INDICE
Capitolato Speciale
Accordo quadro per la fornitura di microinfusori per insulina e relativo materiale di consumo
INDICE
Art. 1 - Oggetto dell’appalto 3
Art. 2 - Durata dell’accordo quadro 5
Art. 3 - Importo dell’appalto 5
Art. 4 - Modalità di presentazione delle offerta 5
Art. 5 - Modalità di presentazione delle offerte in caso di R.T.I. o Consorzi 6
Art. 6 - Documentazione amministrativa (“Busta A”) 7
Art. 7 Documentazione tecnica ( Busta “B” ) 10
Art. 8 - Offerta economica (Busta “C”) 10
Art. 10 - Criterio di aggiudicazione 11
Art. 11 - Modalità di aggiudicazione 11
Art. 12 - Adempimenti per la stipula dell’accordo quadro 14
Art. 13 - Rispondenza dei microinfusori e relativo materiale di consumo ai requisiti di legge 17
Art. 14 - Caratteristiche tecniche minime dei microinfusori e del relativo materiale di consumo 17
Art. 15 - Consegna dei microinfusori e del relativo materiale di consumo 18
Art. 16 - Oneri dell’appaltatore 18
Art. 17 - Cessione e subappalto 20
Art. 18 - Revisione del prezzo 21
Art. 19 - Garanzia definitiva 21
Art. 20 - Trattamento dei dati Dati sensibili e giudiziari 22
Art. 21 - Modalità di pagamento della fornitura 23
Art. 22 - Spese contrattuali 23
Art. 23 - Controlli sulle forniture 24
Art. 24 - Inadempienze e penalità 24
Art. 25 - Risoluzione anticipata del contratto e clausola risolutiva espressa 24
Art. 26 - Osservanza di leggi e di regolamenti 25
Art. 28 - Rinvio ad altra normativa 26
CAPITOLATO SPECIALE
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato è finalizzato alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori economici, per la fornitura di microinfusori per insulina e del relativo materiale di consumo agli aventi diritto dell’ASP di Reggio Calabria.
L’appalto è suddiviso in quattro lotti:
⮚ lotto n. 1 con le caratteristiche tecniche del microinfusore descritte nell’allegato n. 1 al presente capitolato speciale d’appalto secondo i quantitativi che saranno ordinati all’Azienda;
⮚ lotto n. 2 con le caratteristiche del microinfusore descritte nell’allegato n. 2 al presente capitolato speciale d’appalto secondo i quantitativi che saranno ordinati dall’Azienda;
⮚ lotto. n. 3 con le caratteristiche del microinfusore descritte nell’allegato n. 3 al presente capitolato speciale d’appalto secondo i quantitativi che saranno ordinati dall’Azienda;
⮚ lotto n° 4 con le caratteristiche del microinfusore descritte nell’allegato n. 4 al presente capitolato speciale d’appalto secondo i quantitativi che saranno ordinati dall’Azienda;
Per ciascun lotto l’appalto include:
• la fornitura dei microinfusori e del relativo materiale di consumo che devono essere conformi alle specifiche di capitolato;
• il fabbisogno previsto per ciascun lotto e per ciascun anno di durata dell’accordo che sono quelli indicati negli allegati A,B,C e D al presente capitolato nei quali sono previsti:
a) i microinfusori da impiantare
b) i quantitativi del materiale di consumo per i pazienti ai quali dovrà essere impiantato il microinfusore;
c) i quantitativi del materiale di consumo per i pazienti ai quali è già stato impiantato il microinfusore. Si precisa che i materiali di consumo forniti dovranno essere perfettamente adattabili e conformi ai microinfusori; nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non sia in grado di fornire materiali di consumo conformi al microinfusore già utilizzato dal paziente l’Azienda si riserva il diritto di adottare i necessari provvedimenti (ad. Es. il cambio del microinfusore).
• la garanzia full risk sui beni offerti, inclusa nel prezzo di aggiudicazione, comprensiva di manutenzione ordinaria e straordinaria di durata minima di quattro anni di effettivo utilizzo decorrenti dalla data di installazione del microinfusore, la garanzia è inclusiva di:
1. assistenza tecnica telefonica (all’assistito o a terzi e al personale dell’U.O. dell’Azienda che ha prescritto l’utilizzo del microinfusore o che ha in cura il paziente utilizzatore del microinfusore) tramite numero verde che deve essere attivo tutti i giorni dell’anno, inclusi prefestivi e festivi, 24 ore su 24;
2. obbligo di soluzione del guasto o sostituzione dello strumento entro 48 ore dalla chiamata.
• l’obbligo della fornitura di nuova apparecchiatura in caso di furto o smarrimento accidentale del microinfusore da parte dell’utilizzatore; i costi della fornitura saranno completamente a carico dell’impresa fornitrice.
• L’obbligo di procedere alla sterilizzazione del microinfusore qualora lo stesso non venga più utilizzato dal paziente cui era stato assegnato e debba essere impiantato ad altro paziente; il tipo di sterilizzazione utilizzato dovrà essere indicato in offerta tecnica e dovrà essere conforme alle normative vigenti o che dovessero entrare in vigore durante il periodo di vigenza dell’accordo.
Stante l’impossibilità di accertare in modo preciso il numero dei pazienti ai quali dovrà essere impiantato il microinfusore i quantitativi saranno correlati all’effettivo fabbisogno indicato dai vari Distretti Sanitari di questa Azienda
La ditta aggiudicataria non potrà pretendere alcun risarcimento nel caso in cui le quantità ordinate siano inferiori rispetto a quelle previste negli allegati A,B,C e D al presente capitolato e sarà vincolata a fornire, se necessarie, anche quantità superiori a quelle stimate al prezzo offerto per il singolo bene in quanto i quantitativi previsti sono puramente indicativi.
