CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI VACCINI DI VARIO TIPO AD
CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI VACCINI DI VARIO TIPO AD
USO UMANO – Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali.
1. Oggetto della fornitura e quantità
Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di vaccini di vario tipo ad uso umano come da allegato 1 necessari all’Amministrazione della Difesa – Comando Logistico dell’Esercito/Dipartimento di Sanità.
Per quanto attiene la descrizione delle caratteristiche dei prodotti farmaceutici e dei quantitativi da fornire si rinvia a quanto disposto nell’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.
Le quantità e tipologie dei prodotti farmaceutici indicate si riferiscono al fabbisogno per 36 mesi. L’Amministrazione, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dagli artt. 310 e 311 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.
Per tutto ciò che non sia contemplato nel presente Capitolato si applicano le disposizioni del Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa diramato con D.M. nr. 200 del 14 aprile 2000.
DOCUMENTAZIONE TECNICA
Con riferimento a quanto previsto al punto 9.2 del Capitolato d’oneri, al concorrente primo in graduatoria e al concorrente che segue verrà richiesto di presentare la seguente ulteriore documentazione:
• Copia conforme della certificazione dell’autorizzazione all’emissione in commercio dei prodotti (A.I.C.) con relativo numero di registrazione (qualora non prevista: dichiarazione sostitutiva da parte della ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione);
• Copia conforme della certificazione CE (qualora non prevista: dichiarazione sostitutiva da parte della ditta nella quale sia indicato il riferimenti legislativo per il quale tale prodotto non necessita di tale certificazione). La ditta dovrà inoltre specificare la classe di appartenenza del prodotto in base alla direttiva CE 93/42 e successive modificazioni;
• Dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nelle offerte (con riferimento a marchi, brevetti, know-how) che costituiscono segreti tecnici, industriali o commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 163/2006,
• Dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e dell’eventuale distributore;
1.1 - Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento
I prodotti oggetto della fornitura debbono soddisfare i seguenti requisiti minimi:
• conformità alle direttive Statali e o Comunitarie per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e per il controllo di qualità dei medicamenti con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti e/o qualsiasi altra disposizione vigente in materia;
• corrispondenza ai saggi e ai requisiti previsti dalle relative monografie della F.U. (edizione in vigore) ed eventuali aggiornamenti;
• conformità in termine di etichetta o stampigliatura di ogni imballaggio di trasporto secondo quanto approvato dall’AIFA con il decreto di registrazione. In alternativa, il prodotto dovrà riportare il contrassegno del fornitore, la descrizione del prodotto ed il relativo quantitativo;
• indicazione chiara, su ogni confezione, della denominazione del vaccino, la composizione, la data di preparazione, la data di scadenza, il numero del lotto e le indicazioni relative alla effettuazione dei controlli di Stato;
• assenza di mertiolato (o altri organo – mercuriali) come conservanti secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
• conformità dei veicoli e degli eccipienti alla normativa vigente.
RACCOMANDAZIONI:
Qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx verificasse l’emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla F.U. vigente (e relativi aggiornamenti) o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo ed a sostituire l’eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, giacenti nelle Farmacie Militari, qualora ne fosse vietato l’uso.
MODALITA’ DELLA FORNITURA
• Il prodotti dovranno essere forniti in confezione ospedaliera; ove questa non sia prevista, la confezione al pubblico conseguente dovrà essere integra e provvista di fustella idoneamente annullata secondo le disposizioni Ministeriali n. 44/80, n. 62/83 e n. 51/84;
• I prodotti debbono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto. In particolare, durante la fase di trasporto dovranno essere mantenute le idonee modalità di conservazione dei prodotti (continuità ed uniformità della catena del freddo);
• I vaccini richiesti dovranno pervenire, mediante idonei mezzi di trasporto, etichettati secondo le vigenti disposizioni, in imballi atti a garantire il prodotto da qualsiasi eventuale danno che ne possa pregiudicare l’utilizzazione. In particolare, sull’imballaggio esterno deve essere chiaramente specificata la temperatura di conservazione;
• Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti forniti dovranno essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza;
• Le singole confezioni dovranno essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute;
• La data di scadenza al momento della consegna dovrà essere pari ad almeno i 2/3 di validità complessiva del prodotto.
2. Sicurezza
In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare
in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta di cui all’art. 87, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006.
3. Durata della fornitura
Con la stipula del contratto di cui al successivo paragrafo 4 il Fornitore si impegna a eseguire la prestazione affidata, per n. 36 mesi decorrenti dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace ai sensi dell’art. 79 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006.
Xxxxx avrà a che pretendere il Fornitore qualora, alla scadenza dei 36 mesi, non siano stati richiesti tutti i quantitativi di vaccini previsti in contratto.
4. Esecuzione del contratto e Consegne
Si evidenzia che in caso di particolare urgenza, l’Amministrazione può disporre, prima della stipula del contratto, anche nella forma della lettera commerciale, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 302, comma 2, del d.P.R n. 207/2010.
Il Fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:
▪ di igiene sulla produzione e sul commercio;
▪ di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
▪ sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.
La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.
Il Fornitore deve effettuare le consegne, entro 60 giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco).
In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere, sempre a proprio rischio e spese, alla consegna delle merci entro e non oltre 30 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta.
L’Amministrazione ha, tuttavia, la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall’invio dell’ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio dell’ordine medesimo. Trascorso tale termine, l’ordine diverrà irrevocabile.
I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità del vaccino.
In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro 30 giorni lavorativi, l’Amministrazione avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’applicazione delle penali di cui al paragrafo “Inadempimenti e Penali” e l’eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.
Il Fornitore dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via fax che per posta elettronica certificata.
5 – Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto
Ai fini della stipula di ciascun contratto, l’aggiudicatario del singolo lotto dovrà prestare, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, una garanzia fideiussoria. L’importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento se al Fornitore sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria relativa al/ai lotto/i oggetto di revoca.
La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di ciascun contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.
6 – Pagamenti
Il pagamento della fornitura avverrà su emissione da parte della ditta di fatture emesse in duplice copia con mandato diretto emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali di Roma - 2° Reparto 6^ Divisione corredata della seguente documentazione predisposta dall’Ente interessato alla consegna:
• (fattura in bollo, bolla di consegna, verbale di ricezione dei vaccini, verbale di collaudo, assunzione in carico, nota di Xxxxxxxxxxx di ottemperanza da parte del fornitore degli obblighi di codificazione);
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento.
I pagamenti per le forniture saranno effettuati dal 2° Reparto 6^ Divisione della Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi Generali di Roma con mandato diretto entro 150 (centocinquanta) giorni, sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione.
Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dall’Amministrazione.
E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’art. 117 del
D. Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del presente Capitolato “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
7 - Cessione del Contratto e Subappalto
E’ vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto indicato all’art. 116 del D. Lgs. n. 163/06.
8 - Controlli Qualitativi/Quantitativi
La presa in consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura.
La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità. L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa della merce in sede di effettivo utilizzo.
I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti entro 30 giorni solari dal ricevimento della segnalazione scritta da parte dell’Amministrazione.
L’Amministrazione metterà a disposizione, per il ritiro, la merce non conforme e/o consegnata in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 90 giorni solari. Qualora entro tale data il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza e/o non conforme, dopo 30 giorni solari dalla medesima segnalazione l’Amministrazione potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo fax o posta elettronica certificata. Tali prodotti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.
Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e/o non conformi, concordando con l’Amministrazione le modalità del ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre 30 giorni solari di deposito garantiti.
9 - Inadempimenti e penali
Il Fornitore è soggetto all’applicazione di penali in caso di:
- Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.
Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni periodo di ritardo, pari ad un 1/10 del tempo previsto per l’esecuzione del contratto o della consegna del lotto l’Amministrazione applica una penale del 2%, rispettivamente dell’importo del contratto o del corrispettivo del lotto, considerando ultimato il periodo cominciato. Le penalità non possono superare, cumulativamente il 10% dell’importo contrattuale netto. Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari a 2% del valore della singola consegna, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a 2% del valore dei prodotti risultati non conformi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.
L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.
La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
11 – Risoluzione e recesso del Contratto
E’ facoltà dell’Amministrazione di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci.
In particolare, l’Amministrazione potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci qualora:
1. nel Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
2. sopravvenga la scadenza della tutela brevettuale del farmaco offerto e l’immissione in commercio di medicinali generici.
L’Amministrazione che si avvale, nell’ipotesi di cui al precedente punto 2, della facoltà di annullare la fornitura, procederà, anche ai sensi dell’Indagine conoscitiva dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici avente ad oggetto le gare per la fornitura di farmaci, all’esperimento di una nuova procedura acquisitiva, alla quale saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso di AIC per la specifica molecola ed il prezzo al pubblico del nuovo medicinale generico sarà posto come base d'asta.
Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
L’Amministrazione in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) .
L’Amministrazione, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi:
▪ nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
▪ in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
▪ nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;
▪ nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.
12 - Domicilio del Fornitore e comunicazioni
Il Fornitore, all'atto della stipulazione del Contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il Contratto medesimo.
Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:
a) obbligo di dare comunicazione all’Amministrazione Difesa in caso di cambio domiciliare;
b)fax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel Contratto;
c) posta elettronica certificata;
d) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
13 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell’art. 1360
c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.
Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
14 – CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE NATO E GESTIONE DATI.
Il contraente dovrà fornire all’A.D., attraverso il sistema “SIAC”, i dati di codificazione (composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre) rispondenti al requisito contrattuale, come meglio precisato nell’allegato 2.
Il sistema SIAC consente la gestione delle attività codificative nazionali ed internazionali, garantendo, mediante l’uso delle tecnologie informatiche, l’erogazione dei servizi necessari verso tutte le entità coinvolte nel processo di codificazione (Contraente – Ente Appaltante – Organo Centrale di Codificazione). Esso è particolarmente orientato verso l’utente e consente, oltre alle normali attività di consultazione, anche l’esecuzione dell’attività di identificazione guidata e assistita tramite l’utilizzo della manualistica NATO, nonché la tracciabilità di tutte le pratiche. Tale sistema può anche essere utilizzato per la trasmissione di dati di identificazione attraverso una procedura off-line.
Per accedere al SIAC occorre innanzitutto essere in possesso di un codice NCAGE, che identifica in modo univoco e permanente il contraente.
La richiesta del codice NCAGE e l’accesso/registrazione al SIAC possono essere effettuate attraverso
il sito web xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/
Il contraente, infine, può avvalersi della collaborazione di questo Ente Appaltante, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione del contratto, per una eventuale riunione/attività preliminare relativa ad un avvio guidato dell’iter codificativo.
15 – Foro competente
Per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione sarà competente esclusivamente il Foro di ROMA.
16 Allegati
1. tabella LOTTI;
2. CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE