PROTOCOLLO
PROTOCOLLO
FINALIZZATO A FACILITARE L’APPROVVIGIONAMENTO DEI VACCINI ANTI COVID-19 NECESSARI PER IL PERSONALE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
TRA
L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (di seguito anche “Agenzia” o “ADM”), codice fiscale 97210890584, con sede legale in Roma, Piazza Mastai 12, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx,
E
LA FEDERFARMA, FEDERAZIONE NAZIONALE UNITARIA TITOLARI DI
FARMACIA, (di seguito anche “FEDERFARMA”), codice fiscale 01976520583, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 000, in persona del suo Presidente, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx,
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.
CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020” che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza e le connesse
misure già in vigore;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato, sino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso con il contagio da COVID-19
VISTA la direttiva del Comitato Tecnico dell’Agenzia del 14 marzo 2020, prot. 7310/RI con la quale è stato deciso di costituire una Task Force Medica al fine di dare compiutamente attuazione alle prescrizioni del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro”;
CONSIDERATO che nella conferenza dei Direttori dell’Agenzia del 16 marzo 2020 venivano dettate le linee guida e le modalità organizzative e operative di intervento della predetta Task Force Medica;
CONSIDERATO che l’Agenzia, in forza della normativa unionale e nazionale di settore, svolge un importante ruolo nel controllo del traffico transfrontaliero delle merci da Paesi terzi, assicurando, anche e soprattutto in un periodo emergenziale, la regolarità degli approvvigionamenti necessari all’economia del Paese e che per svolgere concretamente tale attività così come le altre poste a presidio e tutela della salute dei cittadini e a garanzia dell’erario, il suo personale è costantemente esposto al rischio di contagio da COVID-19;
TENUTO CONTO che tale attività di ADM è svolta su tutto il territorio nazionale e che a tal fine l’Agenzia, che allo stato conta in servizio oltre 9.500 persone, è articolata in 288 sedi distribuite in 207 comuni su tutte le province italiane;
TENUTO CONTO che, allo stato, non risultano ancora essere stati vaccinati né ricompresi nei singoli Piani vaccinali regionali 3.672 dipendenti di ADM;
TENUTO CONTO della capillare rete territoriale delle oltre 18.000 Farmacie associate a Federfarma;
VISTO l’Accordo quadro sottoscritto lo scorso 29 marzo 2021 tra Federfarma, Assofarm, Governo, Regioni e Province Autonome, per la somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in farmacia, da parte dei farmacisti, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lett.
h) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. DL Sostegni);
RILEVATA l’esigenza di semplificare, razionalizzare ed efficientare le procedure di vaccinazione anti COVID-19 per porre in sicurezza, nel minor tempo possibile tutto il personale dell’Agenzia
TUTTO CIO’ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
Art. 2 Oggetto
1. Con il presente atto le Parti dichiarano di stipulare un Protocollo d’intesa avente ad oggetto la distribuzione nei confronti di ADM, da parte delle farmacie associate a Federfarma, di vaccini anti COVID-19.
2. XXX acconsente a che le farmacie associate a Federfarma possano avvalersi, in base ad apposite, successive intese, del personale della Task Force Medica di ADM.
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Art. 3 Obblighi delle Parti
1. L’Agenzia individuerà i comuni presso i quali il personale della sua Task Force Medica dovrà ritirare i vaccini anti COVID-19 necessari per il personale di ADM e a indicare le relative quantità.
2. Federfarma si impegna a indicare quali siano le farmacie dei suddetti comuni presso le quali ADM potrà ritirare i vaccini richiesti di cui al comma precedente e a provvedere a che esse mettano a disposizione i vaccini forniti dalle Regioni o dalla filiera distributiva del Commissario straordinario all’emergenza Covid-19 e destinati ad ADM, secondo le quantità e la tempistica indicate da ADM stessa.
3. Con successivi accordi le Parti potranno disciplinare l’utilizzo della Task Force Medica di ADM da parte delle farmacie associate a Federfarma nei casi in cui i farmacisti autorizzati a somministrare i vaccini anti COVID-19 alla popolazione - in esecuzione dell’Accordo quadro sottoscritto lo scorso 29 marzo 2021 tra Federfarma, Assofarm, Governo, Regioni e Province Autonome - ritenessero opportuno farsi assistere da personale medico in particolare per quanto riguarda l’attestazione del corretto espletamento da parte dei farmacisti dell’esercitazione pratica finalizzata all’inoculazione del vaccino nati-SARS-
CoV-2, in qualità di tutor professionale, ovvero per la nomina del medico competente in caso di somministrazione dei vaccini da parte di farmacisti dipendenti, ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei lavoratori.
Art. 4 Referenti
1. Per l’attuazione del Protocollo e per soddisfare le reciproche richieste di collaborazione sono individuati quali referenti:
- per l’ADM, il responsabile della Task Force Medica o un suo delegato;
- per Federfarma, il vice-direttore, Dr. Xxxxx Xxxxx
Art. 5 Oneri
1. Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi per le Parti.
Art. 6 Riservatezza
1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio, oltre che al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni, oltre che delle linee guida attuative del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente accordo.
Art. 7 Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all’art. 5., in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Art. 8 Durata
1. Il presente Accordo ha validità sino alla data della cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario da COVID-19 e, comunque, sino al completamento delle vaccinazioni di tutto il personale di ADM.
Art. 9 Pubblicità
1. Le Parti prestano il loro proprio formale assenso ad ogni altra forma di pubblicità della
stessa. Ciò anche al fine di consentire il controllo diffuso sull’azione amministrativa, sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le Pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi in ossequio al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma,
IL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE UNITARIA TITOLARI DI FARMACIA
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da:Xxxxx Xxxxxxx Organizzazione:FEDERFARMA/01976520583 Data:20/04/2021 10:06:02