ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE DEL 26 APRILE 2022
ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE DEL 26 APRILE 2022
In data 26 aprile 2022, presso l’Astral SpA, a Roma, in Xxx xxx Xxxxxxxxx 00/00,
XXX
Astral SpA, (d’ora in avanti anche ASTRAL), rappresentata dall’Amministratore Unico, xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx e dal dirigente dell’Area Personale e Organizzazione, xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, con l’assistenza di Federlazio rappresentata dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx,
E
L’ ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEL CCNL AUTOFERROTRANVIERI
SLM FAST CONFSAL, rappresentata da Xxxxxx Di Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
d’ora in avanti indicate anche come “le Parti”,
PREMESSO CHE
- con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 479 del 16 luglio 2019 e n. 689 del 1° ottobre 2019, la Regione Lazio ha stabilito, l’affidamento “in house”, all’Astral SpA, della gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali “Roma-Lido di Ostia” e “Roma-Viterbo” e l’affidamento “in house”, a Cotral SpA, del servizio di trasporto per le suddette linee ferroviarie, attualmente in gestione ad Atac SpA;
- con lettera del 22 giugno 2021, Astral SpA e Atac SpA hanno trasmesso alle competenti OOSS e RSU, l’informativa ai sensi dell’art. 47 della Legge n. 428/1990, in merito alla cessione, da Atac SpA ad Astral SPA, del ramo d’azienda relativo alla gestione delle infrastrutture delle ferrovie regionali “Roma-Lido di Ostia” e “Roma- Viterbo”, con passaggio del relativo personale nell’azienda cessionaria, manifestando la propria disponibilità ad avviare l’esame congiunto ai sensi della richiamata disciplina legale;
- con Verbale di Accordo sottoscritto con tutte le OOSS in data 8 luglio 2021, si è convenuto che i dipendenti interessati alla cessione di detto ramo d’azienda passeranno direttamente, senza soluzione di continuità in capo ad Astral SpA, a decorrere dal 1° gennaio 2022 (termine poi prorogato al 1° luglio 2022), che diverrà, a tutti gli effetti, titolare dei relativi rapporti di lavoro;
- con il suddetto Verbale di Accordo dell’8 luglio 2021, si è altresì convenuto che Astral SpA applicherà al personale oggetto di cessione, i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL Autoferrotranvieri, con il mantenimento in ogni caso
di un trattamento complessivo globalmente equivalente a quello attualmente percepito dai medesimi lavoratori;
PREMESSO ALTRESI’ CHE
- Astral SpA applica, per la quasi totalità del personale non dirigente, il CCL Astral SpA-Funzione Pubblica specifico per l’azienda;
- Astral SpA applica altresì, per n° 20 dipendenti con profili prevalentemente amministrativi, il CCNL Autoferrotranvieri;
- i suddetti dipendenti furono acquisiti da Astral SpA nel 2016, all’esito del processo di scissione totale della Società regionale Cotral Patrimonio SpA. I rapporti di lavoro intercorrenti con i medesimi sono disciplinati, oltreché dal CCNL e dalla contrattazione aziendale, da specifici Accordi di Armonizzazione sottoscritti nel tempo con le OOSS Autoferrotranvieri operanti in azienda;
- è intenzione delle Parti definire uno o più Accordi di Armonizzazione, destinati esclusivamente al personale interessato dalla cessione dei rami d’azienda relativi alle Ferrovie “Roma-Lido di Ostia” e Roma-Viterbo”, finalizzati a garantire sia il mantenimento del trattamento economico globalmente percepito dai Lavori interessati alla data di cessione, sia l’armonizzazione dei criteri di applicazione di determinati istituti contrattuali, ove ritenuto necessario o opportuno dalle Parti, nell’interesse dell’Azienda e dei Lavoratori medesimi;
CONSIDERATO CHE
- le Parti concordano sulla necessità di garantire che, ogni trattamento economico decentrato integrativo destinato ai Lavoratori, sia strettamente correlato ad effettivi e riscontrabili incrementi della produttività ed al miglioramento quali- quantitativo dei servizi, da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo obiettivamente apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa;
- le Parti concordano, altresì, sulla necessità di costruire una politica dei redditi finalizzata ad evitare l’attribuzione generalizzata di trattamenti economici integrativi, sulla base di automatismi comunque denominati e che i medesimi trattamenti devono in ogni caso essere strettamente correlati alla promozione di effettivi e significativi miglioramenti dei livelli di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi;
tutto quanto premesso e considerato,
LE PARTI STABILISCONO QUANTO SEGUE ART. 1
Premesse e Considerato
1) Le Premesse e il Considerato costituiscono parte integrante del presente Accordo di Armonizzazione.
