le regole generali delle utenze non domestiche.
6. Il Gestore, in accordo con il Consiglio di Bacino o con i Comuni, attiva gratuitamente per le scuole del territorio servito, aderenti al progetto informativo-educativo, dei percorsi formativi didattici di educazione ambientale. Gli obiettivi e le finalità sono specificati nell’allegato VII: tale allegato non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e pertanto la sua eventuale modifica non comporta modifica dello stesso.
CAPO IV GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
Art. 43 - Servizio pubblico di gestione dei rifiuti simili
1. Ai sensi dell’art. 188, comma 1, D.lgs. 152/2006 i produttori iniziali di rifiuti possono conferirli ad un ente od impresa che effettui operazioni di trattamento dei rifiuti oppure al Gestore, (in quanto soggetto affidatario del servizio di raccolta degli urbani): in quest’ultima ipotesi il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti simili viene svolto previa sottoscrizione di apposita Convenzione con il Gestore.
2. I rifiuti simili sono caratterizzati e classificati, ai fini del recupero o dello smaltimento, a cura e spese del produttore iniziale, anche mediante relazioni descrittive e analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.
3. Nel caso siano stati attivati dei circuiti organizzati di raccolta per specifiche tipologie di rifiuti, la Convenzione di cui al comma 1 del presente articolo costituisce il Contatto di servizio ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp), del D.Lgs. 152/2006.
CAPO V VIGILANZA E CONTROLLO, DIVIETI E SANZIONI
Art. 44 - Vigilanza e controllo
1. Il Consiglio di Bacino o il Comune, avvalendosi del personale preposto, della Polizia Locale e del personale dagli enti competenti, svolgono tutte le funzioni di polizia amministrativa relative alla gestione dei servizi dei rifiuti come disciplinati dal presente Regolamento compresa l’adozione di tutte le misure idonee ad evitare danni e pregiudizi a soggetti e cose nello svolgimento delle attività di competenza.
2. Il personale preposto, qualora siano riscontrate violazioni alle norme del presente Regolamento, può procedere, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, ad assumere informazioni, ad effettuare attività ispettive di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, nonché all’accertamento ed alla contestazione delle violazioni oltre all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative conformemente alle prescrizioni della legge n. 689/1981.
3. Il personale addetto è autorizzato ed incaricato al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e può, altresì, svolgere attività di controllo con l’ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale.
4. Il personale non può svolgere funzioni di Polizia Giudiziaria e ha l’obbligo di presentare tempestiva e dettagliata denuncia scritta al P.M. o ad un Ufficiale di P.G., in ordine ad ogni reato procedibile d’ufficio di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di vigilanza.
5. Il personale è organo di polizia amministrativa preposto alla prevenzione e all’accertamento delle violazioni amministrative in materia ambientale e, in particolare, di quelle di cui al presente regolamento; collabora con la Polizia Locale e gli altri organi di polizia giudiziaria, dai quali può anche essere nominata ausiliare di P.G. ai sensi dell’art. 348, comma 4, c.p.p. per il compimento di atti od operazioni che richiedano specifiche competenze tecniche.
1. Fatto salvo quanto già stabilito nel D.Lgs. n. 152/2006, sono altresì vietati ai sensi del presente Regolamento:
a) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
b) l'esposizione di contenitori e/x xxxxxxxxx autorizzati contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti;
c) l’uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
d) l’utilizzo di contenitori non assegnati all’utenza per il conferimento dei rifiuti;
e) il conferimento di rifiuti eccedenti la capacità dei contenitori e/o al di fuori dei contenitori o attrezzature per il conferimento;
f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
g) lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;
h) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all’opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta e allo spazzamento;
i) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
j) il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
k) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi liquefatto in sacchetti non autorizzati;
l) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto secco non riciclabile sfuso o in sacchetti non conformi;
m) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto umido sfuso o in sacchetti in materiale non compostabile;
n) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto plastica-lattine sfuso o in sacchetti non conformi;
o) insudiciare il suolo, pubblico o a uso pubblico, con piccoli rifiuti, (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), anche con attività di volantinaggio e simili;
p) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
q) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto vetro-plastica-lattine all’interno di sacchetti;
r) il conferimento al servizio pubblico di rifiuto senza autorizzazione o adesione allo specifico servizio, ove prevista;
s) l’utilizzo improprio dei cestini stradali;
t) conferimento mediante deposito dei rifiuti nel territorio ovvero senza l’utilizzo degli appositi contenitori.
