AREA DIRIGENZA MEDICA
Allegato n. 3
AREA DIRIGENZA MEDICA
IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO STRALCIO
PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO AZIENDALE FINALIZZATO AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO:
C.C.N.L. 05.12.1996 - Artt. 64 e 65
C.C.N.L. 08.06.2000 - Art. 52
CCNL 6.5.2010 - Art. 11
D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 - Art. 17 e 18
Manuale della valutazione dei dirigenti - Deliberazione D.G. n.55 del 18.03.2003
PREMESSA
Le parti stabiliscono di attenersi ai seguenti criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’ARPAM per i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo.
La retribuzione di risultato è correlata alla realizzazione di obiettivi individuali e di équipe annualmente assegnati ai dirigenti secondo gli incarichi conferiti ed avviene a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica, anche periodica. Al riguardo le parti stabiliscono di dover confermare l’utilizzo della metodologia utilizzata nell’anno 2011 ed anni precedenti;.
La direzione generale attiva la negoziazione annuale di budget con i dirigenti responsabili delle strutture di più elevato livello, intendendo con ciò i Dipartimenti Provinciali, i Servizi, gli Uffici regionali, con le seguenti modalità:
a) la direzione generale definisce i programmi e gli obiettivi prestazionali, emanando le conseguenti direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione;
b) compatibilmente con i vincoli risultanti dalla normativa in vigore nonché nell’ambito delle disponibilità di bilancio, vengono assegnate a ciascuna struttura le risorse necessarie al raggiungimento dei predetti obiettivi;
c) in sede di negoziazione del budget la direzione generale tiene conto, per quanto possibile, delle proposte presentate dai dirigenti responsabili delle strutture.
Sono destinatari del presente accordo i dirigenti in servizio a tempo indeterminato, a tempo determinato o in posizione di comando presso l’ARPAM. Ai dirigenti assunti o cessati in corso d’anno e ai dirigenti con impegno di lavoro ridotto è garantita la partecipazione alla retribuzione di risultato, tenendo conto delle corrispondenti limitazioni in sede di assegnazione e/o di valutazione degli obiettivi annuali.
FONDO DISPONIBILE
Le risorse finanziarie da destinare annualmente alla componente retributiva correlata ai risultati raggiunti e alla qualità della prestazione individuale, secondo quanto previsto dall’art. 10 CCNL 6.5.2010, sono definite con i meccanismi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale nel tempo vigente. Le stesse risorse compensano anche l’eventuale superamento dell’orario di lavoro per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato.
CRITERI GENERALI DI ATTRIBUZIONE
La retribuzione di risultato viene attribuita ai dirigenti in servizio in base alle risultanze riportate nella scheda individuale degli obiettivi (di sviluppo organizzativo e di performance), secondo il sistema di valutazione vigente presso l’ARPAM ed approvato con lo specifico regolamento interno al quale si fa espresso rinvio.
Alla verifica del raggiungimento degli obiettivi provvede il Comitato regionale di controllo interno e di valutazione, di cui alla L.R. n.13/04, che, a tal fine, esprime un indicatore numerico complessivo sul quale il Direttore Generale, visto anche il manuale di valutazione in uso, può applicare un coefficiente integrativo che tiene conto dei seguenti fattori:
1. strategicità e importanza degli obiettivi assegnati e raggiunti;
2. qualità dell’apporto specifico che il dirigente ha fornito nell’organizzazione, programmazione e gestione dell’attività dell’Agenzia;
3. valutazione delle giustificazioni rispetto ad eventuali scostamenti sul raggiungimento degli obiettivi fissati.
Il coefficiente integrativo ha solo impatto incrementale e si esprime come un coefficiente di moltiplicazione dell’indicatore conseguito dal dirigente. Tale coefficiente può oscillare tra 1 e 1,25.
MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE
Il fondo disponibile per la retribuzione di risultato viene distribuito ai dirigenti aventi titolo attraverso il procedimento che segue:
1°. Ad inizio d’anno si identifica il valore della quota teorica individuale, che tiene conto della collocazione di ciascun dirigente all’interno dell’assetto organizzativo dell’ARPAM e quindi dell’incarico rivestito:
- dirigente di struttura complessa quota n. 1,5
- dirigente di unità operativa quota n. 1,2
- altri dirigenti quota n. 1
Si stabilisce inoltre che verranno attribuite le seguenti ulteriori quote:
- incarichi di direzione di dipartimento quote n. 0,5
- incarichi di funzione aggiuntiva di Servizi attivati quota n. 0,5
- incarichi particolari attribuiti dalla Direzione Generale, fino ad un massimo di n. 0,5 quota individuale e comunque, nel complesso, per un numero di quote non superiore a 1.
Le quote sono rapportate in ragione d’anno all’effettivo espletamento degli incarichi. 2°. Sulla quota individuale come sopra definita viene applicato, in base al grado di
raggiungimento degli obiettivi, il coefficiente relativo all’indicatore individuale
conseguito (eventualmente rivalutato con il coefficiente integrativo attribuito dal Direttore Generale).
Le parti danno atto che la liquidazione delle quote spettanti è effettuata a consuntivo, sulla base delle relative verifiche e nei limiti del finanziamento previsto, previo conguaglio con gli acconti erogati; al riguardo, si stabilisce la seguente distribuzione per stati di avanzamento:
a) ad approvazione degli obiettivi annuali, a conclusione quindi del processo di negoziazione del budget: 25% delle quote teoriche come individuate sub 1°;
b) entro il mese di dicembre: ulteriore 25% delle predette quote;
c) a conclusione del processo di valutazione dei risultati: saldo, previa applicazione del criterio sub 2°.
Eventuali risorse che, a consuntivo, non possano essere distribuite per il parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi verranno redistribuite - in quote di uguale entità - ai dirigenti che hanno raggiunto una valutazione minima pari all’85% del punteggio assegnato.
NORME FINALI
Il presente accordo, che costituisce uno stralcio della contrattazione collettiva integrativa, ha validità a partire dall’anno 2012. Lo stesso protrarrà comunque i suoi effetti anche per gli anni successivi fino a quando non sarà sostituito da altro diverso accordo tra le parti e fatto salvo diverse disposizioni di carattere normativo o contrattuale che dovessero nel frattempo intervenire.
Le parti danno atto che, per quanto non diversamente disciplinato, dovrà farsi riferimento ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e agli accordi sottoscritti.