REGOLAMENTO
C.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale
Comuni di: Rivoli – Rosta – Villarbasse
REGOLAMENTO
per l’erogazione di aiuti e contributi economici alle persone e famiglie
in difficoltà
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA XXXXXXXXXX X. 0 DEL 30/03/2015
Modificato con deliberazione n° 7 da parte del Consiglio d’Amministrazione in data 1/2/2016
I N D I C E
ART 1 - FORME DI SOSTEGNO ALTERNATIVE E/O COMPLEMENTARI AI CONTRIBUTI ECONOMICI 5
ART. 2 - TIPOLOGIE DI CONTRIBUZIONE 5
ART. 3 – BENEFICIARI 5
Esclusione 6
ART. 4 – CRITERI GENERALI 6
Nucleo famigliare 6
Redditi considerati 6
Detrazioni dal reddito 7
Indennità per spese assistenziali 7
Ulteriori detrazioni 7
Patrimonio mobiliare ed immobiliare 7
Beni immobili 7
Beni mobili 8
Art 5 – PARAMETRO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 8
Canone di locazione 8
Mutuo per acquisto prima casa 8
Art 6 - CONTRIBUTI PER ESIGENZE PRIMARIE continuativi o temporanei 8
Beneficiari contributi continuativi: 8
Xxxxxx contributi continuativi 9
Parametri di calcolo 9
Beneficiari contributi temporanei: 9
Parametri di calcolo 10
Durata contributi temporanei 10
Art 7 - CONTRIBUTI PER MINIMO ALIMENTARE - CRITERI 10
Beneficiari: 10
Criteri 10
Importo del contributo: 10
Durata: 11
Art 8 - CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE 11
Beneficiari: 11
Parametri di calcolo: 11
Importo - Durata: 11
Art 9 – CONTRIBUTO PERSONALIZZATO CON PROGETTO/CONTRATTO CONCORDATO . 12 Beneficiari: 12
Parametri di calcolo: 12
Importo del contributo - Xxxxxx: 12
ART 10 – PRESTITI SULL’ONORE 12
ART 11 - ITER 13
ART. 12 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 13
ART. 13 - MODALITA’ DI RICORSO 15
PREMESSA
Il sostegno economico è uno strumento del Consorzio e rientra in un più globale progetto di intervento con la persona o la famiglia, tendente a stimolare e potenziare le risorse presenti nell'individuo e nel nucleo familiare.
Il Consorzio afferma la necessità di sviluppare sul territorio interventi strutturali ed integrati, mirati alla prevenzione ed alla rimozione del bisogno, da attuare mediante l'azione congiunta degli Enti/Associazioni pubbliche e private: azioni pubbliche di sostegno all’occupazione, di sviluppo dell’edilizia pubblica e convenzionata accessibile a redditi medio bassi.
Il Consorzio considera prioritario il rapporto con le Associazioni, Enti e Chiese che si occupano di aiuto alle persone o alle famiglie in difficoltà. I cittadini dovranno dare il loro consenso per coinvolgere/attivare ove possibile le risorse del territorio in modo da non sovrapporre gli interventi ma da integrarli tra di loro.
Il contributo sarà assegnato dopo un’attenta valutazione professionale da parte del/degli operatori preposti della situazione sociale complessiva del cittadino o della famiglia mediante colloqui professionali visite domiciliari e contatti con Associazioni, Enti, Chiese e servizi del territorio per verificare la situazione di bisogno, gli eventuali altri interventi erogati e l’efficacia dell’intervento che si intende proporre.
Il contributo non è fine a se stesso ma fa parte di un progetto con relativo contratto che viene concordato tra il richiedente ed il Consorzio. Nella formulazione del progetto il richiedente e i componenti adulti del nucleo vengono invitati ad un impegno e assunzione di responsabilità rispetto al percorso di autonomizzazione e di superamento delle cause di disagio, ove possibile.
Il Consorzio metterà a disposizione del cittadino o della famiglia altri servizi/consulenze quali:
Consulenze sui contributi erogati da Enti pubblici, Gestori di servizi di pubblica utilità, Associazioni varie
Collaborazione con i Comuni Consorziati per attivazione di eventuali progetti
Collaborazione con le Associazioni di Volontariato
Consulenza per le situazioni debitorie
L'individuazione delle risorse da destinare agli interventi economici è vincolata alle priorità programmatiche dell'Ente.