2. In particolare, presso gli EcoCentri, sono vietati:
a) il deposito al suolo delle varie tipologie di rifiuti;
b) il conferimento di rifiuti della tipologia di rifiuti diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
c) il conferimento di rifiuti da parte di utenze non domestiche senza preventiva autorizzazione;
d) l’utilizzo improprio dei sistemi destinati alla raccolta;
e) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall’addetto al controllo dell’EcoCentro;
f) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all’interno dei contenitori o in altro modo accumulati.
1. Ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 per la violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 Euro a 500 euro. Per le violazioni di cui all’elenco che segue si applica la sanzione amministrativa pecuniaria come indicato per ciascuna fattispecie:
Violazione | RIf. | Importo Minimo | Importo Massimo |
a) L’uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti; | Art. 45, comma 1, lett. c) | € 25,00 | € 500,00 |
b) il conferimento di rifiuti eccedenti la capacità dei contenitori e/o al di fuori dei contenitori o attrezzature per il conferimento; | Art. 45, comma 1, lett. e) | € 25,00 | € 500,00 |
c) conferimento mediante deposito rifiuti nel territorio ovvero senza l’utilizzo degli appositi contenitori. | Art. 45, comma 1, lettera t) | € 100,00 | € 500,00 |
d) L’imbrattamento, l’affissione di manifesti o altro sui contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti; | Art. 45, comma 1, lett. f) | € 25,00 | € 500,00 |
Violazione | RIf. | Importo Minimo | Importo Massimo |
e) Lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi; | Art. 45, comma 1, lett. g) | € 25,00 | € 500,00 |
f) comportamenti che creino intralcio o ritardo all’opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta e allo spazzamento; | Art. 45, comma 1, lett. h) | € 25,00 | € 500,00 |
g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti; | Art. 45, comma 1, lett. j) | € 25,00 | € 500,00 |
h) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, liquefatti o in sacchetti non autorizzati; | Art. 45, comma 1, lett. k) | € 25,00 | € 500,00 |
i) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto secco non riciclabile sfuso o in sacchetti non conformi; | Art. 45, comma 1, lett. l) | € 25,00 | € 500,00 |
j) il conferimento al servizio di raccolta del rifiuto umido sfuso o in sacchetti in materiale non compostabile e biodegradabile; | Art. 45, comma 1, lett. m) | € 25,00 | € 500,00 |
k) il conferimento di rifiuti da parte di utenze non domestiche, senza autorizzazione preventiva presso gli ecocentri; | Art. 45, comma 2, lett. c) | € 80,00 | € 500,00 |
2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Ai sensi dell’art. 16, comma 1, della legge n. 689/1981, ai fini dell’estinzione della violazione, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della stessa, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al doppio del minimo della sanzione prevista, salvo che per le violazioni per le quali, il Comune, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge n. 689/1981, stabilisca con apposita deliberazione un diverso importo.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Gestore per il risarcimento degli eventuali danni subiti, oltre al risarcimento per gli oneri sostenuti dal Gestore causati dai conferimenti difformi dalle norme previste dal presente Regolamento. Il Consiglio di Bacino, per il ripristino dello stato dei luoghi, potrà determinare le somme dovute anche in via forfettaria a carico del responsabile od obbligato in solido.
CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Art. 47 - Osservanza di altre disposizioni
1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di gestione dei rifiuti.
Art. 48 - Entrata in vigore del Regolamento
1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.
