DISEGNO DI LEGGE
Senato della Repubblica XVIII LEGISL ATURA
N. 987
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)
di concerto con il Ministro dell’interno (XXXXXXX)
con il Ministro della giustizia (XXXXXXXX)
e con il Ministro dell’economia e delle finanze (TRIA)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2018
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l’8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l’8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l’8 novembre 2016
TIPOGRAFIA DEL SENATO
I N D I C E
Relazione Pag. 3
Relazione tecnica ........................................ . » 11
Analisi tecnico-normativa ................................. . » 23
Disegno di legge ........................................ . » 32
Testo del Trattato di estradizione tra il Governo della Repub- blica italiana e il Governo della Repubblica federale della
Nigeria, in lingua ufficiale e facente fede ............... . » 35
Testo del Trattato di estradizione tra il Governo della Repub- blica italiana e il Governo della Repubblica federale della
Nigeria prevalente in caso di controversia ............... . » 53
Testo dell’Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repub-
blica federale della Nigeria, in lingua ufficiale e facente fede » 71
Testo dell’Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repub- blica federale della Nigeria prevalente in caso di controver-
sia ................................................... . » 89
Testo dell’Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, in lingua ufficiale e fa-
cente fede ............................................ . » 107
Testo dell’Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria prevalente in caso di con-
troversia .............................................. . » 121
ONOREVOLI SENATORI. –
A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITA- LIANA E IL GOVERNO DELLA REPUB- BLICA FEDERALE DELLA NIGERIA, FATTO A ROMA L’8 NOVEMBRE 2016.
I. Premessa
Il presente Trattato si inserisce nell’am- bito degli strumenti finalizzati all’intensifica- zione ed alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall’Italia con i Paesi al di fuori dell’Unione europea, con i quali si persegue l’obiettivo di migliorare la cooperazione giudi- ziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, soprattutto organizzata.
Con tale Trattato viene avviato un pro- cesso di sviluppo estremamente significativo ed importante dei rapporti italo-nigeriani, che permetterà una stretta ed incisiva colla- borazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale.
L’adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia del- l’estradizione è stata imposta dalla attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati nei settori economici, finanziari e commer- ciali, nonché dallo sviluppo di significativi flussi migratori, soprattutto dalla Nigeria verso l’Italia, che recano inevitabilmente con sé anche fenomeni criminali che coinvol- gono entrambi gli Stati e, di conseguenza, rafforzano l’esigenza di disciplinare unifor- memente e coerentemente la consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena.
II. Previsioni generali
L’ambito del Trattato è descritto nelle norme generali, laddove le Parti s’impe- gnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovano sul proprio territorio per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) ovvero al fine di consentire l’esecuzione di una condanna de- finitiva (estradizione esecutiva) (articolo 1). In generale, l’estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è pro- ceduto nello Stato richiedente é previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (cosiddetto principio della
« doppia incriminazione »). Tale principio trova un temperamento in materia fiscale laddove è stabilito che l’estradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto, in detta materia, sia differente da quella dello Stato richiedente.
L’estradizione processuale richiede, poi, che il reato per cui si procede sia punito da entrambi i Paesi con la pena della reclusione per un periodo di almeno un anno, mentre l’estradizione esecutiva richiede che la pena residua ancora da espiare corrisponda ad un periodo minimo di sei mesi (Art. 2).
Il Trattato prevede due tipologie di rifiuto dell’estradizione.
L’estradizione sarà negata (Motivi di ri- fiuto obbligatori) oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali ( ad esempio quando si pro- cede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fon- dati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a per- seguire, in qualsiasi modo, la persona xxxxxx- sta per motivi di razza, religione, naziona- lità, opinioni politiche, ecc. ovvero che la
posizione di detta persona possa essere pre- giudicata per tali motivi; quando l’accogli- mento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l’ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto), anche quando la per- sona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (cosid- detto principio « ne bis in idem ») ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato (o della pena). Inoltre, la richiesta di estradizione sarà rifiutata quando il reato per cui si pro- cede è punito dallo Stato Richiedente con un tipo di pena proibita dalla legge dello Stato richiesto (per esempio la pena di morte ovvero i lavori forzati) e quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a trattamenti illegali e disumani (articolo 3). Per quanto concerne l’indicazione della gra- zia, si specifica che per l’ordinamento ita- liano essa risulta inutiliter data.