Il presente Regolamento stabilisce le tipologie, i criteri, i beneficiari le modalità di accesso e di esclusione.
ART 1 - FORME DI SOSTEGNO ALTERNATIVE E/O COMPLEMENTARI AI CONTRIBUTI ECONOMICI
Il Consorzio in via prioritaria o contestuale all’erogazione dei contributi promuove l’attivazione di tutte le possibili risorse di sostegno previste dalle norme vigenti quali:
Voucher;
borse e cantieri di lavoro;
tirocini osservativi formativi;
progetti di asset building (costruire e promuovere il risparmio finalizzato ad un progetto).
Per l’attivazione di tali progetti saranno coinvolti gli Enti e le Associazioni del territorio.
Il rifiuto e/o l’abbandono di questi interventi alternativi esclude l’erogazione di contributi economici
ART. 2 - TIPOLOGIE DI CONTRIBUZIONE
Il contributo di sostegno economico si esplica attraverso i seguenti strumenti:
Contributi continuativi o temporanei per le esigenze primarie
Contributi di minimo alimentare
Contributo per il mantenimento dell’abitazione
Contributo personalizzato in presenza di progetto/contratto
Prestiti sull’onore
ART. 3 – BENEFICIARI
Possono beneficiare delle prestazioni di sostegno economico disciplinate dal presente Regolamento:
a) i cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti residenti in un comune del Consorzio. Sono compresi i cittadini italiani “senza fissa dimora”, che non risultano iscritti presso alcuna anagrafe comunale consortile, ma in passato sono stati prevalentemente residenti sul territorio consortile.
b) i cittadini stranieri non residenti che non possono essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi della normativa vigente ovvero:
minori;
donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio a cui devono provvedere;
persone inserite nei programmi di protezione sociale, accolte in Italia per motivi umanitari, richiedenti asilo;
c) i cittadini emigrati che rientrino definitivamente nel territorio piemontese: per tali cittadini si fa riferimento alla Legge Regionale 1/1987 (le spese saranno anticipate dal Consorzio e rimborsate dalla Regione).
Esclusione
Sono esclusi dai benefici del presente Regolamento:
i cittadini stranieri con permessi di soggiorno concessi ai sensi della normativa vigente per motivi di affari, turismo, studio, visite, inserimento nel mercato del lavoro e cure mediche in quanto tali permessi sono concessi sulla base della garanzia di redditi percepiti autonomamente.
Le persone/famiglie che hanno una sistemazione abitative con oneri carico del Consorzio o in strutture gestite dal Consorzio stesso
ART. 4 – CRITERI GENERALI
Nucleo famigliare
Il sostegno economico è erogato tenendo in considerazione la composizione del nucleo familiare. Si considerano le condizioni socio-economiche dichiarate e verificate al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell’intervento.
Per nucleo familiare s’intende:
il richiedente la prestazione ed i componenti la sua famiglia anagrafica (escluse lavoratrici domestiche conviventi);
il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo, anche se non incluso nella scheda anagrafica, sino a quando non siano state intraprese azioni idonee ad accertare, in via giurisdizionale o amministrativa, la posizione soggettiva dei coniugi.
Redditi considerati
Il Cisa accederà ai dati dei redditi e del patrimonio consultando la DSU della attestazione I.S.E.E.
A scopo riepilogativo si specifica che:
Il reddito del nucleo familiare è costituito dal complesso delle entrate percepite dal nucleo familiare così come definito al punto precedente, al momento della richiesta e per il periodo di erogazione del contributo ed al netto delle imposizioni fiscali e contributive.
Alla formazione del reddito del nucleo concorrono, inoltre, le seguenti entrate/indennità:
- interessi percepiti a qualsiasi titolo;
- gli assegni per il nucleo familiare;
- gli alimenti versati dal coniuge separato;
- i contributi e i sussidi erogati dallo Stato o da altri Enti Pubblici diretti al sostegno del reddito (quali per esempio l’assegno erogato per il 3° figlio, cassa integrazione, mobilità, sussidio di disoccupazione, etc);
- i sussidi/aiuti erogati dalle Associazioni del territorio e da Fondazioni private e simili diretti al sostegno del reddito (non presente in DSU);
- gli importi effettivamente corrisposti al nucleo da persone tenute all’obbligo di assistenza, ai sensi dell’articolo 433 del Codice Civile;
- il valore di donazioni, lasciti, cessioni a titolo oneroso o di redditi percepiti nei cinque anni precedenti la domanda di contributo;
- entrate provenienti da lavori svolti saltuariamente, anche se non documentabili ai fini fiscali (non presente in DSU);
- l’indennità di accompagnamento, l’indennità di comunicazione, l’indennità di frequenza e le indennità per cecità totale e parziale nonché eventuali rendite varie.