Pertanto, per quantità maggiori o minori necessarie all’Azienda nel corso del periodo di fornitura, la ditta non potrà pretendere maggiori compensi o indennizzi o muovere eccezioni. L’Azienda si riserva di modificare in eccesso o in difetto i fabbisogni comunicati.
Si precisa che le nuove condizioni economiche ed operative (es.: fornitura di materiale di consumo, manutenzione e sostituzione dei microinfusori sia nel caso di guasti non riparabili, sia nel caso di cessazione della vita operativa delle attrezzature), formalizzate a seguito della presente procedura, verranno applicate anche ai pazienti portatori di microinfusori già assistiti da questa Azienda.
L’appalto è concepito come obbligazione di risultato: le forniture dovranno, pertanto, includere ogni prestazione necessaria a tale scopo, anche se non espressamente prevista in atti di gara ed in offerta.
Art. 2 - Durata dell’accordo quadro
L’accordo avrà una durata di anni quattro decorrenti dalla data di stipulazione dell’accordo stesso.
Art. 3 - Importo dell’appalto
L’importo presunto dell’appalto per la durata contrattuale di anni quattro è stimato ai sensi
dell’art. 29 suddiviso: | comma 1 del D.Lgvo 163/2006 e s.m.i. in € 8.512.000,00 al netto dell’I.V.A. così |
LOTTO 1: € | 2.648.000,00 |
LOTTO 2: € | 3.440.000,00 |
LOTTO 3: € | 1.964.000,00 |
LOTTO 4: € | 460.000,00 |
Art. 4 - Modalità di presentazione delle offerta
1. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire in un plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura e suggellato (nastro passante, etc.) in modo tale che ne sia oggettivamente rilevabile l’integrità.
Detto plico dovrà avere indicato sul frontespizio:
• L’indirizzo dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria Via S’Xxxx II Tronco n. 18 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxxx;
• La dicitura: “Accordo quadro per la fornitura di Microinfusori per insulina e relativo Materiale di consumo”;
• I dati identificativi del mittente.
2. Il plico dovrà essere inviato a questa Azienda tramite corriere , brevi manu o , nel caso di utilizzo del servizio postale statale, esclusivamente a mezzo raccomandata-espresso o posta celere, un plico chiuso e sigillato con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo dalla ditta concorrente a garantirne la integrità entro le ore 13.00 del 24/Aprile/2014 oltre il quale termine non sarà ritenuta valida ogni altra offerta. Lo stesso plico viaggia ad esclusivo rischio del mittente.
3. All’interno del plico dovranno essere inseriti a pena di esclusione dalla gara tre distinte buste A, B e C
Le buste, oltre all’indicazione dei dati identificativi del mittente, dovranno a sua volta essere chiuse e sigillate sui lembi di chiusura e suggellato (nastro passante, etc.) in modo tale che ne sia oggettivamente rilevabile l’integrità e dovranno riportare rispettivamente le seguenti diciture:
- busta A “Accordo quadro per la fornitura di Microinfusori per insulina e relativo Materiale di consumo “documentazione amministrativa”
- busta B “Accordo quadro per la fornitura di Microinfusori per insulina e relativo Materiale di consumo “documentazione tecnica”
- busta C “Accordo quadro per la fornitura di Microinfusori per insulina e relativo Materiale di consumo ”offerta economica”.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul bando di gara, sul presente Capitolato di gara, potranno essere richiesti all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse a mezzo fax – al n. 0000-000000 o all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxx@xxx.xx.xx entro e non oltre il termine delle ore 10.00 del 14/Aprile/2014
I chiarimenti e/o rettifiche agli atti di gara verranno pubblicate sul sito web dell’Azienda xxx.xxx.xx.xx nei termini di legge, a tutte le imprese che rispettivamente avranno ritirato gli atti di gara presso gli uffici della ASP di Reggio Calabria o tramite il ricorso al sito internet, a tal fine, all’atto del ritiro della documentazione, le imprese dovranno riempire un apposito modulo di ricevuta nel quale dovrà essere indicato, tra l’altro, il proprio numero di fax.
Eventuali rettifiche al bando di gara verranno anche pubblicate secondo le modalità di legge.
Art. 5 - Modalità di presentazione delle offerte in caso di R.T.I. o Consorzi
In particolare, è ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande (R.T.I.) con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 D. Lgs. n. 163/2006, di Consorzi di imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.
Non è ammesso che un’Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi diversi, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa. Non è ammessa la partecipazione di Imprese, anche in R.T.I. o Consorzio, che abbiano rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altre Imprese che partecipano alla medesima gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzi, pena l’esclusione dalla gara in questione sia delle Imprese controllanti che delle Imprese controllate, nonché dei R.T.I. o Consorzi ai quali le Imprese eventualmente partecipino.
Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
Ferme restando tutte le indicazioni e prescrizioni in ordine ai requisiti di partecipazione ed ai contenuti, alle modalità di confezionamento e presentazione delle Buste "A", "B" e “C”, cui si rimanda integralmente, i concorrenti che intendano presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzio, dovranno osservare le seguenti condizioni.
• la dichiarazione di cui al punto 6.1, dell’art.6 del presente Capitolato dovrà essere presentata da tutte le imprese componenti il R.T.I. sia costituito sia costituendo; in caso di Consorzio la predetta dichiarazione dovrà essere presentata dal Consorzio medesimo e dalle imprese che con esso partecipano alla presente procedura;
• in caso di R.T.I. o Consorzio già costituito dovrà essere presentata copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio;
• Dichiarazione in caso di R.T.I. costituendo ovvero di consorzio non ancora costituito, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni Impresa raggruppanda che dovrà:
o (solo per R.T.I.) indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
o contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37, X.Xxx. 163/2006.
o in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, la Dichiarazione di cui al punto a) dell’art.7 del presente Capitolato, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma, dovrà indicare quali sono le Imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre, ex articolo 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006;
o procura speciale nel caso di dichiarazione resa da procuratore speciale.