ART. 2
Ambito di applicazione
1) Il presente Accordo si applica, esclusivamente, al personale i cui rapporti di lavoro sono oggetto di trasferimento da Atac SpA ad Astral SpA, per effetto della cessione dei rami d’azienda riferiti alle infrastrutture delle Ferrovie “Roma-Lido di Ostia” e “Roma-Viterbo”.
2) Il presente Accordo produce i suoi effetti esclusivamente al personale di cui al comma 1), escludendo espressamente qualunque riflesso dello stesso sul personale già in forza ad Astral SpA con rapporto disciplinato dal CCNL Autoferrotranvieri o con altro Contratto Collettivo, nonché sul personale che potrà essere assunto successivamente all’avvenuto trasferimento dei rami d’azienda in argomento.
ART. 3
Oggetto del presente Accordo di Armonizzazione
1) Il presente Accordo di Armonizzazione, disciplina i criteri di erogazione dei trattamenti variabili decentrati, percepiti dai Lavoratori Atac SpA fino alla data di trasferimento ad Astral SpA, per la durata di cui al successivo articolo 4, come di seguito elencati:
- Indennità Atac SpA denominata “ERA 1”;
- Indennità Atac SpA finalizzata al contenimento dell’assenteismo, denominata “Maggiorazione correlata all’indennità ERA 1”;
- Indennità Atac SpA denominata “ERA 2”;
- Indennità di produttività Atac SpA, denominata “VAP”.
2) Rientrano, inoltre, nell’oggetto del presente Accordo di Armonizzazione, le discipline transitorie relative a:
- buoni pasto;
- indennità temporanea di disagio;
- produttività annua.
ART. 4
Durata dei trattamenti integrativi di cui al presente Accordo
1) Per tutte le Aree professionali ed i parametri interessati al trasferimento da Atac SpA ad Astral SpA per effetto della cessione dei rami d’azienda in argomento, la corresponsione delle indennità variabili e di produzione, di qualsiasi natura, di cui al presente Accordo, sarà riconosciuta per un periodo massimo di dodici mesi, decorrenti dalla data di effettivo trasferimento del personale ad Astral SpA, periodo necessario a definire il Contratto Decentrato Integrativo aziendale specifico per Autoferrotranvieri, ad invarianza di costi e fatto salvo il trattamento
economico globalmente percepito dai Lavoratori di cui al presente Accordo, salvo diverse intese tra le Parti.
2) Le Parti si impegnano in ogni caso reciprocamente, secondo principi di correttezza e buona fede, a definire quanto prima il Contratto Decentrato Integrativo aziendale per gli Autoferrotranvieri.
ART. 5
Divieto di sovrapposizione dei trattamenti integrativi aziendali
1) Fatto salvo quanto previsto all’art. 4 del presente Accordo e/o da diverse intese, le Parti concordano espressamente sul divieto di sovrapposizione dei trattamenti variabili integrativi decentrati vigenti in Astral SpA, con quelli riconosciuti e disciplinati con il presente Accordo di Armonizzazione, per tutto il tempo di erogazione dei medesimi.
ART. 6
Disciplina transitoria sul buono pasto
1) In via transitoria fino al 31/12/2022, nelle more di definire il Contratto Decentrato Integrativo aziendale per gli Autoferrotranvieri, a decorrere dalla data di effettivo trasferimento del personale, verrà riconosciuto ai singoli Lavoratori un buono pasto giornaliero del valore nominale di € 7,00 (euro sette/00), legato all’effettiva presenza in servizio per un minimo di 6 ore (da intendersi quale effettivo servizio prestato nella giornata, al netto della pausa pranzo).
2) La corresponsione temporanea del buono pasto di cui al presente Accordo di armonizzazione, assolve e supera ogni eventuale obbligo in materia di mensa e/o d servizi sostitutivi mensa, che possa derivare nel tempo da Contratti o Accordi Collettivi Nazionali di primo livello.
ART. 7
Disciplina transitoria sull’indennità temporanea di disagio
1) In considerazione della necessità garantire il rapido trasferimento di competenze, all’esito delle cessioni rami d’azienda, con riflessi immediati sull’organizzazione del lavoro, in via temporanea, fino al 31/12/2022, viene istituita una “indennità temporanea di disagio”, rivolta esclusivamente alle figure professionali operanti direttamente sulle infrastrutture ferroviarie, strettamente correlata alla presenza in servizio, d’importo lordo giornaliero pari a euro 5,00 (euro cinque/00).