Detrazioni dal reddito
Indennità per spese assistenziali
Ulteriori detrazioni
Con opportuna documentazione e se non presenti nella DSU:
Possono essere detratte dal reddito le somme versate a titolo di alimenti al coniuge separato;
Xxxxxxx essere detratte dal reddito le somme versate per il pagamento della retta privata di ricovero in una struttura residenziale socio assistenziale accreditata del proprio genitore le cui condizioni economiche non gli consentono di provvedere personalmente;
Xxxxxxx essere detratte dal reddito le somme versate per il pagamento della assistente famigliare in favore del proprio genitore le cui condizioni economiche non gli consentono di provvedere personalmente.
Patrimonio mobiliare ed immobiliare
Beni immobili
E’ motivo di esclusione la proprietà esclusiva o in quota prevalente di beni immobili oltre la prima casa e una pertinenza, a meno che il richiedente dimostri che l’ulteriore immobile ha scarso valore commerciale e che ha cercato inutilmente di venderlo.
E’ motivo di esclusione la proprietà della prima casa se non è inserita in una delle seguenti categorie catastali A/2, A/3, A/4 o A/6.
Beni mobili
Al fine dell’erogazione del contributo, la proprietà di beni mobili è lasciata alla valutazione dell’operatore sociale che deve considerare se i beni mobili non rappresentino degli eccessi rispetto alla situazione economica prospettata.
Art 5 –DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Per l’anno 2016 il parametro base è fissato nella misura di € 480,00 a cui si aggiungono le spese per:
Canone di locazione
La spesa per il pagamento del canone di locazione regolarmente documentata (contratti), in misura pari al 50% e comunque non superiore ad un massimale di
€ 400,00. Le somme ricevute per sostegno alle spese di locazione (esempio fondo sociale e specifici bandi comunali e regionali) vanno detratte dal canone complessivo.
Mutuo per acquisto prima casa
La spesa per il pagamento del mutuo bancario per l’acquisto dell’abitazione principale (inserita nelle categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/6) nella misura del 50% della rata mensile e comunque non superiore ad un massimale di € 350,00.
Art 6 - CONTRIBUTI PER ESIGENZE PRIMARIE continuativi o temporanei Beneficiari contributi continuativi:
a) Nucleo composto da anziani con età uguale/superiore ai 65 anni compiuti:
e’ sufficiente che il coniuge/persona convivente abbia un’ età superiore ai 60 anni
sono conteggiati i minori presenti nel nucleo fiscalmente a carico
b) Persone con un’ invalidità civile pari o superiore al 74% che non hanno possibilità di collocazione lavorativa e che:
vivono sole;
vivono in coppia (entrambi invalidi);
vivono con minori a carico esclusivo.
Il contributo è erogato nell’ambito del più complessivo progetto di aiuto alla persona ed alla sua famiglia.
l contributo mensile per le esigenze primarie è il seguente
Esigenze primarie continuative | € 480,00 |
Esigenze primarie temporanee | € 240,00 |
L’operatore sociale può proporre, per particolari situazioni adeguatamente motivate, una cifra inferiore o superiore al 30% del contributo determinato con “Parametro di calcolo”.
Xxxxxx contributi continuativi
Vengono erogati in rate mensili a decorrere dall’approvazione della domanda per due mesi e vengono rinnovati di due mesi in due mesi solo se vi è disponibilità finanziaria. Ogni anno le persone interessate possono riformulare la richiesta.