Diversamente, l’estradizione potrà essere negata (Motivi di rifiuto facoltativi) quando lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdi- zione sul reato oggetto della richiesta di estradizione ovvero abbia in corso un proce- dimento penale riferibile al medesimo ille- cito penale. Inoltre, la consegna potrebbe non essere accordata quando ciò possa con- trastare con valutazioni di carattere umanita- rio riferibili all’età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni personali della persona richiesta degne di particolare considerazione (articolo 4).
Un particolare motivo di rifiuto facoltativo della estradizione specificamente disciplinato riguarda l’estradizione del cittadino. Cia- scuno Stato si è riservato il diritto di rifiu- tare l’estradizione dei propri cittadini, anche quando ricorrerebbero le condizioni per con- cederla. Tuttavia, nel caso in cui lo Stato ri- chiesto dovesse rifiutare la consegna di un
suo cittadino, lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della per- sona richiesta nello Stato richiesto, in con- formità alle leggi di tale Paese (articolo 5).
Il Trattato disciplina, poi, dettagliatamente quale debba essere la forma ed il contenuto della richiesta di estradizione, nonché la tipolo- gia e la forma dei documenti da allegare a soste- gno della domanda (articolo 7), e stabilisce che la stessa sia trasmessa per via amministrativa attraverso Autorità Centrali appositamente de- signate dalle Parti contraenti. Le Autorità Cen- trali, inoltre, dialogheranno direttamente tra loro anche per ogni questione attinente alla richiesta di estradizione (articolo 6).
Sotto il profilo operativo, la domanda di estra- dizione sarà decisa in conformità alle proce- dure previste dall’ordinamento dello Stato ri- chiesto, il quale avrà l’obbligo di motivare e di informare l’altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto alla consegna (articolo 9).
Per i casi più urgenti, gli Stati potranno chie- dere l’arresto provvisorio della persona xxxxxx- sta, salva la presentazione successiva della for- male richiesta di estradizione entro sessanta giorni dall’esecuzione dell’arresto, pena l’inef- ficacia dell’arresto medesimo e di ogni misura coercitiva eventualmente imposta (articolo 12).
Lo Stato richiesto potrà esigere informa- zioni supplementari qualora la domanda di estradizione non sia completa o non rechi dati sufficienti per adottare la relativa deci- sione (articolo 8). Nel caso della presenta- zione di più richieste di estradizione da parte dello Stato richiedente e di altri Stati terzi, nei confronti della medesima persona, sono stabiliti specifici criteri al fine di valu- tare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione (articolo 13).
La consegna della persona richiesta dovrà avvenire entro quaranta giorni dalla data in cui lo Stato richiedente ha avuto comunicazione formale della concessione dell’estradizione (ar- ticolo 14).
Resta salva la possibilità per lo Stato ri- chiesto di differire la consegna qualora sia
in corso, in tale Stato, un procedimento pe- nale ovvero l’esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione. In tale evenienza, comunque, i due Paesi po- tranno accordarsi per una consegna tempora- nea della persona richiesta al fine di consen- tire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente (articolo 15).
L’accordo bilaterale prevede, poi, la tipica e consueta garanzia del cosiddetto « princi- pio di specialità » in favore della persona estradata. Tale persona, infatti, non potrà es- sere in qualsiasi modo perseguita o arrestata dallo Stato Richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna; tale garanzia viene meno, però, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato xxxxxx- xxxxx proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato ri- chiedente non sia più connessa al motivo per il quale l’estradizione è stata accordata e, quindi, debba ritenersi una presenza in tale territorio assolutamente volontaria (articolo 10). È stata altresì inserita una procedura semplificata di estradizione, per i casi in cui il soggetto nei cui confronti è richiesta l’estradizione acconsenta alla stessa (articolo 16).