1) In considerazione del carattere variabile della “indennità temporanea di disagio”, di cui al presente articolo, gli importi eventualmente corrisposti a detto titolo, rimarranno esclusi dal computo di ogni istituto di carattere economico- contrattuale indiretto, ivi compreso il TFR.
ART. 8
Produttività annua legata ai risultati
1) Viene istituito il Fondo per la produttività annua dei Lavoratori di cui al presente Accordo di Armonizzazione, i cui criteri annuali di erogazione saranno oggetto di separato Accordo tra le Parti, da stipularsi sulla base di criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza, per come individuati dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, di cui ai commi 182 e 189 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità), condizione essenziale per l’applicazione della tassazione sostitutiva di miglior favore per il Lavoratore.
2) In particolare, per quanto concerne le Ferrovie “Roma-Lido di Ostia” e “Roma- Viterbo”, la produttività annua legata ai risultati dovrà essere correlata:
- al miglioramento dei servizi e all’incremento dell’efficienza delle due Ferrovie;
- all’attività lavorativa effettivamente svolta dai Lavoratori di cui al presente Accordo di Armonizzazione;
- ai risultati concretamente conseguiti ed oggettivamente rilevabili.
3) Il Fondo per la produttività annua sarà finanziato:
- da Astral SpA, per un importo che sarà individuato dall’azienda medesima in base ai risultati di Bilancio ed al miglioramento dei servizi resi all’Utenza sulle Ferrovie “Roma-Lido di Ostia” e “Roma-Viterbo”;
- dai risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle Indennità ERA 1 per le assenze sul lavoro, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9;
- dai risparmi derivanti da dalla “Maggiorazione ERA 1”, secondo le previsioni del successivo art. 10.
4) In considerazione del carattere variabile della produttività, gli importi eventualmente corrisposti a detto titolo, rimarranno esclusi dal computo di ogni istituto di carattere economico-contrattuale indiretto, ivi compreso il TFR.
5) Atteso che, per poter usufruire della detassazione di cui al comma 1), gli Accordi devono essere depositati entro l’anno precedente a quello di riferimento, le Parti si impegnano reciprocamente, secondo principi di correttezza e buona fede, a definire l’Accordo riferito al 2023, in tempo utile per il deposito di legge.
ART. 9
Indennità denominata ERA 1
1) Si conferma la corresponsione dell’indennità giornaliera denominata ERA 1, ai medesimi parametri contrattuali ad oggi corrisposta da Atac SpA, destinati al trasferimento ad Astral SpA, quantificata come da allegata tabella n° 1 con maturazione giornaliera legata alla effettiva presenza in servizio, fatti salvi i casi di cui al comma 2).
2) In fase di prima applicazione, nelle more di rimodulare il trattamento economico variabile riconducendolo ai criteri adottati da Astral SpA, ai fini dell’erogazione dell’Indennità ERA 1, non sarà considerata assenza la mancata effettuazione del servizio imputabile ai seguenti casi:
a) permessi ex legge 104, riconosciuti per il Lavoratore o per l’assistenza a conviventi o a parenti entro il primo grado, pianificati ad inizio mese;
b) assenze per malattia conseguenti ad infortuni sul lavoro, come tali accertati dall’INAIL;
c) assenze per malattia derivanti, senza soluzione di continuità, da ricoveri ospedalieri, ovvero da prescrizioni del pronto soccorso, per i primi 30 giorni di calendario, calcolati dal primo giorno successivo alla data di emissione dalla struttura ospedaliera o di pronto soccorso;
d) fatto salvo quanto altro previsto dall’Accordo Nazionale 19 settembre 2005 (Trattamento di malattia per i dipendenti con contratto Autoferrotranvieri), assenze per malattia per gli eventi di cui all’art. 1, comma 4 del suddetto Accordo, di seguito elencati, da documentare al Medico Competente aziendale nel rispetto della privacy del Lavoratore:
- donazione organi;
- malattie oncologiche;
- sclerosi multipla;
- distrofia muscolare;
- morbo di Xxxxxx;
- degenze ospedaliere determinate da trapianti chirurgici;
- altri interventi operatori e malattie debitamente certificate e riconosciute tali dal Medico Competente aziendale;
- eventuali malattie che comportano un’assenza continuativa superiore a 30 giorni di calendario, valutate su richiesta del Lavoratore dal Medico Competente e ritenute gravi dal medesimo, in analogia con le casistiche indicate dall’Accordo Nazionale 19 settembre 2005 su richiamato;
e) assenze per donazione sangue, preventivamente programmate come da disposizioni aziendali;
f) assenze per day hospital nel limite di 3 giorni annui, preventivamente programmati come da disposizioni aziendali;
g) interdizione obbligatoria per maternità, per i due mesi (ovvero un mese) antecedente alla data presunta del parto e per i tre mesi (ovvero quattro mesi), successivi alla data del parto, fatta salva l’individuazione da parte dell’azienda, durante il periodo nel quale la Lavoratrice è in stato interessante, ove necessario, di mansioni compatibili con detto stato;
h) xxxxx xxxxxx;
i) permessi per attività sindacale.
ART. 10
Superamento dell’Indennità denominata “Maggiorazione ERA 1”
1) L’indennità denominata “Maggiorazione ERA 1)”, attualmente percepita dai Lavoratori destinati ad Astral SpA, per un importo massimo maturabile pari a € 1.000,00 annue lorde, rapportato al Parametro contrattuale 175 (allegata tabella), non sarà più corrisposta ai suddetti Lavoratori, in quanto andrà a confluire nel Fondo Produttività annua di cui all’art. 8 del presente Accordo.
2) Per l’anno 2022, confluirà nel Fondo Produttività annua di cui all’art. 8 del presente Accordo, la quota parte di Maggiorazione ERA 1, calcolata al netto di quanto già corrisposto da Atac SpA ai Lavoratori di cui al presente Accordo, per lo stesso titolo nel medesimo anno.
ART. 11
Indennità denominata ERA 1I
1) Si conferma la corresponsione dell’indennità giornaliera denominata ERA 1I, ai medesimi parametri contrattuali ad oggi corrisposta da Atac SpA, destinati al trasferimento ad Astral SpA, quantificata come da allegata tabella n° 2, con importo di maturazione giornaliero legato alla effettiva presenza in servizio, considerando tale anche l’assenza per ferie e permessi sindacali.
ART. 12
Disciplina transitoria dell’indennità di produttività denominata VAP
1) Si conferma, in via transitoria, la corresponsione dell’indennità mensile di produttività denominata VAP, per il personale destinato ad Astral SpA, per i parametri contrattuali e per gli importi ad oggi corrisposti da Atac SpA, fatte salve le modalità di calcolo di cui ai successivi commi.
2) I profili professionali interessati al VAP, saranno i seguenti:
- Dirigente Centrale Traffico;
- Dirigente Locale Linea/Torre;
- Operatori Scambi e Cabine;
- Operatori di Stazione
3) La corresponsione mensile dell’indennità VAP sarà rapportata a due fattori:
a) importo mensile massimo maturabile del VAP rapportato in percentuale al numero di corse programmate nel mese, decurtato, esclusivamente, dal numero di corse non effettuate a causa di criticità delle infrastrutture dipendenti dai profili professionali interessati;
b) importo mensile del VAP, come sopra determinato, rapportato alla percentuale di effettiva presenza garantita dai profili di cui al comma 2), nei giorni programmati di presenza obbligatoria necessaria a garantire i servizi.
4) Per quanto sopra, la modalità di calcolo mensile dell’importo lordo del VAP, sarà la seguente:
⮚ IM x %C = IMe
IMe x %P = VAPm (mensile lordo da corrispondere); laddove:
- IM sta per Importo Mensile VAP lordo xxxxxxx xxxxxxxxxx (con il 100% di corse realizzate e 100% di presenze programmate garantite);
- %C sta per percentuale di corse programmate nel mese ed effettivamente realizzate;
- IMe sta per Importo Mensile VAP lordo maturato in base alle corse programmate e realizzate;
- %P sta per presenze programmate effettivamente garantite dal Lavoratore;
- VAPm sta per VAP mensile lordo effettivamente maturato, da corrispondere.
5) In considerazione del carattere variabile del VAP, gli importi eventualmente corrisposti a detto titolo, rimarranno esclusi dal computo di ogni istituto di carattere economico-contrattuale indiretto, ivi compreso il TFR.
6) Le Parti concordano di considerare la disciplina del VAP di cui al presente Accordo, del tutto transitoria, nelle more di riformulare la medesima entro il 30/06/2022, all’esito di una verifica congiunta dei seguenti punti:
a) ipotesi di estensione del VAP ai capi operatori, agli operatori certificatori, agli operatori tecnici ed agli operatori qualificati, in base alle mansioni svolte e al livello di incidenza delle medesime sulle finalità dell’istituto, con valori proporzionali al parametro di appartenenza;
b) aggiornamento dei criteri di quantificazione del VAP, in base ai diversi profili professionali.
ART. 13
Personale Quadro
1) Per il personale Quadro, al fine di garantire la retribuzione globale percepita in Atac SpA fino alla data di trasferimento in Astral SpA, con separato Accordo le Parti disciplineranno l’armonizzazione del trattamento legato all’assunzione di specifiche responsabilità ed al raggiungimento di determinati obiettivi, con il medesimo trattamento applicato in Astral SpA per i titolari di posizione organizzativa.