Parametri di calcolo
Con 1 componente | € 480,00 |
2 | € 600,00 |
3 | € 700,00 |
4 | € 800,00 |
5 | € 900,00 |
La determinazione del contributo mensile si ottiene dalla differenza:
A | B |
Parametri di riferimento + Quota per affitto/mutuo di cui all’art.5. | Entrate nette mensili del nucleo calcolate secondo art 4, considerando le detrazioni Questo parametro non può assumere valore negativo |
Il contributo mensile è uguale ad A meno B ridotto del 50% Se A meno B è inferiore ad € 150 non si riduce del 50% |
Beneficiari contributi temporanei:
Il contributo ha carattere temporaneo in quanto è legato ad una situazione contingente di vita della persona/nucleo.
a) nucleo composto da un solo adulto con a carico almeno un figlio minorenne o fino ad anni ventuno se studente;
b) persone sole o nuclei in cui l’età di tutti i componenti è compresa tra i 55 e i 64 anni, privi di discendenti o con figli senza alcun reddito, per i quali si sia verificata l’impossibilità di altri aiuti/prestazioni, disoccupati e difficilmente ricollocabili al lavoro per età e storie personali;
c) giovani in età compresa tra i 18 e i 21 anni privi di rete famigliare precedentemente in affidamento familiare o inseriti presso strutture residenziali, per i quali non sia ancora stato portato a termine il progetto educativo tendente all’autonomia individuale;
d) donne sole in stato di gravidanza in situazioni sociali precarie per il periodo di gestazione e nel primo anno di vita del bambino.
Parametri di calcolo
Con 1 componente | € 240,00 |
2 | € 300,00 |
3 | € 350,00 |
4 | € 400,00 |
5 | € 450,00 |
La determinazione del contributo mensile si ottiene dalla differenza:
A | B |
Parametri di riferimento + Quota per affitto/mutuo di cui all’art. 5. | Entrate nette mensili del nucleo calcolate secondo art 4, considerando le detrazioni Questo parametro non può assumere valore negativo |
Il contributo mensile è uguale ad A meno B ridotto del 50% Se A meno B è inferiore ad € 150 non si riduce del 50% |
Durata contributi temporanei
Il contributo temporaneo è erogato per due mesi e viene rinnovato di due mesi in due mesi solo se vi è disponibilità finanziaria. Il massimo per sei mesi nell’anno solare.
Per i punti a) e b) l’operatore può proporre durate maggiori sulla base del progetto. Art 7 - CONTRIBUTI PER MINIMO ALIMENTARE - CRITERI
Beneficiari:
a) Figli minori di famiglie che si trovano in una temporanea condizione di inoccupazione, disoccupazione o sotto occupazione;
b) Cittadini in carico al Servizio per le tossicodipendenze su progetto riabilitativo specifico e concordato con gli operatori di riferimento;
c) Cittadini in carico al Centro di Salute Mentale su progetto terapeutico-riabilitativo specifico e concordato con gli operatori di riferimento;
d) Xxxxxxxxx ex detenuti nel primo periodo dopo la conclusione della detenzione (non oltre i primi 6 mesi);
e) Cittadini con modalità di vita marginali, quali l’assenza di una dimora stabile, privi di sostegno parentale, in presenza di un progetto sociale.
Criteri
Si applicano i criteri di calcolo previsti per il contributo “Esigenze primarie” art 6.
Importo del contributo:
Il contributo mensile alimentare è pari ad € 100,00 per ogni avente diritto
Durata:
Il contributo deve intendersi temporaneo e viene erogato per due mesi, può essere rinnovato di due mesi in due mesi solo se vi è disponibilità finanziaria. Può essere erogato sino ad un massimo di sei mesi in un anno.
La durata del contributo non può protrarsi oltre i tre anni dalla data della prima richiesta per i cittadini del punto A. L’operatore sociale può proporre una deroga in base ad un progetto ben preciso con indicato un termine
Per i cittadini rientranti nel punto e) il contributo - su proposta dell’operatore sociale
- può essere continuativo solo in presenza di un progetto sociale e comunque assegnato di due mesi in due mesi in base alle disponibilità finanziarie.
Art 8 - CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE
Beneficiari:
Possono rientrare tutte quelle situazioni, in cui la famiglia rischia di perdere l’abitazione o di subire l’interruzione delle utenze di luce, gas e riscaldamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano:
Lavoro: perdita, cassa integrazione, mobilità, disoccupazione;
Riduzione del reddito;
Separazione famigliare;
Sfratto – fine locazione;
Insorgenza di malattia;
Lutto.
