ASSESSORATO TUTELA AMBIENTE
CIG 27524788B1
Allegato n. 2 al Bando n. 2/AMB/2011
PROVINCIA DI CAGLIARI – PROVINCIA DE CASTEDDU
ASSESSORATO TUTELA AMBIENTE
SETTORE AMBIENTE E SERVIZIO ANTINSETTI
CAPITOLATO SPECIALE
Allegato n. 2 al BANDO N. 2/AMB/2011
Procedura aperta in economia
Fornitura pali e tabelle per la perimetrazione delle Oasi di Protezione Faunistica e di Cattura e delle Zone Temporanee di Ripopolamento e Cattura
Importo a base di gara euro 95.900,00 + IVA
INDICE
Art. 1 – Oggetto e finalità della fornitura Art.2 – Durata del contratto
Art.3 – Modalità e spese di consegna
Art.4 – Direttore dell'esecuzione del contratto Art.5 – Avvio dell’esecuzione del contratto
Art.6 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore Art. 7 – Varianti introdotte dalla stazione appaltante Art.8 – Varianti entro il 20%
Art.9 – Sospensione dell’esecuzione del contratto e verbale di sospensione Art.10 – Attestazione di regolare esecuzione
Art. 11 – Penalità
Art. 12 – Risoluzione del contratto Art. 13 – Pagamento fatture
Art. 14 – Garanzia definitiva e svincolo Art. 15 – Spese contrattuali
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e subappalto
Art. 17 – Obblighi e responsabilità dell'impresa aggiudicataria Art. 18 – Luogo di esecuzione e foro competente
Art. 19 – Xxxxx di rinvio Art.20 - Privacy
Art. 1 – Oggetto e finalità della fornitura
Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura di n. 12.000 tabelle, n. 6.000 pali di sostegno in castagno e n. 6.000 pali di sostegno in ferro zincato necessari per la tabellazione delle aree di tutela (istituite ai sensi della L.R. 23/1998) di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari.
La fornitura oggetto della presente gara, nello specifico, è indispensabile per la perimetrazione delle Oasi di Protezione Faunistica e di Cattura e delle Zone Temporanee di Ripopolamento e Cattura, sia per il completamento di istituti venatori di nuova istituzione che per la manutenzione continua richiesta per una corretta gestione del territorio.
Le tabelle ed i pali devono possedere le caratteristiche tecniche inderogabili di seguito indicate:
a) n.12.000 tabelle perimetrali (vedasi disegno grafico allegato agli atti di gara) in alluminio, spessore 0,50 mm, dimensioni 25 x 33 cm, con bordatura perimetrale di rinforzo (intendendosi per bordatura un ripiegamento del bordo del cartello, onde dargli una maggiore robustezza), fondo verniciato a caldo, scritte nere e logo bianco e nero, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla stazione appaltante. Le tabelle devono essere provviste al centro dei lati superiore ed inferiore, di tre fori per il fissaggio: il foro centrale per il fissaggio con chiodi ed i due laterali per il fissaggio tramite filo di ferro o similari.
- a.1: n. 6.000 (seimila) tabelle per la perimetrazione delle Oasi di protezione Faunistica e di cattura dovranno avere la seguente scritta:
Logo
Provincia di Cagliari DIVIETO DI CACCIA
OASI PERMANENTE DI PROTEZIONE FAUNISTICA E DI CATTURA
(ai sensi dell’art.39 della L.R.23/98)
- a.2: n. 6.000 ( seimila) tabelle per la perimetrazione delle Zone temporanee di ripopolamento e cattura dovranno avere la seguente scritta:
Logo
Provincia di Cagliari DIVIETO DI CACCIA
ZONA TEMPORANEA DI RIPOPOLAMENTO E DI CATTURA
(ai sensi dell’art.39 della L.R.23/98)
b) n. 6.000 pali di sostegno in castagno semi-scortecciato e provvisti di punta, aventi un diametro alla base pari a 8 cm e altezza pari a 3 mt;
c) n. 6.000 (seimila) pali di sostegno in ferro zincato a “T” sez. 35x35x4mm altezza pari a 3 mt
Art.2 – Durata del contratto
Il contratto relativo alla fornitura oggetto della presente gara avrà la durata di 12 mesi.
Art.3 - Modalità e spese di consegna
La fornitura oggetto del presente appalto dovrà essere consegnata nel rispetto della seguente tempistica:
a) n. 12.000 tabelle perimetrali e n. 6.000 pali di sostegno in castagno dovranno essere consegnati in un’unica tranche nel minor tempo possibile e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del contratto
b) n. 6.000 pali di sostegno in ferro zincato, dovranno essere consegnati in tre tranche:
- la prima tranche pari a n. 3.000 pali 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del contratto
- la seconda tranche entro 12 mesi dalla stipula del contratto e comunque entro 60 giorni dall’ordine da parte del settore Ambiente.
Le spese di imballo e trasporto, comprensive di tutti gli accessori necessari anche se non espressamente previsti nel capitolato, si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di gara, tenendo presente che la fornitura deve essere consegnata presso i luoghi indicati dall'amministrazione e più precisamente presso la sede del Centro Antinsetti della Provincia di Cagliari, sita in xxx Xxxxxxxx x.0 Xxxxxxxx.
Salvo diverse indicazioni, le operazioni di scarico merce dovranno avvenire esclusivamente all'interno del cortile adiacente al magazzino
Le consegne verranno effettuate in osservanza dell'orario che dovrà essere concordato con il magazziniere. La merce in arrivo accompagnata da documento che non riporti tutti gli estremi richiesti nell'ordine sarà respinta al mittente.
Art. 4 - Direttore dell'esecuzione del contratto
L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell'esecuzione verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria via fax o email.