ART. 14
Assegni e/o trattamenti ad personam e/o superminimi individuali
1) Le Parti concordano che eventuali assegni e/o trattamenti ad personam e/o superminimi individuali assorbibili o non assorbibili, eventualmente riconosciuti al personale trasferito ad Astral SpA, prima della data di trasferimento, saranno
oggetto di verifica da parte di Astral SpA sul diritto alla percezione dei medesimi all’esito del trasferimento, non appena in possesso della relativa documentazione presente nel fascicolo personale di ogni dipendente interessato. Gli esiti della suddetta valutazione, saranno oggetto di informativa alle OOSS.
ART. 15
Iniziative di integrazione e/o riqualificazione professionale
1) Per i profili professionali adibiti, precedentemente al trasferimento ad Astral SpA, ad attività in parte oggetto di cessione Cotral SpA e in parte oggetto di cessione ad Astral SpA, saranno realizzati processi di integrazione e/o riqualificazione professionale, se necessario anche mediante adeguati percorsi formativi che, nel rispetto dei parametri di inquadramento attribuiti ai medesimi, siano funzionali a garantire la piena operatività dei singoli profili, previo confronto con le XX.XX.
2) In presenza di riscontrata carenza di profili professionali necessari alla gestione dei rami d’azienda trasferiti, espressamente individuati da Astral SpA previa ricognizione interna, in un’ottica di contenimento dei costi, Astral SpA medesima potrà valutare di ricondurre su base volontaria, determinati rapporti di lavoro già in essere con altri CCNL applicati in azienda, al CCNL Autoferrotranvieri, nonché valutare eventuali processi di riqualificazione professionale, nel rispetto dei criteri e dei principi di carattere generale individuati dal CCNL Autoferrotranvieri, da formalizzare eventualmente in sede protetta, previo confronto con le OOSS.
ART. 16
Orario di lavoro
1) Resta confermato l’orario settimanale di lavoro a 39 ore settimanali, per tutto il personale destinato al trasferimento in Astral SpA.
ART. 17
Xxxxx, permessi ed altri istituti contrattuali
1) Per quanto concerne i singoli istituti contrattuali, si rimanda al CCNL Autoferrotranvieri nel tempo vigente.
2) Su richiesta delle Parti, al fine di raggiungere ad una graduale e completa armonizzazione di determinati istituti contrattuali applicati dai diversi Contratti Collettivi applicati in azienda, potranno essere definiti ulteriori Accordi di armonizzazione.
ART. 18
Sistema delle relazioni sindacali
1) A seguire il presente Accordo di Armonizzazione, le Parti avvieranno il confronto finalizzato a disciplinare, con specifico Accordo, il sistema di relazioni sindacali, per tutti gli aspetti attinenti al medesimo, nel rispetto del CCNL Autoferrotranvieri nel tempo vigente e dell’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 (Testo Unico sulla Rappresentanza).
ART. 19
Clausola di salvaguardia
1) Le Parti si danno reciprocamente atto che, il presente Accordo di armonizzazione, è stato definito sulla base delle informazioni ad oggi acquisite da Astral SpA, ancorché non certificate, facendo riferimento ai parametri noti ad Astral SpA quali percettori dei trattamenti oggetto del presente Accordo.
2) Le Parti si impegnano reciprocamente ad aggiornare il presente Accordo, secondo i principi di correttezza e buona fede, all’emergere di informazioni non note alla data odierna, impattanti sul medesimo.
3) Le Parti si impegnano, altresì, ad aggiornare il presente Accordo in presenza di novità di carattere normativo e/o di disposizioni contrattuali e/o di indirizzi della Regione Lazio e/o di altri Organi competenti, che dovessero essere incompatibili con i contenuti del medesimo.
Le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo di Armonizzazione, si danno reciprocamente atto di aver ottemperato a qualsiasi obbligo di natura sindacale di cui al CCNL Autoferrotranvieri, sulle materie oggetto del medesimo.
Letto, confermato e sottoscritto, Per L’ASTRAL S.p.A.
L’Amministratore Unico
Xxxxxxx XXXXXXX…………………………………………………
Il Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione
Xxxxxxx XXXXX………………………………………………………
Per Federlazio
Xxxxx Xxxxxxxxxx……………………………………………………
Per la SLM FAST CONFSAL
Xxxxxx Di Xxxxxxx……………………………………………………
Xxxxxxx Xxxxxx……………………………………………………….