Infine, sono presenti specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato richie- dente di cose sequestrate alla persona estra- data (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto (ar- ticolo 17); al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo (articolo 18); alle spese sostenute per la pro- cedura di estradizione (articolo 19); allo scambio informativo in merito all’esito del procedimento penale ovvero all’esecuzione della condanna nello Stato Richiedente suc- cessivamente all’estradizione (articolo 20).
III. Previsioni conclusive
La Parti contraenti hanno, quindi, inteso non limitare le possibili ipotesi di collaborazione
solo al presente Trattato, ma hanno espressa- mente stabilito di cooperare in materia di estra- dizione anche sulla base di altri accordi interna- zionali applicabili (articolo 21) e si sono impe- gnate a rispettare il carattere di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite x xxxx- vute dall’altra Parte (articolo 22).
Le eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di ap- plicazione del Trattato verranno risolte diret- tamente mediante consultazione diplomatica (articolo 23).
Nelle ultime previsioni dell’accordo (arti- coli 24 e 25) sono disciplinate le diverse vi- cende giuridiche che riguardano o potreb- bero riguardare il Trattato.
Entrambi le Parti dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità delle proprie legislazioni. L’accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui ciascuna parte avrà comu- nicato all’altra l’avvenuto espletamento delle procedure di ratifica.
Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all’altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia del Trattato avrà ef- fetto decorsi sei mesi dopo la predetta co- municazione.
B) ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GO- VERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA, FATTO A ROMA L’8 NO- VEMBRE 2016;
I. Premessa
Il presente Accordo si inserisce nell’am- bito degli strumenti finalizzati all’intensifica- zione ad alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dal- l’Italia con i Paesi al di fuori dell’Unione europea, con i quali si persegue l’obiettivo
di migliorare la cooperazione giudiziaria in- ternazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità.
Ed infatti con tale Accordo si avvia un processo di sviluppo estremamente significa- tivo ed importante dei rapporti tra l’Italia e la Nigeria, che permetterà una stretta ed in- cisiva collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale. L’adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso il settore della assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall’evolu- zione dell’attuale realtà sociale, caratteriz- zata da sempre più frequenti ed estese rela- zioni tra i due Stati, il cui progressivo inten- sificarsi favorisce lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono entrambi e che richiedono, pertanto, l’approntamento di strumenti idonei a garantire una reciproca ed
efficace collaborazione.
II. Previsioni generali
La prima norma dell’Accordo contiene le definizioni della « materia penale » oggetto della cooperazione, che deve intendersi com- prensiva di indagini, inchieste, processi o al- tri procedimenti connessi a un reato previsto dalla legge dei rispettivi ordinamenti giuri- dici, degli strumenti di reato, nella cui no- zione rientrano i beni che sono usati o de- stinati a essere usati in relazione alla com- missione di un reato, dei proventi di reato, consistenti nei beni derivati o conseguiti, di- rettamente o indirettamente, da una persona per effetto di una condotta criminale o il va- lore di tali beni (nozione tale quindi da ri- comprendere e consentire anche il sequestro e la confisca di valore), nonché di beni, no- zione in cui devono ricomprendersi denaro e ogni genere di beni mobili e immobili, ma- teriali o immateriali, ivi compresi gli inte- ressi sugli stessi (Art. 1).
L’ampiezza degli intenti perseguiti con l’Accordo è esplicitata nelle norme generali, laddove le Parti s’impegnano a prestarsi re-
ciprocamente la più ampia assistenza giudi- ziaria in relazione al compimento di molte- plici atti.
In particolare l’assistenza giudiziaria potrà riguardare, tra l’altro, la localizzazione e l’i- dentificazione di persone e cose, la notifica- zione di atti giudiziari, la citazione dei sog- getti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l’acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, l’as- sunzione di testimonianze o di dichiarazioni (ivi inclusi gli interrogatori di indagati ed imputati), l’espletamento e la trasmissione di perizie, l’esecuzione di attività di indagine e di ispezioni giudiziarie, l’esame di luoghi e cose, l’effettuazione di perquisizioni e se- questri, la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato. Sono inoltre previsti lo scambio di informazioni sulla le- gislazione nazionale, nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto (ar- ticolo 2).
Coerentemente ai più moderni strumenti di cooperazione internazionale, l’Accordo prevede un temperamento del cosiddetto
« principio della doppia incriminazione » e pertanto l’assistenza giudiziaria potrà essere prestata, in generale, anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto. Tuttavia, il principio della doppia incrimina- zione rivivrà allorquando la richiesta di as- sistenza abbia ad oggetto l’esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni e altri atti che, per la loro natura, incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose (articolo 3).
L’Accordo disciplina dettagliatamente quale debba essere la forma e il contenuto della richiesta di assistenza giudiziaria (arti- colo 5) e stabilisce che la stessa debba es- sere trasmessa attraverso le autorità centrali appositamente designate dalle Parti contraenti (articolo 4), individuate nel Ministero della giu-
stizia, per l’Italia, e nel Procuratore generale e nel Ministero della giustizia, per la Nigeria.
Per l’esecuzione delle attività richieste si applica la lex loci; e invero le Parti si im- pegnano a collaborare, tempestivamente, in conformità alla legislazione dello Stato ri- chiesto; tuttavia, al fine di assicurare che l’assunzione probatoria avvenga secondo modalità tali da consentirne la più ampia utilizzabilità processuale, è prevista la possi- bilità di eseguire la domanda di assistenza secondo le modalità procedurali particolari indicate dalla Parte richiedente, sempre che ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta. È altresì prevista la possibilità che le persone indicate dalla Parte richiedente siano presenti all’esecuzione della richiesta, previa autorizzazione in tal senso da parte dello Stato richiesto, nei limiti in cui il proprio ordina- mento giuridico lo consenta.
È inoltre espressamente disciplinata l’ipo- tesi in cui la persona nei cui confronti debba essere eseguita la domanda di assistenza giudiziaria invochi immunità, privilegi, diritti o incapacità in base all’ordinamento dello Stato richiedente o richiesto, prevedendo che la relativa decisione in merito sia assunta dallo Stato la cui normativa venga invocata (articolo 6).
L’assistenza giudiziaria potrà essere rifiu- tata dallo Stato richiesto in una serie di casi divenuti ormai consueti nelle discipline pat- tizie internazionali (per esempio quando l’e- secuzione è contraria alla legislazione dello Stato richiesto, quando l’esecuzione della ri- chiesta può mettere in pericolo la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri inte- ressi essenziali dello Stato o provocare con- seguenze contrarie ai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico, quando si procede per un reato politico – con esclu- sione dei reati di omicidio e tentato omici- dio, di ogni altro reato contro la vita e la libertà delle persone, ovvero dei reati di ter- rorismo e di ogni altro reato non considerato politico ai sensi di trattati e altri accordi in-
ternazionali di cui entrambi gli Stati siano Parte – o per un reato militare), o quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza possa essere strumen- talmente volta a perseguire, in qualsiasi modo, una persona per motivi di razza, sesso, reli- gione, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per i detti motivi, quando l’assi- stenza è richiesta per un reato punito con pena vietata dall’ordinamento dello Stato richiesto (ad esempio la pena di morte ovvero tratta- menti inumani o degradanti), nonché quando la persona nei cui confronti si procede è già stata indagata e giudicata per lo stesso fatto dallo Stato richiesto (cosiddetto principio del ne bis in idem).
È inoltre prevista la possibilità di rinviare l’esecuzione della domanda di assistenza nei casi in cui il compimento degli atti richiesti possa pregiudicare lo svolgimento di inda- gini o di procedimenti penali in corso nello Stato (articolo 7).
III. Previsioni specifiche
Gli articoli da 8 a 18 disciplinano in ma- niera puntuale il compimento di singoli atti passibili di costituire oggetto di una richiesta di cooperazione.
In particolare ciascuno Stato farà quanto possibile per individuare persone indicate nella domanda di assistenza giudiziaria che si trovino presumibilmente sul proprio terri- torio (articolo 8).
Una disciplina di dettaglio è prevista per il contenuto della richiesta di notifica di ci- tazioni e di documenti trasmessi dallo Stato richiedente nonché le modalità di esecuzione della stessa (articolo 9).
Gli articoli successivi contengono la disci- plina dell’assunzione di prove testimoniali dinanzi alle autorità competenti dello Stato richiesto (articolo 10), ovvero dello Stato ri- chiedente, a seguito della notifica della cita- zione a comparire eseguita dallo Stato ri- chiesto (articolo 11), nonché delle garanzie
da prestare nei confronti delle persone che compaiono nello Stato richiedente a seguito della predetta citazione (articolo 12).
In particolare è disciplinato il cosiddetto
« principio di specialità », in virtù del quale la persona comparsa nello Stato richiedente a seguito di notifica effettuata nello Stato ri- chiesto a norma dell’articolo 11 non potrà essere sottoposta a indagini né a procedi- menti, processi o misure privative della li- bertà personale in relazione a reati com- messi prima di entrare nel territorio di detto Stato; inoltre non potrà essere obbligata a rendere dichiarazioni né a partecipare ad at- tività diverse da quelle indicate nella do- manda di assistenza, salvo che lo Stato ri- chiesto e la persona interessata lo consen- tano. Il paragrafo 2 del medesimo articolo disciplina le ipotesi di cosiddetta « purga- zione » della specialità (articolo 12).
Le disposizioni successive mirano a risol- vere le problematiche che possono verifi- carsi nelle ipotesi in cui la persona che deve partecipare all’atto richiesto sia detenuta ov- vero sia impossibilitata a comparire volontaria- mente nel territorio dello Stato richiedente.
In particolare, in relazione alla prima ipo- tesi, è previsto il trasferimento temporaneo della persona detenuta, purché ciò non inter- ferisca con indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto, e la persona tra- sferita sia trattenuta in stato di custodia nello Stato richiedente (articolo 13).
In relazione all’ipotesi di impossibilità a comparire volontariamente nello Stato ri- chiedente, è prevista la possibilità di ricor- rere alla videoconferenza (articolo 15), stru- mento utilizzabile non solo per consentire l’audizione di una persona, bensì anche per la partecipazione al processo dell’imputato, an- che nei casi in cui il soggetto interessato sia detenuto. La norma prevede altresì le modalità di esecuzione della videoconferenza.
Al fine di assicurare il buon fine delle in- dagini e del corso della giustizia, entrambi gli Stati si impegnano ad adottare le misure
previste dai rispettivi ordinamenti per la pro- tezione delle vittime, dei testimoni e delle altre parti del procedimento penale, in rela- zione all’assistenza richiesta (articolo 14).
Sono quindi disciplinate in modo speci- fico le attività di produzione di documenti, atti e cose (articolo 16) e le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato, fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede. Al fine di agevolare il sequestro e la confisca dei predetti beni, è previsto un ruolo attivo in capo all’Autorità centrale dello Stato che viene a conoscenza della presenza, nel proprio territorio, di pro- venti o beni pertinenti ad un reato com- messo nell’altro Stato; è invero previsto un ruolo propulsivo della predetta Autorità, che provvederà ad informare l’Autorità centrale dell’altra parte, così stimolando l’invio di una richiesta di cooperazione a norma del- l’Accordo, volta ad assicurare il sequestro o la confisca dei beni (articolo 17).
L’attività di assistenza giudiziaria potrà anche avere ad oggetto l’espletamento di ac- certamenti bancari presso istituti di credito presenti nel territorio della parte richiesta. In tal caso non potranno essere opposti all’ese- cuzione della richiesta motivi di segreto bancario (articolo 18).
Altra forma di collaborazione prevista è quella relativa allo scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulle condanne in- flitte nel proprio paese nei confronti dei cit- tadini dell’altra Parte (articolo 20). È inoltre contemplata la possibilità di scambio di in- formazioni circa le leggi e le procedure vi- genti nei due Paesi, sempre nell’ottica di fa- cilitare l’applicazione dell’Accordo (articolo 21), nonché la trasmissione di sentenze e certificati penali (articolo 22).