Art. 6 - Documentazione amministrativa (“Busta A”)
La Busta A “Accordo quadro per la fornitura di Microinfusori per insulina e relativo Materiale di consumo” – Documentazione amministrativa” dovrà contenere a pena di esclusione quanto segue:
6.1 Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 compilando lo schema allegato al presente capitolato (All.5);
6.2 Deposito cauzionale, per ogni singolo lotto di partecipazione, pari al 2% dell’importo appaltato e costituito secondo le modalità indicate nell’art. 75 del D.Lgs 163/06 e s.m.i con contestuale impegno del fideiussore reso ai sensi del comma 8 prefato art. 75. Nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione dell'importo della cauzione secondo quanto sopra indicato, dovrà includere nella “Busta A” la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all'originale della detta certificazione) o, diversamente, la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 7, del D.Lgs.163/2006, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Ad ogni buon fine si precisa che:
• in caso di R.T.I. già costituiti il deposito cauzionale potrà essere prestato anche dalla sola impresa mandataria con l'indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
• in caso di R.T.I. non ancora costituiti il deposito cauzionale dovrà essere intestato a tutte le imprese raggruppande e contenere il richiamo alla natura collettiva della partecipazione alla gara;
• In caso di Consorzio, già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere intestato al Consorzio medesimo;
• in caso di Consorzio costituendo, il deposito cauzionale potrà essere costituito da una delle imprese consorziande con indicazione che il soggetto garantito è il costituendo Consorzio.
Inoltre, ai sensi dell'art. 75, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione della Contratto. Ai sensi dell'art. 75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 l’Amministrazione aggiudicatrice comunicata l'aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvede contestualmente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, allo svincolo nei loro confronti della predetta cauzione.
La predetta cauzione copre e viene escussa per la mancata stipula del contratto per fatto del concorrente e viene altresì escussa, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, nel caso in cui il concorrente stesso non fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel Bando di gara, e nel caso di dichiarazioni mendaci.
6.3 A dimostrazione del possesso della capacità finanziaria ed economica, art. 41 del D.lgs 163/06, la ditta concorrente dovrà presentare:
• Due idonee dichiarazioni bancarie;
• La dichiarazione (all.5) sottoscritta dal legale rappresentante concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi che dovrà essere pari o superiore rispettivamente per :
⮚ LOTTO 1: € 3000.000,00
⮚ LOTTO 2: € 4.000.000,00
⮚ LOTTO 3: € 2.000.000,00
⮚ LOTTO 4: € 500.000,00
• Nel caso di RTI o Consorzio, detto fatturato si riferisce all’intero raggruppamento o Consorzio, pertanto la singola ditta attesterà il proprio fatturato.
6.4 A dimostrazione del possesso della capacità tecnica, art. 42 del D.lgs 163/06, la ditta concorrente dovrà presentare:
• l'elenco delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
• certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.
6.5 Copia del presente capitolato di gara, firmati per accettazione incondizionata ai sensi degli xxx.xx 1341 e 1312 CC. pagina per pagina dal legale rappresentante della ditta concorrente o da persona munita dei necessari poteri, con altresì opposto il timbro della ditta;
6.6 Ricevuta in originale del versamento, ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia del documento di identità in corso di validità, relativamente al contributo a favore dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici per l’importo, come di seguito specificato, ( art.1 e commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005, n
°266 e deliberazione Autorità del 10.01.2007)
✓ LOTTO 1: € 140,00
✓ LOTTO 2: € 140,00
✓ LOTTO 3: € 140,00
✓ LOTTO 4: € 35,00
Il codice identificativo CIG del presente appalto da indicare nel versamento sono i seguenti:
❖ LOTTO 1: CIG n° 5594530035
❖ LOTTO 2: CIG n° 559455767B
❖ LOTTO 3: CIG n° 55945776FC
❖ LOTTO 4: CIG n° 55945955D7
Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.
In caso di autocertificazione resa dai procuratori pena l’esclusione dovrà essere allegata la procura speciale in originale o procura generale in copia autentica notarile.
Art. 7 Documentazione tecnica ( Busta “B” )
La Busta B “Accordo quadro per la fornitura di Microinfusori per insulina e relativo Materiale di consumo ” – Documentazione tecnica ” dovrà contenere a pena di esclusione quanto segue:
1. schede tecniche e depliants, e quant’altro l’impresa ritenga necessario ad illustrare in maniera dettagliata i requisiti dei prodotti offerti, redatte in lingua italiana, indicanti tutte le informazioni necessarie alla conoscenza del prodotto, al suo utilizzo, alle precauzioni, ai tipi di confezionamento, con particolare riferimento alla sicurezza. I dati tecnici riportati sulle schede tecniche, si intendono aventi valore impegnativo, salvo diversa dichiarazione scritta della Ditta. Le schede tecniche devono essere firmate in originale, dall’avente titolo. Non saranno prese in considerazione schede tecniche prive di firma.