L’impresa aggiudicataria contestualmente comunicherà all’amministrazione il nominativo del proprio responsabile.
Art.5 - Avvio dell’esecuzione del contratto
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Art.6 – Divieto di modifiche introdotto dall'esecutore
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e , ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.
Art.7 – Varianti introdotte dalla stazione appaltante
La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010.
Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.
Art.8 – Varianti entro il 20%
Il fornitore nei casi elencati alla a,b,c del precedente articolo è, pertanto, tenuto a consegnare i beni o ad effettuare la fornitura sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nel regolamento di gara, nei limiti di 1/5 di quest'ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento della fornitura, del corrispettivo per la maggiore quantità di beni richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intera fornitura.
Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.
Art.9 – Sospensione dell’esecuzione del contratto e verbale di sospensione
Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per:
a) avverse condizioni climatiche;
b) cause di forza maggiore;
c) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione
Il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.
Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Art.10 – Attestazione di regolare esecuzione
L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:
1. gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
2. l'indicazione dell'esecutore;
3. il nominativo del direttore dell'esecuzione;
4. il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle stesse;
5. l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore
6. la certificazione di regolare esecuzione
Art.11 - Penalità
Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, l'amministrazione committente invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'appaltatore, che dovranno comunque pervenire all'amministrazione entro il termine stabilito dalla diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall'amministrazione, si procederà all'applicazione delle penalità di seguito descritte.
In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art.2, non dipendente da cause di forza maggiore, l'Amministrazione applicherà una penalità giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, anche questo quale limite giornaliero, del valore contrattuale.
L'amministrazione procede al recupero della penalità, previa comunicazione con raccomandata a/r, mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta o con trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.
L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.
Art. 12 - Risoluzione del contratto
L'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale.
Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione della fornitura, l'amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite.
La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata a/r indirizzata alla ditta aggiudicataria, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.
La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice.
In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.
Art.13 – Pagamento fatture
L’importo dovuto verrà corrisposto in due rate, ognuna delle quali corrisponde all’esecuzione della fornitura di cui alle due delle tranche di cui al precedente art. 3.
I pagamenti verranno effettuati secondo le modalità indicate dall'aggiudicatario, dietro presentazione di regolare fattura. La liquidazione delle somme sarà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della fattura, solo dopo il controllo di regolarità della fornitura, della attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto degli ordinativi a norma del precedente art.10 e dell'accertamento di regolarità contributiva di cui al
D.U.R.C. (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva).
Si precisa al riguardo che per la decorrenza del termine di pagamento fa fede l’apposizione da parte dell'amministrazione ricevente del timbro a calendario sulle fatture.
Le fatture dovranno essere intestate a: Provincia di Cagliari, Settore Ambiente, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxxx Partita IVA 00510810922, ma dovranno essere indirizzate a: Provincia di Cagliari, Servizio Finanziario, Xxxxx Xxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxxx.
In esse si dovranno menzionare i dati contabili che verranno comunicati contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, ossia: numero di repertorio del contratto, numero della determinazione di aggiudicazione, i dati contabili (impegno e capitolo di spesa del bilancio provinciale), CIG.
Art.14 – Garanzia definitiva e svincolo
L'impresa aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del contratto, dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art.113, comma 1 del D.lgs.163/2006.
La garanzia dovrà essere prestata secondo una delle seguenti modalità:
• in contanti tramite versamento su c/c postale n° 11310091 intestato all’Amministrazione Provinciale di Cagliari Servizio Tesoreria Viale Ciusa, 19 - indicando la relativa causale;
• mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Amministrazione Provinciale di Cagliari;
• polizza assicurativa o fidejussione bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. lgs. n. 385/1993. Dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la sua operatività, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente.
La garanzia dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 113 del D.Lgs. n.163/2006 e quindi dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L’impresa aggiudicataria dotata di certificazione del sistema di qualità, prodotta in originale o copia autenticata ai sensi del DPR 445/2000, può usufruire di una riduzione del 50% sull’importo della cauzione definitiva.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 75% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 25% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base dell'attestazione di regolare esecuzione.
Art. 15 – Spese contrattuali
Tutte le spese contrattuali, fra cui quelle relative all’acquisto dei valori bollati, saranno a carico dell’aggiudicatario. Nulla spetterà ai soggetti non aggiudicatari a titolo di rimborso per qualsiasi onere o spesa da essi sostenuta per la presentazione delle offerte.
Art.16 – Divieto di cessione del contratto e subappalto
E’ vietata a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto, pena la immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatta comunque salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei maggiori danni accertati.
Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 30% e secondo le modalità e condizioni previste dall'art.118 del D.L.gs.163/2006.
Art. 17 - Obblighi e responsabilità dell'impresa aggiudicataria
L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture e consegne di cui al presente capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonchè rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.
L'impresa aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'amministrazione.
Art.18 - Domicilio dell'appaltatore e foro competente
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per qualsiasi controversia
legale che possa insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, il foro competente è quello di Cagliari.
Art.19 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per l'acquisizione dei beni e dei servizi della Provincia di Cagliari.
Art. 20 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (cd. Codice Privacy), nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni.
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
b. i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
c. il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- il personale interno dell'amministrazione;
- concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
e. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003, cui si rinvia;
f. soggetto attivo della raccolta è l'amministrazione aggiudicante e il responsabile è il Dirigente del Settore Ambiente.
Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservare i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Il fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'amministrazione della Provincia di Cagliari, Settore Ambiente, Ufficio amministrativo.
Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della ditta
dichiara di accettare integralmente e incondizionatamente le norme contenute nel presente Capitolato Speciale.
firma