ALLEGATI
al Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti- Comuni gestione ESA- Com
SOMMARIO
CAPO I DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI
4
11
CAPO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
12
CAPO IV GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
30
CAPO VVIGILANZA E CONTROLLO, DIVIETI E SANZIONI
31
Allegato I – Elenco Cat. Utenze non Domestiche
36
Allegato II – Rifiuti Simili (ex speciali)
37
Allegato III – Pesi standard servizi a pesatura
38
Allegato IV - Tipologie di rifiuti conferibili presso gli Ecocentri
39
Allegato V – Servizi Ecoeventi
41
43
Allegato VII – Progetti Scuole – Proposte di progetti in corso di definizione
44
Allegato I – Elenco Cat. Utenze non Domestiche
Elenco delle attività che producono rifiuti di cui all’art 183, comma 1, lettera b-ter),
n. 2) rifiuti simili -allegato L quinquies
Cat. | Descrizione |
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. |
2 | Cinematografi e teatri. |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta. |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. |
5 | Stabilimenti balneari. |
6 | Esposizioni, autosaloni. |
7 | Alberghi con ristorante. |
8 | Alberghi senza ristorante. |
9 | Case di cura e riposo. |
10 | Ospedali. |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali. |
12 | Banche ed istituti di credito. |
13 | Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato. |
16 | Banchi di mercato beni durevoli. |
17 | Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. |
18 | Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista. |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto. |
20 | Attività industriali con capannoni di produzione (soppressa) |
21 | Attivita' artigianali di produzione beni specifici. |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. |
23 | Mense, birrerie, hamburgerie. |
24 | Bar, caffe', pasticceria. |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste. |
27 | Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. |
28 | Ipermercati di generi misti. |
29 | Banchi di mercato generi alimentari. |
30 | Discoteche, night club. |
Allegato II – Xxxxxxx Xxxxxx (ex speciali)
Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) -Allegato L-quater-
Frazione | Descrizione | EER |
RIFIUTI ORGANICI | Rifiuti biodegradabili di cucune e mense | 200108 |
Rifiuti biodegradabili | 200201 | |
Rifiuti dei mercati | 200302 | |
CARTA E CARTONE | Imballaggi in carta e cartone | 150101 |
Carta e Cartone | 200101 | |
PLASTICA | Imballaggi in plastica | 150102 |
Plastica | 200139 | |
LEGNO | Imballaggi in legno | 150103 |
Legno diverso da quello di cui alla voce 20137* | 200138 | |
METALLO | Imballaggi metallici | 150104 |
Metallo | 200140 | |
IMBALLAGGI COMPOSITI | Imballaggi materiali compositi | 150105 |
MULTIMATERIALE | Imballaggi in materiali misti | 150106 |
VETRO | Imballaggi in vetro | 150107 |
Vetro | 200102 | |
TESSILE | Imballaggi in materia tessile | 150109 |
Abbigliamento | 200101 | |
Prodotti Tessili | 200111 | |
XXXXX | Xxxxx per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* | 080318 |
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE | Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 | 200128 |
INGOMBRANTI | Rifiuti ingombranti | 200307 |
DETERGENTI | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200139* | 200130 |
ALTRI RIFIUTI | Altri rifiuti non biodegradabili | 200203 |
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI | Rifiuti Urbani indifferenziati | 200301 |
Allegato III – Pesi standard servizi a pesatura
Tipologia rifiuto | Peso specifico minimo (Kg/lt) | Peso specifico massimo (Kg/lt) | Peso specifico medio (Kg/lt) |
Rifiuto residuo (secco non riciclabile) | 0,06 | 0,12 | 0,09 |
Rifiuto umido | 0,20 | 0,60 | 0,40 |
Carta e cartone | 0,05 | 0,15 | 0,10 |
Vetro | 0,17 | 0,23 | 0,20 |
Cartone | 0,05 | 0,1 | 0.07 |
Rifiuto vegetale | 0,20 | 0,32 | 0,26 |
Legno | 0,04 | 0,10 | 0,07 |
Imballaggi in plastica | 0,04 | 0,06 | 0,05 |
Allegato IV - Tipologie di rifiuti conferibili presso gli Ecocentri
RIFIUTO | PROVENIENZA | CODICE CER |
Vetro | 15 01 07 imballaggi in vetro | |
20 01 02 rifiuti in vetro | ||
Plastica | 15 01 02 imballaggi in plastica | |
20 01 39 rifiuti plastici | ||
Metallo | 15 01 04 imballaggi in metallo | |
20 01 40 rifiuti metallici | ||
Sfalci e ramaglie | 20 02 01 rifiuti biodegradabili | |
Inerti | (solo se provenienti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) | 17 09 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* |
20 02 02 terra e roccia | ||
Cartone | 15 01 01 imballaggi in carta e cartone | |
20 01 01 rifiuti di carta e cartone | ||
Rifiuti ingombranti | 20 03 07 ingombranti | |
Legno | 15 01 03 imballaggi in legno | |
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37* | ||
Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.) | domestica | 20 01 21* tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio 20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi |
20 01 35* 20 01 36 rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche | ||
Pneumatici | domestica | 16 01 03 pneumatici fuori uso |
Oli minerali esausti | domestica | 20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 |
Oli e grassi commestibili | 20 01 25 oli e grassi commestibili | |
Prodotti etichettati “T” e/o “F” | domestica | 15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose e contaminati da tali sostanze |
20 01 13* solventi | ||
20 01 14* acidi | ||
20 01 15*sostanze alcaline | ||
20 01 17* prodotti fotochimici | ||
20 01 19* pesticidi | ||
20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose | ||
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27* | ||
20 01 29* detergenti contenenti sostanze pericolose |
RIFIUTO | PROVENIENZA | CODICE CER |
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29* | ||
Pile | domestica | 20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie |
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* | ||
Cartucce e Toner esauriti | domestica | 08 03 18 toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* |
Medicinali | domestica | 20 01 31* medicinali citotossici e citostatici |
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31* | ||
Indumenti usati | domestica | 20 01 10 abbigliamento 20 01 11 accessori e prodotti tessili |
Allegato V – Servizi Ecoeventi
ECOEVENTO MAIOR
1. Il servizio denominato “EcoEvento Maior” prevede l’utilizzo di appositi contenitori, consegnati e ritirati dal Gestore in conformità alle previsioni del Contratto di servizio.
2. Lo standard attuale dei contenitori utilizzabili è riportato nella tabella che segue:
3. In ogni caso, i contenitori carrellati del singolo evento possono avere una volumetria massima complessiva di 8.000 litri.
4. Il Gestore di regola provvede allo svuotamento dei contenitori a fine evento, contestualmente al loro ritiro. Per lo svuotamento del rifiuto umido, se conferito a mezzo di contenitori carrellati, è comunque possibile usufruire delle raccolte ordinarie secondo le regole generali. Eventuali svuotamenti intermedi per altre frazioni di rifiuto possono essere richiesti e concordati col Gestore che vi provvede in conformità alle specifiche previsioni del Regolamento per l’applicazione della Tariffa corrispettiva.
5. A richiesta degli organizzatori possono essere fornite in comodato d’uso dal Gestore una o più strutture denominate Ecopunto, da utilizzarsi per il conferimento diretto dei rifiuti da parte dei partecipanti alla manifestazione. Gli Ecopunti non possono mai essere utilizzati per il conferimento finale dei rifiuti al Gestore. Sono a carico degli organizzatori i seguenti oneri:
a) l’allestimento degli EcoPunti presso l’area di svolgimento della manifestazione od evento;
b) il periodico svuotamento dei rifiuti raccolti tramite EcoPunti e il loro corretto conferimento differenziato presso gli appositi contenitori per la raccolta finale dei rifiuti;
c) la vigilanza circa la corretta differenziazione dei rifiuti da parte degli utenti presso gli EcoPunti;
d) la restituzione della struttura EcoPunti congiuntamente all’attrezzatura dell’Ecoevento al termine della manifestazione o evento.