2. Le schede tecniche sono necessarie al fine di verificare la rispondenza del prodotto ed a valutarne la qualità.
3. una dichiarazione dell’Impresa offerente attestante che i dispositivi oggetto della fornitura siano rispondenti alle caratteristiche di quanto richiesto nel Capitolato Speciale oltre che alla normativa vigente, italiana e comunitaria;
Art. 8 - Offerta economica (Busta “C”)
1. La Busta C “Accordo quadro per la fornitura di Microinfusori per insulina e relativo Materiale di consumo ” – Offerta Economica” dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara quanto segue:
• l’offerta economica, dovrà xxxxxx redatta sugli allegati A,B,C e D , all’uopo predisposti, e devono essere debitamente legalizzati, sottoscritti dall’avente titolo, con relativo timbro, Il prezzo va indicato così in cifre come in lettera fermo restando che, in caso di discordanza varrà quello più vantaggioso per l’ASP /RC
• Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che la validità dell’offerta dovrà essere non inferiore a gg. 180. Nel caso di raggruppamenti d’imprese o forme di consorzi dovranno essere tassativamente osservate le prescrizioni indicate negli art. 34, 35, 36 e 37 D.lgs 163/06 e s.m.i.
a) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che la quotazione del singolo lotto proposta nella propria offerta economica non è superiore a quella praticata dalla stessa Ditta, sul territorio nazionale, per servizi e forniture identici.
Nessun altro documento, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere contenuto nel predetto plico.
Non saranno ammesse offerte alternative.
Art. 9 - Avvertenze
Le dichiarazioni, i documenti e l’offerta economica presentati dai concorrenti devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Xxxxxxx, in ogni caso, le disposizioni e le forme previste dal D. Lgs.vo n. 163/2006.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non dar corso, interrompere o annullare la procedura di gara in qualunque delle fasi previste, in base a valutazioni di propria esclusiva competenza, comunque finalizzate alla tutela del pubblico interesse, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta e senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni, neanche ai sensi degli articoli 1337 e 1338 c.c.
Art. 10 - Criterio di aggiudicazione
Si sottolinea che eventuali condizioni, riserve e clausole indeterminate o aggiuntive o comunque differenti da quelle prescritte che venissero apposte nell’offerta, non saranno accettate.
Ad ogni buon fine si precisa che:
• saranno assoggettate alle verifiche previste dell’art. 86 del X.xx Lgs.vo 163/06 le offerte che presenteranno un carattere di anomalia;
• il prezzo proposto si intenderà comprensivo del costo delle prestazioni esplicitamente previste dal presente Capitolato, nonché di tutti gli oneri possibili e prevedibili, anche materialmente non menzionati, necessari per la corretta esecuzione dell’appalto in tutte le sue fasi.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel presente Capitolato di gara e relativi allegati, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.
Art. 11 - Modalità di aggiudicazione
Si procederà alla celebrazione della gara di che trattasi presso i locali dell’ufficio Approvvigionamenti Beni e Servizi siti in xxx Xxxx’Xxxx XX xxxxxx xx 00/x xx Xxxxxx Xxxxxxxx . Le ditte saranno convocate a mezzo fax con congruo anticipo
La gara sarà presieduta dal Presidente del seggio di gara e sarà espletata in due distinte fasi che si svilupperanno sulla base delle seguenti direttive di massima:
A) – Prima fase. Nel giorno, fissato per l’apertura delle offerte per la celebrazione della gara, il Presidente di gara, in seduta pubblica, dichiarati aperti i lavori, procederà in primo luogo a verificare se i soggetti presenti siano o meno legittimati ad interloquire rispetto alle operazioni di gara. Subito dopo il Presidente della gara, dopo aver escluso le ditte i cui plichi sono pervenuti fuori termine o confezionati in modo difforme a quanto prescritto, procederà all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine perentorio stabilito nel bando.
Quindi il Presidente di gara accerterà la regolarità della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte ammesse e contenuta nelle buste “A”, decretando l’esclusione dalla gara delle ditte che avranno prodotto documentazione amministrativa incompleta o difforme rispetto a quanto prescritto nel presente capitolato.
Subito dopo il Presidente con riferimento a quanto previsto dall’art. 48 del D.Lvo n. 163/06, si procederà al sorteggio del 10% delle Ditte concorrenti, al fine di provvedere al controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Le Ditte sorteggiate dovranno produrre, entro il termine perentorio di gg. 10 dalla data di apposita richiesta formale, la documentazione utile a comprovare il possesso dei suddetti requisiti di cui agli artt. 41 e 42 del medesimo D.L.vo.
In un’altra seduta pubblica la Commissione di gara accerterà la regolarità della documentazione tecnica prodotta dalle ditte ammesse e contenuta nelle buste “B”, decretando l’esclusione dalla gara delle ditte che avranno prodotto documentazione Tecnica incompleta o difforme rispetto a quanto prescritto nel presente capitolato.
Qualora la predetta documentazione non venga fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e all'escussione della relativa cauzione provvisoria,
Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, nei limiti previsti dagli art. da 38 a 45 del D.Lgs. 163/06, ci si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara.
B) Seconda Fase Successivamente le ditte ammesse verranno convocate dal Presidente di gara, per un’apposita riunione aperta al pubblico per procedere alla apertura delle buste C “ offerta economica” recanti la dizione “Accordo quadro per la fornitura di Microinfusori per insulina e relativo Materiale di consumo ed alla lettura dei prezzi offerti.
In caso le migliori offerte risultino con uguale punteggio si procederà, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985, seduta stante, come segue:
a) se i concorrenti che hanno presentato le offerte migliori di uguale punteggio sono presenti, saranno invitati a migliorare immediatamente l'offerta con una riduzione del prezzo. In tal caso
i punteggi attribuiti al parametro prezzo verranno nuovamente calcolati sulla base delle nuove offerte migliorative. Analoga procedura sarà eseguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente;
b) se risultasse assente anche uno solo dei concorrenti alla pari, si richiederà a chi presente degli stessi formale miglioria scritta in busta chiusa;
c) se i concorrenti sono assenti o si rifiutano di effettuare l'offerta di miglioria, si procederà mediante sorteggio alla definizione dell’aggiudicatario.
Le offerte anormalmente basse e la congruità delle stesse verranno valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. n. 163/2006.
