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Allegato “A” ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DI CUI ALLA DGR N.923 DEL 31 LUGLIO 2017
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la Regione Marche (CF/P.IVA 80008630420) rappresentata da ............................
Dirigente della P.F. Programmazione nazionale e comunitaria e Autorità di Gestione (di seguito AdG) FESR e FSE
E
il Comune di ………………… (C.F XXXXXXXXX) in qualità di Organismo Intermedio (di seguito OI) XXXXXXXXXX del POR FESR Marche 2014-2020, rappresentato da
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PREMESSO
- che con decreto dirigenziale n. 202/POC del 26 novembre 2015 è stato approvato l’Avviso pubblico per la selezione di Strategie di Sviluppo Urbano da attuarsi sul territorio regionale attraverso lo strumento degli ITI – Investimenti Territoriali Integrati;
- che, in risposta all’Avviso, sono state acquisite agli atti e successivamente ammesse a finanziamento le Strategie territoriali (ITI Urbani) dei Comuni di Ancona (Water-Front 3.0), Ascoli Xxxxxx (From Past To Smart), Fermo (0-99+), Macerata (In-Nova Macerata) e Pesaro- Fano (Strategia Congiunta ITI Pesaro – Fano);
- che si è quindi proceduto a sottoscrivere, con ognuno dei Comuni ammessi a finanziamento, apposita Convenzione avente ad oggetto il conferimento, da parte dell’AdG, di apposita delega di funzioni correlata alla designazione degli stessi Comuni quali Organismi Intermedi (OI) del POR FESR, assumendo quale schema di riferimento il modello di accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 923 del 31/07/2017;
- che l’art. 13 della Convenzione sottoscritta con i Comuni finanziati – mutuando analoga statuizione inserita nello schema approvato con la summenzionata DGR n. 923/2017 – prevede che il termine di 36 (trentasei) mesi individuato per il completamento di tutte le operazioni delle Strategie di riferimento, possa essere differito per una durata complessiva di soli 6 (sei) mesi;
- che le oggettive difficoltà correlate al corretto espletamento del ruolo di OI all’interno del POR FESR e, da ultimo, le conseguenze della pandemia hanno tuttavia finito con l’impattare pesantemente sulla capacità degli stessi Comuni di riuscire a rispettare il cronoprogramma di realizzazione nei termini individuati dall’art. 13 degli accordi sottoscritti, in precedenza richiamato;
- che sulla scorta del quadro informativo ad oggi disponibile, si ha motivo di ritenere che, per talune tipologie di intervento, i ritardi procedurali accumulati possano rischiare di compromettere il conseguimento degli obiettivi di spesa prefissati nel POR FESR, per la parte di competenza;
- che, per quanto precede, tutti i Comuni hanno pertanto ritenuto di dover formulare una richiesta urgente e motivata di differimento del termine finale previsto per il completamento di tutte le operazioni delle Strategie di riferimento, chiedendo all’AdG di rimuovere il vincolo dei soli 6 (sei) mesi di proroga e impegnandosi comunque a garantire il completamento di tutte le attività entro i termini massimi consentiti dal Regolamento comunitario per l'ammissibilità della spesa;
- che l’AdG, valutate e condividendo le motivazioni addotte a sostegno delle richieste di differimento nei termini di cui al precedente punto, ritiene necessario comunque proporre la sottoscrizione di un Addendum alle Convenzioni in essere, al fine di rimuovere il limite dei soli 6 (sei) mesi di proroga attualmente previsto;
- che, in sede di gestione, al fine di semplificare alcuni passaggi procedurali propedeutici ad un più efficace utilizzo delle risorse assegnate alle Strategie, è emersa altresì la necessità di riformulare, con il presente Addendum, l’articolo 6, penultimo capoverso, delle Convenzioni in essere;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Modifiche all’art. 6 della Convenzione Rep…
1. L’articolo 6, penultimo capoverso, della Convenzione di cui alla rubrica è sostituto dal seguente:
«Il riutilizzo delle economie nell’ambito della stessa azione del Programma Operativo non dà luogo a variazioni ma sarà oggetto di comunicazione preventiva all’Autorità di Gestione. Possono essere autorizzate variazioni tra le diverse azioni e tra differenti obiettivi tematici del Programma Operativo previa richiesta motivata all’Autorità di Xxxxxxxx, che le approva con decreto, a condizione che le stesse non incidano sulla capacità di conseguimento dei target fisici e finanziari del Programma stesso».
Art. 2
Modifiche all’art. 13 della Convenzione Rep…
1. L’articolo 13 della Convenzione di cui alla rubrica è sostituito dal seguente:
«La presente Convenzione è efficace fino al compimento di tutte le attività in essa previste e, in ogni caso, entro i termini massimi consentiti dall’ articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in tema di ammissibilità della spesa.
L'OI si impegna comunque a garantire, anche oltre tale data, i necessari adempimenti relativi alle attività di chiusura della programmazione fino all'esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione 2014-2020.
Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma dell'Autorità di Gestione e dell'OI».
Per tutto quanto non previsto e/o derogato nel presente Addendum, restano in vigore tutte le clausole previste nell’Accordo, che qui si intendono integralmente richiamate.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Comune di ………… Regione Marche
Dirigente Settore………. Autorità di Gestione FESR e FSE