Le domande e la relativa documentazione a sostegno dovranno essere tradotte in lin- gua inglese o italiana, a seconda del caso, e dovranno recare il timbro o sigillo ufficiale degli Stati (articolo 26).
I documenti e gli atti forniti non necessi- teranno di alcuna certificazione o autentica e saranno ammissibili come prove nello Stato richiedente (articolo 23).
Le Parti contraenti si sono inoltre impe- gnate a rispettare il carattere di segretezza o di riservatezza della richiesta di assistenza giudiziaria e della relativa documentazione (articolo 24).
E’ inoltre previsto un limite all’uso delle informazioni e delle prove fornite, che non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli indicati nella domanda, senza il preventivo consenso dell’Autorità centrale dello Stato richiesto (articolo 27).
Infine sono presenti specifiche disposi- zioni in ordine alla ripartizione delle spese sostenute per l’esecuzione dell’attività di as- sistenza giudiziaria. Al riguardo, di regola, le spese per l’esecuzione della rogatoria sono sostenute dalla Parte richiesta, salve specifiche ipotesi in cui gli oneri sono a ca- rico della Parte richiedente (articolo 25).
IV. Previsioni conclusive
Le Parti contraenti hanno poi stabilito di con- cedersi assistenza giudiziaria anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili o in conformità ai propri ordinamenti nazionali (ar- ticolo 19).
Le eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di ap- plicazione dell’Accordo verranno risolti at- traverso contatti e consultazioni dirette tra le Autorità centrali. Qualora non venga raggiunto un accordo, la questione sarà risolta mediante consultazione diplomatica (articolo 28).
Nelle ultime tre disposizioni dell’Accordo (articoli 29, 30 e 31) sono disciplinate le di- verse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare l’Accordo.
Entrambi gli Stati dovranno sottoporre l’Accordo a procedura di ratifica in confor- mità alle proprie legislazioni. L’Accordo en- trerà in vigore il trentesimo giorno dalla data della seconda delle due notifiche con
cui le Parti si saranno comunicate ufficial- mente, per via diplomatica, l’avvenuto esple- tamento delle rispettive procedure interne di ratifica (articolo 29).
L’Accordo potrà essere modificato in ogni momento per mutuo consenso degli Stati, e in tal caso le modifiche entreranno in vigore secondo quanto previsto dall’articolo 29 prima menzionato (articolo 30).
L’Accordo ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all’altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia dell’Accordo avrà ef- fetto decorsi novanta giorni dalla data della predetta comunicazione (articolo 31).
C) ACCORDO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITA- LIANA E IL GOVERNO DELLA REPUB- BLICA FEDERALE DELLE NIGERIA, FATTO A ROMA L’8 NOVEMBRE 2016;
Il Trattato in esame ha ad oggetto il tra- sferimento delle persone condannate.
La scelta di sottoscrivere una Conven- zione bilaterale tra l’Italia e la Nigeria è stata dettata dalla considerazione che con la Nigeria mancava uno strumento internazio- nale in tale materia, circostanza aggravata dal fatto che la Nigeria non ha aderito alla Convenzione promossa dal Consiglio d’Eu- ropa e aperta alla sottoscrizione ed adesione anche di Stati che non fanno parte del Consi- glio, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983. Tale Convenzione, come è noto, costituisce lo strumento giuridico maggiormente applicato in materia di trasferimenti internazionali di dete- xxxx al fine di eseguire condanne definitive.
L’Accordo in esame consente che i citta- dini di ciascuno dei due Paesi contraenti, condannati e detenuti nell’altro Stato, siano trasferiti nel Paese di origine per ivi scon- tare la pena residua. La finalità è essenzial- mente quella di favorire il reinserimento so- ciale della persona condannata, facendole
scontare la pena nel luogo in cui ha saldi le- gami sociali e familiari.
Il Trattato, che si compone di 24 articoli, prevede che il trasferimento dei detenuti po- trà avvenire – in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti in tale materia – soltanto se il condannato sia cittadino dell’altro Stato, la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno (tranne casi ecce- zionali), se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve es- sere trasferito e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d’accordo sul tra- sferimento. Perché si possa provvedere al trasferimento occorre, peraltro, che il dete- xxxx xxxxxx il proprio consenso, con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano (articolo 4).
La richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto dalla persona condan- nata, o dal suo rappresentante legale, ovvero da uno degli Stati contraenti (articolo 6). L’articolo 3 individua le Autorità centrali, competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento, nel Ministero della giusti- zia per il Governo della Repubblica Italiana e nell’Ufficio del Procuratore generale e nel Ministero della giustizia per la Nigeria.
L’Accordo detta una disciplina analitica in relazione ai documenti che devono essere presentati da entrambi gli Stati (articolo 7), alla lingua di redazione degli atti (articolo 8), alle spese (articolo 18), alla modalità di consegna della persona trasferita (articolo 11).
In relazione alle spese (articolo 18), è previsto le stesse siano sostenute dallo Stato di condanna, fino all’arrivo del condannato sul territorio dello Stato di esecuzione.
La durata della pena nello Stato di esecu- zione dovrà corrispondere a quella indicata nella sentenza pronunciata nello Stato richie- sto. È peraltro riconosciuto allo Stato di ese-
cuzione di adeguare la pena inflitta nello Stato di condanna con un’altra pena qualora questa non sia prevista nel proprio ordina- mento, pena che dovrà corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la de- cisione da eseguire. In ogni caso la pena, così come adeguata dallo Stato di esecu- zione, non potrà essere più severa di quella imposta dallo Stato di condanna in termini di natura e durata (articolo 12).
Le modalità di esecuzione e di cessazione della pena sono disciplinate dalla legge dello Stato di esecuzione, salva la possibilità an- che per lo Stato di condanna di accordare la grazia, l’amnistia e altri provvedimenti di ri- duzione della pena (articolo 14). Lo Stato di condanna è invece l’unico che può decidere sulle domande di revisione della sentenza (articolo 13).
Sono, infine, contenute nel Trattato le di- sposizioni relative al transito (articolo 17), nonché le disposizioni « finali » aventi ad oggetto l’ambito di applicazione (articolo 20), la soluzione delle controversie (articolo 21) e le modalità per l’entrata in vigore, la durata e l’eventuale « rescissione » dell’Ac- cordo stesso (articoli 22, 23 e 24).
Per quanto concerne tutte le tre intese og- getto del presente provvedimento, essendo state stipulate successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di standard di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi de- gli articoli 31 e seguenti del decreto legisla- tivo 18 maggio 2018, n. 51, recante « attua- zione della direttiva (UE) 2016/680 del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisi- che con riguardo al trattamento dei dati perso- nali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e persegui- mento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ».
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XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
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DISEGNO DI LEGGE
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è auto- rizzato a ratificare i seguenti Trattati:
a) Trattato di estradizione tra il Go- verno della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l’8 novembre 2016;
b) Accordo di mutua assistenza in ma- teria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica fede- rale della Nigeria, fatto a Roma l’8 novem- bre 2016;
c) Accordo sul trasferimento delle per- sone condannate tra il Governo della Repub- blica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l’8 no- vembre 2016.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettiva- mente, dall’articolo 24 del Trattato di cui al- l’articolo 1, comma 1, lettera a)della pre- sente legge, dall’articolo 29 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della presente legge, e dall’articolo 22 dell’Ac- cordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
c) della presente legge.
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(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalle spese di mis- sione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trat- tato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della presente legge, valutati in euro 21.835 a decorrere dall’anno 2019, e dalle rima- nenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 a decorrere dall’anno 2019, agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 11, 13 e 17 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della presente legge, valutati in euro 36.331 a de- correre dall’anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 15 e 25, pari ad euro 17.200 a decorrere dall’anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 7 e 11 dell’Ac- cordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
c) della presente legge, valutati in euro
118.354 a decorrere dall’anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari ad euro 3.000 a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nel- l’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripar- tire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazio- nale.
2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l’articolo 17, commi da 12 a 12- quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Il Ministro dell’economia e delle fi- nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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