La fornitura dei microinfusori e relativo materiale di consumo sarà aggiudicata provvisoriamente al concorrente o ai concorrenti che avranno formulato l’offerta con il prezzo più basso per ogni lotto.
La ASP contraente provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione provvisoria all’Impresa risultata prima nella graduatoria, al concorrente che nella graduatoria stessa sarà risultato secondo, nonché a tutti gli altri soggetti di cui all’articolo 79, comma 5 lett.a) del D.Lgs. n. 163/06.
Le sedute aperte al pubblico diverse da quella iniziale di apertura dei plichi, saranno comunicate alle Imprese concorrenti a mezzo fax, con congruo anticipo.
Contestualmente alla comunicazione di cui al precedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, si procederà a richiedere al concorrente risultante primo nella graduatoria provvisoria di merito, nonché al concorrente che segue nella detta graduatoria - se non già compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell'art. 48, comma 1, del predetto Decreto- di comprovare, a pena di esclusione, entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica richiesti nel Bando di gara, attraverso la presentazione della documentazione precedentemente indicata. Qualora la predetta documentazione non venga fornita ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente, fermo quanto ulteriormente previsto dall'art. 48, D. Lgs. n. 163/2006.
All'esito delle predette attività, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi degli articoli 11 e 12 del D. Lgs. n. 163/2006 e, successivamente, alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006.
Ad ogni buon fine si rammenta che l’A.S.P. si riserva il diritto di:
a. non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006;
b. sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente,
c. non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione definitiva,
b) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida qualora verificata la convenienza della stessa.
Art. 12 - Adempimenti per la stipula dell’accordo quadro
Nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente articolo, l’aggiudicatario dovrà, a pena di revoca dell’aggiudicazione, far pervenire all’ASP/RC la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):
a) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore dell’ ASP/RC, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nell’art. 20 del presente Capitolato, di importo pari al 10% del valore dell’offerta, al netto dell’IVA, presentata in sede di gara ;
b) dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 con le modalità di cui all’art. 38 D.P.R. 445/2000 in cui si attesti che all’impresa non è stata irrogata alcuna delle sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui all’art. 9, comma 2, lett. C) del D.Lgs. 231/01 che le impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, che l'Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55;
d) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle forniture effettuate per le strutture pubbliche o private e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale
e) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, che l'Impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
f) certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68/99 - rilasciata dagli uffici competenti - da cui risulta l'ottemperanza alla legge stessa nonché dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, che attesi la regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
g) per le Imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3,
D.P.R. n. 633/72.
Ed in caso di aggiudicazione in favore di R.T.I. anche:
h) copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa capogruppo.
La documentazione di cui ai precedenti punti b) e c), d), e), f) e g):
• In caso di R.T.I. dovrà essere presentata da tutte le Imprese raggruppate, la documentazione di cui al precedente punto a), dovrà essere presentata dall’Impresa mandataria; la documentazione di cui al precedente punto h) dovrà essere presentata da tutte le Imprese raggruppate non residenti senza stabile organizzazione in Italia.
• in caso Xxxxxxxxx dovrà essere presentata, da tutte le Imprese consorziate e dal Consorzio stesso; la documentazione di cui al precedente punto a), dovrà essere presentata dal Consorzio che concorre;
• in caso di Consorzio Stabile, Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane, dal Consorzio stesso nonché dalle Imprese per le quali il Consorzio concorre; la documentazione di cui al precedente punto a), dovrà essere presentata dal Consorzio che concorre.
Le dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi del DPR 445/00 dovranno essere rese:
o dal titolare (e dal direttore tecnico ove presente) se si tratta di impresa individuale;
o dal socio (e dal direttore tecnico ove presente), se si tratta di società in nome collettivo;
o dai soci accomandatari (e dal direttore tecnico ove presente), se si tratta di società in accomandita semplice;
o dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza (e del direttore tecnico ove presente), del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Rimane inteso che l’A.S.P RC., ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 3 del D.Lgs. 163/06, contestualmente all’invio delle comunicazioni di rito alla ditta aggiudicataria richiederà, a conferma di quanto dichiarato dalla medesima, specifica certificazione :
• al Registro delle Imprese, istituto presso la competente CC.I.AA., recante la dicitura antimafia di cui all’articolo 9, comma 1, D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Per le imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato equipollente, emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione.
• al competente ufficio del Casellario giudiziario con riferimento a sentenze di condanna passate in giudicato nonché con riferimento a decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art 444 c.p.p. e comunque ad ogni condanna per la quale vi sia stato il beneficio della non menzione;
La predetta certificazione riguarderà:
o dal titolare (e dal direttore tecnico ove presente) se si tratta di impresa individuale;
o dal socio (e dal direttore tecnico ove presente), se si tratta di società in nome collettivo;
o dai soci accomandatari (e dal direttore tecnico ove presente), se si tratta di società in accomandita semplice;
o dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza (e del direttore tecnico ove presente), del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
La certificazione in parola, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), verrà richiesta anche per gli amministratori dell’impresa aggiudicataria, muniti di potere di rappresentanza, il cui incarico sia cessato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla G.U.C.E. ed i cui nominativi siano stati indicati nella dichiarazione sostitutiva.
Rimane facoltà dell’impresa aggiudicataria, qualora lo ritenga opportuno, richiedere all’A.SP RC. di procedere all’acquisizione, in originale, delle predette certificazioni ai fini della celerità del procedimento di verifica.
Si precisa che, nell’ipotesi in cui, nel lasso temporale intercorso tra la data ultima fissata per la presentazione delle offerte e la data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, dovessero verificarsi variazioni relative alla composizione degli organi di amministrazione, muniti di potere di rappresentanza o, se previsto, del direttore tecnico, l’impresa aggiudicataria rimarrà impegnata a segnalarlo entro il quinto giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione di cui sopra.)