Parametri di calcolo:
Parametri in base al numero dei componente il nucleo | |||
Con 1 componente | € 720,00 | + quota per affitto/mutuo di cui all’art.5 | |
2 | € 900,00 | ||
3 o più | € 1.050,00 | ||
Per accedere al contributo il parametro deve essere maggiore del reddito, considerate le detrazioni |
Importo - Durata:
L’importo da erogare è lasciato alla valutazione dell’operatore e non può comunque essere superiore ad euro 200,00 per le persone che già da tre anni hanno ricevuto aiuti economici
Per gli altri beneficiari trascorsi i sei mesi dalla prima erogazione ed in base alle risorse del Bilancio sarà valutata la possibilità di incrementare il contributo fino ad un massimo di € 400,00 per anno solare.
Art 9 – CONTRIBUTO PERSONALIZZATO CON PROGETTO/CONTRATTO CONCORDATO
Beneficiari:
Il contributo è finalizzato a sostenere persone e nuclei famigliari in particolari situazioni di disagio all’interno di un più complessivo progetto di aiuto, concordato per il raggiungimento dell’autonomia.
L’intervento è di carattere temporaneo e rappresenta uno strumento professionale in quanto:
costituisce uno strumento di sostegno a favore di persone che aderiscono a progetti necessari per ridurre o rimuovere le condizioni di disagio personale;
costituisce uno strumento di sostegno a favore di persone che aderiscono a progetti di formazione, orientamento e avvio al lavoro.
Il progetto e il relativo contratto sottoscritto devono contenere con chiarezza gli obiettivi, i tempi previsti per il loro raggiungimento, gli impegni assunti dalla persona o dalla famiglia, gli impegni assunti dal Servizio, i modi e i tempi di verifica e le modalità di erogazione.
Il mancato rispetto del suddetto contratto comporta l’immediata sospensione dell’erogazione del contributo.
Parametri di calcolo:
Parametri in base al numero dei componenti il nucleo | |||
Con 1 componente | € 720,00 | + quota per affitto/mutuo di cui all’art. 5 | |
2 | € 900,00 | ||
3 o più | € 1.050,00 | ||
Per accedere all’eventuale contributo il parametro deve essere maggiore del reddito, considerate le detrazioni |
Importo del contributo - Xxxxxx:
Il contributo totale non può essere superiore ad € 2.000,00.
La durata è definita dal progetto concordato e non può essere superiore a mesi dodici. ART 10 – PRESTITI SULL’ONORE
Tra le forme di sostegno economico erogate dal Consorzio figurano anche i “Prestiti sull’onore” disciplinati da apposito regolamento. Per anno 2016 il Consorzio non metterà a disposizione nuove risorse ma si procederà con il fondo di rotazione a disposizione
ART 11 - ITER
Per l’avvio della procedura la persona interessata deve compilare l’apposito modulo indicando:
A) Presentazione di attestazione Isee
B) tramite autocertificazione:
stato di famiglia e dati anagrafici;
la condizione di reddito di tutti i membri della famiglia (compresa occupazione saltuaria, disoccupazione, pensione…);
proventi economici diversi da lavoro o pensione (aiuti, prestiti, contributi parenti, disponibilità liquidazione…);
proprietà di beni immobili o mobili;
depositi di denaro e investimenti mobiliari quali azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni, polizze assicurative, ecc;
importo spese detraibili – vedi art 4;
importo d’affitto o mutuo - vedi art 5;
eventuali sostegni da parte di Associazioni, Enti, Chiese e servizi del territorio;
avvenuta richiesta delle agevolazioni fiscali previste per il contrasto della povertà e di sostegno al reddito;
C) tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
nominativi dei parenti tenuti agli alimenti e loro situazione professionale.
A completamento delle domande di contributo temporaneo per il mantenimento dell’abitazione, il richiedente dovrà altresì produrre copia della documentazione inerente la spesa (bollette, preventivi). Successivamente il beneficiario sarà tenuto a produrre al Servizio copia della ricevuta di avvenuto pagamento, pena l’esclusione da successivi contributi.
Ogni richiesta sarà valutata dagli operatori referenti mediante colloqui professionali, visite domiciliari e contatti con altre agenzie e servizi del territorio, per verificare l’effettiva situazione di bisogno e l’efficacia dell’intervento che si intende proporre.
Successivamente apposita Commissione del Consorzio valuterà tutte le istruttorie pervenute entro il giorno 15 di ogni mese.
I pagamenti saranno effettuati entro il giorno cinque del mese successivo.
L’esito della valutazione viene comunicato tramite sms o lettera in caso di diniego della domanda sono riportate le modalità per presentare eventuali ricorsi.
ART. 12 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dal beneficio i nuclei in cui uno o più componenti:
percepiscano al netto delle detrazioni un reddito individuale o familiare superiore ai parametri di calcolo dei vari articoli;
siano proprietari in via esclusiva o in quota prevalente di beni immobili oltre la prima casa e una pertinenza, a meno che il richiedente dimostri che l’ulteriore immobile ha scarso valore commerciale e che ha cercato inutilmente di venderlo;
siano proprietari della prima casa se non è inserita in una delle seguenti categorie catastali A/2, A/3, A/4 o A/6;
rifiutino, abbandonino o frequentino con discontinuità, senza giustificato motivo, attività formative, tirocini, stage, cantieri di lavoro, progetti personalizzati, ovvero ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione o altri soggetti, per facilitare l’inserimento lavorativo;
cessino volontariamente una attività lavorativa salvo giustificato motivo di ordine sociale o sanitario adeguatamente certificato;
abbiano rifiutato nell’arco dell’ultimo anno eventuali offerte di lavoro anche a tempo determinato;
non siano impegnati in una ricerca attiva del lavoro, quale l’iscrizione ai Centri e Servizi per l’impiego;
non abbiano espletato, per negligenza, le procedure per usufruire di tutte le misure di sostegno del reddito, delle agevolazioni fiscali, per l’acquisto di servizi o di pagamento di beni previste dalle norme vigenti (Es. maggiorazioni sociali alla pensione o assegno, indennità di disoccupazione, assegno al nucleo, assegno di maternità, sostegno al canone di locazione, fondo sociale regionale morosità ATC, corretta risposta al censimento ATC, bonus energia elettrica, bonus erogazione gas, riduzione TARSU, riduzioni mense…);
salvo particolari situazioni segnalate e motivate dall’operatore, si trovino nella condizione di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge legalmente separato o divorziato, a seguito di sentenza dell’Autorità Giudiziaria. E’ possibile erogare l’aiuto economico soltanto dopo che i beneficiario abbia esperito o dimostri di avere avviato tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell’obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione;
non abbiano restituito un prestito concesso dal Servizio senza adeguate motivazioni avallate dall’operatore di riferimento.
Il Consorzio, attenendosi agli indirizzi in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative (L. 15/68, L. 127/97 e D.P.R. 403/98 e s.m.i.), eserciterà la propria facoltà di effettuare i controlli previsti dalla legge necessari ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati salvo i dati che sono già verificati dall'Inps/Agenzia delle Entrate tramite la partecipazione dell'Isee.
Oltre ai controlli propri dell’I.S.E.E, I dati dichiarati potranno essere soggetti ai seguenti controlli:
verifica dati anagrafici in base a quanto dichiarato in D.S.U
banca dati SIATEL per verifica delle dichiarazioni dei redditi e degli atti assoggettati a imposta di registro (compravendita immobili, donazioni, locazioni…);
banca dati INPS per verifica delle prestazioni previdenziali erogate e per acquisizione dell’estratto contributivo;
Catasto Urbano per verifica delle proprietà immobiliari e degli atti di trasferimento di diritti reali su immobili (successioni ereditarie, compravendite, donazioni);
Pubblico Registro Automobilistico per verifica degli autoveicoli intestati ai beneficiari delle prestazioni;
Guardia di Finanza e Polizia Municipale per verifiche in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali;
confronto dei dati con altri Enti pubblici (Es. Comune) e privati (Associazioni di volontariato, Chiese, fondazioni private) per verificare le prestazioni erogate da ciascun ente ai beneficiari.
La presentazione di dichiarazioni false o reticenti comporta l’immediata esclusione dall’intervento economico, la restituzione dei contributi indebitamente ottenuti e la denuncia per il reato previsto dall’art. 495 del Codice Penale.
ART. 13 - MODALITA’ DI RICORSO
Qualora la domanda non venga accolta ovvero il contributo venga ridotto, il richiedente entro 30 giorni dalla comunicazione può fare ricorso alla Direzione del Consorzio.
La Direzione entro 30 giorni dalla data del ricevimento del ricorso fornirà risposta scritta in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento.
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