REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO
REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO
E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
Indice
ART. 2 – SCOPO DEL REGOLAMENTO 3
ART. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE 3
ART. 4 – DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 4
ART. 5 - LIVELLI DI RESPONSABILITÀ 5
ART. 6 – INDICATORI DI ANOMALIA 6
ART. 7 – PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA 7
ART. 8 – ADEGUATA VERIFICA DELLA CONTROPARTE 8
ART. 9 – LA SEGNALAZIONE DELL’OPERAZIONE SOSPETTA ALLA UIF 9
ART. 10 – RISERVATEZZA E DIVIETO DI COMUNICAZIONE DELLE SEGNALAZIONI 9
ART. 11 – LA SOSPENSIONE E IL RIFIUTO AD EFFETTUARE OPERAZIONI 9
ART. 12 – FLUSSO DI RITORNO DELLE INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI SANZIONATORIE 10
ALLEGATO A: MODULO INTERNO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA 11
ALLEGATO B: ELENCO ESEMPLIFICATIVO DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA 12
La normativa antiriciclaggio ha lo scopo di contrastare la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni che si sostanziano, in via generale, nel divieto o nella limitazione all’uso dei contanti, nell’obbligo di identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo dello svolgimento delle operazioni previste in materia di antiriciclaggio, nella corretta ed ordinata conservazione dei dati raccolti, nella segnalazione delle operazioni sospette, nell’attività di formazione specifica del personale.
In ambito comunitario il quadro normativo di riferimento in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo è costituito da:
• Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/10/2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (III Direttiva Antiriciclaggio);
• Direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1/8/2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo;
• Direttiva 2015/849/UE recante modifiche alle direttive suddette;
• Regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;
La normativa nazionale antiriciclaggio trova riferimento nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, e integrato dalle relative disposizioni di attuazione emanate dal Ministro dell’economia e delle finanze, dall’Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e dalle Autorità di vigilanza di settore.
Di seguito si riepiloga il quadro normativo in ordine cronologico:
- D.Lgs n. 109/2007 e s.m.i. “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”.
- D.Lgs n. 231/2007 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.
- L. n. 190/2012 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
- D.L. 24 giugno 2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.” (convertita con modificazioni dalla Legge n. 114 dell’11 agosto 2014 );
- Provvedimento della Banca d’Italia . UIF, 4 maggio 2011, “Istruzione sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”;
- D.M. del Ministero dell’Interno, 25 settembre 2015, “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23 UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, “Attuazione della direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”;
- Provvedimento UIF 23/04/18 con oggetto “Comunicazioni di dati concernenti informazioni e le operazioni sospette”.
Il regolamento si prefigge l’obiettivo di contrastare la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni volte a favorire l’individuazione di eventuali operazioni economico finanziarie che, per la presenza di particolari caratteristiche, possano generare anche solo il mero sospetto di possibili azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Esso fornisce, a tale scopo, una sintesi dei principali adempimenti operativi richiesti dalla normativa per supportare le competenti autorità nelle attività di prevenzione e repressione del fenomeno.
ART. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE
Ai sensi dell’art.10, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 (o Decreto Antiriciclaggio), come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n.90, gli uffici della pubblica amministrazione sono ricompresi fra i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
La presente regolamentazione si rivolge alle strutture aziendali che, per la natura delle funzioni esercitate, svolgono attività volte a realizzare operazioni a contenuto economico, che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o sono, comunque, connesse alla realizzazione di obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero rivolte ai controlli di competenza nei confronti dei destinatari di dette operazioni. Il regolamento si applica, quindi, a tutte le strutture aziendali e, in particolare, per la peculiare natura delle loro attività, ai seguenti servizi/strutture: Servizio Unico Acquisti e Logistica, Servizio Bilancio, Servizio Unico Attività Tecniche, Dipartimento Sanità Pubblica, Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, Dipartimento Cure Primarie, Acquisti e Contratti prestazioni sanitarie, Controlli e liquidazioni prestazioni sanitarie e Affari Generali e Legali.
Riciclaggio: l’art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2007 definisce “riciclaggio” le seguenti attività illecite se commesse intenzionalmente:
• la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissi - mulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
• l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
• l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale atti- vità;
• la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commet- terlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.
Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. La definizione è stata, poi, ampliata con l’introdu - zione della fattispecie di reato di “autoriciclaggio” di cui all’art. 648 ter, come voluto dalla L. 186/2014, non- ché mediante la reintroduzione del falso in bilancio; può arrivare, pertanto, a comprendere anche operazioni di utilizzo di capitali e/o risorse derivanti da evasione fiscale, “fondi neri”, ipotesi di corruzione e di falso in bi - lancio.
Finanziamento al terrorismo: (art.2 c.6 del D.Lgs 231/2007, come sostituito dal D.Lgs 90/2017) qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi o di risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.
Gestore: soggetto delegato dal Direttore Generale a trasmettere le segnalazioni alla Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF).
Direttore: della Struttura aziendale interessata, in particolare quelle citate al punto 3, che deve garantire l’applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo per le attività di afferenza e la relativa segnalazione al Gestore.
Controparte: soggetto con cui viene concluso il rapporto contrattuale.
Indicatori di anomalia: fattispecie rappresentative di attività o comportamenti anomali, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, riducendone i margini di incertezza.
Mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.
Operazione: attività consistente nel trasferimento, nella trasmissione o nella movimentazione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell’esercizio dell’attività professionale o commerciale.
Operazione sospetta: l’operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
UIF: l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, cioè la Struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Per tutto quanto non contemplato, si rimanda alle definizioni di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 231 del 2007.
ART. 5 - LIVELLI DI RESPONSABILITÀ
Ai fini della maggior chiarezza nell’applicazione della normativa in oggetto, si distinguono i livelli di responsabilità interni all’Azienda tra il “Gestore”, nominato dal Direttore Generale e referente delle segnalazioni di operazioni sospette e i Direttori di Struttura tra cui, in particolare, il Direttore del Servizio Bilancio.
Il Gestore, in qualità di Referente delle segnalazioni, nominato dal Direttore Generale, è responsabile di:
• proporre al Direttore Generale l'adozione di eventuali procedure interne di valutazione, idonee a garantire l’efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della segnalazione stessa e l’omogeneità dei comportamenti, al fine di centralizzare e coordinare le informazioni concernenti transazioni sensibili o sospette, nel rispetto della normativa sull’antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo all’interno dell’Azienda;
• proporre altresì al Direttore Generale l'approvazione dei piani formativi interni specifici per ogni categoria di attività e responsabilità sentiti i Direttori delle Strutture;
• garantire l'applicazione della presente regolamentazione nelle attività di propria competenza;
• acquisire le segnalazioni di operazioni sospette dai Direttori di Struttura;
• valutare la completezza, la correttezza e la fondatezza delle stesse (garantendo tali elementi anche per le segnalazioni effettuate di propria iniziativa) e, con il supporto del Direttore del Servizio Bilancio, trasmetterle o meno alla UIF;
• informare la Direzione aziendale circa le decisioni intraprese riguardo a transazioni sospette o sensibili;
• contribuire ad aumentare il livello di sensibilità del management e di tutto il personale al rischio di riciclaggio e di repressione del finanziamento del terrorismo, garantendo un’adeguata informazione sui rischi connessi al riciclaggio di denaro e su eventuali novità normative o di regolamenti interni;
I Direttori di Struttura sono responsabili:
• dell’applicazione del presente Regolamento aziendale, per le attività di loro competenza e di informare delle transazioni sospette il Gestore;
• dell’acquisizione delle segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai propri collaboratori e dipendenti;
• del contenuto e della correttezza delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza.
Tra i direttori di struttura, si evidenzia il ruolo del Direttore del Servizio Bilancio il quale, gestendo nel complesso le attività a contenuto economico connesse con la movimentazione dei mezzi di pagamento/riscossione o con obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale, ha il compito di:
• collaborare con il Gestore, sia in relazione alle segnalazioni di competenza, sia esercitando una funzione complessiva di monitoraggio e controllo rispetto a tutte le attività inerenti ai vari servizi aziendali possibili oggetto di segnalazioni di operazioni sospette;
• informare il Direttore di Struttura ed il Gestore nell’ipotesi in cui rilevi elementi di sospetto nel corso dell’esercizio delle funzioni di controllo
La Direzione Amministrativa vigila sulle strutture aziendali affinché cooperino e adottino in modo omogeneo le procedure del presente regolamento.
ART. 6 – INDICATORI DI ANOMALIA
La normativa antiriciclaggio demanda alla competenza del Ministero dell’Interno il compito di emanare ed aggiornare gli indicatori di anomalia, così come previsto dal D.M. 25/2015 e richiamati dalla nota UIF del 23/04/18. Resta salva, tuttavia, la facoltà per il Gestore e per i Direttori di Struttura di individuarne di ulteriori, in raccordo con le misure anticorruzione previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e limitatamente alle rispettive competenze.
Sul punto, si evidenzia, infatti, come l’allegato ai succitati D.M e nota UIF. Contengano l'elenco esemplificativo degli indicatori in oggetto, distinguendoli in relazione all’identità o al comportamento del soggetto agente, alle modalità – di richiesta o esecuzione – delle operazioni e al settore di attività (Allegato B).
ART. 7 – PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA
Il Direttore della Struttura aziendale inoltra una segnalazione protocollata al Gestore, quando conosce, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
L’onere di segnalazione scaturisce da una valutazione degli elementi a sua disposizione ed è collegato all’esistenza di un mero sospetto; ne deriva, quindi, che la valutazione prescinde dal merito, per cui non risulta necessaria una vera e propria consapevolezza dell’origine illecita dei beni oggetto dell’operazione anomala. Il sospetto deve, però, fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia riportati a titolo esemplificativo all'allegato B.
La sola ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia è, tuttavia, condizione necessaria ma non sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per cui il Direttore della Struttura aziendale è chiamato ad effettuare, caso per caso, una concreta e specifica valutazione di coerenza e compatibilità con le informazioni già in suo possesso.
A titolo esemplificativo, costituiscono, in ogni caso, oggetto di valutazione da parte dei Direttori responsabili di Struttura i seguenti aspetti:
· l’esito dell’adeguata verifica dell’identità della controparte;
· l’esito dei controlli su banche dati, antecedente all’instaurazione del rapporto, al fine di verificare l’eventuale coinvolgimento in altre attività criminose;
· la coerenza dell’operazione con l’attività esercitata dalla controparte;
· l’esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio dei pagamenti).
Il Direttore di Struttura, quindi, oltre a compilare il modulo interno di segnalazione (Allegato A), provvede alla predisposizione di sintetica relazione che descriva il tipo di operazione sospetta ed i soggetti coinvolti nonchè, soprattutto, il processo logico - valutativo strumentale alle conclusioni raggiunte e produce, ove presente, l’eventuale documentazione di supporto.
Il materiale così come descritto deve essere inviato protocollato al Gestore all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.
Sul punto, si precisa che una copia della suddetta documentazione rimane, sempre in adempimento agli obblighi di riservatezza, agli atti del Direttore di Struttura a precostituire prova documentale.
Nei casi in cui, invece, le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riguardino direttamente il Direttore della Struttura di appartenenza, o nel caso in cui quest’ultimo non verifichi le segnalazioni effettuate dai propri collaboratori, sugli stessi grava l’onere di inoltrare la segnalazione direttamente al Gestore.
Ove, infine, a seguito dell’analisi e degli eventuali approfondimenti svolti dal Responsabile di Struttura, l’operazione non presenti caratteristiche anomale e non necessiti, quindi, della procedura di segnalazione, si dà corso alla prosecuzione del rapporto o al compimento dell’operazione stessa.
Si conclude, alla luce di quanto esposto sinora, evidenziando come la segnalazione di operazione sospetta sia atto distinto dalla denuncia all’Autorità giudiziaria di fatti penalmente rilevanti e, come tale, vada effettuata a prescindere ed indipendentemente dalla stessa.
ART. 8 – ADEGUATA VERIFICA DELLA CONTROPARTE
Il Responsabile di Struttura, quando si trovi a dover contrattare/stipulare, a vario titolo, un accordo per l’Azienda, ha l’obbligo di effettuare un’adeguata verifica della controparte ai fini di una corretta identificazione.
Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente, ai vecchi contraenti, quando:
• vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
• vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell’identificazione della controparte.
In merito alla veridicità, in particolare, oggetto di puntuale verifica è la presenza di alterazioni o falsificazioni dei documenti identificativi presentati dalla controparte. Qualora se ne abbia sospetto, infatti, è fatta salva la possibilità di interpellare l’Autorità che li ha rilasciati, nonché la Questura per gli opportuni accertamenti su furto o smarrimento.
Ciò non preclude, inoltre, al Direttore di Struttura la facoltà di interpellare anche altre Pubbliche Amministrazioni al fine di ottenere ulteriori informazioni o conferme.
Nel caso in cui, poi, la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare tutta la documentazione richiesta dall’Azienda, il Direttore di Struttura si astiene dall’instaurare il rapporto o dal compiere l’operazione, e può prendere in considerazione l’opportunità di attivare la procedura prevista per la segnalazione di operazione sospetta.