In caso di esito positivo della detta attività di verifica, l’aggiudicazione diverrà efficace a favore del concorrente. In caso di esito negativo, l’ A.S.P. RC dichiarerà decaduto il concorrente dall’aggiudicazione, dandone comunicazione al concorrente medesimo.
Ove l’ A.S.P. RC non ritenga, per motivi di opportunità o convenienza, indire una nuova gara, l’
A.S.P RC procederà all’aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria, che sarà tenuto a presentare con le modalità innanzi indicate la documentazione sopra indicata.
Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, l’ A.S.P RC potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che verrà perciò incamerata.
A seguito della comunicazione di aggiudicazione, e comunque, ex art. 11, comma 10, D. Lgs. 163/2006, non prima di 30 giorni dalla detta comunicazione da parte dell’ A.S.L., con l’aggiudicatario verrà stipulato un Contratto.
Si rammenta che:
a) la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000;
c) L’aggiudicatario della gara, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge, se non acquisito già nel corso della procedura.
d) Il termine di cui al primo capoverso del presente art. 9 può, a richiesta motivata del soggetto aggiudicatario, essere prorogato dall’A.S.P. sino ad ulteriori giorni 15; trascorso inutilmente tale termine è facoltà dell’amministrazione dichiarare la decadenza dell’aggiudicatario. In tale caso l’aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto secondo classificato. Il soggetto aggiudicatario verrà altresì dichiarato decaduto dall’aggiudicazione con provvedimento motivato della Azienda Sanitaria nel caso in cui dai controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia stato accertato che sono state fornite notizie false. Detto provvedimento comporterà l’incameramento della cauzione il risarcimento dei danni ulteriori nonché la segnalazione del fatto all’Autorità giudiziaria.
Art. 13 - Rispondenza dei microinfusori e relativo materiale di consumo ai requisiti di legge
I prodotti offerti devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia; in particolare devono essere idonei a soddisfare i vincoli imposti dal D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, ove applicabili alle normative CEI (IEC), C.E. e dal D. Lgs. n. 46 del 24.02.1997; le apparecchiature dovranno essere conformi alle norme nazionali, nonché alle normative CEE recepite, quali la conformità alla Direttiva CE 93/42, eventualmente vigenti all’atto della consegna, e/o emanate durante il periodo di vigenza del contratto.
I prodotti dovranno essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile magazzinaggio; la confezione dovrà altresì riportare il codice commerciale, la descrizione del prodotto ed ogni altra informazione che consenta di identificare il lotto di produzione.
La data di scadenza riportata sulla singola confezione dei prodotti consumabili, al momento della consegna non potrà essere inferiore a 12 (dodici) mesi.
Art. 14 - Caratteristiche tecniche minime dei microinfusori e del relativo materiale di consumo
Le caratteristiche tecniche minime dei microinfusori comuni a tutti i lotti sono le seguenti:
• Garanzia di sicurezza attraverso un sistema di controlli e allarmi articolato e diversificato.
• Precisione (accuratezza nell’erogazione cioè, percentuale di scarto dichiarata dal costruttore dell’erogazione dell’insulina U100): < ± 5% della velocità di flusso basale
• Resistenza all’acqua IPX7 o superiore
• Profili basali programmabili: minimo 3
• Numero velocità d’infusione basale impostabili per ciascun profilo: minimo 12
• Incremento velocità infusione basale: incremento minimo 0,1 u/ora
• Velocità d’infusione basale temporanea: programmabile in percentuale
• Tipi di bolo:
- normale/standard ad erogazione rapida
- esteso/prolungato (onda quadra) ad erogazione per un periodo di tempo programmabile
- onda doppia ad erogazione combinata di erogazione rapida e prolungata
- il “Calcolatore di Bolo” (bolo correzione, bolo pasto) integrato alla pompa Spegnimento automatico di sicurezza: impostabile
- Segnali acustici: con volume regolabile e vibrazione
- Scarico dei dati tramite software
• Requisiti minimi richiesti per Set infusivi da utilizzare con microinfusori esterni per infusione continua
sottocutanea di insulina
- Sicurezza: le confezioni dei prodotti devono riportare tutto quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia (marchio CE).
- Specificità e completa compatibilità d’uso per il corrispondente microinfusore
• Caratteristiche minime dell’ago cannula:
- Cannula in teflon
- Lunghezza richiesta:
• Da 13 a 17 mm se inserzione a 30°
• Da 6 a 10 mm se inserzione a 90°
• Caratteristiche minime del catetere:
- Lunghezza: possibilità di almeno due lunghezze, di cui la minima non sia inferiore a cm 30.
Art. 15 - Consegna dei microinfusori e del relativo materiale di consumo
La ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di effettuare le consegne di materiale a proprio rischio e spesa di qualunque natura, all’interno dei magazzini dei Distretti Sanitari dell’Azienda all’indirizzo indicato di volta in volta sull’ordinativo di acquisto.
La merce dovrà essere consegnata a seguito dell’emissione di regolare ordine, nelle quantità e qualità descritte nell’ordine stesso, entro 48 ore dalla data di ricevimento dell’ordine, anche se trasmesso per via telematica (fax).
Qualora ciò non sia possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione al Distretto Sanitario che ha emesso l’ordine e, ove l’Azienda ASP / RC lo consenta, a concordare la consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo.
I documenti di trasporto (in caso di fatturazione differita), ai sensi della legislazione vigente, devono obbligatoriamente indicare:
- luogo di consegna della merce;
- data e numero d’ordine;
In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla ditta fornitrice.