ECOEVENTO MINOR
1. Il servizio denominato “EcoEvento Minor” prevede il conferimento dei rifiuti, a scelta del richiedente, mediante appositi sacchi o contenitori da ritirarsi presso un Ecosportello/sportello zonale abilitato.
2. Lo standard attuale dei sacchi e contenitori utilizzabili è riportato nella tabella che segue:
TIPOLOGIA | SERVIZIO A SACCHETTI | SERVIZIO A CONTENITORI |
ATTREZZATURA | ATTREZZATURA | |
Secco non riciclabile | N. 2 sacchi da 110 lt | N. 1 bidone da 240 lt (inclusi 2 sacchi) |
Stoviglie usa e getta (PS+PP) | N. 3 sacchi da 110 lt | N. 1 bidone da 240 lt |
Vetro-Plastica-Lattine o Plastica-Lattine | N. 2 sacchi da 110 lt | N. 1 bidone da 240 lt |
Carta | N. 3 sacchi da 110 lt | N. 1 bidone da 240 lt |
Vetro (in TV Tre) | N. 1 bidone 120 lt | |
Umido | N. 1 bidone 120 lt (inclusa 1 cuffia) da esporre durante giro ordinario se possibile | |
Olio | N. 1 bidone da 50 lt | |
Cartone e imballaggi (plastica, vetro, metallo, legno), stoviglie usa e getta in plastica | Autorizzazione accesso all’Ecocentro (durata 1 mese) | |
Ritiro finale sacchi e contenitori |
Comune di Sorgà - Prot. num. 0000
44995130
del
89--0066--22002211
ESA-Com. S.p.A.
Allegato VI – Standard Scuole
Secco Infanzia/Nido | Secco Primaria | Secco Secondaria 1° | Secco Secondaria 2° | |||||||
Litri Ccontenitore | Fasce di Alunni | Litri Ccontenitore | Fasce di Alunni | Litri Ccontenitore | Fasce di Alunni | Litri Ccontenitore | Fasce di Alunni | |||
40-45 | 0-30 | 40-45 | 0-30 | 40-45 | 0-30 | 40-45 | 0-30 | |||
000 | 00-00 | 000 | 00-00 | 000 | 00-00 | 000 | 00-00 | |||
000 | 00-000 | 000 | 00-000 | 000 | 00-000 | 000 | 00-000 | |||
0000 | 000-000 | 0000 | 000-000 | 0000 | 000-000 | 0000 | 000-000 | |||
multipli di 1100 | >211 | multipli di 1100 | >211 | multipli di 1100 | >211 | multipli di 1100 | >211 | |||
Carta Infanzia/Nido | Carta Primaria | Carta Secondaria 1° | Carta Secondaria 2° | |||||||
Litri Ccontenitore | Fasce di Alunni | Litri Ccontenitore | Fasce di Alunni | Litri Ccontenitore | Fasce di Alunni | Litri Ccontenitore | Fasce di Alunni | |||
120 | 0-40 | 120 | 0-60 | 120 | 0-20 | 120 | 0-15 | |||
000 | 00-000 | 000 | 00-000 | 000 | 00-000 | 000 | 00-000 | |||
0000 | 000-000 | 0000 | 000-000 | 0000 | 000-000 | 0000 | 000-000 | |||
multipli di 1100 | >211 | multipli di 1100 | >211 | multipli di 1100 | >211 | multipli di 1100 | >211 | |||
Pla-Lat Infanzia/Nido | Pla-Lat Primaria | Pla-Lat Secondaria 1° | Pla-Lat Secondaria 2° | |||||||
Litri Ccontenitore | Fasce di Alunni | Litri Ccontenitore | Fasce di Alunni | Litri Ccontenitore | Fasce di Alunni | Litri Ccontenitore | Fasce di Alunni | |||
120 | 0-40 | 120 | 0-60 | 120 | 0-20 | 120 | 0-15 | |||
000 | 00-000 | 000 | 00-000 | 000 | 00-000 | 000 | 00-000 | |||
0000 | 000-000 | 0000 | 000-000 | 0000 | 000-000 | 0000 | 000-000 | |||
multipli di 1100 | >211 | multipli di 1100 | >211 | multipli di 1100 | >211 | multipli di 1100 | >211 | |||
Umido | Vetro | |||||||||
Litri Ccontenitore | Fasce di Alunni | Litri Ccontenitore | Fasce di Alunni | |||||||
22-25 | 0-60 | 120 | Tutte le scuole | |||||||
000 | 00-000 | |||||||||
000 | 000-000 | |||||||||
multipli di 240 | >211 |