Ove, invece, sulla base dei meccanismi di controllo interno e delle evidenze raccolte, si riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione della controparte, il Direttore, previa informazione allo stesso delle incongruenze rilevate, dovrà astenersi dall’eseguire l’operazione e/o accendere il rapporto fino alle ulteriori evidenze fornite della controparte a supporto della sua dichiarazione.
Il Responsabile di Struttura deve, infine, conservare copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte. I suddetti adempimenti non sono necessari nel caso in cui la controparte sia un ufficio della Pubblica Amministrazione o una istituzione/organismo che svolge funzioni pubbliche.
ART. 9 – LA SEGNALAZIONE DELL’OPERAZIONE SOSPETTA ALLA UIF
Ricevuta la comunicazione interna da parte del Direttore di Struttura, il Gestore, nella sua qualità di “delegato alla tenuta dei rapporti con la UIF”, valuta se procedere o meno alla segnalazione dell’operazione sospetta alla UIF.
In particolare, a seguito di valutazione che tiene conto di quanto previsto dalla normativa di riferimento:
• in caso di decisione negativa, specifica le motivazioni per le quali non ha ritenuto opportuno effettuare la segnalazione;
• in caso di decisione positiva, provvede alla compilazione e all’invio telematico della segnalazione di operazione sospetta, a mezzo del portale Infostat – UIF, previa adesione al sistema di segnalazione online e senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.
Come espressamente previsto dal provvedimento della Banca d’Italia – UIF del maggio 2011, la segnalazione contiene dati identificativi che riportano le informazioni qualificanti la segnalazione stessa, elementi informativi sulle operazioni, sui soggetti e sui rapporti intercorrenti tra gli stessi, elementi descrittivi sui motivi del sospetto, nonché eventuali documenti allegati.
Tanto la scheda di segnalazione, quanto il diniego della stessa, corredate della relativa documentazione, vengono custodite in apposito fascicolo, unitamente all’archivio di tutte le pratiche di segnalazione sospetta prese in carico.
Eseguiti gli adempimenti di cui sopra, il Gestore ha l’obbligo di avvisare tempestivamente il Direttore Amministrativo al fine di consentire l’attivazione dei provvedimenti conseguenti di sospensione o interruzione del rapporto/operazione e, se ne ricorrono i presupposti, la comunicazione all’Autorità giudiziaria.
ART. 10 – RISERVATEZZA E DIVIETO DI COMUNICAZIONE DELLE SEGNALAZIONI
L’intero iter valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette è coperto dalla massima riservatezza. Tutto il personale è tenuto, pertanto, ad evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni, tanto all’interno dell’Azienda, quanto al suo esterno. L’identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l’Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.
ART. 11 – LA SOSPENSIONE E IL RIFIUTO AD EFFETTUARE OPERAZIONI
Ai sensi dell’art. 6, comma, 4 lett. c) del D.Lgs. 231/2007, la UIF, avvalendosi delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, della Direzione Investigativa Antimafia e dell’Autorità giudiziaria, le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia.
Qualora ricorra la circostanza della sospensione dell’operazione, è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Azienda di informare la controparte soggetta alle relative indagini. Al fine di assicurare il corretto adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, l’Azienda si rifiuta di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare rapporti che presentino profili di anomalia. Qualora ricorrano tali situazioni, soprattutto se l’operazione viene richiesta da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione o da soggetti agli stessi collegati, il Direttore informerà tempestivamente il Gestore, il quale valuterà l’opportunità di informare con preavviso la UIF per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere. In ogni caso, le operazioni rifiutate o comunque non concluse per sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dovranno essere obbligatoriamente segnalate alla UIF.
ART. 12 – FLUSSO DI RITORNO DELLE INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
Ai sensi dell'art 41, comma 4, del D.Lgs 231/2007 la UIF, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria le informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell'anno solare precedente. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, altresì, al Comitato di sicurezza finanziaria informazioni sull'esito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali.
Gli atti posti in essere in violazione di quanto sopra sono puniti con le sanzioni penali e amministrative di cui al titolo V capo I e II del D.Lgs n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs n. 90/2017.
ALLEGATI
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento gli allegati A e B, ovvero, rispettivamente:
A) modulo interno di segnalazione di operazione sospetta;
B) elenco esemplificativo degli indicatori di anomalia (ex Decreto 25 settembre 2015, come richiamati con nota UIF del 23/04/18).
ALLEGATO A
MODULO INTERNO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 25 SETTEMBRE 2015
Il sottoscritto: …………………………………………………………………………………………………………….
Codice fiscale: : : : : : : : : : : : : : : : : :
In qualità di Direttore della Struttura: …………………………………………………………………………………..
AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO APPROVATO CON DELIBERA N /19
Trasmette al “Gestore” le seguenti dichiarazioni corredate da documentazione, ai fini della segnalazione alla UIF:
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Si allega la presente documentazione:
Nominativo del dichiarante
Firma del dichiarante
ALLEGATO B
Elenco esemplificativo degli indicatori di anomalia (estratto da Decreto del Ministero dell’interno 25 settembre 2015, come richiamati con nota informativa UIF 23 aprile 2018)
A. Indicatori di anomalia connessi con l’identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l’operazione
1. Il soggetto cui è riferita l’operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio1, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
· Il soggetto cui è riferita l’operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l’identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.
· Il soggetto cui è riferita l’operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l’altro dell’elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.
· Il soggetto cui è riferita l’operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.
· Il soggetto cui è riferita l’operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l’esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.
· Il soggetto cui è riferita l’operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.
2. Il soggetto cui è riferita l’operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l’esecuzione dell’operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.
1Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849.
· Il soggetto cui è riferita l’operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.
· Il soggetto cui è riferita l’operazione, all’atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all’operazione, rinuncia a eseguirla.
· Il soggetto cui è riferita l’operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all’individuazione dell’effettivo beneficiario dell’operazione.
3. Il soggetto cui è riferita l’operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte2 o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
· Il soggetto cui è riferita l’operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.
· Il soggetto cui è riferita l’operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.
· Il soggetto cui è riferita l’operazione è un’impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.
· Il soggetto cui è riferita l’operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.
· Il soggetto cui è riferita l’operazione è un’impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.
2Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate dall’art. 1, comma 2, lettera dd), del decreto antiriciclaggio.
· Il soggetto cui è riferita l’operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
· Il soggetto cui è riferita l’operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell’indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.
4. Il soggetto cui è riferita l’operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
· Il soggetto cui è riferita l’operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company.
· Il soggetto cui è riferita l’operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il “direttore tecnico”) o di controllo dell’impresa.
· Il soggetto cui è riferita l’operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l’attività e viene posto in liquidazione.
· Il soggetto cui è riferita l’operazione è un’impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.
· Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un’azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.
· Il soggetto cui è riferita l’operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell’oggetto, dell’ammontare o dello scopo dell’operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all’operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.
B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.
5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l’attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l’operazione o dell’eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.
· Acquisto di beni o servizi non coerente con l’attività del soggetto cui è riferita l’operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.
· Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con “basso profilo fiscale” o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).
· Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell’ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.
· Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all’attività dichiarata dagli stessi.
· Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
· Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.
6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell’attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.
· Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.
· Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
· Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell’obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l’operazione.
· Richiesta di estinzione di un’obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l’operazione.
· Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell’esposizione del soggetto cui è riferita l’operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un’unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.
· Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell’attività di prestazione di garanzie.
7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.
. Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all’area di interesse dell’attività del soggetto cui è riferita l’operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.
· Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell’operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l’operazione.
· Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.
· Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.
· Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l’attività del soggetto che richiede o esegue l’operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori “di comodo”).
· Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.
· Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell’operazione.
· Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.
C. Indicatori specifici per settore di attività Settore appalti e contratti pubblici3
· Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell’impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
· Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all’esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.
· Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
· Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
· Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell’avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l’aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l’effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all’impresa avvalsa, necessari all’esecuzione dell’appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l’eccessiva onerosità ovvero l’irragionevolezza.
· Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell’espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione,
3Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell’articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.
affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.
· Presentazione di offerta con un ribasso sull’importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
· Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell’ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all’importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
· Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
· Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
· Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.
· Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell’importo contrattuale.
· Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
· Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
· Cessioni di crediti derivanti dall’esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell’oggetto sociale l’esercizio dell’attività di acquisto dei crediti ovvero senza l’osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
· Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.
· Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.
· Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l’esecuzione.
· Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall’amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.
Settore finanziamenti pubblici4
· Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l’operazione.
· Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.
· Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.
· Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l’ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d’azienda.
· Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentate legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).
4Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell’articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.
· Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.
· Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.
· Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l’attività beneficiaria dell’agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.
· Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell’impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
· Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.
Settore immobili e commercio
· Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l’operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l’operazione.
• Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale.
• Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un’ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
• Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.
• Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.
· Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l’operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l’attività.
• Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell’attività del soggetto cui è riferita l’operazione.
• Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell’attività del soggetto cui è riferita l’operazione.
• Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.
• Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività.
• Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell’attività produttiva.