Art. 16 - Oneri dell’appaltatore
Per l’esecuzione della fornitura, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, la ditta appaltatrice s'impegna a provvedere a sue spese al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali, senza rivalsa, che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi modo l’appaltatore
per la fornitura dei microinfusori e del relativo materiale di consumo previsti nel presente capitolato.
a) ULTERIORI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1) La fedele esecuzione di quanto offerto in modo che le forniture risultino a tutti gli effetti esattamente conformi all’offerta accettata ed ai suoi allegati;
2) l'onere di rifondere tutti i danni che potessero essere arrecati, in conseguenza dell’appalto, dal personale, dell'Impresa a persone (sia terzi che dipendenti della A.S.L.) nonché alle proprietà dell'Ente Appaltante o di terzi in genere;
3) I rischi dei trasporti nonché la protezione degli elementi di fornitura per difenderli da rotture, guasti,manomissioni, ecc.
4) L’obbligo di assicurare al personale dipendente il trattamento giuridico, economico, previdenziale, assistenziale e assicurativo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel luogo ove deve essere eseguita la fornitura; tale obbligo si estende ai subappaltatori e alle ditte di cui l’aggiudicatario si avvalga;
5) L’obbligo di formare il personale dipendente e l’utilizzatore dell’Azienda al corretto uso delle apparecchiature.
6) L’osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell’affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate durante tutto il periodo contrattuale da parte della competente Autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.
7) In generale ed in conclusione, ogni onere necessario per dare le forniture eseguite a regola d'arte e per consentirne il corretto uso, senza che la Committente debba sostenere alcuna spesa oltre al prezzo pattuito.
b) AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
1) Qualora i contraenti selezionati quali parti dell’Accordo quadro, durante il periodo di validità dello stesso, immettano in commercio nuovi prodotti, i quali costituiscano evoluzione tecnologica diretta o che comunque presentino migliori caratteristiche di rendimento di quelli offerti (anche a seguito di modifiche normative), dovranno comunicare all’Azienda la sostituzione nel proprio listino dei vecchi prodotti con i nuovi, e fornire questi ultimi, in caso di richiesta dell’Azienda, alle stesse condizioni di fornitura di cui al presente accordo quadro.
c) AMPLIAMENTO DELLA GAMMA
1) Qualora i contraenti selezionati quali parti dell’Accordo quadro, durante il periodo di validità dello stesso immettano in commercio nuovi prodotti, i quali costituiscano
ampliamento della gamma disponibile al momento della formulazione dell’offerta, potranno comunicare all’Azienda, con cadenza annuale, i nuovi codici dei prodotti disponibili in aggiunta a quelli già esistenti, segnalando la disponibilità a fornire questi ultimi, in caso di richiesta da parte del personale di questa Azienda, alle stesse condizioni di fornitura di cui all’Accordo quadro.
2) Qualora l’Azienda disponga la sostituzione di un microinfusore ancora in garanzia con un nuovo prodotto disponibile le imprese aggiudicatarie si impegnano alla sterilizzazione del microinfusore precedentemente utilizzato, secondo quanto previsto all’art.1 del presente capitolato, affinché lo stesso possa essere utilizzato da un altro paziente. In questo caso opera la sospensione della garanzia che riprenderà dalla data dell’impianto del microinfusore sterilizzato all’utilizzatore successivo e il relativo periodo residuo non ancora scaduto sarà trasferito al nuovo utilizzatore del microinfusore;
Art. 17 - Cessione e subappalto
Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’ Amministrazione contraente di quanto subappaltato.
Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le forniture affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione e che le forniture affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell' art. 118 del D.Lgs. 163/2006, alle seguenti condizioni:
• il concorrente deve indicare le attività, le forniture e/o i servizi che intende subappaltare;
• l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’A.S.P/RC copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio delle forniture subappaltate;
• l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 118, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'Impresa subappaltatrice;
• con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Bando di Gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività e/o forniture a lui affidate, e/o la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D. Lgs 163/2006.
• non sussistenza, nei confronti del subappaltatore, di alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della Legge n.575/1965 e s.m.i.
È inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. Lgs 163/2006, di trasmettere all'Amministrazione contraente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione al singolo lotto, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.
Art. 18 - Revisione del prezzo
Art. 19 - Garanzia definitiva
La cauzione definitiva sarà infruttifera e dovrà essere costituita mediante specifica fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:
o essere incondizionata e irrevocabile;
o prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta” obbligandosi il fideiussore, entro il tempo massimo di 15 (quindici) giorni, su semplice richiesta dell’A.S.P / RC., ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, o prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 cod. civ., o avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.
La cauzione definitiva verrà restituita al contraente al completo ed esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto.
In caso di risoluzione del Contratto l’aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione definitiva ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la refusione del maggior danno in caso di cauzione insufficiente alla copertura integrale dello stesso.
In caso di R.T.I. la polizza fidejussoria definitiva dovrà essere stipulata dall’impresa mandataria.
Art. 20 - Trattamento dei dati Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento
Con riferimento al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) l’ASP RC, in qualità di titolare del trattamento dei dati, designa l'Impresa aggiudicataria quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti le forniture di cui al presente Capitolato, l'Impresa aggiudicataria accetta tale nomina e si impegna, conseguentemente, ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni nonché in aderenza alle disposizioni emanate dall’ASP/RC in termini di sicurezza e tutela della riservatezza.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’ A.S.P. in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.
Riservatezza delle informazioni
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.vo n. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato dal bando di gara, fatto salvo l’esercizio da parte dei concorrenti dei diritti di cui allo stesso D. Lgs.vo e le disposizioni sull’accesso di cui alla Legge n. 241/1990, si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla scelta del contraente; le modalità di trattamento ineriscono alla procedura concorsuale per l’affidamento dei servizi oggetto del presente Capitolato;
b) il conferimento dei dati si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, nel caso intenda partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante in base alla vigente normativa;
c) in caso di rifiuto al conferimento dei dati, si procederà all’esclusione dalla gara o alla decadenza dell’aggiudicazione;
d) soggetto attivo titolare della raccolta dati è la Stazione appaltante e responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento nominato dalla stessa.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.