Per situazioni complessi il Gestore valuterà caso per caso le dotazioni da consegnare
Regolamento ESA-Com. per il servizio di gestione dei rifiuti
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Allegato VII – Progetti Scuole – Proposte di progetti in corso di definizione
Progetto pilota
1. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere l’assunzione di comportamenti positivi verso la salvaguardia dell’ambiente, favorendo una riduzione complessiva del volume dei rifiuti prodotti e realizzando una gestione dei rifiuti interna alla scuola efficiente ed efficace.
2. Il progetto prevede:
a) la fornitura in comodato gratuito dei contenitori per la raccolta differenziata interna, di seguito specificati; tale materiale va utilizzato secondo le regole del “buon padre di famiglia”.
Volume contenitori | Durata |
120 litri | 5 |
40 litri | 5 |
25 litri | 5 |
10 litri (cestini) | 2 |
7 litri (sottolavello per umido) | 2 |
Materiale di comunicazione | 5 |
In caso di rottura accidentale, non dolosa o non gravemente colpevole, del materiale fornito, questo verrà sostituito gratuitamente su richiesta della scuola; diversamente, in caso di rottura dolosa o gravemente colpevole, la sostituzione sarà a pagamento.
b) la realizzazione di attività di formazione e comunicazione specifiche sulle regole di raccolta per tutti i soggetti presenti a scuola (insegnanti, alunni, personale ATA);
c) l'individuazione di persone che siano di riferimento all'interno della scuola per la gestione dei rifiuti.
2. Per aderire al progetto è necessario sottoscrivere un’apposita Convenzione con il Gestore. I principali impegni a carico della scuola sono i seguenti:
a) comunicare il numero degli alunni all’inizio di ogni anno scolastico;
b) avere regolare situazione contabile relativamente al servizio di gestione dei rifiuti;
c) per le scuole paritarie, utilizzare stoviglie lavabili nel servizio mensa.
Ulteriore Progetto
1. Le scuole che aderiscono al progetto possono iscriversi, tramite apposito modulo online, al progetto didattico di educazione ambientale che si pone lo scopo di favorire in alunni, insegnanti e collaboratori scolastici l’acquisizione di una maggior consapevolezza sulle tematiche ambientali e dell’ecosostenibilità, stimolando l’adozione di comportamenti rispettosi dell’ambiente.
2. Gli interventi formativi del progetto sono gratuiti. Sono a carico della scuola: eventuali costi di trasporto verso gli impianti dove si svolgono le visite guidate, il recupero di materiale per le attività, la strumentazione informatica.
Regolamento ESA-Com. per il servizio di gestione dei rifiuti
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3. Gli incontri, (salvo le visite guidate), si svolgono presso le sedi scolastiche, secondo un calendario, adeguato alla durata dell’anno scolastico, stabilito dal Gestore dopo aver raccolto le adesioni;
4. La realizzazione degli interventi di educazione ambientale è vincolata alla presenza costante in aula di un insegnante; in caso di assenza, l’intervento viene annullato.
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Regolamento ESA-Com. per il servizio di gestione dei rifiuti
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