I dati potranno essere comunicati:
• al personale dell’Amministrazione aggiudicatrice che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente,
• a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all’ A.S.P. in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
• ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
• all’Assessorato alle Politiche della Salute relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
• ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
• I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite i siti internet xxx.xxx.xx.xx
Diritti del concorrente interessato
Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.
Art. 21 - Modalità di pagamento della fornitura
L’Amministrazione provvederà, entro 90 giorni dalla data di presentazione delle relative fatture, alla liquidazione ed al pagamento delle stesse dopo aver effettuato tutte le verifiche ed i controlli opportuni.
In caso di ritardato pagamento, la ditta non potrà sospendere la fornitura ma avrà diritto all’interesse legale per ritardato pagamento delle fatture.
Art. 22 - Spese contrattuali
Art. 23 - Controlli sulle forniture
La firma all’atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.
La quantità è esclusivamente quella accertata presso i Distretti Sanitari entro 8 giorni dalla consegna, e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.
Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto.
Art. 24 - Inadempienze e penalità
Nessuna eccezione, azione, reclamo o contestazione darà diritto alla ditta di ritardare o sospendere la fornitura.
Dopo tre inadempienze da parte del fornitore, anche non consecutive, è facoltà dell’Amministrazione dell’ASP/RC di dichiarare rescisso il contratto di fornitura, trattenendo la cauzione a titolo di risarcimento danni e penale, senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del Giudice o altre formalità, all’infuori della semplice notifica del provvedimento amministrativo mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 25 - Risoluzione anticipata del contratto e clausola risolutiva espressa
Oltre alle inosservanze di cui all’art. 25 l’ASP si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida scritta ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile ed all’esecuzione d’ufficio a spese dell’appaltatore, in caso di
a. per gravi irregolarità, o per il reiterarsi di infrazioni e/o inadempienze accertate verificatesi nel corso delle forniture;
b. in caso di fallimento o concordato preventivo della ditta appaltatrice. In questa eventualità il presente contratto si intenderà risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L’ASP/RC conserverà verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito ed indennizzo spettanti a qualsiasi titolo.
L’ASP/RC si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, a tutto rischio e danno della Ditta aggiudicataria, nei seguenti casi:
a) grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
b) sospensione o interruzione della fornitura da parte della ditta fornitrice per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
c) cessione dell’azienda, cessazione dell’attività;
d) quando l’ASP/RC accerta in qualsiasi modo nel corso del contratto o prima dell’inizio della fornitura che l’Impresa aggiudicataria si trova nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. Leg.vo 163/2006;
e) per motivi di pubblico interesse.
La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell’ASP/RC il diritto di affidare la fornitura all’Impresa che segue immediatamente in graduatoria.
La risoluzione anticipata del contratto comporterà, da parte dell’ASP/RC l’incameramento della cauzione, storno delle somme ancora da pagare, l’applicazione delle penali previste ed il risarcimento dei conseguenti danni ed indiretti provocati ed al rimborso delle maggiori spese che l’ASP dovesse sostenere nel rimanente periodo di vigenza contrattuale.
In questi casi, oltre quelli previsti dal Codice Civile per motivi di forza maggiore, l’ASP/RC (Stazione Appaltante) avrà pieno ed incontestabile diritto di dare luogo alla risoluzione “ipso iure” del contratto.
Tale diritto potrà essere legittimamente esercitato mediante formale atto che dovrà essere notificato con posta raccomandata A.R. a mezzo servizio postale presso il domicilio dell’Aggiudicataria. In tal modo si intenderà interrotto, senza altra formalità e pronuncia della Magistratura, il corso del contratto a far tempo dalla data di notifica.
L’Azienda si riserva il diritto di recesso unilaterale ai sensi dell’art. 1373, commi 1 e 2 c.c. con espressa esclusione di quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.
Art. 26 - Osservanza di leggi e di regolamenti
La partecipazione all’appalto de quo, oggetto del presente capitolato, comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra.
Art. 27 - Controversie
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra la Stazione Appaltante e l’Aggiudicatario, sia durante l’appalto che al suo termine, saranno deferite ad un collegio arbitrale costituiti da tre membri designati: uno dalla Stazione Appaltante, uno dall’Aggiudicatario, ed un terzo con le sue
funzioni di Presidente, di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria.
Il collegio arbitrale giudicherà, come amichevole compositore, senza le forme di procedure per gli atti di istruzione.
Il giudizio della Commissione Arbitrale sarà inappellabile ed obbligherà le parti le quali rinunciano espressamente al ricorso all’autorità giudiziaria.
Le spese del giudizio arbitrale, anticipate dalla parte che avrà presentato la domanda di arbitrato, saranno a carica della ditta soccombente.
Art. 28 - Rinvio ad altra normativa
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si farà in particolare riferimento:
− alle norme del Codice Civile che disciplinano i contratti, in particolare quelle relative alle forniture;
− al D. Leg.vo n. 626/94 e s.m.i.;
− al Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i;
Responsabile del Procedimento: Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx
Tel. 0965/347446 - Fax 0965/347285 - E-mail: xxxxxxxxxx@xxx.xx.xx
Il sottoscritto, quale legale rappresentante della ditta , dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28. Per accettazione
Timbro e firma della Ditta
Il Responsabile del Procedimento IL Direttore dell’Ufficio Xxxxxxx Xxxxxxx Approvvigionamenti Beni e Servizi Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx